Si fa seguito alla circolare 30 luglio 2010, n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 con la quale sono state inviate le prime disposizioni operative conseguenti alle modifiche del Codice della strada introdotte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 che hanno trovato immediata applicazione dal 30 luglio 2010.
La presente circolare e le schede operative accluse si riferiscono, invece, alle modifiche che entreranno in vigore il 13 agosto p.v. e presentano profili di specifico interesse per l’attività degli organi di polizia stradale, rinviando l’esame di quelle relative alle procedure burocratiche, alla gestione dei ricorsi, delle opposizioni, della rateizzazione delle sanzioni nonché della ripartizione dei proventi contravvenzionali alle istruzioni che saranno fornite dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali di questo Ministero, competente in materia.
Per le modifiche riguardanti norme non contenute nel Codice della strada, infine, si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni operative d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con altre Amministrazioni interessate.
1. Precisazioni e correzioni relative alla circolare 30 luglio 2010, n. 300/A/10777/10/101/3/3/9
In via preliminare si rendono necessarie le seguenti precisazioni alla circolare cui si fa riferimento.
A) Al terzo capoverso del paragrafo 2.6 sono state fornite indicazioni circa l'applicazione del fermo amministrativo in caso di guida in stato di ebbrezza e che abbia causato un incidente stradale (art. 186, comma 2-bis del Codice della strada). In tali ipotesi e nell'immediatezza del fatto-reato gli operatori di polizia che hanno accertato l'illecito dovranno applicare la sanzione amministrativa accessoria del fermo secondo le disposizioni dell’articolo 214 del Codice della strada, come richiamato dal comma 3 dell’articolo 224-ter del Codice della strada
Tuttavia occorre specificare che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui viene accertato il reato, il veicolo non può essere affidato in custodia al medesimo trasgressore, perchè inidoneo ad assumerne i relativi obblighi. Pertanto, il veicolo dovrà essere affidato ad altro obbligato in solido presente o prontamente reperibile, ovvero, in mancanza, come precisato dalla predetta circolare 30 luglio 2010, n. 300/A/10777/10/101/3/3/9, ad un custode-acquirente nominato ovvero ad altro soggetto idoneo ai sensi del D.P.R. n. 571/1982.
B) Al paragrafo 3.2, ogni riferimento al punto 2.3 deve intendersi al paragrafo 2.5.
2. Interventi relativi alla regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati - Art. 6 del Codice della strada e art. 1, legge n. 120/2010
Si è previsto l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia è appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente.
La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c'è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile.
Pertanto, per effetto della nuova previsione normativa, l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potrà imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo tali mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art. 6, comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato.
Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all'art. 192, comma 3, del Codice della strada e, per le autostrade o per le strade extraurbane principali, di cui all'art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando è attuale la presenza di neve o di ghiaccio sulla strada ovvero quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico.
3. Interventi in materia di competizioni sportive su strada - Art. 9 del Codice della strada
In tema di competizioni sportive su strada, è stato introdotto il comma 4-bis, all'articolo 9 del Codice della strada che prevede una deroga alle disposizioni dell’articolo 78 del Codice della strada (modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) per i veicoli dei partecipanti alle stesse competizioni. Fermo restando l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile (art. 193 del Codice della strada), ai predetti veicoli si consente, infatti, la circolazione con dispostivi non approvati limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizioni. La nuova norma, naturalmente, trova applicazione solo laddove il percorso di gara sia aperto al transito anche degli altri utenti della strada e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi. Nessuna limitazione, invece, è imposta per i veicoli impegnati in competizioni lungo percorsi non aperti al traffico.
Sul piano operativo occorre pertanto verificare che i veicoli in questione circolino effettivamente nell'ambito del percorso autorizzato e, soprattutto, per il tempo strettamente necessario allo spostamento. La deroga in argomento non si riferisce all'efficienza dei dispositivi di equipaggiamento, prevista dall'art. 79 del Codice della strada, ma soltanto alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comunque, devono essere presenti e risultare efficienti, anche se diversi da quelli prescritti.
4. Interventi in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità - Art. 10 del Codice della strada
Completando il processo di riforma avviato nel 1997, è stato soppresso il servizio di scorta da parte della Polizia Stradale. Dal 13 agosto tale servizio sarà svolto esclusivamente da imprese private con soggetti abilitati ai sensi del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis del Codice della strada, avranno gli stessi poteri di regolazione del traffico del personale della Polizia Stradale.
Tuttavia, qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio i quali, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Quest'obbligo, il cui esatto adempimento è rimesso alla prudente valutazione del responsabile della scorta tecnica, è riferito unicamente ai casi in cui, per le dimensioni particolarmente rilevanti o per le caratteristiche specifiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia indispensabile la chiusura totale della strada con l'effettuazione di interventi di regolazione del traffico a grande distanza e con la deviazione del traffico stesso su itinerari alternativi. Pertanto, l'obbligo di cui si parla non sussiste nei casi in cui, pur occupando il convoglio eccezionale l'intera sede stradale, sia possibile effettuare interventi di regolazione del traffico in loco, imponendo sensi unici alternati a vista o momentanee chiusure della strada.
Per effetto della nuova norma, gli enti proprietari o concessionari delle strade di cui all'art. 10, comma 6, del Codice della strada, a far data dal 13 agosto 2010, nel provvedimento autorizzativo non potranno più disporre l'obbligo di una scorta della polizia stradale ma dovranno prevedere che, quando secondo le norme dell'art. 16 Reg. del Codice della strada, è imposto l’obbligo di scorta, questa sia svolta da soggetti abilitati dipendenti da imprese autorizzate.
Le predette norme regolamentari, nelle more di una loro completa revisione, infatti, devono essere interpretate in modo che siano quanto più possibile aderenti allo spirito del nuovo dettato normativo.
Pertanto, tutti i provvedimenti autorizzativi alla circolazione di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità, ancorchè rilasciati prima del 13 agosto 2010, recanti la previsione dell'obbligo di scorta della polizia, sono da intendersi, di diritto, riferiti all'obbligo di una scorta tecnica. Resta fermo, naturalmente, l’obbligo per il responsabile della scorta tecnica di richiedere l’intervento di un organo di polizia stradale, conformemente alle disposizioni del novellato comma 9 dell'art. 10 del Codice della strada, quando le dimensioni del veicolo o del trasporto eccezionale sono così grandi da imporre la chiusura totale della strada, per un tratto significativo, con la necessità di approntamento di itinerari alternativi.
Per le autorizzazioni ad effettuare scorta tecnica in delega già rilasciate o per quelle in cui sia in corso la relativa pratica burocratica continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Si fa riserva di impartire apposite direttive in ordine alle procedure burocratiche da osservare in caso di richiesta di intervento degli organi di polizia stradale da parte della scorta tecnica.
5. Interventi in materia di atti vietati sulle strade e loro pertinenze - Art. 15 del Codice della strada
Al comma 1 dell'articolo 15 del Codice della strada è stata inserita un'ulteriore previsione, alla lettera f-bis), identica nel contenuto, all'art. 34-bis del Codice della strada in tema di decoro urbano, che era stato introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 che, peraltro, è stato abrogato. Sotto la rubrica «Atti vietati» si è ribadito il divieto di insozzare la strada e le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
Anche la sanzione amministrativa pecuniaria è stata oggetto di modifica. Per tali comportamenti illeciti, infatti, si prevede il pagamento della sanzione pecuniaria compresa tra euro 100,00 ed euro 400,00. Dall'illecito discende anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Anche per effetto della soppressione della parola "gettare" presente nell'originaria formulazione dell'art. 15, comma 1, lett. f) del Codice della strada il comportamento di chi getta cose o rifiuti da un veicolo è punito dall'art. 15, comma 3-bis solo quando determini "insozzamento" della strada o delle sue pertinenze. Nel caso in cui, invece, l’oggetto gettato dal veicolo non determini insozzamento [1], trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 15, comma 3.
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[1] Per insozzamento si intende l'azione del conducente che imbratta la strada in modo sia permanente che temporaneo, alterando le caratteristiche del fondo stradale e richiedendo, perciò, interventi di pulizia che non sono limitati al semplice spostamento dell'oggetto o del rifiuto gettato dal veicolo.
6. Interventi in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli - Art. 23 del Codice della strada e art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 120/2010
Per contrastare più efficacemente le varie forme di abusivismo nel settore pubblicitario, la nuova formulazione dell'art. 23, comma 13-bis, del Codice della strada prevede che gli organi di polizia stradale possano accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario abusivo, al fine di consentirne la rimozione ad opera dell'ente proprietario o concessionario della strada.
La facoltà di accesso consentita agli organi di polizia stradale è limitata alle operazioni di rimozione effettuate dal personale dell'ente proprietario o concessionario della strada, con il quale, dovranno intercorrere dirette intese per le modalità pratiche di attuazione della nuova norma. L'accesso, che deve essere adeguatamente documentato non impone garanzie difensive e consente di effettuare, altresì, le operazioni necessarie alla rimozione di eventuali ostacoli che si oppongono all'accesso stesso, il cui onere economico è posto interamente a carico del responsabile della violazione.
L'ente proprietario della strada ha inoltre la facoltà di disporre delle opere pubblicitarie rimosse, una volta spirato il termine di sessanta giorni senza che i soggetti coinvolti (autore della violazione, proprietario o possessore del terreno) ne abbiano chiesto la restituzione. Il termine decorre, a seconda della situazione di fatto, dalla diffida oppure dal momento della effettiva rimozione.
In attesa di una generale revisione ed aggiornamento degli itinerari internazionali, viene stabilito che i divieti e le prescrizioni dettati dal 7° comma dell'art. 23 del Codice della strada, in materia di tipologia ed ubicazione della cartellonistica pubblicitaria, siano limitati alle categorie di strade classificate come «autostrade» e «strade extraurbane principali» (tipo A e B); per le «strade extraurbane secondarie» (tipo C), il divieto di collocazione di cartelli pubblicitari potrà essere imposto solo nel caso in cui l’ente proprietario della strada, volta per volta, verifichi la sussistenza di comprovate ragioni di garanzia della sicurezza stradale, i cui criteri saranno fissati da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Per ciò che concerne i veicoli, la novella della L. n. 120/2010 prevede la modifica dell'art. 57, Reg. del Codice della strada, per consentire la pubblicità non luminosa per conto terzi, seppur nel rispetto di determinati limiti e condizioni, anche ai veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto riguarda la pubblicità a mezzo di altri veicoli destinati a tale uso, nel medesimo art. 57, Reg. del Codice della strada saranno indicate le prescrizioni da osservare, in particolare l’obbligo che sostino nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati. Le disposizioni relative alla pubblicità sul veicolo non sono, perciò, immediatamente operative ma richiedono l'approvazione di norme attuative.
La nozione di «segnale» prende il posto del termine «cartello» nel comma 7 dell'art. 23 del Codice della strada, per indicare i servizi o le indicazioni agli utenti, richiamando cosi espressamente la terminologia propria del codice della strada (art. 39) e del relativo regolamento.
7. Interventi in materia di segnaletica stradale - Art. 38 del Codice della strada
Con la modifica dell'art. 38 del Codice della strada si è consentita la collocazione temporanea di segnali stradali che impongono prescrizioni, anche in deroga agli artt. 6 e 7 del Codice della strada, non solo nei casi di urgenza o necessità ma anche in caso di emergenza ovvero di attività ispettiva delle reti e degli impianti tecnologici posti al disotto della piattaforma stradale.
Sono state, inoltre, significativamente incrementate le sanzioni per chiunque, diverso dall'ente proprietario o concessionario della strada, colloca segnaletica irregolare ovvero viola le altre disposizioni dell'art. 38 del Codice della strada
8. Interventi in materia di controlli della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità - Art. 77 del Codice della strada
Al fine di evitare la diffusione di dispositivi di equipaggiamento non omologati, è stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria con il comma 3-bis dell'art. 77 del Codice della strada, per punire chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale, ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'art. 75, comma 3-bis, del Codice della strada
L'entità della sanzione è in funzione della tipologia di dispositivo o componente sopra citato: in generale, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 155,00 a euro 624,00, che viene elevata da euro 779,00 a euro 3.119,00, quando si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza o pneumatici. Per la successione delle leggi nel tempo la previsione sanzionatoria di cui all'art. 172, commi 12 e 13, del Codice della strada, relativa ai soli dispositivi di ritenuta o cinture di sicurezza, è da ritenersi tacitamente abrogata.
I sistemi, i componenti e le entità tecniche in questione, anche se installati sui veicoli, devono sempre essere sequestrati ai sensi dell'art. 213 del Codice della strada per la successiva confisca amministrativa.
Sul piano pratico, si suggerisce, fermo restando le diverse disposizioni che potranno essere impartite in sede provinciale dalle rispettive Prefetture, di procedere al sequestro, con la materialmente sottrazione a chi lo detiene, del dispositivo non omologato o non approvato soltanto laddove ciò sia tecnicamente possibile senza pregiudizio per la sicurezza del veicolo e sia compatibile con i tempi e le modalità del servizio.
In ogni altro caso appare indispensabile procedere al sequestro amministrativo dell'intero veicolo, secondo le disposizioni dell'art. 213 del Codice della strada, avendo cura di evidenziare nel verbale che il sequestro è stato eseguito in funzione della necessità di procedere alla confisca dei sistemi, componenti o entità tecniche non omologati o non approvati che non possono essere facilmente rimossi dal veicolo stesso, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione medesima. Resta ferma la possibilità per l’interessato di chiederne il successivo dissequestro, procedendo a sue spese, alla rimozione dei predetti sistemi o componenti. In tale caso naturalmente, l’organo di polizia procedente dovrà redigere un nuovo verbale di sequestro, limitato ai dispositivi stessi.
9. Interventi in materia di revisioni - Art. 80 del Codice della strada
È stata profondamente modificata la procedura di applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione a seguito di contestazione dell'art. 80, comma 14, del Codice della strada Resta, invece, immutata la procedura di cui all'art. 176, comma 18, del Codice della strada nel caso di omessa revisione accertata in ambito autostradale, per la quale continuerà ad applicarsi il fermo amministrativo del veicolo fino all'esibizione della prenotazione della visita di revisione.
Salvo che l'illecito sia commesso in autostrada, si è previsto che a chi circoli con la revisione scaduta non sarà più ritirato il documento di circolazione. L'organo accertatore provvederà, infatti, ad annotare sul documento stesso che il veicolo è sospeso dalla circolazione e che è consentita la sua circolazione al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 (centri di revisione autorizzati) o presso l’Ufficio del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici per la prescritta revisione.
L'agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione apponendo sul documento di circolazione l'indicazione dell'ufficio da cui dipende seguita dalla dicitura "veicolo sospeso dalla circolazione fino all'esito favorevole della visita di revisione Verbale n. ….. del ……………………" (3). La predetta dicitura deve essere accompagnata dalla data di inizio del periodo di sospensione dalla circolazione e dalla sottoscrizione dell'operatore di polizia procedente.
La modifica agevola le operazioni di regolarizzazione del veicolo, atteso che il cittadino, che abbia fatto circolare il proprio veicolo oltre il termine dell'obbligo di revisione, non ha più l'onere di rivolgersi solo all'ufficio territoriale del citato Dipartimento, ma potrà avvalersi dell'opera di uno dei centri autorizzati alla revisione, in ragione della tipologia di mezzo.
Ai fini del controllo della liceità della circolazione del veicolo sospeso ai sensi del novellato comma 14 dell'art. 80 del Codice della strada, il conducente dovrà esibire all'organo di polizia su strada o la ricevuta di prenotazione della visita di revisione nella medesima giornata presso l’ufficio territoriale del Dipartimento dei Trasporti, ovvero un'attestazione o altra documentazione dalla quale possa evincersi che si sta recando presso un centro autorizzato per effettuare la visita di revisione.
Chiunque circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione, sia nel caso di provvedimento adottato dall'organo di polizia stradale per l’omissione della revisione, sia quando tale provvedimento sia adottato dall'ufficio del Dipartimento dei Trasporti a seguito di visita del veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.842,00 a euro 7.369,00 e al fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione è prevista la confisca amministrativa del veicolo stesso e quindi il suo sequestro ai sensi dell'art. 213 del Codice della strada.
La procedura prevista dalla nuova disciplina trova applicazione sia per la carta di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, sia per il certificato di circolazione dei ciclomotori o per ogni altro documento di circolazione di veicoli a motore.
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(3) Dicitura rettificata con circolare 16 agosto 2010, n. 300/A/11337/10/101/3/3/9, emanata dal Ministero dell'interno, la cui trascrizione esatta è la seguente: ".... veicolo sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di revisione. Verbale n. del ...".
10. Interventi in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario - Art. 94 del Codice della strada
È stato modificato il comma 2 dell'art. 94 del Codice della strada ed inserito il comma 4-bis.
La previsione del secondo comma determina sempre l’emissione di una carta di circolazione all'atto in cui venga dichiarata e mutata la proprietà di un autoveicolo, motoveicolo e rimorchio. Ciò perché la carta di circolazione, quando la nuova normativa sarà a regime, sarà abbinata alle targhe del veicolo le quali, diventando personali, sono trattenute dal proprietario in caso di trasferimento di proprietà per effetto dell’introduzione del comma 3-bis nell'articolo 100 del Codice della strada
Per il disposto del comma 4-bis, invece, tutti gli atti diversi e non dotati di efficacia ai fini della trascrizione di un trasferimento di proprietà, che comportino una variazione di disponibilità superiore a 30 giorni, debbono essere comunque oggetto di comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, il quale provvede ad annotarli sulla carta di circolazione del veicolo. In questi atti possono essere ricomprese tutte quelle situazioni in cui non è intervenuto di fatto un mutamento di proprietà o si prospetta un trasferimento che non potrà essere risolto entro i termini temporali previsti dal 1° comma (atti di successione tra eredi, procedure fallimentari, ecc.). L'annotazione in questione è finalizzata al mero aggiornamento degli archivi di cui agli articoli 225/1°, lett. b) e 226/5° del C.d.S non avendo valore modificativo dell'intestatario del veicolo.
L'omesso aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del comma 4-bis determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3° ed il ritiro immediato della carta di circolazione per il successivo aggiornamento. Non è prevista invece la sanzione di cui al comma 4 a carico del conducente sorpreso a circolare con quel veicolo.
È opportuno ricordare che a norma dell'art. 201 comma 1, è legittima la notificazione del verbale di contestazione eseguita con riferimento alle risultanze degli archivi ex articoli 225/1°, lett. b) e 226/5° del C.d.S e che, perciò, la notificazione del verbale è validamente effettuata anche nei confronti dei soggetti e delle situazioni di temporaneo affidamento del veicolo come risultanti dagli aggiornamenti realizzati a norma dell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada Resta fermo, naturalmente, il contenuto dell'art. 196 del Codice della strada che individua i soggetti che sono obbligati in solido con il trasgressore.
11. Interventi in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli - Art. 94-bis del Codice della strada
L'articolo, di nuova formulazione, ribadisce, in estrema sintesi, il divieto di intestazioni fittizie dei veicoli e prevede la loro cancellazione d'ufficio dai pubblici archivi automobilistici.
La norma si pone in sostanza l’obbiettivo di eliminare tutte quelle distorsioni e pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate arrecati al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri.
Il profilo applicativo verrà meglio delineato da successivi decreti ministeriali, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità in questione o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica tesa ad accertare che non ricorrano le circostanze di cui al comma 1.
Dal punto di vista sanzionatorio, ferma restando la perseguibilità penale se i fatti costituiscono ipotesi di reato, la nuova norma prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00. La sanzione si applica, con distinti verbali, a carico del richiedente l'immatricolazione, del titolare delle carte di circolazione cosi ottenute, del soggetto che ha la materiale disponibilità del veicolo nonché del proprietario dissimulato se diverso da uno dei precedenti.
Il veicolo in relazione al quale siano rilasciati documenti di circolazione in violazione della norma è soggetto a provvedimento di cancellazione sia dal P.R.A. che dall'archivio nazionale dei veicoli del DTT, disposta su richiesta dell'ufficio di polizia procedente. La richiesta di cancellazione, naturalmente, dovrà essere avanzata agli Uffici competenti solo quando è definito l'iter amministrativo del verbale di contestazione degli illeciti di cui sopra.
La circolazione del veicolo dopo la sua cancellazione è sanzionata ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice della strada, con conseguente sequestro e confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 213 del Codice della strada, salvo che, nel frattempo, sia divenuto di proprietà di persona estranea agli illeciti amministrativi di cui sopra.
12. Interventi in materia di targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi - Art. 100 del Codice della strada
L'inserimento del comma 3-bis, all'articolo 100 del Codice della strada introduce il sistema della targa personale per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, analogamente a quanto già previsto dall'art. 97 del Codice della strada per i ciclomotori. La targa è destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo ed è pertanto trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. Non può essere abbinata a più di un veicolo, per cui chi ha più veicoli deve chiedere il rilascio di più targhe.
È stato eliminato, inoltre, l'obbligo di apporre posteriormente ad un rimorchio la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale obbligo, tuttavia, viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante le caratteristiche della nuova targa per rimorchi. La disposizione non si applica ai carrelli appendice che, perciò, dovranno continuare ad avere la targa ripetitrice del veicolo che li traina.
Le nuove disposizioni si applicheranno trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge e, comunque, non saranno immediatamente operative ma richiederanno l'approvazione del citato decreto ministeriale. Esse si applicheranno solo ai veicoli immatricolati dopo l’approvazione del predetto provvedimento attuativo. Ne potranno beneficiare anche i veicoli più vecchi, a condizione che siano reimmatricolati e dotati di una targa di nuovo tipo.
Per prevenire possibili indebiti utilizzi della targa, il legislatore ha inasprito il quadro sanzionatorio dell'art. 100 del Codice della strada, prevedendo l'adozione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi anche nei seguenti casi:
- mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 100;
- installazione della targa in posizione o con modalità non conformi alle norme degli artt. 258 e 259 Reg. del Codice della strada;
- circolazione con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
Per effetto della citata modifica normativa, sarà, perciò, ad esempio, sottoposto a fermo amministrativo il veicolo la cui targa è installata con inclinazione diversa da quella prevista dall'art. 259 Reg. del Codice della strada ovvero sistemata su un alloggiamento diverso da quello approvato in sede di omologazione del veicolo e che non rispetta le disposizioni dell'art. 258 Reg. Il fermo del veicolo sarà realizzato con le procedure dell'art. 214 del Codice della strada
13. Interventi in materia di esercitazioni di guida dei veicoli - Art. 115 del Codice della strada
Con i commi dall'1-bis all’1-septies dell'art. 115 si introduce nell'ordinamento la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A, al fine di conseguire la patente di categoria B.
Onde permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l’attività di guida di un autoveicolo è prevista un'adeguata e preliminare formazione: dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (uno speciale "foglio rosa") e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni.
Durante la guida accompagnata sul veicolo non può prendere posto altra persona oltre a quella che funge da accompagnatore e il veicolo deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".
Diversamente da quanto accede per le altre esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente di cat. B, si applicano le limitazioni di potenza e di velocità previste dall'art. 117, commi 2 e 2-bis, del Codice della strada In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 117, comma 5, del Codice della strada
Al di là delle ipotesi sanzionatorie di cui all'art. 122 del Codice della strada, che trovano applicazione per le violazioni per le quali non sia prevista una diversa sanzione dalla nuova norma, il conducente autorizzato ad effettuare l'esercitazione di cui sopra che, durante la stessa, commette violazioni gravi per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata, con il divieto di conseguirne una nuova. A tal fine si applica la procedura prevista dall'art. 219 del Codice della strada con l’obbligo per l'agente accertatore di dare immediata comunicazione al prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa per l’adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione amministrativa. Quest'ultimo è inviato anche al competente ufficio del DTT per gli adempimenti di propria competenza. L'autorizzazione, perciò, non deve essere ritirata nell’immediatezza dell'accertamento della violazione ma dovrà essere consegnata dal conducente al momento dell'esecuzione del provvedimento di revoca.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122, comma 7, è prevista la responsabilità solidale dell'accompagnatore per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per tutte le violazioni commesse dal conducente autorizzato durante l'effettuazione delle esercitazioni di guida di trattasi. Tale responsabilità solidale, che si aggiunge a quella del genitore o di chi esercita l'autorità parentale o del tutore del conducente minorenne, impone la necessità di contestazione immediata della violazione anche alla persona che funge da istruttore.
Le disposizioni di cui sopra non sono immediatamente operative ma richiedono l'adozione di appositi decreti ministeriali con i quali saranno fissate le modalità di rilascio delle speciali autorizzazioni ad esercitarsi.
14. Interventi in materia di età per la guida dei veicoli e la conduzione di animali - Art. 115 del Codice della strada
L’art. 115 è stato modificato al comma 2 e integrato con il comma 2-bis, entrambi relativi ai requisiti di età.
Con il primo si è introdotta la possibilità di innalzare, anno per anno, da 65 a 68 anni, l’età massima dei conducenti di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t., e da 60 a 68 anni per la guida di autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone. Per poter beneficiare di questa estensione, il conducente deve avere uno specifico attestato di idoneità.
Con il comma 2-bis si è invece, prevista la possibilità, per chi ha superato ottanta anni, di continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E, previo attestato biennale rilasciato dalla commissione medica locale.
Per l'attuazione dei commi 2 e 2-bis occorrerà attendere l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 115 in ordine alla mancanza dell'attestato di idoneità alla guida, la circolazione senza averlo al seguito costituisce violazione dell'art. 180, comma 7 del Codice della strada
15. Interventi in materia di patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli, autoveicoli e certificato idoneità alla guida di ciclomotori - Art. 116 del Codice della strada
È stato modificato il comma 11-bis dell'art. 116 del Codice della strada al fine di integrare il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, il quale dovrà prevedere una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
Inoltre, ai fini del conseguimento del certificato, gli aspiranti che hanno superato la prova di verifica espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento dei trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi, dovranno, previa idonea attività di formazione, superare una prova pratica di guida del ciclomotore.
Le disposizioni relative al superamento della prova pratica di guida suddetta si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011, mentre le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, saranno oggetto di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
16. Interventi in materia di limitazioni nella guida - Art. 117 del Codice della strada
La modifica apportata al comma 2-bis dell'art. 117 del Codice della strada definisce nuovi limiti di potenza per i veicoli di cui è permessa la guida ai neopatentati nel primo anno successivo al conseguimento della patente categoria B. La nuova definizione mira a contemperare la finalità di garanzia della sicurezza con quella di evitare restrizioni eccessive e non motivate.
In sostanza i titolari di patente di guida di categoria B non possono guidare, per il primo anno dal rilascio, autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW. Per gli stessi titolari qualora si trovino alla guida veicoli di categoria M1, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.
Per effetto delle disposizioni sopraindicate, il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è pertanto abrogato e le nuove disposizioni entreranno in vigore per le patenti categoria B rilasciate a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
17. Interventi in materia di patente a punti - Art. 126-bis del Codice della strada e art. 22 comma 4, L. n. 120/2010
Sono stati modificati i commi 4 e 5 dell’articolo in esame, inserito un'ulteriore comma, il 6-bis, rimodulata la tabella di decurtazione dei punti, per dare maggiore gradualità alla decurtazione prevista per le violazioni e integrata la nota in calce alla stessa relativa ai neopatentati.
Con la modifica del comma 4 si è in sostanza introdotto l'obbligo di una prova di esame alla fine dei corsi di aggiornamento per il riacquisto dei punti eventualmente persi, purché il punteggio non sia esaurito [2].
L'art. 22, comma 4, della legge in esame introduce inoltre i corsi di guida sicura avanzata che potranno essere utili al recupero di punti decurtati, fino ad un massimo di cinque.
I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui sopra saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno disciplinati i corsi di guida sicura avanzata e individuate le norme del Codice della strada in relazione alle quali sarà consentito il recupero dei 5 punti.
Con la modifica del comma 6 si è invece previsto l'obbligo di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 del Codice della strada per chi commette un'infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell'arco di 12 mesi altre due violazioni non contestuali da almeno 5 punti ciascuna.
Si è inoltre previsto un meccanismo premiale per i neopatentati, per cui la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.
Le disposizioni riguardanti le ultime due modifiche, che potranno trovare applicazione solo per le violazioni accertate dal 13 agosto 2010, richiedono l'aggiornamento del complesso meccanismo delle comunicazioni della decurtazione dei punti che saranno oggetto di istruzioni operative d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di cui si fa riserva. Nelle more di tale aggiornamento si continueranno ad utilizzare le procedure e le modalità di comunicazione gia in essere.
Il comma 6-bis afferma, infine, l’obbligo per la cancelleria dell'A.G, per le violazioni penali per le quali e prevista una decurtazione dei punti, di trasmettere, entro 15 giorni, copia autentica della sentenza all'organo accertatore. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione della decurtazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, decorre dalla ricezione della comunicazione della cancelleria dell'A.G.
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[2] Se il punteggio è completamente esaurito, infatti, non è possibile recuperare i punti persi ma occorre fare l'esame di revisione della patente.
18. Interventi in materia di revisione della patente di guida
Con una modifica dell'art. 128 del Codice della strada sono state introdotte nuove ipotesi di revisione della patente di guida che, diversamente dagli altri casi indicati nella stessa norma, diviene provvedimento cautelare obbligatorio senza, cioè, lasciare margini di valutazione da parte dei competenti Uffici del DTT.
La novella prevede che sia sempre disposta la revisione della patente di guida nei confronti del conducente:
- che ha provocato un incidente stradale dal quale sono derivate lesioni gravi alle persone e, a suo carico, sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del Codice della strada da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
- minore degli anni diciotto che sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del Codice della strada, da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante che la sanzione accessoria non sia applicabile nei confronti del minore.
In tali casi, l'ufficio da cui dipende chi ha effettuato i rilievi dell'incidente o che ha accertato le violazioni sopraindicate provvede a dare comunicazione delle violazioni rilevate al competente ufficio del DTT affinché provveda all'adozione del provvedimento di revisione della patente. In funzione della natura cautelare della misura, la comunicazione deve essere data in modo tempestivo, anche prima della definizione dei procedimenti amministrativi o penali che costituiscono il presupposto per la sua applicazione.
Con la sostituzione del comma 2 dell'art. 128 del Codice della strada viene stabilito che nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater dello stesso art. 128, è sempre disposta la sospensione cautelare della patente di guida fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione non richiede l'emissione o la notificazione di un ulteriore provvedimento ma decorre, in modo automatico, dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi a revisione.
Sanzioni amministrative e la revoca della patente di guida sono disposte nei confronti di chi circola durante il periodo di sospensione cautelare della patente di guida. Per la revoca della patente si applica la procedura di cui all'art. 219 del Codice della strada Le stesse si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater dell'art. 128 del Codice della strada
19. Interventi in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea - Art. 136 del Codice della strada
Con la modifica del comma 6 dell'art. 136 del Codice della strada e l'introduzione del 6-bis si sono nettamente separate le due ipotesi sanzionatorie: una prevede di punire coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo rilasciati da uno Stato estero non più in corso di validità mentre l’altra continua a prevedere l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 7 nei confronti di chi ha acquisito la residenza da non oltre un anno e circola con la patente straniera non più valida ovvero da chi, trascorso più di un anno, circola con patente straniera in corso di validità.
Nella prima ipotesi, di cui al comma 6, si applicano le sanzioni penali previste per chi guida senza patente (art. 116, commi 13 e 18). Nella seconda ipotesi, comma 6-bis, si applicano invece le sanzioni amministrative previste dai commi 15 e 17 dell'art. 116 del Codice della strada La nuova norma estende l'applicazione delle sanzioni di cui sopra anche ai casi di CAP, CQC o altro documento abilitativo non più in corso di validità.
Il legislatore ha inoltre modificato l'art. 6-ter del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2003, estendendo a tutti i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero il sistema della decurtazione dei punti, mentre attualmente è previsto solo per i guidatori di quegli Stati dove non vige il sistema della patente a punti.
La modifica ha reso inoltre completamente applicabile la procedura, prevedendo che il provvedimento di inibizione alla guida sia emesso dal prefetto del luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio.
20. Interventi in materia di velocità dei veicoli - Art. 142 del Codice della strada
Per effetto della modifica del comma 9 dell'art. 142 del Codice della strada, il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 ma di non oltre 60 km/h viene punito con una sanzione amministrativa, più pesante (da euro 500 a euro 2000). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. È stata, invece soppressa la previsione dell'ulteriore periodo di inibizione alla guida nelle ore notturne.
Anche il superamento dei limiti di velocità di oltre 60km/h viene punito con più grave sanzione amministrativa (da euro 779 a euro 3119), cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
La nuova norma, inoltre, prevede nuove modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso le apposite apparecchiature. Il 50% dei proventi delle violazioni dell'art. 142 del Codice della strada, da chiunque accertate, deve essere infatti corrisposto agli Enti proprietari delle strade sulle quali sono state accertate.
In attesa della definizione di una nuova procedura di attribuzione della quota dei proventi spettanti agli enti proprietari delle strade, il versamento dei proventi degli illeciti amministrativi continuerà ad essere effettuato con le consuete procedure.
Sempre in materia di velocità, si segnala, infine, che l’art. 41, comma 1 del Codice della strada è stato modificato con l’inserimento, dopo la lettera b), della lettera b-bis), che consente l’installazione sulle strade di tabelloni luminosi rilevatori di velocità in tempo reale dei veicoli in transito. Questi dispositivi, che hanno ora la natura di segnali stradali, non possono essere utilizzati come strumento per l’accertamento delle violazioni in materia di superamento dei limiti di velocità dei veicoli ma hanno solo la funzione di indicare la velocità del veicolo che si approssima ad essi, con un'evidente finalità di prevenzione di eventuali illeciti stradali.
L'art. 61 della L. n. 120/2010 interviene anche per quanto riguarda le modalità di accertamento delle violazioni in materia di velocità, stabilendo che gli operatori della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale possono svolgere l'attività di accertamento soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso. L'impiego di tale apparecchiature è riservato esclusivamente al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale [3]. Resta, naturalmente, impregiudicata la facoltà di impiego delle apparecchiature senza la presenza degli operatori di polizia nei casi e con le modalità previste dall'art. 201, comma 1-bis del Codice della strada
L'art. 25 della L. n. 120/2010 ha inoltre previsto che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 del Codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità. La previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale.
Naturalmente, l'obbligo di rispettare la predetta distanza minima esiste solo nei casi in cui il limite di velocità derivi dalla presenza di un segnale collocato sulla strada e, quindi, non trova applicazione nei casi in cui il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato.
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[3] È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato).
21. Interventi in materia di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli - Art. 152 del Codice della strada
Con la modifica dell'art. 152 del Codice della strada si è esteso l'obbligo di usare luci anabbaglianti di giorno, nei centri abitati, a tutti i motoveicoli.
Inoltre, di giorno, in luogo delle luci anabbaglianti, i veicoli possono utilizzare, qualora ne siano dotati, le luci di marcia diurna.
Per effetto della riformulazione della norma, che ha determinato l'abrogazione del comma 3 dell'art. 152, non è più possibile applicare la decurtazione dei punti della patente per l'inosservanza dell'obbligo di tenere accesi le luci, quando previsto. Infatti, nella tabella allegata all'art. 126-bis, che per tale norma non ha subito modifiche, la decurtazione di un punto si riferisce all'art. 152, comma 3, che come si è detto, è stato soppresso.
22. Modifiche in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli - Art. 157 del Codice della strada
Per effetto delle modifiche all'art. 7-bis dell'art. 157 del Codice della strada, il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di far funzionare l'impianto di condizionamento d'aria, è stato limitato alla sosta e non più anche alla fermata del veicolo.
Con una modifica dei comma 5 e 6 dell'art. 158 del Codice della strada si è intervenuti sul sistema sanzionatorio per le violazioni dello stesso articolo. Si è infatti previsto che se queste violazioni sono commesse con ciclomotori a due ruote e con i motocicli [4], trova applicazione una sanzione amministrativa più ridotta rispetto a quella applicata se sono commesse con tutti gli altri veicoli.
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[4] Si tratta dei veicoli delle categorie L1e e L3e di cui alla direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita dallo Stato italiano con D.M. 31 gennaio 2003.
23. Interventi in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose - Art. 174 C.d.S
La nuova normativa si inquadra in un contesto di maggiore attenzione da una parte per le esigenze delle imprese, che rispondono in modo autonomo delle violazioni commesse dal conducente dei veicoli commerciali e dall'altra per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza stradale. Prevede infatti più elevate sanzioni amministrative pecuniarie per le imprese che nell'esecuzione dei trasporti non osservano le disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006, ovvero non tengono i documenti prescritti o li tengono scaduti, incompleti o alterati (su questo punto la norma è stata meglio formulata sostituendo la congiunzione "e" con il termine “ovvero”) nonché, in caso di ripetute inadempienze, la sospensione ed eventualmente la revoca dei titoli abilitativi, per il trasporto sia di persone che di cose in conto proprio e in conto terzi.
A carico dei conducenti, invece, la nuova normativa interviene in modo graduale sull'impianto sanzionatorio, punendo in modo progressivamente più grave chi viola le disposizioni in materia di durata minima dei periodi di riposo e di guida. Attualmente, infatti la sanzione è unica, qualunque sia la durata temporale dello sforamento dei limiti penalizzando, di fatto, allo stesso modo chi commette violazioni gravi rispetto a chi realizza minimi illeciti.
Per un quadro più esaustivo del nuovo assetto sanzionatorio, rapportato alla gravità delle violazioni determinata in termini percentuali, si rimanda alla scheda allegata (Allegato n. 2). Le sanzioni in essa elencate si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal Reg. (CE) n. 561/2006.
L'attenzione del legislatore alla tutela della sicurezza stradale si è manifestata tra l'altro prevedendo che, in caso di incidente stradale con conseguenze mortali o con lesioni gravi che coinvolga un veicolo munito di cronotachigrafo o di tachigrafo digitale, l'autorità competente possa disporre la verifica dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo dell'anno in corso presso il vettore, nonché controlli amministrativi presso il committente, il caricatore ed il proprietario della merce. In tali casi, perciò l’organo di polizia stradale che ha eseguito i rilievi deve inoltrare una circostanziata comunicazione ai competenti Uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [5].
Il comma 11 dell'art. 174 del Codice della strada dispone che nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra richiamate deve provvedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida (patente e carte di circolazione), intimare al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e disporre che con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario.
Sia dell'avvenuto ritiro dei documenti di guida che dell'intimazione deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, sul quale deve essere indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore ove, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente sarà poi autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati. Solamente dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 174 del Codice della strada il comando o l'ufficio restituisce la patente e la carta di circolazione del veicolo all'interessato.
La circolazione durante il periodo di intimazione a non proseguire il viaggio è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.769 a euro 7.078 e con il ritiro immediato della patente di guida, se non già ritirata in precedenza in occasione dell'accertamento della violazione da cui deriva l'intimazione. In ogni caso la patente sarà restituita solo dopo che siano stati completati le interruzioni o i riposi prescritti.
Giova, inoltre, richiamare l'attenzione sul comma 12 dell’articolo in esame, secondo cui le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea che vengono accertate in Italia sono assoggettate alle sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia gia avvenuta in un altro Stato membro; per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis del Codice della strada, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.
Infine, per effetto della novità introdotta dall'articolo 202, comma 2-bis, la violazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 174, del Codice della strada (sono esclusi i commi 4 e 8, quindi non oltre il 10% e le interruzioni) comporta l'obbligo del pagamento in misura ridotta nelle mani dell'agente accertatore, analogamente a quanto accade per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE di cui all'articolo 207 del Codice della strada
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[5] L'autorità competente è da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le DPL (art. 2/3° comma del decreto legislativo n. 144/2008 di attuazione della direttiva 2006/22/CE).
24. Interventi in materia di comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali - Art. 176 del Codice della strada
L'articolo in esame è stato modificato al comma 22, sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la più grave sanzione della revoca della patente, a carico di chi sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli autostradali inverte il senso di marcia e attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.
In caso di accertamento della violazione, si applica la procedura di cui all'articolo 219 del Codice della strada La patente non è ritirata dall'accertatore ma è data immediata comunicazione alla Prefettura affinché sia disposta la revoca della patente che dovrà essere ritirata al momento dell'esecuzione del provvedimento di revoca stesso.
25. Interventi in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali - Artt. 177 e 189 del Codice della strada
Con la modifica apportata all'art. 177 del Codice della strada e l'integrazione all'art. 189 del Codice della strada si equiparano di fatto alle autoambulanze anche i veicoli attrezzati per il soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila e si estende l’esimente conseguente al trasporto in condizioni di necessità, a quello dovuto al trasporto di animali in gravi condizioni di salute.
È stato, inoltre, introdotto l'obbligo per l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le ipotesi di violazione sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9-bis dell'art. 189 del Codice della strada
In conseguenza delle predette disposizioni, nell'espletamento di attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza in zoofila i veicoli specificamente attrezzati in questione potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi.
La disposizione, tuttavia, non è immediatamente operativa. Infatti, potrà essere applicata solo quando sarà approvato un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con cui saranno stabilite le casistiche relative ai servizi urgenti di istituto che giustificano l’uso di tali sistemi. Il medesimo decreto stabilirà le condizioni e la documentazione necessari per comprovare l'esclusione della responsabilità del conducente per le violazioni commesse durante il trasporto di animale in gravi condizioni di salute che viene effettuato da un privato con un veicolo diverso da quelli sopraindicati.
26. Interventi in materia di documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo - Art. 178 del Codice della strada
Come è noto, l'articolo 178 del Codice della strada si riferisce ai veicoli non equipaggiati con i dispositivi di controllo di cui all'art. 179 del Cd.S. cioè con il cronotachigrafo analogico o con il tachigrafo digitale che, in luogo delle registrazioni di tali dispositivi, recano a bordo i registri di servizio i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio, i quali devono essere esibiti in occasione dei controlli stradali.
Viene individuato nell'accordo europeo AETR del 1° luglio 1970 la fonte normativa di riferimento per la regolamentazione della durata della guida degli autoveicoli in questione e viene disposto il medesimo impianto sanzionatorio di cui all'articolo 174 con l’unica differenza costituita dalla maggiorazione della sanzione prevista nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni dei tempi di guida.
27. Interventi in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità - Art. 179 del Codice della strada
Con la modifica del comma 2 dell'art. 179 del Codice della strada si è precisato che costituisce illecito amministrativo, non solo il mancato inserimento del foglio di registrazione nel cronotachigrafo analogico, ma anche il mancato inserimento della scheda del conducente nel tachigrafo digitale, dirimendo così definitivamente ogni dubbio interpretativo in ordine alla sanzione da applicare a quest'ultima fattispecie, riconducibile al comma 9.
Il nuovo comma 8-bis dell'art. 179 C.d.S prevede, invece, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tali dispositivi, l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità competente (Direzione provinciale del lavoro), da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso l’impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
28. Interventi in materia di possesso dei documenti di circolazione e di guida - Art. 180 del Codice della strada
È stato introdotto l'obbligo giuridico di portare al seguito la carta qualificazione conducente (CQC) durante la conduzione di veicoli utilizzati in attività che ne richiedono la titolarità.
Pertanto, cosi come accade per gli altri documenti indicati al comma 1 dell'art. 180 del Codice della strada, all'atto in cui l'agente accerta che il trasgressore non ha con se la CQC applica la sanzione prevista dall'articolo 180, commi 5 e 7, del Codice della strada, intimandogli di esibire il documento mancante ai sensi dell’articolo 180 comma 8 del Codice della strada Nel caso in cui il trasgressore esercita l'attività privo del necessario titolo abilitativo in quanto mai ottenuto, lo stesso sarà soggetto alle ben più gravi sanzioni previste dall'articolo 116, comma 15, del Codice della strada
29. Interventi in materia di circolazione dei velocipedi - Art. 182 del Codice della strada
Con l'inserimento del comma 9-bis si è previsto l'obbligo, per i conducenti di velocipedi che circolano fuori da centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e nelle gallerie sempre, di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, le cui caratteristiche tecniche sono quelle stabilite con il D.M. 30 dicembre 2003, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'obbligo entrerà in vigore solo dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 120/2010.
30. Interventi in materia di comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni - Art. 191 del Codice della strada
Con la modifica di cui all'art. 191 del Codice della strada è stato eliminato il riferimento al «dare precedenza» ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali che è stato sostituito con l'imperativo «fermarsi» facendo così venir meno qualsiasi tipo di valutazione e discrezionalità da parte del conducente. In tali casi, perciò, il conducente che si approssima ad un attraversamento pedonale impegnato da un pedone deve fermarsi in ogni caso per dargli la precedenza.
È stato, inoltre, introdotto l'obbligo di dare la precedenza di rallentare e all'occorrenza fermarsi, allorché i pedoni abbiano manifestato in modo non equivoco l'intenzione di attraversare, quando cioè essi si trovano in un momento immediatamente precedente all'azione di attraversamento vera e propria.
Le violazioni commesse dal conducente del veicolo comportano ora una decurtazione di punti sulla patente di guida in misura maggiore rispetto alla corrispondente ipotesi previgente.
31. Interventi in materia di responsabilità solidale - Art. 196 del Codice della strada
A differenza della precedente previsione normativa, ove il responsabile solidale veniva individuato nel proprietario del veicolo trainante, con il venir meno dell'obbligo di apposizione della targa ripetitrice sul rimorchio, che sarà dotato solo della propria targa di immatricolazioni, nel caso di complessi veicolari, la responsabilità solidale incombe ora in capo al proprietario del veicolo trainato.
Ne consegue che in caso di violazioni in cui non sia identificato il conducente (es. le ipotesi di contestazione differita di cui all'art. 201 del Codice della strada), responsabile in solido e il proprietario del rimorchio a cui deve essere notificato il verbale di contestazione.
La nuova norma, che non si estende ai carrelli appendice che dovranno continuare ad essere muniti posteriormente della targa ripetitrice contenente i dati di immatricolazione del veicolo trainante non sarà immediatamente operativa. Affinché trovi corretta applicazione nel contesto normativo, occorre, infatti, l'approvazione di un Regolamento attuativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che fissi le caratteristiche delle targhe dei rimorchi in modo che esse siano meglio leggibili delle attuali.
Di conseguenza, la nuova previsione si applicherà, in ogni caso ai soli rimorchi immatricolati dopo l'approvazione del Regolamento e che sono muniti delle nuove targhe.
32. Interventi in materia di notificazione delle violazioni - Art. 201 del Codice della strada
La nuova norma riduce, da centocinquanta a novanta giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione delle violazioni al codice della strada; qualora, invece, la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore il termine per la notifica all'obbligato in solido e di cento giorni.
Questi nuovi e diversi termini si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge in esame, cioè dal 13 agosto 2010. Per gli illeciti accertati in precedenza, invece, continuerà ad applicarsi il termine di 150 giorni.
Sono stati, inoltre, integrati i casi in cui è possibile evitare la contestazione immediata di alcune violazioni (articolo 201, comma 1-bis, lettera g) e g-bis) aggiungendovi quelli di accesso ai centri storici, alle aree pedonali, nonché nei casi di accertamento delle violazioni in materia di velocità non moderata ai sensi dell'art. 141, di circolazione contromano di violazione della segnaletica stradale, di trasporto di persone e cose sui veicoli a due ruote, di uso del casco sui medesimi veicoli, nonché quelle relative al fermo, al sequestro e alla confisca amministrativa dei veicoli.
In tali ultime ipotesi indicate dalla nuova lettera g-bis) del comma 1-bis dell'art. 201 del Codice della strada non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali strumenti devono però essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati, possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
33. Interventi in materia di pagamento in misura ridotta - Art. 202 del Codice della strada
Per alcune violazioni, ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, si è introdotto un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo a quello previsto dall'articolo 207 del Codice della strada per i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
Infatti, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell'articolo 202.
Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
34. Interventi in materia di pagamento in misura ridotta per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE - Art. 207 del Codice della strada
Si è definitivamente chiarito che, nelle more del versamento della cauzione e in assenza del pagamento in misura ridotta da parte dei trasgressori anzidetti, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo togliendolo dalla disponibilità degli aventi titolo ed affidato in custodia ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'art. 214-bis con spese a carico del responsabile della violazione.
È stato inoltre abrogato il comma 4-bis dell'articolo in esame, che prevedeva l’applicazione di questa procedura anche ai veicoli immatricolati in Italia quando erano condotti da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione Europea.
35. Interventi relativi al ritiro ed alla sospensione della patente in caso di incidenti stradali - Art. 223 del Codice della strada
Con la completa riscrittura dell'art. 223 del Codice della strada, sono state apportate significative modifiche al procedimento di applicazione della sospensione cautelare della patente di guida disposta dal prefetto in occasione dell'accertamento di reati che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie sulla patente ovvero nei casi in cui il conducente coinvolto in incidente stradale abbia provocato, con il proprio comportamento colposo, lesioni personali o la morte di una o più persone.
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Questo Ufficio, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Secondo la nuova formulazione del comma 2, dell'art. 223 del Codice della strada, la stessa previsione normativa si applica anche quando il conducente sia coinvolto in un incidente stradale, determinato da una sua condotta imprudente per la violazione delle norme del codice della strada, dalla quale derivino lesioni personali colpose ovvero un omicidio colposo.
Per effetto della nuova formulazione della norma, l'operatore di polizia che procede al rilevamento di un sinistro stradale che abbia provocato lesioni personali a terzi ovvero la morte di una o più persone deve procedere al ritiro immediato della patente di guida del conducente responsabile del sinistro nei confronti del quale sia accertata la violazione di una norma di comportamento che abbia determinato o concorso a produrre le lesioni stesse o la morte.
La patente ritirata in occasione del rilevamento del sinistro stradale, unitamente a copia del rapporto del rilevo dell'incidente e del verbale di contestazione per il comportamento dell'illecito da cui derivano i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, deve essere trasmessa, entro i dieci giorni successivi ed a cura dell'ufficio da cui dipende l'accertatore, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata commessa la violazione. Questo Ufficio, valutata la responsabilità del conducente e nei casi in cui sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità di questi, provvede alla sospensione cautelare della patente di guida per un periodo massimo di tre anni.
Occorre sottolineare che la nuova procedura presuppone che, nell'immediatezza dello stesso evento, sia evidente la responsabilità o la corresponsabilità dei conducenti coinvolti e che, perciò, sia stato redatto sempre nell'immediatezza, nei confronti del conducente responsabile un verbale di contestazione amministrativa per la violazione di una norma di comportamento del Codice della strada.
In tutti i casi in cui, invece, anche per effetto della particolare complessità della dinamica del sinistro o per la mancanza di concreti ed univoci elementi, non si possa procedere alla contestazione immediata di un illecito amministrativo a carico del conducente responsabile o corresponsabile dell'incidente, il ritiro immediato della patente di guida non sarà effettuato. In tale ultima ipotesi, completata la ricostruzione dell'incidente ed accertata successivamente la responsabilità dei coinvolti, l'ufficio da cui dipende l’accertatore provvederà ad inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo copia del rapporto dell'incidente e del verbale di contestazione notificato al responsabile dell'incidente ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada
Rispetto alla precedente formulazione della norma e con riserva di più complete istruzioni operative che saranno fornite dal competente Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si evidenzia che, ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida non è più necessario acquisire il preventivo parere tecnico degli Uffici provinciali del DTT. Come già previsto, avverso il provvedimento di sospensione cautelare della patente, è ammesso ricorso in opposizione al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada
36. Interventi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato - Art. 224-ter del Codice della strada
L'articolo, di nuova formulazione, disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato previste dal Codice della strada, consentendo cosi una immediata applicazione di tali misure, ancorché parziale nel caso del fermo, prima della sentenza di condanna da parte dell'A.G.
Stabilisce, infatti, che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo (es. artt. 187 e 186/2°, lettera c), l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro del veicolo, ai sensi dell’articolo 213 del Codice della strada, affidandolo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis del Codice della strada
Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Nelle ipotesi di reato per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'art. 214 del Codice della strada, quindi affidandolo in custodia al proprietario o, in sua assenza al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, sempre che le circostanze lo consentono ovvero dandone la custodia ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis o comunque autorizzati, se non sono presenti i soggetti indicati o non possono assumere la custodia.
L'articolo in esame disciplina anche la fase successiva alla sentenza, prevedendo che, nel caso della confisca, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 del Codice della strada in quanto compatibili. In tali casi, perciò, non possono trovare applicazione le disposizioni dell'art. 213 comma 2-quater che consentono l'alienazione anticipata del veicolo al custode-acquirente.
Analogamente per le ipotesi di reato per le quali è previsto il fermo amministrativo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'art. 214 del Codice della strada per il rimanente periodo.
37. Interventi in materia di somministrazione e vendita di alcolici
Significative modifiche sono state apportate anche in materia di vendita o di somministrazione di alcool.
Con una modifica dell'art. 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160 si è previsto che tutti i locali che effettuano attività vendita e somministrazione di alcolici o superalcolici e che devono essere muniti della licenza prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza:
- devono cessare la somministrazione o la vendita dopo le 3 e non possono riprenderla fino alle 6; il divieto non vale nella notte di capodanno e per quella di ferragosto;
- se sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso.
Resta fermo l'obbligo di esporre una tabella che riproduce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica ed anche le quantità di alcool che determinano il superamento del tasso alcolemico.
Per i locali in cui la somministrazione non è associata ad attività spettacolo o altre forme di intrattenimento, le previsioni relative all'obbligo di dotarsi di strumenti di misura nonché a quello di esporre la tabella di cui sopra entrano in vigore dopo tre mesi dall'entrata in vigore della L. n. 120/2010 e cioè dal 13 novembre 2010.
Sono previste pesanti sanzioni amministrative per i trasgressori degli obblighi o dei divieti di cui sopra (da 5.000 a 20.000 euro) con la possibilità di sospensione della licenza o dell'autorizzazione a svolgere l’attività in caso di recidiva biennale. La sospensione della licenza è disposta dal Prefetto. Per la procedura di applicazione delle sanzioni di cui sopra valgono le disposizioni della L. n. 689/1981.
Si è inoltre prevista una rimodulazione del divieto di vendita o di somministrazione di alcolici e superalcolici in autostrada. Si e previsto che:
- nelle aree di servizio delle autostrade è sempre vietata la somministrazione di superalcolici, mentre la somministrazione delle bevande alcoliche è vietata dalle ore 2 alle ore 6;
- nelle stesse aree di servizio è altresì vietata la vendita per asporto dei superalcolici dalle ore 22 alle 6.
La violazione dei divieti di somministrazione o vendita in autostrada comporta pesanti sanzioni per i trasgressori con l'obbligo del pagamento di una somma da euro 2.500 a 7.000 nel caso di vendita per asporto e da euro 3.500 a euro 10.500 nell'ipotesi di somministrazione. È inoltre prevista la sospensione della licenza da parte del Prefetto nel caso di reiterazione delle violazioni in questione in un biennio. Per la procedura di applicazione di queste sanzioni valgono le disposizioni della L. n. 689/1981.
Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.
Allegato 1
Articolo 6. Regolamentazione della
circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralciò alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.
LE NUOVE REGOLE
- Il potere di ordinanza di cui all’articolo 5/3° CDS prevede ora che l’ente proprietario della strada possa prescrivere non solo di montare i sistemi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio ma anche che questi vengano allocati a bordo dei veicoli.
COSA È CAMBIATO
- Viene ampliato il potere di ordinanza in capo all’ente proprietario della strada il quale può disporre nei confronti degli utenti di portare a bordo dei veicoli i mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve.
NOTE OPERATIVE
- Con l’imposizione di un simile obbligo da parte dell’ente proprietario della strada, ipotizzabile ad esempio in tratte autostradali montane per un periodo determinato di tempo e supportato da idonea segnaletica, le cd. Operazioni di filtraggio finalizzate ad interdire il proseguimento della marcia a quei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, sarà accompagnato da autonoma ipotesi sanzionatoria ex art. 6, lett. c. 2, lett. e/ 13 del Codice della strada
Articolo 7. Regolamentazione della
circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74,00 a € 299,00
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 709,00 a € 2.850,00. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
- Sono state introdotte misure di contrasto all’inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli. In particolare, chi non rispetta i vari provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati, in seguito all’emissione di un’ordinanza del sindaco, circolando con mezzi appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte dal divieto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00.
- È prevista un’ipotesi di recidiva: nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 30 giorni.
COSA È CAMBIATO
- Si tratta di un’innovazione nel panorama normativo del nostro codice, non c’era mai stata finora una previsione espressa di sanzione, se non ricorrendo alla contestazione dell’inosservanza della segnaletica verticale, posta all’ingresso delle vie di accesso dei comuni interessati, per ciascun tipo di veicolo interessato dal divieto.
Articolo 9 Competizioni sportive su
strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnicosportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 779,00 a € 3.119,00, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis (abrogato).
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 155,00 a € 624,00, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
LE NUOVE REGOLE
- È stata introdotta una deroga al divieto di circolazione per i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche su strada e sui quali siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali;
- Rimane, comunque, fermo il rispetto dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile contro terzi.
COSA È CAMBIATO
- Novità assoluta nella normativa codicistica.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
- Occorre solo verificare che i veicoli in questione circolino effettivamente nell’ambito del percorso autorizzato, che può anche essere aperto alla circolazione degli altri utenti e, soprattutto, per il tempo strettamente necessario.
- La deroga all’articolo 78 del codice della strada non comprende l’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento, prevista dall’art. 79, ma soltanto le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comunque, devono risultare efficienti, anche se diversi da quelli prescritti.
Articolo 10 Veicoli eccezionali e trasporti
in condizioni di eccezionalità.
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, seguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis)che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4);
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
1. due assi: 20 t;
2. tre assi: 33 t;
3. quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
1. quattro assi: 44 t;
2. cinque o più assi: 56 t;
3. cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per l’imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 715,00 a € 2.886,00.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 144,00 a € 576,00. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 307,00 a € 1.227,00. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
LE NUOVE REGOLE
- in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, è stato soppresso il servizio di scorta da parte della Polizia Stradale, disponendone l’effettuazione esclusivamente mediante un servizio di scorta tecnica ad opera di imprese private con i propri soggetti abilitati ai sensi del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Qualora, però, il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con il conseguente approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica ha l’obbligo di richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio, che se le circostanze lo consentono potranno autorizzare il personale della scorta tecnica:
- a coadiuvare il personale di polizia;
- ad eseguire direttamente, in luogo di tale personale, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
COSA È CAMBIATO
La precedente formulazione prevedeva, tra le possibili prescrizioni, l'imposizione dell'obbligo di scorta della Polizia Stradale ovvero della «scorta tecnica».
Articolo 15 Atti vietati.
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è
vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
- Formulazione quasi identica al contenuto dell’art. 34-bis in tema di «decoro delle strade», introdotto recentemente, che, peraltro, è stato abrogato, e la nuova previsione è stata trasfusa nell’art. 15, sotto la rubrica «Atti vietati», forse nella sua più naturale collocazione sistematica.
COSA È CAMBIATO
- La sanzione amministrativa è stata adeguata e che ora prevede il pagamento di una somma compresa tra euro 100,00 ed euro 400,00.
- L’innovazione molto importante consiste, inoltre, nell’inserimento della fattispecie nel novero dei fatti per i quali è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.
Articolo 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato
collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda,
segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e
ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero
possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o
l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o
distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o,
comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì,
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le
sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle
isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque
installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. (Soppresso).
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.351,00 a € 17.405,00; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quater.1. In ogni caso, l’ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater.
13-quinquies. (Abrogato).
LE NUOVE REGOLE
- La novella introduce la possibilità di installare lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, in deroga al divieto assoluto di pubblicità, segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada il quale, inoltre, entro i limiti indicati in un emanando decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può autorizzare cartelli di valorizzazione e di promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse, da individuare anch’essi con decreto.
- Gli organi di Polizia Stradale sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è installato il mezzo pubblicitario, al fine di consentirne la rimozione ad opera dell’ente proprietario o concessionario.
- L’ente proprietario ha facoltà di disporre delle opere pubblicitarie rimosse, una volta spirato il termine di sessanta giorni senza che i soggetti coinvolti (autore della violazione, proprietario o possessore del suolo) ne abbiano chiesto la restituzione. Il termine decorre, a seconda della situazione di fatto, dalla diffida oppure dal momento della effettiva rimozione.
- In attesa di una generale revisione ed aggiornamento degli itinerari internazionali, viene stabilito che i divieti e le prescrizioni dettati dal 7° comma dell’art. 23 del codice, in materia di tipologia ed ubicazione della cartellonistica pubblicitaria, siano limitati alle due categorie di strade classificate come «autostrade» e «strade extraurbane principali» (tipo A e B); per le «strade extraurbane secondarie» (tipo C), la normativa indicata avrà vigore solamente nel caso in cui si verifichi, volta per volta, la sussistenza di comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, elementi questi da individuare tramite un futuro decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per ciò che concerne i veicoli, la novella normativa prevede la imminente modifica del regolamento del codice nella parte in cui estende la pubblicità non luminosa per conto terzi, seppur nel rispetto di determinati limiti e condizioni, anche ai veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive dilettantistiche; per quanto riguarda la pubblicità a mezzo di altri veicoli a ciò predisposti, la stessa sarà limitata alla sosta, nell’ambito dei centri abitati, esclusivamente nei luoghi autorizzati dal comune, con la previsione di controlli periodici circa l’assolvimento degli oneri tributari.
COSA È CAMBIATO
- La nozione di «segnale» prende il posto del termine «cartello» per indicare i servizi o le indicazioni agli utenti, richiamando così espressamente la terminologia propria del codice della strada (art. 39) e del relativo regolamento. Previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada ed alla stregua delle condizioni indicate nell’emanando decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si concede il via libera a tutte quelle indicazioni, cartelli, e segnalazioni relative al territorio che si sta attraversando, per indicare la strada da percorrere per raggiungere un determinato sito di interesse culturale e/o paesaggistico. Anche i servizi di pubblico interesse riceveranno una compiuta disciplina con il menzionato decreto.
- Poiché a seguito dell’entrata in vigore delle precedenti modifiche apportate all’art. 23 del Codice della strada (ex legge n. 472/1999) sono sorte non poche difficoltà di attuazione delle rinnovate procedure di rimozione delle installazioni abusive in autostrada o in vista di essa, si ritiene che l’attuale modifica normativa superi qualsiasi ostacolo alla tempestiva eliminazione dei mezzi pubblicitari da parte del proprietario o concessionario della strada, consentendo agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della strada di accedere nel fondo privato al fine di rimuovere il mezzo pubblicitario.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
- Si ritiene che la facoltà di accesso consentita agli organi di polizia stradale, necessaria alla rimozione operata dall’ente proprietario, debba essere documentata opportunamente attraverso la verbalizzazione propria degli atti di accertamento amministrativo previsti dalla L. n. 689/1981.
Articolo 24 Pertinenze delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o inseriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.
LE NUOVE REGOLE
- Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A (autostrade), quindi aree di servizio, aree di parcheggio e qualsiasi altra area o fabbricato destinato in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti, per esigenze di sicurezza della circolazione, sono previste dai progetti dell’ente proprietario, ovvero, come nel caso delle autostrade, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle norme in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di pertinenza.
Articolo 34-bis Decoro delle strade.
(Abrogato)
Articolo 38 Segnaletica stradale.
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.
LE NUOVE REGOLE
- È consentito far ricorso alla collocazione temporanea di segnali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, anche nelle situazioni di emergenza.
- Inoltre, vi sono comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto del piano viabile.
COSA È CAMBIATO
- Sono state inasprite le sanzioni a carico delle imprese e dei soggetti, diversi dagli enti proprietari della strada, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale, che omettono di reintegrarla o sostituirla allorquando risulti poco leggibile, danneggiata e non rispondente più alle funzioni ed agli obiettivi che con essa si intendevano raggiungere; infine, è prevista l’irrogazione della sanzione amministrativa anche per la violazione di alcune norme del regolamento di esecuzione del Codice della strada, sempre con riferimento alla segnaletica stradale.
- La sanzione amministrativa, inizialmente prevista da euro 78 nel minimo a euro 311,00 nel massimo, è stata innalzata notevolmente, arrivando a contemplare una sanzione di euro 389,00 nel minimo e di euro 1.559,00 nel massimo edittale.
Articolo 41 Segnali luminosi.
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.
LE NUOVE REGOLE
- Trovano riconoscimento giuridico espresso, nell’ambito dei segnali luminosi, i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito, finora utilizzati molto frequentemente, sebbene mai regolamentati con fonti legislative, su diverse tipologie di arterie stradali quali deterrenti per indurre gli utenti della strada a diminuire la velocità soprattutto in tratti caratterizzati da lavori o soggetti a limiti di velocità particolarmente bassi.
Articolo 46 Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
LE NUOVE REGOLE
- Non rientrano nella definizione di veicolo le macchine ad uso dei bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti dettati dal regolamento in ordine alle dimensioni, alla massa, alla potenza e alla velocità, nonché le macchine per uso di invalidi, che rientrano nella categoria degli ausili medici secondo le norme comunitarie, anche se fornite di motore.
COSA È CAMBIATO
- È stata effettuata una distinzione più netta tra le due categorie di macchine «speciali», più formale che sostanziale;
- Le predette macchine possono continuare a circolare sulle parti di strada riservate ai pedoni, ma nel rispetto delle modalità e dei criteri disposti dagli enti proprietari, sia nei centri abitati, che fuori di essi.
Articolo 59 Veicoli con caratteristiche
atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
LE NUOVE REGOLE
- Nell’elenco dei veicoli considerati atipici rispetto a quelli classificati dal codice della strada viene eliminato ogni specifico riferimento ai veicoli elettrici leggeri di città, i veicoli ibridi, multimodali, micro veicoli elettrici o elettroveicoli leggeri.
COSA È CAMBIATO
- Vengono considerati atipici tutti qui veicoli che per caratteristiche costruttive o funzionali non rientrano nelle classificazioni di veicoli di cui all’articolo 47 del Codice della strada Con l’attuale modifica viene eliminato ogni specifico riferimento ai veicoli ibridi, leggeri di città etc.
Articolo 62 Massa limite.
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.
7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall’applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.
LE NUOVE REGOLE
- Spetterà al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilire, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di riforma, nel rispetto dei parametri e dei vincoli imposti dall’Unione Europea, criteri e modalità per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida per applicare una riduzione della massa a vuoto pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole del metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori. Dovranno, inoltre, essere definite anche le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione. In ogni caso, la riduzione di massa a vuoto in ordine di marcia non può superare il limite massimo del 10% della massa complessiva a pieno carico del veicolo stesso, quando tale valore percentuale è inferiore ad una tonnellata. Negli altri casi, non può superare una tonnellata. La norma espressamente prevede che la riduzione di massa a vuoto si applichi soltanto nel caso il veicolo sia dotato del dispositivo di controllo elettronico della stabilità.
COSA È CAMBIATO
- L’introduzione del presente comma consente di poter valorizzare l’impiego degli autoveicoli dotati di propulsore a basso impatto ambientale espressamente richiamati dalla medesima norma, consentendo di poter ovviare alle eccedenze di peso che normalmente li caratterizzano e ne limitano la possibilità d’impiego, come ad esempio nella riduzione del numero dei posti disponibili all’origine per l’aumento della massa complessiva determinato dall’installazione dei serbatoi aggiuntivi oppure delle batterie.
Articolo 77 Controlli di conformità al tipo
omologato.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00.
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779,00 a euro 3.119,00 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
LE NUOVE REGOLE
- Viene ora sanzionata anche l’importazione e commercializzazione di singoli componenti di un veicolo non omologati, seppur in maniera più lieve rispetto al comma 3° dell’articolo in argomento (produzione o commercializzazione di veicolo non conforme a modello omologato).
- È tuttavia mantenuta la sanzione pecuniaria di 779 €, al pari di quanto previsto dal 3° comma, nel caso in cui l’importazione e la commercializzazione di singoli componenti non omologati siano attinenti al sistema frenante, alle cinture di sicurezza ed ai pneumatici.
- È previsto l’istituto giuridico della confisca dei componenti non omologati, ancorché installati sul veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, titolo VI.
COSA È CAMBIATO
- La modifica determina l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non solo nel caso in cui un veicolo venga posto in commerciò non conformemente al tipo omologato ma anche nel caso in cui singole componenti non omologate vengano importate o commercializzate.
NOTE OPERATIVE
- Nell’ipotesi di sequestro di singole componenti non omologate installate su di un veicolo in circolazione, l’agente accertatore procede al sequestro amministrativo della componente ai sensi dell’articolo 213/1° del Codice della strada La concreta esecuzione del sequestro comporta alcune problematiche operative che si rappresentano di seguito:
1. Lo smontaggio del singolo componente richiede necessariamente l’ausilio di soggetto professionalmente specializzato; si potrebbe conferire a questo un incarico in forma scritta ai sensi dell’art. 13, c. 1 della L. n. 689/1981.
2. Non potendo affidare al proprietario/conducente/trasgressore il dispositivo oggetto di sequestro occorrerà attivare la figura del custode giudiziale come previsto dal D.P.R. n. 571/1982 in esecuzione della L. n. 689/1981.
3. Al momento dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione, la Prefettura competente per territorio imputerà al trasgressore le spese sostenute per l’accertamento tecnico proprio in relazione al verbale di conferimento di incarico dell’organo di polizia stradale.
Articolo 79 Efficienza dei veicoli a motore e
loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1 del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00. La misura della sanzione è da € 1.088,00 a € 10.878,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
LE NUOVE REGOLE
- Viene specificato quali sono gli elementi costituivi dell’equipaggiamento del veicolo, aventi rilevanza ai fini della sicurezza la cui inefficienza viene sanzionata a norma dell’articolo in argomento.
- Con il richiamo all’articolo 238 del regolamento di esecuzione del C.d.S, l’elenco dei dispositivi soggetti a controllo e valutazione di efficienza è più specifico ed esaustivo per espresso richiamo alle componenti indicate nell’appendice IX del titolo III.
- Con tale precisazione si è cercato di dissipare ogni dubbio riferito all’individuazione della norma sanzionatoria da applicare in caso di accertamento della circolazione di un veicolo alterato, inefficiente o modificato (artt. 71, 72, 77, 78, 79);
COSA È CAMBIATO
- L’operatore, oltre a sanzionare l’inefficienza dei dispositivi elencati dall’articolo 72 del Codice della strada, avrà modo di conoscere con precisione quali sono gli altri elementi o dispositivi richiamati dall’articolo 79 sottoposti alla disciplina sanzionatoria di questo articolo.
Articolo 80 Revisioni.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
- Nel caso di accertata circolazione di un veicolo non sottoposto a revisione periodica non viene più applicata la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione ai sensi del Capo I, Sezione II, titolo VI:
- Sarà cura dell’organo accertatore sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione fino all’effettuazione della visita di revisione annotandolo sul predetto documento.
COSA È CAMBIATO
- La carta di circolazione del veicolo non in regola con la revisione, fuori dal caso previsto dall’articolo 176/18° del Codice della strada, non viene più ritirata ma verrà lasciata allo stesso trasgressore per consentirgli di effettuare la visita di revisione più celermente;
- L’agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione apponendo sul documento di circolazione la dicitura “il veicolo sospeso dalla circolazione fino all’esito favorevole della visita di revisione”;
- Il veicolo potrà essere utilizzato soltanto il giorno previsto per recarsi ad effettuare la visita di revisione;
- La circolazione durante il periodo di sospensione comporta l’adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.842 € ed il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione della violazione si applica il sequestro del veicolo per la successiva confisca.
NOTE OPERATIVE
- All’atto dell’accertamento della violazione, oltre ad applicare la sanzione prevista dall’articolo 80/14° del Codice della strada (€ 155) si procederà ad annotare sulla carta di circolazione del veicolo la dicitura “veicolo sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione” apponendo in calce l’indicazione riferita al comando di appartenenza, la data e la firma dell’accertatore;
- dovrà essere indicato sul verbale di contestazione che il veicolo potrà essere utilizzato soltanto per r effettuare la prescritta revisione;
- nel caso di accertata violazione in ambito autostradale continuano a trovare applicazione le sanzioni previste dall’articolo 176/18° del Codice della strada;
- la nuova procedura determinerà l’obbligo del proprietario del veicolo di munirsi di idonea documentazione rilasciata dai Centri Autorizzati, attestante la prenotazione alla visita di revisione al fine giustificare la circolazione del veicolo.
Articolo 85 Servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00 e, se si tratta di autobus, da € 389,00 a € 1.559,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 305,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
- La norma amplia il novero dei veicoli che possono essere adibiti ad effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Oltre alle autovetture, sono stati inseriti i motocicli (con o senza sidecar), i tricicli, i quadricicli, confermati invece gli autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, ed, infine, i veicoli a trazione animale.
COSA È CAMBIATO
- L’introduzione dei veicoli a due o tre ruote rappresenta in assoluto l’innovazione più importante e curiosa.
Articolo 92 Estratto dei documenti di
circolazione o di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
LE NUOVE REGOLE
- La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza automobilistica sostituisce il documento o l’estratto del medesimo per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data del rilascio. Il giorno stesso l’operazione deve essere annotata sul registro giornale tenuto dalla società di pratiche automobilistiche. Entro i trenta giorni le predette imprese devono porre a disposizione dell’interessato il documento originale o l’estratto dello stesso.
COSA È CAMBIATO
- La presente ricevuta non è in alcun modo reiterabile, né rinnovabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
- Spetterà al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un decreto, definire le nuove caratteristiche della ricevuta in argomento e le relative regole tecniche per il rilascio.
Articolo 94 Formalità per il trasferimento di
proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di
residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all’emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio di cui al periodo precedente procede all’aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 653,00 a € 3.267,00.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 3, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327,00 a € 1.633,00.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge è possibile entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente dimostrare ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e di conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori.
LE NUOVE REGOLE
- L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dal perfezionamento dell’atto civilistico, provvede all’emissione e contestuale rilascio di una nuova carta di circolazione.
- Nel caso di trasferimento di residenza o di sede (persone giuridiche) l’ufficio competente procederà al semplice aggiornamento della carta di circolazione.
- La norma crea una procedura autonoma per ciò che riguarda quell’insieme di atti giuridici di natura diversa da quelli previsti dal comma primo; si pensi alla morte del proprietario od al fallimento o cessazione di una persona giuridica titolare dalla carta di circolazione. La procedura che pone in capo all’avente causa l’onere di comunicare il mutamento giuridico entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici è finalizzata alla mera registrazione nell’archivio di cui agli artt. 225, c. 1, lett. b) e 226, c. 5, non avendo valenza di registrazione e pubblicità.
COSA È CAMBIATO
- La previsione innovativa del secondo comma determina sempre l’emissione di una carta di circolazione all’atto in cui venga dichiarata e mutata la proprietà di un autoveicolo, motoveicolo e rimorchio. Ciò perché la carta di circolazione è abbinata alle targhe del veicolo le quali, diventando personali, sono trattenute dal proprietario in caso di trasferimento di proprietà per effetto dell’introduzione del comma 3-bis nell’articolo 100 del Codice della strada;
- Il disposto del comma 4-bis comporta, per tutti gli atti diversi e non dotati di efficacia ai fini della trascrizione di un trasferimento di proprietà, la necessità di essere comunque oggetto di comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri il quale provvede ad annotarli sulla carta di circolazione del veicolo. In questi atti possono essere ricomprese tutte quelle situazioni in cui non è intervenuto di fatto un mutamento di proprietà o si prospetta un trasferimento che non potrà essere risoluto entro i termini temporali previsti dal 1° comma (atti di successione tra eredi, procedure fallimentari, ecc…). L’annotazione de quo è finalizzata al mero aggiornamento degli archivi di cui agli articoli 225/1° lett. b) e 226/5° del Codice della strada non avendo valore modificativo dell’intestatario del veicolo;
- L’omesso aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del comma 4-bis determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3° ed il ritiro immediato della carta di circolazione per il successivo aggiornamento.
Articolo. 94-bis Divieto di intestazione fittizia
dei veicoli.
1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7, dell’articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento è divenuto definitivo.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.
LE NUOVE REGOLE
- La norma si pone l’obbiettivo di reprimere le distorsioni ed i pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate arrecate al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri.
- il profilo precettivo verrà delineato da decreti ministeriali con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità de quo o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.
- L’aspetto sanzionatorio prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 a carico del richiedente l’immatricolazione, a carico del titolare delle carte di circolazione cosi ottenute o nei confronti di chi ha la disponibilità materiale del veicolo.
- Il veicolo in relazione al quale siano rilasciati documenti di circolazione in violazione della norma commentata è soggetto a provvedimento di cancellazione disposta su richiesta dell’ufficio di polizia procedente.
NOTE OPERATIVE
- Qualora da attività di indagine o di accertamento svolta dagli organi di polizia stradale risulti che sia stata avanzata una richiesta di intestazione o sia già stato intestato un veicolo a soggetto fittizio in maniera da eludere l’individuazione del responsabile civile della circolazione (prestanome nullatenente), il richiedente, l’intestatario e chi ha la disponibilità del mezzo sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria.
Articolo 95 Carta provvisoria di circolazione, duplicato, ed estratto della carta di circolazione.
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione, della validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione, duplicato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.
LE NUOVE REGOLE
- Con l’emissione di un decreto dirigenziale verranno stabilite le linee guida finalizzate all’ottenimento del duplicato della carta di circolazione direttamente dall’ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Permane in capo all’ufficio Provinciale il rilascio della carta provvisoria di circolazione nei casi in cui sia necessaria l’esecuzione di un collaudo o una visita di prova del veicolo.
Articolo 96 Adempimenti conseguenti al
mancato pagamento della tassa automobilistica.
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93.
LE NUOVE REGOLE
- Con tale modifica il legislatore introduce un comma sanzionatorio a chiusura delle regole di precetto indicate al comma 1°. Quindi, in caso di omesso pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni consecutivi, con la cancellazione definitiva del veicolo dagli archivi PRA non sarà consentita la circolazione dello stesso.
COSA È CAMBIATO
- Sono state introdotte sanzioni specifiche, con espresso richiamo a quelle dettate dall’articolo 93/7° del Codice della strada (sanzione pecuniaria amministrativa e confisca del veicolo), nel caso in cui un veicolo - cancellato definitivamente dagli archivi PRA per l’omesso pagamento della tassa automobilistica per almeno tre anni consecutivi - venga sorpreso a circolare.
Articolo 100 Targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. (Abrogato).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.842,00 a € 7.369,00.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE - Il legislatore ha finalmente introdotto il principio della personalità della targa di immatricolazione applicata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Tale principio è stato mutuato dall’articolo 97 del Codice della strada il quale, con l’introduzione della targa e del certificato di circolazione, stabiliva la personalità della targa e la riferibilità della stessa ad solo un ciclomotore.
- È stata introdotta l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo aggravando talune condotte illecite previste dal presente articolo.
- È stato eliminato l’obbligo di apporre posteriormente ad un rimorchio la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale obbligo viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- La disposizione non si applica ai carrelli appendice.
COSA È CAMBIATO
- L’introduzione della targa personale determina un cambiamento profondo sia riguardo le procedure di immatricolazione dei veicoli e successive variazioni, sia riguardo al modus-operandi nei controlli documentali da parte degli operatori di polizia stradale. La personalizzazione della targa di circolazione determinerà il perdurare della stessa al succedersi dei singoli veicoli di cui un soggetto risulti nel tempo intestatario. Come ben specificato nella norma la personalità della targa ne esclude un uso contemporaneo su più veicoli. Diversamente dal precedente regime giuridico la targa non dovrà essere più restituita all’organo competente all’atto di cessazione dalla circolazione del veicolo a cui risultava abbinata.
- Per rafforzare il principio della personalità della targa e per prevenire possibili indebiti utilizzi della stessa il legislatore ha evidentemente inasprito il quadro sanzionatorio prevedendo l’adozione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi nei seguenti casi:
- mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi 1, 2, 3 e 4;
- installazione non conforme della targa rispetto le norme regolamentari;
- circolazione con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
- Sul rimorchio, diverso dal carrello appendice, facente parte di un complesso veicolare non vige più obbligo di apporre posteriormente la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale obbligo viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all’emanazione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 103
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00. La sanzione è da € 389,00 a € 1.559,00 se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.
LE NUOVE REGOLE
- In fase di cessazione della circolazione o di definitiva esportazione all’estero del veicolo il proprietario non ha più l’obbligo di restituire le targhe di immatricolazione ma esclusivamente il certificato di proprietà e la carta di circolazione. Anche questa norma è frutto dell’indotto di modifiche dovute all’introduzione della cd. targa personale
COSA È CAMBIATO
- La modifica commentata è funzionale all’innovazione introdotta dall’articolo 100/3° bis (targhe personali). Le procedure di demolizione e di esportazione all’estero di veicoli non prevedono più la restituzione delle targhe di circolazione in quanto personali.
Articolo 104
Sagome e masse limite delle macchine agricole.
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cmq e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
LE NUOVE REGOLE
- È stato stabilito che le macchine agricole eccezionali, per circolare su strada, devono essere munite dell’autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della strada valida non più per un solo anno bensì per due.
COSA È CAMBIATO
- È stato aumentato il periodo di validità delle autorizzazioni rilasciate dall’ente proprietario della strada, da un a due anni, per le macchine agricole eccezionali.
Articolo 114
Circolazione su strada delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.
LE NUOVE REGOLE
- Le macchine operatrice eccezionali, per circolare su strada, devono essere munite dell’autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della strada valida per un anno.
COSA È CAMBIATO
- Le macchine operatrici eccezionali per circolare su strada sono soggette ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada ma, la validità del titolo, diversamente da quanto previsto per le macchine agricole eccezionali, non può essere superiore ad un anno.
Articolo 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, semprechè non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti [1].
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
4. Il minoredi anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00 se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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[1] Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis.
LE NUOVE REGOLE
- I minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono già titolari di patente di guida potranno guidare, a fini di esercitazione, autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, purché:
- siano accompagnati da un soggetto titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni;
- siano muniti di un’apposita autorizzazione rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
- abbiano effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
- Sul veicolo non potrà prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l’accompagnatore.
- Il veicolo dovrà essere munito di un contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA».
- Il minore non potrà comunque superare la velocità di 100 km/h per le autostrade e 90 km/h per le strade extraurbane principali.
- L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne.
- Nel caso in cui il conducente minorenne autorizzato alla guida commetta infrazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida ovvero circoli senza avere a fianco l’accompagnatore, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Il minore non potrà conseguire una nuova autorizzazione.
- Il limite massimo di età per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t potrà essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.
- Con le stesse modalità il limite massimo di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone potrà essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni.
- Chi supera gli ottanta anni potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale a seguito di visita medica specialistica biennale.
COSA È CAMBIATO
- È stata prevista la possibilità di esercitarsi alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t già a partire da diciassette anni di età.
- È stato innalzato a sessantotto anni il limite massimo di età per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t.
- È stato innalzato a sessantotto anni il limite massimo di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
- È stata introdotta la possibilità, per chi ha superato ottanta anni di età, di continuare a guidare ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E.
Articolo 116
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dell’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A) Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B) Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C) Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D) Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E) Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui dell'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
11-bis Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Nell’ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l’esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore [2]. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 542,00 a € 2.168,00.
14 (abrogato)
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
16. (abrogato)
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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[2] Le disposizioni di cui al comma 11-bis, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
LE NUOVE REGOLE
- È stata introdotta, nell’ambito dei corsi
finalizzati al conseguimento del certificato di idoneità per la guida di un
ciclomotore, sia organizzati dalle autoscuole, sia organizzati dalle
istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, una lezione
teorica, della durata di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari
conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
- È stata inoltre introdotta una prova pratica di guida del ciclomotore una volta superato l’esame previsto al termine del corso organizzato presso le autoscuole ovvero la prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico.
COSA È CAMBIATO [3]
- La precedente normativa non prevedeva né la lezione teorica volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, né la prova pratica di guida del ciclomotore una volta superato l’esame previsto al termine del corso organizzato presso le autoscuole ovvero la prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico.
- Le disposizioni di cui sopra, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
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[3] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 117
Limitazioni nella guida.
1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2 bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW [4]. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1 lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 12.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 a € 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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[4] Le disposizioni di cui al comma 2-bis, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
LE NUOVE REGOLE
- I titolari di patente di guida di categoria B non possono guidare, per il primo anno dal rilascio, autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.
- Per gli stessi titolari, qualora si trovino alla guida veicoli di categoria M1, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.
COSA È CAMBIATO [5]
- È stata innalzata da 50 kW/t a 55 kW/t la potenza specifica degli autoveicoli la cui guida è consentita per il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B.
- È stato introdotto un ulteriore limite di potenza (70 kW) riferito alla guida, sempre per il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B, di veicoli di categoria M1.
[5] Tali disposizioni si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.
Articolo 119
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero della lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli Uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’art. 129, comma 2 e dell’art. 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnicoscientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
LE NUOVE REGOLE
- È stata estesa la possibilità di procedere alle visite per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici ai medici delle categorie già autorizzate dalla norma, seppur in quiescenza ovvero anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati nella norma purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni.
- È stato introdotto l’obbligo, a carico del soggetto richiedente il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, di produrre certificazione medica da cui risulti il non abuso di alcool e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale certificazione deve essere esibita anche dai conducenti professionali in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute.
- La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente così come riferiti dal suo medico di fiducia.
- Le commissioni mediche locali hanno ora l’obbligo di comunicare agli uffici della motorizzazione civile la temporanea o permanente inidoneità alla guida in modo da consentire l’adozione dei conseguenti provvedimenti di restrizione del titolo autorizzativo.
- L’istante ha facoltà di produrre ulteriore certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della rete Ferroviaria Italiana al fine di conseguire una più favorevole determinazione in autotutela da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile.
COSA È CAMBIATO [6]
- Anche i medici in quiescenza potranno procedere alle visite (ma solo nei gabinetti medici).
- Chi richiede la patente deve ora integrare la domanda con certificazioni mediche che attestino l’estraneità del soggetto ad alcol e droghe.
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[6] Le spese relative all’attività di accertamento di cui all’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all’articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Articolo 120
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116.
1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
LE NUOVE REGOLE
- Non può conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori chi è sottoposto alla sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla (come sanzione amministrativa conseguente a condotta penalmente punita nel campo della produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope) per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, ovvero chi, per le stesse condotte di cui sopra, è sottoposto alla misura del «divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore», per la durata massima di due anni, prevista dalla normativa sugli stupefacenti.
- Non può inoltre conseguire di nuovo la patente di guida la persona a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, commesso da un conducente in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la revoca della patente.
COSA È CAMBIATO
- È stata introdotta la previsione dell’impossibilità del conseguimento della patente di guida, del certificato di abilitazione per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per colui che ricade all’interno delle condotte, che integrano illeciti amministrativi, previste dalla normativa sugli stupefacenti o per chi è sottoposto, per effetto della stessa normativa, ad alcuni dei provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.
Articolo 121
Esame di idoneità.
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell’articolo 122.
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.
LE NUOVE REGOLE
- La prova pratica, necessaria per il rilascio della patente di guida, non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida.
- La prova pratica di guida potrà essere ripetuta, per una volta soltanto, entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida.
COSA È CAMBIATO
- La precedente formulazione parlava di «prove d’esame» anziché di «prova pratica di guida».
- La precedente formulazione consentiva di ripetere, sempre entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida e sempre per una volta soltanto, una qualunque delle due prove d’esame (prova di verifica delle capacità e dei comportamenti o prova di controllo delle cognizioni).
Articolo 122
Esercitazioni di guida.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
LE NUOVE REGOLE
- Il rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida al fine di sostenere l’esame per il conseguimento della patente di guida ovvero per l’estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, per chi comunque è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è subordinato al superamento della prova di controllo delle cognizioni, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro tale termine non sono comunque consentite più di due prove.
- L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna.
COSA È CAMBIATO [7]
- Le previsioni sono nuove.
[7] Il comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il decreto di cui al comma 5-bis dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 123
Autoscuole.
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.
8. L'attività dell’autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell’autoscuola è revocato quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l’accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all’idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l’inibizione alla prosecuzione dell’attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis.
LE NUOVE REGOLE
- L’applicazione delle sanzioni amministrative previste per chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola compete alle province.
- Qualora il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola apra ulteriori sedi per l’esercizio della medesima attività, deve individuare un responsabile didattico che deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto gli anni ventuno:
- risultare di buona condotta;
- essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
- L'autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria
- Le autoscuole consorziate, che costituiscono un centro di istruzione automobilistica, possono demandare, integralmente o parzialmente, a quest’ultimo, la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale e le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
- In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti per chi inizia l’attività di autoscuola nonché i criteri per l’accreditamento, da parte delle regioni e delle province autonome, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole.
- I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole sono organizzati:
- dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
- da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La previsione è nuova.
- Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all’idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
La previsione è nuova.
- La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l’inibizione alla prosecuzione dell’attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione per reiterazione, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.
La previsione è nuova.
COSA È CAMBIATO [8]
- Sono stati ampliati i poteri delle province con riferimento all’applicazione delle sanzioni amministrative previste per chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola.
- Sono stati specificati i requisiti di cui deve essere in possesso il responsabile didattico.
- In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. La previsione è nuova.
- Sono state fornite specificazioni sui soggetti deputati all’organizzazione dei corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, sulla sospensione degli stessi da parte della regione territorialmente competente e sull’inibizione alla prosecuzione dell’attività, sempre da parte della regione territorialmente competente, in caso di inadempienze.
------------------------
[8] Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell’autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. I costi relativi all’organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con il decreto di cui al comma 5-septies dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l’applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.
Articolo 126
Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
5 bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti dell’art. 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte dei medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
- Al rinnovo di validità sarà spedito, alla
residenza del titolare, un duplicato della patente di guida recante la nuova
data di scadenza, previo ricevimento, entro cinque giorni decorrenti dalla data
di effettuazione della visita medica da parte dei sanitari autorizzati, dei
dati e di ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della
patente di cui al precedente periodo.
- Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
COSA È CAMBIATO
[9]
- Non sarà più inviato il tagliando adesivo con
il rinnovo di validità, ma un documento duplicato della patente con la nuova
data di scadenza.
-----------------------
[9] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
Le disposizioni del comma 5 dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 126-bis
Patente a punti.
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 263,00 a € 1.050,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Tabella patente a punti.
|
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’ART. 126-BIS | ||
|
Norma violata |
Riferimento al comma |
Punti |
|
Art. 141 |
Comma 8 |
5 |
|
Comma 9, 1° periodo |
soppresso | |
|
Comma 9, 3° periodo |
10 | |
|
Art. 142 |
Comma 8 |
3 |
|
Comma 9 |
6 | |
|
Comma 9-bis |
10 | |
|
Art. 143 |
Comma 11 |
4 |
|
Comma 12 |
10 | |
|
Comma 13, con rif. al comma 5 |
4 | |
|
Art. 145 |
Comma 5 |
6 |
|
Comma 10, con rif. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 |
5 | |
|
Art. 146 |
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata |
2 |
|
Comma 3 |
6 | |
|
Art. 147 |
Comma 5 |
6 |
|
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’ART. 126-BIS | ||
|
Norma violata |
Riferimento al comma |
Punti |
|
Art. 148 |
Comma 15 con riferimento ai commi 2 |
3 |
|
Comma 15 con riferimento ai commi 8 |
2 | |
|
Comma 15 con riferimento al comma 3 |
5 | |
|
Comma 16, terzo periodo |
10 | |
|
Art. 149 |
Comma 4 |
3 |
|
Comma 5 secondo periodo |
5 | |
|
Comma 6 |
8 | |
|
Art. 150 |
Comma 5 con riferimento all’art. 149 comma 5 |
5 |
|
Comma 5 con riferimento all’art. 149 comma 6 |
8 | |
|
Art. 152 |
Comma 3 |
1 |
|
Art. 153 |
Comma 10 |
3 |
|
Comma 11 |
1 | |
|
Art. 154 |
Comma 7 |
8 |
|
Comma 8 |
2 | |
|
Art. 158 |
Comma 2, lettera d), g), ed h) |
2 |
|
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’ART. 126-BIS | ||
|
Norma violata |
Riferimento al comma |
Punti |
|
Art. 161 |
Comma 1 e 3 |
2 |
|
Comma 2 |
4 | |
|
Comma 4 |
soppresso | |
|
Art. 162 |
Comma 5 |
2 |
|
Art. 164 |
Comma 8 |
3 |
|
Art. 165 |
Comma 3 |
2 |
|
Art. 167 |
Commi 2, 5 e 6, con rif. a: |
|
|
a) eccedenza non superiore a 1t |
1 | |
|
b) eccedenza non superiore a 2t |
2 | |
|
c) eccedenza non superiore a 3t |
3 | |
|
d) eccedenza superiore a 3t |
4 | |
|
Commi 3, 5 e 6, con rif. a: |
||
|
a) eccedenza non superiore al 10% |
1 | |
|
b) eccedenza non superiore al 20% |
2 | |
|
c) eccedenza non superiore al 30% |
3 | |
|
d) eccedenza superiore al 30% |
4 | |
|
Comma 7 |
3 | |
|
Art. 168 |
Comma 7 |
4 |
|
Comma 8 |
10 | |
|
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’ART. 126-BIS | ||
|
Norma violata |
Riferimento al comma |
Punti |
|
Comma 9 |
10 | |
|
Comma 9-bis |
2 | |
|
Art. 169 |
Comma 7 |
Soppresso |
|
Comma 8 |
4 | |
|
Comma 9 |
2 | |
|
Comma 10 |
1 | |
|
Art. 170 |
Comma 6 |
1 |
|
Art. 171 |
Comma 2 |
5 |
|
Art. 172 |
Comma 8 |
5 |
|
Comma 9 |
5 | |
|
Art. 173 |
Commi 3 e 3-bis |
5 |
|
Art. 174 |
Comma 5 per violazione dei tempi di guida |
2 |
|
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo |
5 | |
|
Comma 6 |
10 | |
|
Comma 7 primo periodo |
1 | |
|
Comma 7 secondo periodo |
3 | |
|
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’ART. 126-BIS | ||
|
Norma violata |
Riferimento al comma |
Punti |
|
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida |
2 | |
|
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo |
5 | |
|
Comma 8 |
2 | |
|
Art. 175 |
Comma 13 |
4 |
|
Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) |
2 | |
|
Comma 16 |
2 | |
|
Art. 176 |
Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) |
10 |
|
Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d) |
10 | |
|
Comma 21 |
2 | |
|
Art. 177 |
Comma 5 |
2 |
|
Art. 178 |
Comma 5 per violazione dei tempi di guida |
2 |
|
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo |
5 | |
|
Comma 6 |
10 | |
|
Comma 7 primo periodo |
1 | |
|
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’ART. 126-BIS | ||
|
Norma violata |
Riferimento al comma |
Punti |
|
Comma 7 secondo periodo |
3 | |
|
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida |
2 | |
|
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo |
5 | |
|
Comma 8 |
2 | |
|
Art. 179 |
Comma 2 e 2-bis |
10 |
|
Art. 186 |
Commi 2 e 7 |
10 |
|
Art.186-bis [10] |
Comma 2 |
5 |
|
Art. 187 |
Commi 7 e 8 |
10 |
|
Art. 188 |
Comma 4 |
2 |
|
Art. 189 |
Comma 5 primo periodo |
4 |
|
Comma 5 secondo periodo |
10 | |
|
Comma 6 |
10 | |
|
Comma 9 |
2 | |
[10] La decurtazione punti di cui all’art. 186-bis entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge n. 120/2010.
|
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’ART. 126-BIS | ||
|
Norma violata |
Riferimento al comma |
Punti |
|
Art. 191 |
Comma 1 |
8 |
|
Comma 2 |
4 | |
|
Comma 3 |
8 | |
|
Art. 192 |
Comma 6 |
3 |
|
Comma 7 |
10 | |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti.
LE NUOVE REGOLE
- La riacquisizione di punteggio si ottiene sempre a seguito di una prova d’esame.
- Chi commette un’infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell’arco di 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti, sarà chiamato a sostenere l’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128 del Codice della strada
- L’A.G. è tenuta a trasmettere, entro 15 giorni, copia autentica della sentenza all’organo accertatore che, entro 30 giorni, aggiorna l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
COSA È CAMBIATO [11]
- È stato previsto un inasprimento del sistema punti verso chi commette frequenti e gravi infrazioni, prevedendo l’esame di idoneità tecnica per chi perde più di 15 punti nell’arco di un anno.
- Viene definito l’ultimo passaggio del sistema di detrazione punti, dettagliando le responsabilità dell’autorità giudiziaria nella comunicazione agli esiti dei procedimenti.
[11] I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un’apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.
All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l’amministrazione competente provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 128
Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.
3. (Abrogato)
LE NUOVE REGOLE
- Il prefetto può ora disporre, nei confronti dei titolari di patente di guida, la visita medica presso la commissione medica locale anche nei casi previsti dall’articolo 186 del Codice della strada qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
- È stato introdotto l’obbligo della segnalazione, da parte delle strutture ospedaliere agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dei casi di coma superiore alle 48 ore, per la successiva procedura di revisione della patente di guida.
- La revisione della patente viene estesa a tutti coloro che abbiano causato un incidente con lesioni gravi e che, contestualmente, abbiano violato una norma del Codice della strada per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.
- La medesima revisione è sempre disposta per il minore che si renda responsabile della sola violazione di norme per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.
- La patente viene sempre sospesa, in via automatica, a coloro che non si sottopongono agli esami nei tempi prescritti, senza necessità di un ulteriore provvedimento e fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.
COSA È CAMBIATO
- Il prefetto può disporre la visita medica presso la CML anche nei casi previsti dall’articolo 186 del Codice della strada, mentre precedentemente tale facoltà era limitata ai casi di cui all’articolo 187 del Codice della strada
- Viene ampliato il ricorso all’istituto della revisione della patente di guida.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
- La sospensione della patente prevista dal presente articolo si differenzia dalla sanzione accessoria della sospensione del titolo di guida di cui all’articolo 218 del Codice della strada: dal punto di vista operativo, pertanto, si dovrà procedere a contestare l’art. 218 in presenza di un provvedimento adottato dal Prefetto, mentre in caso di mancata presentazione alla visita di revisione si contesterà l’art. 128 del Codice della strada, benché la patente risulti formalmente sospesa anche in questo caso.
Articolo 130-bis
Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.
Abrogato
Articolo 136
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea.
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell’articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativi rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell’articolo 116.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.
LE NUOVE REGOLE
- Chi, residente in Italia da oltre un anno, guida con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità, incorre nelle sanzioni penali e amministrative previste per il reato di guida senza patente.
- Viene sanzionata in modo specifico la guida con CAP, CQC o altre abilitazioni rilasciate da uno Stato estero, scadute di validità, quando il titolare sia comunque in possesso della prescritta patente di guida valida e sia residente in Italia da oltre un anno.
COSA È CAMBIATO
- Nella precedente formulazione non erano esplicitamente separate le due fattispecie che ora si presentano in un articolato più chiaro.
Articolo 142
Limiti di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779,00 a euro 3.119,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi di cui al primo periodo, in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.
LE NUOVE REGOLE
- Gli Enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 Km/h sulle autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati.
COSA È CAMBIATO
- La possibilità di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 Km/h per gli Enti proprietari o concessionari, sulle autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia - viene ricondotta oggi alla presenza contestuale di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati.
Articolo 152
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00.
LE NUOVE REGOLE
- La norma stabilisce che l’uso obbligatorio delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti, e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro, sia fuori che dentro i centri abitati, si applica non solo ai motocicli ed ai ciclomotori, ma anche alle c.d. minicart. Sono esentati da tale obbligo esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico così definiti, senza più riferimento esplicito registri che ne contemplavano l’iscrizione. Rimane l’obbligo per veicoli a motore di utilizzare i predetti dispositivi fuori dei centri abitati. Ad eccezione delle situazioni tipizzate dal codice, consistenti in fattispecie caratterizzate da scarsa visibilità, è possibile far ricorso alle luci di marcia diurna. Si tratta di dispositivi di illuminazione del veicolo che si accendono automaticamente all’avvio del motore aumentando notevolmente la visibilità dei veicoli. Nonostante siano state previste nell’attuale codice fin dal 2003, non tutti gli automobilisti ne sono a conoscenza. A differenza dei fari tradizionali, le luci di marcia diurna non aiutano il conducente a vedere la strada, bensì favoriscono gli altri utenti della strada a vedere il veicolo in avvicinamento.
COSA È CAMBIATO
- Al novero dei veicoli per i quali già sussisteva l’obbligo, sono stati aggiunti i tricicli e i quadricicli.
Articolo 157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralciò per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 400,00.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.
COSA DICE LA NUOVA NORMA
- È previsto il divieto di tenere il motore acceso, al fine di beneficiare degli effetti dell’impianto di condizionamento del veicolo, solo in caso di sosta secondo la definizione fornita dal primo comma dell’articolo in esame.
COSA È CAMBIATO
- Con la nuova formulazione è consentito tenere il motore acceso in caso di sola fermata del veicolo.
Articolo 158
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00 per ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 78,00 a € 311,00 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro 92,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 38,00 a € 155,00 per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
LE NUOVE REGOLE
- È stata operata una revisione delle sanzioni, diversificate in relazione al tipo di veicolo con il quale la violazione è commessa.
COSA È CAMBIATO
- Il comma 5 dell’art. 158 prevede ora una sanzione attenuata, tra un minimo di euro 38 e un massimo di euro 155, se la violazione è commessa con ciclomotori o motoveicoli a due ruote; diversamente, per tutti gli altri veicoli, la sanzione rimane quella originaria da euro 78 a euro 311.
- Analogamente, il comma 6 contempla una sanzione da euro 23 a euro 92 qualora si tratti di ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli.
Articolo 171
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria.
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e passeggeri: di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; di ciclomotori e motocicli a due o tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74,00 a € 299,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
La modifica in esame pone in essere un rimando sistematico alle normative comunitarie in tema di omologazione di caschi protettivi.
Articolo 174
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal Reg. (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al Reg. (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato Reg. (CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Reg. (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 152,00. Si applica la sanzione da euro 200,00 a euro 800,00 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato Reg. (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal Reg. (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1.200,00. Si applica la sanzione da euro 350,00 a euro 1.400,00 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal Reg. (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal Reg. (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350,00 a euro 1.400,00. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00.
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al Reg. (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 620,00.
9. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al Reg. (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307,00 a euro 1.228,00. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal Reg. (CE) n. 561/2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769,00 a euro 7.078,00, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
LE NUOVE REGOLE
L'art. 30 della L. 29 luglio 2010, n. 120 ridefinisce - secondo i principi dettati dal Reg. (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 - la disciplina in materia di tempi di guida e di riposo e di documentazione dei conducenti professionali di veicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, precisando gli obblighi ed aggravando le relative sanzioni.
In particolare, le modifiche hanno interessato sia l’art. 174 del Codice della strada, per quei veicoli equipaggiati con l’apparecchio di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale), sia l’art. 178 del Codice della strada, per quei veicoli non muniti di tali dispositivi ma che comunque hanno l’obbligo di documentare l’attività di guida svolta dal conducente.
Per quanto concerne l’art. 174 del Codice della strada:
- comma 4: è stata ridotta la sanzione per il superamento dei periodi di guida, ora pari ad una somma da euro 38,00 ad euro 152,00, mentre viene aumentata la sanzione per l'inosservanza dei tempi di riposo giornaliero, ora pari ad una somma da euro 200,00 a euro 800,00.
L’applicazione di tali sanzioni è circoscritta ai soli casi in cui il superamento del limite massimo di durata della guida (giornaliera, settimanale o bisettimanale) o la mancata osservanza del tempo minimo di riposo giornaliero siano contenuti entro il 10 per cento rispetto ai corrispondenti limiti prescritti dal Reg. (CE) n. 561/2006. In caso contrario (e, cioè, quando risultasse superata la soglia del 10% di tali limiti comunitari), si applicheranno le specifiche sanzioni previste dai successivi commi del medesimo art. 174.
- comma 5: quando le violazioni in materia di tempi di guida giornaliera hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata della guida, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1.200,00, con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del trasgressore;
- comma 5: quando le violazioni in materia di tempi di riposo giornaliero hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al tempo minimo prescritto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350,00 a euro 1.400,00, con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del trasgressore;
- comma 6: quando le violazioni in materia di tempi di guida giornaliera e di riposo giornaliero hanno durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dal Reg. (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00, con la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida del trasgressore;
- comma 7, primo periodo: quando il conducente supera per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal Reg. (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00, con la decurtazione di 1 punto dalla patente di guida del trasgressore [12].
- comma 7, secondo periodo: quando il conducente non osserva per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal Reg. (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350,00 a euro 1.400,00, con la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del trasgressore;
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Non si procederà ad alcuna contestazione qualora la mancata osservanza del limite minimo dei periodi di riposo settimanale sia contenuto entro il 10 per cento; |
- comma 7, terzo periodo: quando il conducente supera per oltre il 20 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal Reg. (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00, con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del trasgressore;
- comma 7, terzo periodo: quando il conducente non osserva per oltre il 20 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal Reg. (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00, con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del trasgressore;
|
Per le sopra elencate violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 174 del Codice della strada si applicano le nuove disposizioni contenute nell’art. 202, commi 2-bis e successivi, del Codice della strada. |
- comma 8: quando il conducente durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni (c.d. pause) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 620,00, con la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida del trasgressore.
Non trovano applicazione le nuove disposizioni di cui all’art. 202, commi 2-bis e successivi, del Codice della strada (che - si rammenta ancora una volta - sono circoscritte alle sole violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 174 del Codice della strada);
- comma 9: quando il conducente è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al Reg. (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307,00 a euro 1.228,00. Nella medesima sanzione incorre chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato la predetta documentazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Le sopra elencate sanzioni si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal Reg. (CE) n. 561/2006.
Il comma 11 dell’art. 174 dispone, infine, che nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra richiamate deve:
- provvedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida (compreso il documento di circolazione);
- intimare al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo;
- disporre che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario.
Come già accadeva con la precedente formulazione dell’art. 174 del Codice della strada, sia dell’avvenuto ritiro dei documenti di guida (e di circolazione), che dell’intimazione deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, sul quale deve essere indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore ove, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente sarà poi autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati (patente di guida e carta di circolazione).
Solamente dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 174 del Codice della strada. il comando o l’ufficio «restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo» all’interessato.
In ultima analisi si osserva come le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea che vengono accertate in Italia sono assoggettate alle sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis del Codice della strada, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.
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[12] Qualora il superamento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale sia contenuto entro il 10 per cento si applica - a carattere residuale - il comma 4° dell'art. 174 del Codice della strada (che fa generico riferimento al superamento della durata dei periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali e bisettimanali).
COSA È CAMBIATO
È stato interamente riformulato l’intero impianto sanzionatorio degli artt. 174 e 178 del Codice della strada, con un graduale incremento dell’entità della sanzione pecuniaria connessa alla gravità del mancato rispetto (da calcolare in percentuale) dei limiti legali fissati dalla disciplina comunitaria in materia di durata della guida e del riposo dei conducenti professionali (Reg. (CE) n. 561/2006).
Articolo 176
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. È fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3 89,00 a € 1.559,00.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.842,00 a € 7.369,00.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi
Articolo 177
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché agli organismi equivalenti, esistenti in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.
LE NUOVE REGOLE
- Anche nell’attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza zoofila i veicoli equiparati alle ambulanze o di mezzi di soccorso potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi. Spetterà a specifico decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilire le casistiche relative ai servi urgenti di istituto che giustificano l’uso di tali sistemi.
- Le condizioni e la documentazione necessaria per comprovare lo stato di necessità (ex articolo 4, legge n. 689/1981) allorquando viene effettuato da privato un trasporto di animale in gravi condizioni di salute sarà disciplinato con il medesimo decreto.
COSA È CAMBIATO
- Viene introdotta la possibilità di utilizzare i dispositivi supplementari di emergenza (sia acustici che visivi) anche per i conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso impiegati nell’attività di recupero di animali che versano in gravi condizioni di salute o siano impegnati in servizi urgenti di vigilanza zoofila. L’articolo in esame caratterizza una autonoma ipotesi di stato di necessità quando il trasporto di animale che versa in gravi condizioni di salute è effettuato da privato cittadino. In tali casi, all’atto del controllo di polizia stradale, occorrerà prendere visione di apposita documentazione oggetto di emanando decreto ministeriale.
Articolo 178
Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del Reg. (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 152,00. Si applica la sanzione da euro 200,00 a euro 800,00 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1.200,00. Si applica la sanzione da euro 350,00 a euro 1.400,00 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350,00 a euro 1.400,00. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.
9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307,00 a euro 1.228,00. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307,00 a euro 1.228,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.
LE NUOVE REGOLE
Per quanto concerne l’art. 178 del Codice della strada:
- l’art. 30 della L. 29 luglio 2010, n. 120, novella altresì l’art. 178 del Codice della strada che si riferisce ai veicoli non equipaggiati con i dispositivi di controllo di cui all’art. 179 del Codice della strada (e, cioè, con il cronotachigrafo analogico o con il tachigrafo digitale) che - in luogo delle registrazioni di tali dispositivi - recano a bordo i registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio che devono essere esibiti in occasione dei controlli stradali;
- viene individuato nell'accordo europeo AETR del 1° luglio 1970 la fonte normativa di riferimento per la regolamentazione della durata della guida degli autoveicoli in questione e viene disposto il medesimo impianto sanzionatorio previsto per i conducenti di veicoli muniti del dispositivo di controllo di cui all’art. 179 del Codice della strada;
- l'unica differenza è ravvisabile nella maggiorazione della sanzione prevista nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni dei tempi di guida previste nel citato accordo europeo AETR, che, infatti, ha un importo da euro 250,00 a euro 1.000,00.
Articolo 179
Cronotachigrafo e limitatore di velocità.
1. Nei casi previsti dal Reg. (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere altresì dotati di limitatore di velocità.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 870,00 a € 3.481,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità.
3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 749,00 a € 2.996,00.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’istallazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento e il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del Reg. (CEE) n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.
9. Alle violazioni di cui al comma 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del Titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.
LE NUOVE REGOLE
Lo stesso art. 30 della L. 29 luglio 2010, n. 120, ha apportato le seguenti modifiche all’art. 179 del Codice della strada:
- equiparazione del mancato inserimento del foglio di registrazione nel cronotachigrafo analogico con il mancato inserimento della «scheda del conducente» nel tachigrafo digitale, dirimendo così definitivamente ogni dubbio interpretativo in ordine alla sanzione da applicare a quest’ultima fattispecie, riconducibile all’art. 179, commi 2 e 9, del Codice della strada;
- introduzione, in caso di incidente con danno a persone o a cose, dell’obbligo di segnalazione del fatto all’autorità competente [13], da parte del comando dal quale dipende l’agente accertatore, ai fini della verifica presso l'impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.
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[13] L’autorità competente è da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ove ha sede l’impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le DPL (art. 2/3° comma del decreto legislativo n. 144/2008 di attuazione della direttiva 2006/22/CE.
COSA È CAMBIATO
Per effetto della modifica apportata al comma 2 dell’art. 179 del Codice della strada la circolazione senza card-conducente inserita nel tachigrafo digitale è sanzionata ai sensi di tale articolo, al pari di quanto già accadeva per la circolazione senza foglio di registrazione inserito all’interno del cronotachigrafo analogico.
Viene così definitivamente risolto ogni dubbio interpretativo al riguardo e superata la teoria di coloro che - nelle more della predetta modifica - ritenevano applicabile in via residuale la violazione di cui all’art. 19 della legge n. 727/1978 al caso di guida senza carta tachigrafica inserita nell’apparecchio di controllo digitale.
Articolo 180
Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da € 23,00 a € 92,00.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
LE NUOVE REGOLE
- È stato introdotto l’obbligo giuridico di portare al seguito la carta qualificazione conducente (CQC) durante la conduzione di veicoli utilizzati in servizi che ne richiedono la titolarità.
COSA È CAMBIATO
- Tra i documenti che il conducente ha l’obbligo di portare con se, previsti dall’articolo in esame, è stata inserita anche la Carta di Qualificazione del Conducente [14].
[14] All’atto in cui l’agente accerta che il trasgressore è possessore del titolo abilitativo viene applicata la sanzione prevista dall’articolo 180/5° - 7° del Codice della strada, intimandogli di esibire il documento mancante ai sensi dell’articolo 180/8° del Codice della strada. Nel caso in cui il trasgressore esercita l’attività privo del necessario titolo abilitativo in quanto mai ottenuto, lo stesso sarà soggetto alle ben più gravi sanzioni previste dall’articolo 116/15° del Codice della strada (155,00 € e fermo amministrativo per 60 giorni).
Articolo 182
Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00. La sanzione è da € 38,00 a € 155,00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
LE NUOVE REGOLE
- È stato introdotto a carico dei conducenti di velocipedi l’obbligo di indossare, fuori dai centri abitati, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di cui al 4-ter dell’articolo 162 da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere. Analogo obbligo senza alcun riferimento temporale è imposto ai conducenti di velocipedi che circolino all’interno di gallerie.
Articolo 189
Comportamento in caso di incidente.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 272,00 e € 1.088,00. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.
9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.
LE NUOVE REGOLE
- È introdotta una modifica comportamentale dell’utente della strada il quale deve fermarsi ed assicurare il soccorso agli animali che hanno subito danno a causa di un evento ricollegabile alla propria condotta di guida.
- Anche l’utente coinvolto, non a causa della propria condotta, nell’evento infortunistico deve assicurare il tempestivo intervento e soccorso all’animale che ha subito un danno.
COSA È CAMBIATO
- L’utente della strada che cagiona un danno ad un animale è obbligato a fermarsi e porre in atto le misure idonee a garantire il tempestivo soccorso dell’animale ferito, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 389,00.
- Previsione sanzionatoria attenuata (sanzione amministrativa pecuniaria di € 78,00) per l’utente della strada comunque coinvolto nell’evento dannoso a discapito dell’animale il quale, pur non dovendosi fermare, è obbligato a porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Articolo 190
Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.
Articolo 191
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 599,00.
LE NUOVE REGOLE
- L’articolo in esame impone l’arresto dei veicoli quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, nonché di cedere la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad impegnare la strada servendosi degli attraversamenti pedonali.
- Resta fermo il medesimo obbligo, cioè rallentare e all’occorrenza fermarsi, a carico dei conducenti che svoltano per inoltrarsi su un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando non sia vietato il passaggio ai pedoni.
- Confermato il divieto dei pedoni di sostare o indugiare sulla carreggiata, ad eccezione dei casi di necessità; inoltre, è vietato adottare comportamenti, quali la sosta in gruppo sui marciapiedi, banchine o attraversamenti pedonali, che determinano un intralcio al transito ordinario degli altri pedoni.
COSA È CAMBIATO
- È stato eliminato il riferimento al «dare precedenza» ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali, e sostituito con l’imperativo «fermarsi» a carico del conducente, facendo venir meno qualsiasi tipo di valutazione e discrezionalità.
- È stato introdotto l’obbligo di «dare la precedenza, di rallentare e all’occorrenza fermandosi», ripristinando il vecchio obbligo del punto precedente, allorché i pedoni si accingono ad attraversare, quando, cioè, si trovano in un momento immediatamente precedente all’azione di attraversamento vera e propria, che consente, quindi, una valutazione circa i modi e i tempi di esecuzione della manovra a carico del conducente del veicolo.
- Le violazioni commesse dal conducente del veicolo comportano una decurtazione di punti sulla patente di guida maggiore rispetto all’ipotesi legislativa previgente.
Articolo 195
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di € 23,00 ed il limite massimo generale di € 9.825,00. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in