Come è noto, con la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", sono state modificate numerose norme del codice della strada tra le quali si segnala, in particolare, l’art. 119, 5° comma.
Si riporta di di seguito, il nuovo testo dell’art. 119 (2), 5° comma, come modificato dall’art. 23, della legge n. 120/2010:
"Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicoli alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.".
Con la sopra riportata norma il legislatore ha inteso superare il precedente sistema di tutela avverso i giudizi delle commissioni mediche fondato sulla possibilità di esperire ricorso gerarchico improprio ed ha invece apprestato un sistema semplificato più rapido, efficace e soprattutto più economico.
Tale sistema si pone in termini di alternatività rispetto alla tutela giurisdizionale o apprestata con il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
A fronte di un provvedimento di sospensione o di revoca della patente fondato su un giudizio di temporanea o permanente inidoneità psico-fisica emesso dalla commissione medica locale, l’interessato può o proporre immediatamente ricorso al Tar o al Capo dello Stato oppure, sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica presso gli organi sanitari delle F.S., e produrre, entro termini precisi, la nuova e più favorevole certificazione sanitaria all’ufficio della motorizzazione competente ai fini del riesame, in autotutela, del provvedimento stesso. Lo stesso procedimento è applicabile alle valutazioni sanitarie relative alle riduzioni di validità della patente, ai declassamenti ed agli adattamenti.
Onde consentire una uniforme interpretazione ed applicazione della nuova normativa, si forniscono di seguito le prime indicazioni in materia salvi ulteriori approfondimenti.
Preliminarmente si precisa che la nuova normativa, per la parte che interessa, è entrata in vigore in data 13 agosto 2010. Pertanto i ricorsi gerarchici avverso i giudizi delle commissioni mediche emessi entro il 12 agosto saranno ritenuti ammissibili ed istruiti e decisi con il precedente sistema.
Avverso invece i giudizi delle commissioni mediche locali emessi dal 13 agosto in poi risulterà applicabile la nuova normativa e pertanto eventuali ricorsi gerarchici proposti secondo il precedente sistema saranno ritenuti inammissibili.
1 - COMUNICAZIONE DEI GIUDIZI DELLE COMMISSIONI MEDICHE LOCALI
In primo luogo la norma prevede che le commissioni mediche locali provvedano a comunicare agli uffici della motorizzazione i giudizi di temporanea o permanente inidoneità.
Sulla base dei citati giudizi gli Uffici adotteranno a seconda dei casi i provvedimenti di sospensione o revoca della patente ex art. 129 (3) e 130 (4) cod. della strada.
La norma prevede altresì che le commissioni mediche locali comunichino agli Uffici della motorizzazione le eventuali riduzioni di validità della patente, i declassamenti e gli adattamenti ai fini del rilascio del duplicato della patente contenente il nuovo termine di validità ovvero le diverse prescrizioni delle commissioni.
2 - TUTELA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O REVOCA O PROVVEDIMENTI CHE INCIDONO SULLA PATENTE (TERMINI, DECLASSAMENTI, ADATTAMENTI)
Ferma restando la possibilità di esperire direttamente ricorso al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i provvedimenti sopra citati, con la citata norma il legislatore ha inteso introdurre, in luogo del più dispendioso e lungo ricorso gerarchico avverso i giudizi delle commissioni mediche, un regime di tutela semplificato e presumibilmente più rapido ed economico.
Tale sistema prevede che l’interessato nel caso in cui non condivida il giudizio delle Commissioni mediche, possa sottoporsi direttamente e a sue spese a visita medica presso gli organi sanitari periferici della Soc. Rete Ferroviara Italiana s.p.a. La richiesta di nuova visita medica presso i suddetti organi sanitari dovrà quindi essere effettuata direttamente dall’utente senza necessità di passaggi intermedi. Al fine di agevolare gli utenti si pregano gli Uffici da una parte e le Commissioni dall’altra di fornire agli interessati gli indirizzi delle unità sanitarie territoriali delle F.S. reperibili anche sul sito www.rfi.it alla voce "Le nostre attività” - Servizi sanitari - Le strutture aperte al pubblico.
Qualora i suddetti organi sanitari pervengano ad una diversa e più favorevole valutazione medica, l’interessato potrà produrre la suddetta nuova certificazione direttamente agli uffici della motorizzazione.
Sulla base della sopra citata nuova certificazione degli organi sanitari delle F.S., gli Uffici della motorizzazione provvederanno, in autotutela, ad annullare o comunque modificare i provvedimenti di sospensione e revoca nel senso indicato dai certificati stessi. Analogamente gli Uffici provvederanno per quanto attiene alle riduzioni di validità, ai declassamenti e agli adattamenti.
3 - TERMINI PER LA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ORGANI SANITARI DELLA SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA P.A.
Al fine di assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni, il nuovo comma 5 dell’art. 119 (2) prevede che la facoltà dell’interessato di richiedere il riesame del giudizio medico delle commissioni mediche locali possa essere esercitato entro precisi limiti temporali.
Più in particolare la nuova norma prevede che l’interessato debba produrre la nuova certificazione più favorevole emessa dagli organi sanitari delle F.S. entro i termini previsti per l’eventuale ricorso al Tar o al Capo dello Stato e dunque entro il termine massimo di 120 giorni.
4 - CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA TARDIVA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
La produzione del certificato degli organi sanitari della Soc. Rfi è considerata dalla legge un onere e conseguentemente la produzione del suddetto certificato oltre il termine massimo di 120 giorni sopra indicato comporterà la stabilizzazione della valutazione delle Commissioni mediche locali che non potrà più essere modificata ed altresì la decadenza dalla possibilità di esperire ricorso giurisdizionale al Tar o straordinario al Capo dello Stato.
Tuttavia, qualora l’utente dimostri di aver tempestivamente e nei termini richiesto la visita medica agli organi sanitari della Soc. Rfi ed il ritardo nella produzione della certificazione sia imputabile unicamente ai tempi di attesa per l’espletamento della visita stessa, l’Ufficio potrà comunque procedere, in caso di esito più favorevole, al riesame in autotutela della certificazione delle commissioni mediche.
Si evidenzia da ultimo che, sulla base delle modifiche apportate al comma 5 dell’art. 119, il comma 7 dello stesso articolo non può più trovare applicazione e pertanto, pur se non abrogato in forma esplicita, deve ritenersi non più operante.
Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi alle indicazioni sopra riportate e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o suggerimento.