VEICOLI DI PROVENIENZA ESTERA (C.E.)

Sommario:

Comunicazione Commissione 2007/C 68/04 -  Comunicazione interpretativa della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/C 68/04)

Circ. Min. trasporti 28 maggio 1998, n. 45/98 - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati di categoria M1 provenienti da Stati membri della CE.

Circ. Min. trasporti 24 giugno 1998, n. 57/98 - Immatricolazioni di veicoli nuovi ed usati di categoria M1 provenienti da Stati membri della CE. Chiarimenti.

Circ. Min. trasporti 8 febbraio 2000, n. A6/2000/MOT - Nazionalizzazione dei veicoli provenienti dagli Stati della U.E. - Individuazione dei pneumatici.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT - Immatricolazione di veicoli nuovi (immatricolati o no) ed usati provenienti da Stati membri della Comunità. Precisazioni in ordine all'assoggettamento alla corresponsione dell'I.V.A. (abrogata dalla circolare 27 novembre 2007, n. prot. n. 108243, escluso il solo punto "A" - Veicoli nuovi di fabbrica commercializzati attraverso la rete ufficiale delle case costruttrici". Per questa tipologia di veicoli sulla Dichiarazione per l'immatricolazione deve continuare ad essere apposta la dizione "Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari").

Circ. Min. Trasporti 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT - Immatricolazione di veicoli nuovi (immatricolati o no) ed usati provenienti da Stati membri della Comunità. Precisazioni in ordine all'assoggettamento alla corresponsione dell'I.V.A.

Circ. Min. trasporti 11 ottobre 2000, n. B64/2000/MOT - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli già immatricolati provenienti da Stati membri della Comunità: paragrafo D della circolare 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT. (abrogata dalla circolare 27 novembre 2007, prot. n. 109243).

Circ. min. infrastrutture e trasporti 28 ottobre 2003, n. 4121-bis/M360 - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli in proprietà di cittadini comunitari.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 16 marzo 2004, n. 1059/M362/MOT3 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero. (Abrogato il punto A) del Paragrafo "Procedure di immatricolazione (veicoli nuovi di fabbrica o già immatricolati).

Circ. Min. Infrastrutture e trasporti 5 aprile 2004, n. 1377/M360 - Nazionalizzazione di autobus a uno o più piani privi di tetto. Direttiva 2001/85/CE.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 28 maggio 2004, n. 122/DTT - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 22 settembre 2004, n. 3750/M360 - D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 recante modifiche all'art. 1, comma 1, del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 - Immatricolazione di veicoli provenienti da Stati membri della U.E.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 3 dicembre 2004, n. 5239/M362 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica di commercializzazione cosiddetta "parallela", ovvero già immatricolati in uno Stato estero. Ulteriori disposizioni.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 3 dicembre 2004, n. 5239/M362 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica di commercializzazione cosiddetta "parallela", ovvero già immatricolati in uno Stato estero. Ulteriori disposizioni.

Circ. Agenzia Dogane 26 gennaio 2005 n. 6/D -  Immatricolazione sul territorio nazionale a seguito di importazione di veicoli nuovi di fabbrica od usati provenienti da uno stato estero Extra CE - Rilascio del certificato comprovante l'adempimento degli obblighi doganali.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 13 aprile 2005, n. 1925/M362 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero.

Decr. Min. infrastrutture e trasporti 8 giugno 2005 - Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria. ( Gazz. Uff. 5 luglio 2005, n. 154).

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 30 agosto 2005, n. 4334/M362/MOT3 - Decr. 8 giugno 2005: obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2005, n. 5981/M352 - "STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario (Abrogata dalla circ. 27 novembre 2007, prot. n. 108243).

Circ.  Min. infrastrutture e trasporti 12 dicembre 2005, n. 5553-5938/M362 - Direttiva del Consiglio 1999/37/CE, concernente i documenti di immatricolazione dei veicoli. Nazionalizzazione di veicoli già circolanti in Germania.

Circ. Min. trasporti  5 ottobre 2006, n. 39561/08/05 - "STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario (Abrogata dalla circolare 27 novembre 2007, prot. n. 108243).

Circ. Min. Trasporti (File avviso n. 45/2006), Prot. n. 41213  del 10 ottobre 2006. - "STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario. Circolare prot. n. 39561/08.05 del 5 ottobre 2006. (Abrogata dalla circolare 27 novembre 2007, prot. n. 108243).

Circ. min. trasporti  22 gennaio 2007, n. 6301/23/28 - Nazionalizzazione di veicoli sospesi dalla circolazione in Germania da oltre 18 mesi, la cui carta di circolazione tedesca prevede l'obbligo di una nuova immatricolazione al fine della riammissione in circolazione.

Circ. Min. trasporti 14 novembre 2007, prot. n. 3959 - Decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 adottato a modifica del decreto dirigenziale 8 giugno 2005, recante disposizioni relative agli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria.

Circ. Min. trasporti 27 novembre 2007, PROT. N. 107947/08/03 - Immatricolazione di veicoli già circolanti nella U.E., o nello Spazio economico europeo, con controllo tecnico periodico scaduto  di validità.

 Circ. Min. Trasporti 27 novembre 2007, prot. n. 108243-  “STA cooperante” - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario.

Circ. Min. trasporti 27 novembre 2007, PROT. N. 107961/23/30 Nazionalizzazione di veicoli di provenienza comunitaria con documenti di circolazione provvisori conformi alla direttiva 1999/37/CE. (V. la circolare 16 maggio che segue)

Circ. min. trasporti  22 gennaio 2007, n. 6301/23/28 - Nazionalizzazione di veicoli sospesi dalla circolazione in Germania da oltre 18 mesi, la cui carta di circolazione tedesca prevede l'obbligo di una nuova immatricolazione al fine della riammissione in circolazione.

Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, N. 14/E -  Modalità di controllo su operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime IVA del margine ai sensi dell’art. 37, comma 2 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

Circ. Min. trasporti 27 febbraio 2008, prot. n. 19031 - “STA cooperante” - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario e rientranti nel regime di IVA a margine.

Circ. Ministero dei trasporti  del 16 maggio 2008 – Circ prot. n. 108243 del 27 novembre 2007.  A) Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di prima immatricolazione. Attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.  - B)   Documentazione fiscale da allegare alla richiesta di immatricolazione di veicoli nuovi od usati esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007.

Circ. prot. n. 54409  del 1° luglio 2008 - Importazione e commercializzazione in Italia di veicoli provenienti da altri Stati membri della U.E. – Presupposti per il rilascio del codice antifalsificazione.

Circ. Min. Trasporti e Agenzia delle entrate  , n. 3 del 02.02.2009 Prot. n. 2009/11436 Prot. n.  9838 - Immatricolazione veicoli di provenienza estera - codice antifalsificazione.

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Comunicazione Commissione 2007/C 68/04 -  Comunicazione interpretativa della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/C 68/04)

1. INTRODUZIONE

Acquistare, o trasferire, un autoveicolo in un altro Stato membro è oggi molto più facile di qualche anno fa, soprattutto grazie a tre importanti novità.

(a) I vari dispositivi nazionali di omologazione sono stati sostituiti dal Sistema generale di omologazione per tipo di veicolo CE [1] (Whole Vehicle Type-Approval System — WVTA) che è obbligatorio applicare alla maggior parte degli autoveicoli e dei motocicli, rispettivamente da gennaio 1998 e da giugno 2003. Per essere commercializzati, i veicoli a motore appartenenti a queste categorie devono perciò conformarsi a tutte le direttive CE relative all'omologazione e gli Stati membri non possono vietare la vendita, l'immatricolazione o la circolazione di tali veicoli. Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente studiando la proposta di una nuova "direttivaquadro" [2]. In seguito alla sua adozione, anche i veicoli commerciali (autobus e pullman, furgoni e autocarri) rientreranno nel Sistema generale di omologazione per tipo di veicolo CE. Un'omologazione CE per tipo, uniforme per l'intera Unione Europea, renderebbe più celeri e facili le immatricolazioni in tutti gli Stati membri.

(b) Il nuovo regolamento di esenzione [3] per categoria sull'applicazione delle regole di concorrenza alle vendite e alla manutenzione degli autoveicoli, ha ancora migliorato la possibilità dei consumatori europei di trarre beneficio dal mercato unico: ora essi possono approfittare delle differenze di prezzo tra i vari Stati membri. Per esempio, i consumatori possono ora ricorrere senza limiti ai servizi di intermediari o di appositi agenti per acquistare un autoveicolo dove convenga loro. I distributori possono operare al di fuori del loro territorio nazionale con maggior libertà e vendere veicoli a consumatori di altri Stati membri ("vendite attive", diverse dalle "vendite passive" in cui sono i consumatori ad avvicinare il distributore).

(c) La Comunità europea (CE) ha introdotto una carta di circolazionearmonizzata per gli autoveicoli [4]. Essa è destinata a facilitare la libera circolazione dei veicoli in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolati nonché la reimmissione in circolazione dei veicoli in precedenza immatricolati in un altro Stato membro.

Ciononostante, cittadini e imprese continuano a esitare di fronte all'acquisto di un autoveicolo in un altro Stato membro perché temono di dover affrontare inutili pratiche burocratiche e costi supplementari nel loro paese d'origine. Inoltre, trasferire autoveicoli da uno Stato membro all'altro è ancora fonte di reclami, a causa soprattutto di complicate procedure di omologazione e di immatricolazione. Attualmente, quasi il 20 % dei casi d'infrazione in corso, nel campo degli articoli da 28 a 30 del trattato CE, e il 7 % dei casi SOLVIT riguardano l'immatricolazione di autoveicoli [5].

La presente comunicazione mira a fornire una panoramica completa e aggiornata sui principi del diritto CE che disciplinano l'immatricolazione dei veicoli a motore in uno Stato membro diverso da quello d'acquisto e il trasferimento dell'immatricolazione da uno Stato membro a un altro, alla luce dei recenti progressi della legislazione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia. Essa tuttavia non è un compendio dei 24.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 68/15 principi della legislazione comunitaria applicabile alle imposte di immatricolazione e di circolazione dei veicoli [6], attualmente disciplinate dagli articoli 25 o 90 del trattato CE [7].

La presente comunicazione sostituisce in tutti i suoi elementi la comunicazione della Commissione 96/C 143/04 [8]. Si noti tuttavia che la Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola ad avere l'autorità di pronunciarsi definitivamente sull'interpretazione del diritto comunitario.

La presente comunicazione riveste particolare interesse per gli enti che omologano e immatricolano autoveicoli negli Stati membri ed è destinata ad aiutarli ad applicare correttamente la legislazione comunitaria. La Commissione pubblicherà una guida per i consumatori che spiegherà le modalità di trasferimento e di immatricolazione dei veicoli all'interno dell'UE.

La Commissione, in ogni caso, continuerà a seguire con attenzione la corretta attuazione dei principi della normativa CE che disciplina l'immatricolazione e il trasferimento dei veicoli a motore.

2. TERMINOLOGIA

La presente comunicazione affronta la prima immatricolazione degli autoveicoli nonché quella degli autoveicoli nuovi o usati, già immatricolati in un altro Stato membro, ai fini della presente comunicazione:

Un "autoveicolo" è — qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, munito di almeno 4 ruote, capace di una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, e i suoi rimorchi, esclusi i veicoli che circolano su rotaie, i trattori agricoli e forestali, tutti i macchinarimobili e veicoli commerciali pesanti [9]; oppure — qualsiasi veicolo a motore a 2 o 3 ruote, gemellate o no, destinato a circolare su strada [10].

Un autoveicolo è "già immatricolato in un altro Stato membro" quando ha ottenuto l'autorizzazione amministrativa a circolare su strada, comportante la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione.

La presente comunicazione riguarda perciò sia gli autoveicoli soggetti a un'immatricolazione temporanea o di breve durata che quelli soggetti a un'immatricolazione professionale.

La durata del periodo durante il quale un veicolo è stato immatricolato in uno Stato membro, prima del suo trasferimento in un altro, è irrilevante.

3. IMMATRICOLAZIONE DI UN AUTOVEICOLO NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA

3.1. Definizione di Stato membro di residenza ai fini dell'immatricolazione.

Secondo la Corte di giustizia, l'immatricolazione è il corollario naturale all'esercizio dei poteri fiscali nel campo degli autoveicoli. Essa agevola i controlli allo Stato membro di immatricolazione, e agli altri Stati membri, poiché prova il pagamento delle tasse sugli autoveicoli in tale Stato[11].

Ogni cittadino deve immatricolare il proprio veicolo nello Stato membro in cui risiede normalmente. L'articolo 7 della direttiva 83/182/CEE [12] e l'articolo 6 della direttiva 83/183/CEE [13] fissano regole precise per stabilire quale sia la residenza normale degli interessati che vivono in modo temporaneo o, rispettivamente, permanente in uno Stato membro diverso dal loro e in esso guidano. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia tuttavia, il criterio quantitativo cui si riferisce l'articolo (vivere più di 185 giorni l'anno in un determinato luogo) non è il criterio principale quando esistano altri fattori che modificano la situazione.

Secondo la Corte di giustizia, se una persona ha dei legami, personali e professionali in due Stati membri, la sua residenza normale, stabilita nell'ambito una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti, è quella in cui si trova il centro permanente degli interessi di tale persona; se la valutazione globale non permette tale individuazione, va data preminenza ai legamipersonali [14].

3.2. Le varie fasi dell'immatricolazione di un veicolo.

La legislazione nazionale attualmente in vigore negli Stati membri prevede 3 fasi (al massimo) per immatricolare un autoveicolo nello Stato membro ricevente:

— l'omologazione delle caratteristiche tecniche dell'autoveicolo, che in molti casi sarà l'omologazione CE per tipo. Alcuni tipi di autoveicoli sono però ancora soggetti a procedure d'omologazione nazionali.

— il controllo tecnico dei veicoli usati che, al fine di salvaguardare la salute e la vita delle persone, verifica se lo stato di manutenzione di un determinato autoveicolo al momento dell'immatricolazione è effettivamente buono;

— l'immatricolazione dell'autoveicolo, cioè l'autorizzazione amministrativa a circolare su strada, comportante la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione.

3.3. L'omologazione delle caratteristiche tecniche dell'autoveicolo.

3.3.1. Omologazione CE per tipo

In genere, tutte le autovetture prodotte in serie omologate dal 1996, i motocicli omologati dal maggio 2003 e i trattori omologati dal 2005, sono soggetti all'omologazione CE per tipo. Con tale procedura uno Stato membro certifica che un certo tipo di veicolo risponde a tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente, decisi a livello europeo. L'omologazione CE per tipo è valida in tutti gli Stati membri.

Quando il costruttore dell'autoveicolo presenta, ai sensi della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE alla competente autorità di uno Stato membro, che la rilascerà se il veicolo soddisfa tutti i requisiti delle pertinenti direttive [15], l'autorità di omologazione di tale Stato membro invia alle autorità omonime degli altri Stati membri copia del certificato di omologazione del veicolo per ogni tipo di veicolo da essa omologato o la cui omologazione essa abbia rifiutato o ritirato.

Il costruttore, in quanto titolare dell'omologazione CE, rilascia un certificato di conformità CE indicante che il veicolo è stato fabbricato conformemente al tipo di veicolo omologato. Il certificato di conformità CE accompagnerà ogni nuovo veicolo munito dell'omologazione CE per tipo. Inoltre, secondo le norme europee di concorrenza, i costruttori devono rilasciare i certificati di conformità CE in modo tempestivo, non discriminatorio e indipendente dalla destinazione e/o dall'origine del veicolo (a prescindere cioè dal fatto che il veicolo sia venduto a un consumatore in un altro Stato membro o acquistato dal commerciante presso un distributore di un altro Stato membro).

Gli Stati membri possono immatricolare e permettere la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi muniti di omologazione CE per motivi attinenti alla loro fabbricazione e funzionamento, solo se accompagnati da un certificato di conformità CE valido.

La legislazione europea non richiede che il certificato di conformità rimanga con il veicolo dopo l'immatricolazione.

Una volta immatricolato il veicolo, nella maggior parte degli Stati membri, il certificato di conformità CE viene trattenuto dalle autorità.

Le caratteristiche tecniche dei veicoli nuovi muniti di omologazione CE per tipo, accompagnati da un certificato di conformità valido, non devono subire una nuova omologazione o soddisfare requisiti tecnici supplementari attinenti alla loro costruzione e funzionamento purché, ovviamente, non siano stati modificati dopo avere lasciato la fabbrica del costruttore. Sono perciò vietate normative nazionali, secondo cui autoveicoli, muniti di un certificato di omologazione CE valido, non possono essere immatricolati se privi di un certificato nazionale attestante la loro conformità a requisiti nazionali, come ad esempio leemissioni dei gas di scarico [16].

3.3.2. Omologazione nazionale

Secondo la vigente legislazione comunitaria, le seguenti categorie di autoveicoli sono prive dell'omologazione CE per tipo:

— veicoli commerciali (autobus, pullman, furgoni e autocarri) e loro rimorchi;

— veicoli fabbricati in piccola serie;

— veicoli omologati su base individuale.

Prima di essere immatricolato, un autoveicolo nuovo privo di omologazione CE può essere soggetto all'omologazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'omologazione nazionale darà luogo a un certificato di conformità nazionale che servirà, tra l'altro, all'immatricolazione dell'autoveicolo.

L'omologazione nazionale può essere per tipo o singola:

— l'omologazione nazionale per tipo, e per tipo in piccola serie, sono destinate a garantire la conformità del tipo di veicolo ai relativi requisiti tecnici nazionali. Essa dà luogo a un certificato nazionale di conformità del tipo, rilasciato dal costruttore, attestante che il veicolo è stato fabbricato conformemente al tipo di veicolo omologato.

— l'omologazione nazionale singola certifica la conformità di un particolare veicolo (unico o no) ai pertinenti requisiti nazionali. Questa procedura si applica soprattutto a veicoli importati singolarmente da paesi terzi, che non soddisfanno i requisiti d'omologazione europei, e a veicoli unici.

Le procedure di omologazione nazionale, per tipo e singola, per autoveicoli da usare o da immatricolare per la prima volta nell'UE, non rientrano normalmente nel campo d'applicazione della legislazione CE.

Le procedure d'omologazione nazionale per autoveicoli già muniti di omologazione nazionale di un altro Stato membro e per gli autoveicoli già immatricolati in un altro Stato membro, devono però rispettare gli articoli 28 e 30 del trattato CE. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esistenza di siffatte procedure nazionali non è, in quanto tale, necessariamente contraria ai suddetti articoli.

Ma, queste omologazioni devono soddisfare almeno le seguenti condizioni procedurali per soddisfare gli articoli 28 e 30 del trattato CE [17]:

(a) Le procedure d'omologazione nazionale devono, in ogni caso, fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere la discrezionalità delle autorità nazionali e da evitare che sia usata in modo arbitrario.

(b) Tali procedure non devono ripetere controlli già effettuati nel contesto di altre procedure, nello stesso Stato membro o in un altro. Le autorità nazionali non possono perciò chiedere prove tecniche quando siano state già effettuate in un altro Stato membro e i loro risultati siano noti alle autorità o possano essere messi a loro disposizione, appena ne facciano richiesta. Ciò richiede un approccio attivo da parte dell'ente nazionale cui viene inoltrata la domanda d'omologazione di un autoveicolo o di riconoscimento, in tale contesto, dell'equipollenza di un certificato d'omologazione rilasciato dall'ente omologante di un altro Stato membro. Anche quest'ultimo ente deve eventualmente adottare un approccio attivo e, in proposito, spetta agli Stati membri far sìche gli enti omologanti competenti collaborino tra loro [18] e snelliscano le procedure necessarie ad accedere al mercato nazionale dello Stato membro importatore.

(c) La procedura deve poter essere effettuata in modo spedito, deve potersi concludere in tempi ragionevoli e un suo eventuale esito negativo deve poter essere impugnato in tribunale. Essa deve essere esplicitamente prevista in un atto normativo generale, vincolante per le autorità nazionali. Una procedura di omologazione nazionale è inoltre contraria ai principi della libera circolazione dei beni se la sua durata ed eventuali costi sproporzionati trattengono il proprietario dell'autoveicolo dal chiedere l'omologazione di quest'ultimo.

I requisiti tecnici dello Stato membro ricevente non devono prescrivere modifiche superflue dell'autoveicolo.

Il fatto di essere già stato immatricolato in un altro Stato membro significa che, per le autorità competenti di quest'ultimo, l'autoveicolo risponde ai requisiti vigenti in tale Stato. Le autorità nazionali competenti possono rifiutare l'omologazione di un autoveicolo già omologato in un altro Stato membro, immatricolato o no che fosse, solo se l'autoveicolo rappresenta un pericolo effettivo per la sanità pubblica.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri devono attenersi, nell'esercizio dei loro poteri discrezionali a tutela della sanità pubblica, al principio di proporzionalità. A tal fine, essi si limiteranno a quanto effettivamente necessario per salvaguardare la sanità pubblica o per soddisfare esigenze inderogabili, per esempio, di sicurezza stradale, purché proporzionato all'obiettivo così perseguito, che non avrebbe potuto essere ottenuto da misure meno restrittive di commercio intracomunitario [19]. Poiché l'articolo 30 del trattato CE prevede un'eccezione alla regola della libera circolazione dei beni all'interno della Comunità, che va rigorosamenteinterpretata [20], spetta in ogni caso alle autorità nazionali, che la invocano, dimostrare la necessità di applicare norme proprie per tutelare efficacemente gli interessi di cui all'articolo 30 del trattato CE e, in particolare, il rischio reale, per la salute umana o la sicurezza stradale, che l'omologazione dell'autoveicolo in questione comporta.

Non è sufficiente sostenere che un veicolo, solo perché omologato secondo norme di un altro Stato membro e dotato forse (ma non necessariamente) di caratteristiche tecniche diverse da quelle prescritte dalla legge dello Stato membro di destinazione o da quelle dell'omologazione equivalente in tale Stato, costituisca un rischio serio per la vita e la salute umana o per l'ambiente.

In pratica, le autorità competenti dello Stato membro ricevente devono procedere nel modo che segue:

(a) innanzitutto, valutare, alla luce delle norme tecniche in vigore nello Stato membro ricevente, le caratteristiche tecniche dell'autoveicolo già omologato e immatricolato in un altro Stato membro. Ciò deve avvenire non in base alle norme in vigore al momento di tale valutazione, ma in base a quelle in vigore (nello Stato membro ricevente) al momento dell'omologazione nello Stato membro d'origine.

(b) devono tener conto delle prove e dei certificati [21] rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal costruttore. Si possono imporre prove supplementari solo se necessarie per fornire alle autorità competenti informazioni altrimenti irreperibili sui certificati.

(c) stabiliscono così sotto quale profilo il veicolo a motore non risponda alle norme tecniche applicabili nello Stato membro ricevente al momento della prima omologazione del veicolo nell'UE.

(d) applicano poi solo norme tecniche nazionali proporzionate, alla luce di uno dei motivi inderogabili riconosciuti dalla Corte come requisiti obbligatori o citate nell'articolo 30 del trattato CE. Si noti che l'applicazione al veicolo a motore specifico di norme tecniche nazionali sproporzionate viola il diritto comunitario che, in ogni caso, prevale sulla legislazione nazionale.

3.4. Controllo tecnico dei veicoli usati

L'obiettivo del controllo tecnico è quello di verificare l'effettivo buono stato di manutenzione di un determinato autoveicolo al momento dell'immatricolazione. Il fatto che un autoveicolo sia stato usato e abbia circolato dopo l'ultimo controllo tecnico può giustificare il controllo tecnico all'atto dell'immatricolazione in un altro Stato membro.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia [22], gli Stati membri possono perciò imporre ad autoveicoli già immatricolati nello stesso o in un altro Stato membro il controllo tecnico prima dell'immatricolazione, purché tale ispezione sia sempre necessaria per trasferire la proprietà di autoveicoli simili o per sostituire il titolare della carta di circolazione, indipendentemente dal fatto che l'autoveicolo sia stato immatricolato nello stesso o in un altro Stato membro. Il controllo tecnico prima dell'immatricolazione deve soddisfare almeno le stesse condizioni procedurali dell'omologazione delle caratteristiche tecniche dell'autoveicolo, e cioè:

(a) deve fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere la discrezionalità delle autorità nazionali e da evitare un suo uso arbitrario.

(b) Il controllo tecnico non deve ripetere controlli già effettuati nel contesto di altre procedure, nello stesso Stato membro o in un altro. Quando un veicolo ha subito il controllo tecnico in uno Stato membro, il principio d'equivalenza e di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 96/96/CE del Consiglio [23]impone a tutti gli altri Stati membri di riconoscere il certificato rilasciato in tale occasione; essi possono però esigere le prove supplementari di solito effettuate per le immatricolazioni sul loro territorio, se non risultano dal suddettocertificato [24].

(c) La Commissione ritiene che la procedura del controllo tecnico deve poter essere effettuata in modo spedito e concludersi in tempi ragionevoli. Un controllo tecnico sui veicoli importati effettuato solo presso siti specifici, all'uopo separatamente designati, può costituire un ostacolo al commercio tra Stati membri.

3.5. L'immatricolazione dell'autoveicolo

Immatricolandolo, lo Stato membro ammette l'autoveicolo alla circolazione stradale, il che comporta la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione.

3.5.1. Prima immatricolazione degli autoveicoli

Per gli autoveicoli nuovi muniti di omologazione CE, acquistati in un altro Stato membro, lo Stato membro d'immatricolazione deve esigere, oltre ai dati personali specifici della persona o dell'ente che chiede l'immatricolazionenell'ambito del codice comunitario armonizzato C [25], il certificato diconformità CE [26].

Per i veicoli privi di omologazione CE, lo Stato membro può chiedere di esibire la pertinente omologazione nazionale o i singoli certificati nazionali di omologazione (v. sezione 3.3.2).

La Commissione ritiene che al momento dell'immatricolazione gli Stati membri possano controllare se l'IVA sia stata correttamente pagata.

Quando un commerciante professionista in un altro Stato membro vende un autoveicolo, deve rilasciare una fattura. Ai fini dell'IVA, esistono due possibilità:

(a) L'autoveicolo è "nuovo" se ceduto entro i 6 mesi successivi alla data della prima ammissione alla circolazione oppure se ha percorso non più di 6 000 km. L'IVA sarà dovuta nello Stato membro verso il quale il veicolo viene trasferito, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[27] ("Direttiva IVA"). La cessione di mezzi di trasporto nuovi è esente nello Stato membro d'origine in cui ha sede il commerciante (articolo 138, paragrafo 2, lettera a) della direttiva IVA). Secondo questa disposizione, per ottenere l'esenzione, si accerterà che il venditore o il cliente, o terzi in loro vece, spediscano o trasportino al cliente il nuovo mezzo di trasporto, a una destinazione fuori dello Stato membro d'origine ma all'interno della Comunità.

(b) L'autoveicolo non è "nuovo": se un privato acquista l'autoveicolo in un altro Stato membro e lo trasporta (o lo fa trasportare), l'acquisto avviene all'aliquota IVA dell'imposta al punto di vendita, cioè paga l'imposta all'origine. L'IVA sarà versata nello Stato membro in cui ha sede il commerciante. Se questi ha acquistato il veicolo da un acquirente che, in particolare, non ha dedotto l'IVA inclusa nel prezzo d'acquisto del veicolo, si applicherà il regime particolare per i beni di seconda mano ("regime del margine" — articolo 312 e succ. della direttiva IVA).

Se una persona fisica vende il suo autoveicolo, ai fini dell'IVA le possibilità sono:

(a) "veicolo nuovo" (per la definizione di veicolo nuovo, v. punto (a) precedente). In tal caso l'IVA sarà versata nello Stato membro verso cui viene trasferito il veicolo (articolo 2 della direttiva IVA). Per evitare le doppia tassazione, la persona fisica che ha venduto il "veicolo nuovo" può dedurre o essere rimborsato dell'IVA inclusa nel prezzo d'acquisto nello Stato membro d'origine, per un importo non superiore all'IVA che dovrebbe versare se la cessione fosse stata tassata nello Stato membro d'origine (articolo 172 della direttiva IVA).

(b) Veicolo "non nuovo". La transazione non rientra nel campo d'applicazione dell'IVA. L'IVA non va versata.

La Commissione ritiene che, al momento dell'immatricolazione, le autorità nazionali possano anche chiedere un attestato della copertura assicurativa.

3.5.2. Autoveicoli già immatricolati in un altro Stato membro

Per gli autoveicoli già immatricolati in un altro Stato membro, lo Stato membro di immatricolazione può solo chiedere la presentazione dei seguenti documenti:

(a) l'originale o una copia della carta di circolazione non armonizzata rilasciata in un altro Stato membro: molti veicoli immatricolati prima del 2004 sono ancora muniti della carta di circolazione non armonizzata.

Per il diritto comunitario non esiste l'obbligo di sottoporre alle autorità nazionali d'immatricolazione dello Stato membro di destinazione l'originale o la copia di tale certificato, rilasciato in un altro Stato membro. La Commissione ritiene invece che la legge nazionale, per evitare controlli amministrativi doppi o ridurre il traffico di veicoli rubati, può obbligare l'acquirente a presentare copia della carta di circolazione rilasciata nello Stato membro d'origine prima di immatricolare l'autoveicolo.

(b) La carta di circolazione armonizzata: La carta di circolazione armonizzata rilasciata da uno Stato membro, deve essere riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini della reimmatricolazione del veicolo in un altro Statomembro [28]. L'acquirente di un autoveicolo munito della carta di circolazione armonizzata, avrà ricevuto la parte I della precedente carta di circolazione e la parte II, se è stata rilasciata. La parte I della precedente carta di circolazione e la Parte II (se rilasciata) vanno trasmesse alle autorità d'immatricolazione dello Stato membro di destinazione affinché queste possano ritirare la/le parte/i della precedente carta di circolazione. Entro 2 mesi, esse informeranno del ritiro della carta le autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Esse restituiranno inoltre a tali autorità la carta che hanno ritirato se queste lo chiedono entro 6 mesi dal ritiro. Se la carta dicircolazione si compone delle parti I e II [29] ma manca la parte II, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata chiesta la nuova immatricolazione possono, in casi eccezionali, reimmatricolare il veicolo ma solo dopo aver ottenuto la conferma, scritta o elettronica, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in

precedenza, che il richiedente ha diritto a reimmatricolare il veicolo inun altro Stato membro [30].

(c) il certificato di conformità CE o nazionale:

— Le autorità nazionali non possono chiedere il certificato di conformità CE per i veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, se la carta di circolazione precedente del veicolo è del tutto conforme al modello di cui alla direttiva 1999/37/CE. Secondo l'articolo 4 della direttiva, la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro deve essere riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini della reimmatricolazione dell'autoveicolo in uno di tali Stati.

— Le autorità nazionali possono però chiedere il certificato di conformità CE per i veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, se la carta di circolazione non armonizzata dell'altro Stato membro non permette loro di identificare l'autoveicolo con sufficiente precisione.

— Se l'autoveicolo non è munito di nessun certificato di conformità CE, le autorità nazionali possono chiedere un certificato di conformità nazionale;

(d) l'attestato dell'avvenuto pagamento dell'IVA, se il veicolo è nuovo ai fini dell'IVA (v. sezione 3.5.1.);

(e) un certificato di assicurazione;

(f) un certificato dell'avvenuto controllo tecnico, se il controllo tecnico è obbligatorio per tutte le nuove immatricolazioni degli autoveicoli già immatricolati nello stesso o, rispettivamente, in un altro Stato membro.

4. TRASFERIMENTO DI UN AUTOVEICOLO IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Un autoveicolo può ovviamente essere messo su un rimorchio o su un autocarro e trasportato in un altro Stato membro. In altri casi sarà il proprietario, o chi per lui, a guidarlo verso lo Stato membro di destinazione.

Come regola generale, per la maggior parte degli Stati membri, un autoveicolo non può circolare senza una targa con un numero di matricola. Normalmente, l'autoveicolo in circolazione ha le targhe dello Stato membro d'origine o quelle dello Stato membro di destinazione.

È inoltre obbligatorio coprire la responsabilità civile con un'assicurazione [31] ed è perciò consigliabile che gli automobilisti, quando usano il veicolo, abbiano con loro la "carta verde", cioè il certificatointernazionale di assicurazione [32]. In seguito alla firma dell'AccordoMultilaterale [33] da parte di tutti gli Stati membri (nonché di Andorra, Croazia, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera), la targa di immatricolazione del veicolo equivale comunque a un certificato d'assicurazione. Ciò permette gli autoveicoli muniti di una targa di immatricolazione di uno di questi paesi di circolare liberamente nell'area da essi coperta, senza la necessità di controllare alle frontiere la presenza dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore.

Esistono 2 modi legali di guidare un autoveicolo nello Stato membro di destinazione: si applica al veicolo o una targa d'immatricolazione professionale o una targa temporanea.

4.1. Applicazione di una targa d'immatricolazione professionale

Nella maggior parte degli Stati membri esistono regimi d'immatricolazione professionale per permettere ai rivenditori al dettaglio di far circolare autoveicoli sulle strade pubbliche per brevi periodi senza obbligarli a un'immatricolazione formale. I regimi d'immatricolazione professionale sono riservati a costruttori, assemblatori, distributori e commercianti per gli autoveicoli che possiedono.

La maggior parte degli Stati membri non rilascia carte di circolazione professionali in quanto tali, comprendenti l'identificazione dell'autoveicolo. Essi rilasciano di solito un altro tipo di documento che collega le targhe al loro titolare, e/o chiedono al titolare di tenere un registro dei viaggi effettuati con la targa.

L'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione di Vienna sullacircolazione stradale [34] precisa che le Parti contraenti non possono proibire il movimento di autoveicoli immatricolati da un'altra parte contraente, se il conducente è munito di una carta di circolazione. Le Parti contraenti devono anche riconoscere le carte di circolazione rilasciate da altre Parti contraenti conformemente alla convenzione. Non esistono comunque disposizioni della Convenzione che impongano, o permettano, alle Parti contraenti di proibire la libera circolazione dei veicoli non conformi alla convenzione.

Data la libertà di transito dei beni all'interno della Comunità [35], il movimento intracomunitario di autoveicoli muniti di un numero di targa professionale rilasciato in un altro Stato membro è disciplinato dal trattatoCE [36], in particolare dall'articolo 28. Le possibili restrizioni devono essere giustificate ai sensi dell'articolo 30 CE o con uno dei requisiti obbligatori accettati dalla Corte di Giustizia.

Ai veicoli muniti di targhe professionali si applica di solito anche il principio che ogni Stato membro deve far sì che la responsabilità civile per i veicoli normalmente stazionati nel suo territorio sia coperta da assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono stabiliti dalle misure a tal fine adottate. Gli Stati membri possono però escludere da tale obbligo i veicoli muniti di targhe professionali (derogare cioè dalla suddetta disposizione), se le targhe rientrano in un elenco stilato dallo Stato membro interessato e inviato agli altri Stati membri e alla Commissione. In tal caso, gli altri Stati membri hanno il diritto di chiedere che la persona responsabile del veicolo in questione sia munita di una carta verde valida o stipuli un contratto assicurativo alla frontiera tale da soddisfare i requisiti delloStato membro interessato [37]. Tuttavia, una nuova modifica apportata alla direttiva 72/166/CEE dalla 5a direttiva "assicurazione autoveicoli"2005/14/CE [38] afferma che i veicoli esenti dall'obbligo assicurativo per la targa speciale di cui sono muniti vanno trattati come veicoli non assicurati. Le vittime di infortuni causati da tali veicoli possono chiedere di essere risarcite all'organismo di indennizzo del paese in cui è avvenuto l'infortunio. Tale organismo dovrà poi rivalersi sul fondo di garanzia del paese in cui il veicolo è di solito stazionato.

4.2. Autoveicoli muniti di una targa temporanea

Molti Stati membri si sono dotati di un sistema d'immatricolazione temporanea che permette la circolazione dell'autoveicolo per un breve periodo prima di ottenere l'immatricolazione definitiva o prima di lasciare il territorio. L'immatricolazione temporanea avviene di solito nello Stato membro d'origine del veicolo. La Commissione ritiene tuttavia che, in base al principio generale della libertà di transito dei beni e alla direttiva sui documenti d'immatricolazione dei veicoli, lo Stato membro d'origine debba anche accettare l'uso — sul proprio territorio — di targhe e di certificati temporanei rilasciati dallo Stato membro di destinazione.

Per l'immatricolazione temporanea:

— Gli Stati membri possono rilasciare una carta di circolazione temporanea che non differisca o si discosti poco dal modello di cui alla direttiva 1999/37/CE. In tal caso, se il conducente è munito della parte I della carta di circolazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [39], gli altri Stati membri devono riconoscere la carta di circolazione temporanea rilasciata da uno Stato membro per l'identificazione del veicolo nel traffico internazionale.

— Altrimenti, la carta di circolazione temporanea può essere sostanzialmente diversa dal modello di cui alla direttiva 1999/37/CE. Gli altri Stati membri sono tenuti in generale a riconoscere tale carta ai sensi degli articoli 28 e 30 del trattato CE.

La libera circolazione dell'autoveicolo, munito di targa e di carta di circolazione temporanei, può essere vietata solo per ragioni di sicurezza stradale (come: capacità di guida del conducente, sua conformità alle norme locali del codice della strada o conformità dei veicolo al controllo tecnico), per il fondato sospetto che il veicolo sia stato rubato o per ragionevoli dubbi delle autorità di controllo sulla validità del documento.

Si raccomanda inoltre agli automobilisti di portare con sé la "carta verde" che conferma la copertura assicurativa almeno al livello minimo obbligatorio imposto dalle leggi del paese visitato. Durante il viaggio, e fino alla sua immatricolazione definitiva nello Stato membro di destinazione, il veicolo deve essere coperto da una polizza d'assicurazione rilasciata da un assicuratore autorizzato a operare nello Stato d'origine del veicolo. Tuttavia, una nuovanorma [40], che gli Stati membri dovranno recepire entro l'11 giugno 2007, precisa che, se un veicolo è spedito da uno Stato membro a un altro, lo Stato membro in cui si colloca il rischio viene considerato, per 30 giorni dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, Stato membro di destinazione anche se il veicolo in questione non è stato in esso formalmente immatricolato. Ciò consente all'acquirente del veicolo di ottenere la copertura assicurativa nel suo Stato membro di residenza anche se il veicolo è ancora munito di targa straniera (targa temporanea del paese d'origine). In pratica, ciò significa che l'assicurazione va stipulata nel paese di destinazione. Tale assicurazione può essere offerta da imprese d'assicurazione, stabilite nello Stato membro di destinazione o in altri Stati membri, che forniscano servizi nello Stato membro di destinazione grazie alla libera prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento.

5. RICORSI

Qualsiasi decisione delle autorità nazionali che rifiuti l'omologazione per tipo dell'autoveicolo o la sua immatricolazione va comunicata all'interessato che sarà contestualmente informato delle vie di ricorso, e delle scadenze da esse comportate, in base della legislazione dello Stato membro interessato[41].

Oltre alle possibilità formali di ricorso a livello nazionale, la persona che chiede l'immatricolazione, i cittadini e le imprese possono cercare una soluzione ai problemi di omologazione o di immatricolazione degli autoveicoli tramite il sistema SOLVIT [42]. L'uso del sistema SOLVIT è gratuito.

È anche possibile denunciare uno Stato membro rivolgendosi direttamente alla Commissione europea. La Commissione, se ritiene che uno Stato membro non abbia ottemperato agli obblighi che gli derivano dal trattato CE, può avviare una procedura d'infrazione contro di esso ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.



[1] La Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed è stata pubblicata sulla GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Questa Direttiva è stata modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed è stata pubblicata sulla GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.

[2] La Proposta della Commissione COM(2003) 418 per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concerne l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, è stata modificata da COM(2004) 738.

[3] Il Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico è stato pubblicato sulla GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30). Tale Regolamento è stato modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[4] La Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli è stata pubblicata sulla GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57. Tale Direttiva è stata modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE e pubblicata sulla GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344.

[5] La statistica è consultabile al seguente indirizzo internet: http://europa.eu.int/solvit/site/statistics/index_en.htm.

[16] I principi della legislazione comunitaria attualmente applicabili alle imposte di immatricolazione e di circolazione dei veicoli sono illustrati in un opuscolo informativo della Commissione sui diritti e gli obblighi del cittadino europeo e riguardante la tassazione dei trasferimenti intracomunitari delle autovetture e del loro utilizzo transfrontaliero, pubblicato al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/passenger_car/index_en.htm.

[7] La Commissione ha adottato una proposta in materia di tasse relative alle autovetture [COM(2005) 261 del 5.7.2005]. Tale proposta prevede la graduale abolizione delle imposte di immatricolazione nel corso di un periodo di transizione di 5/10 anni e l'introduzione di un sistema di rimborso per le imposte automobilistiche residue se un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro viene trasferito in modo definitivo in un altro, per esservi immatricolato.

[8] E’ stato pubblicato sulla GU C 143 del 15.5.1995, pag. 4.

[9] Cfr. articolo 1 della direttiva 70/156/CEE.

[10] Si parla di qualsiasi motociclo, per l’appunto, che rientri nel campo d'applicazione (articolo 1) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (pubblicata sulla GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1). Questa Direttiva è stata modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (pubblicata sulla GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).

[11] Si accenna alla sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 2002, Cura Anlagen GmbH contro Auto Service Leasing GmbH (ASL), causa C -451/99, Racc. 2002, pag. I-03193 (http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm).

[12] La Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, è relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ed è stata pubblicata sulla GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59). Tale Direttiva è stata modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE e pubblicata sulla GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129.

[13] La Direttiva 83/183/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro è stata pubblicata GU L 105 del 23.4.1983, pag. 64). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/12/CEE (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1).

[14] Si allude alla sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2001, Paraskevas Louloudakis contro Elliniko Dimosio, causa C-262/99, Racc. 2001, pag. I-05547.

[15] Le direttive applicabili sono elencate nell'allegato IV, parte I della direttiva 70/156/CEE.

[16] La sentenza della Corte di giustizia a cui si fa cenno è quella del 29 maggio 1997, atti amministrativi di VAG Sverige AB, causa C-329/95, Racc. 1997, pag. I-02675.

[17] La sentenza della Corte di giustizia in questione è quella del 22 gennaio 2002, Canal Satélite Digital SL contro Adminstración General del Estado e Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS), causa C-390/99, Racc. 2002, pag. I-00607.

[18] La sentenza della Corte di giustizia presa in esame è quella del 10 novembre 2005, Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica portoghese, causa C-432/03, Racc. 2005, pag. I-09665.

[19] La sentenza della Corte di giustizia considerata è quella del 5 febbraio 2004, Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica francese, causa C-24/00, Racc. 2004, pag. I-01277.

[20] Si parla della sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 2004, procedure penali contro John Greenham e Léonard Abel, causa C-95/ 01, Racc. 2004, pag. I-01333.

[21] Si allude alla sentenza della Corte di giustizia del 16 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, causa C-455/01, Racc. 2003, pag. I-12023.

[22] La sentenza della Corte di giustizia presa ad esempio è quella del 12 giugno 1986, Bernhard Schloh contro Auto contrôle technique SPRL, causa C-50/ 85, Racc. 1968, pag. 01855, paragrafi 14-16. causa C-451/99, paragrafi 62, 63 e 64.

[23] Tale direttiva è stata pubblicata sulla GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1. I n seguito è stata modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (pubblicato sulla GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[24] Causa C-451/99.

[25] Cfr. allegati I e II della direttiva 1999/37/CE.

[26] Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.

[27] Pubblicato sulla GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/133/CE (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12).

[28] Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 1999/37/CE.

[29] Secondo il considerando 7 della direttiva 1999/37/CE, gli Stati membri usano una carta di circolazione composta di un'unica parte o di due parti distinte e "attualmente è opportuno che entrambi i sistemi continuino a coesistere". Pertanto, cfr. articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, la carta di circolazione comporta una sola parte, secondo l'allegato I, o due parti, secondo gli allegati I e II. Il riferimento alla parte II si applica solo agli Stati membri che adottano una carta di circolazione composta di due parti separate (parte I e parte II)

[30] Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/37/CE.

[31] La Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (pubblicata sulla GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1). Tale Direttiva è stata modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

[32] Ogni automobilista può ottenere una carta verde dalla compagnia che gli ha rilasciato l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. Il sistema della carta verde è stato introdotto nel 1953 per impulso della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite ed è gestito dal Consiglio dei Bureaux. La carta verde certifica che l'automobilista ha almeno la copertura assicurativa obbligatoria minima per i terzi richiesta dalle leggi dei paesi visitati (per maggiori informazioni, cfr. http://www.cobx.org/public/NXhomeEng-Public.htm).

[33] La convenzione tra gli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo, firmata il 30 maggio 2002, di cui all'allegato alla decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, è relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (è pubblicata sulla GU L 192 del 31.7.2003, pag. 23).

[34] United Nations—Economic Commission for Europe, 8 novembre 1968, e successive modifiche.

[35] La sentenza a cui si fa cenno è quella della Corte di Giustizia del 23 ottobre 2003, Administration des douanes et droits indirects contro Rioglass SA e Transremar SL, causa C-115/02, Racc. 2003, pag. I-12705, paragrafo 18.

[36] Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 2 ottobre 2003, procedura penale contro Marco Grilli, causa C-12/02, Racc. 2003, pag. I-11585.

[37] Articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE.

[38] Articolo 1, paragrafo 3), lettera b), da recepire da parte degli Stati membri entro e non oltre l'11 giugno 2007.

[39] La direttiva 1999/37/CE si applica anche alle carte di circolazione temporanee che devono essere riconosciute dagli Stati membri, fondate sull'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e sull'articolo 4 della direttiva.

[40] Si tratta del nuovo articolo 4 bis, inserito nella terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio (pubblicata sulla GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33) relativa all'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dalla direttiva 2005/14/CE.

[41] Articolo 12 della direttiva 70/156/CEE.

[42] Informazioni disponibili all’indirizzo internet
http://europa.eu.int/solvit/.

 

 

Circ. Min. trasporti 28 maggio 1998, n. 45/98 - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati di categoria M1 provenienti da Stati membri della CE.

V. anche, la circolare 24 giugno 1998, n. 57/98, la lettera circolare 13 ottobre 1998, n. B090/MOT, e la circolare 26 maggio 2000, n. B22/2000/MOT, riportate di seguito

Premesse

Le modifiche intervenute nella disciplina che regola il trasferimento di beni e servizi nell'ambito della CE, in particolare l'instaurazione del Mercato Unico con la conseguente eliminazione delle frontiere tra i paesi intracomunitari, ed il rispetto dei principi di diritto comunitario basati sulla giurisprudenza derivante dalle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia, concernenti le procedure di omologazione ed immatricolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, rendono necessario un adeguamento delle disposizioni emanate con circolare n. 133/85 del 28 agosto 1985 alle mutate condizioni dello spazio economico europeo.

Considerato che:

- la recente comunicazione della Commissione europea n. 96/C143/04 pubblicata sulla G.U.C.E. del 15 maggio 1996, che aggiorna e sostituisce la precedente n. 88/C281/08 del 4 novembre 1988, richiama gli Stati membri al rispetto dei suddetti principi e riguarda, in particolare, i veicoli della categoria M1;

- per i suddetti veicoli dall'1° gennaio 1998 è divenuta obbligatoria la applicazione della direttiva 92/53/CEE, che sostituisce le omologazioni nazionali con la omologazione comunitaria;

si ritiene opportuno emanare nuove disposizioni riguardanti le verifiche tecniche dei veicoli in oggetto specificati. È fatto salvo l'obbligo del preventivo controllo documentale, ai sensi della citata circolare n. 133/85 e successive.

A - Veicoli già immatricolati in via definitiva con targa civile

Com'è noto, per tali veicoli (definiti anche "usati") è stato più volte chiarito che la prima immissione in circolazione deve intendersi quella avvenuta in uno qualsiasi dei Paesi membri. Ne deriva il principio che tali veicoli se sono stati autorizzati a circolare in un Paese comunitario, hanno i requisiti per circolare in un qualsiasi altro Stato della CE. La immatricolazione in Italia deve, pertanto, essere considerata come una reimmatricolazione sulla base del documento di circolazione definitivo rilasciato dall'autorità del Paese di provenienza.

Per quanto concerne il controllo tecnico dello stato fisico del veicolo (visita di revisione ai sensi dell'art. 80 del codice della strada), la Commissione della CE nella citata comunicazione n. 96/C143/04 ha stabilito che sottoporre ad un controllo tecnico un veicolo già immatricolato in uno Stato membro non sarebbe compatibile con il diritto comunitario, a meno che tale controllo non sia previsto, alle stesse condizioni, per i veicoli già immatricolati nel territorio nazionale.

Considerato che(1):

- i veicoli in questione, all'atto della loro prima immissione in circolazione nel Paese di origine, sono stati già riconosciuti rispondenti ai requisiti necessari per l'immatricolazione con targa civile;

- il codice della strada, in caso di rinnovo di immatricolazione (artt. 95 e 102), non prevede che un veicolo venga nuovamente sottoposto a un controllo tecnico;

- che il controllo tecnico del parco circolante è attualmente armonizzato a livello comunitario; in particolare, la direttiva 88/449/CE dispone per i veicoli in questione una visita di revisione con scadenza quadriennale dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;

si dispone che i veicoli usati provenienti da un Paese comunitario, ove dalla relativa documentazione risulti la validità dell'ultimo controllo tecnico effettuato, non dovranno più essere sottoposti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (collaudo), ai sensi dell'art. 75 del codice della strada.

Qualora invece dalla documentazione risulti che il controllo tecnico sia scaduto di validità, ovvero che scadrà nell'anno solare, i veicoli dovranno essere sottoposti a visita e prova, applicando la tariffa 3.1.

Ai fini della osservanza dei termini di scadenza della revisione, valgono le disposizioni di cui al D.M. 13 gennaio 1997, n. 20 con riferimento alla data di prima immatricolazione nel Paese comunitario di provenienza, o alla data relativa all'ultimo controllo tecnico effettuato.

Per quanto concerne la necessità di disporre di quei dati che non siano desumibili dalla documentazione ufficiale che accompagna il veicolo, e che risultano necessari per la compilazione della carta di circolazione, gli interessati potranno presentare una documentazione tecnica rilasciata dal costruttore del veicolo o dal suo legale rappresentante in Italia nella quale, ai fini di agevolare la individuazione del corrispondente tipo di veicolo omologato, potrà essere indicato il codice di immatricolazione nazionale.

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(1) V. anche la lettera circolare 13 ottobre 1998, n. B090/MOT.

B - Veicoli nuovi di fabbrica, ovvero mai immatricolati in via definitiva

I veicoli nuovi sono quelli che vengono acquistati direttamente da singoli privati in un paese comunitario, oppure commercializzati in Italia sia da operatori privati che dalle reti ufficiali dei concessionari, per i quali è divenuto obbligatorio dal 1° gennaio 1996 il regime di omologazione comunitario.

Tali veicoli, dotati di omologazione europea rilasciata nello Stato comunitario di provenienza, possono essere immatricolati in qualunque Paese membro senza alcuna formalità o controllo. Per essi valgono le disposizioni emanate relative alla immatricolazione in Italia di veicoli muniti del certificato di conformità comunitario (COC), in particolare:

- circolare n. 223/93 del 15 dicembre 1993, le note prot. n. 2712/4360 del 19 settembre 1994, n. 0195/4319 del 30 gennaio 1997 e n. 4452/4110/0 del 30 ottobre 1997.

Con l'occasione si rammenta che per i suddetti veicoli è necessario verificare, analogamente ai veicoli nuovi dotati di OE, la loro rispondenza alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento nazionale, rese obbligatorie per la immatricolazione (per esempio quelle relative alle emissioni inquinanti ed al livello sonoro). Occorre anche tener conto della nota prot. n. 4862/4110 dell'1 dicembre 1997 relativa ai veicoli di fine serie.

Si fa presente che i veicoli di cui ai precedenti punti A e B possono essere dotati di targa provvisoria per esportazione o di transito.

In tal caso i documenti per la immatricolazione sono, rispettivamente, per i veicoli di cui al punto A la carta di circolazione o il documento di radiazione e per i veicoli di cui al punto B il certificato di omologazione comunitario (COC).

Le presenti disposizioni valide per i veicoli di provenienza comunitaria si applicano anche a:

- veicoli delle Forze Armate e degli Enti assimilati, ai sensi dell'art. 94 del codice della strada per i quali si richiede l'immatricolazione con targa civile;

- veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.

Qualora i veicoli in questione, sia nuovi che usati, risultino dotati di una struttura di traino, ancorché non omologata in Italia, questa dovrà essere annotata sulla carta di circolazione italiana, così come approvata nel Paese comunitario di provenienza e attestata sui documenti originari.

Per la immatricolazione dei veicoli importati da Paesi extracomunitari, e per quelli provenienti da uno Stato membro ma appartenenti ad una categoria diversa dalla M1, rimangono valide le disposizioni contenute nella circolare n. 133/85.

Per i veicoli in oggetto vanno pertanto disapplicati i punti della citata circolare n. 133/85 relativi alla documentazione doganale ed alla visita e prova. Per quanto concerne l'autenticazione e legalizzazione dei documenti vale il punto 6.1 della circolare n. 59/91 del 5 aprile 1991. Le disposizioni emanate con la presente circolare andranno in vigore per le domande di immatricolazione dei veicoli in oggetto presentate a partire dal 1° giugno 1998.

Circ. Min. trasporti 24 giugno 1998, n. 57/98 - Immatricolazioni di veicoli nuovi ed usati di categoria M1 provenienti da Stati membri della CE. Chiarimenti.

(V. circolare 26 maggio 2000, n. B22/2000/MOT, circolare 16 marzo 2004, n. 1059/M362/MOT3, riportate di seguito)

Le disposizioni emanate con la circolare n. 45/98 del 28 maggio 1998, oltre ad uniformare la normativa nazionale ai principi del diritto comunitario, tendono ad uno snellimento delle procedure relative alla immatricolazione dei veicoli in oggetto specificati ed alla conseguente eliminazione dei numerosi inconvenienti verificatisi in passato a causa dei differenti tempi di definizione delle pratiche dovuti alle difficoltà operative degli Uffici provinciali.

La semplificazione più rilevante consiste nel fatto che, considerato che la rispondenza alle caratteristiche tecniche dei veicoli a norme tecniche comuni (direttive CEE e regolamenti CEE) è stata già accertata nei Paesi di provenienza, la visita e prova per i suddetti veicoli risulta del tutto ingiustificata, e la loro immatricolazione avviene sulla base di un controllo documentale.

L'emanazione della circolare n. 45/98 ha fornito l'occasione per la richiesta di chiarimenti, e molte richieste, in particolare, riguardano i veicoli nuovi di importazione parallela muniti di COC.

È opportuno, a questo punto, premettere alcune considerazioni sul codice meccanografico di immatricolazione (sigla OE) che, si ricorda, viene assegnato, su specifica richiesta, al titolare dell'omologazione, e che una volta digitato, permette di richiamare dal sistema informativo della M.C.T.C. (Area veicoli-archivio omologazioni) i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo e di emettere la relativa carta di circolazione.

Vi sono, tuttavia, casi di veicoli nuovi muniti di COC acquistati direttamente in un Paese comunitario, che non essendo stati destinati, per ragioni commerciali, dalla Casa costruttrice al mercato italiano (es. tipo di veicolo equipaggiato con motore a 8 valvole anziché a 16 valvole) non sono provvisti di tale codice, in quanto non richiesto dal costruttore. È comunque possibile emettere la carta di circolazione, in quanto tutti i dati necessari sono desumibili dal certificato di omologazione CE (COC) del veicolo.

Le disposizioni impartite con la circolare n. 195/4319 del 30 gennaio 1997 e la successiva circolare n. 3081/4319 del 9 dicembre 1997, si intendono con la presente abrogate.

In relazione a quanto sopra premesso, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo su una questione operativa connessa con l'utilizzazione del suddetto codice di immatricolazione.

Presso alcuni Uffici provinciali che, per la locale presenza di operatori commerciali, sono interessati da consistenti quantitativi di veicoli provenienti da Paesi comunitari, viene richiesto il citato codice per la gran parte delle pratiche di immatricolazione dei veicoli in oggetto specificati, al solo fine di abbreviare i tempi di stampa della carta di circolazione. Al riguardo si precisa che tale codice, pur consentendo, ove disponibile, una maggiore speditezza, non è strettamente indispensabile ai fini della emissione della carta di circolazione, i cui dati necessari per la stampa, sono attualmente tutti desumibili dalla documentazione che accompagna il veicolo.

Si ricorda, in ogni caso, che la emissione della carta di circolazione è una precisa incombenza dell'Ufficio, che non può essere subordinata alla circostanza che sia l'utente a fornire obbligatoriamente il codice di immatricolazione. Non può, d'altra parte, escludersi che esso possa essere fornito spontaneamente a titolo di collaborazione per agevolare la definizione della pratica.

Si sottolinea nuovamente la necessità, per i veicoli nuovi di importazione parallela muniti di COC, analogamente a quanto prescritto per i veicoli nuovi di produzione nazionale o estera dotati di codice OE, che venga accertata la rispondenza alle direttive comunitarie più recenti (il cui rispetto è reso obbligatorio per la immatricolazione), mediante la verifica della presenza di una annotazione riportata direttamente sul certificato di conformità CEE dalla Casa costruttrice o, in alternativa, della dichiarazione di rispondenza rilasciata dal costruttore o dal suo legale rappresentante nel Paese di destinazione o di provenienza. In quest'ultimo caso, per la sottoscrizione dei documenti vale quanto stabilito al punto 6.1 della circolare n. 59/91.

Occorre, inoltre, tenere conto anche dei veicoli nuovi di fine serie di importazione parallela muniti di COC, per i quali i costruttori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b), della direttiva 92/53/CEE possono richiedere l'immatricolazione in deroga, in quanto una o più Direttive particolari, facenti parte del fascicolo di omologazione comunitaria del veicolo, sono scadute di validità.

Anche in tali casi dovrà essere presentata apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore o dai suoi rappresentanti, con le modalità di cui al caso precedente.

In definitiva, per quanto concerne la eventuale documentazione tecnica integrativa, nulla è innovato rispetto alle disposizioni impartite con la circolare n. 133/85. Si precisa che, tale documentazione, non è necessaria per dati immodificabili quali il tipo di carrozzeria ed il numero delle porte, che possono essere acquisiti agli atti come mera dichiarazione resa in carta semplice.

I veicoli dalla cui documentazione risulti che il controllo tecnico sia scaduto di validità dovranno essere sottoposti a visita e prova applicando la tariffa 3.1, in quanto sussiste la necessità di emettere una nuova carta di circolazione.

Viceversa, a modifica di quanto riportato nella circolare n. 45/98, non dovranno essere sottoposti a visita e prova i veicoli per i quali tale controllo scade nell'anno solare; in tal caso nella carta di circolazione dovrà essere riportata l'annotazione: "il veicolo deve essere sottoposto a revisione entro il ...".

Ai fini della osservanza dei termini di scadenza della revisione, sulle carte di circolazione dovrà essere riportato:

a) per i veicoli già immatricolati da non più di quattro anni, la data di prima immatricolazione nel Paese comunitario di provenienza;

b) per i veicoli già immatricolati che, dalla documentazione risulta siano stati già sottoposti ad un controllo tecnico, la data, a seconda dei casi, di effettuazione, ovvero di scadenza dell'ultimo controllo tecnico.

Per quanto riguarda il controllo previsto dagli articoli 38 e 53 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 513(1), convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, si comunica che, non essendo più prescritta la visita e prova, la condizione della percorrenza di oltre 6.000 km può essere acquisita agli atti come mera dichiarazione resa in carta semplice.

Per quanto riguarda l'altra condizione relativa alla verifica che la cessione del veicolo sia avvenuta decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione, si precisa che per "prima immatricolazione" deve intendersi una immatricolazione temporanea in cui è stato conservato il COC del veicolo, e non sia stata assolta l'I.V.A. nel paese di origine.

Infatti, la verifica di cui ai citati articoli non deve essere effettuata nei confronti dei veicoli immatricolati in via definitiva, in quanto per questi ultimi si ritiene che l'I.V.A. sia stata già assolta nel Paese di provenienza.

Si raccomanda una puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

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(1) D.L.  reiterato, da ultimo, con  D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Circ. Min. trasporti 5 maggio 2000, n. A16/2000/MOT - Cir. n. 8/99 del 22 ottobre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. Controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.

Si trasmette copia della circolare in oggetto, recante direttive in materia di modalità di svolgimento delle procedure di controllo a campione, previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998, sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti.
A tale riguardo, nel sottolineare la piena condivisibilità delle indicazioni formulate dal Dipartimento della funzione pubblica, appare opportuno segnalare alcuni aspetti significativi dell'attività di controllo in parola, rispetto ai quali si richiama l'attenzione delle SS.LL.:
1) i controlli a campione debbono essere attivati immediatamente dopo la ricezione delle autocertificazioni. A tale scopo, si ritiene che questa esigenza di tempestività possa essere assicurata mediante verifiche con cadenza settimanale;
2) gli esiti dei controlli debbono essere resi tempestivamente noti e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio ispettorato. Conseguentemente:
a) gli esiti dei controlli effettuati, riepilogati utilizzando la scheda allegata alla presente circolare (2), dovranno essere mensilmente comunicati ai sigg. Coordinatori, i quali provvederanno a trasmetterli, a cadenza trimestrale, direttamente al predetto Dipartimento;
b) ciascun Ufficio, inoltre, provvederà ad affiggere, nei locali ove ha accesso il pubblico, copia delle schede riepilogative trasmesse mensilmente, avendo cura che le stesse non contengano mai dati relativi alla identità degli utenti o comunque elementi in base ai quali si renda possibile risalire all'identità degli stessi;
3) poiché la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa all'autonoma determinazione di ciascuna Amministrazione, si dispone che la stessa sia non inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni sostitutive acquisite settimanalmente nell'ambito di ciascun procedimento di competenza;
4) in caso di accertata mendacità, dal combinato disposto di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 403 del 1998 e dell'art. 26 della legge n. 15 del 1968 deriva, a carico del dichiarante, una duplice responsabilità di natura amministrativa e penale.
Sotto il primo aspetto, è previsto che l'utente decada dai benefici eventualmente conseguiti in ragione della dichiarazione non veritiera, e pertanto si dovrà procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati ogni qualvolta i fatti, gli stati o le qualità falsamente dichiarate rappresentino presupposti o condizioni essenziali alla adozione dei provvedimenti stessi.
In tal caso, si rammenta la necessità che la procedura di annullamento d'ufficio sia sempre rispettosa dei principi statuiti dalla legge n. 241 del 1990 (comunicazione dell'avvio del procedimento, indicazione del responsabile del procedimento, ecc.).
Sotto l'aspetto delle responsabilità di natura penale, si sottolinea la necessità di dare tempestiva comunicazione alla Autorità giudiziaria competente delle ipotesi di mendacità verificate in via amministrativa.
Resta in ogni caso fermo quanto disposto con circolare n. A27/99/MOT del 25 novembre 1999 U.d.G., in tema di patenti di guida conseguite a seguito di superamento di esame orale, disposto sulla base di falsa dichiarazione da parte degli interessati in ordine al mancato possesso del titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo.
Si ribadisce infatti che, salve facendo le responsabilità penali derivanti dal caso di specie, l'ammissione all'esame orale non rappresenta in sé un "beneficio", bensì una modalità di accertamento della idoneità tecnica alla conduzione di veicoli che, a tutti gli effetti, deve ritenersi equivalente al metodo dei "questionari".
Cosicché, svolto regolarmente l'esame orale innanzi al funzionario esaminatore, il quale abbia accertato l'idoneità del candidato, sotto l'aspetto amministrativo non si rinvengono i presupposti giuridici in base ai quali procedere all'annullamento d'ufficio dell'esame stesso e, conseguentemente, del provvedimento di rilascio della patente di guida.
Data la rilevanza della questione, l'illustrata impostazione interpretativa è stata comunque sottoposta al parere del Dipartimento per la funzione pubblica, le cui eventuali osservazioni difformi si provvederà a comunicare per mezzo di apposita circolare.
Si fa presente, inoltre, che se dall'esito dei controlli emergono meri errori materiali (dichiarazioni formalmente irregolari che possono essere regolarizzate, anche d'ufficio, poiché risultanti sostanzialmente veritiere), non si darà luogo alla descritta procedura d'annullamento dei provvedimenti adottati, né dovrà esserne notiziata l'A.G.
Poiché, come si è detto, l'attività di verifica a campione sulla veridicità delle autocertificazioni deve assumere carattere di sistematicità, si invita ciascun Ufficio ad individuare uno o più responsabili delle procedure di controllo, che potranno divenire anche stabili referenti per tutte le altre Amministrazioni che avranno necessità di accedere ai dati tenuti a livello locale dalla M.C.T.C.
Appare utile sottolineare che, in base agli elementi conoscitivi che verranno trasmessi al Dipartimento per la funzione pubblica, nonché agli esiti di visite ispettive che lo stesso Dipartimento svolgerà periodicamente su tutto il territorio, sarà dato impulso ad interventi di tipo sanzionatorio a carico di coloro che si renderanno inadempienti all'obbligo di procedere ai controlli a campione e, viceversa, verranno attivati incentivi tesi a premiare l'impegno dei funzionari e dei dirigenti che, in termini di efficienza ed efficacia, dimostreranno di aver realizzato i migliori risultati.
Allo scopo di assicurare la massima celerità nella acquisizione delle informazioni necessarie, laddove non siano ancora in uso sistemi di posta elettronica e nelle more dell'attivazione di collegamenti telematici tra Amministrazioni, le richieste di verifica della veridicità delle autocertificazioni ed i relativi riscontri possono essere trasmessi via fax.
Nel segnalare, infine, che anche l'invio delle informazioni richieste costituisce un dovere d'ufficio, si fa presente che l'Amministrazione che detiene i dati oggetto di accertamento è tenuta ad indicare, oltre all'esito del controllo effettuato, l'Ufficio che ha proceduto al controllo stesso, la data ed il responsabile del procedimento.

 

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT - Immatricolazione di veicoli nuovi (immatricolati o no) ed usati provenienti da Stati membri della Comunità. Precisazioni in ordine all'assoggettamento alla corresponsione dell'I.V.A. (abrogata dalla circolare 22 novembre 2007, prot. n. 108324)

Circ. Min. trasporti 11 ottobre 2000, n. B64/2000/MOT - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli già immatricolati provenienti da Stati membri della Comunità: paragrafo D della circolare 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT. (abrogata dalla circ. 27 novembre 2007, prot. n. 108243, riportata di seguito).

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 16 marzo 2004, n. 1059/M362/MOT3 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero.  (V. la circolare 27 novembre 2007, prot. n. 108243, riportata di seguito, che ha abrogato il punto A)

Taluni quesiti proposti dagli Uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri e dall'Utenza in ordine alla materia di specie hanno evidenziato l'opportunità di esporre le considerazioni ed impartire le disposizioni che seguono, al fine di conseguire uniformità di comportamenti e di procedure.

Documentazione a corredo delle domande di immatricolazione dei veicoli non precedentemente immatricolati

 

 

1. Veicoli muniti di C.O.C.

Per tali veicoli il C.O.C. vale quale certificazione delle caratteristiche tecniche (paragrafo 3 della circolare D.G. n. 133 del 28 agosto 1985) oltre a costituire documento necessario per l'immatricolazione.

Il C.O.C. deve essere sottoscritto (ovvero accompagnato dalla scheda o dal certificato di omologazione sottoscritti); la sottoscrizione deve essere quella depositata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A conferma di quanto disposto al secondo paragrafo della circolare n. 57/98 del 24 giugno 1998 si chiarisce che, ove non espressamente rilevabile nel documento di specie ovvero non desumibile in relazione alla data del rilascio dell'omologazione, deve essere anche dichiarata la conformità alle direttive comunitarie obbligatorie per l'immatricolazione al momento della richiesta. Tale ulteriore attestato, come noto, deve essere rilasciato dal Costruttore (o dal suo legale rappresentante in Italia ovvero nello Stato dal quale il veicolo proviene). Si fa infatti rilevare che la data di rilascio del C.O.C. non sempre coincide con quella di costruzione del veicolo.

Ove peraltro venisse prodotta la certificazione attestante il "codice di immatricolazione" (OE/OA) rilasciata dal legale rappresentante in Italia del Costruttore, tale certificazione ulteriore rispetto al C.O.C. sarebbe superflua.

 

 

2. Veicoli non muniti di C.O.C.

Per tali veicoli l'immatricolazione è subordinata all'esito favorevole della visita e prova (articolo 75 del codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992). Essi debbono essere dotati di certificazione d'origine (può valere come tale la dichiarazione di conformità all'omologazione del tipo conseguita in uno Stato comunitario: punto 2.2 della circolare D.G. n. 133 del 1985) e della documentazione attestante la conformità a tutte le direttive comunitarie vigenti al momento della richiesta di immatricolazione. Per la sottoscrizione di tali atti:

- se formati in uno Stato della Comunità vale quanto precedentemente esposto a proposito della sottoscrizione del C.O.C.;

- se formati in uno Stato non appartenente alla Comunità vale quanto esposto al successivo paragrafo in ordine ai documenti di immatricolazione.

Per quanto infine concerne la immatricolazione dei veicoli "fine serie" si richiama l'ottemperanza al disposto della lettera circolare 6 marzo 2001, n. 587/C3/2001.

Documentazione a corredo delle domande di immatricolazione dei veicoli con targa già rilasciata da uno Stato estero

 

Come noto, fatte salve le procedure vigenti in ciascuno Stato, in linea di principio debbono essere prodotti:

a) la carta di circolazione in corso di validità (originale o duplicato) ovvero una attestazione da parte della stessa Autorità, della avvenuta acquisizione ai propri atti del documento originale.

A tale proposito, vedasi peraltro la circolare n. 3012/4319/B105 del 2 dicembre 1997 riferita ai veicoli provenienti dalla R.F.G., e si richiamano tutti i casi particolari portati a conoscenza nel tempo successivamente alla emanazione della circolare D.G. n. 133/85. Si evidenzia che, a far data dal 1° giugno 2004, gli Stati membri sono tenuti tra l'altro a mettere «.... in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative...... » per la emissione delle carte di circolazione di modello comunitario (Dir. 1999/37/CE del 29 aprile 1999 "Documenti di immatricolazione dei veicoli") identiche cioè a quelle già in uso nel nostro Paese a far data dal D.M. 2 novembre 1999. La Scrivente si riserva di emanare a tempo debito eventuali ulteriori disposizioni in proposito.

Si evidenzia che i documenti rilasciati dalle Autorità statali:

- se emessi negli Stati della Comunità ovvero in quelli firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo (circolare n. 760/4319(C)/B030 del 20 marzo 1997) non sono soggetti ad autentica e legalizzazione;

- se emessi in Stati non comunitari sono invece soggetti ad autentica e legalizzazione (paragrafo 6, punto 6.1 della circolare D.G. n. 133 del 1985); con l'avvertenza che quest'ultima specifica incombenza, come noto attuata dalla Autorità diplomatica italiana, può essere sostituita dalla "apostille" per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja (paragrafo 6, punto 6.2 della circolare D.G. n. 133 del 1985).

La documentazione se non resa in lingua italiana deve essere tradotta con traduzione asseverata nei modi di legge;

b) un attestato delle caratteristiche tecniche (se non integralmente rilevabili dalla carta di circolazione) che qualora non sia rilasciato dalla Autorità statale deve essere da questa autenticato.

Il C.O.C. che in taluni Paesi resta nella disponibilità degli intestatari dei veicoli è pienamente valido quale attestato delle caratteristiche tecniche, e per esso si richiama integralmente quanto esposto al precedente paragrafo. La documentazione ad eccezione del C.O.C., se non resa in lingua italiana deve essere tradotta con traduzione asseverata nei modi di legge.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 3 dicembre 2004, n. 5239/M362 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica di commercializzazione cosiddetta "parallela", ovvero già immatricolati in uno Stato estero. Ulteriori disposizioni.

(V. la circolare 13 aprile 2005, n. 1925/M362, riportata di seguito)

Si intende dare corso, come preannunciato nella circolare n. 122/DTT del 28 maggio 2004, alla semplificazione delle procedure di immatricolazione dei veicoli indicati in oggetto, sulla base delle risultanze conseguite alla applicazione della circolare n. 1059/M362/MOT3 del 16 marzo 2004. Le presenti disposizioni costituiscono perciò seguito di quelle pubblicate nella circolare ora richiamata ed abrogano di quest'ultima solo quelle in contrasto con esse.

 

1. Veicoli nuovi di fabbrica, muniti di C.O.C.

 

I dati da trascriversi sulle carte di circolazione saranno desunti esclusivamente dal C.O.C. ivi compresi quelli concernenti le Direttive comunitarie "livello sonoro", "emissioni", "consumo" (punti 45, 46.1, 46.2) soltanto se il C.O.C. è stato rilasciato in data non anteriore all'anno solare precedente quello nel quale è stata richiesta l'immatricolazione.

Se invece il C.O.C. è stato rilasciato in data precedente, dovrà essere attestata nei modi d'uso, dal Costruttore o dal legale rappresentante in Italia ovvero nello Stato dal quale il veicolo proviene, la conformità del veicolo a tutte le Direttive comunitarie vigenti al momento della domanda di immatricolazione.

Nel caso di C.O.C. duplicato tale attestazione dovrà essere sempre presentata indipendentemente dalla data di rilascio del C.O.C. e dovrà inoltre essere prodotta, da parte dell'importatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che quel veicolo non è mai stato precedentemente immatricolato, nonché i motivi per cui viene esibito un duplicato del C.O.C.

I "codici di immatricolazione" (OE/OA) se non attestati dal legale rappresentante del Costruttore in Italia dovranno essere individuati utilizzando le apposite transazioni (OMFT/OMNZ) previste dalle procedure informatiche in vigore.

Per la immatricolazione dei veicoli di "fine serie" si richiama il disposto della Circolare 587/C3 del 6 marzo 2001.

2. Veicoli nuovi di fabbrica, non muniti di C.O.C.

 

Restano in vigore le pregresse disposizioni che prevedono, tra l'altro, la visita e prova.

 

3. Veicoli già immatricolati in uno stato comunitario.

 

3.a Veicoli appartenenti alle categorie L ed M1

I dati da trascriversi nel documento di circolazione saranno desunti da quello originale e, se non integralmente rilevabili da questo, dall'attestato delle caratteristiche tecniche che qualora non rilasciato dalla Autorità statale deve essere da questa legalizzato. Il C.O.C. che in taluni Paesi resta nella disponibilità degli intestatari dei veicoli è, si ricorda, pienamente valido quale attestato delle caratteristiche tecniche. Si ricorda altresì che la documentazione, ad eccezione del C.O.C., se non resa in lingua italiana deve essere integralmente tradotta con traduzione asseverata nei modi di Legge. Non dovrà essere richiesta alcuna documentazione aggiuntiva.

Si evidenzia inoltre che dal 1° luglio 2004 vige in Ambito comunitario la Direttiva 1999/37/CE "Documenti di immatricolazione dei veicoli", che prevede l'armonizzazione delle carte di circolazione. Queste consistono in "una sola parte" (è la "parte prima" adottata in Italia con il D.M. 2 novembre 1999: allegato I alla Direttiva) ovvero in "due parti: prima e seconda" (quest'ultima conforme all'allegato II alla Direttiva). È peraltro prevedibile che tale armonizzazione avverrà in modo non contemporaneo e subirà qualche differimento da parte di taluni Stati della U.E.

L'articolo 5/2 della Direttiva prescrive che "ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in uno Stato membro" deve essere consegnata alla Autorità che provvede alla reimmatricolazione la "parte prima" (nonché, se emessa, la "parte seconda") del documento originale da trattenere in Atti per almeno sei mesi, avendo l'Autorità emittente facoltà di chiedere entro sei mesi dal ritiro che il documento le venga rispedito; dispone altresì che questa ultima Autorità sia "informata" entro due mesi della avvenuta immatricolazione con targa nazionale. Si allega alla presente il modello dello stampato da utilizzare, che codesti Uffici riprodurranno, nonché l'elenco degli indirizzi di posta elettronica delle Autorità comunitarie di riferimento, segnalando l'opportunità che ciascun Ufficio periferico del Dipartimento sin d'ora si organizzi per ottemperare alla suddetta incombenza

In aggiunta a quanto sopradetto si precisa che qualora sul documento originale non fosse riportata la Direttiva anti-inquinamento e non fosse neppure possibile individuare senza alcun margine di errore il "codice di immatricolazione" dal quale ricavare la detta Direttiva, la relativa informazione sarà omessa sul documento nazionale (a meno che l'intestatario non produca idonea ulteriore documentazione rilasciata nei modi d'uso dalla Casa costruttrice del veicolo o dalla Autorità nazionale di provenienza). Solo in tale ultimo caso il documento sarà emesso individuando il veicolo come "esemplare unico".

Si rammenta che tale indicazione è segnalata come facoltativa dalla Direttiva 1999/37/CE e che in taluni Stati della Comunità essa è ritenuta non essenziale, assumendo invece peculiare rilevanza nel nostro Paese (vedasi ad esempio le limitazioni alla circolazione, eccetera)

Per quanto, in particolare, concerne i veicoli già immatricolati in uno degli Stati entrati a far parte della Comunità nel maggio dell'anno corrente (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria), si sostanziano due fattispecie:

 

- per i veicoli immatricolati in data antecedente il 1° maggio 2004 dovrà essere accertata, per consentirne la immatricolazione in Italia, la conformità alle Direttive comunitarie - segnatamente quella anti-inquinamento - vigenti nella Comunità stessa al momento della loro prima immatricolazione,

 

- per i veicoli immatricolati in data successiva il 1° maggio 2004 vigono le più generali disposizioni date all'inizio del presente sottoparagrafo.

Saranno inviati contemporaneamente alla presente gli specimen dei documenti di circolazione in corso, nella disponibilità dell'Amministrazione.

Infine, a chiarimento di quesiti qui pervenuti, si precisa che per i veicoli in questione per i quali, dalla documentazione originaria, risulti scaduto il controllo tecnico, dovrà evidenziarsi l'obbligo di revisione del mezzo apponendo la relativa annotazione sulla carta di circolazione italiana.

Qualora il detto controllo tecnico dovesse scadere in data successiva rispetto ai tempi prescritti dal comma 1 dell'art. 95 C.d.S. per il rilascio della carta di circolazione "definitiva", sulla medesima andrà annotata la dicitura "il veicolo deve essere sottoposto a revisione entro il....".

I casi che qui si stanno descrivendo devono essere trattati in armonia con quanto previsto dal 1° capoverso del punto 5. Disposizioni conclusive della presente circolare, sicché al veicolo che dalla documentazione originaria presenti un controllo tecnico scaduto, potrà rilasciarsi esclusivamente la carta di circolazione definitiva riportante o l'annotazione dell'obbligo di revisione in quanto già scaduto il controllo tecnico o del termine entro il quale tale adempimento dovrà essere espletato.

Tutte le disposizioni delle precedenti circolari sull'argomento in contrasto con le presenti sono abrogate.

In particolare si conferma che la tariffa applicabile per tale operazione è quella della revisione (tariffa 3.2)

 

3.b Veicoli diversi dalle precedenti categorie

Restano in vigore le disposizioni pregresse che prevedono, tra l'altro, la visita e prova.

 

4. Veicoli nuovi di fabbrica o già immatricolati provenienti da stati extracomunitari.

 

Valgono le disposizioni vigenti, confermandosi che l'immatricolazione di tali veicoli è subordinata alla attestata conformità alle norme comunitarie vigenti al momento della domanda di immatricolazione in Italia fatti salvi i casi particolari illustrati nelle Circolari pregresse.

 

5. Disposizioni conclusive.

 

In ordine alle procedure di immatricolazione, con la presente si prescrive che a far data dal 3 gennaio 2005 la immatricolazione del veicolo abbia corso entro e non oltre dieci giorni lavorativi da quello di presentazione della documentazione completa; il rilascio della carta di circolazione "definitiva" sarà attuato improrogabilmente nei tempi prescritti dal comma 1 dell'art. 95 del C.d.S. Si rammenta peraltro che il termine ivi prescritto è da intendersi come ultimativo, pertanto si invitano codesti uffici a voler intraprendere tutte le opportune iniziative volte al massimo contenimento dei tempi di emissione della carta di circolazione "definitiva".

Tutti gli Uffici periferici D.T.T. sono tenuti alla tassativa applicazione di tale disposto.

Si sottolinea anche a tale proposito che è da tempo entrato in vigore un applicativo CED definito "prenotanazionalizzazione", strumento utilizzabile dagli studi ex legge n. 264 del 1991 che consente una più celere preparazione da parte degli stessi studi della documentazione per l'immatricolazione dei veicoli di importazione parallela. Si invitano pertanto gli uffici periferici del DTT ad agevolare la diffusione di tale mezzo.

Permane la vigenza di ogni altra pregressa disposizione non in contrasto con le presenti.

Si anticipa comunque che non appena sarà entrata in vigore la prevista Convenzione che il Ministero deve stipulare con l'Agenzia delle Entrate per l'inserimento del processo di "nazionalizzazione" nell'ambito dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), sarà conseguentemente emanata una "Circolare definitiva quadro" che abrogherà tutte le circolari, anche storiche, emanate sulla materia. Essa costituirà testo unico in materia di immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica dotati di certificazione non rilasciata dalle Concessionarie ufficiali in Italia delle Case costruttrici, ovvero già immatricolati all'Estero.

Le previsioni attuali indicano in almeno tre mesi il tempo necessario al raggiungimento di tale obiettivo, fatti salvi eventuali differimenti dovuti ad una imprevista maggiore tempistica per la stipula della detta Convenzione.

Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 3 gennaio 2005 e si applicano anche alle domande di immatricolazione già presentate e non ancora definite.

In considerazione della particolare urgenza dell'assolvimento delle sopraccitate disposizioni, la presente circolare viene diramata direttamente ai singoli Uffici Provinciali del DTT.

Vogliano i Signori Direttori dei Settori Trasporti dei SIIT assicurare la puntuale ed uniforme osservanza delle disposizioni stesse.

Allegato 1

 

Indirizzi di posta elettronica delle Autorità comunitarie cui inviare l'"informazione" (direttiva 1999/37/CE) (omissis)

Allegato 2

 

Fac simile della comunicazione da inviare

 

 

U.P. D.T.T. di     
 
Prot.n. (marca operativa) 
 
Alla Autorità dello Stato Originario 
 
Oggetto: Direttiva 1999/37/CE del 29 aprile 1999; veicolo già targa   
  , telaio   
 
In ottemperanza del disposto dell'articolo 5/2 della Direttiva 1999/37/CE, si segnala l'avvenuta 
reimmatricolazione, in data    del veicolo generalizzato in oggetto, per  
il quale è stata rilasciata la targa nazionale     
 
IL DIRETTORE 

 

 

Allegato 3

 

Specimen carte di circolazione originarie (omissis)

 

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 13 aprile 2005, n. 1925/M362 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero.

Facendo seguito alle disposizioni impartite, nel corso del 2004 in materia di immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero (cfr. circolare n. 1059/M362/MOT3 del 16 marzo 2004, circolare n. 122/DTT del 28 maggio 2004 e circolare n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004) e nel ribadire l'impegno di predisporre, in un prossimo futuro, una circolare riepilogativa di tutte le direttive diramate sull'argomento, soprattutto in concomitanza delle innovazioni succedutesi in ambito comunitario, si ravvisa l'opportunità di evidenziare alcuni chiarimenti in ordine alle procedure di immatricolazione dei veicoli soggetti a preventivo accertamento dei requisiti amministrativi ed a provvedimento autorizzatorio da trascrivere sulla carta di circolazione, con specifico riferimento agli autocarri di massa totale a pieno carico superiore a 3,5 t.

Si osserva infatti che per i veicoli di specie sono prescritte sia la visita e prova preventiva alla immissione in circolazione presso l'Ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestri competente (uno di quelli previsti dalla circolare n. 122/DTT del 28 maggio 2004), sia l'attestato della persistenza dei requisiti amministrativi - iscrizione all'Elenco delle Imprese esercenti conto proprio; licenza conto proprio; iscrizione all'Albo delle Imprese esercenti conto terzi; ecc. - rilevabile da documentazione rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente (quella nella cui giurisdizione territoriale risiede la persona fisica o giuridica richiedente la immatricolazione).

Tale essendo il quadro normativo, talune Società operanti nel settore della commercializzazione di veicoli già immatricolati in uno Stato estero hanno lamentato la sussistenza di difficoltà operative, laddove si tratti di imprese di trasporto aventi sede in una provincia diversa da quella nel cui ambito territoriale è ubicato l'Ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestri presso il quale viene richiesta l'immatricolazione.

A tale proposito, si ribadisce che, non esiste alcuna norma che vincoli l'immatricolazione all'Ufficio del Dipartimento trasporti terrestri avente sede nel territorio dell'Amministrazione provinciale che ha rilasciato il titolo di trasporto. Pertanto gli unici limiti, almeno allo stato attuale e sino all'emanazione delle più volte richiamata prossima futura circolare quadro sulla materia, sono quelli contenuti nelle citate circolare n. 1059/M362/MOT3 del 16 marzo 2004 e circolare n. 122/DTT del 28 maggio 2004, limiti di cui è, per ogni buon conto, più sotto riportata una stesura coordinata

Dal combinato disposto delle predette circolari, le domande di immatricolazione relative ai veicoli di cui all'oggetto, possono essere presentate in alternativa:

a) nell'Ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestri nella cui giurisdizione territoriale è ubicata una sede della Società che li commercializza;

b) nell'Ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestri competente in relazione alla residenza dell'intestatario del documento di circolazione;

c) nell'Ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestri nella cui giurisdizione territoriale è ubicata la sede di un soggetto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 al quale è affidata la pratica di immatricolazione, qualora anche una sola delle condizioni previste ai precedenti punti a) e b) si realizzi in una provincia geograficamente limitrofa a quella in cui il detto soggetto ha la propria sede.

Si precisa che per sede della Società che commercializza i veicoli si intende la sede legale della Società stessa o la sede commerciale; eventuali sedi secondarie o unità locali saranno considerate alla stregua delle prime esclusivamente se si tratta di sedi operative dotate di deposito dei veicoli, adibite al commercio e risultanti dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio.

Nel richiamare gli Uffici in indirizzo alla rigorosa applicazione della presente, si precisa che nulla è innovato per quanto concerne i veicoli di competenza dei Centri prova o per i quali sia previsto l'allestimento in una o più fasi.

Si fa riserva di eventuali ulteriori istruzioni a seguito di monitoraggio.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2005, n. 5981/M352 - "STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario.  (Abrogata dalla circolare 27 novembre 2007, prot. n. 108243).

Circ. Min. Ttasporti 5 ottobre 2006, n. 39561/08/05 - "STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario (Abrogata dalla circolare 27 novembre 2007, prot. n. 108243, riportata di seguito).

Circ. Min. trasporti 14 novembre 2007, prot. n. 3959 - Decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 adottato a modifica del decreto dirigenziale 8 giugno 2005, recante disposizioni relative agli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria,

             Per opportuna conoscenza, si comunica che è in corso di pubblicazione il decreto dirigenziale 30 ottobre 2007, adottato di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate a modifica delle disposizioni già contenute nel decreto dirigenziale 8 giugno 2005 in tema di obblighi di comunicazione relativi all’acquisto ed allo scambio di veicoli di provenienza comunitaria.

            Al fine di garantire la massima diffusione delle modifiche introdotte, si fa altresì presente che il testo del decreto in parola è stato inserito nella raccolta degli atti normativi del sito internet www.trasporti.gov.it e se ne potrà prendere visione in coda alla presente circolare.

 All.

DD 30 ottobre 2007

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

 di concerto con
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 Visto il decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, 
n. 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari;
 
               Visto l’articolo 53 del citato decreto legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici 
che procedono all’immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, 
tra l’altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali 
in materia di imposta sul valore aggiunto;
 
               Visto l’articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale prescrive che 
i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all’acquisto di 
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell’Unione Europea o aderenti 
allo spazio economico europeo;
 
               Visto l’articolo 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce 
che i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del 
capo del Dipartimento dei trasporti terrestri (ora Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, 
affari generali e la pianificazione generale dei trasporti) e del direttore dell’Agenzia delle entrate;
 
               Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive 
modifiche ed integrazioni, istitutivo dello “Sportello telematico dell’automobilista”;
 
               Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 2005, recante disposizioni relative agli “Obblighi 
di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria”, 
adottato dal capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell’Agenzia 
delle entrate;
 
                               Visto l’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prescrive che: “Ai fini dell’immatricolazione 
o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi oggetto di acquisto 
intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, 
per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolto in occasione della 
prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, al 
modello F24 saranno apportate le necessarie integrazioni”;
 
               Ritenuto di dover adeguare i contenuti del citato decreto dirigenziale 8 giugno 2005 alle finalità 
perseguite dalla richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 262 del 2006;
 
Decreta:
Art. 1
1. I soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell’articolo 38 del 
decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, 
n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati dell’Unione 
Europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, 
comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione 
generale dei trasporti (di seguito denominato Dipartimento per i trasporti terrestri) i dati riepilogativi 
dell’operazione secondo le disposizioni del presente decreto. La medesima comunicazione è effettuata 
in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione di veicoli già oggetto di acquisto intracomunitario 
non immatricolati. 
 
2. La procedura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, 
arti e professioni che acquistano autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi ai sensi dell’articolo 38, 
comma 3, lett. e), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 
29 ottobre 1993, n. 427. Gli stessi soggetti comprovano l’effettivo versamento dell’imposta, in sede 
di immatricolazione, mediante produzione di copia dell’attestato di pagamento -modello F24- ai sensi 
dell’art. 6 del Decreto del Ministro delle Finanze del 19 gennaio 1993 ovvero mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’articolo 46, lett. p), del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I dati relativi all’acquisto intracomunitario sono acquisiti dal Dipartimento per i trasporti terrestri 
contestualmente all’ immatricolazione.
 
 
3. Per le imprese esercenti attività nel settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, 
rappresentanti accreditate delle case costruttrici presso il Ministero dei trasporti, la comunicazione di 
cui al comma 1 è effettuata attraverso la trasmissione telematica dei dati tecnici dei veicoli da 
immatricolare al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri.
 
4. Agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario è assegnato 
un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente Ufficio della 
motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità 
stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
 Art. 2
 1. La comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e 
rimorchio oggetto dell’acquisto intracomunitario, contiene:
a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione;
b) il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici 
del fornitore qualora quest’ultimo non sia in possesso di numero identificativo intracomunitario.
c) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione 
dell’autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell’acquisto con l’indicazione, a seconda dei 
casi, se si tratta di veicolo nuovo od usato;
d) la data dell’acquisto.
e) il prezzo di acquisto del veicolo
2. Nel caso di passaggio interno successivo all’acquisto intracomunitario di cui all’articolo 1, 
comma 1, precedente l’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario e la denominazione 
del fornitore sono sostituiti, rispettivamente, dal codice fiscale e dalla denominazione del 
cedente nazionale.
 3. La comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo capoverso, relativa a ciascun 
autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto della cessione intracomunitaria o dell’esportazione, 
contiene:
a)      il codice fiscale e la denominazione dell’operatore residente tenuto alla comunicazione;
b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione 
dell’autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell’acquisto con l’indicazione, a seconda 
dei casi, se si tratta di veicolo nuovo od usato;
c)      la data dell’acquisto;
d)      la data della cessione intracomunitaria o dell’esportazione.
 Art. 3
1. La comunicazione di cui all’articolo 2 può essere effettuata alternativamente :
a) tramite collegamento telematico diretto con il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) della Direzione 
generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D, 
secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore generale della Direzione 
generale per la motorizzazione;
b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza automobilistica, 
ai sensi della legge 8 agosto 1991, n.264, e successive modifiche ed integrazioni, ed abilitato 
all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automoblista, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed 
integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni 
vigenti.
 
2. La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di 
stampato, in cui sono indicati i seguenti dati:
a) la data di ricezione della comunicazione;
b) il protocollo attribuito alla comunicazione;
c) il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione è riferita.
 
3. Il termine per l’invio della comunicazione è stabilito in 15 giorni dall’effettuazione dell’acquisto 
e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso 
termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente a cessione intracomunitaria o esportazione.
 
Art. 4
 
1. L’immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario 
è effettuata previa verifica della presenza nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti 
terrestri:
a) di tutti i dati di cui all’articolo 2, commi 1 e 2;
b) del dato di conferma, acquisito in via telematica dall’Agenzia delle entrate, in ordine all’effettivo 
assolvimento degli obblighi IVA da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2. 
 
2. L’assenza nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri dei dati di cui al 
comma 1 non consente di procedere all’immatricolazione.
 Art. 5
 
1. Il decreto 8 giugno 2005, adottato dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri di concerto 
con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è abrogato.
 Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in 
vigore il 3 dicembre 2007
Circ. Min. trasporti 27 novembre 2007, PROT. N. 107947/08/03 - Immatricolazione di veicoli già circolanti nella U.E., o 
nello Spazio economico europeo, con controllo tecnico periodico scaduto  di validità.

Con circolare n. 45/98 (prot. n. 01313/4319 – D.C. IV n. A023 del 28.05.1998) e successive modifiche, è stato disposto, con esplicito riferimento ai veicoli appartenenti alla categoria M1 già circolanti in un paese della Comunità, che la reimmatricolazione in Italia può essere effettuata anche se la revisione risulta scaduta, previo, in tal caso, il necessario controllo tecnico.

Tale disposizione, estesa con apposite circolari anche ai veicoli delle categorie L, ha determinato l’adeguamento del punto 2.3 della circolare 133/85 (prot. n. 2560/4310 – D.C. IV n. A098 del 28.08.1985), che non consentiva in nessun caso l’immatricolazione di veicoli provenienti dall’estero privi di revisione in corso di validità.

            Alcuni UMC hanno ora chiesto se tale modifica alla circolare n. 133/85 possa essere estesa anche a veicoli di provenienza comunitaria di categorie diverse dalla M1 ed L.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Le motivazioni che hanno portato alla modifica del punto 2.3 della circolare 133/85 hanno avuto origine dai principi comunitari richiamati, per quanto riguarda i veicoli, nella comunicazione interpretativa della Commissione n 98/C143/04. Questa comunicazione è ora stata sostituita dalla n. 2007/C68/04 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 68 del 24.03.2007), che ha aggiornato i contenuti della precedente in base alla intervenuta evoluzione della normativa comunitaria, che ora consente l’estensione ad altre categorie di veicoli di talune considerazioni relative al trasferimento intracomunitario dei veicoli.

Conseguentemente deve  ritenersi modificato il già citato punto 2.3 della circolare 133/85 anche per i veicoli di categoria diversa da M1 ed L, nel senso che è consentita la loro reimmatricolazione, se già circolanti nella Comunità, anche se la revisione risulta scaduta.

Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che l’esenzione dall’accertamento tecnico preventivo all’immatricolazione dei veicoli già circolanti in area comunitaria, continua ad essere applicabile ai soli veicoli per cui è già a regime l’omologazione globale europea (categorie M1 ed L).

 Le disposizioni della presente hanno piena efficacia anche per i veicoli già circolanti nello Spazio economico europeo.

Circ. Min. Trasporti 27 novembre 2007, prot. n. 108243-  “STA cooperante” - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario.

AVVERTENZA

 Con circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005, erano state impartite le prime istruzioni operative necessarie per la gestione delle procedure telematiche di immatricolazione dei veicoli provenienti dall’ambito comunitario mediante procedura “STA cooperante”.
 Con la medesima circolare, erano stati evidenziati altresì, per ragioni di chiarezza e coerenza espositiva, taluni aspetti procedurali che trovano applicazione anche nell’ambito delle operazioni di immatricolazione dei veicoli provenienti dagli Stati membri della UE che, per espressa previsione normativa o per ragioni tecniche, sono escluse dallo “STA cooperante”.
 In particolare, era stato posto l’accento sulla opportunità, in quella prima fase di avvio delle nuove procedure, che la verifica della regolarità della documentazione a corredo dell’istanza di nazionalizzazione venisse effettuata preliminarmente alla presentazione dell’istanza stessa; ciò nell’intento, peraltro condiviso anche dalle stesse Associazioni rappresentative del settore della consulenza automobilistica, di evitare che in sede di controllo successivo gli utenti potessero essere penalizzati, attraverso l’annullamento della immatricolazione, a causa di irregolarità spesso non facilmente rilevabili dagli Studi di consulenza i quali, per la prima volta, si sono trovati a svolgere direttamente operazioni di particolare complessità tecnico-amministrativa quali le nazionalizzazioni.
 Al contempo, si era anche ritenuto opportuno di dover ribadire le direttive di cui al punto A) del paragrafo “Procedure di immatricolazione” della circolare prot. n. 1059/M362 del 16 marzo 2004, come successivamente integrato con circolare prot. n. 122/D.T.T. del 28 maggio 2004, in tema di competenza territoriale degli Uffici della Motorizzazione.
 Ciò posto, l’esito sostanzialmente positivo del monitoraggio condotto lo scorso anno sul regolare svolgimento delle operazioni di nazionalizzazione con procedura “STA cooperante”, ha indotto a ritenere superate le ragioni di particolare cautela che hanno motivato l’adozione delle richiamate disposizioni particolari e, conseguentemente, con circolare prot. n. 39561 del 5 ottobre 2006 si è provveduto alla modifica della circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005, abolendo i previgenti criteri di individuazione della competenza territoriale degli UMC, a far data dal 5 ottobre 2006, nonché la procedura di controllo preliminare della documentazione a corredo dei veicoli da nazionalizzare.

 Successivamente, con una serie di file avvisi, l’ultimo dei quali risale al 9 ottobre 2007, l’abolizione della predetta procedura di controllo preliminare della documentazione è stata sospesa sino al 3 dicembre 2007, data per la quale era prevista l’entrata in vigore di nuove disposizioni in tema di assolvimento degli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi ed usati.
 Poiché le nuove disposizioni attese sono state interamente adottate, sussistono ora tutti i presupposti per una organica ridefinizione della intera materia e, a tal fine, si ripropone il testo della circolare prot. n. 39561 del 5 ottobre 2006, di pari oggetto, evidenziando in grassetto le modifiche e le integrazioni apportate.

**********

PREMESSE

Com’è noto, il d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, nella formulazione originale, escludeva dal campo di applicazione dello “Sportello telematico dell’automobilista” tutte le immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti dall’estero, attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché dei veicoli usati dotati di carta di circolazione rilasciata da uno Stato Estero. 

Con il d.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 detto limite è stato in parte superato, prevedendo che dal campo di applicazione dello “Sportello telematico dell’automobilista” restino escluse le sole immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti, attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati non aderenti alla U.E. o allo Spazio economico europeo, nonché i veicoli usati già immatricolati in uno dei predetti Stati. 

In altre parole, l’applicabilità della procedura “Sportello telematico dell’automobilista” è stata implicitamente estesa all’immatricolazione di veicoli nuovi provenienti dagli Stati membri della U.E. e dagli Stati aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati provenienti dai predetti Stati. 

E’ altrettanto noto che, in sede di immatricolazione di detti veicoli, deve essere comprovato l’assolvimento degli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario e a tal fine, in forza delle procedure sinora in uso, è stata richiesta l’acquisizione di apposita documentazione cartacea destinata ad essere trasmessa alle locali Agenzie delle Entrate per le verifiche di merito. 

Si tratta, tuttavia, di una procedura che mal si concilia con i principi che regolano lo “S.T.A. cooperante”, il quale si fonda sulla immediatezza (tempo reale) e sulla contestualità delle operazioni di motorizzazione e delle formalità P.R.A..

In ciò risiedono le motivazioni tecnico-giuridiche per le quali il d.P.R. n. 224/2004, introducendo il comma 1-bis all’art. 1 del d.P.R. n. 358/2000, ha demandato ad apposita Convenzione tra questa Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane la definizione di nuove procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali in parola.

Sulla base di tali presupposti, con circolare prot. n. 3750/M360 del 22 settembre 2004 si era, conseguentemente, evidenziata l’impossibilità di avviare la concreta applicazione della nuova disciplina introdotta dal d.P.R. n. 224/2004, in attesa della stipula della summenzionata Convenzione, in seguito avvenuta nel maggio 2007. 

Sempre nell’intento di garantire un sistema efficiente ed efficace di controllo sull’adempimento degli obblighi IVA intracomunitari, con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) è stato poi stabilito che i soggetti di imposta sono tenuti a comunicare a questo Dipartimento, prima dell’immatricolazione, una serie di dati relativi all’acquisto intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, compreso il caso in cui i medesimi veicoli siano oggetto di passaggio interno successivo all’acquisto intracomunitario stesso (art. 1, comma 378). 

I contenuti e le modalità di comunicazione dei predetti dati sono stati disciplinati, a norma dell’art. 1, comma 379, della medesima legge finanziaria, con decreto adottato dallo scrivente, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’8 giugno 2005 (in G.U. n. 154 del 5 luglio 2005), al quale si è data attuazione con i “File Avvisi” n. 54 del 20 ottobre 2005 e n. 57 del 2 novembre 2005.

L’art. 1, comma 379, della legge finanziaria 2005 prescrive, inoltre, che i dati acquisiti propedeuticamente all’immatricolazione debbano essere trasmessi telematicamente da questo Dipartimento all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane, con le procedure definite con la stessa Convenzione prevista dall’art. 1-bis del D.P.R. n. 358/2000. 

Infine, l’art. 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto che, ai fini della immatricolazione o della cessione interna di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, l’assolvimento dei prescritti obblighi IVA avvenga per il tramite di un nuovo modello F 24 recante, per ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’imposta versata. 

Detto modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007. 

Tale ulteriore innovazione ha reso altresì necessaria la modifica del richiamato decreto dirigenziale dell’8 giugno 2005, realizzata con il decreto del 30 ottobre 2007, anch’esso adottato di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la cui entrata in vigore è stata fissata al 3 dicembre 2007.

In particolare, le modifiche introdotte impongono:

 

- l’estensione anche ai veicoli usati degli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti intracomunitari;

- l’acquisizione al sistema informativo di questo Dipartimento di ulteriori nuovi dati, quali il codice di immatricolazione, ovvero il numero di omologazione, che sarà rilasciato o convalidato dagli UMC, abilitando in tal modo i veicoli alla successiva immatricolazione;

 - il prezzo di acquisto del veicolo;

Allo stato attuale, quindi, risultano adottate tutte le disposizioni normative necessarie per dare concreta attuazione sia alla disciplina contenuta nel d.P.R. n. 358/2000 sia nella legge finanziaria 2005, in tema di acquisto e di immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto comunitario.

Conseguentemente, scopo della presente circolare è quello di impartire le istruzioni applicative necessarie al fine della operatività delle nuove procedure.

DATA DI AVVIO

 Le nuove procedure, parzialmente già avviate a decorrere dal 5 dicembre 2005 sulla base delle istruzioni diramate con circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005, saranno operative, secondo le innovazioni illustrate dalla presente circolare, a partire dal 3 dicembre 2007.

 Resta fermo, pertanto, che il “Prenotanazionalizzazioni” continuerà ad essere utilizzato:

 Dalla medesima data del 3 dicembre 2007, inoltre, saranno rese operative le innovate applicazioni informatiche, le cui specifiche tecniche sono consultabili dagli UMC sul browser http://manuali.dtt:2210/helpsim/docu/indexman.html e nel Manuale ad uso degli operatori del settore, allegato alla presente circolare, sul sito www.trasporti.gov.it.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

 Salvo quanto precisato nel successivo paragrafo “ESCLUSIONI”, le nuove procedure di immatricolazione concernono :

  1. i veicoli nuovi (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali;
  2. i veicoli usati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo.

Al riguardo si tenga presente che:

a) i veicoli mai immatricolati;

b) i veicoli immatricolati allorchè ricorra una delle seguenti condizioni:

- percorrenza non superiore a seimila chilometri;

ovvero

- cessione avvenuta non oltre sei mesi dalla data della prima immatricolazione;

i veicoli immatricolati allorché ricorra la duplice e contestuale condizione della:

1. percorrenza superiore a seimila chilometri;

2. cessione effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se temporanea).

In allegato alla presente circolare è fornito l’elenco aggiornato dei Paesi facenti parte della U.E. e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (All. 1).

ESCLUSIONI

Tenuto conto dell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, nonché delle istruzioni operative generali impartite con circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, debbono ritenersi escluse dalle procedure di “STA cooperante” le seguenti ipotesi di “nazionalizzazione”:

 Inoltre, indipendentemente dal fatto che i veicoli per i quali è richiesta la “nazionalizzazione” provengano da Paesi comunitari od extracomunitari, ovvero da Paesi aderenti o non allo Spazio economico europeo, debbono altresì ritenersi esclusi:

PRESUPPOSTI PER L’IMMATRICOLAZIONE

E’ noto che l’art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005, subordina l’immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario all’acquisizione al sistema informativo di questo Dipartimento dei dati relativi all’acquisto stesso (e agli eventuali passaggi interni successivi) del veicolo, compreso il numero di telaio.

E’ altrettanto noto che l’obbligo di comunicazione dei predetti dati ha una portata di carattere generale, nel senso che trova applicazione sia con riferimento alle “nazionalizzazioni” espletabili con “STA cooperante” sia per le nazionalizzazioni di veicoli provenienti dall’ambito europeo che restano escluse dallo “STA cooperante”.

In entrambi i casi, quindi, il sistema informativo inibirà automaticamente la possibilità di immatricolare quei veicoli per i quali non siano stati già acquisiti i dati relativi all’acquisto intracomunitario.

Al riguardo, si ribadisce che, per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalle recenti disposizioni richiamate nelle “PREMESSE”, i dati da comunicare al sistema informativo di questo Dipartimento ricomprendono ora anche il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione, e che le nuove procedure trovano applicazione anche con riguardo ai veicoli usati oggetto di acquisto intracomunitario

I dati oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di imposta vengono poi trasmessi in via telematica, ad opera del CED di questo Dipartimento, all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane.

Di conseguenza, avvalendosi delle nuove modalità di pagamento del riformato modello F 24, l’Agenzia delle Entrate verifica che, per ciascun veicolo nuovo od usato oggetto di acquisto intracomunitario, siano stati correttamente assolti gli obblighi IVA e ne dà comunicazione alla banca dati del CED di questo Dipartimento.

In conclusione quindi, a decorrere dal 3 dicembre 2007, tutti i veicoli nuovi od usati oggetto di acquisto intracomunitario, ivi compresi quelli esclusi dalle procedure dello “STA cooperante”, potranno essere immatricolati solo a condizione che:

 

- siano stati assolti gli obblighi di comunicazione previsti dal nuovo decreto dirigenziale 30 ottobre 2007;

- dal sistema informativo di questo Dipartimento risulti la loro abilitazione alla immatricolazione, il cui presupposto tecnico risiede nel rilascio o nella convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione;

- risulti acquisita al sistema informativo di questo Dipartimento la conferma circa l’assolvimento degli obblighi IVA relativi agli acquisti intracomunitari con fattura recante data a decorrere dal 3 dicembre 2007.

 A tale ultimo riguardo, vale evidenziare che in assenza della conferma circa l’assolvimento degli obblighi IVA, il sistema informativo inibisce la ricezione dei dati relativi alla prima cessione interna, così come disciplinata dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007, inibendo conseguentemente l’immatricolazione del veicolo.

 Si ravvisa, pertanto, l’opportunità che gli Uffici in indirizzo rendano edotta l’utenza interessata in ordine alle innovazioni introdotte, evidenziando che l’Amministrazione deve ritenersi indenne dagli eventuali danni, subiti dal richiedente l’immatricolazione, derivanti da omesse od erronee comunicazioni ovvero da omesse od erronei versamenti dell’IVA dovuta sull’acquisto intracomunitario.

ABILITAZIONE ALLA IMMATRICOLAZIONE

 Al fine del perfezionamento della comunicazione dei dati relativi all’acquisto intracomunitario di un veicolo nuovo od usato, deve essere richiesto ad un UMC il rilascio del relativo codice di immatricolazione ovvero del relativo numero di omologazione; se già conosciuto, deve comunque esserne richiesta la convalida da parte del medesimo UMC.
 Il rilascio o la convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione consentono all’UMC di annotare nel sistema informativo l’abilitazione del veicolo alla immatricolazione.
 Al riguardo, si fa presente che la richiesta di rilascio o di convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione è presentata a cura dell’ultimo cessionario, anche per il tramite di uno Studio di consulenza.
 Può darsi il caso, tuttavia, che all’atto della richiesta di immatricolazione il veicolo non risulti ancora abilitato, non avendo il cessionario preventivamente richiesto il rilascio o la convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione. In tal caso, al fine di tutelare comunque le legittime aspettative degli utenti, si ritiene che nulla osti acchè l’istanza di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione sia presentata dal richiedente l’immatricolazione, anche per il tramite dello Studio di consulenza abilitato quale STA cui sia stata affidata l’operazione di immatricolazione, con l’avvertenza tuttavia che quest’ultima potrà tecnicamente espletarsi solo dopo che l’UMC, competente per l’immatricolazione, abbia provveduto alla abilitazione del veicolo alla immatricolazione stessa.

Al fine del rilascio del codice di immatricolazione o del numero di omologazione e della conseguente abilitazione alla immatricolazione del veicolo, si dispone quanto segue:

  1. l’ultimo cessionario produce all’UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza, richiesta in triplice copia corredata da tutta la documentazione tecnica richiesta ai fini della immatricolazione del veicolo (cfr. paragrafo “DOCUMENTAZIONE TECNICA”); nella richiesta deve essere specificato l’elenco della documentazione allegata;
  2. la predetta documentazione deve essere allegata sia in originale sia in copia fotostatica;
  3. la richiesta di cui al punto 1 deve altresì essere corredata dalle attestazioni di pagamento della tariffa € 9,00 da versare sul c/c postale n. 9001 e di una imposta di bollo da versare sul c/c postale n. 4028;
  4. acquisita la richiesta, l’UMC assegna un numero di protocollo che viene annotato su tutte e tre le copie, una delle quali viene restituita al richiedente quale ricevuta;
  5. l’UMC rilascia il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione e, contestualmente, annota nel sistema informativo l’abilitazione alla immatricolazione del veicolo, dopo aver esaminato la documentazione tecnica prodotta dal richiedente;
  6. entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza, l’UMC restituisce al richiedente una copia dell’istanza stessa con annotato il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione e l’avvenuta abilitazione alla immatricolazione, nonché tutta la documentazione tecnica in originale, trattenendo agli atti le relative fotocopie; la copia dell’istanza restituita deve altresì contenere: la data e la firma del funzionario che ha provveduto alla verifica della documentazione tecnica nonché il timbro dell’Ufficio;
  7. se nel corso dell’esame della documentazione tecnica emerge la sussistenza di impedimenti, di natura sostanziale o formale, l’UMC restituisce tutta la documentazione indicando le ragioni che ostano al rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione e, conseguentemente, alla abilitazione alla immatricolazione del veicolo, nonché le eventuali integrazioni del caso; conseguentemente, l’UMC annota nel sistema informativo il diniego dell’abilitazione all’immatricolazione e le relative motivazioni.

Nell’ipotesi residuale in cui la richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione sia presentata dal richiedente l’immatricolazione, anche per il tramite dello Studio di consulenza abilitato quale STA al quale sia stata affidata l’operazione di immatricolazione, si tenga conto delle procedure di seguito illustrate.

A) Richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione presentata direttamente dal richiedente l’immatricolazione presso il competente UMC – In tal caso:

A.1) la richiesta deve essere presentata unitamente alla istanza di immatricolazione e, pertanto, non è soggetta al pagamento di ulteriori imposte di bollo o di ulteriori tariffe di motorizzazione rispetto a quelle già versate per l’istanza di immatricolazione:

A.2) la richiesta di cui al punto A.1) deve essere redatta in un’unica copia e non vi deve essere allegata alcuna documentazione tecnica (nemmeno in copia fotostatica), essendo quest’ultima già prodotta a corredo dell’istanza di immatricolazione;

A.3) poiché la richiesta è presentata unitamente all’istanza di immatricolazione, l’UMC procede unicamente ad assegnare marca operativa a quest’ultima, secondo le procedure in uso;

A.4) l’UMC, verificata la completezza e la regolarità di tutta la documentazione allegata alla istanza di immatricolazione, procede preliminarmente alla abilitazione alla immatricolazione del veicolo, quindi provvede ad immatricolarlo entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di immatricolazione stessa;

A.5) in caso di accertate irregolarità nella documentazione, l’UMC respinge l’istanza di immatricolazione, indicandone i motivi nonché le eventuali integrazioni del caso.

B) Richiesta di rilascio del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione presentata dal richiedente l’immatricolazione per il tramite di uno Studio di consulenza abilitato quale STA - In tale ipotesi:

B.1) la richiesta deve essere presentata unitamente alla istanza di immatricolazione e, pertanto, non è soggetta al pagamento di ulteriori imposte di bollo o di ulteriori tariffe di motorizzazione rispetto a quelle già versate per l’istanza di immatricolazione; a tal fine, fanno fede le annotazioni che lo Studio di consulenza è tenuto a riportare nel registro giornale (art. 6, legge n. 264/1991), la cui regolare tenuta è soggetta alla vigilanza delle Province e dei Comuni (art. 9, legge n. 264/1991), oltre che degli organi di polizia anche per quanto attiene alle eventuali responsabilità per danno all’erario;

B.2) la richiesta deve essere redatta in triplice copia ed essere corredata da tutta la documentazione tecnica richiesta ai fini della immatricolazione del veicolo (cfr. paragrafo “DOCUMENTAZIONE TECNICA”); nella richiesta, inoltre, deve essere specificato l’elenco della documentazione allegata;

B.3) si applicano altresì le stesse modalità già descritte ai precedenti punti 2, 4, 5, 6 e 7.

Le medesime procedure si applicano altresì nell’ipotesi di abilitazione alla immatricolazione del veicolo a seguito di convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione, che il richiedente abbia acquisito direttamente o per il tramite di uno Studio di consulenza abilitato quale STA. 

In tal caso, nella richiesta dovrà altresì essere indicato il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del quale si chiede la convalida.

La descritta procedura di abilitazione alla immatricolazione, conseguente al rilascio o alla convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione si applica a tutti i veicoli nuovi od usati il cui acquisto intracomunitario e le eventuali successive cessioni interne siano state comunicate a partire dal 3 dicembre 2007.

Di conseguenza, solo per i veicoli i cui dati siano già stati acquisiti anteriormente al 3 dicembre 2007, si potrà procedere alla loro immatricolazione in assenza di preventiva abilitazione da parte degli UMC; tuttavia, se successivamente al 3 dicembre 2007 per i medesimi veicoli vengono acquisite al sistema informativo di questo Dipartimento nuove comunicazioni (es. conseguenti a cessioni interne), sarà comunque necessario comunicare anche il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione, con conseguente abilitazione alla immatricolazione da parte degli UMC.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

 Alla richiesta di immatricolazione deve essere allegata la documentazione tecnica di seguito elencata a seconda che si tratti di veicoli mai immatricolati ovvero di veicoli già immatricolati in uno Stato membro della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo.
 Al riguardo, si sottolinea che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 358/2000, il controllo della documentazione tecnica prodotta a corredo dell’istanza di immatricolazione risulta comunque necessitato, ancorché la documentazione stessa sia già sottoposta all’esame dell’UMC che ha proceduto alla abilitazione alla immatricolazione del veicolo.
 Cosicché, laddove l’UMC, competente ad acquisire l’istanza di immatricolazione e la relativa documentazione tecnica, accerti irregolarità sulla documentazione stessa, prima di disporre l’eventuale annullamento della immatricolazione si renderà opportuno effettuare i necessari riscontri presso l’UMC che ha proceduto alla abilitazione alla immatricolazione il quale, come già detto, è tenuto alla conservazione agli atti delle copie fotostatiche dei documenti prodotti in sede di richiesta o di convalida del codice di immatricolazione ovvero del numero di omologazione.
 In ogni caso, il
controllo della documentazione tecnica concerne sia la regolarità formale sia la regolarità sostanziale della documentazione stessa.

A) VEICOLI MAI IMMATRICOLATI:

 L’ipotesi riguarda i veicoli muniti di omologazione comunitaria ovvero di omologazione nazionale (vale a dire rilasciata in Italia), giacchè quelli sprovvisti di tali omologazioni sono soggetti a preventivo controllo tecnico e, conseguentemente, la loro immatricolazione non è gestibile con le procedure di “STA cooperante”.

 La documentazione tecnica che deve essere prodotta è la seguente:

Il certificato di omologazione comunitaria è il documento di base richiesto dalle vigenti norme comunitarie al fine della immatricolazione dei veicoli nei Paesi membri UE; esso contiene i dati identificativi e le caratteristiche tecniche del veicolo necessari per la compilazione della carta di circolazione italiana.

Se il legale rappresentante della casa costruttrice non è accreditato presso questo Dipartimento, attraverso il deposito della propria firma, la sottoscrizione apposta sul certificato di omologazione deve essere legalizzata presso la competente autorità pubblica estera, in base alle modalità ivi in uso, ed ha lo scopo di comprovare sia l’autenticità della firma sia la qualità di legale rappresentante.

 

Si tenga presente infine che, per i veicoli nuovi la cui omologazione comunitaria è scaduta a seguito della entrata in vigore di una o più direttive comunitarie particolari, è comunque consentita l’immatricolazione “in deroga”, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.

In tal caso, la documentazione deve essere integrata con:

B) VEICOLI GIA’ IMMATRICOLATI

 In tal caso, debbono essere prodotti:

a) carta di circolazione, comprensiva della Parte II se rilasciata, cui va allegata la traduzione integrale in lingua italiana qualora la carta stessa sia redatta su un modello che non reca i codici comunitari previsti dalla direttiva 1999/37/CE o qualora contenga annotazioni aggiuntive;

b) una delle seguenti attestazioni recante dati tecnici integrativi (qualora i dati annotati sulla carta di circolazione estera non siano sufficienti per la compilazione della carta di circolazione italiana):

b.1) scheda tecnica integrativa, corredata dalla relativa traduzione,

 

Si tenga presente che la scheda tecnica integrativa può essere rilasciata:

- a cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante (sulla necessità e sulle modalità di legalizzazione della firma cfr. quanto già detto al precedente punto A.); ovvero

- da un ente privato estero autorizzato; ovvero

- dalla competente autorità pubblica estera.

 Si ricorda, infine, che per i veicoli immatricolati nei Paesi recentemente entrati a far parte della U.E (Bulgaria,Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) dovrà essere in ogni caso accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella U.E. al momento della prima immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004.

 

b.2) C.O.C. in originale, se in possesso dell’interessato, ovvero una fotocopia dello stesso; in questo caso non è richiesta né la legalizzazione della firma apposta sul C.O.C. stesso né l’autenticazione della fotocopia;

b.3) attestazione del codice OE, rilasciata dal rappresentante in Italia del costruttore.


Il codice OE rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono memorizzati nel sistema informativo di questo Dipartimento i dati tecnici di omologazione occorrenti per l’emissione della carta di circolazione.


c) targhe di immatricolazione, se rilasciate dallo Stato estero e non siano state fabbricate a cura degli interessati, secondo le disposizioni vigenti.

In tutti i casi in cui è prevista la traduzione dei documenti che debbono essere prodotti al fine della “nazionalizzazione”, si applicano le modalità di cui all’art. 33, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), il quale prescrive che agli atti e ai documenti formati all’estero, e da valere nello Stato italiano, “deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”.

Al riguardo, si tenga conto che:

  1. nell’ambito dell’ordinamento italiano non esiste un albo di traduttori ufficiali;
  2. conseguentemente, l’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000, nella parte in cui prevede che la traduzione in lingua italiana debba essere certificata conforme al testo straniero da un “traduttore ufficiale”, deve essere interpretato nel senso che riveste la qualifica di “traduttore ufficiale” qualunque soggetto che ufficializzi la propria traduzione prestando apposito giuramento, davanti al cancelliere giudiziario, sulla conformità della propria traduzione al testo originale, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366;
  3. detta procedura di asseverazione, inoltre, non può essere ovviata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal traduttore ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità della traduzione al testo straniero.

Si segnala, infine, che dalla carta di circolazione deve essere dedotto il dato relativo ai controlli periodici cui il veicolo è stato eventualmente sottoposto.

Al riguardo, occorre evidenziare che la carta di circolazione può recare la data di effettuazione dell’ultima revisione, ovvero la data di scadenza della revisione stessa. 

Si tenga presente, però, che non tutti i Paesi europei applicano, in materia di revisione, la stessa tempistica prevista in Italia (vale a dire: il 4° anno successivo alla prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni). 

Pertanto, ferma restando la data di prima immatricolazione, la scadenza della revisione deve essere verificata in base alla regola temporale del “4 + 2”.

Conseguentemente, se la revisione risulta scaduta in base alla predetta regola temporale, l’immatricolazione del veicolo non potrà essere effettuata con “STA cooperante” (cfr. par. “ESCLUSIONI”), bensì con procedura tradizionale e previo il necessario controllo tecnico.

 

DOCUMENTAZIONE FISCALE

Per quanto più strettamente attiene agli aspetti fiscali relativi agli acquisti intracomunitari di veicoli, la disciplina contenuta nell’art. 1-bis del d.P.R. n. 358/2000 e nell’art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005 trae origine da un medesimo presupposto normativo costituito dall’art. 53, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427 e recante, tra l’altro, norme di armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle stabilite da direttive CEE), il quale prevede che:

I pubblici uffici non possono procedere all’immatricolazione, all’iscrizione in pubblici registri o all’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi (omissis) oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto”.


E’ noto che, sulla base di detti presupposti, ed a seguito di specifici accordi intercorsi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, questo Dipartimento ha adottato la circolare n. B 59 del 20 settembre 2000, successivamente modificata ed integrata con le circolari n. B 64 dell’11 ottobre 2000 e n. B 77 del 16 novembre 2000 con le quali sono state impartite disposizioni in ordine alla documentazione fiscale da allegare alle richieste di nazionalizzazione. 

Ciò posto, occorre evidenziare che le disposizioni da ultimo richiamate appaiono del tutto superate alla luce delle nuove procedure telematiche attraverso le quali questo Dipartimento acquisisce ora sia i dati relativi all’acquisto intracomunitario di veicoli nuovi ed usati, sia i dati relativi all’assolvimento dei relativi obblighi IVA. 

Infatti, in sede di immatricolazione non è più richiesta la produzione di alcuna documentazione, nemmeno sotto forma di autocertificazione, comprovante il versamento dell’IVA dovuta sull’acquisto intracomunitario, essendo sufficiente la verifica che nel sistema informativo di questo Dipartimento risulti confermato il dato. 

Le uniche due eccezioni sono costituite dagli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati effettuati direttamente da importatori non soggetti IVA e, in via transitoria, per tutti gli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati recanti fattura con data anteriore al 3 dicembre 2007, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. 

Infatti, nel primo caso si tratta di acquisti che restano comunque esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per la verifica in via telematica circa l’assolvimento degli obblighi IVA; nel secondo caso, si tratta di acquisti intervenuti prima della entrata in vigore delle nuove procedure per i quali, pertanto, il sistema informativo di questo Dipartimento non acquisisce la comunicazione, in via telematica, relativa al pagamento dell’imposta dovuta.

Pertanto, nelle ipotesi descritte, il richiedente l’immatricolazione continuerà a produrre, nel rispetto dei principi e delle modalità contenute nel d.P.R. n. 445/2000:

- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:

· la denominazione e codice fiscale o partita IVA dell’operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo;

· il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;

· la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore soggetto IVA, che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante:

· il proprio codice fiscale o partita IVA;

· l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA;

· il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;

· la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);

· il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;

· se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km;


ovvero

 

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’importatore non soggetto IVA (soggetto privato o società avente scopi diversi dalla importazione o commercializzazione di veicoli), che ha effettuato l’acquisto intracomunitario, attestante:

· il proprio codice fiscale;

· l’avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24;

· il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;

· la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);

· il numero e la data della fattura dell’acquisto intracomunitario o la data dell’acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;

· se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km.

DISPOSIZIONI FINALI

 Per tutti gli aspetti applicativi di “STA cooperante” non espressamente previsti con la presente circolare, si rinvia alle istruzioni generali già impartite con circolare prot. n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, come modificata dalla circolare prot. 3583/M360 del 3 novembre 2004.

Per inciso, si rammenta che, in generale, la procedura “STA cooperante” non consente in alcun caso il rilascio di permessi provvisori di circolazione, in qualunque forma rilasciati, dovendo la carta di circolazione (così come il certificato di proprietà) essere emessa in tempo reale, vale a dire contestualmente alla presentazione dell’istanza.

 Ciò, a maggior ragione, deve trovare puntuale applicazione nell’ambito delle procedure di “nazionalizzazione” e, in particolare, allorché sia ancora in corso la procedura di abilitazione alla immatricolazione.
 
A parte le eventuali responsabilità penali del caso, l’inosservanza di tale disposizione espone gli utenti a sanzioni da parte delle autorità di polizia stradale, con conseguenti responsabilità civili degli operatori per i danni subiti dagli utenti stessi.

ABROGAZIONI

 Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- circolare n. B 59 del 20 settembre 2000, con esclusione del solo punto “A Veicoli nuovi di fabbrica commercializzati attraverso la rete ufficiale delle Case costruttrici” (per questa tipologia di veicoli, pertanto, sulla Dichiarazione per l’immatricolazione deve continuare ad essere apposta la dizione “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”);

- circolare n. B 64 dell’11 ottobre 2000;

- circolare n. B 77 del 16 novembre 2000;

- punto A) del paragrafo “Procedure di immatricolazione (veicoli nuovi di fabbrica o già immatricolati)” della circolare prot. n. 1059/M362 del 16 marzo 2004;

- circolare prot. n. 122/D.T.T. del 28 maggio 2004;

- circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005;

- circolare prot. n. 39561 del 5 ottobre 2006.

 Deve altresì ritenersi abrogata ogni altra previgente disposizione ministeriale che risulti in contrasto con le direttive contenute nella presente circolare.

  Allegato 1

 

PAESI U.E.

PAESI S.E.E.

 

 

 

 

Austria

 

Norvegia

 

 


 

Belgio

Islanda

 

 

 

Bulgaria

 

 

 

 

Cipro

Liechtenstein

 

 

 

Danimarca

 

 

 

 

Estonia

 

 

 

 

Finlandia

 

 

 

 

Francia

 

 

 

 

Germania

 

 

 

 

Grecia

 

 

 

 

Irlanda

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

Lettonia

 

 

 

 

Lituania

 

 

 

 

Lussemburgo

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Paesi Bassi

 

 

 

 

Polonia

 

 

 

 

Portogallo

 

 

 

 

Regno Unito

 

 

 

 

Repubblica Ceca

 

 

 

 

Romania

 

 

 

 

Slovacchia

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

Spagna

 

 

 

 

Svezia

 

 

 

 

Ungheria

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. Min. trasporti 27 novembre 2007, PROT. N. 107961/23/30 Nazionalizzazione di veicoli di provenienza comunitaria con documenti di circolazione provvisori conformi alla direttiva 1999/37/CE.

 Diversi UMC hanno segnalato a questa Sede la presentazione per l’immatricolazione in Italia di veicoli già circolanti in altro paese della Comunità e da questo dotati, a seguito della radiazione per esportazione, di documenti provvisori conformi alla direttiva 1999/37/CE.

Attualmente le segnalazioni riguardano prevalentemente veicoli provenienti dalla Germania, per cui vengono presentati per la nazionalizzazione “Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)” provvisori, che, in alcuni casi, risultano già scaduti anche perché rilasciati con validità di pochi giorni.

Il caso in oggetto va esaminato anche in relazione alla recente comunicazione interpretativa della Commissione n. 2007/C68/04 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 68 del 24.03.2007) che, sostituendo la n. 98/C143/04, ha aggiornato agli ultimi sviluppi del diritto comunitario le indicazioni relative alle procedure per il trasferimento intracomunitario dei veicoli.

Tenuto conto di quanto sopra si comunica che il documento di circolazione provvisorio, conforme alla direttiva 1999/37/CE, rilasciato da un paese della UE per l’esportazione di un veicolo già immatricolato nel proprio territorio, è da assumere quale documento di base ai fini della reimmatricolazione in Italia, anche quando sia scaduto il periodo di validità eventualmente previsto ai fini del trasferimento su strada.

Si evidenzia, al riguardo, che la carta di circolazione deve indicare, alla voce contraddistinta dal codice comunitario (B), di cui alla direttiva 1999/37/CE, la data della prima immatricolazione.  Nel caso in cui questo non fosse verificato e, comunque ove sorgessero dubbi anche di altra natura sul contenuto della documentazione d’origine, codesti Uffici potranno direttamente contattare l’Autorità estera interessata agli indirizzi di posta elettronica forniti in allegato alla circolare prot. n. 5239M362 del 03.12.2004, per i chiarimenti del caso.

Le disposizioni della presente hanno piena efficacia anche per i veicoli già circolanti nello Spazio economico europeo.

 

  Circ. Ministero dei trasporti  del 16 maggio 2008 – Circ prot. n. 108243 del 27 novembre 2007.

A) Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di prima immatricolazione. Attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C..

B)   Documentazione fiscale da allegare alla richiesta di immatricolazione di veicoli nuovi od usati esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007.

___________________

A) Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di prima immatricolazione. Attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C..

 

L’immatricolazione dei veicoli completi/completati nuovi di fabbrica coperti da omologazione (europea o italiana) è effettuata, per quello che riguarda l’aspetto tecnico, sulla base del C.O.C. (certificate of conformity) oppure della dichiarazione di conformità (nel seguito i due documenti verranno entrambi richiamati con il termine “conformità”). L’immatricolazione può avere corso a condizione che l’omologazione a cui la “conformità” si riferisce, non sia nel frattempo cessata di validità, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo, ai fini appunto dell’immatricolazione, di rispondenza a determinate prescrizioni tecniche, applicabili al veicolo interessato. 

Al verificarsi di tale evenienza, l’immatricolazione dei veicoli può essere consentita, per un certo periodo di tempo, secondo la procedura  di “fine serie” (direttiva 92/53/CEE, ovvero 2002/24/CE, e successivi emendamenti) nel rispetto delle circolari sull’argomento emesse da questa Sede.

In merito all’immatricolazione di veicoli di “commercializzazione parallela”, con precedenti disposizioni era stato stabilito che, nel caso di “conformità” con anzianità di emissione superiore ad un anno, fosse prodotto un attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione della “conformità” stessa.

Nel ribadire, essenzialmente, il concetto sopra esposto, con la circolare  prot. n. 108243 del 27 novembre 2007,  si è voluto evidenziare che l’obbligo di presentare l’attestato non sussiste quando nel periodo, anche superiore ad un anno, trascorso dall’emissione dalla “conformità”, non sia intervenuta alcuna modifica al quadro delle prescrizioni tecniche obbligatorie per la prima immatricolazione del veicolo interessato. 

Tuttavia, si è preso atto che, nell’attuale formulazione, il testo ha generato difficoltà interpretative fra gli operatori del settore, tale da sortire effetto inverso alla auspicata semplificazione delle procedure.

Pertanto, si ritiene  opportuno rettificare la richiamata circolare  nel modo che segue.

Nella circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007, paragrafo DOCUMENTAZIONE TECNICA, sottoparagrafo A) VEICOLI MAI IMMATRICOLATI, al secondo punto dell’elenco (immediatamente dopo l’incorniciato)  

in luogo di:

“……………

·          attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. ………………………….…...”

si legga:

“………….

·          attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C., qualora da tale data sia trascorso più di un anno.……………………………”

Si precisa, inoltre, che in caso di superamento del termine di un anno, l’attestato va allegato alla richiesta di immatricolazione anche se sia già stata conseguita l’abilitazione all’immatricolazione prima del termine in questione.

Appare opportuno sottolineare nuovamente che, anche per “conformità” con anzianità superiore ad un anno, l’obbligo di presentare l’attestato non sussiste, comunque, nei seguenti casi:

-  successivamente alla data di emissione della “conformità”, il quadro delle prescrizioni tecniche a cui è obbligatoria la rispondenza ai fini della prima immatricolazione non è, in relazione al veicolo interessato, mutato;

- la rispondenza alle prescrizioni divenute di obbligatoria applicazione, ai fini dell’immatricolazione del veicolo interessato, dopo la data di emissione della “conformità” è attestata, o comunque direttamente desumibile, dalla “conformità” stessa.

Si richiama peraltro l’attenzione sul fatto che non si potrà dare corso all’immatricolazione -fatta salva l’eventuale immatricolazione “in deroga”, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie, a seguito della presentazione della documentazione integrativa prevista-  nel caso in cui attraverso i dati annotati sulla “conformità” , anche se emessa da meno di un anno, o attraverso altri dati certi a conoscenza dell’Ufficio è evidenziata la mancata rispondenza a prescrizioni già divenute di obbligatoria applicazione per l’immatricolazione del veicolo interessato.

Con l’occasione delle presenti disposizioni, si conferma che le procedure di immatricolazione recate dalla circolare in oggetto (prot. n. 108243 del 27.11.2007) non riguardano, secondo quanto indicato nel paragrafo AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA della medesima circolare, i veicoli di “importazione ufficiale”, anche se provenienti da uno Stato della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo, per i quali restano in vigore le disposizioni già fornite in precedenza.

Tuttavia si chiarisce che, almeno a tal fine, devono intendersi di ’“importazione ufficiale”, fra i veicoli provenienti da uno Stato della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo, solo quelli il cui numero del telaio viene comunicato al sistema informativo centrale di questo Dipartimento secondo quanto previsto al punto 3. dell’art. 1 del D.D. 30.10.2007. La sola attestazione sul C.O.C., o su dichiarazione a parte, del codice di trasposizione nel sistema informativo non è sufficiente per considerare, ai fini predetti, un veicolo come di “importazione ufficiale”.

Infine, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento sull’argomento, si coglie l’occasione per precisare nuovamente che, in via del tutto generale (e quindi a prescindere dalla provenienza -nazionale, comunitaria, extracomunitaria- e dalla natura dell’importazione -“parallela”, “privata”, “ufficiale”-), i veicoli completi/completati nuovi di fabbrica possono essere immatricolati/immessi in circolazione senza alcuna formalità o controllo per quanto riguarda le loro caratteristiche tecniche, se accompagnati da una “conformità” riferita ad omologazione valida ai fini della prima immatricolazione e sottoscritta da persona autorizzata dal Costruttore con firma depositata oppure legalizzata nei modi previsti. Resta salvo il disposto dell’art. 75, comma 4 Cds.

  B) Documentazione fiscale da allegare alla richiesta di immatricolazione di veicoli nuovi od usati esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007.

            Riguardo agli aspetti fiscali connessi all’acquisto intracomunitario di veicoli nuovi od usati, con la circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007 si è avuto modo di evidenziare che, in sede di immatricolazione, non è più richiesta la produzione di alcuna documentazione, nemmeno sotto forma di autocertificazione, comprovante il versamento dell’IVA dovuta, essendo sufficiente la verifica che nel sistema informativo di questo Dipartimento risulti confermato il dato.

Tuttavia, con la medesima circolare è stato altresì segnalato che la nuova procedura telematica non trova applicazione con riguardo agli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati effettuati direttamente da importatore non soggetto IVA (cd. “privato”), rispetto ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Infatti, si tratta di acquisti che restano esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per la verifica in via telematica circa l’assolvimento degli obblighi IVA.

In tal caso, pertanto, continua ad essere prescritta la produzione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà comprovante i dati relativi all’acquisto intracomunitario, ivi compresi quelli concernenti l’assolvimento degli obblighi IVA.

A tale proposito, sono pervenute a questa sede numerose richieste di chiarimento in ordine ai contenuti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’importatore non soggetto IVA deve produrre, ricorrendo l’ipotesi di acquisto intracomunitario per il quale non sussiste l’obbligo del pagamento dell’IVA.

Nel caso di specie , allo scopo di consentire comunque all’Agenzia delle Entrate di effettuare i necessari controlli, appare opportuno acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’interessato non ha effettuato alcun versamento IVA perché non dovuta.

 Circ. prot. n. 54409  del 1° luglio 2008 - Importazione e commercializzazione in Italia di veicoli provenienti da altri Stati membri della U.E. – Presupposti per il rilascio del codice antifalsificazione.

             Con l’entrata in vigore, a decorrere dal 3 dicembre 2007, delle nuove procedure di nazionalizzazione dei veicoli provenienti da altri Stati membri della U.E. (cfr. circolare n. 108243 del 27 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni), si è avuto modo di registrare un rilevante incremento delle richieste, da parte di case costruttrici di veicoli, di rilascio del codice antifalsificazione.

             Infatti, il provvedimento prot. n. 166781 del 25 ottobre 2007, all’art. 2, esclude l’applicabilità della procedura in parola ai veicoli provvisti del predetto codice i quali, pertanto, vengono immatricolati senza che sia necessaria la validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA.

             La citata norma precisa, inoltre, che deve trattarsi di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, implicitamente qualificando e differenziando in tal modo le cd. importazioni ufficiali da quelle cd. parallele.

             Il provvedimento richiamato ha così recepito una modalità operativa da lungo tempo utilizzata da questa Amministrazione, costituita dal rilascio del codice di antifalsificazione, che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto affidabile in quanto il particolare meccanismo di identificazione dei veicoli “non consente l’attuazione delle frodi [fiscali] secondo gli schemi conosciuti”.

             Al riguardo, è noto che questa sede ha sinora provveduto a rilasciare il codice di antifalsificazione esclusivamente alle case costruttrici che dimostrino di aver costituito una propria rappresentanza in Italia; tuttavia, le numerose richieste proposte da soggetti privi di tale requisito hanno indotto questa sede a proporre un apposito quesito all’Agenzia delle Entrate al fine di verificare quali siano i criteri, sotto l’aspetto fiscale, in base ai quali gli importatori di veicoli debbano essere qualificati quali “ufficiali” ovvero “non ufficiali o paralleli”.

             Ciò premesso, si fa presente che in data 22 maggio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha reso il proprio parere e, sebbene debba con rammarico registrarsi che la medesima Agenzia ha omesso di rendere una espressa definizione di importatore “ufficiale” e di importatore “parallelo”, ha tuttavia fornito un elemento conoscitivo di carattere generale del quale occorre tener conto.

             L’Agenzia delle Entrate, infatti, ritiene testualmente che l’esclusione dalle nuove procedure di nazionalizzazione concernono “le operazioni poste in essere esclusivamente dalle filiali delle case costruttrici estere, limitatamente alle operazioni aventi oggetto veicoli muniti del predetto codice di antifalsificazione”.

             Tenuto conto che la locuzione “filiale” ha valenza esclusivamente commerciale, ed infatti non costituisce un autonomo istituto disciplinato dal codice civile, questa sede ha provveduto ad interessare nuovamente l’Agenzia delle Entrate la quale, non avendo espressamente manifestato contrario avviso, ha implicitamente ritenuto di condividere le conclusioni che di seguito si illustrano.

             Il codice di antifalsificazione può essere rilasciato esclusivamente alle filiali delle case costruttrici, intendendo per tali:

  1. le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.;
  2. le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.; in tal caso, nell’unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;
  3.  le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della U.E. attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.

Si coglie l’occasione per rammentare che tutti i veicoli non muniti di codice antifalsificazione, provenienti da altri Stati della U.E., sono assoggettati alle nuove procedure di nazionalizzazione ancorché rechino il codice di immatricolazione OE/OA (veicoli di categoria M1 ed L) ovvero siano accompagnati da una dichiarazione di conformità nazionale.

             La presente circolare entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

             Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono invitate a darne massima diffusione presso gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, al fine di assicurare uniformità di comportamenti ed una corretta informazione di tutta l’utenza interessata.

             La presente circolare è altresì pubblicata sul sito internet www.trasporti.gov.it.

Circ. Min. Trasporti e Agenzia delle entrate  , n. 3 del 02.02.2009 Prot. n. 2009/11436  Prot. n.  9838 -  Immatricolazione di veicoli importati e commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri della U.E. – Chiarimenti.

Allegati: 3

 A) Premessa

 Com’è noto, con due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007 (pubblicati nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2007) è stata data attuazione alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 9, 10 e 11 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, in cui sono contemplate alcune misure di contrasto alle frodi IVA perpetrate nel settore del commercio intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati.

In particolare, l’art. 1, comma 9, del richiamato decreto legge n. 262/2006 impone, agli operatori commerciali residenti che acquistino i predetti beni, il versamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna nel territorio dello Stato. Il versamento deve avvenire secondo le modalità determinate dai suddetti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

È altrettanto noto che, in forza dei citati provvedimenti, il Dipartimento per i Trasporti Terrestri, con circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007, ha diramato istruzioni generali in tema di immatricolazione dei veicoli nuovi od usati oggetto di acquisto intracomunitario, evidenziando che l’immatricolazione stessa è consentita a condizione che detti veicoli vengano preventivamente censiti all’atto dell’ingresso nel territorio italiano (cfr. decreto 30 ottobre 2007 adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate), che siano abilitati all’immatricolazione e che per essi sia acquisito al sistema informativo della motorizzazione la conferma circa l’assolvimento degli obblighi IVA, da versare a mezzo del modello “F 24 Iva auto UE”.

Inoltre, con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008 dell’Agenzia delle Entrate e la circolare prot. n. 19031 del 27 febbraio 2008 del Dipartimento per i Trasporti terrestri sono state altresì fornite indicazioni ai fini della immatricolazione dei veicoli il cui acquisto intracomunitario rientri nel regime dell’IVA del margine.

Tutto ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire istruzioni operative e chiarimenti in merito ad una serie di fattispecie rispetto alle quali si è avuto modo di appurare il permanere di dubbi interpretativi non solo da parte degli operatori commerciali ma anche degli stessi Uffici Motorizzazione Civile e degli Uffici locali dell’Agenzia.

 

 B) Immatricolazione di veicoli muniti di codice antifalsificazione

 Il provvedimento prot. n. 166781 del 25 ottobre 2007 adottato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate esclude, all’art. 2, l’applicabilità della procedura descritta in premessa agli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ceduti dalle filiali delle case costruttrici estere ad operatori residenti, purchè la cessione abbia ad oggetto veicoli provvisti di codice antifalsificazione.

Il codice di antifalsificazione infatti, identificando inequivocabilmente il veicolo oggetto di cessione, costituisce un utile strumento di contrasto delle frodi fiscali attuate secondo gli schemi conosciuti.

Cosicché, i veicoli muniti di codice antifalsificazione possono essere immatricolati senza che sia necessaria né l’abilitazione alla immatricolazione né la validazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del dato relativo all’adempimento degli obblighi IVA essendo questi esentati dal versamento a mezzo del modello “F 24 Iva auto UE”.

Per inciso, si rammenta che la circolare prot. n. 54409 del 1° luglio 2008 emanata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione ha chiarito che il codice di antifalsificazione può essere rilasciato esclusivamente alle filiali delle case costruttrici estere, intendendo per tali:

  1. le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.;
  2. le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della U.E.; in tal caso, nell’unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;
  3.  le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della U.E. attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.

Si rammenta altresì che il codice antifalsificazione viene rilasciato direttamente dal CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, quindi non dagli Uffici Motorizzazione Civile presenti sul territorio, e solo su richiesta dei soggetti interessati.

            Il costante monitoraggio condotto dalle Amministrazioni scriventi rileva, tuttavia, che ad oggi le filiali di talune case costruttrici estere non hanno ancora provveduto a richiedere il codice di antifalsificazione.

Al riguardo, in applicazione delle disposizioni dettate dal richiamato provvedimento del 25 ottobre 2007 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, giova rammentare che le filiali di case costruttrici estere, che non  abbiano fatto richiesta dei codici antifalsificazione, non possono sottrarsi, in relazione agli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, al versamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna secondo le previsioni dell’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 262/2006.

Ad ogni buon fine, considerati i problemi tecnico-organizzativi connessi al rilascio dei codici di antifalsificazione, le Amministrazioni scriventi ritengono di poter accordare, in via transitoria, la possibilità di procedere, in attesa del rilascio del codice di antifalsificazione e comunque non oltre il 30 giugno 2009, all’immatricolazione di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario e ceduti direttamente dalle filiali delle case costruttrici estere, producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, che attesti lo status di filiale di casa costruttrice estera e l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del codice di antifalsificazione.

Detta possibilità è riferita ai veicoli muniti di C.O.C. emessi sino al 30 giugno 2009.

Si precisa che, scaduto il termine del 30 giugno 2009, le filiali delle case costruttrici estere che non abbiano ritenuto di aderire alla richiesta di rilascio del codice di antifalsificazione, ovvero le case costruttrici che, ai fini della commercializzazione dei veicoli fabbricati, non abbiano stabilito proprie filiali in Italia e, pertanto, non siano in possesso del requisito soggettivo necessario per l’ottenimento del codice di antifalsificazione, dovranno attestare l’avvenuto assolvimento dell’imposta relativa alla prima cessione interna mediante il cosiddetto modello “F24 Iva auto UE”.

             Si ritiene inoltre utile evidenziare che:

  1. l’istanza di rilascio del codice antifalsificazione deve essere proposta esclusivamente dalla filiale in nome e per conto della casa costruttrice estera, al fine di consentire controlli successivi circa il permanere dei requisiti che consentono l’utilizzo del codice stesso; competente a ricevere l’istanza è il CED della Direzione Generale della Motorizzazione, sito in Via Caraci 36 – 00157 Roma;
  2. l’autocertificazione di cui agli allegati modelli deve essere prodotta, unitamente alla istanza di immatricolazione dei veicoli e della relativa documentazione di rito, allo Sportello telematico dell’automobilista presso il quale si intende effettuare l’immatricolazione stessa ovvero, se si tratta di veicoli la cui immatricolazione non rientra nel campo si applicazione del d.P.R. n. 358/2000, ad un Ufficio Motorizzazione Civile;
  3. la richiesta del codice antifalsificazione e l’autocertificazione utile ai fini della immatricolazione debbono essere formulate e sottoscritte da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della filiale che, in quanto tale, è a sua volta titolata ad agire in rappresentanza della casa costruttrice estera. A tal fine, quindi, non potranno essere prese in considerazione le richieste e le autocertificazioni sottoscritte dalle persone fisiche che, sebbene accreditate presso la Direzione generale della Motorizzazione, siano state investite del potere di rappresentare la casa costruttrice estera esclusivamente per la trattazione delle procedure tecnico-amministrative di omologazione.

 C) Casi particolari

 1) Veicoli dotati di codice di immatricolazione OE/OA ovvero di dichiarazione di conformità nazionale

 Così come già chiarito con la richiamata circolare prot. n. 54409 del 1° luglio 2008 della Direzione Generale per la Motorizzazione, si ritiene opportuno ribadire che, ai fini della immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, la sussistenza del codice di immatricolazione OE/OA ovvero della dichiarazione di conformità nazionale non costituisce elemento sufficiente ad esentare dall’obbligo di attestare l’assolvimento dell’imposta mediante il cd. modello “F24 Iva auto UE”; tale procedura, infatti, può essere ovviata solo se i veicoli stessi siano comunque muniti di codice antifalsificazione.

  

2) Veicoli fabbricati da case costruttrici italiane in altri Stati della U.E. importati per essere commercializzati in Italia

Ai fini fiscali, l’ipotesi deve essere trattata alla stregua di un ordinario acquisto intracomunitario e, pertanto, trovano applicazione le medesime istruzioni operative descritte nel precedente paragrafo B).

Ne consegue che anche per i veicoli in parola, se non muniti di codice antifalsificazione, l’assolvimento degli obblighi IVA deve avvenire per il tramite del modello “F24 Iva auto UE” e, ai fini della immatricolazione, il relativo dato deve essere acquisito al sistema informativo della motorizzazione.

3) Veicoli oggetto di allestimento o di completamento, intendendo per tali:

 3a) i veicoli fabbricati in Italia e trasferiti in altro Stato membro della U.E per l’allestimento o il completamento e reimportati per essere commercializzati in Italia;

3b) i veicoli fabbricati all’estero, importati in Italia e successivamente trasferiti in altro Stato membro della U.E per l’allestimento o il completamento, quindi importati nuovamente per essere commercializzati in Italia.

In entrambi i casi, se il veicolo allestito o completato non è munito di proprio codice di antifalsificazione (distinto da quello del veicolo base), l’immatricolazione potrà avvenire a condizione che lo stesso sia stato censito all’atto dell’importazione finalizzata alla commercializzazione in Italia, sia stato abilitato all’immatricolazione, abbia assolto gli obblighi IVA a mezzo del modello “F24 Iva auto UE” ed il relativo dato sia stato acquisto al sistema informativo della motorizzazione.

  4) Veicoli muniti di codice antifalsificazione oggetto di esportazione o di cessione intracomunitaria

          È noto che formano oggetto della comunicazione telematica prevista dall’art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (le cui disposizioni attuative sono ora contenute nel già richiamato decreto 30 ottobre 2007 adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate) anche i dati relativi agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario i quali, dopo aver fatto ingresso nel territorio italiano, non vengano qui immatricolati bensì esportati o ceduti in altro Paese della U.E..

E' altresì noto che detta disposizione attuativa è stata sinora resa operativa solo con riguardo agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi ed usati che giungono in Italia attraverso canali di importazione non ufficiali.

             Ciò posto, si ritiene che lo stato attuale del processo di perfezionamento delle procedure informatiche, inerenti l’immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, consente di estendere l’operatività della disposizione attuativa in esame anche agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi muniti di codice antifalsificazione.

             Pertanto, si rende noto che sono in fase di completamento le procedure informatiche e le relative transazioni attraverso le quali gli operatori, all’atto delle esportazione o della cessione intracomunitaria di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi non ancora immatricolati, muniti di codice di antifalsificazione, dovranno comunicare la cessazione per esportazione dei veicoli stessi.

              La comunicazione dovrà essere effettuata secondo le modalità già in uso, vale a dire avvalendosi del collegamento telematico diretto con il C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione, ovvero per il tramite di uno Studio di consulenza abilitato quale STA.

 La ricevuta attestante l’effettuazione della comunicazione dovrà essere conservata unitamente alla fattura relativa, costituendo prova dell’avvenuta esportazione o della cessione intracomunitaria.

 Nel caso in cui il veicolo cessato per esportazione venga reimportato in Italia, dovrà essere nuovamente censito ai sensi dell’art. 1, comma 378, legge 30 dicembre 2004 n. 311.”

  Il C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione avrà cura di far conoscere, con apposito file-avvisi, la data a decorrere dalla quale le predette transazioni saranno concretamente disponibili.

 D) Veicoli fabbricati e commercializzati in Italia

              La commercializzazione in Italia di veicoli fabbricati nel territorio dello Stato si esaurisce in una operazione economica meramente interna; pertanto, non ricorrendo l’ipotesi di acquisto intracomunitario di veicoli, la fattispecie esula completamente dal campo di applicazione della normativa oggetto della presente circolare.

 Ne consegue quindi che, in sede di immatricolazione, non sussiste la necessità di effettuare alcuna verifica formale in ordine all’assolvimento dell’IVA né che i veicoli siano stati preventivamente censiti e abilitati alla immatricolazione.

             Tuttavia, anche in tal caso appare indispensabile che i veicoli in parola siano muniti di codice antifalsificazione, laddove ci si voglia avvalere della possibilità di effettuare l’immatricolazione presso un qualsiasi “Sportello telematico dell’automobilista”; in caso contrario, la richiesta di immatricolazione deve essere presentata esclusivamente presso un Ufficio Motorizzazione Civile unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) rilasciata dal rappresentante della casa costruttrice ed attestante la sede dello stabilimento di fabbricazione.

 E) Immatricolazione di ciclomotori,di macchine agricole e di macchine operatrici oggetto di acquisto intracomunitario

     Il presupposto fondamentale della disciplina richiamata in premessa è che l’acquisto intracomunitario abbia ad oggetto autoveicoli, motoveicoli o rimorchi; conseguentemente, dal campo di applicazione della disciplina stessa restano esclusi i ciclomotori, le macchine agricole e le macchine operatrici, sia nuove sia usate, che provengano da altro Stato della U.E..

Con riferimento a detta tipologia di veicoli, pertanto, continuano ad applicarsi le tradizionali procedure di immatricolazione, ivi compresa la dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi IVA a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione che gli Uffici Motorizzazione Civile sottoporranno al vaglio degli Uffici locali dell’Agenzia per gli accertamenti di competenza.

Peraltro, si rammenta che le procedure di immatricolazione in parola non sono gestibili attraverso lo “Sportello telematico dell’automobilista”, trattandosi di veicoli per i quali non è prevista l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

  F) Immatricolazione di veicoli provenienti da particolari circoscrizioni territoriali

 1. Repubblica di San Marino

            Gli acquisti effettuati nei confronti di operatori della RSM sono da assimilare alle importazioni disciplinate dall’art. 72 del d.P.R. n. 633/1972, alle quali però non si accompagnano le formalità ivi previste (bollette doganali ecc.).

Essendo giuridicamente classificabili come operazioni all’importazione, trova altresì applicazione la previsione di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 262/2006 (immatricolazione subordinata alla “presentazione di certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA ...”).

Tuttavia, in forza dei particolari rapporti commerciali intercorrenti con l’Italia, ai fini dell’immatricolazione dei veicoli acquistati nella RSM il richiedente l’immatricolazione stessa è tenuto a presentare all’Ufficio Motorizzazione Civile, in luogo della certificazione doganale, la documentazione comprovante il versamento dell’IVA eseguito dal fornitore (operatore della RSM) presso l’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, ovvero documento equipollente.

 Conseguentemente:

  2. Isole Canarie e Gibilterra

           A norma dell’art. 7, comma 1, let. b), del d.P.R. n. 633/1972, le Isole Canarie (così come: Livigno, Campione d’Italia, Monte Athos, Isola di Helgoland, territorio di Buesingen, Dipartimenti d’oltremare francesi, Ceuta, Melilla, Isole Aland), non appartengono all’Unione Europea e, pertanto, sono escluse dalla relativa disciplina doganale.

 Anche Gibilterra è esclusa dall’area doganale dell’Unione europea, in forza degli artt. 28 e 29 dell’Atto di Adesione del Regno Unito al Trattato Istitutivo delle Comunità Europee.

 Pertanto, ai fini della immatricolazione dei veicoli provenienti dalle predette circoscrizioni territoriali, la documentazione doganale deve essere presentata agli Uffici Motorizzazione Civile (art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 262/2006) unitamente alla relativa documentazione tecnica.

 Conseguentemente, anche nelle ipotesi descritte:

 3. Principato di Monaco

             Secondo le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 1, let. c), del d.P.R. n. 633/1972, il Principato di Monaco si intende, ai fini dell’IVA, compreso nel territorio della Francia.

 Pertanto le operazioni commerciali da e per il Principato di Monaco si intendono effettuate nei confronti della Repubblica francese

 Ne consegue che:

 G) Immatricolazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario a fini strumentali

            Incertezze operative sono state registrate, infine, anche in ordine alla trattazione delle immatricolazioni richieste da parte di soggetti passivi IVA (imprese, società, liberi professionisti, ecc) per i quali i veicoli, oggetto di acquisto intracomunitario, rilevino quali beni strumentali all’esercizio della propria attività.

            Trattandosi di acquisti effettuati non a fini di rivendita, le ipotesi in esame risultano erroneamente assimilate alle immatricolazioni di veicoli acquistati, in altri Paesi della U.E., dai cd. privati, vale a dire da singoli che non rivestono la qualità di soggetti passivi IVA, ai quali, com’è noto, è consentito autocertificare l’assolvimento dell’eventuale imposta dovuta e sono esentati dall’obbligo di censire i veicoli stessi all’atto del loro ingresso nel territorio italiano.

             Infatti, a norma dell’art. 1, comma 1, del decreto 30 ottobre 2007 adottato congiuntamente dal Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, tutti i “soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni”, anche se non esercitano attività nello specifico settore del commercio di veicoli, i quali “effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da Stati dell’Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri … (omissis)… i dati riepilogativi dell’operazione” secondo le disposizioni contenute nel decreto stesso.

             Al riguardo, si richiamano le direttive già impartite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 52/E del 30 luglio 2008, la quale ha chiarito in particolare che:

            Nel caso di specie, pertanto, la procedura di immatricolazione deve essere gestita secondo gli schemi già adottati nell’ipotesi di veicoli assoggettati al regime IVA cd. del margine (cfr. circolare prot. n. 19031 del 27 febbraio 2008 diramata dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri).

 Si coglie l’occasione per ribadire che in entrambe le ipotesi (acquisto di veicoli quali beni strumentali ed acquisto di veicoli assoggettati al regime dell’IVA del margine), ai fini dell’immatricolazione si rende comunque necessario, dopo l’acquisizione alla banca dati della Motorizzazione dei dati identificativi del veicolo trasmessi a cura dell’Agenzia delle Entrate, anche il preventivo rilascio del codice di immatricolazione, previa verifica, da parte dell’Ufficio Motorizzazione Civile competente, della documentazione tecnica del veicolo da immatricolare, secondo le istruzioni generali impartite con circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007 del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

 Per quanto attiene agli aspetti più propriamente operativi, si avverte infine che, in fase di immatricolazione dei veicoli acquistati quali beni strumentali, il campo “IMPORT PRIVATO” deve essere avvalorato con il valore “N”.

                                                                                                                 *********

La presente circolare sarà pubblicata sui siti internet dell’ex Ministero dei Trasporti www.trasporti.gov.it e dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

 

 

Mod. A – Sedi secondarie

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________  nato/a a _________________________ il ____________ residente a ______________________ provincia________ cap __________

Via ________________________________________ n. _____, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso,

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità

 

- di essere ____________________________ (1) della Società ____________________________(2),

costituita in _______________________________(3) e con sede secondaria in Italia ubicata in _________________________________________________________ (4) ed iscritta nel registro delle imprese di ________________________ con il numero__________________, casa costruttrice di (5)

 autoveicoli

  motoveicoli

  rimorchi

- che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data _______________ istanza per il rilascio dei codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti.

Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l’ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996.

 

data,

Firma

___________________________

 

 

LEGENDA

(1) Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.

(2) Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta.

(3) Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società rappresentata dal dichiarante è stata costituita.

(4) Indicare per esteso l’ubicazione in Italia della sede secondaria.

(5) Barrare una o più caselle.

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE

 

Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:

art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Art 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Mod. B – Unità locali

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________  nato/a a _________________________ il ____________ residente a ______________________ provincia________ cap __________

Via ________________________________________ n. _____, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso,

DICHIARA sotto la propria responsabilità

 

- di essere ___________________________ (1) della Società ______________________________(2)

costituita in ___________________________________ (3) e con sede in ______________________________________________________________________(4), casa costruttrice di (5)

 autoveicoli

  motoveicoli

  rimorchi

e di essere il responsabile della unità locale stabilita in Italia  ed ubicata _________________________________________ (6), iscritta nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di ________________________ con il numero___________________, in cui è svolta attività di commercializzazione dei predetti veicoli;

- che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data _______________ istanza per il rilascio dei codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti.

Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l’ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996.

data,

Firma

___________________________

 

 

LEGENDA

(1) Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.

(2) Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta.

(3) Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società rappresentata dal dichiarante è stata costituita.

(4) Indicare per esteso l’ubicazione all’estero della sede principale.

(5) Barrare una o più caselle.

(6) Indicare per esteso l’ubicazione in Italia della unità locale.

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE

 

Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:

art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Art 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Mod. C – Società controllate

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________  nato/a a _________________________ il ____________ residente a ______________________ provincia________ cap __________

Via ________________________________________ n. _____, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso,

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità

 

- di essere ____________________________________ (1) della Società _____________________(2)

costituita in Italia e con sede in ______________________________________________________(3),

iscritta al registro delle imprese di ________________________ con il numero___________________ e controllata, attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale, dalla Società (4) ____________________________________ costituita in ________________________ (5) e con sede ubicata in __________________________ (6), casa costruttrice di (7)

 autoveicoli

  motoveicoli

  rimorchi

- che la Società di cui è rappresentante, ha prodotto in data _______________ istanza per il rilascio dei codici antifalsificazione utili ai fini della immatricolazione dei veicoli predetti.

Il/La sottoscritto/a, preso atto delle avvertenze riportate sul retro della presente dichiarazione, ed a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy, autorizza l’ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione, al trattamento dei dati personali ed alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e limitatamente a quanto previsto dalla legge n. 675/1996.

data,

Firma

___________________________

 

 

LEGENDA

(1) Indicare la qualità che legittima il dichiarante ad agire in nome e per conto della Società.

(2) Indicare per esteso la denominazione della Società che il dichiarante rappresenta.

(3) Indicare per esteso l’ubicazione della sede della Società.

(4) Indicare per esteso la denominazione della Società estera controllante.

(5) Indicare lo Stato della U.E. nel quale la Società controllante è stata costituita.

(6) Indicare per esteso l’ubicazione della sede principale all’estero della Società controllante.

(7) Barrare una o più caselle.

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE

 

Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:

art. 43 co 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

art. 71 comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Art 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Art. 73 comma 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 75 comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.