Circ. Min. trasporti 13 marzo 1997, n. 24/97 - Autoveicoli ad uso speciale "Autogru": rispondenza alla Dir. 91/542/CEE (inquinamento atmosferico) e Dir. 92/97/CEE (rumore).

Le prescrizioni tecniche e le scadenze dei periodi transitori stabiliti dalle direttive citate in oggetto hanno creato difficoltà nel settore delle autogru in un momento nel quale la domanda di tali veicoli, indispensabili per la realizzazione di opere pubbliche, comincia a vivacizzarsi a seguito della programmazione di lavori finalizzati al rilancio della economia nazionale dopo un lungo periodo di stagnazione.

In particolare:

- la scadenza della prima fase (EURO 1) definita nella riga A della tabella riportata al punto 6.2.1. dell'allegato 1 della direttiva 91/542/CEE recepita con il decreto ministeriale 23 marzo 1992, intervenuta in concomitanza con il congelamento delle commesse di autogru determinato dalla chiusura dell'attività cantieristica, fa si che i veicoli già da tempo impostati ed oggi in fase di completamento, non possono essere collaudati in quanto non conformi ai limiti stabiliti per la fase EURO 2;

- i limiti di rumore stabiliti dalla direttiva 92/97/CEE, recepita con decreto ministeriale 28 settembre 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1995 sono stati previsti per i veicoli stradali che, come è noto, sono caratterizzati da masse complessive e da un numero di assi inferiore a quello della quasi totalità delle autogru, per le quali le caratteristiche sopra menzionate fanno si che il solo rumore di rotolamento superi i limiti imposti dalla direttiva.

In relazione a quanto sopra, avendo interpellato in merito il Ministero dell'ambiente, in considerazione sia dell'esiguo numero di autogru immatricolate annualmente (dell'ordine delle poche decine di esemplari), sia della loro limitata percorrenza annuale, si dispone quanto segue:

1. Fino al 31 marzo 1998, ai fini della immatricolazione di autogru di tipo già omologato o di autogru da collaudare in unico esemplare, è ammessa la conformità ai limiti stabiliti nella riga A della tabella riportata al punto 6.2.1. dell'allegato 1 alla direttiva 91/542/CEE;

2. Sino a quando in sede CE non sarà stato risolto il problema del rumore prodotto dalle autogru, sono ammessi:

2.1. il collaudo in unico esemplare ovvero la omologazione limitata per piccole serie dei tipi di autogru a cinque o più assi.

2.2. il collaudo ovvero la omologazione limitata per piccole serie delle autogru con numero di assi inferiore a cinque che superano i valori di massa limite complessiva stabiliti all'art. 62 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), se il rumore da essi prodotto è rispondente ai limiti di rumore stabiliti dalla direttiva 84/424/CEE recepita con decreto ministeriale 6 dicembre 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985.