Tabella delle infrazioni alle norme di comportamento,

dei punti in detrazione sulla patente,

delle sanzioni pecuniarie, pagamento in misura ridotta e sanzioni accessorie.

                                                                                                     

Art. 141. Velocità.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

 c.8. Velocità non regolata in relazione alle condizioni ambientali (1)

 

pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Patente a punti:

in detrazione 5.

 

c. 9. Divieto di gareggiare in velocità, salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter

 

 

 

 

 

 

 

pagamento di una somma

da

€ 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 155

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)  

Patente a punti:

in detrazione 10.

 

 

 

 

 

. 

 

Art. 142. Limiti di velocità
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 8. Conducente che supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità

 

 

 

 

 

 

 

 

violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni sono raddoppiate (1)

 

pagamento di una somma

da

€ 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

pagamento di una somma

da € 310 a € 1.248

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 310

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Patente a punti:

in detrazione 3.

 

 

 

 

 

 

 

Patente a punti:

in detrazione: 3

c. 9. Conducente che supera di oltre 40 ma di non otre 60 km/h i limiti massimi di velocità

 

 

 

  

 

 

 

 

violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) (1).

 

 

 

 

 

 

 

pagamento di una somma

da

500 a € 2.000

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

500

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (art. 195, c. 2-bis)

 

pagamento di una somma

da € 740 a € 2.970

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 740

La sanzione è raddoppiata

sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, (art. 218 codice).

nel caso di recidiva nel periodo di due anni, sospensione della patente da otto a diciotto mesi (c.12)

Patente a punti:

in detrazione 6

c. 9-bis Conducente che supera di oltre 60 km/h

 

 

 

 

violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) (1) le sanzioni sono raddoppiate.

pagamento di una somma

da € 779 a € 3.119

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 779

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

da € 1.000 a € 4.000

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi

Nel caso di recidiva, in un periodo di due anni, revoca della patente.                        

Patente a punti:

in detrazione 10

 

sospensione patente di guida da 12 a 24 mesi

 

Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 11. Circolazione contromano

 

del pagamento di una somma

da

€ 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 150

 

Patente a punti: in detrazione 4

 

c. 12. Circolazione contromano in corrispondenza

- delle curve,

- dei raccordi convessi 

- in ogni altro caso di limitata visibilità,

- percorrere la carreggiata contromano, su strada divisa in più carreggiate separate,

 

pagamento di una somma

da

€ 295 a € 1.179

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 295

 

Sospensione della patente da uno a tre mesi (art. 218 codice).

Da 2 a 6 mesi in caso di recidiva

Patente a punti: in detrazione 10

 

c. 13. Posizione sulla carreggiata

- destra rigorosa

- destra rigorosissima per veicoli senza motore e animali

- destra rigorosissima per veicoli a motore incrociando altri veicoli o percorrendo curve, tratto ascendente di un raccordo convesso, tratti di strada a visibilità limitata

- percorrere la corsia di sinistra, su carreggiata divisa in due o più corsie per senso di marcia

- veicoli che procedono lentamente su autostrada divisa in tre corsie per senso di marcia

- veicoli che procedono su strada extraurbana principale, divisa in tre corsie per senso di marcia, non circolando nella corsia di destra

- veicolo che percorre la corsia di sorpasso all’interno dei centri abitati o cambia arbitrariamente corsia (non per effettuare manovre)

- circolazione su strada con binari tranviari a raso, ostacolando la marcia dei tram

- circolazione su strada con doppi binari tranviari a raso, sistemati su un lato della strada, occupando la parte sinistra della zona interessata dai binari non rispettando l’obbligo di rimanere entro la parte della carreggiata relativa al senso di marcia

- circolazione su strada con isola salvagente per la fermata di tram o filobus, non rispettando l’obbligo di occupare la parte della carreggiata relativa al suo senso di marcia intralciando il movimento dei viaggiatori

 

pagamento di una somma

da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

 

Patente a punti: in detrazione 4

 

 

 

Art. 145. Precedenza.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

 

c. 10. Violare le disposizioni relative alla precedenza

- (c.2) precedenza ai veicoli provenienti da destra

- (c.3) precedenza ai veicoli su rotaie

- (c.4) mancata osservanza del segnale DARE PRECEDENZA o STOP

- (c.5) non fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto prima di impegnare l’intersezione

- (c.6) omissione di dare  la precedenza uscendo da luogo non soggetto a pubblico passaggio o aree private

- (c.7) impegnare intersezioni o aree di attraversamento di linea ferroviaria o tranviaria senza avere la possibilità di sgomberare l’area di manovra causando intralcio per altri veicoli

- (c.8) non dare la precedenza negli sbocchi di sentieri, piste ciclabili, ecc.

- non dare precedenza ai veicoli circolanti su rotaie

- (c.9) conducenti di veicoli su rotaie che non rispettano i segnali di DARE PRECEDENZA o STOP

pagamento di una somma

da

€ 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 150

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

(c. 11) Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente da uno a tre mesi (art. 218 codice)

Patente a punti:

in detrazione: 5

(con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9);

                                                In detrazione: 6

(con riferimento al comma 5)

                                                       

 

 Art. 146. Violazione della segnaletica stradale.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 2. Non osservare i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o degli agenti  del traffico (1)

- inosservanza della segnaletica stradale da parte di conducente di veicolo su rotaie in sede promiscua

- inosservanza di segnaletica temporanea

pagamento di una somma

da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

Patente a punti:

in detrazione 2 (ad eccezione del divieto di sosta e di fermata).

 

c. 3. Conducente di veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa

- obblighi di prudenza in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello con o senza barriere

- attraversamento dei passaggi a livello

- ingombro dei binari

- arresto forzato sui binari

 

pagamento di una somma

da € 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 150

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Recidiva nell'arco di due anni sospensione della patente da 1 a 3 mesi

Patente a punti:

in detrazione 6

 

(1) L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4.

Art. 147. Comportamento ai passaggi a livello.

 
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 5.

Violare le disposizioni relative al comportamento dei conducenti ai passaggi a livello

- obblighi di prudenza ai passaggi a livello

- attraversamento di passaggio a livello con barriere o semibarriere chiuse

- ingombro di binari in corrispondenza di passaggio a livello

- arresto forzato sui binari: mancata osservanza di sgombero immediato o di avviso in tempo utile ai conducenti dei veicoli su rotaie

 

del pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

Recidiva nell'arco di due anni della violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (art. 218).

Patente a punti:

in detrazione 6.

 

Art. 148. Sorpasso.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 15. mancata osservanza delle condizioni di sicurezza per l’effettuazione del sorpasso

- sorpasso a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito,

compiere un sorpasso senza osservare le seguenti disposizioni:

- c.2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare).

- c.3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare).

 

- c.8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati].

Alla stessa sanzione soggiace chi viola le seguenti disposizioni:

- c.4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata).

 

- c.5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone).

 

- c.7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.)

 

pagamento di una somma

da

€ 74 a € 299

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 74

Recidiva nell'arco di due anni, sospensione della patente da 1 a 3 mesi

Patente a punti:

in detrazione

3 (con rif. c. 2);

5 ( con rif. c. 3)

2 (con rif. c. 8) 

c. 16. Non osservare i divieti di sorpasso:

-  (9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato).

-  (c.10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale).

-  (c 11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia).

 - (c.12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.

Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;

c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico).

- (c.13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata).

 

pagamento di una somma da

€ 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 150

 

Patente a punti:

in detrazione 10 (rif. 3° per.)

Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima violazione consegue sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,.

Conducente titolare della patente di guida da meno di tre anni: sospensione della patente da tre a sei mesi

 

 

c.16 (con rif. c.14)

Divieto di sorpasso per i veicoli pesanti (massa a p.c. superiore a 3,5 t), su strada nella quale è segnalato il divieto

Pagamento di una somma

Da

€ 295 a € 1.179

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 295

sospensione della patente di guida da da due a sei mesi (veicoli di massa a p.c. superiore a 3,5 t). 

Conducente titolare della patente di guida da meno di tre anni: sospensione della patente da tre a sei mesi

Patente a punti:

in detrazione 10

Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 4.

- distanza di sicurezza tra veicoli

( Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.)

- senza incidente o con incidente che ha provocato danni lievissimi

- obbligo della tenuta della distanza di sicurezza per i conducenti di veicoli di massa complessiva a p.c. superiore s 3,5 t

- distanza di sicurezza rispetto alla macchina spargitrice o sgombraneve

 

pagamento di una somma da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Patente a punti: in detrazione 3.

 

c. 5.

- distanza di sicurezza tra veicoli

Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7,

 

pagamento di una somma da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Recidiva in un periodo di due anni, all'ultima violazione consegue la sospensione della patente da uno a tre mesi, (art. 218 codice).

Patente a punti: in detrazione 5.(Rif. c. 5, 2° per.)

 

c. 6.

- distanza di sicurezza tra i veicoli

Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone,

 

pagamento di una somma da

€ 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 389

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

(salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo).

Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la

sospensione della patente da uno a tre mesi, (art. 218 codice).

 Patente a punti: in detrazione 8.

Art. 150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 4. incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna (in assenza di collisione o con incidente che ha provocato danni lievissimi

- mancata effettuazione della manovra di retromarcia, procedendo su strada di montagna o a forte pendenza, in una situazione di incrocio malagevole o impossibile con altro veicolo che gode del diritto di precedenza (autobus, veicolo che procede in salita, ecc)

 

pagamento di una somma da

€ 38,00 a € 155

pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sospensione della patente da uno a tre mesi.

 

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.

Art. 149

c. 5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7,

pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Patente a punti: in detrazione 5 (in riferimento all'art. 149, c. 5)

 

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.

 

 

 

 

Art. 149

c.5

 

 

 

c. 6. Quando dall'inosservanza delle disposizioni deriva una collisione tra veicoli tale da causare lesioni gravi a persone

 

pagamento di una somma da

€ 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 3890

Salva l’applicazione delle sanzioni penali per omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose (art. 590 c.p.) (1)

pagamento di una somma da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

pagamento di una somma da

€ 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 389

Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la

sospensione della patente da uno a tre mesi.

 

 

 

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 8 (In riferimento all'art. 149, c. 6).

(1) Sospensione della patente da 1 a 6 mesi nel caso derivino lesioni personali colpose. La sospensione è da 2 mesi a un anno nel caso di omicidio colposo.

Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c.3. Mancato uso dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

 

pagamento di una somma da € 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

Patente a punti: in detrazione 1.

 

                                                  Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 10.

Obbligo di spegnere i proiettori a luce abbagliante:

a) quando si stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b) quando si segue altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue].

 

 

pagamento di una somma da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

Patente a punti:

in detrazione 3.

c. 11. Violare le altre disposizioni relative all’uso dei dispositivi di segnalazione visiva

usare impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa

 

pagamento di una somma da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

Patente a punti:

in detrazione 1.

 

Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c.7. Effettuare l'inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi

 

pagamento di una somma da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Patente a punti:

in detrazione 8.

 

c. 8. Violare le altre disposizioni relative al cambiamento di corsia o di direzione e altre manovre (1)

 

pagamento di una somma da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Patente a punti:

in detrazione 2.

 

Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

 
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria
c.5.

Mancata osservanza dei divieti di fermata e di sosta dei veicoli, di cui al comma 1, e delle lett. d), g) e h) del comma 2 (1)

 

pagamento di una somma da

€ 38 a € 155 (per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote)

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

pagamento di una somma da

€ 78 a € 311 (per i restanti veicoli)

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

 

Le sanzioni si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Per la rimozione o blocco dei veicoli v. art. 159, c. 1, lett. b) (3)

 Patente a punti:

in detrazione punti 2 ( rif. c.2, lett. d), g) e h)

 

 

Art. 161. Ingombro della carreggiata.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 4.

Mancata osservanza delle disposizioni che disciplinano l’ingombro della carreggiata

 

pagamento di una somma da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

Patente a punti: in detrazione 2 (con riferimento al c. 1 e 3)

 

2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito (punti in detrazione: 4).

 

Patente a punti: in detrazione 4 (con riferimento al c. 2).

Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 5. Mancata osservanza delle disposizioni relative alla segnalazione di veicolo fermo

 

pagamento di una somma

da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

Patente a punti: in detrazione 2

 

Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c.8.

Mancata osservanza delle disposizioni relative alla sistemazione del carico dei veicoli

- carico sistemato male

- sporgenza longitudinale anteriore del carico

- sporgenza longitudinale posteriore del carico

- sporgenza laterale di oltre 30 cm

- sporgenze laterali non segnalate e difficilmente percepibili (sbarre, pali, ecc.)

- traino o trasporto di carichi striscianti sul terreno

- carico sporgente longitudinalmente non segnalato, o segnalato con pannello non conforme al tipo approvato, o segnalato insufficientemente (un solo pannello)

- trasporto di carico sporgente senza adottare tutte le cautele idonee ad evitare pericolo per gli utenti della strada(1)

 

pagamento di una somma da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

 

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Nel caso trattasi di veicolo a motore, l'organo accertatore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme.

Patente a punti: in detrazione 3.

 

Art. 165. Traino di veicoli in avaria.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 3.

- Mancata osservanza degli obblighi nel traino di veicoli in avaria

- mancato azionamento delle luci intermittenti di segnalazione di pericolo

- omissione di esposizione del pannello di segnalazione per carichi sporgenti sul lato rivolto verso la circolazione, quando il veicolo è sprovvisto delle luci intermittenti

- conducente di veicolo di soccorso che omette di usare, durante il traino di veicolo in avaria, il dispositivo a luce gialla o arancione

 

pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 78

Patente a punti:

in detrazione 2.

 Riferimento c. 2, 5 e 6:

a) eccedenza non sup. a 1 t: 1;

b) eccedenza non sup. a 2 t: 2;

c) eccedenza non sup. a 3 t: 3

d) eccedenza sup. a 3 t: 4.

Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c.2.

Circolare con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t (1)

 

del pagamento di una somma:

a) da € 38 a € 155

se l'eccedenza non supera 1 t;

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

b) da € 78 a € 311

se l'eccedenza non supera 2 t;

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

 

c) da € 155 a €  624 se l'eccedenza non supera le 3 t;

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

 

 

d) da € 389 a € 1.559

se l'eccedenza supera le 3 t.

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 389

 

 

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 1

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 2

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 3

 

 

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 4

 

c. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente:

il dieci%,

il venti%,

il trenta per cento%,

oppure superi il trenta%

della massa complessiva.

 

 

Sanzioni

(Pagamento in misura ridotta)

€ 38 per eccedenza non superiore al 10%

€ 78 per eccedenza non superiore al 20%

€ 155 per eccedenza non superiore al 30%

€ 389   per eccedenza superiore al 30%

 

 

Patente a punti: in detrazione 1

Patente a punti: in detrazione 2

Patente a punti: in detrazione 3

Patente a punti: in detrazione 4

 

c. 5. Circolare con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il 5% a quella indicata nella carta di circolazione

 

 

 

 

 

 

 

è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.

€ 38             eccedenza non superiore a 1 t

€ 78             eccedenza non superiore a 2 t

€ 155           eccedenza non superiore a 3 t

€ 389           eccedenza superiore a 3 t

c. 6. La sanzione si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.

 

 

7. Circolazione di veicoli adibiti al trasporto di veicoli, di container, di animali vivi, veicoli isolati, autotreni, autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato, allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato che superano le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente negli articoli  61 e 62 (2)

 

pagamento di una somma da

€ 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

Resta ferma la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

Patente a punti:

in detrazione 3.

 

Art. 168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.

 
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 7.

- Circolare con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione.

 

sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia

se l'eccedenza non supera

1 t;  

pagamento di una somma:

a) da € 76 a € 310

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 76

se l'eccedenza non supera le

2 t;  

 b) da € 156 a € 622

 

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 156

se l'eccedenza non supera le

3 t;  

c) da € 310 a € 1.248

 

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 310

se l'eccedenza supera le

3 t.

d) da € 778 a € 3.118

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 778

 

 

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 4

 

 

 

c. 8.

- Trasportare merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione

 

del pagamento di una somma

da

€ 1.842 a € 7.369

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammesso

- sospensione della carta di circolazione

- sospensione della patente di guida

per un periodo da due a sei mesi.

In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. (art. 213 codice)

Patente a punti:

in detrazione 10

 

c. 9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 373 a euro 1.498. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.

c. 9-ter. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599

 

 

del pagamento di una somma

da

€ 373 a € 1.498

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 373

 

- sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi

- della carta di circolazione da 2 a 6 mesi

(artt. 218 codice).

Patente a punti: in detrazione 10

 

 

"9-bis. violare le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza

pagamento di una somma

da euro 373 a euro 1.498

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 373

Patente a punti: in detrazione: 2).

 

Art.169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c.7.

- Guidare veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione,

- trasportare un numero di persone o un carico superiore a quello indicato nella carta di circolazione,

 

del pagamento di una somma

da

€ 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammessa

Patente a punti: in detrazione 3

 E' sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo (Art. 213, c. 2-sexies)

c.8.

Guidare veicoli adibiti abusivamente il veicolo ad uso di terzi, che trasportano persone in soprannumero o sovraccarico

 

pagamento di una somma

da

€ 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 389

 

Patente a punti: in detrazione 4

sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (art. 217 codice)

 

c.9.

Trasporto in soprannumero o sovraccarico commesse alla guida di una autovettura,

 

pagamento di una somma

da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 38

Patente a punti: in detrazione 2

 

c.10.

- Guidare un veicolo non avendo ampia libertà di movimento per effettuare le manovre di guida, per la presenza di oggetti ingombranti

- trasportare persone in soprannumero

- sistemazione dei passeggeri non idonea

- sporgenze nella sagoma trasversale

- trasporto di animali non custoditi in apposita gabbia o trasportati in modo da costituire impedimento o pericolo per la guida o mancanza di apposita rete, gabbia o contenitore

- divisorio del vano posteriore installato in via permanente mancante della prescritta verifica da parte dell’Ufficio del D.T.T.

 

pagamento di una somma

 da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 78

 

Patente a punti: in detrazione 1

 

Art.170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 6. Violare le disposizioni relative al trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

 c.1 posizione durante la guida e libertà di movimento delle braccia e delle gambe.

c. 2 trasporto di passeggero su ciclomotore non omologato per il trasporto di passeggero o da parte di conducente che non abbia compiuto 18 anni

 

c. 6-bis Sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

 

pagamento di una somma

da

€ 74 a € 299

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 74

 

 

€ 148 a € 594

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 148

 

Patente a punti: in detrazione 1

C.1 e, se conducente minorenne, c.2

Fermo amm.vo del veicolo per 60 gg;

90 gg in caso di reiterazione in un biennio

 

 

 

Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria
c. 2. Violare le norme sull’uso del casco (1)

 

pagamento di una somma

da

€ 74 a € 299

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 74

Patente a punti: in detrazione 5.

fermo amministrativo del veicolo per: 60 gg;

in caso di recidiva nel biennio con ciclomotore o motoveicolo: 90 gg

La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso veicolo.

 

c.4.

- Importare o produrre per la commercializzazione sul territorio nazionale caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato

 

del pagamento di una somma

da

€ 779 a € 3.119

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 779

I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, (art. 213 codice).

 

 

Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria
c.10.

Non fare uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti su veicoli delle categorie L6e (minicar), dotati di carrozzeria chiusa (art. 1, par. 3. lett. a) direttiva 2002/24/CE), M1, M2, N1, N2 e N3, se muniti di cinture di sicurezza (1)

 

pagamento di una somma

da

€ 74 a € 299

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 74

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

Patente a punti: in detrazione 5

 

c.11.

Fare uso della cintura, alterandone od ostacolandone il normale funzionamento,

 

pagamento di una somma

da

€ 37 a € 150

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 37

Patente a punti: in detrazione 5.

 

c.12.

- Importare o produrre per la commercializzazione sul territorio nazionale  cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato

pagamento di una somma

da

€ 779 a € 3.119

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 779

 

Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

 

Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

 
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria
c. 3.

- violare le disposizioni sulla disciplina dell’uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (1)

 (1) In vigore dal 30 luglio 2010

pagamento di una somma

da

€ 70 a € 285

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 70

 

Patente a punti:in detrazione 5

 

c. 3-bis Violazione delle disposizioni relative all'uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di cuffie sonore, fatta eccezione per I veicoli delle FF.AA. ecc.

E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (c. 2)

Pagamento di una somma

da € 148 a € 594

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 148

Sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, in caso di recidiva nel biennio.

Patente a punti:in detrazione 5

 

Art. 174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c.4.

Il conducente che supera i periodi di guida prescritti entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 561/2006.

 

 

 

 

 

 

Conducente che non osserva le disposizioni relative al riposo giornaliero di cui al reg. CE n. 561/2006

 

 

 

 

 

Violazione con durata massima superiore al 10% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal reg. 561/2006

 

 

 

pagamento di una somma da

€ 38 a € 152

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 200

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

 

 

pagamento di una somma da

€ 200 a € 800

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 200

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

pagamento di una somma

da euro 300 a euro 1.200 

pagamento in misura ridotta

€ 300

 

Le sanzioni si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni del reg. CE n. 561/2006.

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.

 

 

 

 

Violazione di durata superiore al 10 per cento che riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento .

 

pagamento di una somma da

 € 300 a € 1200

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 300

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

 

pagamento di una somma da

 € 350 a € 1.400

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 350

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis) 

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Patente a punti: in detrazione 2

Le sanzioni si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni del reg. CE n. 561/2006.  

(punti in detrazione: 5)

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600 .

 

pagamento di una somma

da

€ 400 a € 1.600

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 400

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

(punti in detrazione: 10)

Le sanzioni si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni del reg. CE n. 561/2006.

 

c. 7. Conducente che non rispetta per non oltre il 10% il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal reg. 561/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducente che non rispetta per oltre il 10% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal reg. 561/2006

 

 

 

 

 

 

 

Se i limiti dei periodi di guida o di riposo non sono rispettati per oltre il 20%

pagamento di una somma

da

€ 250 a € 1.000

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 23

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

pagamento di una somma

da

€ 350 a € 1.400

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 350

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. 

pagamento di una somma

da

€ 400 a € 1.600

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 400

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

Patente a punti: in detrazione 1  (rif p.p.)

3 (rif. s.p.)

2 (rif. tempi di guida)

5 (rif. tempi di riposo)

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Le sanzioni si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni del reg. CE n. 561/2006.

 

 patente a punti in detrazione:3

 

 

 

 

 

 

 

patente a punti in detrazione:5

 

 

 

 

 

 

c. 8. Mancato rispetto durante la guida delle disposizioni relative alle interruzioni di cui al reg. 562/2006

pagamento di una somma

da

€ 155 a € 620

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 1545

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Le sanzioni si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni del reg. CE n. 561/2006.

patente a punti in detrazione:2  

 

c.9. Conducente sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio (Reg. CE n. 561/2006)

Non avere con sè o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio

 

pagamento di una somma

da

€ 307 a € 1.228

per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 307

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Le sanzioni si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni del reg. CE n. 561/2006.

 

C. 11. circolare durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio

pagamento di una somma

da euro 1.769 a euro 7.078

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

non ammesso

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Ritiro immediato della patente di guida.


C. 14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni del reg. CE n. 561/2006 ovvvero non tiene I documenti prewscritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati.

pagamento di una somma

da euro 307 a euro 1.228

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 307

 

 

 

Art. 175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

 
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

C.13.

- Circolare con veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti

- circolare con veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione

 

del pagamento di una somma

da

€ 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 389

Accertate le violazioni  gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.

La norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

Patente a punti: in detrazione 4

 

C.14.

- trainare veicoli che non siano rimorchi; - richiedere o concedere passaggi;

- campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

 

pagamento di una somma

da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta ( entro 60 gg)

€ 38

salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112, relativa al commercio su aree pubbliche. Per le sanzioni v. l’art. 6 della legge.

 

Patente a punti: in detrazione 2

(con riferimento al c. 7, lett. a) [traino di fortuna])

 

c. 15.

- svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma  in autostrada o in zone attigue ( sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario);

 

pagamento di una somma

da

€ 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 389

 

fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta.

C.16.

- Circolare in autostrada o su strada extraurbana principale:

- con veicoli non ammessi (1)

- con veicoli con carico oltre i limiti di sagoma o di massa

- con veicoli le cui condizioni d’uso sono tali da costituire pericolo per la circolazione

- con veicoli il cui carico non è opportunamente sistemato o fissato

- con veicoli lenti

- sostare per più di 24 ore in area di servizio o di parcheggio

- rimuovere veicoli o effettuare il soccorso stradale senza autorizzazione

sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

 

(a) rimozione coattiva del veicolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Violare le disposizioni di cui al comma 6 (2)

- circolazione di animali

- circolazione di pedoni

pagamento di una somma

da

€ 23 a € 92

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 23

 
 

Art. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 17.

- Transitare senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni di pedaggio, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva,

- porre in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, salvo che il fatto costituisca reato (1)

 

pagamento di una somma

da

€ 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 389

 

c. 18.

- circolare sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80,

- o con un veicolo che non abbia superata con esito favorevole la revisione,

 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da

€ 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

 

È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione (art. 214.

 

c. 19.

- effettuare l’inversione del senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi,

- percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli

 

sanzione amministrativa

da

€ 1.842 a € 7.369

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammesso

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

revoca della patente di guida

fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, in tal caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 210, c. 3).

Per le violazioni del c. 1, lett, c) e d) si applica la sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

 

 

c. 20.

c. 1, lett. b),

- effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

c.1, lett c)

- circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

c.1 lett. d)

- circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata,

c. 6

- Lasciare il veicolo in  sosta d'emergenza eccedendo il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e, comunque, protraendosi oltre le tre ore.

Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.]

c.7

- non tenere accese le luci di posizione, fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.

 

pagamento di una somma

da

€ 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 389

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d),

sanzione amministrativa accessoria

sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

Patente a punti: in detrazione 10 (con riferimento al C.1, lett. b))

Patente a punti: in detrazione 10 (con riferimento al c. 1, lett. c) e d))

 

c. 21.

Mancata osservanza dell’obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

 

Patente a punti: in detrazione 2

 

 

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 4.

- Conducente che, non ricorrendo urgenti motivi d’istituto, fa uso dei dispositivi supplementari  di allarme (1)

- utilizzare abusivamente dispositivi supplementari di allarme su veicolo non adibito a tale uso

pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

 

 

c.5.

- mancata osservanza dell’obbligo di lasciare libero il passo ai veicoli di soccorso, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, se necessario, fermandosi.

- mancata osservanza del divieto di accodarsi ai veicoli di soccorso o di emergenza o di polizia avvantaggiandosi nella progressione di marcia (2).

 

pagamento di una somma

da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

 

Patente a punti: in detrazione 2. 

 

 Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di  cronotachigrafo.
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152.

 

 

 

 

 

 

Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. 

pagamento di una somma

da

€ 38 a € 152

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 152

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni (1).

pagamento di una somma

da

€ 200 a € 800

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 200

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni (1)

 

 Patente a punti: in detrazione

2 per violazione tempi di guida;

5, per violazione tempi di riposo.


Oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell’accordo di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

Se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo

 

pagamento di una somma

da

€ 300 a € 1.200

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 300

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni (1)

pagamento di una somma

da

€ 350 a € 1.400

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 350

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni (1)

 

Patente a punti:

in detrazione 2 (conducente).

 

 

 

 

 

 

 

(Punti in detrazione: 5).


6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600 (Punti in detrazione: 10).

pagamento di una somma

da euro 400 a euro 1600

(Pagamento in misura ridotta entro 60 gg)

€ 400

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

(Punti in detrazione: 10)

ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.

Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 178..

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall’accordo di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo.

 

 

 

 

 

 

 

Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600 .

 

pagamento di una somma

da

€ 250 a € 1.000

per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 250

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

salvo che il fatto costituisca reato(1).

 

pagamento di una somma

da

€ 350 a € 1.400

per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 250

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

salvo che il fatto costituisca reato(1). 

 

pagamento di una somma

da

€ 400 a € 1.600

per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 400

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

salvo che il fatto costituisca reato(1). 

(Punti in detrazione:1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Punti in detrazione:3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Punti in detrazione:

2, (per violazione dei tempi di guida;

5, (per violazione dei tempi di riposo)

 

 

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le

disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo

di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa                  del pagamento di una somma

                                                                                                       da euro 250 a euro 1.000                                               (Punti in detrazione:2).

                                                                                                        pagamento in misura ridotta

                                                                                                                    euro 250

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale

di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della

copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui

al comma 1                                                                                     sanzione amministrativa del pagamento

                                                                                                       di una somma da euro 307 a euro 1.228

                                                                                                       Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

                                                                                                                     euro 307

                                                                                                                                                                                 La stessa sanzione si applica a chiunque                                                                                                                                                                                  non ha con sé o tiene in modo incompleto                                                                                                                                                                                  o alterato il libretto individuale di                                                                                                                                                                                  controllo, l’estratto del registro di servizio                                                                                                                                                                                   o copia dell’orario di servizio, fatta salva                                                                                                                                                                                   l’applicazione delle sanzioni previste dalla                                                                                                                                                                                   legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 174.

Art. 174, C. 11. circolare durante il periodo in cui è stato

intimato di non proseguire il viaggio                                       pagamento di una somma

                                                                                          da euro 1.769 a euro 7.07

                                                                                        Pagamento in misura ridotta

                                                                                                  (entro 60 gg)

                                                                                                 non ammesso

                                                                                     La sanzione è aumentata di 1/3 quando

                                                                                     violazione è commessa dopo le ore 22 e

                                                                                      prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Ritiro immediato della patente di guida.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

 

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non

osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui

al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o

li tiene scaduti, incompleti o alterati,                                    sanzione amministrativa del pagamento di una somma

                                                                                          da euro 307 a euro 1.228

                                                                                           pagamento in misura ridotta (gg 60)

                                                                                             € 307

                                                                                                                                                                                    per ciascun dipendente cui la violazione                                                                                                                                                                                      si riferisce, fatta salva l’applicazione                                                                                                                                                                                      delle sanzioni previste dalla legge                                                                                                                                                                                       penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

 

Art. 179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità.

Comma/violazione                                         Sanzione amministrativa             sanzione amm.va accessoria

c. 2.

- Circolare con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto (1),

- circolare con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante,

- non inserire il foglio di registrazione o la scheda del conducente ,

 Inottemperanza alla diffida (c.7) a reolare la strumentazione (cronotachigrafo o limitatore di velocità

 

 

 

pagamento di una somma

da

€ 779 a € 3.119

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 779

 

La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo

 

sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, (art. 218 codice).

Patente a punti: in detrazione 10

 6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.

c. 2-bis

Circolare con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, (a)

pagamento di una somma

da € 870 a € 3.481

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 870

La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità".(€ 1.740 - € 6.962)

 

Patente a punti: in detrazione 10)

sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, :

Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

c. 3.

- Titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di vecolità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,

- con cronotachigrafo manomessi oppure non funzionanti,

 

pagamento di una somma

da

€ 749 a € 2.996

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 749

 

sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, (art. 218 codice).

 4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

 

L. 727/1978

Art. 12

-commercio di apparecchi cronotachigrafi p fogli di registrazione non conformi al tipo omologato;

- controllo e verifiche di cronotachigrafi da parte di officina autorizzata

Pagamento di una somma

da € 117 a € 233

pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 117

 

Art. 13 – montaggio o riparazione di cronotachigrafi da parte di officina non autorizzata

Pagamento di una somma

da € 47 a € 92

pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 47

 

 
L. 727/1978

Art. 14 – controlli e verifiche da parte di officina non autorizzata o non rispettando le prescrizioni dell’autorizzazione

Pagamento in misura ridotta

Da € 117 a € 233

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 117

 

L. 727/19878

Art. 17 – Datore di lavoro che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non riparato per il quale era stato accertato il mancato funzionamento

Pagamento in misura ridotta

Da € 92 a € 187

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 92

 

L. 727/1978

Art. 18 – omessa registrazione manuale sui fogli in caso di mancato funzionamento del cronotachigrafo

 

Pagamento di una somma

Da € 47 a € 92

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 47

 

v. infrazione prevista dall’art. 179, c. 2 e 3

L. 727/1978

Art. 19

         non avere con se i fogli di registrazione

         usare fogli di registrazione non omologati o illeggibili

         non inserire fogli di registrazione

         tenere inserito un foglio di registrazione per più di 24 ore

         non conservare i fogli di registrazione per un anno (datore di lavoro)

Pagamento di una somma

Da € 47 a € 92

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 47

 

 

Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

    a) qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).  

   

 

 

 

b)   qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l).  

   

 

 

 

c) ,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

 € 500 a € 2.000

pagamento in misura ridotta

  (entro 60 gg)

        € 500

 

con  l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi (aumentata da 1/3 alla metà se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7) (a),

 pagamento in misura ridotta

non ammesso

 

con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno (aumentata di 1/3 alla metà se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7) (a)

Pagamento in misura ridotta          non ammessa

2-bis.  Se  il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale,  le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il  fermo  amministrativo del veicolo per centottanta giorni ai sensi del Capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222.  

Patente a punti: in detrazione 10.

 

 

c.2, lett. a) All'accertamento  del  reato  consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

 

 

 

c. 2, lett b)

All'accertamento del reato  consegue  in  ogni  caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

 

 

c.2, lett. c)

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, quando il reato e' commesso  dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5 t.  o di complessi di veicoli,  ovvero  in caso di recidiva nel biennio.

 

c. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.(3)

c. 2, lett. c):  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

ammenda

da euro 1.500 a euro 6.000,

arresto da sei mesi ad un anno (aumentata di 1/3 alla metà se commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7)

Pagamento in misura ridotta          non ammessa

Patente a punti: in detrazione 10.

sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni

Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida;

confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.

Se  il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale,  le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il  fermo  amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222.  

 

Art. 186-bis. – (Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose).

Comma/violazione   
Sanzione amministrativa  
Sanzione amm.va accessoria

Conducenti che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del , qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).

(La norma si riferisce ai conducenti indicati nel c. 1 dello stesso articolo:

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati).

 

pagamento di una somma da euro 155 a euro 624

pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Patente a punti: in detrazione;5)

La patente di guida è sempre revocata qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.

 

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Patente a punti: in detrazione: 10

 

187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

Art. 187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
1.  Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'ammenda da euro  1500  a  euro  6000  e  l'arresto da sei mesi ad un anno. Aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patente a punti: in detrazione 10. 

sospensione della patente di guida da uno a due anni.

La patente di guida e' sempre revocata, quando il reato e' commesso  dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5 t.  o di complessi di veicoli,  ovvero  in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonchè quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186, c.1-bis.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata

E' disposto il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

 

Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 4.

- Conducente che usufruisce delle strutture destinate alla circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, senza avere l'autorizzazione o ne faccia uso improprio

 

pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 78

 

 Patente a punti: decurtazione 2

c. 5.

- Conducente che usa le strutture destinate alla circolazione e sosta di veicoli per persone invalide, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione 

 

pagamento di una somma

da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

 

 

 

189. Comportamento in caso di incidente.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 5.

- conducente che in caso di incidente con danno solo a cose non ottemperare all'obbligo di fermarsi

 

pagamento di una somma

da

€ 272 a € 1.088

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 272

 

Patente a punti: in detrazione 4 (rif. c. 5, p.p.)

se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione dell'art. 80, c. 7:

sospensione della patente da 15 gg a 2 mesi

 Patente a punti: in detrazione 10 (rif. c. 5, s.p.)

c. 6.

- conducente che in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi

 

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto.

 

Informativa all’autorità giudiziaria

accessoria della sospensione della patente di guida da un anno a tre anni (art. 218 codice)

patente a punti: in detrazione 10

 

c. 7.

- conducente che in caso di incidente, non ottempera all'obbligo di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite

 

è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

 

Informativa all’autorità giudiziaria

sospensione della patente di guida da 1 anno e sei mesi a 5 anni

c. 8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

 

c. 9, (rif. c. 2, 3 e 4)

- conducente coinvolto in incidente stradale si rifiuta di fornire informazioni

- intralcio alla circolazione conseguente ad incidente con danni solo a cose

- omessa salvaguardia della sicurezza della circolazione e modifica dei luoghi

 

del pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

 

Patente a punti: in detrazione 2

 

c.9-bis. Utente della strada, che in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, non osserva l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno.

 

 

 

del pagamento di una somma

da

€ 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 389

 

 

 

 

 

Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 4.

Violare le disposizioni sul comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni:

c. 1- omessa precedenza ai pedoni sui  passaggi pedonali (incroci non regolati), rallentando e all'occorrenza fermandosi;

c. 2 precedenza ai pedoni in attraversamento su strada priva di attraversamento pedonale

c. 3 - mancato arresto del veicolo davanti a persona invalida munita di bastone bianco o accompagnata da cane guida

-          tenere una condotta di guida inidonea a prevenire una situazione di pericolo derivante da comportamento scorretto ma prevedibile di uno o più  bambini

 

pagamento di una somma

da

€ 150 a € 599

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 150

 

Patente a punti:

in detrazione 8 (rif. c. 1)

in detrazione 4 (rif. c. 2) 

in detrazione 8 (rif. c. 3)

 

 

Art.192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

C. 6. Violare gli obblighi  verso funzionari, ufficiali e agenti di polizia

- mancata osservanza dell’invito a fermarsi

- rifiuto di esibire i documenti

- rifiuto di fare ispezionare il veicolo

- non osservanza dell’ordine di non proseguire la marcia

- non osservanza dell’ordine di interruzione della marcia di veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli

- mancata osservanza delle segnalazioni del personale di convogli militari

 

pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non consentito.

 

Patente a punti: in detrazione 3. 

7. Non fermarsi ad un posto di blocco regolarmente istituito e con idonee segnalazioni

 

ove il fatto non costituisca reato,

pagamento di una somma

da

€ 1.227 a € 4.912

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 non ammesso.

 Patente a punti: in detrazione 10.

Note:

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la mdecurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti. 

(a) In vigore dal 30 luglio 2010.