Lett.Circ. Min. interno 1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9 - Legge 7 dicembre 1999, n. 472 - Intervento nel settore dei trasporti. Modifiche al codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Artt. 10 - 167 – 176

A parziale rettifica della nota 15 febbraio 2000, n. 300/A/21412/101/3/3/9, si fa presente che, relativamente alle modifiche apportate dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, all'articolo 10, comma 2-bis, del codice della strada, la novità introdotta consente ai veicoli di cui all'art. 10, comma 2 b), del codice della strada di ottenere l'autorizzazione alla circolazione dell'ente proprietario o concessionario della strada attraverso il pagamento di un indennizzo forfettario, analogamente a quanto stabilito per i mezzi d'opera.

Le quietanze dell'avvenuto pagamento non costituiscono però titolo autorizzativo, come erroneamente indicato alla nota 15 febbraio 2000, n. 300/A/21412/101/3/3/9, ma servono unicamente per conseguire l'autorizzazione.

I veicoli citati, pertanto, dovranno sempre avere al seguito il titolo autorizzativo rilasciato dall'ente proprietario o concessionario della strada.