Circolare Min. interno 5 settembre
2008 n.300/A/l/24527/l08/13/7 - OGGETTO: Norme in materia di rilascio della
carta di qualificazione del conducente ai sensi
della Direttiva 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di
norme di comportamento del Codice della Strada
Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva
Comunitaria 2003/59/CE del 15.9.2003 ha previsto che per la guida di veicoli
impegnati in operazioni di autotrasporto professionale che richiedono la
patente C, C+E, D e 0+E, occorre che il conducente sia titolare anche di una
carta di qualificazione che attesti la sua particolare formazione
professionale. La Direttiva 2003/59/CE è stata recepita nel nostro ordinamento
con il Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286 che ha, inoltre, previsto un
regime speciale per la decurtazione dei punti a seguito di violazioni di norme
di comportamento del Codice della Strada commesse alla guida di veicoli
impiegati nelle predette operazioni di autotrasporto. L'entrata in vigore delle
disposizioni del richiamato D.lg. 286/2005 era stata, tuttavia, subordinata
all'emanazione di alcuni decreti attuativi contenenti le procedure per il
rilascio, il rinnovo e le modalità di decurtazione di punti dalla carta di
qualificazione dei conducente.
Tali disposizioni attuative sono state emanate con il Decreto del Ministro dei
trasporti 7.2.2007 (S.O.G.U. n. 80 del 5.4.2007), recante l'indicazione degli
Enti per la formazione dei conducenti professionali, il programma del corso e
]e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente e con i Decreti Dirigenziali del Ministero dei trasporti 7.2.2007,
n. 371 e 372 (S.O.G.U. n. 80 del 5.4.2007) riguardanti le modalità di rilascio
della carta di qualificazione del conducente e la decurtazione dei punti dalla
carta di qualificazione.
La completa operatività delle disposizioni attuative sopraindicate, a partire
dal 5 aprile 2008, rende necessario fornire le seguenti indicazioni.
1. LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
La Carta di qualificazione del conducente, di seguito denominata CQC, è un
documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida e che è necessaria
per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di
persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle
categorie C, CE, D e DE. La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: per
i veicoli adibiti al trasporto di cose e per quelli per il trasporto di
persone. La CQC peI trasporto persone non consente la guida di veicoli per
trasporto di cose e viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato
per entrambe le tipologie di trasporto indicate.
Nulla è,
invece, innovato per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture
adibite a servizio di noleggio con conducente per i quali continua ad essere
richiesto il possesso del Certificato Abilitazione Professionale (di seguito
indicato come CAP) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti, la CQC non è
necessaria. Anzi, diversamente da quanto previsto per il CAP tipo KD, la CQC
per trasporto persone non abilita anche alla conduzione dei veicoli per cui
occorre il predetto CAP tipo KB.
La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da
quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata
alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti
possono recare diverse scadenze.
La revoca o la sospensione della patente di guida comporta l'inefficacia anche
della CQC.
1.1 Veicoli
per cui non occorre la CQC
Secondo le indicazioni dell'art. 16 del D.lg. 28612005, non ricorre l'obbligo
del possesso della CQC per la conduzione dei veicoli di seguito indicati:
a) veicoli la cui velocità massima autorizzata, non supera i 45 km/h;
b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del
fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi
a loro disposizione;
c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora
immessi in circolazione;
d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di
salvataggio;
e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della
patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati
e non commerciali;
g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente
nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicolo
non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni di cui alle precedenti lettere f) e g) si
chiarisce che le stesse si riferiscono ai conducenti di veicoli adibiti ad uso
proprio. È necessario, tuttavia, precisare che, come sostenuto dal Ministero
dei Trasporti con la nota prot. n. 77898/8.3 dell’8 agosto 2007, per questi
veicoli l'obbligo del possesso della carta di qualificazione non ricorre solo
se il conducente non sta svolgendo un'attività professionale. È stato pertanto
chiarito che, quando i predetti veicoli sono utilizzati per attività
imprenditoriali dell'impresa che ne è proprietaria da parte di soggetti
dipendenti da quell'impresa ed assunti con qualifica specifica e mansioni di autista,
il conducente deve essere comunque munito di CQC. In tali casi, infatti,
sostiene il predetto Dicastero, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene
effettuata a carattere professionale.
Seconda la predetta nota del Ministero dei Trasporti, non sono esentati
dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era
richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in
conto proprio o per conto di terzi.
1.2 Entrata in vigore delle norme sulla CQC e regime transitorio
L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali
decorre:
-dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone;
-dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.
Il nuovo documento sostituirà gradualmente i Certificati di abilitazione
professionale richiesti dall 'art. 116 CDS per la conduzione di alcuni dei
veicoli sopraindicati. Di conseguenza, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC
per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati a
decorrere dalle date sopraindicate e dalle date stesse non saranno più titolo
idoneo per la guida dei veicoli sopraindicati, salvo quanto precisato poco più
avanti.
Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e che
intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di
autotrasporto professionale indicate nei paragrafi precedenti devono, perciò,
necessariamente munirsi della CQC che, in alcuni casi e fino alla data del
4.4.2010, può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di
qualificazione.
Anche dopo le predette scadenze, tuttavia, il CAP tipo KD, continuerà ad avere
piena validità per la conduzione dei taxi, e dei motoveicoli e delle
autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il possesso
del CAP tipo KA o KB.
2. REGIME SANZIONATORIO RELATIVO ALLA CQC
Il D.lg. 28612005 ha previsto che le sanzioni previste del Codice della Strada
per la mancanza del CAP o per la circolazione con patente scaduta di validità
trovino applicazione, rispettivamente, anche nei casi di mancanza della CQC
ovvero di CQC scaduta di validità.
2.1 Sanzioni per mancanza della CQC
Il conducente che guida un veicolo impegnato in operazioni di autotrasporto
professionale per cui è richiesto il possesso della CQC senza averla mai
conseguita, è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 116,
comma 15 C.d.S. La stessa sanzione si applica anche a chi, pur avendo la CQC,
guida un veicolo diverso da quello per il quale la carta lo abilita e ciò, ad
esempio, nel caso in cui un conducente munito di CQC per il trasporto cose
conduca un veicolo per cui è richiesta la CQC per il trasporto di persone
ovvero nel caso in cui un conducente munito di CQC guida un taxi o
un'autovettura per noleggio con conducente senza essere munito di CAP tipo KB. La
sanzione non è applicabile nel caso in cui il conducente abbia già superato gli
esami di qualificazione e sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva
rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero
dei Trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna della
CQC entro i 10 giorni successivi dalla data del superamento dell'esame.
2.2
Sanzioni per CQC scaduta di validità
La guida con una CQC scaduta dr validità è punita con le sanzioni
amministrative previste dall'art 126 C.d.S. In questo caso la CQC deve essere
ritirata e trasmessa alla Prefettura-UTG competente per territorio che
provvederà a restituirla solo dopo la verifica dell'avvenuta conferma di
validità.
2.3 Mancato
possesso della CQC durante la guida
A decorrere dalle date sopraindicate, il conducente deve sempre avere con sé la
CQC (Ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del
Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti nel caso in
cui non sia possibile provvedere alla consegna della CQC ,entro i successivi 10
giorni dalla data del superamento dell'esame. Quando, invece, il titolare di
una CQC ovvero di un CAP tipo KB commette la violazione alla guida di un
veicolo diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questo documento
ovvero, quando il veicolo sia· utilizzato per finalità private e non
commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida e non la
CQC ) che, insieme alla patente a cui si associa, deve essere esibita ad ogni
richiesta degli organi di controllo. In caso di impossibilità momentanea ad
esibire la CQC si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 180
comma 7 C.d.S. Fino alle sopraindicate date di entrata in vigore della nuova
disciplina, i conducenti che hanno già ottenuto la CQC, possono esibirla in
luogo del CAP richiesto per la conduzione del veicolo professionale. Anche
prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di avere il documento, infatti, per
chi ne è già possessore, la CQC sostituisce, a tutti gli effetti, i certificati
di abilitazione tipo KC e KD richiesti dall'art. 116 C.d.S (salvo che per la
guida dei taxi e degli altri veicoli per cui è richiesto il CAP tipo KB).
3. DECURTAZIONE DI PUNTI DALLA CQC
Secondo l'art. 23 del D.L.G 286/2005 quando una violazione che prevede perdita
di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla
patente, anche la carta di qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di
punti si applica su questi documenti. La previsione normativa sopraindicata
entra in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5.4.2008.
Presupposto per l'applicazione della disciplina in parola è che gli illeciti
siano commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità di
una CQC ovvero del CAP tipo KB e nell'esercizio di un'attività professionale di
autotrasporto di persone o di cose.
Nella fase transitoria di cui al punto 1.2, la decurtazione di punti di cui
trattasi può interessare solo chi è già in possesso di CQC e non si estende a
chi conduce un veicolo professionale con il CAP tipo KC o tipo KD. Nei
confronti delle persone che guidano uno dei veicoli per cui è richiesto il
possesso della CQC ma che non ne sono ancora in possesso, perciò, la
decurtazione di punti si applica sulla patente di guida posseduta.
In tale periodo, peraltro, la possibilità di applicare la decurtazione sulla
CQC è limitata ai casi in cui sia lo stesso conducente ad esibirla al momento
del controllo. Infatti, fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni,
come indicato al punto 1.2, non è possibile richiedere l'esibizione della carta
non essendo ancora vigente l'obbligo di possederla.
Per le violazioni commesse alla guida di taxi o di autovetture adibite a
noleggio con conducente per cui è richiesto il CAP tipo KB, tuttavia, la
decurtazione di punti può essere applicata anche se il conducente è possessore
di CAP tipo KD visto che, ai sensi dell'art. 116 C.d.S e dell'art. 310, comma 2
Reg. Es. C.d.S, questo documento comprende anche il CAP
tipo KB e che l'attuale normativa non prevede l'obbligo per i predetti
conducenti di chiedere la conversione del CAP tipo KD in CAP tipo KB, fino alla
data della scadenza del CAP medesimo.
3.1
Indicazioni sul verbale di contestazione
Per tutte le violazioni indicate al punto precedente che sono commesse dal
5.4.2008 e per le quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC o sul
CAP tipo KB (ovvero anche sul CAP tipo KD per i taxi e le autovetture da
noleggio con conducente), il verbale di contestazione redatto ai sensi
dell'art. 200 C.d.S deve contenere l'indicazione del numero di CQC o del CAP
posseduto dal conducente. Tale indicazione, nel verbale modello 352 in uso a
Codesti Uffici, deve essere riportata nello spazio riservato al numero della
patente di guida posseduta dal conducente (punto 1 -dati del trasgressore). Nella
casella relativa alla categoria di patente deve essere indicato se trattasi di
CQC o di CAP, indicandone, in quest'ultimo caso, il tipo. La categoria ed il
numero della patente di guida, peraltro, devono essere comunque annotati nel
verbale, riportandoli in calla descrizione della violazione.
3.2
Raddoppio dei punti per neopatentati
Quando la decurtazione di punti interessa la CQC o il CAP, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis che prevedono il
raddoppio della misura dei punti decurtati per i neopatentati, si deve aver
riferimento alla patente di guida e non alla CQC o al CAP posseduto.
Perciò, ai
fini sopraindicati, il raddoppio del punteggio si applica solo quando il
conducente ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni a nulla
rilevando la data di conseguimento della CQC o del CAP.