Circ. Min. interno 27 luglio 1999, n. 300/A/43928/105/27 - Autoveicoli per trasporto promiscuo. Destinazione ai sensi dell'art. 82 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) dei veicoli appartenenti alla categoria M1. Modifiche introdotte in seguito al recepimento della direttiva 98/14/CE del 6 febbraio 1998.

Nel recepire la direttiva 98/14/CE del 6 febbraio 1998 relativa alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, il D.M. 4 agosto 1998 del Ministro dei trasporti e della navigazione ha determinato l'individuazione di due sole categorie di autoveicoli anche in Italia, allineandola agli altri Paesi della U.E. La nuova classificazione ora prevede la distinzione tra veicoli per trasporto di persone e veicoli per trasporto di cose che sono inseriti, rispettivamente, nelle categorie internazionali M e N. Il recepimento della direttiva comunitaria come noto, impone la disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con essa e, in particolare, dell'art. 54, comma 1, lett. c), del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che individua gli "autoveicoli per trasporto promiscuo".

Gli autoveicoli della categoria M1, per effetto della direttiva 98/14/CE del 6 febbraio 1998, a partire dal 1° ottobre 1998, non potranno più essere classificati come "autoveicoli per trasporto promiscuo", in quanto tale categoria non è stata "riconosciuta" dalla normativa comunitaria.

La direttiva 98/14/CE del 6 febbraio 1998 non impone l'obbligo di aggiornare le omologazioni già rilasciate per cui, gli autoveicoli precedentemente classificati "per trasporto promiscuo" ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. c), del Codice della strada, continueranno a circolare conservando inalterate le proprie caratteristiche riguardo la destinazione.

Alla luce della direttiva 98/14/CE del 6 febbraio 1998 le sigle che individuano le carrozzerie delle autovetture riportate sulla carta di circolazione sono ora le seguenti:

AA berlina;

AB due volumi;

AC familiare;

AD coupé;

AE decappottabile;

AF ad uso promiscuo.

Quest'ultima sigla non identifica veicoli della categoria di cui all'art. 54, comma 1, lett. c), del Codice della strada, ma è solo una traduzione impropria del termine inglese "multi-purpuse vehicle" e del francese "vehicule à usage multiples" ed indica i veicoli monovolume o multiuso.

Alla luce di quanto detto, appare necessario porre l'attenzione sulla portata dell'art. 82 del Codice della strada rubricato "Destinazione ed uso dei veicoli" e, in particolar modo, sui commi 8 e 10 che prevedono sanzioni pecuniarie ed accessorie (sospensione della carta di circolazione) per chiunque utilizzi un veicolo per una destinazione o per un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione.

Nel caso dei veicoli della categoria internazionale M1, "autoveicoli per trasporto di persone", a parere di questo Ministero sembra legittimo, e non sanzionabile, sia il trasporto di oggetti di natura personale o che siano comunque destinati all'uso proprio e familiare, che il trasporto di beni in conto campionario non destinati alla vendita, purché siano sistemati secondo le caratteristiche strutturali del veicolo.