Circ. Min. interno 5 dicembre 2000, n. M/2413/17 - Art. 116, comma 13 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Applicabilità del principio di responsabilità solidale.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla possibilità di applicare il principio della solidarietà con riferimento alla violazione prevista dall'art. 116, comma 13 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
In proposito, si osserva quanto segue.
L'art. 116, comma 13, del Codice della strada (depenalizzato dal D.Lgs. n. 507/99) sanziona il comportamento di coloro i quali circolino senza aver conseguito il documento di guida.
L'art. 116, comma 12, del Codice della strada, invece, sanzione la condotta di coloro i quali affidino il veicolo o ne consentano la guida a persona che non abbia conseguito la patente.
Il legislatore, pertanto, ha voluto punire, con un'autonoma previsione l'affidamento di un mezzo al soggetto privo dei requisiti abilitativi alla guida.
Tuttavia, la suddetta previsione non può escludere che il proprietario del veicolo venga coinvolto in sede di riscossione della sanzione pecuniaria, seppure in relazione alla violazione commessa dal conducente.
La responsabilità solidale, infatti, costituisce uno dei principi fondamentali della materia (art. 196 del Codice della strada e art. 6 L. n. 689/81) che trova applicazione ogni qual volta sia stata commessa una violazione di natura amministrativa; a nulla rilevando che in origine la stessa fattispecie era penalmente considerata.
Il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo, in altri termini, ha una funzione di garanzia del "credito" in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione.
In questo quadro, anche se il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione è sottoposto ad un'autonoma disciplina sanzionatoria, egli è tenuto a rispondere, in via solidale, anche della infrazione commessa dal conducente.
Né in questo caso, lo stesso proprietario risulta più gravemente sanzionato, in quanto egli può esercitare il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione (art. 196, comma 4 del Codice della strada).