Con riferimento al quesito, concernente l'oggetto, si esprime l'avviso che dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 24-27 ottobre 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prescrive la confisca obbligatoria del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato, sia possibile ricavare principi utili a sottoporre ad interpretazione adeguatrice, intesa a conformare la norma al "dictum" del giudice costituzionale, l'art. 93, comma 7 del nuovo codice della strada. Tale disposizione regola infatti una fattispecie (la circolazione del veicolo privo di carta di circolazione) già ricompresa nella fattispecie oggetto della previsione normativa del citato art. 21 della L. n. 689/81.
La Corte ritenendo che l'originaria mancanza del documento di abilitazione tecnica contemplato dalla norma del Codice della strada non dimostri l'inidoneità tecnica del veicolo alla circolazione quando il medesimo sia già immatricolato, ha affermato che "il mancato possesso della carta di circolazione, contestato al proprietario, non appare adeguato presupposto per l'applicazione accessoria di una sanzione grave qual è la confisca, con evidente lesione del canone generale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, della Costituzione".
Ciò premesso e pur nella consapevolezza che - a rigore - la sentenza di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale riferita ad una specifica norma non produce effetti sull'altra disposizione di legge avente ad oggetto la stessa fattispecie, si ritiene che l'autorità amministrativa debba astenersi dall'adottare la confisca, anche con riguardo alle violazioni dell'art. 93, comma 7, del codice della strada, quando il veicolo sia stato già immatricolato e quindi possieda i requisiti tecnici necessari per la circolazione.
In merito poi alla fattispecie, prevista dall'art. 132 del codice della strada, si osserva che tale normativa ammette alla circolazione in Italia, per la durata massima di un anno, gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero.
Tale disposizione appare recettiva delle previsioni dell'art. 35 della Convenzione di Vienna sulla circolazione in data 8 novembre 1968 (di cui è stata autorizzata la ratifica da parte italiana con legge 5 luglio 1995, n. 308) che, appunto, ammette gli autoveicoli alla circolazione sul territorio degli Stati contraenti subordinatamente alla loro "immatricolazione da una parte contraente" e al possesso da parte del conducente "di un certificato valido attestante tale immatricolazione".
Non sembra che nel caso di autoveicolo, immatricolato in uno Stato estero, circolante in Italia dopo la scadenza del periodo indicato si possa ritenere applicabile la sanzione accessoria della confisca, tenuto conto che il legislatore nell'attuale sistema normativo introdotto dal nuovo Codice della strada, laddove ha ritenuto opportuno prevedere tale sanzione, l'ha prescritta espressamente (art. 93, comma 7, e art. 134).
Viceversa, il comma 5 dell'art. 132 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nello stabilire la sanzione per la violazione del comma 1 (violazione che, inequivocabilmente, è identificabile nel far circolare in Italia i veicoli immatricolati all'estero oltre il termine massimo di un anno), dispone soltanto per quella pecuniaria.
Né appare operabile, ai fini della risoluzione della questione, il richiamo alle sentenze della Corte di Cassazione Sez. I, n. 5177/89 e n. 4153/90, tenuto conto che esse sono state adottate sulla base di un diverso contesto normativo.
E infatti, nella vigenza del vecchio codice della strada, la norma (art. 95) che limitava ad un anno la ammissibilità della circolazione in Italia dei veicoli stranieri non recava la indicazione diretta della sanzione applicabile, cosicché era ragionevole ricondurre la violazione della prescrizione alla fattispecie sanzionatoria del comma 9 dell'art. 58 della stesso codice, per la quale, in forza del III comma dell'art. 21 della legge n. 689/1981, era applicabile la confisca.
Viceversa, nel contesto normativo attuale, la fattispecie in esame trova la sua disciplina esclusivamente nel richiamato art. 132 che - come detto - non prevede la confisca.
Peraltro, la soluzione proposta circa l'inapplicabilità della sanzione accessoria trova indiretto conforto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 28 marzo-12 aprile 1996, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 134, comma 2, del Codice della strada, vertendosi in una fattispecie analoga e, cioè, in quella del veicolo importato temporalmente e munito di carta di circolazione per la durata massima di un anno, sorpreso a circolare dopo la scadenza di tale periodo.
Qualora, infatti, l'art. 132 avesse previsto la confisca, le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale in ordine al vizio di ragionevolezza della previsione rigida di tale sanzione con riguardo alla fattispecie dell'art. 134 potrebbero essere agevolmente dedotte anche per l'altra fattispecie.