DOCUMENTAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
PROTEZIONE DATI
PERSONALI
Relazione illustrativa
al Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Legislazione e prassi amministrativa
Legislazione |
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A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA |
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1 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia documentazione amministrativa. |
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2 - Parere del Consiglio di Stato (SEGRETARIATO GENERALE n. 175/00) |
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B) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DELEGIFICAZIONE |
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1 – L. 8 marzo 1999, n. 50 - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 |
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2 – L. 24 novembre 2000, n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999. |
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C) SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RILASCIO DEL DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA E DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. |
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1 - D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della L. 8 marzo 1999, n. 50. |
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2 - D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della L. 8 marzo 1999, n. 50. |
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D) SPORTELLO TELEMATICO |
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1 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50). |
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E) NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE |
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1 - D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 – Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio senza conducente |
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F) CIRCOLAZIONE DI PROVA DEI VEICOLI |
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1. D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 - Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli |
Prassi amministrativa |
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Circ. 5 novembre 1996, n. 140/96 - Annullamento patenti di guida ottenute a seguito di presentazione di false autocertificazioni. |
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Circ. 30 giugno 1997, n. 70/97 - L. 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". |
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Circ. 27 maggio 1998, n. 4/98 - Attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 98/L alla gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113). |
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Circ. 2 febbraio 1999, n. 2 - D.P.R 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. |
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Circ. 26 marzo 1999, n. 959 - Misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e per la semplificazione delle certificazioni amministrative. - L. 15 maggio 1997, n. 127, modificata dalla L. 16 giugno 1998, n. 191. - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127. |
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Circ. 21 maggio 1999, n. 30/99 - Dir. 91/439/CEE. Applicazione. |
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Circ. 1 luglio 1999, n. 34/99 - Nuovi modelli TT 2118 e TT 2119 |
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Circ. Min. Trasporti 8 settembre 1999, n. 44/99 - Nuovi Modelli TT 2120, TT 2112 e DTT 955. |
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Circ. 27 settembre 1999, n. 49/99 - Decreto del presidente della Repubblica n. 403 del 1998 e art. 2, legge n. 15 del 1968. Sottrazione, smarrimento e distruzione di documenti di circolazione. |
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Circ. 22 ottobre 1999, n. 8/99 - Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. |
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Circ. 25 novembre 1999, n. A27/99/MOT - Patente di guida ottenuta a seguito di presentazione di falsa autocertificazione |
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Circ. 3 aprile 2000, n. A12/2000/MOT - Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale. |
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Circ. 5 maggio 2000, n. A16/2000/MOT. Cir. n. 8/99 del 22 ottobre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. Controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni. |
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Circ. 9 maggio 2000, n. A17/2000/MOT - Duplicato della patente e della carta di circolazione. Nuove procedure. |
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Circ. 16 giugno 2000, n. A20/2000/MOT - Duplicato della patente di guida e della carta di circolazione. |
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Circ. 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT - Radiazione, reimmatricolazione e rettifica delle carte di circolazione di veicoli non ancora iscritti al P.R.A. Copia della certificazione di conformità o di origine destinata agli usi del P.R.A |
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Circ. 31 luglio 2000, n. B55/2000/MOT - Documentazione tecnico-amministrativa relativa ai costruttori di veicoli e dispositivi. Modifiche alla circolare n. 208-D.C. IV n. A111 del 3 dicembre 1993. |
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Circ. 22 settembre 2000, n. A23/2000/MOT - Rilascio del duplicato della patente di guida ai connazionali residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E. |
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Circ. 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT - Immatricolazione di veicoli nuovi (immatricolati o no) ed usati provenienti da Stati membri della Comunità. Precisazioni in ordine all'assoggettamento alla corresponsione dell'I.V.A. (2). |
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Circ. 11 ottobre 2000, n. B64/2000/MOT - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli già immatricolati provenienti da Stati membri della Comunità: paragrafo D della circolare 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT. |
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Circ. 2 novembre 2000, n. B69/2000/MOT - Accesso dei cittadini extracomunitari alle operazioni di competenza degli Uffici provinciali M.C.T.C. |
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Circ. 7 dicembre 2000, n. B81/2000/MOT - Sportello telematico dell'automobilista. |
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Circ. 26 gennaio 2001, n. 226/C3 - Art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 e Circ. 24 marzo 1999, n. 21/99. Immatricolazione di veicoli in servizio di autonoleggio. |
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Circ. 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001 - A) - Artt. 91 e 93, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Veicoli locati con facoltà di compera (leasing). B) Artt. 84, comma 5, e 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Veicoli in locazione senza conducente. |
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Circ. 30 marzo 2001 prot. n. 968/c4 - Attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Rilascio di carte di circolazione e di targhe in Agenzia. |
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Circ. 18 giugno 2001, prot. n. 990/M352 – Duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione. |
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Circ. 21 giugno 2001 prot. n. 815/M360 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell’automobilista. |
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Circ. 5 luglio 2001 prot. n. 1254/M352 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Documentazione amministrativa”. Chiarimenti applicativi. |
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Circ. Min. Trasp. 27 novembre 2001, n. O5518/60C4. - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista. Nuove modalità di collegamento con il CED della Motorizzazione |
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Circ. 17 gennaio 2002, n. 186 – Sportello telematico dell'automobilista |
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Circ. 16 settembre 2002, prot. n. 3059 – Sportello telematico - irregolarità Circ. Min. trasporti 6 maggio 2003, n. 1670/M360 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità.
Circ. Min. trasporti 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6 - |
Capo I - Finalità e
tecnica del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, emanato ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1999, n.
50, raccoglie e coordina le numerose disposizioni che si sono stratificate
nel corso degli anni in materia di documentazione amministrativa, con l'ambizioso
proposito, oltre che di rendere facile la consultazione (e la conseguente
individuazione della disciplina applicabile), di favorirne un'interpretazione
coerente sul piano sistematico e, per quanto, possibile univoca.
La materia è stata fino ad oggi, regolata da un gran numero di fonti diverse;
al nucleo iniziale rappresentato dalle norme della legge n. 15 del 1968,
si sono aggiunte e sovrapposte negli ultimi anni, e in modo episodico, una
gran quantità di disposizioni, dettate dalle esigenze di volta in volta
avvertite come più urgenti; disposizioni non di rado inserite in testi legislativi
eterogenei (si pensi ad esempio alle leggi n. 127 del 1997 e n. 191 del
1998) con la conseguenza di una frammentazione delle fonti, tale da affaticare
e disorientare l'interprete; per superare tale frammentazione e nella ricerca
della desiderata organicità della disciplina si è reso necessario, talvolta,
inserire nel Testo unico delle disposizioni "nuove" e di raccordo,
e talaltra operare nello stesso articolo una commistione tra disposizioni
in precedenza contenute in fonti di rango diverso (legge e regolamento)
e ora delegificate in attuazione della previsione dell'articolo 1 della
legge n.127 del 1997, come quando si è trattato di integrare in un unico
articolo la casistica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni,
già suddivisa tra l'articolo 2 della legge n. 15 del 1968 e l'articolo 1
del d.P.R. n. 403 del 1999.
La compresenza, nel medesimo testo, di disposizioni diversamente collocate
nella gerarchia delle fonti ha peraltro posto, sul piano pratico, il rilevante
problema di come evitare un'indesiderata rilegificazione di norme secondarie;
a tal fine, ed anche per agevolare l'opera di aggiornamento periodico prevista
dal citato articolo 7 della legge n. 50 del 1999, sono stati elaborati tre
testi distinti (A,B,C): il testo A, che contiene l'insieme di tutte le disposizioni,
legislative e regolamentari e consente di apprezzare l'impianto normativo
nel suo insieme; il testo B, recante le sole norme di rango legislativo,
emanato con decreto legislativo; il testo C, recante le disposizioni non
legislative, invece emanato con la procedura propria dei regolamenti di
delegificazione.
Tale impostazione corrisponde alle risoluzioni adottate dalle Camere in
sede di parere sulla relazione del Governo al Parlamento sul riordino normativo,
ed è chiarita nel nuovo testo dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 50
del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 6 lettera a) della legge
annuale di semplificazione L. n. 340/2000.
Il sistema di numerazione adottato nello schema di decreto legislativo e
nello schema di regolamento - poi trasfusi nel testo unico- si è reso necessario,
sul modello anche di analoghe esperienze straniere, per assicurare la corrispondenza
tra gli articoli del testo unico, da una parte, e quelli del decreto legislativo
o del regolamento dall'altra; ciò al fine di assicurare la leggibilità dei
testi, soprattutto a seguito di future modificazioni degli stessi. Nell'osservanza
dei criteri fissati al comma 2 del predetto articolo 7, è stata operata
la delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi
e procedimentali; sono state altresì indicate le norme abrogate espressamente
e le norme espressamente non inserite, ma comunque vigenti ancorché contenute
in fonte diversa dal Testo unico.
È necessario peraltro puntualizzare che nell'ipotesi in cui una norma non
risulti indicata né fra quelle non inserite, né fra quelle abrogate, essa
dovrà intendersi in ogni caso abrogata in virtù di quanto disposto dall'articolo
7, comma 3 della legge n. 50 del 1999.
Da ultimo, pur con la prudenza necessaria quando si tratta di riordinare
un insieme di norme giuridiche da tempo vigenti, nei confronti delle quali
si è ormai stabilizzata l'interpretazione, si è proceduto ad una semplificazione
del linguaggio normativo.
Il Testo unico, in definitiva, intende corrispondere alle esigenze evidenziate
nella "Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme
legislative e regolamentari" presentata dal Governo al Parlamento nel
1999.
Al riguardo, è stata, infatti, prevista l'emanazione di testi unici a carattere
misto legislativo e regolamentare, mediante la predisposizione contestuale
in ciascun settore di due distinti provvedimenti di riordino, uno di rango
legislativo e l'altro di livello regolamentare, da rifondere in un testo
unico misto a carattere ricognitivo, contenente tutte le norme rilevanti
per il settore considerato.
Tuttavia, per raggiungere il fine di assicurare a tutti gli utenti delle
norme la completa conoscenza del diritto vigente sarà necessario riportare
in appendice ad esso, senza che ne formino parte integrante, tutte le norme
tecniche ivi richiamate, che non possono essere inserite organicamente nel
Testo in considerazione dell'elevato tasso di obsolescenza che caratterizza
queste disposizioni a causa della rapida evoluzione delle tecnologie.
Capo II - Impostazione e principali novità del Testo
unico ![]()
Il Testo unico, raccoglie e coordina, da un lato, le norme in materia di
documentazione amministrativa e, dall'altro, le norme in materia di redazione
e gestione dei documenti informatici.
Per quanto riguarda le prime, il principale obiettivo perseguito è stato,
come già si è detto, quello di coordinare in modo sistematico la normativa
dettata con la legge 4 gennaio 1968 n. 15 con gli interventi di modifica
e di integrazione effettuati negli ultimi anni.
Per quanto riguarda invece le norme in materia di redazione e gestione dei
documenti informatici, si è cercato soprattutto di armonizzare il loro contenuto,
fortemente innovativo, con le norme riguardanti la documentazione amministrativa
"tradizionale". Per realizzare questo secondo obiettivo si è cercato
in particolare, laddove possibile, di non mantenere le norme in materia
di documento informatico come un corpo a sé, ma di collegarle strettamente
ai diversi ambiti della disciplina "tradizionale" a cui si ricollegano
sul piano operativo (ad esempio, le norme in materia di firma digitale sono
state riunite con le norme generali in materia di sottoscrizione di documenti
amministrativi e atti pubblici, ecc.).
L'ambizione, dunque, è quella di riuscire a disciplinare efficacemente sia
la fase attuale, in cui predominano ancora gli strumenti di certezza tradizionali,
sia la fase di transizione dai documenti cartacei a quelli informatici,
che in questi anni si sta avviando, sia il futuro nuovo regime delle certezze
pubbliche, fondato in prevalenza su strumenti informatici e telematici.
Oltre a risistemare in modo più coerente ed organico la normativa vigente,
sono state introdotte anche alcune disposizioni innovative, volte a rendere
più agevole l'applicazione di quest'ultima e a compiere ulteriori passi
sulla strada della progressiva eliminazione dei certificati in attuazione
dell'articolo 1 della legge n. 127 del 1997.
Si è provveduto a premettere al testo un articolo recante una serie di definizioni
al fine di precisare il significato di alcuni termini ricorrenti, in relazione
ai quali erano insorti diversi dubbi interpretativi, a cui si è appunto
cercato di dare soluzione. Si è stabilito, ad esempio, sia cosa debba intendersi
per documento di riconoscimento e quale rapporto ci sia fra questo ed il
documento di identità, sia il significato del termine "certificato".
Si è poi operato un altro intervento, di natura più sostanziale. È cioè
stato allargato l'ambito di applicazione delle norme in materia di documentazione
amministrativa, sia per quanto riguarda i soggetti tenuti ad accettare gli
strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa (includendo
fra essi anche i privati che vi consentano e l'autorità giudiziaria, limitatamente
all'attività di volontaria giurisdizione), sia per quanto riguarda i soggetti
che possono utilizzare tali strumenti (ampliando i casi di utilizzo da parte
dei cittadini extracomunitari).
Le novità introdotte riguardano, in particolare, le modalità di autenticazione
di copia e di autenticazione delle sottoscrizioni.
Riguardo alle prime, è stato chiarito, da un lato, che l'autentica di copia
può essere fatta anche dai gestori di pubblici servizi nell'ambito dei procedimenti
per cui sono competenti; mentre dall'altro è stata estesa la possibilità
di sostituire gli effetti dell'autentica di copia con una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'interessato (originariamente
prevista dal d.P.R. n. 403/98 solo per le pubblicazioni in senso tecnico),
ammettendo il ricorso a tale dichiarazione in un numero di casi molto maggiore,
fra cui ad esempio quello di presentazione di documenti fiscali.
Per quanto riguarda invece l'autentica di sottoscrizione, sono state generalizzate
le misure di semplificazione già introdotte dalla legge n. 127/97 e dalla
legge n. 191/98, chiarendo inoltre le modalità da seguire per l'autentica
nel caso in cui il documento la cui sottoscrizione deve essere autenticata
vada presentato ad un soggetto diverso dalla pubblica amministrazione o
dal gestore di pubblico servizio.
Sono state, infine, riportate le disposizioni fiscali che all'articolo 21
della L.n.15 /1968 prevedevano l'esenzione delle dichiarazioni sostitutive
dall'imposta di bollo.
Si è stabilito, poi, che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi non possono più richiedere atti o certificati per i quali sono tenuti
ad acquisire d'ufficio le relative informazioni o ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato. Si è correlativamente previsto che
la richiesta di certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Inoltre, sempre relativamente agli istituti che concernono gli accertamenti
d'ufficio e l'acquisizione diretta di certificati da parte delle pubbliche
amministrazioni procedenti sono state introdotte delle disposizioni volte
a rendere più agevole il loro utilizzo, sia attraverso un migliore coordinamento
fra amministrazione procedente ed amministrazione certificante, sia attraverso
il superamento di alcuni limiti formali, come ad esempio quelli posti da
alcune interpretazioni particolarmente restrittive della legge n. 675/96
sulla tutela dei dati personali.
Si è prevista, poi, la possibilità di estendere anche al documento di riconoscimento
esibito ai sensi del presente Testo unico quanto già previsto per i certificati
dalla legge n. 127/97, ovvero la possibilità di esibirlo anche se scaduto,
dietro semplice dichiarazione che i dati in esso contenuti e con esso comprovati
non hanno subito variazioni.
Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive ne è stato ulteriormente
esteso l'ambito di applicazione e sono state introdotte delle precisazioni
volte ad agevolare il loro utilizzo, superando alcuni dubbi interpretativi
emersi dal monitoraggio dell'applicazione della normativa ora raccolta nel
Testo unico.
Le modifiche introdotte in materia di controlli sono molto significative
anche sul piano sostanziale, dato che la materia era trattata in modo molto
sintetico ed erano sorti significativi problemi nella sua applicazione.
In particolare si è cercato di definire meglio, in termini di pretese ed
obblighi reciproci, i rapporti fra amministrazione procedente ed amministrazione
certificante, affiancando all'obbligo di effettuare il controllo da parte
della prima anche l'obbligo di rispondere alle richieste di controllo da
parte della seconda.
Coordinamento sistematico delle sanzioni penali ![]()
Come previsto, per l’emanazione del Decreto è stato acquisito il parere
del Consiglio di Stato.
Sono stati acquisiti gli avvisi del Garante per la protezione dei dati personali
dell'8 settembre 2000, della Conferenza Stato-Città del 14 settembre 2000
e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione del 29
settembre 2000.
Successivamente il testo è stato nuovamente esaminato dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 6 ottobre 2000, quindi, acquisito il parere del
Comitato per la legislazione del 9 novembre 2000, è stato sottoposto all'esame
delle competenti Commissioni parlamentari.
Il testo emanato tiene conto dei predetti pareri e le modifiche apportate
rispetto al testo esaminato, in prima lettura il 25 agosto 2000 e in seconda
lettura il 6 ottobre, sono conseguenti ai pareri medesimi.
Sul piano generale, vale la pena di menzionare che il Consiglio di Stato,
pur ritenendo legittima la scelta tecnica adottata nell'impostazione del
testo unico (un decreto legislativo e un regolamento di delegificazione
poi trasfusi in un testo unico finale), ha ritenuto praticabile anche una
diversa soluzione che, nell'ambito di un unico testo emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, contenesse sia le disposizioni legislative
che regolamentari.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la materia della documentazione
amministrativa, per la sua attinenza all'assetto organizzativo della pubblica
amministrazione, fosse interamente delegificabile con l'unica eccezione
delle norme penali e delle norme sul trattamento dei dati personali. Si
è ritenuto, tuttavia, di accogliere solo in parte questo suggerimento, limitando,
al momento, l'esercizio della potestà di delegificazione solo ad alcuni
ancorchè la maggior parte degli aspetti definiti organizzativi dal Consiglio
di Stato.
La I Commissione della Camera dei deputati (affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello
Stato e della P.A.), preso atto del parere del Comitato per la legislazione
reso nella seduta del 9 novembre 2000., ha espresso, nella seduta del 16
novembre, parere favorevole sul provvedimento in esame, formulando, con
le seguenti osservazioni, la richiesta di:
a) procedere, all'adozione e all'emanazione contestuale di un decreto legislativo
e di un regolamento, i quali si integrino tra di loro e si unifichino attraverso
la veste formale, espressamente prevista dall'articolo 7, comma 4, della
legge n. 50 del 1999, di un decreto del Presidente della Repubblica di approvazione
del testo unico risultante appunto dalla concorrenza in un unico contesto
delle disposizioni del decreto legislativo e del regolamento, evitandosi
di dare origine ad un ulteriore atto normativo di natura regolamentare che
approvi il testo unico delle disposizioni di cui al decreto legislativo
e al regolamento;
b) di includere, per ragioni di completezza del testo unico, le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 537 del 1993, relative alla
conservazione dei documenti su supporto ottico e alla salvaguardia del patrimonio
documentale storico;
c) di espungere dal testo unico i riferimenti alle disposizioni previgenti,
che potrebbero trarre in inganno l'interprete circa il valore normativo
del testo unico, indicandoli invece in un apposito allegato;
d) di predisporre un allegato al testo unico nel quale ricomprendere i regolamenti
ministeriali, le direttive, le circolari e le norme tecniche vigenti rilevanti
nella materia, in modo da facilitare l'accesso a tali atti da parte dei
cittadini;
e) all'articolo 5, comma 1 (L), di sostituire le parole "esercente
la potestà dei genitori" con le seguenti: "esercente la potestà";
f) di verificare se le disposizioni, contenute negli articoli 8, comma 1
(R), 16, comma 3 (R) e 36, comma 5 (L), che prevedono il parere del Garante
per la protezione dei dati personali siano tutte effettivamente discendenti
dalla previsione generale di cui all'articolo 31, comma 2 della legge n.
675 del 1996;
g) all'articolo 36, comma 1 (L), di riprodurre la disposizione dell'articolo
2, comma 10, della legge n.127 del 1997;
h) all'articolo 43 (L-R), di valutare l'opportunità di riconsiderare tale
disciplina, al fine di evitare che essa possa rivelarsi più defatigante,
per il cittadino, rispetto a quella attualmente presente negli articoli
18, commi 2 e 3, e 30 della legge n. 241 del 1990 e nell'articolo 7, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
403 del 1998 (tutte espressamente abrogare dall'articolo 77), eventualmente
anche chiarendo, al comma 1, che l'acquisizione d'ufficio delle informazioni
deve avvenire in ogni caso senza oneri di natura finanziaria a carico del
cittadino; i) all'articolo 46, comma 1, lettera aa) (R), di valutare l'opportunità
di aggiungere le seguenti parole: "e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa", posto che la dichiarazione
sostitutiva ivi prevista sostituisce la certificazione prodotta dal casellario
giudiziale;
l) all'articolo 60, comma 3 (R), di provvedere ad armonizzare tale disposizione
con la formulazione adottata dall'articolo 55, comma 5 (R);
m) di attribuire rango legislativo alle disposizioni contenute negli articoli
77 (L-R) e 78 (L-R), oppure, in alternativa, di distinguere in commi separati,
all'interno di ciascun articolo, le disposizioni che si riferiscono a norme
primarie e quelle che si riferiscono a norme secondarie;
n) di completare, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 7, comma
2, lettera c), della legge n.50 del 1999, l'elenco delle disposizioni abrogate
dall'articolo 77 (L-R), in particolare considerando gli effetti abrogativi
implicitamente derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) (R), dall'articolo
1, comma 1, lettera e) (R), dall'articolo 3, comma 4 (R), e dall'articolo
35, comma 2 (L), in modo da evitare la riproduzione, all'interno del testo
unico, del contenuto di disposizioni vigenti, senza Corrispondentemente
procedere alla loro espressa abrogazione;
o) di precisare l'elenco delle norme che rimangono in vigore nella materia
in questione contenuto nell'articolo 78 (L-R);
p) all'articolo 78, comma 1, lettera d) (L-R), di precisare il significato
dell'espressione "disposizioni secondarie" che rimarrebbero in
vigore, esplicitando che essa si riferisce unicamente ai regolamenti ministeriali
o a direttive e circolari, ma non ai regolamenti governativi, che sono inclusi
nel testo unico;
q) di esplicitare, all'articolo 78 (L-R), che il testo unico, in particolare
all'articolo 37, comma 1 (L), non modifica le norme sul bollo contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive
modificazioni;
r) con riferimento, infine, all'articolo 2, comma 1 (L), all'articolo 43,
comma 2 (L) all'articolo 72, comma 4 (R), che anticipano altrettante innovazioni
in via d'introduzione ad opera degli articoli 2 e 3 del disegno di legge
di semplificazione 1999, di coordinare tra di loro i due interventi in modo
da non creare duplicazioni normative.
La I Commissione della Senato della Repubblica (affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello
Stato e della P.A.) ha espresso, nella seduta del 29 novembre, parere favorevole
sul provvedimento in esame, formulando, osservazioni quasi totalmente coincidenti
con quelle della Camera, richiedendo, inoltre, all'articolo 2, di estendere
la disciplina non solo ai gestori dei pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza, ma anche nei rapporti tra di loro; all'articolo 3 (comma 1), di
aggiungere le società di persone e i comitati nell'elenco dei destinatari
delle disposizioni del testo unico, e (comma 4) di prevedere una semplificazione
delle procedure relative alle certificazioni e attestazioni di autorità
di stati esteri, o comunque rilasciati all'estero; all'articolo 4 di prevedere
che la documentazione relativa alle motivazioni dell'impedimento alla sottoscrizione
o dichiarazione sia tenuta separata dall'attestazione; all'articolo 7, per
quanto riguarda il comma 1, di specificare che il mezzo per redigere i documenti
debba comunque consentire la conservazione nel tempo, e di prevedere (comma
4) la possibilità dell'utilizzo di acronimi e di espressioni in lingua straniera
di uso corrente; di estendere le previsioni dell'articolo 13 agli analoghi
atti regolati dalla legge notarile;all'articolo 21, di considerare i profili
penalistici (falso ideologico, querela di falso) della falsa attestazione
rispetto all'acquisizione di una falsa autocertificazione riformulando l'articolo,
ovvero sopprimendolo in considerazione dell'incidenza di una norma regolamentare
in fattispecie penale;di richiamare i dati biometrici, con esclusione di
una schedatura generalizzata del DNA, non solo per la firma digitale di
cui all'articolo 22, ma anche per altre forme di identificazione; all'articolo
24 di considerare la necessità che tali disposizioni si estendano in via
generalizzata, facendo pertanto all'articolo 28 della legge notarile; all'articolo
27 comma 3, e nelle altre norme del presente testo unico (articoli 2, 8,
11 e 23) di verificare la compatibilità con la Direttiva 93/99/CEE in materia
di autorità di certificazione; all'articolo 28 di approfondire il senso
della lettera c) e di dare una lettura più attenta; all'articolo 35, comma
2, di valutare se non sia opportuno evitare il riferimento al "timbro"
, che potrebbe essere sostituito da altro mezzo, o quantomeno di aggiungere
l'espressione "o equivalenti"; di procedere ad un coordinamento
dei riferimenti alla " veridicità" e alla "autenticità"
in relazione agli articoli 41 e 45; all'articolo 53, di consentire forme
di sperimentazione della gestione informatica del protocollo. A seguito
dei suddetti pareri, il testo è stato riformulato in accoglimento delle
richieste delle Commissioni parlamentari, ad eccezione di alcune, per i
motivi di seguito esposti.
Riguardo all'osservazione della I Commissione del Senato relativa all'articolo
21, si ritiene che le modifiche possano far sorgere il dubbio che una siffatta
formulazione introduca una nuova fattispecie penale; in effetti, per la
stessa ragione il Consiglio di Stato e il Ministero della Giustizia, a proposito
delle disposizioni di cui all'articolo 76, avevano segnalato la necessità
di non delineare, anche semplicemente, nuove formulazioni o interpretazioni
delle fattispecie penali; pertanto, l'osservazione non è stata accolta in
quanto la fonte regolamentare, nella formulazione adottata, non è suscettibile
di incidere sul contenuto delle norme.
In ordine alla verifica, richiesta dalla I Commissione del Senato, della
compatibilità dell'articolo 27 comma 3, e delle altre norme del presente
testo unico con la Direttiva 93/99/CEE in materia di autorità di certificazione,
si fa presente che le modifiche eventualmente necessarie verranno recepite
nella forma dell'aggiornamento del testo unico, essendo, a tutt'oggi, in
attesa dell'approvazione della legge comunitaria per l'anno 2000, nonchè
dell'emanazione dei provvedimenti normativi di recepimento dalla stessa
previsti.
Quanto alla richiesta, formulata dalla I Commissione del Senato, in ordine
all'articolo 28, si osserva che questa previsione si limita a riprodurre
la normativa vigente.
Quanto alla richiesta della I Commissione della Camera di cui al punto f),
in ordine all'articolo 43 dello schema, si ricorda che esso rappresenta
una delle essenziali innovazioni del Testo Unico e prevede che le amministrazioni
e i servizi pubblici non possano chiedere ai cittadini certificazioni per
tutti i dati attestabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Le amministrazioni e i servizi pubblici sono tenuti o ad acquisire d'ufficio
le relative informazioni, o ad accettare le dichiarazioni sostitutive di
certificazione. Non si vede quindi come il divieto previsto per le amministrazioni
di richiedere certificazioni ai cittadini possa risultare più defatigante
rispetto alla normativa preesistente.
Quanto alla richiesta, formulata dalla I Commissione del Senato, in ordine
all'articolo 53, si ritiene che prevedere esplicitamente forme di sperimentazione
potrebbe indebolire il carattere prescrittivo della norma sul protocollo.
Quanto alla richiesta, formulata da entrambe le Commissioni, di provvedere
ad armonizzare la disposizione di cui all'articolo 60, comma 3 con la formulazione
adottata dall'articolo 55, comma 5 (R), non si ravvisa l'esigenza di armonizzazione,
in quanto le fattispecie disciplinano ipotesi diverse. Quanto alla richiesta,
formulata da entrambe le Commissioni. di attribuire rango legislativo alle
disposizioni contenute negli articoli 77 (L-R) e 78 (L-R), oppure, in alternativa,
di distinguere in commi separati, all'interno di ciascun articolo, le disposizioni
che si riferiscono a norme primarie e quelle che si riferiscono a norme
secondarie, mentre è stato possibile suddividere nei due commi l'articolo
77, l'operazione non appare configurabile per l'articolo 78.
Occorre infine, precisare che:
a) al fine di adempiere alla richiesta formulata da entrambe le Commissioni
di espungere dal testo unico i riferimenti alle disposizioni previgenti,
è stata predisposta, a completamento del testo "A", una tavola
di Corrispondenza tra gli articoli del testo unico e le disposizioni previdenti;
b) non è stato predisposto un allegato nel quale ricomprendere i regolamenti
ministeriali, le direttive e le circolari vigenti rilevanti nella materia,
perché, stante l'esistenza, in particolare, di circolari, dato che l'emanazione
del testo unico ha comportato un coordinamento e un'armonizzazione delle
disposizioni provenienti dalle diverse fonti, si ritiene che da ciò discenderà
la necessità che le amministrazioni provvedano ad aggiornamento delle circolari
esistenti;
c) diversamente, per le norme tecniche vigenti, che sono state riunite in
un'appendice al testo unico.
Capo III - Analisi dell'impatto delle nuove norme
sulla documentazione amministrativa alle novità del testo unico.
I risultati delle attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo e
l'analisi dell'impatto delle nuove norme sulla documentazione amministrativa,
introdotte con la legge 15 maggio 1997, n.127, la legge 16 giugno 1998,
n.191 e il DPR. 20 ottobre 1998, n. 403, svolte dal Progetto finalizzato
del Dipartimento della Funzione Pubblica "Semplifichiamo", hanno
notevolmente contribuito all'individuazione delle ulteriori innovazioni
da introdurre con il Testo Unico.
1) I dati sulla riduzione delle certificazioni anagrafiche e delle autentiche
e la prospettiva dell'eliminazione dei certificati
I dati del monitoraggio quantitativo effettuato in 23 città sulla riduzione
delle certificazioni anagrafiche e delle autentiche di firme rilasciate
dalle anagrafi comunali e la stima del conseguente risparmio degli italiani
hanno mostrato i positivi e diffusi risultati dell'attuazione delle nuove
norme. Il raffronto tra il 1996 e il 1999 consente di misurare gli effetti
dell'insieme delle novità in materia di autocertificazione e di autentiche
di firma, introdotte dalla legge n.127 del 1997, dalla legge n. 191 del
1998 e dal DPR. n.403 del 1998.
Nel 1999 le certificazioni rilasciate dalle anagrafi si sono ridotte del
50% rispetto al 1996. In termini assoluti ciò significa che mentre nel 1996
le anagrafi comunali italiane "producevano" 68 milioni di certificati,
nel 1998 ne hanno prodotti 49 milioni e nel 1999 34 milioni.
Tra il 1996 e il 1999 le autentiche di firma sono diminuite del 79,5% (da
35 a 7,5 milioni).
La riduzione delle certificazioni e delle autentiche di firma ha rappresentato
un grande risparmio di tempo e di denaro per i cittadini. Il progetto "Semplifichiamo"
ha stimato che la spesa sostenuta dagli italiani per le certificazioni e
le autentiche di firma è passata da 2.977 miliardi del 1996 a 1.107 miliardi
del 1999. I risparmi rispetto al 1996 sono stati stimati rispettivamente
in 1.020 miliardi per il 1998 e in 1.869 miliardi per il 1999. I dati dei
primi 5 mesi del 2000, confrontati con quelli del 1996, confermano il trend
di decremento ed evidenziano un'ulteriore significativa riduzione sia dei
certificati che delle autentiche di firma. La riduzione media delle certificazioni
passa dal 50% del 1999 al 57% e quella delle autentiche di firma passa dall'80%
al 90%.
La riduzione delle certificazioni tocca il picco del 62% nel mese di gennaio.
E' un dato particolarmente positivo, sicuramente legato alla rilevanza in
questo mese delle pre-iscrizioni scolastiche, che consente di apprezzare
l'efficacia delle norme che prevedono che scuole, Università, Motorizzazione
Civile e Comuni non possano richiedere certificati, ma solo autocertificazioni.
I buoni risultati fin qui raggiunti nella riduzione delle certificazioni
sono un indicatore, dell'efficacia delle novità introdotte e del cambiamento
maturato nella cultura e nei comportamenti quotidiani delle amministrazioni
e del personale. E' cresciuta la consapevolezza che l'applicazione delle
nuove norme è ormai ineludibile. Nello stesso tempo è aumentata la conoscenza
dei propri diritti da parte dei cittadini che hanno percepito il messaggio
innovativo delle nuove norme e ne hanno preteso in modo diffuso l'applicazione.
Questi dati positivi e il particolare successo della norma che ha previsto
che Comuni, scuole, Università e motorizzazioni civili non possono richiedere
i certificati ai cittadini, ci dicono che è possibile compiere un ulteriore
passo in avanti ed introdurre la previsione della completa eliminazione
della richiesta dei certificati ai cittadini, da parte delle amministrazioni
pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, nella prospettiva, da realizzare
nel breve periodo, della "decertificazione" e cioè della completa
sostituzione di certificati ed autocertificazioni con la trasmissione per
via telematica di dati e documenti.
Il Testo Unico interviene sotto questo duplice profilo con innovazioni particolarmente
significative e coerenti con i principi e i criteri direttivi, individuati
dall'articolo1 della legge 15 maggio 1997, n.127, ed in particolare con
i principi contenuti nell'articolo18 della legge 7 agosto 1990, n.241 e
con l'obiettivo di cui alla lettera a) dell'eliminazione o riduzione dei
certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione
di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici
economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti
di pubblici servizi.
L'articolo 43 del Testo, infatti, introduce la previsione che le amministrazioni
pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali o fatti attestabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
per i quali sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni,
previa indicazione da parte dell'interessato dell'amministrazione competente
o ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Questa
innovazione è completata dalla previsione, introdotta dall'articolo 72,
che la richiesta dei certificati costituisca violazione dei doveri di ufficio.
Nel medesimo tempo lo stesso articolo 43 detta disposizioni tese a rimuovere
gli ostacoli, oggi esistenti, all'acquisizione d'ufficio per via telematica
di dati e documenti. Si sottolinea in particolare la norma, di cui al comma
2, che stabilisce che quando la consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione
certificante viene operata per le finalità di cui al presente Testo Unico,
essa si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico.
Per l'accesso diretto agli archivi l'amministrazione certificante rilascia
apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni
di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali. Il terzo
comma, inoltre, introduce la previsione che le amministrazioni certificanti
siano tenute a consentire alle amministrazioni procedenti la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, senza oneri e nel rispetto
della riservatezza dei dati personali.
Per garantire il necessario equilibrio tra semplicità per il cittadino e
certezze pubbliche che è alla base della nuova normativa in materia di documentazione
amministrativa, il Testo Unico introduce disposizioni tese ad agevolare
e rendere più cogenti le attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni
rese. Si richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 72 che introduce
il termine di trenta giorni per la risposta alle richieste di controllo
e prevede che la mancata risposta alle richieste di controllo costituisca
violazione dei doveri d'ufficio.
I dati relativi alla riduzione del 90% delle autentiche di firma indicano
un notevole successo delle modalità alternative all'autenticazione (attraverso
la sottoscrizione davanti al dipendente addetto o l'invio con la fotocopia
del documento d'identità del sottoscrittore) introdotte dalla legge n.127
del 1997 e dalla legge n.191 del 1998. Tali modalità sono via divenute le
modalità abituali di autenticazione ad eccezione dei casi esclusi dalla
legge (dichiarazioni non contestuali all'istanza). Si è ritenuto opportuno,
anche sulla base di un'analisi d'impatto effettuata con i responsabili delle
anagrafi di alcune città, introdurre con l'articolo 21 una disposizione
che generalizza a tutte le istanze e alle dichiarazioni rivolte alla pubblica
amministrazione le modalità di autenticazione alternative. Resta ferma l'autenticazione
da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario
incaricato dal Sindaco, con le modalità "tradizionali", solo per
le dichiarazioni destinate a soggetti privati e per gli atti che hanno come
oggetto la riscossione da parte di terzi di benefici economici.
Capo IV - Le indicazioni dell'analisi qualitativa
sull'impatto delle nuove norme
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L'analisi qualitativa degli oltre 1500 quesiti, segnalazioni e richieste
di consulenza pervenuti al Progetto finalizzato Semplifichiamo ha offerto
un quadro completo delle criticità emerse nell'applicazione delle nuove
norme che è stato la base essenziale per individuare ulteriori innovazioni
in grado di introdurre nuove semplificazioni e di rimuovere tali punti critici.
Uno di questi è risolto in radice dal Testo Unico ed è rappresentato dalla
difficoltà ad orientarsi di fronte ad un mosaico di norme .
Per una lettura più agevole del quadro di insieme delle problematiche interpretative
e delle indicazioni proposte per affrontarle, le principali criticità emerse
e le più rilevanti innovazioni proposte sono state classificate per argomento:
1) Ambito di applicazione
a) Applicabilità ai gestori ed esercenti di pubblici servizi.
Sono stati segnalati problemi relativamente alla distinzione, proposta da
alcuni gestori ed esercenti di pubblici servizi come la Rai e l'Ente Poste,
tra attività strettamente strumentale allo svolgimento del servizio pubblico
ed attività "neutra". All'articolo 2, comma 1 viene chiarito che
il Testo Unico si applica ai gestori di pubblici servizi in tutti i rapporti
con l'utenza.
b) Applicabilità ai procedimenti di volontaria giurisdizione.
Numerosi quesiti e segnalazioni hanno riguardato l'applicabilità delle normativa
in materia di autocertificazione all'attività di volontaria giurisdizione
o a quella ad essa riconducibile. L'articolo 2, comma 2 prevede che queste
modalità di produzione di atti e documenti siano utilizzate anche nei rapporti
con l'autorità giudiziaria, limitatamente allo svolgimento di attività di
volontaria giurisdizione.
c) Applicabilità ai cittadini stranieri
Sono state segnalate problematiche interpretative relativamente all'applicazione
delle norme in materia di documentazione amministrativa ai cittadini stranieri,
alla necessità di dimostrare il requisito della residenza per rendere le
dichiarazioni sostitutive e all'applicabilità delle norme in materia di
documentazione amministrativa ai cittadini stranieri non residenti.
L'articolo 3 chiarisce che le disposizioni del Testo Unico si applicano
ai cittadini italiani e dell'Unione €pea, alle persone giuridiche, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti e alle associazioni aventi sede legale
in Italia o in uno dei paesi dell'Unione €pea. Il secondo comma dell'articolo
3 innova, rispetto al DPR. n. 403 perché introduce la possibilità di utilizzare
le dichiarazioni sostitutive non solo per gli extracomunitari residenti,
ma anche per quelli autorizzati a soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni
possono essere utilizzate limitatamente agli stati, alle qualità personali
e ai fatti attestabili da soggetti pubblici in Italia.
d) Applicabilità ai soggetti privati
Numerosi quesiti hanno avuto come oggetto l'applicabilità delle norme in
materia di documentazione amministrativa ai soggetti privati e la possibilità
per il funzionario incaricato dal Sindaco di rifiutare l'autenticazione
di dichiarazioni sostitutive rivolte a soggetti privati.
Tale questione è già stata affrontata dal disegno di legge annuale di semplificazione.
2) Modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà
Numerose sono state le richieste di chiarimenti relative alle modalità di
sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non
contestuali alle istanze, all'utilizzo delle modalità di autenticazione
alternative e alla nozione di contestualità all'istanza. Una criticità particolare
è stata ripetutamente segnalata per l'autentica della sottoscrizione da
parte di coloro che siano temporaneamente impediti per ragioni di salute.
Le problematiche relative alle modalità di autenticazione della sottoscrizione
sono risolte in radice con le disposizioni dell'articolo 21 e 38 già indicate
sopra.
All'articolo 4, comma 2 del presente Testo Unico è prevista la possibilità
di sostituire la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione
di temporaneo impedimento con la dichiarazione resa dal coniuge o, in sua
assenza, dai figli o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta
o collaterale fino al terzo grado. Tale dichiarazione è resa al pubblico
ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.
3) Autentica di copie
Molte segnalazioni e quesiti proposti sia da cittadini, che da imprese ed
amministrazioni hanno richiesto di estendere la facoltà (introdotta dal
DPR n.403 del 1998) di attestare con dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà la conformità di una copia all'originale di una pubblicazione
ai documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione. E'
stato sottolineato che questa opportunità semplificherebbe notevolmente
la presentazione di documenti e agevolerebbe le stesse attività di controllo.
Il Testo Unico, all'articolo 19, introduce tale facoltà.
4) Acquisizione d'ufficio e controlli
Numerose amministrazioni hanno segnalato le seguenti criticità nelle attività
di controllo e nell'acquisizione d'ufficio anche per via telematica, che
rappresenta una delle più importanti novità introdotte dal DPR. n. 403:
a) Necessità che le amministrazioni certificanti consentano la consultazione
delle banche dati necessarie ai fini delle attività di controllo o dell'acquisizione
d'ufficio senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti;
b) necessità che venga stabilito un termine per la risposta alle richieste
di controllo o di acquisizione d'ufficio e sanzioni per i casi di mancata
risposta;
c) problematiche relative alle modalità idonee a garantire la riservatezza
dei dati personali;
d) necessità che le amministrazioni certificanti individuino e rendano note
le modalità per l'efficiente ed efficace svolgimento dei controlli stessi;
e) necessità di normare i casi di irregolarità formali che non costituiscono
falsità.
Come già richiamato sopra, tali problematiche vengono compiutamente affrontate
dalle disposizioni dell'articolo 43 (in relazione alla consultazione per
via telematica degli archivi delle amministrazioni certificanti e alle modalità
idonee a garantire la riservatezza dei dati personali) e dell'articolo 72
(termine per la risposta alle richieste di controllo, modalità per l'efficiente
ed efficace svolgimento dei controlli). L'articolo 6, comma 3, prevede inoltre
che qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni
che non costituiscono falsità, il funzionario competente dà notizia all'interessato
di tale irregolarità. Questo è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione,
altrimenti il procedimento non ha seguito.
Capo V - La semplificazione nei procedimenti amministrativi
nel settore della circolazione stradale e dei trasporti
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La semplificazione dei procedimenti amministrativi nel campo della circolazione
stradale ha una prima notevole attuazione con il D.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 24 dicembre
1993, n. 537 ad opera dell’allora Ministro della Funzione pubblica Prof.
Sabino Cassese.
Il regolamento innova profondamente le procedure per il conseguimento della
patente, senza pregiudicare l’efficacia dei controlli necessari per la tutela
della sicurezza della circolazione stradale.
Il procedimento di rilascio, rinnovo e duplicazione della patente di guida
prevede misure di semplificazione per migliorare i rapporti tra pubblici
poteri e cittadini, introducendo elementi di razionalizzazione nelle attività
delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
Il D.P.R. n. 575/1994, in linea con le tendenze da tempo in atto nella maggioranza
dei paesi €pei, attribuisce alla patente di guida il valore di provvedimento
abilitativo conservando anche il valore di documento ufficiale di identità
personale, anche a seguito del parere fornito al dipartimento della funzione
pubblica dal consiglio di stato, che così si esprimeva: “ la semplificazione
procedimentale alla quale mira il presente schema regolamentare non risentirebbe
comunque – ove si affermasse la valenza identificativa della patente – di
alcuni sostanziali appesantimenti, dovendosi, al contrario, ragionevolmente
ritenere che la previsione di privare la patente di guida della eventuale
valenza di documento di identificazione personale comporterebbe, semmai,
un evidente aggravio, certamente non utile a favorire le esigenze dell’amministrazione
del cittadino.
Il D.P.R. n. 575/1994 trasferisce la competenza per il rilascio al ministero
dei trasporti e della navigazione, lasciando nella sfera delle attribuzioni
del prefetto il potere di adottare provvedimenti di sospensione e di revoca
quando questi costituiscano una sanzione amministrativa accessoria o quando,
a seguito di comunicazione del rilascio della patente di guida, per il tramite
del collegamento informatico integrato, il titolare della patente risulti
essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza o sottoposto
a misure di sicurezza personali e alle misure di prevenzione.
La scelta di questa direttrice di riforma conseguen una pluralità di effetti
positivi.
Oltre a concentrare in un’unica sede il referente pubblico del richiedente,
il D.P.R. n. 575/1994 riduce drasticamente i tempi di consegna del documento,
prevedendo che il rilascio della patente avvenga contestualmente al superamento
dell’esame pratico.
Ulteriori semplificazioni sono introdotte con l’eliminazione degli obblighi
di annotazione sulla patente di guida del cambiamento di abitazione o residenza.
A questo provvede il competente ufficio centrale del dipartimento dei trasporti
terrestri al quale i comuni inviano per via telematica la notizia dell’avvenuto
trasferimento di abitazione o di residenza.
Tra gli adempimenti istruttori relativi all’accertamento sanitario viene
eliminato l’obbligo dell’acquisizione del certificato anamnestico.
Risultano notevolmente snelliti i procedimenti connessi al rilascio del
duplicato e della conversione di patente estera o militare.
Anche gli adempimenti relativi alla conferma di validità della patente di
guida risultano notevolmente snelliti in quanto non è più necessario che
il richiedente si rechi in tre diverse sedi ( medico autorizzato, ufficio
della motorizzazione, prefettura) ma è sufficiente che si sottoponga agli
esami medici e attenda di ricevere per posta un tagliando di convalida da
apporre sulla patente di guida.
Capo VI - Nuova disciplina per il rilascio del duplicato
della patente di guida e della carta di circolazione.
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Capo VIa - Patente di guida
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Una importante semplificazione è stata attuata con l’emanazione dei decreti
Presidenziali n. 104 del 9 marzo 2000, relativamente al rilascio del duplicato
della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione
o deterioramento e n. 105 del 9 marzo 2000, che disciplina il rilascio del
duplicato della carta di circolazione dei veicoli a motore in caso di smarrimento,
sottrazione, distruzione o deterioramento.
Il titolare di patente di guida deve presentare denuncia agli organi di
polizia entro 48 ore dalla constatazione dello smarrimento, sottrazione
o distruzione della patente di guida, compilando un apposito modulo su cui
è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia
i quali rilasciano, contestualmente un permesso provvisorio di guida. Da
quel momento la patente identificata nella denuncia non è più valida. Nel
caso di rientro in possesso della patente di guida, successivamente alla
denuncia, il titolare deve provvedere alla sua distruzione.
Ricevuta la comunicazione dagli organi di polizia, l’Ufficio operativo del
Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà ad inviare entro
90 giorni per posta - contrassegno all’indirizzo del titolare il duplicato
della patente di guida.
Solo nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da non
rendere leggibili i dati in essa contenuti, il titolare della patente di
guida deve rivolgersi agli uffici della Motorizzazione civile.
Capo VIb - Carta di circolazione
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Anche nel caso della carta di circolazione smarrita, sottratta, distrutta
o deteriorata, il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105 prevede che, l’intestatario
deve presentare denuncia, entro 48 ore dalla constatazione, compilando
apposito modulo agli organi di polizia che, contestualmente, rilasciano
un permesso provvisorio di circolazione della durata di 90 giorni, da quel
momento la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da non
rendere leggibili i dati in essa contenuti, la richiesta di duplicato deve
essere presentata presso gli Uffici della Motorizzazione, che rilasciano
di circolazione.
Anche per la carta di circolazione, come per la patente, l’Ufficio centrale
operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette entro
90 giorni il duplicato per posta – contrassegno all’indirizzo dell’intestatario.
La circolazione con veicolo sfornito del permesso provvisorio di circolazione
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200
a lire 484.800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa del
fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione.
Capo VII - Sportello telematico
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Capo VIIa - Immatricolazione,
reimmatricolazione, registrazione della proprietà e passaggi di proprietàdei
veicoli a motore e dei rimorchi
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In attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli
e dei rimorchi e del conseguente riordino amministrativo è stato emanato il
D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, che contiene il Regolamento per la disciplina
degli adempimenti relativi all’immatricolazione e alla registrazione della
proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi e che istituisce lo “sportello
telematico dell’automobilista”.
A tale sportello saranno collegati in rete circa 4100 sportelli sparsi sull’intero
territorio nazionale, di cui 3900 presso studi di consulenza automobilistica,
103 presso gli Uffici provinciali del Ministero dei trasporti e della navigazione
e 103 presso gli Uffici provinciali dell’A.C.I. che gestiscono il pubblico
registro automobilistico e presso le delegazioni dell’A.C.I.
Con l’entrata in vigore del regolamento gli utenti potranno recarsi al più
vicino sportello telematico ed ottenere in tempo reale i certificati di proprietà,
le carte di circolazione e le targhe.
Lo sportello telematico verrà attivato mediante un unico collegamento con
il centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione
o con il sistema informativo dell’A.C.I.
All’esterno dei locali dove hanno la sede, gli sportelli espongono apposito
logo, il cui modello verrà stabilito, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del regolamento, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Al loro interno gli sportelli dovranno altresì affiggere le tabelle che indicano
l’ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio.
Le operazioni che possono svolgere gli sportelli, limitatamente alle categorie
di veicoli fissate dal ministero dei trasporti, sono:
a) immatricolazione e rilascio contestuale della carta di circolazione intestandola
a chi si dichiara proprietario del veicolo, con l’indicazione, se ricorrono,
delle generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto
o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni contenute
nell’articolo 91 del codice della strada;
b) rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione di cui all’articolo
94, comma 2, del codice della strada. Su richiesta avanzata dall’acquirente
entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento
o degli altri mutamenti indicati,
c) nuove immatricolazioni. Sono esclusi dall’applicazione del regolamento
le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall’estero attraverso canali
d’importazione non ufficiali (importazione parallela), nonché i veicoli usati
già in possesso di documenti di circolazione rilasciati da uno Stato estero.
d) Consegna delle targhe di cui all’articolo 101, comma 2 del codice della
strada (le targhe sono consegnate agli intestatari all’atto dell’immatricolazione
dei veicoli).
e) Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa di cui
all’articolo 102, commi 2, 4, e 5 del codice della strada. Trascorsi quindici
giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche
di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario
deve richiedere una nuova immatricolazione. In caso di deterioramento che
non rende leggibili i dati contenuti nelle targhe, l’intestatario del veicolo
deve richiedere una nuova immatricolazione. Nei casi di distruzione delle
targhe, sulla base della ricevuta rilasciata dagli organi di polizia che hanno
ricevuto la denuncia, l’intestatario della carta di circolazione deve chiedere
una nuova immatricolazione.
f) Rilascio del certificato di proprietà con le connesse annotazioni dell’usufrutto,
della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato
dominio, per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A. (art. 93, comma 5
del codice della strada);
g) Trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all’emissione
e al rilascio del nuovo certificato di proprietà in caso di trasferimento
di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione
dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto;
h) Cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati
alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all’estero (art. 103,
comma 1 del codice della strada);
i) Cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e dei rimorchi avviati alla demolizione
di cui all’articolo 46, comma 5, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modificazioni.
Lo sportello non potrà effettuare le operazioni di rilascio della carta di
circolazione e delle targhe per i veicoli che per la loro utilizzazione hanno
necessità di possedere un titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto
(autocarri, autobus, ecc) e di aggiornamento relativo al trasferimento di
residenza delle persone fisiche.
Risultano quindi esclusi:
- i veicoli a motore adibiti a locazione senza conducente (licenza comunale);
- i veicoli a motore adibiti a noleggio con conducente (licenza comunale);
- autobus adibiti a servizio di linea (concessione);
- veicoli a motore adibiti al trasporto di cose per conto terzi (iscrizione
all’albo e autorizzazione);
- veicoli a motore adibiti a servizio di linea per trasporto di cose (concessione);
- veicoli adibiti a servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi
(licenza comunale);
- i veicoli a motore adibiti al trasporto di cose in conto proprio (licenza);
- gli autobus da adibire ad uso proprio (nulla osta).
La competenza esclusiva rimane in capo agli Uffici provinciale della Motorizzazione,
i quali potranno rilasciare anche il certificato di proprietà per i suddetti
veicoli.
Rimane di competenza esclusiva degli Uffici della Motorizzazione civile anche
l’immatricolazione di tutti i veicoli che ai fini dell’immatricolazione sono
soggetti a visita e prova al fine di verificarne i requisiti alla circolazione.
Il vigente codice della strada prevede tale accertamento ai fini dell’immatricolazione
per i veicoli:
- destinati al trasporto pubblico di persone;
- allestiti o trasformati;
- da adibire a servizio di noleggio con conducente;
- da adibire a servizio di piazza per trasporto di persone;
- da adibire a servizio di linea per trasporto di persone;
- di importazione parallela (ad eccezione delle autovetture);
- adibiti a spettacoli viaggianti;
- ceduti dalle Forze armate;
- ricostruiti già radiati dal P.R.A.;
- di interesse storico e collezionistico;
- provenienti da aste pubbliche.
Capo VIIb - Vigilanza e sanzioni
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Gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e gli Uffici provinciali
dell’A.C.I., che gestiscono il P.R.A., hanno il compito di accertare il corretto
funzionamento degli sportelli e della osservanza sulle misure che devono adottare
gli studi di consulenza automobilistica e le delegazioni dell’A.C.I., per
assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di
materiale da custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e
la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive
e di ogni altro materiale assegnato, annotato in apposito registro, per la
gestione dello sportello.
In caso di accertata irregolarità nel rilascio di documenti, l’Ufficio provinciale
della motorizzazione cancella il documento irregolare dall’archivio elettronico
e respinge la richiesta e la documentazione che deve essere presentata entro
la fine dell’orario di apertura, del giorno lavorativo successivo, corredata
dalle richieste presentate presentate dagli utenti, ciascuna contenente la
documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità
del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti. Entro
lo stesso termine deve essere restituito all’Ufficio provinciale della motorizzazione
civile il documento irregolare, unitamente alle targhe, per la distruzione
o l’eventuale assegnazione (delle targhe) ad altro utente.
L’attività operativa dello sportello viene sospesa nel caso di mancata restituzione
del documento irregolare entro i termini previsti e, se la restituzione non
avviene nei tre giorni lavorativi successivi all’accertata irregolarità del
documento, dell’accaduto vengono informati le autorità pubbliche (Provincia)
per i conseguenti provvedimenti di competenza e gli organi di polizia, per
il ritiro dei e, se del caso, delle targhe.
Per la prima irregolarità il collegamento telematico viene sospeso per un
massimo di un mese, per la seconda irregolarità per un periodo da uno a tre
mesi. Al verificarsi della terza irregolarità in tre anni decadono i provvedimenti
adottati per consentire l’apertura dello sportello, del quale cessa l’attività
operativa.
Analoga procedura viene attuata per le operazioni di competenza dell’Ufficio
dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A. qualora viene accerta l’inidoneità della
documentazione prodotta ovvero degli importi versati.
Attraverso intervento sulla banca dati P.R.A. sospende l’esito dell’operazione
e ne dà comunicazione allo sportello presso il quale è stata presentata la
richiesta.
Lo sportello deve provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente
già consegnato alla parte e restituirlo al competente Ufficio provinciale
dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A., entro la fine dell’orario di apertura
al pubblico del giorno lavorativo successivo.
Trascorso infruttuosamente il termine senza che sia stato restituito il certificato
di proprietà, viene sospesa l’operatività dello sportello fino alla restituzione
del documento irregolare. Se tale restituzione avviene oltre il terzo giorno
lavorativo successivo all’accertata irregolarità del documento, viene segnalato
l’accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti
e agli organi di polizia per il ritiro del documento irregolare.
Per la prima violazione commessa da Studi di consulenza automobilistica e
per le delegazioni dell’ACI è prevista la sospensione del collegamento telematico
per un periodo non superiore ad un mese. Al verificarsi della seconda violazione
la sospensione del collegamento è della durata da uno a tre mesi e, al verificarsi
della violazione, per la terza volta in tre anni, decadono i provvedimenti
adottati per consentire l’apertura dello sportello e lo sportello cessa di
essere operativo.
La semplificazione lascia in piedi l’attuale duplicazione delle competenze
della Motorizzazione e dell’A.C.I - PRA, completa però le competenze di
questi Enti e assegna agli Studi di consulenza le competenze di entrambi gli
Enti: sportello unico, fra tanti, con alcune esclusioni.
Tabella
Quadro delle nuove competenze
![]()
|
Patente di guida: |
|||||
|
Procedimenti |
Uff. Prov. Motorizzazione |
Uff. Prov. A.C.I.-P.R.A. |
Delegazioni A.C.I. |
Studi di consulenza automobilistica |
Organi di polizia |
|
Smarrimento |
No |
No |
No |
No |
Si |
|
Sottrazione |
No |
No |
No |
No |
Si |
|
Distruzione |
No |
No |
No |
No |
Si |
|
Deterioramento che rende illeggibile i dati |
Si |
No |
No |
No |
No |
Autoveicoli, Motoveicoli e loro rimorchi.
|
Procedimenti |
Uff. Prov. Motorizzazione |
Uff. Prov. A.C.I.-P.R.A. |
Delegazioni A.C.I. |
Studi di consulenza automobilistica |
Organi di polizia |
|
Immatricolazione (1) |
Si |
Si |
Si |
Si |
No |
|
Reimmatricolazione (1) |
Si |
Si |
Si |
Si |
No |
|
Registrazione di proprietà |
Si |
Si |
Si |
Si |
No |
|
Passaggi di proprietà |
Si |
Si |
Si |
Si |
No |
|
Immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall’estero (importazione parallela) |
Si |
No |
No |
No |
No |
|
Veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero |
Si |
No |
No |
No |
No |
|
Registrazioni di proprietà di veicoli importati dall’estero |
|
|
|
|
No |
|
Smarrimento carta di circolazione |
No |
No |
No |
No |
Si |
|
Sottrazione carta di circolazione |
No |
No |
No |
No |
Si |
|
Distruzione o deterioramento carta di circolazione |
No |
No |
No |
No |
Si |
|
Deterioramento carta di circolazione che rende illeggibile i dati |
Si |
No |
No |
No |
No |
| (1) Lo sportello
non potrà effettuare le operazioni di rilascio della carta di circolazione
e delle targhe per i veicoli che per la loro utilizzazione hanno necessità
di possedere un titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto (autocarri,
autobus, ecc) e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza
delle persone fisiche, che resta di competenza dei Comuni. Risultano quindi esclusi: - i veicoli a motore adibiti a locazione senza conducente (licenza comunale); - i veicoli a motore adibiti a noleggio con conducente (licenza comunale); - autobus adibiti a servizio di linea (concessione); - veicoli a motore adibiti al trasporto di cose per conto terzi (iscrizione all’albo e autorizzazione); - veicoli a motore adibiti a servizio di linea per trasporto di cose (concessione); - veicoli adibiti a servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi (licenza comunale); - i veicoli a motore adibiti al trasporto di cose in conto proprio (licenza); - gli autobus da adibire ad uso proprio (nulla osta). La competenza esclusiva rimane in capo agli Uffici provinciale della Motorizzazione, i quali potranno rilasciare anche il certificato di proprietà per i suddetti veicoli |
|||||
Capo VIII – Noleggio di veicoli senza conducente
Con il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 è stato emanato il Regolamento recante
semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività
di noleggio di veicoli senza conducente.
Il Regolamento prevede che, l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli
senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi
ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel
cui territorio èla sede legale dell’impresa e al comune nel cui territorio
è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per
il cui esercizio si presenta la denuncia.
Entro cinque giorni il comune trasmette copia della denuncia di inizio dell’attività
al prefetto.
Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
vietare o sospendere l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’articolo
11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze
di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine,
per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Nel caso in cui sospenda o vieti l’attività di noleggio, il prefetto, anche
successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo
articolo, ètenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per
i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto
terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire
un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti
nei cui confronti èstato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
La disposizione di cui al comma 5, dell’articolo 84 del legislativo 30 aprile
1992, n. 285, che prevede la licenza comunale di esercizio, si intende riferita
alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anzichè alla
licenza.
Capitolo IX - Regolamento di semplificazione del procedimento
di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli
Con il D.P.R. 24 novembre 2001, in attuazione dell’allegato A, n. 6, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, si è provveduto a semplificare il rilascio
dell’autorizzazione alla circolazione di prova (che esenta dall’obbligo di
munire il veicolo della carta di circolazione).
L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ha validità annuale e può essere concessa a:
a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, commercianti autorizzati
ditali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento
su strada di veicoli non ancora imtnatricolati da o verso aree di stoccaggio
e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché istituii universitari
e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su
veicoli;
b) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli
a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione ditali sistemi o dispositivi
costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, commercianti autorizzati di
veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio
conto.
L’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta
ed è tenuta a bordo dello stesso, sul quale deve peraltro essere presente il
titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega o
un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione
(attestato da idonea documentazione e con delega).
Durante la circolazione di prova, il veicolo che circola su strada, munito
dell’autorizzazione di prova, deve esporre posteriormente la targa prova,
trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione.
La targa deve recare una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente
al numero dell’autorizzazione medesima e con caratteristiche ben definite
(per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al
veicolo rimorchiato).
Per ogni autorizzazione è’ consentito un unico esemplare della targa.
Senza oneri per lo Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
può affidare la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti
esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero.
L’omologazione delle apparecchiature per la produzione di tali targhe è effettuata
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze, determina l’importo della maggiorazione prevista
nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui sopra.
LEGISLAZIONE
E PRASSI AMMINISTRATIVA![]()
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
(G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)
Vista l'articolo 87, comma quinto, della costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana il seguente decreto:
Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Capo I - Definizioni e àmbito di applicazione
Articolo 1 (R) - Definizioni.
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;
t) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
u) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) v) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) z) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) aa) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) bb) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) cc) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) dd) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ee) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ff) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) gg) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) hh) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ii) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) ll) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) mm) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) nn) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica (1).
------------------------
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, corretto con Comunicato 3 luglio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152).
Articolo 2 (L) - Oggetto.
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R) - Soggetti.
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione €pea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione €pea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R) - Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione.
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R).
Articolo 5 (L) - Rappresentanza legale.
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione I - Documenti amministrativi e atti pubblici
Art. 6 (L-R) (1) (7)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) Art. 8 (R) (4) (7) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) Art. 9 (R) (4) (7) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) Art. 10 (L) (1) (7) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) Art. 11 (R) (4) (7) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) Art. 12 (R) (4) (7) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) Art. 13 (R) (7) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) Art. 14 (R) (6) (7) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Sezione III - Trasmissione di documenti
Articolo 15 (L) - Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile.
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 15-bis - Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi.
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine (1).
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(1) Articolo aggiunto dal comma 12 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Articolo 16 (R) - Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi.
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
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(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il 2° e 3° comma.
Articolo 17 (R) - Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni
Articolo 18 (L-R) - Copie autentiche.
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R).
Articolo 19 (R) - Modalità alternative all'autenticazione di copie.
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 19-bis (L) - Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva.
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 16 gennaio 2003, n. 3.
Articolo 20 (R) - Copie di atti e documenti informatici.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Articolo 21 (R) - Autenticazione delle sottoscrizioni.
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefìci economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R).
Sezione V - Firme elettroniche (1)
Art. 22 (R) (4) (7)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) Art. 23 (R) (4) (7) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )) Art. 24 (R) (7) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ) Art. 25 (R) (7) (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Articolo 26 (R) - Certificatori.
1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione €pea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione €pea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 27 (R) - Certificatori qualificati.
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in àmbito €peo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 27-bis (R) - Certificati qualificati.
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;
e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;
g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137. Vedi, anche, l'art. 16 dello stesso decreto.
Articolo 28 (R) - Accreditamento.
1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 28-bis (L) - Responsabilità del certificatore.
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10.
Articolo 29 (R) - Vigilanza sull'attività di certificazione.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29-bis (R) - Obblighi del titolare e del certificatore.
1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati è tenuto inoltre a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;
l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29-ter (R) - Uso di pseudonimi.
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29-quater (R) - Efficacia dei certificati qualificati.
1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29-quinquies (R) - Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati.
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei princìpi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 (1) .
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29-sexies (R) - Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del titolare.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29-septies (R) - Revoca e sospensione dei certificati qualificati.
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente decreto;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Articolo 29-octies (R) - Cessazione dell'attività.
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6 (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.
Sezione VI - Legalizzazione di firme e di fotografie
Articolo 30 (L) - Modalità per la legalizzazione di firme.
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L) - Atti non soggetti a legalizzazione.
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L) - Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute.
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L) - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34 (L) - Legalizzazione di fotografie.
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
Sezione VII - Documenti di riconoscimento e di identità
Articolo 35 (L-R) - Documenti di identità e di riconoscimento.
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L).
Articolo 36 (L) - Carta d'identità e documenti elettronici.
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (1).
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica (1).
4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia (1).
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi (1).
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 2, D.L. 9 settembre 2002, n. 195.
Sezione VIII - Regime fiscale
Articolo 37 (L) - Esenzioni fiscali.
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa
Sezione I - istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
Articolo 38 (L) - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L) (1).
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10.
Articolo 39 (L) - Domande per la partecipazione a concorsi pubblici.
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
Sezione II - Certificati
Articolo 40 (L) - Certificazioni contestuali.
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'àmbito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo 41 (L) - Validità dei certificati.
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42 (R) - Certificati di abilitazione.
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti «certificato», sono denominati rispettivamente «diploma» o «patentino».
Sezione III - Acquisizione diretta di documenti
Articolo 43 (L-R) - Accertamenti d'ufficio.
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R).
Articolo 44 (R) - Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile.
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
Sezione IV - Esibizione di documento
Articolo 45 (L-R) - Documentazione mediante esibizione.
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio. (R).
Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive
Articolo 46 (R) - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (1);
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (2);
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (R).
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(1) Lettera così modificata dall'art. 49 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 49 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.
Articolo 47 (R) - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).
Articolo 48 (R) - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 (R) - Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione.
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti
Sezione I - Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti
Articolo 50 (R) - Attuazione dei sistemi.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'àmbito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo 51 (R) - Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
Articolo 52 (R) - Il sistema di gestione informatica dei documenti.
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata «sistema» deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato.
Articolo 53 (R) - Registrazione di protocollo.
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Articolo 54 (R) - Informazioni annullate o modificate.
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Articolo 55 (R) - Segnatura di protocollo.
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56 (R) - Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti.
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 (R) - Numero di protocollo.
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
Sezione seconda - Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
Articolo 58 (R) - Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema.
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.
Articolo 59 (R) - Accesso esterno.
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'àmbito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo 60 (R) - Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'àmbito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
Sezione terza - Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti
Articolo 61 (R) - Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi.
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62 (R) - Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema.
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo 63 (R) - Registro di emergenza.
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'àmbito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R).
Sezione quarta - Sistema di gestione dei flussi documentali
Articolo 64 (R) - Sistema di gestione dei flussi documentali.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefìci, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65 (R) - Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali.
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
Articolo 66 (R) - Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali.
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
Sezione quinta - Disposizioni sugli archivi
Articolo 67 (R) - Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito.
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R).
Articolo 68 (R) - Disposizioni per la conservazione degli archivi.
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 69 (R) - Archivi storici.
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
Sezione sesta - Attuazione ed aggiornamento dei sistemi
Articolo 70 (R) - Aggiornamenti del sistema.
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
Capo V - Controlli
Articolo 71 (R) - Modalità dei controlli.
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R).
Articolo 72 (R) - Responsabilità dei controlli.
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R)
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R).
Capo VI - Sanzioni
Articolo 73 (L) - Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 74 (L-R) - Violazione dei doveri d'ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R).
Articolo 75 (R) - Decadenza dai benefìci.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L) - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Capo VII - Disposizioni finali
Articolo 77 (L-R) - Norme abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968, n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997, n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R).
Articolo 77-bis (L) - Applicazione di norme.
1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78 (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, la Circ. 28 marzo 2003, n. 10/2003.
Articolo 78 (L-R) - Norme che rimangono in vigore.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore:
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle L. 31 dicembre 1996, n. 676 e L. 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Allegato
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
| Articolato del testo unico | Riferimento previgente |
| Articolo 1 (Definizioni) comma 1 lettera a) | articolo 22, comma 2 L.241/90 e art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98 |
| comma 1 lettera b) | articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97 |
| comma 1 lettere c), d) | ---- |
| comma 1 lettera e) | articolo1, comma1, lett. b) D.P.C.M. n. 437/99 |
| comma 1 lettere f), g), h) | ---- |
| comma 1 lettera i) | articolo 20, secondo comma L.15/68 |
| comma 1 lettera l) | articolo 15, primo comma L.15/68 |
| comma 1 lettera m) | ---- |
| comma 1 lettera n) | articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97 |
| comma 1 lettere o), p) | ---- |
| comma 1 lettera q), primo periodo | articolo 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 1 lettera q), secondo periodo | articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 1 lettera r) | articolo 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 1 lettera s) | articolo 1 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 2 (Oggetto) | |
| comma 1 | articolo 1 L.15/68 e articolo 2 comma 1, primo periodo L.340/2000 |
| Articolo 3 (Soggetti) | |
| comma 1 | articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98 |
| comma 2 | articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98 |
| comma 3 | ---- |
| comma 4 | articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99 |
| Articolo 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione) | |
| comma 1 | articolo 4 D.P.R. 403/98 |
| comma 2 | ---- |
| comma 3 | ---- |
| Articolo 5 (Rappresentanza legale) | |
| comma 1 | articolo 8 L.15/68 |
| Articolo 6 (Riproduzione e conservazione di documenti) | |
| comma 1 | articolo 25 L.15/68 e art.15 D.P.R. 513/1997 |
| comma 2 | articolo 2, comma 15, primo periodo L.537/1993 |
| comma 3 | ---- |
| comma 4 | ---- |
| Articolo 7 (Redazione e stesura di atti pubblici) | |
| comma 1 | articolo 12, primo comma L.15/68 |
| comma 2 | articolo 13 primo e secondo comma L.15/68 |
| Articolo 8 (Documento informatico) | |
| comma 1 | articolo 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 3 | articolo 3, comma 3 D.P.R. 513/97 |
| comma 4 | articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 9 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni) | |
| comma 1 | articolo 18, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 18, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 3 | articolo 22, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 4 | articolo 18 comma 3 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 10 (Forma ed efficacia del documento informatico) | |
| comma 1 | articolo 4, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 4, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 3 | articolo 5, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 4 | articolo 5, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 11 (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica) | |
| comma 1 | articolo 11, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 11, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 12 (Pagamenti informatici) | |
| comma 1 | articolo 14 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 13 (Libri e scritture) | |
| comma 1 | articolo 15 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 14 (Trasmissione del documento informatico) | |
| comma 1 | articolo 12, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 12, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 3 | articolo 12, comma 3 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 15 (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile) | |
| comma 1 | articolo 19 L.15/68 |
| Articolo 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi) | |
| comma 1 | articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98 |
| comma 2 | articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98 |
| comma 3 | articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98 |
| Articolo 17 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica) | |
| comma 1 | articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 18 (Copie autentiche) | |
| comma 1 | articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma L.15/68 |
| comma 2 | articolo 14, secondo comma L.15/68 |
| comma 3 | articolo 3, comma 4 D.P.R. 403 /98 |
| Articolo 19 (Modalità alternative all'autenticazione di copie) | |
| comma 1 | articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98 |
| Articolo 20 (Copie di atti e documenti informatici) | |
| comma 1 | articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 3 | articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97 |
| comma 4 | articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97 |
| comma 5 | articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni) | |
| comma 1 | ---- |
| comma 2 | ---- |
| Articolo 22 (Definizioni) | |
| comma 1, lettera a) | articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera b) | articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera c) | articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera d) | articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera e) | articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera f) | articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera g) | articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera h) | articolo 1, comma 1 lett. l) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera i) | articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera l) | articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera m) | articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera n) | articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97 |
| comma 1, lettera o) | articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97 |
| Articolo 23 (Firma digitale) | |
| comma 1 | articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 3 | articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97 |
| comma 4 | articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97 |
| comma 5 | articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97 |
| comma 6 | articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97 |
| comma 7 | articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 24 (Firma digitale autenticata) | |
| comma 1 | articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 3 | articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97 |
| comma 4 | articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97 |
| comma 5 | articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97 |
| comma 6 | articolo 16, comma 6 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni) | |
| comma 1 | articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 26 (Deposito della chiave privata) | |
| comma 1 | articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 3 | articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 27 (Certificazione delle chiavi) | |
| comma 1 | articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 8, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 3 | articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97 |
| comma 4 | articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 28 (Obblighi dell'utente e del certificatore) | |
| comma 1 | articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 29 (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione) | |
| comma 1 | articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 17, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 3 | articolo 17, comma 3 D.P.R. 513/97 |
| comma 4 | articolo 17, comma 4 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 30 (Modalità per la legalizzazione di firme) | |
| comma 1 | articolo 15 secondo comma L.15/68 |
| Articolo 31 (Atti non soggetti a legalizzazione) | |
| comma 1 | articolo 18, primo e secondo comma L.15/68 |
| Articolo 32 (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute) | |
| comma 1 | articolo 16 L.15/68 |
| Articolo 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero) | |
| comma 1 | articolo 17, primo comma L.15/68 |
| comma 2 | articolo 17, secondo comma L.15/68 |
| comma 3 | articolo 17, terzo comma L.15/68 |
| comma 4 | articolo 17, quarto comma L.15/68 |
| comma 5 | articolo 17, quinto comma L.15/68 |
| Articolo 34 (Legalizzazione di fotografie) | |
| comma 1 | articolo 2, comma 7 L.127/97come modificato dall'articolo 55 comma 3 della L.342/2000 |
| Articolo 35 (Documenti di identità e di riconoscimento) | |
| comma 1 | ---- |
| comma 2 | articolo 292 R.D. n. 635/40 |
| comma 3 | articolo 2, comma 9 L.127/97 |
| Articolo 36 (Carta d'identità e documenti elettronici) | |
| comma 1 | articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
| comma 2 | articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
| comma 3 | articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
| comma 4 | articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
| comma 5 | articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
| comma 6 | articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
| comma 7 | articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98 |
| Articolo 37 (Esenzioni fiscali) | |
| comma 1 | articolo 21, primo comma L.15/68 |
| comma 2 | articolo 23, primo comma L.15/68 |
| Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) | |
| comma 1 | art.3 comma 11 della L.127/97 come modificato dall'art. 2 comma 10 della L.191/98 |
| comma 2 | ---- |
| comma 3 | articolo 3, comma 11 L.127/97, come modificato dall'art.2 comma 10 della L.191/98 |
| Articolo 39 (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici) | |
| comma 1 | articolo 3, comma 5 L.127/97 |
| Articolo 40 (Certificazioni contestuali) | |
| comma 1 | articolo 11 L.15/68 |
| Articolo 41 (Validità dei certificati) | |
| comma 1 | articolo 2, comma 3 L.127/97, come modificato dall'art.2 comma 2 della L.191/98 |
| comma 2 | articolo 2, comma 4 L.127/97 |
| Articolo 42 (Certificati di abilitazione) | |
| comma 1 | articolo 12 D.P.R. 403/98 |
| Articolo 43 (Accertamenti d'ufficio) | |
| comma 1 | ---- |
| comma 2 | articolo 3, comma 1 L.340/2000 |
| comma 3 | ---- |
| comma 4 | ---- |
| comma 5 | articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98 |
| comma 6 | articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98 |
| Articolo 44 (Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile) | |
| comma 1 | articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98 |
| comma 2 | articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98 |
| Articolo 45 (Documentazione mediante esibizione) | |
| comma 1 | articolo 3, comma 1 L.127/97 |
| comma 2 | articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98 |
| comma 3 | ---- |
| Articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) | |
| comma 1 | articolo 2, primo comma L.15/68 e articolo 1, comma 1 D.P.R. 403/1998 |
| Articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) | |
| comma 1 | articolo 4, primo comma L.15/68 |
| comma 2 | articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98 |
| comma 3 | articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98 |
| comma 4 | ---- |
| Articolo 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive) | |
| comma 1 | articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98 |
| comma 2 | articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98 |
| comma 3 | articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98 |
| Articolo 49 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione) | |
| comma 1 | articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98 |
| comma 2 | articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98 |
| Articolo 50 (Attuazione dei sistemi) | |
| comma 1 | articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | articolo 21, comma 3 D.P.R.428/98 |
| comma 4 | articolo 2, comma 2 D.P.R.428/98 |
| comma 5 | articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni) | |
| comma 1 | articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97 |
| comma 2 | articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97 |
| comma 3 | articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97 |
| Articolo 52 (Sistema di gestione informatica dei documenti) | |
| comma 1 | articolo 3 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 53 (Registrazione di protocollo) | |
| comma 1 | articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98 |
| comma 4 | articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98 |
| comma 5 | articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 54 (Informazioni annullate o modificate) | |
| comma 1 | articolo 5 comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 55 (Segnatura di protocollo) | |
| comma 1 | articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98 |
| comma 4 | articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98 |
| comma 5 | articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 56 (Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti) | |
| comma 1 | articolo 7 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 57 (Numero di protocollo) | |
| comma 2 | articolo 8 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema) | |
| comma 1 | articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 59 (Accesso esterno) | |
| comma 1 | articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98 |
| comma 4 | articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 60 (Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni) | |
| comma 1 | articolo 11, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 11, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | articolo 11, comma 4 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi) | |
| comma 1 | articolo 12, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 12, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | articolo 12, comma 3 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema) | |
| comma 1 | articolo 13, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 13, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | articolo 13, comma 3 D.P.R. 428/98 |
| comma 4 | articolo 13, comma 4 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 63 (Registro di emergenza) | |
| comma 1 | articolo 14, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 14, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | articolo 14, comma 3 D.P.R. 428/98 |
| comma 4 | articolo 14, comma 4 D.P.R. 428/98 |
| comma 5 | articolo 14, comma 5 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali) | |
| comma 1 | articolo 15, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 15, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | articolo 15, comma 3 D.P.R. 428/98 |
| comma 4 | articolo 15, comma 4 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali) | |
| comma 1 | articolo 16 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 66 (Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali) | |
| comma 1 | articolo 17 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 67 (Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito) | |
| comma 1 | articolo 18, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 18, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | ---- |
| Articolo 68 (Disposizioni per la conservazione degli archivi) | |
| comma 1 | articolo 19, comma 1 D.P.R. 428/98 |
| comma 2 | articolo 19, comma 2 D.P.R. 428/98 |
| comma 3 | articolo 19, comma 3 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 69 (Archivi storici) | |
| comma 1 | articolo 20 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 70 (Aggiornamenti del sistema) | |
| comma 1 | articolo 22 D.P.R. 428/98 |
| Articolo 71 (Modalità dei controlli) | |
| comma 1 | articolo 11, comma 1 D.P.R. 403/98 |
| comma 2 | articolo 11, comma 2 D.P.R. 403/98 |
| comma 3 | ---- |
| comma 4 | articolo 2 comma 1, secondo periodo L.340/2000 |
| Articolo 72 (Responsabilità dei controlli) | |
| comma 1 | ---- |
| comma 2 | ---- |
| Articolo 73 (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione) | |
| comma 1 | articolo 24 L.15/68 |
| Articolo 74 (Violazione dei doveri d'ufficio) | |
| comma 1 | articolo 3, comma 4 L.127/97 |
| comma 2, lettera a) | articolo 3, comma 3 D.P.R.403/98 |
| comma 2, lettera b) | articolo 7, comma 5 D.P.R.403/98 |
| comma 2, lettera c) | ---- |
| Articolo 75 (Decadenza dai benefici) | |
| comma 1 | articolo 11, comma 3 D.P.R.403/98 |
| Articolo 76 ( Norme penali) | |
| comma 1 | articolo 26, primo comma L.15/68 |
| comma 2 | articolo 26, secondo comma L.15/68 |
| comma 3 | articolo 26, secondo comma L.15/68 |
| comma 4 | articolo 26, terzo comma L.15/68 |
| Articolo 77 (Norme abrogate) | |
| comma 1 | ---- |
| comma 2 | ---- |
| Articolo 78 (Norme che rimangono in vigore) | |
| comma 1 | ---- |
Parere del Consiglio di Stato Segretariato generale n. 175/00 consiglio di stato sezione consultiva per gli atti normativi adunanza del 18 settembre 2000.
Schema di Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. B) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
E DELEGIFICAZIONE
1 – L. 8 marzo 1999, n. 50
- Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi
- Legge di semplificazione 1998 (G.U. 9 marzo 1999, n.
56)
Art. 1 - Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione
1. In attuazione dell’art. 20, comma 1, della L.
15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione
dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente
legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati
con le procedure di cui all’art. 20 della L.
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli artt. 2, 3
e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate
forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie,
comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale
e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione
e semplificazione.
-------------
Dal Disegno di legge 3506 Senato:
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge attua il disposto dell'articolo
20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo cui "il Governo,
entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di
legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi,
anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando
i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, nonché i procedimenti
oggetto della disciplina".
Il disegno di legge, tuttavia, non si limita ad applicare l'articolo 20,
ma agisce in diverse direzioni, tutte orientate a rendere piú efficace l'attività
preordinata alla semplificazione procedimentale.
In questo senso, il provvedimento puó essere cosí sintetizzato:
a) individua dettagliatamente 48 procedimenti da semplificare; 14 tipi di
procedimenti omogenei (attualmente disciplinati in modo diversificato in
funzione della amministrazione competente) da semplificare e regolare in
modo uniforme e 7 materie da codificare attraverso la redazione di appositi
testi unici;
b) integra i criteri generali di attuazione della semplificazione e definisce
in modo piú puntuale il concetto di codificazione. In questo modo si é ritenuto
preferibile (per evidenti esigenze di uniformità di disciplina) perfezionare
i princípi generali in materia di semplificazione (riferibili ad una pluralità
di procedimenti), piuttosto che definire in termini puntuali e dettagliati
i criteri relativi alla disciplina di ciascun tipo di procedimento;
c) istituisce una speciale Unità per la semplificazione, che, nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri, assume un importante ruolo
di supporto nell'attività normativa di semplificazione e regolamentazione;
d) prevede la possibilità di attribuire al Consiglio di Stato il compito
di redigere gli schemi normativi;
e) introduce l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), intesa
a verificare i prevedibili effetti degli atti normativi incidenti sulla
materia organizzativa e procedimentale;
f) disciplina l'attività di codificazione delle norme regolamentari e legislative
per settori omogenei, relativi alle materie oggetto di semplificazione,
attraverso la redazione di testi unici.
Il disegno di legge proposto é stato elaborato all'esito di un ampio dibattito
che ha coinvolto tutte le amministrazioni, e tiene conto delle indicazioni
emerse nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri, volte essenzialmente
a definire il ruolo della unità per la semplificazione.
I PROCEDIMENTI OGGETTO DI SEMPLIFICAZIONE
Il comma 1 dell'articolo 1 rinvia agli allegati 1 e 2 per l'individuazione
dei procedimenti oggetto di delegificazione, compilati sulla base delle
indicazioni fornite dalle diverse amministrazioni interessate.
A CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI PRODUTTIVE
L'articolo 1, comma 2, affida ad un apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di individuare forme stabili di consultazione
con le organizzazioni produttive e le categorie in teressate ai processi
di regolazione e semplificazione.
In tal modo si intende istituzionalizzare ed incentivare una prassi già
diffusa nella prima applicazione dell'articolo 20 della legge n. 59 del
1997, che ha fornito alcune utili indicazioni.
Art. 2 - Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale
1. All’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
Omissis.
---------------
L'INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE
L'articolo 2 provvede alla integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale,
apportando alcune modifiche all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997,
nel solco delle innovazioni già introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n.
191.
LE COMPETENZE NORMATIVE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
Particolarmente significativa é la modifica al comma 2 del citato articolo
20, relativo alle ipotesi di procedimenti di pertinenza delle comunità territoriali.
Il testo attualmente vigente prevede che la legge di semplificazione annuale
individui i procedimenti attribuiti alla potestà normativa delle regioni
e degli enti locali, indicando i princípi che restano regolati con legge
della Repubblica.
Secondo la nuova formulazione, invece, l'individuazione dei procedimenti
o dei singoli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali é effettuata dal Governo
in sede di attuazione della delegificazione, secondo la procedura del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (che ridisegna la struttura e le competenze
della Conferenza permanente unificata Stato-Regioni-Città).
I NUOVI CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE
L'articolo 2, inoltre, introduce due nuovi criteri e princípi per i regolamenti
di delegificazione:
1) disciplina di tutti gli aspetti organizzativi e delle fasi del procedimento;
2) adeguamento alle tecnologie informatiche.
LA DELEGIFICAZIONE DELLE NORME SOPRAVVENUTE
L'articolo 2, comma 1, lettera c), chiarisce, poi, che i riferimenti alle
norme regolanti i procedimenti da delegificare si intendono sempre estesi
anche alle successive disposizioni modificative.
La norma riproduce, in sostanza, il contenuto precettivo dell'articolo 1,
comma 19 (riferito, peraltro, ai regolamenti adottati in fase di prima applicazione
dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997), della legge n. 191 del 1998.
La lettera d) dello stesso articolo 2, comma 1, sopprime il primo periodo
del comma 11 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, concernente la
delega annuale per la predisposizione di testi unici legislativi o regolamentari.
La materia viene infatti regolata dal successivo articolo 5, concernente
la codificazione delle norme legislative e regolamentari.
GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI
Il comma 2 affronta il problema concernente gli effetti della delegificazione
sugli illeciti amministrativi disciplinati da norme di rango primario. Per
conciliare le esigenze garantistiche sottese al principio di legalità espresso
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la necessità di attuare la piú
ampia delegificazione e semplificazione amministrativa, la norma prevede
la possibilità di delegificare le nor me che prevedono obblighi la cui violazione
costituisce illecito amministrativo, conservando il relativo trattamento
sanzionatorio.
Art. 3 - Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure
1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito
il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito
denominato «Nucleo», composto da 25 esperti nominati con le modalità di
cui all’art. 31 della L. 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore
a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra
soggetti, anche estranei all’amministrazione, dotati di elevata professionalità
nei settori della redazione di testi normativi, dell’analisi economica,
della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefìci,
del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica,
delle scienze e tecniche dell’organizzazione, dell’analisi organizzativa,
dell’analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa
retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati
fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità.
2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l’amministrazione
direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato
dal Ministro competente.
3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto
occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione
e riordino.
4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’art.
32, comma 4, della L. 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente
di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra
la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla L. 23 agosto 1988,
n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede
con le procedure di cui all’art. 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Le
restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge,
tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di
mobilità o nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione
di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto
a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata
non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l’art. 17, comma 14, della
L. 15 maggio 1997, n. 127.
-----------------
L'unitá per la semplificazione delle norme e delle procedure.
L'articolo 3 prevede la costituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di una Unità per la semplificazione delle norme e delle procedure,
costituita da 25 esperti (per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente
rinnovabile) ed assistita da una segreteria tecnica di 40 unità di personale,
oltre al dirigente.
L'Unità fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri e del Ministro eventualmente delegato per la funzione pubblica
il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione,
semplificazione e codificazione.
Ai lavori dell'Unità puó, altresí, partecipare, per l'amministrazione direttamente
interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal
Ministro competente.
Art. 4 - Relazione annuale di semplificazione
1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell’art.
20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell’attività di semplificazione,
valuta l’efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica,
eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il
Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.
2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale
e quella comunitaria.
---------------
L’articolo 4 ,ex commi 6 e 7 dell’art.3, stabiliscono che con la relazione
annuale di semplificazione il Presidente del Consiglio dei ministri fornisce
indicazioni sull'attività dell'Unità, tracciando un bilancio complessivo
dell'attività di semplificazione.
Art. 5 - Analisi dell’impatto della regolamentazione.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell’analisi
dell’impatto della regolamentazione (AIR) sull’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli
schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali
o interministeriali.
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione
contenente l’AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro
esame, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria legislativa.
-----------
L'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
L'articolo 5 prevede una importante innovazione: tutti gli schemi normativi
predisposti dal Governo, disciplinanti, anche in parte, aspetti organizzativi
o procedimentali, sono accompagnati da una relazione contenente l'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR).
Secondo il comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuati, anche a titolo sperimentale, i tempi e le modalità di
effettuazione dell'AIR su ambiti definiti di materie.
Art. 6 - Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa.
1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza
delle leggi, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette ai competenti
organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini
sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento
delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle
politiche legislative e sull’eventuale seguito legislativo delle sentenze
della Corte costituzionale.
Art. 7 - Testi unici.
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30
giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo,
il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano
le fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell’art. 4, comma 4, e nell’art. 20 della L.
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell’allegato 3 della presente legge;
d) nell’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento
all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel Codice Civile, in riferimento all’abrogazione dell’art. 17
del medesimo codice;
f) nel Codice Civile, in riferimento alla soppressione del bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino
ufficiale delle società cooperative, disposta dall’art. 29 della L. 7 agosto
1997, n. 266.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre
2001 mediante l’emanazione di testi unici riguardanti materie e settori
omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni,
le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in
vigore di una legge generale sull’attività normativa, nella redazione dei
testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti
criteri e princìpi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi
e procedimentali, secondo i criteri previsti dall’art. 20 della L.
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente,
da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando,
nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire
la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare
e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel Testo
Unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa
indicazione delle stesse in apposito allegato al Testo Unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di
entrata in vigore di ciascun Testo Unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della
materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università
salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun Testo Unico sono comunque
abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non
richiamate ai sensi della lett. e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun Testo Unico è deliberato dal Consiglio dei Ministri,
valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta
giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui
è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
Ciascun Testo Unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri
delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai
sensi dell’art. 14, 2° comma, del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha
la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero
non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell’art.
3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non
è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell’art. 16, primo
comma, 3° comma , del citato Testo Unico approvato con R.D. n. 1054/1924,
dell’art. 17, comma 25, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del
presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un Testo Unico non possono essere abrogate,
derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante
l’indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo
e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi
incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente
mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nei testi
unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lett. d), e) e
f), si procede all’adeguamento dei testi normativi mediante applicazione
delle norme dettate dal comma 2, lett. b), c) e d), e dal
comma 4.
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La codificazione delle norme regolamentari e legislative
L'articolo 5 disciplina l'attività di codificazione delle norme regolamentari
e legislative per settori omogenei, relativi alle materie oggetto di semplificazione,
attraverso la redazione di testi unici.
Detti testi unici:
individuano le norme vigenti e quelle implicitamente abrogate;
apportano le necessarie modifiche di coordinamento, indicando la corrispondenza
tra le fonti originarie e le norme inserite nel testo unico;
indicano espressamente le norme che, pur non contenute nel testo unico,
restano comunque in vigore;
sono aggiornati almeno ogni sette anni dalla loro entrata in vigore.
L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI
I testi unici sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per
la funzione pubblica di concerto con i Ministri interessati, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i testi unici
possono essere comunque emanati.
La disposizione riproduce, in sostanza, l' iter di formazione dei regolamenti
di semplificazione, disciplinato dall'articolo 20, comma 3, della legge
n. 59 del 1997.
In alternativa, i testi unici possono essere predisposti dal Consiglio di
Stato, che puó avvalersi della collaborazione di esperti in materie non
giuridiche.
Art. 8 - Testo Unico in materia di pubblico impiego.
1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un Testo Unico
per il riordino delle norme, diverse da quelle del Codice Civile e delle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, che regolano i rapporti
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.
2, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie
per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in
particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell’art. 72 del citato D.Lgs.
n. 29/1993;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di
produrre effetti, ai sensi del citato art. 72 del D.Lgs. n. 29/1993, dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo
contratto collettivo.
2. Nella predisposizione del Testo Unico si osservano i criteri e le disposizioni
di cui all’art. 7, in quanto applicabili.
Art. 9 - Norme finali
1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente
legge, dall’art. 20 della L. 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, e dall’art. 1 della L.
16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche
le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno
dalla stessa data.
2. È abrogato l’art. 1, comma 15, della L. 16 giugno 1998, n. 191.
3. È fatta salva la previsione di cui all’art. 1 della L. 8 ottobre 1997,
n. 352.
4. Omissis (1).
5. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i segretari comunali di
cui all’art. 18, comma 14, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, o all’art.
39, comma 22, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati
o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione
e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei
predetti dipendenti rimangono a carico dell’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni
di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si
provvede, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il
Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. 4 dicembre
1997, n. 465.
6. I termini di cui all’art. 10, al comma 1 dell’art. 11 ed al comma 11
dell’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2
e 3 dell’art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All’art.
16, comma 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (18), le parole: «ai capitoli
2557, 2560 e 2543 dello» sono sostituite dalla seguente: «allo».
7. All’art. 21, comma 15, alinea, della L. 15 marzo 1997, n. 59, come modificato
dall’art. 1, comma 21, della L. 16 giugno 1998, n. 191, le parole «entro
il 30 novembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno
1999». All’art. 4, comma 5, della L. 15 marzo
1997, n. 59, le parole «entro i successivi novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo 1999».
(1) Modifica il comma 22 dell’art. 39, L.
27 dicembre 1997, n. 449.
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NORME FINALI
L'articolo 9 contiene norme finali e di coordinamento.
I commi 4 e 5 dettano alcune norme relative al personale in servizio presso
il Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 10 - Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché in
L. 4.060 milioni annue a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per il triennio
1999-2001, mediante Corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 11 - Applicazione di disposizioni.
1. Le disposizioni di cui all’art. 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 1999.
Allegato 1
Procedimenti da semplificare
1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali
e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli
enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi
e degli enti ecclesiastici
L. 11 luglio 1986, n. 390.
2) Procedimento per l’apposizione dei termini per le denunce di infortunio
sul lavoro e di malattie professionali
Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 53 e 54.
3) Procedimento di classificazione delle industrie insalubri
Testo Unico approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
decreto 5 settembre 1994 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento
ordinario alla G.U. 20 settembre 1994, n. 220.
4) Procedimenti inerenti alla nautica da diporto
L. 11 febbraio 1971, n. 50.
5) Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario
generale della cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 59/1992
L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 15, comma 5.
6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario
Codice Civile, art. 2545; D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
7) Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni
ordinarie nei confronti delle società cooperative
D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
decreto 8 ottobre 1973 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
pubblicato nella G.U. 19 ottobre 1973, n. 271;
L. 31 gennaio 1992, n. 59.
8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale
R.D. 18 giugno 1931, n. 778;
R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla L.
27 maggio 1935, n. 835, art. 24;
R.D.L. 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla L. 28 maggio 1936, n. 1059;
R.D. 22 ottobre 1936, n. 1981;
L. 23 marzo 1956, n. 182, art. 9;
L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 73 e 81;
L. 6 aprile 1984, n. 57, art. 1, nonché tabella A: art. 4, lett. b), e art.
14;
Codice di Procedura Penale, artt. 685, 686, 687, 688 e 689;
norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 110, 194, 195,
196, 197 e 237;
disposizioni approvate con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 14 e
15;
norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, artt. 18 e 19;
L. 21 febbraio 1989, n. 99, artt. 2, 3 e 10;
L. 10 ottobre 1996, n. 525, art. 3, comma 2, lett. b).
9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati
norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia;
regolamento approvato con R.D. 9 febbraio 1896, n. 25.
10) Procedimento relativo alle spese di giustizia
R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701;
R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.
11) Procedimenti per l’iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti
in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti
in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili
mobiliari e immobiliari
L. 8 agosto 1895, n. 556;
R.D. 9 febbraio 1896, n. 25;
L. 21 febbraio 1989, n. 99;
Testo Unico approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011;
L. 3 aprile 1979, n. 103;
L. 11 maggio 1971, n. 390;
D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095;
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
L. 25 aprile 1957, n. 283;
L. 29 dicembre 1990, n. 405;
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17
febbraio 1985, n. 17;
D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
luglio 1988, n. 291.
12) Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti
ad ausiliari del giudice
L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11.
13) Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del
mancato funzionamento degli uffici giudiziari D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 437.
14) Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti
di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi
L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 9, commi quarto e quinto.
15) Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle
notifiche
Testo Unico approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 52 e 55;
Testo Unico approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 49.
16) Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all’espletamento
dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339.
17) Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l’attribuzione
del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza
Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 53;
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.
18) Procedimento per l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica
sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre
amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia
Testo Unico approvato con R.D. 31 agosto 1907, n. 690, art. 43;
R.D. 20 agosto 1909, n. 666, art. 81.
19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni
da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche
Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 31 e 32;
L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, comma sesto;
regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 47.
20) Procedimento per la concessione del porto d’armi per uso personale
Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella G.U.
22 giugno 1998, n. 143.
21) Procedimento per la denuncia all’istituto assicuratore ed all’autorità
locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni
da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera e prognosticati non
guaribili entro tre giorni
Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 53 e 54.
22) Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione
di immobili da destinare ad uffici pubblici
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con R.D. 20 giugno 1929, n. 1058;
D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, artt. 3 e 4;
L. 16 settembre 1960, n. 1014;
L. 27 luglio 1978, n. 392;
L. 15 dicembre 1990, n. 396.
23) Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione
dell’obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo
L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 16, comma 1-bis, introdotto dall’art. 15 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12
luglio 1991, n. 203.
24) Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 127.
25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in
caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 95, commi 3, 4 e 5.
26) Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese
ex concessionarie di ferrovie
Testo Unico approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.
27) Procedimento per la rimozione d’ufficio delle navi sommerse nei porti
Codice della navigazione, art. 73;
regolamento approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, artt. 90, 91
e 92.
28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato
alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti
della commissione locale
L. 4 aprile 1977, n. 135, art. 14.
29) Procedimento per l’immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;
R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510;
R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;
L. 23 dicembre 1977, n. 952;
L. 9 luglio 1990, n. 187;
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
30) Procedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili
L. 13 maggio 1997, n. 132, art. 2.
31) Procedimenti di erogazione dei contributi del fondo unico dello spettacolo
L. 30 aprile 1985, n. 163;
D.P.C.M. 13 maggio 1996, pubblicato nella G.U. 9 ottobre 1996, n. 237.
32) Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative
L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 15.
33) Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale
L. 21 dicembre 1978, n. 845, art. 5.
34) Procedimento per l’alienazione di beni mobili
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 35;
D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, art. 2;
regolamento approvato con D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361
a 388.
35) Procedimento per il rilascio della presa d’atto ex art. 126 del Testo
Unico delle leggi di pubblica sicurezza
Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128.
36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36.
37) Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati
dello Stato
Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11.
38) Procedimento per l’assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici
e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni
L. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 2 e 3.
39) Procedimento per l’assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali
e per il rilascio delle relative autorizzazioni
L. 29 giugno 1939, n. 1497;
L. 8 agosto 1985, n. 431.
40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione
di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati
Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
Testo Unico approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
decreto 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro dell’interno.
41) Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all’editoria
in materia di servizi telefonici
L. 5 agosto 1981, n. 416.
42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 25 e 27;
D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854, art. 3;
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 344.
43) Procedimento per i pagamenti da e per l’estero in nome e per conto delle
amministrazioni dello Stato
R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
L. 3 marzo 1951, n. 193;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
44) Procedimento per:
– il supporto all’attività della delegazione regionale per la negoziazione
degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale;
– l’accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni
sindacali ai fini della contrattazione;
– verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale
sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti
per il necessario indirizzo e coordinamento
L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 9;
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 18, comma 9.
45) Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione
di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca
codice di procedura penale, artt. 259, 260, 262, 263 e 264;
norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 83, 84 e 86;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia, artt.
10, 11, 12 e 13;
Testo Unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 301
e 301-bis;
D.Lgs. 9 novembre 1990, n. 375, art. 4;
L. 13 luglio 1965, n. 836;
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, artt. 16 e 17;
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 213;
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 19;
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 100 e 101;
L. 7 marzo 1996, n. 109, artt. 1, 2 e 3;
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22
marzo 1995, n. 85, art. 47-bis;
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
1992, n. 356, art. 12-sexies;
L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 10.
46) Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione €pea
D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656.
47) Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli
aeroporti minori
Testo Unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili
dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria
codice della navigazione, artt. 753 e 775.
49) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili
Codice della navigazione, articoli da 861 a 873.
50) Procedimento per l’istituzione e l’uso di aviosuperfici ed elisuperfici
codice della navigazione, artt. 799 e 804;
L. 2 aprile 1968, n. 518;
decreto 27 dicembre 1971 del Ministro dei trasporti e della aviazione civile,
pubblicato nella G.U. 28 giugno 1972, n. 164;
decreto 10 marzo 1988 del Ministro dei trasporti, pubblicato nella G.U.
1° settembre 1988, n. 205.
51) Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti
minori e sua trasformazione in senso facoltativo
L. 11 gennaio 1979, n. 14.
52) Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio
di licenze e brevetti aeronautici
Codice della navigazione, art. 731;
regolamento approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566.
53) Procedimento per l’ottenimento della qualifica di coltivatore diretto
L. 9 gennaio 1963, n. 9, artt. 2 e 3.
54) Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative
rettifiche
L. 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3.
55) Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di
un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici
uffici)
Codice di Procedura Penale, artt. 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 194.
56) Procedimento di sostegno alle vittime dell’usura
L. 7 marzo 1996, n. 108;
decreto 6 agosto 1996 del Ministro del tesoro, pubblicato nella G.U. 13
agosto 1996, n. 189;
D.P.R. 29 gennaio 1997, n. 51;
D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315.
57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket
D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18
febbraio 1992, n. 172;
decreto 12 agosto 1992, n. 396 del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato;
decreto 13 febbraio 1993, n. 251 del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato.
Allegato 2
(art. 1, comma 1)
Procedimenti strumentali da disciplinare in modo uniforme ai sensi dell’art.
20, comma 5, lett. a), della legge n. 59/1997
1) Procedimento di liquidazione della pensione
D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538;
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
aprile 1983, n. 131, artt. 30, 30-bis e 30-ter;
Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da
204 a 208;
L. 7 agosto 1985, n. 428, art. 3;
L. 3 maggio 1967, n. 315, art. 26.
2) Procedimento di liquidazione una tantum
Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
L. 2 aprile 1958, n. 322.
3) Procedimento per il riscatto
Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13;
D.L. 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla L. 29
novembre 1982, n. 881.
4) Procedimento di spese in economia
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
L. 5 agosto 1978, n. 468;
D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754, art. 15;
D.P.R. 30 giugno 1994, n. 442;
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 359;
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, art. 10;
D.P.R. 1° dicembre 1993, n. 600;
D.P.R. 11 novembre 1992, n. 552;
D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 153;
D.P.R. 31 luglio 1990, n. 299;
D.P.R. 27 gennaio 1990, n. 116;
D.P.R. 15 novembre 1989, n. 391;
regolamento approvato con D.P.R. 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento approvato con D.P.R. 14 ottobre 1987, n. 433;
D.P.R. 15 marzo 1986, n. 139;
D.P.R. 15 gennaio 1986, n. 36;
D.P.R. 18 luglio 1972, n. 555;
R.D. 1° marzo 1925, n. 394;
D.P.R. 18 luglio 1975, n. 520;
regolamento approvato con D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509;
D.P.R. 2 agosto 1979, n. 461;
D.P.R. 27 luglio 1981, n. 489;
regolamento approvato con D.P.R. 25 settembre 1981, n. 758;
D.P.R. 26 luglio 1984, n. 471;
regolamento approvato con D.P.R. 7 febbraio 1985, n. 90;
D.P.R. 1° aprile 1985, n. 166;
D.P.R. 27 settembre 1985, n. 686;
D.P.R. 15 gennaio 1986, n. 36.
5) Procedimento per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli archivi
notarili per le attività svolte
regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1929, n. 970, artt. 8 e 9;
L. 17 maggio 1952, n. 629, art. 14;
L. 22 novembre 1954, n. 1158, artt. 40, 41, 42 e 44.
Allegato 3
(art. 7, comma 1)
Materie oggetto di riordino
1) Ambiente e tutela del territorio
2) Urbanistica ed espropriazione
3) Finanze e tributi
4) Documentazione amministrativa e anagrafica
5) Agricoltura
6) Pesca e acquacoltura
7) Università e ricerca
8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all’art. 2, comma 4,
del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
9) Formazione e istruzione professionale.
![]()
2.
L. 24 novembre 2000, n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme
e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999.(Titolo così corretto con avviso G.U.
29 novembre 2000, n. 279). (Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000,
n. 275).
---------
Note
La legge annuale di semplificazione (340 del 2000), introdotta nel nostro
ordinamento dall'articolo 20 della legge 59 del 1997 (la cosiddetta "prima
legge Bassanini") con la previsione di un nuovo strumento da adottare
a livello legislativo per razionalizzare e semplificare tutta la normativa
sui procedimenti amministrativi: la legge annuale di semplificazione.
Uno strumento volto a riordinare la giungla esistente dei provvedimenti
e a snellire l'enorme mole di disposizioni. La legge si suddivide in tre
capi e 2 allegati contenenti l'elenco di 63 procedimenti da semplificare
e l'elenco delle norme abrogate.
Il capo I stabilisce norme in materia di semplificazione, per rendere
più snelli ed efficaci i procedimenti amministrativi. A tal fine l'articolo
1 affida allo Stato il compito di occuparsi di procedimenti in materie
di competenza della Regione in attesa che questa non attivi una propria
disciplina. La legge introduce anche la possibilità di utilizzare le autocertificazioni
nei rapporti tra privati. Infatti, è consentito ai privati di accedere
alla documentazione in possesso dell'amministrazione pubbliche, al fine
di verificare l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
e la corrispondenza tra le dichiarazioni del privato e le risultanze dei
registri custoditi dalle amministrazioni competenti (art. 2). Disposizione
che nasce dalle istanze segnalate in alcuni settori privati di avvalersi
nei rapporti con gli utenti di forme di semplificazione documentale. L'articolo
4 si rivolge al cittadino che vuole ottenere il rilascio o il rinnovo
del passaporto, offrendogli la possibilità di rivolgersi non solo alla
questura, ma anche al comune in cui risiede. Mentre l'articolo seguente
permette al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di segnalare
all Presidenza del Consiglio eventuali difficoltà o impedimenti relativi
alle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale
nelle pubbliche amministrazioni. Novità anche per le imprese dettate dalle
disposizioni volte a semplificare le attività istruttorie necessarie al
rilascio dell'autorizzazione finale alle imprese in materia di sportello
unico (art.6). Inoltre, è prevista la predisposizione di un testo unico
della disciplina dei contratti di programma, dei patti territoriali e
dei contratti d'area (art.7) ed un'unica procedura volta al riutilizzo
dei siti industriali per l'installazione di rigassificatori di gas naturale
liquido (art.8).
Il Capo II è volto a modificare e integrare le norme della legge in materia
di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi,
la cosiddetta legge sulla trasparenza (241 del 1990). Infatti, gli articoli
9, 10, 11 e 12 riformano il funzionamento della conferenza dei servizi,
predisposta dalla legge sulla trasparenza, al fine di sintetizzare con
più agilità e in breve tempo le istanze di diversi soggetti pubblici.
Pertanto, la legge dispone che nel caso si effettui un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
"l'amministrazione procedente dovrà indire di regola una conferenza
di servizi". Queste nuove disposizioni tentano di potenziare la partecipazione
democratica mediante un rafforzamento degli strumenti già predisposti
da precedenti norme. Ad esempio, l'articolo 13 affida alle Regioni e agli
enti locali compiti dello Stato di natura consultiva e istruttoria, completando
un percorso di decentramento messo in atto dalla prima legge Bassanini.
Il Capo III contiene norme in materia di attività della pubblica amministrazione,
stabilisce l'eliminazione di adempimenti ritenuti ormai inutili e la semplificazione
di procedure relative all'attività amministrativa. L'incipit del III Capo
è dato dalla proroga dei termini per la presentazione dei testi unici
volti ad ordinare tutte le norme legislative in materia di beni culturali
ed ambientali, in materia di formazione del bilancio dello Stato e di
finanziamento a partiti e movimenti politici (art.18). Sono le prime tappe
verso la riorganizzazione della giungla legislativa che vige in Italia.
La legge, inoltre, affida alla Regioni un ruolo di primo piano in tutte
le decisioni relative alla rete autostradale e stradale e consente soltanto
la costruzione di autostrade o tratte nazionali inserite nel Piano generale
di trasporti (art.20 e art.21). Ma il settore trasporti viene rafforzato
con delle misure precauzionali, come l'istituzione dei piani urbani di
mobilità (PUM). I PUM, che hanno lo scopo di abbassare i livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico e di aumentare i livelli di sicurezza e di vivibilità,
consistono in una riorganizzazione del sistema integrato dei trasporti
di un'area urbanizzata che parte dai parcheggi di interscambio, dalla
distribuzione delle merci in città.... (art.22) Gli ultimi articoli sono
ricchi di novità che investono sia il settore pubblica sia il settore
privato: le amministrazioni pubbliche, le società concessionarie di lavoro,
le società e le aziende speciali sono tenute a pubblicare tutti i bandi
e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici (art.24); nei comuni
è stato istituito l'ufficiale elettorale con compiti di tenuta ed aggiornamento
delle liste elettorali (art.26); è stato accelerato il procedimento di
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art.27); è
stata eliminata le pubblicazione in Gazzetta ufficiale di molti atti societari
relativi alla fusione e alla scissione (art.30); è stata semplificata
la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali con
conseguente riduzione dei costi per le imprese e di carico di lavoro dei
tribunali e degli uffici di procura; è stato eliminato l'obbligo di deposito
presso il registro delle imprese della firma autografa di imprenditori,
amministratori e liquidatori (art.33). (11 gennaio 2001)
Capo I - norme in materia di
semplificazione
1. Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione.
1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato
A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi
annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui
all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto dei princìpi, criteri e procedure di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono
abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente
alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti
amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) (3);
b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: «Le regioni a statuto ordinario
regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6» sono inserite le
seguenti: «e dalle leggi annuali di semplificazione»;
c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: «eliminare»
sono inserite le seguenti: «o modificare»;
d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4,
5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100,
101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimento di espropriazione
per causa di pubblica utilità» sono aggiunte le seguenti: «e altre procedure
connesse»;
g) (4);
h) (5);
i) (6);
l) (7);
m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimenti per il
rilascio delle concessioni edilizie», sono aggiunte le seguenti: «e di
altri atti di assenso concernenti attività edilizie».
5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, le parole: «, per non più di un triennio,»
sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole:
«non immediatamente» e al terzo periodo, le parole: «possono essere collocati
fuori ruolo o in aspettativa retribuita» sono sostituite dalle seguenti:
«sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita,
anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma
4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;
b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
d) (8);
e) (9);
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;
g) l'articolo 8 è abrogato;
h) all'articolo 9, comma 1, le parole: «e di riordino» sono soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione
dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13),
14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
l) (10);
m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: «in nome e» sono soppresse;
n) all'allegato 2 è soppresso il numero 5);
o) (11).
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture».
7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: «tra soggetti privati
e pubbliche amministrazioni».
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare
un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice
civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto
disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le
modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni
e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato
di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo
n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione,
per ciascun àmbito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto
dal medesimo decreto.
-------------
(3) Sostituisce il comma 2, dell'art. 20, L.
15 marzo 1997, n. 59.
(4) Sostituisce il numero 94 dell'allegato 1 alla
L. 15 marzo 1997, n. 59.
(5) Sostituisce il titolo del numero 97 dell'allegato 1 alla
L. 15 marzo 1997, n. 59.
(6) Sostituisce il titolo del numero 98 dell'allegato 1 alla
L. 15 marzo 1997, n. 59.
(7) Aggiunge il numero 98-bis) all'allegato 1 alla
L. 15 marzo 1997, n. 59
(8) Aggiunge la lettera f-bis) al comma 1 dell'art. 7, L. 8 marzo 1999,
n. 50.
(9) Sostituisce l'alinea del comma 2 dell'art. 7, L. 8 marzo 1999, n.
50.
(10) Sostituisce il numero 30) dell'allegato 1 alla L. 8 marzo 1999, n.
50.
(11) Aggiunge i numeri 7-bis), 7-ter) e 7-quater) all'allegato 3 alla
L. 8 marzo 1999, n. 50.
2. Ulteriori disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive.
(1).
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(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre
2000, n. 443 e dell'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora,
l'art. 71, comma 4, del citato D.P.R. n. 445/2000.
3. Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante
interesse pubblico.
(1).
-----------
(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre
2000, n. 443 e dell'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora,
l'art. 43, comma 2, del citato D.P.R. n. 445/2000.
4. Rilascio e rinnovi dei passaporti.
1. Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi
dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza
dei richiedenti.
5. Tutela dei consumatori e degli utenti.
1. (1).
------------
(1) Aggiunge la lettera g-bis) al comma 4 dell'art. 4, L. 30 luglio 1998,
n. 281.
6. Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese.
1. (1).
-----------
(1) Aggiunge l'art. 27-bis al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
7. Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali
e ai contratti d'area.
1. (1).
2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero
9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza
ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente
semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.
--------------
(1) Aggiunge il numero 9-bis) all'allegato 3 alla L. 8 marzo 1999, n.
50.
8. Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento
strategico dell'energia.
1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti
destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico
dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché
della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad
autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata.
Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono
i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione
deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge
l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca
la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso
nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione
del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente
uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto
medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente
nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione
del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione
dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di
variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte
e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge
17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni
il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione
della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione
dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude
con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio
degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla
osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri
che provvede ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.
Capo II - Modifiche alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e ulteriori norme in materia di conferenza
di servizi
9. Ricorso alla conferenza di servizi.
1. (1).
2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie
la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della
navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie
dello Stato S.p.a, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo
25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere
per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse
localizzati nell'àmbito regionale.
----------
(1) Sostituisce l'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241.
10. Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari.
1. (1).
----------
(1) Sostituisce l'art. 14-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241.
11. Procedimento della conferenza di servizi.
1. (1).
-----------
(1) Sostituisce l'art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241.
12. Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi.
1. (1).
-----------
(1) Sostituisce l'art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241.
13. Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative.
1. Nell'àmbito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato
alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli
enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono
conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e
preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel
caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni.
Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite
da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente è sempre tenuta
a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
14. Abrogazioni e norma di raccordo.
1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo
sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi
da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9,
comma 1, della presente legge.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono
forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli
atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.
15. Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
1. (1).
-----------
(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241.
Capo III - Norme in materia
di attività delle pubbliche amministrazioni
16. Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita.
1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o
di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.
2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle
residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni
concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla
data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.
3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n.
90, sono abrogati.
17. Programmazione negoziata.
1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio
nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo
7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati,
previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari
che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale
per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa
e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti
gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
18. Termini.
1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile
1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da
parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.
4. (1).
5. (2).
6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande
al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative
(REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.
--------------
(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 1, L. 8 ottobre 1997, n. 352.
(2) Sostituisce il comma 6 dell'art. 1, L. 8 ottobre 1997, n. 352.
19. Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi pubblici a favore delle imprese.
1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a
favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi
1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
possono modificare, alla stregua degli stessi princìpi, nei limiti delle
disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità
alla normativa dell'Unione €pea, ai sensi dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia
alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni,
sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.
2. Al fine di garantire, nell'àmbito del programma di cui all'articolo
17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività di supporto
tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione
di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso
nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi
del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria
in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.
20. Rete autostradale e stradale nazionale.
1. (1).
---------
(1) Aggiunge un periodo alla lettera b) del comma 4, dell'art. 1, L.
15 marzo 1997, n. 59.
21. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie.
1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture
autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento
italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade
o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie
del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte
salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla
valutazione di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove
infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili
sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma
2 del presente articolo.
22. Piani urbani di mobilità.
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare
l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la
riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del
trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale
dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della
capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati
dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing
e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti
appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema
della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle
infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio,
sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto
attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e
regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le
tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci
nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con
il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti
dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in
vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e
mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione.
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato
in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento,
per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o
aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva
superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le
regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso,
d'intesa con i comuni interessati.
3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo
derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che
per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far
parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione
percentuale del restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui
all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i
restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni
legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione
e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti,
i criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonché le modalità
di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e
delle relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti
presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei
criteri di valutazione di cui al comma 4.
23. Diritti per la partecipazione a concorsi
1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le
parole: «sono stabilite in lire 7.500» sono sostituite dalle seguenti:
«sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai
rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000».
24. Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche
amministrazioni.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono
tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti
informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative (1).
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono
estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle
società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici,
nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale
e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1,
limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello
di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma
di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva
la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione
sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta
del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici
che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione
in via elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti,
la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle
procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e pagamento,
nonché la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione
delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti
che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo
si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo
17 della legge n. 127 del 1997 (2).
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo
sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione.
---------------
(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M.
6 aprile 2001.
(2) Vedi, anche, il D.P.C.M. 9 dicembre 2000.
25. Accesso alle banche dati pubbliche.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi
realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà
di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano
alle proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in
pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.
26. Istituzione dell'Ufficiale elettorale.
1. (1).
2. (2).
3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Il Consiglio comunale,» sono inserite
le seguenti: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,»;
b) (3).
4. (4).
5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le parole: «, nei comuni con oltre
10.000 abitanti,»;
b) al terzo comma sono soppresse le parole: «cinque o».
6. (5).
7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dal presidente della Commissione comunale
e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'Ufficiale
elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono
firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario».
8. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «la Commissione elettorale comunale, con
l'assistenza del segretario,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale
elettorale»;
b) al terzo comma, le parole: «dal presidente della Commissione elettorale
comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale
elettorale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in
cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto
verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario».
9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «, con l'assistenza del segretario,
dalla Commissione elettorale comunale» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'Ufficiale elettorale».
10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, le parole: «dai componenti della Commissione comunale e
dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».
11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, le parole: «e delle Commissioni elettorali» sono sostituite
dalle seguenti: «, degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali
circondariali».
12. (6).
13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale,
che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento
si intende all'Ufficiale elettorale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere
dal 1º gennaio 2002.
------------------
(1) Aggiunge l'art. 4-bis al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
(2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 5, D.P.R. 20 marzo 1967, n.
223.
(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 12, D.P.R. 20 marzo 1967, n.
223.
(4) Sostituisce il primo comma dell'art. 13, D.P.R. 20 marzo 1967, n.
223.
(5) Sostituisce, con due periodi, l'originario primo periodo dell'art.
17, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
(6) Sostituisce l'art. 52, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
27. Accelerazione del procedimento di
controllo della Corte dei conti.
1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo
di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione
del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato
questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo
81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono
il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto,
conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo
intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle
amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore
a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro
ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione
sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo
periodo è soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche
con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto,
che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite
della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla
richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, è abrogato.
28. Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori
pubblici connessi all'opera di
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre
1980, febbraio 1981 e marzo 1982.
1. (1).
----------
(1) Sostituisce il comma 6 dell'art. 2, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.
29. Delega al Governo per la predisposizione
di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo
7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma
6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio
con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di
commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli
investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni
italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti
tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle
delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione
delle imprese.
30. Pubblicità delle fusioni e scissioni
delle società.
1. (1).
2. Nel comma primo dell'articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse
le parole: «e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste
ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione
dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese».
3. (2).
4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis del codice civile le parole:
«della pubblicazione del progetto di fusione» sono sostituite dalle seguenti:
«della iscrizione del progetto di fusione».
5. Il comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.
6. (3).
7. Il comma quinto dell'articolo 2504-octies del codice civile è abrogato.
----------------
(1) Sostituisce il comma quarto dell'art. 2501-bis del codice civile.
(2) Sostituisce il comma primo dell'art. 2503 del codice civile.
(3) Sostituisce l'art. 2504-sexies del codice civile.
31. Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti
di pubblicità.
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province
sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale
25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge
30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il
regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24
maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio
del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori
individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche
e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero
presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento
al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti
solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli
annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata
nella Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità
legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento
dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione
degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per
categorie di atti.
32. Semplificazione della fase costitutiva
e della fase modificativa delle società di capitali.
1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva
e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni
del presente articolo.
2. (1).
3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile è soppresso il
numero 3).
4. (2).
5. (3).
-------------
(1) Sostituisce i commi terzo e quarto dell'art. 2330 del codice civile.
(2) Sostituisce il comma primo dell'art. 2411 del codice civile.
(3) Aggiunge l'art. 138-bis alla L. 16 febbraio 1913, n. 89.
33. Ulteriori semplificazioni in materia societaria.
1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo
dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo
dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo
del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-bis
del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del
codice civile sono soppresse le parole: «e depositarne nel registro delle
imprese le firme autografe». L'articolo 49 del testo unico approvato con
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo
dell'articolo 2354 del codice civile le parole: «l'originale sia depositato
presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società»
sono sostituite dalla seguente: «autenticata».
2. L'articolo 2330-bis del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo
2343-bis del codice civile sono soppresse le parole: «del deposito deve
essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni
e a responsabilità limitata». Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice
civile è abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile
le parole «dai due commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal
comma precedente». Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile
sono soppresse le parole: «e quinto». Nel comma terzo dell'articolo 2385,
nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo
2449 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma
primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: «e
pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata» e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono
soppresse le parole: «e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma settimo dell'articolo
2449 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicati nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma
quarto dell'articolo 2420-bis del codice civile è soppresso il terzo periodo.
Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del codice civile le parole: «pubblicato
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata»
sono sostituite dalle seguenti: «depositato presso l'ufficio del registro
delle imprese». Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile è
soppresso il secondo periodo.
Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole: «pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata»
sono sostituite dalle seguenti: «depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese». Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile
è abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del codice civile è
abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse
le parole: «e terzo». Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile
sono soppresse le parole: «e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata».
L'art. 2457-bis del codice civile è abrogato. La rubrica dell'articolo
2457-ter del codice civile è sostituita dalla seguente: «Effetti della
pubblicazione nel registro delle imprese». Il comma primo dell'articolo
2457-ter del codice civile è sostituito dal seguente: «Gli atti per i
quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle
imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno
che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza». Il comma
terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile è abrogato. Nel comma secondo
dell'articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: «2330-bis».
Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile è soppressa la
parola: «quinto,». La rubrica dell'articolo 2497-bis del codice civile
è sostituita dalla seguente: «Effetti della pubblicazione nel registro
delle imprese». Nell'articolo 2497-bis del codice civile le parole «degli
articoli 2457-bis e» sono sostituite dalle seguenti «dell'articolo 2457».
Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le
parole: «ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata,».
3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L'articolo 1, comma 1,
lettere f) e g), l'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 5,
comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo
20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica
del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: «il BUSARL, il BUSC e».
4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo
2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo
2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo
2449, nel comma primo dell'articolo 2450-bis, e nel comma quarto dell'articolo
2475-bis del codice civile le parole: «quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «trenta giorni».
34. Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di
intavolazione.
1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (1);
b) (2);
c) (3);
d) (4);
e) (5).
----------------
(1) Sostituisce la lettera d) all'art. 33 dell'allegato al R.D. 28 marzo
1929, n. 499.
(2) Aggiunge il paragrafo 3-bis, comprendente gli artt. da 60-bis a 60-quinquies,
alla sezione IV dell'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
(3) Aggiunge l'art. 71-bis all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
(4) Aggiunge l'art. 95-bis all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
(5) Aggiunge l'art. 130-ter all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
35. Controversie in materia di masi chiusi.
1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione
dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione
si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro
secondo del codice di procedura civile.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento
dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
36. Disposizioni in materia di atti pubblici,
scritture private autenticate e loro copia certificata conforme.
1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria
e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio
1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari
di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente
tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione
in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della
competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata
conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze
ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle
scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica
amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico
ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla
competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto
in base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in
qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso,
per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici
e scritture private.
5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
37. Comunicazione di violazioni tributarie.
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (1);
b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
-------------
(1) Sostituisce la rubrica dell'art. 36, D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600.
38. Trasferimento di impianti, beni e
attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del
mercato elettrico.
1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli
9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché
del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento
di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi,
compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i
beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente
e alle società conferenti successive.
2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di
aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto
le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione
di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio
alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino
al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attività
di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima
data.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 2)
Elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare
1. Procedimenti per la concessione
dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori
di carburante autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto
23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e
per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo
durante l'esercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche
agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2
(etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge
19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.
5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi
di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.
7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione
delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8. Procedimento di chiusura annuale del «Fondo - Scorta» della Polizia
di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.
9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese
di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati
al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali
presso l'ufficio del registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti
di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua
calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture
metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e
determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente
acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti
alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica
delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto
e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto
23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
32 e seguenti.
20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
41 e seguenti.
21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
51 e seguenti.
22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
65 e seguenti.
23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina
di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4.
24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti
e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
25. Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, articolo 622.
26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.
27. Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei
documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 dicembre 1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi
gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in
serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche
periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani,
paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga;
scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi
motorizzati.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
30. Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente
all'esercizio di nuova attività produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo
48.
31. Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli
ai fini dell'esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).
32. Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli
senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli
o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, articolo 196.
33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento
economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.
34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della
legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione
centrale e periferica dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1º giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad
uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473.
36. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).
37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Codice della navigazione, articolo 35.
38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità
del personale militare.
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1º febbraio 1989, n. 53.
41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere,
parrucchiere per uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
43. Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine utensili
o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.
44. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione
di violazione del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.
45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
46. Denuncia di inizio attività.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967,
n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967,
n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967,
n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato
con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze.
Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51. Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento
e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio
di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.
54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture
ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e
dei ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995, n. 203.
55. Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga navigazione.
Decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.
56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza
in occasione di feste o sagre a carattere locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture
contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facoltà
di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
58. Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione
della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale
e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali,
commercialisti, notai, avvocati).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo
1.
59. Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati dell'Unione
€pea.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.
60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.
61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti
e ai componenti delle camere di commercio.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e);
Legge 1º agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.
62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli
impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli
43 e 44.
63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità
da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria
e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Norme abrogate limitatamente alla parte disciplinante i procedimenti
indicati
. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773,
articolo 62.
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli
111, 113 e 114.
(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).
2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, articolo 100,
secondo, terzo e quarto comma.
(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di
abilitazione all'esercizio della
professione sanitaria).
3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27
gennaio 1939;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 53 del 5 marzo 1947.
(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle
province di confine terrestre).
4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.
(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti
montani ad esclusivo uso
dell'economia montana)
C) SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO
RELATIVO AL RILASCIO DEL DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA E DELLA CARTA
DI CIRCOLAZIONE
Patente di guida
1. D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 - Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio
del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione
o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della L. 8 marzo 1999,
n. 50. (G.U. 28 aprile 2000, n. 98).
1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio
del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione,
distruzione o deterioramento dell'originale.
2. Procedura di rilascio del duplicato
della patente di guida.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro
quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli
organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata
una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali
rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità
di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di
guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi
di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio centrale
operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo
il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal
Ministero medesimo.
3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione,
conseguentemente, provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 all'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida;
b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno dell'avvenuta
registrazione;
c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza
del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità
del permesso provvisorio di guida di cui al comma 1. Ove il duplicato
non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato
la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento
della consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto
della denuncia, facciano presente, che è impossibile estrarre il duplicato
della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio
del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione,
da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda
è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali
rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità
di novanta giorni.
5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1, rientrasse
in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione.
6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere
illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono
gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita
domanda da parte del titolare.
3. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo
127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
nonché l'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495. ![]()
Carta di circolazione
1. D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105
- Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per
il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento,
sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo
1 della L. 8 marzo 1999, n. 50. (G.U.
28 aprile 2000, n. 98)
1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio
del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione,
distruzione o deterioramento dell'originale.
2. Procedura di rilascio del duplicato
della carta di circolazione.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione,
entro quarantotto ore dalla constatazione, l'intestatario deve farne denuncia,
compilando, altresì, apposito modulo, agli organi di polizia i quali rilasciano,
contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità
di novanta giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio
la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi
di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'ufficio centrale
operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo
il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal
Ministero medesimo.
3. L'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione
provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 nell'archivio
nazionale dei veicoli;
b) dare comunicazione per via telematica al Ministero dell'interno dell'avvenuta
registrazione;
c) predisporre il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta
o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza
del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui
si riferisce, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità
del permesso provvisorio di circolazione di cui al comma 1. Ove il duplicato
non pervenga, entro il termine stabilito, al domicilio dell'interessato
la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento
della consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto
della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato
della carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli, al rilascio
del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione
da parte dell'intestatario di apposita domanda, gli uffici provinciali
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima
domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia,
i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione
della validità di novanta giorni.
5. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da
rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato
provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data
di presentazione di apposita domanda da parte dell'intestatario.
6. Nei confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di circolazione
trova applicazione l'articolo 95, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
3. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo
95, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni.
D) SPORTELLO TELEMATICO
1. D.P.R. 19 settembre 2000,
n. 358 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento
relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1,
della L. 8 marzo 1999, n. 50). (G.U.
6 dicembre 2000, n. 285).
1. Oggetto e definizioni.
1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico
degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino
amministrativo, istituisce e disciplina lo «sportello telematico dell'automobilista»,
allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione,
alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi
di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono
escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni
di veicoli nuovi provenienti dall'estero attraverso canali d'importazione
non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione
di circolazione rilasciata da uno Stato estero.
Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli
nuovi importati dall'estero.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della
navigazione;
b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;
c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;
d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264;
e) sportello, lo «sportello telematico dell'automobilista» presso il quale
è possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.
2. Istituzione e attivazione dello sportello.
1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello
rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione
e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione
e passaggio di proprietà.
2. Lo sportello può essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza
automobilistica.
3. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro
elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I.
per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli
4 e 7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di
circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di
residenza delle persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede,
apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli sportelli sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano
l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso (1).
----------
(1) Con D.M. 21 febbraio 2001 (G.U. 19 marzo 2001, n. 65) sono state
definite le caratteristiche del logo distintivo dello sportello telematico
dell'automobilista.
3. Sicurezza e funzionamento dello sportello.
1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I.
adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza
graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione
dello sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte
di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale
ad esse assegnato per la gestione dello sportello, la cui presa in carico
ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità
indicate dal Ministero e dall'A.C.I.
2. Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali
dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si accertano del corretto funzionamento
degli sportelli e della osservanza delle modalità indicate al comma 1.
4. Procedure di competenza del Ministero
dei trasporti e della navigazione.
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello
possono chiedere di svolgere, limitatamente alle categorie di veicoli
fissate dal Ministero:
a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio
della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 2;
b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di
circolazione di cui all'articolo 94, comma 2;
c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione;
d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo 101,
comma 2;
e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento
e distruzione di targa di cui all'articolo 102, commi 2, 4 e 5, del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il collegamento
con il C.E.D. del Ministero, direttamente o per il tramite del collegamento
al sistema informativo dell'A.C.I., dopo aver verificato che:
a) il richiedente sia abilitato all'uso della procedura di collegamento
telematico fra le imprese di consulenza automobilistica e il C.E.D. del
Ministero, denominata «prenotamotorizzazione», con un collegamento privo
di concentratori intermedi;
b) le apparecchiature descritte nella richiesta abbiano i requisiti minimi
fissati dal Ministero.
3. Con il consenso al collegamento è assegnato all'impresa, mediante l'utilizzo
di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe, di carte
di circolazione e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a coprire
il fabbisogno mensile del richiedente.
4. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni
di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità,
la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate
in conformità alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e
dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per il tramite del
collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite
procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie
al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non corredate
dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi
dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
5. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verificata la congruenza
dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, direttamente o per
il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. consente
la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione,
in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero di
targa del lotto assegnato allo sportello.
5. Accertamento di conformità e archiviazione.
1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede,
utilizzando le apposite procedure informatiche, direttamente o per il
tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., al Centro
elaborazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne copia all'ufficio
provinciale della motorizzazione competente per territorio, di stampare
l'elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello.
2. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo
successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo sportello, corredato dalle
richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione
prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente,
e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è consegnato al
competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale controlla
che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità
delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
3. Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello quando
l'elenco in cui esso compare e la richiesta dell'utente, corredata dalla
relativa documentazione, siano stati consegnati all'ufficio provinciale
della motorizzazione nel termine di cui al comma 1 e risultino conformi
alle indicazioni fornite dal Ministero.
6. Irregolare rilascio dei documenti.
1. In caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione
cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge
la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico
del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente
alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve
essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione, il quale
provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare
le targhe ad altro utente.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione, all'infruttuoso spirare
del termine di cui al comma 1, sospende l'operatività dello sportello
fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle
targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi
successivi all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto
alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di
competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se
del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso
per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda
volta, per un periodo superiore a tre mesi.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di
sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti
adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello
cessa di essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli sportelli
telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono
il P.R.A. nonché agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.
7. Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico.
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello
possono chiedere di svolgere:
a) le operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà di
cui all'articolo 93, comma 5, con le connesse annotazioni dell'usufrutto,
della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato
dominio;
b) le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli
altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato
di proprietà di cui all'articolo 94, comma 1;
c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di veicoli
a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva
esportazione all'estero di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico
(P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo
46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.
2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A.
consente il collegamento con il sistema informativo dell'A.C.I. e assegna,
mediante l'utilizzazione di apposite procedure informatiche, un quantitativo
di certificati di proprietà sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente
per il periodo di un mese. In caso di collegamento diretto è, altresì,
verificata la conformità delle linee e delle apparecchiature ai requisiti
minimi fissati dall'A.C.I.
3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle operazioni
di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità,
la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate
alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti
al P.R.A., direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati
del Ministero, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede
a trasmettere le informazioni necessarie al sistema informativo dell'A.C.I.
Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle
imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi
non sono prese in considerazione.
4. Le richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A. sono
presentate agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale. Ad
ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o
per il tramite del collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero,
il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un
numero progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine
di presentazione delle richieste medesime.
5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati
della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni
presenti in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A.
autorizzando, conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato
di proprietà presso lo sportello.
6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite procedure
informatiche, lo sportello, direttamente o per il tramite del Centro elaborazione
dati del Ministero, è tenuto ad effettuare al sistema informativo dell'A.C.I.
la richiesta della stampa dell'elenco riepilogativo delle formalità trasmesse.
7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo
successivo, l'elenco di cui al comma 6, unitamente alle note di formalità
ed alla relativa documentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento
degli importi dovuti e la fotocopia del documento di identità del richiedente
sono consegnati al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce
il P.R.A., il quale provvede all'espletamento dei controlli di propria
competenza e, verificata la regolarità della documentazione, provvede
alla relativa archiviazione.
8. Inidoneità o irregolarità della documentazione.
1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero
degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce
il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera
i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne dà comunicazione allo
sportello richiedente.
2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione
di competenza del P.R.A., lo sportello è tenuto a provvedere al ritiro
del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed
a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce
il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario
di apertura al pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito
di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione
ovvero degli importi dovuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli
istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.
9. Irregolare rilascio dei documenti.
1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., trascorso
infruttuosamente il termine di cui all'articolo 7, comma 7, sospende l'operatività
dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, ove
la restituzione non avvenga entro il terzo giorno lavorativo successivo
all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti
autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli
organi di polizia per il ritiro del documento stesso.
2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i soggetti
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, nonché
presso le delegazioni A.C.I., è disposta dall'ufficio provinciale dell'A.C.I.,
che gestisce il P.R.A., per la durata massima di un mese nel caso in cui,
ai sensi dell'articolo 8, comma 2, venga accertata la prima violazione
e per la durata massima di tre mesi, in caso di accertamento della seconda
violazione.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di
sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti
adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello
cessa di essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli sportelli
istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione nel senso
che l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., comunica
l'irregolarità al competente ufficio provinciale della motorizzazione,
il quale adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la sospensione
delle attività di sportello fino al ripristino delle necessarie condizioni
di operatività.
10. Norme transitorie e finali.
1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2, sono attivati dall'ufficio
provinciale della motorizzazione e dall'ufficio provinciale dell'A.C.I.,
che gestisce il P.R.A., secondo le direttive emanate dal Ministero e dall'A.C.I.,
in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura
contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.
2. Le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonché ogni
altra misura necessaria al funzionamento dello sportello, sono definite
dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, e comunque, in modo da assicurare
il funzionamento a regime del sistema, entro sei mesi dalla stessa data.
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
E) NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE
1. D.P.R. 19 dicembre 2001, n.
481 Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione
per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente
(G.U. 13 febbraio 2002, n. 37).
Art. 1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente
è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio èla
sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni
singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio
si presenta la denuncia.
Art. 2. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia
di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio
dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e,
in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute
esigenze di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio,
anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui
al medesimo articolo, ètenuto a dare comunicazione del provvedimento al
Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione
e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione
dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti èstato emanato
il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
Art. 3. 1. E'abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635
2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività
di cui al presente regolamento anzichè alla licenza.
F) CIRCOLAZIONE DI PROVA DEI VEICOLI
1.
D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 Regolamento di semplificazione del procedimento
di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. (G.U. 30 gennaio 2002, n. 25).
Art. 1. Autorizzazione alla circolazione di prova.
1.L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli
93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli
che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali
o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita
o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati
alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti
autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività
di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso
aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonchè
gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che
conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento
di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi
o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione
ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati
di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche
per proprio conto.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo
per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il
titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita
delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con
il titolare dell'autorizzazione, purchè tale rapporto sia attestato da
idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2. Targhe di prova.
1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1,
dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una
targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione,
recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero
dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa
è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione,
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza
oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova
ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano
richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione
delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. E' consentito
un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.
3. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla
lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della
targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera " P"
è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati
mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico
piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri
ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono
quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello
è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione
prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
Art. 3. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione
alla circolazione di prova e della targa.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione,
il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi
di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta,
e provvede alla distruzione della relativa targa.
2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il
rilascio di una nuova autorizzazione.
3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa
distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione
e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.
4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi
e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso
modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione
della stessa.
6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2,
rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta,
provvede alla sua distruzione.
4. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
b) l'articolo 254, l'articolo 256, comma 3, le figure III 4/o, III 4/p,
III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le lettere l),
m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le lettere b),
d), i) ed l), del paragrafo 1, punto 1.3, dell'appendice XIII al titolo
III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495.
2. All'articolo 100, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, le parole: " ,di prova" sono soppresse.
3. All'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, le parole " le disposizioni dei commi 5, 6 e 10" sono
sostituite dalle seguenti " le disposizioni dei commi 5 e 10"
.
4. L'articolo 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è abrogato per la parte incompatibile con l'articolo
2, comma 5, del presente regolamento.
5. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse.
6. All'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495:
a) nella rubrica, le parole " ,di prova" sono soppresse;
b) al comma 1, alinea, le parole " ,di prova" sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), le parole " targhe prova degli autoveicoli
e loro rimorchi;" sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e), le parole "targhe prova dei ciclomotori
e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici"
sono soppresse.
7. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495:
a) al comma 1, lettera a), le parole "e delle targhe prova per le
stesse" sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera b) è soppressa.
8. All'appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole "
in prova" sono soppresse.
Allegato (2)
(previsto dall'art. 2, comma 4)
omissis
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PRASSI AMMINISTRATIVA
Circ.
Min. Trasporti 5 novembre 1996, n. 140/96 - Annullamento patenti di guida
ottenute a seguito di presentazione di false autocertificazioni.
Si sono verificati vari casi in cui gli organi di polizia, su sollecitazione
dei direttori degli Uffici provinciali M.C.T.C., hanno accertato la falsità
di alcune autocertificazioni, redatte da candidati al conseguimento della
patente di guida, i quali avevano dichiarato di non aver conseguito il
diploma di terza media, al fine di sostenere l'esame di teoria con il
metodo orale.
Talvolta però i candidati che hanno mendacemente prodotto tale dichiarazione,
hanno portato a termine l'iter procedurale previsto dalle norme vigenti,
ed hanno conseguito la patente di guida.
Si osserva, al riguardo, che la procedura d'esame di teoria sostenuta
con il metodo orale, a seguito di una falsa autocertificazione, non può
considerarsi legittima, essendo stata successivamente accertata la mancanza
del presupposto essenziale previsto dalla circolare n. 22 del 21 febbraio
1994.
Nei casi considerati, non può pertanto ritenersi valido il rilascio della
patente di guida, risultando viziato il relativo procedimento. Dunque
gli Uffici provinciale M.C.T.C., una volta che venga loro notificata la
non veridicità della autocertificazione, dovranno emettere un provvedimento
di annullamento della patente, cui l'autocertificazione stessa afferisce.
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Circ. Min. Trasporti 30 giugno
1997, n. 70/97 - L. 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo".
(Abrogata dalla circ. prot. n. 1254/M352 del 5 luglio 2001, riportata
di seguito)
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Circ. 27 maggio 1998, n. 4/98
- Attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo". (Pubblicata nel supplemento
ordinario n. 98/L alla gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113).
(Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
la funzione pubblica e gli affari regionali. Pubblicata nella Gazz. Uff.
30 maggio 1998, n. 124).
Circ. Min. interno 2 febbraio
1999, n. 2 - D.P.R 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative.
Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 è stato trasfuso nel D.P.R. 28 dicembre
2001, n. 445.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998, è stato pubblicato
il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998,
recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative.
L'emanazione del regolamento, previsto dall'art. 1 della legge n. 127
del 1997 conclude l'opera di semplificazione delle procedure amministrative
iniziata con la legge stessa.
L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 403
del 1998 è fissata al 23 febbraio 1999 in virtù del disposto dell'art.
1, comma 1, della legge n. 127 del 1997. Da quella data, è opportuno sottolinearlo,
sono abrogate per espressa previsione del successivo comma 2 tutte le
disposizioni, anche di legge, incompatibili con le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica in questione, oltre quelle espressamente
abrogate dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
Ciò evidenzia la portata innovativa della nuova disciplina.
Considerata l'imminenza dell'entrata in vigore, si ritiene opportuno non
soltanto richiamare l'attenzione sulle esigenze di semplificazione contenute
nella delega al Governo e quindi nel successivo decreto del Presidente
della Repubblica ma anche fornire, sentito l'Osservatorio per l'attuazione
della legge n. 127 del 1997 (composto da rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno e del Dipartimento
della funzione pubblica), un primo commento ai singoli articoli della
nuova normativa.
Il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre sensibilmente il numero
delle certificazioni, in particolare da parte delle amministrazioni comunali,
e di dare il massimo impulso all'applicazione dell'istituto dell'autocertificazione
(art. 1), che sostituisce, salvo specifiche disposizioni di legge (art.
2, comma 1), qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire
ad una pubblica amministrazione.
Quindi il ricorso all'autocertificazione diventa il principio fondamentale
cui deve adeguarsi l'azione di qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente
a quello di acquisire autonomamente dati o notizie relative al cittadino
senza richiedere allo stesso il relativo certificato.
In luogo della certificazione si ha l'acquisizione d'ufficio dei dati
o la loro estrazione da altri documenti in possesso dell'interessato,
purché sia certa la provenienza dei dati medesimi (art. 7, comma 2).
In sostanza viene riaffermato e rafforzato il principio già introdotto
dall'art. 5 della legge n. 15 del 1968, ripreso poi dall'art. 3, comma
1, della legge n. 127 del 1997, secondo il quale è consentita l'assunzione
diretta di dati da altri documenti che assicurino la certezza della fonte
di provenienza dei dati medesimi, come ad es. l'assunzione dei dati di
nascita o di residenza dalla carta di identità, dalla patente di guida
o da altro certificato già in possesso dell'interessato.
L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 403
del 1998 comporterà un completo rinnovamento delle procedure sinora seguite
dalle varie amministrazioni pubbliche, alcune delle quali già sono individuate
nell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica:
scuole, università, uffici provinciali della motorizzazione civile. Si
tratta degli uffici che più di altri richiedono certificazioni al cittadino
ma non sono gli unici destinatari della norma, in quanto il suddetto decreto
del Presidente della Repubblica, attuando la legge n. 127 del 1997, si
riferisce a tutto il comparto della pubblica amministrazione (art. 3,
comma 2, della stessa legge n. 127 del 1997).
Ciò premesso si ritiene necessario esaminare e commentare i singoli articoli
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998; al fine di
evidenziare gli aspetti innovativi, anche nei confronti della stessa legge
n. 15 del 1968, ed il suo raccordo con le ulteriori innovazioni procedurali
introdotte dalla legge n. 191 del 1998.
L'art. 1 amplia l'utilizzo dell'autocertificazione già prevista dall'art.
2 della legge n. 15 del 1968, estendendola a tutte le situazioni che formano
oggetto di certificazione. Si avvalora così la tesi che privilegiava una
applicazione non restrittiva dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968.
In definitiva si amplia la sfera di applicabilità della norma anche a
quei fatti, stati e qualità personali che erano stati presi in considerazione
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1994 come dichiarazioni
temporaneamente sostitutive, estendendo ora l'utilizzo dell'autocertificazione
a tutti i certificati necessari per iscriversi alle scuole, alle università
e a tutti quelli da presentare agli uffici provinciali della motorizzazione
civile, nonché agli estratti di stato civile ed ai certificati rilasciati
in base ai registri demografici e richiesti dai comuni nell'ambito dei
procedimenti di loro competenza.
L'art. 2 estende i casi di utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà già prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, ricomprendendo
anche i casi non rientranti nella previsione dell'art. 2 della legge n.
15 del 1968.
È ora possibile attestare con tale dichiarazione che la copia di una pubblicazione
è conforme all'originale, e tale dichiarazione ha valore di copia autentica
nei concorsi per titoli. La norma è di notevole utilità per lo snellimento
della presentazione delle domande ai concorsi per titoli, in quanto evita
al cittadino di dover richiedere anche l'autenticazione di qualsia