A parziale rettifica della nota 15 febbraio 2000, n.
300/A/21412/101/3/3/9, si fa presente che, relativamente alle modifiche
apportate dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, all'articolo 10, comma 2-bis, del
codice della strada, la novità introdotta consente ai veicoli di cui all'art.
10, comma 2 b), del codice della strada di ottenere l'autorizzazione alla
circolazione dell'ente proprietario o concessionario della strada attraverso il
pagamento di un indennizzo forfettario, analogamente a quanto stabilito per i
mezzi d'opera.
Le quietanze dell'avvenuto pagamento non costituiscono però
titolo autorizzativo, come erroneamente indicato alla nota 15 febbraio 2000, n.
300/A/21412/101/3/3/9, ma servono unicamente per conseguire l'autorizzazione.
I veicoli citati, pertanto, dovranno sempre avere al seguito il titolo autorizzativo rilasciato dall'ente proprietario o concessionario della strada.