Circ. Min. infrastrutture e trasporti 3 marzo 2005, n. 739/MOT2/C - Veicoli rimorchiati eccezionali telescopici e modulari.

A. Premessa.

Le accresciute esigenze del trasporto di manufatti e di complessi meccanici, caratterizzati da grandi dimensioni e spesso da notevoli masse, ha determinato, nel campo dei veicoli stradali rimorchiati, la ricerca di soluzioni che offrano una vasta gamma di possibilità in termini di flessibilità d'uso.

Veicoli non convenzionali per struttura, morfologia e funzionamento sono i cosiddetti veicoli rimorchiati telescopici ed i veicoli rimorchiati modulari previsti dal comma 1 dell'appendice II all'articolo 9 del regolamento del C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

È opportuno rammentare che con circolare n. 1658/M3/C2 del 6 ottobre 2000 sono state già emanate prescrizioni riguardanti i soli veicoli rimorchiati telescopici.

Con la presente circolare si riordina l'intera materia e si fornisce un quadro omogeneo di disposizioni estese, anche ai veicoli rimorchiati modulari.

B. Definizioni.

Si definiscono:

Veicoli rimorchiati telescopici: i rimorchi o i semirimorchi di categoria O4, dotati di sistemi di sfilamento (singoli o multipli) di elementi del telaio, tramite i quali è possibile variare la lunghezza dei veicoli.

Veicoli rimorchiati modulari: i rimorchi o i semirimorchi di categoria O4, per i quali è possibile variare la lunghezza totale con l'interposizione e/o la combinazione di unità modulari, dotate eventualmente di assi. In funzione del numero e del tipo di moduli presenti nelle varie configurazioni tali veicoli possono assumere masse massime a pieno carico diverse tra loro.

Unità modulari: gli elementi muniti di piano di carico, dotati eventualmente di assi a terra, attrezzati con sistemi per l'aggancio solidale (anteriore e/o posteriore) con altri elementi.

Elementi di collegamento (collo di cigno - timone, ecc.): gli elementi, non destinati normalmente al carico, che consentono l'abbinamento del veicolo rimorchiato con il veicolo traente.

C. Norme generali.

I veicoli in oggetto sono inquadrabili nella categoria dei veicoli eccezionali ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Codice della Strada, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Appendici I e II all'art. 9 del Regolamento di esecuzione del medesimo codice.

Tali veicoli devono rispettare le seguenti prescrizioni generali:

a) Il sistema per l'allungamento del veicolo deve garantire il corretto allineamento del telaio, nelle varie posizioni, sia nel piano verticale, che in quello orizzontale.

b) Quando il veicolo assume una configurazione di lunghezza eccezionale, ed in tale configurazione non sono rispettate le prescrizioni previste dalle norme relative all'installazione delle luci laterali, delle bande retroriflettenti laterali e quelle relative alle protezioni contro l'urto laterale, la sagoma laterale del veicolo allungato deve essere definita in tutte le condizioni di allungamento con elementi che realizzano la continuità della sagoma. Tali elementi debbono presentare sufficiente visibilità anche notturna, utilizzando vernici o pellicole a strisce alternate bianche ed arancione, inclinate di 45 gradi, della larghezza compresa tra 25 e 30 mm.

c) Il costruttore del veicolo ha la responsabilità diretta ed esclusiva della progettazione e dei calcoli di tutte le strutture comunque realizzate; la calcolazione della struttura resistente del veicolo deve essere redatta in conformità alle prescrizioni contenute nella circolare 20 ottobre 1999, n. B074/MOT (calcolazione delle strutture resistenti dei veicoli stradali).

D. Veicoli rimorchiati telescopici - norme specifiche.

I veicoli rimorchiati telescopici devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) Ogni posizione di allungamento deve essere garantita dall'inserimento, tra le parti mobili del telaio, di organi di bloccaggio.

Il sistema non deve consentire posizioni di bloccaggio diverse da quelle previste dal costruttore ed il corretto inserimento degli organi di bloccaggio deve essere garantito da dispositivi di sicurezza controllabili direttamente.

b) Lo sbloccaggio dei dispositivi di cui al punto precedente deve essere azionabile anche manualmente.

c) La lunghezza totale delle tubazioni, in corrispondenza della parte allungabile del veicolo, deve essere tale da evitare, nella configurazione di massimo allungamento, la formazione di curvature con piccolo raggio delle tubazioni stesse.

La tubazione deve essere convenientemente e uniformemente sostenuta, rispetto alla struttura del veicolo, qualunque sia la configurazione assunta dal veicolo stesso e deve essere protetta dalle abrasioni.

d) La massa massima a pieno carico del veicolo è unica, per tutte le condizioni di allungamento.

E. Veicoli rimorchiati modulari - loro caratteristiche e norme specifiche.

Il sistema modulare di composizione di un veicolo rimorchiato, consente di poter avere a disposizione rimorchi eccezionali, costituiti da una o più unità modulari, in grado di assumere configurazioni diverse per la circolazione su strada.

Le predette unità modulari, dotati di assi, non sono considerate autonomamente funzionanti, ma sono predisposte in origine per entrare a far parte di veicoli rimorchiati modulari di configurazione idonea per la circolazione su strada.

Tali unità modulari, siano essi singole che unite ad altre, per costituire veicoli rimorchiati modulari, devono essere abbinate direttamente o tramite strutture interposte, a quegli elementi di collegamento che hanno le caratteristiche necessarie per rendere funzionali tutti i dispositivi di cui sono dotati i medesimi veicoli.

All'interno di ciascun veicolo rimorchiato modulare possono essere utilizzate attrezzature, quali pianali (fissi o telescopici), travi, elementi distanziatori, tipologicamente idonei all'abbinamento con le unità modulari sopra descritte.

Sono ovviamente previsti, tra le unità costituenti il veicolo rimorchiato modulare, opportuni organi di collegamento sia delle parti meccaniche strutturali, che delle tubazioni e degli elementi dei vari dispositivi di servizio, in conformità alle pertinenti prescrizioni di cui al precedente punto D, se ricorrono le previste condizioni.

Si possono pertanto configurare veicoli costituiti da:

a) Un elemento di collegamento al veicolo traente (generalmente il cosiddetto"collo di cigno", nel caso di un semirimorchio, o la "testata con timone di traino", nel caso di un rimorchio ovvero altri tipi di elementi di collegamento), che reca punzonato il numero di telaio (contenente il codice VIN) dell'intero veicolo.

b) Uno o più unità modulari, ciascuna individuata tramite punzonatura di un proprio numero di identificazione (da non confondere con il numero di telaio del veicolo, come sopra detto).

Le diverse configurazioni di marcia sono come di seguito caratterizzate:

Semirimorchi da:

- capacità di carico su ralla tramite l'elemento di collegamento del semirimorchio;

- numero complessivo degli assi a terra;

- massa totale a terra sugli assi;

- massa massima a pieno carico;

Rimorchi da:

- capacità di traino del timone;

- numero complessivo degli assi;

- massa massima a pieno carico.

Ciascuna unità modulare può essere utilizzata per costituire, con altre unità modulari, veicoli rimorchiati modulari diversi tra loro.

F. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ed approvazione.

I veicoli rimorchiati modulari ed i veicoli rimorchiati telescopici sono sottoposti a visita e prova, da parte di un Centro prova autoveicoli, al fine della loro immissione in circolazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 75 del Codice della Strada ed in conformità alle pertinenti prescrizioni sopra indicate.

Qualora ricorrano le condizioni è possibile procedere all'omologazione del tipo di veicolo ai sensi del comma 3 del medesimo art.75.

Per quanto concerne in particolare il veicolo rimorchiato modulare debbono essere verificate tutte le possibili configurazioni di marcia previste e richieste dal costruttore. Ciascuna delle predette configurazioni deve essere compiutamente individuata in ogni suo componente ed inserita in un allegato tecnico (Allegati n. 1 e 2) che costituisce parte integrante della carta di circolazione del veicolo medesimo.

Esso deve individuare per ogni singola configurazione:

a) Ogni unità modulare con riferimento al proprio numero di identificazione.

b) Le masse della specifica configurazione: tara, massa massima a pieno carico, massa minima complessiva che, per i semirimorchi, si identifica con quella gravante sugli assi a terra (si rammentano le prescrizioni di cui al punto c.1 dell'appendice I all'articolo 9 del titolo I del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

c) Gli eventuali elementi di collegamento fra i moduli (con l'indicazione del proprio numero di identificazione), fermo restando che il veicolo, prescindendo dalla configurazione in esame è identificato con il numero di telaio, posto sull'elemento di collegamento al veicolo traente.

Per quanto riguarda la velocità di base, ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento del veicolo si può fare riferimento alla velocità, prescritta al punto c2 dell'appendice I all'art. 9 del titolo I del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in relazione alla configurazione che presenta la più elevata massa massima a pieno carico.

È del tutto evidente che nella suddetta impostazione, per tutte le altre configurazioni che comportano masse massime a pieno carico inferiori a quella precitata e quindi correlabili a più elevate velocità di base, ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento del veicolo, dovranno essere operate, in misura opportuna, le conseguenti riduzioni di prestazione degli organi del veicolo influenzati dal binomio carico/velocità (a titolo di esempio: pneumatici, sospensioni, assali, ecc.).

G. Disposizioni per l'immatricolazione.

Gli Uffici periferici del D.T.T. provvedono all'immatricolazione dei veicoli rimorchiati in argomento per consentirne la circolazione su strada.

Considerato che un veicolo rimorchiato modulare prevede generalmente una pluralità di configurazioni, si ritiene opportuno che sulla carta di circolazione non figuri alcun dato dimensionale e ponderale che, nella fattispecie, non avrebbe significato. Tutti i dati caratteristici di ogni configurazione sono reperibili nell'allegato tecnico alla stessa carta di circolazione.

Al veicolo rimorchiato modulare è assegnata una unica targa.

H. Procedure per l'agganciamento al veicolo traente.

L'agganciamento di un veicolo rimorchiato con un veicolo traente è subordinato alla visita e prova da parte di un qualunque Ufficio periferico del D.T.T., conformemente alle prescrizioni contenute nell'appendice III all'art. 219 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Inoltre per i veicoli modulari debbono essere osservate tutte le prescrizioni che riguardano le configurazioni di marcia su strada previste in fase di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Gli Uffici periferici del D.T.T. possono avvalersi delle annotazioni riportate nel "Documento recante le annotazioni relative alle abbinabilità" (Alleg. n. 3) redatto dal Centro prove autoveicoli ai soli fini tecnici.

I. Revisione periodica.

I veicoli in oggetto sono normalmente sottoposti alle previste verifiche periodiche al fine di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione su strada.

In particolare i veicoli rimorchiati modulari sono di norma sottoposti alle previste visite periodiche nelle configurazioni di lunghezza massima o comunque in un inviluppo di configurazioni opportunamente scelte, tali da ricomprendere ogni singolo elemento modulare costituente le configurazioni indicate nell'allegato tecnico.

Nel caso di veicoli modulari con elementi telescopici o con elementi aventi particolari caratteristiche, tali elementi devono essere presenti nelle configurazioni sottoposte a revisione.

L. Aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli rimorchiati modulari.

Possono presentarsi due diversi casi che portano all'aggiornamento della carta di circolazione:

a) sostituzione di unità modulari già presenti sull'allegato tecnico alla carta di circolazione, con altre identiche, senza modifiche alle configurazioni già approvate. La competenza dell'operazione è degli Uffici periferici del D.T.T. che provvedono all'aggiornamento dell'allegato tecnico alla carta di circolazione, subordinatamente all'accertamento di conformità da condurre sulle nuove unità modulari di sostituzione

b) Introduzione e/o eliminazione di unità modulari nell'allegato tecnico alla carta di circolazione comportanti variazioni alle configurazioni già approvate La competenza dell'operazione è dei Centri prove autoveicoli; si richiamano le prescrizioni di cui al punto F della presente circolare, applicabili limitatamente alle modifiche apportate.

Verificata l'ammissibilità delle nuove configurazioni o di quelle che hanno subito delle variazioni si provvede alla compilazione del nuovo certificato di approvazione del veicolo, completo dell'allegato tecnico aggiornato.

Circolari abrogate

Sono abrogate la circolare n. 1658/M3/C2 del 6 ottobre 2000 e la circolare n. 1914/M3/C2 del 4 dicembre 2000, nonché altre eventuali disposizioni, in precedenza emanate, se in contrasto con quanto disposto con la presente circolare.

Allegato n. 1

Allegato tecnico alla carta di circolazione del veicolo rimorchiato modulare

semirimorchio / rimorchio 

 

 

 

 

 

 

Operazione n. 

 

 

 

Il veicolo è costituito da varie combinazioni dei seguenti elementi: 

 

1) elemento di collegamento (collo di cigno/ testata con timone) tipo 

 

Punzonatura del veicolo 

 

 

2) modulo a  

 

tipo 

 

numero di identificazione 

 

3) modulo a  

 

tipo 

 

numero di identificazione 

 

4) pianale 

 

tipo 

 

numero di identificazione 

 

 

5)  

 

 

 

 

Configurazioni di marcia - descrizione - (a titolo di esempio) 

Configurazione A1: collo di cigno + carrello a 2 assi + carrello a 3 assi 

Configurazione A2: collo di cigno + carrello a 3 assi + carrello a 3 assi 

Configurazione A3: collo di cigno + carrello a 3 assi + carrello a 2 assi + carrello a 3 assi 

Configurazione A4: collo di cigno + carrello a 3 assi + testata anteriore + pianale telescopico + pianale fisso + testata anteriore + carrello a 2 assi + carrello a 3 assi. 

 

 

 

 

configurazioni 

N. di assi 

lunghezza totale (m) 

interassi 

tara (kg) 

portata (kg) 

massa massima a pieno carico(kg) 

Carico su ralla (kg) 

Velocità massima ammessa km/h 

Pneumatico 

Veicolo A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicolo A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicolo A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicolo A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: riportare in tabella i dati relativi alla condizione di marcia con telaio allungato. 

 

 

Luogo 

 

data 

 

 

Firma 

 

 

 

 

MODELLO INDICATIVO 

Allegato n. 2

Allegato tecnico alla carta di circolazione del veicolo rimorchiato telescopico

semirimorchio / rimorchio 

 

 

 

 

 

 

Operazione n. 

 

 

 

 

 

Fabbrica e tipo 

 

telaio n° 

 

 

 

 

 

 

 

N.° di assi 

Interassi (m) 

lunghezza totale (m) 

Distanza perno articolazione 1° asse reale (m) 

Quota G (m) 

portata (kg) 

massa massima a pieno carico(kg) 

Carico su ralla (kg) 

Tara (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: riportare in tabella i dati relativi alla condizione di marcia con telaio allungato. 

 

 

Quota G: distanza del baricentro della portata utile dal perno di articolazione. 

 

 

 

 

Luogo 

 

data 

 

 

Firma 

 

 

 

 

MODELLO INDICATIVO 

Allegato n. 3

Documento recante le annotazioni relative all'abbinabilità

veicolo rimorchiato modulare-veicolo traente

semirimorchio / rimorchio 

 

 

 

 

 

 

Operazione n 

 

 

 

 

 

Ai soli fini tecnici è stato verificato che il semirimorchio può essere abbinato al trattore eccezionale a 

 

assi 

 

numero  

 

di telaio 

 

avente avanzamento ralla di 

 

mm. 

 

Il carico su ralla, il carico sugli assi e la massa complessiva del semirimorchio, nelle varie configurazioni di marcia previste assumono i valori indicati nella seguente tabella: 

 

 

 

 

configurazioni 

n.assi [1] 

Quota b (m) [2] 

MASSA COMPLESSIVA (Kg) 

 

 

 

 

totale 

Su ralla 

sugli assi reali 

per asse reale 

Veicolo A1 

 

 

 

 

 

 

Veicolo A2 

 

 

 

 

 

 

Veicolo A3 

 

 

 

 

 

 

Veicolo A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] di cui il primo virtuale, costituito dal perno di articolazione; 

[2] distanza tra l'assale del perno ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio; 

 

 

Note: riportare in tabella i dati relativi alla condizione di marcia con telaio allungato. 

 

 

Luogo 

 

data 

 

 

Firma 

 

 

 

 

MODELLO INDICATIVO