Lett. Circ. Min. trasporti 14 giugno 1999, n. B055/MOT  - Quadro di riferimento delle normative applicabili alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dopo l'emanazione ed il recepimento delle direttive 97/27/CE e 98/14/CE  

 

Introduzione
Il recepimento delle direttive:
- Dir. 97/27/CE "Masse e dimensioni veicoli diversi dagli M1 (D.M. 14 novembre 1997 pubblicato nella G.U. n. 103 del 6 maggio 1998);
- Dir. 98/14/CE "Direttiva quadro veicoli a motore" (D.M. 4 agosto 1998 pubblicato nel G.U. n. 147 del 31 agosto 1998, S.O.),
ha tra l'altro determinato:
a) la disapplicazione di una serie di disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
b) la cessazione della quasi totalità delle prescrizioni dell'art. 221 del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1958, restato in vigore sino ad oggi in virtù delle disposizioni transitorie stabilite all'articolo 235 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).
Qui di seguito si illustrano le motivazioni di quanto sopra asserito e per taluni casi particolari si detteranno le appropriate istruzioni operative.
 
1. Quadro di riferimento nazionale.

1.1. L'articolo 71 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) afferma che:
a) le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessano gli aspetti della sicurezza della circolazione e la protezione dell'ambiente, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento;
b) il Ministro dei trasporti e della navigazione con propri decreti di concerto con i Ministri interessati stabilisce le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui al punto a) e le modalità per il loro accertamento;
c) i decreti di cui al punto b), qualora si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, devono basarsi sulle prescrizioni tecniche stabilite da tali direttive.
1.2. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali di cui al precedente punto 1.1.a), figurano in una serie di appendici al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.) Talune delle appendici dettano norme costruttive in forma definita ed applicabile mentre una definisce in un elenco il programma normativo menzionato al punto 1.1.b).
Le appendici cui ci si riferisce sono quelle qui di seguito elencate:
- Appendici al Titolo I.
Appendice I - Art. 9 - Veicoli eccezionali per massa
Appendice II - Art. 9 - Veicoli eccezionali per dimensioni
Appendice III - Art. 10 - Veicoli mezzi d'opera
Appendice IV - Art. 12 - Autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale
- Appendici al Titolo III:
Appendice III - Art. 219 - Massa massima rimorchiabile e procedure agganciamento veicoli
Appendice V - Art. 227 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

1.3. Oltre a quanto sopra, nell'ambito del programma normativo avviato dall' articolo 71 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), sono stati emanati:
a) il D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1998 dettante norme inerenti le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati, nonché
b) il D.M. 25 marzo 1996, n. 326 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1996, dettante prescrizioni tecniche per la protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico.
 1.4. L'articolo 235 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) stabilisce che i decreti necessari per definire le prescrizioni di cui al precedente punto 1.1.a) siano emanati entro il 31 marzo 1994 e che divengano di osservanza obbligatoria sei mesi dopo la data di pubblicazione.
Peraltro i termini stabiliti per la emanazione dei decreti necessari ad attuare il programma normativo stabilito all'appendice V all'articolo 227 sopra accennato sono termini ordinatori e non perentori.
1.5. Poiche', a norma del diritto comunitario, gli Stati membri non possono emanare disposizioni interne su materie che formano oggetto di disposizioni in corso di definizione in ambito comunitario, il Ministero dei trasporti e della navigazione non ha potuto attuare in forma completa il programma normativo annunciato dal nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), ma, in armonia con quanto accennato nel precedente punto 1.1.b), si è limitato a recepire puntualmente le direttive comunitarie emanate.
Conseguentemente, nel campo delle omologazioni nazionali, in virtù delle disposizioni transitorie stabilite dall' articolo 235 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), si è continuato ad applicare le norme preesistenti e in particolare l'articolo 221 del regolamento di esecuzione del vecchio codice della strada.

2. Quadro di riferimento comunitario. 
L'azione normativa comunitaria mirata alla realizzazione del mercato unico si basa sul principio dello "status quo".
Ciò significa che nelle more dell'attuazione del mercato unico, gli Stati membri devono astenersi dalla emanazione di nuove norme riguardanti materie in armonizzazione obbligatoria, quali sono appunto quelle afferenti la costruzione dei veicoli.
Oltre a ciò, l'elenco delle direttive contenute nell'allegato IV, parte I, della direttiva 92/53/CE come da ultimo emendata dalla direttiva 98/14/CE è un elenco esaustivo e in quanto tale gli Stati membri non possono applicare prescrizioni nazionali diverse da quelle stabilite nelle direttive applicabili o addirittura da queste non contemplate.
 3. Raffronto tra norme nazionali e norme comunitarie.
 In relazione a quanto sopra si procede ad una disamina delle norme oggi applicate nell'ambito della omologazione nazionale e si verifica se al lume delle premesse sin qui fatte, le stesse norme possano continuare ad essere applicate o se vadano disapplicate o, come nel caso di norme pregresse tenute in vigore da disposizioni transitorie, esse debbano considerarsi addirittura cessate.
3.1. Norme stabilite nel nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992)
3.1.1. Appendici al Titolo I:
- Appendice I - Art. 9 - Veicoli eccezionali per massa
- Appendice II - Art. 9 - Veicoli eccezionali per dimensioni
- Appendice III - Art. 10 - Veicoli mezzi d'opera
- Appendice IV - Art. 12 - Autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale
Le quattro appendici al Titolo I restano in vigore in quanto non in contrasto con il vigente diritto comunitario.
Si rammenta infatti che i trasporti eccezionali per massa e dimensioni non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/53/CEE recepita con D.M. 6 aprile 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998 e che la stessa direttiva all'articolo 4 ammette che gli Stati membri, per quanto riguarda il trasporti di merci che non pregiudica la concorrenza nel settore trasporti, possono autorizzare nel loro territorio la circolazione di veicoli non rispondenti a talune prescrizioni comunitarie relative alle masse. D'altra parte le prescrizioni relative ai veicoli ad uso speciale non sono state ancora completamente definite dal diritto comunitario quindi anche le norme relative agli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale di cui all'appendice IV, articolo 12, permangono applicabili.
3.1.2. Appendici al Titolo III:
- Appendice III - Art. 219 del regolamento di esecuzione
Massa massima rimorchiabile e procedure agganciamento veicoli
L'appendice in questione, per quanto concerne i veicoli della categoria M1, già in armonizzazione obbligatoria, va disapplicata.
Per le altre categorie di veicoli nel rammentare che il punto 1.4.2 dell'allegato IV alla direttiva 97/27/CE stabilisce i criteri ai quali gli Stati membri devono attenersi nello stabilire la "massa massima rimorchiabile ammissibile per la immatricolazione/ammissione alla circolazione", si ritiene che i punti 1.a), b) e c), 3, 4, 6 dell'appendice restano in vigore laddove non contrastano con norme comunitarie, mentre gli altri punti della stessa appendice vanno disapplicati.
Peraltro, le procedure di agganciamento dei veicoli oggi definite dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo (CUNA NC 001-30, NC 001-40 e NC 038-03) approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione non possono continuare a sussistere come tali in quanto verrebbero a costituire un ostacolo agli scambi commerciali. Per tale ragione le tabelle potranno seguitare a sussistere come "tabelle di unificazione industriale".
- Appendice V - Art. 227 del regolamento di esecuzione
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
Tale appendice definisce il programma normativo per il completamento dell'articolo 71 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).
Coerentemente alla logica sin qui seguita, considerato il carattere esaustivo della tabella contenuta nell'allegato IV parte I della direttiva 92/53/CEE come successivamente modificata dalla direttiva 98/14/CE, tenuti presenti il criterio dello "status quo" e la circostanza che la quasi totalità delle voci in essa rubricate è già trattata da direttive comunitarie, la sua applicabilità continuerà a sussistere nei limiti e nelle possibilità consentiti dall'ordinamento comunitario.
Per completezza di informazione, nell'Allegato 1 alla presente circolare si riportano le voci rubricate nell'Appendice V indicando per ognuna di esse i riferimenti alla direttiva comunitaria nella quale la materia è stata trattata. 
3.1.3. Veicoli blindati
Per quanto attiene i veicoli blindati, si osserva che i contenuti del D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 restano tutti validi con l'unica eccezione della prima colonna della tabella dell'allegato I (riferita ai veicoli della categoria M1) e delle note ad essa riferite, che vengono integralmente sostituite dall'appendice II all'allegato XI del decreto di recepimento della direttiva 98/14/CE. 
3.1.4. Protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico
Per quanto attiene la protezione degli occupanti contro lo spostamento del carico le prescrizioni contenute nel D.M. 25 marzo 1996, n. 326 restano valide. 
3.2. Cessazione dell'art. 221 del regolamento di esecuzione del vecchio codice della strada
Per quanto riguarda l'articolo 221 del regolamento di esecuzione del vecchio codice della strada, la decadenza è dovuta alla circostanza più volte richiamata che l'elenco delle direttive applicabili alla omologazione dei veicoli stabilito all'allegato IV, parte I, della direttiva 92/53/CEE come successivamente modificata dalla direttiva 98/14/CE, è un elenco esaustivo e, in quanto tale, gli Stati membri non possono applicare prescrizioni nazionali diverse da quelle stabilite nelle direttive applicabili o addirittura da queste non previste.
In tal senso, in sede di recepimento della direttiva 92/53/CEE (D.M. 8 maggio 1995 pubblicato nel G.U. n. 148 del 27 giugno 1995 S.O.), nelle note all'allegato IV figuranti a pag. 142 del citato S.O. si era sottolineata la circostanza che:
- l'articolo 221 di cui trattasi non era più applicabile alla omologazione dei veicoli della categoria M1;
- per i veicoli delle altre categorie, sarebbero restate in vigore talune delle prescrizioni stabilite dal vecchio codice della strada.
Oggi, essendo stata recepita la direttiva 97/27/CE il quadro è mutato e qui di seguito si elencano le norme ex articolo 221 restate in vigore dopo recepimento della direttiva 92/53/CEE come modificata successivamente dalla direttiva 98/14/CE e lo stato attuale della loro applicabilità:
1) controllo della conformità dell'esemplare presentato alle caratteristiche risultanti dalla documentazione;
PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI, MA PREVISTA E CERTIFICATA NELL'AMBITO DI CIASCUNA DIRETTIVA PARTICOLARE
2) verifica della corrispondenza a quanto disposto per ciascuna categoria di veicoli;
PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI
3) verifica che le parti a sbalzo rispetto agli assi si trovino, con veicolo a pieno carico, al di sopra di un piano inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passante per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote più prossime; lo sbalzo anteriore non deve eccedere la metà del passo e lo sbalzo posteriore non deve eccedere il 60 per cento del passo;
PRESCRIZIONE SOSTITUITA DA QUELLE DI CUI AI PUNTI 7.6.2., 7.6.3 e 7.6.4. DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE
4) verifica in marcia dell'inscrivibilità degli autoveicoli isolati e dei complessi in una fascia di ingombro conforme a tabelle di unificazione a carattere definitivo e determinazione del diametro minimo di volta dei veicoli a motore isolati;
PRESCRIZIONE SOSTITUITA DA QUELLE DI CUI AL PUNTO 7.6.1., DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE
5) verifica delle carrozzerie dei veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone per la conformità alle prescrizioni del Ministero dei trasporti;
LA DIRETTIVA DI CUI AL PUNTO 52 DELL'ELENCO ESAUSTIVO È IN FASE DI NEGOZIAZIONE - RESTANO IN VIGORE LE NORME NAZIONALI
6) accertamento del numero dei posti verificando che siano disponibili: per il conducente almeno 60 cm, con centro in corrispondenza del piantone di sterzo o dell'asse del manubrio, per ogni altra persona 40 cm; e sui veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone, per ogni persona 45 cm;
- PER I VEICOLI DELLA CAT. N, NORMA NON PREVISTA DA ALCUNA DELLE DIRETTIVE APPLICABILI
- PER I VEICOLI DELLA CAT. M2 E M3 SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 7.4.3 DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE
7) verifica in piano dei pesi, a vuoto e a pieno carico, e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi di assi;
PRESCRIZIONI SOSTITUITE DA QUELLE DI CUI ALLA DIRETTIVA 97/27/CE
8) verifica della velocità massima;
PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI
9) determinazione del consumo di combustibile in base alle norme CEE, se applicabili, ovvero in base a tabelle di unificazione a carattere definitivo;
PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI
10) prova di accelerazione in piano con partenza da fermo sul percorso di 1 km;
PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI
11) accertamento dello spunto in salita sulla pendenza del 16 per cento per il veicolo isolato e dell'8 per cento per gli autotreni, autoarticolati e autosnodati, in conformità a quanto eventualmente prescritto da tabelle di unificazione a carattere definitivo;
PRESCRIZIONI SOSTITUITE DA QUELLE DI CUI AL PUNTO 7.9 DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE
12) accertamento che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa complessiva dell'autoveicolo e/o del complesso dei veicoli sia non inferiore al limite stabilito dalle norme vigenti per la categoria alla quale il veicolo appartiene. Le prove e verifiche di cui ai punti 8, 9, 10 si effettuano sul veicolo a motore isolato o sull'autoarticolato.
PRESCRIZIONE SOSTITUITA DA QUELLE DI CUI AL PUNTO 7.10, DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE
 Quanto sopra chiarito, si osserva che l'unica disposizione dell'art. 221 che resta ancora in vigore è quella relativa alla "verifica delle carrozzerie dei veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone per la conformità alle prescrizioni del Ministero dei trasporti", peraltro applicabile laddove non contrasti con prescrizioni comunitarie.
4. Istruzioni operative.
4.1. In base a quanto sopra esposto, nella effettuazione delle prove di omologazione i Centri prova si atterranno ai criteri sopra esposti omettendo la effettuazione di tutte le norme venute a cessare per l'effetto del recepimento delle direttive citate in oggetto. 
4.2. Circa le verifiche e prove di omologazione degli autobus, i Centri prova si atterranno al precedente punto 3.2. 6), per quanto riguarda la determinazione del numero dei posti ed al punto 3.2. 5) ai fini della verifica delle carrozzerie.
Comunque sullo specifico argomento verrà a breve emanata una circolare ad hoc. 
4.3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito al punto 4.2 si forniscono in allegato:
- corrispondenza tra Appendice V e norme dell'U.E.;
- elenco dei decreti, attualmente in vigore, dettanti le caratteristiche costruttive degli autobus;
- una tabella nella quale si interfaccia la classificazione nazionale degli autobus con quella comunitaria citata al punto 7.4.3 all'allegato del decreto di recepimento della direttiva 97/27/CE;
- una tabella nella quale si riportano stralci di testo dei regolamento ECE/36 nonche' il testo integrale del regolamento ECE/52 citati al punto 7.4.3.3.1 dell'allegato al decreto di recepimento della direttiva 97/27CE.
In merito si ritiene opportuno confermare che i due Regolamenti ECE 36 e 52 non sono stati sottoscritti ne' dall'Italia ne' dall'Unione €pea e che pertanto non è possibile utilizzarli per rilasciare omologazione ECE in conformità alle prescrizioni in essi contenute.
 
 Allegato 1
 Appendice V - Art. 227
Veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2, N3
 Si riportano di seguito le voci rubricate nell'Appendice V, indicando per ognuna di esse i riferimenti alla direttiva comunitaria nella quale la materia è stata trattata. Laddove non esistono riferimenti la voce è accompagnata da "NR".
 A - Masse, dimensioni ed allestimenti
a) Tara
Dir. 97/27/CE - Allegato I, paragrafo 2.5 "massa del veicolo in ordine di marcia".
b) Massa complessiva
Dir. 97/27/CE - Allegato IV, paragrafo 1 "massa massima a carico tecnicamente ammissibile per l'immatricolazione".
c) Massa sugli assi
Dir. 97/27/CE - Allegato IV, paragrafo 1.2 "massa tecnicamente ammissibile dell'asse per l'immatricolazione".
d) Dimensioni massime di ingombro
Dir. 97/27/CE - Allegato I, paragrafi 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 "dimensioni del veicolo".
e) Numero di assi ed interassi: N.R.
f) Carreggiate: N.R.
g) Sbalzi massimi: Dir. 97/27/CE - Allegato I, paragrafi 7.6.2, 7.6.3 e 7.6.4.
h) Fascia di ingombro: Dir. 97/27/CE - Allegato I, paragrafo 7.6.1.
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del n. dei posti:
La caratteristica continua a mantenere la sua validità nazionale solo per i veicoli M2 e M3 (la direttiva di cui al punto 52 dell'elenco esaustivo - Allegato IV Dir. 98/14/CE - è in fase di negoziazione).
Per gli altri veicoli la stessa caratteristica non è citata da alcuna Direttiva CE.
l) Tipo della struttura portante: N.R.
m) Carrozzeria: N.R.
n) Attrezzature particolari:
Appendice IV all'art. 12 del Regolamento del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.) 
B - Prestazioni
a) Determinazione velocità calcolata: N.R.
b) Verifica della velocità massima: N.R.
c) Potenza: Direttiva 80/1269/CEE e successive Direttive di modifica. 
d) Determinazione del consumo di combustibile: N.R. 
e) Prova di accelerazione in piano: N.R.
f) Spunto in salita:
Direttiva 97/27/CE - Allegato I, paragrafo 7.9.
g) Rapporto potenza/masse
Direttiva 97/27/CE - Allegato I, paragrafo 7.10.
h) Massa rimorchiabile
Valgono le considerazioni fatte a proposito dell'Appendice III all'Art. 219 (paragrafo 3.1.2 della presente circolare).
i) Tipo della trasmissione e rapporti: N.R.
l) Limitatori di velocità
Dir. 92/6/CEE e Dir. 92/24/CE. 
C - Sicurezza attiva
a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
Direttiva 76/756/CEE e successive Direttive di modifica.
La caratteristica mantiene la sua validità nazionale per i veicoli di cui al paragrafo 3.1.1 della presente circolare (Veicoli eccezionali, Mezzi d'opera e veicoli per uso speciale) e per i veicoli aventi caratteristiche atipiche.
b) Impianto elettrico: N.R.
c) Avvisatori acustici
Direttiva 70/388/CEE.
d) Tergiproiettori: N.R.
e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi
Direttiva 71/320/CEE e successive direttive di modifica.
f) Specchi retrovisori:
Direttiva 71/127/CEE e successive direttive di modifica.
g) Sbrinamento e disappannamento parabrezza: N.R.
h) Riscaldamento abitacolo: N.R.
i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi
Dir. 70/221/CEE e successive direttive di modifica per i "Serbatoi".
Dir. 95/28/CEE per i soli veicoli coperti da tale direttiva per la "Prevenzione incendi".
l) Porte (serrature e cerniere - pedane)
Dir. 70/387/CEE e successive direttive di modifica.
m) Campo di visibilità del conducente: N.R.
n) Tergilavacristallo parabrezza: N.R. 
o) Cerchi e ruote: N.R.
p) Pneumatici e sospensioni
Direttiva 92/23/CEE per i "Pneumatici".
Direttiva 97/27/CEE per le "Sospensioni pneumatiche o equivalenti".
q) Sistemazione di pedali di comando: N.R. 
D - Sicurezza passiva
a) Urti e ribaltamenti
Direttiva 96/27/CEE per i soli veicoli da essa interessati per gli "Urti".
N.R. per il "Ribaltamento".
b) Antifurto: Dir. 74/61/CEE e successive direttive di modifica.
c) Vetri di sicurezza: Direttiva 92/22/CEE. 
d) Ancoraggi per cinture: Dir. 76/115/CEE e successive direttive di modifica. 
e) Paraurti per le autovetture: N.R.
f) Protezione posteriore antincastramento
Direttiva 70/221/CEE e successive direttive di modifica.
g) Protezione contro lo spostamento del carico
D.M. 25 marzo 1996, n. 326.
h) Protezione laterale: Direttiva 89/297/CEE.
i) Parafanghi: N.R.
l) Calzatoie
Riguarda Norme di Comportamento.
m) Sterzo:
Dir. 70/311/CEE e successive direttive di modifica.
n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza sedili e loro ancoraggi
Sistemazione interna e rumorosità: Prescrizioni specifiche CE per le categorie di veicoli in oggetto al momento non esistono per cui il requisito è da considerare non applicabile.
Resistenza sedili: Direttiva 74/408/CEE e successive direttive di modifica.
o) Cinture di sicurezza:
Dir. 77/541/CEE e successive direttive di modifica.
p) Sistemi di ritenuta bambini: N.R.
q) Appoggiatesta
Valgono le prescrizioni relative alla "resistenza sedili" di cui alla lettera n).
r) Sporgenze esterne
Direttiva 92/114/CEE ai soli veicoli cui la direttiva si riferisce.
s) Limitazione dell'impiego di determinati materiali: N.R.
t) Resistenza cabine: N.R.
u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti
D.M. 30 giugno 1988, n. 388
v) Paraspruzzi:
Direttiva 91/226/CEE e successive direttive di modifica.
z) Recipienti semplici a pressione
Dir. 87/404/CEE e successive direttive di modifica: non applicabile. 
E - Protezione ambientale
a) Antidisturbi radio: Direttiva 72/245/CEE e successive direttive di modifica.
b) Rumorosità esterna dei veicoli a motore
Direttiva 70/157/CEE e successive direttive di modifica.
c) Emissioni inquinanti
Dir. 70/220/CEE e Dir. 88/77/CEE e successive direttive di modifica.
d) Posizione tubo di scarico: N.R.
e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico
Compresa nelle direttive riguardanti le emissioni inquinanti. 
F - Norme per particolari categorie di veicoli
a) Autoambulanze
Direttiva 70/156/CEE da ultimo emendata dalla Dir. 98/14/CE tabella Allegato IX, Appendice 1.
b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico: N.R.
c) Caratteristiche autobus
Vedi presente circolare punto 3.2 (la direttiva di cui al punto 52 dell'elenco esaustivo - Allegato IV, Dir. 98/14/CE - è in fase di negoziazione).
d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci
Su tale argomento non esiste una Direttiva CE specifica ma un insieme di Direttive particolari.
e) Autocaravan
Direttiva 70/156/CEE da ultimo emendata dalla Dir. 98/14/CE tabella Allegato IX, Appendice 1.
f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza: N.R.
g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia
D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 per i "Veicoli blindati".
h) Caratteristiche dei ciclomotori
Riguarda tipologia di veicoli diversa da quelle trattate nella presente circolare.
i) Caratteristiche dei quadricicli a motore
Riguarda tipologia di veicoli diversa da quelle trattate nella presente circolare.
l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi: N.R.
m) Caratteristiche dei filoveicoli
N.R.
Per la parte relativa alla "carrozzeria" vedere voce c). 
G - Disposizioni fiscali
a) Alloggiamento targa
Direttiva 70/222/CEE e successive direttive di modifica.
b) Potenza fiscale: N.R.
c) Potenza fiscale dei motori elettrici: N.R.
d) Targhette e iscrizioni
Direttiva 76/114/CEE e successive direttive di modifica.
e) Marcatura di identificazione del motore
Direttiva 70/156/CEE come emendata dalla Dir. 98/14/CE, Allegato I, punto 3.1.1. 
H - Varie
a) Tachimetro
Direttiva 75/443/CEE e successive direttive di modifica.
b) Cronotachigrafo
Reg. (CEE) n. 3821/85.
c) Retromarcia
Direttiva 75/443/CEE e successive direttive di modifica.
d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodatiDirettiva 94/20/CE.
e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi
Vedi paragrafo 3.1.3 della presente circolare.
f) Dispositivi di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione
Direttiva 77/389/CEE e successive direttive di modifica.
g) Identificazione spie comandi indicatori
Direttiva 78/316/CEE e successive direttive di modifica.
h) Portabagagli: N.R.
i) Portasci: N.R. 
l) Antenna radio o radiotelefonica: N.R.
 
 
Allegato 2 
Direttiva 97/27/CE - Masse e dimensioni 
Classificazione degli AUTOBUS in relazione alle caratteristiche costruttive

 
N. posti > 22 + 1  Classe I - Con posti in piedi  
Classe II - Con posti in piedi nei corridoi e zone apposite  
Classe III - Senza posti in piedi 
N. posti ? 22 + 1  Classe A - Con posti in piedi 
Classe B - Senza posti in piedi  

D.M. 18 aprile 1977 - Caratteristiche autobus 
Classificazione degli AUTOBUS in relazione all'uso e alle caratteristiche costruttive 


N. posti > 16 + 1 (autobus)  Servizio pubblico  Urbano - Passeggeri seduti e in piedi 
Suburbano - Passeggeri seduti e numero limitato in piedi  
Interurbano a concessione. Regionale o statale  
Passeggeri in piedi per brevi percorsi  
Granturismo - No passeggeri in piedi  
N. posti ? 16 + 1  (minibus)  Servizio privato  Servizio imprenditori e collettività 
Noleggio con conducente 

Tabella di corrispondenza per classificazione 
da D.M. 18 aprile 1977 a Dir. 97/27/CE 

 
D.M. 18 aprile 1977  Direttiva 97/27/CE 
  > 22 + 1 posti    < 22 + 1 posti 
Urbano  - Classe I   opp.   Classe A 
Suburbano  - Classe I   opp.   Classe A 
Interurbano a conc. regionale con posti in piedi  - Classe II   opp.   Classe A 
Interurbano a conc. regionale senza posti in piedi  - Classe III   opp.   Classe B 
Interurbano a conc. Statale  - Classe III   opp.   Classe B 
Granturismo e noleggio privato  - Classe III   opp.   Classe B 
Nota 1: La corrispondenza non ha caratteristiche di biunivocità; pertanto la tabella non pu?essere utilizzata in senso contrario. 
Nota 2: Per gli scuolabus restano in vigore i DD.MM. nazionali. 

Allegato 3 
Elenco dei decreti inerenti le caratteristiche costruttive degli autobus 

D.M. 18 aprile 1977  pubblicato su:  G.U. n. 135 del 19 maggio 1977, S.O. 
D.M. 14 gennaio 1983  pubblicato su:  G.U. n. 30 dell'1 febbraio 1983  
D.M. 13 giugno 1985  pubblicato su:  G.U. n. 159 dell'8 luglio 1985  
D.M. 29 giugno 1986  pubblicato su:  G.U. n. 116 del 21 maggio 1986  
D.M. 21 luglio 1989  pubblicato su:  G.U. n. 216 del 15 settembre 1989  
D.M. 18 settembre 1991  pubblicato su:  G.U. n. 225 del 25 settembre 1991
 

Allegato 4
Definizione della superficie S1 come richiamata dal punto 7.4.3.3.1. dell'allegato I al decreto di recepimento della direttiva 97/27/CE
 A. veicoli della Classe I e Classe II: estratta dal regolamento ECE/ONU n. 36.
 5.2. Area disponibile per i passeggeri
5.2.1. Si determina la superficie totale S0 disponibile per i passeggeri deducendo dalla superficie complessiva del pavimento del veicolo:
5.2.1.1. La superficie dell'abitacolo del guidatore;
5.2.1.2. La superficie degli scalini, che danno accesso alle porte e la superficie di tutti gli scalini con profondità inferiore a 30 cm;
5.2.1.3. La superficie di ogni parte ove la distanza minima del pavimento al tetto è inferiore a 135 cm (non considerando le intrusioni ammesse dal paragrafo 5.7.8.6.2. [*]);
5.2.1.4. La superficie di ogni parte della/e sezione/i snodata/e di un veicolo snodato, il cui accesso sia impedito da ringhiere e/o pareti divisorie;
5.2.2. Si determina la superficie totale S1 disponibile per i passeggeri in piedi (solamente nel caso di veicoli delle Classi I e II, sui quali è ammesso il trasporto di viaggiatori in piedi) deducendo da S0; deducendo dalla superficie complessiva del pavimento del veicolo:
5.2.2.1. Per i veicoli della Classe I;
5.2.2.1.2. La superficie di tutte le parti che non sono accessibili da un viaggiatore in piedi quando tutti i sedili sono occupati;
5.2.2.2.1. La superficie di tutte le parti, in cui il pavimento ha una pendenza superiore all'8 per cento;
5.2.2.1.3. La superficie di tutte le parti la cui altezza libera al di sopra del pavimento sia inferiore a 190 cm oppure, per la parte del corridoio situata al di sopra e posteriormente all'asse posteriore e relative parti, a 180 cm (a questo riguardo non verrà tenuto conto delle impugnature o delle maniglie di sostegno);
5.2.2.1.4. La superficie che si estende davanti ad un piano verticale passante per il centro della superficie del cuscino del sedile di guida (nella sua posizione più arretrata) e per il centro dello specchio retrovisore esterno sistemato sul lato opposto del veicolo;
5.2.2.1.5. L'area che si estende per 30 cm avanti ad ogni sedile;
5.2.2.1.6. Ogni parte della superficie del pavimento (ad es. angoli e spigoli) nelle quali non sia possibile sovrapporre anche parzialmente un rettangolo di 400 mm²? 300 mm;
5.2.2.1.7. Ogni superficie nella quale non sia possibile inscrivere un rettangolo di 400 mm²? 300 mm;
5.2.2.2.8. Per i veicoli della Classe II, la superficie di tutte le parti non situate nei corridoi.
_________
[*] Il paragrafo 5.7.8.6.2 completo di schemi è riportato alla fine del punto 5.2. 
5.7.8.6. Altezza libera sopra i sedili
5.7.8.6.1. Al di sopra di ogni sedile deve esistere una altezza libera non inferiore a 90 cm misurata a partire dalla parte più alta del cuscino non compresso. Tale altezza libera deve estendersi al di sopra della proiezione verticale dell'intera area del sedile dello spazio riservato ai piedi ad essa associato;
5.7.8.6.2. Nello spazio sopra definito sono definite le seguenti intrusioni:
5.7.8.6.2.1. La intrusione della parte posteriore di un altro sedile;
5.7.8.6.2.2. La intrusione di un elemento della struttura a condizione che tale intrusione sia compresa in un triangolo il cui vertice sia situato a 65 cm dal pavimento e la cui base, larga 10 cm sia situata nella parte superiore dello spazio in questione adiacente alla parete del veicolo (vedi allegato III, fig. 10);
5.7.8.6.2.3. La intrusione di una condotta (ad es. condotta per aria calda) a condizione che la sua sezione trasversale si collochi all'interno di un triangolo situato nella parte inferiore dello spazio in questione, adiacente alla parte esterna del veicolo, largo 5 cm ed altro 30 cm dal suolo (vedi allegato III, fig. 11); 
B. veicoli della Classe A e Classe B.
Poiche' la definizione della superficie S1 cos?come dettata dal regolamento ECE/ONU n. 52 è relativamente più complessa, verrà distribuita al più presto una copia completa del regolamento ECE/ONU n. 52.
  

 Allegato 5
Si omette il testo.