SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA

D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50). (G.U. 6 dicembre 2000, n. 285).

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Circolari applicative


Art. 1. Oggetto e definizioni
 

1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo (1).

1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane (1).

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;

c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;

d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

e) sportello, lo «sportello telematico dell'automobilista» presso il quale è possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.

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(1) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 (Gazz. Uff. 24 agosto 2004, n. 198). Vedi, anche, il comma 380 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 
Art. 2. Istituzione e attivazione dello sportello

1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà.
2. Lo sportello può essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso (1).

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(1) Con D.M. 21 febbraio 2001 (G.U. 19 marzo 2001, n. 65) sono state definite le caratteristiche del logo distintivo dello sportello telematico dell'automobilista.

Art. 3. Sicurezza e funzionamento dello sportello

1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello sportello, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero e dall'A.C.I.
2. Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si accertano del corretto funzionamento degli sportelli e della osservanza delle modalità indicate al comma 1.
                                                                                                                   
Art. 4. Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere, limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal Ministero:
a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 2;
b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 2;
c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione;
d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo 101, comma 2;
e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa di cui all'articolo 102, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il collegamento con il C.E.D. del Ministero, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., dopo aver verificato che:a) il richiedente sia abilitato all'uso della procedura di collegamento telematico fra le imprese di consulenza automobilistica e il C.E.D. del Ministero, denominata «prenotamotorizzazione», con un collegamento privo di concentratori intermedi;b) le apparecchiature descritte nella richiesta abbiano i requisiti minimi fissati dal Ministero.
3. Con il consenso al collegamento è assegnato all'impresa, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.
4. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate in conformità alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
5. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. consente la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto assegnato allo sportello.
 
Art. 5. Accertamento di conformità e archiviazione.

1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede, utilizzando le apposite procedure informatiche, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., al Centro elaborazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne copia all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio, di stampare l'elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello.
2. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
3. Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello quando l'elenco in cui esso compare e la richiesta dell'utente, corredata dalla relativa documentazione, siano stati consegnati all'ufficio provinciale della motorizzazione nel termine di cui al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite dal Ministero.
 
Art. 6. Irregolare rilascio dei documenti.

1. In caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonché agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.
 
Art. 7. Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico.

1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere:a) le operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà di cui all'articolo 93, comma 5, con le connesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio;b) le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà di cui all'articolo 94, comma 1;c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. consente il collegamento con il sistema informativo dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di proprietà sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di un mese. In caso di collegamento diretto è, altresì, verificata la conformità delle linee e delle apparecchiature ai requisiti minimi fissati dall'A.C.I.
3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A., direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al sistema informativo dell'A.C.I. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
4. Le richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale. Ad ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine di presentazione delle richieste medesime.
5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato di proprietà presso lo sportello.
6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite procedure informatiche, lo sportello, direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, è tenuto ad effettuare al sistema informativo dell'A.C.I. la richiesta della stampa dell'elenco riepilogativo delle formalità trasmesse.
7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma 6, unitamente alle note di formalità ed alla relativa documentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti e la fotocopia del documento di identità del richiedente sono consegnati al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il quale provvede all'espletamento dei controlli di propria competenza e, verificata la regolarità della documentazione, provvede alla relativa archiviazione.
 
Art. 8. Inidoneità o irregolarità della documentazione (1)
 

1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne dà comunicazione allo sportello richiedente.

2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello è tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.

3-bis. (2).

3-ter. (2).

3-quater. (2).

3-quinquies. (2).

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(1) Rubrica così modificata dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(2) Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

Art. 9. Irregolare rilascio dei documenti

1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., trascorso infruttuosamente il termine di cui all'articolo 7, comma 7, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, ove la restituzione non avvenga entro il terzo giorno lavorativo successivo all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento stesso.
2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, nonché presso le delegazioni A.C.I., è disposta dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., per la durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, venga accertata la prima violazione e per la durata massima di tre mesi, in caso di accertamento della seconda violazione.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., comunica l'irregolarità al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la sospensione delle attività di sportello fino al ripristino delle necessarie condizioni di operatività.
 
Art.10. Norme transitorie e finali

1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2, sono attivati dall'ufficio provinciale della motorizzazione e dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., secondo le direttive emanate dal Ministero e dall'A.C.I., in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.
2. Le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonché ogni altra misura necessaria al funzionamento dello sportello, sono definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del sistema, entro sei mesi dalla stessa data.
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PRASSI AMMINISTRATIVA

Sommario:

Circ. Min. trasporti 30 marzo 2001, n. 968/C4/2001 - Attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e), D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Rilascio di carte di circolazione e di targhe in Agenzia.(Circolare abrogata dalla lettera circolare Min. infrastrutture e trasporti 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001).

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 22 febbraio 2002, n. 482/M360/MOT3 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 16 settembre 2002, n. 3059/M360

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 11 dicembre 2002, n. 4145/M360 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 6 maggio 2003, n. 1670/M360  - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 30 gennaio 2004, n. 328/M360 - D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377. Modifiche all'art. 8 del D.P.R. n. 358 del 2000

Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6.  Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità. Obbligatorietà prime immatricolazioni.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 26 maggio 2005, n. U2929/60C4 - Prenotazione del duplicato carta di circolazione.

 

Circ. Min. infrastrutture e trasporti  2 dicembre 2005, n. 5981/M352 - "STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2005, n. U6848/60C4 - Implementazione delle procedure informatiche che gestiscono l'immatricolazione e il passaggio di proprietà dei veicoli.

Circ. Min. infrastrutture  e trasporti 11 giugno 2010, n. 51431. Intestazione veicoli studi associati.

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Circ. Min. trasporti 30 marzo 2001, n. 968/C4/2001 - Attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e), D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Rilascio di carte di circolazione e di targhe in Agenzia.(Circolare abrogata dalla lettera circolare Min. infrastrutture e trasporti 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001).

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Circ. Min. infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista.

Con circolare 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT, lettera circolare 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001 e lettera circolare 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001 sono state impartite istruzioni per l'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

Con la presente, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001 si forniscono le istruzioni necessarie per l'attivazione dello Sportello telematico dell'automobilista presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione e presso gli Uffici provinciali dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A., di seguito denominati Uffici provinciali dell'A.C.I.

L'attivazione si rende possibile avendo l'Automobile Club d'Italia comunicato il numero di conto corrente postale da utilizzare per i versamenti relativi alle operazioni di competenza del P.R.A., quando le stesse vengono effettuate presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione.

1) Attivazione dello Sportello telematico presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione inoltra apposita istanza al Direttore dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I., chiedendo l'assegnazione nominativa delle password che ritiene necessarie per l'accesso al sistema informatico dell'A.C.I. e utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. fornisce l'assenso all'accesso al sistema informatico e fornisce le password richieste non appena rese disponibili dal Servizio sistemi informativi dell'A.C.I. L'Ufficio provinciale dell'A.C.I. consegna un numero congruo di certificati di proprietà all'Ufficio provinciale della Motorizzazione che li prende in carico.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione individua una o più postazioni di lavoro da adibire alla stampa dei certificati di proprietà, tenendo conto che ogni postazione deve essere caratterizzata dai seguenti requisiti minimi:

- PC 486 o superiori;

- Software di emulazione Glink 5.4 o superiore;

- Sistema operativo Windows 95 o superiore;

- Software Acrobat Reader per Windows 95 o superiore;

- Stampante laser in modalità "grafica".

Per attivare la connessione con il Sistema informativo dell'A.C.I., l'operatore digita, alla richiesta del login-id iniziale, il comando: ACI. Per procedere nella sessione di lavoro, il medesimo operatore segue le istruzioni contenute nel manuale operativo trasmesso con lettera circolare 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001 tenendo conto che le maschere previste nel suddetto manuale sono state integrate con i campi che andranno riempiti con i dati rilevabili dal timbro di conto corrente postale apposto sul bollettino così come riportato, a titolo esemplificativo, nell'allegato 2.

I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 25202003 intestato a: A.C.I. - Automobile Club d'Italia - Economato generale - Servizio di Tesoreria - Via Marsala, 8 - 00185 Roma.

L'importo rilevabile dal bollettino di conto corrente postale deve corrispondere alla somma degli importi dovuti per il bollo, per i diritti P.R.A. (uguali su tutto il territorio nazionale) e per l'imposta provinciale di trascrizione (diversi da provincia a provincia). I dati del versante devono coincidere con quelli di una delle parti cui è riferita la formalità e la causale di versamento deve essere: "ACI-PRA di ............... (sigla provincia P.R.A. competente) [1] per ............... (codice formalità)" [2].

L'Ufficio provinciale della Motorizzazione non può accettare pagamenti relativi a formalità di competenza A.C.I. effettuati con modalità diverse da quella appena indicata.

I Direttori degli Uffici provinciali della Motorizzazione assumono dai Direttori degli Uffici provinciali dell'A.C.I. ogni informazione utile alla quantificazione dei versamenti, alla documentazione da acquisire ed alle modalità di presentazione delle richieste.

__________

[1] La provincia P.R.A. competente da indicare nella causale è quella di residenza dell'intestatario del veicolo.

[2] Il codice della formalità da riportare nella causale può essere: ISC (prima iscrizione); TRA (trasferimento di proprietà); RAD (radiazione).

2) Attivazione delle Sportello telematico presso gli Uffici provinciali dell'A.C.I.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. inoltra apposita istanza al Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione chiedendo l'assegnazione nominativa delle password che ritiene necessarie per l'accesso al sistema informatico della Motorizzazione utilizzando il modello di cui all'allegato 3.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione fornisce l'assenso all'accesso al sistema informatico con il modello previsto all'allegato 4 e consegna un congruo numero di carte di circolazione, di tagliandi per l'aggiornamento della carta di circolazione e di targhe con le modalità già descritte nella circolare 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT e circolare 30 marzo 2001, n. 968/C4/2001.

La valutazione dei quantitativi di materiale da consegnare è lasciata alla discrezionalità dei singoli uffici.

Ottenuto l'assenso all'accesso, il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. chiede via fax, al numero 06 41583461 del Centro elaborazione dati della Motorizzazione, il rilascio delle password nominative necessarie per l'accesso al sistema informatico della Motorizzazione utilizzando il fac-simile di cui all'allegato 5.

Il Centro elaborazione dati della Motorizzazione invia in busta chiusa al Direttore dell'ufficio richiedente le password richieste indicando gli ulteriori parametri necessari per la configurazione delle stazioni di lavoro adibite alla stampa dei documenti di competenza della Motorizzazione.

Ricevute le password e le informazioni necessarie per l'attivazione delle postazioni di lavoro, l'Ufficio provinciale dell'A.C.I. può procedere al rilascio o all'aggiornamento della carta di circolazione seguendo le istruzioni contenute nelle circolari già trasmesse.

I Direttori degli Uffici provinciali dell'A.C.I. assumono dai Direttori degli Uffici provinciali della Motorizzazione ogni informazione utile alla quantificazione dei versamenti, alla documentazione da acquisire ed alle modalità di presentazione delle richieste.

I Direttori degli Uffici provinciali concordano a livello locale le attività necessarie per l'addestramento reciproco del personale fornendo la più ampia disponibilità e collaborazione con l'obiettivo di ottimizzare la resa dei servizi.

 

3) Attivazione delle Sportello telematico presso gli studi di consulenza automobilistica.

Le modalità di collegamento con il sistema informatico dell'A.C.I. degli studi di consulenza che decidono di passare attraverso il sistema informatico della Motorizzazione sono state fornite con lettera circolare 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001.

Il calendario dei collegamenti contenuto nella medesima circolare è stato completato.

 

Allegato 1

MOTORIZZAZIONE   
Ufficio provinciale di   
   
   
 
  Al Sig. Direttore Ufficio provinciale A.C.I. 
   
   
   
 
Oggetto: Richiesta di assenso all'utilizzo della procedura di Sportello telematico da parte 
dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione. 
 
Il sottoscritto    , nato a   
 
provincia di    in data        , in qualità di 
 
Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione di   
 
con sede in    , via   
 
C.A.P.    , telefono    , fax   
 
ai fini dell'attivazione dello Sportello telematico dell'automobilista presso i locali dell'Ufficio 
provinciale della Motorizzazione, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 
2000, 
 
RICHIEDE 
 
l'assenso, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R., al collegamento con il Sistema informativo 
dell'A.C.I., per il tramite del CED Motorizzazione di Roma, di n.    posti 
di lavoro, ai quali saranno abbinati i dipendenti dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione 
specificamente indicati in allegato. 
 
Si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti. 
 
Lì           
 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale Motorizzazione 
 
   
 
APPENDICE ALL'ISTANZA DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO 
DELL'A.C.I. 
 
Elenco dei dipendenti dell'Ufficio provinciale Motorizzazione a cui saranno affidate le  
parole chiave di accesso al sistema informatico A.C.I. 
 
       
Nome  Cognome  Comune e Provincia di nascita  Data di nascita 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Lì    , in data         
 
Ufficio provinciale Motorizzazione  Il Direttore 
 
   

Allegato 2

omissis

Allegato 3

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA     
Ufficio provinciale A.C.I. di    Protocollo arrivo 
     
    n.: 
   
  data: 
   
 
  Al Sig. Direttore Ufficio provinciale Motorizzazione 
 
   
   
 
Oggetto: Richiesta di assenso all'utilizzo della procedura di Sportello telematico da parte 
dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A. Nota di trasmissione. 
 
Si allega alla presente, per l'ottenimento dell'assenso di cui all'oggetto, la nota prot. n.   
del        , con la quale    , in qualità 
di Direttore di questo Ufficio provinciale A.C.I. aveva richiesto l'assenso - ai fini dell'attivazione 
dello Sportello telematico dell'automobilista presso i locali dell'Ufficio provinciale A.C.I. che 
gestisce il P.R.A. - al collegamento con il CED - Motorizzazione di Roma per il tramite del 
Sistema informativo dell'A.C.I., di n.    posti di lavoro, così come previsto dall'art. 4 
del D.P.R. citato. 
 
A tale proposito, si allega anche un prospetto riportante i dati personali dei dipendenti A.C.I. 
deputati allo Sportello telematico che sarà attivato presso questo Ufficio provinciale A.C.I., che 
gestisce il P.R.A.; si fa riserva di richiedere eventuali integrazioni sia di posti di lavoro che di 
dipendenti da abilitare, in relazione all'andamento ed ai carichi di lavoro del servizio in oggetto. 
 
Nel rimanere in attesa di cortese, urgente riscontro, si coglie l'occasione per inviare i migliori  
saluti. 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale A.C.I. 
 
   
 
APPENDICE ALL'ISTANZA DI COLLEGAMENTO AL CED DEL D.T.T. 
 
Elenco dei dipendenti dell'Ufficio provinciale A.C.I. a cui saranno affidate le parole chiave 
di accesso al CED del D.T.T. 
 
       
Nome  Cognome  Comune e Provincia di nascita  Data di nascita 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Lì    , in data         
 
  Il Direttore Ufficio provinciale A.C.I. 
   
   

Allegato 4

Ufficio provinciale della Motorizzazione di   
   
   
 
  Al Signor Direttore Ufficio provinciale A.C.I. 
   
   
 
Oggetto: Utilizzo della procedura dello Sportello telematico da parte dell'Ufficio provinciale 
dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. 
 
Si fornisce l'assenso alla richiesta prot. n.    del       
relativa alla attivazione di n.    postazioni di lavoro e all'accesso al sistema informatico 
della Motorizzazione, per l'utilizzo della procedura dello Sportello telematico, dei dipendenti 
dell'A.C.I. riportati nel prospetto allegato alla suddetta nota. 
 
 
 
  Il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione 
   
   

Allegato 5

 
TRASMISSIONE VIA FAX AL NUMERO 06.41583461 
 
  A.C.I. - Automobile Club d'Italia 
  Ufficio provinciale A.C.I. di   
     
 
  Al Centro elaborazione dati della Motorizzazione 
 
Oggetto: Richiesta delle password per l'utilizzo della procedura dello Sportello telematico 
da parte dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. 
 
Si richiedono n.    password. 
 
Si allega alla presente la nota prot. n.    del        con 
la quale il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione di    ha 
fornito l'assenso ai fini dell'attivazione dello Sportello telematico dell'automobilista per n.     
postazioni di lavoro e un prospetto con l'indicazione dei dati personali dei dipendenti A.C.I. 
deputati allo Sportello telematico a cui dovranno essere attribuite le relative password. 
 
L'indirizzo a cui dovranno essere trasmesse le password è il seguente: 
 
     
 
 
  Il Direttore dell'Ufficio provinciale A.C.I.   
   
     
 

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Circ. Min. infrastrutture e trasporti 22 febbraio 2002, n. 482/M360/MOT3 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista.

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Con nota 31 gennaio 2002, n. DAGL/220/PRES/2000 (Allegato A), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi ha reso nota, su specifica richiesta dello scrivente Dipartimento, la propria impostazione interpretativa in ordine alla portata applicativa dell'articolo 2, comma 3, del regolamento in oggetto.

Inoltre, nel corso di una riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato concordato un calendario delle operazioni necessarie per adeguare le procedure dello "sportello telematico dell'automobilista" alla suddetta impostazione interpretativa (Allegato B).

Per quanto sopra, a decorrere dal 18 marzo 2002, codesti Uffici, limitatamente alle operazioni previste dal regolamento in oggetto:

- potranno accettare richieste di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggi di proprietà, solo se viene contestualmente presentata anche richiesta di certificato di proprietà;

- potranno legittimamente rilasciare la carta di circolazione solo se contestualmente viene rilasciato anche il certificato di proprietà;

- non potranno più procedere al rilascio del foglio di via;

mentre, per le operazioni non previste dal regolamento in oggetto, continueranno a trovare applicazione le consuete procedure informatiche ed amministrative.

Il dettaglio delle richieste da evadersi secondo le procedure "sportello telematico dell'automobilista", con la specificazione delle compatibilità categoria/uso, è riportato in Allegato C.

Gli schemi riportati in tale allegato sono, peraltro, gli stessi che presiedono ai controlli informatici posti in essere dal centro elaborazione dati della motorizzazione al fine di determinare l'accettazione o il rigetto di ciascuna richiesta digitata.

Gli Uffici provinciali della motorizzazione, anche per l'espletamento delle pratiche relative allo "sportello telematico dell'automobilista", continuano ad utilizzare le ormai note transazioni SC67 e collegate (SC12, SC16) per le operazioni di immatricolazione e di reimmatricolazione, RIPR per l'eventuale ristampa della carta di circolazione, STDU per le operazioni di aggiornamento della carta di circolazione, che, ancora una volta, hanno dato ampia dimostrazione della loro estrema flessibilità e semplicità d'uso.

Le suddette transazioni, da utilizzarsi oltretutto con le consuete modalità, sono idonee alla trattazione sia delle richieste ordinarie, sia delle richieste che devono essere evase con le procedure dello "sportello telematico dell'automobilista", grazie ad una intelligente utilizzazione del campo "codice acquisizione".

Se in tale campo si digita il codice "ST", vuol dire che la richiesta rientra fra quelle ricomprese nello "sportello telematico dell'automobilista": la stampa del documento avviene immediatamente. Se nello stesso campo si digita "FD", vuol dire che si tratta di altro tipo di richiesta: la stampa del documento avviene il giorno successivo.

La digitazione viene assistita dal sistema informatico: se, ad esempio, con riferimento ad una richiesta da trattarsi con le procedure dello "sportello telematico dell'automobilista", viene digitato il codice "FD", il sistema informatico non chiude la transazione ma lancia a video il messaggio di errore: "Operazione non disponibile. Riservata sportello telematico". Altrettanto accade per ogni altra tipologia di errore.

In previsione dell'entrata a regime delle nuove procedure, prevista per il 18 marzo prossimo, è importante che codesti Uffici concludano le attività di predisposizione delle postazioni di lavoro così come previsto dalla circolare 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002, avviino le opportune sperimentazioni per la stampa "on line" delle carte di circolazione e dei certificati di proprietà, rendano stabili i rapporti di collaborazione con i Direttori degli Automobile Club Provinciali che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico secondo le indicazioni della lettera circolare 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001, diano continuità ai tavoli tecnici con le associazioni degli studi di consulenza automobilistica e con l'ACI.

Quanto all'attività di controllo che gli Uffici provinciali della Motorizzazione devono effettuare sulle richieste relative ai certificati di proprietà, si è ritenuto opportuno chiedere all'Automobile Club d'Italia una relazione sintetica sulla documentazione standard da allegare alle istanze per le operazioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 358 del 2000. Nel trasmettere la suddetta relazione (Allegato D) e nel far presente che in modo analogo si è attivato questo Dipartimento nei confronti degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, si ribadisce, anche perché in tal senso sollecitati dallo stesso Automobile Club d'Italia, che la documentazione scambiata a livello locale fra gli uffici della Motorizzazione e del PRA assume maggior rilievo di quella descritta nella relazione medesima.

Quanto all'attivazione delle nuove procedure informatiche, mentre questo Dipartimento ha consentito l'immediato accesso al proprio sistema informatico di tutti gli studi di consulenza automobilistica in possesso di password, l'Automobile Club d'Italia ha ritenuto di dover articolare in quattro fasi temporali i suddetti collegamenti, secondo un piano di attivazione trasmesso agli Uffici provinciali del PRA. Il suddetto piano di attivazione non interessa gli Uffici provinciali della Motorizzazione, che possono provvedere al rilascio di certificati di proprietà non appena in possesso della password di accesso al sistema informatico ACI. Analogamente possono operare gli uffici provinciali del PRA.

Le nuove modalità operative interessano, ovviamente, anche gli sportelli telematici attivati presso gli studi di consulenza automobilistica e presso il PRA:

- incombe di conseguenza agli Uffici provinciali della Motorizzazione, in sede di controllo successivo ai sensi dell'art. 5 del regolamento in parola, il compito di verificare che tali soggetti abbiano rilasciato i documenti di circolazione contestualmente ai documenti di proprietà.

A tal fine, i medesimi soggetti devono consegnare a codesti Uffici, oltre alla consueta documentazione, anche copia fotostatica del certificato di proprietà emesso. In mancanza, il documento di circolazione deve essere considerato irregolarmente emesso, ai sensi dell'art. 6 del regolamento in oggetto.

Dal 18 marzo 2002 tutte le operazioni gestibili mediante "sportello telematico dell'automobilista" non potranno più essere effettuate per il tramite della procedura "prenotamotorizzazione", che resta attiva per le sole operazioni di cambio d'uso, trasferimento di sede di società, nonché per quelle relative ai veicoli da locare senza conducente.

Allegato A

Nota 31 gennaio 2002, n. DAGL/220/PRES/2000

omissis

Allegato B

Calendario delle operazioni per adeguare le procedure dello "sportello telematico dell'automobilista"  

omossis

Allegato C

Dettaglio delle richieste da evadersi

omissis.

Allegato D

Relazione sintetica sulla documentazione standard da allegare alle istanze

 omissis

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Circ. Min. infrastrutture e trasporti 16 settembre 2002, n. 3059/M360

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Com'è noto, l'art. 5 del D.P.R. n. 358 del 2000, (di seguito denominato Regolamento), demanda agli Uffici Provinciali della Motorizzazione (di seguito denominati Uffici) il compito di verificare la regolarità delle domande e delle documentazioni relative alle operazioni svolte, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento, mediante sportello telematico dell'automobilista (di seguito denominato Sportello).
Il successivo art. 6 prevede inoltre che, in caso di accertate irregolarità, gli Uffici debbano cancellare il documento irregolare dall'archivio elettronico e respingere le domande unitamente alle relative documentazioni.
Con la conseguenza che, se entro il termine prescritto non vengono restituiti i documenti irregolarmente emessi, gli Uffici provvedono a sospendere il collegamento telematico.
Tenuto conto, pertanto, delle conseguenze giuridiche che derivano dall'irregolare svolgimento delle operazioni, appare evidente la particolare rilevanza che assumono le attività di verifica, rispetto alle quali non sembra sussistano orientamenti uniformi da parte degli Uffici anche a causa dell'assenza, in seno al Regolamento, di una norma esplicita che definisca il concetto di irregolarità.
In particolare, si è avuto modo di constatare come talune fattispecie siano spesso trattate alla stregua di vere e proprie irregolarità, pur non incidendo sui presupposti giuridici in base ai quali le norme vigenti consentono l'immatricolazione e la reimmatricolazione di veicoli, ovvero l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 94, comma 2, C.d.S., approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e, in quanto tali, si rivelino del tutto sanabili.
A tale riguardo, appare quindi opportuno chiarire che la «irregolarità» è tale se si realizza una delle ipotesi di seguito descritte.


A) Carenza o incompletezza della documentazione prodotta.
Rientrano in quest'ambito le irregolarità di natura formale che non consentono di comprovare la sussistenza di tutti i presupposti in base ai quali le vigenti norme consentono che l'operazione venga svolta.
Pertanto, a titolo meramente esemplificativo e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Regolamento, realizzano l'ipotesi in esame:
a) la mancanza dei Mod. 2119 e 2120;
b) la mancanza del certificato di conformità del veicolo al tipo omologato;
c) la mancanza delle attestazioni di versamento in conto corrente postale delle tariffe dovute;
d) la mancanza della fotocopia del documento di identità dell'utente ovvero l'illegibilità dei dati anagrafici riprodotti;
e) la mancanza della fotocopia del permesso di soggiorno;
f) la mancanza delle prescritte dichiarazioni sostitutive (ad esempio, quelle previste per l'immatricolazione od il trasferimento della proprietà di veicoli in leasing e per l'immatricolazione od il trasferimento della proprietà di veicoli a nome di cittadini comunitari che non abbiano la residenza anagrafica in Italia);
g) la mancanza dell'elenco dei documenti emessi dallo Sportello;
h) totale discordanza tra i dati anagrafici riportati nella domanda e nella relativa documentazione e quelli risultanti dalla carta di circolazione.
Inoltre, si fa presente che:
1) per «richiedente» l'operazione, nella dizione utilizzata dagli artt. 4, comma 4, e 5, comma 2, del Regolamento intendersi l'intestatario della pratica;
2) al fine di rendere certe le responsabilità ricadenti su ciascun operatore, nel caso in cui l'operazione venga richiesta ad uno Studio di consulenza, che opera come Sportello, per il tramite di un altro Studio di consulenza presso il quale il collegamento non sia attivato, lo Sportello appone il proprio timbro sul Mod. 2119; tuttavia, non può ritenersi che la mancanza del predetto timbro costituisca, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, motivo per respingere l'intera operazione, trattandosi di una mera irregolarità sanabile. Tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 4, comma 4, del Regolamento si rammenta che lo Studio di consulenza che ha svolto l'intermediazione è tenuto a produrre allo Sportello tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'operazione richiesta, comprese le attestazioni di versamento delle prescritte tariffe;
3) in caso di inesatto versamento delle tariffe, gli Uffici provvedono a richiedere un versamento integrativo di quanto dovuto, ovvero comunicano le modalità per ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza;
4) il documento di identità ed il permesso di soggiorno riprodotti in fotocopia non debbono essere scaduti di validità al momento in cui lo sportello telematico ha effettuato l'operazione; nel caso di documento di identità scaduto, sulla fotocopia dello stesso deve essere apposta la dichiarazione prevista dall'art. 45, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000;
5) poiché l'identificazione dell'utente è una attività che rientra nei compiti dello Sportello, e pertanto inerisce al regime delle responsabilità cui lo stesso è assoggettato, la fotocopia del documento di identità o del permesso di soggiorno che rechi una riproduzione poco chiara della fotografia non configura una irregolarità e, pertanto, deve essere accettata;
6) in caso di mero errore di digitazione dei dati anagrafici (es. Rosso Mario anziché Rossi Mario), si richiamano le istruzioni già impartite con circolare 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT (cfr. par. A).

B) Carenza di un presupposto di natura giuridica o tecnica.
Si tratta, in tal caso, di irregolarità di tipo sostanziale, che si realizzano in presenza di violazione delle norme che disciplinano i criteri in base ai quali l'operazione può essere effettuata.
Sempre a titolo meramente esemplificativo, le ipotesi concrete maggiormente ricorrenti possono essere riferite a:
a) intestazione di un veicolo a nome di un minore senza che il genitore abbia prodotto una autocertificazione attestante gli estremi della prescritta autorizzazione da parte del competente giudice tutelare;
b) intestazione di un veicolo a nome di una persona fisica in stato di interdizione senza che il Mod. 2119 o il Mod. 2120 siano sottoscritti dal tutore previa autocertificazione della propria qualità;
c) in caso di imprese individuali, intestazione di un veicolo a nome della ditta e non dell'imprenditore individuale;
d) in caso di associazioni di professionisti, intestazione di un veicolo a nome dell'associazione e non dei singoli professionisti richiedenti l'immatricolazione o il trasferimento della proprietà;
e) intestazione di un veicolo a nome di società costituite all'estero che non abbiano stabilito in Italia una sede con rappresentanza stabile, bensì semplici unità locali;
f) intestazione di un veicolo a nome di soggetti non residenti in Italia (salvo quanto previsto dalla circolare 14 ottobre 1997, n. 106 e dalla circolare 23 dicembre 1999, n. 34/99/MOT concernenti, rispettivamente, l'immatricolazione di veicoli a nome di cittadini italiani residenti all'estero ed a nome di cittadini comunitari) o che non siano in possesso del permesso di soggiorno, se prescritto, ovvero siano in possesso di un permesso di soggiorno scaduto di validità. A tale ultimo riguardo, si rammenta che non può darsi corso ad alcuna operazione anche quando l'utente interessato sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di rinnovo e sino a quando la competente Questura non abbia accordato il rinnovo stesso.
Ogni altra ipotesi, che non possa essere ricondotta al concetto di irregolarità formale o sostanziale, deve pertanto essere trattata alla stregua di un errore sanabile.
Le modalità di gestione degli errori sanabili formeranno oggetto di separata circolare, che verrà adottata a conclusione dei lavori di un apposito gruppo di lavoro, cui prendono parte rappresentanti di tutte le parti interessate, al cui esame sono stati sottoposti anche i contenuti della presente circolare.
Si ribadisce che l'elencazione delle irregolarità, proposta con la presente circolare, assume un valore meramente esemplificativo e non esaustivo; di conseguenza, tenuto conto delle classificazioni concettuali evidenziate, la verifica delle concrete ipotesi dovrà necessariamente essere effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento di ciascun funzionario addetto al controllo.
In ottemperanza ai principi sanciti dalla legge n. 241 del 1990, si richiama l'attenzione degli Uffici circa la necessità che, accertata l'irregolarità, il rigetto della domanda e della documentazione previsto dal citato art. 6, comma 1, del Regolamento venga tempestivamente formalizzato per iscritto con provvedimento motivato, con il quale deve essere intimata la restituzione, entro il termine massimo prescritto, dei documenti irregolarmente emessi.
Infine, si ritiene opportuno chiarire che, a seguito del rigetto della domanda e della relativa documentazione per accertata irregolarità, tutte le ricevute di versamento inerenti l'operazione annullata (costo targhe, diritti previsti dalla legge n. 870 del 1986 ed imposte di bollo) non possono essere restituite, ma debbono essere trattenute agli atti dell'Ufficio ed allegate al provvedimento con il quale è stato disposto il rigetto stesso.
Ciò in considerazione del fatto che l'operazione, sebbene successivamente annullata, è comunque stata effettuata ed ha prodotto l'emissione, ancorché in modo irregolare, di documenti di circolazione (targhe, carte di circolazione, tagliandi di aggiornamento).

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Circ. Min. infrastrutture e trasporti 11 dicembre 2002, n. 4145/M360 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità

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(Con circolare 10 gennaio 2003, n. 118/M360, sono state disposte modifiche alla presente circolare,  Con circolare 6 maggio 2003, n. 1670/M360, sono stati ulteriormente modificati i paragrafi A), B), C), G), H) e l'allegato 1).

In previsione dell'ormai prossimo avvio dello S.T.A. in pieno regime di contestualità, fissato per il 16 dicembre p.v., si chiariscono le questioni amministrative di maggiore interesse e criticità che ruotano attorno all'applicazione del D.P.R. n. 358 del 2000.

Pertanto, facendo seguito a quanto già anticipato con circolare 16 settembre 2002, n. 3059/M360, si illustrano le soluzioni applicative concordate.

A) Operazioni di motorizzazione espletabili mediante la procedura S.T.A. in regime di contestualità.

Alla presente circolare si allega una tabella riepilogativa (allegato 1) che tiene conto dello stato di operatività che verrà a determinarsi a decorrere dal 16 dicembre p.v., in relazione alle seguenti operazioni:

- prime immatricolazioni;

- rinnovi di immatricolazione;

- aggiornamenti delle carte di circolazione.

Per ciascuna operazione, contraddistinta dal relativo codice, la tabella indica chiaramente quelle che debbono essere espletate con procedura S.T.A., quelle che continuano ad essere espletabili con procedura "Prenotamotorizzazione" (senza stampa "on line") e quelle riservate agli Uffici della Motorizzazione con procedura di stampa "batch" o con procedura di stampa "on line".

Al riguardo si evidenzia:

- laddove dalla predetta tabella risulta che singole operazioni sono espletabili sia con procedura S.T.A. sia con procedure di stampa "batch" o "on line" da parte degli Uffici della Motorizzazione, l'indicazione va interpretata nel senso che le procedure di stampa "batch" o "on line" sono applicabili solo quando il sistema non consente il buon esito della procedura S.T.A., così come chiarito nel successivo punto 2) del presente paragrafo;

- l'esclusione, dall'ambito delle operazioni espletabili con procedura S.T.A., delle immatricolazioni, delle reimmatricolazioni e dei passaggi di proprietà che necessitino l'annotazione dell'usufrutto, in quanto le procedure telematiche A.C.I. non consentono la gestione del "codice formalità 26"; in tal caso, resta tuttavia applicabile la procedura "Prenotamotorizzazione".

Si sottolinea inoltre che:

1. le operazioni ricadenti nella procedura S.T.A., il cui iter sia stato avviato prima del 16 dicembre 2002 e non sia stato ancora concluso entro la medesima data (es.: immatricolazioni per le quali non sia stata ancora emessa la carta di circolazione "definitiva"), debbono necessariamente essere condotte a termine secondo le modalità previgenti;

2. se, per ragioni di discordanza dei dati contenuti negli archivi del C.E.D. della Motorizzazione e del P.R.A., il sistema inibisce il buon esito di una operazione espletabile con procedura S.T.A., la stessa va effettuata secondo le modalità previgenti al 16 dicembre 2002. In tal caso, pertanto, non può trovare applicazione il criterio della contestualità tra operazioni di motorizzazione ed operazioni di pubblico registro automobilistico.

Se si realizza l'ipotesi di cui al precedente punto 2):

- il titolare dello Studio di consulenza, abilitato all'utilizzo della procedura S.T.A., deve richiedere presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione l'espletamento dell'operazione, producendo la dichiarazione il cui prototipo è allegato alla presente circolare (allegato 2), nonché - presso il P.R.A. - l'espletamento della connessa formalità di pubblico registro automobilistico;

- se l'operazione S.T.A. è stata richiesta direttamente dall'utente interessato, ovvero per il tramite di uno Studio di consulenza non abilitato all'utilizzo della procedura S.T.A., ad uno sportello S.T.A. istituito presso un Ufficio della Motorizzazione, quest'ultimo effettua le operazioni di motorizzazione secondo le modalità previgenti al 16 dicembre 2002 e rilascia una attestazione in ordine alle cause che hanno impedito l'espletamento dell'operazione stessa con procedura S.T.A.. Detta attestazione consente all'utente o allo Studio di consulenza interessato di poter effettuare presso il P.R.A. la correlata operazione di pubblico registro automobilistico secondo le modalità previgenti al 16 dicembre 2002.

Si ritiene opportuno, infine, precisare le modalità operative applicabili nelle ipotesi, abbastanza frequenti, di duplicazione della carta di circolazione deteriorata per la quale venga richiesto anche l'aggiornamento per trasferimento della proprietà del veicolo.

In tal caso, si tratta di porre in essere due distinte operazioni, delle quali l'una (duplicazione del documento) non rientra nelle formalità S.T.A. e l'altra (passaggio di proprietà) è realizzabile esclusivamente con procedura S.T.A. Di conseguenza, dette operazioni non solo non possono essere espletate congiuntamente ma occorre anche che sia rispettata la seguente sequenza:

- va anzitutto effettuato il passaggio di proprietà con procedura S.T.A., con conseguente emissione del tagliando di aggiornamento e del certificato di proprietà, previo pagamento delle relative imposte e diritti;

- successivamente, può essere richiesto all'Ufficio della Motorizzazione l'emissione del duplicato a nome del nuovo proprietario, previo pagamento della corrispettiva tariffa e senza necessità di emissione di un nuovo certificato di proprietà;

- sul duplicato della carta di circolazione, nelle righe descrittive, dovrà essere annotata la dicitura "Omessi i precedenti proprietari" e/o annotata la precedente destinazione d'uso.

B) Soggetti intestatari delle carte di circolazione.

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi operatori legittimati all'utilizzo della procedura S.T.A., si riassumono i principi generali attualmente in vigore in materia di intestazione delle carte di circolazione.

a) Persone fisiche

La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia (salvo che si tratti di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. o di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale").

La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni.

A tale ultimo proposito, rileva registrare che il P.R.A. non richiede alcuna prova in ordine alla preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Poiché detta autorizzazione, che è richiesta a pena di annullabilità della formalità di trascrizione della proprietà, può essere fatta valere dagli eventuali terzi interessati innanzi al giudice ordinario, si ritiene al momento opportuno allineare la procedura di intestazione delle carte di circolazione a nome dei minori alle modalità operative in uso al P.R.A., riservandosi di proporre apposito quesito al competente Ministero della giustizia.

b) Imprese individuali

Poiché l'impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell'imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario della carta di circolazione può essere unicamente l'imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest'ultimo.

c) Società

Intestataria della carta di circolazione è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali).

La medesima regola si applica anche alle società costituite all'estero ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria.

Nel caso di società semplice, la carta di circolazione può essere intestata direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, ovvero, a nome della società nella persona del socio richiedente, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici relativi a quest'ultimo.

Nel caso, infine, di associazioni di professionisti (equiparabili a società di fatto) la carta di circolazione può essere intestata esclusivamente a nome di tutti i consociati che ne facciano richiesta.

d) Altri enti dotati di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata direttamente in capo all'Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.

e) Organismi privi di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata a nome dell'organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore".

f) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.)

La carta di circolazione è intestata direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all'eventuale sede periferica.

C) Documentazione relativa alle operazioni di motorizzazione espletate con procedura S.T.A.

Con riguardo alla documentazione che deve essere consegnata all'Ufficio della Motorizzazione al fine della verifica della regolarità delle operazioni espletate, si precisa che:

1. a partire dal 28 novembre u.s., i tabulati riepilogativi delle operazioni espletate dagli sportelli, stampati presso gli Uffici della Motorizzazione, contengono tutti gli elementi necessari per la verifica della congruenza tra i dati riportati nella carta di circolazione o nel tagliando di aggiornamento emessi e quelli risultanti dalla relativa documentazione (cfr. file avvisi n. 58 del 26 novembre 2002). Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento emesso;

2. è noto che l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone anche la consegna dell'elenco dei documenti emessi dallo sportello, ai fini della regolarità dei documenti stessi. Ciò posto, al fine di agevolare le procedure di consegna delle documentazioni, secondo quanto chiarito nel successivo paragrafo H), gli Studi di consulenza debbono munirsi anche di una copia del predetto elenco;

3. la procedura S.T.A., gestita attraverso il sistema del collegamento unico, consente la stampa della carta di circolazione solo a condizione che si renda possibile anche la stampa del certificato di proprietà; pertanto, è il sistema stesso ad assicurare il rispetto del criterio della contestualità delle operazioni di motorizzazione e di pubblico registro automobilistico. Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia del certificato di proprietà emesso in contestualità;

4. come prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, deve sempre essere prodotta la fotocopia del documento di identità del richiedente (al riguardo cfr. quanto già chiarito con la citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002.)

A norma dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 2000, per documento di identità, deve intendersi "la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati, con finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare".

L'art. 35 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000 chiarisce, inoltre, che il documento di identità può sempre essere sostituito da uno dei seguenti documenti di riconoscimento ritenuti equipollenti:

- il passaporto;

- la patente di guida;

- la patente nautica;

- il libretto di pensione;

- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;

- il porto d'armi;

- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;

5. nel caso in cui il richiedente l'operazione S.T.A. sia un cittadino extracomunitario, si rammenta l'obbligo, sebbene non sia espressamente prescritto dal D.P.R. n. 358 del 2000, di produrre anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, che non può utilmente essere sostituita né con autocertificazione né con la fotocopia della ricevuta, rilasciata dalla Questura, attestante che il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo.

D) Orari di attivazione del collegamento S.T.A.

Il collegamento S.T.A. in regime di contestualità è attivo dalle ore 8:00 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì.

Inoltre, limitatamente all'inserimento e alla validazione (controlli formali) dei dati relativi alle operazioni da espletare nel corso della giornata lavorativa successiva, il collegamento è altresì attivo nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì: dalle 18,30 alle 19,30;

- sabato: dalle 8,00 alle 19,30.

F) Blocco del collegamento.

Se per cause tecniche, derivanti o meno dal sistema, si verifica un blocco del collegamento, le successive modalità operative dipendono dalla fase procedimentale nel frattempo portata a termine.

Infatti, se il blocco interviene prima ancora che il sistema abbia consentito la creazione in forma elettronica dei documenti da emettere, l'operazione di presentazione deve essere ripetuta quando il collegamento viene ripristinato.

Viceversa, se il blocco interviene solo in fase di stampa dei documenti da emettere, il sistema consente di effettuare la stampa stessa entro i due giorni lavorativi successivi.

Si precisa inoltre che, laddove sia riuscita la stampa della carta di circolazione ma non anche quella del certificato di proprietà (e viceversa), il criterio della contestualità vieta il rilascio del documento emesso accompagnato da un documento provvisorio sostitutivo di quello non emesso dal sistema.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare la stampa del documento mancante entro i due giorni lavorativi successivi.

G) Criterio della contestualità delle operazioni.

Come già evidenziato con circolare 22 febbraio 2002, n. 482/M360/MOT3, la contestualità delle operazioni espletate con procedura S.T.A. determina che:

- gli utenti sono tenuti a richiedere congiuntamente le operazioni di motorizzazione e le connesse operazioni di pubblico registro automobilistico;

- i documenti di circolazione e i documenti di proprietà debbono essere emessi congiuntamente ed altrettanto congiuntamente devono essere consegnati ai titolari degli stessi;

- i documenti richiesti debbono di norma essere elaborati e rilasciati contestualmente alla richiesta.

Ne consegue pertanto che:

- non possono essere accettate le richieste di immatricolazione, di reimmatricolazione e di passaggio di proprietà, espletabili con procedura S.T.A., che non siano corredate dalla corrispettiva richiesta di trascrizione nel pubblico registro automobilistico;

- se per qualsiasi ragione si ottenga la stampa della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento ma non anche quella del certificato di proprietà (o viceversa), il documento emesso e l'eventuale targa non possono essere consegnati;

- non può più essere rilasciata carta di circolazione provvisoria;

- non possono essere accettate richieste di operazioni espletabili con procedura S.T.A. per le quali non si possa procedere alla elaborazione e al rilascio dei documenti nell'arco dell'orario di apertura dello sportello.

H) Consegna della documentazione agli Uffici provinciali del D.T.T. e verifica della regolarità.

In prima attuazione, la consegna della documentazione relativa alle operazioni espletate con procedura S.T.A., avverrà secondo le modalità appresso indicate.

Nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili presso ciascun Ufficio, si auspica l'istituzione di sportelli appositamente dedicati o, in mancanza, di adeguati orari di consegna.

Col supporto dei tabulati di cui al punto 1 del paragrafo C), il controllo della documentazione consegnata deve essere, di norma, effettuato "a vista".

Laddove eccezionalmente ciò non sia possibile, anche al fine di evitare il protrarsi dei tempi di attesa agli sportelli, si richiama l'attenzione sulla esigenza che detto controllo venga comunque effettuato nel più breve tempo possibile.

Si rammenta infatti che, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, la consegna della documentazione deve avvenire entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione è stata espletata e, d'altro canto, la protocollazione ed archiviazione di ciascuna pratica può avvenire solo dopo che ne sia stata verificata la regolarità.

L'eventuale impossibilità di garantire un "controllo a vista" pone, evidentemente, la necessità di rendere certezza in ordine alle pratiche che vengono consegnate ed ai tempi di avvenuta consegna.

In tal caso, la procedura da seguire, in fase di prima attuazione, è la seguente:

- all'atto della consegna, gli Uffici si limitano, sulla base della copia dell'elenco di cui al punto 2 del paragrafo C), al controllo numerico e identificativo delle pratiche e provvedono a depennare le voci del suddetto elenco per le quali non sussiste riscontro documentale;

- gli Uffici restituiscono la suddetta copia dell'elenco dopo averla vistata, datata e timbrata per avvenuta consegna.

La procedura sopra descritta può essere suscettibile di modifica sulla scorta dell'esperienza acquisita in fase di prima attuazione e sulla base delle indicazioni che codesti Uffici provinciali vorranno sottoporre allo scrivente Dipartimento.

In sede di controllo sulla regolarità dei documenti emessi, secondo i principi stabiliti dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 358 del 2000 ed i criteri individuati con la più volte citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, il regime di contestualità impone che, in caso di accertata irregolarità, l'annullamento dell'operazione di motorizzazione irregolare comporta anche l'annullamento della corrispettiva operazione di pubblico registro automobilistico (e viceversa), come da istruzioni fornite con il Manuale ad uso degli Uffici allegato alla circolare n. P4687/60C4/MOT6 del 2 dicembre 2002 (pubblicata sul sito Internet).

In caso di accertate irregolarità, l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone che il documento di circolazione irregolarmente emesso venga restituito all'Ufficio della Motorizzazione entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo.

Al riguardo, nel richiamare quanto già chiarito con la medesima circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, appare evidente che, nell'impossibilità di un controllo "a vista" delle documentazioni presentate, il termine per l'adempimento dell'obbligo di restituzione decorre dalla data di notifica del provvedimento con il quale l'irregolarità viene contestata.

Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono ritenersi responsabili, ai sensi del D.P.R. n. 358 del 2000, della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).

Pertanto, la sospensione dei collegamenti non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.).

I) Gestione degli errori sanabili.

In tema di gestione dei cosiddetti cosiddetti "errori sanabili", e sciogliendo la riserva posta con circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, si fa presente che:

1) se l'errore concerne i dati anagrafici dell'intestatario del documento di circolazione, la rettifica va effettuata, esclusivamente ad opera degli Uffici della Motorizzazione, secondo le modalità già impartite con circolare n. A22/2000/MOT del 14 luglio 2000 (correzione manuale convalidata con timbro dell'Ufficio e firma dell'addetto che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data; aggiornamento della banca dati; versamento di un'unica tariffa ex legge n. 870 del 1986, indipendentemente dal numero di correzioni effettuate);

2) se l'errore concerne i dati tecnici del veicolo:

- l'errata trascrizione del numero di omologazione comporta la necessità di aggiornamento della banca dati e della stampa del duplicato della carta di circolazione, con corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986;

- l'errata trascrizione del numero di telaio comporta unicamente la necessità di una rettifica manuale, con conseguente aggiornamento della banca dati e corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 1).

Infine, appare appena il caso di evidenziare che non sussistono termini perentori entro i quali gli interessati sono tenuti a richiedere l'effettuazione delle predette rettifiche.

L) Richiesta di attivazione dello sportello telematico.

Lo Studio di consulenza automobilistica che intenda attivare uno Sportello telematico deve produrre istanza nei modi previsti dalla circolare 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT, con la sola esclusione della necessità del propedeutico effettivo utilizzo della procedura "Prenotamotorizzazione" per almeno tre mesi.

Al fine di fornire adeguato supporto agli Uffici provinciali del Dipartimento in merito ai contenuti e alle modalità applicative della presente circolare nonché alle eventuali criticità che dovessero presentarsi nelle primissime fasi di avvio della nuova procedura, verrà istituito un Call Center di riferimento, operativo dalle 8.30 alle ore 17.30 dei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 dicembre pp.vv.

Ogni altra pregressa istruzione che sia in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.

Allegato 1

        U.P.  
    Prenota  U.P.  M.C.T.C. 
Operazione  S.T.A.  Motorizzazione  M.C.T.C.  con 
        stampa 
        on line 
Prima Immatricolazione di autoveicoli nuovi la cui dichiarazione di conformità è corredata di codice antifalsificazione e dei motoveicoli (compresa l'annotazione della locazione e la vendita P.R.D.). Le destinazioni ed uso utilizzabili sono:  SÌ  NO  SÌ  SÌ 
A0 Autovettura per trasporto persone uso proprio (tipo op.: 1)         
M0 Motociclo per trasporto persone uso proprio (tipo op.: 1)         
C4 Autocarro per trasporto cose uso proprio/terzi (tipo op.: 1 o 2)         
N4 Triciclo per trasporto cose uso proprio/terzi (tipo op.: 1 o 2)         
44 Quadriciclo per trasporto cose proprio/terzi (tipo op.: 1 o 2)         
Esclusioni         
ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.P.R. n. 358 del 2000, i veicoli nuovi provenienti dall'estero tramite canali non ufficiali (privi del codice antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale) nonché i veicoli usati già in possesso della documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero  NO  NO  SÌ  SÌ 
i veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo oppure collaudo o certificato di approvazione, ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.P.R. n. 358 del 2000  NO  NO  SÌ  SÌ 
i veicoli da locare senza conducente  NO  SÌ  SÌ  SÌ 
i rimorchi degli autoveicoli  NO  NO  SÌ  SÌ 
i veicoli che comportano la stampa sulla Carta di circolazione di un numero di soggetti superiore a 2  NO  SI  SI  NO 
i veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto  NO  SI  SÌ  SÌ 
Rinnovo Immatricolazione (causale 10) per deterioramento o smarrimento/furto della targa di autoveicoli e motoveicoli. Le destinazioni ed uso utilizzabili sono:  SI  NO  SÌ  SÌ 
A0 Autovettura per trasporto persone uso proprio (tipo op.: 1)         
M0 Motociclo per trasporto persone uso proprio (tipo op.: 1)         
C4 Autocarro per trasporto cose uso proprio/terzi (tipo op.: 1 o 2)         
P4 Autoveicolo per trasporto promiscuo uso proprio/terzi (tipo op.: 1 o 2)         
N4 Triciclo per trasporto cose uso proprio/terzi (tipo op.: 1 o 2)         
44 Quadriciclo per trasporto cose proprio/terzi (tipo op.: 1 o 2)         
Sono comprese anche le variazioni di sede delle persone giuridiche (quando il trasferimento avviene nell'ambito dello stesso Comune) e le variazioni di residenza delle persone fisiche (quando il trasferimento avviene nell'ambito della stessa Provincia).         
Esclusioni         
i veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo oppure collaudo o certificato di approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 358 del 2000  NO  NO  SÌ  SÌ 
i rimorchi degli autoveicoli  NO  NO  SÌ  SÌ 
le richieste che non sono corredate dalla precedente Carta di circolazione  NO  NO  SÌ  SÌ 
I veicoli che comportano la stampa sulla Carta di circolazione di un numero di soggetti superiore a 2  NO  SÌ  SÌ  NO 
i veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto  NO  SÌ  SÌ  SÌ 
i veicoli da locare senza conducente  NO  NO  SÌ  SÌ 
i veicoli che comportino la modifica delle risultanze della Carta di circolazione, comprese le variazioni della sede delle persone giuridiche (quando il trasferimento avviene nell'ambito di Comuni diversi) e della residenza delle persone fisiche (quando il trasferimento è nell'ambito di Province diverse).  NO  NO  SÌ  SÌ 
Tagliando di aggiornamento per passaggio di proprietà (causale 20)  SÌ  NO  SÌ  SÌ 
Esclusioni         
i veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo oppure collaudo o certificato di approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 358 del 2000  NO  NO  NO  NO 
i rimorchi degli autoveicoli  NO  NO  SÌ  SÌ 
i veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto  NO  SÌ  SÌ  SÌ 
i veicoli da locare senza conducente  NO  SÌ  NO  NO 
Tagliando di aggiornamento per trasferimento di sede delle società (causale 30)  NO  SÌ  SÌ  SÌ 
Tagliando di aggiornamento per cambio uso e passaggio di proprietà (causale 21)  NO  SÌ  SÌ  SÌ 
Tagliando di aggiornamento per cambio uso (causale 83)  NO  SÌ  SÌ  SÌ 

Allegato 2

Dichiarazione 
 
Il/La sottoscritto/a   
nato/a a    il   
in qualità di [1]    dello Studio di 
consulenza [2]   
codice agenzia   
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dall'art. 26 della legge n. 15 del 1968 e dall'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della medesima legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, 
 
Dichiara 
 
che, in data    , non si è resa possibile l'effettuazione, ai sensi del 
D.P.R. n. 358 del 2000, della formalità di [3]    relativa al 
veicolo [4]   
a nome di [5]   
per il seguente motivo:   
 
  In fede 
  , Data     
  Firma del dichiarante [6] 
   
   
 
__________ 
[1] Indicare la qualità di "Titolare" in caso di impresa individuale, ovvero la qualità di  
"amministratore" o di "legale rappresentante" in caso di società. 
[2] Indicare la denominazione e la sede dello Studio di consulenza. 
[3] Indicare il tipo di formalità. 
[4] Indicare i dati identificativi del veicolo. 
[5] Indicare le generalità dell'intestatario del veicolo. 
[6] La firma del dichiarante non necessita di autenticazione. 

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Circ. Min. infrastrutture e trasporti 6 maggio 2003, n. 1670/M360  - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità.

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(V. anche per istruzioni tecniche e gestionali sulle nuove modalità operative la circolare 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6, del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha trasmesso in allegato 4 i nuovi elenchi delle operazioni escluse dallo "STA cooperante").

Com'è noto, a decorrere dal 16 dicembre 2002 è entrata a regime la procedura S.T.A. secondo il criterio della contestualità (cosiddetto "S.T.A. cooperante"), con esclusione delle sole operazioni relative alla prima immatricolazione dei veicoli ed alla relativa iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

È altrettanto noto che, allo scopo di far fronte a difficoltà applicative della procedura, emerse nell'imminenza della predetta entrata a regime, in via del tutto provvisoria ed eccezionale si è reso tuttavia necessario emanare le disposizioni transitorie di cui alla circolare n. 118/M360 del 10 gennaio 2003.

Ciò posto, il monitoraggio condotto da questo Dipartimento negli ultimi mesi mostra come le suaccennate difficoltà possano ritenersi ormai superate e, conseguentemente, siano venuti meno i presupposti per mantenere in vita le suddette disposizioni transitorie.

Pertanto, a decorrere dal 12 maggio 2003, la citata circolare n. 118/M360 del 10 gennaio 2003 è da intendersi abrogata, con l'avvertenza che le pratiche avviate prima del 12 maggio 2003, ovvero per le quali sussista una dichiarazione di vendita autenticata dal notaio in data anteriore al 16 dicembre 2002, potranno essere portate a termine attraverso le procedure già in uso documentando dette circostanze.

Si ritiene quindi che esistono le condizioni per riproporre il testo della circolare 11 dicembre 2002, n. 4145/M360, alla quale sono state apportate alcune modifiche finalizzate ad assicurare l'operatività della procedura "S.T.A. cooperante".

Al fine di agevolare la lettura delle istruzioni, il testo che viene proposto reca, in grassetto, le integrazioni apportate all'originale testo della circolare 11 dicembre 2002, n. 4145/M360.

A. Operazioni di motorizzazione espletabili mediante le procedura S.T.A. in regime di contestualità.

La procedura "S.T.A. cooperante", operativa a decorrere dal 16 dicembre 2002, consente l'espletamento, in regime di contestualità, delle seguenti operazioni:

- prime immatricolazioni (veicoli con destinazione/uso con codifica: A0, M0, C4, N4, 44);

- rinnovi di immatricolazione (veicoli con destinazione/uso con codifica: A0, M0, C4, N4, 44);

- aggiornamenti delle carte di circolazione per trasferimento della proprietà (compresi gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a trasporto specifico o ad uso speciale).

Al riguardo, si evidenzia che l'utilizzo di tale procedura è obbligatorio per le operazioni di rinnovo di immatricolazione e di aggiornamento delle carte di circolazione mentre, al momento, è da ritenersi meramente facoltativo per le operazioni di prima immatricolazione.

Nell'ambito delle predette operazioni, inoltre, debbono essere tenute distinte una serie di fattispecie per le quali la procedura "S.T.A. cooperante" non può trovare applicazione, in quanto espressamente escluse dal D.P.R. n. 358 del 2000 ovvero per impossibilità tecnica di gestione telematica.

Ciò posto, le possibili casistiche possono essere schematicamente riassunte nel modo seguente:

a) PRIMA IMMATRICOLAZIONE - Esclusioni:

a.1) veicoli nuovi provenienti dall'estero tramite canali non ufficiali, privi di codice antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale;

a.2) veicoli usati già immatricolati in uno Stato estero;

a.3) rimorchi di autoveicoli;

a.4) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente;

a.5) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;

a.6) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;

a.7) veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;

b) RINNOVO DI IMMATRICOLAZIONE - Esclusioni:

b.1) rimorchi di autoveicoli;

b.2) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente;

b.3) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;

b.4) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;

b.5) veicoli che comportino la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;

b.6) richieste non corredate dalla precedente carta di circolazione, ovvero carte di circolazione sulle quali sono presenti annotazioni manuali non registrate nel sistema informatico;

b.7) reimmatricolazioni che comportino la modifica delle risultanze della carta di circolazione, comprese le variazioni di sede delle persone giuridiche (se i trasferimenti avvengono nell'ambito di Comuni diversi) e le variazioni di residenza delle persone fisiche (se i trasferimenti avvengono nell'ambito di Province diverse);

c) AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - Esclusioni:

c.1) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi di noleggio senza conducente;

c.2) passaggi di proprietà che comportino anche un cambio d'uso (da proprio a terzi e viceversa);

c.3) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;

c.4) rimorchi degli autoveicoli;

c.5) veicoli che comportino la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 10;

c.6) passaggi di proprietà relativi a veicoli per i quali sia stato denunciata la sottrazione o lo smarrimento della relativa carta di circolazione e la procedura di duplicazione della stessa non sia ancora conclusa;

d) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - Ulteriori esclusioni:

in forza della normativa che disciplina le attività del P.R.A., ovvero per impossibilità tecnica di gestione da parte del sistema informativo A.C.I., restano inoltre escluse dalla procedura "S.T.A. cooperante" le seguenti ipotesi di trasferimento della proprietà:

d.1) richieste non corredate dal certificato di proprietà precedentemente rilasciato dal P.R.A.;

d.2) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;

d.3) veicoli con codice carrozzeria "ZZ" o "Z0";

d.4) veicoli per i quali è richiesta la trascrizione dei relativi atti di vendita con salto della continuità (art. 2688 c.c.);

d.5) veicoli per i quali è richiesta la trascrizione dei relativi atti di vendita a ripristino della continuità delle trascrizioni;

d.6) veicoli che comportano l'espletamento di formalità P.R.A. cosiddette a tutela del venditore (ex art. 11 del D.M. n. 514 del 1992

d.7) veicoli d'epoca per i quali, ai fini dell'espletamento delle formalità P.R.A., è richiesto il pagamento dell'I.P.T. in misura forfetaria (art. 63 della legge n. 342 del 2000;)d.8) veicoli per le cui formalità P.R.A. sono richiesti i seguenti parametri superiori a 9999: peso - tara - cilindrata - portata(1).

Si sottolinea, infine, che non sono espletabili con procedura "S.T.A. cooperante" le operazioni di annotazione sulla carta di circolazione della variazione della ragione sociale e della denominazione delle società.

Tutte le ipotesi di esclusione suelencate debbono essere gestite attraverso le procedure tradizionali.

A tale ultimo riguardo, appare opportuno sottolineare che, per le operazioni di cui ai precedenti punti c.6), d.4), d.5) e d.6), nonché per gli aggiornamenti delle carte di circolazione conseguenti a variazioni societarie, si rende indispensabile la produzione, a seconda dei casi, della fotocopia dell'atto di vendita o del certificato di proprietà aggiornato, ovvero della documentazione idonea a comprovare l'avvenuta variazione societaria.

Viceversa, per tutte le operazioni di trasferimento della proprietà ricadenti obbligatoriamente nella procedura "S.T.A. cooperante" che risultino essere state espletate con procedura diversa, gli Uffici della Motorizzazione provvedono al loro annullamento entro le 24 ore lavorative successive.

A tale scopo, nei tabulati contenenti l'elenco delle pratiche giornalmente espletate con "stampa on line" dagli Studi di consulenza saranno evidenziati con asterisco (*) le operazioni per le quali non sia stato rispettato l'obbligo di utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante".

Per quanto concerne le reimmatricolazioni, si fa presente che, se per ragioni di discordanza dei dati contenuti negli archivi del C.E.D. della Motorizzazione e del P.R.A., ovvero in caso di eventuali impedimenti di natura tecnica, il sistema inibisce il buon esito di una operazione espletabile con procedura S.T.A., la stesa va effettuata attraverso le procedure tradizionali. In tal caso, pertanto, non può trovare applicazione il criterio della contestualità tra operazioni di motorizzazione ed operazioni di pubblico registro automobilistico.

Pertanto, se si realizza la predetta ipotesi:

- il titolare dello Studio di consulenza, abilitato all'utilizzo della procedura S.T.A. può:

a) richiedere presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione l'espletamento dell'operazione di reimmatricolazione, producendo la dichiarazione il cui prototipo è allegato alla presente circolare (allegato 1), nonché - presso il P.R.A. - l'espletamento della connessa formalità di pubblico registro automobilistico;

ovvero:

b) provvedere alla stampa del documento di circolazione mediante procedura "Prenotamotorizzazione con stampa remota" nonché alla emissione del relativo certificato di proprietà secondo le procedure tradizionali. Anche in tal caso, la documentazione cartacea da presentare successivamente al competente Ufficio della Motorizzazione deve comprendere la dichiarazione di cui all'allegato 1 alla presente circolare;

- se l'operazione di reimmatricolazione è stata richiesta direttamente dall'utente interessato, ovvero per il tramite di uno Studio di consulenza non abilitato all'utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante", ad uno sportello "S.T.A. cooperante" istituito presso un Ufficio della Motorizzazione, quest'ultimo effettua le operazioni di motorizzazione secondo le modalità tradizionali e rilascia una attestazione in ordine alle cause che hanno impedito l'espletamento dell'operazione stessa con procedura "S.T.A. cooperante". Detta attestazione consente all'utente o allo Studio di consulenza interessato di poter effettuare presso il P.R.A. la correlata operazioni di pubblico registro automobilistico secondo le modalità tradizionali.

Si ritiene opportuno, infine, precisare le modalità operative applicabili nelle ipotesi, abbastanza frequenti, di duplicazione della carta di circolazione deteriorata per la quale venga richiesto anche l'aggiornamento per trasferimento della proprietà del veicolo.

In tal caso, si tratta di porre in essere due distinte operazioni, delle quali l'una (duplicazione del documento) non rientra nelle formalità "S.T.A. cooperante" e l'altra (passaggio di proprietà) è realizzabile esclusivamente con procedura "S.T.A. cooperante". Di conseguenza, dette operazioni non solo non possono essere espletate congiuntamente ma occorre anche che sia rispettata la seguente sequenza:

- va anzitutto effettuato il passaggio di proprietà con procedura "S.T.A. cooperante", con conseguente emissione del tagliando di aggiornamento e del certificato di proprietà, previo pagamento delle relative imposte e diritti;

- successivamente, può essere richiesto all'Ufficio della Motorizzazione l'emissione del duplicato a nome del nuovo proprietario, previo pagamento della corrispettiva tariffa e senza necessità di emissione di un nuovo certificato di proprietà;

- sul duplicato della carta di circolazione, nelle righe descrittive, dovrà essere annotata la dicitura "Omessi i precedei proprietari" e/o annotata la precedente destinazione d'uso.

Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il nuovo proprietario richieda l'annotazione del passaggio di proprietà congiuntamente all'aggiornamento tecnico della carta di circolazione (che non è gestibile con procedura "S.T.A. cooperante"), previo collaudo od emissione del certificato di approvazione, occorre anche in tal caso procedere prima all'emissione del tagliano recante le generalità del nuovo proprietario e successivamente provvedere, con procedura tradizionale, all'aggiornamento tecnico della carta di circolazione.

Infine, nell'ipotesi in cui il nuovo proprietario richieda la reimmatricolazione di un veicolo (per smarrimento o deterioramento della targa) congiuntamente all'annotazione del trasferimento della proprietà:

- le operazioni di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà debbono entrambe essere espletate con procedura "S.T.A. cooperante", ma vanno tenute distinte;

- pertanto, dovrà prima essere espletata l'operazione di trasferimento della proprietà e, il giorno successivo, si potrà procedere alla reimmatricolazione.

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(1) (La circolare 16 giugno 2003, n. 2089/M352,  ha aggiunto le lettere d.9) e d.10) dopo la lettera d.8).

B) Soggetti intestatari delle carte di circolazione.

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi operatori legittimati all'utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante", si riassumono i principi generali attualmente in vigore in materia di intestazione delle carte di circolazione.

a) Persone fisiche

La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia (salvo che si tratti di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. o di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale").

La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni.

A tale ultimo proposito, rileva registrare che il P.R.A. non richiede alcuna prova in ordine alla preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Poiché detta autorizzazione, che è richiesta a pena di annullabilità della formalità di trascrizione della proprietà, può essere fatta valere dagli eventuali terzi interessati innanzi al giudice ordinario, si ritiene al momento opportuno allineare la procedura di intestazione delle carte di circolazione a nome dei minori alle modalità operative in uso al P.R.A., riservandosi di proporre apposito quesito al competente Ministero della giustizia.

b) Imprese individuali

Poiché l'impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell'imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario della carta di circolazione può essere unicamente l'imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest'ultimo.

c) Società

Intestataria della carta di circolazione è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali).

La medesima regola si applica anche alle società costituite all'estero ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria.

Nel caso di società semplice, la carta di circolazione può essere intestata direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, ovvero, a nome della società nella persona del socio richiedente, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici relativi a quest'ultimo.

Nel caso, infine, di associazioni di professionisti (equiparabili a società di fatto) la carta di circolazione può essere intestata esclusivamente a nome di tutti i consociati che ne facciano richiesta.

d) Altri enti dotati di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata direttamente in capo all'Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.

e) Organismi privi di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata a nome dell'organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore".

f) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.)

La carta di circolazione è intestata direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all'eventuale sede periferica.

C) Documentazione relativa alle operazioni di motorizzazione espletate con procedura S.T.A.

Con riguardo alla documentazione che deve essere consegnata all'Ufficio della Motorizzazione al fine della verifica della regolarità delle operazioni espletate, si precisa che:

1. a partire dal 28 novembre u.s., i tabulati riepilogativi delle operazioni espletate dagli sportelli, stampati presso gli Uffici della Motorizzazione, contengono tutti gli elementi necessari per la verifica della congruenza tra i dati riportati nella carta di circolazione o nel tagliando di aggiornamento emessi e quelli risultanti dalla relativa documentazione (cfr. file avvisi n. 58 del 26 novembre 2002). Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento emesso;

2. è noto che l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone anche la consegna dell'elenco dei documenti emessi dallo sportello, ai fini della regolarità dei documenti stessi.

Ciò posto, al fine di agevolare le procedure di consegna delle documentazioni, secondo quanto chiarito nel successivo paragrafo H), gli Studi di consulenza debbono munirsi anche di una copia del predetto elenco;

3. la procedura "S.T.A. cooperante", gestita attraverso il sistema del collegamento unico, consente la stampa della carta di circolazione solo a condizione che si renda possibile anche la stampa del certificato di proprietà; pertanto, è il sistema stesso ad assicurare il rispetto del criterio della contestualità delle operazioni di motorizzazione e di pubblico registro automobilistico. Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia del certificato di proprietà emesso in contestualità;

4. come prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, deve sempre essere prodotta la fotocopia del documento di identità del richiedente (al riguardo cfr. quanto già chiarito con la citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002.)

A norma dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 2000, per documento di identità, deve intendersi "la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati, con finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare".

L'art. 35 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000 chiarisce, inoltre, che il documento di identità può sempre essere sostituito da uno dei seguenti documenti di riconoscimento ritenuti equipollenti:

- il passaporto;

- la patente di guida;

- la patente nautica;

- il libretto di pensione;

- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;

- il porto d'armi;

- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;

5. nel caso in cui il richiedente l'operazione "S.T.A. cooperante" sia un cittadino extracomunitario, si rammenta l'obbligo, sebbene non sia espressamente prescritto dal D.P.R. n. 358 del 2000, di produrre anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, che non può utilmente essere sostituita né con autocertificazione né con la fotocopia della ricevuta, rilasciata dalla Questura, attestante che il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo.

D) Orari di attivazione del collegamento S.T.A.

Il collegamento S.T.A. in regime di contestualità è attivo dalle ore 8:00 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì.

Inoltre, limitatamente all'inserimento e alla validazione (controlli formali) dei dati relativi alle operazioni da espletare nel corso della giornata lavorativa successiva, il collegamento è altresì attivo nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì: dalle 18,30 alle 19,30;

- sabato: dalle 8,00 alle 19,30.

E) Blocco del collegamento.

Se per cause tecniche, derivanti o meno dal sistema, si verifica un blocco del collegamento, le successive modalità operative dipendono dalla fase procedimentale nel frattempo portata a termine.

Infatti, se il blocco interviene prima ancora che il sistema abbia consentito la creazione in forma elettronica dei documenti da emettere, l'operazione di presentazione deve essere ripetuta quando il collegamento viene ripristinato.

Viceversa, se il blocco interviene solo in fase di stampa dei documenti da emettere, il sistema consente di effettuare la stampa stessa entro i due giorni lavorativi successivi.

Si precisa inoltre che, laddove sia riuscita la stampa della carta di circolazione ma non anche quella del certificato di proprietà (e viceversa), il criterio della contestualità vieta il rilascio del documento emesso accompagnato da un documento provvisorio sostitutivo di quello non emesso dal sistema.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare la stampa del documento mancante entro i due giorni lavorativi successivi.

F) Criterio della contestualità delle operazioni.

Come già evidenziato con circolare 22 febbraio 2002, n. 482/M360/MOT3, la contestualità delle operazioni espletate con procedura S.T.A. determina che:

- gli utenti sono tenuti a richiedere congiuntamente le operazioni di motorizzazione e le connesse operazioni di pubblico registro automobilistico;

- i documenti di circolazione e i documenti di proprietà debbono essere emessi congiuntamente ed altrettanto congiuntamente devono essere consegnati ai titolari degli stessi;

- i documenti richiesti debbono di norma essere elaborati e rilasciati contestualmente alla richiesta.

Ne consegue pertanto che:

- non possono essere accettate le richieste di immatricolazione, di reimmatricolazione e di passaggio di proprietà, espletabili con procedura "S.T.A. cooperante", che non siano corredate dalla corrispettiva richiesta di trascrizione nel pubblico registro automobilistico;

- se per qualsiasi ragione si ottenga la stampa della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento ma non anche quella del certificato di proprietà (o viceversa), il documento emesso e l'eventuale targa non possono essere consegnati;

- non può più essere rilasciata carta di circolazione provvisoria;

- non possono essere accettate richieste di operazioni espletabili con procedura "S.T.A. cooperante" per le quali non si possa procedere alla elaborazione e al rilascio dei documenti nell'arco dell'orario di apertura dello sportello;

- in caso di formalità "S.T.A. cooperante" protocollate dall'Ufficio della Motorizzazione, ma non espletate perché non accettate dal sistema informatico, la relativa documentazione deve essere restituita per la ripresentazione nei giorni successivi.

G) Consegna della documentazione agli Uffici provinciali del D.T.T. e verifica della regolarità.

La consegna della documentazione relativa alle operazioni espletate con procedura S.T.A., avverrà secondo le modalità appresso indicate.

Nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili presso ciascun Ufficio, si auspica l'istituzione di sportelli appositamente dedicati o, in mancanza, di adeguati orari di consegna.

Col supporto dei tabulati di cui al punto 1 del paragrafo C), il controllo della documentazione consegnata deve essere, di norma, effettuato "a vista".

Laddove eccezionalmente ciò non sia possibile, anche al fine di evitare il protrarsi dei tempi di attesa agli sportelli, si richiama l'attenzione sulla esigenza che detto controllo venga comunque effettuato nel più breve tempo possibile.

Si rammenta infatti che, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, la consegna della documentazione deve avvenire entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione è stata espletata e, d'altro canto, la protocollazione ed archiviazione di ciascuna pratica può avvenire solo dopo che ne sia stata verificata la regolarità.

L'eventuale impossibilità di garantire un "controllo a vista" pone, evidentemente, la necessità di rendere certezza in ordine alle pratiche che vengono consegnate ed ai tempi di avvenuta consegna.

In tal caso, la procedura da seguire, in fase di prima attuazione, è la seguente:

- all'atto della consegna, gli Uffici si limitano, sulla base della copia dell'elenco di cui al punto 2 del paragrafo C), al controllo numerico e identificativo delle pratiche e provvedono a depennare le voci del suddetto elenco per le quali non sussiste riscontro documentale;

- gli Uffici restituiscono la suddetta copia dell'elenco dopo averla vistata, datata e timbrata per avvenuta consegna.

In sede di controllo sulla regolarità dei documenti emessi, secondo i principi stabiliti dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 358 del 2000 ed i criteri individuati con la più volte citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, il regime di contestualità impone che, in caso di accertata irregolarità, l'annullamento dell'operazione di motorizzazione irregolare comporta anche l'annullamento della corrispettiva operazione di pubblico registro automobilistico (e viceversa), come da istruzioni fornite con il Manuale ad uso degli Uffici allegato alla circolare n. P4687/60C4/MOT6 del 2 dicembre 2002 (pubblicata sul sito Internet).

In caso di accertate irregolarità, l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone che il documento di circolazione irregolarmente emesso venga restituito all'Ufficio della Motorizzazione entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo.

Al riguardo, nel richiamare quanto già chiarito con la medesima circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, appare evidente che, nell'impossibilità di un controllo "a vista" delle documentazioni presentate, il termine per l'adempimento dell'obbligo di restituzione decorre dalla data di notifica del provvedimento con il quale l'irregolarità viene contestata.

Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono ritenersi responsabili, ai sensi del D.P.R. n. 358 del 2000, della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).

Pertanto, la sospensione dei collegamenti non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.).

H) Gestione degli errori sanabili.

In tema di gestione dei cosiddetti "errori sanabili", e sciogliendo la riserva posta con circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, si fa presente che:

1) se l'errore concerne i dati anagrafici dell'intestatario del documento di circolazione, la rettifica va effettuata, esclusivamente ad opera degli Uffici della Motorizzazione, secondo le modalità già impartite con circolare n. A22/2000/MOT del 14 luglio 2000 (correzione manuale convalidata con timbro dell'Ufficio e firma dell'addetto che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data; aggiornamento della banca dati; versamento di un'unica tariffa ex legge n. 870 del 1986, indipendentemente dal numero di correzioni effettuate);

2) se l'errore concerne i dati tecnici del veicolo:

- l'errata trascrizione del numero di omologazione comporta la necessità di aggiornamento della banca dati e della stampa del duplicato della carta di circolazione, con corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986;

- l'errata trascrizione del numero di telaio comporta unicamente la necessità di una rettifica manuale, con conseguente aggiornamento della banca dati e corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 1).

Infine, appare appena il caso di evidenziare che non sussistono termini perentori entro i quali gli interessati sono tenuti a richiedere l'effettuazione delle predette rettifiche.

I) Richiesta di attivazione dello sportello telematico.

Lo Studio di consulenza automobilistica che intenda attivare uno Sportello telematico deve produrre istanza nei modi previsti dalla circolare 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT, con la sola esclusione della necessità del propedeutico effettivo utilizzo della procedura "Prenotamotorizzazione" per almeno tre mesi.

Allegato 1

 

Dichiarazione 
 
Il/La sottoscritto/a   
nato/a a    il   
in qualità di [1]    dello Studio di 
consulenza [2]   
codice agenzia   
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dall'art. 26 della legge n. 15 del 1968 e dall'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della medesima legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, 
 
Dichiara 
 
che, in data    , non si è resa possibile l'effettuazione, ai sensi del 
D.P.R. n. 358 del 2000, della formalità di reimmatricolazione relativa al veicolo [3]   
 
a nome di [4]   
per il seguente motivo:   
 
  In fede 
  , Data     
  Firma del dichiarante [5] 
   
   
 
__________ 
[1] Indicare la qualità di "Titolare" in caso di impresa individuale, ovvero la qualità di  
"amministratore" o di "legale rappresentante" in caso di società. 
[2] Indicare la denominazione e la sede dello Studio di consulenza. 
[3] Indicare i dati identificativi del veicolo. 
[4] Indicare le generalità dell'intestatario del veicolo. 
[5] La firma del dichiarante non necessita di autenticazione. 

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Circ. Min. infrastrutture e trasporti 16 giugno 2003, n. 2089/M352 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità. Circolare 6 maggio 2003, n. 1670/M360. Precisazioni in ordine alle formalità di pubblico registro automobilistico escluse.

Concordemente con le indicazioni fornite dall'Automobile Club d'Italia, dopo la lettera d.8) del paragrafo A della circolare n. 1670/M360 del 6 maggio 2003 sono aggiunte le seguenti:

d.9) trascrizione di atti di vendita con riserva della proprietà a favore del venditore;

d.10) formalità consecutive di cui alle seguenti fattispecie:

- trasferimento di proprietà e cessazione dalla circolazione;

- rinnovo di iscrizione e cessazione dalla circolazione;

- formalità basate su di un unico atto (es. accettazione d'eredità e successivo trasferimento della proprietà;

- cancellazione del leasing (nel caso di locazioni non ancora scadute) e trasferimento della proprietà in favore di soggetto diverso dal locatario;

- richiesta di duplicato del certificato di proprietà (per smarrimento, furto o deterioramento) e successiva vendita.

 

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 30 gennaio 2004, n. 328/M360 - D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377. Modifiche all'art. 8 del D.P.R. n. 358 del 2000

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(V.  circolare 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6),Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2004, è stato pubblicato il D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 57, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), ha introdotto le modifiche all'art. 8 del D.P.R. n. 358 del 2000 che di seguito si illustrano.

La nuova norma prevede anzitutto che, ai fini della prima iscrizione di autoveicoli nuovi nel pubblico registro automobilistico, il venditore possa presentare, presso uno degli sportelli telematici dell'automobilista, un'autocertificazione (secondo lo schema allegato al medesimo D.P.R. n. 377 del 2003) provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale l'iscrizione stessa viene richiesta, con l'impegno di produrre, entro 10 giorni dalla effettuazione della prima iscrizione, il titolo originale.

Peraltro, in calce alla predetta dichiarazione, l'acquirente dichiara di essere consapevole che la mancata presentazione nei termini, da parte del venditore, dell'atto di vendita determina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico.

Per inciso, si avverte che il modello di autocertificazione allegato al D.P.R. n. 377 del 2003 contiene un refuso, nella parte in cui, al di sotto del riquadro grande contenente i dati autocertificati dal venditore e la dichiarazione resa e sottoscritta dall'acquirente, reca nuovamente la dizione "Firma dell'acquirente" anziché "Firma del venditore".

All'infruttuoso spirare del predetto termine di 10 giorni, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione dandone comunicazione a questo Dipartimento, cosicché l'Ufficio provinciale della Motorizzazione competente per territorio possa provvedere a darne notizia all'interessato il quale è tenuto, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la produzione del titolo originale, a restituire le targhe, la carta di circolazione ed il certificato di proprietà fermo restando che, in caso di inottemperanza, l'Ufficio stesso provvede al ritiro coattivo di tali documenti per il tramite degli organi di polizia.

Ciò posto, fermo restando che la nuova disciplina entrerà in vigore sabato 31 gennaio 2004 (con applicazione concreta da lunedì 2 febbraio 2004) e in attesa che vengano messe a punto le necessarie procedure informatiche, si illustrano gli opportuni chiarimenti che appaiono indispensabili per assicurare l'operatività di questa prima fase attuativa, tenuto conto dell'intesa raggiunta in sede di tavolo tecnico tra lo scrivente Dipartimento, l'Automobile Club d'Italia e le Associazioni di categoria interessate:

1. la dichiarazione resa dal venditore è presentata unitamente alla richiesta di immatricolazione e di contestuale iscrizione nel pubblico registro automobilistico;

2. ai fini dell'espletamento delle predette operazioni, nel campo "FORMA ATTO" va inserito il codice "ZA" (che identifica l'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva di un titolo che ha la forma della scrittura privata) o "ZB" (che identifica l'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva di un titolo che ha la forma dell'atto pubblico);

3. in applicazione delle consuete procedure previste dal D.P.R. n. 358 del 2000, la documentazione cartacea relativa alla avvenuta immatricolazione e contestuale iscrizione nel pubblico registro automobilistico sono consegnate, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, ai competenti Uffici provinciali della Motorizzazione e del P.R.A.; al riguardo, si precisa che l'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva dell'atto di vendita deve essere ovviamente consegnata ai P.R.A. mentre non si rende necessario, in applicazione della procedura "S.T.A. cooperante", produrre agli Uffici della Motorizzazione alcun documento attestante che l'operazione è stata espletata sulla base della predetta autocertificazione;

4. entro il previsto termine di 10 giorni (da computarsi secondo calendario), il titolo originale deve essere presentato presso lo stesso soggetto che ha provveduto all'immatricolazione del veicolo e alla contestuale trascrizione della proprietà mediante procedura "S.T.A. cooperante"; pertanto, a secondo dei casi, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione o lo Studio di consulenza provvede a consegnare il documento al competente Ufficio provinciale del P.R.A. entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato presentato;

5. in caso di cancellazione dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione ne riceve notizia dall'Ufficio provinciale del P.R.A. mediante comunicazione scritta e, conseguentemente, richiede all'intestatario la restituzione delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà; detta restituzione deve avvenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la produzione del titolo originale e, in caso di inottemperanza, l'Ufficio stesso provvede al ritiro coattivo dei documenti mediante gli organi di polizia;

6. i documenti ritirati sono custoditi dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione.

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che, nell'ambito del predetto tavolo tecnico, l'A.C.I. ha manifestato l'esigenza di dover approfondire taluni aspetti di natura giuridica in ordine alla posizione dei veicoli cancellati d'ufficio.

Pertanto, in attesa che l'A.C.I. fornisca i necessari chiarimenti, si sottolinea l'opportunità che gli Uffici provinciali della Motorizzazione custodiscano le targhe, le carte di circolazione ed i certificati di proprietà ritirati, astenendosi pertanto da ogni iniziativa tesa alla distruzione degli stessi, fino a quando non saranno impartite da questa sede nuove istruzioni al riguardo.

Si fa riserva, inoltre, di comunicare con successiva circolare anche le istruzioni tecniche che consentiranno la completa gestione informatizzata delle nuove procedure.

Si rammenta, infine, che l'utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante" è al momento ancora facoltativo per le prime immatricolazioni; pertanto si rende ancora possibile avvalersi, per dette operazioni, delle procedure tradizionali.

Tuttavia, laddove si debba procedere alla prima iscrizione nel pubblico registro sulla base dell'autocertificazione prevista dal D.P.R. n. 377 del 2003, l'iscrizione stessa e l'immatricolazione debbono necessariamente essere espletate in regime di contestualità.

Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo in ordine alla puntuale osservanza delle istruzioni applicative impartite con la presente circolare.  

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Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità. Obbligatorietà prime immatricolazioni.

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Com'è noto, l'avvio delle procedure di prima immatricolazione dei veicoli attraverso lo "STA cooperante" non è stato, ad oggi, reso possibile per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 377 del 2003, recante norme di attuazione dell'art. 80, comma 57 della legge n. 289 del 2002.

Tali ultime disposizioni, infatti, hanno richiesto la messa a punto di particolari procedure informatiche ed amministrative divulgate con la circolare n. 328/M360 del 30 gennaio 2004. Pertanto, fermo restando quanto stabilito con la citata circolare n. 328/M360 del 2004 nonché con la circolare n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, a decorrere dal 10 maggio 2004 sarà obbligatorio l'utilizzo dello STA per le prime immatricolazioni.

Si riportano di seguito le istruzioni tecniche che consentiranno la completa gestione informatizzata delle nuove modalità operative.

Le procedure alternative "Prenota-motorizzazione" e "Copernico", dalla suddetta data, per le operazioni comprese nello STA, verranno utilizzate esclusivamente nel caso di anomalie tecniche "certificate dal sistema", sia che si tratti della singola pratica oppure di un blocco o eccessivo rallentamento del sistema.

Per quanto riguarda la singola pratica, dal 17 maggio p.v. sarà messa in linea una nuova procedura che fornisce a video il messaggio relativo all'azione da compiere nel caso di pratiche non andate a buon fine. Fino a tale data, al fine di garantire il rispetto e l'uniformità delle procedure operative su tutto il territorio, sono riportati nella annessa tabella (allegato 1) i messaggi associati alle relative classi di errore e in una ulteriore tabella (allegato 2), le relative azioni da compiere per ogni singola classe con l'esemplificazione di alcune situazioni.

Nelle citate tabelle, gli errori bloccanti che permettono di fatto l'utilizzo delle procedure alternative, sono individuati da classi contraddistinte dalla lettera B iniziale. La stampa del messaggio di errore deve essere presentata, insieme alla documentazione necessaria, presso gli uffici D.T.T. e ACI. La mancata presentazione di tale attestazione produce l'annullamento della pratica.

Si precisa che i messaggi a video prevedono alcune casistiche che, pur non consentendo l'espletamento della pratica, non sono classificabili come errori procedurali. A titolo esemplificativo, l'errore F3 generato dalla chiusura dell'Ufficio provinciale ACI (per il Santo Patrono, per cause di forza maggiore, ecc...) che impedisce le immatricolazioni e le iscrizioni a favore di soggetti residenti nella provincia in questione, prevede come "azione" conseguente di "attendere la riapertura dello STA".

Per quanto attiene ai blocchi/rallentamenti del sistema, il tavolo tecnico ha fissato i valori soglia che non devono essere superati nei due diversi periodi del mese (gli ultimi tre giorni sono più critici per l'elevato numero di immatricolazioni). È evidente, pertanto, che la già continua attività di monitoraggio, da parte delle due strutture tecniche, è intensificata e presenta intervalli temporali diversi a seconda del giorno del mese (più frequenti negli ultimi tre giorni lavorativi) o dell'orario (più frequenti avvicinandosi all'orario di chiusura dello STA).

Nel caso siano superati i valori limite (blocco del sistema o un eccessivo rallentamento dello stesso) viene inviato un messaggio ufficiale a video per entrambi i domini che autorizza i vari STA ad operare con le procedure alternative e cioè alla immatricolazione e stampa on-line della carta di circolazione (prenota-motorizzazione) e iscrizione al P.R.A. nei 60 giorni con stampa on line del certificato di proprietà (Copernico) come previsto dall'art. 93 (commi 2 e 5) del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)

Ad integrazione di quanto comunicato con la suddetta circolare n. 328/M360 del 30 gennaio 2004, si rende noto che entro il termine previsto dei 10 giorni, il titolo originale deve essere presentato presso lo stesso soggetto che ha provveduto all'immatricolazione e alla iscrizione al P.R.A. del veicolo attraverso lo "STA cooperante".

Nel caso di mancata presentazione del titolo nei termini previsti, il P.R.A. procede alla cancellazione d'ufficio del veicolo. Tale operazione produce, in automatico, l'aggiornamento degli archivi del D.T.T. attraverso la cessazione dalla circolazione del veicolo. Durante la notte sono inoltre predisposti flussi di stampa verso gli uffici provinciali che contengono le lettere (facsimile riportato in allegato 3) da inviare agli intestatari per chiedere la restituzione delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la produzione del titolo originale. Per gli operatori degli uffici provinciali si segnala che tali flussi saranno disponibili giornalmente con il codice tabulato 50. Ad ulteriore garanzia della suddetta procedura automatizzata, gli uffici del P.R.A. forniscono all'omologo ufficio provinciale del D.T.T. un tabulato contenente le cancellazioni d'ufficio della giornata precedente. Gli uffici del D.T.T. aggiornano gli indirizzi nell'archivio informatico centralizzato attraverso la transazione AUSC, degli studi di consulenza, verificandone l'esattezza, prima dell'inoltro della lettera. Il facsimile della citata lettera, riportato in allegato, prevede in indirizzo, per conoscenza, lo STA che ha effettuato l'operazione e il P.R.A. della provincia di competenza territoriale dello STA.

Tuttavia la posizione può essere sanata qualora, dopo la cancellazione da parte del P.R.A. e comunque entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione, sia stato presentato un atto formato entro 10 giorni dall'iscrizione avvenuta mediante autocertificazione.

Poiché nel sopra descritto caso le procedure P.R.A. non consentono ad oggi di aggiornare telematicamente gli archivi del D.T.T., nelle more dell'attivazione di tale procedura automatizzata, sarà cura del P.R.A. informare l'omologo ufficio della Motorizzazione dell'avvenuta regolarizzazione della posizione P.R.A. L'Ufficio provinciale del D.T.T. acquisisce agli atti la comunicazione del P.R.A. e attraverso la transazione GPRA (funzione 10, PRAN) procede a riattivare la targa nel sistema informatico del D.T.T. eliminando la causale di cessazione dall'archivio.

Si ritiene opportuno precisare che, per le iscrizioni effettuate con le modalità previste dall'art. 80, comma 57, della legge n. 289 del 2002, nel caso di corretto funzionamento della procedura, entro i 10 giorni dalla data di iscrizione, il P.R.A. aggiorna il sistema informatico D.T.T. in tempo reale con l'informazione dell'avvenuta presentazione dell'atto, attraverso una operazione di convalida. In caso contrario, nei giorni successivi, il P.R.A. comunica, sempre on-line, l'avvenuta cancellazione d'ufficio. È evidente che se per qualunque motivo non dovesse pervenire al sistema informatico del D.T.T. alcuna comunicazione (né di convalida, né di cancellazione) l'Archivio nazionale dei veicoli è aggiornato automaticamente al 30° giorno dall'iscrizione, con l'informazione relativa alla convalida dell'operazione.

Le due strutture informatiche stanno completando una nuova procedura che sarà messa in linea il 17 maggio p.v., che consentirà allo STA di digitare la data e la forma dell'atto, on-line, nei 10 giorni previsti per la presentazione del titolo in originale. Saranno fornite successivamente tutte le informazioni tecnico-operative necessarie per una corretta gestione di tale procedura.

Il veicolo, immatricolato ed iscritto sulla base di autocertificazione, è inserito nell'Archivio Nazionale dei Veicoli del sistema informatico del D.T.T.; tuttavia non è possibile "operare" su di esso per eventuali aggiornamenti tecnici, di proprietà, ecc... prima dell'avvenuta convalida da parte del P.R.A., in seguito alla presentazione del titolo in originale.

I veicoli per i quali è stata effettuata l'operazione di cancellazione d'ufficio potranno essere nuovamente immatricolati esclusivamente presso gli uffici provinciali del D.T.T. con le procedure tradizionali che sono state adeguate per consentire, in automatico, la stampa sulle righe descrittive della carta di circolazione (riquadro 3 o 4) della seguente dicitura:

"Veicolo già immatricolato con targa ......., iscritto al P.R.A. in data ../../.... e cancellato in data ../../.... ai sensi dell'art. 8, comma 3-ter del D.P.R. n. 358 del 2000".

Nell'allegato 4 sono riportati gli elenchi delle operazioni escluse dallo "STA cooperante" (che modificano in parte l'elenco contenuto nella circolare n. 1670/M360 del 6 maggio 2003) e delle destinazioni/uso previste.

(Prorogato al 1° giugno 2004 del presente termine, cfr. nota 4 maggio 2004, n. 100/DTT).

Allegato 1

DESCRIZIONE  CLASSE 
Errore di sistema contattare l'assistenza  B1 
Non è stato possibile stabilire le sanzioni, verificare il periodo di ricerca  B1 
La pratica (idPratica=xxx, ProtocolloAci=xxxx, idProtocolloD.T.T.=xxxxx) è nello stato sbagliato per l'operazione richiesta  B1 
Operazione non riuscita  B1 
Il campo ASSI inviato da Motorizzazione è errato per la classe indicata  B2 
Il campo ASSI non è stato inviato da Motorizzazione  B2 
Il campo CARROZZERIA non è stato inviato da Motorizzazione.  B2 
Il campo CODICE OPERAZIONE inviato dalla Motorizzazione non è stato valorizzato  B2 
correttamente. Valore campo: H   
Il campo DESTINAZIONE/USO non è stato inviato da Motorizzazione.  B2 
Il campo PORTATA non è stato inviato dalla Motorizzazione  B2 
Impossibile verificare la congruenza tra DESTINAZIONE, USO e CARROZZERIA inviati dalla  B2 
Motorizzazione   
NON È POSSIBILE RIPRESENTARE PRATICHE ANTECEDENTI ALL'ANNO XXXX  B2 
RISULTANO INCONGRUENZE NEI DATI DI PRECEDENTE PRESENTAZIONE, LA  B2 
FORMALITÀ CON RP'XXXXXX' E ANNO 'XXXX' NON RISULTA PRESENTE IN ARCHIVIO.   
NEL CASO I DATI DIGITATI SIANO CORRETTI RIVOLGERSI AL P.R.A. PER L'ESPLETAMENTO    
Errore quadratura (importi dichiarati inferiori al calcolato)  F1 
L'importo dichiarato è minore dell'importo calcolato  F1 
Risultano più soggetti con lo stesso codice fiscale  F1 
Data Scadenza loc non presente  F1 
Destinazione e/o Uso non presente o errato  F1 
Formato Targa errato o incongruente con il tipo veicolo  F1 
GLI IMPORTI DICHIARATI NON SONO CORRETTI. GLI EMOLUMENTI DICHIARATI 0.0 SONO MINORI DEGLI EMOLUMENTI CALCOLATI xx.xx.  F1 
Il campo ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE non è valorizzato  F1 
Il campo CAP non è valorizzato  F1 
Il campo CAUSALE CESSAZIONE è formalmente errato. La lunghezza del campo non è valida. Valore campo: xx  F1 
Il campo CAUSALE CESSAZIONE non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xx  F1 
Il campo CAUSALE CESSAZIONE non è valorizzato  F1 
Il campo CAUSALE RINNOVO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xx  F1 
Il campo CAUSALE RINNOVO non è valorizzato  F1 
Il campo CLASSE non è valorizzato  F1 
Il campo CODICE CDP è formalmente errato. Valore campo: XXXX  F1 
Il campo CODICE CDP non è valorizzato  F1 
IL CAMPO CODICE DEMOLITORE È FORMALMENTE ERRATO  F1 
IL CAMPO CODICE DEMOLITORE FA RIFERIMENTO AD UN DEMOLITORE INESISTENTE  F1 
Il campo CODICE DEMOLITORE non è valorizzato  F1 
Il campo CODICE DEMOLITORE non è valorizzato correttamente. Valore campo: XXXXXXX  F1 
Il campo CODICE DEMOLITORE non può essere valorizzato per la causale Cessazione inserita. Valore campo: XXXXXX  F1 
Il campo CODICE FISCALE è formalmente errato. Valore campo: XXXXXXXXXXXXX  F1 
Il campo CODICE FISCALE è incompleto. Valore campo: XXXXXXXXXXXX  F1 
Il campo CODICE FISCALE non è valorizzato  F1 
Il campo COGNOME non è valorizzato  F1 
Il campo COMUNE DI NASCITA non è valorizzato  F1 
Il campo COMUNE DI NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: XXXXXXXXXXXXX  F1 
Il campo COMUNE RESIDENZA non è valorizzato  F1 
Il campo COMUNE RESIDENZA non è valorizzato  F1 
Il campo CONSEGNA DEMOLIZIONE NON INTESTATARIO non è valorizzato  F1 
Il campo DATA ATTO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: XX/XX/XXXX  F1 
Il campo DATA ATTO non è valorizzato  F1 
Il campo DATA DEMOLIZIONE non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: XX/XX/XXXX  F1 
Il campo DATA DEMOLIZIONE non è valorizzato  F1 
Il campo DATA DEMOLIZIONE non può essere valorizzato per la Causale cessazione inserita.  F1 
Valore campo: xx/xx/xxxx   
Il campo DATA NASCITA non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: XX/XX/XXXX  F1 
Il campo DATA NASCITA non è valorizzato  F1 
Il campo DATA NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo:  F1 
XX/XX/XXXX   
Il campo DATA PRECEDENTE PRESENTAZIONE non è valorizzato  F1 
Il campo DATA SCADENZA LOCAZIONE non può essere valorizzato in assenza del soggetto  F1 
Locatario. Valore campo: XX/XX/XXXX   
Il campo DENOMINAZIONE LUNGA non può essere valorizzato per persona fisica. Valore campo: XXXXXXXXX  F1 
Il campo DISABILE non è valorizzato  F1 
Il campo ECOLOGICO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: N  F1 
Il campo ECOLOGICO non è valorizzato  F1 
Il campo ESENZIONE è incongruente con la FORMA ATTO indicata. Valore campo: x  F1 
Il campo ESENZIONE è incongruente  F1 
Il campo ESENZIONE non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: S  F1 
Il campo ESENZIONE non è valorizzato  F1 
Il campo FORMA ATTO è formalmente errato. La lunghezza del campo non è valida. Valore  F1 
campo: X   
Il campo FORMA ATTO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xxx  F1 
Il campo FORMA ATTO non è valorizzato  F1 
Il campo INDIRIZZO non è valorizzato  F1 
Il campo NOME non è valorizzato  F1 
Il campo NOME può essere valorizzato solo dopo aver completato il campo COGNOME. Valore campo: XXXXXX XXXX  F1 
Il campo NUMERO CIVICO non è valorizzato  F1 
Il campo PREZZO VEICOLO non è valorizzato  F1 
Il campo PROVINCIA NASCITA è formalmente errato. Valore campo: xx  F1 
Il campo PROVINCIA NASCITA non è valorizzato  F1 
Il campo PROVINCIA NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: xx  F1 
Il campo PROVINCIA RESIDENZA è formalmente errato. Valore campo: x  F1 
Il campo PROVINCIA RESIDENZA non è valorizzato  F1 
Il campo RP PRECEDENTE PRESENTAZIONE è formalmente errato. Valore campo: XXXXXXXX  F1 
Il campo RP PRECEDENTE PRESENTAZIONE è incompleto. Valore campo: XXXXXX  F1 
Il campo RP PRECEDENTE PRESENTAZIONE non è valorizzato  F1 
Il campo RUOLO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xxxx  F1 
Il campo RUOLO non è valorizzato  F1 
Il campo SESSO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xxx  F1 
Il campo SESSO non è valorizzato  F1 
Il campo SIGLA RILASCIO COPIA UFFICIO non è valorizzato correttamente. Valore campo: xxx  F1 
Il campo SIGLA RILASCIO COPIA UFFICIO non è valorizzato  F1 
Il campo SIGLA RILASCIO COPIA UFFICIO non può essere valorizzato. Incongruenza con la Sigla Provincia di residenza. Valore campo: xx  F1 
Il campo STATO NASCITA non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xxx  F1 
Il campo STATO NASCITA non è valorizzato  F1 
Il campo STATO NASCITA non è valorizzato  F1 
Il campo STATO NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: xxxx  F1 
Il campo STATO RESIDENZA non è valorizzato  F1 
Il campo TARGA non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: XXXXXXX  F1 
Il campo TARGA non è valorizzato  F1 
Il campo TIPO TARGA non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: x  F1 
Il campo TIPO VEICOLO non è valorizzato  F1 
Il campo TOPONIMO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: x  F1 
Il campo TOTALE non corrisponde alla somma degli importi dichiarati. Valore campo: xxxx  F1 
Impossibile verificare congruenza con la Causale cessazione. Valore campo: xx/xx/xxxx  F1 
Impossibile verificare congruenza tra COMUNE DI NASCITA e PROVINCIA NASCITA  F1 
Impossibile verificare congruenza tra DESTINAZIONE, USO E CARROZZERIA  F1 
Impossibile verificare congruenza tra LOCALITÀ DI RESIDENZA, PROVINCIA DI RESIDENZA e C.A.P.  F1 
Impossibile verificare congruenza, il campo COMUNE DI NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: XXXXXXXXX  F1 
Impossibile verificare congruenza, il campo NOME può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: xxxxxx  F1 
Impossibile verificare congruenza, il campo PROVINCIA NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: xxx  F1 
Impossibile verificare congruenza, il campo STATO NASCITA può essere valorizzato solo per  F1 
persona fisica. Valore campo: xxxx   
L'identificativo della pratica (idPratica=XX, protocolloAci=XXX, idProtocolloD.T.T.=XXX) è già in uso  F1 
L'IMPORTO DELL'IPT VERSATA DEVE ESSERE ZERO  F1 
La DATA ATTO non può essere superiore alla data di precedente presentazione. Valore campo:  F1 
XX/XX/XXXX   
La DATA DEMOLIZIONE non può essere superiore alla data di presentazione. Valore campo:  F1 
XX/XX/XXXX   
La DATA NASCITA deve essere inferiore alla data odierna. Valore campo: XX/XX/XXXX  F1 
La DATA PRECEDENTE PRESENTAZIONE non può essere superiore alla data di presentazione. Valore campo: XX/XX/XXXX  F1 
La DATA PRIMO VERSAMENTO IPT non può essere superiore alla data di presentazione.   F1 
Valore campo: XX/XX/XXXX   
La DATA SCADENZA LOCAZIONE non può essere inferiore alla data di presentazione. Valore   F1 
campo: XX/XX/XXXX   
Le informazioni inerenti i SOGGETTI sono assenti  F1 
Lunghezza Targa non corretta: XX  F1 
Nessun soggetto presente sulla pratica  F1 
Non è possibile inserire il soggetto VENDITORE  F1 
Non è stato inserito nessun soggetto VENDITORE  F1 
Numero soggetti non ammesso per la formalità  F1 
I dati del CDP (anno CDP) non corrispondono con la attuale posizione giuridica  F2 
La formalità di precedente presentazione è presente ma non respinta  F2 
Provincia di residenza incongruente con la provincia ufficio  F2 
Stato giuridico non riscontrato  F2 
Targa radiata  F2 
Targa rinnovata in provincia  F2 
DATI DI PRECEDENTE PRESENTAZIONE INCONGRUENTI CON LA SITUAZIONE IN  F2 
ARCHIVIO   
IL CAMPO RP DI PRECEDENTE PRESENTAZIONE NON COINCIDE CON QUELLO PRESENTE NEL SISTEMA (xxxxxxxxx)  F2 
IL CAMPO SMARRIMENTO CDP È INCONGRUENTE CON LA SITUAZIONE GIURIDICA PREESISTENTE  F2 
IL CODICE CDP FORNITO NON È CONGRUENTE CON QUELLO PRESENTE  F2 
SULL'ARCHIVIO GIURIDICO   
L'IMPORTO DELL'IPT VERSATA NON COINCIDE CON QUELLO PRESENTE NEL SISTEMA (0,00)  F2 
LA DATA DI PRIMO VERSAMENTO IPT NON COINCIDE CON QUELLA PRESENTE NEL SISTEMA (XXXXXXXX)  F2 
LA FORMALITÀ AVENTE RP'XXXXXX' E ANNO XXXXX' NON RISULTA RESPINTA  F2 
LA FORMALITÀ DI PRECEDENTE PRESENTAZIONE CON RP'XXXXXX' E ANNO'XXXXXX' RISULTA RESPINTA PER UNA TARGA DIFFERENTE DA QUELLA IN LAVORAZIONE (TARGA IN LAVORAZIONE'XXXXXX') - TARGA DELLA FORMALITÀ RESPINTA XXXXXX';  F2 
LA TARGA RISULTA RADIATA  F2 
LA TARGA RISULTA RINNOVATA  F2 
NON SI PUÒ ISCRIVERE UNA VENDITA CON LOCAZIONE IN QUANTO RISULTA PRESENTE ALTRA LOCAZIONE  F2 
STATO GIURIDICO NON CONVALIDATO  F2 
VEICOLO RADIATO  F2 
Impossibile progressivare la pratica: la data lavorazione del P.R.A. non è stata aggiornata.  F3 
LA PRATICA NON PUÒ ESSERE LAVORATA PERCHÉ L'UFFICIO PROVINCIALE È  F3 
CHIUSO   
La richiesta è stata inoltrata al di fuori dell'orario stabilito  F4 
La richiesta non può essere espletata perché il servizio richiesto non è operativo  F4 
La posizione giuridica è in attesa di conferma da parte dell'Ufficio provinciale, non appena sarà  U1 
terminata tale operazione riceverete le risposte relative alla formalità da Voi richiesta. Vi preghiamo di attendere. Grazie   
Non è possibile delibare questa formalità perché ve ne sono altre non ancora delibate con  U1 
numero_rp inferiore   
Risultano formalità giacenti  U1 
Risultano formalità telematiche non convalidate  U1 
RISULTANO FORMALITÀ PER LO STESSO VEICOLO IN LAVORAZIONE  U1 
Risulta impostata la provincia di rilascio copia autentica sulla posizione giuridica del veicolo  U2 
Risulta valorizzata la provincia di rilascio CA sulla posizione giuridica del veicolo  U2 
LA PRATICA RISULTA ESSERE DI COMPETENZA DI ALTRO P.R.A. (VV)  U2 
La PROVINCIA DI RESIDENZA del primo soggetto intestatario è diversa dal P.R.A. DI  U2 
COMPETENZA   
Chiusura automatica di Sistema  U5 
Errore in fase di comunicazione con il sistema D.T.T. Riprovare l'invio  U6 
L'utente (codice Utente=XXXXX) non identificato nel dominio D.T.T.: utente non trovato  U7 
L'utente (codice Utente=XXXXX) non identificato nel dominio D.T.T.: utente non trovato  U7 
PR67 ** L'ANNULLAMENTO È POSSIBILE SOLO NEL GIORNO DEL RILASCIO DEL   
TAGLIANDO **  B1 
** VEICOLO NON CONFORME AD ALCUNA DIRETTIVA CEE **  B1 
** VEICOLO ADIBITO A TRASPORTO MERCI. OPERAZIONE NON CONSENTITA**  B1 
** LA TARGA DIGITATA RISULTA CESSATA CON CAUSALE .....  B1 
INDIRIZZO DI RESIDENZA OBBLIGATORIO  F1 
CARATTERE NON AMMESSO  F1 
** DENOMINAZIONE/PROGRESSIVO COMPROPRIETARIO INCOMPATIBILI **  F1 
INDIRIZZO OBBLIGATORIO  F1 
** TIPO TARGA ERRATO **  F1 
** PER DENOMINAZIONE L/U INSERIRE IL COMPROPRIETARIO **  F1 
** LA LOCALITÀ DI RESIDENZA È ERRATA **  F1 
** LA LOCALITÀ DI NASCITA È ERRATA **  F1 
** LA DESTINAZIONE/USO DIGITATA NON È DISPONIBILE**  F1 
** IL CODICE OPERAZIONE NON È AMMESSO CON L'USO DIGITATO **  F1 
** DIGITARE IL TELAIO **  F1 
** DIGITARE IL CODICE ANTIFALSIFICAZIONE (COD VEICOLO) **  F1 
** DESTINAZIONE-USO/CODICE AUT-LIC INCOMPATIBILI **  F1 
** COGNOME ECCEDENTE 33 CARATTERI**  F1 
Utente non presente  F1 
Utente non valido!!  F1 
Tipo Veicolo non presente o errato  F1 
Tipo Targa incongruente con il tipo veicolo  F1 
Destinazione e/o uso non presente o errato  F1 
Codice operazione non presente o non congruente con l'uso veicolo  F1 
Omologazione non presente  F1 
Telaio non presente  F1 
Codice Veicolo non presente  F1 
Lunghezza Codice Veicolo errato (< > 6)  F1 
Codice Veicolo errato  F1 
Carrozzeria non presente  F1 
Carrozzeria non presente in anagrafica:  F1 
Targa non presente  F1 
Lunghezza Targa non corretta:  F1 
Targa contiene caratteri non corretti:  F1 
Provincia Targa errata:  F1 
Targa contiene caratteri alfabetici non validi:  F1 
Targa contiene caratteri numerici non validi:  F1 
Formato Targa errato o incongruente con il tipo veicolo  F1 
Anno prima immatricolazione obbligatorio  F1 
Anno prima immatricolazione non valido:  F1 
Ruolo non definito su soggetto  F1 
Soggetto numSoggetto: ruolo non presente  F1 
Soggetti: manca Proprietario nella pratica  F1 
Pratica con troppi Soggetti (> 2)  F1 
Pratica con troppi Soggetti (> 1)  F1 
Pratica con troppi Soggetti (> 10)  F1 
Pratica con locatari e PRD presenti contemporaneamente  F1 
Numero proprietari non consentito con 1 locatario/PRD  F1 
Nessun soggetto presente sulla pratica  F1 
Data scadenza loc non presente  F1 
Data scadenza loc < Data corrente  F1 
Data scadenza prd errata (< Data corrente)  F1 
Data scadenza prd non presente  F1 
Soggetto numSoggetto - Ragione sociale non presente o errata:  F1 
Soggetto numSoggetto - Ragione sociale non presente o errata:  F1 
Soggetto numSoggetto - Nazione di nascita non permessa se non con persona fisica  F1 
Soggetto numSoggetto - Nazione di nascita non presente o errata  F1 
Soggetto numSoggetto - Nazione di residenza non presente o errata  F1 
Soggetto numSoggetto - Provincia nascita non consentita con nascita all'estero  F1 
Soggetto numSoggetto - Provincia nascita non presente o errata  F1 
Soggetto numSoggetto - Provincia residenza non consentita con residenza all'estero  F1 
Soggetto numSoggetto - Provincia residenza non presente o errata  F1 
Soggetto numSoggetto - Provincia residenza non presente  F1 
Soggetto numSoggetto - Comune di nascita non impostato  F1 
Soggetto numSoggetto - Comune di nascita errato o incongruente con la provincia  F1 
Soggetto numSoggetto - Comune di nascita e/o Provincia non impostati  F1 
Soggetto numSoggetto - Comune di residenza errato o incongruente con la provincia  F1 
Soggetto numSoggetto - Comune di residenza e/o Provincia non impostati  F1 
Soggetto numSoggetto - Cognome non presente  F1 
Soggetto numSoggetto - Denominazione non presente  F1 
Soggetto numSoggetto - Nome non presente  F1 
Soggetto numSoggetto - Data nascita non presente  F1 
Soggetto numSoggetto - Data nascita non corretta (> Data corrente)  F1 
Soggetto numSoggetto - Indirizzo non presente  F1 
TARGA ASSENTE SU ARCHIVIO NAZIONALE VEICOLI  F2 
OMOLOGAZIONE NON TROVATA IN ARCHIVIO  F2 
OMOLOGAZIONE IN ARCHIVIO DIVERSA DA QUELLA DIGITATA  F2 
** VEICOLO DA IMMATRICOLARE PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE **  F2 
** TELAIO ERRATO **  F2 
** TELAIO DIGITATO DIVERSO DA QUELLO IN ARCHIVIO **  F2 
** OPERAZIONE IMPOSSIBILE - TARGA ASSENTE SU TARGATURA NAZIONALE **  F2 
** INCONGRUENZA TELAIO E CODICE VEICOLO - PRATICA NON PRENOTABILE **  F2 
** INCONGRUENZA OMOLOGAZIONE E CODICE VEICOLO - PRATICA NON PRENOTABILE **  F2 
** IL TELAIO DIGITATO RISULTA GIÀ ASSEGNATO AD UN ALTRO VEICOLO **  F2 
** I VEICOLI CON CERTIFICATO DI APPROVAZIONE NON SONO PRENOTABILI **  F2 
** CODICE VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO - PRATICA NON PRENOTABILE **  F2 
La richiesta è stata inoltrata al di fuori dell'orario stabilito  F4 
La formalità non ha ottenuto risposta dal Polo ACI entro l'orario prestabilito  F4 
** VEICOLO DA REIMMATRICOLARE PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE **  F5 
1***** LA PRATICA RISULTA GIÀ IN ARCHIVIO **  U1 
*** MANCA IL PROPRIETARIO DA RIPRISTINARE ***  U1 
** TELAIO GIÀ PRENOTATO **  U1 
** LA TARGA RISULTA GIÀ MOVIMENTATA PRESSO LA M.C.T.C.**  U1 
** IL TELAIO RISULTA GIÀ PRENOTATO **  U1 
** ESISTE UN PASS. PROP. SUCCESSIVO ALLA DATA DELLA MARCA OPERATIVA **  U1 
Ufficio P.R.A. competente errato:  U2 
Ufficio P.R.A. competente non presente  U2 
Ufficio Utente differente dall'ufficio della pratica  U2 
Ufficio Utente e/o operativo non presente  U2 
Utente sospeso - Contattare Amministrazione Sistema  U4 
Utente non autorizzato alla funzione richiesta  U4 
Utente annullato - Contattare Amministrazione Sistema  U4 
Superato limite massimo tentativi - Contattare Amministrazione sistema  U4 
** UTENTE NON ABILITATO ALLO SPORTELLO TELEMATICO **  U4 
Password errata. Riprovare (tentativo 2 di 3)  U4 
Badge non inserito per utente richiesto; Contattare Amministrazione Sistema  U4 
** AGENZIA NON LEGATA ALL'UTENZA - CONTATTARE L'U.P. DI COMPETENZA **  U4 
PR67 ** LA PRATICA NON È DI COMPETENZA DELL'UTENTE COLLEGATOSI **  U6 
Funzione attualmente non disponibile  U6 
Errore durante il collegamento  U6 
Errore durante il collegamento  U6 
Attività di logon attualmente in corso da altra postazione  U6 
** TARGHE NON DISPONIBILI - CONSULTARE L'UFFICIO PROVINCIALE **  U6 
** PRATICA DI COMPETENZA DELLE AGENZIE **  U6 
$$ INFORMAZIONE COMPATIBILITÀ EVENTO CAUSALE NON PRESENTE $$  U6 
Errore durante la produzione del documento. Richiesta non espletata  U7 

Allegato 2

 

  Spett.le   
  Via   
   
  e, p.c.:  allo Studio di consulenza 
     
     
    al P.R.A. di    
 
Oggetto: veicolo targato     - comunicazione ai sensi dell'art. 8, comma 3-quater,  
del D.P.R. n. 358 del 2000 - mancata presentazione nei termini dell'atto di vendita. 
 
Spettabile   
dai nostri archivi e dagli archivi del P.R.A. risulta che, in data   
il veicolo targato    è stato immatricolato ed iscritto nel Pubblico Registro 
automobilistico a suo nome dallo Studio di consulenza    ,  
abilitato quale Sportello telematico dell'automobilista, sulla base di una dichiarazione provvisoriamente 
sostitutiva dell'atto di vendita sottoscritta dal suo venditore e da lei in qualità di acquirente. 
Al riguardo le rammentiamo che, con la predetta dichiarazione sostitutiva, il suo venditore si è impegnato a 
produrre l'atto di vendita entro 10 giorni dall'avvenuta iscrizione del veicolo nel Pubblico registro automobilistico  
e, al contempo, lei ha dichiarato di essere consapevole che la mancata presentazione nei termini dell'atto di  
vendita determina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del veicolo. 
Ciò premesso, siamo spiacenti di informarla che non risulta essere stato presentato l'atto di vendita entro il  
predetto termine e che il P.R.A. ha comunicato di aver proceduto alla cancellazione d'ufficio del veicolo a lei 
intestato. 
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 8, comma 3-quater, del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, questo Ufficio è  
tenuto ad invitarla a riconsegnare, entro il        , le targhe, la carta di circolazione 
ed il certificato di proprietà del suo veicolo, avvertendo sin d'ora che, in mancanza, dovrà provvedere al ritiro dei  
predetti documenti per il tramite degli organi di polizia. 
La riconsegna dei documenti dovrà avvenire, anche per il tramite di una persona da lei delegata, direttamente  
presso la sede di questo Ufficio, ubicata in via    [1] 
nei seguenti orari:   
La informiamo, inoltre, che la riconsegna dei documenti non è dovuta se, entro lo stesso termine del   
    , si provvederà a consegnare al P.R.A. l'atto di vendita, autenticato nei primi 10 giorni dopo  
l'iscrizione, anche per il tramite dello Studio di consulenza. 
In tal caso sarà cura dell'ufficio del P.R.A., a cui questa nota è indirizzata per conoscenza, comunicare a questo  
Ufficio, l'avvenuta regolarizzazione dell'iscrizione. 
Le suggeriamo quindi, nel suo interesse, di contattare prontamente il suo venditore, o lo studio di consulenza  
  al fine di regolarizzare la posizione del suo  
veicolo che, altrimenti, sarà impossibilitato a circolare su strada. 
Voglia gradire i nostri più cordiali saluti. 
 
  Il Direttore   
 
Responsabile del procedimento [2]:       
 
Note per la compilazione: 
[1] Indicare l'indirizzo, lo sportello o la stanza presso cui effettuare la riconsegna e il nominativo di un responsabile al quale l'utente potrà rivolgersi. 
[2] Indicare il nome e il numero di telefono del responsabile del procedimento. 

Allegato 4

Prime immatricolazioni (esclusioni)

  Veicoli nuovi provenienti dall'estero tramite canali non ufficiali, privi di codice antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale 
  Veicoli usati già immatricolati in uno Stato estero 
  Rimorchi di autoveicoli 
  Veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso del titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi di locazione senza conducente 
  Veicoli per i quali è previsto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione 
  Veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto e del patto di riservato dominio 
  Veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2 
  Veicoli per le cui formalità P.R.A. sono richiesti i seguenti parametri superiori a 9999: peso - tara - cilindrata - portata 
  Veicoli immatricolati a favore di soggetti iscritti nei registri A.I.R.E. o a favore di cittadini comunitari non anagraficamente residenti in Italia (che hanno quindi solamente la cosiddetta residenza "normale" o un rapporto stabile con il nostro Paese) 

Le immatricolazioni devono essere obbligatoriamente effettuate con lo "STA cooperante" per gli autoveicoli nuovi la cui dichiarazione di conformità sia corredata di codice antifalsificazione e per i motoveicoli, limitatamente alle destinazioni ed usi di seguito riportati:

- Autovettura uso proprio (A0)

- Motociclo uso proprio (M0)

- Autocarro uso proprio (fino a 6000 kg di massa complessiva) (C4)

- Triciclo uso proprio (N4 e Z0)

- Quadriciclo uso proprio (44 e 30).

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Circ. Min. infrastrutture e trasporti 3 novembre 2004, n. 3583/M360 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità.

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Il monitoraggio costantemente condotto nell'ultimo anno da questo Dipartimento sul corretto funzionamento della procedura "S.T.A. cooperante" ha rivelato ancora la sussistenza di dubbi interpretativi, soprattutto in tema di intestazione di veicoli, che inducono a ritenere opportune alcune modifiche ed integrazioni alle istruzioni già impartite al riguardo.

Taluni aspetti applicativi, peraltro, sono stati recentemente esaminati unitamente all'Automobile Club d'Italia ed alle Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel corso della riunione svoltasi presso questo Dipartimento l'11 ottobre u.s.

Pertanto, tenuto anche conto delle risultanze del predetto esame congiunto, si evidenzia che, a decorrere dalla data della presente circolare, il paragrafo B) della circolare n. 1670/M360 del 6 maggio 2003 deve ritenersi abrogato e sostituito integralmente dal seguente (al fine di agevolarne la lettura, il nuovo testo reca in grassetto le modifiche apportate alla versione previgente):

«B. Soggetti intestatari delle carte di circolazione.

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi operatori legittimati all'utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante", si riassumono i principi generali attualmente in vigore in materia di intestazione delle carte di circolazione.

a) Persone fisiche

La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia.

La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni.

A tale ultimo proposito, rileva registrare che il P.R.A. non richiede alcuna prova in ordine alla preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Poiché detta autorizzazione, che è richiesta a pena di annullabilità della formalità di trascrizione della proprietà, può essere fatta valere dagli eventuali terzi interessati innanzi al giudice ordinario, si ritiene opportuno allineare la procedura di intestazione delle carte di circolazione a nome dei minori alle modalità operative in uso al P.R.A.

Per quanto concerne l'intestazione della carta di circolazione a nome di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. (cfr. circolare n. 4100/M360 del 28 ottobre 2003) e di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale" (cfr. circolare n. 4121-bis/M360 del 28 ottobre 2003 e circolare n. 4436/M360 del 11 novembre 2003), si conferma che, al momento, l'operazione può essere espletata soltanto con procedura tradizionale. Infatti, in applicazione delle predette circolari, si rende necessario annotare taluni dati nelle righe descrittive della carta di circolazione le quali, in attesa che venga predisposta una procedura "ad hoc", non possono ancora essere gestite con "S.T.A. cooperante".

Si fa presente, infine, che sulle carte di circolazione intestate a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana, ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, deve comparire unicamente il nome italiano del comune di nascita senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene (cfr. legge 15 febbraio 1989, n. 54 in Gazz. Uff. n. 44 del 22 febbraio 1989). Sotto l'aspetto operativo, ciò si rende possibile attraverso l'immissione del codice "III" o "YUI" nel campo riservato allo "Stato estero di nascita" delle maschere di acquisizione delle anagrafiche.

b) Imprese individuali

Poiché l'impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell'imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario della carta di circolazione può essere unicamente l'imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest'ultimo.

c) Società

Intestataria della carta di circolazione è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali).

La medesima regola si applica anche alle società costituite all'estero ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria.

Nel caso di società semplice, ad istanza di parte la carta di circolazione può essere intestata:

- direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, senza che compaia alcun riferimento alla società semplice, ed in tal caso l'operazione deve essere gestita con procedura "S.T.A. cooperante";

- ovvero, a nome di uno o più soci richiedenti muniti di potere di rappresentanza, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici relativi a questi ultimi, e l'indicazione della denominazione della società e della relativa sede nelle righe descrittive della carta di circolazione. In tal caso però, in attesa che venga predisposta una procedura "ad hoc" per la gestione delle righe descrittive con procedura "S.T.A. cooperante", l'operazione dovrà essere gestita con procedura tradizionale.

d) Studi professionali associati

Ad istanza di parte, la carta di circolazione può essere intestata:

- direttamente a nome dei professionisti associati muniti di poteri di rappresentanza, senza che compaia alcun riferimento allo Studio associato, ed in tal caso l'operazione deve essere gestita con procedura "S.T.A. cooperante";

- a nome dei professionisti richiedenti che risultino muniti di poteri di rappresentanza, e l'indicazione della denominazione dello Studio associato e della relativa sede nelle righe descrittive della carta di circolazione. Anche in tal caso però, in attesa che venga predisposta una procedura "ad hoc" per la gestione delle righe descrittive con procedura "S.T.A. cooperante", l'operazione dovrà essere gestita con procedura tradizionale.

e) Altri enti dotati di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata direttamente in capo all'Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.

f) Organismi privi di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata a nome dell'organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore".

g) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.)

La carta di circolazione è intestata direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all'eventuale sede periferica».

Nel corso del già richiamato incontro dell'11 ottobre u.s., sono state anche chiarite le modalità di gestione delle formalità P.R.A. di annotazione dei trasferimenti di proprietà congiunti alle annotazioni e/o cancellazioni di leasing, che hanno dato luogo, recentemente, a talune incertezze interpretative ed applicative.

Al riguardo, si prospettano le seguenti ipotesi:

1. se il locatario, a scadenza del leasing, riscatta il veicolo e, conseguentemente, ne richiede l'intestazione a proprio nome, il trasferimento di proprietà e la cancellazione del leasing vengono gestite mediante un'unica formalità P.R.A. con procedura "S.T.A. cooperante";

2. se il veicolo, a scadenza del leasing, viene acquistato da un soggetto diverso dal locatario, il trasferimento di proprietà e la cancellazione del leasing vengono gestite mediante un'unica formalità P.R.A. con procedura "S.T.A. cooperante";

3. se il veicolo, prima della scadenza del leasing, viene ceduto in locazione finanziaria ad un nuovo locatario, le due formalità P.R.A. (cancellazione del nominativo del precedente locatario e annotazione del nuovo) debbono, al momento, essere espletate separatamente e con procedura tradizionale; conseguentemente, anche l'aggiornamento della carta di circolazione deve essere effettuato con procedura tradizionale;

4. se un veicolo, già immatricolato a nome di altro soggetto, viene acquistato da una Società di leasing e quest'ultima lo cede in locazione finanziaria ad un terzo, le formalità P.R.A. di trasferimento di proprietà e di annotazione del leasing debbono essere espletate separatamente e con procedura tradizionale; conseguentemente, anche l'aggiornamento della carta di circolazione deve essere effettuato con procedura tradizionale.

Per quanto concerne, in particolare, le ipotesi i cui ai precedenti punti 3 e 4, l'Automobile Club d'Italia ha avuto modo di evidenziare che il ricorso alla procedura tradizionale si rende, per ora, necessario in attesa che venga predisposta una procedura "ad hoc" che consenta di gestire con "S.T.A. cooperante" le descritte formalità connesse.

Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo al fine di una puntuale ottemperanza alle istruzioni impartite con la presente circolare.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 26 maggio 2005, n. U2929/60C4 - Prenotazione del duplicato carta di circolazione.

Con file avvisi n. 93 del 16 dicembre 2004 sono state fornite agli uffici periferici e agli studi di consulenza automobilistica le istruzioni operative per il "prenota-duplicato della carta di circolazione" con stampa presso l'ufficio provinciale, utilizzabile per tutti i veicoli, in caso di deterioramento del documento, e per i veicoli adibiti al trasporto di merci, in caso di passaggio di proprietà. In conseguenza delle novità introdotte dalla suddetta procedura (transazione PDCC) sono emerse alcune perplessità da parte degli operatori del settore e degli uffici in indirizzo, in merito alla documentazione da produrre nel caso di pratiche relative al trasporto merci, e sulle diverse casistiche per le quali si dovesse rilasciare il duplicato della carta ovvero il tagliando di aggiornamento della stessa.

A tal riguardo si precisa che la fase istruttoria, relativa a pratiche concernenti i passaggi di proprietà per tutti i veicoli adibiti all'uso di terzi indipendentemente dalla massa complessiva, rimane completamente invariata rispetto a quella attuale. Gli uffici dovranno pertanto organizzare le verifiche e i controlli sulla documentazione utilizzando gli stessi criteri attuali.

Pertanto, nel dettaglio, la procedura da seguire è la seguente: prima la richiesta di passaggio di proprietà, completa della documentazione di rito, deve essere sottoposta al visto per regolarità sulla base della normativa che regola l'autotrasporto merci, da parte delle strutture degli uffici periferici; poi, ottenuto il visto, si potrà procedere alla prenotazione.

Al fine di uniformare e rendere più razionali le procedure dettate dalla presente circolare si dispone che le procedure informatiche per il "prenota-duplicato della carta di circolazione" debbano essere applicate anche ai veicoli adibiti all'uso proprio di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.

Si precisa infine che, gli aggiornamenti delle carte di circolazione, nel caso di passaggio di proprietà con cambio di uso, per veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate, potranno essere effettuati senza il rilascio del duplicato, attraverso l'emissione di un tagliando di aggiornamento con la procedura prenota con stampa presso l'ufficio provinciale.

Tali aggiornamenti, pertanto, saranno effettuati nel caso di trasferimento di proprietà con cambio d'uso da proprio a terzi o da terzi a proprio. I tagliandi relativi dovranno essere gestiti con la causale 21, agendo sul codice operazione, fermo restando l'uso 4:

Uso codice operazione uso effettivo

4 1 proprio

4 2 di terzi

Si precisa che nel caso di trasferimento di proprietà da terzi a terzi si procederà con le modalità suddette utilizzando però la causale 20.

Le suddette modifiche saranno disponibili oltre che per gli uffici provinciali (maschera STDU), anche per gli studi di consulenza (maschera PR67) a partire dal 1 giugno 2005. Sempre da tale data sarà riportata in stampa sui tagliandi di aggiornamento per passaggio di proprietà con cambio d'uso, la dicitura "uso proprio" o "uso di terzi".

Circ.  Min. Infrastrutture e trasporti 25 novembre 2005, n. 261/D.T.T. - Smaterializzazione del certificato di conformità.

L'utilizzo sempre più diffuso di strumenti informatici nella semplificazione dei procedimenti amministrativi, ha consentito di introdurre una fondamentale innovazione nella procedura di immatricolazione dei veicoli destinati al mercato italiano.

Come è noto le case costruttrici da oltre dieci anni trasmettono per via telematica al centro elaborazione dati di questa Amministrazione, per ognuno dei suddetti veicoli, una terna di dati (telaio, omologazione, codice antifalsificazione) necessaria ai fini dell'immatricolazione. L'assenza di tali terne negli archivi centralizzati impedisce di fatto il rilascio della carta di circolazione e di conseguenza l'immatricolazione dei veicoli stessi.

A partire dal 5 dicembre p.v le case costruttrici potranno aderire alle nuove modalità immatricolative trasmettendo le singole terne soltanto dopo che siano state perfezionate le procedure tra i soggetti interessati (costruttori, banche, concessionari) propedeutiche alla fase di immatricolazione. È evidente che in tal caso la trasmissione dei flussi di dati su rete sicura e con procedure applicative, sviluppate per gestire l'acquisizione delle informazioni, aumenta le garanzie contro eventuali frodi o falsificazioni dei documenti stessi, facendo assumere alle terne dei dati una valenza diversa rispetto a quella attuale.

La casa costruttrice, nel caso di adesione alla nuova procedura, comunicherà a questa direzione tale decisione e per i veicoli interessati produrrà all'atto dell'immatricolazione esclusivamente la "dichiarazione per l'immatricolazione", stampata su carta semplice secondo il facsimile allegato. Sarà cura dello scrivente aggiornare, tramite comunicazione agli uffici periferici con file-avvisi, l'elenco delle case che aderiranno alla cosiddetta procedura di "smaterializzazione del certificato di conformità" e fornire le istruzioni operative necessarie agli uffici per verificare attraverso procedura informatica e con tabulato il giorno successivo all'immatricolazione, i telai per quali è stata operata tale smaterializzazione.

Per i telai suddetti la casa costruttrice manterrà un originale del certificato di conformità e trasmetterà alla divisione 10 (ex Mot 6) della Direzione Generale Motorizzazione, su supporto non riscrivibile e con cadenza mensile per i veicoli già immatricolati, nelle more dell'attivazione della trasmissione telematica, un ulteriore originale della dichiarazione come documento informatico sottoscritto con firma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale). Si ribadisce che per i veicoli, per i quali è stata trasmessa la terna con le nuove modalità, non dovranno essere presentate agli sportelli degli uffici del Dipartimento le dichiarazioni di conformità su carta filigranata, che saranno comunque disponibili presso il costruttore per eventuali verifiche o controlli. Per le dichiarazioni di conformità in questione dovrà essere assolta l'imposta di bollo secondo le modalità attualmente in uso.

Allegato

FAC-SIMILE 
 
LOGO CASA COSTRUTTRICE 
 
 
Data emissione: gg/mm/aaaa 
 
Dichiarazione per l'immatricolazione 
 
"In relazione alla Direttiva 92/53/CEE e successive integrazioni e all'articolo 76 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si dichiara che l'autoveicolo di seguito descritto è individuato con i seguenti codici di immatricolazione che sono stati desunti dal certificato di conformità originale". Si dichiara inoltre che nel certificato di conformità è stata assolta l'imposta di bollo (in modo virtuale o versamento su c.c. o versamento alla Agenzia delle Entrate con F24, indicando gli estremi di una eventuale autorizzazione). 
 
Costruttore:    (FORD)  
   
Numero telaio:    (WF05XXGCD55C48457)  
   
Codice immatricolazione:    (OEWF023EST27)  
   
Codice antifalsificazione:    (6 o 9 caratteri)  
 
 
Roma, lì gg/mm/aaaa 

 

 

Circ. Min. infrastrutture e trasporti  2 dicembre 2005, n. 5981/M352 - "STA cooperante" - Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario.

Avvertenza

La presente circolare contiene istruzioni operative necessarie per la gestione con "STA cooperante" delle procedure telematiche di immatricolazione dei veicoli provenienti dall'ambito comunitario.

Tuttavia, per ragioni di chiarezza e coerenza espositiva, sono evidenziati altresì, ove necessari, aspetti procedurali che trovano applicazione anche nell'ambito delle operazioni di immatricolazione dei veicoli provenienti dall'ambito comunitario che, per espressa previsione normativa o per ragioni tecniche, sono escluse dallo "STA cooperante".

Premesse

Com'è noto, il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, nella formulazione originale, escludeva dal campo di applicazione dello "Sportello telematico dell'automobilista" tutte le immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti dall'estero, attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché dei veicoli usati dotati di carta di circolazione rilasciata da uno Stato Estero.

Con il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 detto limite è stato in parte superato, prevedendo che dal campo di applicazione dello "Sportello telematico dell'automobilista" restino escluse le sole immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti, attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati non aderenti alla U.E. o allo Spazio economico europeo, nonché i veicoli usati già immatricolati in uno dei predetti Stati.

In altre parole, l'applicabilità della procedura "Sportello telematico dell'automobilista" è stata implicitamente estesa all'immatricolazione di veicoli nuovi provenienti dagli Stati membri della U.E. e dagli Stati aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati provenienti dai predetti Stati.

È altrettanto noto che, in sede di immatricolazione di detti veicoli, deve essere comprovato l'assolvimento degli obblighi IVA sull'acquisto intracomunitario e a tal fine, in forza delle procedure sinora in uso, è stata richiesta l'acquisizione di apposita documentazione cartacea destinata ad essere trasmessa alle locali Agenzie delle Entrate per le verifiche di merito.

Si tratta, tuttavia, di una procedura che mal si concilia con i principi che regolano lo "S.T.A. cooperante", il quale si fonda sulla immediatezza (tempo reale) e sulla contestualità delle operazioni di motorizzazione e delle formalità P.R.A..

In ciò risiedono le motivazioni tecnico-giuridiche per le quali il D.P.R. n. 224 del 2004, introducendo il comma 1-bis all'art. 1 del D.P.R. n. 358 del 2000, ha demandato ad apposita Convenzione tra questa Amministrazione, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane la definizione di nuove procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali in parola.

Sulla base di tali presupposti, con circolare n. 3750/M360 del 22 settembre 2004 si era, conseguentemente, evidenziata l'impossibilità di avviare la concreta applicazione della nuova disciplina introdotta dal D.P.R. n. 224 del 2004, in attesa della stipula della summenzionata Convenzione.

Sempre nell'intento di garantire un sistema efficiente ed efficace di controllo sull'adempimento degli obblighi IVA intracomunitari, con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) è stato poi stabilito che i soggetti di imposta sono tenuti a comunicare a questo Dipartimento, prima dell'immatricolazione, una serie di dati relativi all'acquisto intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, compreso il caso in cui i medesimi veicoli siano oggetto di passaggio interno successivo all'acquisto intracomunitario stesso (art. 1, comma 378).

Peraltro, ai fini che qui maggiormente rilevano, si segnala che tra i dati che debbono necessariamente essere acquisiti è compreso il numero di telaio del veicolo.

I contenuti e le modalità di comunicazione dei predetti dati sono stati disciplinati, a norma dell'art. 1, comma 379, della medesima legge finanziaria, con decreto adottato dallo scrivente, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'8 giugno 2005 (Decr. 8 giugno 2005 - in G.U. n. 154 del 5 luglio 2005), al quale si è data attuazione con i "File Avvisi" n. 54 del 20 ottobre 2005 e n. 57 del 2 novembre 2005.

L'art. 1, comma 379, della legge finanziaria 2005 prescrive, inoltre, che i dati acquisiti propedeuticamente all'immatricolazione debbano essere trasmessi telematicamente da questo Dipartimento all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Dogane, con le procedure definite con la stessa Convenzione prevista dall'art. 1-bis del D.P.R. n. 358 del 2000.

Peraltro, la richiamata Convenzione non è stata al momento ancora formalmente stipulata; tuttavia, poiché lo stato attuale dei lavori registra l'unanime consenso tra le parti in ordine agli aspetti sostanziali da disciplinare, non si ritiene sussistano particolari ragioni di cautela per procrastinare ulteriormente l'operatività dello "STA cooperante" con riguardo alle immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti, attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo, nonché i veicoli usati già immatricolati in uno dei predetti Stati.

Scopo della presente circolare, pertanto, è quello di impartire le necessari istruzioni applicative al riguardo.

Data di avvio

Le nuove procedure prenderanno avvio a decorrere dal 5 dicembre 2005.

Dalla medesima data il "Prenotanazionalizzazioni" potrà essere utilizzato:

- in via generale per tutte le operazioni di nazionalizzazione escluse dallo "STA cooperante" (v. par. "ESCLUSIONI");

- come procedura di emergenza di "stampa remota", nei casi di interruzione dei collegamenti telematici di "STA cooperante", secondo le procedure vigenti.

Dalla medesima data, inoltre, saranno rese operative le applicazioni informatiche necessarie.

Il "Manuale utente" è disponibile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it - Sezione "Trasporti Terrestri" - link "Guide e Servizi".

Ambito di applicazione della disciplina

Salvo quanto precisato nel successivo paragrafo "ESCLUSIONI", le nuove procedure di immatricolazione concernono:

1. i veicoli nuovi (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali;

2. i veicoli usati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo.

Si evidenzia, peraltro, che al momento lo "STA cooperante" non gestisce alcuna operazione (immatricolazione, trasferimento della proprietà e reimmatricolazione) avente ad oggetto i rimorchi, indipendentemente dal fatto che tali veicoli provengano o meno dall'estero.

Tali operazioni saranno messe in linea nel mese di gennaio 2006.

Al riguardo si tenga presente che:

- per veicoli nuovi si intendono:

a) i veicoli mai immatricolati;

b) i veicoli immatricolati allorché ricorra una delle seguenti condizioni:

1. percorrenza non superiore a seimila chilometri;

ovvero

2. cessione avvenuta non oltre sei mesi dalla data della prima immatricolazione;

- per veicoli usati si intendono:

i veicoli immatricolati allorché ricorra la duplice e contestuale condizione della:

1. percorrenza superiore a seimila chilometri;

2. cessione effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se temporanea).

In allegato alla presente circolare è fornito l'elenco dei Paesi facenti parte della U.E. e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (All. 1).

Esclusioni

Tenuto conto dell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, nonché delle istruzioni operative generali impartite con circolare n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, debbono ritenersi escluse dalle procedure di "STA cooperante" le seguenti ipotesi di "nazionalizzazione":

- veicoli nuovi provenienti, tramite canali di importazione non ufficiali, da Paesi extracomunitari o non aderenti allo Spazio economico europeo;

- veicoli usati già immatricolati in un Paese extracomunitario o non aderente allo Spazio economico europeo.

Inoltre, indipendentemente dal fatto che i veicoli per i quali è richiesta la "nazionalizzazione" provengano da Paesi comunitari od extracomunitari, ovvero da Paesi aderenti o non allo Spazio economico europeo, debbono altresì ritenersi esclusi:

- rimorchi di autoveicoli;

- veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente;

- veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione; veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;

- veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;

- veicoli la cui revisione risulti scaduta (cfr. par. "DOCUMENTAZIONE TECNICA - B. VEICOLI GIÀ IMMATRICOLATI").

Presupposti per l'immatricolazione

Con i "File Avvisi" n. 54 del 20 ottobre 2005 e n. 57 del 2 novembre 2005, richiamati nelle "PREMESSE", sono state impartite istruzioni al fine della acquisizione di una serie di dati relativi all'acquisto intracomunitario dei veicoli nuovi per i quali viene richiesta l'immatricolazione.

Ciò posto, si evidenzia che, per esplicita previsione contenuta nell'art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005, l'immatricolazione stessa non può essere espletata qualora nel sistema informativo di questo Dipartimento non risultino acquisiti i dati relativi all'acquisto intracomunitario (e agli eventuali passaggi interni successivi) del veicolo, compreso il numero di telaio.

Peraltro, l'obbligo di comunicazione dei predetti dati ha una portata di carattere generale, nel senso che trova applicazione sia con riferimento alle "nazionalizzazioni" espletabili con "STA cooperante" sia per le nazionalizzazioni di veicoli provenienti dall'ambito europeo che restano escluse dallo "STA cooperante".

In entrambi i casi, quindi, il sistema informativo inibirà automaticamente la possibilità di immatricolare quei veicoli per i quali non siano stati già acquisiti i dati relativi all'acquisto intracomunitario.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità che gli Uffici in indirizzo ne rendano edotta l'utenza interessata, evidenziando che l'Amministrazione deve ritenersi indenne dagli eventuali danni, subiti dal richiedente l'immatricolazione, derivanti da omesse od erronee comunicazioni.

Quanto sin qui evidenziato non trova applicazione con riguardo ai veicoli usati, rispetto al cui acquisto non sussiste alcun obbligo di comunicazione propedeutico alla immatricolazione; ne consegue, pertanto, che i dati relativi a tali veicoli, compreso il numero di telaio, sono acquisiti direttamente in sede di immatricolazione.

Documentazione tecnica

Alla richiesta di immatricolazione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica di seguito elencata a seconda che si tratti di veicoli mai immatricolati ovvero di veicoli già immatricolati in uno Stato membro della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo.

A) VEICOLI MAI IMMATRICOLATI:

L'ipotesi riguarda esclusivamente i veicoli muniti di omologazione comunitaria, giacché quelli sprovvisti di tale omologazione sono soggetti a preventivo controllo tecnico e, conseguentemente, la loro immatricolazione non è gestibile con le procedure di "STA cooperante".

La documentazione tecnica che deve essere prodotta è la seguente:

- Certificato di omologazione comunitaria (C.O.C.) rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso.

Il certificato di omologazione comunitaria è il documento di base richiesto dalle vigenti norme comunitarie al fine della immatricolazione dei veicoli nei Paesi membri UE; esso contiene i dati identificativi e le caratteristiche tecniche del veicolo necessari per la compilazione della carta di circolazione italiana.

Se il legale rappresentante della casa costruttrice non è accreditato presso questo Dipartimento, attraverso il deposito della propria firma, la sottoscrizione apposta sul certificato di omologazione deve essere legalizzata presso la competente autorità pubblica estera, in base alle modalità ivi in uso, ed ha lo scopo di comprovare sia l'autenticità della firma sia la qualità di legale rappresentante.

- attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. L'attestato deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e rilasciato dal costruttore, qualora il C.O.C. sia stato emesso da oltre un anno rispetto alla data in cui è richiesta l'immatricolazione. In caso di C.O.C. duplicato, trova applicazione quanto disposto con circolare n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004.

Si tenga presente infine che, per i veicoli nuovi la cui omologazione comunitaria è scaduta a seguito della entrata in vigore di una o più direttive comunitarie particolari, è comunque consentita l'immatricolazione "in deroga", secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.

In tal caso, la documentazione deve essere integrata con:

- richiesta del costruttore di immatricolazione "in deroga";

- fotocopia (non in bollo né autenticata) del provvedimento di deroga concesso dallo Stato di origine per l'immatricolazione di "fine serie".

B) VEICOLI GIÀ IMMATRICOLATI

In tal caso, debbono essere prodotti:

a) carta di circolazione, comprensiva della Parte II se rilasciata, cui va allegata la traduzione integrale in lingua italiana qualora la carta stessa sia redatta su un modello che non reca i codici comunitari previsti dalla direttiva 1999/37/CE o qualora contenga annotazioni aggiuntive;

b) una delle seguenti attestazioni recante dati tecnici integrativi (qualora i dati annotati sulla carta di circolazione estera non siano sufficienti per la compilazione della carta di circolazione italiana):

b.1) scheda tecnica integrativa, corredata dalla relativa traduzione,

Si tenga presente che la scheda tecnica integrativa può essere rilasciata:

- a cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante (sulla necessità e sulle modalità di legalizzazione della firma cfr. quanto già detto al precedente punto A.); ovvero

- da un ente privato estero autorizzato; ovvero

- dalla competente autorità pubblica estera.

Si ricorda, infine, che per i veicoli immatricolati nei Paesi entrati a far parte della U.E dal 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) dovrà essere in ogni caso accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella U.E. al momento della prima immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004.

b.2) C.O.C. in originale, se in possesso dell'interessato, ovvero una fotocopia dello stesso;

b.3) attestazione del codice OE, rilasciata dal rappresentante in Italia del costruttore.

Il codice OE rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono memorizzati nel sistema informativo di questo Dipartimento i dati tecnici di omologazione occorrenti per l'emissione della carta di circolazione.

c) targhe di immatricolazione, se rilasciate dallo Stato estero e non siano state fabbricate a cura degli interessati, secondo le disposizioni vigenti.

In tutti i casi in cui è prevista la traduzione dei documenti che debbono essere prodotti al fine della "nazionalizzazione", si applicano le modalità di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), il quale prescrive che agli atti e ai documenti formati all'estero, e da valere nello Stato italiano, "deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale".

Al riguardo, si tenga conto che:

1. nell'ambito dell'ordinamento italiano non esiste un albo di traduttori ufficiali;

2. conseguentemente, l'art. 33 del D.P.R. n. 445 del 2000, nella parte in cui prevede che la traduzione in lingua italiana debba essere certificata conforme al testo straniero da un "traduttore ufficiale", deve essere interpretato nel senso che riveste la qualifica di "traduttore ufficiale" qualunque soggetto che ufficializzi la propria traduzione prestando apposito giuramento, davanti al cancelliere giudiziario, sulla conformità della propria traduzione al testo originale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366;

3. detta procedura di asseverazione, inoltre, non può essere ovviata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal traduttore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la conformità della traduzione al testo straniero.

Si segnala, infine, che dalla carta di circolazione deve essere dedotto il dato relativo ai controlli periodici cui il veicolo è stato eventualmente sottoposto.

Al riguardo, occorre evidenziare che la carta di circolazione può recare la data di effettuazione dell'ultima revisione, ovvero la data di scadenza della revisione stessa.

Si tenga presente, però, che non tutti i Paesi europei applicano, in materia di revisione, la stessa tempistica prevista in Italia (vale a dire: il 4° anno successivo alla prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni).

Pertanto, ferma restando la data di prima immatricolazione, la scadenza della revisione deve essere verificata in base alla regola temporale del "4 + 2".

Conseguentemente, se la revisione risulta scaduta in base alla predetta regola temporale, l'immatricolazione del veicolo non potrà essere effettuata con "STA cooperante" (cfr. par. "ESCLUSIONI"), bensì con procedura tradizionale e previo il necessario controllo tecnico.

Documentazione fiscale

Per quanto più strettamente attiene agli aspetti fiscali relativi agli acquisti intracomunitari di veicoli, la disciplina contenuta nell'art. 1-bis del D.P.R. n. 358 del 2000 e nell'art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005 trae origine da un medesimo presupposto normativo costituito dall'art. 53, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427 e recante, tra l'altro, norme di armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle stabilite da direttive CEE), il quale prevede che:

«I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi (omissis) oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto».

È noto che, sulla base di detti presupposti, ed a seguito di specifici accordi intercorsi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, questo Dipartimento ha adottato la circolare n. B59/2000/MOT del 20 settembre 2000, successivamente modificata ed integrata con la circolare n. B64/2000/MOT del 11 ottobre 2000 e la circolare n. B77/2000/MOT del 16 novembre 2000 con le quali sono state impartite disposizioni in ordine alla documentazione fiscale da allegare alle richieste di nazionalizzazione.

Ciò posto, occorre evidenziare che le disposizioni da ultimo richiamate appaiono del tutto superate alla luce delle nuove procedure telematiche attraverso le quali questo Dipartimento è ora tenuto ad acquisire i dati relativi all'acquisto intracomunitario di veicoli ed a trasmetterli all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Dogane.

Pertanto, appare ora sufficiente che il richiedente l'immatricolazione produca, nel rispetto dei principi e delle modalità contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000:

1. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- la denominazione e codice fiscale o partita IVA dell'operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo;

- il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;

- la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);

2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'importatore soggetto IVA, che ha effettuato l'acquisto intracomunitario, attestante:

- il proprio codice fiscale o partita IVA;

- l'avvenuto assolvimento degli obblighi IVA;

- il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;

- la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);

- il numero e la data della fattura dell'acquisto intracomunitario o la data dell'acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;

- se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km;

ovvero

3. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'importatore non soggetto IVA, che ha effettuato l'acquisto intracomunitario, attestante:

- il proprio codice fiscale;

- l'avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24;

- il numero di telaio, la fabbrica e il tipo del veicolo;

- la targa del veicolo (se già immatricolato in ambito europeo);

- il numero e la data della fattura dell'acquisto intracomunitario o la data dell'acquisto se il cedente estero non è un soggetto IVA;

- se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km.

Poiché, come più volte sottolineato, tutti i dati relativi all'acquisto intracomunitario ed agli eventuali passaggi interni successivi debbono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Dogane competenti per gli accertamenti del caso, gli Uffici in indirizzo debbono ritenersi esentati dalle verifiche, anche a campione, sulla veridicità sostanziale delle dichiarazioni sostitutive sopra elencate.

Controllo preliminare della regolarità della documentazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 358 del 2000, si ritiene opportuno che, in questa prima fase di avvio delle procedure di "nazionalizzazione" disciplinate con la presente circolare, la documentazione tecnica e le dichiarazioni concernenti i relativi adempimenti fiscali siano sottoposte al preliminare vaglio da parte degli Uffici della Motorizzazione, il cui esito positivo varrà quale parere favorevole alla successiva immatricolazione del veicolo con procedura "STA cooperante".

A tal fine, si dispone quanto segue:

- l'intestatario del veicolo rivolge all'Ufficio della Motorizzazione una richiesta di parere, redatta in triplice copia ed esente da imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986, sulla regolarità della documentazione necessaria al fine della "nazionalizzazione" del veicolo stesso; nella richiesta è specificato l'elenco della documentazione allegata;

- la predetta documentazione è allegata in originale; lo "Sportello" che dovrà procedere all'immatricolazione ne trattiene una copia fotostatica al fine della compilazione della carta di circolazione;

- la richiesta di parere, unitamente alla allegata documentazione, sono presentate all'Ufficio della Motorizzazione per il tramite dello Studio di consulenza abilitato quale "Sportello telematico dell'automobilista" che provvederà alla successiva immatricolazione del veicolo, ovvero direttamente dall'interessato o per il tramite di uno Studio di consulenza che intenda immatricolare presso lo "Sportello" istituito nel medesimo Ufficio della Motorizzazione;

- acquisita la richiesta di parere, l'Ufficio della Motorizzazione assegna un numero di protocollo (non marca operativa) che viene annotato su tutte e tre le copie, una delle quali viene restituita all'interessato quale ricevuta;

- entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere, l'Ufficio della Motorizzazione restituisce all'interessato una copia dell'istanza con annotato l'esito del controllo preliminare, corredato dalla data e dalla firma del funzionario che ha provveduto alla verifica nonché dal timbro dell'Ufficio;

- se il controllo preliminare ha esito positivo, l'intestatario del veicolo può proporre formale domanda di immatricolazione; in tal caso, lo "Sportello" che ha proceduto all'immatricolazione consegna al competente Ufficio della Motorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000 ed in luogo della documentazione tecnica del veicolo e delle dichiarazioni concernenti i relativi adempimenti fiscali, la copia dell'istanza ove è stato annotato l'esito del controllo preliminare;

- se il controllo preliminare ha esito negativo, l'Ufficio della Motorizzazione restituisce tutta la documentazione indicando le ragioni che ostano alla immatricolazione del veicolo nonché le eventuali integrazioni del caso.

Si precisa inoltre che:

- il controllo preliminare sulla documentazione tecnica concerne sia la regolarità formale sia la regolarità sostanziale della stessa;

- il controllo preliminare sulla documentazione fiscale concerne esclusivamente la regolarità formale delle dichiarazioni sostitutive prodotte (cfr. quanto già evidenziato al par. "DOCUMENTAZIONE FISCALE").

Il parere favorevole all'immatricolazione è subordinato, inoltre:

- alla verifica della sussistenza nel sistema dei dati relativi all'acquisto intracomunitario del veicolo;

- alla verifica della corrispondenza tra i dati risultanti dal sistema informativo e quanto dichiarato dal richiedente l'immatricolazione con riguardo alla denominazione dell'operatore dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo.

Per inciso, si rammenta che, in generale, la procedura "STA cooperante" non consente in alcun caso il rilascio di permessi provvisori di circolazione, in qualunque forma rilasciati, in attesa che venga stampata la carta di circolazione.

Ciò, a maggior ragione, deve trovare puntuale applicazione nell'ambito delle procedure di "nazionalizzazione" e, in particolare, allorché sia ancora in corso il controllo preliminare della documentazione del veicolo.

A parte le eventuali responsabilità penali del caso, l'inosservanza di tale disposizione espone gli utenti a sanzioni da parte delle autorità di polizia stradale, con conseguenti responsabilità civili degli operatori per i danni subiti dagli utenti stessi.

Competenza territoriale

Com'è noto, in tema di "nazionalizzazione" di veicoli provenienti dall'estero, si è avuto modo di registrare, nel passato, anomale "migrazioni" di utenti verso taluni Uffici periferici, che hanno indotto questo Dipartimento a regolamentare la competenza territoriale degli Uffici stessi, nell'ambito di detta materia, secondo criteri prestabiliti.

Ciò posto, si ritiene che la gestione con "STA cooperante" delle immatricolazioni dei veicoli provenienti dall'ambito europeo non faccia venir meno, per ciò solo, le ragioni di cautela per le quali sono state adottate le richiamate misure le quali, tuttavia, necessitano di essere coerentemente coordinate con le nuove disposizioni contenute nella presente circolare.

Pertanto, restano immutate le direttive impartite al punto A) del paragrafo "Procedure di immatricolazione" della circolare n. 1059/M362/MOT3 del 16 marzo 2004, come successivamente integrato con circolare n. 122/DTT del 28 maggio 2004, il quale prevede che, per le domande di immatricolazione dei veicoli di cui si tratta, la competenza territoriale degli Uffici della Motorizzazione è individuata in base ai seguenti criteri alternativi:

a) in relazione al luogo in cui è ubicata una sede della Società che li commercializza;

b) in relazione al luogo di residenza dell'intestatario del veicolo;

c) in relazione al luogo ove è ubicata la sede dello Studio di consulenza automobilistica (legge n. 264 del 1991) al quale è affidata la pratica di immatricolazione, qualora anche una sola delle condizioni previste ai precedenti punti a) e b) si realizzi in una provincia geograficamente limitrofa a quella in cui lo Studio di consulenza ha sede.

Disposizioni finali

Per tutti gli aspetti applicativi di "STA cooperante" non espressamente previsti con la presente circolare, si rinvia alle istruzioni generali già impartite con circolare n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, come modificata dalla circolare n. 3583/M360 del 3 novembre 2004.

Abrogazioni

Dalla data della presente circolare sono abrogate le disposizioni diramate con le seguenti circolari:

- n. B59/2000/MOT del 20 settembre 2000;

- n. B64/2000/MOT del 11 ottobre 2000;

- n. B77/2000/MOT del 16 novembre 2000.

Deve altresì ritenersi abrogata ogni altra previgente disposizione ministeriale che risulti in contrasto con le direttive contenute nella presente circolare.

Allegato 1

PAESI U.E.  PAESI S.E.E. 
Austria  Norvegia 
Belgio  Islanda 
Cipro  Liechtenstein 
Danimarca   
Estonia   
Finlandia   
Francia   
Germania   
Grecia   
Irlanda   
Italia   
Lettonia   
Lituania   
Lussemburgo   
Malta   
Paesi Bassi   
Polonia   
Portogallo   
Regno Unito   
Repubblica Ceca   
Slovacchia   
Slovenia   
Spagna   
Svezia   
Ungheria   

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2005, n. U6848/60C4 - Implementazione delle procedure informatiche che gestiscono l'immatricolazione e il passaggio di proprietà dei veicoli.

Si comunica che a partire dal 5 dicembre p.v. saranno disponibili le procedure informatiche che gestiranno:

1) l'acquisizione obbligatoria del codice fiscale, sia per le persone fisiche che giuridiche, in tutte le mappe di acquisizione dati relative ai veicoli;

2) l'immatricolazione dei veicoli, importati dai paesi della comunità europea (i dettagli saranno descritti in un'apposita circolare);

3) l'acquisizione in fase d'immatricolazione di un codice antifalsificazione a 9 caratteri (i codici a sei caratteri dovranno essere immessi nel campo di mappa allineati a sinistra);

4) l'iscrizione definitiva all'Albo degli Autotrasportatori;

5) l'emissione della carta di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto cose per uso terzi di qualunque massa complessiva;

6) le richieste di estrazioni di dati sulle imprese del conto terzi e del conto proprio.

Per quanto riguarda il punto 4) si evidenzia che, tenuto conto del D.M. 28 aprile 2005, n. 161, Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci, le procedure informatiche consentiranno di effettuare l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori soltanto in via definitiva. Inoltre nella maschera ISCR e VRAL saranno introdotti due nuovi campi: il primo consentirà di indicare l'eventuale cooperativa o consorzio al quale appartiene l'impresa, il secondo permetterà di acquisire l'informazione relativa alla capacità finanziaria dell'impresa.

Per quanto riguarda il punto 5) si evidenzia che per le immatricolazioni dei veicoli, adibiti al trasporto cose per uso terzi di qualunque massa complessiva, si dovranno utilizzare le procedure informatiche già in uso per il trasporto merci. Inoltre si precisa che nel caso di trasferimenti di proprietà per i veicoli, adibiti al trasporto cose per uso terzi, si dovrà rilasciare il duplicato della carta di circolazione. A tal fine gli uffici provinciali utilizzeranno la transazione IM67, per emettere la carta di circolazione, e gli studi di consulenza la transazione PDCC, per prenotare la richiesta, secondo la circolare n. U2929/60C4 del 26 maggio 2005.

Si ricorda che la circolare appena citata resta sostanzialmente invariata per quanto riguarda l'uso proprio (veicoli di massa complessiva minore o uguale a 6 t).

Per quanto riguarda il punto 6) si comunica che è stata realizzata la nuova mappa RICH, con la quale le Amministrazioni Provinciali potranno richiedere direttamente e quindi trasferire con un file transfer, il giorno dopo la richiesta, i dati relativi a:

- l'elenco degli inadempienti al pagamento della quota di iscrizione

- le lettere di diffida per gli inadempienti al pagamento della quota di iscrizione

- il dettaglio delle quote richieste e versate

- l'elenco delle imprese del conto terzi con un determinato stato iscrizione

- l'elenco delle imprese del conto proprio

- i numeri d'iscrizione del conto terzi

- i numeri d'iscrizione del conto proprio

- il flusso in formato testo dei dati delle imprese e dei veicoli del conto terzi

- il flusso in formato testo dei dati delle imprese e dei veicoli del conto proprio.

Per poter ricevere i suddetti dati, richiesti tramite la mappa RICH, potranno essere utilizzate la matricola e la password per il file transfer, che saranno inviate ad ogni Amministrazione Provinciale. Qualunque richiesta di chiarimenti potrà essere inoltrata al Centro elaborazione dati di questa Direzione.