Sono pervenuti allo scrivente
ulteriori quesiti in ordine all'applicazione delle norme contenute nell'art. 1,
commi 240 e 241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 240 della
legge finanziaria per il 2007, al fine di evitare il protrarsi di un fenomeno
elusivo del pagamento delle tasse automobilistiche, dispone una modifica dei
criteri di tassazione per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico
inferiori a 12 tonnellate, assimilabili, per caratteristiche tecniche ed
allestimento, alle autovetture.
In particolare, detto comma stabilisce
che "All' articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a
pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione
dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice
di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra
la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate
maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata
in base alla potenza effettiva dei motori".
Al riguardo, va ricordato che
l'art. 2 del D.P.R. n. 39 del 1953, nella versione in vigore precedentemente
alle disposizioni in commento, al fine di favorire il trasporto di merci e, in
generale, l'utilizzo dei mezzi per lavoro, prevedeva una tassazione decisamente
favorevole per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12
tonnellate, per i quali la base di commisurazione del tributo era in ogni caso
la portata e non la potenza dell'autoveicolo.
L'intervento legislativo
effettuato con il comma 240 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, trae
origine dalla considerazione che molte autovetture sono state immatricolate come
autocarri, pur in presenza di caratteristiche tecniche più simili a quelle delle
autovetture stesse, quali, ad esempio, la dotazione di 4 o più posti a sedere ed
una limitata capacità di carico. Ciò ha consentito l'assoggettamento di dette
autovetture al regime di tassazione di favore sopra descritto, con conseguente
perdita di gettito per l'ente impositore.
Per ovviare a tale fenomeno, la
norma contenuta nel citato comma 240 stabilisce che, per i veicoli immatricolati
o reimmatricolati come autocarro ma dotati delle caratteristiche sostanzialmente
proprie delle autovetture, la tassazione deve avvenire in base alla potenza e
non più con riferimento alla portata dell'autoveicolo.
Naturalmente sono
ricompresi nella fattispecie in esame anche i veicoli che immatricolati come M1,
vengono trasformati in N1 a seguito di variazioni delle caratteristiche
tecniche.
I criteri stabiliti dal comma 240 dell'art. 1 della legge n.
296 del 2006 per individuare le vetture che, immatricolate come autocarri, non
possono più fruire del regime fiscale agevolato previsto per questo tipo di
veicoli sono:
1) Il codice di carrozzeria del veicolo, che deve
essere "F0", visibile nella carta di circolazione alla voce "J.2";
2)
Il numero di posti, che deve essere almeno pari a quattro;
3) Il
rapporto tra la potenza del motore, espressa in Kw, e la portata del veicolo,
espressa in tonnellate, che deve essere uguale o superiore a 180.
Pertanto:
J = Pt / P = Kw / T maggiore o uguale a 180
ove
"Pt" indica la potenza del motore espressa in Kw; "P" indica la portata espressa
in tonnellate. Si ricorda che sulla carta di circolazione la portata è espressa
in chilogrammi.
Ove, invece, nella carta di circolazione manchi il dato
della portata, questa potrà essere calcolata sottraendo dalla massa complessiva
del veicolo la sua massa a vuoto.
Il calcolo per ottenere il rapporto
previsto dalla norma dovrà essere pertanto effettuato seguendo la seguente
formula riportata nel provvedimento prot. num. 2006/184192 del 06/12/2006 della
Agenzia delle entrate,
J = Pt / P = Kw / (Mc - T) maggiore o
uguale a 180
ove "Pt" indica la potenza del motore espressa in Kw; "P"
indica la portata, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva "Mc" e la
tara "T", espressa in tonnellate.
Gli autocarri che posseggono tutti e
tre i suddetti requisiti sono fiscalmente equiparati alle autovetture e,
pertanto, devono scontare la tassazione in base alla potenza e non più in base
alla portata dell'autoveicolo.
Un'altra questione connessa al cambio del
regime di tassazione per i veicoli in parola è, poi, quella inerente i nuovi
termini di scadenza dei pagamenti del tributo dovuto in base alla disciplina
introdotta dalla legge finanziaria in esame.
Al riguardo, va ricordato
che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto ministeriale 18
novembre 1998, n. 462, per gli autocarri è consentito effettuare il versamento
della tassa automobilistica oltre che per l'intero anno, anche per
quadrimestri.
A seguito delle modificazioni apportate dall'art. 1, comma
240 della legge n. 296 del 2006, per i veicoli di categoria N1, fiscalmente
assimilati alle autovetture, la disciplina dei termini di pagamento applicabile
non è più quella prevista per gli autocarri, ma è quella stabilita per le
autovetture, con la conseguenza che il pagamento è dovuto esclusivamente in
ragione d'anno, così come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del
citato decreto ministeriale n. 462 del 1998.
Pertanto, al fine di
adeguare i termini di pagamento dei veicoli di categoria N1, per i quali la base
imponibile è divenuta la potenza, è necessario che, alla scadenza del periodo
coperto dall'ultimo pagamento effettuato con le regole proprie per gli
autocarri, il soggetto obbligato effettui un versamento della tassa quantificata
in tanti dodicesimi dell'importo annuo tali da collegare la menzionata scadenza
alla prima scadenza utile di pagamento fissata per le autovetture. Questo
meccanismo consente di incardinare la tassazione del veicolo nei termini
ordinari di pagamento previsti dalla legge per le autovetture.
Si ricorda
che le scadenze di pagamento sono fissate, dall'art. 2 del citato decreto n. 462
del 1998, al mese di aprile, agosto o dicembre, per le autovetture con potenza
superiore a 35 Kw o 47 CV, ed al mese di gennaio o luglio per le autovetture
fino a 35 Kw o 47 CV.
Pertanto, il proprietario di un veicolo N1 che
abbia, ad esempio, potenza superiore a 35 Kw, per mettersi in regola dovrà
versare il tributo calcolando l'importo in dodicesimi della tassa annua, per un
numero di mesi - da un minimo di 9 ad un massimo di 12 - che va dal mese di
scadenza del precedente pagamento (effettuato in base alla periodicità prevista
per gli autocarri) fino alla prima delle scadenze di aprile, agosto o dicembre,
a decorrere dalla quale il veicolo sarà incardinato correttamente nell'ambito
del sistema di pagamento delle tasse automobilistiche per le autovetture.
Quanto sopra esposto è valido per tutte le Regioni, ad eccezione del Piemonte e
della Lombardia che hanno introdotto un sistema di scadenze del pagamento della
tassa automobilistica basato sul mese di immatricolazione. Pertanto, in queste
regioni il transito nel nuovo sistema tariffario per i veicoli in argomento sarà
possibile mediante il versamento di tanti dodicesimi della tassa automobilistica
che coprano il lasso temporale che va dal periodo coperto dall'ultimo pagamento
effettuato fino al mese di immatricolazione, indicato sulla carta di
circolazione, a decorrere dal quale il tributo sarà dovuto in ragione
d'anno.
Un'ulteriore richiesta di chiarimenti attiene alla decorrenza
degli effetti della norma antielusiva in discorso, in considerazione del fatto
che il comma 55 dell'art. 2 del d. l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, conteneva una norma di
analoga portata prevedendo però, come unici requisiti, che i veicoli in esame
avessero "quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700".
Al riguardo occorre innanzitutto precisare che il comma 241 dell'art. 1 della
legge n. 296 del 2006, abroga la disposizione di cui al citato comma 55 e fissa
contestualmente la decorrenza degli effetti del comma 240 in esame alla data del
3 ottobre 2006.
Conseguentemente, i soggetti in possesso dei veicoli
individuati dal comma 240 dell'art. 1 della legge n. 286 del 2006, che abbiano
provveduto agli adempimenti inerenti la tassa automobilistica applicando il
precedente sistema di tassazione basato sulla portata dell'autoveicolo, nonché
coloro che abbiano usufruito della modalità di pagamento quadrimestrale, in
quanto non rientranti nella fattispecie prevista nel citato art. 2, comma 55,
del d.l. n. 262 del 2006 ma in quella configurata dal citato comma 240, devono
integrare il pagamento effettuato sino alla successiva scadenza, senza
corresponsione di sanzioni, in virtù del principio posto dall'art. 10, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, in base al quale non sono dovute le sanzioni nel caso in cui la
violazione sia dovuta ad obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione della norma tributaria. E' opportuno precisare che i
suddetti soggetti devono eseguire il versamento della tassa automobilistica
esclusivamente presso gli sportelli dell'Automobil Club d'Italia (ACI) e presso
le Agenzia di pratiche auto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, non potendo
rientrare questa particolare tipologia di versamento nelle procedure
informatiche attualmente utilizzate dagli altri soggetti autorizzati alla
riscossione.
Si chiede, infine, se i veicoli di cui al comma 240
dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 debbano scontare anche la tassa dovuta
in relazione alla massa rimorchiabile - introdotta dall'art. 6, comma 22, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in sostituzione della tassa sui rimorchi -
commisurata alla massa rimorchiabile del veicolo qualora questo sia idoneo al
traino.
A tal proposito si precisa che la suddetta tassa integrativa di
cui alla lettera dell'art. 2, comma 1, lettera d-ter), del citato Testo Unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche deve essere scontata, unitamente
all'ordinaria tassa automobilistica calcolata in base alla portata
dell'autoveicolo, dagli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, di cui al
citato art. 2, comma 1, lettera d).
Pertanto, l'assimilazione operata dal
menzionato comma 240 ai veicoli adibiti al trasporto di persone dei veicoli che,
pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino le caratteristiche
specificate dalla norma, porta ad escludere detti autoveicoli dal campo di
applicazione della tariffa integrativa sopra descritta.