SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (S.O.G.U. 17 marzo 1997, n. 63)

Capo I

Art. 1 - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 Cost., funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali (1).
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell’osservanza del principio di sussidiarietà di cui all’art. 4, comma 3, lett. a), della presente legge, anche ai sensi dell’art. 3 della L. 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all’estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche (2);
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
r bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale (3);
4.  Sono inoltre esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell’intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (4);
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell’ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell’intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l’Unione €pea e i compiti preordinati ad assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull’Unione €pea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull’Unione €pea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell’ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell’ambiente (5).
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(1) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127. V. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato nelle pagg. seguenti. V. inoltre il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(3) Lettera inserita dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(4) Lettera così integrata dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.


Art. 2 - 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all’art. 117, primo comma, Cost. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell’art. 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell’ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.

Art. 2 bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 2 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 3 - 1. Con i decreti legislativi di cui all’art. 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1;
b) indicati, nell’ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all’art. 3 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all’art. 4, comma 3, lett. a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli artt. 128 e 118, primo comma, Cost., nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l’effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell’esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l’intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l’esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all’art. 7, comma 3, salvaguardando l’integrità di ciascuna regione e l’accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l’amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d’intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l’esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l’accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all’art. 1 per il comune di Campione d’Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

Art. 4 - 1. Nelle materie di cui all’art. 117 Cost., le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all’art. 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all’art. 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell’osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con l’attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lett. a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un’adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell’ambito dell’Unione €pea;
e) i principi di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l’attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell’allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni amministrative;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all’art. 1 il Governo provvede anche a (1):
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d’intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l’esercizio; prevedere che l’attuazione delle deleghe e l’attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolino l’esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli artt. 22 e 25 della L. 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato S.p.A. per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell’art. 12 e agli artt. 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell’industria, nel commercio, nell’artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione dell’Unione €pea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l’innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all’obiettivo del contenimento dei prezzi e dell’efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell’occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all’ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all’avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute pubblica (2).
4 bis. Gli schemi del decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi (3).
5. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lett. a), e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lett. c) del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall’emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale (4).

(1) Lettera così modificata dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(2) V. il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
(3) Comma inserito dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(4) Comma così modificato dall’art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50.

Art. 5 - 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l’ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l’elezione dell’ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere (1).
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

(1) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6 - 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all’art. 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all’art. 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni (1) dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

(1) Termine così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 7 - 1. Ai fini dell’attuazione dei decreti legislativi di cui agli artt. 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell’amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all’art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4 bis dell’art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall’art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dall’adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3 bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un’addizionale comunale all’IRPEF. Si applicano i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 48 della L.27 dicembre 1997, n. 449 (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 8 - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all’esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l’intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l’osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all’esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l’art. 3 della L. 22 luglio 1975, n. 382;
b) l’art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica €pea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;
c) l’art. 2, comma 3, lett. d), della L. 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;
d) l’art. 13, comma 1, lett. e), della L. 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;
e) l’art. 1, comma 1, lett. hh), della L. 12 gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l’ultimo periodo della lett. a) del primo comma dell’art. 17 della L. 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9 - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell’emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all’interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l’intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane (1).
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di trento e di bolzano e alla conferenza stato-città e autonomie locali sono espressi dalla conferenza unificata.

(1) Vedi il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 10 - 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all’art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all’art. 5 oltre il termine stabilito dall’art. 6, comma 1 (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

Capo II

Art. 11 - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a (1):
a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall’assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all’estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (2).
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all’art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente Capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998 (3). A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli artt. 97 e 98 Cost., ai criteri direttivi di cui all’art. 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) completare l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del Codice Civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell’impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lett. a), l’istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell’esercizio del potere di indirizzo e direttiva all’ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l’iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall’ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’art. 1 bis della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell’accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell’ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all’ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell’ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lett. a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative (4) di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l’adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull’applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (5).
4 bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (6).
5. Il termine di cui all’art. 2, comma 48, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell’art. 2, comma 1, della L. 23 ottobre 1992, n. 421: alla lett. e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lett. i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lett. h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lett. q) è abrogata; alla lett. t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (7) (8).

(1) Vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396; il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134 e i DD.Lgs. 29 gennaio 1998, nn. 19 e 20 nonché il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3. Il termine è stato così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(2) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127. Successivamente l’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191 ha così modificato la lett. b).
(3) Termine così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(4) Lettera così modificata dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(5) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(6) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(7) Periodo aggiunto dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(8) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l’art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l’art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (G.U. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:
«Art. 1. 1. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall’articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».
In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:
- quanto alla lettera a):
il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;
il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell’A.I.M.A. e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell’organizzazione del Governo;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- quanto alla lettera b):
il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell’ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;
il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell’ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;
il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;
il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»;
il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;
il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;
il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro €peo dell’educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;
il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell’ente autonomo «La Triennale di Milano»;
il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell’Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni;
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull’istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell’ente autonomo «Mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE);
- quanto alla lettera c):
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- quanto alla lettera d):
il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell’Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA; 
il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull’istituzione dell’Istituto nazionale di astrofisica - INAF;
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull’istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l’industria.

Art. 12 - 1. Nell’attuazione della delega di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell’art. 95 Cost., le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli artt. 3 e segg.;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell’amministrazione cui saranno trasferite le competenze (1);
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell’anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall’appartenenza dello Stato all’Unione €pea, dei conferimenti di cui agli artt. 3 e seguenti e dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dall’art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all’inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all’interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dall’aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità (1);
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal Capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d’intesa con le regioni interessate, all’articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell’amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l’accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l’unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l’accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell’Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all’evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed all’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell’azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all’interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell’art. 35, comma 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all’art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall’art. 3, commi 205 e 206, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l’attuazione, all’uopo anche rivedendo le attribuzioni e l’organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali (2).
2. Nell’ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla L. 23 agosto 1988, n. 400, sono Corrispondentemente ridotte.
------------------
(1) Lettera così modificata dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 7, L.15 maggio 1997, n.127..


Art. 13 - 1 Omissis. (1).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4 bis dell’art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell’art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo(2), i decreti di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4 bis, della L. 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
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(1) Aggiunge il comma 4 bis all’art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400.
(2) Comma così modificato dall’art. 45, comma 20, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.


Art. 14 - 1. Nell’attuazione della delega di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 11, il Governo perseguirà l’obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall’art. 3, comma 6, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l’autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall’art. 20, comma 7, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l’ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche (1).

(1) Vedi, anche, l’art. 44, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 15 - 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all’interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni (1).

(1) V. D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 16 - 1. Il Comitato scientifico di cui all’art. 2, comma 3, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all’efficacia e all’efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell’utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all’art. 2, commi 1, 2, 3 e 6, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell’approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l’attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all’art. 2, commi 1, 2, 3 e 6, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio e ricerca per l’elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale (1).
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(1) Comma così modificato dall’art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50.


Art. 17 -
1. Nell’attuazione della delega di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall’art. 3, comma 6, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l’adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell’utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l’esito dell’attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati all’allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull’attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lett. a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all’obbligo di Corrispondere l’indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell’indennizzo stesso (1).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

(1) L’originaria lett. h) dell’art. 20, comma 5, è stata qui collocata come lett. f) dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 18 - 1. Nell’attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. d), il Governo, oltre a quanto previsto dall’art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione €pea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell’intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell’industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall’art. 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell’attività di ricerca e dell’impatto dell’innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l’autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell’adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell’allegato 1, previsto dall’art. 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l’applicazione dell’art. 11, secondo comma, della L. 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

Art. 19 - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente Capo aventi riflessi sull’organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Capo III

Art. 20 - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l’esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lett. a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali (1).
3. I regolamenti sono emanati con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti (2).
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l’obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell’efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l’esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo (3);
g bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario (3);
g ter) soppressione dei procedimenti che comportino per l’amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell’attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati (3);
g quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell’attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio (3);
g quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di caratttere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale (3);
g sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento (4);
g septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche (4);
5 bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all’allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione (5).
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell’azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell’ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni (6) dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all’allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie(a):
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l’istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l’accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell’ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari (7);
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all’art. 73 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all’art. 5, comma 9, della L. 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l’accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia (8).
9. I regolamenti di cui al comma 8, lett. a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell’entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lett. c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all’art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dall’attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all’art. 4, comma 4, lett. c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lett. c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli artt. 14 e 17 e dal presente articolo.

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50.
(3) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127. Successivamente l’art. 1 comma 17, ha aggiunto le lett. g-bis) g-ter), g-quater) e g-quinquies).
(4) Lettera aggiunta dall’art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50.
(5) Comma aggiunto all’art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50.
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 18, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(7) Vedi il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.
(8) Vedi l’art. 17, comma 119, L. 15 maggio 1997, n. 127. V., anche, il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491 e il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.
(a) I regolamenti di cui al presente comma sono stati approvati:
- quanto alla lettera a):
con D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, sui procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del  sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento;
- quanto alla lettera b):
con D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491, sull’istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari;
con D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, sui procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento;
- quanto alla lettera c):
con D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contributi universitari;
- quanto alla lettera d):
con D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 386, sull’approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore universitario;
con D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387, sulle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- quanto all’allegato 1:
con D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, sulla semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola;
con D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367, sulla semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e sui compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali;
con D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all’immissione in commercio di presìdi medico-chirurgici;
con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione  di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi;
con D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, sulla semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell’impiego di fondi disponibili;
con D.P.R. 3 settembre 1999, n. 353, sulla semplificazione del procedimento per l’assegnazione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori e al Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione;
con D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, sul riordino e la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra;
con D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48, sulla semplificazione dei procedimenti di controllo in materia di contrassegni speciali per bevande, acque minerali e prodotti vinosi;
con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, sulla semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
con D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, sulla semplificazione del procedimento per l’erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all’estero;
con D.P.R. 1° giugno 2000, n. 218, sulla semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà;
con D.P.R. 16 marzo 2000, n. 286, sulla semplificazione del procedimento per l’erogazione del contributo annuale all’Associazione italiana della Croce Rossa;
con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, sulla semplificazione del procedimento relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile;
con D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, sulla semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché sulla semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e sulla domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, sulla semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
con D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367, sulla semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali;
con D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 438, sulla semplificazione concernente l’abrogazione della normativa relativa al procedimento per la concessione di contributi a favore del commercio;
con D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 439, sulla semplificazione concernente l’abrogazione della normativa sul procedimento per il risanamento dell’industria siderurgica;
con D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 sulla semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori;
con D.P.R. 15 gennaio 2001, n. 54, sulla semplificazione del procedimento per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore agroalimentare in paesi non appartenenti all’Unione €pea;
con D.P.R. 17 gennaio 2001, n. 65, sulla semplificazione concernente l’abrogazione della normativa sul procedimento per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia.


Art. 20-bis. 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l’abrogazione della Corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle Corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione (1).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50 e poi così modificato dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.

Capo IV

Art. 21. 1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema
scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d’arte ed ampliando l’autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le
norme di cui all’articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge (1).
3. I requisiti dimensionali ottimali per l’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell’ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell’istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l’autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l’adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l’acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L’attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l’utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d’anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell’istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti (2).
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale.
9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell’offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell’ambito di accordi tra le regioni e l’amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro €peo dell’educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l’autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche] (3).
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l’autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell’affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (4).
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l’autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri (5):
a) armonizzazione della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell’amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l’individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l’unicità della funzione, ai capi d’istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri (6):
a) l’affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l’organizzazione e le attribuzioni dell’amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell’articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall’inizio dell’attuazione dell’autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d’Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d’esame sono definiti nell’ambito dell’apposito regolamento attuativo, d’intesa con la regione Valle d’Aosta. È abrogato il comma 5 dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (7).

(1) Per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, vedi il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233. Per le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, vedi il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 28 agosto 2000, n. 240, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3) Periodo soppresso dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44.
(5) Alinea così modificato prima dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191 e poi dall’art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
(6) In attuazione della delega contenuta nel presente comma è stato emanato il D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (G.U. 26 marzo 1998, n. 71).
(7) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13.

 
Art. 22 - 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2 (1).
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma o ai comuni entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell’ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati .
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell’importanza delle stesse per l’economia generale, nonché per gli interessi turistici.

(1) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

ALLEGATO 1
(previsto dall’art. 20, comma 8)

1. Procedimento per il versamento di somme all’entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell’Unione €pea): regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55; legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17; legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10; legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74; decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992; legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell’articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978; legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari: legge 24 aprile 1941, n. 392; legge 25 giugno 1956, n. 702; legge 15 febbraio 1957, n. 26.
3.[Procedimento in materia di collaborazioni culturali: decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6; legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27] (45/b).
4.[Procedimenti per l’erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato: decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860; legge 18 dicembre 1973, n. 836; decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513; legge 26 luglio 1978, n. 417] (45/c).
5. [Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presìdi agli invalidi del lavoro: testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178] (45/d).
6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 29 ottobre 1991, n. 358; decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; legge 23 dicembre 1994, n. 724.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio: legge 24 ottobre 1942, n. 1415; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione: legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9. [Procedimento di concessione per l’approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche: regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431; decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275] (45/e).
10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante: decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989; decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi: decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica: decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724,
articolo 44; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d’ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo: articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi: legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; legge 7 dicembre 1984, n. 818.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL): regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica: legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all’acquisto di beni immobili, all’accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti: codice civile, articoli 12, 16 e 17; disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7; legge 5 giugno 1850, n. 1037; regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; legge 21 giugno 1896, n. 218; regio decreto 26 luglio 1896, n. 361; legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65.
18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità e altre procedure connesse: legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865 (45/f).
19. Procedimento per l’erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all’estero: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 6 febbraio 1985, n. 15; legge 22 dicembre 1990, n. 401; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
20. [Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione €pea: legge 30 dicembre 1986, n. 943; decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39] (45/g).
21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione: articolo 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale: norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349): testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; legge 8 agosto 1991, n. 274; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell’impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale: testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; legge 30 aprile 1969, n. 153; legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29; legge 23 dicembre 1978, n. 833; legge 11 marzo 1988, n. 67; legge 9 marzo 1989, n. 88; decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3.
25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali: legge 30 aprile 1969, n. 153; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi: legge 17 agosto 1942, n. 1150; decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 gennaio 1977, n. 10.
27. [Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza: legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale] (45/h).
28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell’assicurazione generale obbligatoria: decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell’articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull’esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari: legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra: legge 28 luglio 1971, n. 585; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi: legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche: legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69; testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione dell’itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale: testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall’articolo 143 all’articolo 150; dall’articolo 176 all’articolo 187; dall’articolo 192 all’articolo 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale: testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola: legge 4 gennaio 1968, n. 15; testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile: regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
37. [Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali: decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175] (45/i).
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3); decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3, 4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana: decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo 7.
40. Procedimento per l’assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione: legge 18 marzo 1982, n. 88
e legge 21 aprile 1977, n. 164; legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
41. Procedimenti per l’ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l’erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per incentivare la ricerca, l’innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese: legge 12 agosto 1977, n. 675; legge 17 febbraio 1982, n. 46; legge 1° marzo 1986, n. 64; legge 5 agosto 1988, n. 346; legge 5 ottobre 1991, n. 317; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all’incentivazione, all’ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali: legge 12 agosto 1977, n. 675; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi: legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 gennaio 1977, n. 10; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 8 luglio 1986, n. 349; legge 9 gennaio 1991, n. 10; legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari: legge 30 aprile 1962, n. 283; decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. [Procedimento per il trattamento delle acque reflue: legge 5 gennaio 1994, n. 36] (45/l).
46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presìdi sanitari: legge 30 aprile 1962, n. 283; decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione: decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presìdi medici-chirurgici: regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie (articolo 189); decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.
49. [Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d’acqua per uso industriale: regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775] (45/m).
50. Procedimento per l’esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa: legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. [Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato: legge 16 aprile 1987, n. 183; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; legge 18 maggio 1989, n. 183; legge 5 gennaio 1994, n. 36] (45/n).
52. [Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse: decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341] (45/o).
53. [Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno: legge 1° marzo 1986, n. 64; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488] (45/p).
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell’imprenditoria femminile: legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. [Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali: legge 27 febbraio 1985, n. 49] (45/q).
56. Procedimenti per l’assicurazione ed il finanziamento del credito all’esportazione: legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell’industria siderurgica: legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell’industria bellica: legge 24 dicembre 1985, n. 808; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio: legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all’ingrosso e dei mercati agro-alimentari: legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. [Procedimenti relativi agli interventi a favore dell’imprenditoria giovanile: decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95] (45/r).
62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia: decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all’Unione €pea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all’Unione €pea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni: legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull’assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all’esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale: legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo: legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero: legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
71. [Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane all’estero: legge 1° luglio 1970, n. 518] (45/s).
72. Procedimenti di concessione di contributi per l’incremento della collaborazione con i Paesi dell’€pa centrale ed orientale: legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all’estero: legge 24 aprile 1990, n. 100; legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
74. Procedimenti per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori e per l’applicazione delle tariffe sull’autotrasporto delle merci: legge 6 giugno 1974, n. 298; decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32; decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.
75. [Procedimento in materia di strumenti per pesare: legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.
121] (45/t).
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti: articoli 33-37 del codice della navigazione; articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494; legge 28 gennaio 1994, n. 84; decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 1° marzo 1975, n. 44; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali: legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina: legge 23 dicembre 1956, n. 1526; legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. [Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in polvere e burro: legge 11 aprile 1974, n. 138] (45/u).
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele: decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto: decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli: regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643; regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604; decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; legge 28 marzo 1968, n. 415; decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia: legge 31 maggio 1965, n. 575; legge 19 marzo 1990, n. 55; legge 17 gennaio 1994, n. 7; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (46).
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni): legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. [Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502] (46/a).
89. Procedimento per l’iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali): legge 30 dicembre 1991, n. 412.
90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria: decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; legge 23 luglio 1991, n. 223; decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà: decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
93. [Procedimento per l’applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata: decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; legge 24 novembre 1981, n. 689; decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503] (46/b).
94. Procedimento per l’iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese: legge 29 dicembre 1993, n. 580; decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (46/c).
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori: legge 10 gennaio 1935, n. 112; decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; legge 30 aprile 1969, n. 153; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; legge 11 gennaio 1979, n. 12; decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l’artigianato e all’iscrizione, modificazione e cancellazione all’Albo delle imprese artigiane: decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 8 agosto 1985, n. 443; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti (46/d): legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.
98. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle attività di autoriparazione (46/e): legge 5 febbraio 1992, n. 122; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle attività di pulizia: legge 25 gennaio 1994, n. 82; decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (46/f).
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all’esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere: regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297; regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 29 novembre 1952, n. 2388; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. [Procedimenti di denuncia nominativa all’INAIL degli assicurati: decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63] (46/g).
101. [Procedimenti di riconoscimento dell’invalidità civile: legge 15 ottobre 1990, n. 295] (46/h).
102. [Procedimenti per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi: decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157] (46/i).
103. [Procedimenti per l’affidamento di appalti pubblici di forniture: decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358] (46/l).
104. [Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo: legge 10 maggio 1976, n. 319] (46/m).
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie: legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31); legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4); decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4) (46/n).
106. Procedimenti per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici: regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55; decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; legge 11 febbraio 1994, n. 109; decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. [Procedimenti per l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori: legge 10 febbraio 1962, n. 57; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 19 marzo 1990, n. 55; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55] (46/o).
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
110. [Procedimenti per l’autorizzazione all’immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all’estero e per l’inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale: decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178] (46/p).
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali: legge 7 agosto 1973, n. 519; decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267; decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.
112. Procedimenti riguardanti l’erogazione dei fondi destinati alla formazione professionale e allo sviluppo: legge 21 dicembre 1978, n. 845; legge 14 febbraio 1987, n. 40; legge 16 aprile 1987, n. 183; decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.
112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: legge 29 aprile 1949, n. 264; legge 28 febbraio 1987, n. 56; legge 23 luglio 1991, n. 223; decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; legge 24 giugno 1997, n. 196 (47).
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente: regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; legge 10 aprile 1991, n. 125 (47).
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all’esportazione e all’importazione: regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994; regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994; decreto del Ministro per il commercio con l’estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990 (47).
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità: testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52; legge 9 gennaio 1989, n. 13 (48).
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (48).
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l’assicurazione infortuni: decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (48).
112-octies. Procedimenti relativi all’elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio: legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39; decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 (48).
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni: testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221 (48).
112-decies. [Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato: testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639] (48/a).
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali: regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200; legge 2 febbraio 1960, n. 68; legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12; legge 25 marzo 1985, n. 106; decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207 (49).


(45/a) Il presente allegato è stato modificato in conformità di quanto disposto dall’art. 1, comma 19, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI e dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/b) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/c) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/d) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/e) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/f) Numero così modificato dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/g) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/h) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/i) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/l) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/m) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/n) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/o) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/p) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/q) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/r) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/s) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/t) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/u) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46)                                                                                                             Numero così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.
(46/a) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/b) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/c) Numero così sostituito dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/d) Titolo così sostituito dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/e) Titolo così sostituito dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/f) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/g) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/h) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/i) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/l) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/m) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/n) Numero così modificato dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/o) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/p) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(47) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(47) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(47) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48/a) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191 e poi soppresso dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(49) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191 come corretto con avviso G.U. 24 settembre 1998, n. 223.


L. 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (S.O.G.U. 17 maggio 1997, n. 113)

Art. 1 - Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da dottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella G.U.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell’art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all’adozione di provvedimenti amministrativi o all’acquisizione di vantaggi, benefìci economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lett. a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell’adozione dell’atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

Art. 2 - Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica.

1. Omissis. (Sostituisce l’art. 70, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238).
2. Omissis: (Sostituisce l’art. 195, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238).
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore (1).
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell’interessato (2).
Resta ferma (2) la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Omissis. (Aggiunge il comma 1 bis all’art. 15 quinquies, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415).
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall’ufficio ricevente, a richiesta dell’interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l’indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e l’erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell’interno, sentite l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità (3).
11. È abrogata la lett. f) dell’art. 3 della L. 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
11-bis. Il terzo comma dell’art. 17 della L. 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato (4).
11-ter. Nell’art. 3 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza» (4).
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile di cui al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l’obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13.  Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da Corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall’art. 10, comma 10, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12 ter del citato art. 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell’ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell’ente locale.

(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 2, L.16 giugno 1998, n. 191.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 3, L.16 giugno 1998, n. 191.
(3) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 4, L.16 giugno 1998, n. 191. Si riporta il comma 5 dall’art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191: «5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’art. 2, comma 10, primo periodo, della L. 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell’interno, di cui all’art. 2, comma 10, quinto periodo, della L. 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
(4) Comma inserito dall’art. 2, comma 6, L.16 giugno 1998, n. 191.


Art. 3 - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei Corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.
2. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall’art. 489 c.p.
2. Omissis. (Sostituisce il comma 1 dell’art. 3, L. 4 gennaio 1968, n. 15).
3. Omissis. (Sostituisce il comma 1 dell’art. 3, D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130).
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l’autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali (1).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all’età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l’ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età (2).
8. Omissis. (Aggiunge un periodo alla lett. e) del comma 1 dell’art. 12, L. 20 dicembre 1961, n. 1345).
9. Omissis. (Aggiunge un comma all’art. 4, L. 4 gennaio 1968, n. 15).
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’art. 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell’art. 2 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, di istanze da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’art. 15, comma 2, della L.15 marzo 1997, n. 59 (3).

(1) Comma così  modificato dall’art. 2, comma 8, L.16 giugno 1998, n. 191.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 9, L.16 giugno 1998, n. 191.
(3) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 10, L.16 giugno 1998, n. 191. Si riporta il comma 11 dello stesso articolo:
«11. Il comma 11 dell’art. 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15».


Art. 4 - Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco
1. Omissis. (Sostituisce il comma 6 dell’art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142).
2. Omissis. (Sostituisce il comma 7 dell’art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142).

Art. 5 - Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali

1. Omissis. (Sostituisce il comma 2 bis all’art. 31, L. 8 giugno 1990, n. 142).
2. Omissis. (Sostituisce il n. 2 lett. b) al comma 1 dell’art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142).
3. Omissis. (Aggiunge il n. 2 bis alla lett. b) del comma 1 dell’art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142).
4. Omissis. (Aggiunge il comma 2 bis all’art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142).
5. Omissis. (Modifica la lett. b) del comma 2 dell’art. 32, L. 8 giugno 1990, n. 142).
6. La lett. c) del comma 2 dell’art. 32 della L. 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.
7. Al n. 7) del tredicesimo comma dell’art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall’art. 3 della L. 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei nn. 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55% del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità inferiore» devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55% del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

Art. 6 - Disposizioni in materia di personale
1. Omissis. (Sostituisce il comma 1 dell’art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142).
2. Omissis. (Sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell’art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142).
3. Omissis. (Aggiunge il comma 3 bis all’art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142).
4. Omissis. (Aggiunge il comma 5 bis all’art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142).
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L’amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte Cost. n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni (1). La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Omissis. (Sostituisce il comma 6 dell’art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142).
8. Omissis. (Aggiunge un periodo al comma 7 dell’art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142).
9. Omissis. (Aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all’art. 41, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).
10. Omissis. (Aggiunge l’art. 51 bis alla L. 8 giugno 1990, n. 142).
11. Omissis. (Sostituisce il comma 5 dell’art. 55, L. 8 giugno 1990, n. 142).
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente. La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere (2).
13. Omissis. (Sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1 bis all’art. 18, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
14. Omissis. (Sostituisce il comma 11 dell’art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537).
15. Omissis. (Sostituisce l’art. 16 bis del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8).
16. Le disposizioni dell’art. 3, commi da 47 a 52, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell’annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni Corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell’annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l’accesso alla qualifica Corrispondente.
18. Omissis. (Modifica i commi 14, 15 e 18 dell’art. 1, L. 28 dicembre 1995, n. 549).
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con un’assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3 bis, primo periodo, dell’art. 1 del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: «vigente prima della data del 31 agosto 1993».
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 22, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996 (3).

(1) Periodo inserito dall’art. 1, comma 14, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(2) Comma così modificato  dall’art. 2, comma 17, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(3) V. L. 30 marzo 1998, n. 61, allegato.


Art. 7 - Modifiche alla L. 15 marzo 1997, n. 59
1. Alla L. 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Omissis. (Modifica il comma 1 dell’art. 1 L. 15 marzo 1997, n. 59);
b) Omissis. (Modifica la lett. a) del comma 4 dell’art. 4, L. 15 marzo 1997, n. 59);
c) Omissis. (Modifica il comma 3 dell’art. 5, L. 15 marzo 1997, n. 59);
d) Omissis. (Modifica il comma 1 dell’art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59);
e) Omissis. (Modifica il comma 4 dell’art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59);
f) Omissis. (Modifica il comma 4 dell’art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59);
g) Omissis. (Modifica il comma 7 dell’art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59);
h) Omissis. (Modifica il comma 1, lett. c), dell’art. 12, L. 15 marzo 1997, n. 59);
i) Omissis. (Modifica il comma 1, lett. g), dell’art. 12, L. 15 marzo 1997, n. 59);
l) Omissis. (Sostituisce il comma 1, lett. t), dell’art. 12, L. 15 marzo 1997, n. 59);
m) La lett. h) del comma 5 dell’art. 20 è ricollocata come lett. f), al termine del comma 1 dell’art. 17;
n) Omissis. (Modifica il comma 1, dell’art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59);
o) Omissis. (Modifica il comma 1, dell’art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59);
p) Omissis. (Modifica il comma 2 dell’art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59);
q) Omissis. (Modifica il comma 3 dell’art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59);
r) Omissis. (Modifica il comma 4 dell’art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59);
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell’allegato 1 sono aggiunte le seguenti: «L. 17 gennaio 1994, n. 47; D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.».

Art. 8 - Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
1. Omissis. (Modifica il comma 4 dell’art. 50, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).
2. Omissis. (Sostituisce l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 51, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).
3. Omissis. (Sostituisce il comma 2 dell’art. 52, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all’art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’autorizzazione di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla L. 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.

Art. 9 - Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all’art. 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell’equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell’attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell’obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all’emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lett. a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
3-bis. All’art. 105, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall’art. 17 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 3, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. (1).
4. Omissis. (Sostituisce l’art. 108, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77).
5. Fermo restando l’obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all’art. 114, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell’art. 32 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l’affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all’art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «all’art. 53, comma 1, ed». [All’art. 31, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: «in sede di assestamento» sono sostituite dalle parole: «una tantum»] (2).
7. In prima applicazione il termine per l’adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai princìpi del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso (3).

(1) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 20, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(2) Periodo abrogato dall’art. 20, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.
(3) Comma aggiunto dall’art. 2,  L. 16 giugno 1998, n. 191.


Art. 10 - Disposizioni in materia di giudizio di conto
1. Omissis. (Aggiunge il comma 2 bis all’art. 58, L. 8 giugno 1990, n. 142).
2. Omissis. (Abroga i commi 3 e 4 dell’art. 67 e modifica il comma 1 dell’art. 75, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77).

Art. 11 - Soppressione della commissione di cui all’art. 19, secondo comma, D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all’art. 19, secondo comma, del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.
2. Omissis. (Aggiunge il comma 5 ter all’art. 6, L. 11 febbraio 1994, n. 109).

Art. 12 - Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica
1. Omissis. (Aggiunge il comma 2 bis all’art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 560).
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato.
3. Abrogato (1).
4. Abrogato (1).
5. Abrogato (2).
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. [In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti] (3).
6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lett. a), e al comma 3 dell’art. 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi (4).

(1) Comma abrogato dall’art. 2, comma 24, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(2) Comma abrogato dall’art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
(3) Periodo soppresso dall’art. 6, L. 8 ottobre 1997, n. 352.
(4) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.


Art. 13 - Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili
1. L’art. 17 c.c. e la L. 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto e l’alienazione (1) di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 26, L. 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 14 - Disposizioni in materia di pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali
1. Omissis. (Sostituisce il terza comma e abroga il quinto comma dell’art. 28 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
2. Omissis. (Sostituisce il terzo comma e abroga il quinto comma dell’art. 39, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346).

Art. 15 - Disposizioni in materia di pagamento all’estero delle tasse di concessione governativa e dell’imposta di bollo
1. Omissis. (Modifica la denominazione della Sezione III, sostituisce l’art. 25 e aggiunge l’art. 25 bis nella tabella (Sezione III) annesse alla L. 2 maggio 1983, n. 185).
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all’estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

Art. 16 - Difensori civici delle regioni e delle province autonome

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all’istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (1), le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ai sensi del comma 1.

(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 27, L. 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 17 - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo – 1. Omissis. (Sostituisce il comma 2 bis all’art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241).
2. Omissis. (Aggiunge il comma 3 bis all’art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241).
3. Omissis. (Sostituisce il comma 4 all’art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241).
4. Omissis. (Aggiunge il comma 4 bis all’art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241).
5. Omissis. (Aggiunge il comma 14 bis alla L. 7 agosto 1990, n. 241).
6 Omissis. (Aggiunge l’art. 14 ter alla L. 7 agosto 1990, n. 241).
7. Omissis. (Aggiunge l’art. 14 quater alla L. 7 agosto 1990, n. 241).
8. Omissis. (Aggiunge il comma 5 bis all’art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142).
9. Omissis. (Modifica il comma 4 dell’art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142).
10. Le disposizioni di cui al comma 5 bis dell’art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all’art. 1 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all’art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis, 3 bis e 4 dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Omissis. (Sostituisce il comma 5 dell’art. 12, L. 12 giugno 1990, n. 146).
13. Omissis. (Aggiunge due periodi al comma 2 dell’art. 12, L. 12 giugno 1990, n. 146).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. Omissis. (Modifica il comma 3 dell’art. 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
16. Omissis. (Modifica il comma 3 dell’art. 58, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
17. Omissis. (Aggiunge un comma all’art. 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell’Ente poste italiane, il personale dipendente dell’Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
19. Presso l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell’Autorità, per l’assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l’organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell’Autorità inerenti l’assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale «Rete unitaria della pubblica amministrazione» di cui all’art. 2 del D.L. 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla L. 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall’art. 81, quarto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli artt. 29, 33, 35 e 194 R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli artt. 19 e segg. del regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s’intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall’acquisto. Trascorso tale termine, il valore d’inventario s’intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall’art. 35 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all’art. 12 della L. 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all’art. 2, commi 4 e 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla L. 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. Omissis. (Sostituisce il primo periodo al comma 4 dell’art. 3, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479).
24. Omissis. (Sostituisce i commi da 1 a 4 dell’art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241).
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l’emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell’art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l’emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.
26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell’art. 2, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, e dell’art. 33 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l’esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall’amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell’Unione €pea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
29. Omissis. (Aggiunge il comma 3 bis all’art. 10, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092).
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli artt. 1, 2 e 3, comma 5, del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli artt. 45, 46 e 48 della L. 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione €pea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (1), si esercita esclusivamente sugli statuti dell’ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell’ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all’adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell’attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all’istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all’adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all’ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito. Nell’esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la Corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l’esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell’audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all’ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell’ambiente, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto 17 febbraio 1995 del Ministro dell’ambiente, pubblicato nella G.U. n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall’art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. Omissis. (Modifica i commi 5 e 10 dell’art. 1, L. 28 dicembre 1995, n. 549).
48. Omissis. (Sostituisce l’ultimo periodo del comma 69 dell’art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549).
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all’art. 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 7, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l’ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. c), della L. 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L’eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l’applicazione delle disposizioni degli artt. 2330, commi terzo e quarto, e 2330 bis c.c.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343, primo comma, c.c. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell’applicazione delle norme di cui al D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all’art. 12 della L. 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l’assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell’azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonché agli artt. 2504 septies e 2504 decies c.c.
58. Omissis. (Sostituisce la lett. e) del comma 3 dell’art. 22, L. 8 giugno 1990, n. 142).
58 bis. All’art. 4, comma 3, del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende  speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580» (2).
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall’intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall’intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L’individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall’intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell’art. 1 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L’art. 1 della L. 1° ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62. Omissis. (Aggiunge il comma 4 bis all’art. 53, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).
63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall’art. 3, comma 143, lett. e), n. 1), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all’art. 8 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all’art. 3, comma 112, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, né di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell’art. 14 bis della L. 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall’art. 3, comma 111, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo di cui al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell’art. 51 bis della L. 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall’art. 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51 bis della legge n. 142/1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all’art. 35, comma 2 bis, della L. 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell’art. 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata Corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all’albo ed è posto a disposizione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo per le attività dell’Agenzia stessa o per l’attività di consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell’ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d’ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l’espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d’ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell’ente, graduato in rapporto alla dimensione dell’ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all’Agenzia.
74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
75. L’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
76. È istituita l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’interno fino all’attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59. L’Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall’ANCI, da un presidente di provincia designato dall’UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all’albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all’albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia e funzionale all’esigenza di garantire un’adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione all’Agenzia regionale. L’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dell’abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento contabile dell’Agenzia, l’amministrazione dell’albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l’iscrizione all’albo degli iscritti all’albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l’iscrizione all’albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell’Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell’amministrazione civile dell’interno;
b) reclutamento del personale da destinare all’Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell’ordinamento speciale, al personale dell’amministrazione civile dell’interno, utilizzando anche l’istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneità per l’iscrizione all’albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell’ordinamento contabile dell’Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l’obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell’Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l’espletamento di funzioni Corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
78 bis. L’agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio (3).
79. L’Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l’eventuale stipula di convenzioni per l’attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
79 bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall’erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali (4).
80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l’Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all’art. 42 della L. 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell’interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali (5). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 bis della L. 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall’art. 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all’albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all’entrata in vigore del regolamento di  cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, decimo comma, del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all’attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall’emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l’iscrizione ad apposita sezione speciale dell’albo. I segretari che richiedano l’iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all’art. 22, comma 2, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, ed all’art. 15 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all’espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l’ammissione all’albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all’emanazione di apposita legge, rimane ferma l’applicazione del Titolo VI della L. 11 marzo 1972, n. 118.
85. All’art. 53, comma 1, della L. 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: «nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità».
86. L’art. 52 e il comma 4 dell’art. 53 della L. 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all’ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l’utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. Omissis. (Modifica i commi 1 e 3 dell’art. 9, L. 24 marzo 1989, n. 122).
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall’art. 7 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e dagli artt. 22 e 23 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all’approvazione del regolamento previsto dall’art. 7, comma 4, della L. 8 giugno 1990, n. 142, si applica la L. 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla L. 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d’Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 4 e dall’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell’ambito dell’ulteriore semplificazione, prevista dall’art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, alla L. 19 marzo 1990, n. 55, alla L. 17 gennaio 1994, n. 47, e al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.
95. L’ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della L. 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì (6):
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l’eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli artt. 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della L. 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178, in Corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente (7);
b) modalità e strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla L. 11 ottobre 1986, n. 697, l’attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della L. 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 , e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all’art. 6 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell’iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l’accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli artt. 25 e 100 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.
97. Le materie di cui all’art. 3, comma 6, e all’art. 4, comma 4, della L. 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d’Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell’area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli artt. 2 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all’accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell’ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l’evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell’attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102. il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull’approvazione dei regolamenti didattici d’ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell’università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l’università.
104. Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all’art. 20, comma 8, lett. b), della L. 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell’organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei membri di cui al comma 104, lett. a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area (8).
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge (8).
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto concernente le modalità di elezione (8).
109. Nel rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), nn. 2), 3), 4) e 5), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l’art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell’ateneo.
111. Le norme che disciplinano l’accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall’art. 51 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all’art. 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lett. a) (9).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L’art. 4 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto (10).
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l’ammissione al concorso, dell’obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza (11).
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l’affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati (11).
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l’individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l’utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell’ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l’inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall’equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lett. c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l’attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l’uso di strutture e attrezzature.
116.  All’art. 9, comma 4, della L. 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «per i quali sia prevista» sono sostituite dalle seguenti: «universitari, anche a quelli per i quali l’atto emanato dal Ministro preveda».
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l’ammissione alla scuola di specializzazione di cui all’art. 4, comma 2, della L. 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all’insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell’organizzazione delle Corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l’educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.
118. Omissis. (Sostituisce il comma 2 dell’art. 1, L. 12 febbraio 1992, n. 188).
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell’art. 3, il comma 3 dell’art. 4, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 9, l’art. 10, ad eccezione del comma 9, e l’art. 14 della L. 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli artt. 65 e 67 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all’art. 20, comma 8, lett. a), b) e c), della L. 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (12).
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l’istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d’Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L’autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d’Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l’organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d’Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d’Aosta, nell’ambito dell’apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d’Aosta.
121. Ai sensi dell’art. 17 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all’ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l’acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell’emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all’attribuzione alla regione autonoma della Valle d’Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell’art. 48 bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L’università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell’Unione €pea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell’insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l’esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l’istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all’ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli artt. 170 e 332 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all’Unione €pea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell’Unione €pea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le Corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l’equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l’applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con R.D. n. 1592/1933 è subordinata all’attivazione, presso l’ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell’università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall’ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l’università di Trento, del 30%  delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del 50 e del 70%, all’università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d’Aosta e all’ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L’università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione. L’attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria è subordinata all’avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali (13).
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lett. c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell’università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell’ambito di programmi dell’Unione €pea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all’art. 73 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell’art. 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell’università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l’attuazione di specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell’art. 44 della L. 14 agosto 1982, n. 590, la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «in correlazione».
130. Omissis. (Sostituisce l’ultimo periodo del comma 14 dell’art. 8, L. 2 gennaio 1997, n. 2).
131. Nell’esercizio della delega prevista dal Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
133 bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per l’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti (14).
134. Al comma 5 dell’art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65, la parola: «portano» è sostituita dalle seguenti: «possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare».
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 5 della L. 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell’art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente (15).
137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 29, L. 16 giugno 1998, n. 191. V. anche l’art. 33 della L. 3 agosto 1999, n. 265.
(2) Comma inserito  dall’art. 2, comma 58 bis, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(3) Comma aggiunto  dall’art. 2, comma 31, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(4) Comma aggiunto  dall’art. 2, comma 32, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(5) Con D.M. 14 giugno 1997 (G.U. 6 settembre 1997, n. 208, S.O.), successivamente è stato istituito l’albo provvisorio dei segretari comunali e provinciali successivamente rettificato con D.M. 20 febbraio 1998.
(6) Alinea così modificato dall’art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370. Vedi D.M. 3 novembre 1999, n. 509, regolamento contenente le norme relative all’autonomia didattica degli atenei.
(7) Lettera prima sostituita dall’art. 1, comma 15, L. 14 gennaio 1999, n. 4, e poi così modificata dall’art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370.
(8) Vedi il D.M. 21 luglio 1997, n. 278 e il D.M. 3 febbraio 1998, n. 21.
(9) Comma così modificato dall’art. 1, comma 15, L. 14 gennaio 1999, n. 4.
(10) Vedi il D.M. 25 luglio 1997 e il D.M. 3 febbraio 1998, n.21.
(11) Vedi il D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(12) Comma così modificato dall’art. 1, comma 15, L. 14 gennaio 1999, n. 4.
(13) Comma così modificato dall’art. 1, comma 15, L. 14 gennaio 1999, n. 4.
(14) Comma aggiunto  dall’art. 2, comma 33, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(15) Vedi il D.M. 19 maggio 1971.

 

L. 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica (G.U. 20 giugno 1998, n. 142, s.o.)

Art. 1 - Modifiche ed integrazioni alla L. 15 marzo 1997, n. 59
1. Alla L. 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
Omissis.

Art. 2 - Modifiche ed integrazioni alla L. 15 maggio 1997, n. 127

1. Alla L. 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
Omissis (V. a pag. 265 la legge n. 127/1997).

Art. 3 - Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni
1. Nell’ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi.
2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall’esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.
3. Nell’ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare sull’intero territorio nazionale a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell’Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all’intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.
4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d’importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell’indennità integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialità.
5. All’art. 43, comma 5, ultimo periodo, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: «tecnico» è soppressa.

Art. 4 - Telelavoro
1. Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l’attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 5 - Disposizioni in materia di edilizia scolastica
1. A decorrere dall’anno 1998, il Ministero dell’interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell’art. 9,  comma 4, della L. 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all’articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23/1996. Per il solo anno 1998, sono computate le somme già trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23/1996. Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni, il Ministero dell’interno, a decorrere dal 1° settembre 1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente all’anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi decreti.
2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall’applicazione della legge n. 23/1996 è autorizzata, per l’anno 1998, l’ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province. All’onere si provvede mediante Corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministero dell’interno provvede all’assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune così come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1.
3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23/1996, le somme Corrispondenti alle spese sostenute nell’anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministero dell’intero provvede al trasferimento delle somme a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di cui all’art. 9, comma 3, della citata legge n. 23/1996. Le relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero dell’interno.