VEICOLI DI PROVENIENZA ESTERA (C.E.)
Sommario:
Comunicazione Commissione 2007/C 68/04 - Comunicazione interpretativa della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/C 68/04)
Circ. Min. trasporti 28 maggio 1998, n. 45/98 - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati di categoria M1 provenienti da Stati membri della CE.
Circ. Min. trasporti 24 giugno 1998, n. 57/98 - Immatricolazioni di veicoli nuovi ed usati di categoria M1 provenienti da Stati membri della CE. Chiarimenti.
Circ. Min. trasporti 8 febbraio 2000, n. A6/2000/MOT - Nazionalizzazione dei veicoli provenienti dagli Stati della U.E. - Individuazione dei pneumatici.Circ. Min. infrastrutture e trasporti 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT - Immatricolazione di veicoli nuovi (immatricolati o no) ed usati provenienti da Stati membri della Comunità. Precisazioni in ordine all'assoggettamento alla corresponsione dell'I.V.A. (abrogata dalla circolare 27 novembre 2007, n. prot. n. 108243, escluso il solo punto "A" - Veicoli nuovi di fabbrica commercializzati attraverso la rete ufficiale delle case costruttrici". Per questa tipologia di veicoli sulla Dichiarazione per l'immatricolazione deve continuare ad essere apposta la dizione "Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari").
Circ. Min. Trasporti 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT - Immatricolazione di veicoli nuovi (immatricolati o no) ed usati provenienti da Stati membri della Comunità. Precisazioni in ordine all'assoggettamento alla corresponsione dell'I.V.A.
Circ. Min. trasporti 11 ottobre 2000, n. B64/2000/MOT - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli già immatricolati provenienti da Stati membri della Comunità: paragrafo D della circolare 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT. (abrogata dalla circolare 27 novembre 2007, prot. n. 109243).
Circ. min. infrastrutture e trasporti 28 ottobre 2003, n. 4121-bis/M360 - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli in proprietà di cittadini comunitari.Circ. Min. infrastrutture e trasporti 16 marzo 2004, n. 1059/M362/MOT3 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero. (Abrogato il punto A) del Paragrafo "Procedure di immatricolazione (veicoli nuovi di fabbrica o già immatricolati).
Circ. Min. Infrastrutture e trasporti 5 aprile 2004, n. 1377/M360 - Nazionalizzazione di autobus a uno o più piani privi di tetto. Direttiva 2001/85/CE.Circ. Min. infrastrutture e trasporti 28 maggio 2004, n. 122/DTT - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 22 settembre 2004, n. 3750/M360 - D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 recante modifiche all'art. 1, comma 1, del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 - Immatricolazione di veicoli provenienti da Stati membri della U.E.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 3 dicembre 2004, n. 5239/M362 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica di commercializzazione cosiddetta "parallela", ovvero già immatricolati in uno Stato estero. Ulteriori disposizioni.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 3 dicembre 2004, n. 5239/M362 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica di commercializzazione cosiddetta "parallela", ovvero già immatricolati in uno Stato estero. Ulteriori disposizioni.Circ. Agenzia Dogane 26 gennaio 2005 n. 6/D - Immatricolazione sul territorio nazionale a seguito di importazione di veicoli nuovi di fabbrica od usati provenienti da uno stato estero Extra CE - Rilascio del certificato comprovante l'adempimento degli obblighi doganali.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 13 aprile 2005, n. 1925/M362 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero.
Decr. Min. infrastrutture e trasporti 8 giugno 2005 - Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria. ( Gazz. Uff. 5 luglio 2005, n. 154).Circ. Min. infrastrutture e trasporti 30 agosto 2005, n. 4334/M362/MOT3 - Decr. 8 giugno 2005: obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2005, n. 5981/M352 - "STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario (Abrogata dalla circ. 27 novembre 2007, prot. n. 108243).
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 12 dicembre 2005, n. 5553-5938/M362 - Direttiva del Consiglio 1999/37/CE, concernente i documenti di immatricolazione dei veicoli. Nazionalizzazione di veicoli già circolanti in Germania.Circ. Min. trasporti 5 ottobre 2006, n. 39561/08/05 - "STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario (Abrogata dalla circolare 27 novembre 2007, prot. n. 108243).
Circ. Min. Trasporti (File avviso n. 45/2006), Prot. n.
41213 del 10 ottobre 2006.
Circ. Min. trasporti 14 novembre 2007, prot. n. 3959 - Decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 adottato a modifica del decreto dirigenziale 8 giugno 2005, recante disposizioni relative agli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria.
Circ. Min. trasporti 27 novembre 2007, PROT. N. 107947/08/03 - Immatricolazione
di veicoli già
Circ. Min.
Trasporti 27 novembre
2007
Circ. Min. trasporti 27 novembre 2007, PROT. N. 107961/23/30
Nazionalizzazione di veicoli di provenienza comunitaria con documenti di circolazione
provvisori conformi alla direttiva 1999/37/CE.
Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, N.
14/E - Modalità di controllo su operatori che
effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime IVA
del margine ai sensi dell’art. 37, comma 2 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
Circ. Ministero dei trasporti del 16 maggio 2008 – Circ prot. n. 108243 del
27 novembre 2007.
Circ. prot. n. 54409 del 1° luglio 2008 - Importazione e commercializzazione in Italia di veicoli provenienti da altri Stati membri della U.E. – Presupposti per il rilascio del codice antifalsificazione.
Circ. Min. Trasporti e
Agenzia delle entrate , n. 3 del 02.02.2009
Prot. n. 2009/11436 Prot. n. 9838
- Immatricolazione veicoli di provenienza estera - codice antifalsificazione.
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Comunicazione Commissione 2007/C 68/04
- Comunicazione interpretativa della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/C 68/04)
1. INTRODUZIONE
Acquistare, o trasferire, un autoveicolo in un altro Stato membro è oggi molto più facile di qualche anno fa, soprattutto grazie a tre importanti novità.
(a) I vari dispositivi nazionali di omologazione sono stati sostituiti dal Sistema generale di omologazione per tipo di veicolo CE [1] (Whole Vehicle Type-Approval System — WVTA) che è obbligatorio applicare alla maggior parte degli autoveicoli e dei motocicli, rispettivamente da gennaio 1998 e da giugno 2003. Per essere commercializzati, i veicoli a motore appartenenti a queste categorie devono perciò conformarsi a tutte le direttive CE relative all'omologazione e gli Stati membri non possono vietare la vendita, l'immatricolazione o la circolazione di tali veicoli. Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente studiando la proposta di una nuova "direttivaquadro" [2]. In seguito alla sua adozione, anche i veicoli commerciali (autobus e pullman, furgoni e autocarri) rientreranno nel Sistema generale di omologazione per tipo di veicolo CE. Un'omologazione CE per tipo, uniforme per l'intera Unione Europea, renderebbe più celeri e facili le immatricolazioni in tutti gli Stati membri.
(b) Il nuovo regolamento di esenzione [3] per categoria sull'applicazione delle regole di concorrenza alle vendite e alla manutenzione degli autoveicoli, ha ancora migliorato la possibilità dei consumatori europei di trarre beneficio dal mercato unico: ora essi possono approfittare delle differenze di prezzo tra i vari Stati membri. Per esempio, i consumatori possono ora ricorrere senza limiti ai servizi di intermediari o di appositi agenti per acquistare un autoveicolo dove convenga loro. I distributori possono operare al di fuori del loro territorio nazionale con maggior libertà e vendere veicoli a consumatori di altri Stati membri ("vendite attive", diverse dalle "vendite passive" in cui sono i consumatori ad avvicinare il distributore).
(c) La Comunità europea (CE) ha introdotto una carta di circolazionearmonizzata per gli autoveicoli [4]. Essa è destinata a facilitare la libera circolazione dei veicoli in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolati nonché la reimmissione in circolazione dei veicoli in precedenza immatricolati in un altro Stato membro.
Ciononostante, cittadini e imprese continuano a esitare di fronte all'acquisto di un autoveicolo in un altro Stato membro perché temono di dover affrontare inutili pratiche burocratiche e costi supplementari nel loro paese d'origine. Inoltre, trasferire autoveicoli da uno Stato membro all'altro è ancora fonte di reclami, a causa soprattutto di complicate procedure di omologazione e di immatricolazione. Attualmente, quasi il 20 % dei casi d'infrazione in corso, nel campo degli articoli da 28 a 30 del trattato CE, e il 7 % dei casi SOLVIT riguardano l'immatricolazione di autoveicoli [5].
La presente comunicazione mira a fornire una panoramica completa e aggiornata sui principi del diritto CE che disciplinano l'immatricolazione dei veicoli a motore in uno Stato membro diverso da quello d'acquisto e il trasferimento dell'immatricolazione da uno Stato membro a un altro, alla luce dei recenti progressi della legislazione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia. Essa tuttavia non è un compendio dei 24.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 68/15 principi della legislazione comunitaria applicabile alle imposte di immatricolazione e di circolazione dei veicoli [6], attualmente disciplinate dagli articoli 25 o 90 del trattato CE [7].
La presente comunicazione sostituisce in tutti i suoi elementi la comunicazione della Commissione 96/C 143/04 [8]. Si noti tuttavia che la Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola ad avere l'autorità di pronunciarsi definitivamente sull'interpretazione del diritto comunitario.
La presente comunicazione riveste particolare interesse per gli enti che omologano e immatricolano autoveicoli negli Stati membri ed è destinata ad aiutarli ad applicare correttamente la legislazione comunitaria. La Commissione pubblicherà una guida per i consumatori che spiegherà le modalità di trasferimento e di immatricolazione dei veicoli all'interno dell'UE.
La Commissione, in ogni caso, continuerà a seguire con attenzione la corretta attuazione dei principi della normativa CE che disciplina l'immatricolazione e il trasferimento dei veicoli a motore.
2. TERMINOLOGIA
La presente comunicazione affronta la prima immatricolazione degli autoveicoli nonché quella degli autoveicoli nuovi o usati, già immatricolati in un altro Stato membro, ai fini della presente comunicazione:
Un "autoveicolo" è — qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, munito di almeno 4 ruote, capace di una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, e i suoi rimorchi, esclusi i veicoli che circolano su rotaie, i trattori agricoli e forestali, tutti i macchinarimobili e veicoli commerciali pesanti [9]; oppure — qualsiasi veicolo a motore a 2 o 3 ruote, gemellate o no, destinato a circolare su strada [10].
Un autoveicolo è "già immatricolato in un altro Stato membro" quando ha ottenuto l'autorizzazione amministrativa a circolare su strada, comportante la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione.
La presente comunicazione riguarda perciò sia gli autoveicoli soggetti a un'immatricolazione temporanea o di breve durata che quelli soggetti a un'immatricolazione professionale.
La durata del periodo durante il quale un veicolo è stato immatricolato in uno Stato membro, prima del suo trasferimento in un altro, è irrilevante.
3. IMMATRICOLAZIONE DI UN AUTOVEICOLO NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA
3.1. Definizione di Stato membro di residenza ai fini dell'immatricolazione.
Secondo la Corte di giustizia, l'immatricolazione è il corollario naturale all'esercizio dei poteri fiscali nel campo degli autoveicoli. Essa agevola i controlli allo Stato membro di immatricolazione, e agli altri Stati membri, poiché prova il pagamento delle tasse sugli autoveicoli in tale Stato[11].
Ogni cittadino deve immatricolare il proprio veicolo nello Stato membro in cui risiede normalmente. L'articolo 7 della direttiva 83/182/CEE [12] e l'articolo 6 della direttiva 83/183/CEE [13] fissano regole precise per stabilire quale sia la residenza normale degli interessati che vivono in modo temporaneo o, rispettivamente, permanente in uno Stato membro diverso dal loro e in esso guidano. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia tuttavia, il criterio quantitativo cui si riferisce l'articolo (vivere più di 185 giorni l'anno in un determinato luogo) non è il criterio principale quando esistano altri fattori che modificano la situazione.
Secondo la Corte di giustizia, se una persona ha dei legami, personali e professionali in due Stati membri, la sua residenza normale, stabilita nell'ambito una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti, è quella in cui si trova il centro permanente degli interessi di tale persona; se la valutazione globale non permette tale individuazione, va data preminenza ai legamipersonali [14].
3.2. Le varie fasi dell'immatricolazione di un veicolo.
La legislazione nazionale attualmente in vigore negli Stati membri prevede 3 fasi (al massimo) per immatricolare un autoveicolo nello Stato membro ricevente:
— l'omologazione delle caratteristiche tecniche dell'autoveicolo, che in molti casi sarà l'omologazione CE per tipo. Alcuni tipi di autoveicoli sono però ancora soggetti a procedure d'omologazione nazionali.
— il controllo tecnico dei veicoli usati che, al fine di salvaguardare la salute e la vita delle persone, verifica se lo stato di manutenzione di un determinato autoveicolo al momento dell'immatricolazione è effettivamente buono;
— l'immatricolazione dell'autoveicolo, cioè l'autorizzazione amministrativa a circolare su strada, comportante la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione.
3.3. L'omologazione delle caratteristiche tecniche dell'autoveicolo.
3.3.1. Omologazione CE per tipo
In genere, tutte le autovetture prodotte in serie omologate dal 1996, i motocicli omologati dal maggio 2003 e i trattori omologati dal 2005, sono soggetti all'omologazione CE per tipo. Con tale procedura uno Stato membro certifica che un certo tipo di veicolo risponde a tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente, decisi a livello europeo. L'omologazione CE per tipo è valida in tutti gli Stati membri.
Quando il costruttore dell'autoveicolo presenta, ai sensi della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE alla competente autorità di uno Stato membro, che la rilascerà se il veicolo soddisfa tutti i requisiti delle pertinenti direttive [15], l'autorità di omologazione di tale Stato membro invia alle autorità omonime degli altri Stati membri copia del certificato di omologazione del veicolo per ogni tipo di veicolo da essa omologato o la cui omologazione essa abbia rifiutato o ritirato.
Il costruttore, in quanto titolare dell'omologazione CE, rilascia un certificato di conformità CE indicante che il veicolo è stato fabbricato conformemente al tipo di veicolo omologato. Il certificato di conformità CE accompagnerà ogni nuovo veicolo munito dell'omologazione CE per tipo. Inoltre, secondo le norme europee di concorrenza, i costruttori devono rilasciare i certificati di conformità CE in modo tempestivo, non discriminatorio e indipendente dalla destinazione e/o dall'origine del veicolo (a prescindere cioè dal fatto che il veicolo sia venduto a un consumatore in un altro Stato membro o acquistato dal commerciante presso un distributore di un altro Stato membro).
Gli Stati membri possono immatricolare e permettere la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi muniti di omologazione CE per motivi attinenti alla loro fabbricazione e funzionamento, solo se accompagnati da un certificato di conformità CE valido.
La legislazione europea non richiede che il certificato di conformità rimanga con il veicolo dopo l'immatricolazione.
Una volta immatricolato il veicolo, nella maggior parte degli Stati membri, il certificato di conformità CE viene trattenuto dalle autorità.
Le caratteristiche tecniche dei veicoli nuovi muniti di omologazione CE per tipo, accompagnati da un certificato di conformità valido, non devono subire una nuova omologazione o soddisfare requisiti tecnici supplementari attinenti alla loro costruzione e funzionamento purché, ovviamente, non siano stati modificati dopo avere lasciato la fabbrica del costruttore. Sono perciò vietate normative nazionali, secondo cui autoveicoli, muniti di un certificato di omologazione CE valido, non possono essere immatricolati se privi di un certificato nazionale attestante la loro conformità a requisiti nazionali, come ad esempio leemissioni dei gas di scarico [16].
3.3.2. Omologazione nazionale
Secondo la vigente legislazione comunitaria, le seguenti categorie di autoveicoli sono prive dell'omologazione CE per tipo:
— veicoli commerciali (autobus, pullman, furgoni e autocarri) e loro rimorchi;
— veicoli fabbricati in piccola serie;
— veicoli omologati su base individuale.
Prima di essere immatricolato, un autoveicolo nuovo privo di omologazione CE può essere soggetto all'omologazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'omologazione nazionale darà luogo a un certificato di conformità nazionale che servirà, tra l'altro, all'immatricolazione dell'autoveicolo.
L'omologazione nazionale può essere per tipo o singola:
— l'omologazione nazionale per tipo, e per tipo in piccola serie, sono destinate a garantire la conformità del tipo di veicolo ai relativi requisiti tecnici nazionali. Essa dà luogo a un certificato nazionale di conformità del tipo, rilasciato dal costruttore, attestante che il veicolo è stato fabbricato conformemente al tipo di veicolo omologato.
— l'omologazione nazionale singola certifica la conformità di un particolare veicolo (unico o no) ai pertinenti requisiti nazionali. Questa procedura si applica soprattutto a veicoli importati singolarmente da paesi terzi, che non soddisfanno i requisiti d'omologazione europei, e a veicoli unici.
Le procedure di omologazione nazionale, per tipo e singola, per autoveicoli da usare o da immatricolare per la prima volta nell'UE, non rientrano normalmente nel campo d'applicazione della legislazione CE.
Le procedure d'omologazione nazionale per autoveicoli già muniti di omologazione nazionale di un altro Stato membro e per gli autoveicoli già immatricolati in un altro Stato membro, devono però rispettare gli articoli 28 e 30 del trattato CE. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esistenza di siffatte procedure nazionali non è, in quanto tale, necessariamente contraria ai suddetti articoli.
Ma, queste omologazioni devono soddisfare almeno le seguenti condizioni procedurali per soddisfare gli articoli 28 e 30 del trattato CE [17]:
(a) Le procedure d'omologazione nazionale devono, in ogni caso, fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere la discrezionalità delle autorità nazionali e da evitare che sia usata in modo arbitrario.
(b) Tali procedure non devono ripetere controlli già effettuati nel contesto di altre procedure, nello stesso Stato membro o in un altro. Le autorità nazionali non possono perciò chiedere prove tecniche quando siano state già effettuate in un altro Stato membro e i loro risultati siano noti alle autorità o possano essere messi a loro disposizione, appena ne facciano richiesta. Ciò richiede un approccio attivo da parte dell'ente nazionale cui viene inoltrata la domanda d'omologazione di un autoveicolo o di riconoscimento, in tale contesto, dell'equipollenza di un certificato d'omologazione rilasciato dall'ente omologante di un altro Stato membro. Anche quest'ultimo ente deve eventualmente adottare un approccio attivo e, in proposito, spetta agli Stati membri far sìche gli enti omologanti competenti collaborino tra loro [18] e snelliscano le procedure necessarie ad accedere al mercato nazionale dello Stato membro importatore.
(c) La procedura deve poter essere effettuata in modo spedito, deve potersi concludere in tempi ragionevoli e un suo eventuale esito negativo deve poter essere impugnato in tribunale. Essa deve essere esplicitamente prevista in un atto normativo generale, vincolante per le autorità nazionali. Una procedura di omologazione nazionale è inoltre contraria ai principi della libera circolazione dei beni se la sua durata ed eventuali costi sproporzionati trattengono il proprietario dell'autoveicolo dal chiedere l'omologazione di quest'ultimo.
I requisiti tecnici dello Stato membro ricevente non devono prescrivere modifiche superflue dell'autoveicolo.
Il fatto di essere già stato immatricolato in un altro Stato membro significa che, per le autorità competenti di quest'ultimo, l'autoveicolo risponde ai requisiti vigenti in tale Stato. Le autorità nazionali competenti possono rifiutare l'omologazione di un autoveicolo già omologato in un altro Stato membro, immatricolato o no che fosse, solo se l'autoveicolo rappresenta un pericolo effettivo per la sanità pubblica.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri devono attenersi, nell'esercizio dei loro poteri discrezionali a tutela della sanità pubblica, al principio di proporzionalità. A tal fine, essi si limiteranno a quanto effettivamente necessario per salvaguardare la sanità pubblica o per soddisfare esigenze inderogabili, per esempio, di sicurezza stradale, purché proporzionato all'obiettivo così perseguito, che non avrebbe potuto essere ottenuto da misure meno restrittive di commercio intracomunitario [19]. Poiché l'articolo 30 del trattato CE prevede un'eccezione alla regola della libera circolazione dei beni all'interno della Comunità, che va rigorosamenteinterpretata [20], spetta in ogni caso alle autorità nazionali, che la invocano, dimostrare la necessità di applicare norme proprie per tutelare efficacemente gli interessi di cui all'articolo 30 del trattato CE e, in particolare, il rischio reale, per la salute umana o la sicurezza stradale, che l'omologazione dell'autoveicolo in questione comporta.
Non è sufficiente sostenere che un veicolo, solo perché omologato secondo norme di un altro Stato membro e dotato forse (ma non necessariamente) di caratteristiche tecniche diverse da quelle prescritte dalla legge dello Stato membro di destinazione o da quelle dell'omologazione equivalente in tale Stato, costituisca un rischio serio per la vita e la salute umana o per l'ambiente.
In pratica, le autorità competenti dello Stato membro ricevente devono procedere nel modo che segue:
(a) innanzitutto, valutare, alla luce delle norme tecniche in vigore nello Stato membro ricevente, le caratteristiche tecniche dell'autoveicolo già omologato e immatricolato in un altro Stato membro. Ciò deve avvenire non in base alle norme in vigore al momento di tale valutazione, ma in base a quelle in vigore (nello Stato membro ricevente) al momento dell'omologazione nello Stato membro d'origine.
(b) devono tener conto delle prove e dei certificati [21] rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal costruttore. Si possono imporre prove supplementari solo se necessarie per fornire alle autorità competenti informazioni altrimenti irreperibili sui certificati.
(c) stabiliscono così sotto quale profilo il veicolo a motore non risponda alle norme tecniche applicabili nello Stato membro ricevente al momento della prima omologazione del veicolo nell'UE.
(d) applicano poi solo norme tecniche nazionali proporzionate, alla luce di uno dei motivi inderogabili riconosciuti dalla Corte come requisiti obbligatori o citate nell'articolo 30 del trattato CE. Si noti che l'applicazione al veicolo a motore specifico di norme tecniche nazionali sproporzionate viola il diritto comunitario che, in ogni caso, prevale sulla legislazione nazionale.
3.4. Controllo tecnico dei veicoli usati
L'obiettivo del controllo tecnico è quello di verificare l'effettivo buono stato di manutenzione di un determinato autoveicolo al momento dell'immatricolazione. Il fatto che un autoveicolo sia stato usato e abbia circolato dopo l'ultimo controllo tecnico può giustificare il controllo tecnico all'atto dell'immatricolazione in un altro Stato membro.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia [22], gli Stati membri possono perciò imporre ad autoveicoli già immatricolati nello stesso o in un altro Stato membro il controllo tecnico prima dell'immatricolazione, purché tale ispezione sia sempre necessaria per trasferire la proprietà di autoveicoli simili o per sostituire il titolare della carta di circolazione, indipendentemente dal fatto che l'autoveicolo sia stato immatricolato nello stesso o in un altro Stato membro. Il controllo tecnico prima dell'immatricolazione deve soddisfare almeno le stesse condizioni procedurali dell'omologazione delle caratteristiche tecniche dell'autoveicolo, e cioè:
(a) deve fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere la discrezionalità delle autorità nazionali e da evitare un suo uso arbitrario.
(b) Il controllo tecnico non deve ripetere controlli già effettuati nel contesto di altre procedure, nello stesso Stato membro o in un altro. Quando un veicolo ha subito il controllo tecnico in uno Stato membro, il principio d'equivalenza e di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 96/96/CE del Consiglio [23]impone a tutti gli altri Stati membri di riconoscere il certificato rilasciato in tale occasione; essi possono però esigere le prove supplementari di solito effettuate per le immatricolazioni sul loro territorio, se non risultano dal suddettocertificato [24].
(c) La Commissione ritiene che la procedura del controllo tecnico deve poter essere effettuata in modo spedito e concludersi in tempi ragionevoli. Un controllo tecnico sui veicoli importati effettuato solo presso siti specifici, all'uopo separatamente designati, può costituire un ostacolo al commercio tra Stati membri.
3.5. L'immatricolazione dell'autoveicolo
Immatricolandolo, lo Stato membro ammette l'autoveicolo alla circolazione stradale, il che comporta la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione.
3.5.1. Prima immatricolazione degli autoveicoli
Per gli autoveicoli nuovi muniti di omologazione CE, acquistati in un altro Stato membro, lo Stato membro d'immatricolazione deve esigere, oltre ai dati personali specifici della persona o dell'ente che chiede l'immatricolazionenell'ambito del codice comunitario armonizzato C [25], il certificato diconformità CE [26].
Per i veicoli privi di omologazione CE, lo Stato membro può chiedere di esibire la pertinente omologazione nazionale o i singoli certificati nazionali di omologazione (v. sezione 3.3.2).
La Commissione ritiene che al momento dell'immatricolazione gli Stati membri possano controllare se l'IVA sia stata correttamente pagata.
Quando un commerciante professionista in un altro Stato membro vende un autoveicolo, deve rilasciare una fattura. Ai fini dell'IVA, esistono due possibilità:
(a) L'autoveicolo è "nuovo" se ceduto entro i 6 mesi successivi alla data della prima ammissione alla circolazione oppure se ha percorso non più di 6 000 km. L'IVA sarà dovuta nello Stato membro verso il quale il veicolo viene trasferito, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[27] ("Direttiva IVA"). La cessione di mezzi di trasporto nuovi è esente nello Stato membro d'origine in cui ha sede il commerciante (articolo 138, paragrafo 2, lettera a) della direttiva IVA). Secondo questa disposizione, per ottenere l'esenzione, si accerterà che il venditore o il cliente, o terzi in loro vece, spediscano o trasportino al cliente il nuovo mezzo di trasporto, a una destinazione fuori dello Stato membro d'origine ma all'interno della Comunità.
(b) L'autoveicolo non è "nuovo": se un privato acquista l'autoveicolo in un altro Stato membro e lo trasporta (o lo fa trasportare), l'acquisto avviene all'aliquota IVA dell'imposta al punto di vendita, cioè paga l'imposta all'origine. L'IVA sarà versata nello Stato membro in cui ha sede il commerciante. Se questi ha acquistato il veicolo da un acquirente che, in particolare, non ha dedotto l'IVA inclusa nel prezzo d'acquisto del veicolo, si applicherà il regime particolare per i beni di seconda mano ("regime del margine" — articolo 312 e succ. della direttiva IVA).
Se una persona fisica vende il suo autoveicolo, ai fini dell'IVA le possibilità sono:
(a) "veicolo nuovo" (per la definizione di veicolo nuovo, v. punto (a) precedente). In tal caso l'IVA sarà versata nello Stato membro verso cui viene trasferito il veicolo (articolo 2 della direttiva IVA). Per evitare le doppia tassazione, la persona fisica che ha venduto il "veicolo nuovo" può dedurre o essere rimborsato dell'IVA inclusa nel prezzo d'acquisto nello Stato membro d'origine, per un importo non superiore all'IVA che dovrebbe versare se la cessione fosse stata tassata nello Stato membro d'origine (articolo 172 della direttiva IVA).
(b) Veicolo "non nuovo". La transazione non rientra nel campo d'applicazione dell'IVA. L'IVA non va versata.
La Commissione ritiene che, al momento dell'immatricolazione, le autorità nazionali possano anche chiedere un attestato della copertura assicurativa.
3.5.2. Autoveicoli già immatricolati in un altro Stato membro
Per gli autoveicoli già immatricolati in un altro Stato membro, lo Stato membro di immatricolazione può solo chiedere la presentazione dei seguenti documenti:
(a) l'originale o una copia della carta di circolazione non armonizzata rilasciata in un altro Stato membro: molti veicoli immatricolati prima del 2004 sono ancora muniti della carta di circolazione non armonizzata.
Per il diritto comunitario non esiste l'obbligo di sottoporre alle autorità nazionali d'immatricolazione dello Stato membro di destinazione l'originale o la copia di tale certificato, rilasciato in un altro Stato membro. La Commissione ritiene invece che la legge nazionale, per evitare controlli amministrativi doppi o ridurre il traffico di veicoli rubati, può obbligare l'acquirente a presentare copia della carta di circolazione rilasciata nello Stato membro d'origine prima di immatricolare l'autoveicolo.
(b) La carta di circolazione armonizzata: La carta di circolazione armonizzata rilasciata da uno Stato membro, deve essere riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini della reimmatricolazione del veicolo in un altro Statomembro [28]. L'acquirente di un autoveicolo munito della carta di circolazione armonizzata, avrà ricevuto la parte I della precedente carta di circolazione e la parte II, se è stata rilasciata. La parte I della precedente carta di circolazione e la Parte II (se rilasciata) vanno trasmesse alle autorità d'immatricolazione dello Stato membro di destinazione affinché queste possano ritirare la/le parte/i della precedente carta di circolazione. Entro 2 mesi, esse informeranno del ritiro della carta le autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Esse restituiranno inoltre a tali autorità la carta che hanno ritirato se queste lo chiedono entro 6 mesi dal ritiro. Se la carta dicircolazione si compone delle parti I e II [29] ma manca la parte II, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata chiesta la nuova immatricolazione possono, in casi eccezionali, reimmatricolare il veicolo ma solo dopo aver ottenuto la conferma, scritta o elettronica, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in
precedenza, che il richiedente ha diritto a reimmatricolare il veicolo inun altro Stato membro [30].
(c) il certificato di conformità CE o nazionale:
— Le autorità nazionali non possono chiedere il certificato di conformità CE per i veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, se la carta di circolazione precedente del veicolo è del tutto conforme al modello di cui alla direttiva 1999/37/CE. Secondo l'articolo 4 della direttiva, la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro deve essere riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini della reimmatricolazione dell'autoveicolo in uno di tali Stati.
— Le autorità nazionali possono però chiedere il certificato di conformità CE per i veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, se la carta di circolazione non armonizzata dell'altro Stato membro non permette loro di identificare l'autoveicolo con sufficiente precisione.
— Se l'autoveicolo non è munito di nessun certificato di conformità CE, le autorità nazionali possono chiedere un certificato di conformità nazionale;
(d) l'attestato dell'avvenuto pagamento dell'IVA, se il veicolo è nuovo ai fini dell'IVA (v. sezione 3.5.1.);
(e) un certificato di assicurazione;
(f) un certificato dell'avvenuto controllo tecnico, se il controllo tecnico è obbligatorio per tutte le nuove immatricolazioni degli autoveicoli già immatricolati nello stesso o, rispettivamente, in un altro Stato membro.
4. TRASFERIMENTO DI UN AUTOVEICOLO IN UN ALTRO STATO MEMBRO
Un autoveicolo può ovviamente essere messo su un rimorchio o su un autocarro e trasportato in un altro Stato membro. In altri casi sarà il proprietario, o chi per lui, a guidarlo verso lo Stato membro di destinazione.
Come regola generale, per la maggior parte degli Stati membri, un autoveicolo non può circolare senza una targa con un numero di matricola. Normalmente, l'autoveicolo in circolazione ha le targhe dello Stato membro d'origine o quelle dello Stato membro di destinazione.
È inoltre obbligatorio coprire la responsabilità civile con un'assicurazione [31] ed è perciò consigliabile che gli automobilisti, quando usano il veicolo, abbiano con loro la "carta verde", cioè il certificatointernazionale di assicurazione [32]. In seguito alla firma dell'AccordoMultilaterale [33] da parte di tutti gli Stati membri (nonché di Andorra, Croazia, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera), la targa di immatricolazione del veicolo equivale comunque a un certificato d'assicurazione. Ciò permette gli autoveicoli muniti di una targa di immatricolazione di uno di questi paesi di circolare liberamente nell'area da essi coperta, senza la necessità di controllare alle frontiere la presenza dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore.
Esistono 2 modi legali di guidare un autoveicolo nello Stato membro di destinazione: si applica al veicolo o una targa d'immatricolazione professionale o una targa temporanea.
4.1. Applicazione di una targa d'immatricolazione professionale
Nella maggior parte degli Stati membri esistono regimi d'immatricolazione professionale per permettere ai rivenditori al dettaglio di far circolare autoveicoli sulle strade pubbliche per brevi periodi senza obbligarli a un'immatricolazione formale. I regimi d'immatricolazione professionale sono riservati a costruttori, assemblatori, distributori e commercianti per gli autoveicoli che possiedono.
La maggior parte degli Stati membri non rilascia carte di circolazione professionali in quanto tali, comprendenti l'identificazione dell'autoveicolo. Essi rilasciano di solito un altro tipo di documento che collega le targhe al loro titolare, e/o chiedono al titolare di tenere un registro dei viaggi effettuati con la targa.
L'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione di Vienna sullacircolazione stradale [34] precisa che le Parti contraenti non possono proibire il movimento di autoveicoli immatricolati da un'altra parte contraente, se il conducente è munito di una carta di circolazione. Le Parti contraenti devono anche riconoscere le carte di circolazione rilasciate da altre Parti contraenti conformemente alla convenzione. Non esistono comunque disposizioni della Convenzione che impongano, o permettano, alle Parti contraenti di proibire la libera circolazione dei veicoli non conformi alla convenzione.
Data la libertà di transito dei beni all'interno della Comunità [35], il movimento intracomunitario di autoveicoli muniti di un numero di targa professionale rilasciato in un altro Stato membro è disciplinato dal trattatoCE [36], in particolare dall'articolo 28. Le possibili restrizioni devono essere giustificate ai sensi dell'articolo 30 CE o con uno dei requisiti obbligatori accettati dalla Corte di Giustizia.
Ai veicoli muniti di targhe professionali si applica di solito anche il principio che ogni Stato membro deve far sì che la responsabilità civile per i veicoli normalmente stazionati nel suo territorio sia coperta da assicurazione.
I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono stabiliti dalle misure a tal fine adottate. Gli Stati membri possono però escludere da tale obbligo i veicoli muniti di targhe professionali (derogare cioè dalla suddetta disposizione), se le targhe rientrano in un elenco stilato dallo Stato membro interessato e inviato agli altri Stati membri e alla Commissione. In tal caso, gli altri Stati membri hanno il diritto di chiedere che la persona responsabile del veicolo in questione sia munita di una carta verde valida o stipuli un contratto assicurativo alla frontiera tale da soddisfare i requisiti delloStato membro interessato [37]. Tuttavia, una nuova modifica apportata alla direttiva 72/166/CEE dalla 5a direttiva "assicurazione autoveicoli"2005/14/CE [38] afferma che i veicoli esenti dall'obbligo assicurativo per la targa speciale di cui sono muniti vanno trattati come veicoli non assicurati. Le vittime di infortuni causati da tali veicoli possono chiedere di essere risarcite all'organismo di indennizzo del paese in cui è avvenuto l'infortunio. Tale organismo dovrà poi rivalersi sul fondo di garanzia del paese in cui il veicolo è di solito stazionato.
4.2. Autoveicoli muniti di una targa temporanea
Molti Stati membri si sono dotati di un sistema d'immatricolazione temporanea che permette la circolazione dell'autoveicolo per un breve periodo prima di ottenere l'immatricolazione definitiva o prima di lasciare il territorio. L'immatricolazione temporanea avviene di solito nello Stato membro d'origine del veicolo. La Commissione ritiene tuttavia che, in base al principio generale della libertà di transito dei beni e alla direttiva sui documenti d'immatricolazione dei veicoli, lo Stato membro d'origine debba anche accettare l'uso — sul proprio territorio — di targhe e di certificati temporanei rilasciati dallo Stato membro di destinazione.
Per l'immatricolazione temporanea:
— Gli Stati membri possono rilasciare una carta di circolazione temporanea che non differisca o si discosti poco dal modello di cui alla direttiva 1999/37/CE. In tal caso, se il conducente è munito della parte I della carta di circolazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [39], gli altri Stati membri devono riconoscere la carta di circolazione temporanea rilasciata da uno Stato membro per l'identificazione del veicolo nel traffico internazionale.
— Altrimenti, la carta di circolazione temporanea può essere sostanzialmente diversa dal modello di cui alla direttiva 1999/37/CE. Gli altri Stati membri sono tenuti in generale a riconoscere tale carta ai sensi degli articoli 28 e 30 del trattato CE.
La libera circolazione dell'autoveicolo, munito di targa e di carta di circolazione temporanei, può essere vietata solo per ragioni di sicurezza stradale (come: capacità di guida del conducente, sua conformità alle norme locali del codice della strada o conformità dei veicolo al controllo tecnico), per il fondato sospetto che il veicolo sia stato rubato o per ragionevoli dubbi delle autorità di controllo sulla validità del documento.
Si raccomanda inoltre agli automobilisti di portare con sé la "carta verde" che conferma la copertura assicurativa almeno al livello minimo obbligatorio imposto dalle leggi del paese visitato. Durante il viaggio, e fino alla sua immatricolazione definitiva nello Stato membro di destinazione, il veicolo deve essere coperto da una polizza d'assicurazione rilasciata da un assicuratore autorizzato a operare nello Stato d'origine del veicolo. Tuttavia, una nuovanorma [40], che gli Stati membri dovranno recepire entro l'11 giugno 2007, precisa che, se un veicolo è spedito da uno Stato membro a un altro, lo Stato membro in cui si colloca il rischio viene considerato, per 30 giorni dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, Stato membro di destinazione anche se il veicolo in questione non è stato in esso formalmente immatricolato. Ciò consente all'acquirente del veicolo di ottenere la copertura assicurativa nel suo Stato membro di residenza anche se il veicolo è ancora munito di targa straniera (targa temporanea del paese d'origine). In pratica, ciò significa che l'assicurazione va stipulata nel paese di destinazione. Tale assicurazione può essere offerta da imprese d'assicurazione, stabilite nello Stato membro di destinazione o in altri Stati membri, che forniscano servizi nello Stato membro di destinazione grazie alla libera prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento.
5. RICORSI
Qualsiasi decisione delle autorità nazionali che rifiuti l'omologazione per tipo dell'autoveicolo o la sua immatricolazione va comunicata all'interessato che sarà contestualmente informato delle vie di ricorso, e delle scadenze da esse comportate, in base della legislazione dello Stato membro interessato[41].
Oltre alle possibilità formali di ricorso a livello nazionale, la persona che chiede l'immatricolazione, i cittadini e le imprese possono cercare una soluzione ai problemi di omologazione o di immatricolazione degli autoveicoli tramite il sistema SOLVIT [42]. L'uso del sistema SOLVIT è gratuito.
È anche possibile denunciare uno Stato membro rivolgendosi direttamente alla Commissione europea. La Commissione, se ritiene che uno Stato membro non abbia ottemperato agli obblighi che gli derivano dal trattato CE, può avviare una procedura d'infrazione contro di esso ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.
Circ. Min. trasporti 28 maggio 1998, n. 45/98 - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati di categoria M1 provenienti da Stati membri della CE.
V. anche, la circolare 24 giugno 1998, n. 57/98, la lettera circolare 13 ottobre 1998, n. B090/MOT, e la circolare 26 maggio 2000, n. B22/2000/MOT, riportate di seguito
Premesse
Le modifiche intervenute nella disciplina che regola il trasferimento di beni e servizi nell'ambito della CE, in particolare l'instaurazione del Mercato Unico con la conseguente eliminazione delle frontiere tra i paesi intracomunitari, ed il rispetto dei principi di diritto comunitario basati sulla giurisprudenza derivante dalle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia, concernenti le procedure di omologazione ed immatricolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, rendono necessario un adeguamento delle disposizioni emanate con circolare n. 133/85 del 28 agosto 1985 alle mutate condizioni dello spazio economico europeo.
Considerato che:
- la recente comunicazione della Commissione europea n. 96/C143/04 pubblicata sulla G.U.C.E. del 15 maggio 1996, che aggiorna e sostituisce la precedente n. 88/C281/08 del 4 novembre 1988, richiama gli Stati membri al rispetto dei suddetti principi e riguarda, in particolare, i veicoli della categoria M1;
- per i suddetti veicoli dall'1° gennaio 1998 è divenuta obbligatoria la applicazione della direttiva 92/53/CEE, che sostituisce le omologazioni nazionali con la omologazione comunitaria;
si ritiene opportuno emanare nuove disposizioni riguardanti le verifiche tecniche dei veicoli in oggetto specificati. È fatto salvo l'obbligo del preventivo controllo documentale, ai sensi della citata circolare n. 133/85 e successive.
A - Veicoli già immatricolati in via definitiva con targa civile
Com'è noto, per tali veicoli (definiti anche "usati") è stato più volte chiarito che la prima immissione in circolazione deve intendersi quella avvenuta in uno qualsiasi dei Paesi membri. Ne deriva il principio che tali veicoli se sono stati autorizzati a circolare in un Paese comunitario, hanno i requisiti per circolare in un qualsiasi altro Stato della CE. La immatricolazione in Italia deve, pertanto, essere considerata come una reimmatricolazione sulla base del documento di circolazione definitivo rilasciato dall'autorità del Paese di provenienza.
Per quanto concerne il controllo tecnico dello stato fisico del veicolo (visita di revisione ai sensi dell'art. 80 del codice della strada), la Commissione della CE nella citata comunicazione n. 96/C143/04 ha stabilito che sottoporre ad un controllo tecnico un veicolo già immatricolato in uno Stato membro non sarebbe compatibile con il diritto comunitario, a meno che tale controllo non sia previsto, alle stesse condizioni, per i veicoli già immatricolati nel territorio nazionale.
Considerato che(1):
- i veicoli in questione, all'atto della loro prima immissione in circolazione nel Paese di origine, sono stati già riconosciuti rispondenti ai requisiti necessari per l'immatricolazione con targa civile;
- il codice della strada, in caso di rinnovo di immatricolazione (artt. 95 e 102), non prevede che un veicolo venga nuovamente sottoposto a un controllo tecnico;
- che il controllo tecnico del parco circolante è attualmente armonizzato a livello comunitario; in particolare, la direttiva 88/449/CE dispone per i veicoli in questione una visita di revisione con scadenza quadriennale dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
si dispone che i veicoli usati provenienti da un Paese comunitario, ove dalla relativa documentazione risulti la validità dell'ultimo controllo tecnico effettuato, non dovranno più essere sottoposti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (collaudo), ai sensi dell'art. 75 del codice della strada.
Qualora invece dalla documentazione risulti che il controllo tecnico sia scaduto di validità, ovvero che scadrà nell'anno solare, i veicoli dovranno essere sottoposti a visita e prova, applicando la tariffa 3.1.
Ai fini della osservanza dei termini di scadenza della revisione, valgono le disposizioni di cui al D.M. 13 gennaio 1997, n. 20 con riferimento alla data di prima immatricolazione nel Paese comunitario di provenienza, o alla data relativa all'ultimo controllo tecnico effettuato.
Per quanto concerne la necessità di disporre di quei dati che non siano desumibili dalla documentazione ufficiale che accompagna il veicolo, e che risultano necessari per la compilazione della carta di circolazione, gli interessati potranno presentare una documentazione tecnica rilasciata dal costruttore del veicolo o dal suo legale rappresentante in Italia nella quale, ai fini di agevolare la individuazione del corrispondente tipo di veicolo omologato, potrà essere indicato il codice di immatricolazione nazionale.
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(1) V. anche la lettera circolare 13 ottobre 1998, n. B090/MOT.
B - Veicoli nuovi di fabbrica, ovvero mai immatricolati in via definitiva
I veicoli nuovi sono quelli che vengono acquistati direttamente da singoli privati in un paese comunitario, oppure commercializzati in Italia sia da operatori privati che dalle reti ufficiali dei concessionari, per i quali è divenuto obbligatorio dal 1° gennaio 1996 il regime di omologazione comunitario.
Tali veicoli, dotati di omologazione europea rilasciata nello Stato comunitario di provenienza, possono essere immatricolati in qualunque Paese membro senza alcuna formalità o controllo. Per essi valgono le disposizioni emanate relative alla immatricolazione in Italia di veicoli muniti del certificato di conformità comunitario (COC), in particolare:
- circolare n. 223/93 del 15 dicembre 1993, le note prot. n. 2712/4360 del 19 settembre 1994, n. 0195/4319 del 30 gennaio 1997 e n. 4452/4110/0 del 30 ottobre 1997.
Con l'occasione si rammenta che per i suddetti veicoli è necessario verificare, analogamente ai veicoli nuovi dotati di OE, la loro rispondenza alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento nazionale, rese obbligatorie per la immatricolazione (per esempio quelle relative alle emissioni inquinanti ed al livello sonoro). Occorre anche tener conto della nota prot. n. 4862/4110 dell'1 dicembre 1997 relativa ai veicoli di fine serie.
Si fa presente che i veicoli di cui ai precedenti punti A e B possono essere dotati di targa provvisoria per esportazione o di transito.
In tal caso i documenti per la immatricolazione sono, rispettivamente, per i veicoli di cui al punto A la carta di circolazione o il documento di radiazione e per i veicoli di cui al punto B il certificato di omologazione comunitario (COC).
Le presenti disposizioni valide per i veicoli di provenienza comunitaria si applicano anche a:
- veicoli delle Forze Armate e degli Enti assimilati, ai sensi dell'art. 94 del codice della strada per i quali si richiede l'immatricolazione con targa civile;
- veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.
Qualora i veicoli in questione, sia nuovi che usati, risultino dotati di una struttura di traino, ancorché non omologata in Italia, questa dovrà essere annotata sulla carta di circolazione italiana, così come approvata nel Paese comunitario di provenienza e attestata sui documenti originari.
Per la immatricolazione dei veicoli importati da Paesi extracomunitari, e per quelli provenienti da uno Stato membro ma appartenenti ad una categoria diversa dalla M1, rimangono valide le disposizioni contenute nella circolare n. 133/85.
Per i veicoli in oggetto vanno pertanto disapplicati i punti della citata circolare n. 133/85 relativi alla documentazione doganale ed alla visita e prova. Per quanto concerne l'autenticazione e legalizzazione dei documenti vale il punto 6.1 della circolare n. 59/91 del 5 aprile 1991. Le disposizioni emanate con la presente circolare andranno in vigore per le domande di immatricolazione dei veicoli in oggetto presentate a partire dal 1° giugno 1998.
Circ. Min. trasporti 24 giugno 1998, n. 57/98 - Immatricolazioni di veicoli nuovi ed usati di categoria M1 provenienti da Stati membri della CE. Chiarimenti.
(V. circolare 26 maggio 2000, n. B22/2000/MOT, circolare 16 marzo 2004, n. 1059/M362/MOT3, riportate di seguito)
Le disposizioni emanate con la circolare n. 45/98 del 28 maggio 1998, oltre ad uniformare la normativa nazionale ai principi del diritto comunitario, tendono ad uno snellimento delle procedure relative alla immatricolazione dei veicoli in oggetto specificati ed alla conseguente eliminazione dei numerosi inconvenienti verificatisi in passato a causa dei differenti tempi di definizione delle pratiche dovuti alle difficoltà operative degli Uffici provinciali.
La semplificazione più rilevante consiste nel fatto che, considerato che la rispondenza alle caratteristiche tecniche dei veicoli a norme tecniche comuni (direttive CEE e regolamenti CEE) è stata già accertata nei Paesi di provenienza, la visita e prova per i suddetti veicoli risulta del tutto ingiustificata, e la loro immatricolazione avviene sulla base di un controllo documentale.
L'emanazione della circolare n. 45/98 ha fornito l'occasione per la richiesta di chiarimenti, e molte richieste, in particolare, riguardano i veicoli nuovi di importazione parallela muniti di COC.
È opportuno, a questo punto, premettere alcune considerazioni sul codice meccanografico di immatricolazione (sigla OE) che, si ricorda, viene assegnato, su specifica richiesta, al titolare dell'omologazione, e che una volta digitato, permette di richiamare dal sistema informativo della M.C.T.C. (Area veicoli-archivio omologazioni) i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo e di emettere la relativa carta di circolazione.
Vi sono, tuttavia, casi di veicoli nuovi muniti di COC acquistati direttamente in un Paese comunitario, che non essendo stati destinati, per ragioni commerciali, dalla Casa costruttrice al mercato italiano (es. tipo di veicolo equipaggiato con motore a 8 valvole anziché a 16 valvole) non sono provvisti di tale codice, in quanto non richiesto dal costruttore. È comunque possibile emettere la carta di circolazione, in quanto tutti i dati necessari sono desumibili dal certificato di omologazione CE (COC) del veicolo.
Le disposizioni impartite con la circolare n. 195/4319 del 30 gennaio 1997 e la successiva circolare n. 3081/4319 del 9 dicembre 1997, si intendono con la presente abrogate.
In relazione a quanto sopra premesso, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo su una questione operativa connessa con l'utilizzazione del suddetto codice di immatricolazione.
Presso alcuni Uffici provinciali che, per la locale presenza di operatori commerciali, sono interessati da consistenti quantitativi di veicoli provenienti da Paesi comunitari, viene richiesto il citato codice per la gran parte delle pratiche di immatricolazione dei veicoli in oggetto specificati, al solo fine di abbreviare i tempi di stampa della carta di circolazione. Al riguardo si precisa che tale codice, pur consentendo, ove disponibile, una maggiore speditezza, non è strettamente indispensabile ai fini della emissione della carta di circolazione, i cui dati necessari per la stampa, sono attualmente tutti desumibili dalla documentazione che accompagna il veicolo.
Si ricorda, in ogni caso, che la emissione della carta di circolazione è una precisa incombenza dell'Ufficio, che non può essere subordinata alla circostanza che sia l'utente a fornire obbligatoriamente il codice di immatricolazione. Non può, d'altra parte, escludersi che esso possa essere fornito spontaneamente a titolo di collaborazione per agevolare la definizione della pratica.
Si sottolinea nuovamente la necessità, per i veicoli nuovi di importazione parallela muniti di COC, analogamente a quanto prescritto per i veicoli nuovi di produzione nazionale o estera dotati di codice OE, che venga accertata la rispondenza alle direttive comunitarie più recenti (il cui rispetto è reso obbligatorio per la immatricolazione), mediante la verifica della presenza di una annotazione riportata direttamente sul certificato di conformità CEE dalla Casa costruttrice o, in alternativa, della dichiarazione di rispondenza rilasciata dal costruttore o dal suo legale rappresentante nel Paese di destinazione o di provenienza. In quest'ultimo caso, per la sottoscrizione dei documenti vale quanto stabilito al punto 6.1 della circolare n. 59/91.
Occorre, inoltre, tenere conto anche dei veicoli nuovi di fine serie di importazione parallela muniti di COC, per i quali i costruttori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b), della direttiva 92/53/CEE possono richiedere l'immatricolazione in deroga, in quanto una o più Direttive particolari, facenti parte del fascicolo di omologazione comunitaria del veicolo, sono scadute di validità.
Anche in tali casi dovrà essere presentata apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore o dai suoi rappresentanti, con le modalità di cui al caso precedente.
In definitiva, per quanto concerne la eventuale documentazione tecnica integrativa, nulla è innovato rispetto alle disposizioni impartite con la circolare n. 133/85. Si precisa che, tale documentazione, non è necessaria per dati immodificabili quali il tipo di carrozzeria ed il numero delle porte, che possono essere acquisiti agli atti come mera dichiarazione resa in carta semplice.
I veicoli dalla cui documentazione risulti che il controllo tecnico sia scaduto di validità dovranno essere sottoposti a visita e prova applicando la tariffa 3.1, in quanto sussiste la necessità di emettere una nuova carta di circolazione.
Viceversa, a modifica di quanto riportato nella circolare n. 45/98, non dovranno essere sottoposti a visita e prova i veicoli per i quali tale controllo scade nell'anno solare; in tal caso nella carta di circolazione dovrà essere riportata l'annotazione: "il veicolo deve essere sottoposto a revisione entro il ...".
Ai fini della osservanza dei termini di scadenza della revisione, sulle carte di circolazione dovrà essere riportato:
a) per i veicoli già immatricolati da non più di quattro anni, la data di prima immatricolazione nel Paese comunitario di provenienza;
b) per i veicoli già immatricolati che, dalla documentazione risulta siano stati già sottoposti ad un controllo tecnico, la data, a seconda dei casi, di effettuazione, ovvero di scadenza dell'ultimo controllo tecnico.
Per quanto riguarda il controllo previsto dagli articoli 38 e 53 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 513(1), convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, si comunica che, non essendo più prescritta la visita e prova, la condizione della percorrenza di oltre 6.000 km può essere acquisita agli atti come mera dichiarazione resa in carta semplice.
Per quanto riguarda l'altra condizione relativa alla verifica che la cessione del veicolo sia avvenuta decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione, si precisa che per "prima immatricolazione" deve intendersi una immatricolazione temporanea in cui è stato conservato il COC del veicolo, e non sia stata assolta l'I.V.A. nel paese di origine.
Infatti, la verifica di cui ai citati articoli non deve essere effettuata nei confronti dei veicoli immatricolati in via definitiva, in quanto per questi ultimi si ritiene che l'I.V.A. sia stata già assolta nel Paese di provenienza.
Si raccomanda una puntuale osservanza delle presenti disposizioni.
------------------------
(1) D.L. reiterato, da ultimo, con D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Circ. Min. trasporti 5 maggio
2000, n. A16/2000/MOT - Cir. n. 8/99 del 22 ottobre 1999 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. Controllo a
campione sulla veridicità delle autocertificazioni.
Si trasmette copia della circolare in oggetto, recante direttive in materia di
modalità di svolgimento delle procedure di controllo a campione, previste
dall'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998, sulle dichiarazioni sostitutive rese
dagli utenti.
A tale riguardo, nel sottolineare la piena condivisibilità delle indicazioni
formulate dal Dipartimento della funzione pubblica, appare opportuno segnalare
alcuni aspetti significativi dell'attività di controllo in parola, rispetto ai
quali si richiama l'attenzione delle SS.LL.:
1) i controlli a campione debbono essere attivati immediatamente dopo la
ricezione delle autocertificazioni. A tale scopo, si ritiene che questa esigenza
di tempestività possa essere assicurata mediante verifiche con cadenza
settimanale;
2) gli esiti dei controlli debbono essere resi tempestivamente noti e comunicati
al Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio ispettorato.
Conseguentemente:
a) gli esiti dei controlli effettuati, riepilogati utilizzando la scheda
allegata alla presente circolare (2), dovranno essere mensilmente comunicati ai
sigg. Coordinatori, i quali provvederanno a trasmetterli, a cadenza trimestrale,
direttamente al predetto Dipartimento;
b) ciascun Ufficio, inoltre, provvederà ad affiggere, nei locali ove ha accesso
il pubblico, copia delle schede riepilogative trasmesse mensilmente, avendo cura
che le stesse non contengano mai dati relativi alla identità degli utenti o
comunque elementi in base ai quali si renda possibile risalire all'identità
degli stessi;
3) poiché la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa
all'autonoma determinazione di ciascuna Amministrazione, si dispone che la
stessa sia non inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni
sostitutive acquisite settimanalmente nell'ambito di ciascun procedimento di
competenza;
4) in caso di accertata mendacità, dal combinato disposto di cui all'art. 11,
comma 3, del D.P.R. n. 403 del 1998 e dell'art. 26 della legge n. 15 del 1968
deriva, a carico del dichiarante, una duplice responsabilità di natura
amministrativa e penale.
Sotto il primo aspetto, è previsto che l'utente decada dai benefici
eventualmente conseguiti in ragione della dichiarazione non veritiera, e
pertanto si dovrà procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti
adottati ogni qualvolta i fatti, gli stati o le qualità falsamente dichiarate
rappresentino presupposti o condizioni essenziali alla adozione dei
provvedimenti stessi.
In tal caso, si rammenta la necessità che la procedura di annullamento d'ufficio
sia sempre rispettosa dei principi statuiti dalla legge n. 241 del 1990
(comunicazione dell'avvio del procedimento, indicazione del responsabile del
procedimento, ecc.).
Sotto l'aspetto delle responsabilità di natura penale, si sottolinea la
necessità di dare tempestiva comunicazione alla Autorità giudiziaria competente
delle ipotesi di mendacità verificate in via amministrativa.
Resta in ogni caso fermo quanto disposto con circolare n. A27/99/MOT del 25
novembre 1999 U.d.G., in tema di patenti di guida conseguite a seguito di
superamento di esame orale, disposto sulla base di falsa dichiarazione da parte
degli interessati in ordine al mancato possesso del titolo di studio relativo
alla scuola dell'obbligo.
Si ribadisce infatti che, salve facendo le responsabilità penali derivanti dal
caso di specie, l'ammissione all'esame orale non rappresenta in sé un
"beneficio", bensì una modalità di accertamento della idoneità tecnica alla
conduzione di veicoli che, a tutti gli effetti, deve ritenersi equivalente al
metodo dei "questionari".
Cosicché, svolto regolarmente l'esame orale innanzi al funzionario esaminatore,
il quale abbia accertato l'idoneità del candidato, sotto l'aspetto
amministrativo non si rinvengono i presupposti giuridici in base ai quali
procedere all'annullamento d'ufficio dell'esame stesso e, conseguentemente, del
provvedimento di rilascio della patente di guida.
Data la rilevanza della questione, l'illustrata impostazione interpretativa è
stata comunque sottoposta al parere del Dipartimento per la funzione pubblica,
le cui eventuali osservazioni difformi si provvederà a comunicare per mezzo di
apposita circolare.
Si fa presente, inoltre, che se dall'esito dei controlli emergono meri errori
materiali (dichiarazioni formalmente irregolari che possono essere
regolarizzate, anche d'ufficio, poiché risultanti sostanzialmente veritiere),
non si darà luogo alla descritta procedura d'annullamento dei provvedimenti
adottati, né dovrà esserne notiziata l'A.G.
Poiché, come si è detto, l'attività di verifica a campione sulla veridicità
delle autocertificazioni deve assumere carattere di sistematicità, si invita
ciascun Ufficio ad individuare uno o più responsabili delle procedure di
controllo, che potranno divenire anche stabili referenti per tutte le altre
Amministrazioni che avranno necessità di accedere ai dati tenuti a livello
locale dalla M.C.T.C.
Appare utile sottolineare che, in base agli elementi conoscitivi che verranno
trasmessi al Dipartimento per la funzione pubblica, nonché agli esiti di visite
ispettive che lo stesso Dipartimento svolgerà periodicamente su tutto il
territorio, sarà dato impulso ad interventi di tipo sanzionatorio a carico di
coloro che si renderanno inadempienti all'obbligo di procedere ai controlli a
campione e, viceversa, verranno attivati incentivi tesi a premiare l'impegno dei
funzionari e dei dirigenti che, in termini di efficienza ed efficacia,
dimostreranno di aver realizzato i migliori risultati.
Allo scopo di assicurare la massima celerità nella acquisizione delle
informazioni necessarie, laddove non siano ancora in uso sistemi di posta
elettronica e nelle more dell'attivazione di collegamenti telematici tra
Amministrazioni, le richieste di verifica della veridicità delle
autocertificazioni ed i relativi riscontri possono essere trasmessi via fax.
Nel segnalare, infine, che anche l'invio delle informazioni richieste
costituisce un dovere d'ufficio, si fa presente che l'Amministrazione che
detiene i dati oggetto di accertamento è tenuta ad indicare, oltre all'esito del
controllo effettuato, l'Ufficio che ha proceduto al controllo stesso, la data ed
il responsabile del procedimento.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT - Immatricolazione di veicoli nuovi (immatricolati o no) ed usati provenienti da Stati membri della Comunità. Precisazioni in ordine all'assoggettamento alla corresponsione dell'I.V.A. (abrogata dalla circolare 22 novembre 2007, prot. n. 108324)
Circ. Min. trasporti 11 ottobre 2000, n. B64/2000/MOT - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli già immatricolati provenienti da Stati membri della Comunità: paragrafo D della circolare 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT. (abrogata dalla circ. 27 novembre 2007, prot. n. 108243, riportata di seguito).
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 16 marzo 2004, n. 1059/M362/MOT3 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero. (V. la circolare 27 novembre 2007, prot. n. 108243, riportata di seguito, che ha abrogato il punto A)
Taluni quesiti proposti dagli Uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri e dall'Utenza in ordine alla materia di specie hanno evidenziato l'opportunità di esporre le considerazioni ed impartire le disposizioni che seguono, al fine di conseguire uniformità di comportamenti e di procedure.
Documentazione a corredo delle domande di immatricolazione dei veicoli non precedentemente immatricolati
1. Veicoli muniti di C.O.C.
Per tali veicoli il C.O.C. vale quale certificazione delle caratteristiche tecniche (paragrafo 3 della circolare D.G. n. 133 del 28 agosto 1985) oltre a costituire documento necessario per l'immatricolazione.
Il C.O.C. deve essere sottoscritto (ovvero accompagnato dalla scheda o dal certificato di omologazione sottoscritti); la sottoscrizione deve essere quella depositata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A conferma di quanto disposto al secondo paragrafo della circolare n. 57/98 del 24 giugno 1998 si chiarisce che, ove non espressamente rilevabile nel documento di specie ovvero non desumibile in relazione alla data del rilascio dell'omologazione, deve essere anche dichiarata la conformità alle direttive comunitarie obbligatorie per l'immatricolazione al momento della richiesta. Tale ulteriore attestato, come noto, deve essere rilasciato dal Costruttore (o dal suo legale rappresentante in Italia ovvero nello Stato dal quale il veicolo proviene). Si fa infatti rilevare che la data di rilascio del C.O.C. non sempre coincide con quella di costruzione del veicolo.
Ove peraltro venisse prodotta la certificazione attestante il "codice di immatricolazione" (OE/OA) rilasciata dal legale rappresentante in Italia del Costruttore, tale certificazione ulteriore rispetto al C.O.C. sarebbe superflua.
2. Veicoli non muniti di C.O.C.
Per tali veicoli l'immatricolazione è subordinata all'esito favorevole della visita e prova (articolo 75 del codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992). Essi debbono essere dotati di certificazione d'origine (può valere come tale la dichiarazione di conformità all'omologazione del tipo conseguita in uno Stato comunitario: punto 2.2 della circolare D.G. n. 133 del 1985) e della documentazione attestante la conformità a tutte le direttive comunitarie vigenti al momento della richiesta di immatricolazione. Per la sottoscrizione di tali atti:
- se formati in uno Stato della Comunità vale quanto precedentemente esposto a proposito della sottoscrizione del C.O.C.;
- se formati in uno Stato non appartenente alla Comunità vale quanto esposto al successivo paragrafo in ordine ai documenti di immatricolazione.
Per quanto infine concerne la immatricolazione dei veicoli "fine serie" si richiama l'ottemperanza al disposto della lettera circolare 6 marzo 2001, n. 587/C3/2001.
Documentazione a corredo delle domande di immatricolazione dei veicoli con targa già rilasciata da uno Stato estero
Come noto, fatte salve le procedure vigenti in ciascuno Stato, in linea di principio debbono essere prodotti:
a) la carta di circolazione in corso di validità (originale o duplicato) ovvero una attestazione da parte della stessa Autorità, della avvenuta acquisizione ai propri atti del documento originale.
A tale proposito, vedasi peraltro la circolare n. 3012/4319/B105 del 2 dicembre 1997 riferita ai veicoli provenienti dalla R.F.G., e si richiamano tutti i casi particolari portati a conoscenza nel tempo successivamente alla emanazione della circolare D.G. n. 133/85. Si evidenzia che, a far data dal 1° giugno 2004, gli Stati membri sono tenuti tra l'altro a mettere «.... in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative...... » per la emissione delle carte di circolazione di modello comunitario (Dir. 1999/37/CE del 29 aprile 1999 "Documenti di immatricolazione dei veicoli") identiche cioè a quelle già in uso nel nostro Paese a far data dal D.M. 2 novembre 1999. La Scrivente si riserva di emanare a tempo debito eventuali ulteriori disposizioni in proposito.
Si evidenzia che i documenti rilasciati dalle Autorità statali:
- se emessi negli Stati della Comunità ovvero in quelli firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo (circolare n. 760/4319(C)/B030 del 20 marzo 1997) non sono soggetti ad autentica e legalizzazione;
- se emessi in Stati non comunitari sono invece soggetti ad autentica e legalizzazione (paragrafo 6, punto 6.1 della circolare D.G. n. 133 del 1985); con l'avvertenza che quest'ultima specifica incombenza, come noto attuata dalla Autorità diplomatica italiana, può essere sostituita dalla "apostille" per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja (paragrafo 6, punto 6.2 della circolare D.G. n. 133 del 1985).
La documentazione se non resa in lingua italiana deve essere tradotta con traduzione asseverata nei modi di legge;
b) un attestato delle caratteristiche tecniche (se non integralmente rilevabili dalla carta di circolazione) che qualora non sia rilasciato dalla Autorità statale deve essere da questa autenticato.
Il C.O.C. che in taluni Paesi resta nella disponibilità degli intestatari dei veicoli è pienamente valido quale attestato delle caratteristiche tecniche, e per esso si richiama integralmente quanto esposto al precedente paragrafo. La documentazione ad eccezione del C.O.C., se non resa in lingua italiana deve essere tradotta con traduzione asseverata nei modi di legge.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 3 dicembre 2004, n. 5239/M362 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica di commercializzazione cosiddetta "parallela", ovvero già immatricolati in uno Stato estero. Ulteriori disposizioni.
(V. la circolare 13 aprile 2005, n. 1925/M362, riportata di seguito),
Si intende dare corso, come preannunciato nella circolare n. 122/DTT del 28 maggio 2004, alla semplificazione delle procedure di immatricolazione dei veicoli indicati in oggetto, sulla base delle risultanze conseguite alla applicazione della circolare n. 1059/M362/MOT3 del 16 marzo 2004. Le presenti disposizioni costituiscono perciò seguito di quelle pubblicate nella circolare ora richiamata ed abrogano di quest'ultima solo quelle in contrasto con esse.
1. Veicoli nuovi di fabbrica, muniti di C.O.C.
I dati da trascriversi sulle carte di circolazione saranno desunti esclusivamente dal C.O.C. ivi compresi quelli concernenti le Direttive comunitarie "livello sonoro", "emissioni", "consumo" (punti 45, 46.1, 46.2) soltanto se il C.O.C. è stato rilasciato in data non anteriore all'anno solare precedente quello nel quale è stata richiesta l'immatricolazione.
Se invece il C.O.C. è stato rilasciato in data precedente, dovrà essere attestata nei modi d'uso, dal Costruttore o dal legale rappresentante in Italia ovvero nello Stato dal quale il veicolo proviene, la conformità del veicolo a tutte le Direttive comunitarie vigenti al momento della domanda di immatricolazione.
Nel caso di C.O.C. duplicato tale attestazione dovrà essere sempre presentata indipendentemente dalla data di rilascio del C.O.C. e dovrà inoltre essere prodotta, da parte dell'importatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che quel veicolo non è mai stato precedentemente immatricolato, nonché i motivi per cui viene esibito un duplicato del C.O.C.
I "codici di immatricolazione" (OE/OA) se non attestati dal legale rappresentante del Costruttore in Italia dovranno essere individuati utilizzando le apposite transazioni (OMFT/OMNZ) previste dalle procedure informatiche in vigore.
Per la immatricolazione dei veicoli di "fine serie" si richiama il disposto della Circolare 587/C3 del 6 marzo 2001.
2. Veicoli nuovi di fabbrica, non muniti di C.O.C.
Restano in vigore le pregresse disposizioni che prevedono, tra l'altro, la visita e prova.
3. Veicoli già immatricolati in uno stato comunitario.
3.a Veicoli appartenenti alle categorie L ed M1
I dati da trascriversi nel documento di circolazione saranno desunti da quello originale e, se non integralmente rilevabili da questo, dall'attestato delle caratteristiche tecniche che qualora non rilasciato dalla Autorità statale deve essere da questa legalizzato. Il C.O.C. che in taluni Paesi resta nella disponibilità degli intestatari dei veicoli è, si ricorda, pienamente valido quale attestato delle caratteristiche tecniche. Si ricorda altresì che la documentazione, ad eccezione del C.O.C., se non resa in lingua italiana deve essere integralmente tradotta con traduzione asseverata nei modi di Legge. Non dovrà essere richiesta alcuna documentazione aggiuntiva.
Si evidenzia inoltre che dal 1° luglio 2004 vige in Ambito comunitario la Direttiva 1999/37/CE "Documenti di immatricolazione dei veicoli", che prevede l'armonizzazione delle carte di circolazione. Queste consistono in "una sola parte" (è la "parte prima" adottata in Italia con il D.M. 2 novembre 1999: allegato I alla Direttiva) ovvero in "due parti: prima e seconda" (quest'ultima conforme all'allegato II alla Direttiva). È peraltro prevedibile che tale armonizzazione avverrà in modo non contemporaneo e subirà qualche differimento da parte di taluni Stati della U.E.
L'articolo 5/2 della Direttiva prescrive che "ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in uno Stato membro" deve essere consegnata alla Autorità che provvede alla reimmatricolazione la "parte prima" (nonché, se emessa, la "parte seconda") del documento originale da trattenere in Atti per almeno sei mesi, avendo l'Autorità emittente facoltà di chiedere entro sei mesi dal ritiro che il documento le venga rispedito; dispone altresì che questa ultima Autorità sia "informata" entro due mesi della avvenuta immatricolazione con targa nazionale. Si allega alla presente il modello dello stampato da utilizzare, che codesti Uffici riprodurranno, nonché l'elenco degli indirizzi di posta elettronica delle Autorità comunitarie di riferimento, segnalando l'opportunità che ciascun Ufficio periferico del Dipartimento sin d'ora si organizzi per ottemperare alla suddetta incombenza
In aggiunta a quanto sopradetto si precisa che qualora sul documento originale non fosse riportata la Direttiva anti-inquinamento e non fosse neppure possibile individuare senza alcun margine di errore il "codice di immatricolazione" dal quale ricavare la detta Direttiva, la relativa informazione sarà omessa sul documento nazionale (a meno che l'intestatario non produca idonea ulteriore documentazione rilasciata nei modi d'uso dalla Casa costruttrice del veicolo o dalla Autorità nazionale di provenienza). Solo in tale ultimo caso il documento sarà emesso individuando il veicolo come "esemplare unico".
Si rammenta che tale indicazione è segnalata come facoltativa dalla Direttiva 1999/37/CE e che in taluni Stati della Comunità essa è ritenuta non essenziale, assumendo invece peculiare rilevanza nel nostro Paese (vedasi ad esempio le limitazioni alla circolazione, eccetera)
Per quanto, in particolare, concerne i veicoli già immatricolati in uno degli Stati entrati a far parte della Comunità nel maggio dell'anno corrente (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria), si sostanziano due fattispecie:
- per i veicoli immatricolati in data antecedente il 1° maggio 2004 dovrà essere accertata, per consentirne la immatricolazione in Italia, la conformità alle Direttive comunitarie - segnatamente quella anti-inquinamento - vigenti nella Comunità stessa al momento della loro prima immatricolazione,
- per i veicoli immatricolati in data successiva il 1° maggio 2004 vigono le più generali disposizioni date all'inizio del presente sottoparagrafo.
Saranno inviati contemporaneamente alla presente gli specimen dei documenti di circolazione in corso, nella disponibilità dell'Amministrazione.
Infine, a chiarimento di quesiti qui pervenuti, si precisa che per i veicoli in questione per i quali, dalla documentazione originaria, risulti scaduto il controllo tecnico, dovrà evidenziarsi l'obbligo di revisione del mezzo apponendo la relativa annotazione sulla carta di circolazione italiana.
Qualora il detto controllo tecnico dovesse scadere in data successiva rispetto ai tempi prescritti dal comma 1 dell'art. 95 C.d.S. per il rilascio della carta di circolazione "definitiva", sulla medesima andrà annotata la dicitura "il veicolo deve essere sottoposto a revisione entro il....".
I casi che qui si stanno descrivendo devono essere trattati in armonia con quanto previsto dal 1° capoverso del punto 5. Disposizioni conclusive della presente circolare, sicché al veicolo che dalla documentazione originaria presenti un controllo tecnico scaduto, potrà rilasciarsi esclusivamente la carta di circolazione definitiva riportante o l'annotazione dell'obbligo di revisione in quanto già scaduto il controllo tecnico o del termine entro il quale tale adempimento dovrà essere espletato.
Tutte le disposizioni delle precedenti circolari sull'argomento in contrasto con le presenti sono abrogate.
In particolare si conferma che la tariffa applicabile per tale operazione è quella della revisione (tariffa 3.2)
3.b Veicoli diversi dalle precedenti categorie
Restano in vigore le disposizioni pregresse che prevedono, tra l'altro, la visita e prova.
4. Veicoli nuovi di fabbrica o già immatricolati provenienti da stati extracomunitari.
Valgono le disposizioni vigenti, confermandosi che l'immatricolazione di tali veicoli è subordinata alla attestata conformità alle norme comunitarie vigenti al momento della domanda di immatricolazione in Italia fatti salvi i casi particolari illustrati nelle Circolari pregresse.
5. Disposizioni conclusive.
In ordine alle procedure di immatricolazione, con la presente si prescrive che a far data dal 3 gennaio 2005 la immatricolazione del veicolo abbia corso entro e non oltre dieci giorni lavorativi da quello di presentazione della documentazione completa; il rilascio della carta di circolazione "definitiva" sarà attuato improrogabilmente nei tempi prescritti dal comma 1 dell'art. 95 del C.d.S. Si rammenta peraltro che il termine ivi prescritto è da intendersi come ultimativo, pertanto si invitano codesti uffici a voler intraprendere tutte le opportune iniziative volte al massimo contenimento dei tempi di emissione della carta di circolazione "definitiva".
Tutti gli Uffici periferici D.T.T. sono tenuti alla tassativa applicazione di tale disposto.
Si sottolinea anche a tale proposito che è da tempo entrato in vigore un applicativo CED definito "prenotanazionalizzazione", strumento utilizzabile dagli studi ex legge n. 264 del 1991 che consente una più celere preparazione da parte degli stessi studi della documentazione per l'immatricolazione dei veicoli di importazione parallela. Si invitano pertanto gli uffici periferici del DTT ad agevolare la diffusione di tale mezzo.
Permane la vigenza di ogni altra pregressa disposizione non in contrasto con le presenti.
Si anticipa comunque che non appena sarà entrata in vigore la prevista Convenzione che il Ministero deve stipulare con l'Agenzia delle Entrate per l'inserimento del processo di "nazionalizzazione" nell'ambito dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), sarà conseguentemente emanata una "Circolare definitiva quadro" che abrogherà tutte le circolari, anche storiche, emanate sulla materia. Essa costituirà testo unico in materia di immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica dotati di certificazione non rilasciata dalle Concessionarie ufficiali in Italia delle Case costruttrici, ovvero già immatricolati all'Estero.
Le previsioni attuali indicano in almeno tre mesi il tempo necessario al raggiungimento di tale obiettivo, fatti salvi eventuali differimenti dovuti ad una imprevista maggiore tempistica per la stipula della detta Convenzione.
Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 3 gennaio 2005 e si applicano anche alle domande di immatricolazione già presentate e non ancora definite.
In considerazione della particolare urgenza dell'assolvimento delle sopraccitate disposizioni, la presente circolare viene diramata direttamente ai singoli Uffici Provinciali del DTT.
Vogliano i Signori Direttori dei Settori Trasporti dei SIIT assicurare la puntuale ed uniforme osservanza delle disposizioni stesse.
Allegato 1
Indirizzi di posta elettronica delle Autorità comunitarie cui inviare l'"informazione" (direttiva 1999/37/CE) (omissis)
Allegato 2
Fac simile della comunicazione da inviare
| U.P. D.T.T. di |
| Prot.n. (marca operativa) |
| Alla Autorità dello Stato Originario |
| Oggetto: Direttiva 1999/37/CE del 29 aprile 1999; veicolo già targa |
| , telaio |
| In ottemperanza del disposto dell'articolo 5/2 della Direttiva 1999/37/CE, si segnala l'avvenuta |
| reimmatricolazione, in data | del veicolo generalizzato in oggetto, per | |
| il quale è stata rilasciata la targa nazionale |
| IL DIRETTORE |
Allegato 3
Specimen carte di circolazione originarie (omissis)
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 13 aprile 2005, n. 1925/M362 - Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato estero.
Facendo seguito alle disposizioni impartite, nel corso del 2004 in materia di immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero (cfr. circolare n. 1059/M362/MOT3 del 16 marzo 2004, circolare n. 122/DTT del 28 maggio 2004 e circolare n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004) e nel ribadire l'impegno di predisporre, in un prossimo futuro, una circolare riepilogativa di tutte le direttive diramate sull'argomento, soprattutto in concomitanza delle innovazioni succedutesi in ambito comunitario, si ravvisa l'opportunità di evidenziare alcuni chiarimenti in ordine alle procedure di immatricolazione dei veicoli soggetti a preventivo accertamento dei requisiti amministrativi ed a provvedimento autorizzatorio da trascrivere sulla carta di circolazione, con specifico riferimento agli autocarri di massa totale a pieno carico superiore a 3,5 t.
Si osserva infatti che per i veicoli di specie sono prescritte sia la visita e prova preventiva alla immissione in circolazione presso l'Ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestri competente (uno di quelli previsti dalla circolare n. 122/DTT del 28 maggio 2004), sia l'attestato della persistenza dei requisiti amministrativi - iscrizione all'Elenco delle Imprese esercenti conto proprio; licenza conto proprio; iscrizione all'Albo delle Imprese esercenti conto terzi; ecc. - rilevabile da documentazione rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente (quella nella cui giurisdizione territoriale risiede la persona fisica o giuridica richiedente la immatricolazione).
Tale essendo il quadro normativo, talune Società operanti nel settore della commercializzazione di veicoli già immatricolati in uno Stato estero hanno lamentato la sussistenza di difficoltà operative, laddove si tratti di imprese di trasporto aventi sede in una provincia diversa da quella nel cui ambito territoriale è ubicato l'Ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestri presso il quale viene richiesta l'immatricolazione.
A tale proposito, si ribadisce che, non esiste alcuna norma che vincoli l'immatricolazione all'Ufficio del Dipartimento trasporti terrestri avente sede nel territorio dell'Amministrazione provinciale che ha rilasciato il titolo di trasporto. Pertanto gli unici limiti, almeno allo stato attuale e sino all'emanazione delle più volte richiamata prossima futura circolare quadro sulla materia, sono quelli contenuti nelle citate circolare n. 1059/M362/MOT3 del 16 marzo 2004 e circolare n. 122/DTT del 28 maggio 2004, limiti di cui è, per ogni buon conto, più sotto riportata una stesura coordinata
Dal combinato disposto delle predette circolari, le domande di immatricolazione relative ai veicoli di cui all'oggetto, possono essere presentate in alternativa:
a) nell'Ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestri nella cui giurisdizione territoriale è ubicata una sede della Società che li commercializza;
b) nell'Ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestri competente in relazione alla residenza dell'intestatario del documento di circolazione;
c) nell'Ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestri nella cui giurisdizione territoriale è ubicata la sede di un soggetto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 al quale è affidata la pratica di immatricolazione, qualora anche una sola delle condizioni previste ai precedenti punti a) e b) si realizzi in una provincia geograficamente limitrofa a quella in cui il detto soggetto ha la propria sede.
Si precisa che per sede della Società che commercializza i veicoli si intende la sede legale della Società stessa o la sede commerciale; eventuali sedi secondarie o unità locali saranno considerate alla stregua delle prime esclusivamente se si tratta di sedi operative dotate di deposito dei veicoli, adibite al commercio e risultanti dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio.
Nel richiamare gli Uffici in indirizzo alla rigorosa applicazione della presente, si precisa che nulla è innovato per quanto concerne i veicoli di competenza dei Centri prova o per i quali sia previsto l'allestimento in una o più fasi.
Si fa riserva di eventuali ulteriori istruzioni a seguito di monitoraggio.
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2005, n. 5981/M352 - "STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario. (Abrogata dalla circolare 27 novembre 2007, prot. n. 108243).