Circ. Min. infrastrutture e trasporti 15 marzo 2005, n. 579/MOT2/B - Impianti per l'alimentazione dei motori degli autoveicoli con gas di petrolio liquefatto (GPL) o con gas naturale (CNG).

In merito ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute recentemente circa l'obbligo di eseguire la prova di tenuta delle tubazioni (cosiddetta prova idraulica) negli impianti citati in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni.

La citata prova fu introdotta nella legislazione nazionale dall'art. 351 del Regolamento di esecuzione del previgente Codice della strada, emanato nell'anno 1959 (D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420) . La prescrizione trovava la sua ratio nel sistema normativo all'epoca vigente che non prevedeva, per le tubazioni per l'adduzione di gas compresso, alcuna forma di approvazione che garantisse la sicurezza dell'impianto in relazione a prefissate sollecitazioni massime.

L'avvento di nuove norme internazionali sull'argomento, recepite nella legislazione nazionale, ha però profondamente modificato il quadro di riferimento.

L'adozione di tubazioni omologate in relazione alle disposizioni recate dal regolamento UN/ECE n. 67/2001 (per il GPL), e dal regolamento UN/ECE n. 110 (per il CNG) rende, evidentemente, non più indispensabile l'effettuazione della prova idraulica sulle tubazioni medesime.

In merito all'argomento è comunque opportuno fornire alcune schematizzazioni:

a) per quanto concerne gli impianti per l'alimentazione con GPL, stante il carattere obbligatorio della normativa internazionale, che prevede l'omologazione delle relative tubazioni ai sensi del predetto regolamento UN/ECE n. 67, la prova idraulica sulle tubazioni non è più ricorrente;

b) per quanto concerne gli impianti per l'alimentazione con CNG, per i quali sono facoltativamente applicabili le disposizioni recate dal regolamento UN/ECE n. 110, (oltre naturalmente a quelle previste dalla normativa nazionale), si possono distinguere due casi:

- tubazioni non omologate, per le quali vigono ancora le disposizioni del previgente Codice della strada che prescrivono l'esecuzione della prova idraulica;

- tubazioni omologate ai sensi del predetto regolamento, per le quali la prova idraulica non è più indispensabile.

Nel caso di impianti che utilizzano tubazioni omologate, la voce "D - Prova idraulica" contenuta nel modello di dichiarazione dell'allestitore, riportato negli allegati III alla Lett.Circ. n. 1671/4102 del 22 maggio 2001 (per il GPL) e circolare n. 4043/MOT2/C del 21 novembre 2002 (per il CNG), farà riferimento ad una verifica sull'impianto, effettuata dall'allestitore medesimo, mediante l'utilizzazione di appositi strumenti, finalizzata a rilevare che in fase di esercizio non si verifichino fuoriuscite di gas.