DOCUMENTAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA  

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Relazione illustrativa
al Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Capo I - Finalità e tecnica del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Capo II - Impostazione e principali novità del Testo unico.

Capo III - Analisi dell'impatto delle nuove norme sulla  documentazione  amministrativa alle novità del testo unico.

Capo IV - Le indicazioni dell'analisi qualitativa sull'impatto delle nuove norme

Capo V - La semplificazione nei procedimenti amministrativi nel settore della circolazione stradale e dei trasporti.

Capo VI - Nuova disciplina per il rilascio del duplicato della patente di guida e della carta di circolazione

Capo VIa - Patente di guida.

Capo VIb - Carta di circolazione.

Capo VII - Sportello telematico.

Capo VIIa - Immatricolazione, reimmatricolazione, registrazione della proprietà e passaggi di proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi.

Capo VIIb - Vigilanza e sanzioni.

Tabella: Quadro delle nuove competenze

Capo VIII - Noleggio di veicoli senza conducente

Capo IX - Circolazione di prova dei veicoli

Legislazione e prassi amministrativa

 

Legislazione

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia documentazione amministrativa.      

2 - Parere del Consiglio di Stato (SEGRETARIATO GENERALE n. 175/00)

 

B) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DELEGIFICAZIONE

1 – L. 8 marzo 1999, n. 50 - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998

2 – L. 24 novembre 2000, n. 340  - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999.

 

C) SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RILASCIO DEL DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA E DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

1 - D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 - Regolamento recante norme per la  semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della L. 8 marzo 1999, n. 50.

2 - D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105  - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della L. 8 marzo 1999, n. 50.

 

D) SPORTELLO TELEMATICO

1 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50).

 

E) NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE

1 - D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 – Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio senza conducente

 

F) CIRCOLAZIONE DI PROVA DEI VEICOLI

1. D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 - Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli

 

Prassi amministrativa

Circ. 5 novembre 1996, n. 140/96 - Annullamento patenti di guida ottenute a seguito di presentazione di false autocertificazioni.

Circ. 30 giugno 1997, n. 70/97 - L. 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

Circ. 27 maggio 1998, n. 4/98 - Attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 98/L alla gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113).

Circ. 2 febbraio 1999, n. 2 - D.P.R 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Circ. 26 marzo 1999, n. 959 - Misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e per la semplificazione delle certificazioni amministrative. - L. 15 maggio 1997, n. 127, modificata dalla L. 16 giugno 1998, n. 191. - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

Circ. 21 maggio 1999, n. 30/99 -  Dir. 91/439/CEE. Applicazione.

Circ. 1 luglio 1999, n. 34/99 - Nuovi modelli TT 2118 e TT 2119

Circ. Min. Trasporti 8 settembre 1999, n. 44/99 - Nuovi Modelli TT 2120, TT 2112 e DTT 955.

Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99  - Decreto del presidente della Repubblica n. 403 del 1998 e art. 2, legge n. 15 del 1968.  Sottrazione, smarrimento e distruzione di documenti di circolazione.

Circ. 22 ottobre 1999, n. 8/99 - Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Circ. 25 novembre 1999, n. A27/99/MOT - Patente di guida ottenuta a seguito di presentazione di falsa autocertificazione

Circ. 3 aprile 2000, n. A12/2000/MOT - Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.

Circ. 5 maggio 2000, n. A16/2000/MOT. Cir. n. 8/99 del 22 ottobre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione pubblica. Controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.

Circ. 9 maggio 2000, n. A17/2000/MOT - Duplicato della patente e della carta di circolazione. Nuove procedure.

Circ. 16 giugno 2000, n. A20/2000/MOT - Duplicato della patente di guida e della carta di circolazione.

Circ. 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT - Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione di veicoli non ancora iscritti al P.R.A. Copia della certificazione di conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A

Circ. 31 luglio 2000, n. B55/2000/MOT - Documentazione tecnico-amministrativa relativa ai costruttori di veicoli e dispositivi. Modifiche alla circolare n. 208-D.C. IV n. A111 del 3 dicembre 1993.

Circ. 22 settembre 2000, n. A23/2000/MOT - Rilascio del duplicato della patente di guida ai connazionali residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E.

Circ. 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT - Immatricolazione di veicoli nuovi (immatricolati o no) ed usati provenienti da Stati membri della Comunità. Precisazioni in ordine all'assoggettamento alla corresponsione dell'I.V.A. (2).

Circ. 11 ottobre 2000, n. B64/2000/MOT - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli già immatricolati provenienti da Stati membri della Comunità: paragrafo D della circolare 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT.

Circ. 2 novembre 2000, n. B69/2000/MOT - Accesso dei cittadini extracomunitari alle operazioni di competenza degli Uffici provinciali M.C.T.C.

Circ. 7 dicembre 2000, n. B81/2000/MOT -  Sportello telematico dell'automobilista.

Circ. 26 gennaio 2001, n. 226/C3 - Art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 e Circ. 24 marzo 1999, n. 21/99. Immatricolazione di veicoli in servizio di autonoleggio.

Circ. 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001 - A) -  Artt. 91 e 93, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Veicoli locati con facoltà di compera (leasing). B) Artt. 84, comma 5, e 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Veicoli in locazione senza conducente.

Circ. 30 marzo 2001 prot. n. 968/c4  -  Attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Rilascio di carte di circolazione e di targhe in Agenzia.

Circ. 18 giugno 2001, prot. n. 990/M352 – Duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.

Circ. 21 giugno 2001 prot. n. 815/M360 -  D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell’automobilista.

Circ. 5 luglio 2001 prot. n. 1254/M352 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Documentazione amministrativa”. Chiarimenti applicativi.
Circ. Min. Trasp. 27 novembre 2001, n. O5518/60C4. - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista. Nuove modalità di  collegamento con il CED della Motorizzazione

Circ. 17 gennaio 2002, n. 186 – Sportello telematico dell'automobilista

Circ. 16 settembre 2002, prot. n. 3059 – Sportello telematico - irregolarità

Circ. Min. trasporti 6 maggio 2003, n. 1670/M360 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità.

Circ.  Min. trasporti  28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6 -

Capo I - Finalità e tecnica del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1999, n. 50, raccoglie e coordina le numerose disposizioni che si sono stratificate nel corso degli anni in materia di documentazione amministrativa, con l'ambizioso proposito, oltre che di rendere facile la consultazione (e la conseguente individuazione della disciplina applicabile), di favorirne un'interpretazione coerente sul piano sistematico e, per quanto, possibile univoca.
La materia è stata fino ad oggi, regolata da un gran numero di fonti diverse; al nucleo iniziale rappresentato dalle norme della legge n. 15 del 1968, si sono aggiunte e sovrapposte negli ultimi anni, e in modo episodico, una gran quantità di disposizioni, dettate dalle esigenze di volta in volta avvertite come più urgenti; disposizioni non di rado inserite in testi legislativi eterogenei (si pensi ad esempio alle leggi n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998) con la conseguenza di una frammentazione delle fonti, tale da affaticare e disorientare l'interprete; per superare tale frammentazione e nella ricerca della desiderata organicità della disciplina si è reso necessario, talvolta, inserire nel Testo unico delle disposizioni "nuove" e di raccordo, e talaltra operare nello stesso articolo una commistione tra disposizioni in precedenza contenute in fonti di rango diverso (legge e regolamento) e ora delegificate in attuazione della previsione dell'articolo 1 della legge n.127 del 1997, come quando si è trattato di integrare in un unico articolo la casistica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, già suddivisa tra l'articolo 2 della legge n. 15 del 1968 e l'articolo 1 del d.P.R. n. 403 del 1999.
La compresenza, nel medesimo testo, di disposizioni diversamente collocate nella gerarchia delle fonti ha peraltro posto, sul piano pratico, il rilevante problema di come evitare un'indesiderata rilegificazione di norme secondarie; a tal fine, ed anche per agevolare l'opera di aggiornamento periodico prevista dal citato articolo 7 della legge n. 50 del 1999, sono stati elaborati tre testi distinti (A,B,C): il testo A, che contiene l'insieme di tutte le disposizioni, legislative e regolamentari e consente di apprezzare l'impianto normativo nel suo insieme; il testo B, recante le sole norme di rango legislativo, emanato con decreto legislativo; il testo C, recante le disposizioni non legislative, invece emanato con la procedura propria dei regolamenti di delegificazione.
Tale impostazione corrisponde alle risoluzioni adottate dalle Camere in sede di parere sulla relazione del Governo al Parlamento sul riordino normativo, ed è chiarita nel nuovo testo dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 50 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 6 lettera a) della legge annuale di semplificazione L. n. 340/2000.
Il sistema di numerazione adottato nello schema di decreto legislativo e nello schema di regolamento - poi trasfusi nel testo unico- si è reso necessario, sul modello anche di analoghe esperienze straniere, per assicurare la corrispondenza tra gli articoli del testo unico, da una parte, e quelli del decreto legislativo o del regolamento dall'altra; ciò al fine di assicurare la leggibilità dei testi, soprattutto a seguito di future modificazioni degli stessi. Nell'osservanza dei criteri fissati al comma 2 del predetto articolo 7, è stata operata la delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali; sono state altresì indicate le norme abrogate espressamente e le norme espressamente non inserite, ma comunque vigenti ancorché contenute in fonte diversa dal Testo unico.
È necessario peraltro puntualizzare che nell'ipotesi in cui una norma non risulti indicata né fra quelle non inserite, né fra quelle abrogate, essa dovrà intendersi in ogni caso abrogata in virtù di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 50 del 1999.
Da ultimo, pur con la prudenza necessaria quando si tratta di riordinare un insieme di norme giuridiche da tempo vigenti, nei confronti delle quali si è ormai stabilizzata l'interpretazione, si è proceduto ad una semplificazione del linguaggio normativo.
Il Testo unico, in definitiva, intende corrispondere alle esigenze evidenziate nella "Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari" presentata dal Governo al Parlamento nel 1999.
Al riguardo, è stata, infatti, prevista l'emanazione di testi unici a carattere misto legislativo e regolamentare, mediante la predisposizione contestuale in ciascun settore di due distinti provvedimenti di riordino, uno di rango legislativo e l'altro di livello regolamentare, da rifondere in un testo unico misto a carattere ricognitivo, contenente tutte le norme rilevanti per il settore considerato.
Tuttavia, per raggiungere il fine di assicurare a tutti gli utenti delle norme la completa conoscenza del diritto vigente sarà necessario riportare in appendice ad esso, senza che ne formino parte integrante, tutte le norme tecniche ivi richiamate, che non possono essere inserite organicamente nel Testo in considerazione dell'elevato tasso di obsolescenza che caratterizza queste disposizioni a causa della rapida evoluzione delle tecnologie.

Capo II - Impostazione e principali novità del Testo unico

Il Testo unico, raccoglie e coordina, da un lato, le norme in materia di documentazione amministrativa e, dall'altro, le norme in materia di redazione e gestione dei documenti informatici.
Per quanto riguarda le prime, il principale obiettivo perseguito è stato, come già si è detto, quello di coordinare in modo sistematico la normativa dettata con la legge 4 gennaio 1968 n. 15 con gli interventi di modifica e di integrazione effettuati negli ultimi anni.
Per quanto riguarda invece le norme in materia di redazione e gestione dei documenti informatici, si è cercato soprattutto di armonizzare il loro contenuto, fortemente innovativo, con le norme riguardanti la documentazione amministrativa "tradizionale". Per realizzare questo secondo obiettivo si è cercato in particolare, laddove possibile, di non mantenere le norme in materia di documento informatico come un corpo a sé, ma di collegarle strettamente ai diversi ambiti della disciplina "tradizionale" a cui si ricollegano sul piano operativo (ad esempio, le norme in materia di firma digitale sono state riunite con le norme generali in materia di sottoscrizione di documenti amministrativi e atti pubblici, ecc.).
L'ambizione, dunque, è quella di riuscire a disciplinare efficacemente sia la fase attuale, in cui predominano ancora gli strumenti di certezza tradizionali, sia la fase di transizione dai documenti cartacei a quelli informatici, che in questi anni si sta avviando, sia il futuro nuovo regime delle certezze pubbliche, fondato in prevalenza su strumenti informatici e telematici.
Oltre a risistemare in modo più coerente ed organico la normativa vigente, sono state introdotte anche alcune disposizioni innovative, volte a rendere più agevole l'applicazione di quest'ultima e a compiere ulteriori passi sulla strada della progressiva eliminazione dei certificati in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 127 del 1997.
Si è provveduto a premettere al testo un articolo recante una serie di definizioni al fine di precisare il significato di alcuni termini ricorrenti, in relazione ai quali erano insorti diversi dubbi interpretativi, a cui si è appunto cercato di dare soluzione. Si è stabilito, ad esempio, sia cosa debba intendersi per documento di riconoscimento e quale rapporto ci sia fra questo ed il documento di identità, sia il significato del termine "certificato". Si è poi operato un altro intervento, di natura più sostanziale. È cioè stato allargato l'ambito di applicazione delle norme in materia di documentazione amministrativa, sia per quanto riguarda i soggetti tenuti ad accettare gli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa (includendo fra essi anche i privati che vi consentano e l'autorità giudiziaria, limitatamente all'attività di volontaria giurisdizione), sia per quanto riguarda i soggetti che possono utilizzare tali strumenti (ampliando i casi di utilizzo da parte dei cittadini extracomunitari).
Le novità introdotte riguardano, in particolare, le modalità di autenticazione di copia e di autenticazione delle sottoscrizioni.
Riguardo alle prime, è stato chiarito, da un lato, che l'autentica di copia può essere fatta anche dai gestori di pubblici servizi nell'ambito dei procedimenti per cui sono competenti; mentre dall'altro è stata estesa la possibilità di sostituire gli effetti dell'autentica di copia con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'interessato (originariamente prevista dal d.P.R. n. 403/98 solo per le pubblicazioni in senso tecnico), ammettendo il ricorso a tale dichiarazione in un numero di casi molto maggiore, fra cui ad esempio quello di presentazione di documenti fiscali.
Per quanto riguarda invece l'autentica di sottoscrizione, sono state generalizzate le misure di semplificazione già introdotte dalla legge n. 127/97 e dalla legge n. 191/98, chiarendo inoltre le modalità da seguire per l'autentica nel caso in cui il documento la cui sottoscrizione deve essere autenticata vada presentato ad un soggetto diverso dalla pubblica amministrazione o dal gestore di pubblico servizio.
Sono state, infine, riportate le disposizioni fiscali che all'articolo 21 della L.n.15 /1968 prevedevano l'esenzione delle dichiarazioni sostitutive dall'imposta di bollo.
Si è stabilito, poi, che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere atti o certificati per i quali sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni o ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Si è correlativamente previsto che la richiesta di certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Inoltre, sempre relativamente agli istituti che concernono gli accertamenti d'ufficio e l'acquisizione diretta di certificati da parte delle pubbliche amministrazioni procedenti sono state introdotte delle disposizioni volte a rendere più agevole il loro utilizzo, sia attraverso un migliore coordinamento fra amministrazione procedente ed amministrazione certificante, sia attraverso il superamento di alcuni limiti formali, come ad esempio quelli posti da alcune interpretazioni particolarmente restrittive della legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali.
Si è prevista, poi, la possibilità di estendere anche al documento di riconoscimento esibito ai sensi del presente Testo unico quanto già previsto per i certificati dalla legge n. 127/97, ovvero la possibilità di esibirlo anche se scaduto, dietro semplice dichiarazione che i dati in esso contenuti e con esso comprovati non hanno subito variazioni.
Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive ne è stato ulteriormente esteso l'ambito di applicazione e sono state introdotte delle precisazioni volte ad agevolare il loro utilizzo, superando alcuni dubbi interpretativi emersi dal monitoraggio dell'applicazione della normativa ora raccolta nel Testo unico.
Le modifiche introdotte in materia di controlli sono molto significative anche sul piano sostanziale, dato che la materia era trattata in modo molto sintetico ed erano sorti significativi problemi nella sua applicazione.
In particolare si è cercato di definire meglio, in termini di pretese ed obblighi reciproci, i rapporti fra amministrazione procedente ed amministrazione certificante, affiancando all'obbligo di effettuare il controllo da parte della prima anche l'obbligo di rispondere alle richieste di controllo da parte della seconda.

Coordinamento sistematico delle sanzioni penali

Come previsto, per l’emanazione del Decreto è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato.
Sono stati acquisiti gli avvisi del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 settembre 2000, della Conferenza Stato-Città del 14 settembre 2000 e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione del 29 settembre 2000.
Successivamente il testo è stato nuovamente esaminato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 ottobre 2000, quindi, acquisito il parere del Comitato per la legislazione del 9 novembre 2000, è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.
Il testo emanato tiene conto dei predetti pareri e le modifiche apportate rispetto al testo esaminato, in prima lettura il 25 agosto 2000 e in seconda lettura il 6 ottobre, sono conseguenti ai pareri medesimi.
Sul piano generale, vale la pena di menzionare che il Consiglio di Stato, pur ritenendo legittima la scelta tecnica adottata nell'impostazione del testo unico (un decreto legislativo e un regolamento di delegificazione poi trasfusi in un testo unico finale), ha ritenuto praticabile anche una diversa soluzione che, nell'ambito di un unico testo emanato con decreto del Presidente della Repubblica, contenesse sia le disposizioni legislative che regolamentari.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la materia della documentazione amministrativa, per la sua attinenza all'assetto organizzativo della pubblica amministrazione, fosse interamente delegificabile con l'unica eccezione delle norme penali e delle norme sul trattamento dei dati personali. Si è ritenuto, tuttavia, di accogliere solo in parte questo suggerimento, limitando, al momento, l'esercizio della potestà di delegificazione solo ad alcuni ancorchè la maggior parte degli aspetti definiti organizzativi dal Consiglio di Stato.
La I Commissione della Camera dei deputati (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della P.A.), preso atto del parere del Comitato per la legislazione reso nella seduta del 9 novembre 2000., ha espresso, nella seduta del 16 novembre, parere favorevole sul provvedimento in esame, formulando, con le seguenti osservazioni, la richiesta di:
a) procedere, all'adozione e all'emanazione contestuale di un decreto legislativo e di un regolamento, i quali si integrino tra di loro e si unifichino attraverso la veste formale, espressamente prevista dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 50 del 1999, di un decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del testo unico risultante appunto dalla concorrenza in un unico contesto delle disposizioni del decreto legislativo e del regolamento, evitandosi di dare origine ad un ulteriore atto normativo di natura regolamentare che approvi il testo unico delle disposizioni di cui al decreto legislativo e al regolamento;
b) di includere, per ragioni di completezza del testo unico, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 537 del 1993, relative alla conservazione dei documenti su supporto ottico e alla salvaguardia del patrimonio documentale storico;
c) di espungere dal testo unico i riferimenti alle disposizioni previgenti, che potrebbero trarre in inganno l'interprete circa il valore normativo del testo unico, indicandoli invece in un apposito allegato;
d) di predisporre un allegato al testo unico nel quale ricomprendere i regolamenti ministeriali, le direttive, le circolari e le norme tecniche vigenti rilevanti nella materia, in modo da facilitare l'accesso a tali atti da parte dei cittadini;
e) all'articolo 5, comma 1 (L), di sostituire le parole "esercente la potestà dei genitori" con le seguenti: "esercente la potestà";
f) di verificare se le disposizioni, contenute negli articoli 8, comma 1 (R), 16, comma 3 (R) e 36, comma 5 (L), che prevedono il parere del Garante per la protezione dei dati personali siano tutte effettivamente discendenti dalla previsione generale di cui all'articolo 31, comma 2 della legge n. 675 del 1996;
g) all'articolo 36, comma 1 (L), di riprodurre la disposizione dell'articolo 2, comma 10, della legge n.127 del 1997;
h) all'articolo 43 (L-R), di valutare l'opportunità di riconsiderare tale disciplina, al fine di evitare che essa possa rivelarsi più defatigante, per il cittadino, rispetto a quella attualmente presente negli articoli 18, commi 2 e 3, e 30 della legge n. 241 del 1990 e nell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 (tutte espressamente abrogare dall'articolo 77), eventualmente anche chiarendo, al comma 1, che l'acquisizione d'ufficio delle informazioni deve avvenire in ogni caso senza oneri di natura finanziaria a carico del cittadino; i) all'articolo 46, comma 1, lettera aa) (R), di valutare l'opportunità di aggiungere le seguenti parole: "e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa", posto che la dichiarazione sostitutiva ivi prevista sostituisce la certificazione prodotta dal casellario giudiziale;
l) all'articolo 60, comma 3 (R), di provvedere ad armonizzare tale disposizione con la formulazione adottata dall'articolo 55, comma 5 (R);
m) di attribuire rango legislativo alle disposizioni contenute negli articoli 77 (L-R) e 78 (L-R), oppure, in alternativa, di distinguere in commi separati, all'interno di ciascun articolo, le disposizioni che si riferiscono a norme primarie e quelle che si riferiscono a norme secondarie;
n) di completare, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge n.50 del 1999, l'elenco delle disposizioni abrogate dall'articolo 77 (L-R), in particolare considerando gli effetti abrogativi implicitamente derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) (R), dall'articolo 1, comma 1, lettera e) (R), dall'articolo 3, comma 4 (R), e dall'articolo 35, comma 2 (L), in modo da evitare la riproduzione, all'interno del testo unico, del contenuto di disposizioni vigenti, senza Corrispondentemente procedere alla loro espressa abrogazione;
o) di precisare l'elenco delle norme che rimangono in vigore nella materia in questione contenuto nell'articolo 78 (L-R);
p) all'articolo 78, comma 1, lettera d) (L-R), di precisare il significato dell'espressione "disposizioni secondarie" che rimarrebbero in vigore, esplicitando che essa si riferisce unicamente ai regolamenti ministeriali o a direttive e circolari, ma non ai regolamenti governativi, che sono inclusi nel testo unico;
q) di esplicitare, all'articolo 78 (L-R), che il testo unico, in particolare all'articolo 37, comma 1 (L), non modifica le norme sul bollo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni;
r) con riferimento, infine, all'articolo 2, comma 1 (L), all'articolo 43, comma 2 (L) all'articolo 72, comma 4 (R), che anticipano altrettante innovazioni in via d'introduzione ad opera degli articoli 2 e 3 del disegno di legge di semplificazione 1999, di coordinare tra di loro i due interventi in modo da non creare duplicazioni normative.
La I Commissione della Senato della Repubblica (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della P.A.) ha espresso, nella seduta del 29 novembre, parere favorevole sul provvedimento in esame, formulando, osservazioni quasi totalmente coincidenti con quelle della Camera, richiedendo, inoltre, all'articolo 2, di estendere la disciplina non solo ai gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, ma anche nei rapporti tra di loro; all'articolo 3 (comma 1), di aggiungere le società di persone e i comitati nell'elenco dei destinatari delle disposizioni del testo unico, e (comma 4) di prevedere una semplificazione delle procedure relative alle certificazioni e attestazioni di autorità di stati esteri, o comunque rilasciati all'estero; all'articolo 4 di prevedere che la documentazione relativa alle motivazioni dell'impedimento alla sottoscrizione o dichiarazione sia tenuta separata dall'attestazione; all'articolo 7, per quanto riguarda il comma 1, di specificare che il mezzo per redigere i documenti debba comunque consentire la conservazione nel tempo, e di prevedere (comma 4) la possibilità dell'utilizzo di acronimi e di espressioni in lingua straniera di uso corrente; di estendere le previsioni dell'articolo 13 agli analoghi atti regolati dalla legge notarile;all'articolo 21, di considerare i profili penalistici (falso ideologico, querela di falso) della falsa attestazione rispetto all'acquisizione di una falsa autocertificazione riformulando l'articolo, ovvero sopprimendolo in considerazione dell'incidenza di una norma regolamentare in fattispecie penale;di richiamare i dati biometrici, con esclusione di una schedatura generalizzata del DNA, non solo per la firma digitale di cui all'articolo 22, ma anche per altre forme di identificazione; all'articolo 24 di considerare la necessità che tali disposizioni si estendano in via generalizzata, facendo pertanto all'articolo 28 della legge notarile; all'articolo 27 comma 3, e nelle altre norme del presente testo unico (articoli 2, 8, 11 e 23) di verificare la compatibilità con la Direttiva 93/99/CEE in materia di autorità di certificazione; all'articolo 28 di approfondire il senso della lettera c) e di dare una lettura più attenta; all'articolo 35, comma 2, di valutare se non sia opportuno evitare il riferimento al "timbro" , che potrebbe essere sostituito da altro mezzo, o quantomeno di aggiungere l'espressione "o equivalenti"; di procedere ad un coordinamento dei riferimenti alla " veridicità" e alla "autenticità" in relazione agli articoli 41 e 45; all'articolo 53, di consentire forme di sperimentazione della gestione informatica del protocollo. A seguito dei suddetti pareri, il testo è stato riformulato in accoglimento delle richieste delle Commissioni parlamentari, ad eccezione di alcune, per i motivi di seguito esposti.
Riguardo all'osservazione della I Commissione del Senato relativa all'articolo 21, si ritiene che le modifiche possano far sorgere il dubbio che una siffatta formulazione introduca una nuova fattispecie penale; in effetti, per la stessa ragione il Consiglio di Stato e il Ministero della Giustizia, a proposito delle disposizioni di cui all'articolo 76, avevano segnalato la necessità di non delineare, anche semplicemente, nuove formulazioni o interpretazioni delle fattispecie penali; pertanto, l'osservazione non è stata accolta in quanto la fonte regolamentare, nella formulazione adottata, non è suscettibile di incidere sul contenuto delle norme.
In ordine alla verifica, richiesta dalla I Commissione del Senato, della compatibilità dell'articolo 27 comma 3, e delle altre norme del presente testo unico con la Direttiva 93/99/CEE in materia di autorità di certificazione, si fa presente che le modifiche eventualmente necessarie verranno recepite nella forma dell'aggiornamento del testo unico, essendo, a tutt'oggi, in attesa dell'approvazione della legge comunitaria per l'anno 2000, nonchè dell'emanazione dei provvedimenti normativi di recepimento dalla stessa previsti.
Quanto alla richiesta, formulata dalla I Commissione del Senato, in ordine all'articolo 28, si osserva che questa previsione si limita a riprodurre la normativa vigente.
Quanto alla richiesta della I Commissione della Camera di cui al punto f), in ordine all'articolo 43 dello schema, si ricorda che esso rappresenta una delle essenziali innovazioni del Testo Unico e prevede che le amministrazioni e i servizi pubblici non possano chiedere ai cittadini certificazioni per tutti i dati attestabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Le amministrazioni e i servizi pubblici sono tenuti o ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, o ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione. Non si vede quindi come il divieto previsto per le amministrazioni di richiedere certificazioni ai cittadini possa risultare più defatigante rispetto alla normativa preesistente.
Quanto alla richiesta, formulata dalla I Commissione del Senato, in ordine all'articolo 53, si ritiene che prevedere esplicitamente forme di sperimentazione potrebbe indebolire il carattere prescrittivo della norma sul protocollo.
Quanto alla richiesta, formulata da entrambe le Commissioni, di provvedere ad armonizzare la disposizione di cui all'articolo 60, comma 3 con la formulazione adottata dall'articolo 55, comma 5 (R), non si ravvisa l'esigenza di armonizzazione, in quanto le fattispecie disciplinano ipotesi diverse. Quanto alla richiesta, formulata da entrambe le Commissioni. di attribuire rango legislativo alle disposizioni contenute negli articoli 77 (L-R) e 78 (L-R), oppure, in alternativa, di distinguere in commi separati, all'interno di ciascun articolo, le disposizioni che si riferiscono a norme primarie e quelle che si riferiscono a norme secondarie, mentre è stato possibile suddividere nei due commi l'articolo 77, l'operazione non appare configurabile per l'articolo 78.
Occorre infine, precisare che:
a) al fine di adempiere alla richiesta formulata da entrambe le Commissioni di espungere dal testo unico i riferimenti alle disposizioni previgenti, è stata predisposta, a completamento del testo "A", una tavola di Corrispondenza tra gli articoli del testo unico e le disposizioni previdenti;
b) non è stato predisposto un allegato nel quale ricomprendere i regolamenti ministeriali, le direttive e le circolari vigenti rilevanti nella materia, perché, stante l'esistenza, in particolare, di circolari, dato che l'emanazione del testo unico ha comportato un coordinamento e un'armonizzazione delle disposizioni provenienti dalle diverse fonti, si ritiene che da ciò discenderà la necessità che le amministrazioni provvedano ad aggiornamento delle circolari esistenti;
c) diversamente, per le norme tecniche vigenti, che sono state riunite in un'appendice al testo unico.

Capo III -  Analisi dell'impatto delle nuove norme sulla documentazione amministrativa alle novità del testo unico.

I risultati delle attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo e l'analisi dell'impatto delle nuove norme sulla documentazione amministrativa, introdotte con la legge 15 maggio 1997, n.127, la legge 16 giugno 1998, n.191 e il DPR. 20 ottobre 1998, n. 403, svolte dal Progetto finalizzato del Dipartimento della Funzione Pubblica "Semplifichiamo", hanno notevolmente contribuito all'individuazione delle ulteriori innovazioni da introdurre con il Testo Unico.
1) I dati sulla riduzione delle certificazioni anagrafiche e delle autentiche e la prospettiva dell'eliminazione dei certificati
I dati del monitoraggio quantitativo effettuato in 23 città sulla riduzione delle certificazioni anagrafiche e delle autentiche di firme rilasciate dalle anagrafi comunali e la stima del conseguente risparmio degli italiani hanno mostrato i positivi e diffusi risultati dell'attuazione delle nuove norme. Il raffronto tra il 1996 e il 1999 consente di misurare gli effetti dell'insieme delle novità in materia di autocertificazione e di autentiche di firma, introdotte dalla legge n.127 del 1997, dalla legge n. 191 del 1998 e dal DPR. n.403 del 1998.
Nel 1999 le certificazioni rilasciate dalle anagrafi si sono ridotte del 50% rispetto al 1996. In termini assoluti ciò significa che mentre nel 1996 le anagrafi comunali italiane "producevano" 68 milioni di certificati, nel 1998 ne hanno prodotti 49 milioni e nel 1999 34 milioni.
Tra il 1996 e il 1999 le autentiche di firma sono diminuite del 79,5% (da 35 a 7,5 milioni).
La riduzione delle certificazioni e delle autentiche di firma ha rappresentato un grande risparmio di tempo e di denaro per i cittadini. Il progetto "Semplifichiamo" ha stimato che la spesa sostenuta dagli italiani per le certificazioni e le autentiche di firma è passata da 2.977 miliardi del 1996 a 1.107 miliardi del 1999. I risparmi rispetto al 1996 sono stati stimati rispettivamente in 1.020 miliardi per il 1998 e in 1.869 miliardi per il 1999. I dati dei primi 5 mesi del 2000, confrontati con quelli del 1996, confermano il trend di decremento ed evidenziano un'ulteriore significativa riduzione sia dei certificati che delle autentiche di firma. La riduzione media delle certificazioni passa dal 50% del 1999 al 57% e quella delle autentiche di firma passa dall'80% al 90%.
La riduzione delle certificazioni tocca il picco del 62% nel mese di gennaio. E' un dato particolarmente positivo, sicuramente legato alla rilevanza in questo mese delle pre-iscrizioni scolastiche, che consente di apprezzare l'efficacia delle norme che prevedono che scuole, Università, Motorizzazione Civile e Comuni non possano richiedere certificati, ma solo autocertificazioni.
I buoni risultati fin qui raggiunti nella riduzione delle certificazioni sono un indicatore, dell'efficacia delle novità introdotte e del cambiamento maturato nella cultura e nei comportamenti quotidiani delle amministrazioni e del personale. E' cresciuta la consapevolezza che l'applicazione delle nuove norme è ormai ineludibile. Nello stesso tempo è aumentata la conoscenza dei propri diritti da parte dei cittadini che hanno percepito il messaggio innovativo delle nuove norme e ne hanno preteso in modo diffuso l'applicazione.
Questi dati positivi e il particolare successo della norma che ha previsto che Comuni, scuole, Università e motorizzazioni civili non possono richiedere i certificati ai cittadini, ci dicono che è possibile compiere un ulteriore passo in avanti ed introdurre la previsione della completa eliminazione della richiesta dei certificati ai cittadini, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, nella prospettiva, da realizzare nel breve periodo, della "decertificazione" e cioè della completa sostituzione di certificati ed autocertificazioni con la trasmissione per via telematica di dati e documenti.
Il Testo Unico interviene sotto questo duplice profilo con innovazioni particolarmente significative e coerenti con i principi e i criteri direttivi, individuati dall'articolo1 della legge 15 maggio 1997, n.127, ed in particolare con i principi contenuti nell'articolo18 della legge 7 agosto 1990, n.241 e con l'obiettivo di cui alla lettera a) dell'eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi.
L'articolo 43 del Testo, infatti, introduce la previsione che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali o fatti attestabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, per i quali sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte dell'interessato dell'amministrazione competente o ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Questa innovazione è completata dalla previsione, introdotta dall'articolo 72, che la richiesta dei certificati costituisca violazione dei doveri di ufficio.
Nel medesimo tempo lo stesso articolo 43 detta disposizioni tese a rimuovere gli ostacoli, oggi esistenti, all'acquisizione d'ufficio per via telematica di dati e documenti. Si sottolinea in particolare la norma, di cui al comma 2, che stabilisce che quando la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante viene operata per le finalità di cui al presente Testo Unico, essa si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico. Per l'accesso diretto agli archivi l'amministrazione certificante rilascia apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali. Il terzo comma, inoltre, introduce la previsione che le amministrazioni certificanti siano tenute a consentire alle amministrazioni procedenti la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, senza oneri e nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
Per garantire il necessario equilibrio tra semplicità per il cittadino e certezze pubbliche che è alla base della nuova normativa in materia di documentazione amministrativa, il Testo Unico introduce disposizioni tese ad agevolare e rendere più cogenti le attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Si richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 72 che introduce il termine di trenta giorni per la risposta alle richieste di controllo e prevede che la mancata risposta alle richieste di controllo costituisca violazione dei doveri d'ufficio.
I dati relativi alla riduzione del 90% delle autentiche di firma indicano un notevole successo delle modalità alternative all'autenticazione (attraverso la sottoscrizione davanti al dipendente addetto o l'invio con la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore) introdotte dalla legge n.127 del 1997 e dalla legge n.191 del 1998. Tali modalità sono via divenute le modalità abituali di autenticazione ad eccezione dei casi esclusi dalla legge (dichiarazioni non contestuali all'istanza). Si è ritenuto opportuno, anche sulla base di un'analisi d'impatto effettuata con i responsabili delle anagrafi di alcune città, introdurre con l'articolo 21 una disposizione che generalizza a tutte le istanze e alle dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione le modalità di autenticazione alternative. Resta ferma l'autenticazione da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, con le modalità "tradizionali", solo per le dichiarazioni destinate a soggetti privati e per gli atti che hanno come oggetto la riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Capo IV - Le indicazioni dell'analisi qualitativa sull'impatto delle nuove norme

L'analisi qualitativa degli oltre 1500 quesiti, segnalazioni e richieste di consulenza pervenuti al Progetto finalizzato Semplifichiamo ha offerto un quadro completo delle criticità emerse nell'applicazione delle nuove norme che è stato la base essenziale per individuare ulteriori innovazioni in grado di introdurre nuove semplificazioni e di rimuovere tali punti critici.
Uno di questi è risolto in radice dal Testo Unico ed è rappresentato dalla difficoltà ad orientarsi di fronte ad un mosaico di norme .
Per una lettura più agevole del quadro di insieme delle problematiche interpretative e delle indicazioni proposte per affrontarle, le principali criticità emerse e le più rilevanti innovazioni proposte sono state classificate per argomento:
1) Ambito di applicazione
a) Applicabilità ai gestori ed esercenti di pubblici servizi.
Sono stati segnalati problemi relativamente alla distinzione, proposta da alcuni gestori ed esercenti di pubblici servizi come la Rai e l'Ente Poste, tra attività strettamente strumentale allo svolgimento del servizio pubblico ed attività "neutra". All'articolo 2, comma 1 viene chiarito che il Testo Unico si applica ai gestori di pubblici servizi in tutti i rapporti con l'utenza.
b) Applicabilità ai procedimenti di volontaria giurisdizione.
Numerosi quesiti e segnalazioni hanno riguardato l'applicabilità delle normativa in materia di autocertificazione all'attività di volontaria giurisdizione o a quella ad essa riconducibile. L'articolo 2, comma 2 prevede che queste modalità di produzione di atti e documenti siano utilizzate anche nei rapporti con l'autorità giudiziaria, limitatamente allo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione.
c) Applicabilità ai cittadini stranieri
Sono state segnalate problematiche interpretative relativamente all'applicazione delle norme in materia di documentazione amministrativa ai cittadini stranieri, alla necessità di dimostrare il requisito della residenza per rendere le dichiarazioni sostitutive e all'applicabilità delle norme in materia di documentazione amministrativa ai cittadini stranieri non residenti.
L'articolo 3 chiarisce che le disposizioni del Testo Unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione €pea, alle persone giuridiche, alle pubbliche amministrazioni e agli enti e alle associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione €pea. Il secondo comma dell'articolo 3 innova, rispetto al DPR. n. 403 perché introduce la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive non solo per gli extracomunitari residenti, ma anche per quelli autorizzati a soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili da soggetti pubblici in Italia.
d) Applicabilità ai soggetti privati
Numerosi quesiti hanno avuto come oggetto l'applicabilità delle norme in materia di documentazione amministrativa ai soggetti privati e la possibilità per il funzionario incaricato dal Sindaco di rifiutare l'autenticazione di dichiarazioni sostitutive rivolte a soggetti privati.
Tale questione è già stata affrontata dal disegno di legge annuale di semplificazione.
2) Modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
Numerose sono state le richieste di chiarimenti relative alle modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non contestuali alle istanze, all'utilizzo delle modalità di autenticazione alternative e alla nozione di contestualità all'istanza. Una criticità particolare è stata ripetutamente segnalata per l'autentica della sottoscrizione da parte di coloro che siano temporaneamente impediti per ragioni di salute. Le problematiche relative alle modalità di autenticazione della sottoscrizione sono risolte in radice con le disposizioni dell'articolo 21 e 38 già indicate sopra.
All'articolo 4, comma 2 del presente Testo Unico è prevista la possibilità di sostituire la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di temporaneo impedimento con la dichiarazione resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Tale dichiarazione è resa al pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.
3) Autentica di copie
Molte segnalazioni e quesiti proposti sia da cittadini, che da imprese ed amministrazioni hanno richiesto di estendere la facoltà (introdotta dal DPR n.403 del 1998) di attestare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la conformità di una copia all'originale di una pubblicazione ai documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione. E' stato sottolineato che questa opportunità semplificherebbe notevolmente la presentazione di documenti e agevolerebbe le stesse attività di controllo.
Il Testo Unico, all'articolo 19, introduce tale facoltà.
4) Acquisizione d'ufficio e controlli
Numerose amministrazioni hanno segnalato le seguenti criticità nelle attività di controllo e nell'acquisizione d'ufficio anche per via telematica, che rappresenta una delle più importanti novità introdotte dal DPR. n. 403:
a) Necessità che le amministrazioni certificanti consentano la consultazione delle banche dati necessarie ai fini delle attività di controllo o dell'acquisizione d'ufficio senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti;
b) necessità che venga stabilito un termine per la risposta alle richieste di controllo o di acquisizione d'ufficio e sanzioni per i casi di mancata risposta;
c) problematiche relative alle modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati personali;
d) necessità che le amministrazioni certificanti individuino e rendano note le modalità per l'efficiente ed efficace svolgimento dei controlli stessi; e) necessità di normare i casi di irregolarità formali che non costituiscono falsità.
Come già richiamato sopra, tali problematiche vengono compiutamente affrontate dalle disposizioni dell'articolo 43 (in relazione alla consultazione per via telematica degli archivi delle amministrazioni certificanti e alle modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati personali) e dell'articolo 72 (termine per la risposta alle richieste di controllo, modalità per l'efficiente ed efficace svolgimento dei controlli). L'articolo 6, comma 3, prevede inoltre che qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni che non costituiscono falsità, il funzionario competente dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questo è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione, altrimenti il procedimento non ha seguito.

Capo V - La semplificazione nei procedimenti amministrativi nel settore della circolazione stradale e dei trasporti

La semplificazione dei procedimenti amministrativi nel campo della circolazione stradale ha una prima notevole attuazione con il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 ad opera dell’allora Ministro della Funzione pubblica Prof. Sabino Cassese.
Il regolamento innova profondamente le procedure per il conseguimento della patente, senza pregiudicare l’efficacia dei controlli necessari per la tutela della sicurezza della circolazione stradale.
Il procedimento di rilascio, rinnovo e duplicazione della patente di guida prevede misure di semplificazione per migliorare i rapporti tra pubblici poteri e cittadini, introducendo elementi di razionalizzazione nelle attività delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
Il D.P.R. n. 575/1994, in linea con le tendenze da tempo in atto nella maggioranza dei paesi €pei, attribuisce alla patente di guida il valore di provvedimento abilitativo conservando anche il valore di documento ufficiale di identità personale, anche a seguito del parere fornito al dipartimento della funzione pubblica dal consiglio di stato, che così si esprimeva: “ la semplificazione procedimentale alla quale mira il presente schema regolamentare non risentirebbe comunque – ove si affermasse la valenza identificativa della patente – di alcuni sostanziali appesantimenti, dovendosi, al contrario, ragionevolmente ritenere che la previsione di privare la patente di guida della eventuale valenza di documento di identificazione personale comporterebbe, semmai, un evidente aggravio, certamente non utile a favorire le esigenze dell’amministrazione del cittadino.
Il D.P.R. n. 575/1994 trasferisce la competenza per il rilascio al ministero dei trasporti e della navigazione, lasciando nella sfera delle attribuzioni del prefetto il potere di adottare provvedimenti di sospensione e di revoca quando questi costituiscano una sanzione amministrativa accessoria o quando, a seguito di comunicazione del rilascio della patente di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato, il titolare della patente risulti essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza o sottoposto a misure di sicurezza personali e alle misure di prevenzione.
La scelta di questa direttrice di riforma conseguen una pluralità di effetti positivi.
Oltre a concentrare in un’unica sede il referente pubblico del richiedente,  il D.P.R. n. 575/1994 riduce drasticamente i tempi di consegna del documento, prevedendo che il rilascio della patente avvenga contestualmente al superamento dell’esame pratico.
Ulteriori semplificazioni sono introdotte con l’eliminazione degli obblighi di annotazione sulla patente di guida del cambiamento di abitazione o residenza. A questo provvede il competente ufficio centrale del dipartimento dei trasporti terrestri al quale i comuni inviano per via telematica la notizia dell’avvenuto trasferimento di abitazione o di residenza.
Tra gli adempimenti istruttori relativi all’accertamento sanitario viene eliminato l’obbligo dell’acquisizione del certificato anamnestico.
Risultano notevolmente snelliti i procedimenti connessi al rilascio del duplicato e della conversione di patente estera o militare.
Anche gli adempimenti relativi alla conferma di validità della patente di guida risultano notevolmente snelliti in quanto non è più necessario che il richiedente si rechi in tre diverse sedi ( medico autorizzato, ufficio della motorizzazione, prefettura) ma è sufficiente che si sottoponga agli esami medici e attenda di ricevere per posta un tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida.

Capo VI - Nuova disciplina per il rilascio del duplicato della patente di guida e della carta di circolazione.

Capo VIa - Patente di guida

Una importante semplificazione è stata attuata con l’emanazione dei decreti Presidenziali n. 104 del 9 marzo 2000, relativamente al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento e n. 105 del 9 marzo 2000, che disciplina il rilascio del duplicato della carta di circolazione dei veicoli a motore in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento.
Il titolare di patente di guida deve presentare denuncia agli organi di polizia entro 48 ore dalla constatazione dello smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida, compilando un apposito modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente un permesso provvisorio di guida. Da quel momento la patente identificata nella denuncia non è più valida. Nel caso di rientro in possesso della patente di guida, successivamente alla denuncia, il titolare deve provvedere alla sua distruzione.
Ricevuta la comunicazione dagli organi di polizia, l’Ufficio operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà ad inviare entro 90 giorni per posta - contrassegno all’indirizzo del titolare il duplicato della patente di guida.
Solo nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da non rendere leggibili i dati in essa contenuti, il titolare della patente di guida deve rivolgersi agli uffici della Motorizzazione civile.

Capo VIb - Carta di circolazione

Anche nel caso della carta di circolazione smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105 prevede che, l’intestatario deve presentare denuncia, entro 48 ore dalla constatazione,  compilando apposito modulo agli organi di polizia che, contestualmente, rilasciano un permesso provvisorio di circolazione della durata di 90 giorni, da quel momento la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da non rendere leggibili i dati in essa contenuti, la richiesta di duplicato deve essere presentata presso gli Uffici della Motorizzazione, che rilasciano di circolazione.
Anche per la carta di circolazione, come per la patente, l’Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette entro 90 giorni il duplicato per posta – contrassegno all’indirizzo dell’intestatario.
La circolazione con veicolo sfornito del permesso provvisorio di circolazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione.

Capo VII - Sportello telematico

Capo VIIa - Immatricolazione, reimmatricolazione, registrazione della proprietà e passaggi di proprietàdei veicoli a motore e dei rimorchi

In attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e del conseguente riordino amministrativo è stato emanato il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, che contiene il Regolamento per la disciplina degli adempimenti relativi all’immatricolazione e alla registrazione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi e che istituisce lo “sportello telematico dell’automobilista”.
A tale sportello saranno collegati in rete circa 4100 sportelli sparsi sull’intero territorio nazionale, di cui 3900 presso studi di consulenza automobilistica, 103 presso gli Uffici provinciali del Ministero dei trasporti e della navigazione e 103 presso gli Uffici provinciali dell’A.C.I. che gestiscono il pubblico registro automobilistico e presso le delegazioni dell’A.C.I.
Con l’entrata in vigore del regolamento gli utenti potranno recarsi al più vicino sportello telematico ed ottenere in tempo reale i certificati di proprietà, le carte di circolazione e le targhe.
Lo sportello telematico verrà attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione o con il sistema informativo dell’A.C.I.
All’esterno dei locali dove hanno la sede, gli sportelli espongono apposito logo, il cui modello verrà stabilito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento,  con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Al loro interno gli sportelli dovranno altresì affiggere le tabelle che indicano l’ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio.
Le operazioni che possono svolgere gli sportelli, limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal ministero dei trasporti, sono:
a) immatricolazione e rilascio contestuale della carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, con l’indicazione, se ricorrono, delle generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni contenute nell’articolo 91 del codice della strada;
b) rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione di cui all’articolo 94, comma 2, del codice della strada. Su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati,
c) nuove immatricolazioni. Sono esclusi dall’applicazione del regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall’estero attraverso canali d’importazione non ufficiali (importazione parallela), nonché i veicoli usati già in possesso di documenti di circolazione rilasciati da uno Stato estero.
d) Consegna delle targhe di cui all’articolo 101, comma 2 del codice della strada (le targhe sono consegnate agli intestatari all’atto dell’immatricolazione dei veicoli). 
e) Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa di cui all’articolo 102, commi 2, 4, e 5 del codice della strada. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione. In caso di deterioramento che non rende leggibili i dati contenuti nelle targhe, l’intestatario del veicolo deve richiedere una nuova immatricolazione. Nei casi di distruzione delle targhe, sulla base della ricevuta rilasciata dagli organi di polizia che hanno ricevuto la denuncia, l’intestatario della carta di circolazione deve chiedere una nuova immatricolazione.
f) Rilascio del certificato di proprietà con le connesse annotazioni dell’usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio, per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A. (art. 93, comma 5 del codice della strada);
g) Trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto;
h) Cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all’estero (art. 103, comma 1 del codice della strada);
i) Cancellazione dal P.R.A.  dei veicoli e dei rimorchi avviati alla demolizione di cui all’articolo 46, comma 5, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.
Lo sportello non potrà effettuare le operazioni di rilascio della carta di circolazione e delle targhe per i veicoli che per la loro utilizzazione hanno necessità di possedere un titolo  o i requisiti per il servizio o il trasporto (autocarri, autobus, ecc) e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.
Risultano quindi esclusi:
- i veicoli a motore adibiti a locazione senza conducente (licenza comunale);
- i veicoli a motore adibiti a noleggio con conducente (licenza comunale);
- autobus adibiti a servizio di linea (concessione);
- veicoli a motore adibiti al trasporto di cose per conto terzi (iscrizione all’albo e autorizzazione);
- veicoli a motore adibiti a servizio di linea per trasporto di cose (concessione);
- veicoli adibiti a servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi (licenza comunale);
- i veicoli a motore adibiti al trasporto di cose in conto proprio (licenza);
- gli autobus da adibire ad uso proprio (nulla osta).
La competenza esclusiva rimane in capo agli Uffici provinciale della Motorizzazione, i quali potranno rilasciare anche il certificato di proprietà per i suddetti veicoli.
Rimane di competenza esclusiva degli Uffici della Motorizzazione civile anche l’immatricolazione di tutti i veicoli che ai fini dell’immatricolazione sono soggetti a visita e prova al fine di verificarne i requisiti alla circolazione. Il vigente codice della strada prevede tale accertamento ai fini dell’immatricolazione per i veicoli:
- destinati al trasporto pubblico di persone;
- allestiti o trasformati;
- da adibire a servizio di noleggio con conducente;
- da adibire a servizio di piazza per trasporto di persone;
- da adibire a   servizio di linea per trasporto di persone;
- di importazione parallela (ad eccezione delle autovetture);
- adibiti a spettacoli viaggianti;
- ceduti dalle Forze armate;
- ricostruiti già radiati dal P.R.A.;
- di interesse storico e collezionistico;
- provenienti da aste pubbliche.

Capo VIIb - Vigilanza e sanzioni

Gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e gli Uffici provinciali dell’A.C.I., che gestiscono il P.R.A., hanno il compito di accertare il corretto funzionamento degli sportelli e della osservanza sulle misure che devono adottare gli studi di consulenza automobilistica e le delegazioni dell’A.C.I., per assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale assegnato, annotato in apposito registro, per la gestione dello sportello.
In caso di accertata irregolarità nel rilascio di documenti, l’Ufficio provinciale della motorizzazione cancella il documento irregolare dall’archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione che deve essere presentata entro la fine dell’orario di apertura, del giorno lavorativo successivo, corredata dalle richieste presentate presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti. Entro lo stesso termine deve essere restituito all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile il documento irregolare, unitamente alle targhe, per la distruzione o l’eventuale assegnazione (delle targhe) ad altro utente.
L’attività operativa dello sportello viene sospesa nel caso di mancata restituzione del documento irregolare entro i termini previsti e, se la restituzione non avviene nei tre giorni lavorativi successivi all’accertata irregolarità del documento, dell’accaduto vengono informati le autorità pubbliche (Provincia) per i conseguenti provvedimenti di competenza e gli organi di polizia, per il ritiro dei e, se del caso, delle targhe.
Per la prima irregolarità il collegamento telematico viene sospeso per un massimo di un mese, per la seconda irregolarità per un periodo da uno a tre mesi. Al verificarsi della terza irregolarità in tre anni decadono i provvedimenti adottati per consentire l’apertura dello sportello, del quale cessa l’attività operativa.
Analoga procedura viene attuata per le operazioni di competenza dell’Ufficio dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A. qualora viene accerta l’inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli importi versati.
Attraverso intervento sulla banca dati P.R.A. sospende l’esito dell’operazione e ne dà comunicazione allo sportello presso il quale è stata presentata la richiesta.
Lo sportello deve provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte e restituirlo al competente Ufficio provinciale dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A., entro la fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo.
Trascorso infruttuosamente il termine senza che sia stato restituito il certificato di proprietà, viene sospesa l’operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare. Se tale restituzione avviene oltre il terzo giorno lavorativo successivo all’accertata irregolarità del documento, viene segnalato l’accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti e agli organi di polizia per il ritiro del documento irregolare.
Per la prima violazione commessa da Studi di consulenza automobilistica e per le delegazioni dell’ACI è prevista la sospensione del collegamento telematico per un periodo non superiore ad un mese. Al verificarsi della seconda violazione la sospensione del collegamento è della durata da uno a tre mesi e, al verificarsi della violazione, per la terza volta in tre anni,  decadono i provvedimenti adottati per consentire l’apertura dello sportello e lo sportello cessa di essere operativo.
La semplificazione lascia in piedi l’attuale duplicazione delle competenze della Motorizzazione  e dell’A.C.I -  PRA, completa  però le competenze di questi Enti e assegna agli Studi di consulenza le competenze di entrambi gli Enti: sportello unico, fra tanti, con alcune esclusioni.

Tabella
Quadro delle nuove competenze

Patente di guida:

Procedimenti

Uff. Prov. Motorizzazione

Uff. Prov. A.C.I.-P.R.A.

Delegazioni A.C.I.

Studi di consulenza automobilistica

Organi di polizia

Smarrimento

No

No

No

No

Si

Sottrazione

No

No

No

No

Si

Distruzione

No

No

No

No

Si

Deterioramento che rende illeggibile i dati

Si

No

No

No

No

Autoveicoli, Motoveicoli e loro rimorchi.

Procedimenti

Uff. Prov. Motorizzazione

Uff. Prov. A.C.I.-P.R.A.

Delegazioni A.C.I.

Studi di consulenza automobilistica

Organi di polizia

Immatricolazione (1)

Si

Si

Si

Si

No

Reimmatricolazione (1)

Si

Si

Si

Si

No

Registrazione di proprietà

Si

Si

Si

Si

No

Passaggi di proprietà

Si

Si

Si

Si

No

Immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall’estero (importazione parallela)

Si

No

No

No

No

Veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero

Si

No

No

No

No

Registrazioni di proprietà di veicoli importati dall’estero

 

 

 

 

No

Smarrimento carta di circolazione

No

No

No

No

Si

Sottrazione carta di circolazione

No

No

No

No

Si

Distruzione o deterioramento carta di circolazione

No

No

No

No

Si

Deterioramento carta di circolazione che rende illeggibile i dati

Si

No

No

No

No

(1) Lo sportello non potrà effettuare le operazioni di rilascio della carta di circolazione e delle targhe per i veicoli che per la loro utilizzazione hanno necessità di possedere un titolo  o i requisiti per il servizio o il trasporto (autocarri, autobus, ecc) e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche, che resta di competenza dei Comuni.
Risultano quindi esclusi:
- i veicoli a motore adibiti a locazione senza conducente (licenza comunale);
- i veicoli a motore adibiti a noleggio con conducente (licenza comunale);
- autobus adibiti a servizio di linea (concessione);
- veicoli a motore adibiti al trasporto di cose per conto terzi (iscrizione all’albo e autorizzazione);
- veicoli a motore adibiti a servizio di linea per trasporto di cose (concessione);
- veicoli adibiti a servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi (licenza comunale);
- i veicoli a motore adibiti al trasporto di cose in conto proprio (licenza);
- gli autobus da adibire ad uso proprio (nulla osta).
La competenza esclusiva rimane in capo agli Uffici provinciale della Motorizzazione, i quali potranno rilasciare anche il certificato di proprietà per i suddetti veicoli


Capo VIII – Noleggio di veicoli senza conducente

Con il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 è stato emanato il Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente.
Il Regolamento prevede che, l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio èla sede legale dell’impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.
Entro cinque giorni il comune trasmette copia della denuncia di inizio dell’attività al prefetto.
Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Nel caso in cui sospenda o vieti l’attività di noleggio, il prefetto, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, ètenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti èstato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
La disposizione di cui al comma 5, dell’articolo 84 del legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede la licenza comunale di esercizio, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anzichè alla licenza.

Capitolo IX - Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli

Con il D.P.R. 24 novembre 2001, in attuazione dell’allegato A, n. 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, si è provveduto a semplificare il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova (che esenta dall’obbligo di munire il veicolo della carta di circolazione).
L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha validità annuale e può essere concessa a:
a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, commercianti autorizzati ditali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora imtnatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché istituii universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione ditali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
L’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso, sul quale deve peraltro essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega o un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione (attestato da idonea documentazione e con delega).
Durante la circolazione di prova, il veicolo che circola su strada, munito dell’autorizzazione di prova, deve esporre posteriormente la targa prova, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione.
La targa deve recare una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima e con caratteristiche ben definite (per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato).
Per ogni autorizzazione è’ consentito un unico esemplare della targa.
Senza oneri per lo Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero.
L’omologazione delle apparecchiature per la produzione di tali targhe è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, determina l’importo della maggiorazione prevista nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui sopra.

LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). (G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)

Vista l'articolo 87, comma quinto, della costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana il seguente decreto:

 

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Capo I - Definizioni e àmbito di applicazione

Articolo 1 (R) - Definizioni.

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;

t) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    u) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    v) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    z) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    aa) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    bb) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    cc) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    dd) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    ee) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    ff) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    gg) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    hh) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    ii) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    ll) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    mm) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
    nn) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica (1).

------------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, corretto con Comunicato 3 luglio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152).

Articolo 2 (L) - Oggetto.

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

Articolo 3 (R) - Soggetti.

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione €pea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione €pea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Articolo 4 (R) - Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione.

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R).

Articolo 5 (L) - Rappresentanza legale.

1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

Capo II - Documentazione amministrativa

Sezione I - Documenti amministrativi e atti pubblici

Art. 6 (L-R) (1) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 8 (R) (4) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 9 (R) (4) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 10 (L) (1) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) 
                             Art. 11 (R) (4) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 12 (R) (4) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                               Art. 13 (R) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 14 (R) (6) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

 

Sezione III - Trasmissione di documenti

Articolo 15 (L) - Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile.

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

Articolo 15-bis - Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi.

1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine (1).

------------------------

(1) Articolo aggiunto dal comma 12 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

Articolo 16 (R) - Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi.

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

------------------------

(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il 2° e 3° comma.

Articolo 17 (R) - Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

Articolo 18 (L-R) - Copie autentiche.

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R).

Articolo 19 (R) - Modalità alternative all'autenticazione di copie.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 19-bis (L) - Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva.

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

                                                        Articolo 20 (R) - Copie di atti e documenti informatici.

           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

 

Articolo 21 (R) - Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefìci economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R).

Sezione V - Firme elettroniche (1)

                            Art. 22 (R) (4) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 23 (R) (4) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                               Art. 24 (R) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )
                               Art. 25 (R) (7)
           (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

 

Articolo 26 (R) - Certificatori.

1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione €pea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione €pea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

 

Articolo 27 (R) - Certificatori qualificati.

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in àmbito €peo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

Articolo 27-bis (R) - Certificati qualificati.

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;

e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;

b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. Vedi, anche, l'art. 16 dello stesso decreto.

 

Articolo 28 (R) - Accreditamento.

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

 

Articolo 28-bis (L)  - Responsabilità del certificatore.

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10.

 

Articolo 29 (R) - Vigilanza sull'attività di certificazione.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

 

Articolo 29-bis (R) - Obblighi del titolare e del certificatore.

1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati è tenuto inoltre a:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;

h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;

l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;

p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

 

Articolo 29-ter (R) - Uso di pseudonimi.

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

 

Articolo 29-quater (R) - Efficacia dei certificati qualificati.

1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

 

Articolo 29-quinquies (R) - Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati.

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei princìpi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 (1) .

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

 

Articolo 29-sexies (R) - Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del titolare.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

 

Articolo 29-septies (R) - Revoca e sospensione dei certificati qualificati.

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore;

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente decreto;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

 

Articolo 29-octies (R) - Cessazione dell'attività.

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6 (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

 

Sezione VI - Legalizzazione di firme e di fotografie

Articolo 30 (L) - Modalità per la legalizzazione di firme.

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

 

Articolo 31 (L) - Atti non soggetti a legalizzazione.

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

 

Articolo 32 (L) - Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute.

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

 

Articolo 33 (L) - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

 

Articolo 34 (L) - Legalizzazione di fotografie.

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

 

Sezione VII - Documenti di riconoscimento e di identità

Articolo 35 (L-R) - Documenti di identità e di riconoscimento.

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L).

 

Articolo 36 (L) - Carta d'identità e documenti elettronici.

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (1).

2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale;

3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica (1).

4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia (1).

5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi (1).

6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 2, D.L. 9 settembre 2002, n. 195.

 

Sezione VIII - Regime fiscale

Articolo 37 (L) - Esenzioni fiscali.

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

 

Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa

Sezione I - istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

Articolo 38 (L) - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L) (1).

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10.

 

Articolo 39 (L) - Domande per la partecipazione a concorsi pubblici.

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

 

Sezione II - Certificati

Articolo 40 (L) - Certificazioni contestuali.

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'àmbito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Articolo 41 (L) - Validità dei certificati.

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.

Articolo 42 (R) - Certificati di abilitazione.

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti «certificato», sono denominati rispettivamente «diploma» o «patentino».

 

Sezione III - Acquisizione diretta di documenti

Articolo 43 (L-R) - Accertamenti d'ufficio.

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R).

 

Articolo 44 (R) - Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile.

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

 

Sezione IV - Esibizione di documento

Articolo 45 (L-R) - Documentazione mediante esibizione.

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio. (R).

 

Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46 (R) - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (1);

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (2);

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (R).

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(1) Lettera così modificata dall'art. 49 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 49 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

 

Articolo 47 (R) - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).

 

Articolo 48 (R) - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

 

Articolo 49 (R) - Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione.

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

 

Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti

Sezione I - Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti

Articolo 50 (R) - Attuazione dei sistemi.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.

2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.

4. Ciascuna amministrazione individua, nell'àmbito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

Articolo 51 (R) - Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.

Articolo 52 (R) - Il sistema di gestione informatica dei documenti.

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata «sistema» deve:

a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;

b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;

c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;

d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;

e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

 

Articolo 53 (R) - Registrazione di protocollo.

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;

e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

 

Articolo 54 (R) - Informazioni annullate o modificate.

1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.

Articolo 55 (R) - Segnatura di protocollo.

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

Le informazioni minime previste sono:

a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;

b) la data di protocollo;

c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.

2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.

Articolo 56 (R) - Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti.

1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 57 (R) - Numero di protocollo.

1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

 

Sezione seconda - Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

Articolo 58 (R) - Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema.

1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.

2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.

 

Articolo 59 (R) - Accesso esterno.

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'àmbito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

 

Articolo 60 (R) - Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'àmbito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;

b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

Sezione terza - Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

Articolo 61 (R) - Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi.

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;

e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;

g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

 

Articolo 62 (R) - Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema.

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.

2. È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

Articolo 63 (R) - Registro di emergenza.

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)

2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'àmbito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R).

Sezione quarta - Sistema di gestione dei flussi documentali

Articolo 64 (R) - Sistema di gestione dei flussi documentali.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefìci, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

Articolo 65 (R) - Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali.

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;

c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

Articolo 66 (R) - Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali.

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

Sezione quinta - Disposizioni sugli archivi

Articolo 67 (R) - Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito.

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R).

Articolo 68 (R) - Disposizioni per la conservazione degli archivi.

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 69 (R) - Archivi storici.

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

 

Sezione sesta - Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

Articolo 70 (R) - Aggiornamenti del sistema.

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

Capo V - Controlli

Articolo 71 (R) - Modalità dei controlli.

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R).

Articolo 72 (R)  - Responsabilità dei controlli.

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R)

2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R).

 

Capo VI - Sanzioni

Articolo 73 (L) - Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

 

Articolo 74 (L-R) - Violazione dei doveri d'ufficio.

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R).

Articolo 75 (R) - Decadenza dai benefìci.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

Articolo 76 (L) - Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

 

Capo VII - Disposizioni finali

Articolo 77 (L-R) - Norme abrogate.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968, n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997, n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)

2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R).

Articolo 77-bis (L) - Applicazione di norme.

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78 (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, la Circ. 28 marzo 2003, n. 10/2003.

 

Articolo 78 (L-R) - Norme che rimangono in vigore.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore:

a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

b) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo;

c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle L. 31 dicembre 1996, n. 676 e L. 6 ottobre 1998, n. 344;

f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;

g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Allegato

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolato del testo unico Riferimento previgente
Articolo 1 (Definizioni) comma 1 lettera a) articolo 22, comma 2 L.241/90 e art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98
comma 1 lettera b) articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97
comma 1 lettere c), d) ----
comma 1 lettera e) articolo1, comma1, lett. b) D.P.C.M. n. 437/99
comma 1 lettere f), g), h) ----
comma 1 lettera i) articolo 20, secondo comma L.15/68
comma 1 lettera l) articolo 15, primo comma L.15/68
comma 1 lettera m) ----
comma 1 lettera n) articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97
comma 1 lettere o), p) ----
comma 1 lettera q), primo periodo articolo 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera q), secondo periodo articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera r) articolo 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera s) articolo 1 D.P.R. 428/98
Articolo 2 (Oggetto)  
comma 1 articolo 1 L.15/68 e articolo 2 comma 1, primo periodo L.340/2000
Articolo 3 (Soggetti)  
comma 1 articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2 articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3 ----
comma 4 articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99
Articolo 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione)  
comma 1 articolo 4 D.P.R. 403/98
comma 2 ----
comma 3 ----
Articolo 5 (Rappresentanza legale)  
comma 1 articolo 8 L.15/68
Articolo 6 (Riproduzione e conservazione di documenti)  
comma 1 articolo 25 L.15/68 e art.15 D.P.R. 513/1997
comma 2 articolo 2, comma 15, primo periodo L.537/1993
comma 3 ----
comma 4 ----
Articolo 7 (Redazione e stesura di atti pubblici)  
comma 1 articolo 12, primo comma L.15/68
comma 2 articolo 13 primo e secondo comma L.15/68
Articolo 8 (Documento informatico)  
comma 1 articolo 2 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97
comma 3 articolo 3, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4 articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo 9 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)  
comma 1 articolo 18, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 18, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3 articolo 22, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 4 articolo 18 comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 10 (Forma ed efficacia del documento informatico)  
comma 1 articolo 4, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 4, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3 articolo 5, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 4 articolo 5, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 11 (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica)  
comma 1 articolo 11, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 11, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 12 (Pagamenti informatici)  
comma 1 articolo 14 D.P.R. 513/97
Articolo 13 (Libri e scritture)  
comma 1 articolo 15 D.P.R. 513/97
Articolo 14 (Trasmissione del documento informatico)  
comma 1 articolo 12, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 12, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3 articolo 12, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 15 (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile)  
comma 1 articolo 19 L.15/68
Articolo 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi)  
comma 1 articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2 articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3 articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 17 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)  
comma 1 articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 18 (Copie autentiche)  
comma 1 articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma L.15/68
comma 2 articolo 14, secondo comma L.15/68
comma 3 articolo 3, comma 4 D.P.R. 403 /98
Articolo 19 (Modalità alternative all'autenticazione di copie)  
comma 1 articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 20 (Copie di atti e documenti informatici)  
comma 1 articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3 articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4 articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97
comma 5 articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97
Articolo 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni)  
comma 1 ----
comma 2 ----
Articolo 22 (Definizioni)  
comma 1, lettera a) articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera b) articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera c) articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera d) articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera e) articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera f) articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera g) articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera h) articolo 1, comma 1 lett. l) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera i) articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera l) articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera m) articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera n) articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera o) articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97
Articolo 23 (Firma digitale)  
comma 1 articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3 articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4 articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97
comma 5 articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97
comma 6 articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97
comma 7 articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97
Articolo 24 (Firma digitale autenticata)  
comma 1 articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3 articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4 articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97
comma 5 articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97
comma 6 articolo 16, comma 6 D.P.R. 513/97
Articolo 25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)  
comma 1 articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 26 (Deposito della chiave privata)  
comma 1 articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3 articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 27 (Certificazione delle chiavi)  
comma 1 articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 8, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3 articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4 articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo 28 (Obblighi dell'utente e del certificatore)  
comma 1 articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 29 (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione)  
comma 1 articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 17, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3 articolo 17, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4 articolo 17, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo 30 (Modalità per la legalizzazione di firme)  
comma 1 articolo 15 secondo comma L.15/68
Articolo 31 (Atti non soggetti a legalizzazione)  
comma 1 articolo 18, primo e secondo comma L.15/68
Articolo 32 (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute)  
comma 1 articolo 16 L.15/68
Articolo 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)  
comma 1 articolo 17, primo comma L.15/68
comma 2 articolo 17, secondo comma L.15/68
comma 3 articolo 17, terzo comma L.15/68
comma 4 articolo 17, quarto comma L.15/68
comma 5 articolo 17, quinto comma L.15/68
Articolo 34 (Legalizzazione di fotografie)  
comma 1 articolo 2, comma 7 L.127/97come modificato dall'articolo 55 comma 3 della L.342/2000
Articolo 35 (Documenti di identità e di riconoscimento)  
comma 1 ----
comma 2 articolo 292 R.D. n. 635/40
comma 3 articolo 2, comma 9 L.127/97
Articolo 36 (Carta d'identità e documenti elettronici)  
comma 1 articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98
comma 2 articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98
comma 3 articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98
comma 4 articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98
comma 5 articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98
comma 6 articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98
comma 7 articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98
Articolo 37 (Esenzioni fiscali)  
comma 1 articolo 21, primo comma L.15/68
comma 2 articolo 23, primo comma L.15/68
Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)  
comma 1 art.3 comma 11 della L.127/97 come modificato dall'art. 2 comma 10 della L.191/98
comma 2 ----
comma 3 articolo 3, comma 11 L.127/97, come modificato dall'art.2 comma 10 della L.191/98
Articolo 39 (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici)  
comma 1 articolo 3, comma 5 L.127/97
Articolo 40 (Certificazioni contestuali)  
comma 1 articolo 11 L.15/68
Articolo 41 (Validità dei certificati)  
comma 1 articolo 2, comma 3 L.127/97, come modificato dall'art.2 comma 2 della L.191/98
comma 2 articolo 2, comma 4 L.127/97
Articolo 42 (Certificati di abilitazione)  
comma 1 articolo 12 D.P.R. 403/98
Articolo 43 (Accertamenti d'ufficio)  
comma 1 ----
comma 2 articolo 3, comma 1 L.340/2000
comma 3 ----
comma 4 ----
comma 5 articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 6 articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo 44 (Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile)  
comma 1 articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2 articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 45 (Documentazione mediante esibizione)  
comma 1 articolo 3, comma 1 L.127/97
comma 2 articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98
comma 3 ----
Articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)  
comma 1 articolo 2, primo comma L.15/68 e articolo 1, comma 1 D.P.R. 403/1998
Articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)  
comma 1 articolo 4, primo comma L.15/68
comma 2 articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3 articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 4 ----
Articolo 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive)  
comma 1 articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2 articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3 articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo 49 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione)  
comma 1 articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2 articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 50 (Attuazione dei sistemi)  
comma 1 articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3 articolo 21, comma 3 D.P.R.428/98
comma 4 articolo 2, comma 2 D.P.R.428/98
comma 5 articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)  
comma 1 articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2 articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3 articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 52 (Sistema di gestione informatica dei documenti)  
comma 1 articolo 3 D.P.R. 428/98
Articolo 53 (Registrazione di protocollo)  
comma 1 articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3 articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4 articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98
comma 5 articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 54 (Informazioni annullate o modificate)  
comma 1 articolo 5 comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98
Articolo 55 (Segnatura di protocollo)  
comma 1 articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3 articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4 articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98
comma 5 articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 56 (Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti)  
comma 1 articolo 7 D.P.R. 428/98
Articolo 57 (Numero di protocollo)  
comma 2 articolo 8 D.P.R. 428/98
Articolo 58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema)  
comma 1 articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3 articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 59 (Accesso esterno)  
comma 1 articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3 articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4 articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 60 (Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni)  
comma 1 articolo 11, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 11, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3 articolo 11, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi)  
comma 1 articolo 12, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 12, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3 articolo 12, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema)  
comma 1 articolo 13, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 13, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3 articolo 13, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4 articolo 13, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 63 (Registro di emergenza)  
comma 1 articolo 14, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 14, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3 articolo 14, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4 articolo 14, comma 4 D.P.R. 428/98
comma 5 articolo 14, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali)  
comma 1 articolo 15, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 15, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 3 articolo 15, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4 articolo 15, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali)  
comma 1 articolo 16 D.P.R. 428/98
Articolo 66 (Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali)  
comma 1 articolo 17 D.P.R. 428/98
Articolo 67 (Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito)  
comma 1 articolo 18, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 18, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3 ----
Articolo 68 (Disposizioni per la conservazione degli archivi)  
comma 1 articolo 19, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2 articolo 19, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3 articolo 19, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 69 (Archivi storici)  
comma 1 articolo 20 D.P.R. 428/98
Articolo 70 (Aggiornamenti del sistema)  
comma 1 articolo 22 D.P.R. 428/98
Articolo 71 (Modalità dei controlli)  
comma 1 articolo 11, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2 articolo 11, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3 ----
comma 4 articolo 2 comma 1, secondo periodo L.340/2000
Articolo 72 (Responsabilità dei controlli)  
comma 1 ----
comma 2 ----
Articolo 73 (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione)  
comma 1 articolo 24 L.15/68
Articolo 74 (Violazione dei doveri d'ufficio)  
comma 1 articolo 3, comma 4 L.127/97
comma 2, lettera a) articolo 3, comma 3 D.P.R.403/98
comma 2, lettera b) articolo 7, comma 5 D.P.R.403/98
comma 2, lettera c) ----
Articolo 75 (Decadenza dai benefici)  
comma 1 articolo 11, comma 3 D.P.R.403/98
Articolo 76 ( Norme penali)  
comma 1 articolo 26, primo comma L.15/68
comma 2 articolo 26, secondo comma L.15/68
comma 3 articolo 26, secondo comma L.15/68
comma 4 articolo 26, terzo comma L.15/68
Articolo 77 (Norme abrogate)  
comma 1 ----
comma 2 ----
Articolo 78 (Norme che rimangono in vigore)  
comma 1 ----

 


Parere del Consiglio di Stato Segretariato generale n. 175/00 consiglio di stato sezione consultiva per gli atti normativi  adunanza del 18 settembre 2000.

Schema di Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

PREMESSO:
Lo schema di Testo Unico in esame, predisposto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) della legge 8 marzo 1999 n. 5O, raccoglie e coordina le numerose disposizioni stratificatesi nel corso degli anni in materia di  documentazione amministrativa, nel dichiarato proposito di agevolarne la consultazione e la conseguente applicazione nonché di favorirne una interpretazione coerente sul piano sistematico e, per quanto possibile, univoca.
Come evidenzia l'Amministrazione, la materia della documentazione amministrativa è nel sistema vigente regolata da fonti numerose e di grado diverso.
Al nucleo iniziale, costituito dalle norme della legge n. 15 del 1968, si sono negli anni recenti sovrapposte numerose disposizioni, dettate dal Legislatore per far fronte alle esigenze avvertite come più urgenti e quindi spesso inserite in testi legislativi di contenuto eterogeneo:
inoltre, ciò che più rileva, tali disposizioni non si ispirano a criteri redazionali unitari, avendo il Legislatore talvolta novellato singoli articoli della legge originaria e talvolta, per contro, introdotto nel sistema norme autonome, che semplicemente si affiancano a quelle previgenti.
A quanto sin qui rilevato deve poi aggiungersi che nel settore convivono norme di rango diverso: alle norme primarie contenute nelle leggi n. 15 del 1968, n. 127 del 1997 e 191 del 1998 si giustappongono quelle regolamentari di cui al DPR n. 513 del 1997, al DPR n. 403 del 1998 e al DPR n. 428 del 1998.
Ne è derivata, come osserva l'Amministrazione, l'esigenza di porre rimedio ad una frammentazione delle fonti che obiettivamente disorienta l'interprete e non favorisce l'adozione di prassi applicative uniformemente orientate: e ciò proprio mentre l'efficacia delle innovazioni introdotte accresce invece nei cittadini la consapevolezza dei.propri diritti e stimolala richiesta di una sempre più diffusa applicazione delle nuove norme.
In tale contesto, l'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999 n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) prevede che al riordino delle norme legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (cfr. n. 4 dell'Allegato 3 richiamato dal Precedente comma 1 dello stesso articolo) si proceda entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di un testo unico comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari.
La compresenza, in un medesimo testo, di disposizioni diversamente collocate nella gerarchia delle fonti ha subito posto, in sede attuativa, il rilevante problema di come evitare una indesiderata "rilegificazione" di norme secondarie.
Raccogliendo precise indicazioni formulate in sede parlamentare nel corso dell'esame della relazione governativa sul programma di riordino normativo, l'Amministrazione ha quindi predisposto due diversi testi, l'uno contenente le norme di rango legislativo e l'altro recante le disposizioni regolamentari: il contenuto di tali atti confluisce poi nel Testo Unico vero e proprio, onde consentire all'interprete di apprezzare l'impianto normativo nel suo insieme.
Nel merito, il Testo Unico raccoglie e coordina le norme in materia di documentazione amministrativa, allargandone innanzi tutto l'ambito di applicazione sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.
Novità di particolare rilievo riguardano poi le modalità di autenticazione di copie e sottoscrizioni nonché il significativo ampliamento dei casi in cui è possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atti notori.
Fondamentale appare la norma (frutto di una estensione di specifiche previsioni previgenti) secondo la quale è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi di richiedere al cittadino o all'utente la presentazione di certificati, ogni qualvolta sia possibile l’acquisizione d'ufficio delle relative informazioni.
Sullo sfondo, l'obiettivo che si intende perseguire è quello della “desertificazione”, della completa eliminazione cioè dell'obbligo di presentazione da parte del cittadino del certificato, sino ad oggi ritenuto l’unica fonte di verace certezza giuridica per quanto riguarda la prova di fatti, stati e qualità personali.
A tal fine il Testo Unico snellisce e razionalizza le procedure per gli accertamenti d'ufficio e per l'acquisizione diretta di informazioni da parte delle Amministrazioni procedenti presso le amministrazioni certificanti, mirando ad individuare un delicato punto di equilibrio fra le necessità di correttezza procedimentale e le esigenze - spesso collidenti con le prime - della tutela della riservatezza personale.
Alla estensione dell'ambito applicativo delle dichiarazioni sostitutive corrisponde una razionalizzazione del sistema dei controlli, fondata su una precisa distinzione di responsabilità nell'ambito del rapporto che si instaura fra l'amministrazione procedente (e controllante) e quella certificante.
Il Testo Unico raccoglie poi e coordina le norme in materia di redazione e gestione dei documenti informatici, armonizzandone il contenuto - fortemente innovativo - con la disciplina riguardante la documentazione cartacea tradizionale.
A tal fine, le norme sul documento informatico sono state - fin dove possibile - accorpate alla disciplina tradizionale cui si ricollegano sul piano applicativo, onde consentire l'applicabilità del Testo Unico anche nella fase di transizione verso la decartolarizzazione delle certezze pubbliche.
Quanto alle norme tecniche vere e proprie, considerato l'elevato tasso di obsolescenza che le caratterizza a causa della rapida evoluzione delle tecnologie, è stato ritenuto opportuno non inserirle nella sede che le richiama, riportandole invece in appendice a fini meramente conoscitivi e non costitutivi.
Sotto il profilo procedimentale, il Testo Unico, già approvato in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, è stato fra l'altro sottoposto al Garante per la protezione dei dati personali - che ha formulato ampie osservazioni, in parte recepite dall'Amministrazione -  nonché alla Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, la quale ha espresso parere positivo.
 
CONSIDERATO:
1. Come in premessa diffusamente ricordato, lo schema di Testo Unico in esame comprende le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ed è stato approntato ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999 n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) e del n. 4 dell'Allegato 3 richiamato dal precedente comma 1 dello stesso articolo.
Il Testo Unico innanzi tutto raccoglie e coordina le numerose disposizioni stratificatesi nel corso degli anni in materia di documentazione amministrativa, nel dichiarato proposito di agevolarne la consultazione e la conseguente applicazione nonché di favorirne una interpretazione coerente sul piano sistematico e, per quanto possibile, univoca.
In questo ambito, ciò che più rileva, l'attività di coordinamento normativo ha consentito di espandere nella misura massima possibile le potenzialità applicative insite nelle norme legislative e regolamentari sulla semplificazione documentale.
Contestualmente il Testo Unico raccoglie e coordina le norme in materia di redazione e gestione dei documenti informatici, armonizzandone il contenuto, - fortemente innovativo - con la disciplina riguardante la documentazione documentazione cartacea tradizionale.
Con scelta estremamente significativa, le norme sul documento informatico sono state – fin dove possibile - accorpate alla disciplina tradizionale cui si ricollegano sul piano applicativo, onde consentire
l’applicabilità del Testo Unico anche nella fase di transizione verso la completa decartolarizzazione degli strumenti di produzione delle certezze pubbliche.
Da quanto sopra è derivato un testo di grande rilievo, la cui necessità era profondamente avvertita dagli operatori e dai cittadini, e che merita in generale - sia detto fin d'ora - convinta approvazione: si tratta infatti, ad avviso della Sezione, di un testo senz’altro suscettibile di costituire un punto di riferimento nell’ambito di un processo di evoluzione normativa che ha inciso profondamente e positivamente nella prassi amministrativa, nel costume e nella coscienza collettiva.
A ciò si aggiunga, non ultimo, il pregevole intervento di semplificazione linguistica che l’Amministrazione ha saputo porre in atto, senza tradire il significato delle norme originarie.
2. Sotto il profilo metodologico, deve partirsi dal rilevare che l'art. 7 della legge n.50 configura l’attività di riordino normativo come articolata in due fasi, la prima delle quali attiene (comma 1) alla adozione da parte del Governo di un programma correlato agli indirizzi previamente definiti dal Parlamento.
Il programma costituisce, per quanto concerne il processo di riordino, atto di sostanziale codeterminazione dell'indirizzo politico amministrativo di settore, la cui adozione impegna appunto politicamente il Governo nei confronti delle Camere.
L'altra fase del processo di riordino consiste invece nella predisposizione e successiva emanazione dei Testi Unici, per come procedimentalizzata e sostanzialmente disciplinata in modo autonomo dal comma 2 dell'art. 7.
I due momenti dell'attività di riordino orbitano dunque (per così dire) su piani diversi, di talché non sembra potersi sostenere - come adombrato dal Garante a titolo collaborativo - che l'adozione del programma (in fatto, secondo quanto rende noto l'Amministrazione, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 settembre 2000) avrebbe costituito presupposto di legittimità per l'emanazione dei singoli provvedimenti.
Il vero è invece, secondo i principi, che della mancata previa adozione del programma come pure dell’omesso rispetto del medesimo, il Governo sarebbe stato politicamente responsabile di fronte al Parlamento.
3. Sempre sul piano metodologico, la fondamentale questione applicativa introdotta dal primo periodo del comma 2 dell'art. 7 deriva dalla necessità di accorpare, in un unico contesto e sia pure con le opportune evidenziazioni. disposizioni di rango diverso, e cioè tanto legislative quanto regolamentari.
Come evidenzia l'Amministrazione, tale obiettivo non poteva però essere perseguito mediante l'adozione di un unico atto di livello legislativo, in quanto ciò avrebbe comportato un riposizionamento a livello primario e dunque un irrigidimento di discipline oggi vigenti a livello regolamentare: risultato questo in patente contrasto non soltanto con il criterio direttivo specificamente dettato al comma 2 lett. a) dell'art. 7 ma più in generale con le finalità di delegificazione perseguite dalla legge n. 50 del 1999 nonché, a monte, dalla legge n. 59 del 1997.
A fronte di tale constatazione sta però il rilievo che l'art. 7 presuppone, per molti e concorrenti versi, una collocazione a livello primario - nella gerarchia delle fonti - dei Testi Unici adottati dal Governo: milita in tal senso, tra l'altro, la potestà di modificare la normativa (evidentemente anche legislativa) vigente di cui alla lett. d) del comma 2, l'implicito effetto abrogante che sembra derivare dalla necessità di indicare espressamente le disposizioni non incluse nel testo unico che restano vigenti lett. e) nonché, entro certi limiti, la clausola di "resistenza" all'abrogazione (art. 7 comma 6) che tende a salvaguardare tutte le norme inserite nel Testo Unico.
In sostanza, vengono dunque in evidenza due contrapposte esigenze, quella di non dare corso ad una "rilegificazione" di norme già delegificate e quella di garantire, al contempo, un intervento innovativo - sia pure nell'ambito del coordinamento e della
razionalizzazione della disciplina sostanziale previgente - sull'intero sistema delle fonti.
Secondo precise indicazioni emerse in sede parlamentare, nel corso dell' esame della relazione governativa sul programma di riordino, il dilemma è stato sciolto prefigurando il ricorso a tre diversi atti normativi, da emanare contestualmente: due di questi atti (un decreto legislativo ed un regolamento di delegificazione) producono, ciascuno per la propria parte ed al proprio livello, gli effetti normativi di carattere costitutivo, che il terzo atto (il Testo Unico) riconosce e riproduce contestualmente.
Tale soluzione trova de iure condendo significativo riscontro nelle modifiche all'art, 7 comma 2 della legge n. 50 che il disegno di legge di semplificazione per il 1999, approvato dal Senato della Repubblica ed attualmente all'esame della Camera dei Deputati, intende introdurre.
Rispetto ad essa, l'unico profilo problematico si ricollega alla mancanza, nella norma primaria, di una esplicita delegazione legislativa al Governo: ma ogni dubbio al riguardo sembra potersi superare ove si tenga conto che l'art. 20 comma 11 della legge n. 59 del 1997 espressamente qualifica i Testi Unici come Decreti legislativi e che, come precisamente rilevato in sede parlamentare, appaiono rispettati nella fattispecie i parametri (tempi, oggetto e criteri definiti) ai quali l’articolo 76 della Costituzione subordina il valido conferimento della delega legislativa.
Fermo quanto sopra e ribadito dunque il riconoscimento circa l’idoneità dello strumento in concreto adoperato, osserva la Sezione che a ben vedere per l'emanazione del Testo Unico risultavano non impraticabili anche diversi itinerari.
Sotto un primo profilo - strettamente attinente alla materia cui si riferisce lo schema in esame - può osservarsi che la disciplina della documentazione amministrativa si presta ad essere ricompresa nell'ambito dell'ordinamento organizzativo dell'Amministrazione latamente inteso.
Ciò, nel senso che le norme (ora legislative) sulla documentazione possono anche configurarsi in larga parte come norme d’azione, alla stregua delle quali si predefinisce quali atti o fatti costituiscono per l'Amministrazione fonte di certezza giuridica nell'ambito del procedimento.
In tale prospettiva, la disciplina della documentazione amministrativa è disciplina di un peculiare versante organizzativo dell'attività della P.A., e dunque si presta ad essere risolutamente delegificata in base ad una interpretazione estensiva del criterio di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e secondo l'indicazione riveniente dall'art. 20 comma 5 lett. g sexies) della legge n. 59 del 1997 in cui si fa riferimento alla regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
Si vuol dire in sostanza, che fatta eccezione per le norme penali e per talune disposizioni sulla riservatezza non è implausibile ipotizzare, nella specifica fattispecie all'esame, una completa delegificazione della materia.
Sotto un ulteriore profilo, avente stavolta carattere di generalità, deve esplorarsi la praticabilità dell'ipotesi che fa perno sulla emanazione di un'unica fonte di produzione normativa, un Testo Unico appunto non ricognitivo e però contenente norme di grado diverso.
A tal fine può partirsi dal rilevare che il Governo esercita, secondo Costituzione, le sue potestà normative a due diversi livelli, quello legislativo e quello regolamentare.
Gli atti normativi che, per quanto qui interessa, costituiscono espressione dell'esercizio di quelle potestà (decreto legislativo e regolamento governativo) hanno ovviamente ciascuno, sempre secondo Costituzione, distinta forza e specifico valore; inoltre, le diverse potestà che in tali atti si estrinsecano non possono essere legittimamente esercitate se non al ricorrere di peculiari presupposti legittimanti.
In questo quadro di riferimento, tuttavia l'atto di esercizio delle due potestà è materialmente il medesimo (la delibera del Consiglio dei Ministri) ed è destinato, in entrambe le ipotesi, ad essere esternato nella medesima forma materiale del decreto presidenziale: ed è infatti noto come, fino alla riforma del 1988, il decreto legislativo venisse emanato nella forma (generica) del D.P.R..
Solo con l'art. 14 della legge n. 400 del 1988 fu prescritto, per i decreti legislativi, un distinto nomen iuris, con ciò introducendosi una preclusione ai fini che qui interessano: se decreto legislativo e regolamento governativo devono emanarsi in forma comunque diversa, è evidente che un solo atto non può partecipare dell'una e dell'altra natura, che un solo contenente non può ricomprendere contenuti di diverso livello gerarchico.
Ma le norme della legge n. 400 sono norme ordinarie e non resistenti, perciò, alle deroghe che un'altra fonte ordinaria (la legge n. 50) introduce: ne deriva che dal punto di vista formale e procedimentale non sembra precluso al Governo di approvare contestualmente ed al Presidente della Repubblica di esternare contestualmente (all’interno di uno stesso Decreto) norme di livello, forza e valore diversi.
Chiarito che per la parte ora considerata la legge n. 50 altro non fa che introdurre una deroga alla disciplina formale generalmente dettata dalla legge n. 400, occorre però affrontare il punto centrale della riflessione e cioè chiedersi se l'accorpamento in una fonte di produzione normativa di norme di livello diverso urti contro il dettato costituzionale.
Come è noto, nella prassi l'embricazione all'interno di un atto normativo di norme legislative e regolamentari è fenomeno tutt'altro che infrequente: per stare all'esperienza recente basterà ricordare che in molti casi, all'esito di interventi di delegificazione, sono risultati testi compositi, all'interno dei quali convivono parti legislative e parti regolamentari.
Per quanto consta, allo stato la Corte costituzionale non ha affrontato in via principale il problema della legittimità di tale prassi.
Solo di recente la Corte, giudicando di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 120 dei D. l.vo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), articolo in parte delegificato dall'art. 5 DPR 19.4.1995 n. 575, ha espressamente lasciato impregiudicata "ogni valutazione circa l'eventualità di una disposizione composta da elementi risultanti da atti legislativi o aventi valore di legge e da atti aventi valore secondario" (Corte cost. 21.10.1998 n. 354).
In tale contesto, la Sezione (cfr. parere al Ministero dell'interno 10.1.2000 n. 239) ha già evidenziato, sotto il profilo della buona tecnica redazionale, la necessità di evitare interventi innovativi che generano "disposizioni" (periodi e commi) miste, consigliando invece il ricorso al metodo della novella.
Ed in effetti, stando all'indicazione implicita della Corte, problemi sembrano poter derivare solo dalla produzione di una "disposizione" composta di pani di diverso livello, il che comporta, per converso, l'ammissibilità di una fonte che racchiuda unità normative - e cioè singole, autonome disposizioni - di grado diverso.
In questa linea, il problema qui affrontato diventa essenzialmente un problema di drafting e di attenta cura redazionale, onde evitare indebite commistioni fra precetti aventi grado, forza, valore e regime di impugnazione del tutto diversi: il che è quanto il Legislatore delegante ha prescritto imponendo - primo fra tutti i criteri - le opportune evidenziazioni (e quindi, implicitamente, l’autonomia) delle disposizioni legislative e regolamentari accorpate in un unico contesto.
4. Tanto premesso, nel merito del testo all'esame si svolgono le seguenti osservazioni.
Con riferimento all'art. 19 si osserva che i titoli (di studio o di servizio) valutabili nei pubblici concorsi non sono sempre rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in senso proprio: si consiglia dunque di valutare l’opportunità di un richiamo espresso ai suddetti titoli.
Con riferimento all'art. 46, non si comprende la soppressione del riferimento (art.1 comma 1 DPR n. 403) all'iscrizione ad associazioni o formazioni sociali; si consiglia poi l’inserimento di una ulteriore voce cosi formulata: “non essere sottoposto a procedimenti penali”.
Con riferimento all'art. 47, si suggerisce di inserire una disposizione del seguente tenore: "salvo in caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di P.G. è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva".
Con riferimento all'art. 74, si condividono le perplessità esposte dal Ministero della Giustizia. In disparte il rilievo che la norma di delega non conferisce espressamente alcuna potestà di modificare la normativa penale, sta di fatto che il reato di cui all'art. 495 c.p. (previsto nel testo proposto dall'Amministrazione) è sanzionato più gravemente di quello di cui all'art. 483 c.p. (falso ideologico del privato in atto pubblico) che la giurisprudenza sembra considerare integrato nel caso delle false dichiarazioni sostitutive.
Quanto alle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali, e non accolte dall'Amministrazione, si esprime il seguente avviso.
Con riferimento all'art. 36 si concorda in generale con il rilievo dell'Amministrazione circa l'impossibilità di intervenire sulla disciplina legislativa di merito e quindi sulla preclusione a modifiche del comma 3.
La modifica proposta al comma 5, invece, sembra senz'altro da accogliere, trattandosi di disposizione procedimentale che avrebbe potuto essere oggetto di delegificazione e quindi, a fortiori, modificabile dalla fonte primaria.
Anche le osservazioni del Garante al disposto del comma 6 sono ampiamente condivisibili, nella misura in cui comportano l'esplicitazione di quanto implicito nella normativa sostanziale vigente: non può infatti ritenersi ammissibile che la sperimentazione di nuove modalità di utilizzo dei documenti informatici risulti, sulla base di una clausola generica, del tutto sottratta alle garanzie previste per i documenti in stabile uso.
Con riferimento alle osservazioni di cui all'art. 43 (la cui centralità non sfugge all'Amministrazione) si condivide innanzi tutto l'assoluta necessità di introdurre al comma 2 un inciso del seguente tenore: "fermo il divieto di accesso a dati diversi da quelli dei quali è necessario verificare l'esattezza".
Più in generale, coglie nel segno il rilievo del Garante in ordine alla necessità (cfr. art. 22 comma 3 legge n. 675 del 1996) che sia la fonte primaria ad individuare (con maggiore specificità rispetto al testo attuale) i casi in cui il trattamento dei dati sensibili da parte della P.A. si considera operato per finalità di rilevante interesse pubblico: al riguardo, gli effetti negativi che l'Amministrazione paventa appaiono recessivi, nel momento in cui, in buona sostanza, viene consentito l’accesso a grandi banche dati per finalità in certo senso diverse da quelle che sono state alla base della raccolta dei dati stessi.
Sotto il profilo formale, premesso che il vero e proprio Testo Unico va emanato con Decreto Presidenziale, si osserva (art. 76) che le norme "legislative" che rimangono in vigore non possono essere indicate, per l'effetto costitutivo derivante da tale richiamo, in una norma di livello inferiore.
All'art.1, va inserito il numero del comma 1; alla lettera m) la parola 'fotografie" va usata al singolare; alla lettera p) deve farsi riferimento agli "articoli" al plurale.
All'art. 5, le parole "patria potestà" vanno sostituite con le parole "potestà dei genitori" di cui all'art. 316 c.c..
Con riferimento all'art. 7 si segnala la singolarità del riferimento (peraltro già erroneamente contenuto nella legge n. 15 del 1968) alle leggi, in un testo che si riferisce alla documentazione amministrativa.
All'art. 22 va inserito il numero del comma 1.
All'art. 45, onde evitare equivoci interpretativi, sembra preferibile fare sempre riferimento ai documenti "di identità o di riconoscimento".
All'art. 75, si abroga due volte la stessa disposizione (art. 3 comma 11 L. n. 127 del 1997 come sostituito dall'art. 2 comma 10 L. n. 191 del 1998).
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione.
omissis 

 B) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DELEGIFICAZIONE

 1 – L. 8 marzo 1999, n. 50 - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi -  Legge di semplificazione 1998 (G.U. 9 marzo 1999, n. 56)

 Art. 1 - Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione
 1. In attuazione dell’art. 20, comma 1, della L. 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli artt. 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

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Dal Disegno di legge 3506 Senato:
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge attua il disposto dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo cui "il Governo, entro il 31  gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni  centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, nonché i procedimenti oggetto della disciplina".
Il disegno di legge, tuttavia, non si limita ad applicare l'articolo 20, ma agisce in diverse direzioni, tutte orientate a rendere piú efficace l'attività preordinata alla semplificazione procedimentale.
In questo senso, il provvedimento puó essere cosí sintetizzato:
a) individua dettagliatamente 48 procedimenti da semplificare; 14 tipi di procedimenti omogenei (attualmente disciplinati in modo diversificato in funzione della amministrazione competente) da semplificare e regolare in modo uniforme e 7 materie da codificare attraverso la redazione di appositi testi unici;
b) integra i criteri generali di attuazione della semplificazione e definisce in modo piú puntuale il concetto di codificazione. In questo modo si é ritenuto preferibile (per evidenti esigenze di uniformità di disciplina) perfezionare i princípi generali in materia di semplificazione (riferibili ad una pluralità di procedimenti), piuttosto che definire in termini puntuali e dettagliati i criteri relativi alla disciplina di ciascun tipo di procedimento;
c) istituisce una speciale Unità per la semplificazione, che, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, assume un importante ruolo di supporto nell'attività normativa di semplificazione e regolamentazione;
d) prevede la possibilità di attribuire al Consiglio di Stato il compito di redigere gli schemi normativi;
e) introduce l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), intesa a verificare i prevedibili effetti degli atti normativi incidenti sulla materia organizzativa e procedimentale;
f) disciplina l'attività di codificazione delle norme regolamentari e legislative per settori omogenei, relativi alle materie oggetto di semplificazione, attraverso la redazione di testi unici.
Il disegno di legge proposto é stato elaborato all'esito di un ampio dibattito che ha coinvolto tutte le amministrazioni, e tiene conto delle indicazioni emerse nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri, volte essenzialmente a definire il ruolo della unità per la semplificazione.
 
I PROCEDIMENTI OGGETTO DI SEMPLIFICAZIONE
Il comma 1 dell'articolo 1 rinvia agli allegati 1 e 2 per l'individuazione dei procedimenti oggetto di delegificazione, compilati sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse amministrazioni interessate.
 
A CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI PRODUTTIVE
L'articolo 1, comma 2, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare forme stabili di consultazione con le organizzazioni produttive e le categorie in teressate ai processi di regolazione e semplificazione.
In tal modo si intende istituzionalizzare ed incentivare una prassi già diffusa nella prima applicazione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, che ha fornito alcune utili indicazioni.


 Art. 2 - Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale
1. All’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Omissis.

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L'INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE
L'articolo 2 provvede alla integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale, apportando alcune modifiche all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, nel solco delle innovazioni già introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
 
LE COMPETENZE NORMATIVE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
Particolarmente significativa é la modifica al comma 2 del citato articolo 20, relativo alle ipotesi di procedimenti di pertinenza delle comunità territoriali.
Il testo attualmente vigente prevede che la legge di semplificazione annuale individui i procedimenti attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, indicando i princípi che restano regolati con legge della Repubblica.
Secondo la nuova formulazione, invece, l'individuazione dei procedimenti o dei singoli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali é effettuata dal Governo in sede di attuazione della delegificazione, secondo la procedura del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (che ridisegna la struttura e le competenze della Conferenza permanente unificata Stato-Regioni-Città).
 
I NUOVI CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE
L'articolo 2, inoltre, introduce due nuovi criteri e princípi per i regolamenti di delegificazione:
1) disciplina di tutti gli aspetti organizzativi e delle fasi del procedimento;
2) adeguamento alle tecnologie informatiche.
 
LA DELEGIFICAZIONE DELLE NORME SOPRAVVENUTE
L'articolo 2, comma 1, lettera c), chiarisce, poi, che i riferimenti alle norme regolanti i procedimenti da delegificare si intendono sempre estesi anche alle successive disposizioni modificative.
La norma riproduce, in sostanza, il contenuto precettivo dell'articolo 1, comma 19 (riferito, peraltro, ai regolamenti adottati in fase di prima applicazione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997), della legge n. 191 del 1998.
La lettera d) dello stesso articolo 2, comma 1, sopprime il primo periodo del comma 11 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, concernente la delega annuale per la predisposizione di testi unici legislativi o regolamentari. La materia viene infatti regolata dal successivo articolo 5, concernente la codificazione delle norme legislative e regolamentari.
 
GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI
Il comma 2 affronta il problema concernente gli effetti della delegificazione sugli illeciti amministrativi disciplinati da norme di rango primario. Per conciliare le esigenze garantistiche sottese al principio di legalità espresso dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la necessità di attuare la piú ampia delegificazione e semplificazione amministrativa, la norma prevede la possibilità di delegificare le nor me che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo, conservando il relativo trattamento sanzionatorio.


Art. 3 - Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure
1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato «Nucleo», composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all’art. 31 della L. 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all’amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell’analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefìci, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell’organizzazione, dell’analisi organizzativa, dell’analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità.
2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l’amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.
3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.
4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’art. 32, comma 4, della L. 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla L. 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all’art. 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l’art. 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

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L'unitá per la semplificazione delle norme e delle procedure.
L'articolo 3 prevede la costituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Unità per la semplificazione delle norme e delle procedure, costituita da 25 esperti (per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile) ed assistita da una segreteria tecnica di 40 unità di personale, oltre al dirigente.
L'Unità fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro eventualmente delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e codificazione.
Ai lavori dell'Unità puó, altresí, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.


Art. 4 - Relazione annuale di semplificazione
1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell’attività di semplificazione, valuta l’efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.
2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.

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L’articolo 4 ,ex commi 6 e 7 dell’art.3, stabiliscono che con la relazione annuale di semplificazione il Presidente del Consiglio dei ministri fornisce indicazioni sull'attività dell'Unità, tracciando un bilancio complessivo dell'attività di semplificazione.


Art. 5 - Analisi dell’impatto della regolamentazione.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l’AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria legislativa.

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L'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
L'articolo 5 prevede una importante innovazione: tutti gli schemi normativi predisposti dal Governo, disciplinanti, anche in parte, aspetti organizzativi o procedimentali, sono accompagnati da una relazione contenente l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
Secondo il comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, anche a titolo sperimentale, i tempi e le modalità di effettuazione dell'AIR su ambiti definiti di materie.


Art. 6 - Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa.
1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull’eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.

Art. 7 - Testi unici.
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell’art. 4, comma 4, e nell’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell’allegato 3 della presente legge;
d) nell’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel Codice Civile, in riferimento all’abrogazione dell’art. 17 del medesimo codice;
f) nel Codice Civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall’art. 29 della L. 7 agosto 1997, n. 266.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l’emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull’attività normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel Testo Unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al Testo Unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun Testo Unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun Testo Unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lett. e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun Testo Unico è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun Testo Unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell’art. 14, 2° comma, del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell’art. 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell’art. 16, primo comma, 3° comma , del citato Testo Unico approvato con R.D. n. 1054/1924, dell’art. 17, comma 25, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un Testo Unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l’indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lett. d), e) e f), si procede all’adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lett. b), c) e d), e dal comma 4.

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La codificazione delle norme regolamentari e legislative
L'articolo 5 disciplina l'attività di codificazione delle norme regolamentari e legislative per settori omogenei, relativi alle materie oggetto di semplificazione, attraverso la redazione di testi unici.
Detti testi unici:
individuano le norme vigenti e quelle implicitamente abrogate;
apportano le necessarie modifiche di coordinamento, indicando la corrispondenza tra le fonti originarie e le norme inserite nel testo unico;
indicano espressamente le norme che, pur non contenute nel testo unico, restano comunque in vigore;
sono aggiornati almeno ogni sette anni dalla loro entrata in vigore.
 
L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI
I testi unici sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i testi unici possono essere comunque emanati.
La disposizione riproduce, in sostanza, l' iter di formazione dei regolamenti di semplificazione, disciplinato dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997.
In alternativa, i testi unici possono essere predisposti dal Consiglio di Stato, che puó avvalersi della collaborazione di esperti in materie non giuridiche.


Art. 8 - Testo Unico in materia di pubblico impiego.
1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un Testo Unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del Codice Civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell’art. 72 del citato D.Lgs. n. 29/1993;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato art. 72 del D.Lgs. n. 29/1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.
2. Nella predisposizione del Testo Unico si osservano i criteri e le disposizioni di cui all’art. 7, in quanto applicabili.

Art. 9 - Norme finali
1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall’art. 1 della L. 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.
2. È abrogato l’art. 1, comma 15, della L. 16 giugno 1998, n. 191.
3. È fatta salva la previsione di cui all’art. 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Omissis (1).
5. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all’art. 18, comma 14, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, o all’art. 39, comma 22, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
6. I termini di cui all’art. 10, al comma 1 dell’art. 11 ed al comma 11 dell’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell’art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All’art. 16, comma 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (18), le parole: «ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello» sono sostituite dalla seguente: «allo».
7. All’art. 21, comma 15, alinea, della L. 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’art. 1, comma 21, della L. 16 giugno 1998, n. 191, le parole «entro il 30 novembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1999». All’art. 4, comma 5, della L. 15 marzo 1997, n. 59, le parole «entro i successivi novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 1999».

(1) Modifica il comma 22 dell’art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
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NORME FINALI
L'articolo 9 contiene norme finali e di coordinamento.
I commi 4 e 5 dettano alcune norme relative al personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.


Art. 10 - Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché in L. 4.060 milioni annue a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante Corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11 - Applicazione di disposizioni.
1. Le disposizioni di cui all’art. 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Allegato 1
(art. 1, comma 1)

Procedimenti da semplificare
1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici
L. 11 luglio 1986, n. 390.
2) Procedimento per l’apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali
Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 53 e 54.
3) Procedimento di classificazione delle industrie insalubri
Testo Unico approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
decreto 5 settembre 1994 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 20 settembre 1994, n. 220.
4) Procedimenti inerenti alla nautica da diporto
L. 11 febbraio 1971, n. 50.
5) Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 59/1992
L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 15, comma 5.
6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario
Codice Civile, art. 2545; D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
7) Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative
D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
decreto 8 ottobre 1973 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella G.U. 19 ottobre 1973, n. 271;
L. 31 gennaio 1992, n. 59.
8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale
R.D. 18 giugno 1931, n. 778;
R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835, art. 24;
R.D.L. 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla L. 28 maggio 1936, n. 1059;
R.D. 22 ottobre 1936, n. 1981;
L. 23 marzo 1956, n. 182, art. 9;
L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 73 e 81;
L. 6 aprile 1984, n. 57, art. 1, nonché tabella A: art. 4, lett. b), e art. 14;
Codice di Procedura Penale, artt. 685, 686, 687, 688 e 689;
norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 110, 194, 195, 196, 197 e 237;
disposizioni approvate con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 14 e 15;
norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, artt. 18 e 19;
L. 21 febbraio 1989, n. 99, artt. 2, 3 e 10;
L. 10 ottobre 1996, n. 525, art. 3, comma 2, lett. b).
9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati
norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia;
regolamento approvato con R.D. 9 febbraio 1896, n. 25.
10) Procedimento relativo alle spese di giustizia
R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701;
R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.
11) Procedimenti per l’iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari
L. 8 agosto 1895, n. 556;
R.D. 9 febbraio 1896, n. 25;
L. 21 febbraio 1989, n. 99;
Testo Unico approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011;
L. 3 aprile 1979, n. 103;
L. 11 maggio 1971, n. 390;
D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095;
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
L. 25 aprile 1957, n. 283;
L. 29 dicembre 1990, n. 405;
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17;
D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291.
12) Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice
L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11.
13) Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 437.
14) Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi
L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 9, commi quarto e quinto.
15) Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche
Testo Unico approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 52 e 55;
Testo Unico approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 49.
16) Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all’espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339.
17) Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l’attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza
Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 53;
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.
18) Procedimento per l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia
Testo Unico approvato con R.D. 31 agosto 1907, n. 690, art. 43;
R.D. 20 agosto 1909, n. 666, art. 81.
19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche
Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 31 e 32;
L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, comma sesto;
regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 47.
20) Procedimento per la concessione del porto d’armi per uso personale
Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella G.U. 22 giugno 1998, n. 143.
21) Procedimento per la denuncia all’istituto assicuratore ed all’autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni
Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 53 e 54.
22) Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con R.D. 20 giugno 1929, n. 1058;
D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, artt. 3 e 4;
L. 16 settembre 1960, n. 1014;
L. 27 luglio 1978, n. 392;
L. 15 dicembre 1990, n. 396.
23) Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell’obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo
L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 16, comma 1-bis, introdotto dall’art. 15 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203.
24) Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 127.
25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 95, commi 3, 4 e 5.
26) Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex concessionarie di ferrovie
Testo Unico approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.
27) Procedimento per la rimozione d’ufficio delle navi sommerse nei porti
Codice della navigazione, art. 73;
regolamento approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, artt. 90, 91 e 92.
28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale
L. 4 aprile 1977, n. 135, art. 14.
29) Procedimento per l’immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;
R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510;
R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;
L. 23 dicembre 1977, n. 952;
L. 9 luglio 1990, n. 187;
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
30) Procedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili
L. 13 maggio 1997, n. 132, art. 2.
31) Procedimenti di erogazione dei contributi del fondo unico dello spettacolo
L. 30 aprile 1985, n. 163;
D.P.C.M. 13 maggio 1996, pubblicato nella G.U. 9 ottobre 1996, n. 237.
32) Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative
L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 15.
33) Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale
L. 21 dicembre 1978, n. 845, art. 5.
34) Procedimento per l’alienazione di beni mobili
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 35;
D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, art. 2;
regolamento approvato con D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.
35) Procedimento per il rilascio della presa d’atto ex art. 126 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza
Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128.
36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36.
37) Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato
Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11.
38) Procedimento per l’assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni
L. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 2 e 3.
39) Procedimento per l’assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni
L. 29 giugno 1939, n. 1497;
L. 8 agosto 1985, n. 431.
40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati
Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
Testo Unico approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
decreto 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro dell’interno.
41) Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all’editoria in materia di servizi telefonici
L. 5 agosto 1981, n. 416.
42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 25 e 27;
D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854, art. 3;
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 344.
43) Procedimento per i pagamenti da e per l’estero in nome e per conto delle amministrazioni dello Stato
R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
L. 3 marzo 1951, n. 193;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
44) Procedimento per:
– il supporto all’attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
– l’accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;
– verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento
L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 9;
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 18, comma 9.
45) Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca
codice di procedura penale, artt. 259, 260, 262, 263 e 264;
norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 83, 84 e 86;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia, artt. 10, 11, 12 e 13;
Testo Unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 301 e 301-bis;
D.Lgs. 9 novembre 1990, n. 375, art. 4;
L. 13 luglio 1965, n. 836;
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, artt. 16 e 17;
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 213;
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 19;
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 100 e 101;
L. 7 marzo 1996, n. 109, artt. 1, 2 e 3;
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-bis;
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies;
L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 10.
46) Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione €pea
D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656.
47) Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori
Testo Unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria
codice della navigazione, artt. 753 e 775.
49) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili
Codice della navigazione, articoli da 861 a 873.
50) Procedimento per l’istituzione e l’uso di aviosuperfici ed elisuperfici
codice della navigazione, artt. 799 e 804;
L. 2 aprile 1968, n. 518;
decreto 27 dicembre 1971 del Ministro dei trasporti e della aviazione civile, pubblicato nella G.U. 28 giugno 1972, n. 164;
decreto 10 marzo 1988 del Ministro dei trasporti, pubblicato nella G.U. 1° settembre 1988, n. 205.
51) Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo
L. 11 gennaio 1979, n. 14.
52) Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici
Codice della navigazione, art. 731;
regolamento approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566.
53) Procedimento per l’ottenimento della qualifica di coltivatore diretto
L. 9 gennaio 1963, n. 9, artt. 2 e 3.
54) Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche
L. 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3.
55) Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)
Codice di Procedura Penale, artt. 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 194.
56) Procedimento di sostegno alle vittime dell’usura
L. 7 marzo 1996, n. 108;
decreto 6 agosto 1996 del Ministro del tesoro, pubblicato nella G.U. 13 agosto 1996, n. 189;
D.P.R. 29 gennaio 1997, n. 51;
D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315.
57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket
D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172;
decreto 12 agosto 1992, n. 396 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
decreto 13 febbraio 1993, n. 251 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
 

Allegato 2
(art. 1, comma 1)
Procedimenti strumentali da disciplinare in modo uniforme ai sensi dell’art. 20, comma 5, lett. a), della legge n. 59/1997
1) Procedimento di liquidazione della pensione
D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538;
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, artt. 30, 30-bis e 30-ter;
Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204 a 208;
L. 7 agosto 1985, n. 428, art. 3;
L. 3 maggio 1967, n. 315, art. 26.
2) Procedimento di liquidazione una tantum
Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
L. 2 aprile 1958, n. 322.
3) Procedimento per il riscatto
Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13;
D.L. 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1982, n. 881.
4) Procedimento di spese in economia
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
L. 5 agosto 1978, n. 468;
D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754, art. 15;
D.P.R. 30 giugno 1994, n. 442;
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 359;
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, art. 10;
D.P.R. 1° dicembre 1993, n. 600;
D.P.R. 11 novembre 1992, n. 552;
D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 153;
D.P.R. 31 luglio 1990, n. 299;
D.P.R. 27 gennaio 1990, n. 116;
D.P.R. 15 novembre 1989, n. 391;
regolamento approvato con D.P.R. 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento approvato con D.P.R. 14 ottobre 1987, n. 433;
D.P.R. 15 marzo 1986, n. 139;
D.P.R. 15 gennaio 1986, n. 36;
D.P.R. 18 luglio 1972, n. 555;
R.D. 1° marzo 1925, n. 394;
D.P.R. 18 luglio 1975, n. 520;
regolamento approvato con D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509;
D.P.R. 2 agosto 1979, n. 461;
D.P.R. 27 luglio 1981, n. 489;
regolamento approvato con D.P.R. 25 settembre 1981, n. 758;
D.P.R. 26 luglio 1984, n. 471;
regolamento approvato con D.P.R. 7 febbraio 1985, n. 90;
D.P.R. 1° aprile 1985, n. 166;
D.P.R. 27 settembre 1985, n. 686;
D.P.R. 15 gennaio 1986, n. 36.
5) Procedimento per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli archivi notarili per le attività svolte
regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1929, n. 970, artt. 8 e 9;
L. 17 maggio 1952, n. 629, art. 14;
L. 22 novembre 1954, n. 1158, artt. 40, 41, 42 e 44.

Allegato 3
(art. 7, comma 1) 
Materie oggetto di riordino
 
1) Ambiente e tutela del territorio
2) Urbanistica ed espropriazione
3) Finanze e tributi
4) Documentazione amministrativa e anagrafica
5) Agricoltura
6) Pesca e acquacoltura
7) Università e ricerca
8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
9) Formazione e istruzione professionale.

2. L. 24 novembre 2000, n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.(Titolo così corretto con avviso G.U. 29 novembre 2000, n. 279). (Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n. 275).

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Note
La legge annuale di semplificazione (340 del 2000), introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 20 della legge 59 del 1997 (la cosiddetta "prima legge Bassanini") con la previsione di un nuovo strumento da adottare a livello legislativo per razionalizzare e semplificare tutta la normativa sui procedimenti amministrativi: la legge annuale di semplificazione. Uno strumento volto a riordinare la giungla esistente dei provvedimenti e a snellire l'enorme mole di disposizioni. La legge si suddivide in tre capi e 2 allegati contenenti l'elenco di 63 procedimenti da semplificare e l'elenco delle norme abrogate.
Il capo I stabilisce norme in materia di semplificazione, per rendere più snelli ed efficaci i procedimenti amministrativi. A tal fine l'articolo 1 affida allo Stato il compito di occuparsi di procedimenti in materie di competenza della Regione in attesa che questa non attivi una propria disciplina. La legge introduce anche la possibilità di utilizzare le autocertificazioni nei rapporti tra privati. Infatti, è consentito ai privati di accedere alla documentazione in possesso dell'amministrazione pubbliche, al fine di verificare l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e la corrispondenza tra le dichiarazioni del privato e le risultanze dei registri custoditi dalle amministrazioni competenti (art. 2). Disposizione che nasce dalle istanze segnalate in alcuni settori privati di avvalersi nei rapporti con gli utenti di forme di semplificazione documentale. L'articolo 4 si rivolge al cittadino che vuole ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto, offrendogli la possibilità di rivolgersi non solo alla questura, ma anche al comune in cui risiede. Mentre l'articolo seguente permette al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di segnalare all Presidenza del Consiglio eventuali difficoltà o impedimenti relativi alle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Novità anche per le imprese dettate dalle disposizioni volte a semplificare le attività istruttorie necessarie al rilascio dell'autorizzazione finale alle imprese in materia di sportello unico (art.6). Inoltre, è prevista la predisposizione di un testo unico della disciplina dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti d'area (art.7) ed un'unica procedura volta al riutilizzo dei siti industriali per l'installazione di rigassificatori di gas naturale liquido (art.8).
Il Capo II è volto a modificare e integrare le norme della legge in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cosiddetta legge sulla trasparenza (241 del 1990). Infatti, gli articoli 9, 10, 11 e 12 riformano il funzionamento della conferenza dei servizi, predisposta dalla legge sulla trasparenza, al fine di sintetizzare con più agilità e in breve tempo le istanze di diversi soggetti pubblici. Pertanto, la legge dispone che nel caso si effettui un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, "l'amministrazione procedente dovrà indire di regola una conferenza di servizi". Queste nuove disposizioni tentano di potenziare la partecipazione democratica mediante un rafforzamento degli strumenti già predisposti da precedenti norme. Ad esempio, l'articolo 13 affida alle Regioni e agli enti locali compiti dello Stato di natura consultiva e istruttoria, completando un percorso di decentramento messo in atto dalla prima legge Bassanini.
Il Capo III contiene norme in materia di attività della pubblica amministrazione, stabilisce l'eliminazione di adempimenti ritenuti ormai inutili e la semplificazione di procedure relative all'attività amministrativa. L'incipit del III Capo è dato dalla proroga dei termini per la presentazione dei testi unici volti ad ordinare tutte le norme legislative in materia di beni culturali ed ambientali, in materia di formazione del bilancio dello Stato e di finanziamento a partiti e movimenti politici (art.18). Sono le prime tappe verso la riorganizzazione della giungla legislativa che vige in Italia. La legge, inoltre, affida alla Regioni un ruolo di primo piano in tutte le decisioni relative alla rete autostradale e stradale e consente soltanto la costruzione di autostrade o tratte nazionali inserite nel Piano generale di trasporti (art.20 e art.21). Ma il settore trasporti viene rafforzato con delle misure precauzionali, come l'istituzione dei piani urbani di mobilità (PUM). I PUM, che hanno lo scopo di abbassare i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico e di aumentare i livelli di sicurezza e di vivibilità, consistono in una riorganizzazione del sistema integrato dei trasporti di un'area urbanizzata che parte dai parcheggi di interscambio, dalla distribuzione delle merci in città.... (art.22) Gli ultimi articoli sono ricchi di novità che investono sia il settore pubblica sia il settore privato: le amministrazioni pubbliche, le società concessionarie di lavoro, le società e le aziende speciali sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici (art.24); nei comuni è stato istituito l'ufficiale elettorale con compiti di tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali (art.26); è stato accelerato il procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art.27); è stata eliminata le pubblicazione in Gazzetta ufficiale di molti atti societari relativi alla fusione e alla scissione (art.30); è stata semplificata la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali con conseguente riduzione dei costi per le imprese e di carico di lavoro dei tribunali e degli uffici di procura; è stato eliminato l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese della firma autografa di imprenditori, amministratori e liquidatori (art.33). (11 gennaio 2001)

Capo I - norme in materia di semplificazione

1. Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione.
1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  (3);
b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: «Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6» sono inserite le seguenti: «e dalle leggi annuali di semplificazione»;
c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: «eliminare» sono inserite le seguenti: «o modificare»;
d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità» sono aggiunte le seguenti: «e altre procedure connesse»;
g)  (4);
h)  (5);
i)  (6);
l)  (7);
m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie», sono aggiunte le seguenti: «e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie».
5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: «, per non più di un triennio,» sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: «non immediatamente» e al terzo periodo, le parole: «possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;
b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
d)  (8);
e)  (9);
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;
g) l'articolo 8 è abrogato;
h) all'articolo 9, comma 1, le parole: «e di riordino» sono soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
l)  (10);
m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: «in nome e» sono soppresse;
n) all'allegato 2 è soppresso il numero 5);
o)  (11).
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture».
7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: «tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni».
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun àmbito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.
-------------
(3) Sostituisce il comma 2, dell'art. 20, L. 15 marzo 1997, n. 59.
(4) Sostituisce il numero 94 dell'allegato 1 alla
L. 15 marzo 1997, n. 59.
(5) Sostituisce il titolo del numero 97 dell'allegato 1 alla
L. 15 marzo 1997, n. 59.
(6) Sostituisce il titolo del numero 98 dell'allegato 1 alla
L. 15 marzo 1997, n. 59.
(7) Aggiunge il numero 98-bis) all'allegato 1 alla
L. 15 marzo 1997, n. 59
(8) Aggiunge la lettera f-bis) al comma 1 dell'art. 7, L. 8 marzo 1999, n. 50.
(9) Sostituisce l'alinea del comma 2 dell'art. 7, L. 8 marzo 1999, n. 50.
(10) Sostituisce il numero 30) dell'allegato 1 alla L. 8 marzo 1999, n. 50.
(11) Aggiunge i numeri 7-bis), 7-ter) e 7-quater) all'allegato 3 alla L. 8 marzo 1999, n. 50.

2. Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.
(1).
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(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dell'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 71, comma 4, del citato D.P.R. n. 445/2000.


3. Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante interesse pubblico.
 (1).
-----------
(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e dell'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora, l'art. 43, comma 2, del citato D.P.R. n. 445/2000.


4. Rilascio e rinnovi dei passaporti.
1. Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.

5. Tutela dei consumatori e degli utenti.
1.  (1).
------------
(1) Aggiunge la lettera g-bis) al comma 4 dell'art. 4, L. 30 luglio 1998, n. 281.


6. Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese.
1.  (1).
-----------
(1) Aggiunge l'art. 27-bis al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.


7. Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area.
1.  (1).
2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.
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(1) Aggiunge il numero 9-bis) all'allegato 3 alla L. 8 marzo 1999, n. 50.


8. Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia.
1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

Capo II - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ulteriori norme in materia di conferenza di servizi

9. Ricorso alla conferenza di servizi.
1.  (1).
2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato S.p.a, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'àmbito regionale.
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(1) Sostituisce l'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241.


10. Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari.
1.  (1).
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(1) Sostituisce l'art. 14-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241.


11. Procedimento della conferenza di servizi.
1.  (1).
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(1) Sostituisce l'art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241.


12. Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi.
1.  (1).
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(1) Sostituisce l'art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241.


13. Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative.
1. Nell'àmbito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni.
Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

14. Abrogazioni e norma di raccordo.
1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

15. Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
1.  (1).
-----------
(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241.

Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni

16. Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita.
1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.
2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.
3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.

17. Programmazione negoziata.
1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

18. Termini.
1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.
4.  (1).
5.  (2).
6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.
--------------
(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 1, L. 8 ottobre 1997, n. 352.
(2) Sostituisce il comma 6 dell'art. 1, L. 8 ottobre 1997, n. 352.

19. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese.
1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princìpi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione €pea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.
2. Al fine di garantire, nell'àmbito del programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.

20. Rete autostradale e stradale nazionale.
1.  (1).
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(1) Aggiunge un periodo alla lettera b) del comma 4, dell'art. 1, L. 15 marzo 1997, n. 59.

21. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie.
1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

22. Piani urbani di mobilità.
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.
3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.

23. Diritti per la partecipazione a concorsi
1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: «sono stabilite in lire 7.500» sono sostituite dalle seguenti: «sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000».

24. Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative (1).
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 (2).
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
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(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 6 aprile 2001.
(2) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 dicembre 2000.


25. Accesso alle banche dati pubbliche.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

26. Istituzione dell'Ufficiale elettorale.
1.  (1).
2.  (2).
3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Il Consiglio comunale,» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,»;
b)  (3).
4.  (4).
5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le parole: «, nei comuni con oltre 10.000 abitanti,»;
b) al terzo comma sono soppresse le parole: «cinque o».
6.  (5).
7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dal presidente della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario».
8. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;
b) al terzo comma, le parole: «dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario».
9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».
10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dai componenti della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».
11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «e delle Commissioni elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali».
12.  (6).
13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.
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(1) Aggiunge l'art. 4-bis al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
(2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 5, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 12, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
(4) Sostituisce il primo comma dell'art. 13, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
(5) Sostituisce, con due periodi, l'originario primo periodo dell'art. 17, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
(6) Sostituisce l'art. 52, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

27. Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti.
1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

28. Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.
1.  (1).
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(1) Sostituisce il comma 6 dell'art. 2, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.

29. Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

30. Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società.
1.  (1).
2. Nel comma primo dell'articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese».
3.  (2).
4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis del codice civile le parole: «della pubblicazione del progetto di fusione» sono sostituite dalle seguenti: «della iscrizione del progetto di fusione».
5. Il comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.
6.  (3).
7. Il comma quinto dell'articolo 2504-octies del codice civile è abrogato.
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(1) Sostituisce il comma quarto dell'art. 2501-bis del codice civile.
(2) Sostituisce il comma primo dell'art. 2503 del codice civile.
(3) Sostituisce l'art. 2504-sexies del codice civile.


31. Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità.
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.

32. Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali.
1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.
2.  (1).
3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).
4.  (2).
5.  (3).
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(1) Sostituisce i commi terzo e quarto dell'art. 2330 del codice civile.
(2) Sostituisce il comma primo dell'art. 2411 del codice civile.
(3) Aggiunge l'art. 138-bis alla L. 16 febbraio 1913, n. 89.


33. Ulteriori semplificazioni in materia societaria.
1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: «e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe». L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: «l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società» sono sostituite dalla seguente: «autenticata».
2. L'articolo 2330-bis del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole: «del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole «dai due commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma precedente». Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: «e quinto». Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata» e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma quarto dell'articolo 2420-bis del codice civile è soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del codice civile le parole: «pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata» sono sostituite dalle seguenti: «depositato presso l'ufficio del registro delle imprese». Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo.
Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole: «pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata» sono sostituite dalle seguenti: «depositata presso l'ufficio del registro delle imprese». Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: «e terzo». Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: «e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». L'art. 2457-bis del codice civile è abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-ter del codice civile è sostituita dalla seguente: «Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese». Il comma primo dell'articolo 2457-ter del codice civile è sostituito dal seguente: «Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza». Il comma terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: «2330-bis». Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile è soppressa la parola: «quinto,». La rubrica dell'articolo 2497-bis del codice civile è sostituita dalla seguente: «Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese». Nell'articolo 2497-bis del codice civile le parole «degli articoli 2457-bis e» sono sostituite dalle seguenti «dell'articolo 2457». Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: «ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata,».
3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), l'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: «il BUSARL, il BUSC e».
4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-bis, e nel comma quarto dell'articolo 2475-bis del codice civile le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

34. Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione.
1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  (1);
b)  (2);
c)  (3);
d)  (4);
e)  (5).
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(1) Sostituisce la lettera d) all'art. 33 dell'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
(2) Aggiunge il paragrafo 3-bis, comprendente gli artt. da 60-bis a 60-quinquies, alla sezione IV dell'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
(3) Aggiunge l'art. 71-bis all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
(4) Aggiunge l'art. 95-bis all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
(5) Aggiunge l'art. 130-ter all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

35. Controversie in materia di masi chiusi.
1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

36. Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme.
1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.
5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

37. Comunicazione di violazioni tributarie.
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  (1);
b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
-------------
(1) Sostituisce la rubrica dell'art. 36, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

38. Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico.
1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.
2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.

Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 2)

Elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare

1. Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.
5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.
7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8. Procedimento di chiusura annuale del «Fondo - Scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.
9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.
20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.
21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.
22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.
23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4.
24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
25. Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, articolo 622.
26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.
27. Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
30. Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 48.
31. Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).
32. Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.
33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.
34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1º giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
36. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).
37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Codice della navigazione, articolo 35.
38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1º febbraio 1989, n. 53.
41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
43. Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.
44. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.
45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
46. Denuncia di inizio attività.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51. Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.
54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995, n. 203.
55. Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga navigazione.
Decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.
56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
58. Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo 1.
59. Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati dell'Unione €pea.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.
60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.
61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e);
Legge 1º agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.
62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.
63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

Norme abrogate limitatamente alla parte disciplinante i procedimenti indicati
. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
articolo 62.
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).
2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100,
secondo, terzo e quarto comma.
(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione sanitaria).
3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27
gennaio 1939;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1947.
(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle province di confine terrestre).
4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.
(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso
dell'economia montana)


C) SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RILASCIO DEL DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA E DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Patente di guida

1. D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 - Regolamento recante norme per la  semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della L. 8 marzo 1999, n. 50. (G.U. 28 aprile 2000, n. 98).

1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.

2. Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, conseguentemente, provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno dell'avvenuta registrazione;
c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di guida di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente, che è impossibile estrarre il duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione, da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni.
5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1, rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione.
6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare.

3. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Carta di circolazione   

1. D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105  - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della L. 8 marzo 1999, n. 50. (G.U. 28 aprile 2000, n. 98)

1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.

2. Procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, entro quarantotto ore dalla constatazione, l'intestatario deve farne denuncia, compilando, altresì, apposito modulo, agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 nell'archivio nazionale dei veicoli;
b) dare comunicazione per via telematica al Ministero dell'interno dell'avvenuta registrazione;
c) predisporre il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di circolazione di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga, entro il termine stabilito, al domicilio dell'interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell'intestatario di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni.
5. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell'intestatario.
6. Nei confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di circolazione trova applicazione l'articolo 95, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 95, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.


D) SPORTELLO TELEMATICO

1. D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50). (G.U. 6 dicembre 2000, n. 285).

1. Oggetto e definizioni.
1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo «sportello telematico dell'automobilista», allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall'estero attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero.
Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati dall'estero.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;
c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;
d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
e) sportello, lo «sportello telematico dell'automobilista» presso il quale è possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.

2. Istituzione e attivazione dello sportello.
1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà.
2. Lo sportello può essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso (1).
----------
(1) Con D.M. 21 febbraio 2001 (G.U. 19 marzo 2001, n. 65) sono state definite le caratteristiche del logo distintivo dello sportello telematico dell'automobilista.

3. Sicurezza e funzionamento dello sportello.
1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello sportello, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero e dall'A.C.I.
2. Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si accertano del corretto funzionamento degli sportelli e della osservanza delle modalità indicate al comma 1.

4. Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere, limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal Ministero:
a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 2;
b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 2;
c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione;
d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo 101, comma 2;
e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa di cui all'articolo 102, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il collegamento con il C.E.D. del Ministero, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., dopo aver verificato che:
a) il richiedente sia abilitato all'uso della procedura di collegamento telematico fra le imprese di consulenza automobilistica e il C.E.D. del Ministero, denominata «prenotamotorizzazione», con un collegamento privo di concentratori intermedi;
b) le apparecchiature descritte nella richiesta abbiano i requisiti minimi fissati dal Ministero.
3. Con il consenso al collegamento è assegnato all'impresa, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.
4. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate in conformità alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
5. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. consente la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto assegnato allo sportello.

5. Accertamento di conformità e archiviazione.
1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede, utilizzando le apposite procedure informatiche, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., al Centro elaborazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne copia all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio, di stampare l'elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello.
2. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
3. Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello quando l'elenco in cui esso compare e la richiesta dell'utente, corredata dalla relativa documentazione, siano stati consegnati all'ufficio provinciale della motorizzazione nel termine di cui al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite dal Ministero.

6. Irregolare rilascio dei documenti.
1. In caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonché agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.

7. Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico.
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere:
a) le operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà di cui all'articolo 93, comma 5, con le connesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio;
b) le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà di cui all'articolo 94, comma 1;
c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. consente il collegamento con il sistema informativo dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di proprietà sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di un mese. In caso di collegamento diretto è, altresì, verificata la conformità delle linee e delle apparecchiature ai requisiti minimi fissati dall'A.C.I.
3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A., direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al sistema informativo dell'A.C.I. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
4. Le richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale. Ad ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine di presentazione delle richieste medesime.
5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato di proprietà presso lo sportello.
6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite procedure informatiche, lo sportello, direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, è tenuto ad effettuare al sistema informativo dell'A.C.I. la richiesta della stampa dell'elenco riepilogativo delle formalità trasmesse.
7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma 6, unitamente alle note di formalità ed alla relativa documentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti e la fotocopia del documento di identità del richiedente sono consegnati al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il quale provvede all'espletamento dei controlli di propria competenza e, verificata la regolarità della documentazione, provvede alla relativa archiviazione.

8. Inidoneità o irregolarità della documentazione.
1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne dà comunicazione allo sportello richiedente.
2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello è tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.

9. Irregolare rilascio dei documenti.
1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., trascorso infruttuosamente il termine di cui all'articolo 7, comma 7, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, ove la restituzione non avvenga entro il terzo giorno lavorativo successivo all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento stesso.
2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, nonché presso le delegazioni A.C.I., è disposta dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., per la durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, venga accertata la prima violazione e per la durata massima di tre mesi, in caso di accertamento della seconda violazione.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., comunica l'irregolarità al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la sospensione delle attività di sportello fino al ripristino delle necessarie condizioni di operatività.

10. Norme transitorie e finali.
1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2, sono attivati dall'ufficio provinciale della motorizzazione e dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., secondo le direttive emanate dal Ministero e dall'A.C.I., in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.
2. Le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonché ogni altra misura necessaria al funzionamento dello sportello, sono definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del sistema, entro sei mesi dalla stessa data.
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


E) NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE

1. D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente (G.U. 13 febbraio 2002, n. 37).

Art. 1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio èla sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.
Art. 2. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, ètenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti èstato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
Art. 3. 1. E'abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anzichè alla licenza.


F) CIRCOLAZIONE DI PROVA DEI VEICOLI

1. D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. (G.U. 30 gennaio 2002, n. 25).

Art. 1. Autorizzazione alla circolazione di prova.
1.L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonchè gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purchè tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2. Targhe di prova.
1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. E' consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.
3. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera " P" è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 3. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della relativa targa.
2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.
4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.

4. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'articolo 254, l'articolo 256, comma 3, le figure III 4/o, III 4/p, III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le lettere b), d), i) ed l), del paragrafo 1, punto 1.3, dell'appendice XIII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'articolo 100, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: " ,di prova" sono soppresse.
3. All'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole " le disposizioni dei commi 5, 6 e 10" sono sostituite dalle seguenti " le disposizioni dei commi 5 e 10" .
4. L'articolo 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.
5. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse.
6. All'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
a) nella rubrica, le parole " ,di prova" sono soppresse;
b) al comma 1, alinea, le parole " ,di prova" sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), le parole " targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi;" sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e), le parole "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici" sono soppresse.
7. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
a) al comma 1, lettera a), le parole "e delle targhe prova per le stesse" sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera b) è soppressa.
8. All'appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole " in prova" sono soppresse.
Allegato (2)
(previsto dall'art. 2, comma 4)
omissis

PRASSI AMMINISTRATIVA

Circ. Min. Trasporti 5 novembre 1996, n. 140/96 - Annullamento patenti di guida ottenute a seguito di presentazione di false autocertificazioni.            
Si sono verificati vari casi in cui gli organi di polizia, su sollecitazione dei direttori degli Uffici provinciali M.C.T.C., hanno accertato la falsità di alcune autocertificazioni, redatte da candidati al conseguimento della patente di guida, i quali avevano dichiarato di non aver conseguito il diploma di terza media, al fine di sostenere l'esame di teoria con il metodo orale.
Talvolta però i candidati che hanno mendacemente prodotto tale dichiarazione, hanno portato a termine l'iter procedurale previsto dalle norme vigenti, ed hanno conseguito la patente di guida.
Si osserva, al riguardo, che la procedura d'esame di teoria sostenuta con il metodo orale, a seguito di una falsa autocertificazione, non può considerarsi legittima, essendo stata successivamente accertata la mancanza del presupposto essenziale previsto dalla circolare n. 22 del 21 febbraio 1994.
Nei casi considerati, non può pertanto ritenersi valido il rilascio della patente di guida, risultando viziato il relativo procedimento. Dunque gli Uffici provinciale M.C.T.C., una volta che venga loro notificata la non veridicità della autocertificazione, dovranno emettere un provvedimento di annullamento della patente, cui l'autocertificazione stessa afferisce.



Circ. Min. Trasporti 30 giugno 1997, n. 70/97 - L. 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".     

(Abrogata dalla circ. prot. n. 1254/M352 del 5 luglio 2001, riportata di seguito)



Circ. 27 maggio 1998, n. 4/98 - Attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 98/L alla gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113).

(Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 maggio 1998, n. 124).

                                                             

Circ. Min. interno 2 febbraio 1999, n. 2 - D.P.R 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 è stato trasfuso nel D.P.R. 28 dicembre 2001, n. 445.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
L'emanazione del regolamento, previsto dall'art. 1 della legge n. 127 del 1997 conclude l'opera di semplificazione delle procedure amministrative iniziata con la legge stessa.
L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 è fissata al 23 febbraio 1999 in virtù del disposto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 127 del 1997. Da quella data, è opportuno sottolinearlo, sono abrogate per espressa previsione del successivo comma 2 tutte le disposizioni, anche di legge, incompatibili con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica in questione, oltre quelle espressamente abrogate dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Ciò evidenzia la portata innovativa della nuova disciplina.
Considerata l'imminenza dell'entrata in vigore, si ritiene opportuno non soltanto richiamare l'attenzione sulle esigenze di semplificazione contenute nella delega al Governo e quindi nel successivo decreto del Presidente della Repubblica ma anche fornire, sentito l'Osservatorio per l'attuazione della legge n. 127 del 1997 (composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della funzione pubblica), un primo commento ai singoli articoli della nuova normativa.
Il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre sensibilmente il numero delle certificazioni, in particolare da parte delle amministrazioni comunali, e di dare il massimo impulso all'applicazione dell'istituto dell'autocertificazione (art. 1), che sostituisce, salvo specifiche disposizioni di legge (art. 2, comma 1), qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire ad una pubblica amministrazione.
Quindi il ricorso all'autocertificazione diventa il principio fondamentale cui deve adeguarsi l'azione di qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente a quello di acquisire autonomamente dati o notizie relative al cittadino senza richiedere allo stesso il relativo certificato.
In luogo della certificazione si ha l'acquisizione d'ufficio dei dati o la loro estrazione da altri documenti in possesso dell'interessato, purché sia certa la provenienza dei dati medesimi (art. 7, comma 2).
In sostanza viene riaffermato e rafforzato il principio già introdotto dall'art. 5 della legge n. 15 del 1968, ripreso poi dall'art. 3, comma 1, della legge n. 127 del 1997, secondo il quale è consentita l'assunzione diretta di dati da altri documenti che assicurino la certezza della fonte di provenienza dei dati medesimi, come ad es. l'assunzione dei dati di nascita o di residenza dalla carta di identità, dalla patente di guida o da altro certificato già in possesso dell'interessato.
L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 comporterà un completo rinnovamento delle procedure sinora seguite dalle varie amministrazioni pubbliche, alcune delle quali già sono individuate nell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica:
scuole, università, uffici provinciali della motorizzazione civile. Si tratta degli uffici che più di altri richiedono certificazioni al cittadino ma non sono gli unici destinatari della norma, in quanto il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, attuando la legge n. 127 del 1997, si riferisce a tutto il comparto della pubblica amministrazione (art. 3, comma 2, della stessa legge n. 127 del 1997).
Ciò premesso si ritiene necessario esaminare e commentare i singoli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998; al fine di evidenziare gli aspetti innovativi, anche nei confronti della stessa legge n. 15 del 1968, ed il suo raccordo con le ulteriori innovazioni procedurali introdotte dalla legge n. 191 del 1998.
L'art. 1 amplia l'utilizzo dell'autocertificazione già prevista dall'art. 2 della legge n. 15 del 1968, estendendola a tutte le situazioni che formano oggetto di certificazione. Si avvalora così la tesi che privilegiava una applicazione non restrittiva dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968.
In definitiva si amplia la sfera di applicabilità della norma anche a quei fatti, stati e qualità personali che erano stati presi in considerazione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1994 come dichiarazioni temporaneamente sostitutive, estendendo ora l'utilizzo dell'autocertificazione a tutti i certificati necessari per iscriversi alle scuole, alle università e a tutti quelli da presentare agli uffici provinciali della motorizzazione civile, nonché agli estratti di stato civile ed ai certificati rilasciati in base ai registri demografici e richiesti dai comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza.
L'art. 2 estende i casi di utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà già prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, ricomprendendo anche i casi non rientranti nella previsione dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968.
È ora possibile attestare con tale dichiarazione che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale, e tale dichiarazione ha valore di copia autentica nei concorsi per titoli. La norma è di notevole utilità per lo snellimento della presentazione delle domande ai concorsi per titoli, in quanto evita al cittadino di dover richiedere anche l'autenticazione di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo, oltre alle pubblicazioni, come ad es. diplomi, titoli di studio, abilitazioni, articoli e quanto altro da allegare a domande
per la partecipazione a concorsi ed evita di dover richiedere l'autentica della propria dichiarazione.
Lo stesso art. 2 prevede, inoltre, che l'eventuale accertamento della veridicità delle dichiarazioni sia compiuto direttamente dall'amministrazione presso il soggetto competente.
L'interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, può esibire o inviare per via telematica copia, ancorché non autenticata, dei certificati in suo possesso, ma non ha un onere in tal senso, perché l'amministrazione è tenuta a procedere autonomamente.
Quanto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta dalla legge n. 15 del 1968, la legge n. 127 del 1997 ha soppresso la necessità di autenticazione della sottoscrizione, se la stessa viene apposta in presenza del dipendente addetto, sia esso appartenente ad una pubblica amministrazione o a un gestore o esercente di pubblico servizio.
Successivamente la legge n. 191 del 1998, al comma 11 dell'art. 2, ha chiarito che in tal caso non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione neppure nel caso in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 15 del 1968.
Le disposizioni della legge n. 191 del 1998 fanno sì che le istanze dirette ad una pubblica amministrazione non devono essere più autenticate, anche se contengono dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, e vanno presentate con le modalità indicate dal precedente comma 10, che ha sostituito il comma 11 dell'art. 3 della legge n. 127 del 1997. L'abrogazione della autenticazione della sottoscrizione è stata estesa, in base ad una interpretazione logico-sistematica di tutta la legislazione di semplificazione, anche a quelle
dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 1968 non comprese in una istanza ad una pubblica amministrazione, ma comunque richiamate nell'istanza medesima o ad essa collegata funzionalmente, anche se prodotte non contestualmente ma in un secondo momento. Interpretazione questa condivisa dal Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 14 del 2 settembre 1998 MIACEL, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11 settembre, inerente il rilascio della carta di identità.
Peraltro occorre considerare che, come enunciato dall'art. 1 della legge n. 15 del 1968, la stessa si applica esclusivamente nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino e, salve specifiche eccezioni ammesse dalla legge, tale rapporto si svolge in base ad una istanza scritta rivolta dal cittadino ad una pubblica amministrazione - nel cui ambito sono da ricomprendersi anche i gestori di pubblici servizi - per ottenere l'emissione di un provvedimento amministrativo di qualsiasi specie. Ne consegue che le dichiarazioni in
questione possono essere rese solo in tale contesto (con l'istanza o successivamente a completamento di una istanza già presentata). Coerentemente l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica prevede che le amministrazioni nel predisporre i moduli delle istanze ad esse rivolte predispongano le formule e le relative dichiarazioni sostitutive.
Di conseguenza il successivo art. 13, comma 3, abroga il penultimo comma dell'art. 20-bis della legge n. 15 del 1968, che prevedeva l'ammonizione in sede di autenticazione della sottoscrizione.
L'art. 3 si occupa della presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, stabilendo che possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto che procede anche all'autenticazione delle copie a lui presentate.
È da sottolineare che la norma non parla di autenticazione della sottoscrizione né, tanto meno, abroga o reca innovazioni all'art. 3, comma 11, della legge n. 127 del 1997 così come modificato dall'art. 2, commi 10 e 11, della legge n. 191 del 1998. Ne consegue che quando la dichiarazione è contenuta nell'istanza ovvero è contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
L'art. 4 ha semplificato la procedura relativa alle dichiarazioni rese da chi non sa o non può firmare, già disciplinata dall'art. 21 della legge n. 15 del 1968, eliminando i testimoni ed affidando al pubblico ufficiale il compito di ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell'impedimento.
Al riguardo occorre specificare che deve trattarsi di impedimenti fisici o di analfabetismo, per cui rimangono esclusi i casi di incapacità di intendere e di volere, in relazione ai quali continuerà a trovare applicazione l'art. 8 della legge n. 15 del 1968, limitatamente alla parte in cui le dichiarazioni verranno rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela senza alcuna autentica di sottoscrizione.
Per quanto riguarda l'individuazione del pubblico ufficiale, la norma non fornisce alcuna indicazione; deve ritenersi che abbia fatto principalmente riferimento al funzionario competente a ricevere la documentazione.
Per quanto riguarda gli invalidi civili, si ricorda il disposto dell'art. 1, commi 248 e 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale le dichiarazioni da rendersi dagli invalidi civili e da chi esercita la tutela, vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla prefettura, all'unità sanitaria locale o al comune senza alcuna operazione di autentica della sottoscrizione.
L'art. 5 ha equiparato i cittadini comunitari a quelli italiani ai fini della possibilità di rendere le dichiarazioni sostitutive. Per i cittadini extracomunitari l'equiparazione riguarda soltanto coloro che sono residenti e limitatamente a quei fatti, stati e qualità che possono essere convalidati da soggetti pubblici o privati italiani. Ciò spiega l'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 15 del 1968 e delle dichiarazioni temporanee ivi previste, che non hanno più ragione di esistere (art. 13, comma 2), in quanto tutto l'impianto del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 esonera il cittadino dall'obbligo di produrre documentazioni.
L'art. 6 reca disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive, stabilendo che esse hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Viene inoltre disposto che le amministrazioni predispongono la modulistica necessaria per rendere tali dichiarazioni, inserendo le relative formule ed un richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15 del 1968 ed una eventuale informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sulla protezione dei dati personali.
L'art. 7 prevede una ulteriore semplificazione, che si riconnette a quanto già stabilito dagli articoli 10 della
legge n. 15 del 1968 e 18 della legge n. 241 del 1990, ovverosia l'acquisizione diretta dei documenti da parte della amministrazione procedente presso altri uffici indicati dall'interessato, nei casi in cui il medesimo non voglia o non sia in grado di avvalersi delle autocertificazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998. L'acquisizione potrà avvenire, come dispone il decreto del Presidente della Repubblica, a mezzo fax o di altri strumenti telematici o informatici come ad
esempio la posta elettronica, prevedendo l'indicazione dell'amministrazione, del responsabile dell'ufficio ed un recapito telefonico. In tal caso si è in presenza di uno scambio di atti tra uffici e di conseguenza, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle finanze con risoluzione n. 603 del 16 novembre 1993, i documenti saranno tutti esenti dall'imposta di bollo, trovando applicazione l'art. 16 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 642.
L'art. 8 si occupa della riservatezza dei dati contenuti nei documenti trasmessi alle pubbliche amministrazioni, stabilendo che essi devono contenere i dati strettamente necessari alle finalità per cui vengono acquisiti. Tale disposizione va riferita in particolare alle certificazioni anagrafiche rilasciate dalle amministrazioni comunali: il certificato di residenza, ove spesso viene inserita senza alcuna legittimazione la cittadinanza degli stranieri residenti e lo stato di famiglia anagrafico, in cui, nonostante le precise disposizioni impartite
da questo Ministero con circolare n. 11 del 23 luglio 1996, vengono ancora indicate le relazioni di parentela, di stato di figlio adottivo ed anche lo stato civile dei coniugati. In tal modo si va oltre la funzione attribuita dalla legge a tali certificati e si invade la sfera di riservatezza dei cittadini.
Si ribadisce pertanto che in base all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 i certificati anagrafici devono contenere, oltre alle generalità del soggetto, soltanto l'oggetto della certificazione.
Il comma 2 fa divieto ai direttori sanitari di rilasciare il certificato di assistenza al parto, che viene sostituito da una attestazione contenente i dati necessari per formare l'atto di nascita e da un certificato di assistenza al parto in forma anonima, da rilasciare per esigenze statistiche. La norma conferma quanto già stabilito dall'art. 2 della legge n. 127 del 1997, che ha sostituito integralmente l'art. 70 del regio decreto 7 luglio 1939, n. 1238 per quel che riguarda le dichiarazioni di nascita.
L'art. 9 prevede l'acquisizione degli estratti di atti di stato civile d'ufficio esclusivamente per il cambio dello stato civile (come ad es. il matrimonio) e per particolari necessità istituzionali delle singole amministrazioni.
La norma, in pratica, fa venire meno la necessità di richiesta di estratti da parte dei cittadini, anche in conseguenza dell'agevolazione prevista dall'art. 1, lettera i), che consente di autocertificare tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. Al riguardo è opportuno ricordare che, in base al vigente ordinamento di stato civile, per estratti si intendono (articoli 184 e 185), sia quelli per riassunto (art. 184), sia quelli per copia integrale (art. 185). Ne consegue che la disposizione riguarda
ambedue le fattispecie, non avendo fatto il legislatore alcuna distinzione.
L'art. 10 pone una eccezione all'uso dell'autocertificazione, disponendo che i certificati medici, sanitari, di origine, di conformità alle norme CE, i brevetti ed i marchi non possono essere sostituiti da altro documento. Per tali atti è necessario richiedere appositi certificati. Viene poi previsto un unico certificato medico di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportiva.
Nell'art. 11 è previsto l'obbligo dello svolgimento di controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, prevedendo che la relativa conferma dei dati da parte dell'amministrazione che li detiene può essere acquisita anche per via telematica, prescindendo dall'acquisizione cartacea, come già ricordato all'art. 5.
Il comma 3 dell'art. 11 è di natura organizzativa, in quanto prescrive di introdurre nella modulistica le avvertenze che sostituiscono l'ammonizione prevista nel procedimento di autentica, ed aggiunge una sanzione ulteriore, consistente nella decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.
L'art. 12 sostituisce il termine generico di "certificato" con quello di "diploma" e "patentino", riferito, rispettivamente, ai titoli attestanti idoneità professionali ovvero l'assenso all'esercizio di determinate attività.
L'art. 13 abroga esplicitamente alcuni articoli della legge n. 15 del 1968 e, precisamente, il 3, il 20-bis, il penultimo comma dell'art. 26, il 27 e l'intero decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1994, n. 130.

I prefetti vorranno dare la massima diffusione al presente documento di indirizzo presso tutte le amministrazioni pubbliche ricomprese nell'ambito delle rispettive province, e risolvere i dubbi che le stesse amministrazioni manifestassero nell'applicazione delle misure di semplificazione.
Si rammenta che il rifiuto dell'applicazione della normativa in esame viene sanzionato dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica e dalla legge n. 127 del 1997 come violazione dei doveri di ufficio.
È dovere di ogni singola amministrazione applicare direttamente, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, le norme di semplificazione.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e, successivamente, di informazione periodica sullo stato di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998.



Circ. Min. Giustizia 26 marzo 1999, n. 959 - Misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e per la semplificazione delle certificazioni amministrative. - L. 15 maggio 1997, n. 127, modificata dalla L. 16 giugno 1998, n. 191. - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127
 
                                                                         

Con la normativa in oggetto sono state dettate disposizioni innovative per semplificare e snellire lo svolgimento dell'attività amministrativa e per limitare al massimo il numero dei certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni, certificati che vengono sostituiti da dichiarazioni rese dall'interessato.
In particolare, il 23 febbraio u.s. è entrato in vigore il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della predetta legge n. 127 del 1997, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni, anche di legge, incompatibili con il regolamento (art. 2, comma 2, della legge n. 127 del 1997).
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle S.L. sull'obiettivo di semplificazione che ispira tutta la suddetta normativa, fornendo nel contempo alcune istruzioni sulla materia.

1. Sottoscrizione delle istanze.
L'art. 3, comma 11, della legge n. 127 del 1997, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che la sottoscrizione delle istanze da presentare ad una pubblica amministrazione non è più soggetta ad autenticazione, qualora la sottoscrizione venga apposta in presenza del dipendente autorizzato a ricevere l'istanza ovvero qualora la istanza venga presentata unitamente ad una copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento possono essere presentate in ufficio dall'interessato o da altro soggetto e possono essere spedite per posta o inviate per via telematica.
La copia fotostatica del documento deve essere conservata nel fascicolo.
La sottoscrizione delle istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 15 del 1968.

2. Semplificazione delle certificazioni amministrative.
Con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, è stato limitato a casi eccezionali il ricorso alle certificazioni ed è stato previsto, come principio generale al quale la pubblica amministrazione deve uniformarsi, la possibilità per gli interessati di utilizzare l'autocertificazione e, per l'Amministrazione, l'acquisizione d'ufficio dei dati o la loro estrazione da altri documenti in possesso dell'interessato.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, nel caso in cui al momento della presentazione di un'istanza sia chiesto un documento di riconoscimento, di richiedere certificati (o dichiarazioni sostitutive) attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.
L'interessato, con dichiarazioni anche contestuali all'istanza, sottoscritte e prodotte in sostituzione delle certificazioni, può provare stati, fatti e qualità personali.
Le dichiarazioni sono sottoscritte in presenza del responsabile del procedimento, che normalmente è il capo dell'archivio, ovvero in presenza dell'impiegato addetto alla ricezione delle dichiarazioni (art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 403 del 1998).
In caso di impedimento alla sottoscrizione, il pubblico ufficiale (capo dell'archivio o funzionario competente a ricevere la documentazione), previo accertamento dell'identità del dichiarante, raccoglie la dichiarazione, attesta che la stessa è stata a lui resa dall'interessato e fa menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere (art. 4 del D.P.R. n. 403 del 1998).
La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive in luogo di certificati da parte dell'impiegato addetto costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 3, comma 4, della legge n. 127 del 1997; art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 1998). Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il rifiuto da parte dell'impiegato di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 403 del 1998).
L'art. 13 del D.P.R. n. 403 del 1998 ha abrogato l'art. 3 della legge n. 15 del 1968, che prevedeva dichiarazioni temporaneamente sostitutive. Pertanto, le dichiarazioni rese dall'interessato in sostituzione di certificazioni o di atti notori hanno la stessa validità delle dichiarazioni che sostituiscono (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 403 del 1998).
L'interessato per accelerare il procedimento, può trasmettere, anche per via informatica o telematica, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso (art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 1998).
L'Amministrazione, comunque, acquisisce d'ufficio i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da altra amministrazione, qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà. L'interessato deve solo indicare la specifica amministrazione che detiene l'albo o il registro (art. 7 del D.P.R. n. 403 del 1998).
Non possono essere sostituiti da altro documento, salve specifiche disposizioni, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti (art. 10 del D.P.R. n. 403 del 1998).

2.1. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
L'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevedeva già alcuni stati e fatti che l'interessato poteva attestare mediante autocertificazione. Il regolamento in oggetto (art. 1, comma 1) ha ampliato i casi nei quali è consentito il ricorso all'autocertificazione.
Attualmente sono autocertificabili:
- la data, ed il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti politici;
- lo stato di celibe, coniugato, o vedovo;
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1968, n. 958;
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.;
- il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta;
- gli esami sostenuti;
- il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- il possesso e il numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria ed inerente all'interessato;
- lo stato di disoccupazione;
- la qualità di pensionato e la categoria di pensione;
- la qualità di studente o di casalinga;
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- l'assenza di condanne penali;
- la qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2.2. Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
L'art. 2 del D.P.R. n. 403 del 1998 prevede che tutti gli stati, fatti e qualità personali non documentabili con autocertificazione sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge n. 15 del 1968. La dichiarazione che viene resa nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
L'art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto (mediante interpretazione autentica del comma 11 dell'art. 3 della legge n. 127 del 1997) che la sottoscrizione di istanze da produrre ad organi della pubblica amministrazione non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contenga dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori. Da ciò sembra doversi dedurre che le predette dichiarazioni non devono essere autenticate anche nel caso in cui non siano contestuali all'istanza, purché venga utilizzata la stessa procedura prescritta per la presentazione delle istanze e le dichiarazioni siano collegate o funzionali alle istanze medesime (cfr. circolare 2 febbraio 1999, n. 2 del Ministero dell'interno, in Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1999, n. 36).

2.3. Controllo delle dichiarazioni
L'esigenza di certezza dell'attività amministrativa viene tutelata sia mediante l'acquisizione d'ufficio degli estratti degli atti dello stato civile (art. 9 del D.P.R. n. 403 del 1998), qualora ciò sia necessario per motivi connessi con le finalità istituzionali perseguite dall'Amministrazione, e degli altri documenti, sia attraverso il controllo, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni ricevute in sostituzione delle certificazioni e degli atti di notorietà, nonché dei dati contenuti nei documenti di identità.
I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni si effettuano attraverso la richiesta scritta, diretta all'Amministrazione competente al rilascio del certificato, anche facendo ricorso all'uso di strumenti informatici o telematici (art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998).
Qualora ritenga il capo dell'archivio (o il responsabile del procedimento) necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e gli stati, fatti e qualità personali siano certificabili o accertabili da parte di altro soggetto pubblico, chiede direttamente la documentazione al competente soggetto pubblico entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Inoltre, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 26 della legge n. 15 del 1968, richiamato dall'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998). A tal fine, le dichiarazioni rese ai sensi delle predette disposizioni si considerano come fatte a pubblico ufficiale. Il funzionario che rileva la esistenza di dichiarazioni mendaci ha l'obbligo di farne denuncia alla competente procura della Repubblica, trasmettendo copia autentica della dichiarazione e della documentazione acquisita d'ufficio.

3. Copia di documenti da produrre.
L'art. 14 della legge n. 15 del 1968 prevedeva che l'autenticazione di copia di documenti da produrre alla pubblica amministrazione potesse essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale il documento è stato emesso, da quello presso il quale il documento originale è depositato o da quello al quale il documento deve essere prodotto.
L'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 403 del 1998 precisa che l'autenticazione può essere fatta anche dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento per il quale viene prodotta.

4. Pubblicazioni di testamenti.
La normativa in oggetto, finalizzata allo snellimento dell'attività amministrativa, non trova applicazione nella redazione dei verbali di pubblicazione dei testamenti da parte dei notai.
Gli articoli 620 e 621 del cod. civ. impongono al notaio di allegare al verbale di pubblicazione del testamento olografo ed al verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto l'estratto dell'atto di morte del testatore; l'art. 75 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1326 impone lo stesso obbligo al notaio che redige il verbale di passaggio del testamento pubblico dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi. In tutti questi casi, l'estratto dell'atto di morte non può essere sostituito da una dichiarazione resa dall'interessato, in quanto il documento deve essere presentato al notaio che non è incardinato nella pubblica amministrazione, né può essere qualificato gestore o esercente di pubblico servizio. Per lo stesso motivo, il notaio non rientra tra i soggetti obbligati a chiedere direttamente la documentazione alla pubblica amministrazione, qualora tale obbligo non gli sia già imposto da altra disposizione.
Il conservatore dell'archivio notarile, continuando l'opera del notaio, procede nel proprio ufficio all'apertura e pubblicazione dei testamenti conservati in Archivio, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice civile e di quelle relative alla forma degli atti notarili (art. 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; art. 223 del R.D. n. 1326 del 1914). Ai relativi verbali, come a quelli redatti dal notaio, deve essere, quindi, allegato l'estratto dell'atto di morte.
Si pone, però il problema se il conservatore, quale funzionario della pubblica amministrazione, possa chiedere all'interessato di produrre il predetto documento ovvero se, invece, non lo debba acquisire d'ufficio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 403 del 1998. Infatti, anche se la redazione dei suddetti verbali esula dall'attività amministrativa in senso stretto, si tratta pur sempre di attività svolta da un soggetto incardinato nella pubblica amministrazione.
Si ritiene, quindi, che qualora venga chiesta la pubblicazione di un testamento, il conservatore debba provvedere direttamente a chiedere l'estratto dell'atto di morte del de cuius al competente ufficiale di stato civile. Solo dopo aver acquisito l'estratto, il conservatore potrà procedere alla pubblicazione.
Nulla vieta, peraltro, che l'interessato, per ridurre i tempi d'attesa, esibisca esso medesimo l'estratto dell'atto di morte.

5. Lettura di atti di ultima volontà non ancora pubblicati e rilascio delle copie.
Il notaio non può permettere la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, né rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo o a persona munita di procura speciale in forma autentica (art. 67 legge n. 89 del 1913; art. 743 cod. proc. civ.). Inoltre, il notaio non può rilasciare copia di un testamento, né rendere palese il suo contenuto e neppure la sua esistenza se non gli sia prodotto l'estratto dell'atto di morte del testatore (art. 83 del reg. n. 1326 del 1914).
Il conservatore, che ai sensi dell'art. 112 della legge n. 89 del 1913 permette la lettura degli atti conservati in archivio e ne rilascia le copie, deve anch'esso attenersi al preciso disposto dell'art. 67 della legge n. 89 del 1913 e dell'art. 83 del regolamento n. 1326 del 1914.
Tuttavia, poiché la richiesta di lettura o di rilascio di copia viene pur sempre avanzata ad una pubblica amministrazione, il conservatore non può rifiutarsi di ricevere la dichiarazione sostitutiva della certificazione della morte del testatore; non ha, però, l'obbligo di consentire la immediata lettura del testamento ovvero di rilasciare immediatamente la copia, senza aver acquisito la conferma del decesso del testatore mediante l'estratto di morte, da richiedersi ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 403 del 1998.
Anzi, poiché non può essere resa nota neppure la esistenza o meno dell'atto di ultima volontà fino a quando non si ha la certezza del decesso del testatore, il capo dell'Archivio, in seguito a richiesta - scritta - dell'interessato, deve limitarsi a ricevere la richiesta di lettura o di copia ed eseguire i controlli ritenuti necessari per accertare la morte del testatore; solo successivamente può svolgere in archivio le indagini per verificare la esistenza o meno di atti di ultima volontà della persona deceduta.
La mera richiesta di lettura, di copia o di pubblicazione non comporta, pertanto, il pagamento di diritti. La riscossione di tasse, diritti ed onorari per la ricerca, anche se negativa, e per le altre operazioni suindicate potrà essere fatta solo dopo aver acquisito la certezza del decesso del testatore.
Ne consegue che qualora la richiesta venga accompagnata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, al richiedente dovrà essere indicata una data in cui potrà presentarsi in ufficio per eseguire la lettura ovvero richiedere la copia.
La copia potrà essere consegnata anche nello stesso giorno del rilascio della bolletta di riscossione senza pagamento dei diritti di urgenza, qualora dalla originaria richiesta siano decorsi almeno cinque giorni.
La richiesta all'ufficiale dello stato civile competente deve essere effettuata nel più breve tempo possibile, eventualmente via fax. Ai fini della lettura e del rilascio di copia il documento acquisito via fax deve ritenersi senz'altro sufficiente (art. 7 del D.P.R. n. 403 del 1998).
Occorre tener presente che il dichiarante si assume tutta la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese, anche se, ove le dichiarazioni risultino mendaci, il conservatore potrebbe essere chiamato a rispondere per omissione dei controlli che la normativa gli consente.
L'interessato ha comunque facoltà di esibire l'estratto dell'atto di morte, riducendo i tempi d'attesa.In conclusione, il capo dell'archivio o l'impiegato addetto non può rifiutarsi di ricevere la dichiarazione sostitutiva della certificazione di morte, ma ha il diritto - dovere di effettuare i controlli ritenuti necessari in ordine alla dichiarazione resa. Pertanto, mentre se viene prodotto l'estratto dell'atto di morte il capo dell'archivio consente immediatamente le operazioni richieste, qualora invece l'interessato si avvalga del diritto di produrre la dichiarazione sostitutiva il capo dell'archivio ha il diritto di consentire le operazioni richieste solo dopo aver eseguito i controlli ritenuti necessari.

6. Certificazioni della CCIAA.
I soggetti (titolari di ditte individuali o soci di società di persone) che forniscono beni o servizi agli archivi notarili possono documentare stati, fatti o qualità che li riguardano, attinenti alle iscrizioni nei registri tenuti presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Anche i rappresentanti legali di persone giuridiche possono produrre certificazioni in merito alla loro qualità ed alle altre notizie attinenti alle società ed enti che essi rappresentano e che sono contenute nei registri delle suddette Camere di commercio.
Il capo dell'archivio valuterà se chiedere direttamente alla Camera di commercio competente la relativa certificazione, sia nel caso in cui le dichiarazioni risultino anche in parte carenti, sia per controllo della veridicità delle dichiarazioni stesse.
Le CCIAA rilasciano le certificazioni in esenzione da diritti (art. 1 del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49) e da imposta di bollo (art. 16 della tabella all. B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni).

7. Assunzioni.
L'art. 13 del D.P.R. n. 403 del 1998, abrogando espressamente l'art. 27 della legge n. 15 del 1968, consente di utilizzare certificazioni sostitutive anche nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.
Attualmente, quindi, i documenti che devono essere prodotti per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione possono essere sostituiti da certificazioni sostitutive, con la sola esclusione dei certificati medici, e ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di acquisire d'ufficio gli estratti dal registro dello stato civile e di eseguire i necessari controlli sulle altre dichiarazioni.

8. Consultazione gratuita di atti notarili.
La normativa in oggetto si applica anche alle domande fatte per eseguire gratuitamente ricerche, letture o ispezioni degli atti notarili unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici ed alle dichiarazioni sostitutive prescritte per le relative autorizzazioni (art. 304 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326; art. 44 della legge 22 novembre 1954, n. 1158; art. 21 delle istruzioni approvate con D.M. 12 dicembre 1959).
In calce alla domanda, che deve contenere l'indicazione specifica dello scopo dell'indagine di studio, il capo dell'Archivio appone il visto di autorizzazione. Le operazioni devono essere autorizzate, di volta in volta, dal capo dell'archivio.
Poiché l'autorizzazione non può essere concessa a chi abbia subito condanne o si trovi in una delle situazioni che comportino la perdita dei diritti elettorali ed a chi, per abusi, sia stato escluso da altri archivi notarili o da archivi di Stato o da biblioteche, l'interessato deve dichiarare di non trovarsi nelle suddette condizioni.
La sottoscrizione sia dell'istanza che della dichiarazione sostitutiva non deve essere autenticata, essendo sufficiente che la sottoscrizione venga apposta in presenza del conservatore ovvero dell'impiegato addetto, utilizzando i modelli allegati.
Restano in tal senso modificate la circolare 14 febbraio 1974, n. 237/A.G. e la circolare 23 giugno 1998, n. 945.

9. Documentazione per assenze dall'ufficio.
La documentazione relativa alle assenze dal posto di lavoro può essere sostituita da dichiarazioni rese ai sensi della normativa in oggetto, ad eccezioni dei certificati medici, che non sono sostituibili.
Nelle dichiarazioni devono essere contenute tutte le indicazioni necessarie a consentire i controlli, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni stesse. I capi degli archivi eseguiranno le verifiche ritenute necessarie.

10. Dichiarazioni presentate da cittadini stranieri.
Alle dichiarazioni rese da cittadini della Unione €pea si applicano le medesime modalità previste per i cittadini italiani, mentre i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

11. Richieste di notizie da parte delle pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni possono chiedere agli archivi notarili notizie in merito a stati, fatti o qualità desumibili da albi o registri conservati nell'archivio notarile. Mentre per il rilascio delle copie, dei certificati e degli estratti di atti notarili e degli altri documenti facenti parte delle collezioni archivistiche resta ferma la vigente disciplina, si ritiene che debbano essere fornite direttamente le notizie desumibili da registri amministrativi, richieste in conformità al disposto della normativa in oggetto e nel rispetto della normativa sul diritto alla riservatezza.
In tal caso, i documenti trasmessi ad altre amministrazioni, realizzando uno scambio di atti tra uffici, sono esenti dall'imposta di bollo (art. 16 della tabella allegato B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni).
Si allegano i modelli per le dichiarazioni sostitutive e per l'autorizzazione ad eseguire ricerche a scopo di studio.

Allegato 1
omissis



Circ. Min. Trasporti 21 maggio 1999, n. 30/99 -  Dir. 91/439/CEE. Applicazione

Il 1° luglio 1996 è entrato in vigore il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione D.M. 8 agosto 1994 che ha recepito la direttiva 91/439/CEE concernente le patenti di guida.
Il suddetto decreto dispone, all'art. 1, comma 2, che le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione €pea conformemente al modello comunitario descritto all'allegato 1 dello stesso decreto, sono equiparate alle patenti di guida italiane.
A seguito di osservazioni della Commissione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione D.M. 14 novembre 1997 è stato modificato l'art. 1, comma 2, del suddetto D.M. 8 agosto 1994, sopprimendo le parole "conformemente al comma precedente". In virtù di tale modifica, i titolari di patenti di guida rilasciate da Stati membri dell'Unione €pea, anche se le stesse non sono conformi a quelle previste dalla direttiva 91/439/CEE, possono convertire detti documenti in equipollenti patenti italiane, entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, ovvero hanno la possibilità di conservarli, secondo le modalità più avanti descritte.
Recentemente, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato contenente ulteriori osservazioni in ordine all'applicazione, nel nostro Paese, della stessa direttiva 91/439/CEE.
In particolare, vengono contestate alcune formalità imposte dall'Italia, connesse alla procedura di riconoscimento delle patenti rilasciate in altri Stati comunitari.
Preso atto di dette osservazioni, si indicano, di seguito, le conseguenti istruzioni necessarie per consentire agli Uffici provinciali la corretta applicazione della direttiva 91/439/CEE in parola.
Si precisa che alcune delle seguenti istruzioni attengono a procedure già utilizzate da codesti Uffici e che non hanno subito alcuna variazione; altre istruzioni attengono invece a procedure già in uso ma alle quali è stata apportata qualche variazione; altre, ancora (come ad esempio la procedura specificata al paragrafo 3) sono innovative.

1. Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in Stati membri dell'Unione €pea
L'art. 1 del D.M. 8 agosto 1994, così come modificato dal D.M. 14 novembre 1997, dispone che le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione €pea sono equiparate ai documenti di guida italiani.
Al successivo comma 3 è disposto che il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'Unione, che acquisisce in Italia la residenza, è tenuto all'osservanza delle disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali. Inoltre, sul documento possono essere riportate le iscrizioni delle menzioni indispensabili alla gestione del medesimo.
Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro, acquisita la residenza in Italia, ha la facoltà di convertirla in equipollente documento italiano, senza obbligo di osservanza di alcun limite temporale, ovvero ha la possibilità di conservarla.
Nel caso in cui decida di conservare la patente di guida rilasciata da uno Stato membro, il titolare ha la facoltà di richiedere agli Uffici provinciali la procedura di riconoscimento.
Tale procedura, si precisa, è facoltativa e la presentazione dell'istanza è rimessa alla sola e piena disponibilità del titolare della patente di guida rilasciata da altro Stato comunitario.
La richiesta di riconoscimento deve essere corredata da:
- un'autocertificazione in carta semplice, con cui il titolare della patente rilasciata da altro Stato comunitario dichiari la propria residenza anagrafica in Italia;
- l'attestazione del versamento di lire 20.000 (€ 10,32) sul c/c n. 4028;
- l'attestazione del versamento di lire 10.000 (€ 5,16) sul c/c n. 9001.
A seguito di tale richiesta, l'Ufficio provinciale rilascia un tagliando che deve essere apposto sul documento di guida. Su detto tagliando sono indicati, in conformità a quanto prescritto dal già citato art. 1, comma 3, della direttiva 91/439/CEE:
a) il numero della patente di guida estera e del tagliando di convalida;
b) il codice antifalsificazione;
c) la nuova residenza;
d) la scadenza di validità.
La procedura di riconoscimento, oltre a consentire una migliore gestione della patente, permette anche al suo titolare di ottenere in tempi rapidi un duplicato della stessa in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione. Se il riconoscimento non fosse stato effettuato, i competenti Uffici italiani non sarebbero quindi a conoscenza dell'esistenza o della validità della patente di cui si chiede il duplicato e dovranno richiedere le necessarie notizie alle autorità dello Stato membro che ha rilasciato il documento, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio nazionale e ciò con evidente riflesso sui tempi di rilascio, che potrebbero essere anche considerevolmente lunghi, essendo legati ai tempi di ricezione delle notizie dello Stato membro interpellato.
Nell'attestazione dell'autorità estera che ha provveduto al rilascio della patente da duplicare (con relativa traduzione, se necessaria), devono essere specificati, oltre a tutti i dati relativi alla patente da duplicare, anche se la stessa è in corso di validità, l'eventuale data di scadenza, e che su di essa non gravano provvedimenti sanzionatori.
Inoltre, fino a quando non perverranno le informazioni richieste da quest'Amministrazione al Ministero dell'interno, che saranno tempestivamente comunicate con lettera circolare, gli Uffici provinciali devono accettare, a corredo della domanda di duplicato, esclusivamente la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione presentata alle competenti autorità italiane.
Bisogna peraltro sottolineare che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una patente di guida comunitaria non registrata in Italia, non può essere rilasciato il permesso provvisorio di guida. L'Ufficio provinciale, una volta ottenuti dall'autorità estera i dati inerenti alla patente di cui il titolare ha perduto il possesso, dovrà sollecitamente procedere al rilascio del duplicato, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. 8 agosto 1994.

2. Validità delle patenti rilasciate da Stati membri, i cui titolari hanno acquisito la residenza in Italia
Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 8 agosto 1994, il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisisce la residenza in Italia deve osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
La Commissione, a riguardo, ha specificato che «l'art. 1.3 deve essere interpretato nel senso che le disposizioni mediche devono trovare applicazione a partire dal momento in cui viene acquisita la residenza in un altro Stato membro».
Per determinare, dunque, la data di scadenza di validità della patente di guida rilasciata da altro Stato comunitario, occorre fare riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia e non alla data di conseguimento della patente estera. Si precisa che la data di acquisizione della residenza può essere autocertificata.
A titolo esemplificativo si propongono 3 casi, facendo sempre riferimento al titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato comunitario che acquisisce la residenza in Italia il 31 marzo 1999:
a) patente B (di titolare di età inferiore a 50 anni) che non riporti alcuna data di scadenza.
A questa patente verrà attribuito un periodo di validità di 10 anni decorrente dal giorno di acquisizione della residenza in Italia; nella fattispecie in esame, la scadenza sarà stabilita al 31 marzo 2009;
b) patente B (di titolare di età inferiore a 50 anni) che scada di validità il 14 novembre 2001.
Detta data di scadenza resta invariata. La data di scadenza prevista dallo Stato membro che ha rilasciato la patente non varia quando, tra la data di acquisizione della residenza in Italia e la scadenza riportata sulla patente intercorra un periodo inferiore o uguale a quello disposto dall'art. 126 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
c) patente B (di titolare di età inferiore a 50 anni) che abbia scadenza di validità il 6 agosto 2009.
A detta patente verrà attribuita una validità di 10 anni decorrente dal giorno di acquisizione della residenza. Nella fattispecie in esame, la scadenza sarà stabilita al 31 marzo 2009. Nel caso esemplificato, infatti, il periodo compreso tra la data di acquisizione della residenza in Italia ed il periodo di validità stabilito dallo Stato che ha rilasciato la patente, è superiore a quello previsto dall'art. 126 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

3. Rinnovo di validità delle patenti di guida rilasciate in altro Stato comunitario
La direttiva 91/439/CEE prevede, al punto 1, comma 3, che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le patenti di guida in corso di validità, rilasciate in altri Stati comunitari.
Tuttavia, può verificarsi il caso in cui la patente di guida rilasciata in uno altro Stato membro scada di validità dopo che il titolare abbia acquisito la residenza in Italia e senza che abbia provveduto a richiedere il riconoscimento.
Al riguardo, deve precisarsi che la Commissione, accogliendo il principio sancito dalla Corte di giustizia con la sentenza n. C-193/94, ha affermato che bisogna distinguere "il diritto di condurre un veicolo dal documento di guida". Di conseguenza, nel caso in esame, il diritto di guidare è fatto salvo anche se il documento di guida scade di validità.
Qualora dovesse essere richiesto il rinnovo di validità di una patente rilasciata da altro Stato membro è possibile procedere al rinnovo del documento; in tal caso l'Ufficio provinciale dovrà preliminarmente richiedere all'autorità che ha rilasciato la patente da rinnovare le necessarie informazioni, in particolare se su detto documento gravino provvedimenti sanzionatori. Nel caso non fosse evidenziata alcuna irregolarità, sarà possibile rinnovare il documento utilizzando la stessa procedura informatica utilizzata per il riconoscimento.
Il richiedente dovrà produrre all'Ufficio provinciale della M.C.T.C.:
- un'autocertificazione in carta semplice, con cui il titolare della patente rilasciata da altro Stato comunitario dichiari la propria residenza anagrafica in Italia;
- l'attestazione del versamento di L. 20.000 (€ 10,32) sul c/c n. 4028;
- l'attestazione del versamento di L. 10.000 (€ 5,16) sul c/c n. 9001;
- certificato medico attestante l'idoneità psicofisica alla guida per la patente posseduta.

4. Rinnovo delle patenti di guida rilasciate in Italia, i cui titolari hanno stabilito la loro residenza in altro Stato membro
Nel caso in cui il titolare di una patente di guida rilasciata in Italia si stabilisca in un altro Stato membro e qui il documento scada di validità, competente al rinnovo è esclusivamente l'autorità dello Stato della nuova residenza.
Infatti, lo Stato che ha rilasciato la patente, in generale, non può essere competente ad applicare le sue regole nazionali all'estero, secondo il principio di territorialità.
L'art. 1, comma 3, della direttiva 91/439/CEE stabilisce che gli Stati membri possono imporre le loro regole nazionali concernenti il periodo di validità delle patenti solo ai titolari che sono effettivamente residenti nello Stato membro.
Per i titolari di patente di guida italiana che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro non si applicano dunque le disposizioni precisate nella circolare n. 107 del 1997, recante: "Rinnovo di validità di patente di guida all'estero".

5. Possibilità di sottoporre a revisione le patenti di guida rilasciate in altri Stati membri
L'art. 8, comma 2, del D.M. 8 agosto 1994 stabilisce che coloro che acquisiscono la residenza in Italia sono soggetti a tutte le disposizioni di carattere restrittivo che incidono sul documento di guida.
Fra dette disposizioni si intende comprendere anche la revisione della patente, provvedimento previsto dall'art. 128 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Al riguardo, com'è noto, l'applicazione dell'art. 128 del codice della strada è subordinata all'esistenza di fondati dubbi sulla persistenza nei titolari di patenti di guida (che abbiano stabilito la residenza in Italia) dei requisiti psicofisici o tecnici necessari per svolgere l'attività di guida.
Nel caso si dovesse procedere a revisione di una patente di guida comunitaria non registrata, gli Uffici provinciali della M.C.T.C. dovranno procedere secondo le seguenti modalità:
- il provvedimento di revisione dovrà essere predisposto dall'Ufficio provinciale e, ovviamente, non potrà essere utilizzato il provvedimento informatizzato;
- al momento in cui l'interessato si presenta all'Ufficio provinciale per prenotarsi per la revisione, l'Ufficio stesso dovrà provvedere alla registrazione della patente, utilizzando la procedura indicata al paragrafo 1 della presente circolare;
- in ordine alla data di scadenza di validità della patente oggetto di revisione, valgono le precisazioni indicate nel paragrafo 2 della presente circolare, salvo che, in sede di accertamento della commissione medica locale, emerga la necessità di ridurre la durata di validità del documento di guida.

6. Riconoscimento di patenti di guida rilasciate in uno Stato membro a seguito di conversione di una patente rilasciata in uno Stato extracomunitario
L'art. 8, comma 6, del D.M. 8 agosto 1994 stabilisce che le autorità italiane possono non riconoscere le patenti comunitarie ottenute a loro volta per conversione di una patente rilasciata da uno Stato extracomunitario e con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità per la conversione delle patenti di guida.
Pertanto, l'Ufficio provinciale della M.C.T.C., prima di duplicare o sostituire patenti dell'Unione €pea rilasciate a seguito di conversione, deve acquisire, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. 8 agosto 1994, informazioni dallo Stato dell'Unione €pea che ha rilasciato il documento, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio nazionale, ai fini di conoscere lo Stato di provenienza della patente (ovviamente tale notizia non deve essere richiesta nel caso in cui sul documento sia già indicato lo Stato che aveva originariamente rilasciato la patente). Se con detto Stato non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non è possibile riconoscere né convertire la citata patente.
Analoga richiesta verrà rivolta all'autorità diplomatica quando si debba attivare la procedura descritta al paragrafo 1, per le iscrizioni inerenti al riconoscimento della patente. In tal caso, se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario le cui patenti non vengono convertite in Italia, non può darsi luogo alla procedura predetta.

7. Residenza normale
Il D.M. 8 agosto 1994 ha recepito interamente il concetto di residenza normale, specificato all'art. 9 della direttiva 91/439/CEE. Tuttavia, l'applicazione pedissequa della disposizione comunitaria non è ancora attuabile in Italia e quest'Amministrazione sta esaminando l'argomento con il Ministero dell'interno.
Fino a quando non verranno emanate nuove disposizioni, dunque, gli Uffici provinciali della M.C.T.C. continueranno a seguire le prassi sinora attuate, richiedendo agli utenti esclusivamente i dati concernenti la loro residenza "anagrafica".

La presente circolare sostituisce ed abroga le circolari di seguito indicate:
- circolare n. 98/96 del 27 giugno 1996;
- circolare n. 2/98 del 7 gennaio 1998;
- circolare n. 22/98 del 13 febbraio 1998.



Circ. Min. Trasporti 1 luglio 1999, n. 34/99 - Nuovi modelli TT 2118 e TT 2119 (2).
V. i chiarimenti alla presente circolare contenuti nella circolare 17 novembre 1999, n. A26/99/MOT, riportata di seguito.

Si comunica che sono in corso di distribuzione i nuovi modelli meccanografici TT 2118 (per le operazioni relative ai conducenti) e TT 2119 (per le operazioni relative ai veicoli e loro rimorchi), adeguati alla luce delle recenti disposizioni in materia di "autocertificazione" (legge n. 127 del 1997, legge n. 191 del 1998 e D.P.R. n. 403 del 1998).
Detti modelli, come in passato, consentono di dichiarare (contestualmente all'istanza) non solo la qualità che dà titolo a richiedere l'operazione ma anche i dati anagrafici (compresa la residenza) dell'istante.
Conseguentemente, i modelli stessi debbono essere sottoscritti dalla persona che, intestataria della pratica, rende le predette dichiarazioni, ancorché l'istanza venga prodotta per il tramite di un soggetto all'uopo delegato o da uno studio di consulenza.
In tal modo, non si rende necessario acquisire alcuna dichiarazione sostitutiva o certificazione relativa alla residenza, mentre restano immodificate le istruzioni concernenti l'identificazione dei soggetti che accedono agli sportelli.
I nuovi modelli TT 2118 e TT 2119 potranno essere messi in uso non appena saranno esaurite le eventuali scorte giacenti dei vecchi Modelli MC 2118 ed MC 2119.
Si coglie l'occasione per preannunciare che analoghe modifiche sono state apportate anche ai modelli MC 746 C, MC 2112M, MC 2120 e D.G.M. 955 che saranno, rispettivamente, sostituiti con i nuovi modelli TT 746C, TT 2112, TT 2120 e DTT 955 attualmente in corso di stampa.
Per questi ultimi, pertanto, si rinvia alle istruzioni che saranno diramate non appena sarà possibile provvedere ai relativi approvvigionamenti.



Circ. Min. Trasporti 8 settembre 1999, n. 44/99 - Nuovi Modelli TT 2120, TT 2112 e DTT 955.

Facendo seguito alla circolare D.T.T. n. 34/99 del 1 luglio 1999, si informa che sono in corso di distribuzione i nuovi modelli meccanografici TT 2120 e TT 2112 che sostituiscono, rispettivamente, i modelli MC 2120 ed MC 2112M, entrambi revisionati alla luce delle recenti disposizioni in materia di "autocertificazione" (legge n. 127 del 1997, legge n. 191 del 1998 e D.P.R. n. 403 del 1998).
In particolare, per quanto concerne il nuovo modello TT 2120, si fa anzitutto presente che ne verrà fornita una quantità minima per ciascun Ufficio periferico, e pertanto il fabbisogno futuro potrà essere soddisfatto utilizzando copie fotostatiche del modello stesso.
Il nuovo modello TT 2120, inoltre, continuerà ad essere utilizzato in allegato al modello TT 2119 ma contiene ora semplicemente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'intestatario della pratica attesta di aver dato incarico ad uno studio di consulenza automobilistica per l'espletamento delle formalità inerenti alla pratica stessa.
La sottoscrizione della dichiarazione non necessita di autenticazione laddove sia prodotta contestualmente una copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante, come da istruzioni già impartite con circolare n. 21/99 del 24 marzo 1999, D.T.T.
L'accettazione scritta dell'incarico da parte del consulente non si rende quindi più necessaria, poiché la stessa si presume accordata proprio in virtù del fatto che il consulente presenta la pratica allo sportello. Riguardo al modello TT 2112, si fa presente che le dichiarazioni sostitutive in esso contenute debbono essere sottoscritte, laddove riguardino un candidato minorenne, dal genitore o dal tutore. Conseguentemente, al modello TT 2112 dovrà essere sempre allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità del genitore o di tutore del candidato minorenne; inoltre dovrà essere prodotta copia fotostatica (in carta semplice) di un documento di identità (in corso di validità) dello stesso genitore o tutore laddove la domanda per il conseguimento della patente di guida sia presentata direttamente dal candidato minorenne ovvero attraverso un'autoscuola o un altro soggetto all'uopo delegato.
Infine, si informa che a partire dal prossimo mese di ottobre, saranno in distribuzione anche i nuovi modelli DTT 955, che sostituiscono i modelli DGM 955 attualmente in uso i cui contenuti sono tuttavia rimasti sostanzialmente invariati tranne che per i riferimenti alle innovazioni normative più recenti.



Circ. Min. Trasporti 27 settembre 1999, n. 49/99  - Decreto del presidente della Repubblica n. 403 del 1998 e art. 2, legge n. 15 del 1968.  Sottrazione, smarrimento e distruzione di documenti di circolazione

Come già chiarito con circolare n. 21/99 del 24 marzo 1999, circolare D.T.T., ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 403 del 1998 tutti i certificati, gli estratti e gli attestati che, a qualsiasi titolo, debbono essere prodotti agli Uffici della motorizzazione civile sono sostituibili con le dichiarazioni sostitutive previste dall'art. 2 della legge n. 15 del 1968.
A tale riguardo, sono insorti dubbi interpretativi in ordine alla riconducibilità alla fattispecie in esame anche delle attestazioni di resa denuncia conseguenti alla sottrazione, allo smarrimento ed alla distruzione delle carte di circolazione (art. 95, comma 3, del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), delle targhe (art. 102 c.d.s.) e delle patenti di guida (art. 127 del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Si è, pertanto, provveduto ad acquisire il parere del competente Ministero dell'interno - Servizio di Polizia stradale il quale, con nota prot. n. 300A/44995/101/200 del 30 agosto u.s., ha confermato la possibilità di autocertificare anche la resa denuncia dell'avvenuto smarrimento, sottrazione o distruzione dei documenti predetti.
Di conseguenza, nel rispetto delle istruzioni generali già impartite con la citata circolare n. 21/99 del 1999, circolare D.T.T., in materia di semplificazione amministrativa, codesti Uffici provvederanno ad avviare le procedure relative alla reimmatricolazione dei veicoli nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione delle carte di circolazione o delle targhe, nonché quella relativa al rilascio del duplicato della patente di guida sottratta, smarrita o distrutta acquisendo non più l'originale della attestazione di resa denuncia alle autorità di polizia, bensì una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale siano chiaramente indicati il luogo, la data e l'autorità presso la quale la denuncia è stata resa, nonché l'oggetto della denuncia stessa secondo lo schema di cui all'allegato A alla presente circolare.
Ciò allo scopo, evidentemente, di consentire in qualsiasi momento, un agevole controllo circa la veridicità delle dichiarazioni, prodotte dagli interessati.
Si fa presente, inoltre, che quanto sin qui disposto trova applicazione anche nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori, stante il rinvio, contenuto nell'art. 97, comma 13, del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alle norme di cui al già citato art. 102 del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Infine, appare opportuno sottolineare come la dichiarazione sostitutiva di certificazione cui si è fatto riferimento abbia ad oggetto la resa denuncia, e pertanto il ricorso all'autocertificazione non rappresenta in alcun modo una modalità alternativa all'obbligo di procedere alla denuncia stessa innanzi alle competenti autorità di polizia.
Si omettono gli allegati. V. ora la circ. 18 giugno 2001, prot. N. 990, riportata di seguito.



Circ. 22 ottobre 1999, n. 8/99 - Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative (Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali)

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V. anche:                                                                                              
Circolare 25 novembre 1999, n. 189/99(9)   e circolare 24 dicembre 1999, n. 198/99, emanate dal Ministero per i beni e le attività culturali;
circolare 5 novembre 1999, n. 108, emanata dal Ministero dell'interno;
circolari 17 dicembre 1999, n. 239/D e 11 dicembre 2000, n. 228/D, emanate dal Ministero delle finanze.

Ai fini della piena attuazione delle disposizioni della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, si ravvisa la necessità di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

1. Tipologia dei controlli.
Il D.P.R. n. 403 del 1998, nel disciplinare la materia dei controlli, stabilisce all'art. 1, comma 3, che le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive (amministrazioni procedenti) sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle medesime ai sensi dell'art. 11 del regolamento medesimo.
I controlli sulle autocertificazioni richiedono la collaborazione di amministrazioni diverse da quella procedente. Le modalità di tale collaborazione possono variare, dando luogo a due tipologie di controlli, quelli diretti e quelli indiretti.
Sono diretti i controlli che l'amministrazione procedente effettua accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante (per es. mediante un collegamento informatico fra le rispettive banche dati).
I controlli indiretti comportano, ogni volta che l'amministrazione procedente ha necessità di effettuare una verifica su una o più autocertificazioni, l'attivazione della amministrazione certificante affinché confronti i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

2. Controlli diretti.
Per favorire una rapida conclusione dei procedimenti di controllo attraverso la diretta acquisizione delle informazioni da parte delle amministrazioni procedenti, il Dipartimento della funzione pubblica e l'A.I.P.A. provvederanno ad accelerare le procedure per l'interconnessione telematica fra le amministrazioni; il che consentirà di effettuare il controllo sulle autocertificazioni mediante l'acquisizione diretta di informazioni da parte dell'amministrazione procedente nei confronti di quella certificante.

3. Controlli indiretti.
Considerato lo stato attuale delle interconnessioni telematiche tra pubbliche amministrazioni risultano di fondamentale importanza i controlli indiretti, quale sistema privilegiato di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Di seguito sono riportate indicazioni sulle procedure di svolgimento dei controlli indiretti che devono essere seguite dalle amministrazioni procedenti e certificanti.

1. Amministrazioni procedenti
I controlli a campione sulle autocertificazioni devono essere attivati immediatamente dopo la ricezione delle autocertificazioni.
Gli esiti dei controlli effettuati dalla amministrazione procedente devono essere resi pubblici e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica. Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'amministrazione procedente deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le amministrazioni procedenti dovranno stabilire le modalità e i criteri attraverso i quali effettuare i controlli a campione attenendosi alle seguenti indicazioni:
1. controllare prioritariamente le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell'edilizia agevolata e di ogni altra forma di agevolazione e sovvenzione, nonché nell'ambito delle procedure di gara;
2. nella effettuazione dei controlli, privilegiare la tempestività alla estensione dei medesimi. La percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;
3. gli esiti dei controlli devono essere tempestivamente resi noti.
Il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso l'Ufficio Ispettorato, effettua ispezioni sull'intero territorio nazionale, al fine di verificare il corretto svolgimento dei controlli ai sensi della normativa vigente e sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare.
Il Dipartimento della funzione pubblica per lo svolgimento delle verifiche si avvarrà anche della collaborazione dei Difensori civici, delle Prefetture, delle associazioni di tutela dei cittadini e di quelle di categoria.
Ogni anno saranno effettuate non meno di 100 ispezioni presso le amministrazioni pubbliche, anche su segnalazione dei soggetti precedentemente indicati.
In esito alle verifiche, il Dipartimento della funzione pubblica attiverà tempestivamente tutti gli interventi sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti, secondo la normativa vigente. Inoltre, promuoverà l'adozione di incentivi, per riconoscere e premiare l'impegno di dirigenti e funzionari che si siano distinti per spirito di iniziativa, efficienza ed efficacia nell'attuazione delle norme in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le migliori esperienze in materia di controlli sulle autocertificazioni saranno oggetto di diffusione e di promozione come modello per le altre amministrazioni.

2. Amministrazioni certificanti
Le amministrazioni certificanti sono tenute a rispondere tempestivamente alle richieste di verifica avanzate dalle amministrazioni procedenti. Il mancato riscontro alla richiesta di controllo delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri di ufficio.
Anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi, potranno essere adottati protocolli di comunicazione tra le amministrazioni procedenti e le amministrazioni certificanti, diretti a promuovere canali di comunicazione "dedicati" ai controlli sulle autocertificazioni, così da facilitare lo scambio di informazioni.
Nello scambio delle informazioni riguardanti i controlli sulle autocertificazioni le amministrazioni dovranno ispirarsi a criteri di semplicità e immediatezza, facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via fax e posta elettronica. In ogni caso, le comunicazioni suddette dovranno contenere l'indicazione, oltre che dell'esito del controllo, anche dell'ufficio controllante, del responsabile del procedimento e della data.



Circ. Min. Trasporti 25 novembre 1999, n. A27/99/MOT - Patente di guida ottenuta a seguito di presentazione di falsa autocertificazione.
V. anche circolare 5 maggio 2000, n. A16/2000/MOT, riportata di seguito

Con la circolare n. 22/94 del 21 febbraio 1994, quest'Amministrazione ha precisato che potevano essere ammessi a sostenere l'esame orale per il conseguimento della patente di guida delle categoria A e B coloro che non avessero conseguito il titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo.
Con successiva circolare n. 140/96 del 5 novembre 1996 si è chiarito che le patenti di guida, rilasciate a candidati che hanno prodotto mendace dichiarazione di non aver conseguito il suddetto titolo di studio al fine di sostenere l'esame orale, dovevano essere annullate, accertata la mancanza del presupposto essenziale previsto dalla circolare n. 22/94.
La questione è stata riproposta a quest'Amministrazione che ha riconsiderato il caso ritenendo che la fattispecie assume due aspetti, uno di rilevanza penale ed uno di rilevanza amministrativa.
Accertata infatti la non veridicità delle dichiarazioni fornite dall'utente (anche tramite indagini degli organi di polizia), gli Uffici provinciali della M.C.T.C. dovranno presentare denuncia alle competenti Procure della Repubblica per violazione del disposto di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Dal punto di vista amministrativo, invece, non si ritiene che la patente di guida rilasciata a persona che ha falsamente dichiarato di non aver conseguito il titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo debba essere annullata. Infatti, fatta salva ogni altra responsabilità da accertarsi nelle competenti sedi, l'esame di teoria con il metodo orale, che viene svolto da un funzionario esaminatore dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C., volto all'accertamento dell'idoneità tecnica del candidato, è del tutto equivalente all'esame svolto con il metodo dei questionari.
Pertanto, a modifica di quanto stabilito nella citata circolare n. 140/96 del 1996, gli Uffici provinciali della M.C.T.C. non dovranno più provvedere ad annullare le patenti di guida rilasciate a candidati che hanno sostenuto l'esame di teoria con metodo orale a seguito di una mendace dichiarazione in ordine al titolo di studio posseduto.
Resta fermo, per gli Uffici provinciali, l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria le false dichiarazioni rese.



Circ. Min. Trasporti 3 aprile 2000, n. A12/2000/MOT - Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale

Si invia, per opportuna conoscenza, copia della nota 14 marzo 2000, n. M/2413/8 con la quale il Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio Studi ha reso il proprio favorevole parere in ordine alla validità della patente di guida, anche nel nuovo formato plastificato (introdotto con D.M. 7 ottobre 1999), ai fini della identificazione dei relativi titolari.
Nell'informare che la presente circolare sarà inserita nel sito Internet di pertinenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, si segnala, in ogni caso, la necessità che gli Uffici in indirizzo assicurino la massima diffusione della presente presso l'utenza e le Amministrazioni locali interessate.

Allegato
Nota 14 marzo 2000, n. M/2413/8 MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale Ufficio Studi per l'Amministrazione generale e per gli affari legislativi

Oggetto: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.
Con la nota sopradistinta, codesto Comune ha chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla idoneità della patente di guida a consentire l'identificazione personale anche dopo l'introduzione del nuovo modello di patente di guida plastificato, previsto dal D.M. 7 ottobre 1999 (G.U. 26 ottobre 1999, n. 252).
In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento in argomento, né è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza in materia.
Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto, contraddistingue tuttora la patente di guida. Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contiene i requisiti prescritti dall'art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d'identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
Sulla circostanza, d'altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, ha espresso parere negativo sulla abrogazione dell'art. 292 del R.D. n. 635 del 1940 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida a un valido documento d'identità, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva.
Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione abrogativa.La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti uffici previo accertamento della identità personale del titolare sulla base della documentazione prodotta dall'interessato (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.
Inoltre il D.M. 7 ottobre 1999 prescrive quali caratteristiche deve avere il supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida, individuando le regole tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai materiali utilizzati.
D'altra parte, e più in generale, con l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997).



Circ. Min. trasporti 5 maggio 2000, n. A16/2000/MOT - Cir. n. 8/99 del 22 ottobre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. Controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.

Si trasmette copia della circolare in oggetto, recante direttive in materia di modalità di svolgimento delle procedure di controllo a campione, previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998, sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti.
A tale riguardo, nel sottolineare la piena condivisibilità delle indicazioni formulate dal Dipartimento della funzione pubblica, appare opportuno segnalare alcuni aspetti significativi dell'attività di controllo in parola, rispetto ai quali si richiama l'attenzione delle SS.LL.:
1) i controlli a campione debbono essere attivati immediatamente dopo la ricezione delle autocertificazioni. A tale scopo, si ritiene che questa esigenza di tempestività possa essere assicurata mediante verifiche con cadenza settimanale;
2) gli esiti dei controlli debbono essere resi tempestivamente noti e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio ispettorato. Conseguentemente:
a) gli esiti dei controlli effettuati, riepilogati utilizzando la scheda allegata alla presente circolare (2), dovranno essere mensilmente comunicati ai sigg. Coordinatori, i quali provvederanno a trasmetterli, a cadenza trimestrale, direttamente al predetto Dipartimento;
b) ciascun Ufficio, inoltre, provvederà ad affiggere, nei locali ove ha accesso il pubblico, copia delle schede riepilogative trasmesse mensilmente, avendo cura che le stesse non contengano mai dati relativi alla identità degli utenti o comunque elementi in base ai quali si renda possibile risalire all'identità degli stessi;
3) poiché la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa all'autonoma determinazione di ciascuna Amministrazione, si dispone che la stessa sia non inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni sostitutive acquisite settimanalmente nell'ambito di ciascun procedimento di competenza;
4) in caso di accertata mendacità, dal combinato disposto di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 1998 e dell'art. 26 della legge n. 15 del 1968 deriva, a carico del dichiarante, una duplice responsabilità di natura amministrativa e penale.
Sotto il primo aspetto, è previsto che l'utente decada dai benefici eventualmente conseguiti in ragione della dichiarazione non veritiera, e pertanto si dovrà procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati ogni qualvolta i fatti, gli stati o le qualità falsamente dichiarate rappresentino presupposti o condizioni essenziali alla adozione dei provvedimenti stessi.
In tal caso, si rammenta la necessità che la procedura di annullamento d'ufficio sia sempre rispettosa dei principi statuiti dalla legge n. 241 del 1990 (comunicazione dell'avvio del procedimento, indicazione del responsabile del procedimento, ecc.).
Sotto l'aspetto delle responsabilità di natura penale, si sottolinea la necessità di dare tempestiva comunicazione alla Autorità giudiziaria competente delle ipotesi di mendacità verificate in via amministrativa.
Resta in ogni caso fermo quanto disposto con circolare n. A27/99/MOT del 25 novembre 1999 U.d.G., in tema di patenti di guida conseguite a seguito di superamento di esame orale, disposto sulla base di falsa dichiarazione da parte degli interessati in ordine al mancato possesso del titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo.
Si ribadisce infatti che, salve facendo le responsabilità penali derivanti dal caso di specie, l'ammissione all'esame orale non rappresenta in sé un "beneficio", bensì una modalità di accertamento della idoneità tecnica alla conduzione di veicoli che, a tutti gli effetti, deve ritenersi equivalente al metodo dei "questionari".
Cosicché, svolto regolarmente l'esame orale innanzi al funzionario esaminatore, il quale abbia accertato l'idoneità del candidato, sotto l'aspetto amministrativo non si rinvengono i presupposti giuridici in base ai quali procedere all'annullamento d'ufficio dell'esame stesso e, conseguentemente, del provvedimento di rilascio della patente di guida.
Data la rilevanza della questione, l'illustrata impostazione interpretativa è stata comunque sottoposta al parere del Dipartimento per la funzione pubblica, le cui eventuali osservazioni difformi si provvederà a comunicare per mezzo di apposita circolare.
Si fa presente, inoltre, che se dall'esito dei controlli emergono meri errori materiali (dichiarazioni formalmente irregolari che possono essere regolarizzate, anche d'ufficio, poiché risultanti sostanzialmente veritiere), non si darà luogo alla descritta procedura d'annullamento dei provvedimenti adottati, né dovrà esserne notiziata l'A.G.
Poiché, come si è detto, l'attività di verifica a campione sulla veridicità delle autocertificazioni deve assumere carattere di sistematicità, si invita ciascun Ufficio ad individuare uno o più responsabili delle procedure di controllo, che potranno divenire anche stabili referenti per tutte le altre Amministrazioni che avranno necessità di accedere ai dati tenuti a livello locale dalla M.C.T.C.
Appare utile sottolineare che, in base agli elementi conoscitivi che verranno trasmessi al Dipartimento per la funzione pubblica, nonché agli esiti di visite ispettive che lo stesso Dipartimento svolgerà periodicamente su tutto il territorio, sarà dato impulso ad interventi di tipo sanzionatorio a carico di coloro che si renderanno inadempienti all'obbligo di procedere ai controlli a campione e, viceversa, verranno attivati incentivi tesi a premiare l'impegno dei funzionari e dei dirigenti che, in termini di efficienza ed efficacia, dimostreranno di aver realizzato i migliori risultati.
Allo scopo di assicurare la massima celerità nella acquisizione delle informazioni necessarie, laddove non siano ancora in uso sistemi di posta elettronica e nelle more dell'attivazione di collegamenti telematici tra Amministrazioni, le richieste di verifica della veridicità delle autocertificazioni ed i relativi riscontri possono essere trasmessi via fax.
Nel segnalare, infine, che anche l'invio delle informazioni richieste costituisce un dovere d'ufficio, si fa presente che l'Amministrazione che detiene i dati oggetto di accertamento è tenuta ad indicare, oltre all'esito del controllo effettuato, l'Ufficio che ha proceduto al controllo stesso, la data ed il responsabile del procedimento.

(2) Si omette la scheda.

Allegato
Circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999 - Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
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(La circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è riportata autonomamente).



Circ. Min. trasporti 9 maggio 2000, n. A17/2000/MOT - Duplicato della patente e della carta di circolazione. Nuove procedure.

Sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 98, del 28 aprile 2000, sono stati pubblicati il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000 n. 104 e il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000 n. 105, recanti rispettivamente norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.
I provvedimenti, formalmente in vigore dal 13 maggio 2000, avranno piena attuazione non appena saranno definite, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, le necessarie modalità tecniche di applicazione.
Saranno quindi tempestivamente comunicate le informazioni circa le nuove modalità operative che sostituiranno progressivamente le procedure sinora in uso al fine di garantire il miglior servizio all'utenza in conformità alla nuova disciplina.
A tale riguardo, sin dal primo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, e cioè dal 13 maggio 2000, nelle ipotesi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento del documento di circolazione, codesti uffici procederanno al rilascio del duplicato del documento stesso, in luogo della reimmatricolazione, ma ciò solo per le richieste che saranno presentate a partire dal 13 maggio 2000.
Si assicura una tempestiva informazione circa l'entrata in vigore delle nuove procedure.



Circ. Min. trasporti 16 giugno 2000, n. A20/2000/MOT - Duplicato della patente di guida e della carta di circolazione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 9 marzo 2000 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 marzo 2000, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono state introdotte numerose semplificazioni nei procedimenti relativi al rilascio del duplicato della patente di guida e della carta di circolazione, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale.
Con circolare n. A17/2000/MOT del 9 maggio 2000 U.d.G., si è avuto modo di precisare che i suddetti provvedimenti avrebbero avuto graduale applicazione, in pendenza della definizione, d'intesa con le Amministrazioni interessate, delle necessarie modalità tecniche di esecuzione.
In quest'ottica, la medesima circolare ha consentito di introdurre, sin dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti, una prima, importante semplificazione, fornendo le istruzioni per procedere, in caso di smarrimento, distruzione o furto della carta di circolazione, al semplice rilascio del duplicato e non più al lungo ed oneroso rinnovo dell'immatricolazione.
Ulteriori semplificazioni a vantaggio dei cittadini vengono ora introdotte grazie all'emanazione, da parte del Ministero dell'interno, della circolare n. 300/A/23308/101/3/3/8 del 18 maggio 2000, in base alla quale gli organi di polizia dovranno provvedere:
- a ricevere le denunce di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida o della carta di circolazione;
- a far compilare in duplice copia, una per l'utente ed una per l'ufficio, i moduli relativi al permesso provvisorio di guida ed al permesso provvisorio di circolazione (su modelli predisposti dal Ministero dell'interno che si allegano), facendosi carico, nella procedura del rilascio del permesso provvisorio di guida, dell'autentica della foto del titolare;
- ad inserire nei moduli i dati relativi alla patente di guida e alla carta di circolazione, barrando le voci relativamente alle quali non si hanno dati;
- ad estrarre, ove possibile, allegandolo agli atti d'ufficio, il duplicato della patente di guida dall'archivio nazionale degli abilitati alla guida e della carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli, barrando la relativa voce nel modulo;
- ad invitare il cittadino a rivolgersi agli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, con l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, per ottenere il duplicato.
Di conseguenza, a partire dalla ricezione della presente, gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri non rilasceranno più il permesso provvisorio di guida né il permesso provvisorio di circolazione, a meno che la denuncia agli organi di polizia non sia stata presentata quando questi ancora non dovevano provvedere al loro rilascio.
A tale riguardo, si rammenta che il permesso provvisorio di guida ed il permesso provvisorio di circolazione rilasciati dagli organi di polizia hanno validità di 90 giorni.
In ogni caso, al fine di evitare eventuali disagi all'utenza, che potrebbero sorgere in attesa di un allineamento di tutte le Amministrazioni interessate ai decreti in esame, si dispone che gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri possono rilasciare il permesso provvisorio di guida o il permesso provvisorio di circolazione qualora i comandi locali delle forze di polizia non li avessero, in questo periodo di transitorietà, rilasciati.
In tal caso, gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, previa acquisizione di copia della denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente o della carta di circolazione e autodichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente, rilasceranno un permesso
provvisorio, valido per 90 giorni.
Qualora, poi, il richiedente avesse già ottenuto il permesso provvisorio di guida o il permesso provvisorio di circolazione dagli organi di polizia, non occorrerà acquisire la dichiarazione di assunzione di responsabilità.
La richiesta di duplicato può essere presentata agli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, dopo la denuncia alle forze di polizia, senza attendere i trenta giorni previsti dall'art. 95, comma 5, e dall'art. 127, comma 4, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Si ricorda, infine, che, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 104 del 2000: "Il titolare che successivamente alla denuncia, rientrasse in possesso della patente di guida, deve procedere alla sua distruzione".
Si fa riserva di comunicare gli ulteriori sviluppi procedurali, non appena definiti.



Circ. Min. trasporti 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT - Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione di veicoli non ancora iscritti al P.R.A. Copia della certificazione di conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A.


A) Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione di veicoli non ancora iscritti al P.R.A.
Com'è noto, per i veicoli soggetti ad iscrizione nel pubblico registro automobilistico l'obbligo di iscrizione della proprietà insorge all'atto della immatricolazione dei veicoli stessi ancorché, per cause organizzative dei competenti Uffici della M.C.T.C., venga inizialmente rilasciata una carta provvisoria di circolazione (art. 95, comma 1, del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Tuttavia, stante il disposto contenuto nell'art. 93, comma 5, del codice della strada, il termine perentorio di 60 giorni entro il quale gli interessati sono tenuti a richiedere il rilascio del certificato di proprietà comincia a decorrere soltanto dal momento dell'emissione della carta di circolazione "definitiva".
Infatti, è con riferimento a quest'ultima data che si rendono applicabili le sanzioni previste dall'art. 93, comma 9, del codice della strada (pagamento di una somma di danaro e ritiro della carta di circolazione fino a quando non venga adempiuto l'obbligo omesso).
Scaduto il 60° giorno, il codice assegna un termine di ulteriori 30 giorni entro i quali la formalità di iscrizione deve essere conclusa (cfr. art. 101, comma 3, del codice della strada).
Pertanto, se entro il termine complessivo di 90 giorni dalla data di emissione della carta di circolazione "definitiva" il competente Ufficio del P.R.A. respinge l'istanza di rilascio del certificato di proprietà (es. quando la formalità non possa essere perfezionata per carenza di documentazione o per omesso pagamento delle imposte di trascrizione), gli interessati hanno l'obbligo di restituire le targhe e la carta di circolazione presso l'Ufficio della M.C.T.C. che le ha emesse (art. 101, comma 3, del codice della strada).
Se il predetto obbligo non viene adempiuto, quest'ultimo Ufficio è tenuto a provvedere, su segnalazione del P.R.A., al ritiro coattivo delle targhe e della carta di circolazione per il tramite degli organi di Polizia.
Appare appena il caso di sottolineare che le sanzioni previste dall'art. 93, comma 9, e dall'art. 101, comma 4, del codice della strada sono tra loro cumulabili laddove sia accertata la violazione, rispettivamente, degli obblighi sanciti dall'art. 93, comma 5, e dall'art. 101, comma 3, del codice della strada; viceversa, salva l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria, non si può procedere al ritiro della carta di circolazione e delle targhe ogni qualvolta gli interessati dimostrino di aver ottemperato, ancorché fuori termine, agli obblighi di trascrizione.
Tutto ciò premesso, è nel quadro della normativa testé illustrata che debbono trovare soluzione una serie di fattispecie che hanno dato luogo a dubbi interpretativi da parte di taluni utenti.
A tale riguardo, si vuol fare riferimento a due ipotesi fondamentali.
Accade, anzitutto, che l'intestatario del veicolo si risolva alla volontaria restituzione della carta di circolazione e delle targhe prima che il veicolo stesso sia iscritto al P.R.A., chiedendo all'Ufficio della M.C.T.C. di provvedere ad una sorta di "radiazione" quando ancora non siano scaduti i termini per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 93, comma 9, e dall'art. 101, comma 4, del codice della strada.
Come già chiarito con circolare n. A25/99/MOT del 16 novembre 1999, detta procedura non appare legittimata da alcuna norma del vigente codice della strada, e pertanto l'interessato è tenuto comunque a richiedere l'iscrizione al P.R.A. per poter ivi procedere a regolare radiazione.
Accade, inoltre, che l'intestatario del veicolo richieda, prima dell'iscrizione al P.R.A., una rettifica della carta di circolazione assumendo che l'immatricolazione è stata erroneamente effettuata a proprio nome mentre, in realtà, proprietario del veicolo è un soggetto diverso.
Anche questa procedura è palesemente illegittima poiché, invero, trova in tal caso applicazione l'art. 245, comma 4, del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.)
Quest'ultima norma, infatti, impone che sia il P.R.A. e non l'Ufficio della M.C.T.C. ad accertare che il proprietario del veicolo sia persona diversa da quella le cui generalità sono indicate nella carta di circolazione.
Di modo che, solo a seguito di apposita comunicazione del P.R.A., il quale trasmette contestualmente anche la carta di circolazione, l'Ufficio della M.C.T.C. è legittimato a provvedere, su richiesta del nuovo intestatario, alla reimmatricolazione del veicolo (cosiddetta procedura «G»).
Pertanto, l'Ufficio della M.C.T.C. può dar luogo a rettifica della carta di circolazione solo allorché si sia incorsi in meri errori di digitazione dei dati anagrafici relativi al medesimo soggetto intestatario del documento, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato o meno iscritto nel pubblico registro automobilistico. Rientrano in questa ipotesi lo scambio di vocali (es. Rosso anziché Rossi) e l'errore di una cifra della data di nascita (es. 8.8.49 anziché 18.8.49), nonché ogni altro errore di analoga entità.
La rettifica in parola deve essere effettuata attraverso la correzione manuale dei dati errati, convalidata a mezzo di apposizione del timbro dell'Ufficio e della firma del funzionario che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data.
Contestualmente, dovrà procedersi anche all'inserimento dei dati rettificati nel sistema informativo e a darne apposita comunicazione al P.R.A.
Si sottolinea, inoltre, che la mera rettifica dei dati anagrafici non equivale ad adozione di un provvedimento amministrativo, e pertanto nessun versamento di imposta di bollo è dovuto, sia per l'atto di rettifica sia per la richiesta di correzione dei dati errati.
Per quanto concerne, invece, i diritti previsti dalla legge n. 870 del 1986, occorre distinguere due ipotesi:
- se l'errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della carta di circolazione ovvero ad uno Studio di consulenza automobilistica (o ad altro soggetto delegato) che ha curato la presentazione della pratica di immatricolazione (anche attraverso la procedura del "Prenotamotorizzazione"), è comunque dovuto il pagamento della tariffa di L. 10.000, da versare sul c/c postale 9001;
- viceversa, se l'inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un errore materiale dell'Ufficio della M.C.T.C., la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell'utente.
Alla richiesta di rettifica deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione (anch'essa in carta semplice e senza autenticazione di firma) nella quale si attesti che i dati anagrafici oggetto di rettifica riguardano la medesima persona intestataria del documento di circolazione, secondo lo schema di cui all'allegato A alla presente circolare.
Laddove la richiesta sia presentata direttamente dall'interessato, è sempre fatta salva la possibilità di comprovare gli esatti dati anagrafici attraverso l'esibizione di un documento di identità (in corso di validità) che li attesti (art. 5, legge n. 15 del 1968).
Appare infine opportuno chiarire che, in caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento o distruzione delle targhe incorsi prima che il veicolo venga iscritto al P.R.A., deve comunque darsi corso a reimmatricolazione secondo le regole stabilite dagli artt. 95 e 102 del codice della strada.
Le istruzioni impartite con la presente circolare sostituiscono quelle già diramate con:
- cap. I, par. 6, della circolare n. 106/61 del 1 gennaio 1962;
- lett. circolare n. 1029/CA58 del 15 marzo 1975;
- circolare n. 62/79 del 2 agosto 1979 (par. 2.1, 2.2, 2.3, 3);
- lett. circolare n. 3820/4301 del 7 gennaio 1986;
- circolare n. 73/87 del 24 aprile 1987;
- circolare n. 117/88 del 3 agosto 1988,
che sono conseguentemente abrogate, unitamente ad ogni altra disposizione in contrasto con i contenuti della presente.

B) Copia della certificazione di conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A.
Con circolare n. 106/61 del 1962 (par. 3) si è stabilito che per ottenere l'immatricolazione di veicoli è necessario, tra l'altro, presentare due copie della dichiarazione di conformità, di cui la prima destinata agli atti dell'Ufficio M.C.T.C. e l'altra agli usi del P.R.A.
Tale procedura, successivamente estesa anche ai certificati di origine con circolare n. 31/79 del 1979, prevede la necessità che la seconda copia del documento tecnico sia vistata e datata dal funzionario della M.C.T.C. che ha provveduto all'immatricolazione, allo scopo di prevenire possibili comportamenti illeciti da parte dell'utenza.
Le medesime istruzioni sono state, inoltre, impartite con circolare prot. n. 2712/4360 del 19 settembre 1994 con riferimento al «certificato di conformità CEE» (COC) dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 (art. 47, comma 1, lett. b), introdotto dalla direttiva 92/53/CEE (concernente l'omologazione comunitaria dei veicoli a motore e dei loro rimorchi).
Appare opportuno rammentare, infine, che l'Automobile Club d'Italia - Direzione centrale P.R.A. aveva precisato, con circolare n. 11041 del 17 novembre 1995, come le formalità di prima iscrizione della proprietà dei veicoli possano in ogni caso essere espletate anche se la copia del certificato di origine o di conformità non rechi il timbro e la firma del funzionario della M.C.T.C. che ha proceduto all'immatricolazione, purché la "velina" della carta di circolazione sia timbrata e firmata, anche in forma magnetica.
Tenuto conto di quanto sin qui illustrato, numerosi Uffici periferici hanno segnalato a questa sede la necessità di ridefinire la procedura in esame, alla luce delle vigenti norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) nonché delle recenti modifiche intervenute con riferimento al modello di carta di circolazione.
Pertanto, in accordo con l'Automobile Club d'Italia - Direzione centrale P.R.A. ed allo scopo di pervenire ad una razionale semplificazione delle operazioni di competenza degli Uffici della M.C.T.C. in sede di prima immatricolazione dei veicoli, tenuto conto della evoluzione delle norme in materia e nell'intento di salvaguardare i primari interessi di ordine pubblico coinvolti, si rappresenta quanto segue.
Ad una attenta lettura delle disposizioni dettate dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, non si rinvengono norme che impongano l'obbligo di predisporre le documentazioni tecniche in parola in duplice esemplare né di predisporre copie conformi o, comunque, vidimate dalla M.C.T.C. destinate per gli usi del P.R.A.
Lo stesso dicasi, in particolare, per il COC, atteso il tenore della citata direttiva 92/53/CEE, la quale prevede l'emissione di tale documento in un unico esemplare e, pertanto, si ritiene abbia superato anche quanto previsto dalla normativa P.R.A. (cfr. gli artt. 12 e 13 del R.D.L. n. 436 del 1927 e l'art. 6 del relativo regolamento di attuazione, nonché l'art. 7 del D.M. n. 514 del 1992) laddove si tratti di trascrivere la proprietà di veicoli che siano provvisti non solo del COC ma anche dei "tradizionali" certificati di origine o dichiarazione di conformità.
Inoltre, si rammenta non solo che tutti i dati tecnici relativi ai veicoli omologati ed immatricolati in Italia sono reperibili in qualsiasi momento, e con aggiornamento in tempo reale, presso l'Archivio Nazionale Veicoli (la cui banca dati costituisce, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 225 e 226 del codice della strada, fonte ufficiale di cognizione di tutti gli elementi in essa contenuti) ma anche nel nuovo modello di carta di circolazione, la cui velina resta destinata agli usi del P.R.A.
Pertanto, in armonia con quanto illustrato, gli Uffici in indirizzo:
- dovranno limitarsi a ritirare ed acquisire agli atti il COC, unitamente all'eventuale relativa dichiarazione per l'immatricolazione (nel caso di veicoli muniti di omologazione comunitaria), o la dichiarazione di conformità (nel caso di veicoli muniti di omologazione nazionale) o il certificato di origine (nel caso di veicoli non omologati);
- non dovranno procedere al rilascio di copie dei suddetti documenti;
- dovranno rilasciare le copie del nuovo modello di carta di circolazione (cosiddette veline), destinate agli usi del P.R.A., senza apporvi né timbri né firme, poiché lo stesso originale è, per sua caratteristica, privo di detti elementi.
Limitatamente agli aspetti sin qui trattati, la presente circolare sostituisce le istruzioni impartite con:
- circolare n. 106/61 (par. 3);
- circolare n. 31/79 del 2 maggio 1979;
- circolare n. 2712/4360 del 19 settembre 1994,
nonché ogni altra disposizione in contrasto.

Allegato A
omissis



Circ. Min. trasporti 22 settembre 2000, n. A23/2000/MOT - Rilascio del duplicato della patente di guida ai connazionali residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E.

A seguito alla circolare n. A10/2000/MOT del 20 marzo 2000, concernente il rilascio del duplicato della patente di guida ai connazionali residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., le rappresentanze italiane all'estero hanno rappresentato talune difficoltà nell'applicazione del punto 2 della circolare citata, anche in relazione all'interpretazione delle intese bilaterali già definite, in materia di conversione di patenti di guida, che non contemplano la procedura prevista in tale paragrafo.
Pertanto, al fine di consentire ai connazionali iscritti all'A.I.R.E., residenti in uno degli Stati extracomunitari con cui l'Italia ha concluso un'intesa bilaterale, di ottenere il duplicato della patente italiana, smarrita o sottratta, senza particolari difficoltà, si ritiene di estendere anche ad essi le modalità operative descritte al punto 3 della circolare n. A10/2000/MOT del 20 marzo 2000.
Quindi per il rilascio del duplicato dalla patente di guida italiana ai connazionali iscritti all'A.I.R.E. si delineano due ipotesi:
1) Richiesta di un duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato dell'Unione €pea.
In tal caso, il duplicato dovrà essere rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui il titolare della patente da duplicare ha fissato la residenza, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 91/439/CEE.
2) Richiesta di duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato extracomunitario e iscritto all'A.I.R.E.
In questa ipotesi gli Uffici provinciali della M.C.T.C. potranno rilasciare il duplicato secondo le consuete modalità operative, apportando alla procedura le necessarie modifiche di seguito indicate:
a) in luogo della certificazione concernente la residenza, il richiedente produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa secondo le disposizioni già impartite con la circolare n. 21/99 del 24 marzo 1999, circolare D.T.T., che attesti l'iscrizione nel Registro A.I.R.E., con l'espressa indicazione del comune italiano in cui si trova tale registro;
b) nel caso di smarrimento o furto del documento di guida italiano all'estero, la relativa denuncia deve essere comunque presentata alle competenti autorità italiane, anche se analoga denuncia è stata già presentata alla competente autorità all'estero, come disposto dal Ministero dell'interno, che sta esaminando le problematiche relative alla Convenzione di Schengen;
c) per quanto concerne i dati anagrafici da indicare nella patente di guida, si indicherà nel "campo" relativo alla "RESIDENZA" il comune presso cui è tenuto il Registro A.I.R.E. in cui il titolare è iscritto, con l'indicazione della relativa sigla provinciale; in corrispondenza del "campo" riservato alla "VIA", si riporterà la seguente dicitura: "ISCRITTO A.I.R.E.".
La circolare n. A10/2000/MOT del 20 marzo 2000 è abrogata.



Circ. Min. trasporti 31 luglio 2000, n. B55/2000/MOT - Documentazione tecnico-amministrativa relativa ai costruttori di veicoli e dispositivi. Modifiche alla circolare n. 208-D.C. IV n. A111 del 3 dicembre 1993

Nel quadro del processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi in atto presso questa Amministrazione, con la presente vengono apportate modifiche a quanto previsto dalla circolare in oggetto.
Gli allegati alla predetta circolare sono integralmente sostituiti dai corrispondenti allegati alla presente circolare.

Allegato n. 1
Documentazione amministrativa da richiedere alle case costruttrici
1. Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione).
2. Dichiarazione con firma autenticata del legale rappresentante della casa costruttrice, da cui risultino gli elementi di seguito riportati dal punto 2.1 al punto 2.4 (può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla fotocopia del documento del dichiarante).
2.1 Il nome del responsabile tecnico per le questioni relative all'omologazione del veicolo o dei dispositivi e in particolare della persona autorizzata a sottoscrivere la scheda informativa, la relazione tecnica e gli eventuali schemi e disegni da presentare a corredo della domanda di omologazione, nonché il deposito della relativa firma, autenticata;
2.2 il nome della persona/e accreditata/e presso il centro prove competente e/o presso il Ministero per la trattazione delle pratiche di omologazione, nonché il deposito della relativa firma, autenticata;
2.3 il nome della persona/e autorizzata/e a firmare le dichiarazioni di conformità e i certificati di origine, nonché il deposito della relativa firma, autenticata;
2.4 l'impegno a comunicare qualsiasi variazione nel mandato conferito alle persone di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3.
3. Relazione, del legale rappresentante della casa costruttrice, sulla organizzazione produttiva contenente la descrizione degli impianti di produzione nonché l'organizzazione della verifica del sistema di controllo del processo produttivo ai fini della conformità del prodotto al tipo omologato.
4. Fac-simile della dichiarazione di conformità e del certificato di origine.
5. Verbale di sopralluogo negli stabilimenti di produzione della casa costruttrice finalizzato alla verifica del sistema di controllo del processo produttivo ai fini della conformità del prodotto al tipo omologato.
Per le case costruttrici estere e cioè non ubicate nello spazio dell'Unione €pea, in aggiunta a quanto sopra specificato, il legale rappresentante deve produrre anche un mandato conferito dalla casa costruttrice a rappresentare la stessa in ogni fase della procedura di omologazione e quello conferito per la firma delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di origine.

Allegato n. 2
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Roma

Oggetto: nomine e deleghe.
Deposito firme.
Il sottoscritto.......................   nato a ..............  il  .......   e residente a   .............   Via ......................
nella sua qualità di Legale rappresentante della .....................................................
dichiara che:
1. Responsabile dell'Ufficio tecnico della casa costruttrice, per quanto concerne le questioni relative all'omologazione dei veicoli o dei dispositivi, autorizzato a sottoscrivere la scheda informativa, la relazione tecnica e gli eventuali schemi e disegni da presentare a corredo della domanda di omologazione, è il:Sig.nato aile residente inViaquale responsabile tecnico della medesima;
2. Le persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di conformità ed i certificati di origine relativi ai veicoli prodotti dalla suddetta casa costruttrice ed incaricate della trattazione delle pratiche di omologazione presso il Centro prove autoveicoli sono, rispettivamente:
1. Sig. ...................... nato a ..............  il  ......  e residente a   .............   Via ......................
incaricato della firma delle dichiarazioni di conformità.
2. Sig. ...................... nato a ..............  il  .......   e residente a   .............   Via ......................
incaricato della firma delle domande di omologazione.
3. Sig. ...................... nato a ..............  il  .......   e residente a   .............   Via ......................
incaricato della trattazione delle pratiche di omologazione presso il Centro prove autoveicolidi.
Il sottoscritto............... si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante le deleghe conferite.
Si sottoscrive per adesione e deposito delle firme autografe.
Firma legale rappresentante
Firma responsabile Ufficio tecnico
Firma deleg. dom. omologaz.
Firma deleg. dich. confor.
Firma deleg. tratt. pratiche(segue autentica firme)

Allegato n. 3
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Roma
Relazione sull'organizzazione produttiva e descrizione degli impianti

Il sottoscritto............... residente a ..........................................
Nella sua qualità di Legale Rappresentante della .......................................... con sede in ..........................................
dichiara che gli impianti produttivi sono ubicati in .......................................... Via ..........................................
e che l'organizzazione produttiva è così costituita:
....................................................................................
Il sottoscritto............... si impegna a comunicare a codesto Ministero qualsiasi variazione sull'organizzazione produttiva e sugli impianti sopra specificati.
Firma
......................

Allegato n. 4
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Roma
Oggetto: Nomina del Responsabile tecnico.

Il sottoscritto...............
nato a ..............  il  .......   e residente a   .............   Via ......................
nella sua qualifica di Legale Rappresentante della .....................................
con sede in.......................................... Via..........................................
nomina qualeResponsabile tecnico il
Sig...........................................nato a ..............  il  .......   e residente a   .............   Via ......................
munito del titolo di[1] debitamente abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo
di al n. [2], (oppure dipendente di questa) [3] il quale sottoscriverà gli elaborati tecnici allegati alle domande di omologazioni.
Il sottoscritto............... si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante la delega conferita al Tecnico sopra citato.
Firma ..........................................

[1] Ingegnere (art. 51, R.D. 23 ottobre 1925, n. 1537) o Perito Industriale, se non si richiede la conoscenza del calcolo infinitesimale (art. 16, R.D. 11 febbraio 1929, n. 275).
[2] L'iscrizione all'albo è necessaria solo per i professionisti non dipendenti della Ditta richiedente
l'omologazione (l'abilitazione all'esercizio della professione è sempre obbligatoria).
[3] Depennare se non ricorre.

Allegato n. 5
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Roma
Oggetto: Dichiarazione di accettazione dell'incarico di "Responsabile tecnico" e deposito firma.
Il sottoscritto...............
nato a ..............  il  ......  e residente a   .............   Via ......................
in possesso del titolo di studio di [1]e debitamente abilitato all'esercizio della professione,
Codice fiscale...................... dichiara di accettare l'incarico di "Responsabile tecnico" conferito dalla......................
con sede in ...................... Via ......................
della quale Il sottoscritto............... è dipendente, relativo alla progettazione e costruzione dei veicoli costruiti in serie dalla medesima casa costruttrice e da sottoporre all'omologazione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e di sottoscrivere gli elaborati tecnici.Deposita all'uopo la propria firma.
Allega certificato di abilitazione professionale e si impegna a comunicare qualsiasi variazione relativa alla propria posizione professionale.
li,
Firma
......................

[1] Ingegnere o perito industriale.

Allegato n. 6
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Roma
Oggetto: Dichiarazione di accettazione dell'incarico di "Responsabile tecnico" e deposito firma.
Il sottoscritto...............
nato a ..............  il  ......  e residente a   .............   Via ......................
in possesso del titolo di studio di [1] e debitamente abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'Albo professionaledegli/dei[1]
Codice fiscale......................
dichiara di accettare l'incarico di "Responsabile tecnico" conferito dallacon sede in ...................... Via ......................
della quale Il sottoscritto............... non è dipendente, relativo alla progettazione e costruzione dei veicoli costruiti in serie dalla medesima casa costruttrice e da sottoporre all'omologazione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e di sottoscrivere gli elaborati tecnici.
Deposita all'uopo la propria firma e l'impronta del timbro professionale.
Allega certificato di iscrizione all'Albo [2] e si impegna a comunicare qualsiasi variazione relativa alla propria posizione professionale.
li,
Firma
TIMBRO

[1] Ingegnere o perito industriale.
[2] Il certificato di iscrizione all'Albo professionale dovrà essere rinnovato ogni anno.



Circ. Min. trasporti 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT - Immatricolazione di veicoli nuovi (immatricolati o no) ed usati provenienti da Stati membri della Comunità. Precisazioni in ordine all'assoggettamento alla corresponsione dell'I.V.A.

È noto che essendo i veicoli da considerarsi "nuovi" - immatricolati o no - soggetti all'assolvimento dell'I.V.A., incombe agli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri l'obbligo di controllare, in sede di immatricolazione di un veicolo proveniente da un Paese della Comunità, se esso sia "nuovo" od "usato": detto obbligo è previsto dall'articolo 53, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Tali tematiche sono state recentemente approfondite in incontri con l'Amministrazione finanziaria ed hanno costituito oggetto della nota n. 2000/997999 datata 28 giugno 2000 del Ministero delle finanze (Dipartimento delle entrate - Direzione generale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario) parzialmente innovativa della materia.
Con la presente si forniscono perciò nuove istruzioni operative e conseguentemente si abrogano quelle di pari oggetto emanate con circolare D.G. n. 28/93 del 2 febbraio 1993, circolare D.G. n. 32/93 del 4 marzo 1993 e circolare n. 57/98 del 24 giugno 1998 (limitatamente all'ultimo paragrafo).
Un veicolo immatricolato è da considerarsi "nuovo" (articolo 38, comma 4, del precitato decreto legislativo) quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1. percorrenza inferiore a seimila chilometri;
2. cessione avvenuta prima che siano decorsi sei mesi dalla data della prima immatricolazione.
A tale riguardo si precisa che per "cessione" deve intendersi il trasferimento della proprietà e pertanto, la data da prendere in considerazione ai fini del computo dei sei mesi è quella attestata nel contratto di vendita tra il cedente straniero e l'acquirente italiano.
Al contrario un veicolo è da considerarsi usato allorché ricorra la duplice contestuale condizione che abbia percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia stata effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione, o di iscrizione in pubblici registri, o di altri provvedimenti equipollenti. Si puntualizza inoltre che non rileva, ai fini dell'assolvimento dell'I.V.A. nello Stato da cui il veicolo immatricolato proviene, se la immatricolazione sia stata effettuata in via temporanea (con assegnazione di targhe doganali, di transito, eccetera) o definitiva. Infatti, allorché per un veicolo a qualsiasi titolo immatricolato in un Paese della Comunità ricorrano al momento della cessione in altro Stato le condizioni che lo fanno individuare come "nuovo", l'imposta è sempre dovuta nel Paese di destinazione, avendo il cedente il diritto di chiedere il rimborso dell'I.V.A. corrisposta in occasione del precedente acquisto (articolo 38-bis, paragrafo 4, IV Direttiva I.V.A.).
Perciò, in sede di immatricolazione con targa nazionale di veicoli provenienti da uno Stato della Comunità, codesti Uffici assumeranno, ai fini del controllo dell'avvenuto assolvimento dell'I.V.A., i comportamenti di seguito specificati.

A - Veicoli nuovi di fabbrica commercializzati attraverso la Rete "ufficiale" delle Case costruttrici.
La documentazione a corredo delle domande di immatricolazione comprende sia il C.O.C. che la "Dichiarazione per l'immatricolazione" sulla quale, come noto (circolare n. 0788/4312(1) datata 11 marzo 1993), deve essere apposta la dizione "Assolti gli obblighi I.V.A. sugli acquisti intracomunitari".
Gli Uffici del Dipartimento non daranno perciò corso ad alcuna incombenza.

B - Veicoli nuovi di fabbrica acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero.
Trattasi di acquisto intracomunitario: la documentazione a corredo non comprende la "Dichiarazione per l'immatricolazione".
In tal caso, il richiedente è tenuto ad esibire la attestazione del versamento dell'imposta consegnando copia del modello F24 (vedi allegato 1) che è stato appositamente istituito dal Ministero delle finanze.

C - Veicoli nuovi di fabbrica acquistati dal richiedente l'immatricolazione presso un "Importatore parallelo" (cedente).
Trattasi di acquisto interno. In tal caso, il richiedente l'immatricolazione è tenuto a produrre:
1. una dichiarazione in carta semplice ed in duplice copia, rilasciatagli dal cedente, di I.V.A. assolta sull'acquisto intracomunitario del veicolo.
Tale dichiarazione emessa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dovrà contenere:
- la ragione sociale del cedente;
- la indicazione della partita I.V.A.;
- le generalità del veicolo individuato per marca, tipo e numero di telaio;
2. una dichiarazione in cui egli attesti di aver acquistato il veicolo in Italia (vedi allegato 2):
resa anch'essa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
In tal caso gli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri sono tenuti a comunicare ai competenti Uffici I.V.A. le generalità dei cedenti. A tal fine, ciascun Ufficio attuerà la procedura che riterrà più appropriata, previe eventuali intese con l'Ufficio I.V.A. di riferimento: ad esempio, nelle more di una procedura meccanografica "ad hoc", inviando periodicamente una copia delle dichiarazioni, dell'Importatore parallelo, di I.V.A. assolta.

D - Veicoli già immatricolati all'estero (1).
Per quelli da considerarsi "nuovi" valgono le disposizioni recate nei paragrafi B e C della presente circolare, a seconda del caso che ricorra.
Per quelli invece da considerarsi "usati" (per i quali cioè non è dovuta l'I.V.A.) come già illustrato nell'ultimo capoverso della circolare n. 57/98 del 24 giugno 1998:
- il dato concernente il momento della cessione rispetto a quello della prima immatricolazione sarà desunto dal contratto di vendita che i richiedenti saranno tenuti a produrre, depositandone una fotocopia presso gli Uffici (ed esibendo in visione l'originale);
- quello della percorrenza sarà reso mediante dichiarazione autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (vedi allegato 3).
Si raccomanda puntuale ottemperanza e si fa riserva di eventuali, ulteriori istruzioni.
-------------------
(1) Il presente paragrafo è da intendersi integralmente sostituito dalla circolare 11 ottobre 2000, n. B64/2000/MOT, riportata di seguito.

Allegato 1
omissis
QUESTO MODELLO VA USATO PER PAGARE:PER PAGARE TUTTE LE SOMME  DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI:
Imposte sui redditi e ritenute alla fonte
Liquidazione e controllo formale della dichiarazione Iva
Avviso di accertamento
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva
Avviso di irrogazione sanzioni Irap
Accertamento con adesione (concordato)
Addizionale regionale o comunale all'Irpef
Conciliazione giudiziale
Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI
RavvedimentoInteressi in caso di pagamento rateale

AVVERTENZE
Come si paga
Il modello è disponibile in due versioni, in lire e in €. Il pagamento in € è ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in €.
È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso le agenzie postali:
- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con assegni bancari o circolari, presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;
- con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.
Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Come va compilato il modello
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale, in quanto l'omessa o inesatta indicazione di questi dati comporta sanzioni che possono arrivare anche a 4 milioni.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2000).
I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna «anno di riferimento» il primo dei due anni solari interessati.
Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne «rateazione/regione/prov.» e «rateazione» rispettivamente delle sezioni «Erario» e «Regioni ed enti locali» occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.
L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e le agenzie postali e può essere prelevato anche dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).
Sono disponibili presso banche, concessionari e agenzie postali modelli nei quali sono prestampati i codici tributi relativi ai versamenti più frequenti.
Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, chi provvede al pagamento deve indicare negli appositi spazi i dati identificativi del contribuente, firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma.

Rateazione
Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni «Erario» e «Regioni ed Enti locali», in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna «rateazione/regione/prov.» e in quella «rateazione», la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto, le successive entro il giorno 16 del mese di scadenza (per i titolari di partita I.V.A.) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla somma della rata di capitale e degli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, i concessionari e le agenzie postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t/36.000, in cui «C» è l'importo rateizzato, «i» è l'interesse e «t» è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo.

Compensazione
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare: a) nella colonna «codice tributo» o «causale contributo», i codici o le causali da utilizzare per il versamento del saldo dell'imposta o del contributo; b) nella colonna «anno di riferimento» o «periodo di riferimento», il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; c) nella colonna «importi a credito compensati», l'ammontare del credito; d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello.
Nella colonna «importi a credito compensati» vanno indicati:
- nelle sezioni «Erario» e «Regioni ed enti locali», esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate in dichiarazione come importi da compensare;
- nelle sezioni «INPS» e «Altri enti previdenziali ed assicurativi», i crediti da compensare vantati nei confronti degli enti previdenziali e risultanti dalle denunce contributive.
Fino all'anno 2000, l'importo massimo compensabile è fissato in 500 milioni.
Se un modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne degli altri e sottoscriverli. Particolare attenzione deve essere dedicata alla indicazione dei saldi delle singole sezioni (che sono pari alla somma algebrica delle colonne «importi a debito versati» e «importi a credito compensati») e al saldo finale (che è uguale alla somma algebrica dei saldi delle singole sezioni).
Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza solo fino ad azzeramento del saldo finale; il credito eventualmente eccedente potrà essere compensato, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi.
Pertanto, il saldo finale non può essere mai negativo (chiaramente, nel caso si compili una sola sezione, non può essere negativo neppure il relativo saldo).
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui, a seguito delle compensazioni il saldo finale sia uguale a zero (N.B.: per la mancata o tardiva presentazione del modello nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero si applica la sanzione di L. 300.000).

Compensazione e rateazione
Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero e con l'indicazione 0101 nel campo rateazione; il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli importi rimasti a debito e, a partire dalla seconda rata, anche con l'ammontare degli interessi. Naturalmente, nel secondo modello deve essere sempre indicato il numero della rata pagata e quello complessivo del numero delle rate prescelto.

Istruzioni particolari per alcuni tipi di pagamento
Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione
In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.
P agamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione «Erario» anche per pagare l'Irap e le addizionali regionali o comunali all'Irpef.
Il contribuente deve indicare :
- nello spazio «codice ufficio», il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;
- nello spazio «codice atto», il codice dell'atto oggetto di definizione;
- nella colonna «anno di riferimento», l'anno cui si riferisce la violazione;
- per l'Irap e le addizionali regionali, nella colonna «rateazione/regione/prov.», il codice della regione destinataria della somma;
- per le addizionali comunali: a) se le somme sono dovute a comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, ovvero delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il codice identificativo della Regione o della Provincia Autonoma; b) se le somme sono dovute ad altri comuni, l'apposito codice identificativo, unico per la restante parte del territorio nazionale.
Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.
Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.
Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.

Ravvedimento
Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al «codice ufficio».

Allegato 2
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il/La sottoscritto/a ...................... nato/a a...................... il...................... in qualità di [1]......................
del veicolo telaio ......................
consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze amministrative derivanti da false dichiarazioni (articolo 26 legge n. 15 del 1968 ed art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403 del 1998)
Dichiara di aver acquistato l'autoveicolo in Italia, presso la Società
corrente in......................
Data
Firma del dichiarante [2]......................

[1] Indicare la qualità di proprietà ovvero il titolo e la carica in base alla quale il dichiarante agisce in nome o per conto della Impresa, Società, Associazione o Ente proprietario del veicolo.
[2] La firma non necessita di autenticazione e deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.

Allegato 3
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il/La sottoscritto/a ...................... nato/a a...................... il......................
in qualità di sottoscrittore del contratto di acquisto intracomunitario del veicolo telaioconsapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze amministrative derivanti da false dichiarazioni (articolo 26 legge n. 15 del 1968 ed art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403 del 1998)
Dichiarache al momento della stipula del contratto di acquisto in data ...................... il veicolo in questione aveva percorso ......................  chilometri.
Data
Firma del dichiarante [1]......................

[1] La firma non necessita di autenticazione e deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.



Circ. Min. trasporti 11 ottobre 2000, n. B64/2000/MOT - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli già immatricolati provenienti da Stati membri della Comunità: paragrafo D della circolare 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare generalizzata in oggetto e con riferimento ai quesiti proposti da Uffici provinciali ed operatori del settore, si chiarisce il contenuto del paragrafo D "Veicoli immatricolati all'estero", che si intende integralmente sostituito dalle disposizioni recate con la presente.

D - Veicoli immatricolati nuovi o usati ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, acquistati presso un "Importatore parallelo".
Il richiedente l'immatricolazione è tenuto a produrre:
1. una dichiarazione di obblighi I.V.A. assolti sottoscritta dall'operatore che ha acquistato il veicolo all'estero (cedente) in carta semplice ed in duplice copia, con indicazione del numero di targa assegnato all'origine, del numero di telaio e della data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa a seconda che il veicolo in questione sia compreso in una operazione commerciale riferita ad esso soltanto o a più veicoli). Si fa rilevare che tale data è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all'estero;
2. una dichiarazione di percorrenza (inferiore o superiore a 6000 km) del veicolo alla data della suddetta fattura, sottoscritta dall'operatore che ha acquistato il veicolo all'estero.
Le attestazioni sub 1 e 2 sono rese in unica dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15) utilizzando un fac-simile dello stampato modello D allegato alla presente, opportunamente completato barrando le voci che non ricorrono ed annotando quelle mancanti;
3. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 4 gennaio 1968, n. 15) in cui il medesimo richiedente l'immatricolazione attesti di avere acquistato il veicolo in Italia (allegato 2 alla circolare generalizzata in oggetto).
Anche in questo caso gli Uffici provinciali sono tenuti a comunicare ai competenti Uffici I.V.A. le generalità dei cedenti.

E - Veicoli già immatricolati all'estero da considerarsi nuovi acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero.
Il richiedente l'immatricolazione è tenuto a produrre, come nel caso B della circolare richiamata in oggetto, copia del modello F24 ad attestare il versamento dell'I.V.A.

F - Veicoli già immatricolati all'estero da considerarsi usati acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero.
Il richiedente l'immatricolazione è tenuto a produrre:
1. fotocopia della fattura (ed esibizione, in visione, dell'originale) se trattasi di veicolo acquistato presso un commerciante straniero; fotocopia dell'atto di trasferimento della proprietà autenticato dal Consolato italiano (ed originale in visione) se trattasi di acquisto da precedente proprietario;
2. dichiarazione di percorrenza del veicolo, alla data dell'atto, superiore a 6000 km (allegato 3 della circolare richiamata in oggetto) (2).
------------
 (2) Il paragrafo F è stato integralmente sostituito dalla circolare 16 novembre 2000, n. B77/MOT.

Allegato
Logo del dichiarante
Partita I.V.A...............................
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio(Legge 4 gennaio 1968, n. 15)
Il/La sottoscritto/a.................................... nato a .................................... il.............. i n qualità di sottoscrittore della fattura di acquisto intracomunitario del veicolo ............................. telaio n. ................................. targa n. ....................................
Dichiara che detto veicolo è da considerarsi [*]...................................................
Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.Dichiara altresìdi avere assolto gli obblighi I.V.A. sull'acquisto intracomunitario del veicolo;- che il suddetto veicolo è stato acquistato in [**]come da fattura n. ...................... del ............................ che il veicolo, a tale ultima data, risultava aver percorso km.
Firma del dichiarante[***]..............................

[*] Nuovo/usato.
[**] Indicare lo Stato di provenienza.
[***] La firma non necessita di autentica e deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.




Circ. Min. trasporti 2 novembre 2000, n. B69/2000/MOT - Accesso dei cittadini extracomunitari alle operazioni di competenza degli Uffici provinciali M.C.T.C.

Si porta a conoscenza degli Uffici in indirizzo che, sulla Gazz. Uff. n. 218 del 18 settembre 2000, è stato pubblicato il D.P.C.M. 1 settembre 2000 recante la disciplina delle modalità per la cessazione delle misure di protezione temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall'area balcanica in possesso di "permesso di soggiorno per protezione temporanea".
In sintesi, il citato decreto dispone che:
1. i cittadini in parola possono usufruire di uno specifico programma di rimpatrio assistito, purché ne abbiano fatto richiesta entro il 30 settembre 2000 e siano stati iscritti nelle apposite liste di prenotazione predisposte dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM);
2. restano esclusi dal programma di rimpatrio assistito i seguenti soggetti:
a. coloro che abbiano i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno;
b. coloro che possano dimostrare la sussistenza di gravi motivi ostativi al rientro nelle zone di provenienza ed a condizione che abbiano presentato, entro il 30 settembre 2000, una istanza motivata alla questura per il rilascio di un "permesso di soggiorno a carattere umanitario";
c. coloro che possano dimostrare di disporre di un lavoro e di un alloggio e che abbiano presentato, entro il 30 settembre 2000, una istanza motivata alla prefettura per il rilascio di un "permesso di soggiorno per motivi di lavoro".
Conseguentemente, la validità del "permesso di soggiorno per protezione temporanea" deve intendersi estesa, senza necessità di apposito rinnovo:
- sino all'effettivo rimpatrio dei soggetti interessati; nell'ipotesi di cui al precedente punto 1);
- sino alla definizione delle istanze presentate alle questure o alle prefetture, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2b) e 2c).
Ciò premesso, ad integrazione di quanto già chiarito sia in tema di accesso (diretto o per il tramite di Autoscuole o di Studi di consulenza) agli sportelli M.C.T.C. da parte dei cittadini extracomunitari sia in materia di autocertificazione (cfr. circolare n. 21 del 13 febbraio 1998 e circolare n. 21 del 24 marzo 1999), limitatamente alla particolare e temporanea posizione degli stranieri provenienti dall'area balcanica che si trovino in una delle condizioni disciplinate dall'illustrato D.P.C.M. 1 settembre 2000 si dispone quanto segue.
Al fine di far valere la proroga tacita di validità del "permesso di soggiorno per protezione", oltre ad esibire quest'ultimo gli interessati debbono produrre:
- nell'ipotesi di cui al precedente punto 1), una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione nelle apposite liste di prenotazione predisposte dall'O.I.M.;
- nell'ipotesi di cui al precedente punto 2b), una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'inoltro alla competente questura dell'istanza di concessione di un "permesso di soggiorno a carattere umanitario";
- nell'ipotesi di cui al precedente punto 2c), una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'inoltro alla competente prefettura dell'istanza per il rilascio del "permesso di soggiorno per motivi di lavoro".
In ordine ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive testè enunciate, si richiamano le istruzioni generali contenute nella circolare n. A16 del 5 maggio 2000.
La produzione delle predette dichiarazioni sostitutive non è necessaria nell'ipotesi in cui gli interessati siano in grado di esibire, congiuntamente al "permesso di soggiorno per protezione", una attestazione rilasciata dall'O.I.M., dalla questura o dalla prefettura, comprovante che il cittadino straniero è stato iscritto nelle liste di prenotazione per il rimpatrio o che ha presentato una delle suddette istanze, ovvero copia fotostatica delle istanze stesse recante timbro, data e numero di protocollo di ricezione da parte delle competenti autorità.
In quest'ultimo caso, dovranno essere applicate le normali procedure in uso per l'esibizione di documenti, nel senso che dovranno essere registrati nella pratica gli elementi conoscitivi essenziali contenuti nell'atto esibito (il medesimo risultato può essere realizzato, ovviamente, acquisendo agli atti semplice fotocopia dell'atto stesso).
Per quanto concerne, infine, l'ipotesi di cui al precedente punto 2a), gli interessati dovranno essere necessariamente in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.



Circ. Min. trasporti 7 dicembre 2000, n. B81/2000/MOT -  Sportello telematico dell'automobilista.
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000 è stato pubblicato il D.P.R 19 settembre 2000, n. 358, recante la disciplina dello "Sportello telematico dell'automobilista", che entrerà in vigore il 21 dicembre p.v.
Pertanto, nello sciogliere la riserva rappresentata in seno alla circolare n. B78 del 27 novembre 2000, si comunica che a partire dalla predetta data saranno rese operative le procedure "PR16" e "PR67" e, conseguentemente, sarà attivata, presso gli Studi di consulenza abilitati, la stampa dei tagliandi relativi ai trasferimenti di proprietà ed ai trasferimenti di residenza delle persone giuridiche.
Si prega di assicurare la massima diffusione della presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.
La presente circolare viene trasmessa agli Uffici provinciali della motorizzazione esclusivamente a mezzo
"file avvisi".



Circ. Min. trasporti 26 gennaio 2001, n. 226/C3 - Art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 e Circ. 24 marzo 1999, n. 21/99. Immatricolazione di veicoli in servizio di autonoleggio.
(Abrogata dalla circolare prot. 1254/M352 del 5 luglio 200. v. parte seconda, par. 5) della stessa circolare, riportata di seguito)



Circ. Min. trasporti 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001 - A) Artt. 91 e 93, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Veicoli locati con facoltà di compera (leasing). B) Artt. 84, comma 5, e 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Veicoli in locazione senza conducente.
(Abrogata dalla Circ. prot. n. 1254/M 352 del 5 luglio 2001, riportata di seguito)



Circ. Min. Trasporti 30 marzo 2001 PROT. N. 968/C4 - OGGETTO: Attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Rilascio di carte di circolazione e di targhe in Agenzia.

Com’è noto, con le circolari nn. B78 del 27 novembre 2000 e B81 del 7 dicembre 2000 sono state diramate le prime disposizioni applicative del d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, di seguito denominato Regolamento, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi all’immatricolazione, ai  passaggi di proprietà ed alla reimmatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli.
In particolare con le predette circolari,non avendo ancora l’A.C.I. attivato le procedure necessarie per l’esecuzione delle operazioni di propria competenza per il tramite dell’unico collegamento (art. 2, comma 3, del Regolamento) con il CED della Motorizzazione, sono state chiarite le modalità tecniche ed  organizzative per l’utilizzazione del già esistente collegamento(sinora utilizzato per la procedura  “Prenotamotorizzazione”) per l’effettuazione delle operazioni di aggiornamento della carta di circolazione  previste dall’art. 4, comma 1, let. b), del Regolamento, con esclusione degli aggiornamenti relativi  
ai trasferimenti della residenza delle persone fisiche.
Ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire le istruzioni necessarie per l’effettuazione delle operazioni di cui alle lett. a), c), d) ed e) del citato art. 4, comma 1, del Regolamento, nonché ogni altro chiarimento utile al fine della piena attuazione, per quanto di competenza di questa Amministrazione, delle norme contenute nel Regolamento stesso.

1) Consegna della modulistica e delle targhe.
Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione provvedono a consegnare a ciascuno Studio di consulenza automobilistica (di seguito denominato, per brevità, Agenzia) collegato in sportello telematico una copia del “Manuale Utente ad uso Agenzie” (All. 1) e un numero di targhe e di carte di circolazione pari al fabbisogno mensile.
Per la prima consegna può farsi riferimento ai dati riportati nella tabella già trasmessa, in allegato 4, con la circolare n. B78 del 27 novembre 2000 nella quale, in corrispondenza di ciascuna Agenzia, è stato indicato il numero delle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 18 settembre ed il 7 novembre 2000.
In ogni caso, deve essere inizialmente assegnato:
-  un numero non inferiore a 40 targhe per autoveicoli di formato “A”;
-  un numero non inferiore a 5 targhe per autoveicoli di formato “B”;
-  un numero non inferiore a 15 targhe per motoveicoli;
-  un numero non inferiore a 60 carte di circolazione.
Prima di procedere alla assegnazione delle targhe, gli Uffici Provinciali devono richiamare la maschera “ALSA” e procedere con le modalità indicate nel “Manuale Utente uso ufficio” (All. 2)
Ciascun Ufficio Provinciale, inoltre, deve redigere un verbale di avvenuta consegna delle targhe e delle carte di circolazione e darne copia all’Agenzia interessata. In detto verbale debbono essere succintamente indicati la data dell’avvenuta consegna, la quantità delle targhe e delle carte di circolazione consegnati con l’indicazione dei relativi lotti, nonchè le generalità di chi li ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile deve sottoscrivere il verbale unitamente alla persona che ha ricevuto la consegna ed apporre il timbro dell’Ufficio.
In caso di consegna contestuale di targhe, di carte di circolazione e di tagliandi, può essere redatto un unico verbale.

2) Presa in carico e gestione delle carte di circolazione e delle targhe.
La presa in carico e l’utilizzo delle targhe e delle carte di circolazione devono essere annotati in appositi registri cartacei, di cui uno riservato alla contabilizzazione delle targhe per autoveicoli di formato “A”, uno per la contabilizzazione delle targhe per autoveicoli di formato “B”, uno per la contabilizzazione delle targhe per motoveicoli ed uno per la
contabilizzazione delle carte di circolazione.
I predetti registri debbono essere rilegati e recare pagine numerate; il numero complessivo delle pagine deve essere annotato a cura dell’Ufficio Provinciale, apponendo sull’ultimo foglio la seguente dicitura: “Il presente registro dell’Agenzia ……………….. consta di numero …. pagine ed è riferito all’anno …...”, seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell’Ufficio.
Nei medesimi registri (gli allegati 3 e 4 riproducono il fac-simile di una pagina) devono essere riportati i seguenti dati:
- la data di ritiro delle targhe e delle carte di circolazione;
- la quantità delle targhe e delle carte di circolazione prese in carico;
- i lotti presi in carico;
- la data, la quantità e le porzioni di lotti delle targhe utilizzate ogni giorno, con l’indicazione della quantità di carte di circolazione correttamente utilizzate e di quelle scartate per errori di stampa o qualunque altra causa.
La contabilizzazione progressiva delle targhe e delle carte di circolazione utilizzate e scartate deve essere impostata in senso decrescente, in modo da riportare a quantità zero le targhe e le carte di circolazione assegnate per ciascun lotto, secondo l’allegata esemplificazione (All. 5 e 6).
Le carte di circolazione scartate debbono essere distrutte a cura dell’Agenzia non prima di un anno, decorrente dalla data di esaurimento del lotto di cui le carte stesse fanno parte. Delle operazioni di distruzione viene dato conto in apposito verbale.
Particolare attenzione dovrà porre l’Agenzia per la custodia del materiale assegnato, adottando ogni misura di sicurezza che riterrà necessaria per assicurare, assumendosene ogni responsabilità, la  conservazione delle targhe, delle carte di circolazione e delle etichette autoadesive, così come previsto dall’art. 3 del Regolamento.

3) Modalità di effettuazione delle operazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e) del Regolamento
Ciascuna Agenzia collegata è tenuta, prima di procedere al rilascio della documentazione richiesta dall’utente:
-  ad accertare l’identità del richiedente;
-  a verificare l’idoneità, la completezza e la conformità, in base alle vigenti disposizioni, della domanda e della documentazione presentata, nonché l’esattezza dei versamenti relativi alle imposte ed ai diritti dovuti per l’operazione richiesta.
Espletate le predette verifiche, l’Agenzia si collega con il CED della Motorizzazione utilizzando la maschera “PR67”, secondo le modalità illustrate nell’allegato “Manuale Utente ad uso Agenzie”, e inserendo il codice “ST” nel campo “codice acquisizione”.
Il CED della Motorizzazione, verificata la congruenza dei dati inseriti con quelli presenti in archivio, aggiorna la base dati dell’Archivio Nazionale Veicoli, associa alla transazione la prima targa disponibile fra quelle assegnate all’Agenzia e consente la stampa immediata della relativa carta di circolazione.
Quest’ultima, unitamente alle corrispondenti targhe, viene immediatamente consegnata all’utente a cura dell’Agenzia, realizzandosi in tal modo la prevista contestualità fra la richiesta dell’utente ed il rilascio della documentazione.
Per quanto concerne la stampa (transazione “PRSU”) dell’elenco dei documenti emessi nel corso della giornata, le modalità e i tempi di consegna delle documentazioni all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, nonché l’eventuale applicazione da parte di quest’ultimo delle sanzioni previste dal Regolamento, si rinvia a quanto già illustrato con circolare n. B78 del 27 novembre 2000.

4) Attivazione delle procedure
La procedura “ALSA” sarà disponibile a partire dal 24 aprile 2001.
La procedurà “PR67” sarà disponibile a partire dal 9 maggio 2001.
Da quest’ultima data, le Agenzie, ottenuto l’assenso al collegamento, potranno emettere tutti i documenti di competenza di questa Amministrazione, previsti dal Regolamento, con le modalità descritte nelle circolari sin qui emanate.
Il tempo intercorrente fra l’emanazione della presente circolare e l’attuazione delle procedure potrà essere utilmente impiegato, dalle Agenzie interessate, per il disbrigo delle necessarie attività propedeutiche: ritiro dei lotti di carte di circolazione e di targhe, predisposizione dei registri, rimodulazione delle prassi   organizzative interne.
Come ampiamente previsto, la piattaforma telematica ed organizzativa, da tempo sperimentata con la procedura “Prenotamotorizzazione”, ha assicurato una partenza assolutamente regolare della fase attivata il 21 dicembre scorso che, a distanza di oltre tre mesi, si mantiene stabile e non provoca alcun tipo di difficoltà alle oltre ottocento Agenzie già operative. Per questi motivi, si ritiene che lo stesso accadrà per la seconda e conclusiva fase descritta nella presente circolare.
Qualche difficoltà potrebbe sorgere dal 21 giugno prossimo, data di entrata a regime dello “sportello telematico dell’automobilista”.
Proprio in vista di tale delicato appuntamento, i Direttori degli Uffici Provinciali della Motorizzazione prenderanno immediati contatti con i Direttori degli Automobile Club Provinciali che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico, per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Regolamento; convocheranno, inoltre, i rappresentanti provinciali delle Associazioni di categoria degli Studi di   consulenza per avviare un monitoraggio congiunto sull’attivazione degli sportelli telematici, volto ad  evidenziare situazioni suscettibili di produrre turbative di mercato, ed a controllare la corretta utilizzazione  ed esposizione del logo” di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2001.
Eventuali situazioni non risolvibili a livello locale dovranno essere segnalate a questa Sede che provvederà, caso per caso, a ricercare le soluzioni più opportune.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni:
- per l’effettuazione delle operazioni di competenza dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A. (art. 7 del   Regolamento) per il tramite del collegamento unico con il CED della Motorizzazione;
-  per l’attivazione dello “sportello telematico dell’automobilista” presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione e presso gli Uffici Provinciali del P.R.A..



Circ. Min. trasporti 18 giugno 2001 prot. N. 990/M352 - Duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione

Con circolare prot. 848/C4 del 21 marzo 2001 sono state impartite le disposizioni attuative dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 104 e 105 del 9 marzo 2001 recanti norme per il rilascio del duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.
In fase di prima attuazione delle disposizioni ivi contenute, alcuni uffici provinciali hanno segnalato alcune problematiche che si ritiene utile regolamentare al fine di assicurare uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale.
A tal fine si ripropongono le disposizioni emanate con la circolare suddetta con le opportune integrazioni evidenziate in “grassetto”.
Le nuove procedure saranno attivate per le denunce presentate a decorrere dal 15 aprile 2001.

1) Adempimenti degli utenti.
In caso di smarrimento, furto o distruzione del documento, il titolare della patente di guida o l’intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia, entro quarantotto ore, agli organi di polizia.(La fase procedimentale appena descritta è già da tempo in uso ed è ormai entrata nelle abitudini degli automobilisti: non si impone pertanto nessun intervento di informazione preventiva verso l’utenza)
Quando si presenta per la denuncia, l’interessato deve avere con sé:
- un documento di riconoscimento; (esattamente come ora) - due fotografie formato tessera su sfondo bianco. (questa è una novità, ma ricorre solo se il documento smarrito, sottratto o distrutto è la patente)
Nessuna innovazione sulle modalità di resa della denuncia, che si svolge secondo procedure ormai consolidate.
L’interessato, tranne nel caso in cui la patente sia scaduta di validità, lascia il posto di polizia con un permesso provvisorio (All. 1 e 2) di guida (se ha smarrito la patente) o di circolazione (se ha smarrito la carta di circolazione), in calce al quale trova le seguenti avvertenze:
· se il documento (carta di circolazione o patente) smarrito, sottratto o distrutto dovesse essere rinvenuto o restituito, è fatto obbligo al denunciante di distruggerlo; (l’obbligo di cui all’art. 2, comma 5, del DPR 9.3.2000, n. 104, è stato introdotto allo scopo di evitare che, ritrovato il documento, l’interessato decida di rifiutare il duplicato all’atto della consegna, ingenerando, in tal modo, lo stesso problema che oggi affligge gli Uffici della Motorizzazione e che non consente una registrazione attendibile nella base dati dei documenti smarriti, sottratti o distrutti e nell’Archivio nazionale degli abilitati alla guida);
· se, entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse giungere alla residenza del denunciante, quest’ultimo deve telefonare al numero verde 800/232323; (ciò consente di tenere sotto controllo la fase di trasmissione della documentazione nel tragitto posto di polizia – motorizzazione - utente: gli addetti al call-center hanno a disposizione strumenti che consentono loro di
informare immediatamente l’interessato sullo stato del procedimento).
Al denunciante, cui pertanto è sufficiente una semplice telefonata per conoscere lo stato del  procedimento, non resta che attendere il duplicato del documento smarrito, sottratto o distrutto, presso la sua residenza.
Alla consegna, il postino provvede a riscuotere il costo dell’operazione: 10.000 lire + le spese postali.
Se al momento della consegna non si trovasse in casa, il titolare viene avvertito del tentativo di recapito per il tramite di apposito avviso lasciato nella casella della posta. Nello stesso avviso è indicato il numero dell’ufficio postale al quale telefonare per concordare una nuova data di consegna.

2) Adempimenti delle autorità di polizia.
Una volta ricevuta la denuncia, resa secondo le modalità di cui al precedente punto 1), è necessario fornire alcune informazioni all’interessato, che, in particolare, ha bisogno di sapere se riceverà il duplicato direttamente a casa, a cura dell’Ufficio Centrale Operativo, oppure se dovrà recarsi presso l’Ufficio   Provinciale della Motorizzazione per presentare domanda.
A tale scopo è necessario collegarsi via computer col Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione (il collegamento è da tempo operativo presso le Prefetture, le sale operative della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e presso oltre 1000 Comandi di Polizia municipale), richiamando la maschera “INFO” e interrogandola, secondo il caso che ricorre, per targa o per numero di patente, ovvero digitando i dati anagrafici del titolare della patente.
Se l’interrogazione riguarda una patente, nella parte bassa dei dati visualizzati può comparire uno dei seguanti messaggi: “PATENTE NON DUPLICABILE DALL’UFFICIO CENTRALE OPERATIVO” oppure “PATENTE ASSENTE DA ARCHIVIO CONDUCENTI”.
Se compare uno di questi messaggi, il denunciante sarà invitato a presentare domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Il denunciante sarà altresì invitato a presentare domanda agli Uffici provinciali della Motorizzazione quando la patente smarrita, sottratta o distrutta è scaduta di validità.
Se il messaggio non compare, il denunciante sarà informato che il duplicato sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell’Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione.
Se l’interrogazione riguarda una carta di circolazione, nella parte bassa dei dati visualizzati può comparire uno dei seguanti messaggi: “CARTA DI CIRCOLAZIONE NON DUPLICABILE DALL’UFFICIO   CENTRALE OPERATIVO” oppure “TARGA ASSENTE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE VEICOLI”. Se compare uno di questi messaggi o se la targa non risulta associata all’anagrafica del denunciante, sarà invitato a presentare domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Se il messaggio non compare, il denunciante sarà informato che il duplicato sarà spedito al suo indirizzo di residenza a
cura dell’Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione.
Se l’autorità che riceve la denuncia non dispone del collegamento telematico col Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, può ricevere le stesse informazioni telefonando alla propria sala operativa (che può accedere al suddetto Centro Elaborazione Dati per 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno), oppure al numero 800.23.23.23 dell’Ufficio Centrale Operativo, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30.
Se, dalle informazioni ricevute, emerge che il duplicato può essere prodotto dall’Ufficio Centrale Operativo, dopo aver avvertito l’interessato che riceverà il duplicato per posta al proprio indirizzo di residenza, occorre:
· verificare che il denunciante abbia compilato, in triplice copia, il modulo che ricorre (All. 1 o 2) e che i dati trascritti corrispondano a quelli riportati nel documento di riconoscimento;
· verificare (solo per le patenti di guida) che le fotografie, a colori su fondo bianco, corrispondano ai tratti somatici del denunciante, abbiano le dimensioni degli appositi riquadri e siano state incollate (non spillate), per la successiva lettura ottica da parte dell’Ufficio Centrale Operativo, nei riquadri di due dei tre moduli. Occorre prestare particolare attenzione alla circostanza che sulla fotografia non vi siano timbri o diciture e che le fotografie non siano fissate con spilli o graffette: i primi verrebbero riportati sulla patente dal lettore ottico; i secondi danneggerebbero gli apparati di lettura ottica. Questi ultimi, in particolare, sono progettati per scannerizzare la fotografia esattamente nel punto del modulo in cui ne è prevista l’apposizione. Dal che deriva che i moduli allegati non possono per nessuna ragione essere modificati nelle dimensioni o nei contenuti;
· sbarrare le parole “per novanta giorni decorrenti dalla data odierna, (ovvero)” riportate immediatamente prima dello spazio riservato alla trascrizione del luogo e della data della denuncia;
· consegnare un modulo (in caso di patente quello privo di fotografia) al denunciante.
In tal caso, il predetto modulo vale come permesso provvisorio di guida ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 104, o come permesso provvisorio di circolazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 105;
· trasmettere un modulo (in caso di patente, con fotografia), entro sette giorni, all’Ufficio Centrale Operativo Motorizzazione, Casella postale aperta, 00162 Roma Nomentano. La trasmissione del predetto modulo vale come comunicazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR 9 marzo 2000, n. 104 o ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 105;
· conservare un modulo (in caso di patente, con fotografia) agli atti. Tale modulo serve come copia di riserva, nel caso in cui il primo modulo dovesse andare smarrito nel corso della spedizione all’Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione. Ricorrendo il caso, dovrà essere spedito al suddetto Ufficio a
semplice richiesta verbale dell’interessato, sentito, eventualmente, il numero verde 800.232323.
Se invece, dalle informazioni ricevute, emerge che il duplicato non può essere prodotto dall’Ufficio Centrale Operativo, dopo aver avvertito l’interessato che dovrà presentare domanda di duplicato all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, occorre:
· verificare che il denunciante abbia compilato, in una sola copia, il modulo relativo e che i dati trascritti corrispondano a quelli riportati nel documento di riconoscimento;
· sbarrare il punto 2 delle “AVVERTENZE” riportate in fondo al modulo, nonché le parole “(ovvero) fino al ricevimento del duplicato” riportate immediatamente prima dello spazio riservato alla trascrizione del luogo e della data della denuncia e, solo in caso di patente, le parole “la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento”;
· consegnare il modulo (in caso di patente, privo di fotografia), al denunciante, quale permesso provvisorio di guida ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 104 (tranne nel caso in cui la patente sia scaduta di validità), o come permesso provvisorio di circolazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 105.

3) Adempimenti degli Uffici Provinciali della Motorizzazione.
L’utente può presentarsi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione per chiedere il duplicato della patente o della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta, solo nei seguenti casi:
a) se ha sporto denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento, prima del 15 aprile 2001. La circostanza è rilevabile dalla data riportata sul certificato di resa denuncia o sul permesso provvisorio rilasciato dall’autorità che ha ricevuto la denuncia;
b) se è’ stato indirizzato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione dall’autorità che ha ricevuto la denuncia, avendo quest’ultimo accertato che il duplicato del documento non può essere estratto dall’archivio nazionale dei veicoli o dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La circostanza è rilevabile dal permesso provvisorio, sul quale risultano sbarrati: il punto 2 delle “AVVERTENZE” riportate in fondo al modulo; le parole “(ovvero) fino al ricevimento del duplicato” riportate immediatamente prima dello spazio riservato all’indicazione del luogo e della data della denuncia; le parole “la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento” (solo in caso di patente);
c) se è stato indirizzato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione dall’Ufficio Centrale Operativo, avendo quest’ultimo accertato che il duplicato non può essere estratto dall’archivio nazionale dei veicoli o   dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La circostanza è rilevabile dall’apposita comunicazione (All. 3 e 4) che l’utente è tenuto ad esibire all’atto della richiesta del duplicato. Il caso, in realtà, non dovrebbe ricorrere. E’ stato inserito nel procedimento solo allo scopo di ovviare ad errori o omissioni dell’autorità che riceve la denuncia, alla quale è   demandato il controllo della situazione d’archivio;
d) se è stato indirizzato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione dall’autorità che ha ricevuto la denuncia, avendo quest’ultimo accertato che la patente è scaduta di validità;
e) se è stato indirizzato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione dagli addetti al numero verde dell’UCO, nel caso in cui il duplicato del documento di guida sia stato emesso dall’UCO e   successivamente annullato dallo stesso ufficio per mancata consegna. Tale evenienza sarà riscontrabile attraverso apposita transazione con il Centro elaborazione dati da effettuarsi con le modalità tecniche che verranno indicate con successivo file avvisi.
Nei casi sub a) b) c) ed e) la richiesta viene evasa con le consuete modalità, rilasciando, in luogo del permesso provvisorio già in possesso del richiedente (che deve essere ritirato), un nuovo permesso della validità di trenta giorni; nel caso sub d) il permesso provvisorio è rilasciato dall’Ufficio provinciale, dopo aver acquisito la richiesta di duplicato e la relativa certificazione medica.
Si rammenta infine che, per ottenere il duplicato della patente o della carta di circolazione per   deterioramento dell’originale , l’utente potrà presentarsi unicamente presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione così come previsto, rispettivamente, dall’art. 2, comma 6, del d.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 e dall’art. 2, comma 5, del d.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
L’utente potrà infine rivolgersi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione nel caso in cui il duplicato emesso dall’UCO rechi un errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non sia uniforme. In tali casi l’ufficio provinciale potrà rilasciare un “duplicato d’ufficio” previa verifica che il numero della patente sia composto dalla sigla U1, da un numero non inferiore a 5000000 e dal CIN, considerando evaso il   pagamento dei diritti di cui alla legge 870/86.

4) Abrogazioni
E’ abrogata la circolare 848/C4 del 21 marzo 2001.
Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare ed il puntuale adempimento della parte di competenza.



Circ. Min. trasporti prot. N. 815/M360 del 21 giugno 2001 -  D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell’automobilista

In attuazione delle procedure disciplinate dal d.P.R. n. 358/2000 e demandate alla competenza di questa Amministrazione, si è già avuto modo di diramare le istruzioni operative necessarie per attivare il collegamento degli operatori ex lege n. 264/1991 con il CED della Motorizzazione, al fine della stampa dei tagliandi di aggiornamento delle carte di circolazione (cfr. circolare n. B 78 del 27 novembre 2000) nonché della stampa e della consegna agli utenti delle carte di circolazione e delle targhe (cfr. circolare prot. n. 968/C4 del 30 marzo 2001, come sostituita con circolare prot. n. 884 /M360 del 12 giugno 2001).
Ciò premesso, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare da ultimo citata, con la presente si forniscono le istruzioni necessarie per l’effettuazione delle operazioni di competenza dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A. (ex art. 7 del d.P.R. n. 358/2000) per il tramite del collegamento unico con il CED della Motorizzazione.
A tale riguardo, si fa presente che gli Studi di consulenza già collegati con il CED della Motorizzazione che volessero, attraverso lo stesso collegamento, accedere alle procedure previste dall’art. 7 del d.P.R. n. 358/2000, devono:
-  presentare domanda all’Ufficio Provinciale dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A., competente per territorio, per ottenere il rilascio dei moduli in bianco del certificato di proprietà e la “password” per l’accesso al sistema informatico dell’A.C.I.;
-  installare il software “Adobe Acrobat Reader ver. 4.05”;
-  munirsi di una stampante laser formato A4, con risoluzione minima 300 dpi.
Nessuna formale richiesta deve invece essere inoltrata agli Uffici Provinciali della Motorizzazione, poichè provvederà direttamente il CED della Motorizzazione, alle date indicate nel calendario di seguito riportato, a collegare automaticamente con l’A.C.I. tutti gli Studi di consulenza già autorizzati alla procedura “sportello telematico”.
Questi ultimi, utilizzando il collegamento unico con il CED della Motorizzazione ed inserendo la “password” assegnata dall’Ufficio dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A., potranno pertanto accedere al sistema informatico dell’A.C.I. chiedendo e stampando i certificati di proprietà.
Il collegamento in parola non avverrà contemporaneamente per tutti gli Studi di consulenza, in quanto per l’attivazione dello stesso sarà osservato il seguente calendario concordato in sede di tavolo tecnico istituito tra il Dipartimento Trasporti Terrestri, l’A.C.I.- P.R.A. e le Associazioni di categoria:
-  dal 21.06.2001 al 31.07.2001 per le regioni: Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna;
- dall’1 al 30.09.2001 per le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni Calabria ed Emilia Romagna;
-  dall’1 al 31.10.2001 per le regioni: Veneto, Toscana e Campania;
-  dall’1 al 30.11.2001 per le regioni: Piemonte, Marche e Puglia;
-  dall’1 al 31.12.2001 per le regioni: Lombardia, Abruzzo e Lazio.
Si allega il “Manuale Operativo” nel quale sono illustrate tutte le specifiche tecniche relative alla richiesta ed alla stampa del certificato di proprietà da effettuate per il tramite del CED della Motorizzazione.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni per l’attivazione dello “sportello telematico dell’automobilista” presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione e presso gli Uffici Provinciali del P.R.A. che, com’è noto, dovranno partire, in ciascuna provincia, contemporaneamente.



Circ. Min. trasporti prot. n. 1254/M352 del 5 luglio 2001 - OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Chiarimenti applicativi

Sul Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 è stato pubblicato il d.P.R. n. 445/2000  recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (di seguito  denominato, per brevità, “T. U.”), nel quale sono state raccolte sistematicamente tutte le norme previgenti in materia di  semplificazione delle certificazioni amministrative.
In particolare, sono state trasfuse nel T.U., seppure con qualche significativa modifica, le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella legge 15 maggio 1997, n. 127, nella legge 16 giugno 1998, n. 191 e nel d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 che, conseguentemente, sono stati abrogati.
La presente circolare persegue quindi la finalità di adeguare al mutato assetto normativo le istruzioni impartite con le circolari D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998 e D.G. n. 21 del 24 marzo 1999 (pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 1999), con particolare riferimento agli aspetti applicativi che rilevano nell’ambito dei procedimenti inerenti all’area veicoli e conducenti.
Ciò posto, nell’intento di agevolare una lettura ragionata delle disposizioni del T.U., si è ritenuto opportuno articolare la presente circolare in tre “PARTI” così strutturate:
- nella “PARTE PRIMA”, dedicata all’analisi coordinata del testo normativo, sono illustrati i principi generali, riferiti a specifici argomenti, che appaiono suscettibili di applicazione generalizzata;
- nella “PARTE SECONDA” sono trattate alcune ipotesi concrete di applicazione allo scopo, da un lato, di risolvere i dubbi interpretativi maggiormente ricorrenti e, dall’altro, di fornire suggerimenti esemplificativi utili ad assicurare che, nella quotidiana operatività degli Uffici periferici, le diverse circolari in materia di veicoli e conducenti, attualmente in vigore, possano essere adeguate alla luce delle disposizioni del T.U.;
- nella “PARTE TERZA”, infine, sono espressamente elencate le circolari abrogate.

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

A) Soggetti legittimati alle attività di “autocertificazione”
Ai sensi dell’art. 3 del T.U., possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
• i cittadini italiani;
• i cittadini dell’Unione €pea;
• le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi della Unione €pea;
• i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai fatti, stati o qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani;
• i cittadini extracomunitari nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Ferma restando la necessità del possesso del requisito della residenza in Italia ogni qual volta sia prescritto per l’adozione di specifici provvedimenti (es. rilascio di patenti di guida, conversione di patenti estere, immatricolazioni di veicoli, ecc.), questo stesso requisito non è invece richiesto ai fini dell’accesso alle attività di “autocertificazione”.
Pertanto resta confermato che le dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche dai cittadini italiani residenti all’estero e dai cittadini comunitari anche se non residenti in Italia.
Lo stesso criterio si applica ora anche ai cittadini extracomunitari, rispetto ai quali è solo prescritto che siano regolarmente soggiornanti in Italia.
Rispetto a questi ultimi soggetti, l’art. 3 del T.U. ha però introdotto, come evidenziato, una ulteriore limitazione rispetto a quanto già previsto dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 403/1998, nel senso che gli stessi possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive sia di certificazione che di atto di notorietà unicamente per comprovare fatti, stati o qualità personali che siano suscettibili di attestazione o di certificazione da parte di un soggetto pubblico italiano.
Laddove detta condizione non si verifichi la norma in esame prescrive che gli stati, i fatti e le qualità personali da comprovare debbano essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana presente nel territorio del medesimo Stato.

B) Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
Nell’art. 4, comma 1, del T.U. è stata sostanzialmente trasfusa la norma già contenuta nell’art. 4 del d.P.R. n. 403/1998 per le ipotesi di impedimento a firmare (per analfabetismo o impedimento fisico) ma, per evidenti ragioni di tutela della riservatezza, non è più richiesto che il pubblico ufficiale, competente a raccogliere la dichiarazione, faccia menzione della causa dell’impedimento a sottoscrivere.
Il comma 2 del medesimo art. 4 ha poi introdotto una ulteriore ipotesi, rappresentata dall’impedimento temporaneo per motivi di salute, nel qual caso è ammesso che la dichiarazione sia resa, in sostituzione della persona temporaneamente impedita, dai seguenti soggetti:
• il coniuge;
• i figli;
• i parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori, nonni, nipoti);
• i parenti in linea collaterale fino al terzo grado (fratelli, zii, nipoti).
Anche in tal caso, non deve essere specificata la causa dell’impedimento, ma soltanto indicata la sussistenza dell’impedimento stesso.
Dalla lettura del citato comma 2 dell’art. 4 si desume chiaramente come l’intera fattispecie poggi sul presupposto che il congiunto renda la dichiarazione direttamente innanzi al pubblico ufficiale, il quale è tenuto preventivamente ad identificarlo.
Si ritiene, tuttavia, che la medesima finalità possa essere realizzata anche nel caso in cui la dichiarazione del congiunto pervenga all’Ufficio della Motorizzazione per il tramite di un soggetto delegato, di una Autoscuola o di uno Studio di consulenza, a condizione che venga allegata la copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, anche se si tratti di una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Il successivo art. 5, infine, ripropone la norma già contenuta nell’art. 8 della legge n. 15/1968, per cui se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, ovvero a tutela od a curatela, le dichiarazioni sostitutive debbono essere sottoscritte dal genitore o dal tutore, ovvero dall’interessato stesso ma con l’assistenza del curatore.

C) Dichiarazioni sostitutive di certificazione
Riproponendo i contenuti di quanto già previsto dall’art. 2 della legge n. 15/1968 e
dall’art. 1 del d.P.R. n. 403/1998, a norma dell’art. 46 del T.U. sono comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese anche nel contesto di una istanza, i seguenti fatti, stati o qualità personali:
• data e luogo di nascita;
• cittadinanza e residenza (compresa l’iscrizione nei registri A.I.R.E);
• godimento dei diritti civili e politici;
• stato civile, stato di famiglia e vivenza a carico;
• esistenza in vita e tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente;
• iscrizione in albi ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (compresa l’iscrizione nel registro delle imprese e tutti i dati contenuti nei certificati  rilasciati dalle C:C.I.A.);
• qualità di studente, appartenenza a ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di studio ed esami sostenuti, titolo di abilitazione, di specializzazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali (es. capacità finanziaria per le imprese che svolgono le operazioni di revisione), e assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto (es assolvimento dell’IVA, versamento contributi previdenziali);
• possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione,
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo,
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari;
• il non aver riportato condanne penali, il non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali, il non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (in tale fattispecie sono quindi ricompresse anche le cd. “certificazioni antimafia”);
• il non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e il non aver presentato domanda di concordato.
L’illustrata elencazione è tassativa, e pertanto non è suscettibile di estensione in via interpretativa.
A tale riguardo, inoltre, si segnala che nel corpo del T.U. non viene riproposta la disposizione già contenuta nell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 403/1998, alla stregua del quale tutti i certificati, gli estratti e gli attestati da produrre, a qualsiasi titolo, agli Uffici della Motorizzazione potevano essere sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Pertanto, salvo quanto espressamente indicato nella “PARTE SECONDA” della presente circolare, ciascun Ufficio avrà cura di verificare se le dichiarazioni sinora acquisite in forza del citato art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 403/1998 possano ancora essere ricondotte nell’ambito della categoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero debbano essere trattate alla stregua di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del T.U..
Le disposizioni del T.U. confermano, inoltre, che le dichiarazioni sostitutive di certificazione non sono soggette ad imposta di bollo (art. 37) e le relative sottoscrizioni non debbono essere autenticate.

D) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà Il testo dell’art. 47 del T.U. conferma il carattere “residuale” della categoria delle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Infatti, salvo facendo le eventuali eccezioni previste per legge, dette dichiarazioni possono essere utilizzate per comprovare:
• i fatti, gli stati e le qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato e non siano espressamente indicati nell’art. 46 del T.U.;
• i fatti, gli stati e le qualità personali relativi ad altri soggetti, di cui l’interessato abbia diretta conoscenza.
L’art. 47 in esame prevede, inoltre, anche la possibilità di comprovare, a mezzo di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, lo smarrimento di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati o qualità personali dell’interessato, al fine del rilascio dei relativi duplicati.
Tuttavia, quest’ultima previsione non può trovare applicazione nell’ipotesi di rilascio del duplicato della patente di guida smarrita, poiché in tal caso le vigenti norme prevedono espressamente la denuncia alle autorità di polizia quale presupposto necessario per attivare il procedimento di duplicazione.
Tale considerazione appare a maggior ragione fondata alla luce della procedura semplificata introdotta dal d.P.R. 9 marzo 2000, n. 104, in base al quale la duplicazione della patente viene ora avviata proprio per il tramite degli organi di polizia competenti a ricevere la denuncia.
In base all’art. 21, comma 1, del T.U., l’autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da produrre agli organi della pubblica amministrazione, è garantita con le modalità previste dall’art. 38, vale a dire:
• mediante firma digitale o quando Il sottoscritto...............re è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica (si tratta, tuttavia, di modalità al momento non ancora attuabili);
• mediante sottoscrizione apposta innanzi al dipendente addetto;
• allegando copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità), che deve essere inserita nel fascicolo.

Per “documento di identità” deve intendersi la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità
prevalente di dimostrare l’identità personale del titolare (art. 1, comma 1, let. d), T.U.).
In particolare, l’art. 35, comma 2, del T.U. considera equipollenti alla carta di identità i seguenti documenti:
• il passaporto;
• la patente di guida;
• la patente nautica;
• il libretto di pensione;
• il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
• il porto d’armi;
• le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia o di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.
Dal combinato disposto di cui ai citati artt. 1, comma 1, let. d) e 35, comma 2, del T.U. si ricava, inoltre, che anche il permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini stranieri può essere trattato alla stregua di un valido documento di identità se munito di fotografia e di timbro, o altra segnatura equivalente, apposta dall’autorità di polizia che lo ha rilasciato.
Infine, si rammenta che, a norma dell’art. 37 del T.U., anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono soggette ad imposta di bollo.

E) Certificati ed accertamenti d’ufficio.
Dal complesso di norme contenute nel T.U. si ricava il principio generale per cui al cittadino è sempre riconosciuta la facoltà, nell’ambito delle ipotesi espressamente disciplinate, di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, a meno che disposizioni speciali
non prevedano diversamente;e, conseguentemente, sulle pubbliche amministrazioni incombe il dovere di accettare le dichiarazioni sostitutive.
Tuttavia, allo scopo di garantire comunque la massima speditezza dei procedimenti, non può essere rifiutata nemmeno la produzione spontanea di certificati da parte degli interessati.
A tale ultimo riguardo, si sottolinea che l’art. 41 del T.U., sulla base di quanto era stato già previsto dalla legge n. 127/1997 e dalla legge n. 191/1998, fissa alcuni criteri fondamentali:
• i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione (es. data e luogo di nascita, titolo di studio) hanno validità illimitata;
• le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi (compresi i certificati medici), se specifiche norme non prevedono una validità superiore;
• i certificati anagrafici e le certificazioni dello stato civile possono essere utilmente prodotti anche oltre il termine di validità laddove l’interessato dichiari per iscritto, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni alla data del rilascio, ferma restando la facoltà di effettuare verifiche successive sulla veridicità della dichiarazione.
Resta inoltre confermata la norma già contenuta nell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 403/1998, per cui non sono autocertificabili i fatti attestati in certificati medici, sanitari, di origine, di conformità CE, di marchi o di brevetti (art. 49, comma 1, T.U.); pertanto, si conferma che continuano a rimanere esclusi dal novero delle dichiarazioni sostitutive tutti i dati tecnici relativi ai veicoli.
L’art. 43 del T.U. prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti gli stati, i fatti e le qualità personali elencati nell’art. 46 del T.U., che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare (art. 43, comma 1, T.U.).
In tal caso, le informazioni necessarie debbono essere acquisite d’ufficio previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni stesse, sempre che l’interessato non intenda avvalersi dell’autocertificazione.
L’acquisizione d’ufficio delle informazioni può avvenire anche per fax, per via telematica o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte, e senza onere a carico dell’amministrazione procedente (art. 47, commi 4 e 5, T.U.).

F) Documentazione mediante esibizione
L’art. 45 del T.U. dispone che:
• il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti stessi;
• se all’atto della presentazione dell’istanza è prescritta l’identificazione dell’interessato mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere certificati attestanti i dati contenuti nel documento esibito;
• la registrazione dei dati deve avvenire attraverso l’acquisizione di copia fotostatica del documento esibito;
• è sempre fatta salva, nel corso del procedimento, la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento esibito.

G) Modulistica
Salvo quanto previsto per singole materie da apposite circolari, ciascun Ufficio deve provvedere a predisporre la modulistica necessaria per la redazione delle dichiarazioni sostitutive da acquisire nell’ambito dei procedimenti di competenza.
Detta modulistica deve contenere il richiamo alle norme del T.U. in base alle quali la dichiarazione sostitutiva viene resa, nonché alle conseguenze amministrative ed alle sanzioni penali previste, rispettivamente, dagli artt. 75 e 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In ogni caso, anche se l’interessato non utilizza la modulistica predisposta, deve comunque aver cura di indicare tutti gli elementi sufficienti e necessari per consentire i successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese (es. nel dichiarare il titolo di studio posseduto, deve essere indicata la data, il luogo e l’istituto presso il quale è stato conseguito).

H) Controlli
L’art. 71 del T.U. ha confermato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare idonei, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Al riguardo, si rinvia alle istruzioni già diramate con circolare n. A16 del 5 maggio 2000.
La citata norma ha inoltre chiarito che, in presenza di irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, occorre darne notizia all’interessato invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, con l’avvertenza che in
mancanza, il procedimento non può aver seguito.

I) Responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei loro dipendenti In tema di responsabilità, il T.U. prevede che:
• salvo i casi di dolo o colpa grave, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi (art. 73);
• la mancata risposta, entro 30 giorni, alle richieste di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 72);
• costituiscono altresì violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive, la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui ci sia obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione, nonché il rifiuto ad accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento.

L) Responsabilità dei dichiaranti
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U., se in sede di controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).

M) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
L’art. 38, comma 1, del T.U. prevede che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possano essere inviate anche per fax e via telematica.
A tale riguardo, si ritiene necessario ribadire due precisazioni.
Appare evidente, anzitutto, che la norma non incide in alcun modo sulla possibilità della presentazione delle istanze per il tramite di soggetti all’uopo delegati né, a maggior ragione sull’attività svolta dagli Studi di consulenza e dalle Autoscuole che, pertanto,  continuano ad accedere agli sportelli della Motorizzazione in forza delle disposizioni speciali di settore.
In secondo luogo, si sottolinea ancora una volta che l’istruttoria delle istanze rivolte agli Uffici della Motorizzazione, per l’avvio dei procedimenti concernenti compiti di istituto, sono soggette alla preventiva verifica dell’assolvimento delle tariffe previste dalla legge n. 870/1986.
Di conseguenza, non si rende possibile l’acquisizione delle stesse tramite fax; infatti, se pure si ammettesse detta modalità, il procedimento non potrebbe essere avviato fino a quando non fossero prodotte le filature originali dei versamenti in conto corrente postale relativi alle tariffe in parola.
Le stesse considerazioni valgono anche per la trasmissione delle istanze e delle dichiarazioni per via telematica, poiché al momento non sono ancora operativi né il sistema di pagamento con moneta elettronica né la firma digitale (cfr. art. 38, comma 2, T.U.).
Viceversa, non si rinviene alcun elemento ostativo all’acquisizione via fax delle dichiarazioni e delle fotocopie dei documenti di identità.

A norma dell’art. 21, comma 1, del T.U., l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza da produrre agli organi della pubblica amministrazione è garantita con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del medesimo T.U., il quale prescrive che la sottoscrizione avvenga in presenza del dipendente addetto; in alternativa, l’istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che deve essere inserita nel fascicolo.
Quest’ultima modalità appare, pertanto, obbligata ogni qualvolta l’istanza pervenga per il tramite di un soggetto all’uopo delegato ovvero di un’Autoscuola o di uno Studio di consulenza.

N) Copie autentiche
In tema di copie autentiche di atti e documenti, dal combinato disposto di cui agli artt. 18 e 19 del T.U. si ricavano le seguenti prescrizioni:
• l’autenticazione di copie può essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha emesso o presso il quale è depositato l’originale, od al quale deve essere prodotto il documento o la copia autentica dello stesso, ovvero da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
• il pubblico ufficiale attesta la conformità della copia con l’originale, scrivendo la relativa dicitura alla fine della copia e indicando la data e il luogo, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita, ed apponendo la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia consta di più fogli, il pubblico ufficiale deve apporre la propria firma a
margine di ciascun foglio intermedio;
• la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, della copia di una pubblicazione ovvero della copia di titoli di studio o di servizio e di documenti fiscali che debbano essere obbligatoriamente conservati dai privati, può essere attestata anche dallo stesso interessato apponendo sulla riproduzione del documento una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e allegando, ovviamente, una copia del proprio documento di identità o di riconoscimento.
Si rammenta che per “pubblicazione” deve intendersi qualsiasi opera sia stata edita autonomamente o sottoforma di articolo inserito nell’ambito di riviste o quotidiani.
Le copie conformi all’originale attestate con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono esenti da imposta di bollo.
Non sembra invece che il T.U. abbia introdotto deroghe all’art. 4 della tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992, la quale assoggetta l’imposta di bollo gli “atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

O) Legalizzazione di firme e di fotografie
In tema di legalizzazione di firme, si evidenzia anzitutto come nell’art. 33 del T.U. sia stato trasfuso quanto già disposto dal previgente art. 17 della legge n. 15/1968, con riferimento agli atti formati nello Stato e da far valere all’estero e, viceversa, agli atti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato.
In particolare, con riferimento a quest’ultima ipotesi, viene riconfermato che la legalizzazione deve avvenire ad opera delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero; inoltre, se l’atto o il documento è redatto in lingua straniera, si deve
allegare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
A tale ultimo riguardo, si precisa che, data la specialità della previsione, la procedura di asseveramento delle traduzioni con giuramento prestato innanzi al cancelliere giudiziario od al notaio non può essere ovviata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Se poi gli atti e i documenti formati nello Stato e da valere nello Stato sono rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, competenti alla legalizzazione sono le Prefetture.
Ovviamente, restano salve le ipotesi in cui l’obbligo della legalizzazione o della traduzione è escluso in base a leggi o ad accordi internazionali.
Per quanto concerne la legalizzazione di fotografie l’art. 34 del T.U. dispone che le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali (quindi anche della patente di guida) sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall’interessato.
In quest’ambito, pertanto, si ribadisce l’impossibilità di procedere per il tramite di soggetti intermediari (Autoscuole, Studi di consulenza, delegati).
Su richiesta dell’interessato, la legalizzazione di fotografie può essere effettuata anche a cura dei dipendenti incaricati dal sindaco.
Infine, è confermato che la legalizzazione di fotografie non è assoggettata all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.
Nulla, invece, viene disposto circa le modalità attraverso cui effettuare la legalizzazione di fotografie; tuttavia, in analogia con quanto già illustrato in tema di copie autentiche (cfr. par. N)), si ritiene possa essere adottata la seguente formula:
Ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 445/2000, si legalizza la foto del Sig………….., la cui identità è stata accertata tramite………………………..(indicare il documento di identità o di riconoscimento) n. ………………. rilasciato da …………….. il …………..”.
La predetta formula deve essere seguita dall’apposizione della data e del luogo, la firma per esteso e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede alla legalizzazione ed il timbro dell’Ufficio.

PARTE SECONDA: APPLICAZIONI

1) Dichiarazioni sostitutive rese da cittadini extracomunitari.
In base alle illustrate disposizioni del T.U., i cittadini extracomunitari possono rendere sia dichiarazioni sostitutive di certificazione sia dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a condizione che:
a) debbano comprovare fatti, qualità personali o stati certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani;
b) siano regolarmente soggiornanti in Italia.
Ricorrendo le predette condizioni, le dichiarazioni sostitutive possono essere rese secondo le medesime modalità previste dal T.U. per i cittadini italiani e per i cittadini comunitari.
In particolare, per quanto attiene alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, deve ritenersi non più applicabile la procedura di cui all’art. 5 del D.M. Grazia e Giustizia 22 maggio 1995, n. 431, in forza del quale si è finora chiesto che le dichiarazioni in parola fossero rese innanzi alle autorità diplomatiche o consolari dei Paesi di origine.
Pertanto, anche la dichiarazione relativa alla non conoscenza della lingua italiana in forma scritta, per l’accesso agli esami orali per il conseguimento della patente di guida, deve essere resa secondo quanto disposto dagli artt. 21, 38 e 47 del T.U..
Ciò anche in considerazione del parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’innovazione delle pubbliche amministrazioni – Servizio per la comunicazione e le relazioni con i cittadini con nota prot. n. 10360 del 30 maggio 2001, il quale ha chiarito come non sia possibile “interpretare in modo restrittivo l’inciso ‘certificabili o attestabili’ da soggetti pubblici italiani di cui parla l’art. 3 del d.P.R. n. 445/2000. In particolare, non è possibile riferire l’inciso ai soli dati che già prima della dichiarazione rientrano in un sistema di certezze pubbliche gestito da un’amministrazione italiana, ma occorre comprendere nel suo ambito anche i fatti che un soggetto pubblico italiano è comunque in grado di attestare, anche a seguito dello svolgimento di apposita procedura di verifica e controllo”.
A tale ultimo riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica suggerisce quindi di procedere ai consueti controlli a campione presso gli Uffici di collocamento, quali soggetti pubblici che possono avere cognizione diretta circa la non conoscenza, da parte dei cittadini extracomunitari, della lingua italiana in forma scritta.
Quanto all’ulteriore condizione del regolare soggiorno in Italia, questa non può che essere comprovata mediante esibizione del permesso di soggiorno in originale ed in corso di validità.
Se l’istanza è presentata per il tramite di un soggetto delegato, di una Autoscuola o di uno Studio di consulenza, in sostituzione dell’esibizione del permesso di soggiorno può essere prodotta una copia resa conforme all’originale, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del T.U., che dovrà essere inserita nel fascicolo unitamente alla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento se la conformità è attestata dallo stesso interessato.
Non v’è dubbio, infatti, che la conformità all’originale della copia di un documento rilasciato dalla pubblica amministrazione (com’è il caso del permesso di soggiorno) possa essere attestata anche da un cittadino extracomunitario, proprio perché si tratta di un fatto accertabile in ogni momento presso le competenti autorità di pubblica sicurezza.

2) Dichiarazione di proprietà dei veicoli ai fini della immatricolazione
Com’è noto, ai sensi dell’art. 93 c.d.s., i veicoli sono immatricolati a norma di chi si dichiara proprietario.
A tale riguardo, si ritiene che la dichiarazione in parola debba essere trattata alla stregua di una dichiarazione sostitutiva di certificazione rientrante nell’ampia fattispecie prevista dall’art. 46, let. i), del T.U.

3) Delega alla presentazione delle istanze.
Al di fuori delle ipotesi di intermediazione professionalmente svolte dalle Autoscuole e dagli Studi di consulenza, la presentazione delle istanze deve avvenire, com’è noto, direttamente a cura dell’interessato o per il tramite di un soggetto all’uopo delegato, sempre che l’attività di quest’ultimo sia prestata a titolo gratuito ed in via del tutto occasionale.
A tale riguardo, dal T.U. non appaiono desumibili elementi di novità rispetto al passato.
Pertanto, oltre ad identificare il delegato, è sufficiente acquisire la delega sottoscritta in forma libera dal delegante, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del delegante stesso.

4) Acquisizione di fotocopie di documenti di identità o di riconoscimento.
Al fine di evitare inutili ed onerose duplicazioni, quando la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento viene acquisita per comprovare l’autenticità della sottoscrizione apposta dall’interessato su atti diversi nell’ambito di un medesimo procedimento (es. istanza, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ecc.), non deve essere richiesta la produzione di ulteriori fotocopie.

5) Immatricolazione di veicoli in leasing e in servizio di noleggio senza conducente
Con riferimento alla circolare prot. n. 653/C4 dell’8 marzo 2001, concernente le modalità di immatricolazione dei veicoli locati con facoltà di compera e dei veicoli in locazione senza conducente, si precisa che, alla luce delle disposizioni contenute nel T.U., le dichiarazioni contenute nei fac-simile di cui agli allegati 1 e 2 debbono ora essere intese sia come sostitutive di certificazione (residenza, proprietà dei veicoli, qualità di legale rappresentante di persone giuridiche ovvero di mandatario, di procuratore e simili, iscrizione nel registro delle imprese), sia sostitutive di atto di notorietà (locazione con facoltà di compera, titolo autorizzativo alla locazione senza conducente).
Pertanto, si invitano gli Uffici in indirizzo a sostituire i prototipi di dichiarazione in parola, rispettivamente, con i fac-simile di cui agli allegati 1 e 2 alla presente circolare.
In tal senso, debbono conseguentemente ritenersi non più attuali anche le indicazioni di cui al par. A), punto 2 ed al par. B), punto 2 della citata circolare n. 653/C4 dell’8 marzo 2001, nella parte in cui viene rappresentato che le dichiarazioni in parola, essendo tutte riconducibili alla categoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, in forza dell’allora vigente art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 403/1998, non deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Sulla base delle medesime argomentazioni, deve altresì ritenersi superata la circolare prot, n. 226/C3 del 26 gennaio 2001 poiché il possesso del titolo autorizzativo che legittima il servizio di noleggio senza conducente non è più comprovabile con dichiarazione sostitutiva di certificazione, bensì con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

PARTE TERZA: ABROGAZIONI

Sono abrogate le seguenti circolari:
1) D.G. n. 70 del 30 giugno 1997;
2) D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998;
3) D.G. n. 21 del 24 marzo 1999;
4) U.d.G. n. A/28 del 28 novembre 2000 limitatamente al punto 1.3, 2° cpv.;
5) prot. n. 226/C3 del 26 gennaio 2001;
6) prot. n. 653/C4 dell’8 marzo 2001, limitatamente agli allegati 1 e 2;
nonché ogni altra disposizione in contrasto con i contenuti della presente circolare.

Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE AL MOD. TT 2119

Il/L sottoscritto/a……………………………….……………………………………………………,
nato/a……………………………………………………………....il.………………………………,
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000
dichiara
- di essere residente a………………………………………….………prov……………………... in via/piazza …………………………………….………….….…………………. n°……………….;
- di rivestire la qualità di (1) …………………………………………………… della società ……………………………..…………….…….
n° iscrizione registro delle imprese ……………………………………………………..………… esercente l’attività di locazione finanziaria a termini di legge dal ……………………………... con sede in (2)…………………………………………………………………………….…………
- che la suindicata società è proprietaria del veicolo(3)….…………………….…..…………… telaio n°. …………..……………………………..
- che la medesima società ha concesso il predetto veicolo in locazione con facoltà di compera, in data …………………… e con scadenza il …………………………, a (4) ………………………….……………………………………………………………………………...
il/la quale è autorizzato/a, in qualità di utilizzatore, ad espletare tutte le formalità inerenti alla immatricolazione del veicolo stesso (5).
Data
……………, …………
Firma del dichiarante(6)
………………………..
Timbro e codice meccanografico
dello Studio di consulenza(7)
……………………………………...
NOTE:
(1) Indicare la qualità (legale rappresentante, procuratore, mandatario) o la carica (Amministratore, Direttore, ecc.) in base alla quale il dichiarante agisce in nome e per conto della società.
(2) Indicare l’indirizzo completo della sede principale della società ovvero, ove ricorra il caso, della sede secondaria con rappresentanza stabile.
(3) Indicare fabbrica e tipo del veicolo.
(4) Indicare le generalità e la residenza dell’utilizzatore, se si tratta di persona fisica; in caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede. Se la persona del locatario coincide con il mandatario che rende la dichiarazione, apporre la dicitura “a me medesimo”.
(5) Depennare la frase se il caso non ricorre.
(6) La firma del dichiarante non necessita di autenticazione ma deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
(7) Da apporre solo nel caso in cui la richiesta di immatricolazione viene presentata per il tramite di uno Studio di consulenza.

Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE AL MOD. TT 2119


Il/L sottoscritto/a……………………………….……………………………………………………,
nato/a……………………………………………………………....il.………………………………,
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000
dichiara
- di essere residente a………………………………………….………prov……………………...
in via/piazza…………………………………….………….….………………….n°……………….;
- di rivestire la qualità di (1)……………………………………………………..…………..………
della società …………………………………..……………………………………………….…….
n° iscrizione registro delle imprese ……………………………………………………..…………
con sede in (2)…………………………………………………………………………….…………
esercente l’attività di locazione di veicoli senza conducente, a norma dell’art. 84 c.d.s.,
sulla base del seguente titolo autorizzativo:………………………………………………………
rilasciato da ………………………………….…………………………il ...………………………..
e valido per l’anno in corso (3).
- che la suindicata società è proprietaria del veicolo (4)….…………………….…..……………
telaio n°. …………..…………………….………….., per la quale si chiede l’immatricolazione.
Data
……………, …………
Firma del dichiarante (5)
………………………..
Timbro e codice meccanografico dello Studio di consulenza (6)
……………………………………...
NOTE:
(1) Indicare la qualità (legale rappresentante, procuratore, mandatario) o la carica (Amministratore, Direttore, ecc.) in base alla quale il dichiarante agisce in nome e per conto della società.
(2) Indicare l’indirizzo completo della sede principale della società ovvero, ove ricorra il caso, della sede secondaria con rappresentanza stabile.
(3) Con tale dichiarazione viene confermato che il titolo autorizzativo è stato aggiornato per l’anno in corso se diverso da quello del rilascio.
(4) Indicare fabbrica e tipo del veicolo.
(5) La firma del dichiarante non necessita di autenticazione ma deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità
(6) Da apporre solo nel caso in cui la richiesta di immatricolazione viene presentata per il tramite di uno Studio di consulenza.