Circ. Min. Trasp. 11 marzo 1997, n. 23/97. D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".
Con il decreto in oggetto individuato, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 27 febbraio 1997 si è inteso riunire in
un unico testo le disposizioni relative al trasporto scolastico sia in funzione
dei veicoli da adibire e del loro utilizzo, sia della loro gestione.
Il su menzionato decreto sostituisce integralmente il D.M. 2 febbraio 1996
la cui applicazione era stata, tra l'altro, differita dal successivo D.M.
29 aprile 1996 al 1° settembre 1997.
Veicoli da adibire al trasporto scolastico (art. 1)
a) Autobus - Minibus - Scuolabus - Miniscuolabus immatricolati in uso proprio.
b) Autobus - Minibus - Scuolabus - Miniscuolabus immatricolati in uso terzi
per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.
c) Autovetture in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente.
Dall'elencazione sopra descritta emerge la possibilità prevista dalla nuova
disciplina di estendere le disposizioni inerenti al trasporto scolastico ad
ogni categoria di veicoli suscettibili, in base alle loro caratteristiche
tecniche, di essere utilizzati per detto trasporto da parte di operatori sia
pubblici che privati.
Utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto
scolastico (art. 2)
1) Autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati in uso proprio;
2) Autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati in uso di terzi
per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.
Sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi.
Gli autobus con caratteristiche urbane non possono essere destinati all'esclusivo
trasporto di alunni.
3) Autovetture immatricolate in uso di terzi per il servizio di noleggio con
conducente non adibite esclusivamente al trasporto scolastico.
Al fine dell'effettuazione del trasporto scolastico tutti i veicoli in precedenza
indicati debbono essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti
in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (nuovo codice della strada);
in particolare debbono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni
contenute nelle carte di circolazione relative ai veicoli in uso proprio,
nonché quelle derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al
noleggio con conducente per quei veicoli che necessitano di tali titoli autorizzativi.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto in oggetto i veicoli impiegati
per il trasporto scolastico possono essere utilizzati oltre che dagli alunni
della scuola dell'obbligo anche dai bambini della scuola materna.
Tuttavia, essendo in quest'ultimo caso previsto l'obbligo della presenza di
almeno un accompagnatore, lo stesso deve trovare posto, quando trattasi di
scuolabus e miniscuolabus, su di un sedile che ammetta la presenza di una
persona che abbia la conformazione fisica di un adulto.
Si precisa, inoltre, come non ricorra la necessità che l'accompagnatore sia
un dipendente dell'Ente a nome del quale il veicolo è immatricolato.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto in esame è altresì consentito il
trasporto dei bambini frequentanti l'asilo nido, ma solo a condizione che
gli stessi siano trattenuti da idonei sistemi di ritenuta (art. 172, comma
5, del codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992).
Si ricorda, infine, che il trasporto scolastico effettuato a mezzo di autovetture
deve comunque essere uniformato a quanto stabilito dagli artt. 85 e 172 del
codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), nonché dai Regolamenti comunali,
emanati ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che disciplinano il servizio
di noleggio con conducente.
Resta inteso che nulla è innovato per quanto riguarda il trasporto scolastico
effettuato dalle autovetture immatricolate in servizio da piazza (taxi) nei
limiti ed alle condizioni previste ed autorizzate dai Regolamento comunali
che disciplinano il servizio da piazza.
Con specifico riguardo, poi,
all'utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli
altri Enti locali o loro consorzi, si precisa che gli stessi possono utilizzare
detti veicoli per trasportate:
1) alunni e bambini abitanti nel territorio comunale,
che frequentano scuole dell'obbligo o scuole materne site nel territorio medesimo;
2) alunni e bambini abitanti nel territorio
comunale, che frequentano scuole dell'obbligo o scuole materne ubicate nel
territorio di altri Comuni, qualora presso il Comune stesso non siano istituite
dette scuole;
3) alunni e bambini, frequentanti la scuola dell'obbligo o la scuola materna,
abitanti in comuni diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il
veicolo, solo se tra i predetti Comuni intercorrono rapporti regolati dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142. A tal fine si precisa che per singoli casi è
sufficiente l'autorizzazione del Sindaco del Comune in cui dimora l'alunno
o il bambino.
I veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comune, degli altri Enti
locali o loro consorzi possono essere utilizzati oltre che per il trasporto
degli alunni della scuola dell'obbligo o dei bambini della scuola materna
dalle proprie abitazioni alle sedi degli Istituti scolastici e viceversa,
anche per lo svolgimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche autorizzate
dalle competenti Autorità (Provveditore agli Studi, Organi Collegiali, Capi
di Istituto, ecc.) o programmate dai Comuni o dagli altri Enti locali (es.
gite scolastiche, attività ricreativo-culturali, sportive, di medicina scolastica,
ecc.), anche quando tali attività vengano realizzate nei periodi di sospensione
delle attività didattiche.
Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto in oggetto, si rammenta
che i miniscuolabus per trasporto di 15 persone al massimo compreso il conducente
sono esonerati dall'obbligo della dotazione del cronotachigrafo, a condizione
che venga utilizzato il libretto individuale di controllo per la registrazione
dei tempi di guida e di riposo.
Nel caso delle attività scolastiche ed extra scolastiche di cui sopra il trasporto
è limitato agli alunni ed ai bambini frequentanti le scuole dell'Ente organizzatore
ed il personale di bordo, qualora il trasporto venga effettuato fuori dal
territorio dell'Ente a cui nome è immatricolato il veicolo, deve essere in
possesso della necessaria documentazione autorizzatoria rilasciata dalle Autorità
organizzatrici.
Gestione del servizio di trasporto scolastico
(art. 4)
I
1) soggetti legati da un rapporto di lavoro anche
precario con l'Ente a nome del quale il veicolo è immatricolato;
2) soggetti non legati da un rapporto di lavoro
con l'Ente predetto ma che siano in possesso dell'attestato di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di autotrasporto viaggiatori su strada (art. 6,
D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.)
3) dipendenti di uno qualsiasi degli Enti legati da rapporti disciplinati
dalla legge n. 142 del 1990, anche se non legati da rapporti di lavoro con
l'Ente a nome del quale il veicolo è immatricolato.
In particolare, si precisa che:
1) sugli scuolabus e miniscuolabus già autorizzati al trasporto degli studenti
della scuola media possono prendere posto sia gli alunni della scuola elementare,
sia bambini della scuola materna.
Quanto precede indipendentemene dal fatto che le relative carte di circolazione
contengano la dicitura "adibito al trasporto degli studenti della scuola
dell'obbligo", ovvero "adibito al trasporto degli studenti delle
scuole medie", ed ancora contenga la limitazione del trasporto di studenti
di età non superiore ai 14 anni.
2) sugli scuolabus e miniscuolabus già immatricolati per il trasporto degli
alunni della scuola elementare, potranno avere accesso non solo i bambini
della scuola materna, ma anche gli studenti della scuola media purché, in
quest'ultimo caso, i predetti veicoli siano attrezzati con sedili e spazi
interni conformemente a quanto previsto dalla Tabella CUNA NC 581-20 (All.
1), per gli scuolabus ed i miniscuolabus da adibire per il trasporto degli
studenti delle scuole medie, riducendo, eventualmente, il numero dei posti
disponibili.
Come già evidenziato, il trasporto dei bambini della scuola materna, imponendo
l'obbligo della presenza di un accompagnatore, determina la necessità che
nello scuolabus o nel miniscuolabus sia allestito apposito sedile per l'accompagnatore
medesimo, che dovrà rispondere alle prescrizioni tecniche di cui alla citata
Tabella CUNA NC 581-20.
Tutte le carte di circolazione relative agli scuolabus e miniscuolabus di
futura immatricolazione, nonché quelle relative agli scuolabus e miniscuolabus
già immatricolati, potranno pertanto riportare unicamente una delle tre alternative
diciture:
a) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo;
b) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola elementare e della
scuola materna;
c) autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e dei
bambini della scuola materna.
Per gli scuolabus e miniscuolabus già circolanti, l'aggiornamento delle carte
di circolazione, nei termini sopra indicati, avverrà in occasione della operazione
di revisione annuale, ferma rimanendo la possibilità di richiedere in ogni
momento l'aggiornamento tecnico dei veicoli come nel caso di allestimento
del posto per l'accompagnatore (per il trasporto dei bambini della scuola
materna), ovvero di adeguamento dei sedili e degli spazi interni (per il trasporto
di alunni della scuola media su scuolabus o miniscuolabus già immatricolati
esclusivamente per il trasporto di alunni della scuola elementare o per il
trasporto di alunni della scuola elementare e materna).
Si invitato gli Uffici provinciali, Enti ed Associazioni in indirizzo a dare
la massima diffusione alla presente circolare.
Si omette l'allegato.