D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 - Regolamento recante norme inerenti le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati.  ( Gazz. Uff. 25 settembre 1998, n. 224).

 1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto si applica ai veicoli a motore e loro rimorchi di cui all'articolo 47 del codice della strada, comma 1, lettera g) ed i), e comma 2, lettere:

b) categorie M1, M2 ed M3 destinati al trasporto di persone e denominati autoveicoli blindati per trasporto persone;

c) categorie N1, N2 ed N3 destinati al trasporto di persone e cose, anche contemporaneamente, destinati alla custodia delle cose, ivi compreso il trasporto valori di cui all'allegato IV al presente decreto, denominati rispettivamente:

autoveicoli blindati per trasporto valori;

autoveicoli blindati per trasporto di cose;

d) categorie O2, O3 ed O4 destinati al trasporto di cose e denominati rimorchi o semirimorchi blindati.

2. Tutti i veicoli di cui al comma 1 sono classificati veicoli blindati e sono caratterizzati da particolari attrezzature fisse e permanenti a protezione delle persone e delle cose trasportate, rispondenti alle specifiche tecniche di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. Norme generali.

1. I veicoli blindati possono, nel caso di allestimento su veicolo base già carrozzato, derivare da veicoli base classificati in una delle categorie internazionali riportate all'art. 1 del presente decreto; oppure, in caso di allestimenti su veicoli base non carrozzati da veicoli base, autotelaio, scudati, classificati nelle rispettive categorie di appartenenza; oppure essere di nuova o totale costruzione. In tutti i casi, i veicoli blindati, ad allestimento finale eseguito, debbono essere classificati nelle rispettive categorie previste dall'art. 1 del presente decreto secondo le prescrizioni di cui all'art. 4.

2. La categoria di appartenenza e le relative caratteristiche tecniche, dei veicoli blindati possono differire da quelle dell'autoveicolo da cui traggono origine, purché rispondenti alle norme, in vigore alla data di presentazione delle domande di approvazione dei veicoli stessi, come previsto dal comma 4 del presente articolo.

3. Nel caso in cui il veicolo blindato derivi da un veicolo già omologato, l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalla omologazione del veicolo base, opportunamente aggiornata in esito alle visite e prove per l'approvazione finale.

4. Per quanto riguarda l'applicazione delle direttive CEE parziali recepite nell'ordinamento nazionale valgono, nel caso di veicoli della categoria M1, le deroghe previste dall'allegato XI alla direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli e dei loro rimorchi, e nel caso dei veicoli diversi da quelli di categoria M1, le deroghe riportate in allegato I al presente decreto.

5. I veicoli blindati devono rispondere, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, anche alle caratteristiche costruttive specifiche di cui agli allegati II, III, IV, V e VI al presente decreto.

3. Cambio di uso.

1. Nel caso di cambiamento di destinazione d'uso del veicolo blindato, quale il ripristino in sede di nuovo collaudo, per accertamento delle caratteristiche tecniche e funzionali, si verificherà la rispondenza alle prescrizioni tecniche in vigore al momento della omologazione del veicolo base.

4. Allegati.

1. Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

allegato I: Elenco rispondenza direttive CEE relativamente alle varie categorie di appartenenza dei veicoli blindati;

allegato II: Caratteristiche del livello minimo di blindatura per veicoli blindati;

allegato III: Caratteristiche costruttive degli autoveicoli blindati per trasporto persone e delle cabine di guida di autoveicoli blindati per trasporto di cose;

allegato IV: Caratteristiche costruttive dei veicoli blindati per trasporto valori;

allegato V: Caratteristiche dei vetri blindati;

allegato VI: Cinture di sicurezza e loro ancoraggi.

5. Norme finali e transitorie.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le prescrizioni in esso stabilite potranno essere applicate a domanda del costruttore, in alternativa alle norme preesistenti.

2. A decorrere dal sesto mese dall'entrata in vigore del presente decreto le norme in esso stabilite diverranno di osservanza obbligatoria.

3. Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potranno più immatricolarsi veicoli non conformi alle prescrizioni tecniche del presente decreto.

4. Entro il 1° gennaio 2002 i veicoli blindati immatricolati prima della data di cui al precedente comma 3 dovranno essere resi conformi agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.

(Si omettono gli allegati)