COMPORTAMENTO
DEL CONDUCENTE IN CASO DI INCIDENTE L'OMISSIONE DI SOCCORSO
ART. 189 MODIFICATO DALLA LEGGE 9 APRILE
2003, N. 72 ( PROGETTO DI LEGGE ATTI C. 2026)
La legge 9 aprile 2003, n. 72, con le modifiche introdotte all'articolo 189 del
vigente codice della strada, affronta un problema di carattere sociale che non
trovava sufficiente disciplina, sotto il profilo sanzionatorio,
nella normativa in vigore.
Le notizie che quasi
giornalmente pongono in evidenza un fenomeno di degenerazione del costume
sociale che si potrebbe sinteticamente definire come "omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro
stradale", e che trova le proprie fondamenta in una sempre maggiore
chiusura egoistica della persona umana, assieme ad un disinteresse crescente
verso la sofferenza altrui.
Il fenomeno, se già grave di
per se stesso in linea generale, diviene socialmente inaccettabile allorché la
omissione di aiuto o soccorso è posta in essere proprio da colui che ha causato
o ha concorso a causare un sinistro stradale, e che dovrebbe essere il primo a
sentirsi in dovere di intervenire.
Oggi, il sistema sanzionatorio vigente non prevede una figura specifica per
questo tipo di comportamento, limitandosi a definire la figura generale della
"omissione di soccorso" nella fattispecie criminosa di cui
all'articolo 593 del codice penale, il quale punisce il colpevole con la pena
alternativa della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire 600.000.
Per altro anche in linea
generale la pena appare inadeguata a casi di più apprezzabile gravità, per cui
si ritiene equo elevarla fino al limite di anni tre di reclusione, ovvero della
multa di 2.582 €.
Ovviamente non essendo stabilito un limite minimo di pena, e trattandosi di
pena alternativa, il giudice potrà applicare la sanzione corrispondente alla
gravità del fatto.
La legge introduce nel nostro
ordinamento il delitto di "omissione di soccorso a seguito di sinistro
stradale", disciplinato dall'articolo 593-bis del codice penale.
La nuova normativa punisce chi,
avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale nel quale vi siano
feriti o persone in pericolo, si disinteressi della sorte dei malcapitati, e si
allontani o, peggio, si dia alla fuga per non essere rintracciato.
Il colpevole di tale
comportamento, ritenuto socialmente deprecabile, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni, che viene aumentata
nel caso in cui, a seguito del comportamento omissivo, derivino lesioni o morte
per una o più persone.
Come sanzione amministrativa
accessoria, è altresì prevista, (applicabile anche dal giudice penale ove non
già applicata in sede amministrativa), la sospensione della patente di guida
per analogo periodo che, nei casi di maggiore gravità, può divenire revoca
della patente stessa.
Questa sanzione, immediatamente applicabile, costituisce un deterrente
particolarmente sentito ed efficace.
La legge prevede infine la
punibilità del fatto anche ove commesso con colpa, per altro senza previsione
di un limite minimo di pena, al fine di consentire al giudice la comminazione
di pene anche minime nei casi di particolare lievità, sia per richiamare tutti
al dovere di attenzione nel caso in cui si sia causato o concorso a causare un
sinistro, sia per evitare il facile ricorso a scusanti di carattere soggettivo,
sempre possibili dal momento che la figura tipica è punita a titolo di dolo.
Le modifiche apportare dall’articolo 1 della legge al primo comma dell'articolo
593 del codice penale, molto probabilmente non è nulla di più, che un segnale
per riaffermare il valore della solidarietà .Con tale articolo, infatti, si inasprisce la perna del reato
di omissione di soccorso, consistente nel non dare immediata notizia
all’autorità qualora si trovi abbandonato o smarrito un fanciullo minore
degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, “per
malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra” causa. Alla reclusione
fino a tre mesi si sostituisce quella fino ad un anno e la multa fino a
2.500 €". In precedenza la reclusione era fino a tre mesi o la multa fino
a lire seicentomila"
L'Articolo 2 della legge
reca modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
insprendo le conseguenze sanzionatorie
nel caso di omissione di soccorso a seguito di
sinistro stradale.
In caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento, dal
quale derivino solamente danni a cose, la modifica prevede che, qualora non si
ottemperi all’obbligo di fermarsi, si è soggetti alla sanzione pecuniaria da €
250 a € 1000 (viene raddoppiata rispetto
alla precedente) nonché alla sospensione
della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi , nel caso in cui il danno
sia tanto grave da rendere necessaria la revisione del veicolo con
l’applicazione dell’art. 80 del codice della strada ( si tratta, quindi, di una
pena accessoria a quella attualmente prevista).
La pena della
reclusione è stata portata da tre mesi a tre anni nel caso in cui, in caso di incidente con danno alle persone, non si ottemperi
all’obbligo di fermarsi. Rimane la conferma che il conducente che si sia dato alla fuga e,
in ogni caso, passibile di arresto, Allo stesso si applica la sospensione della
patente di guda da 1 a 3 anni.
La modifica
introdotta dall’articolo 2,c1, p c), che inserisce un
comma sette all’art. 189 del codice, prevedono che, i caso di inottemperanza
all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, la
reclusione è da 6 mesi a 3 anni e si applica inoltre la sospensione della
patente da 1 anno e sei mesi a 5 anni.
La competenza competenza per il
delitto di omissione di coccorso a seguito di
incidente stradale viene trasferita dal Giudice di Pace al tribunale . Tale
modifica è necessaria al fine di ovviare alle conseguenze derivanti dalla devoluzione
del reato in esame al giudice di pace, a seguito dell’emanazione del D. Lgs 274/2000.
Tali
conseguenze consistono nella impossibilità di
procedere all’arresto dell’autore del reato e di applicare ad esso le misure
cautelari personali, In sostanza l’insprimento sanzionatorio non
avvenne alcun effetto concreto,i in quanto, mantenendo ferma la cognizione del
giudice di pace, esso non inciderebbe, per effetto dell’art. 52 del decreto 274
sulle sanzioni in concreto applicabili e non sarebbe possibile procedere
all’arresto.
L’attribuzione al Tribunale della competenza in ordine al reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale consente, da un lato, di irrogare le ordinarie sanzioni penali e, dall’altro, di procedere alla’arresto anche al di fuori della flagranza e di applicare, a seguito della recente modifica all’articolo 391 del codice di procedura penale, misure cautelari coercitive, compresa la custodia in carcere.
Con il comma 6, nel testo
sostituito dalla legge che si annota, oltre alle sanzioni della reclusione da tre mesi a tre
anni., e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre anni, Viene disposta l’applicazione delle misure
cautelari previste dagli articoli del
codice di procedura penale 281(Divieto di espatrio) , 282 (Onnligo
di presentazione alla polizia giudiziaria), 283 ( Divieto e obbligo di
dimora, 284( Arresti domiciliari), anche
al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 dal medesimo codice ed e'
possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
Con le
modiche alle norme sull’omissione di soccorso ogni in cittadino, in qualsiasi
situazione in cui si verifichi un incidente stradale,
al quale abbia contribuito o meno, deve essere consapevole della necessità, dell’opportunità e del
dovere di fermarsi, prestare aiuto e chiamare
i soccorsi necessari, per riuscire a promuovere nella società comportamenti
naturali verso situazioni che noi tutti abbiamo tacitamente accettato.
Gli
incidenti stradali in Italia, come in tutti i Paesi civilizzati sono in numero
altissimo e i morti per incidente un numero
assolutamente incredibile (oltre 150.000 ne i Paesi cella C.E.)
Vengono costruiti
mezzi di trasporto più sicuri, vengono create strutture stradali che offrono
una maggiore sicurezza, l’uomo invece
rimane ancora l’anello debole del grande e complesso fenomeno della
circolazione stradale, Su du esso vanno indirizzati i
maggiori sforzi da oarte dello Stato e di quanti
altri sono preposti al settore.