COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN CASO DI INCIDENTE L'OMISSIONE DI SOCCORSO

ART. 189 MODIFICATO DALLA LEGGE 9 APRILE 2003, N. 72 ( PROGETTO DI LEGGE ATTI C. 2026)

        La legge 9 aprile 2003, n. 72, con le modifiche introdotte all'articolo 189 del vigente codice della strada, affronta un problema di carattere sociale che non trovava sufficiente disciplina, sotto il profilo sanzionatorio, nella normativa in vigore.
        Le notizie che quasi giornalmente pongono in evidenza un fenomeno di degenerazione del costume sociale che si potrebbe sinteticamente definire come "omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale", e che trova le proprie fondamenta in una sempre maggiore chiusura egoistica della persona umana, assieme ad un disinteresse crescente verso la sofferenza altrui.
        Il fenomeno, se già grave di per se stesso in linea generale, diviene socialmente inaccettabile allorché la omissione di aiuto o soccorso è posta in essere proprio da colui che ha causato o ha concorso a causare un sinistro stradale, e che dovrebbe essere il primo a sentirsi in dovere di intervenire.
        Oggi, il sistema sanzionatorio vigente non prevede una figura specifica per questo tipo di comportamento, limitandosi a definire la figura generale della "omissione di soccorso" nella fattispecie criminosa di cui all'articolo 593 del codice penale, il quale punisce il colpevole con la pena alternativa della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire 600.000.
        Per altro anche in linea generale la pena appare inadeguata a casi di più apprezzabile gravità, per cui si ritiene equo elevarla fino al limite di anni tre di reclusione, ovvero della multa di 2.582 €.

        Ovviamente non essendo stabilito un limite minimo di pena, e trattandosi di pena alternativa, il giudice potrà applicare la sanzione corrispondente alla gravità del fatto.
        La legge introduce nel nostro ordinamento il delitto di "omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale", disciplinato dall'articolo 593-bis del codice penale.
        La nuova normativa punisce chi, avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale nel quale vi siano feriti o persone in pericolo, si disinteressi della sorte dei malcapitati, e si allontani o, peggio, si dia alla fuga per non essere rintracciato.
        Il colpevole di tale comportamento, ritenuto socialmente deprecabile, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, che viene aumentata nel caso in cui, a seguito del comportamento omissivo, derivino lesioni o morte per una o più persone.
        Come sanzione amministrativa accessoria, è altresì prevista, (applicabile anche dal giudice penale ove non già applicata in sede amministrativa), la sospensione della patente di guida per analogo periodo che, nei casi di maggiore gravità, può divenire revoca della patente stessa.

        Questa sanzione, immediatamente applicabile, costituisce un deterrente particolarmente sentito ed efficace.
        La legge prevede infine la punibilità del fatto anche ove commesso con colpa, per altro senza previsione di un limite minimo di pena, al fine di consentire al giudice la comminazione di pene anche minime nei casi di particolare lievità, sia per richiamare tutti al dovere di attenzione nel caso in cui si sia causato o concorso a causare un sinistro, sia per evitare il facile ricorso a scusanti di carattere soggettivo, sempre possibili dal momento che la figura tipica è punita a titolo di dolo.

Le modifiche apportare dall’articolo 1 della legge al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, molto probabilmente non è nulla di più, che un segnale per riaffermare il valore della solidarietà .Con tale articolo, infatti, si inasprisce la perna del reato di omissione di soccorso, consistente nel non dare immediata notizia all’autorità qualora si trovi abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, “per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra” causa. Alla reclusione fino a tre mesi si sostituisce quella fino ad un anno e la multa fino a 2.500 €". In precedenza la reclusione era fino a tre mesi o la multa fino a lire seicentomila"

L'Articolo 2 della legge reca modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, insprendo le conseguenze sanzionatorie nel caso di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale.

In caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento, dal quale derivino solamente danni a cose, la modifica prevede che, qualora non si ottemperi all’obbligo di fermarsi, si è soggetti alla sanzione pecuniaria da € 250 a € 1000  (viene raddoppiata rispetto alla precedente) nonché alla sospensione  della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi , nel caso in cui il danno sia tanto grave da rendere necessaria la revisione del veicolo con l’applicazione dell’art. 80 del codice della strada ( si tratta, quindi, di una pena accessoria a quella attualmente prevista).

La pena della reclusione è stata portata da tre mesi a tre anni nel caso in cui, in caso di incidente con danno alle persone, non si ottemperi all’obbligo di fermarsi. Rimane la conferma che il conducente che si sia dato alla fuga  e, in ogni caso, passibile di arresto, Allo stesso si applica la sospensione della patente di guda da 1 a 3 anni.

 

La modifica introdotta dall’articolo 2,c1, p c), che inserisce un comma sette all’art. 189 del codice, prevedono che, i caso di inottemperanza all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, la reclusione è da 6 mesi a 3 anni e si applica inoltre la sospensione della patente da 1 anno e sei mesi a 5 anni.

 

La competenza competenza per il delitto di omissione di coccorso a seguito di incidente stradale viene trasferita dal Giudice di Pace al tribunale . Tale modifica è necessaria al fine di ovviare alle conseguenze derivanti  dalla devoluzione del reato in esame al giudice di pace, a seguito dell’emanazione del D. Lgs 274/2000.

Tali conseguenze consistono nella impossibilità di procedere all’arresto dell’autore del reato e di applicare ad esso le misure cautelari  personali, In sostanza l’insprimento sanzionatorio non avvenne alcun effetto concreto,i in quanto, mantenendo ferma la cognizione del giudice di pace, esso non inciderebbe, per effetto dell’art. 52 del decreto 274 sulle sanzioni in concreto applicabili e non sarebbe possibile procedere all’arresto.

L’attribuzione al Tribunale della competenza in ordine al reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale consente, da un lato, di irrogare le ordinarie sanzioni penali e, dall’altro, di procedere alla’arresto anche al di fuori della flagranza e di applicare, a seguito della recente modifica all’articolo 391 del codice di procedura penale, misure cautelari coercitive, compresa la custodia in carcere.

Con il  comma 6, nel testo sostituito dalla legge che si annota, oltre alle  sanzioni della reclusione da tre mesi a tre anni., e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, Viene disposta l’applicazione delle misure cautelari  previste dagli articoli del codice di procedura penale 281(Divieto di espatrio) , 282 (Onnligo di presentazione alla polizia giudiziaria), 283 ( Divieto e obbligo di dimora,  284( Arresti domiciliari), anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 dal medesimo codice ed e' possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Con le modiche alle norme sull’omissione di soccorso ogni in cittadino, in qualsiasi situazione in cui si verifichi un incidente stradale, al quale abbia contribuito o meno, deve essere consapevole  della necessità, dell’opportunità e del dovere di fermarsi, prestare aiuto  e chiamare i soccorsi necessari, per riuscire a promuovere nella società comportamenti naturali verso situazioni che noi tutti abbiamo tacitamente accettato.

Gli incidenti stradali in Italia, come in tutti i Paesi civilizzati sono in numero altissimo e i morti per incidente un numero assolutamente incredibile (oltre 150.000 ne i Paesi cella C.E.)

 Vengono costruiti mezzi di trasporto più sicuri, vengono create strutture stradali che offrono una maggiore sicurezza,  l’uomo invece rimane ancora l’anello debole del grande e complesso fenomeno della circolazione stradale, Su du esso vanno indirizzati i maggiori sforzi da oarte dello Stato e di quanti altri sono preposti al settore.