Con la circolare n. 172/83 del 13 luglio 1983 sono state individuate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza del personale addetto al ciclo di lavoro degli autoveicoli in oggetto.
Allo scopo di rendere il quadro delle vigenti disposizioni nazionali attuale e coerente con le norme comunitarie che hanno disciplinato il campo delle attrezzature di lavoro installate sugli autoveicoli, si ritiene opportuno riesaminare quanto disposto con la predetta circolare.
Si premette, innanzitutto, che ai sensi della norma comunitaria meglio conosciuta quale "direttiva macchine" e recepita nella legislazione nazionale con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, tutte le attrezzature installate sugli autoveicoli, ma non connesse con la loro funzione di spostamento, sono considerate macchine e sono conseguentemente regolate dalla medesima direttiva. Resta sempre, fra i compiti d'istituto di questa Amministrazione, la verifica dell'idoneità degli autoveicoli ai fini della circolazione; finalità connessa quindi con la sola fase del trasporto.
È anche opportuno segnalare che i requisiti di sicurezza degli autoveicoli di cui trattasi sono dettati dalla norma europea UNI EN 1501-1 "Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore" che, ai sensi del precitato decreto, rappresenta il riferimento essenziale per la verifica della rispondenza degli stessi autoveicoli alla direttiva macchine, di cui sopra.
È conseguentemente evidente che l'allestimento di un qualunque autoveicolo, finalizzato al carico, alla compattazione, al trasporto e allo scarico di rifiuti solidi urbani, debba rispondere a quanto prescritto dalla direttiva macchine.
A completamento del quadro generale introdotto nella premessa si rammenta che il soggetto che precede all'installazione dell'attrezzatura sull'autotelaio è designato dalla direttiva quale "fabbricante" ed in quanto tale è responsabile della procedura di certificazione prevista dalla norma UNI EN 1501-1.
In relazione a quanto sopra esposto ed in particolare per ciò che concerne la sicurezza del funzionamento nel ciclo di lavoro dell'attrezzatura installata, l'Ufficio periferico del D.T.T., presso il quale è svolto l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo, verifica che sull'attrezzatura sia stato apposto il marchio CE, che testimonia la rispondenza della stessa attrezzatura alle pertinenti norme di sicurezza di cui alla certificazione citata nel precedente capoverso.
Per quanto riguarda gli aspetti connessi con la calcolazione degli elementi di fissaggio della sovrastruttura (attrezzatura) al telaio dell'autoveicolo, si utilizzano le modalità di calcolo ed i coefficienti di sicurezza minimi previsti dalla circolare n. B74 del 20 ottobre 1999.
Si rammentano, per ultimo, due prescrizioni ritenute importanti:
a) l'installazione sull'autoveicolo del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla, rispondente al Regolamento UN/ECE n. 65 inerente le "Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi speciali di segnalazione per autoveicoli prioritari";
b) la presenza di un sistema di sicurezza, previsto dalla norma UNI ENE 1501-1 la punto 6.6.4.3, a tutela della sicurezza degli addetti al ciclo di lavoro su pedane esterne, che deve impedire "se qualcuno è presente sulla pedana, che l'autoveicolo possa viaggiare ad oltre 30 km/h ed in retromarcia".
Non sussiste la necessità di apporre alcuna specifica annotazione sulla carta di circolazione degli autoveicoli di cui trattasi.
La circolare n. 172/83 del 13 luglio 1983 è abrogata.