Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni.
1. Luci blu in sostituzione di quelle omologate.
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (articolo 151 del Codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'articolo 78 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'articolo 153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'articolo 151, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 72, anche se non vengono usate.
2. Alettoni, spoiler, minigonne.
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V del titolo III, sezione I (articolo 227 del regolamento - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione: possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente, purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.
3. Finale della marmitta omologata.
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purché omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purché la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.
4. Luci rosse a led anteriori scorrevoli.
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l'installazione e/o uso.
5. Limite massimo di ribassamento dell'autovettura.
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'articolo 78 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
6. Vetri scuri.
Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l'obbligo della omologazione degli stessi.
Gli estremi dell'omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri.