IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici
Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
Visto l'art. 203, comma 2, lettera ii) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di riconoscere nuove tipologie di autoveicoli dotati di attrezzature idonee per l'uso speciale;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale;
Decreta:
1. Classificazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.
Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada, quali «autoveicoli per uso speciale della polizia locale» e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale.
2. Rispondenza a norme generali.
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali M od N, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.
3. Caratteristiche costruttive o di allestimento specifiche.
Gli autoveicoli ad uso speciale della polizia locale, all'atto della richiesta di omologazione del tipo o dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, debbono essere dotati di:
attrezzature e/o apparecchiature e/o allestimenti di vario genere, permanentemente installati all'interno del veicolo e finalizzati allo svolgimento dei compiti di istituto dei corpi o servizi di polizia locale;
impianto elettrico, asservito alle apparecchiature, realizzato con adeguate protezioni, certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994;
materiali di rivestimento ignifughi o autoestinguenti, certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore;
idoneo estintore.
Gli stessi autoveicoli, a richiesta del corpo o servizio di polizia locale, possono essere equipaggiati con:
dispositivo acustico supplementare di allarme e dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu, previsti dall'art. 177 del nuovo codice della strada;
scritte, simboli, indicazioni o segni distintivi sulla carrozzeria per l'individuazione del corpo o servizio di polizia locale, in conformità a quanto previsto da specifiche regolamentazioni regionali;
grigliature amovibili esterne di protezione dei finestrini laterali e posteriore, che garantiscano, comunque, il rispetto del campo di visibilità posteriore del conducente.
4. Destinazione degli autoveicoli per uso speciale della polizia locale.
Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, immatricolati secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 84, 91 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dimessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformità al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati;
ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Dirig. 16 marzo 2004 (Gazz. Uff. 25 marzo 2004, n. 71).