QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE NORMATIVE
1. Quadro di riferimento nazionale.
2. Quadro di riferimento comunitario.
3. Raffronto tra norme nazionali e norme comunitarie.
| 1. Quadro di riferimento nazionale.(Lettera-circolare 14 giugno 1999, n.
B055/MOT) 1.1. L'articolo 71 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) prevede che: a) le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessano gli aspetti della sicurezza della circolazione e la protezione dell'ambiente, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento; b) il Ministro dei trasporti e della navigazione con propri decreti di concerto con i Ministri interessati stabilisce le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui al punto a) e le modalità per il loro accertamento; c) i decreti di cui al punto b), qualora si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, devono basarsi sulle prescrizioni tecniche stabilite da tali direttive. 1.2. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali di cui al precedente punto 1.1.a), figurano in una serie di appendici al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.) Talune delle appendici dettano norme costruttive in forma definita ed applicabile mentre una definisce in un elenco il programma normativo menzionato al punto 1.1.b). Le appendici cui ci si riferisce sono quelle qui di seguito elencate: - Appendici al Titolo I. Appendice I - Art. 9 - Veicoli eccezionali per massa Appendice II - Art. 9 - Veicoli eccezionali per dimensioni Appendice III - Art. 10 - Veicoli mezzi d'opera Appendice IV - Art. 12 - Autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale - Appendici al Titolo III: Appendice III - Art. 219 - Massa massima rimorchiabile e procedure agganciamento veicoli Appendice V - Art. 227 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi 1.3. Oltre a quanto sopra, nell'ambito del programma normativo avviato dall' articolo 71 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), sono stati emanati: a) il D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1998 dettante norme inerenti le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati, nonché b) il D.M. 25 marzo 1996, n. 326 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1996, dettante prescrizioni tecniche per la protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico. 1.4. L'articolo 235 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) stabilisce che i decreti necessari per definire le prescrizioni di cui al precedente punto 1.1.a) siano emanati entro il 31 marzo 1994 e che divengano di osservanza obbligatoria sei mesi dopo la data di pubblicazione. Peraltro i termini stabiliti per la emanazione dei decreti necessari ad attuare il programma normativo stabilito all'appendice V all'articolo 227 sopra accennato sono termini ordinatori e non perentori. 1.5. Poiché, a norma del diritto comunitario, gli Stati membri non possono emanare disposizioni interne su materie che formano oggetto di disposizioni in corso di definizione in ambito comunitario, il Ministero dei trasporti e della navigazione non ha potuto attuare in forma completa il programma normativo annunciato dal nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), ma, in armonia con quanto accennato nel precedente punto 1.1.b), si è limitato a recepire puntualmente le direttive comunitarie emanate. Conseguentemente, nel campo delle omologazioni nazionali, in virtù delle disposizioni transitorie stabilite dall' articolo 235 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), si è continuato ad applicare le norme preesistenti e in particolare l'articolo 221 del regolamento di esecuzione del vecchio codice della strada. |
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2. Quadro di riferimento comunitario. L'azione normativa comunitaria mirata alla realizzazione del mercato unico si basa sul principio dello "status quo". Ciò significa che nelle more dell'attuazione del mercato unico, gli Stati membri devono astenersi dalla emanazione di nuove norme riguardanti materie in armonizzazione obbligatoria, quali sono appunto quelle afferenti la costruzione dei veicoli. Oltre a ciò, l'elenco delle direttive contenute nell'allegato IV, parte I, della direttiva 92/53/CE come da ultimo emendata dalla direttiva 98/14/CE è un elenco esaustivo e in quanto tale gli Stati membri non possono applicare prescrizioni nazionali diverse da quelle stabilite nelle direttive applicabili o addirittura da queste non contemplate. |
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3. Raffronto tra norme nazionali e norme comunitarie.
In relazione a quanto sopra si procede ad una disamina delle norme oggi applicate nell'ambito della omologazione nazionale e si verifica se al lume delle premesse sin qui fatte, le stesse norme possano continuare ad essere applicate o se vadano disapplicate o, come nel caso di norme pregresse tenute in vigore da disposizioni transitorie, esse debbano considerarsi addirittura cessate. 3.1. Norme stabilite nel nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) 3.1.1. Appendici al Titolo I: - Appendice I - Art. 9 - Veicoli eccezionali per massa - Appendice II - Art. 9 - Veicoli eccezionali per dimensioni - Appendice III - Art. 10 - Veicoli mezzi d'opera - Appendice IV - Art. 12 - Autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale Le quattro appendici al Titolo I restano in vigore in quanto non in contrasto con il vigente diritto comunitario. Si rammenta infatti che i trasporti eccezionali per massa e dimensioni non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/53/CEE recepita con D.M. 6 aprile 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998 e che la stessa direttiva all'articolo 4 ammette che gli Stati membri, per quanto riguarda il trasporti di merci che non pregiudica la concorrenza nel settore trasporti, possono autorizzare nel loro territorio la circolazione di veicoli non rispondenti a talune prescrizioni comunitarie relative alle masse. D'altra parte le prescrizioni relative ai veicoli ad uso speciale non sono state ancora completamente definite dal diritto comunitario quindi anche le norme relative agli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale di cui all'appendice IV, articolo 12, permangono applicabili. 3.1.2.Appendici al Titolo III: - Appendice III - Art. 219 del regolamento di esecuzione Massa massima rimorchiabile e procedure agganciamento veicoli L'appendice in questione, per quanto concerne i veicoli della categoria M1, già in armonizzazione obbligatoria, va disapplicata. Per le altre categorie di veicoli nel rammentare che il punto 1.4.2 dell'allegato IV alla direttiva 97/27/CE stabilisce i criteri ai quali gli Stati membri devono attenersi nello stabilire la "massa massima rimorchiabile ammissibile per la immatricolazione/ammissione alla circolazione", si ritiene che i punti 1.a), b) e c), 3, 4, 6 dell'appendice restano in vigore laddove non contrastano con norme comunitarie, mentre gli altri punti della stessa appendice vanno disapplicati. Peraltro, le procedure di agganciamento dei veicoli oggi definite dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo (CUNA NC 001-30, NC 001-40 e NC 038-03) approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione non possono continuare a sussistere come tali in quanto verrebbero a costituire un ostacolo agli scambi commerciali. Per tale ragione le tabelle potranno seguitare a sussistere come "tabelle di unificazione industriale". - Appendice V - Art. 227 del regolamento di esecuzione Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi Tale appendice definisce il programma normativo per il completamento dell'articolo 71 del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992). Coerentemente alla logica sin qui seguita, considerato il carattere esaustivo della tabella contenuta nell'allegato IV parte I della direttiva 92/53/CEE come successivamente modificata dalla direttiva 98/14/CE, tenuti presenti il criterio dello "status quo" e la circostanza che la quasi totalità delle voci in essa rubricate è già trattata da direttive comunitarie, la sua applicabilità continuerà a sussistere nei limiti e nelle possibilità consentiti dall'ordinamento comunitario. Per completezza di informazione, nell'Allegato 1 alla presente circolare si riportano le voci rubricate nell'Appendice V indicando per ognuna di esse i riferimenti alla direttiva comunitaria nella quale la materia è stata trattata. 3.1.3. Veicoli blindati Per quanto attiene i veicoli blindati, si osserva che i contenuti del D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 restano tutti validi con l'unica eccezione della prima colonna della tabella dell'allegato I (riferita ai veicoli della categoria M1) e delle note ad essa riferite, che vengono integralmente sostituite dall'appendice II all'allegato XI del decreto di recepimento della direttiva 98/14/CE. 3.1.4. Protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico Per quanto attiene la protezione degli occupanti contro lo spostamento del carico le prescrizioni contenute nel D.M. 25 marzo 1996, n. 326 restano valide. 3.2. Cessazione dell'art. 221 del regolamento di esecuzione del vecchio codice della strada Per quanto riguarda l'articolo 221 del regolamento di esecuzione del vecchio codice della strada, la decadenza è dovuta alla circostanza più volte richiamata che l'elenco delle direttive applicabili alla omologazione dei veicoli stabilito all'allegato IV, parte I, della direttiva 92/53/CEE come successivamente modificata dalla direttiva 98/14/CE, è un elenco esaustivo e, in quanto tale, gli Stati membri non possono applicare prescrizioni nazionali diverse da quelle stabilite nelle direttive applicabili o addirittura da queste non previste. In tal senso, in sede di recepimento della della direttiva 92/53/CEE (D.M. 8 maggio 1995 pubblicato nel G.U. n. 148 del 27 giugno 1995 S.O.), nelle note all'allegato IV figuranti a pag. 142 del citato S.O. si era sottolineata la circostanza che: - l'articolo 221 di cui trattasi non era più applicabile alla omologazione dei veicoli della categoria M1; - per i veicoli delle altre categorie, sarebbero restate in vigore talune delle prescrizioni stabilite dal vecchio codice della strada. Oggi, essendo stata recepita la direttiva 97/27/CE il quadro è mutato e qui di seguito si elencano le norme ex articolo 221 restate in vigore dopo recepimento della della direttiva 92/53/CEE come modificata successivamente dalla direttiva 98/14/CE e lo stato attuale della loro applicabilità: 1) controllo della conformità dell'esemplare presentato alle caratteristiche risultanti dalla documentazione; PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI, MA PREVISTA E CERTIFICATA NELL'AMBITO DI CIASCUNA DIRETTIVA PARTICOLARE 2) verifica della corrispondenza a quanto disposto per ciascuna categoria di veicoli; PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI 3) verifica che le parti a sbalzo rispetto agli assi si trovino, con veicolo a pieno carico, al di sopra di un piano inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passante per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote più prossime; lo sbalzo anteriore non deve eccedere la metà del passo e lo sbalzo posteriore non deve eccedere il 60 per cento del passo; PRESCRIZIONE SOSTITUITA DA QUELLE DI CUI AI PUNTI 7.6.2., 7.6.3 e 7.6.4. DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE 4) verifica in marcia dell'inscrivibilità degli autoveicoli isolati e dei complessi in una fascia di ingombro conforme a tabelle di unificazione a carattere definitivo e determinazione del diametro minimo di volta dei veicoli a motore isolati; PRESCRIZIONE SOSTITUITA DA QUELLE DI CUI AL PUNTO 7.6.1., DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE 5) verifica delle carrozzerie dei veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone per la conformità alle prescrizioni del Ministero dei trasporti; LA DIRETTIVA DI CUI AL PUNTO 52 DELL'ELENCO ESAUSTIVO (v. dir. 2001/95/CE recepita con D.M. 20 giugno 2003) 6) accertamento del numero dei posti verificando che siano disponibili: per il conducente almeno 60 cm, con centro in corrispondenza del piantone di sterzo o dell'asse del manubrio, per ogni altra persona 40 cm; e sui veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone, per ogni persona 45 cm; - PER I VEICOLI DELLA CAT. N, NORMA NON PREVISTA DA ALCUNA DELLE DIRETTIVE APPLICABILI - PER I VEICOLI DELLA CAT. M2 E M3 SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 7.4.3 DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE (v. dir. 2001/95/CE recepita con D.M. 20 giugno 2003) 7) verifica in piano dei pesi, a vuoto e a pieno carico, e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi di assi; PRESCRIZIONI SOSTITUITE DA QUELLE DI CUI ALLA DIRETTIVA 97/27/CE 8) verifica della velocità massima; PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI 9) determinazione del consumo di combustibile in base alle norme CEE, se applicabili, ovvero in base a tabelle di unificazione a carattere definitivo; PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI 10) prova di accelerazione in piano con partenza da fermo sul percorso di 1 km; PRESCRIZIONE NON PREVISTA NELL'ELENCO DELLE DIRETTIVE APPLICABILI 11) accertamento dello spunto in salita sulla pendenza del 16 per cento per il veicolo isolato e dell'8 per cento per gli autotreni, autoarticolati e autosnodati, in conformità a quanto eventualmente prescritto da tabelle di unificazione a carattere definitivo; PRESCRIZIONI SOSTITUITE DA QUELLE DI CUI AL PUNTO 7.9 DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE 12) accertamento che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa complessiva dell'autoveicolo e/o del complesso dei veicoli sia non inferiore al limite stabilito dalle norme vigenti per la categoria alla quale il veicolo appartiene. Le prove e verifiche di cui ai punti 8, 9, 10 si effettuano sul veicolo a motore isolato o sull'autoarticolato. PRESCRIZIONE SOSTITUITA DA QUELLE DI CUI AL PUNTO 7.10, DELL'ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 97/27/CE Quanto sopra chiarito, si osserva che l'unica disposizione dell'art. 221 che resta ancora in vigore è quella relativa alla "verifica delle carrozzerie dei veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone per la conformità alle prescrizioni del Ministero dei trasporti", peraltro applicabile laddove non contrasti con prescrizioni comunitarie. |
| 4. Istruzioni operative.
4.1. In base a quanto sopra esposto, nella effettuazione delle prove di omologazione i Centri prova si atterranno ai criteri sopra esposti omettendo la effettuazione di tutte le norme venute a cessare per l'effetto del recepimento delle direttive citate in oggetto. 4.2. Circa le verifiche e prove di omologazione degli autobus, i Centri prova si atterranno al precedente punto 3.2. 6), per quanto riguarda la determinazione del numero dei posti ed al punto 3.2. 5) ai fini della verifica delle carrozzerie. Comunque sullo specifico argomento verrà a breve emanata una circolare ad hoc. 4.3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito al punto 4.2 si forniscono in allegato: - corrispondenza tra Appendice V e norme dell'U.E.; (Lettera-circolare 14 giugno 1999, n. B055/MOT) - elenco dei decreti, attualmente in vigore, dettanti le caratteristiche costruttive degli autobus; - una tabella nella quale si interfaccia la classificazione nazionale degli autobus con quella comunitaria citata al punto 7.4.3 all'allegato del decreto di recepimento della direttiva 97/27/CE; - una tabella nella quale si riportano stralci di testo dei regolamento ECE/36 nonché il testo integrale del regolamento ECE/52 citati al punto 7.4.3.3.1 dell'allegato al decreto di recepimento della direttiva 97/27CE. In merito si ritiene opportuno confermare che i due Regolamenti ECE 36 e 52 non sono stati sottoscritti né dall'Italia né dall'Unione Europea e che pertanto non è possibile utilizzarli per rilasciare omologazione ECE in conformità alle prescrizioni in essi contenute. |