PORTALE DI DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DEI TRASPORTI TERRESTRI

A cura di Francesco Infantino 

 

 

 

L’AUTOTRASPORTO DI COSE E DI PERSONE

 

RIASSETTO NORMATIVO 2010

 

Consulta generale dell’autotrasporto

Comitato centrale e Comitati regionali per

l’Albo degli autotrasportatori

Autotrasporto di cose per conto terzi

Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori per conto terzi

Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori per conto terzi

Accesso alla professione

Formazione

Carta di qualificazione del conducente

Servizi di linea di competenza statale

 

                                                             ------------------------------°---------------------------

 

Indice sommario

Presentazione

Delega per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto

Legge 1° marzo 2005, n. 32 - Delega al Governo per il riassetto normativo del settore

Autotrasporto

Legge 6 giugno 1974, n. 298 - Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportati di cose.

Consulta Generale per l'autotrasporto - Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori

D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 - Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

D.M. 6 febbraio 2003, n. 2284/TI – Istituzione della Consulta generale dell’autotrasporto

Circ. 15 febbraio 2006

D.D. 17 febbraio 2006

D.D. 22 febbraio 2006

Del. 22 marzo 2006

Del. 27 giugno 2006

Del. 27 giugno 2006

D. M. 6 ottobre 2006

Circ. 11 gennaio 2007

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134  - Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

 

Circ. 20 settembre 2010  Min. infrastrutture e trasporti - Operatività dei Comitati Provinciali per l'Albo degli autotrasportatori. Prime disposizioni applicative del D.P.R. 134/2010.

Riassetto normativo autotrasporto

D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, 40.

Circ. 15 settembre 2010 Min. infrastrutture e trasporti(prot. n. 74491)  e Ministero dell'interno (Prot. n. 300/A/10/108/13/1) del 15 settembre 2010 - Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "disposizioni in materia di sicurezza stradale". D.L. 6 luglio 2010, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti". Modifiche al codice della strada e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Prime disposizioni operative.

Circ. Min. Interno 14 luglio 2006, n. 52609 - Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, 46.

D. D. 1° febbraio 2006 - Determinazione dei modelli contrattuali tipo, in attuazione dell'articolo 6, c. 2, del D. Lgs. 21 npvembre 2005, n. 286, 51

 

D. D. 17 febbraio 2006 - Definizione delle modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, c. 3, D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, 58.

D. D. 22 febbraio 2006 - Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell'articolo 12, c. 4, D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, 60.

Circ. Min. Trasporti 8 maggio 2006, n. 63/M4 - Utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi. Dir. 2006/1/CE, 64.

Accesso alla professione di autotrasportatore

D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 - Attuazione dir. 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione Europea, modificativa della dir. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada  di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti autotrasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, 65.

D.M. 28 aprile 2005, n. 161 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci, 79.

Circ. Min. trasporti 23 giugno 2006, n. 3/2006/APC - Disposizioni in materia di accesso alla professione autotrasporto di viaggiatori e di merci in conto terzi, 82.

Circ. Min. trasporti 9 novembre 2006, n. 5/2006/APC - Corsi di formazione ed esami di idoneità professionale autotrasportatori di merci e viaggiatori per conto di terzi, 84.

Dir. 2003/59/CE del 15 luglio 2003 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale  e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il Reg. (CEE) n. 3820/85/CEE del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio.

Carta di qualificazione del conducente

D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 , Capo II, 116

Circ. Min. trasporti 3 febbraio 2006, n. 761/M350/MOT3 - Termini di applicazione del d. lgs. 21 novembre 2005, n. 286, 123.

Circ. Min. trasporti 27 marzo 2007, n. 29092/23.18.03 - Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE, 136.

D.M. 7 febbraio 2007 - Rilascio della carta di qualificazione del conducente, 136

D.M. 7 febbraio 2007 - Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, 141.

D.M. 7 febbraio 2007 - Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente, 154.

Servizi automobilistici di competenza statale

D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 - Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, 159.

D.M. 1° dicembre 2006, n. 316 - Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale, 167.

Circ. Min. trasporti 23 marzo 2007, n. 2 - Servizi di linea iterregionali di competenza statale, 173.

 

 

  

Presentazione.

1. Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto

2. Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori

3. Riforma Autotrasporto. Liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasporto (Capo I Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286).

4. Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

  

 

1. Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitatocentrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori (DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n.284).

 

La legge 1 marzo 2005, n. 32, ha previsto, all'articolo 1, comma 1, la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi, mirati, fra L'altro, al riassetto normativo in materia di "organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci".

Il decreto delegato n. 284/2005 ha lo scopo di dare attuazione alla delega in argomento, in base ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della citata legge, e cioè:

 riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'Autotrasporto, istituita con decreto del Ministro dei trasporti 6 febbraio 2003, n. 2284/TI', delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

 riforma del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

 nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai precedenti punti, garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.

Il decreto in esame, luce dell'ampia discrezionalità riconosciuta al Governo dalla legge di delega, pone in essere una disciplina fondata sull'esigenza di separare nettamente le funzioni dei due organi, pur assicurando il necessario collegamento fra gli stessi, per il raggiungimento di obiettivi comuni, legati all'individuazione di politiche di settore in grado di realizzare la migliore mobilità delle merci e favorire la competitività delle imprese italiane di produzione e di servizi.

Per quel che riguarda, in particolare, la Consulta generale per l'autotrasporto, va sottolineato come la scelta di dar vita ad un organismo collegiale che fungesse anche da "camera di compensazione" fra i diversi interessi coinvolti, risalga al protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2001 fra il Governo e le associazioni di categoria degli autotrasportatori, e derivi proprio da una richiesta di queste ultime, nella consapevolezza che le strategie per il miglioramento e Io sviluppo dell'autotrasporto non potevano più prescindere dalla sinergia con gli altri soggetti in qualche modo partecipi della mobilità delle merci. La costituzione di tale organismo, in attesa che si ponesse in essere un apposito strumento legislativo, è avvenuta con decreto del Ministro dei trasporti del 6 febbraio 2003, ed il suo funzionamento è stato assicurato con le risorse, pari a due milioni di euro annui, stanziate dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Con riferimento al Comitato centrale per l'Albo, va evidenziato che gli stessi autotrasportatori, pur massicciamente rappresentati in quell'organismo, hanno riconosciuto che esso, proprio perché sostanzialmente autoreferenziale, non poteva proporre, da solo, indirizzi generali di governo di un comparto che sempre più avvertiva l'esigenza di colloquiare con gli altri attori del mercato dei servizi e della logistica, oltre che del mondo della produzione, ma avrebbe dovuto più proficuamente svolgere compiti di sviluppo culturale e dì informazione nei confronti di un settore, come quello dell'autotrasporto, caratterizzato ancora da un'altissima percentuale di imprese monoveicolari (i c. d. padroncini), oltre che esercitare le funzioni che già oggi sono ad esso assegnate da disposizioni di legge. Non va infatti dimenticato che compito primario del Comitato centrale è proprio quello di provvedere alla formazione ed alla pubblicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, l'iscrizione al quale costituisce condizione essenziale per l'esercizio della professione di autotrasporatore.

I due organismi, sostanzialmente speculari, sono entrambi incardinati nel Ministero dei trasporti, mantenendo una posizione di autonomia contabile e finanziaria che ne garantisce snellezza di funzionamento e maggiore celerità di esecuzione delle iniziative di competenza, ferma restando la sottoposizione degli atti di spesa al vaglio degli organi di controllo sulla legittimità della spesa.

Ciò posto, si illustra qui di seguito il contenuto dei titoli e degli articoli del decreto legislativo in parola, che è stato suddiviso in due Titoli, il primo dedicato al riordino della Consulta generale per l'autotrasporto, ed il secondo alla riforma del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

L'articolo 1 espone le finalità del decreto,che, come già detto, trovano il loro fondamento principale nei criteri di delega relativi al riordino e razionalizzazione delle strutture ed organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto.

L'articolo 2 reca le definizioni dei due organismi, Consulta generale per l'autotrasporto e Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, oggetto delle disposizioni del decreto legislativo.

Il titolo I comprende gli articoli da 3 a 8 e, come detto, reca la disciplina di riordino della Consulta generale per l'autotrasporto.

L'articolo 3 attribuisce alla Consulta la nuova denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, ne stabilisce la sede e la diretta dipendenza dal Ministro dei trasporti, e l'autonomia contabile e finanziaria, per le regioni già esposte.

L'articolo 4 descrive in dettaglio le attribuzioni della Consulta, mutuate in parte da quelle consultive già in atto svolte, ed integrate in base agli specifici criteri di delega dettati per tale organismo: fra queste ultime, si segnalano le funzioni di cui alle lettere

a) - elaborazione, aggiornamento e monitoraggio relativi al Piano nazionale della logistica,

d) - promozione di iniziative per lo sviluppo dell'intermodalità,

e) - formulazione di indirizzi e di proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale ed elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto,

f) - promozione di studi sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto, e rilevazione dei costi dei servizi. Vanno poi evidenziate le funzioni di cui alle lettere

g) - aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alle definizione di controversie relative a contratti di trasporto stipulati non in forma scritta - ed

i) - proposizione di indirizzi in materia di certificazione di qualità di imprese che trasportano merci particolarmente sensibili, che trovano corrispondenza nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo relativo alla liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto. La funzione di cui alla lettera k) - verifica, in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, del rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti - intende dare attuazione allo specifico criterio dì delega dettato all'articolo 2, comma 2, lettera c), numero 3), della legge 32/05, ed è da collegarsi all'esigenza che, dall'imminente entrata in vigore del regolamento di attuazione della normativa in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, non scaturiscano disparità di trattamento e, quindi, forme di distorsione della concorrenza e del mercato, nei confronti delle imprese di autotrasporto, con riguardo alle procedure di accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

L'articolo 5 determina la composizione della Consulta, che riproduce parzialmente quella già esistente, tenendo, peraltro, conto del rilievo che il legislatore ha inteso assegnarle, quale massimo organo di consulenza del Governo nello specifico settore dell'autotrasporto e della logistica. E' per tale ragione, che la nomina del Presidente, persona di notoria professionalità ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica, è affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, mentre è a quest'ultimo che spetta la nomina degli altri componenti.

La struttura dell' organismo è calibrata in modo da assicurare un' adeguata rappresentanza agli organismi pubblici e privati interessati: fra questi, si segnalano, tra l'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri dei trasporti, degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle fmanze, delle politiche comunitarie, della giustizia, dell'ambiente e tutela del territorio.

Gli organismi associativi e le aziende rappresentate sono quelli già presenti oggi e quelli firmatari del Patto della Logistica stipulato con il Governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 1'8 luglio 2005.

Per quel che riguarda, in particolare, le associazioni di categoria degli autotrasportatori, sono indicati ì requisiti minimi che le stesse devono possedere per poter essere rappresentate (desunti sostanzialmente da quelli attualmente previsti per partecipare al Comitato centrale per l'Albo), consentendo, peraltro, alle associazioni oggi presenti di mantenere un proprio rappresentante per il primo mandato, in modo da consentire un graduale adeguamento alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo.

E', infine, prefigurata la possibilità di partecipazione alla Consulta di rappresentanti di altre parti economiche e sociali e la facoltà del Presidente di invitare ai lavori esponenti di altri soggetti, per l'esame di particolari problematiche.

L'articolo 6 individua gli organi della Consulta, ne fissa in tre anni la durata del mandato, e ne stabilisce le attribuzioni. In particolare:

il Presidente, che ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno;

l'Assemblea generale, composta di tutti i membri della Consulta, che è l'organo deliberativo e si riunisce almeno due volte l'anno;

il Comitato esecutivo, nominato dall'Assemblea generale su proposta del Presidente e composto, oltre che dal Presidente e dai Vicepresidenti, da quindici membri che vedono la presenza paritetica dei soggetti pubblici e delle categorie economiche e sociali rappresentate in Consulta. Il Comitato esecutivo svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale e decide in merito all'accoglimento delle richieste di partecipazione alla Consulta avanzate da altri soggetti;

il Segretario Generale, che è nominato dal Ministro dei trasporti su designazione del Presidente e può essere anche estraneo alla Pubblica Amministrazione purché dotato dei necessari requisiti di competenza ed esperienza. Esso costituisce l'organo esecutivo della Consulta, ed è responsabile della gestione contabile ed amministrativa della stessa;

il Comitato scientifico, nominato dal Presidente della Consulta dopo aver consultato l'Assemblea generale, e composto da sei membri oltre al Presidente ed al Segretario: compito di tale organo è quello di fornire l'indispensabile supporto di studio all'attività della Consulta, con particolare riguardo al Piano Nazionale della logistica ed alle indagini economiche;

l'Ufficio di Presidenza, composto dagli organi del vertice politico, scientifico ed amministrativo della Consulta, con il compito di definire le linee di azione della Consulta stessa, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali;

l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri scelti dal Presidente nell'ambito dei componenti dell'Assemblea generale dotati di competenze statistiche ed economiche, con il compito di procedere, come stabilito dal parallelo decreto legislativo per la liberalizzazione dell'attività di autotrasporto, all'aggiornamento degli usi e consuetudini, oltre che al monitoraggio in materia di sicurezza della circolazione;

le Sezioni regionali, quali organi periferici, composti ciascuno di nove membri, tutti nominati dal Presidente della Consulta, dei quali un presidente ed un vicepresidente di estrazione pubblica (SIIT del Dipartimento Trasporti Terrestri; Camera di Commercio), e sette rappresentanti sul territorio delle categorie economiche interessate. E' compito delle Sezioni regionali dare vita, nei rispettivi ambiti territoriali, alle iniziative della Consulta, e collaborare con i corrispondenti organi territoriali del Comitato centrale per l'Albo, per il conseguimento di obiettivi comuni.

E', invece, prevista la possibilità, su impulso del Presidente, di dar vita a commissioni per la trattazione di materie specifiche.

L'articolo 7 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta, demandando al Segretario Generale la realizzazione dei programmi di attività, oltre che, come già detto, la gestione amministrativa e contabile. L'utilizzazione di dipendenti della Pubblica Amministrazione consente di rispettare il principio di invarianza della spesa previsto dalla legge di delega, potendo farsi ricorso, come in altre occasioni similari, a procedure di mobilità interna.

La norma in esame definisce altresì le aree di intervento nelle quali si estrinsecherà l'attività amministrativa, fra le quali si segnalano l'attuazione del Piano Nazionale della logistica, le azioni di sostegno alle imprese, le iniziative a favore dell'intermodalità, la certificazione di qualità e la sicurezza.

Le disposizioni organizzative di dettaglio, ivi comprese quelle relative alla dotazione di personale, sono demandate ad un regolamento governativo, da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo. Con lo stesso regolamento, verrà assicurato il necessario coordinamento in sede periferica fra g i organi territoriali della Consulta e quelli del Comitato per l'Albo degli autotrasportatori, e saranno stabiliti i criteri per Ia designazione dei rappresentanti delle categorie economiche interessate.

L'articolo 8 prevede l'adozione di apposito regolamento governativo, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo, per disciplinare la gestione delle spese di funzionamento della Consulta, che, come disposto al precedente articolo 3, è organo dotato di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero dei trasporti.

Il Titolo II comprende gli articoli da 9 a 13 e provvede alla riforma dei Comitati per l'Albo degli autotrasportatori.

L'articolo 9 conferma la posizione di autonomia contabile e finanziaria del Comitato centrale, nell'ambito del Ministero dei trasporti, e ne descrive le attribuzioni, che in gran parte ricalcano quelle svolte attualmente: oltre alla funzione istituzionale di formazione e tenuta dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ed alla determinazione delle quote annualmente dovute dalle imprese, sono da sottolineare i compiti di collaborazione con la Consulta, in attuazione del criterio di delega che assegna al Comitato mansioni operative. ln particolare, tale organo, su input della Consulta, dovrà realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti, partecipando al finanziamento delle connesse operazioni, effettuare studi e indagini di settore, attuare iniziative di sostegno alle imprese, accreditare organismi di certificazione di qualità.

Va altresì segnalato il mantenimento, in capo al Comitato centrale, del potere di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dagli organi periferici nei confronti delle imprese di autotrasporto, nonché la collaborazione con la Consulta nella verifica del rispetto dell.'uniformità della regolamentazione e delle procedure, di cui si è già chiarita la portata nell' illustrazione del precedente articolo 4.

Il Comitato centrale conserva, infine, le attuali funzioni in materia di informazione alle imprese di autotrasporto, anche con strumenti informatici e telematici.

L'articolo 10 stabilisce la composizione del Comitato centrale, che, come avviene attualmente, è nominato dal Ministro dei trasporti, e mantiene sostanzialmente l'attuale assetto, con un Presidente appartenente al Consiglio di Stato, due Vicepresidenti, dei quali il primo scelto fra i dirigenti del Dipartimento dei trasporti terrestri ed il secondo eletto dal Comitato stesso fra i rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, ed un' ampia rappresentanza dei soggetti pubblici e delle organizzazioni associative direttamente interessati al settore.

La durata del mandato è stata allineata a quella degli organi della Consulta ed è quindi triennale, con possibilità di conferma, a differenza di quanto previsto dall'attuale disciplina, che stabilisce tale durata in cinque anni, con possibilità di riconferma una sola volta.

L'articolo 11 fissa la composizione dei Comitati regionali, organi speculari rispetto alle Sezioni regionali della Consulta, con le quali sono chiamati a collaborare. Tale composizione ricalca, nella sostanza, quella prevista dalle attuali disposizioni in materia di Comitati provinciali: al riguardo, va precisato che i Comitati regionali, pur essendo stati costituiti, non hanno, di fatto, esercitato le loro funzioni con continuità. La gestione dell'Albo degli autotrasportatori in sede periferica veniva, infatti, assicurata dai Comitati provinciali, che svolgevano tutte le incombenze relative all'iscrizione delle imprese ed alla loro permanenza nell'Albo medesimo, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per la mancàta osservanza delle norme in materia di autotrasporto.

L'entrata in vigore delle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha, peraltro, fatto venir meno Ia quasi totalità dei compiti dei Comitati provinciali in materia di tenuta dell'Albo degli autotrasportatori, attribuendo alle province le connesse funzioni. Ai Comitati provinciali sono rimasti compiti legati all'osservanza delle tariffe obbligatorie, peraltro anch'essi superati dalla liberalizzazione dell'attività di autotrasporto introdotta dalla legge di delega e attuata con il decreto legislativo n. 286/2005. E' per tale ragione che si è ravvisata l'opportunità di mantenere in vita unicamente i Comitati regionali, disciplinandone in maniera più articolata le funzioni.

L'articolo 12 detta disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato centrale, demandando, come già avviene neIl'attuale assetto, al Capo della Segreteria la cura della gestione amministrativa e finanziaria, con riguardo ad aree di intervento sostanzialmente speculari a quelle individuate all'articolo 7 per l'attività amministrativa della Consulta.

Anche in questo caso, sarà il regolamento governativo già previsto al citato articolo 7. a dettare le disposizioni organizzative di dettaglio, ivi comprese quelle relative alla dotazione di personale (peraltro già presente nell'attuale assetto della Segreteria del Comitato). Con lo stesso regolamento, saranno fissati criteri e modalità per la designazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria nei Comitati regionali.

L'articolo 13 individua in un regolamento correttivo di quello adottato con DPR 7 novembre 1994, n. 681, recante "Norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi", lo strumento per adottare le disposizioni contabili occorrenti per dare attuazione al decreto in esame.

L'articolo 14 indica le norme da abrogare in relazione all'introduzione della nuova disciplina.

L'articolo 15 detta le disposizioni transitorie e finali, fissando alla data di pubblicazione dei regolamenti governativi di cui agli articoli precedenti l'entrata in vigore della disciplina del decreto Iegislativo in esame, e prorogando conseguentemente il mandato degli attuali componenti della Consulta e del Comitato Centrale.

Viene, infine, disposto, in ossequio a quanto stabilito nella legge -di delega, che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il decreto legislativo in parola è finalizzato a dare attuazione alla norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 1 marzo 2005, n.32, che ha previsto la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e funzioni delle strutture degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

La necessità di procedere al riordino e alla razionalizzazione delle strutture di detti organismi, individuati dalla stessa legge delega, all'articolo 2, comma 2, Iettera c), nella Consulta generale per l'autotrasporto e nel Comitato centrale e nei Comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nasce dall'esigenza di diversificare i livelli e gli ambiti di intervento degli stessi, riconoscendo alla prima un ruolo di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore del trasporto di merci su strada e ai secondi compiti riformati, anche di gestione operativa, a seguito del passaggio alle province, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo1998, n.112, di alcune delle precedenti funzioni da essi espletate concernenti la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

L'attuale disciplina degli organismi in questione è contenuta:

• .per la Consulta generale per l'autotrasporto nel decreto del Ministro dei trasporti .istitutivo della stessa n.2284/TT del 6 febbraio 2003 e nell'articolo 17, comma 3-ter, della legge 24 novembre 2003, n.326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n.269;

  per il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori negli articoli 2, 3, 8, 11 della legge 6 giugno 1974, n.298 e successive modificazioni e integrazioni;

  per i Comitati provinciali negli articoli 4, 6, 7, 9, 11 della medesima legge n.298/74. Si evidenziano di seguito la composizione e i compiti degli organismi citati in base alla richiamata normativa.

La Consulta, presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega al settore e composta da rappresentanti dei Ministeri e degli organismi pubblici aventi competenza in materia di trasporto merci su strada, nonché delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e del mondo della committenza e della logistica, risulta incardinata presso il Ministero dei trasporti , con compiti di studio, consultivi e di supporto al Ministro e, per il suo tramite, agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, in ordine alle problematiche interne e internazionali attinenti al settore. Inoltre, essa costituisce sede di elaborazione di proposte di normative nazionali e di iniziative a livello europeo nella medesima materia. Per le attività ed il funzionamento di tale organismo, ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e di riqualificazione dell'autotrasporto di merci, risulta autorizzata una spesa annua, a partire dal 2003, di 2 milioni di euro.

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, composto da rappresentanti di Ministeri vari, delle Regioni e delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro delle. infrastrutture e dei trasporti. Le principali funzioni di tale Comitato concernono la formazione, tenuta, e pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, la diretta collaborazione con il Ministro per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento dello sviluppo dell'autotrasporto di cose, la consulenza al Ministro sulle questioni afferenti il settore, nonché sui programmi e sulle direttive d'interesse, la proposta alla medesima autorità politica dei criteri di rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori per la designazione nello stesso Comitato centrale, le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose. I componenti, in base all'articolo 3 della legge n.298/74, durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I Comitati provinciali, composti da rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle prefetture-uffici territoriali del governo, degli uffici locali delle entrate, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di categoria degli autotrasportatori, a seguito del menzionato trasferimento alle province delle funzioni concernenti la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori, svolgono prevalentemente compiti di promozione, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni di categoria, dello sviluppo e del miglioramento dell'autotrasporto di cose, nonché ogni altro compito ad essi delegato dal Comitato centrale. Anche il mandato dei componenti dei Comitati provinciali, dura 5 anni e può essere confermato una sola volta.

Le spese di funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali risultano coperte, ai sensi del DPR 7 novembre 1994, n.681, dalle quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori.

Ciò premesso, si ritiene necessario precisare che la legge n.298/74, oltre al Comitato centrale e ai Comitati provinciali, prevede, all' articolo 5, anche i Comitati regionali che, pur essendo stati costituiti, non hanno, di fatto, esercitato le4oro funzioni con continuità.

Il decreto legislativo, all'art.14, abroga espressamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,11 della legge 6 giugno 1974, n.298 e successive modificazioni e integrazioni, con le connesse disposizioni applicative, che disciplinano gli organismi suindicati., nonché l'articolo 21, comma 1, numero l), che prevede sanzioni disciplinari per le imprese che non abbiano osservatole tariffe di trasporto fissate dai competenti organi.

 La normativa in parola non interferisce con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, in quanto gli organismi da riordinare con la stessa, in attuazione della delega suindicata, svolgono esclusivamente funzioni di supporto alle strutture e alle autorità politiche di vertice delle Amministrazioni aventi competenza nel settore dell'autotrasporto.

Si evidenzia che la riformulazione degli organismi proposta con l'atto normativo in argomento risulta coerente con la disposizione dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che, come detto, ha trasferito alle province le funzioni concernenti la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori prima svolte dai Comitati provinciali. Tali Comitati risultano definitivamente soppressi. 

L'articolo 2 del decreto legislativo contiene le definizioni, rilevanti ai fini dello stesso decreto, di Consulta e Comitato Centrale, che risultano coerenti con quelle già in uso nella normativa vigente.

La normativa in esame, avendo ad oggetto il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, impatta sui seguenti soggetti destinatari diretti della medesima disciplina:

  la Consulta generale per l'autotrasporto;

  il Comitato centrale e i. Comitati regionali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Inoltre, detta normativa ha riflessi:

  sul Ministero dei trasporti, tenuto ad adottare i regolamenti previsti dagli articoli 7 (per stabilire la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e dettare le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e per le sezioni regionali della medesima, nonché per fissare i criteri e le modalità per la designazione dei componenti di dette sezioni in rappresentanza delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, nonché dei settori della produzione e dei servizi), 8 (per disciplinare la gestione autonoma da parte della Consulta delle spese occorrenti per il proprio funzionamento e per stabilire i gettoni di presenza, i rimborsi spese ed ogni altra indennità spettanti ai componenti della stessa), 12 (per stabilire la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e dettare le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici dello stesso, nonché per fissare i criteri e le modalità per la designazione dei componenti dei Comitati regionali in rappresentanza delle associazioni di categoria dell'autotrasporto e del movimento cooperativo) e 13 (per emanare le disposizioni modificative del regolamento di cui al D.P.R. 7 novembre 1994, n.681 recante norme sulle spese di funzionamento del Comitato centrale);

  sulle Amministrazioni e sulle associazioni di categoria interessate chiamate a partecipare attraverso propri rappresentanti agli organismi sopra specificati.

L'obiettivo perseguito con l'atto normativo de quo, in attuazione della relativa delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n.32/2005, è quello di riordinare e razionalizzare le strutture e gli organismi pubblici operanti in materia, riconoscendo alla predetta Consulta generale per l' autotrasporto un ruolo di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore e riformando l'organizzazione e le competenze del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'AIbo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, a seguito del trasferimento alle province delle funzioni relative alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori, prima espletate dai Comitati provinciali.

In particolare, il riassetto della Consulta mira a fornire all'autorità politica il supporto, ai fini delle decisioni strategiche in materia di trasporto di merci su strada, di una struttura in cui risultano rappresentati gli interessi delle categorie economico-sociali sia degli autotrasportatori che del mondo della produzione e della logistica, nonché le competenze delle principali Amministrazioni di governo del settore. La riforma dei Comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è finalizzata, invece, alla necessaria revisione, a seguito del predetto passaggio alle province delle funzioni relative alla tenuta degli Albi provinciali, delle precedenti attività svolte, creando il necessario raccordo tra le nuove funzioni ad essi riconosciute, di carattere operativo, e quelle di indirizzo e strategia della Consulta.

 Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Sia l'ambito dell'intervento normativo che gli obiettivi dello stesso sono stati dedotti dal testo della legge di delega, in particolare dall' articolo 1, comma 1, lettera c) e dall'articolo 2, commi 1 e 2,

lettera c).

Gli organismi riformati avranno ruoli distinti (d'indirizzo e strategia la Consulta, di carattere operativo i Comitati per l'Albo degli autotrasportatori) ma raccordati al fine di creare le necessarie sinergie a supporto del governo del settore da parte delle competenti autorità politiche

 Impatto sui destinatari indiretti.

Le imprese di autotrasporto, nonché il mondo della produzione e della logistica beneficeranno della possibilità di poter rappresentare, in seno agli organismi in parola, le proprie esigenze, confrontandosi direttamente con le Amministrazioni competenti in materia di scelte politico-gestionali aventi riflessi importanti sulle loro attività.

 

 

2. Riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi.

Il Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolatadell'attivita` di autotrasporto di merci per conto diterzi, nonche´ attuazione della direttiva 2003/59/CEin materia di qualificazione iniziale e formazioneperiodica dei conducenti di taluni veicoli stradaliadibiti al trasporto di merci o passeggeri.

Riassetto normativo e liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto merci per conto di terzi.

Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, si compone di due capi, di cui il primo rivolto a disciplinare il riassetto normativo dell'attività di autotrasporto merci, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1 marzo 2005, n32 e il secondo a recepire la direttiva 2003/59CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e passeggeri, in attuazione della legge comunitaria 18 aprile 2005, n.62 .

Disciplina e riassetto normativo dell'attività di autotrasporto merci.

La legge 1° marzo 2005, n.32 ha previsto, all'articolo 1, comma 1, la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto normativo in materia di:

- servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

- liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei relativi servizi;

- organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

L'obiettivo fondamentale da realizzare con l'attuazione della legge in parola è il superamento degli aspetti monopolistici ancora presenti nei due settori coinvolti (servizi di trasporto su strada di persone e di merci di competenza statale), mediante la liberalizzazione degli stessi, accompagnata da strumenti di intervento pubblico finalizzati a garantire un miglioramento dei servizi coinvolti in termini di sicurezza, qualità e quantità.

Le disposizioni contenute nel capo I del decreto legislativo in esame sono finalizzate a dare attuazione alla delega in argomento limitatamente alla materia di cui alla suindicata lettera b).

L'attuazione delle altre materie di delega forma oggetto di distinti testi di decreti legislativi.

I principi e i criteri direttivi generali e specifici a cui risultano informate le medesime disposizioni sono quelli previsti dall'articolo 2, rispettivamente, comma 1 e comma 2, lettera b) della menzionata legge delega, appresso richiamati:

- principi e criteri direttivi generali

- riordino delle normative vigenti e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

- salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori interessati;

- tutela della circolazione e della sicurezza sociale;

- introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva europea 2003/59/CE del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e periodica dei conducenti dei veicoli stradali adibiti al trasporto professionale di merci e passeggeri e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del Codice della Strada (patente a punti);

- principi e criteri direttivi specifici:

  - superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;

  - libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

  - responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, agenti nell'esercizio di un'attività dí impresa o dí pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;

  - previsione, di regola, della forma scritta per ì contratti di trasporto;

  - previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni suindicate;

  - previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  - previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;

  individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della

normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;

- possibilità di previsione, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;

 - introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione.

Ciò premesso, si illustra di seguito il contenuto degli articoli del capo I del decreto legislativo in questione

L'articolo 1 indica le finalità oggetto della normativa contenuta nel medesimo capo, ossia, come già detto, la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei relativi servizi, in attuazione della citata legge delega n. 32/05, articolol, comma 1, lettera b) e nell'osservanza dei richiamati principi e criteri direttivi.

L'articolo 2 contiene le definizioni, rilevanti ai fini dello stessa normativa, dell'attività di autotrasporto di merci e dei soggetti a cui risulta applicabile la disciplina in argomento (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci trasportate);

L'articolo 3 sancisce il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella, disciplinato dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni (i cui valori minimi e massimi sono oggi fissati normativamente e soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione all'andamento dell'inflazione), con la contestuale abrogazione delle norme vigenti in materia, nonché di ogni altra disposizione incompatibile con la nuova disciplina del decreto in oggetto.

L'articolo 4, conseguentemente al predetto superamento delle tariffe obbligatorie a forcella, prevede , a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, la libera contrattazione dei prezzi dei servizi di trasporto. Inoltre, stabilisce la nullità delle clausole dei contratti di trasporto che comportino modalità di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

L'articolo 5 contempla la possibilità, da parte delle organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto di merci, di stipulare, nell'interesse delle imprese rappresentate, accordi di diritto privato finalizzati a regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base dell'osservanza della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. Il medesimo articolo, poi, stabilisce il contenuto essenziale di tali accordi costituito dalla previsione dei seguenti elementi:

-categoria merceologica cui sono applicabili;

-obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi;

-obbligo di subordinare la stipula dei contratti di trasporto alla condizione di regolare esercizio, da parte del vettore, dell'attività di autotrasporto;

-corresponsabilità del vettore, del committente e del proprietario della merce, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3) della legge di delega, nei casi di violazione delle norme in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita;

-dichiarazione, da parte dell'impresa di autotrasporto, riguardo all'operato dei propri conducenti, dell'osservanza dei contratti collettivi e individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale e assistenziale, di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;

-durata predeterminata degli accordi, comunque non superiore a tre anni, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;

-individuazione di organismi misti deputati alla corretta applicazione degli accordi stessi;

-ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dal Ministero dei trasporti.

Sempre lo stesso articolo contempla altresì la possibilità di un contenuto facoltativo degli accordi in parola, costituito dall'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi del trasporto, soprattutto con riferimento all'andamento del costo del carburante, per consentire lo scambio di informazioni sensibili tra le parti.

Infine, la medesima norma, dopo aver disciplinato l'entrata in vigore dei predetti accordi, fissata al decimo giorno successivo alla notifica degli stessi, da parte delle organizzazioni firmatarie, al Ministero dei trasporti, prevede, in via transitoria, la validità degli accordi collettivi di settore stipulati ai sensi della disciplina tariffaria contenuta nella menzionata legge n.298/74 fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

In merito alla previsione della possibilità di stipula degli accordi volontari di cui all'articolo in esame, fortemente voluta sia dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori che da quelle della committenza, si fa presente che la competente Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose ha interessato gli Uffici della Commissione europea, avendo anche appositi incontri in loco, al fine di verificarne la compatibilità con la normativa comunitaria. La configurazione data agli stessi, il cui contenuto essenziale è rivolto soprattutto a garantire la tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale nell'esercizio dell'attività di trasporto di merci, coinvolgendo in tale tutela tutti i soggetti interessati (vettori , committenti , caricatori, proprietari delle merci) ne fa uno strumento utile al miglioramento della qualità dei servizi di trasporto in parola, mentre la natura volontaristica esclude la possibilità di un loro contrasto con le norme europee in materia di tutela della concorrenza. In base a tali considerazioni, le autorità comunitarie sembrano orientate a riconoscere l'ammissibilità degli accordi in parola.

L'articolo 6, nel nomare la forma dei contratti di trasporto, stabilendo, in conformità ai criteri dettati dalla legge delega, che -di regola essa è scritta e prevedendo l'adozione, con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero dei trasporti, di modelli contrattuali tipo per favorire l'uso della stessa, individua gli elementi obbligatori dei medesimi contratti qualora stipulati in forma scritta (nome e sede del vettore e del committente, numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori, tipologia e quantità della merce trasportata, corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, luogo di presa in consegna e di riconsegna della merce), nonché gli elementi eventuali (termini temporali per la riconsegna della merce, istruzioni aggiuntive del committente o del caricatore).

L'articolo 7, nel rispetto dei già citati principi fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), numero 3) della legge di delega, disciplina la responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel contratto di trasporto di merci. In particolare , tale articolo sancisce la responsabilità:

- del vettore per la violazione delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, del committente, del caricatore e del proprietario della merce per l'affidamento del servizio di trasporto ad un vettore che non eserciti regolarmente l'attività di autotrasporto; prevedendo, in caso di accertamento di tale responsabilità da parte dell'autorità competente, l'applicazione della sanzione amministrativa disposta dall'articolo 26, comma 2, della legge 14 giugno 1974, n.298 e successive modificazioni, del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 9.296,22, nonché, il sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni, dí cui può essere altresì disposta la confisca, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge. Tale responsabilità è sancita contestualmente alla riaffermazione della responsabilità dei vettori che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto disciplinata dal commi 1 e 3 dello stesso articolo 26 della richiamata legge n.298/74;

- del committente, nonché del caricatore e del proprietario della merce, in concorso con il vettore, ai sensi dell'articolo 197 del Codice della Strada, per le violazioni delle norme sulla circolazione commesse dal conducente, qualora, in presenza di un contratto in forma scritta, abbiano fornito istruzioni al vettore per la riconsegna delle merci che rendano l'esecuzione della prestazione incompatibile con il rispetto da parte dello stesso delle norme in questione, sancendo in tal caso la nullità degli atti e dei comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate agli altri soggetti indicati. Anche tale responsabilità opera solo a seguito del suo accertamento da parte dell'autorità competente;

- del committente, in concorso con il vettore, per l'accertata violazione, da parte del conducente, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della Strada o dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso Codice, qualora, in assenza di un contratto di trasporto in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato stipulato in base al predetto articolo 5, lo stesso committente, o il vettore medesimo non forniscano la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni fornite al vettore in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto con il rispetto delle disposizioni violate;

- del committente, in relazione all'esigenza di tutela della sicurezza sociale e sempre nel caso in cui il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, per mancata acquisizione della copia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e della dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. La sanzione applicabile per tale responsabilità è quella amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26, comma 2, della menzionata legge n.298/74;

- del committente e del proprietario delle merci, secondo quanto sopra specificato, per le violazioni delle disposizioni del Codice della Strada di cui agli articoli 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 164 (sistemazione del carico), 142 (limiti di velocità),167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), 174 (durata della guida);

- del caricatore, laddove sia accertata la violazione da parte del vettore delle norme in materia di massa limite di cui all'articolo 62 del Codice della Strada e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli di cui agli articoli 164 e 167 dello stesso Codice. Obiettivo fondamentale delle previsioni contenute nell'articolo in esame è, da un lato, quello di affermare una condivisione di responsabilità tra i soggetti coinvolti nell'effettuazione di servizi di trasporto di merci su strada, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della circolazione e sociale, e, dall'altro, quello di incentivare al massimo la stipula di contratti in forma scritta.

L'articolo 8 fissa la procedura di accertamento della responsabilità disciplinata dal precedente articolo 7. Detto accertamento nei confronti dei soggetti interessati (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce) può essere effettuato dall'autorità competente, simultaneamente alla contestazione della violazione commessa, mediante l'esame del contratto di trasporto e della relativa documentazione di accompagnamento prevista dalle disposizioni vigenti al riguardo. Qualora ciò non sia possibile, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai medesimi soggetti interessati la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, della copia del contratto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, se il contratto non è stato stipulato in forma scritta, della documentazione indicata ai precedenti punti 4 e 5 inerenti all'articolo 7. Nell'ipotesi in cui da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti indicati oppure gli stessi non presentino entro i 30 successivi alla scadenza del termine previsto la menzionata documentazione, l'autorità competente commina nei loro confronti le sanzioni previste nei commi indicati dell'articolo 7.

L'articolo 9 stabilisce il ricorso agli usi e alle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto non stipulati in forma scritta. L' elaborazione degli elementi necessari in sede di prima applicazione all'individuazione dei medesimi usi e consuetudini e l'aggiornamento annuale degli stessi è effettuata dall' Osservatorio sulle attività di autotrasporto operante presso la Consulta generale per l'autotrasporto.

L'articolo 10 integra l'articolo1696 del codice civile il quale si limita a prevedere che "il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna" .L'integrazione proposta indica il limite massimo del risarcimento dovuto dal vettore in tale caso, ossia 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e 8,33 euro nei trasporti internazionali, come disposto per questi ultimi dall'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci ratificata con legge 6 dicembre 1960, n.1621 e successive modificazioni. La limitazione di responsabilità introdotta dall'integrazione menzionata non si applica ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce siano dovute a dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti o di altri soggetti di cui si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto.

L'articolo 11 è rivolto a favorire l'adozione, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dei vettori e della normativa nazionale e comunitaria in materia, di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori stessi per il trasporto di determinate categorie merceologiche particolarmente sensibili quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali e i prodotti farmaceutici, nonché l'utilizzo, da parte dei committenti, di imprese di autotrasporto certificate. A tal fine il medesimo articolo prevede che le disposizioni sulla responsabilità contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 7 non si applicano laddove il committente abbia concluso il contratto di trasporto con un vettore in possesso di detta certificazione. La definizione delle modalità e dei tempi di adozione dei sistemi di certificazione in argomento è rinviata all'emanazione di un successivo decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti.

L'articolo 12 stabilisce le seguenti misure finalizzate al controllo della regolarità amministrativa della circolazione:

-esibizione da parte del vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, di un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;

-tenuta a bordo del veicolo, in disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, di copia di tale contratto e del certificato di iscrizione all'Albo, con irrogazione della sanzione di cui all'articolo 180 del Codice della Strada nel caso di mancanza dei documenti citati;

-obbligo del committente, del caricatore e del proprietario della merce di accertare il legittimo esercizio dell'attività di autotrasporto da parte del vettore attraverso l'acquisizione dei documenti indicati all'articolo 7, comma 5, del decreto in oggetto;

-adozione, con decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti e del Ministero dell'interno, di un modello di lista di controllo a cui attenersi da parte degli organi di cui all'articolo12 del Codice della Strada per l'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci ;

-tenuta a bordo dei veicoli, da parte dei conducenti, della documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, dell'attestato del conducente di cui al regolamento n.484/2002, con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ín caso di mancato possesso di detta documentazione.

 

Carta di qualificazione del conducente

La legge n. 32/05 prevede, tra i criteri dí delega, ('introduzione del regime sanzionatorio conforme a quello previsto dall'art. 126 bis del codice della strada (patente a punti), anche per la carta di qualificazione del conducente prevista dalla direttiva 2003/59/CE (sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri).

Deve preliminarmente precisarsi che il termine finale di recepimento della direttiva 2003/59/CE è fissato al 10 settembre 2006, mentre i termini di attuazione sono così stabiliti:

- 10 settembre 2008 per i conducenti adibiti al trasporto di passeggeri; - 10 settembre 2009 per i conducenti adibiti al trasporto di cose.

Si è ritenuto necessario anticipare i suddetti termini al fine, appunto, di applicare, in attuazione della richiamata legge delega, la normativa della patente a punti anche alla carta di qualificazione del conducente. La disciplina è stata estesa, per uniformità di trattamento di tutti coloro che effettuano attività di autotrasporto a livello professionale, anche ai titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, che guidano veicoli adibiti al servizio di taxi o di noleggio con conducente.

L'articolo 13 indica le finalità del capo II del decreto in esame, ossia, come già detto, il recepímento e l'attuazione della direttiva 2003/59/CE, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

L'articolo 14 individua la materia oggetto della norma e, cioè, l'obbligo, per i conducenti di veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, di seguire un corso di qualificazione iniziale e l'obbligo di formazione periodica. La frequenza di questi corsi è necessaria per poter ottenere la carta di qualificazione del conducente. Nel medesimo articolo si è previsto di estendere le sanzioni previste per guida senza patente anche ai conducenti professionali che guidano senza aver conseguito la carta di qualificazione del conducente.

L'articolo 15 stabilisce che la disciplina normativa si estende sia ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose, sia aí conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o al SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilite sul territorio italiano.

L'articoIo 16 prevede i casi in cui non è necessaria la carta di qualificazione del conducente, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della direttiva 2003/59/CE.

L'articolo 17, a salvaguardia dei diritti acquisiti, stabilisce che coloro che già effettuano attività di autotrasporto possono ottenere la carta di qualificazione del conducente per documentazione, sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti.

L'articolo 18 fissa l'età minima per; poter condurre veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone.

L'articolo 19 stabilisce che la carta ;di qualificazione professionale si consegue dopo aver superato uno specifico corso ed aver sostenuto, con esito positivo un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate all'allegato 1 della direttiva 2003/59/CE, riportato all'allegato 1 decreto in esame. Nel medesimo articolo 19 è previsto che i corsi possano essere svolti solo dalle autoscuole, che ai sensi dell'art. 123 del codice della strada sono deputate alla formazione dei conducenti, nonché da soggetti che saranno autorizzati dal Ministero dei trasporti, sulla base di criteri che saranno fissati con apposito decreto. Viene stabilito, altresì che l'esame per conseguire la carta di qualificazione del conducente è svolto da funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti. Conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell' art. 3 della direttiva 2003/59/CE, i conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito il certificato di idoneità professionale di cui alla direttiva 96/26/CE e successive modifiche ed integrazioni, sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

L'articolo 20 prevede l'obbligo di rinnovo quinquennale della carta di qualificazione del conducente. Il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso per perfezionare le conoscenze dei conducenti per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante. Nel medesimo articolo si è stabilito di estendere le sanzioni previste per guida con patente scaduta di validità anche ai conducenti professionali che guidano senza aver provveduto al rinnovo della carta di qualificazione del conducente.

L'articolo 21 stabilisce che possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti residenti in Italia, nonché i conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia; i corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia anche da conducenti residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

L'articolo 22 prevede che il modello della carta di qualificazione dei conducenti è conforme al modello previsto all'allegato 2 della direttiva 2003/59/CE, riportato all'allegato 2 del decreto in esame. Le carte di qualificazione del conducente rilasciate dagli altri Stati dell'Unione europea sono riconosciute in Italia senza che il titolare debba attivare alcuna procedura di riconoscimento.

L'articolo 23 estende la disciplina prevista dall'art. 126 bis del codice della strada anche alla carta di qualificazione del conducente, nonché ai certificati di abilitazione professionale di tipo KB previsti dall'art. 116, comma 8, del codice della strada. Viene precisato che in caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'art. 126 bis del codice della strada. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB. Questa previsione è necessaria dal momento che la patente di guida è il presupposto per poter conseguire la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

L'art. 24 fissa i tempi di entrata in vigore del decreto. In particolare, le disposizioni del capo I entrano in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti dirigenziali previsti agli articoli 6, 11, e 12 dello stesso decreto e comunque non oltre il 28 febbraio 2006, mentre quelle del capo II alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto all'art. 19, comma 2, e comunque non oltre il 10 settembre 2006, con esplicita previsione, per i conducenti cittadini comunitari o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, dipendenti di impresa avente sede in uno Stato comunitario, che l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente, quando effettuano attività di autotrasporto in territorio italiano, decorre dalla data di attuazione della direttiva nello Stato di appartenenza.

 Il decreto legislativo in argomento è finalizzato a dare attuazione:

  alla norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 1 marzo 2005, n. 32, che ha previsto la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei relativi servizi;

  alla norma dell'art. 1, comma 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) che impone di recepire la direttiva 2003/59/CE sulla formazione dei conducenti professionali con decreto legislativo.

L'atto normativo in esame risulta pertanto indispensabile per realizzare la finalità principale delle leggi di delega suindicate relativamente:

- al settore del trasporto di merci su strada, con il superamento degli aspetti restrittivi della libera concorrenza ancora presenti nel settore, in particolare per quanto riguarda il sistema vigente dei prezzi dei servizi dì trasporto in parola costituito dalle cosiddette"tariffe obbligatorie a forcella", i cui valori minimi e massimi sono, ai sensi del titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, fissati con decreto del Ministro dei trasporti e soggetti ad aggiornamenti periodici in base all'andamento dell'inflazione. Al riguardo si ritiene necessario sottolineare che la liberalizzazione da attuare nel settore in questione con lo schema di decreto allegato, come previsto dalle norme di delega citate, è "regolata", vale a dire accompagnata da regole fmalizzate ad assicurare il rispetto delle fondamentali esigenze della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

- alla formazione professionale dei conducenti di veicoli a motore che esercitano attività di trasporto di persone o di cose, con la previsione dell'obbligatorietà di seguire corsi per la qualificazione iniziale e per l'aggiornamento periodico dei medesimi conducenti, allo scopo di migliorare le conoscenze complessive e le capacità professionali degli stessi, sia in materia di circolazione stradale, sia per quel che concerne gli aspetti sociali e giuridici dell'attività di autotrasporto.

La normativa attualmente vigente nella materia, in ordine alla quale opera la delega di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della legge n. 32/2005, è contenuta, come già detto, nella menzionata legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, in particolare nel titolo III della stessa legge e nelle relative disposizioni attuative.

In base a tale normativa, i trasporti di merce su strada sono assoggettati ad un sistema di tariffe approvate dalla competente autorità ministeriale, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni dei medesimi trasporti.

Tali tariffe risultano definite da un limite massimo e minimo; lo scarto tra detti limiti costituisce l'apertura della forcella fissata al 23%. I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati solo tra il limite massimo e quello minimo, mentre è vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti indicati Le medesime tariffe possono essere differenziate in base alle condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione, nonché in base alle relazioni di traffico, ai termini di resa, alle differenti condizioni di tonnellaggio e alle categorie di merci.

Con D.M. del 18 novembre 1982 è stata poi riconosciuta la possibilità di stipulare accordi collettivi tra le rappresentanze confederali dell'utenza e le associazioni degli autotrasportatori applicabili a settori particolari (ad esempio trasporto bisarche, barbabietole, pomodori), con i quali, tra l'altro, sono fissate riduzioni delle tariffe minime a cui attenersi nei contratti di trasporto della merce interessata. Inoltre, queste ultime tariffe , come previsto dal D.M. 7 dicembre 1983, non sono soggette agli adeguamenti periodici stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti ma a quelli stabiliti da successivi accordi collettivi conclusi tra le parti interessate.

Per quel che concerne, invece, la formazione dei conducenti professionali, si fa presente che, attualmente, il codice della strada prevede un obbligo di formazione particolare, finalizzato al conseguimento del certificato di abilitazione professionale, richiesto esclusivamente per i conducenti di taxi o di servizio noleggio con conducente (CAP tipo KB), ovvero per i conducenti di autobus in servizio di linea o di noleggio o per gli scuolabus (CAP di tipo KD). La direttiva comunitaria 2003/59/CE ha previsto un più ampio sistema di qualificazione, stabilendo che tutti i conducenti dei veicoli per cui è richiesta la patente di guida della categoria C, C+E, D e D+E, che effettuano attività di autotrasporto a scopo commerciale, devono seguire un corso di formazione iniziale e sostenere relativi esami di idoneità nonchè, ogni cinque anni, seguire specifici corsi di aggiornamento. Questa formazione iniziale e periodica ha la finalità di migliorare la sicurezza della circolazione stradale e fornire al conducente un quadro tecnico e normativo completo sulla propria attività professionale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo stesso decreto legislativo, all'art. 3, abroga espressamente:

  il Titolo III della citata legge n. 298/74 e successive modificazioni;

  l'ultimo comma dell'articolo 26 della medesima legge che prevede, in caso di conclusione del contratto di trasporto in forma scritta, l'obbligatorietà, a pena della nullità dello stesso contratto, dell'annotazione dei dati attestanti il possesso da parte del vettore dei requisiti necessari per l'esercizio legittimo della professione di autotrasportatore. La norma in questione ha formato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, conclusosi con la dichiarazione da parte della Corte Costituzionale, con sentenza 11-14 gennaio 2005, n.7, dell'illegittimità della stessa, in combinato disposto con l'articolo 3 del decreto legge 3 luglio 2001, n.256, convertito in legge 20 agosto 2001, n.3;

  l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n.450 che prevede il massimale del risarcimento per perdita o avaria delle merci trasportate, distinguendo tra merci soggette al regime delle tariffe a forcella e merci esenti da tale regime;

  gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 29 marzo 1993 , n.82, convertito in legge 27 maggio 1993, n.162, che, rispettivamente, disciplinano il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di autotrasporto per i quali si applica il predetto sistema delle tariffe a forcella, l'inderogabilità dei prezzi o condizioni tariffarie stabilite ai sensi del medesimo sistema o degli accordi collettivi di cui al menzionato D.M. 18 novembre 1982 e la documentazione da produrre in caso di ricorso da parte delle imprese di autotrasporto al procedimento di ingiunzione per il pagamento di crediti derivanti dallo stesso sistema delle tariffe a forcella;

  il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.56 contenente norme di esecuzione relative al Titolo III della citata legge n.298/74;

  il decreto del Ministro dei trasporti 22 dicembre 1982 e successive modificazioni e integrazioni di approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

  il decreto del Ministro dei trasporti 1 agosto 1985 e successive modificazioni e integrazioni relativo all'applicabilità delle tariffe obbligatorie ai trasporti di merci su strada con percorrenza uguale o superiore ai 50 Km.

Il medesimo art. 3 prevede altresì che sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina sulla materia in parola.

Gli arti 14 e 20, poi, introducono le seguenti modifiche al codice della strada:

  art. 116, comma 15, con l'introduzione della sanzione amministrativa pecuniaria per chi guida un veicolo senza aver conseguito la carta di qualificazione del conducente, quando prevista;

  art. 126, comma 7, con l'estensione delle sanzioni, già previste per chi guida con patente scaduta di validità, anche per chi guida con carta di qualificazione del conducente scaduta di validità;

  art. 126 bis, con l'estensione del sistema del punteggio previsto per la patente di guida anche alla carta di qualificazione del conducente;

  art. 216, con la previsione del ritiro della carta di qualificazione del conducente, quale sanzione amministrativa accessoria prevista dal suindicato art. 126, comma 7, del codice della strada.

Le norme introdotte con il Capo I del presente atto normativo risultano in linea con la norma comunitaria in materia di libera concorrenza di cui all' articolo 81 del Trattato CE. Infatti, nell'introdurre il superamento delle tariffe obbligatorie a forcella, prevedendo, conseguentemente, che i prezzi dei servizi di trasporto di merci sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto, detto schema si conforma alla richiamata disposizione comunitaria di divieto di accordi, decisioni e pratiche concordate tra imprese che possano restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. In particolare, si evidenzia che la previsione, in conformità ai principi della legge delega di riferimento, della possibilità di stipula di accordi volontari di cui all'articolo 5 è stata preliminarmente soggetta alla verifica di compatibilità con l'ordinamento comunitario presso i competenti uffici della Commissione Europea. La configurazione di detti accordi, il cui contenuto essenziale è rivolto a garantire la tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale nell'esercizio dell'attività dí trasporto di merci su strada, coinvolgendo in tale tutela tutti i soggetti interessati (vettori, committenti, caricatori, proprietari della merce) ne fa uno strumento utile al miglioramento della qualità dei servizi di trasporti in parola, mentre la possibilità di adozione negli stessi di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del carburante, risulta fmalizzata esclusivamente allo scambio di informazioni sensibili tra le parti.

Le norme di cui al Capo II, come detto, introducono un sistema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali, nonché la carta di qualificazione quale documento attestante tale qualificazione e formazione, in attuazione della direttiva 2003/59/CE e, pertanto, risultano coerenti con la relativa normativa comunitaria.

 Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

La normativa in parola non interferisce con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, trattandosi, relativamente alle disposizioni del Capo I, di materia di tutela della concorrenza e, relativamente alle disposizioni del Capo II, di materia concernente la sicurezza e, in quanto tali, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione nella nuova versione introdotta dall'articolo 3 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n.3.

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 2 del decreto legislativo contiene le definizioni, rilevanti ai fini dello stesso decreto, dell'attività di autotrasporto di merci e dei soggetti a cui è applicabile la disciplina in esso contenuta (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci trasportate).

Tali definizioni risultano correlate alla tipizzazione dell'attività e dei soggetti suindicati nell'ambito del diritto civilistico dei trasporti.

Nel testo normativo in questione si è utilizzata quasi integralmente (ad eccezione che per gli arti. 10, 14 e 20) la tecnica della novella legislativa, introducendo lo stesso fondamentalmente una nuova disciplina in materia di liberalizzazione tariffaria, con il superamento del precedente sistema delle tariffe a forcella e in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica dei conducenti professionali.

 Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. Per le disposizioni di cui al Capo I si rinvia a quanto precisato al punto 1 , lettera c). Per le disposizioni di cui al Capo II, si evidenzia che, all'art. 18 comma 2 viene prevista la sostituzione dei certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD, previsti dall'art. 311 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. 16.12.2005, n. 495), con la carta di qualificazione del conducente.

 

Per quanto concerne il Capo I, si evidenzia che sulla materia tariffaria si è prodotto nel tempo un notevolissimo contenzioso mai approdato ad indirizzi uniformi. Analoga situazione è venuta a determinarsi in relazione alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge n.298/74 fino al giudizio di legittimità costituzionale sulla stessa già indicato al punto 1, lettera d).

 

La normativa contenuta nel Capo I, avendo ad oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci su strada e il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei relativi servizi impatta sulle seguenti categorie di soggetti destinatari diretti della disciplina dalla stessa dettata:

  imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che, con apposito contratto, si impegnano ad eseguire una prestazione di trasporto dietro corrispettivo (o vettori);

  imprese o persone giuridiche pubbliche che, con apposito contratto, commissionano alle precedenti un servizio di trasporto su strada di merci remunerato (o committenti);

  imprese o persone giuridiche pubbliche che svolgono attività di consegna delle merci ai vettori, curando la sistemazione delle stesse sui veicoli adibiti al trasporto (o caricatori);

  imprese o persone giuridiche pubbliche proprietarie delle merci da trasportare al momento della consegna delle stesse al vettore (o proprietari delle merci).

Inoltre, detta normativa ha riflessi sulle Amministrazioni aventi competenza nella materia oggetto di delega quali:

-  il Ministero dei trasporti, tenuto ad:

emanare i decreti dirigenziali previsti dagli articoli 6 (per la determinazione di modelli contrattuali tipo rivolti a facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto), 11 (per la definizione delle modalità e dei tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualità) e 12(per stabilire un modello di lista dei controlli da effettuare su strada ai della regolarità amministrativa di circolazione;

-  le Amministrazioni a cui appartengono gli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada (Ministero dell'interno, Arma dei carabinieri ecc.), competenti ad accertare la responsabilità di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in oggetto e a comminare le relative sanzioni, nonché ad effettuare i controlli di cui all'articolo 12 del medesimo schema.

 

Le disposizioni di cui al Capo II, avendo ad oggetto la disciplina della formazione dei conducenti professionali, impatta sui conducenti che svolgono attività di autotrasporto di persone e di cose a fmi commerciali, utilizzando veicoli per i quali è richiesta la patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, nonché, limitatamente all'applicazione dei punti di cui all'art. 126bis del codice della strada, anche sui conducenti titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KB. Inoltre, le medesime disposizioni hanno riflessi:

  sul Ministero dei trasporti, tenuto ad emanare il decreto dirigenziale di cui all'art. 17 (per la disciplina dei criteri e delle scadenze relativi al rilascio della carta di qualificazione del conducente) ed il decreto ministeriale di cui all'art 19 (per la disciplina dei corsi e degli esami per il conseguimento della suddetta carta di qualificazione);

  sulle Amministrazioni a cui appartengono gli organi preposti all'espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada competenti a sanzionare i conducenti che circolano senza aver conseguito la carta di qualificazione del conducente (art. 14) ovvero con carta scaduta di validità (art. 20);

  sulle autoscuole e sugli altri soggetti che saranno autorizzati a svolgerei corsi di qualificazione iniziale (art. 19) e di formazione periodica (art. 20).

L'obiettivo generale perseguito con il Capo I dell'atto normativo de quo, in attuazione della relativa delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 32/2005, è quello del superamento, in conformità alla disciplina comunitaria, degli aspetti restrittivi della libera concorrenza ancora presenti nell'esercizio dell'attività dell'autotrasporto di merci su strada, soprattutto in relazione al sistema attualmente vigente delle condizioni e dei prezzi dei servizi di trasporto, costituito dalle cosiddette tariffe obbligatorie a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, sinteticamente illustrato al punto 1, lettera b) della relazione tecnico-normativa. L'obiettivo suindicato è dunque quello della liberalizzazione, da attuare nella materia in questione, come peraltro precisato nella menzionata relazione al punto 1, lettera a), in un quadro di regole che garantiscano contestualmente la salvaguardia della concorrenza tra le imprese operanti nel settore e il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale.

In tale contesto si inseriscono gli obiettivi specifici della determinazione dei corrispettivi per i servizi di trasporto di merci mediante la 'libera contrattazione delle parti, previa abrogazione del menzionato sistema di tariffe a forcella, e dell'affermazione della corresponsabilità, nei limiti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 3), della legge di delega n. 32/2005, dei vari soggetti coinvolti nell'attività di trasporto delle merci su strada (vettori, committenti, caricatori, proprietari) per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita.

I risultati attesi sono nell'immediato l'avvio di un processo di maggiore concorrenza regolata tra le imprese di autotrasporto, che comporti, nel medio/lungo periodo, un miglioramento dei servizi resi dalle stesse in termini di qualità , quantità e sicurezza.

Per l'attuazione degli obiettivi suindicati si rende necessaria:

  la preliminare emanazione da parte del Ministero dei trasporti , entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo, dei decreti dirigenziali indicati al precedente punto a),. a cui risulta subordinata l'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

  un'efficiente rete di controlli da parte dei competenti organi ai fmi dell'accertamento della responsabilità di cui all'articolo 7 e del rispetto della regolarità amministrativa della circolazione di cui all'articolo 12;

  un processo di cambiamento del modus operandi delle imprese coinvolte nella filiera del trasporto di merci su strada, indotte dalla normativa in oggetto a condividere, ciascuna per la sua parte di attività, l'obiettivo comune di assicurare un trasporto sicuro e di qualità. Nell'ottica sottesa alla nuova disciplina, il trasporto in parola non è più un segmento a sé stante tra la produzione e la commercializzazione dei prodotti, caratterizzato da esigenze spesso conflittuali con gli altri due mondi economici suindicati, ma un trait-d'union tra gli stessi con cui concorre ad assicurare il soddisfacimento di importanti bisogni collettivi, con ricadute di miglioramento sull'intera economia nazionale.

  Inoltre, con le disposizioni dl cui al Capo ll, il decreto si propone, recependo ed attuando la direttiva 2003/591, di migliorare la professionalità dei conducenti interessati sia nella fase iniziale di accenno al lavoro, laddove è previsto l'obbligo di Seguire un corso di formazione e di sostenere un esame, sia nel corso, dell'attività, frequentando. ogni cinque arai corsi di aggiornamento L'obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica è inteso a incrementare la sicurezza stradale e la sicurezza individuale del conducente, Peraltro, occorre sottolineare che i corsi possono essere svolti solo dalle autoscuole, già deputate dall'art .123 del codice della strada alla formazione dei conducenti, nonché da Soggetti autorizzati dal Ministero dei trasporti sulla base di criteri che saranno stabiliti dal Ministero stesso con apposito decreto, a) fine di garantire un effettivo miglioramento della conoscenze e delle capacità dei conducenti a tutela dei livelli di sicurezza individuali e collettivi.

Sia l'ambito dell'intervento normativo che gli obiettivi dello stesso sono stati dedotti dal testo delle leggi di delega, in particolare dall'articolo 1, lettera b), dall'articolo 2, commi 1 e 2 lett. b) della legga 32/2005 e dall'art. 1 della legge 62/2005.

La normativa in esame favorirà, per quanto concerne la liberalizzazione tariffaria, la scelta, per le prestazioni di trasporto interessate e per quelle connesse di carico della merce, delle aziende che praticheranno prezzi più competitivi ad uso stesso standard elevato qualità e sicurezza dei trasporto. Pertanto,: la maggiore concorrenza che si Instaurerà tra le aziende del settore, accompagnata dal necessario rispetto delle norme rivolte alla tutela della siciu za stradale e sociale, determinerà il rafforzamento delle imprese în grado di offrire servizi migliori a presi più contenuti e indirettamente costituirà un incentivo a11'aggegazione delle piccole imprese, al fine dí reggere il confronto con um mercato che richiede prestazioni sempre più specializzate, da effettuare in tempi rapidi e condizioni sicure contestualmente, le aziende proprietarie della merce da trasportare potranno beneficiare di pretti più competitivi, con ricadute positive sui costi del trasporto. Anch'esse dovranno, pero, assumersi le proprie responsabilità per garantire il rispetto delle condizioni necessarie perché iI trasporto sia effettuato ira sicurezza e qualità.

Per quanto concerne, invece, la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti, la normativa dello schema di decreto allegato, come già specificato, comporterà un ampliamento delle capacità professionali dei soggetti coinvolti, a tutela della sicurezza personale e sociale.

 

Il meccanismo virtuoso che sarà determinato dalla liberalizzazione tariffaria, relativamente all'attività delle imprese destinatarie della medesima normativa, comporterà indirettamente benefici per l'intero sistema economico nazionale fortemente condizionato dai costi e dalle condizioni del trasporto. Il miglioramento atteso dei servizi stessi e del rafforzamento delle imprese più produttive, in un contesto come quello italiano, in cui più dell'80% delle merci viaggia su strada e il mondo delle imprese di autotrasporto risulta particolarmente destrutturato, essendo ancora caratterizzato da piccole e piccolissime imprese, dovrebbe, pertanto, riverberarsi positivamente sul soddisfacimento dei bisogni della collettività connessi alla produzione e al consumo dei beni di ogni genere.

Il nuovo sistema di formazione dei conducenti professionali determinerà benefici indiretti per l'intera collettività, riducendo i rischi di incidentalità della categoria e le conseguenti ricadute economiche e sociali sulla collettività.

 

4. Servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285 - Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

 

Il decreto legislativo in oggetto, predisposto dalla scrivente, intende attuare la delega, secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella legge 1° marzo 2005, n. 32 (pubblicata sulla G. U n. 57 del 10-3-2005), concernente "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose", ed in particolare secondo quelli contenuti nell'articolo 2, comma 2, lett. a) della su citata legge delega.

Gli aspetti essenziali di detto schema possono così sintetizzarsi.

L'attuale disciplina della materia, risalente alla lontana legge 28 settembre 1939, n. 1822, trova il suo fondamento nell'istituto della concessione amministrativa che, basandosi su una visione essenzialmente monopolistica dell'attività di trasporto persone con autobus, non appare più rispondente sia alla nuova configurazione dell'attività amministrativa, sia alla realtà imprenditoriale del settore.

Sotto il profilo dell'attività amministrativa, l'obiettivo della riforma è quello di passare, attraverso una graduale fase di adattamento, dall'attuale sistema della concessione amministrativa, a quello dell'autorizzazione per l'esercizio delle autolinee interregionali di competenza statale.

Il passaggio dal sistema concessorio a quello autorizzatorio, semplificando anche il procedimento di rilascio del titolo legale per l'esercizio delle autolinee interregionali di competenza statale, comporterà per l'Amministrazione una sicura riduzione dei tempi necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni nonché una notevole diminuzione o addirittura l'eliminazione dell'attività contenziosa, con riflessi positivi in termini di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Dal punto di vista sostanziale, il decreto legislativo si pone diversi obiettivi.

In primo luogo, l'introduzione dei principi di libera concorrenza potrà indubbiamente meglio soddisfare la domanda di mobilità interregionale dei cittadini, rendere più trasparente il mercato nonché assicurare lo sviluppo ordinato dell'attività di trasporto di persone con autobus in ambito nazionale.

Le disposizioni che regolamentano l'accesso al mercato da parte delle imprese non prevedono, a regime, più alcun diritto di esclusività. Ciò sta a significare che più imprese o gruppi di imprese riunite possono esercitare, in concorrenza tra di loro, i medesimi collegamenti automobilistici, a condizione che le stesse dimostrino di possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada, nonché di operare nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali .in materia fiscale e sociale. Inoltre l'accesso al mercato da parte delle imprese può avvenire a condizione che le stesse dimostrino di essere in grado di offrire servizi qualitativamente validi e sicuri per le persone trasportate.

In attuazione dei principi contenuti nella Iegge delega, - articolo 2, comma 2, lett.a) punto 4) - è stato elaborato un articolato sistema sanzionatorio che, unitamente alla previsione di una specifica attività di controllo, potrà garantire una corretta e leale concorrenza tra le imprese operanti nel settore nonché evitare l'ingerenza nel mercato da parte di imprese non in regola.

Il sistema concorrenziale, così come prospettato nello schema di decreto legislativo, non limitando in alcun modo la libertà di iniziativa economica delle imprese, consentirà loro di operare in un mercato senza distorsioni, dove il confronto tra le imprese avviene unicamente sulla base di criteri di efficienza aziendale.

In tale ottica, il possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada, nonché il soddisfacimento delle condizioni per l'accesso al mercato sono stati ritenuti sufficienti per consentire ad una impresa di trasporto di operare in questo segmento dei servizi pubblici di linea, in conformità con i più recenti orientamenti comunitari in materia.

La realizzazione di un mercato aperto e concorrenziale, comunque, non potrà che avvenire con una certa gradualità -peraltro prevista dalla medesima citata legge delega- in quanto l'immediata transizione da un sistema monopolistico, legato all'istituto della concessione, a quello della concorrenza, connesso al provvedimento autorizzatorio, determinerebbe ripercussioni per quelle aziende che hanno strutturato la propria organizzazione e i propri investimenti sulla base dei diritti di esclusività che la legge 1822/39 riconosceva loro.

Per questo motivo è stato previsto nello schema di decreto legislativo, in particolare all'art. 10 dello schema in esame, un congruo periodo transitorio, nel corso del quale il principio di libera concorrenza troverà graduale attuazione.

Peraltro, ove si manifestino situazioni tali da determinare turbative del mercato, il Ministero dei trasporti proporrà l'adozione di idonee misure correttive. Pertanto, il criterio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 2 lett. a) punto 1)"eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" siconcretizza nella previsione del predetto periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010, nel corso del quale non potranno essere istituiti servizi di linea interregionali in diretta concorrenza con quelli giàin esercizio prima della riforma, mentre potranno essere istituiti nuovi servizi che collegano località

non servite da servizi concessi ante riforma. Tutti i servizi istituiti alla fine del periodo transitorio saranno soggetti ai principi della libera concorrenza. Infatti, dopo il 1 ° gennaio 2011, sarà possibile per le imprese che soddisfano le condizioni per l'accesso al mercato richiedere l'istituzione di servizi automobilistici che collegano anche quelle località già servite dalle autolinee concesse prima della riforma.

Infine, si osserva che, il passaggio dal regime concessorio ex legge 1822/39, al regime liberalizzato, previsto dal Regolamento Comunitario 684/92, si è già realizzato, senza la previsione di alcun periodo transitorio, anche nei confronti dei nuovi paesi che, dal maggio 2004, sono entrati a far parte dell'Unione Europea.

Esposti in linea generale gli obiettivi e le finalità del decreto legislativo, con specifico riguardo all'articolato, si evidenzia che esso è suddiviso in dodici articoli:

Articolo 1 - Oggetto e finalità

L'articolo individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo ed indica le finalità che lo stesso intende perseguire. Oggetto del decreto è la disciplina relativa ai servizi di linea interregionali che attraversano il territorio di almeno tre regioni;

Articolo 2 - Definizioni

Le disposizioni contenute nell'articolo forniscono la definizione di servizi automobilistici di linea interregionali di competenza statale, di autobus, di impresa o riunioni di imprese, di imprese subafdatarie, di relazione di traffico, di autobus in disponibilità e di autobus di rinforzo.

Articolo 3 - Accesso al mercato

Stabilisce che i servizi di linea, oggetto del presente decreto legislativo, sono soggetti ad autorizzazione avente una validità massima di cinque anni, rilasciata dal Ministero dei trasporti. Vengono altresì stabilite le condizioni che l'impresa richiedente deve soddisfare per ottenere l'autorizzazione stessa. Particolare importanza, ai fini della sicurezza dei servizi di trasporto in esame, rivestono le norme contenute nel comma 2, lettere f) e g), attinenti, rispettivamente, alla vetustà degli autobus impiegati per il servizio e alla idoneità dei percorsi e delle aree di fermata.

Articolo 4 - Adempimenti del Ministero dei trasporti

Viene stabilito l'obbligo per il Ministero dei trasporti di emanare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto legislativo, il decreto dirigenziale contenente le relative disposizioni attuative, necessarie per disciplinare taluni aspetti tecnici e procedurali.

È istituito l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano i servizi di linea oggetto del presente decreto legislativo. Il Ministero dei trasporti è, inoltre, tenuto a comunicare alle Regioni, per l'adozione degli atti di propria competenza, nonché alle imprese interessate, le relazioni di traffico che si realizzano su un percorso interessante il territorio di una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di linea già in concessione che, nel rispetto delle competenze regionali di cui all'art.-1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, non potranno più essere oggetto di autorizzazione da parte del ministero.

Articolo 5 - Obblighi delle imprese

I commi 1 e 2, contengono l'elenco delle prescrizioni che l'impresa e tenuta a rispettare, allo scopo di garantire la sicurezza, la qualità e la regolarità del servizio. Al comma 3, si stabilisce l'obbligo per l'impresa di corrispondere un contributo, una tantum, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2, un contributo annuale, da corrispondere contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione nonché un contributo finalizzato all'accertamento della regolarità e sicurezza dell'esercizio. L'ammontare di detti contributi viene stabilito in una apposita tabella allegata al decreto legislativo. L'aggiornamento degli stessi potrà avvenire con successivo decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 6 - Contratti di servizio pubblico

L'articolo in questione prevede la possibilità di stipulare, con le imprese di trasporto di persone su strada, contratti di servizio pubblico ricorrendo a procedure concorsuali. Tale previsione è del tutto residuale ed eccezionale rispetto al sistema autorizzatorio generale e consente all'Amministrazione di intervenire, qualora, esigenze di mobilità da parte della collettività, non possano essere soddisfatte sulla base della libera iniziativa economica delle imprese di trasporto.

Articolo 7 - Monitoraggio e controlli

Tale articolo prevede lo svolgimento da parte del Ministero dei trasporti, di una specifica attività di monitoraggio del settore al fine di verificare l'andamento del mercato ed in particolare il rapporto intercorrente tra la domanda di mobilità interregionale e l'offerta dei servizi di trasporto in tale segmento. Qualora le risultanze di tale attività dovessero evidenziare un forte squilibrio tra offerta e domanda, il Ministero dei trasporti valuterà l'opportunità di adottare idonee misure correttive. E' inoltre prevista una specifica attività di vigilanza sulle imprese operanti nel settore, al fine di garantire una leale e corretta concorrenza tra le medesime, con la possibilità di disporre verifiche, anche presso le sedi delle imprese, con onere a carico delle stesse.

Articoli- 8 e 9 Infrazioni è sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie.

Gli articoli 8 e 9 individuano le possibili infrazioni, suddividendole in molto gravi, gravi e lievi. Le sanzioni pecuniarie ed accessorie da comminare alle imprese che commettono le infrazioni individuate sono state determinate in ragione della loro classificazione.

Le disposizioni rispettano il principio di gradualità del sistema sanzionatorio, che si è ritenuto di dover articolare secondo i seguenti criteri:

  il compimento di una singola infrazione considerata lieve, comporta l'erogazione di una sanzione pecuniaria avente una determinata entità;

-il mancato rispetto di quanto prescritto nella diffida, intimata a seguito di tre sanzioni erogate per infrazioni lievi, costituisce un'infrazione considerata grave;

  il compimento di una infrazione grave, comporta l'erogazione di una sanzione pecuniaria avente una entità superiore a quella prevista per le infrazioni considerate lievi;

  il compimento di una infrazione considerata molto grave, comporta l'erogazione di una sanzione pecuniaria avente una entità superiore a quella prevista per le infrazioni considerate gravi.

Inoltre, sempre nel rispetto del principio di gradualità del sistema sanzionatorio, le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca delI'autorizzazione sono previste, in alcuni casi, a seguito del compimento di una singola infrazione considerata molto grave, ed in altre ipotesi a seguito del compimento di diverse infrazioni, considerate molto gravi o gravi, nell'arco temporale di tre anni, che decorre dalla data della prima contestazione. Tale evento è stato individuato quale parametro temporale da cui far decorrere il "periodo di osservazione", in quanto, dal momento della prima accertata infrazione, il comportamento dell'impresa responsabile assume un particolare rilievo ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio. Al riguardo, sono state previste diverse ipotesi:

- il compimento di alcune singole infrazioni considerate gravi o molto gravi comporta la diretta sospensione del titolo legale per l'esercizio dei servizi di trasporto;

- il compimento, nell'arco di tre anni, di sei infrazioni, gravi o molto gravi, comporta l'erogazione della sanzione accessoria della sospensione del titolo legale per l'esercizio dei servizi di trasporto;

- il compimento, nell'arco di tre anni, di tre infrazioni considerate molto gravi, comporta in ogni caso l'erogazione della sanzione accessoria della sospensione del titolo legale per l'esercizio dei servizi di trasporto;

- il compimento o il decorso del periodo di sospensione di cui all'art. 9, comma 3, senza la comunicazione, da parte dell'impresa interessata, del rispetto degli obblighi fondamentali inerenti i servizi di trasporto, comporta inoltre la sanzione accessoria della revoca del titolo legale per l'esercizio dei servizi stessi;

il compimento nell'arco di tre anni, a decorrere dalla data di cessazione di un periodo di sospensione, di due infrazioni considerate molto gravi, comporta inoltre l'erogazione della sanzione accessoria della revoca del titolo legale per l'esercizio dei servizi di trasporto.

Infine, con riferimento all'articolo 126 bis, comma 2, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si fa presente che la recente pronuncia di

illegittimità costituzionale non ha comportato l'eliminazione integrale dall'ordinamento

giuridico di tale comma, rilevando solo nel caso di mancata identificazione del conducente e

non incidendo sulla previsione normativa, in esso contenuta, relativa alla definizione delle

contestazioni.

Articolo 10 - Norme transitorie.

L'articolo prevede una fase transitoria stabilita al fine di assicurare, alle imprese già titolari di collegamenti automobilistici statali, per un periodo di tempo, il permanere del diritto di esclusività sulle relazioni di traffico dalle stesse servite prima dell'entrata in vigore della riforma. Durante tale periodo, le imprese potranno richiedere l'autorizzazione solo per nuovi servizi di linea o la modifica di quelli in esercizio a condizione che le relazioni di traffico proposte interessino località distanti non meno di 30 km da quelle già servite dai servizi oggetto di concessione. Le domande per I'istituzione di nuovi servizi di linea o di modifica dei medesimi, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non si è concluso il procedimento, saranno soggette alla disciplina contenuta nel decreto legislativo.

Articolo 11 - Abrogazioni

L'articolo elenca le disposizioni abrogate e quelle che non più più applicabili in materia di servizi interregionali di competenza statale

Infine, allo scopo di evitare che l'abrogazione della citata legge 1822/39 - oggi normativa di riferimento per gli aspetti non regolati direttamente dagli Accordi bilaterali con i paesi extra comunitari - determini un vuoto normativo, si prevede che le disposizioni del presente decreto legislativo siano fonte di diritto anche in tale campo.

Articolo 12 - Disposizione finanziaria

La nuova disciplina introdotta con lo schema di decreto legislativo in esame non comporta nuovi oneri fmanziari per il bilancio dello Stato.

Il  Decreto Legislativo scaturisce dalla necessità di riorganizzare il settore del trasporto interregionale di linea di persone su strada, rientriante nella competenza statale, al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza di mercato, sulla base i principi e criteri direttivi contenuti nella legge 1 marzo 2005, n.32 (pubblicata sulla G.U n. 57 del 10.3-2005), concernente 'Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose", ed in. particolare secondo quelli contenuti neil'articolo 2, comma 2, tema) della su Citata legge delega,

Scopo prioritario del provvedimento è, pertanto, quello di sostituire l'attuale sistema concessorio con un sistema autorizzatorio, in quanto la disciplina vigente in materie, risale alla lontana legge 28 settembre 1939, n. 1822, che trovando il suo fondamenta nell'istituto della concessione amministrativa, basata sia su un'azione amministrativa ampiamente discrezionale circa la valutazione della sussistenza dell'interesse pubblico da perseguire che su uria visione essenzialmente monopolistica dell'attività di trasporto persone con autobus, non appare più rispondente né alla nuova configurazione dell'attivid amministrativa né alla realtà imprenditoriale del settore, operante in mercati aperti e concorrenziali.

Sotto il profilo dell’attività amministrativa, l'obiettivo della riforma è quello dì passare, attraverso

una graduale fase di adattamento, dall'attuale sistema della concessione ammnistrativa, a quello dell'autorizzazione per l'esercizio delle autolinee interregionali di competenza statale, eliminando l'ampia discrezionalità nelle valutazioni che portano all'emanazione del provvedimento di affidamento del servizio ad un soggetto privato, individuando dei criteri il più possibile oggettivi per autorizzare un soggetto privato a svolgere un'attività economica, non sovvenzionata, quale è lo svolgimento dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

Inoltre, il passaggio dal sistema concessorio a quello autorizzarono, semplificando anche il procedimento di rilascio del titolo legale per l'esercizio delle autolinee interregionali di competenza statale, tamponerà per l'Amministrazione una sicura riduzione dei tempi necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni nonché una notevole diminuzione o addirittura l'eliminazione dell'attività contenziosa, con riflessi positivi in termini di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa;

Dal punto di vista sostanziale, il decreto legislativo si pone principalmente l’obiettivo dell’introduzione dei principi di libera concorrenza, che consentono di soddisfare meglio la domanda di mobilità interregionale dei cittadini, di rendere più trasparente il mercato nonché di assicurare lo sviluppo ordinato dell'attività di trasporto di .persone con autobus in ambito nazionale, anche provvedendo ad un riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale.

 

Il trasporta di linea di persone mediante autobus di competenza statale è attualmente disciplinato in maniera diretta dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822 concernente "Disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli ìn regime di concessione all'industria privata e dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 369 con il quale è stato regolamentato il relativo procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale, in attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nelle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 24 dicembre 1993, n. 537.

Rientrano nel quadro normativo di riferimento e, quindi indirettamente, le disposizioni contenute nei regolamenti emanati con: D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e nei decreti legislativi. 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e 31 mazzo 1998, a. 112 per ciò che attiene alla delimitazione della sfera di competenza dello Stato nel settore; nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 recante: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e re*olarid dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; nel regolamento dì recepimento  (D.M. 20 dicembre 1991, n. 448) delle direttive del Consiglio delle Comunità, Europee n. 438 del 21 giugno 1989 nonché nel decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, N. 478, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del I° ottobre 1998, modificativa della dirett va n. 96/26/CE 4ìei 29 aprile 1996"; nonché quelle specifiche per il settore contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare cfr. dall’art. 82 all'art. 87).

 

Il Decreto Legislativo abroga espressamente (art. 11, co, 1) le norme contenute nella legge 1822/39 e nel D.R. 3691/94.

Inoltre, ricomprendendo nella, disciplina del Decreto Legislativo (art. 2, co. 1, lett. a), anche servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 386, queste ultime disposizioni non si applicano (art. 11, m 2) ai servizi di linea oggetto del Decreto Legislativo in esame, ovvero ai servizi di trasporto di persone effettuati su scada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso interessante íl territorio di almeno tre regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.

Altresì la condizione, di cui all'art. 3, c. 2, lett. e), che deve essere rispettata da parte delle imprese per ottenete il rilascio dell'autori,azione allo svolgimento dei servizi di linea di competenza statale a proprio favore, consistente nell'applicazione nei, confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, (art. 11, co.2) agli stessi la non applicabilità di quanto previsto all'art. 1 della l. 22.09.60, n. 1054.

Infine, si ritiene che le norme contenute nel Decreto Legislativo non incidano su altre leggi e regolamenti vigenti, rispetto ai quali non si riscontrano incompatibilità.

 

il presente Decreto legislativo introduce nell'ordinamento italiano principi conformi a quelli previsti nella vigente normativa comunitaria ira materia di servizi di trasporto di persone su scada con autobus e pertanto non presenta alcuna incompatibilità con l'ordinamento giuridico comunitario.

Il Decreto Legislativo inoltre non incide o interferisce sulle competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

AI riguardo si fa presente che all'art. 4, c. 2, del Decreto Legislativo, relativo agli adempimenti del Ministero dei Trasporti, è previsto che quest'ultimo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, comunica alle Regioni, per l'adozione degli atti di propria competenza, e alle imprese interessate, le relazíoni di traffico; che si realizzano su un percorso interessante il territorio di una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessioni statali che, dopo il periodo transitorio, non potranno essere oggetto di autorizzazione, in quanto rientranti nelle competenze regionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni.

L'art. 2 del Decreto Legislativo contiene diverse definizioni, utili a rendere coerente la disciplina nella materia in oggetto:

- la definizione di servizi di linea interregionali mutua, specificandone alcuni elementi, la definizione di servizio regolare utilizzata nella normativa comunitaria (Reg.CE 684/92 così come modificato dal Reg. CE 11/98);

• la definizione di autobus richiama quella prevista ali' articolo 54, c. 1, Iett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché le definizioni di autobus in disponibilità e di autobus di rinforzo, richiamando Ia disciplina relativa all'immatricolazione dei veicoli prevista nell'art. 93 di quest'ultimo Decreto Legislativo, intendono individuare quali autobus, mediante un criterio oggettivo e certo, possono essere adibiti ai servizi interregionali;

- la definizione di impresa e di impresa sub affidataria, richiamando quella prevista nel decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, adegua la nozione alla disciplina introdotta dalle direttive comunitarie recepite nella disciplina sull'accesso alla professione; - la definizione di riunione di imprese richiama quella prevista all'articolo 23. comma 2, del decreto legislativo 17 mazzo 1995, n. 158 e successive modificazioni, conformandosi a quanto previsto ín ambito comunitario in materia di raggruppamento di imprese per l'affidamento di appalti di servizi:

La definizione di relazioni di traffico può essere considerata del tutto nuova ed é necessaria in primo luogo ai fini del completamento, che si intende effettuare con il decreto legislativo in esame, del trasferimento alle Regioni, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b), d. lgs. 422/97, di quei collegamenti che non rientrano nelle competenze statali, in quanto non interessano il territorio di più di due Regioni; serviti da servizi di linea con concessioni statali.

In secondo luogo, Ia nozione di relazione di traffico, quale collegamento tra due località, in cui e consentito che i viaggiatori saliti a bordo da una di esse possano scendere nell'altra, è necessario per rendere graduale i passaggio dal vigente regime concessorio a quello autozizzatorio previsto nel decreto legislativo in esame, in quanto all'art. 10 si individua un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010, nel quale si tutelano le posizioni delle imprese esercenti i servizi di linea in regime di, concessione. Viene in tal modo reso possibile íI rilascio di autorizzazioni per nuovi collegamenti solo quando entrambe le località comprese nelle nuove relazioni di traffico sono distanti almeno più dì trenta chilometri dalle località già servite da relazioni di traffico presenti nei programmi di esercizio dei servizi di linea concessi ai sensi della vigente normativa dettata dalla citata l 1822/39.

L'articolo .11, c. 1, individua le disposizioni oggetto di abrogazione esplicita.

L'art. 11, c. 2 individua invece due ipotesi, a cui non si può applicare la disciplina contenuta nel regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 386 nonché nella legge 22 settembre 1960, n. 1054, in conseguenza dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo in esame.

 

La disciplina in esame, avendo ad oggetto la trasformazione del regime concessorio in regime autorizzatorio per lo svolgimento dei servizi di linea interregionali di competenza statale, ha effetto sulle seguenti categorie di soggetti, che ne sono i destinatari diretti:

• imprese di trasporto di persone su strada, aventi i requisiti per l'accesso alla professione ed iscritte al registro delle imprese, che intendono svolgere dei servizi di linea interregionali mediante autobus, in base all'autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti, qualora soddisfino alcune condizioni, tali da garantire una elevata qualità del servizio e una soddisfacente sicurezza sociale e della circolazione, oltre che garantire la realizzazione di una effettiva concorrenza tra tutte le imprese interessate ad operare nel settore in parola;

Inoltre, detta disciplina ha riflessi su diverse Amministrazioni pubbliche aventi competenza nella materia oggetto di delega quali:

il Ministero dei trasporti, tenuto a:

-emanare il decreto dirigenziale previsto dall'art. 4, c. 1 per dare attuazione, con una normativa di dettaglio, a quanto previsto nel Decreto legislativo in esame;

 - rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 3, c. 1, che consente alle imprese di svolgere i servizi di linea oggetto del presente Decreto legislativo, con il solo limite -nel regime vigente a decorrere dal 1° gennaio 2008- che le stesse debbano soddisfare alcune condizioni, tali da assicurare quanto sopra descritto;

-  istituire l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, in qualità di imprese titolari o di imprese sub affidatarie;

-  comunicare alle imprese interessate e alle Regioni, nonché alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, per l'adozione degli atti di propria competenza nell'interesse della mobilità locale, le relazioni di traffico, che si realizzano su un percorso riguardante il territorio di una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di linea già in concessione;

- promuovere iniziative di studio e allo svolgimento di una costante attività di monitoraggio del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea; - attivare controlli e verifiche periodiche e sul rispetto da parte delle imprese autorizzate degli obblighi previsti, al fine di garantire una leale e corretta concorrenza, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo in esame;

le Amministrazioni a cui appartengono gli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, D.1gs. 30.04.92, n. 285, competenti ad accertare la responsabilità delle infrazioni previste all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in oggetto e a comminare le relative sanzioni, nonché ad effettuare i controlli di cui all'articolo 7.

b) obiettivi e risultati attesi

L'obiettivo generale perseguito con il decreto legislativo in esame, in attuazione della relativa delega di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) della legge n. 32/2005, è quello del superamento, in conformità alla disciplina comunitaria, degli aspetti restrittivi della libera concorrenza ancora presenti nello svolgimento dei servizi di linea interregionali di competenza statale, pervenendo ad un sistema autorizzatorio, attraverso una graduale fase di adattamento, partendo dall'attuale sistema della concessione amministrativa, disciplinato dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822. Disciplina quest'ultima che contempla un'ampio potere discrezionale dell'Amministrazione in merito alla sussistenza dell'interesse pubblico ad affidare un servizio di linea in concessione, nello stretto rispetto dei titoli preferenziali di cui è titolare ciascun soggetto già concessionario.

L' obiettivo suindicato è dunque quello della liberalizzazione regolata, da attuare nella materia in questione, come peraltro precisato nella relazione tecnico-normativa al punto 1, lettera a), in un quadro di regole che garantiscano contestualmente la salvaguardia della concorrenza tra le imprese operanti nel settore e il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza sociale e della circolazione, oltre che della qualità, dei servizi di trasporto di persone in parola.

In tale contesto si sottolinea che con il decreto in esame, si intende dare al settore una completa disciplina, anche emanando norme nel dettaglio con il decreto dirigenziale di attuazione di diverse disposizioni in esso contenute, di un settore, concernente i servizi pubblici di trasporto a lunga percorrenza, che fmo ad oggi vengono disciplinati da una normativa obsoleta del 1939, rispondente a delle logiche, relative all'esclusività delle posizioni concessionali dei privati e ad un'amplissima discrezionalità amministrativa, completamente diverse da quelle che sono connaturate in un mercato aperto, dove si dovrebbe esprimere l'iniziativa economica privata - tutelata peraltro dall'art. 41 della Carta costituzionale-, che è necessario regolamentare, trattandosi di servizi pubblici, ovvero ad offerta indifferenziata, essendo comunque rivolti al soddisfacimento dell'esigenza di mobilità di una parte della cittadinanza - anch'essa tutelata dall'art.16 della Costituzione-. Introducendo, inoltre, un articolato sistema sanzionatorio, tale da colmare una evidente lacuna in materia, al fine di dotare gli agenti preposti ai controlli su strada di strumenti efficaci, per combattere il grave fenomeno dell'abusivismo, che si manifesta con lo svolgimento sia di servizi non autorizzati sia di servizi esercitati in modo difforme a quanto previsto dall'autorizzazione.

I risultati attesi, derivanti dall'introduzione della normativa contenuta nel decreto legislativo in esame sono, nell'immediato, l'avvio di un processo di maggiore concorrenza regolata tra le imprese di trasporto esercenti servizi di linea, che comporti, nel medio/lungo periodo, un miglioramento dei servizi resi dalle stesse in termini di qualità, quantità e sicurezza..

Per l'attuazione degli obiettivi suindicati si rende necessaria:

• l'emanazione da parte del Ministero dei trasporti , entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo, del decreto dirigenziale indicato all'art. 4, c. 1, del decreto legislativo in esame);

• Lo svolgimento di un'attività posta in essere dal Ministero dei Trasporti, di studio e monitoraggio dell'andamento dei fattori della domanda e dell'offerta , presenti nel mercato, al fine di poter valutare l'opportunità di emanare disposizioni correttive, introducendo norme di salvaguardia dello stesso, mediante i decreti previsti all'art. 1, c. 4, della legge delega 32/05;

-  l'istituzione di un elenco delle imprese esercenti i servizi di linea interregionali ed un costante accertamento della permanenza delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione, che devono essere sempre soddisfatte dalle imprese esercenti i servizi di linea oggetto della disciplina prevista dal decreto legislativo in esame, al fine di ottenere una elevata qualità e sicurezza dei servizi erogati;

  un'efficiente rete di controlli, facente capo ai competenti organi, ai fini dell'accertamento della responsabilità delle infrazioni di cui all'articolo 8 e di quelle già previste nel codice della strada.

La normativa in esame favorirà la concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea, che dovranno mantenere, comunque, standard elevati di qualità e di sicurezza del trasporto di persone su strada. Pertanto, la maggiore concorrenza che si instaurerà tra le aziende del settore, accompagnata dal necessario rispetto delle norme rivolte alla tutela della sicurezza stradale e sociale, determinerà il rafforzamento delle imprese più efficienti e indirettamente costituirà un incentivo all'aggregazione delle piccole imprese, al fine di sostenere il confronto con un mercato globale sempre più in espansione anche nel settore dei servizi pubblici.

In particolare, sarà possibile l'ingresso in questo mercato di operatori che, attualmente a causa della sussistenza di diritti di esclusività, non si sono potuti inserire in questo segmento di mercato del trasporto di persone.

Il meccanismo virtuoso che sarà determinato dalla liberalizzazione regolata, relativamente all'attività delle imprese destinatarie della medesima normativa, comporterà indirettamente benefici per l'intero settore economico e per l'utenza dei servizi di linea interregionali.

Il miglioramento atteso dei servizi stessi e del rafforzamento delle imprese più produttive, in un contesto come quello italiano, in cui, soprattutto, per alcune zone del meridione, la cui rete ferroviaria non è sufficientemente sviluppata, non può che costituire una ulteriore leva per lo sviluppo di aree dell'Italia in attesa di rilancio da punto di vista economico, sia sotto l'aspetto occupazionale che sotto quello imprenditoriale dell'iniziativa economica privata.

 

 

Legislazione e prassi amministrativa 

 

  

LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO

 

L. 1° marzo 2005, n. 32 - Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (Gazz. Uff. 10 marzo 2005, n. 57).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) liberalizzazione regolata secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;

c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

 2. Principi e criteri direttivi.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono inoltre informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;

3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;

4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;

b) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;

2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;

5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);

6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;

8) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;

9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;

10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione;

c) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) nell'attuazione dei princìpi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.

 3. Abrogazioni.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. È prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie è data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.

2. Per le azioni legali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.

4. Disposizione finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA GENERALE DELL'AUTOTRASPORTO –

COMITATO CENTRALE E COMITATI REGIONALI DEGLI AUTOTRASPORTATORI

AUTOTRASPORTO

 

 AUTOTRASPORTO

 Legge. 6 giugno 1974, n. 298 - Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada. (Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 200).

 

TITOLO I  - Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

1. Istituzione dell'albo.

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici.

Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie (1).

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie (1).

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma (1).

-------------------------

(1)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

[2 - 11. Articoli abrogati dall'art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284].

12. Iscrizione nell'albo.

Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo (1).

---------------------------

(1)  Vvedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

13. [Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395]

14. Iscrizione delle imprese estere.

Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

15. Fusioni e trasformazioni.

Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente articolo 13.

16. Abilitazione per trasporti speciali.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza della singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria o definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova - nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nell'idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo - provinciale.

17. Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione.

I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.

18. Variazioni.

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.

Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Le imprese sono altresì tenute a comunicare ai comitati provinciali, entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'atto definitivo:

gli acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante;

le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti, con l'indicazione dell'acquirente.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al comitato centrale.

19. Sospensione dall'albo.

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.

Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a due anni.

20. Cancellazione dall'albo.

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) [Numero abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395];

6) [Numero abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395].

21. Sanzioni disciplinari.

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) [Numero abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284];

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'art. 16;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18;

6-bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa (1).

Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni (2).

-----------------

(1)  Numero aggiunto all'art. 1-bis, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

(2)  Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

 

22. Effetti delle condanne penali.

[Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395].

23. Reiscrizioni.

[Comma abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395].

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.

[Comma abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395].

24. Decisioni - Competenze.

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato centrale (1).

----------------------

(1)  Vedi gli artt. 10, 11, 12 e 13 D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.

 

25. Ricorsi.

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

[Comma abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395].

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia (2) a cura del comitato provinciale.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4.

-------------------------

(2) Aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340. Nello stesso articolo viene stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

 26. Esercizio abusivo dell'autotrasporto.

Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo (1).

[Comma soppresso dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507].

Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. (2).

Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (3).

[Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286].

----------------------------

(1)  Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 29 marzo 1993, n. 82 e successivamente così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, l'art. 7, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

(3)  Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

27. Omissione di comunicazioni all'albo.

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli artt. 14 e 15, D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228 .

28. Pubblicazione dell'albo nazionale.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.

29. Vigilanza.

La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

TITOLO II  - Disciplina degli autotrasporti di cose

30. Campo di applicazione.

Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

b) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;

d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;

e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;

h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

TITOLO II  - Disciplina degli autotrasporti di cose

Capo I - Trasporti in conto proprio

31. Definizione.

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti (1);

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

----------------------

(1)  Lettera così sostituita dall'art. 67, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

 

32. Licenze.

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore (1).

La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare (1).

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33 (1).

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto

della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

-------------------------

(1)  Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 3, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

33. Commissione per le licenze.

Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) da funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;

b) da un funzionario della prefettura;

c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;

e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4;

f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Le designazioni spettano:

al prefetto per il componente di cui alla lettera b);

alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);

al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);

al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e);

al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).

La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.

34. Esame e parere della commissione.

La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'art. 32.

Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

35. Elencazione delle cose.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.

L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo articolo 46 (1).

--------------------------

(1)  Per l'efficacia del secondo comma,  v. l'art. 2, L. 28 aprile 1978, n. 141.

 

36. Revoca delle licenze.

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 o quella del terzo comma dello stesso articolo.

Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.

Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 32.

37. Ricorsi.

Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

38. Ispezioni sulle licenze.

Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

39. Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate.

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari dei Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile - d'intesa con gli altri dicasteri interessati - può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.

TITOLO II  - Disciplina degli autotrasporti di cose

Capo II - Trasporti per conto di terzi

40. Definizione.

È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

41. Autorizzazioni.

1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'àmbito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'àmbito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate (1).

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(1)  Articolo così sostituito dall'art. 4, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

 

42. Servizi di piazza.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al Pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.

43. Disciplina delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rifasciate alle imprese e società originarie.

Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

TITOLO II  - Disciplina degli autotrasporti di cose

Capo III - Disposizioni comuni

44. Trasporti internazionali.

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale (1).

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(1)  Comma aggiunto dall'art. 01, D.L. 22 giugno 2000, n. 167, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

45. Contrassegno.

Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;

2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;

3) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.

46. Trasporti abusivi.

Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo (1).

Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2).

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(1)  Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2)  Comma così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, l'art. 10, L. 18 ottobre 1978, n. 625.

 

46-bis. Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria.

1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice (1).

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(55) Articolo aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 52, L. 29 luglio 2010, n. 120.

 47. Altre infrazioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 45 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 .

48. Decadenza dalle licenze.

Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare delle licenze è iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge.

49. Tassa di concessione.

Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.

TITOLO III [Le disposizioni contenute nel presente titolo sono state abrogate dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286]  - Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

[50 - 59 abrogati dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286]

TITOLO IV - Disposizioni comuni, transitorie e finali

60. Prevenzione e accertamento degli illeciti (1).

La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (ora, art. 12 e segg. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (72).

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(1)  Rubrica così modificata dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 52, L. 29 luglio 2010, n. 120.

 

61. Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

La norma di cui all'articolo 1, secondo comma ha effetto dal 2 febbraio 1976 (1) (2).

Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.

La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2).

La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.

Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 13 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.

Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.

Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1977 (3).

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(1)  Comma così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125). L'art. 4 della predetta legge ha così disposto:

« Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della L. 6 giugno 1974, n. 298».

(2)  Il D.L. 30 gennaio 1976, n. 6 (Gazz. Uff. 31 gennaio 1976, n. 28), convertito in legge con L. 29 marzo 1976, n. 61 (Gazz. Uff. 31 marzo 1976, n. 84), ha così disposto:

« Art. 1. I termini del 2 febbraio 1976 e del 1° gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della L. 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla L. 28 aprile 1975, n. 145, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1976 e al 1° gennaio 1978.

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge». Per una ulteriore proroga, vedi il D.L. 23 dicembre 1976, n. 851 e la L. 27 dicembre 1977, n. 940. Vedi, inoltre, per la ulteriore proroga dei termini l'art. 1, L. 28 aprile 1978, n. 141. Vedi, infine, l'art. 4, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

(3)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125). Vedi anche la nota 12 che precede.

62. Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio possono conservarla a condizione che, entro il 2 febbraio 1976 domandino l'iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 (1).

La domanda di iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose e delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere l'elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'articolo 35.

Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.

Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie (2).

Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo (2).

Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 10 gennaio 1977 (2) (81).

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(1)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125). Vedi anche la nota 12 che precede.

(2)  Gli attuali commi terzultimo, penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 2, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125). Vedi anche la nota 12 che precede.

63. Contributo per l'iscrizione all'albo.

Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il contributo si riferisce.

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

64. Copertura finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 33 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

65. Abrogazioni.

Le norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349 , in contrasto con la presente legge, sono abrogate con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili (1).

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(1)  Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125).

 

66. Regolamento di esecuzione.

Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite, per quelle relative al titolo I, le associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

Le norme di esecuzione relative al titolo III dovranno, tra l'altro, disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di trasporto di cui all'articolo 56 della presente legge, l'organizzazione e le procedure per i controlli, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonché i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari.

67. Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta generale per l'autotrasporto

Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori

 

D.Lgs. 21-11-2005, n. 284 - Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. (Gazz. Uff. 9 gennaio 2006, n. 6, S.O.)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto 6 febbraio 2003 del Ministro dei trasporti, istitutivo della Consulta generale per l'autotrasporto;

Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ed in particolare l'articolo 17, comma 3-ter, che stanzia risorse per il funzionamento della citata Consulta generale per l'autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero dei trasporti;

Visti gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, commi 1 e 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2006;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Finalità.

1. Il presente decreto legislativo ha per oggetto il riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, e dei princìpi e criteri specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 32 del 2005.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «Consulta», la Consulta generale per l'autotrasporto;

 

b) «Comitato centrale», il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

 

TITOLO I  - Consulta.

3. Denominazione e sede.

1. La Consulta generale per l'autotrasporto assume la denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

2. La Consulta ha sede presso il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro dei trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 8.

 

4. Attribuzioni.

1. La Consulta svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio dell'attività di autotrasporto. A tale fine, la Consulta:

a) elabora e provvede all'aggiornamento, nonché al monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale della logistica;

 

b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l'applicazione delle disposizioni, anche europee, in materia di autotrasporto, nonché sulle problematiche relative all'attraversamento delle Alpi;

 

c) esprime parere sui problemi di competenza della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti;

 

d) promuove iniziative per lo sviluppo dell'intermodalità, anche attraverso la messa a punto di progetti pilota;

 

e) formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto;

 

f) promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto in àmbito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;

 

g) provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32;

 

h) elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza;

 

i) propone indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;

 

l) esprime, su richiesta delle competenti autorità, pareri sull'adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti l'autotrasporto;

 

m) fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini dell'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2), lettera c), numero 3), della citata legge 1° marzo 2005, n. 32, verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, nei procedimenti preordinati all'iscrizione delle imprese di autotrasporto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento.

 

5. Composizione.

1. La Consulta è composta dai seguenti membri effettivi:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria professionalità ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica;

 

b) due Vicepresidenti, dei quali il primo è di diritto il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il secondo è designato dai componenti in rappresentanza delle categorie economiche e produttive;

 

c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero dei trasporti;

 

d) il Presidente del Comitato centrale;

 

e) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio, della giustizia, delle politiche comunitarie, degli affari regionali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali;

 

f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

4) non meno di venti imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento tonnellate, ovvero non meno di dieci imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate;

5) organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta province.

6) Per il primo mandato, viene nominato un rappresentante per ciascuna delle associazioni presenti nella Consulta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;

 

h) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni associative: AISCAT, Assoaereo, Assologistica, Assoporti, Casartigiani, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confitarma, Conftrasporto, Federtrasporto, Lega nazionale cooperative e mutue;

 

i) un rappresentante dell'ANAS;

 

l) un rappresentante della Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

 

m) un rappresentante di Trenitalia S.p.a.

2. I componenti di cui alle lettere da b) a m) sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Oltre a quelli elencati nel comma 1, possono fare parte della Consulta i rappresentanti delle parti economiche e sociali che ne facciano richiesta motivata, previo parere favorevole del Comitato esecutivo di cui all'articolo 6.

4. Il Presidente della Consulta può invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria, nonché esperti di specifici settori connessi con l'attività della Consulta stessa, per l'esame e l'approfondimento di particolari problematiche.

 

6. Organi.

1. Sono organi della Consulta:

a) il Presidente;

 

b) l'Assemblea generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da tutti i componenti;

 

c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da quindici membri dell'Assemblea generale, dei quali cinque in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche, quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria, uno in rappresentanza delle associazioni del movimento cooperativo e cinque in rappresentanza delle altre categorie economiche e sociali. I componenti del Comitato esecutivo sono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate;

 

d) il Segretario generale, nominato dal Ministro dei trasporti su designazione del Presidente, che lo sceglie fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale di merci e della logistica;

 

e) il Comitato scientifico, composto da un Presidente, da sei membri e da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, tutti nominati dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea generale;

 

f) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Presidente del Comitato centrale, dal Segretario generale e dal Presidente del Comitato scientifico;

 

g) l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri, scelti dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche;

 

h) le Sezioni regionali, nominate dal Presidente della Consulta composte ci