Si fa riferimento alla nota con la quale si chiede a questo Ufficio un parere riguardo le sanzioni applicabili in caso di inadempienze del responsabile del servizio di scorta tecnica durante l'esecuzione del servizio stesso, ed, in particolare, se in quest'ipotesi trovi luogo l'applicazione dell'art. 10, comma 19 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, o si proceda alla segnalazione alla Prefettura ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. 18 luglio 1997.
Il decreto ministeriale 18 luglio 1997 e successive modifiche, che disciplina la materia, prevede all'art. 4, comma 5, che il Prefetto possa sospendere per un periodo da uno a sei mesi l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica quando "nell'esercizio del servizio di scorta, sia impegnato personale non abilitato, ovvero, quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo, ovvero, quando il personale abilitato impiegato non abbia rispettato le modalità di svolgimento del servizio indicato nel titolo secondo".
Il Decreto Ministeriale ha individuato specifiche responsabilità per il capo-scorta, nel titolo secondo, agli artt. 14 e 15, prevedendo in caso di inosservanza ascrivibili alla sua condotta, la responsabilità dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 comma 5.
Alla luce di quanto precede l'applicazione dell'art. 10, comma 19 del Codice della Strada, per le irregolarità commesse dal capo-scorta riconducibili alle previsioni del Disciplinare tecnico, appare esorbitante.
In questi casi l'organo accertatore trasmetterà un rapporto completo e dettagliato al Prefetto che potrà disporre, se non ritiene di propendere per l'archiviazione, la sospensione dell'autorizzazione dell'impresa allo svolgimento del servizio di scorta tecnica.