Come è noto a seguito dell'entrata in vigore della normativa in oggetto specificata, è stata introdotta una puntuale disciplina in ordine alle modalità di regolarizzazione delle società semplici, di fatto ed irregolari, nonché la previsione di una serie di agevolazioni di natura fiscale riconosciute a fronte del pagamento "una tantum" di una imposta sostitutiva.
In ragione dell'assolvimento di tale imposta, sono pervenuti presso questa Direzione una serie di quesiti posti non solo dagli Organi periferici ma anche da talune associazioni di categoria (U.N.I.M.A. e Coldiretti), volti ad accertare i limiti della efficacia sostitutiva derivanti dal pagamento dell'imposta in parola.
In particolare, è stata posta la questione relativa alla sussistenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo, oltre che i diritti di segreteria prescritti dal tariffario allegato alla legge n. 870 del 1986, nell'ipotesi di aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli di pertinenza di società soggette a regolarizzazione.
Per tale aspetto ed alla luce delle istruzioni applicative diramate dal Ministero delle finanze con circolare n. 147/E del 25 maggio 1997, questa sede ha ritenuto opportuno richiedere in merito il parere di detto dicastero il quale con nota prot. n. V/10/1147 del 6 agosto u.s. ha chiarito che "il pagamento dell'imposta sostitutiva, in luogo dei normali tributi dovuti su atti e formalità, escluda dall'imposta di bollo anche gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, posti in essere per aggiornare a favore della società regolarizzata l'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, tra i quali sono da ricomprendere anche quelli tenuti ... (dalla M.C.T.C.)".
Pertanto, a far data dalla presente circolare, si invitano gli Uffici periferici in indirizzo ad astenersi, nelle ipotesi di aggiornamento della intestazione delle carte di circolazione dei veicoli di pertinenza di società soggette a regolarizzazione, dal richiedere l'assolvimento della imposta di bollo.
Per contro, resta in ogni caso dovuto il pagamento dei relativi diritti previsti dalla legge n. 870 del 1986.