Circ. Min. interno 30 luglio 2010, n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 (1). Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Modifiche agli articoli 97, 172, 173, 186, 186-bis, 187, 219 e 219-bis del Codice della Strada, in vigore dal 30 luglio 2010. Prime disposizioni operative.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 171, è stata pubblicata la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

La nuova normativa, che ha lo scopo di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l’aggravamento delle sanzioni per violazioni delle norme del codice, sia mediante disposizioni volte alla prevenzione ed all’incremento della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie, nonché della segnaletica stradale, prevede significative modifiche a numerose disposizioni del Codice della Strada e di alcune norme correlate.

Salvo quelle per cui è stato previsto che l’entrata in vigore sia differita nel tempo, anche in ragione della necessità di emanazione di specifiche norme attuative, le disposizioni della legge in argomento entreranno in vigore, dal prossimo 13 agosto 2010.

Tuttavia, per alcune di esse [1], in ragione della particolare rilevanza per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale che sono destinate ad apportare, è stata prevista l’entrata in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, per fornire con tempestività agli operatori di polizia una visione complessiva degli interventi normativi, in vigore dal 30 luglio 2010, sono state predisposte e allegate alla presente circolare schede riepilogative delle principali novità corredate, per facilità di consultazione, del testo degli articoli del codice della strada in oggetto indicati, coordinato con le modifiche intervenute (allegato 1).

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le necessarie istruzioni per le altre norme del codice della strada e delle leggi correlate, oggetto di interventi di modifica con la legge n. 120/2010, che entreranno in vigore dal 13 agosto p.v.

-----------------

[1] Si tratta delle modifiche che riguardano gli articoli 97, 126-bis (limitatamente alla decurtazione dei punti per artt. 186, 186-bis e 187), 172, 173, 186, 187, 219 e 219-bis C.d.S. Interessato dall’immediata entrata in vigore è, altresì, la nuova disposizione dell’art. 186-bis, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza per alcune categorie di conducenti).

1. Interventi relativi alla guida di ciclomotori

Le disposizioni degli articoli 14 e 28 della L. n. 120/2010 prevedono un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio per i conducenti dei quadricicli leggeri (c.d. minicar) e degli altri ciclomotori che tengono condotte di guida scorrette.

In particolare, l’art. 14 della L. n. 120/2010, intervenendo sull’articolo 97 C.d.S., ha aumentato le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore alterato ovvero munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.

L’art. 28 della L. n. 120/2010, modificando l’articolo 172 C.d.S., ha esteso al conducente e al passeggero di quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa (c.d. minicar) l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. La disposizione si applica solo ai soggetti a bordo di tali veicoli, dotati sin dall’origine di cinture di sicurezza secondo le prescrizioni di cui alla direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002.

L’art. 29 della L. n. 20/2010, che interviene sull’articolo 173 C.d.S., ha stabilito che i conducenti di ciclomotori per i quali, al momento del rilascio del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, siano previsti adattamenti o protesi, debbano farne uso durante la guida, estendendo ad essi le sanzioni già previste per i conducenti di veicoli con simili prescrizioni iscritte sulla patente di guida.

2. Interventi in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica

L’articolo 33 della L. n. 120/2010 ha apportato significative modifiche all’articolo 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza alcolica) ed ha introdotto una nuova fattispecie che punisce chi guida dopo aver assunto bevande alcoliche (art. 186-bis C.d.S) da parte di alcune categorie di conducenti più esposte a rischio d’incidente.


2.1. Guida dopo aver assunto bevande alcoliche da parte di alcune categorie di conducenti (art. 186-bis C.d.S)


Il nuovo articolo 186-bis, comma 1, C.d.S. ha affermato il principio secondo cui ad alcune categorie di conducenti è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche;

a) giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;

b) neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;

c) conducenti che esercitino di professione l’attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;

d) tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;

e) conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all’articolo 56, comma 4, C.d.S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare cosi formato superi il peso di kg 3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all’articolo 56, comma 2, lettere e) ed f), C.d.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.

Il controllo del tasso alcolemico può essere effettuato, nei riguardi dei conducenti sopra citati, secondo le procedure e con gli strumenti indicati dall’articolo 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S.

Nelle more della fornitura di strumenti precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 g/l, i controlli etilometrici nei riguardi dei conducenti che appartengono alle categorie di cui all’art. 186-bis, comma 1, C.d.S. saranno effettuati utilizzando gli etilometri in dotazione. Sarà necessario, però, che al termine della prima prova, che rileva e quantifica la presenza di alcol nell’aria espirata, si proceda a successive due prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni già oggi in vigore per l’impiego dell’etilometro a fini di raccolta della prova.

La conduzione di un veicolo, da parte di uno dei soggetti sopraindicati, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l, costituisce illecito amministrativo e comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 155,00 a Euro 624,00 (art. 186-bis, c.2, C.d.S.). La stessa viene raddoppiata, qualora il conducente abbia provocato un incidente stradale. È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 202 C.d.S.; non è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie ed è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Il veicolo condotto da uno dei soggetti sopraindicati, poiché riscontrati con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, non viene sottratto alla disponibilità del conducente.


2.2. Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per i conducenti di cui all’articolo 186-bis, C.d.S.


Quando uno dei soggetti richiamati dall’art. 186-bis C.d.S. rifiuti di effettuare le prove o gli accertamenti sulla persona di cui all’art. 186, commi 3, 4 o 5, C.d.S., è punito con le sanzioni penali di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000, arresto da sei mesi ad un anno), aumentate da un terzo alla metà, nonché con la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Diversamente da quanto previsto per tutti gli altri conducenti che rifiutino l’accertamento alcolimetrico (art. 186, c.7, C.d.S.), qualora la confisca non possa essere applicata perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

Anche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all’art. 186, c. 7, C.d.S, il Prefetto, con l’ordinanza con cui applica la sospensione provvisoria della patente ai sensi dell’art. 223 C.d.S., dispone l’obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica ai sensi dell’articolo 119, c. 4, C.d.S. che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, secondo le prescrizioni del comma 8 dell’art. 186 C.d.S.

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cui all’art. 186-bis C.d.S. non determina la decurtazione di punti dalla patente di guida.


2.3. Divieto di conseguire la patente per i conducenti minorenni


Ai conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, ferma restando la loro irresponsabilità per gli illeciti amministrativi correlati alla violazione degli artt. 186-bis ed 186 comma 1, lett. a), C.d.S., dei quali rispondono il genitore o il tutore secondo le regole generali dell’articolo 2 della L. n. 689/1981, è stata prevista l’applicazione di una misura interdittiva del rilascio della patente di guida.

Infatti, l’accertamento dell’assunzione di alcolici comporta, per questi conducenti, un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B: il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l; il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Per consentire la concreta applicazione di tale misura, l’accertamento definitivo degli illeciti amministrativi o dei reati di cui agli artt. 186 e 186-bis, C.d.S. deve essere segnalato al competente Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. La procedura e le modalità di trasmissione di tale segnalazione saranno oggetto di disposizioni operative concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


2.4. Novità in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186, C.d.S.)


Con la modifica apportata alla lett. a) del comma 2 dell’art. 186 C.d.S., viene depenalizzata la condotta di chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non oltre 0,8 g/l, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.000, della quale è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 C.d.S.

La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo se l’illecito è commesso da uno dei soggetti indicati dall’art. 186-bis C.d.S.

All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni previste per chi guida un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In particolare:

- è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;

- è raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale;

- è disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ed il conducente abbia provocato un incidente stradale;

- per i conducenti di cui all’art. 186-bis C.d.S. che hanno provocato incidenti stradali, le pene previste dall’art. 186, comma 2, lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà;

- nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell’art. 186-bis, c. 2, C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.


2.5. Confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l o in caso di rifiuto di accertamenti


Conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 26.5.2010, la confisca del veicolo prevista per i casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico oltre 1,5 g/l, di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., nonché per il rifiuto di effettuare accertamenti di cui all’art. 186, comma 7, e art. 186-bis, comma 6, C.d.S. non è più qualificata come misura di sicurezza patrimoniale.

Tale circostanza, unitamente all’espresso rinvio alle nuove disposizioni dell’art. 224-ter C.d.S., introdotto dall’articolo 44 della L. n. 120/2010 conseguente alla nuova formulazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., induce a ritenere che la confisca di cui si parla abbia assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria degli illeciti penali sopraindicati.

Di conseguenza, nei casi soprarichiamati, ai fini del sequestro del veicolo, trovano applicazione le procedure di cui all’art. 213 C.d.S, in quanto compatibili. Tuttavia, per espressa previsione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 224-ter C.d.S, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 213 C.d.S, che consentono l’affidamento della custodia del veicolo sequestrato al trasgressore, gli operatori di polizia che accertano gli illeciti in argomento dovranno sempre provvedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cui all’art. 214-bis C.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 571/1982.

Dopo la condanna per i reati sopraindicati, secondo le disposizioni dell’art. 224-ter C.d.S., il veicolo sequestrato è oggetto di confisca con provvedimento del Prefetto.


2.6. Applicazione del fermo amministrativo in caso di guida in stato di ebbrezza


L’art. 186, comma 2-bis, C.d.S. prevede che sia disposto il fermo amministrativo del veicolo condotto dal conducente in stato di ebbrezza alcolica che abbia provocato un incidente stradale.

Per effetto delle nuove disposizioni del citato art. 224-ter C.d.S, è stato previsto al momento dell’accertamento dell’illecito possa provvedere all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo. A tal fine, l’art. 224-ter, stabilisce che l’operatore di polizia stradale provveda a disporre il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni mentre il restante periodo di fermo sarà disposto dal giudice con la sentenza di condanna.

Il fermo amministrativo provvisorio è disposto secondo le procedure dell’art. 214, C.d.S, in quanto compatibili. Tuttavia, anche in questo caso, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni dell’art. 214, C.d.S, non potrà essere disposto l’affidamento della custodia del veicolo al trasgressore ma gli operatori di polizia che accertano l’illecito in argomento dovranno sempre provvedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cui all’art. 214-bis, C.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 571/1982.

---------------

Circ. Min. interno Prot.300/Al11310/10/101/3/3/9  177595 del 12 agosto 2010 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.

Si fa seguito alla nota n. 300/A/1 0777110110 l/3/3/9 del 30 luglio 2010 con la quale sono state inviate Ie prime disposizioni operative conseguenti alle modifiche del Codice della Strada introdotte dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 che hanno trovato immediata applicazione dal 30 luglio 2010.

1. Precisazioni e correzioni relative aile circolare del 30 luglio 2010.

In via preliminare si rendono necessarie Ie seguenti precisazioni alla circolare cui si fa riferimento.

A) Alla pagina 10, terzo capoverso del paragrafo 2.6 sono state fomite indicazioni circa l'applicazione del fermo amministrativo in caso di guida in stato di ebbrezza e che abbia causato un incidente stradale (art.l86, comma 2-bis C.d.S.). In tali ipotesi e nell'immediatezza del fatto-reato gli operatori di polizia che hanno accertato 1'illecito dovranno applicare la sanzione amministrativa accessoria del fermo secondo Ie disposizioni dell'articolo 214 C.d.S., come richiamato dal comma 3 deIl'articoio 224-ter C.d.S ..

Tuttavia occorre specificare che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui viene accertato il reato, il veicolo non puo essere affidato in custodia al medesimo trasgressore, perche inidoneo ad assumeme i relativi obblighi. Pertanto, il veicolo dovra essere affidato ad altro obbligato in solido presente o prontamente reperibiIe, ovvero, in mancanza, come precisato dalla predetta circolare del 30 Iuglio u.s, ad un custode-acquirente nominato ovvero ad altro soggetto idoneo ai sensi del DPR 571/82.

3. Interventi in materia di guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti

Anche in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, si registrano numerose novità.

In particolare:

- è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti;

- è disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale;

- per i conducenti di cui all’art. 186-bis C.d.S. le pene previste dall’art. 187, C.d.S. sono aumentate da un terzo alla metà;

- nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell’art. 186-bis C.d.S, è sempre disposta la revoca della patente di guida.


3.1. Accertamento dello stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti

Significative novità in materia di accertamenti analitici sono state introdotte con la nuova previsione dell’art. 187, comma 2-bis, C.d.S. per rilevare chi guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

La nuova norma ha infatti previsto che, qualora le prove non invasive forniscano esito positivo, ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale ovvero su campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario nominato ausiliario di polizia giudiziaria degli organi di polizia stradale procedenti.

La nuova disposizione sarà operativa solo dopo l’emanazione di un Decreto interministeriale che determini le caratteristiche degli apparecchi per l’analisi dei campioni prelevati, nonché le modalità di effettuazione delle stesse.

Per effetto della completa riformulazione del comma 3 dell’art. 187, C.d.S, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La nuova previsione, perciò, che ha escluso la necessità di una visita medica correlata al prelievo di liquidi biologici, prevista dalla precedente formulazione della norma, lascia intendere che lo stato di alterazione dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere provato anche solo sulla base dei positivi riscontri analitici di laboratorio sui campioni prelevati.


3.2. Confisca del veicolo in caso di guida in stato di alterazione o in caso di rifiuto di accertamenti

Come accade per gli illeciti puniti dall’art. 186, C.d.S. richiamati al punto 2.3. della presente circolare, anche in caso di guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti, ovvero in caso di rifiuto dei relativi accertamenti, la confisca del veicolo appartenente al conducente, che ha commesso gli illeciti indicati, ha assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria. Per il relativo sequestro, perciò, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 224-ter, C.d.S., secondo le modalità di cui al richiamato punto 2.3 della presente.

----------

B) Al paragrafo 3.2, pagina 12 ogni riferimento al punta 2.3 deve intendersi al paragrafo 2.5. (Circ. Min. interno Prot.300/Al11310/10/101/3/3/9  177595 del 12 agosto 2010 -  Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.)

4. Applicazione dell’art. 219-bis, C.d.S. ai conducenti di veicoli che non richiedono la patente

L’articolo 43 della L. n. 120/2010, modificando l’art. 219-bis, C.d.S, ha soppresso la previsione contenuta nella precedente formulazione della stessa norma, secondo la quale le misure della sospensione, della revoca o del ritiro della patente nonché la decurtazione di punti, potevano essere applicate al conducente titolare di patente anche quando la violazione da cui le misure discendevano era stata commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente di guida.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


Allegato 1


Articolo 97 [1] C.d.S. - Circolazione dei ciclomotori.


1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Alla sanzione da euro 779,00 a euro 3.119,00 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00.

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143,00 a € 570,00.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 285,00.

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.685,00 a € 6.741,00.

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.685,00 a € 6.741,00.

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 356,00 a € 1.426,00. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 a € 285,00. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


----------------

[1] L'art. 14 della L. n. 120/2010, non trasfuso nella modifica dell'art. 97 C.d.S., stabilisce che i ciclomotori immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sulla registrazione e targatura (cioè prima del 14.7.2006) devono essere regolarizzati secondo un calendario che sarà emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Perciò, chi ha un ciclomotore che è munito del vecchio certificato di idoneità tecnica e del contrassegno di identificazione dovrà iscrivere il ciclomotore all'Archivio nazionale dei veicoli, ottenere il nuovo certificato di circolazione ed una targa personale abbinata al veicolo, come stabilito dall'art. 97 C.d.S.

L'articolo in questione punisce altresì la circolazione su ciclomotori che a far data da mesi diciotto dall'entrata in vigore della norma (vale a dire dal 13 gennaio 2012) non siano provvisti di certificato di circolazione e targa secondo i decreti ministeriali. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 (il calcolo del pagamento in misura ridotto sarà effettuato ai sensi delle disposizioni della legge n. 689/1981).


Le nuove regole

È stato inasprito il sistema di sanzioni amministrative pecuniarie:

- si prevede un aumento della sanzione pecuniaria per chi fabbrica, produce, vende o pone in commercio ciclomotori che sviluppano una velocità superiore a quella prevista (Km/h 45);

- viene diversificata e inasprita, anche se in misura minore, la sanzione pecuniaria per chi - diverso dai fabbricanti e commercianti - effettua modifiche sui ciclomotori tali da far sviluppare essi una velocità superiore a quella prevista;

- più grave la sanzione a carico del conducente sorpreso a guidare un ciclomotore alterato che sviluppa una velocità superiore a quella prevista;

- è stata aumentata la sanzione pecuniaria amministrativa per chi circola con un ciclomotore avente i dati della targa non chiaramente visibili.


Cosa è cambiato

- Chi fabbrica, produce, commercializza ciclomotori che sviluppino una velocità su strada orizzontale superiore a 45 km/h è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 mentre, in precedenza, lo stesso illecito era punito con la sanzione da euro 78,00 a 311,00.

- Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00 (precedentemente era da euro 38,00 a euro 155,00).

- Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00 (precedentemente era da euro 23,00 a euro 92,00).


Regolarizzazione dei ciclomotori

- La nuova disposizione contiene anche la previsione della regolarizzazione di tutti i ciclomotori circolanti che non hanno il certificato di circolazione e la nuova targa (cioè quelli immessi in circolazione prima del 14.7.2006).

- Sarà emanato un calendario per la regolarizzazione dei ciclomotori più vecchi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Articolo 172 C.d.S.  - Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.


1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74,00 a € 299,00. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 37,00 a € 150,00.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


Le nuove regole

- L'utilizzo della cintura di sicurezza è previsto anche per il conducente del quadriciclo leggero a carrozzeria chiusa classificato come ciclomotore (art. 52 C.d.S.). L'utilizzo della cintura di sicurezza o di un sistema di ritenuta adeguato è previsto anche per il passeggero, qualora il ciclomotore sia stato omologato per il suo trasporto.

- È stata introdotta un'ulteriore esenzione dall'obbligo di uso della cintura di sicurezza relativa agli autisti di veicoli allestiti per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani impegnati in attività di igiene ambientale all'interno del centro abitato (comprese zone industriali ed artigianali); tale esenzione è in vigore dal 13 agosto 2010.


Cosa è cambiato

- In precedenza, su un quadriciclo leggero con carrozzeria chiusa, allestito con cinture di sicurezza, non c'era obbligo né in capo al conducente né al passeggero di utilizzare i sistemi di ritenuta previsti dall'articolo 172 C.d.S. Con questa modifica sia il conducente che il passeggero sono obbligati all'utilizzo di tali sistemi.

- Affinché sia imposto l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, il quadriciclo deve essere munito, fin dall'origine, di cinture di sicurezza omologate e deve essere, perciò, immesso in circolazione conformemente alla disposizioni della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002.

- I conducenti di veicoli allestiti per la raccolta di rifiuti sono esonerati dall'utilizzo della cintura di sicurezza quando sono impegnati nella raccolta di rifiuti tenuta all'interno del centro abitato, nelle zone industriali ed artigianali (l'esenzione è in vigore dal 13 agosto 2010).

Articolo 173 C.d.S.- Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.


1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da € 74,00 a € 299,00.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da € 148,00 a € 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.


Le nuove regole

- È introdotto l'obbligo di utilizzo durante la guida di lenti o apparecchi determinati anche per i titolari del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.


Cosa è cambiato

- Il titolare di un certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, qualora prescritto, avrà l'obbligo di utilizzare durante la guida le lenti o gli apparecchi correttivi in maniera da integrare le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche. Il certificato di idoneità alla guida sarà oggetto di aggiornamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l'integrazione dei codici europei armonizzati.

Articolo 186 C.d.S.  - Guida sotto l'influenza dell'alcool.


1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera e) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c), primo periodo. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.


Le nuove regole

- Come per il passato, lo stato di ebbrezza, secondo la sua entità, è distinto in tre fasce, con sanzioni di gravità progressivamente crescente.

- Lo stato di ebbrezza che rientra nella fascia più bassa [1] è stato depenalizzato: non è più un reato, ma una violazione amministrativa, punita con una sanzione pecuniaria [2].

- Le sanzioni per lo stato di ebbrezza che rientra nella fascia intermedia [3] sono rimaste invariate come tipo ed entità.

- Le sanzioni per lo stato di ebbrezza che rientra nella fascia più alta [4] sono state inasprite nell'entità [5].

- I veicoli destinati a essere confiscati sono sottoposti, nell'immediatezza, al sequestro amministrativo. Non si applica più, perciò, il sequestro preventivo penale.

- Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni [6] salvo che appartenga a persona estranea al fatto. Inoltre, se il tasso di ebbrezza è superiore a 1,5 g/l, è prevista anche la revoca della patente.

- Quando è disposta la revoca della patente, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato [7].

- Quando lo stato di ebbrezza è accertato mediante analisi del sangue, gli organi di polizia devono trasmettere tempestivamente il certificato delle analisi al prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

Eccetto che nel caso di incidente stradale, il conducente condannato per guida in stato di ebbrezza, anziché essere assoggettato alle pene tradizionali, può essere ammesso a prestare un'attività gratuita a favore della collettività, principalmente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, da svolgere presso organismi pubblici o privati.


-------------------

[1] Tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l.

[2] Nel verbale dovrà essere inserita una formula sintetica che potrebbe concretizzarsi nella seguente: "Circolava alla guida del veicolo sopra indicato in stato di ebbrezza alcolica accertata con apparecchiatura omologata (tipo modello e numero) che ha evidenziato un tasso alcolemico di ____ g./l. ____ nella prima prova, effettuata alle ore ____ e di ____ g./l. nella seconda prova, effettuata alle ore____. La patente di guida è ritirata e sarà inviata alla Prefettura di ____ per l'emissione del provvedimento di sospensione. Il veicolo, con separato verbale, è affidato a ____". Al verbale dovrà essere allegato lo scontrino dell'etilometro, mentre una copia del medesimo dovrà essere rilasciata all'utente per ragioni di trasparenza.

[3] Tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l.

[4] Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

[5] Arresto da sei mesi a un anno (il vecchio testo prevedeva l'arresto da tre mesi a un anno).

[6] Anziché di novanta giorni come in passato.

[7] Art. 219 comma 3-ter.


Cosa è cambiato

- La guida in stato di ebbrezza, quando il tasso alcolemico è oltre 0,5 e non superiore 0,8 g/l, non è più un reato, ma un illecito amministrativo. Da ciò consegue, tra le altre cose, che:

- i ciclomotori e i motoveicoli condotti dal trasgressore non devono essere più sequestrati ai fini della confisca, come invece deve continuare a farsi nelle ipotesi di reato [8], ma devono essere affidati a persona idonea, con le consuete modalità;

- diventa inapplicabile la maggiorazione della sanzione di un terzo quando l'illecito sia commesso nelle ore notturne, dal momento che la relativa previsione si riferisce unicamente alle ipotesi di reato;

- resta, invece, ferma la disciplina vigente relativa alla durata della sospensione della patente di guida e ai punti da decurtare.

- Le sanzioni per lo stato di ebbrezza oltre 1,5 g/l sono state inasprite per quanto riguarda la misura minima dell'arresto.

- La disciplina della fascia di ebbrezza più alta ha subito anche altre modifiche. In particolare:

- è prevista la revoca della patente per i conducenti di autobus, veicoli pesanti e veicoli complessi [9];

- il veicolo da confiscare è sottoposto a sequestro amministrativo anziché a sequestro penale preventivo [10].

- È aumentata la durata del fermo amministrativo nell'ipotesi in cui il conducente provochi un incidente stradale.

- Il fermo amministrativo del veicolo, in tali ipotesi, deve essere disposto dall'operatore di polizia (fermo provvisorio per 30 giorni) al momento dell'accertamento del reato [11].

- Quando lo stato di ebbrezza è accertato mediante analisi del sangue, gli organi di polizia devono trasmettere tempestivamente il relativo certificato al prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

- Eccetto che nel caso di incidente stradale, il conducente condannato per guida in stato di ebbrezza, anziché scontare le pene tradizionali, può essere ammesso a prestare un'attività gratuita a favore della collettività, principalmente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, da svolgere presso organismi pubblici o privati.

---------------------
[8] L'art. 213, comma 2-sexies, si riferisce alle sole ipotesi di reato.

[9] veicoli complessi devono essere superiori a 3,5 t., mentre nel passato non era prevista questa distinzione.

[10] Anziché al sequestro penale preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. Di conseguenza, non sarà più richiesto l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria, ma il sequestro sarà effettuato dall'operatore di polizia che procede, a prescindere dalla sua qualifica.

[11] Si applica la procedura dell'art. 224-ter. Il veicolo deve essere affidato ad un custode-acquirente o, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato dal Prefetto.


Aspetti operativi


- Il fermo amministrativo del veicolo a seguito di incidente stradale dovrà essere disposto dall'operatore che ha proceduto ai rilievi o dall'ufficio al quale questi appartiene se, al momento dei rilievi, le responsabilità non sono chiare.

- Per quanto concerne l'illecito compreso nella terza fascia, che prevede che il veicolo da confiscare sia sottoposto a sequestro amministrativo, sono venuti meno i problemi legati alla necessità di assicurare l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria che procedesse al sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura penale.

Articolo 186-bis C.d.S.  - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.


1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della conf di sca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.


Le nuove regole

- Per i conducenti di alcune categorie il tasso di alcol consentito è zero. Essi non possono guidare dopo aver assunto anche una minima quantità di bevande alcoliche.

- Questa norma restrittiva si applica ai neopatentati [1], a chi ha meno di 21 anni, ai conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose e ai conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi [2].

- Qualora tali conducenti guidino con un tasso di alcol nel sangue compreso tra 0 g/l e 0,50 g/l [2], è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria [3] che raddoppia in caso di incidente, nonché la decurtazione di 5 punti sulla patente.

- Oltre la soglia di 0,50 g/l, si applicano le medesime sanzioni previste per le altre categorie di conducenti, aumentate, secondo la fascia di ebbrezza, di un terzo o da un terzo alla metà.

- Non si applica la maggiorazione di pena nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nelle ore notturne [4].

- È prevista la revoca della patente nel caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 1,50 g/l da parte dei conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, nonché da parte dei conducenti delle altre categorie summenzionate [5] quando siano stati già condannati nei due anni precedenti per lo stesso reato.

- Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato.

- Per i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose e per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, la revoca della patente costituisce giusta causa di licenziamento secondo il codice civile [6].

- Le pene per il rifiuto dell'accertamento sono aumentate da un terzo alla metà.

- Per i conducenti in stato di ebbrezza che hanno meno di diciotto anni è stata posticipata l'età minima per conseguire la patente per la guida di autoveicoli [7].


Cosa è cambiato

La norma, di nuova concezione, prevede una disciplina specifica per alcune categorie di conducenti ritenute particolarmente a rischio per la giovane età, l'inesperienza o la professione che svolgono, introducendo il divieto assoluto di guidare dopo aver bevuto alcolici ("tasso zero") e contemplando sanzioni calibrate e rigorose, in alcuni casi veramente innovative, tra le quali, per i giovani sotto i diciotto anni, il differimento dell'età per conseguire la patente "B".


--------------

[1] Per neopatentati si intendono coloro che hanno conseguito la patente di categoria "B" da meno di tre anni. Di conseguenza, la norma non si applica a chi abbia conseguito la patente "A" da meno di tre anni.

[2] Conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t. - autoveicoli trainanti un rimorchio che comporta una massa complessiva superiore a 3.5 t. - trasporto persone il cui numero è superiore a otto escluso il conducente, autoarticolati e autosnodati.

[3] Sanzione da € 155 a € 624.

[4] Non è richiamato l'art. 186, comma 2-sexies, che prevede detta maggiorazione quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[5] Neopatentati, conducenti di età inferiore ad anni 21, conducenti che esercitano l'attività di trasporto persone, conducenti che esercitano l'attività di trasporto cose.

[6] Vedi art. 219 comma 3-quater.

[7] Nella fascia compresa tra 0 g/l e 0,5 g/l è prevista l'inibizione ai conseguimento della patente di guida della cat. "B" fino al compimento del 19° anno di età; se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 g/l, è prevista l'inibizione al conseguimento della patente di guida della cat. "B" fino al compimento del 21° anno di età.

 

Articolo 187 C.d.S.  - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.


1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. S di applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis, Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità f di sica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'art. 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. S di applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. (abrogato)

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.


Le nuove regole

- In linea generale sono state inasprite le sanzioni per i conducenti che si pongono alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, essi possono essere suddivisi in tre gruppi. Il primo gruppo comprende i conducenti senza particolari specificazioni; il secondo gruppo comprende i neopatentati [1], chi ha meno di 21 anni e i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose; il terzo gruppo comprende i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi [2].

- Le sanzioni previste per i conducenti senza particolari specificazioni (primo gruppo) sono più gravi che in passato per quanto riguarda il periodo minimo dell'arresto e la durata del periodo di sospensione della patente.

- Per alcune categorie di conducenti (secondo e terzo gruppo) ritenuti particolarmente a rischio per la giovane età, l'inesperienza o la professione che svolgono, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà rispetto a quelle previste per gli altri conducenti.

- Ai conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi la patente è sempre revocata, mentre per i conducenti delle altre categorie la revoca della patente scatta quando siano stati già condannati nei due anni precedenti per lo stesso reato.

- Se i conducenti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti provocano un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata.

- Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato [3]. Per i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose e per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, la revoca della patente costituisce giusta causa di licenziamento secondo il codice civile [4].

- I veicoli destinati a essere confiscati sono sottoposti, nell'immediatezza, a sequestro amministrativo.

- L'accertamento della guida sotto l'azione di stupefacenti è effettuato dagli organi di polizia stradale mediante controlli qualitativi non invasivi con apparecchi portatili. Quando tali controlli hanno dato esito positivo o si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di droghe, gli organi di polizia, avvalendosi, per i prelievi, di personale sanitario ausiliario, possono effettuare accertamenti su campioni di mucosa o su campioni di fluido del cavo orale. Questi accertamenti non richiedono l'accompagnamento presso strutture sanitarie.

- Solo se non è possibile effettuare tali prelievi o nel caso di rifiuto dei medesimi, il conducente è accompagnato presso strutture sanitarie fisse o mobili per il prelievo di campioni di liquidi biologici al fine di accertare il reato in questione.

- Per la contestazione di tale reato non è più richiesta la visita neurologica, ma è sufficiente l'esito positivo degli accertamenti effettuati su strada eventualmente presso le strutture sanitarie.

- Nel caso di accertamento positivo, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica e sospende la patente in via cautelare fino all'esito dell'esame di revisione.

- Eccetto che nel caso di incidente stradale, il conducente condannato per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, anziché essere assoggettato alle pene tradizionali, può essere ammesso a prestare un'attività gratuita a favore della collettività, principalmente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, da svolgere presso organismi pubblici o privati, nonché a partecipare a un programma terapeutico e socio-riabilitativo per i soggetti tossicodipendenti.


-----------------

 

[1] Per neopatentati si intendono coloro che hanno conseguito la patente di categoria "B" da meno di tre anni. Di conseguenza, la norma non si applica a chi abbia conseguito la patente "A" da meno di tre anni.

[2] Conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t. - autoveicoli trainanti un rimorchio che comporta una massa complessiva superiore a 3.5 t. - trasporto persone il cui numero è superiore a otto escluso il conducente, autoarticolati e autosnodati.

[3] Vedasi art. 219 comma 3-ter.

[4] Vedasi art. 219 comma 3-quater.


Cosa è cambiato

- La norma prevede una disciplina specifica per alcune categorie di conducenti ritenute particolarmente a rischio per la giovane età, l'inesperienza o la professione che svolgono, contemplando per loro sanzioni particolarmente rigorose.

- È prevista la revoca della patente per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, nonché per i conducenti delle altre categorie summenzionate quando sono già condannati nei due anni precedenti per lo stesso reato.

- Il veicolo da confiscare è sottoposto a sequestro amministrativo anziché a sequestro penale preventivo: di conseguenza, non sarà più richiesto l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria, ma il sequestro sarà effettuato dall'operatore di polizia che procede, a prescindere dalla sua qualifica.

- L'accertamento della guida sotto l'azione di stupefacenti è effettuato dagli organi di polizia stradale avvalendosi, per i prelievi di personale sanitario ausiliario, di massima senza la necessità di accompagnare l'utente presso strutture sanitarie.

- Anche nel caso di accompagnamento presso dette strutture, non è più richiesta la visita medica neurologica ai fini dell'accertamento del reato.

- Eccetto che nel caso di incidente stradale, il conducente condannato per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, anziché essere assoggettato alle pene tradizionali, può essere ammesso a prestare un'attività gratuita a favore della collettività, principalmente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, da svolgere presso organismi pubblici o privati, nonché a partecipare a un programma terapeutico e socio-riabilitativo per i soggetti tossicodipendenti.

 

Articolo 219 C.d.S.  - Revoca della patente di guida.


1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o il comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti è atto definitivo.

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.


Le nuove regole

- I soggetti ai quali viene revocata la patente, quale sanzione amministrativa accessoria, non possono conseguire una nuova patente se non siano trascorsi almeno due anni.

- Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 in tema di patente di guida, i soggetti ai quali è stata revocata la patente, non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli.

- Se la patente viene revocata in seguito alle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S. non è possibile ottenere una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

- La revoca della patente di guida che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186 (solo nel caso in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) e 187, nei confronti di un conducente professionale, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.


Cosa è cambiato

- È aumentato (da uno a due anni) l'arco temporale oltre il quale poter conseguire una nuova patente in caso di revoca.

- Il termine sale a 3 anni se la revoca discende dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

È stato chiarito che il titolare di patente revocata non può conseguire il certificato di idoneità alla guida per ciclomotore.

 

Articolo 219-bis C.d.S.  - Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.


1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

2. (abrogato)

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.


Le nuove regole

- In caso di violazione commessa da conducenti di ciclomotori, per la quale ricorre la sanzione accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida ovvero alla patente. Qualora il conducente circoli durante il periodo di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie si applicano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 216, 218 e 219.


Cosa è cambiato

- La precedente normativa faceva riferimento al "conducente munito di certificato di idoneità", mentre quella nuova si riferisce al "conducente di ciclomotore".

- Pertanto, è stato confermato che la sanzione accessoria del ritiro o della sospensione o della revoca della patente si estende al certificato di abilitazione alla guida per ciclomotore quando l'infrazione sia commessa alla guida di un ciclomotore.

- È stata eliminata l'estensione al titolare di patente delle sopra citate misure sanzionatorie accessorie quando l'infrazione stradale che le prevede sia stata commessa alla guida di un veicolo diverso da quelli per i quali la patente sia prescritta.

 

L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 14
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 28
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 29
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 97
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 172
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 173
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 219
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 219-bis