SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (S.O.G.U. 17 marzo 1997, n. 63)
Capo I
Art. 1 - 1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire
alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 Cost., funzioni
e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti
nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali»
si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali
(1).
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell’osservanza del principio
di sussidiarietà di cui all’art. 4, comma 3, lett. a), della presente legge,
anche ai sensi dell’art. 3 della L. 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni
e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti
amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da
qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili
alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività
promozionale all’estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale,
consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche
(2);
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione
generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
r bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale (3);
4. Sono inoltre esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad
apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione
e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale
con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti
legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell’intesa, il Consiglio dei ministri
delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
(4);
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa
del suolo, per la tutela dell’ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione,
il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi,
ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell’intesa, il Consiglio
dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli
studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l’Unione €pea e i compiti preordinati
ad assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal
Trattato sull’Unione €pea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche
ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull’Unione €pea
e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi
e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che
lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano
nell’ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali
dell’uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle
esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell’ambiente
(5).
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(1) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio
1997, n. 127. V. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato nelle pagg. seguenti.
V. inoltre il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(3) Lettera inserita dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(4) Lettera così integrata dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 2 - 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti
alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile
alle materie di cui all’art. 117, primo comma, Cost. Nelle restanti materie
spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell’art.
117, secondo comma, Cost.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell’art. 1 è disposta,
secondo le rispettive competenze e nell’ambito della rispettiva potestà normativa,
dalle regioni e dagli enti locali.
Art. 2 bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti
per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del
presente articolo nonché quelli per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.
2 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate
dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono
nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali
(1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998,
n. 191.
Art. 3 - 1. Con i decreti legislativi di cui all’art. 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle
amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1;
b) indicati, nell’ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire
alle regioni anche ai fini di cui all’art. 3 della L. 8 giugno 1990, n. 142,
e osservando il principio di sussidiarietà di cui all’art. 4, comma 3, lett.
a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali
ai sensi degli artt. 128 e 118, primo comma, Cost., nonché i criteri di conseguente
e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli
enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;
il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni,
assicurando l’effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con
eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali
e funzionali, che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra enti
locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione
anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni
e degli enti locali nell’esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite,
nonché la presenza e l’intervento, anche unitario, di rappresentanti statali,
regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l’esercizio delle
funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate
dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui
all’art. 7, comma 3, salvaguardando l’integrità di ciascuna regione e l’accesso
delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale
statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l’amministrazione dello
Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali
e locali, d’intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi
degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture
organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura,
l’esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l’accessibilità da parte del singolo
cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi
di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all’art. 1
per il comune di Campione d’Italia, in considerazione della sua collocazione
territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica,
valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.
Art. 4 - 1. Nelle materie di cui all’art. 117 Cost., le regioni, in conformità
ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli
altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l’unitario esercizio
a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite
le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche
gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi
regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all’art. 1, comma 2, della presente legge,
vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti
legislativi di cui all’art. 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell’osservanza
dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l’attribuzione della generalità dei compiti
e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane,
secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative,
con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime,
attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento
di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni
e comunità, all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati;
b) il principio di completezza, con l’attribuzione alla regione dei compiti
e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lett. a), e delle
funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle
funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine
di garantire un’adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell’ambito
dell’Unione €pea;
e) i principi di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, con la conseguente
attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali
e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche
associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già
esercitate con l’attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello
di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione
ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio
delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell’allocazione delle funzioni in considerazione
delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali
e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio
delle funzioni amministrative;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità
degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all’art. 1 il Governo provvede anche a (1):
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici
di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito
di definire, d’intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente
e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini,
servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi
dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali
che ne programmino l’esercizio; prevedere che l’attuazione delle deleghe e l’attribuzione
delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché
gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, regolino l’esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati
e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli artt.
22 e 25 della L. 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico,
che rispettino gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento
(CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura
di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di
un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto
dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale
e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e
per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi;
definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con
propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico
tra Stato e Ferrovie dello Stato S.p.A. per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri
di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell’art. 12 e agli artt.
14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali
unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in
particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell’industria, nel commercio, nell’artigianato, nel comparto agroindustriale
e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali
e di coesione dell’Unione €pea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse
del territorio nazionale, la ricerca applicata, l’innovazione tecnologica, la
promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese
nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale
anche in relazione all’obiettivo del contenimento dei prezzi e dell’efficienza
della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi
e il sostegno dell’occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla
realizzazione, all’ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli
impianti industriali, all’avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione
e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare
riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell’ambiente, della sicurezza
e della salute pubblica (2).
4 bis. Gli schemi del decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni
dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere
sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi (3).
5. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e del
principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lett. a), e del principio di efficienza
e di economicità di cui alla lett. c) del medesimo comma del presente articolo,
ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall’emanazione di ciascun decreto legislativo,
la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli
enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione
non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro
il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi
di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si
applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale (4).
(1) Lettera così modificata dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(2) V. il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
(3) Comma inserito dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(4) Comma così modificato dall’art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50.
Art. 5 - 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori
e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti
e due segretari che insieme con il presidente formano l’ufficio di presidenza.
La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla
nomina dei suoi componenti, per l’elezione dell’ufficio di presidenza. Sino
alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso
dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede,
in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere (1).
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla
presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
(1) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio
1997, n. 127.
Art. 6 - 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all’art. 1 il Governo
acquisisce il parere della Commissione di cui all’art. 5 e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque
giorni (1) dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì
i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali
pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni
parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo,
i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
(1) Termine così modificato dall’art. 1, L. 16
giugno 1998, n. 191.
Art. 7 - 1. Ai fini dell’attuazione dei decreti legislativi di cui agli
artt. 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste,
alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni
ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del
tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo
rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela
soppressione o il ridimensionamento dell’amministrazione statale periferica,
in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della
Commissione di cui all’art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti
locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni
dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque
essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), si provvede,
con le modalità e i criteri di cui al comma 4 bis dell’art. 17 della L. 23 agosto
1988, n. 400, introdotto dall’art. 13, comma 1, della presente legge, entro
novanta giorni dall’adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma
1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio
di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni
dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni,
il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il
parere della Commissione di cui all’art. 5, entro trenta giorni dalla data della
loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque
emanati.
3 bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un’addizionale comunale all’IRPEF. Si applicano i princìpi e criteri direttivi
di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 48 della L.27 dicembre 1997, n. 449 (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998,
n. 191.
Art. 8 - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative
regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all’esercizio
delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l’intesa
non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione
del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per
le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l’osservanza
delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati
sono sottoposti all’esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi
quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti
in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico,
nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo
e coordinamento dello Stato:
a) l’art. 3 della L. 22 luglio 1975, n. 382;
b) l’art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma
del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo»
fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica €pea», nonché
il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce
direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni,
che sono tenute ad osservarle, ed»;
c) l’art. 2, comma 3, lett. d), della L. 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente
alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa
delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;
d) l’art. 13, comma 1, lett. e), della L. 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente
alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;
e) l’art. 1, comma 1, lett. hh), della L. 12 gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l’ultimo periodo della lett. a) del primo comma dell’art. 17
della L. 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 9 - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto
a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola,
per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell’emanazione
del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la
partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale,
interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso
la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative
ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati,
commissioni e organi omologhi all’interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l’intesa e della
disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti
dei comuni, delle province e delle comunità montane (1).
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1,
i pareri richiesti dalla presente legge alla conferenza permanente per i rapporti
tra lo stato, le regioni e le province autonome di trento e di bolzano e alla
conferenza stato-città e autonomie locali sono espressi dalla conferenza unificata.
(1) Vedi il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 10 - 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui all’art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri
e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della
loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni
e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all’art. 5 oltre il termine
stabilito dall’art. 6, comma 1 (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno
1998, n. 191.
Capo II
Art. 11 - 1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti
a (1):
a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione
di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall’assistenza
e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all’estero, nella
promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere
il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti
nel settore stesso (2).
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui
all’art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere
emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti
princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi
del presente Capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro
il 31 ottobre 1998 (3). A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti
legislativi, si attiene ai principi contenuti negli artt. 97 e 98 Cost., ai
criteri direttivi di cui all’art. 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, a partire
dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica
e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione,
sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) completare l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella
del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni
del Codice Civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell’impresa;
estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le
altre esclusioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lett. a), l’istituzione
di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva;
riordinare e potenziare l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali,
anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell’esercizio
del potere di indirizzo e direttiva all’ARAN per i contratti dei rispettivi
comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere
la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario
di cui all’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici
che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l’iscrizione ad
albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione;
prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un
comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo,
la quantificazione dei costi contrattuali sia dall’ARAN sottoposta, limitatamente
alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio di cui all’art. 1 bis della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori
e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci
entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende
effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell’accordo siano trasmessi
al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere
che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente
del consiglio direttivo dell’ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto
collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere
che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all’ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta
giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell’ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di
quanto previsto dalla lett. a), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti
in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte
a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali
di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione
del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia
edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale
transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative (4) di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell’adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti
della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale
delle sanzioni disciplinari, nonché l’adozione di codici di comportamento da
parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da
parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull’applicazione
dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento
della funzione pubblica (5).
4 bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle
commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (6).
5. Il termine di cui all’art. 2, comma 48, della L. 28 dicembre 1995, n. 549,
è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4,
sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate
le seguenti modificazioni alle disposizioni dell’art. 2, comma 1, della L. 23
ottobre 1992, n. 421: alla lett. e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati»
sono soppresse; alla lett. i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla
lett. h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle
seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione
e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del
settore privato»; la lett. q) è abrogata; alla lett. t) dopo le parole: «concorsi
unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi
a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti
salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando
di concorso (7) (8).
(1) Vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396; il
D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134 e i DD.Lgs. 29 gennaio 1998, nn. 19 e 20 nonché
il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3. Il termine è stato così modificato dall’art.
1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(2) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127. Successivamente
l’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191 ha così modificato la lett. b).
(3) Termine così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(4) Lettera così modificata dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(5) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(6) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(7) Periodo aggiunto dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(8) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l’art. 9, L. 8 marzo
1999, n. 50. Successivamente l’art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (G.U.
29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione, ha così disposto:
«Art. 1. 1. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui all’articolo 10 e
all’articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n.
59, come differiti dall’articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50,
sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi
alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in
vigore della presente legge».
In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i
seguenti decreti:
- quanto alla lettera a):
il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;
il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell’A.I.M.A. e l’istituzione
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi
(Formez);
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni
pubbliche;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell’organizzazione del Governo;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
- quanto alla lettera b):
il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell’ente pubblico «La
Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura
La Biennale di Venezia»;
il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell’ente
pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;
il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;
il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione
e istituzione della società «Sviluppo Italia»;
il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;
il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale
italiano - C.O.N.I.;
il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro €peo dell’educazione,
della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione
del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;
il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell’ente
autonomo «La Triennale di Milano»;
il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell’Ente autonomo esposizione
universale di Roma in società per azioni;
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull’istituzione dell’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell’ente autonomo «Mostra
d’oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell’Unione nazionale per l’incremento
delle razze equine (UNIRE);
- quanto alla lettera c):
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi
e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- quanto alla lettera d):
il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle
ricerche;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell’Agenzia spaziale italiana
- A.S.I.;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente - ENEA;
il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull’istituzione dell’Istituto nazionale di
astrofisica - INAF;
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull’istituzione dell’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali
per l’industria.
Art. 12 - 1. Nell’attuazione della delega di cui alla lett. a) del comma
1 dell’art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili
dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e dal D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio
dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell’art.
95 Cost., le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento
delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in
determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
artt. 3 e segg.;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente
riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza
gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400,
il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei ministri e il transitare nei ruoli dell’amministrazione cui saranno trasferite
le competenze (1);
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’eventuale affidamento
alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite
a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa,
regolamentare e finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto ed approvato
con le leggi finanziaria e di bilancio dell’anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i
Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall’appartenenza dello Stato
all’Unione €pea, dei conferimenti di cui agli artt. 3 e seguenti e dei princìpi
e dei criteri direttivi indicati dall’art. 4 e dal presente articolo, in ogni
caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all’inizio della
nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all’interno di
ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni
e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche
mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo
o di agenzie e aziende, anche risultanti dall’aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e
di organicità (1);
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza
con quanto previsto dal Capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con
le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d’intesa con le regioni interessate, all’articolazione delle attività
decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti
al controllo dell’amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati
a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate
unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o
il rispetto di standard dimensionali impongano l’accorpamento di funzioni amministrative
statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta
salva l’unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso
ciascuna provincia, in modo da realizzare l’accorpamento e la concentrazione,
sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso
le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti
o di riscossione di crediti a favore o a carico dell’Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all’evolversi della struttura del bilancio
dello Stato ed all’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria
ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e
per centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione
dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di
reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo
delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi
di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali
e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze
del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione
politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti
nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell’azione amministrativa e il superamento della
frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei
strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi,
sia all’interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni;
razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno,
che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con
gli uffici di statistica istituiti ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 1989, n.
322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni
che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire
sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria,
ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell’art. 35, comma 8,
del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche
per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento
di cui all’art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino
e fusione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), procedure finalizzate alla
riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli
per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalità previste dall’art. 3, commi 205 e 206, della L.
28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono
alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui
propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati
siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l’attuazione,
all’uopo anche rivedendo le attribuzioni e l’organizzazione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali
(2).
2. Nell’ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri,
il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative,
in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del
tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque
in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente
legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni,
autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero;
le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla L. 23 agosto
1988, n. 400, sono Corrispondentemente ridotte.
------------------
(1) Lettera così modificata dall’art. 7, L. 15
maggio 1997, n. 127.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 7, L.15 maggio 1997, n.127..
Art. 13 - 1 Omissis. (1).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4 bis dell’art. 17 della L. 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che
i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell’art. 17 della L. 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo(2), i decreti di cui
all’art. 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall’art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del
predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino
alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4 bis, della
L. 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
-------------------
(1) Aggiunge il comma 4 bis all’art. 17, L. 23
agosto 1988, n. 400.
(2) Comma così modificato dall’art. 45, comma 20, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 14 - 1. Nell’attuazione della delega di cui alla lett. b) del comma
1 dell’art. 11, il Governo perseguirà l’obiettivo di una complessiva riduzione
dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili
dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, dall’art. 3, comma 6, della L. 14 gennaio
1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione
di enti per i quali l’autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in
ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura
di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti
inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell’art. 12, comma 1,
lett. s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato
degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico
nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità
di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società
di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi
di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano
di utilizzo del personale ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. s), in carico
ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza,
anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale,
con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione,
e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio
a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall’art. 20, comma 7, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l’ottimale utilizzo delle strutture
impiantistiche (1).
(1) Vedi, anche, l’art. 44, comma 4, L. 27 dicembre
1997, n. 449.
Art. 15 - 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione
è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza
e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in
materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori
dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all’interoperabilità
si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi
stabilite. Le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio
1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli
atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti
al parere dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e,
ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra
quelle di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, hanno
facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati
con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità
di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione
e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del
parere delle competenti Commissioni (1).
(1) V. D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.
Art. 16 - 1. Il Comitato scientifico di cui all’art. 2, comma 3, della
L. 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già
espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente
finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all’efficacia
e all’efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione
dell’utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla
verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla
eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le
procedure di cui all’art. 2, commi 1, 2, 3 e 6, della L. 24 dicembre 1993, n.
537, e al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i
quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere
ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata
la revoca dell’approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso
delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente
ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato
di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto
del Ministro del tesoro allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l’attuazione dei processi
di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo
le procedure di cui all’art. 2, commi 1, 2, 3 e 6, della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, e al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio e
ricerca per l’elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione
dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma
collegiale (1).
------------------------
(1) Comma così modificato dall’art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50.
Art. 17 - 1. Nell’attuazione della delega di cui alla lett. c) del comma
1 dell’art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili
dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, dall’art. 3, comma 6, della L. 14 gennaio
1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico
di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri
oggettivi, dei risultati dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici
favorendo ulteriormente l’adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni
caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei
diritti dell’utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla
definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque
annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza
ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l’esito dell’attività di valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati all’allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati
sull’attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso
i sistemi di cui alla lett. a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro-Ragioneria
generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988,
n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento,
di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto
assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione,
di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti
il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli
uffici che assolvono all’obbligo di Corrispondere l’indennizzo, assicurando
la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate
e la massima celerità nella corresponsione dell’indennizzo stesso (1).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione
al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.
(1) L’originaria lett. h) dell’art. 20, comma
5, è stata qui collocata come lett. f) dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 18 - 1. Nell’attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1,
lett. d), il Governo, oltre a quanto previsto dall’art. 14 della presente legge,
si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della
politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione €pea
e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore,
della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione
del personale, nell’intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi,
di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il
massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più
agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento
e della diffusione della tecnologia nell’industria, in particolare piccola e
media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche
con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi
da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri
di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall’art.
14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo
anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati
dell’attività di ricerca e dell’impatto dell’innovazione tecnologica sulla vita
economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che
alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della
produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi
generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l’autonomia dei ricercatori
e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università,
scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell’adeguamento alla vigente normativa
comunitaria in materia, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le
forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni
di cui al n. 41 dell’allegato 1, previsto dall’art. 20, comma 8, della presente
legge, ferma restando l’applicazione dell’art. 11, secondo comma, della L. 17
febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello
Stato.
3. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette
alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca,
nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire,
articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di
governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione,
nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.
Art. 19 - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal
presente Capo aventi riflessi sull’organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico
dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Capo III
Art. 20 - 1. Il Governo, entro
il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l’esercizio
della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina,
salvo quanto previsto alla lett. a) del comma 5. In allegato al disegno di legge
è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei
procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le
modalità di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti
del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni
e dagli enti locali (1).
3. I regolamenti sono emanati con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri-Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.
A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove,
anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici
dei procedimenti (2).
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando
le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti
che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono
particolari procedure, fermo restando l’obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell’efficacia degli
atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all’art. 51, comma 2, del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l’esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di
servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori
di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo
(3);
g bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle
finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore
o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell’ordinamento giuridico
nazionale o comunitario (3);
g ter) soppressione dei procedimenti che comportino per l’amministrazione e
per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso
la sostituzione dell’attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati (3);
g quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell’attività
e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio (3);
g quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale
di caratttere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano
una difforme disciplina settoriale (3);
g sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di
tutte le fasi del procedimento (4);
g septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche (4);
5 bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti
da semplificare di cui all’allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui
al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti
di modificazione (5).
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione
dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell’azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi
da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute,
che costituiscono princìpi generali dell’ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni (6) dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi,
criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici,
sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma
2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all’allegato
1 alla presente legge, nonché le seguenti materie(a):
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla L. 7 agosto
1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema,
di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì
l’istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme
sono finalizzate a garantire l’accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi,
a determinare percentuali massime dell’ammontare complessivo della contribuzione
a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per
le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità,
solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione
delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla
presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari (7);
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all’art.
73 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti
dei concorsi per ricercatore in deroga all’art. 5, comma 9, della L. 24 dicembre
1993, n. 537;
e) procedure per l’accettazione da parte delle università di eredità, donazioni
e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia
(8).
9. I regolamenti di cui al comma 8, lett. a), b) e c), sono emanati previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell’entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lett. c),
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall’art. 4 della
L. 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all’art. 6
della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente
al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione
di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle
materie interessate dall’attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione
della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all’art.
4, comma 4, lett. c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi
unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma
4, lett. c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni
di norme, secondo i criteri previsti dagli artt. 14 e 17 e dal presente articolo.
(1) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 8 marzo
1999, n. 50.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50.
(3) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127. Successivamente
l’art. 1 comma 17, ha aggiunto le lett. g-bis) g-ter), g-quater) e g-quinquies).
(4) Lettera aggiunta dall’art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50.
(5) Comma aggiunto all’art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50.
(6) Comma così modificato dall’art. 1, comma 18, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(7) Vedi il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.
(8) Vedi l’art. 17, comma 119, L. 15 maggio 1997, n. 127. V., anche, il D.P.R.
2 dicembre 1997, n. 491 e il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25.
(a) I regolamenti di cui al presente comma sono stati approvati:
- quanto alla lettera a):
con D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, sui procedimenti relativi allo sviluppo ed
alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali
di coordinamento;
- quanto alla lettera b):
con D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491, sull’istituzione del Consiglio nazionale
degli studenti universitari;
con D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, sui procedimenti relativi allo sviluppo ed
alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali
di coordinamento;
- quanto alla lettera c):
con D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contributi universitari;
- quanto alla lettera d):
con D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 386, sull’approvazione degli atti dei concorsi
per ricercatore universitario;
con D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387, sulle procedure per il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca;
- quanto all’allegato 1:
con D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, sulla semplificazione dei procedimenti in
materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale
della scuola;
con D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367, sulla semplificazione del procedimento di
presa in consegna di immobili e sui compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali;
con D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, sulla semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione ed all’immissione in commercio di presìdi medico-chirurgici;
con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sulla semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi;
con D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, sulla semplificazione dei procedimenti di
approvazione e di rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti in ordine
alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici
in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell’impiego di fondi
disponibili;
con D.P.R. 3 settembre 1999, n. 353, sulla semplificazione del procedimento
per l’assegnazione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori
e al Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione;
con D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, sul riordino e la semplificazione del
procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra;
con D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48, sulla semplificazione dei procedimenti di
controllo in materia di contrassegni speciali per bevande, acque minerali e
prodotti vinosi;
con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, sulla semplificazione del procedimento per
la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
con D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, sulla semplificazione del procedimento per
l’erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati
operanti presso le rappresentanze all’estero;
con D.P.R. 1° giugno 2000, n. 218, sulla semplificazione del procedimento per
la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà;
con D.P.R. 16 marzo 2000, n. 286, sulla semplificazione del procedimento per
l’erogazione del contributo annuale all’Associazione italiana della Croce Rossa;
con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, sulla semplificazione del procedimento relativo
agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile;
con D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, sulla semplificazione della disciplina
in materia di registro delle imprese, nonché sulla semplificazione dei procedimenti
relativi alla denuncia di inizio di attività e sulla domanda di iscrizione all’albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie
di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, sulla semplificazione dei procedimenti
di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto;
con D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367, sulla semplificazione dei procedimenti
relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque
territoriali;
con D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 438, sulla semplificazione concernente l’abrogazione
della normativa relativa al procedimento per la concessione di contributi a
favore del commercio;
con D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 439, sulla semplificazione concernente l’abrogazione
della normativa sul procedimento per il risanamento dell’industria siderurgica;
con D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 sulla semplificazione del procedimento per
il collocamento ordinario dei lavoratori;
con D.P.R. 15 gennaio 2001, n. 54, sulla semplificazione del procedimento per
la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore
agroalimentare in paesi non appartenenti all’Unione €pea;
con D.P.R. 17 gennaio 2001, n. 65, sulla semplificazione concernente l’abrogazione
della normativa sul procedimento per la concessione di contributi per la promozione
degli investimenti esteri in Italia.
Art. 20-bis. 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare
anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione
costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle
esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l’abrogazione
della Corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative
previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle Corrispondenti
norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti
di semplificazione (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50 e poi così modificato
dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
Capo IV
Art. 21. 1. L’autonomia delle
istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo
di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema
formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche
le funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione
in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi
comuni all’intero sistema
scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato,
sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal
fine anche l’estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole
e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli
istituti tecnici e professionali e degli istituti d’arte ed ampliando l’autonomia
per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro
specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento
è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere
delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta
di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con
i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le
norme di cui all’articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge (1).
3. I requisiti dimensionali ottimali per l’attribuzione della personalità giuridica
e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell’ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del
servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari
situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze
e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione
compresi nell’istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente
concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in
cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui
vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l’autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di
cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte
le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle
istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia
sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni
scolastiche per l’adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato
secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle
istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in
possesso di personalità giuridica e di quelle che l’acquistano ai sensi del
comma 4 è costituita dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo
e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.
Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione
che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività
di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia
e di ciascun indirizzo di scuola. L’attribuzione senza vincoli di destinazione
comporta l’utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per
spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni
in corso d’anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito
il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri
per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l’acquisizione
da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari
a garantire l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari
gradi e tipologie dell’istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi
da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria
ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata.
In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle
disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni
scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa
è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e
di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti (2).
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per
l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni
o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia
di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione
non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e
autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità
e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica,
nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard
di livello nazionale.
8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità,
della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa
si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di
unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità
di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi
restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale,
la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali,
il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti
dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale.
9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali
del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento,
della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione
di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali,
facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.
A tal fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli
organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo
previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline
ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi
e l’obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della
produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche
realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell’offerta
formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative
di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici
e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a
programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell’ambito di accordi tra le
regioni e l’amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi
formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell’autonomia
didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi, il Centro €peo dell’educazione, la Biblioteca
di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di
cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al
supporto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la
personalità giuridica e l’autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti
superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi
8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di
tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento
scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili,
la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo è delegato
ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche] (3).
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l’autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte
e per la scelta dell’affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché
per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche,
anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2.
È abrogato il comma 9 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (4).
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo
di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale
e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando
l’autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti
criteri (5):
a) armonizzazione della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni dei
nuovi organi con le competenze dell’amministrazione centrale e periferica come
ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni
scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera
p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto
previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell’articolo
12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione
con l’individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma
restando l’unicità della funzione, ai capi d’istituto è conferita la qualifica
dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia
da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo
delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei seguenti criteri (6):
a) l’affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità
in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l’organizzazione e
le attribuzioni dell’amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell’articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente
con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall’articolo
28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto attualmente in servizio,
assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito
corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede
di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 13 la riforma degli
uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando
e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni
ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della
rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento,
a decorrere dall’inizio dell’attuazione dell’autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare
eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto
e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d’Aosta
stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta
prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste
dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione
delle prove d’esame sono definiti nell’ambito dell’apposito regolamento attuativo,
d’intesa con la regione Valle d’Aosta. È abrogato il comma 5 dell’articolo 3
della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (7).
(1) Per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche, vedi il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233. Per le norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, vedi il D.P.R. 8 marzo 1999, n.
275.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 28 agosto 2000, n. 240, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(3) Periodo soppresso dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° febbraio
2001, n. 44.
(5) Alinea così modificato prima dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191 e poi
dall’art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. In attuazione della delega contenuta nel
presente comma vedi il D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
(6) In attuazione della delega contenuta nel presente comma è stato emanato
il D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (G.U. 26 marzo 1998, n. 71).
(7) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13.
Art. 22 - 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali
e la vigilanza sulle attività relative. Le partecipazioni azionarie o le attività,
i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali,
già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT)
e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito
alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati
gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2 (1).
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma
o ai comuni entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle
terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione
con impegno dell’ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci
delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il
trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione
del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le
partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai
comuni interessati, i quali possono altresì prevedere forme di gestione attraverso
società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati
.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni territorialmente
interessati non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma
2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di
regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni,
volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche
e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell’importanza delle stesse
per l’economia generale, nonché per gli interessi turistici.
(1) Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio
1997, n. 127.
ALLEGATO 1
(previsto dall’art. 20, comma 8)
1. Procedimento
per il versamento di somme all’entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa
del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell’Unione
€pea): regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55; legge 5 agosto
1978, n. 468, articolo 17; legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6; regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,
articoli 7 e 10; legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74; decreto del Ministro
del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del
27 ottobre 1992; legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell’articolo
5 della citata legge n. 468 del 1978; legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo
24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione
degli uffici giudiziari: legge 24 aprile 1941, n. 392; legge 25 giugno 1956,
n. 702; legge 15 febbraio 1957, n. 26.
3.[Procedimento in materia di collaborazioni culturali: decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6; legge 24 dicembre 1993, n. 537,
articolo 3, comma 27] (45/b).
4.[Procedimenti per l’erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario
del personale dello Stato: decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860; legge
18 dicembre 1973, n. 836; decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
legge 26 luglio 1978, n. 417] (45/c).
5. [Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presìdi agli
invalidi del lavoro: testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178] (45/d).
6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 29 ottobre 1991, n. 358; decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287; legge 23 dicembre 1994, n. 724.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
nonché della relativa licenza di esercizio: legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1951, n. 1767; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione: legge 9 gennaio
1991, n. 9.
9. [Procedimento di concessione per l’approvvigionamento di acqua pubblica da
corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute
pubbliche: regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24
gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n.
431; decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275] (45/e).
10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989; decreto-legge
29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993,
n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici, di impianti elettrici pericolosi: decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338; regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; legge 5
marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n. 447.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica: decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358; decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 573; legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato
dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724,
articolo 44; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d’ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale
marittimo: articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi: legge 26 luglio 1965, n. 966;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577; legge 7 dicembre 1984, n. 818.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL): regolamento
approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131; regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze
di natura economica: legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione
delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all’acquisto
di beni immobili, all’accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni
o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti: codice civile,
articoli 12, 16 e 17; disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e
7; legge 5 giugno 1850, n. 1037; regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; legge
21 giugno 1896, n. 218; regio decreto 26 luglio 1896, n. 361; legge 30 aprile
1969, n. 153, articolo 65.
18. Procedimento di espropriazione per causa
di pubblica utilità e altre procedure connesse: legge 25 giugno 1865, n. 2359;
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (45/f).
19. Procedimento per l’erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte
dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all’estero: regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge
6 febbraio 1985, n. 15; legge 22 dicembre 1990, n. 401; decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
20. [Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione €pea: legge 30 dicembre 1986, n. 943; decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39] (45/g).
21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più
domande di concessione: articolo 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di
danno erariale: norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; regolamento approvato con regio decreto
13 agosto 1933, n. 1038; testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214.
23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo,
pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349): testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.
472; legge 8 agosto 1991, n. 274; decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti
delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici
in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell’impiego dei fondi
disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali,
di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale: testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124; legge 30 aprile 1969, n. 153; legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo
29; legge 23 dicembre 1978, n. 833; legge 11 marzo 1988, n. 67; legge 9 marzo
1989, n. 88; decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43,
articolo 14, comma 14; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; legge 24
dicembre 1993, n. 537, articolo 3.
25. Procedimento di unificazione dei termini
per i contributi previdenziali: legge 30 aprile 1969, n. 153; decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150; decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 gennaio 1977, n. 10.
27. [Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli
uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed
esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza: legge 23 agosto 1988,
n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31; regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell’ambito della Presidenza
del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato
generale] (45/h).
28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione
delle pensioni di competenza dell’assicurazione generale obbligatoria: decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22; decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo
dell’articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; legge 23 aprile 1981, n.
155, articolo 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull’esercizio del
commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari: legge 24
novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585; testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi: legge 7 febbraio
1979, n. 29, articolo 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività
didattiche: legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69; testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione dell’itinerario scolastico degli alunni e per
lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità
e di diploma finale: testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, dall’articolo 143 all’articolo 150; dall’articolo 176 all’articolo 187;
dall’articolo 192 all’articolo 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione,
idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione
degli esami di maturità e di diploma finale: testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza
del personale della scuola: legge 4 gennaio 1968, n. 15; testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile: regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238.
37. [Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate
attività industriali: decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175] (45/i).
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica
di diritto pubblico e privato: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3); decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 269, articolo 6, commi 3, 4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana: decreto-legge
20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1995, n. 490, articolo 7.
40. Procedimento per l’assegnazione del contributo alla Lega italiana contro
i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione: legge
18 marzo 1982, n. 88
e legge 21 aprile 1977, n. 164; legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1,
comma 40 (Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
41. Procedimenti per l’ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle
imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l’erogazione
dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei
medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per incentivare
la ricerca, l’innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675; legge 17 febbraio 1982, n. 46; legge 1° marzo
1986, n. 64; legge 5 agosto 1988, n. 346; legge 5 ottobre 1991, n. 317; decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341; decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all’incentivazione, all’ampliamento, alla ristrutturazione
e riconversione degli impianti industriali: legge 12 agosto 1977, n. 675; decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237; decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi: legge 17 agosto 1942, n.
1150; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 gennaio 1977, n. 10; decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349; legge 9 gennaio 1991, n. 10; legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari
e per la conservazione delle sostanze alimentari: legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. [Procedimento per il trattamento delle acque reflue: legge 5 gennaio 1994,
n. 36] (45/l).
46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presìdi
sanitari: legge 30 aprile 1962, n. 283; decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1968, n. 1255; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione: decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presìdi medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie
(articolo 189); decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.
49. [Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione
di utilizzo d’acqua per uso industriale: regio-decreto 11 dicembre 1933, n.
1775] (45/m).
50. Procedimento per l’esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26; decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. [Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato: legge 16 aprile 1987, n. 183; decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236; legge 18 maggio 1989, n. 183; legge 5 gennaio 1994,
n. 36] (45/n).
52. [Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi nelle aree
depresse: decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341] (45/o).
53. [Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno: legge
1° marzo 1986, n. 64; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488] (45/p).
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell’imprenditoria femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. [Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli
occupazionali: legge 27 febbraio 1985, n. 49] (45/q).
56. Procedimenti per l’assicurazione ed il finanziamento del credito all’esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell’industria siderurgica: legge 31 maggio
1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell’industria bellica: legge 24 dicembre 1985, n.
808; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all’ingrosso
e dei mercati agro-alimentari: legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. [Procedimenti relativi agli interventi a favore dell’imprenditoria giovanile:
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95] (45/r).
62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti
esteri in Italia: decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge
20 maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota
nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all’Unione €pea: legge
20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la
partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all’Unione €pea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni
per iniziative volte a promuovere le esportazioni: legge 29 ottobre 1954, n.
1083.
67. Procedimenti sull’assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti
all’esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria
in campo internazionale: legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la cooperazione
nei Paesi in via di sviluppo: legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394.
71. [Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane
all’estero: legge 1° luglio 1970, n. 518] (45/s).
72. Procedimenti di concessione di contributi per l’incremento della collaborazione
con i Paesi dell’€pa centrale ed orientale: legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste
all’estero: legge 24 aprile 1990, n. 100; legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo
2.
74. Procedimenti per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori
e per l’applicazione delle tariffe sull’autotrasporto delle merci: legge 6 giugno
1974, n. 298; decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.
75. [Procedimento in materia di strumenti per pesare: legge 10 ottobre 1975,
n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n.
121] (45/t).
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per
finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività
commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:
articoli 33-37 del codice della navigazione; articoli 5-21 del regolamento di
esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494; legge 28 gennaio 1994, n. 84; decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per
lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali
e tenuta di registri in materia di attività commerciali: testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regolamento
di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 1° marzo 1975, n. 44; decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale
di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento: testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali: legge
2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina: legge 23 dicembre
1956, n. 1526; legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. [Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte
in polvere e burro: legge 11 aprile 1974, n. 138] (45/u).
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze
zuccherine e miele: decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162; legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e
aceto: decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; legge 2 maggio 1976,
n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori: decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito
degli alcoli: regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; regio decreto 6 novembre
1930, n. 1643; regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604; decreto-legge 18 aprile
1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; legge 28 marzo
1968, n. 415; decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia: legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55; legge 17 gennaio 1994, n. 7; decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490 (46).
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi
elettrogeni): legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. [Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali: decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502] (46/a).
89. Procedimento per l’iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali
(sportelli polifunzionali): legge 30 dicembre 1991, n. 412.
90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni
straordinaria: decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; legge 23 luglio 1991, n. 223; decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale
a seguito della stipula di contratti di solidarietà: decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l’applicazione delle
tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
93. [Procedimento per l’applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende
che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo
fra pensione ed attività lavorativa subordinata: decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; legge 24 novembre 1981, n. 689; decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503] (46/b).
94. Procedimento per l’iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle
imprese: legge 29 dicembre 1993, n. 580; decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581 (46/c).
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei
libri aziendali obbligatori: legge 10 gennaio 1935, n. 112; decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124; legge 30 aprile 1969, n. 153; decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; legge 11 gennaio 1979, n. 12; decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626; decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni
provinciali per l’artigianato e all’iscrizione, modificazione e cancellazione
all’Albo delle imprese artigiane: decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616; legge 8 agosto 1985, n. 443; decreto-legge 15 gennaio 1993,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio
delle attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti
(46/d): legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 392.
98. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio
delle attività di autoriparazione (46/e): legge 5 febbraio 1992, n. 122; decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per
l’esercizio delle attività di pulizia: legge 25 gennaio 1994, n. 82; decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 luglio 1997,
n. 274 (46/f).
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi
comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini,
officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e
merci od all’esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere: regio
decreto 12 febbraio 1911, n. 297; regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148; regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 29 novembre 1952, n. 2388; legge 5 novembre
1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. [Procedimenti di denuncia nominativa all’INAIL degli assicurati: decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63] (46/g).
101. [Procedimenti di riconoscimento dell’invalidità civile: legge 15 ottobre
1990, n. 295] (46/h).
102. [Procedimenti per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi: decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157] (46/i).
103. [Procedimenti per l’affidamento di appalti pubblici di forniture: decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358] (46/l).
104. [Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico
al suolo: legge 10 maggio 1976, n. 319] (46/m).
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie e di altri atti
di assenso concernenti attività edilizie: legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo
31); legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4); decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493 (articolo 4) (46/n).
106. Procedimenti per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici: regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55; decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; legge 11 febbraio 1994, n. 109; decreto-legge
3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995,
n. 216.
107. [Procedimenti per l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori: legge
10 febbraio 1962, n. 57; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 19 marzo 1990, n.
55; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55]
(46/o).
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per
lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 27 luglio 1991.
110. [Procedimenti per l’autorizzazione all’immissione di nuove sostanze farmaceutiche
e specialità medicinali già in uso all’estero e per l’inclusione nel prontuario
farmaceutico nazionale: decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178] (46/p).
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli
terapeutici sperimentali: legge 7 agosto 1973, n. 519; decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 267; decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754.
112. Procedimenti riguardanti l’erogazione dei fondi destinati alla formazione
professionale e allo sviluppo: legge 21 dicembre 1978, n. 845; legge 14 febbraio
1987, n. 40; legge 16 aprile 1987, n. 183; decreto-legge 17 settembre 1988,
n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492; decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236; legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.
112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori: legge 29
aprile 1949, n. 264; legge 28 febbraio 1987, n. 56; legge 23 luglio 1991, n.
223; decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608; legge 24 giugno 1997, n. 196 (47).
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473; decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; legge 10 aprile 1991, n. 125 (47).
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all’esportazione e all’importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994; regolamento (CE)
n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994; decreto del Ministro per il
commercio con l’estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990 (47).
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità: testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, articolo 221; legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985,
n. 47, articolo 52; legge 9 gennaio 1989, n. 13 (48).
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62; regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (48).
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di
premi per l’assicurazione infortuni: decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479 (48).
112-octies. Procedimenti relativi all’elencazione e alla dichiarazione delle
cose trasportate in conto proprio: legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 (48).
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di
temporanee importazioni ed esportazioni: testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221 (48).
112-decies. [Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato: testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639] (48/a).
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e
satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali: regio decreto
22 luglio 1939, n. 1732; regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793,
825 e 1200; legge 2 febbraio 1960, n. 68; legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo
1; decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968; legge 24 ottobre 1977, n. 801,
articolo 12; legge 25 marzo 1985, n. 106; decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207 (49).
(45/a) Il presente allegato è stato modificato
in conformità di quanto disposto dall’art. 1, comma 19, L. 16 giugno 1998, n.
191, riportata al n. CI e dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/b) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/c) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/d) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/e) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/f) Numero così modificato dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/g) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/h) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/i) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/l) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/m) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/n) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/o) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/p) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/q) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/r) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/s) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/t) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(45/u) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46)
Numero così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al
n. XC.
(46/a) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/b) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/c) Numero così sostituito dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/d) Titolo così sostituito dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/e) Titolo così sostituito dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/f) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/g) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/h) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/i) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/l) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/m) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/n) Numero così modificato dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/o) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(46/p) La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall’art. 1,
L. 24 novembre 2000, n. 340.
(47) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(47) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(47) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(48/a) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191 e poi soppresso
dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(49) Numero aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191 come corretto con
avviso G.U. 24 settembre 1998, n. 223.