Si fa riscontro all'istanza a riferimento, concernente l'installazione di un silenziatore di scarico, sugli autobus urbani omologati antecedentemente all'entrata in vigore della direttiva 88/77/CEE.
Si ritiene ammissibile autorizzare la richiesta di installazione limitatamente ai soli veicoli suddetti e subordinatamente alle sottonotate condizioni, nonché all'esito favorevole delle verifiche e prove, che verranno effettuate da codesto Centro su ogni veicolo:
1) nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo, ovvero dal costruttore del motore se diverso da quello del veicolo, identificato per tipo e numero di telaio, ovvero di motore;
2) misura del livello sonoro a veicolo fermo, in conformità alla vigente normativa, del veicolo allestito con il dispositivo di scarico supplementare; tale risultato deve essere non superiore a quello misurato sul veicolo munito del solo dispositivo di scarico originale;
3) misura della contropressione allo scarico e verifica che tale valore risulti non superiore al relativo valore verificato in sede di omologazione del veicolo;
4) verifica della fumosità (opacità) dei gas di scarico, misurata in presenza del filtro che deve risultare non superiore a quella rilevata sul veicolo munito del solo dispositivo di scarico originale.
Successivamente alla verifica del soddisfacimento delle predette prescrizioni, codesto Centro, potrà rilasciare per ciascun veicolo un certificato di approvazione (art. 78 del c.d.s.) che reca la seguente dicitura "veicolo munito di silenziatore di scarico supplementare tipo .....".
Gli Uffici periferici del D.T.T. interessati potranno successivamente procedere alla emissione del duplicato della carta di circolazione del veicolo (articolo 236/3 del Regolamento).