I veicoli a motore nel nuovo codice della strada.
Nozione di veicolo (art. 46 cod. strad.; 196 reg.).
Ai fini delle norme contenute nel codice della strada, si intendono per veicoli
tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo.
Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi,
anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti
dall’articolo 196 del regolamento di esecuzione.
Il codice fa riferimento alla idoneità del veicolo a circolare liberamente su
strade e aree ad uso pubblico, devono quindi intendersi escluse dall’applicazione
delle norme i veicoli che circolano esclusivamente in aree private non soggette
a pubblico transito.
L’articolo 2 della convenzione internazionale sulla circolazione, ratificata
in Italia con legge 5 luglio 1995 n. 308, definisce “veicolo a motore” ogni
veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi
propri ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle parti contraenti che
non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono
su rotaie.
Classificazione dei veicoli (art. 47 cod. strad.).
Ai fini del codice della strada, i veicoli vengono classificati come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
La classificazione contiene innovazioni dovute all’esigenza di una maggiore
organicità rispetto ai contenuti sostanzialmente analoghi del codice abrogato.
Vengono introdotti i veicoli con caratteristiche atipiche e l’adeguamento della
classificazione internazionale.
Per quanto riguarda i veicoli con caratteristiche atipiche, dal punto di vista
sostanzialmente tecnico, la norma correlata con quelle contenute nell’articolo
59 dello stesso codice, consente l’applicazione dei numerosi risultati della
sperimentazione e contemporaneamente una continua e specializzata ricerca di
fonti di energia alternativa. L’immediata applicazione della norma permette
l’omologazione di veicoli anche se non dotati di motore a combustione interna.
È il caso dei veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e ibrido,
per i quali sono state emanate nuove disposizioni con circolare della direzione
generale m.c.t.c. n. 136/95 del 19 luglio 1995.
Classificazione internazionale dei veicoli a motore.
Recependo integralmente il contenuto del decreto ministeriale 29 marzo 1974,
con il quale è stata recepita la direttiva n. 70/156/Cee, e della risoluzione
d’insieme sulla costruzione dei veicoli della commissione economica €pea
del 12 giugno 1991, i veicoli a motore e i loro rimorchi sono altresì classificati
in base alle categorie internazionali:
CATEGORIA L.
– categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) non supera i 50 cm3 e la cui velocità massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
– categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) non supera i 50 cm3 e la cui velocità massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
– categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) supera i 50 cm3 o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
– categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera
i 50 cm3 o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
– categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera
i 50 cm3 o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
CATEGORIA M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi
almeno quattro ruote.
– categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore
a 5 t;
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5
t;
CATEGORIA N: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno
quattro ruote.
– categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t;
– categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
– categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t;
CATEGORIA O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).
– categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
– categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore
a 3,5 t;
– categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore
a 10 t;
– categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
NOTE
In attuazione del disposto dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della legge
13 giugno 1991 n. 190, contenente “Delega al governo per la revisione delle
norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, che prevede il
principio dell’adeguamento del codice della strada alla normativa comunitaria,
oltre ad aver inserito nella classificazione i veicoli con caratteristiche atipiche,
recependo risultati di sperimentazioni soprattutto per quanto riguarda i veicoli
elettrici, la norma contenuta nell’articolo 47 del codice della strada, ha recepito
integralmente il contenuto della direttiva 70/156/Cee (d.m. 29 marzo 1974) relativa
all’omologazione Cee dei veicoli a motore e dei rimorchi. Manca tuttavia la
classificazione dell’autoveicolo per trasporto promiscuo, pur se questo è inserito
fra gli autoveicoli (art. 54, primo comma, lettera c); per tali veicoli si applicano
ancora le norme contenute nel d.m. 16 giugno 1983, pur se tali norme sono in
netto contrasto con quelle contenute nell’articolo 47, in quanto tali veicoli
sono individuabili sia nella categoria internazionale M o, qualora derivati
da autocarri, nella categoria N. Fra tali categorie vi è però una netta distinzione
essendo quelli della categoria M destinati esclusivamente al trasporto di persone
e quelli della categoria N al trasporto di cose.
Ciclomotori (artt. 52 cod. strad.; 198 reg. e app. I, 199 e app. II).
I ciclomotori sono definiti dal codice della strada, veicoli a motore a due
o tre ruote con le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata
non superiore a 50 cm3, se termico; b) capacità di sviluppare
su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h. I ciclomotori a tre ruote
possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. Qualora detti
veicoli superino una delle caratteristiche sono considerati motoveicoli.
Le norme relative alle caratteristiche costruttive e alle modalità di controllo
sono contenute nell’articolo 198 del regolamento e nell’appendice I e per i
quadricicli nell’articolo 199 e relativa appendice II.
Il decreto 5 aprile 1994 contiene la definizione di quadricicli leggeri: veicoli
la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per
i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o eguale
a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3
per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore
o eguale a 4 kW per gli altri tipi di motore).
NOTE
Rispetto alla norma contenuta nell’articolo 24 del precedente codice della strada,
la nuova definizione contiene le seguenti differenze: a) motore di cilindrata
non superiore a 50 cm3 “se termico”; si può ipotizzare che i ciclomotori
possono essere equipaggiati con motore diverso da quello a combustione interna
che sviluppi una potenza anche superiore purché non venga superata la velocità
massima di 45 km/h; b) limite massimo di velocità superiore di 5 km/h; c) definizione
della destinazione: trasporto di merci per i ciclomotori a tre ruote; e) rinvio
per quanto riguarda massa e dimensioni dei ciclomotori a tre ruote alle norme
contenute nelle direttive Cee e nei regolamenti ECE/ONU.
Le caratteristiche tecniche dei ciclomotori devono risultare “per costruzione”.
I criteri per la determinazione delle caratteristiche nonché le prescrizioni
tecniche atte ad evitare le manomissioni degli organi di propulsione sono contenute
nell’articolo 198 del regolamento di esecuzione del codice della strada e nell’appendice
I a detto articolo. Le norme relative all’omologazione dei ciclomotori sono
contenute nel d.m. 5 aprile 1994, che ha recepito la direttiva della comunità
€pea n. 92/61, al fine di adeguare le procedure nazionali di omologazione
a quelle comunitarie e di allineare il contenuto degli articoli 52, 53, 59 e
75 del nuovo codice della strada nonché quello degli articoli 198 e 227 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada al diritto
comunitario.
In base alla sentenza n. 170 del 1984 della corte costituzionale, il recepimento
della direttiva 92/61/Cee nell’ordinamento nazionale produce l’effetto della
disapplicazione delle norme di diritto interno con essa in contrasto, pertanto:
a) i veicoli elettrici ed i veicoli bimodali definiti dalla direttiva 92/61/Cee
non saranno più disciplinati dall’articolo 59 del nuovo codice della strada;
b) i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario,
definiti al primo comma dell’articolo 75 del nuovo codice della strada, a norma
della direttiva 92/61/Cee , sono considerati ciclomotori a tutti gli effetti
e, in quanto tali, soggetti a tutti gli accertamenti previsti dalla stessa direttiva
92/61/Cee ; c) le disposizioni transitorie previste dalle direttiva 92/61/Cee
stabiliscono II periodo di validità delle omologazioni accordate ai veicoli
e ai loro componenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto
e dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento delle DP (direttive
particolari) di cui all’allegato I, pertanto per i veicoli a due o tre ruote,
nonché per i veicoli a loro assimilati, le prescrizioni contenute nel secondo
e terzo periodo del comma 3 dell’articolo 235 del nuovo codice della strada
(così come modificato dall’art. 128 del d.lgs. 10 settembre 1993 n. 360) vanno
disapplicate; d) poiché l’allegato I della direttiva 92/61/Cee non prevede particolari
prescrizioni per le caratteristiche delle selle e sedili per i ciclomotori a
due o tre · ruote, la prescrizione contenuta nell’articolo 198, appendice I,
lettera i) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada va disapplicata; e) poiché l’allegato I della direttiva 92/61/Cee non
prevede prescrizioni particolari circa la presenza di porta-casco per motoveicoli,
la prescrizione di cui all’articolo 227, appendice V, lettere H), h), del regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice dalla strada va disapplicata.
L’articolo 1 del decreto in argomento definisce Il campo di applicazione e categorie
di veicoli a motore a due o tre ruote: “Tutti i veicoli a motore a due o tre
ruote, gemellate o meno e quelli ad essi assimilati, destinati a circolare su
strada nonché i loro componenti e le loro entità tecniche indipendente, sono
sottoposti dal ministero dei trasporti e della navigazione alla omologazione
(approvazione) Cee del tipo in conformità alle disposizioni del presente decreto
e secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate dal ministro dei trasporti
e della navigazione in attuazione delle direttive particolari (di seguito chiamate
DP) all’uopo adottate dal consiglio e dalla commissione della unione €pea.
In deroga alle disposizioni del comma primo precedente, le norme del presente
decreto non si applicano ai seguenti veicoli: a) veicoli con una velocità massima
per costruzione non superiore a 6 km/h; b) veicoli destinati ad essere condotti
da pedoni; c) veicoli destinati ad essere usati dai minorati fisici; d) veicoli
da competizione, su strada o fuori strada; e) veicoli già in uso prima della
messa in applicazione del presente decreto; f) trattori, macchine agricole o
similari; g) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada
e per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre
due posteriori; h) veicoli a quattro e più ruote, esclusi i quadricicli di cui
all’articolo 1, comma quarto, del presente decreto, nonché ai loro componenti
o entità tecniche, nella misura in cui non siano destinati a far parte di un
veicolo a cui si applica il presente decreto.
Il decreto in argomento classifica i veicoli come segue: a) ciclomotori: veicoli
a due o a tre ruote muniti di un motore con cilindrata non superiore a 50 cm3
se a combustione interna e aventi una velocità massima per costruzione non superiore
a 45 km/h; b) motocicli: veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti
di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna
e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; c) tricicli:
veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore
a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima
per costruzione superiore a 45 km/h.
Le norme si applicano anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti quadricicli,
aventi le seguenti caratteristiche: a) i quadricicli leggeri, la cui massa a
vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici.
la cui velocità massima per costruzione è inferiore o eguale a 45 km/h e la
cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori
ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale
a 4 kW per gli altri tipi di motore), considerati come ciclomotori; b) i quadricicli
diversi da quelli di cui alla lettera n); la cui massa a vuoto è inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa
la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta
del motore è inferiore o uguale a 15 kW, considerati come tricicli.
I quadricicli leggeri di cui alla lettera a), sono considerati ciclomotori ai
sensi dell’articolo 52 del nuovo codice della strada, mentre i quadricicli di
cui alla lettera b) sono considerati motoveicoli ai sensi dell’articolo 53 del
nuovo codice della strada”.
Motoveicoli (artt. 53 cod. strad.; 200 reg.).
La definizione e la classificazione dei motoveicoli è quella contenuta nell’articolo
53 del codice della strada, modificata e integrata dalle norme contenute nel
d.m. 5 aprile 1994, con il quale è stata recepita la direttiva n. 92/61/Cee.
I motoveicoli sono definiti veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e
si distinguono in:
– “motocicli”: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero
non superiore a due compreso il conducente;
– “motocarrozzette”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,
capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente
ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
– “motoveicoli per trasporto promiscuo”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente;
– “motocarri”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
– “mototrattori”: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi
con. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con
la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma secondo,
che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
– “motoveicoli per trasporti specifici”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo.
Sono classificati per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle
seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico,
o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto
di derrate in regime di temperatura controllata; b) contenitore ribaltabile
chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di
rifiuti solidi; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d)
cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali
sfusi o pulvirulenti; e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto
specifico dal ministero dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.);
– “motoveicoli per uso speciale”: veicoli a tre ruote caratterizzati
da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali
veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con
il ciclo operativo delle attrezzature.
Sono classificati per uso speciale i motoveicoli: a) attrezzati con scala;
b) con pompa; c) con gru; d) con pedana o cestello elevabile;
e) per mostra pubblicitaria; f) con spazzatrici; g) con
innaffiatrici; h) con ambulatorio o laboratorio mobile; i) con
saldatrici; l) con scavatrici; m) con perforatrici; n)
con sega; o) con gruppo elettrogeno; p) dotati di altre attrezzature
riconosciute idonee per usi speciali dal ministero dei trasporti (direzione
generale della m.c.t.c.).
Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive
carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla
differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato
con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell’autotelaio
incrementata del 20%.
– “quadricicli a motore”: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di
cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai
trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55
t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci
di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono contenute nell’articolo 199 del regolamento
e nell’appendice II.
Qualora detti veicoli superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati
autoveicoli.
Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli,
costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto
di cose, a trasporti specifici e ad uso speciale.
Le dimensioni massime e la massa complessiva che i motoveicoli non possono superare
sono: larghezza m 1,60; lunghezza m 4,00; lunghezza motoarticolati m 5,00; altezza
m 2,50; massa complessiva a pieno carico t 2,5.
I motoveicoli destinati al trasporto di cose, ai trasporti specifici e ad uso
speciale, possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate
al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
NOTA
Nella classificazione dei motoveicoli, contrariamente
al codice della strada abrogato, non viene fatto alcun riferimento alla cilindrata.
Una innovazione che riguarda il trasporto di persone sui motoveicoli (motocarri,
mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale) è contenuta
nell’ultimo comma dell’articolo in esame; possono essere attrezzati, per il
trasporto di persone interessate al trasporto, con un numero di posti non superiore
a due compreso quello del conducente. Altra novità riguarda la definizione di
motociclo e di motocarrozzetta: nel codice della strada abrogato venivano congiuntamente
classificati come veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto
di persone. L’articolo 53 del codice vigente da una definizione distinta dei
due veicoli: fermo restando che sono destinati al trasporto di persone, i motocicli
hanno due ruote e possono trasportare due persone, le motocarrozzette hanno
tre ruote, equipaggiati di idonea carrozzeria e possono trasportare al massimo
quattro persone compreso il conducente.
Anche per i motoveicoli, viene introdotta la definizione, già contenuta nell’articolo
26 del codice abrogato e ora nell’articolo 54 del vigente codice, di motoveicolo
per trasporto promiscuo.
Non si trova nel vigente codice la classificazione dei motoveicoli destinati
al trasporto non contemporaneo di persone e cose, presente nel precedente codice.
Viene introdotta la definizione di motoarticolato, complesso di veicoli costituiti
da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cose o utilizzati
per trasporti specifici o usi speciali. Di conseguenza risulta nuova la definizione
di mototrattore, motoveicoli a tre ruote destinato al traino di semirimorchi.
Anche per i motoveicoli viene data una autonoma classificazione dei motoveicoli
per uso speciale e per trasporti specifici (art. 200 reg.), mentre la norma
del precedente codice conteneva un rinvio alle norme per gli autoveicoli. Riprendendo
nella sostanza il contenuto dell’articolo 25 del precedente codice, viene definito
il quadriciclo con l’innovazione che possono essere equipaggiati anche con trazione
elettrica, facendo un rinvio al regolamento per quanto riguarda le caratteristiche
costruttive. Tali norme sono contenute nell’articolo 199 e nell’appendice II.
Nulla innovando rispetto al passato vengono stabilite la massa e le dimensioni
dei motoveicoli: Massa: 2,5 t; 0,55 t (quadricicli);
Dimensioni: Larghezza 4 m; Lunghezza 4,00 m; Lunghezza 5,00
m (motoarticolati); Altezza: 2,50 m. Le norme relative all’omologazione
sono contenute, come per i ciclomotori, nel d.m. 5 aprile 1994 di recepimento
della direttiva 92/61/Cee.
Autoveicoli (art. 54 cod. strad.).
Veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli.
Si distinguono in:
a) “autovetture” veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) “autobus” veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati
con più di nove posti compreso quello del conducente.
Una più completa classificazione degli autobus si ricava dall’articolo 2 del
d.m. 18 aprile 1977, dal punto di vista delle caratteristiche costruttive:
– “autobus”: veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore
a sedici, escluso il conducente;
– “minibus”: veicoli per il trasporto di persone con un numero di posti superiore
a otto e non superiore a sedici, escluso il conducente;
– “scuolabus”: veicoli derivati dagli autobus prescindendo dal numero dei posti,
destinati al trasporto di studenti, e aventi allestimenti particolari in relazione
all’uso cui sono destinati;
– “mini-scuolabus”: veicoli derivati dai minibus prescindendo dal numero dei
posti, destinati al trasporto di studenti e aventi allestimenti particolari
in relazione all’uso cui sono destinati.
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D.M. 18.04.1977 |
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Dir. 97/27 |
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N° posti |
Uso e caratteristiche costruttive |
Classificazione |
Categorie |
Posti: |
Posti: |
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> 22+1 |
Con posti in piedi |
Classe I |
Urbano |
Classe I |
Classe A |
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Con posti in piedi nei corridoi e zone apposite |
Classe II |
Interurbano conc. Regionale |
Classe II |
Classe A |
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|
Senza posti in piedi |
Classe III |
Interurbano conc. Regionale |
Classe III |
Classe B |
|
</= 22+1 |
Con posti in piedi |
Classe A |
Interurbano a conc. Statale |
Classe II |
Classe A |
|
|
Senza posti in piedi |
Classe B |
Interurbano conc. Statale |
Classe III |
Classe B |
|
>16+1 |
Servizio pubblico |
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Urbano – Passeggeri seduti e in piedi |
Classe I |
Classe A |
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Suburbano – Pass. Seduti e numero lim. In piedi |
Classe I |
Classe A |
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Interurbano a concessione statale o regionale-
passegg. in piedi per brevi percorsi |
Classe II |
Classe A |
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Granturismo – No passeggeri in piedi |
Classe III |
Classe B |
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>/= 16+1 |
Servizio privato |
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Imprenditori e collettività. Noleggio con conducente |
Classe III |
Classe B |
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– “autoveicoli per trasporto promiscuo” veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se
a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose
e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.
Ai fini dell’applicazione della direttiva 92/53/CE, e successive modificazioni,
che contiene la disciplina dell’Omologazione comunitaria, gli autoveicoli per
trasporto promiscuo vengono considerati appartenenti alla categoria internazionale
M1 se:
– muniti di carrozzeria chiusa tipo furgone avente un numero di posti
>/= a 7;
– muniti di carrozzeria chiusa tipo furgone avente un numero di posti
</= a 7 ma adibiti in modo prevalente al trasporto di persone rispetto alle
cose;
Vengono considerati appartenenti alla categoria internazionale N1, se:
– muniti di carrozzeria cassone con cabina profonda;
– muniti di carrozzeria chiusa tipo furgone con numero di posti </=
7 ma adibiti prevalentemente al trasporto di cose rispetto alle persone;
– “autocarri” veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette
all’uso o al trasporto delle cose stesse;
– “trattori stradali” veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi
o semirimorchi;
– “autoveicoli per trasporti specifici” veicoli destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati
di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone
isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo
per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b)
carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico
di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto
di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi
di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h)
carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte
da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente
attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR
o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide
carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo
di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori; o)
altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero
dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.);
– “autoveicoli per uso speciale” veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su
tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi
col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione
d’uso delle attrezzature stesse.
Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici
stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli
scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli
gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con
pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze; n) autofunebri; o) autofurgoni carrozzati
per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q)
autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria
apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino
mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s)
autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati
ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per
irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni
telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa)
autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc)
autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee)autoveicoli
per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli
per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con
apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di
attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal ministero dei trasporti
(direzione generale della m.c.t.c.)
Per gli autoveicoli non compresi nell’elenco di cui alla tariffa I annessa alla
legge 21 maggio 1955 n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958
è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una
portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva
del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in
mancanza di tale versione, la tara dell’autotelaio incrementata del 20%.
– “autotreni” complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate,
delle quali una motrice. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 61 del
Codice della strada (Sagoma limite), commi primo e secondo, costituiscono un’unica
unità gli autotreni caratterizzati in modo rimanente da particolari attrezzature
per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono
superate le dimensioni massime del suddetto articolo 61, il veicolo o il trasporto
è considerato eccezionale.
Costituiscono un’unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di carichi
indivisibili poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati
rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno
tramite timone, nel rispetto delle norme tecniche diramate al riguardo dal ministero
dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.).
Costituiscono un’unica unità gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da
un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.
– “autoarticolati” complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
– “autosnodati” autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da
una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati
in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette
la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione
e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
– “autocaravan” veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente
per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente;
– “mezzi d’opera” veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura
per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività
edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che
completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per
la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere
adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’articolo
62 e non superiori a quelli di cui all’articolo 10, comma ottavo, e comunque
nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’articolo 61. I mezzi d’opera
devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili
a uso misto su strada e fuori strada.
NOTA
L’articolo 54 ripropone la definizione di autoveicoli così come era stata modificata
dall’articolo 3 della legge 14 febbraio 1967, n, 37: veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli. Distinzione necessaria ora come allora
per l’esistenza fra i motoveicoli dei quadricicli a motore, inserita dall’articolo
26 della legge 18 marzo 1988 n. 111. Innovando rispetto al precedente codice
viene previsto l’autoveicolo per trasporto promiscuo munito di trazione elettrica
o a batteria, che può raggiungere una massa complessiva non superiore a 4,5
t. Vengono aggiunti, rispetto all’articolo 26 del precedente codice della strada,
i mezzi d’opera, già menzionati nell’articolo 10 bis del precedente codice della
strada, introdotto dalla legge 8 novembre 1991 n. 376.
Le norme che riguardano i veicoli o complessi di veicoli qualificati mezzi d’opera
(art. 54, comma primo, lettera n) del nuovo codice della strada, art. 202 reg.),
sono contenute nell’articolo 10 - “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
di eccezionalità”, nell’articolo 10 del regolamento, nell’articolo 34 - “oneri
supplementari ... per l’adeguamento delle infrastrutture stradali” e nell’articolo
72 del regolamento.
I mezzi d’opera in questione non hanno nulla a che vedere con quelli di cui
all’articolo 30, comma primo, punto d) della legge 6 giugno 1974 n. 298, relativa
alla disciplina degli autotrasporti di cose. Ai mezzi d’opera (autoveicolo,
rimorchio o semirimorchio), per circolare su strada viene rilasciata una carta
di circolazione per veicoli della categoria “mezzo d’opera” con carrozzeria
cassone, cassone ribaltabile, ecc., o per trasporto specifico di determinati
materiali (artt. 54 nuovo cod. strad.; 202 reg.) o anche con carrozzeria ad
uso speciale, se il trasporto possa considerarsi complementare rispetto alla
lavorazione del materiale effettuata con le speciali attrezzature di cui i veicolo
è dotato, prima, dopo o durante il trasporto.
La massa complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera può eccedente i limiti
legali di cui all’articolo 62 del nuovo codice della strada, ma non superare
quella consentita dall’articolo 10 per i veicoli eccezionali e per i trasporti
in condizioni di eccezionalità; non possono però superare le dimensioni massime
legali stabilite nell’articolo 61. Le caratteristiche costruttive e funzionali
a cui i mezzi d’opera devono rispondere sono quelle prescritte per i veicoli
della categoria internazionale N3, per gli autocarri e simili e 04, per i veicoli
rimorchiati, di cui all’articolo 47 del nuovo codice della strada, fermo restando
quanto specificato nell’articolo 10 del regolamento. Per quanto riguarda la
disciplina della circolazione dei mezzi d’opera le norme prevedono che i veicoli
qualificati, mezzo d’opera sulla carta di circolazione quando non eccedono i
limiti dimensionali e di massa stabiliti rispettivamente dagli articoli 61 e
62 del nuovo codice della strada, possono circolare liberamente sull’intera
rete stradale, salvo divieti specifici. Quando, pur non eccedendo i limiti dimensionali
stabiliti dall’articolo 61, eccedono i limiti di massa stabiliti dall’articolo
62 rientrando comunque entro gli ulteriori limiti di massa per essi stabiliti
nell’articolo 62, rientrando comunque entro gli ulteriori limiti di massa per
essi stabiliti nell’articolo 10, possono circolare - senza la specifica autorizzazione
di cui all’articolo 10 - unicamente sulle strade, o tratti di esse, non comprese
in appositi elenchi delle strade non percorribili, di cui al decreto del ministro
dei lavori pubblici 23 aprile 1992 n. 284 (G.U. n. 114 del 18 maggio
1992). Durante la circolazione gli stessi veicoli devono essere muniti di un
contrassegno attestante il pagamento di un indennizzo d’usura delle strade,
per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata(art. 34 cod. strad.).
Nell’elencazione contenuta nel nuovo codice della strada non è prevista, tra
le categorie di autoveicoli, i veicoli “fuoristrada”. Si deve ritenere che gli
stessi siano inquadrati tra le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
gli autocarri, gli autoveicoli ad uso speciale o quelli per trasporto specifico,
in funzione delle loro caratteristiche e della loro destinazione, così come
risulta dall’articolo 54.
Il d.m. 8 maggio 1995 che ha recepito la direttiva 92/53/Cee del consiglio delle
comunità €pee, concernente l’omologazione dei veicoli a motore e dei rimorchi,
definisce le caratteristiche dei veicoli idonei all’impiego fuori strada.
L’allegato II, punto 4.1 del suddetto decreto, stabilisce che qualsiasi autoveicolo
della categoria N1, con una massa massima non superiore a 2 t, nonché qualsiasi
veicoli della categoria M1 é considerato veicolo fuoristrada se è munito: di
almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere
simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la
motricità di un asse; di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale
o di almeno un meccanismo avente effetto analogo se può superare una pendenza
del 30 % calcolata per veicolo isolato.
Esso deve inoltre soddisfare almeno cinque dei seguenti sei requisiti: 1) avere
un angolo d’attacco di almeno 25 gradi; 2) avere un angolo di uscita di almeno
20 gradi; 3) avere un angolo di rampa di almeno 20 gradi; 4) avere un’altezza
libera dal suolo minima sotto l’asse anteriore di 180 mm; 5) avere un’altezza
libera dal suolo minima sotto l’asse posteriore di 180 mm; 6) avere un’altezza
libera da suolo minima entro gli assi di 200 mm.
Qualsiasi veicolo della categoria N1, con una massa massima superiore a 2 t
oppure della categoria N2, M2 o M3, avente massa massima fino a 12 t, é considerato
veicolo fuoristrada se é munito di ruote progettate per essere simultaneamente
motrici compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un
asse, oppure soddisfi i seguenti tre requisiti: 1) aver almeno un asse anteriore
e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche
se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse; 2) essere munito
di almeno un dispositivo di bloccaggio differenziale o di almeno un meccanismo
avente effetto analogo; 3) poter superare una pendenza del 25% calcolata
per veicolo isolato.
Ogni altro veicolo della categoria M3 con massa massima superiore a 12 t e della
categoria N3 é considerato veicolo fuoristrada qualora sia munito di ruote progettate
per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata
la motricità di un asse, oppure soddisfi i seguenti requisiti: 1) essere munito
di ruote motrici per almeno il 50 %; 2) essere dotato di almeno un dispositivo
di bloccaggio del differenziale o di almeno un dispositivo avente effetto analogo;
3) poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato; 4) soddisfare
almeno quattro dei seguenti sei requisiti: a) avere un angolo di attacco di
almeno 25 gradi; b) avere un angolo di uscita di almeno 25 gradi; c) avere un
angolo di rampa di almeno 25 gradi; d) avere un’altezza libera dal suolo minima
sotto l’asse anteriore di 250 mm; e) avere un’altezza libera dal suolo minima
sotto l’asse posteriore di 300 mm; f) avere un’altezza libera dal suolo minima
entro gli assi di 250 mm.
Gli autoveicoli che, in sede di visita e prova per l’omologazione o in singolo
esemplare, risultino rispettare le caratteristiche di cui sopra venga annotato
sulla carta di circolazione: “veicolo idoneo all’impiego fuoristrada (d.m. 30
agosto 1988 n. 387)”. Per tali veicoli il decreto legge 13 maggio 1991 n. 151,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991 n. 202, ha disposto
che è dovuta una tassa speciale erariale annuale (cosiddetto “superbollo”) correlata
alla potenza fiscale del motore.
Le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose,
ai fini dell’applicazione della tassa speciale, si considerano comunque veicoli
fuoristrada se muniti almeno di un asse anteriore e di almeno un asse posteriore
progettati per essere simultaneamente motori, nonché di cambio con riduttore
o con più di cinque rapporti, esclusa la retromarcia. In questo modo vengono
esentati dal “superbollo “ alcuni fuoristrada, di tipo utilitario.
Ai fini della classificazione fanno fede le caratteristiche riconosciute in
sede di omologazione e non è ammesso modificare artificiosamente le caratteristiche
del veicolo (es. abbassamento del paraurti anteriore e/o quello posteriore per
ridurre il valore dell’angolo d’attacco e/o di quello d’uscita) per non far
rientrare i veicolo tra i fuoristrada, per non pagare il “superbollo”.
Una norma, che anche se non può definirsi innovativa, esistendo contrapposte
interpretazioni, ha l’evidente scopo di porre chiarezza, precisando che gli
autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose “e delle persone addette
all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Innovativa riguardo alla vecchia
formulazione, chiarisce, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli autocarri pur
essendo omologati per più posti in cabina, non possono essere adibiti al trasporto
di altre persone oltre al conducente che non abbiano un vincolo funzionale con
le merci trasportate. È quindi vietato trasportare sugli autocarri, in base
alla norma, passeggeri occasionali, pur se trasportati a titolo gratuito.
Di altra natura è la circostanza prevista nell’articolo 82, lettera b) del codice
della strada, di trasportare persone con gli autocarri. Tale trasporto, è evidentemente
riferito a particolari condizioni considerato che può effettuarsi “in via eccezionale
e temporanea “ e previa autorizzazione dell’ufficio della motorizzazione civile,
subordinata comunque al nulla osta del prefetto. Chiarificatrice è anche la
definizione di trattore stradale contenuta nella norma in esame alla lettera
e). L’articolo 26 del precedente codice della strada chiariva che i trattori
stradali sono “veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile
proprio “.
Il vigente codice definisce i trattori stradali come veicoli “destinati esclusivamente
al traino di rimorchi o semirimorchi”. Le due formulazioni evidenziano che la
destinazione esclusiva dei trattori stradali è quella del traino, l’attuale
formulazione permette di affermare che non solo i trattori stradali non possono
trasportare un carico proprio, ma chiarisce inoltre che la funzione di traino
è finalizzata in maniera esclusiva ai rimorchi o semirimorchi, come individuati
dall’articolo 56.
Un’altra importante precisazione è contenuta nelle lettere f) e g) dell’articolo
in esame, rispetto alla lettera f) dell’articolo 26 del testo unico abrogato.
Pur in presenza di eguali concetti, la norma vigente ha diviso le due classificazioni
mettendo in rilievo che si tratta di veicoli assolutamente diversi sia in riferimento
alle caratteristiche tecniche che all’utilizzo degli stessi, chiarendo che,
gli autoveicoli per trasporti specifici sono caratterizzati da speciali attrezzature,
comunque destinati al trasporto di cose estranee alla struttura del veicolo
o di persone in particolari condizioni fisiche, e che gli autoveicoli per uso
speciale sono destinati al trasporto proprio: veicoli permanentemente attrezzati
con speciali strumenti atti a particolari lavori e funzionali esclusivamente
al trasporto e quindi allo spostamento di detta attrezzatura da un luogo ad
un altro. La circolazione del veicolo in tali casi è esclusivamente finalizzata
all’attrezzatura che trasporta. Su tali veicoli è consentito il trasporto di
persone e materiali connessi al ciclo operativo delle attrezzature e di persone
e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse. Un’altra
innovazione portata dalla norma in esame è relativa agli autotreni classificati
alla lettera h) che, per l’applicazione dell’articolo 61, comma primo e secondo
del codice costituiscono un’unica unità se attrezzati in modo permanente da
particolari attrezzature per il trasporto di cose per l’individuazione delle
quali demanda al regolamento.
La direttiva 97/27/CE recepita con D.M. 14.11.1997, ha introdotto, per quanto
concerne le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e
dei loro rimorchi, le seguenti definizioni:
2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente direttiva:
2.1. per "veicolo a motore" si intende qualsiasi veicolo a motore
quale definito all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE;
2.1.1. veicoli a motore della categoria N:
2.1.1.1. per "autocarro" si intende un veicolo a motore delle categorie
N1, N2 o N3 progettato e costruito esclusivamente o principalmente per
il trasporto di merci. Esso può anche trainare un rimorchio;
2.1.1.2. per "veicolo trattore" ("trattore") si intende
un veicolo a motore delle categorie N1, N2 o N3 progettato e costruito esclusivamente
o principalmente per trainare rimorchi;
2.1.1.2.1. per "veicolo trattore per rimorchi" ("trattore stradale")
si intende un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente
per trainare rimorchi diversi dai semirimorchi. Esso può essere munito di una
piattaforma di carico;
2.1.1.2.2. per "veicolo trattore per semirimorchi" ("trattore
per
semirimorchi") si intende un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente
o principalmente per trainare semirimorchi;
2.1.1.3. i veicoli completi o completati della categoria N diversi dagli autocarri
e dai veicoli trattori sono considerati veicoli per usi speciali;
2.1.2. veicoli a motore delle categorie M2 o M3:
2.1.2.1. per "autobus di linea o granturismo" si intende un veicolo
delle categorie M2 o M3 progettato e costruito per il trasporto di passeggeri
seduti o passeggeri seduti e in piedi;
2.1.2.1.1. per "autosnodato" si intende un autobus di linea o granturismo
consistente in due o più unità rigide che si articolano l'una rispetto all'altra;
i compartimenti viaggiatori di ciascuna unità sono intercomunicanti e consentono
il libero spostamento dei passeggeri da un compartimento all'altro; le unità
rigide sono collegate in permanenza o possono essere separate soltanto con
idonee attrezzature che normalmente si trovano solo in un'officina;
2.1.2.1.2. per "autobus di linea o granturismo a due piani" si intende
un autobus di linea o granturismo in cui gli spazi destinati ai passeggeri sono
disposti, almeno in una sua parte, su due livelli sovrapposti e in cui il piano
superiore non prevede spazio per passeggeri in piedi;
2.1.2.1.3. per "classe" di autobus di linea o granturismo si intende:
2.1.2.1.3.1. per i veicoli con capacità superiore a 22 passeggeri oltre al conducente:
2.1.2.1.3.1.1. "classe I": veicoli costruiti con spazi per passeggeri
in piedi, per consentire frequenti spostamenti dei passeggeri;
2.1.2.1.3.1.2. "classe II": veicoli costruiti principalmente per il
trasporto di passeggeri seduti e progettati per consentire il trasporto di passeggeri
in piedi nel corridoio e, se previsto, in una zona che non superi lo spazio
previsto per due doppi sedili;
2.1.2.1.3.1.3. "classe III": veicoli costruiti esclusivamente per
il trasporto di passeggeri seduti;
2.1.2.1.3.2. per i veicoli con capacità pari o inferiore a 22 passeggeri oltre
al conducente:
2.1.2.1.3.2.1. "classe A": veicoli progettati per trasportare passeggeri
in piedi;
un veicolo di questa classe è munito di sedili e può essere predisposto per
passeggeri in piedi;
2.1.2.1.3.2.2. "classe B": veicoli non progettati per trasportare
passeggeri in piedi; un veicolo di questa classe non è predisposto per passeggeri
in piedi;
2.1.2.1.4. un veicolo può essere considerato appartenente a più di una classe.
In tal caso deve soddisfare tutte le relative prescrizioni della presente direttiva;
2.1.2.2. i veicoli delle categorie M2 o M3 diversi dagli autobus di linea o
granturismo sono considerati veicoli per usi speciali (per esempio ambulanze);
2.2. veicoli della categoria O:
2.2.1. per "veicolo trainato" ("rimorchio") si intende un
veicolo non semovente progettato e costruito per essere trainato da un veicolo
a motore;
2.2.2. per "semirimorchio" si intende un veicolo trainato, progettato
per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello
"dolly" e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo
trattore o sul carrello "dolly";
2.2.3. per "rimorchio a timone" si intende un veicolo trainato con
almeno due assi, dei quali almeno uno è un asse sterzante:
- munito di un dispositivo di traino che può spostarsi verticalmente (rispetto
al rimorchio) e
- che non trasferisce un carico verticale rilevante sul veicolo trattore (inferiore
a 100 daN).
Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello "dolly", viene
considerato un rimorchio a timone;
2.2.4. per "rimorchio ad asse centrale" si intende un rimorchio a
timone rigido nel quale l'asse o gli assi sono disposti in prossimità del baricentro
del veicolo (sotto carico uniformemente distribuito), in modo tale che venga
trasferito sul veicolo trattore soltanto un piccolo carico statico verticale,
non superiore al 10% di quello corrispondente alla massa massima del rimorchio
o a un carico di 1.000 daN (si applica il valore minore);
Filoveicoli (art. 55 cod. strad.).
Sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea
aerea di contatto per l’alimentazione; sono consentite la installazione a bordo
di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l’alimentazione
dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche,
nelle categorie previste per gli autoveicoli (art. 54 cod. strad.).
NOTA
Le norme relative ai filoveicoli non vengono ampliate dal vigente codice della
strada.
Rimorchi (art. 56 cod. strad.).
Ad eccezione di quanto stabilito per i mototrattori (art. 53 comma primo lettera
e cod. strad.) e per i motoarticolati (art. 53 comma secondo), i rimorchi sono
veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli (art. 54 comma primo,
cod. strad.) e dai filoveicoli (art. 55 cod. strad.), con esclusione degli autosnodati.
Si distinguono in:
– “rimorchi per trasporto di persone” limitatamente ai rimorchi con almeno due
assi ed ai semirimorchi;
– “rimorchi per trasporto di cose”;
– “rimorchi per trasporti specifici”, caratterizzati ai sensi della lettera
f) dell’art. 54.
Sono classificati per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati
di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone
isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo
per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b)
carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico
di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto
di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi
di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h)
carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte
da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente
attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR
o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide
carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo
di animali vivi; n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni
o di velivoli; o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto
specifico dal ministero dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.).
– “rimorchi ad uso speciale”, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio (lettere
g) e h) dell’art. 54).
Sono classificati per uso speciale i rimorchi: a) destinati esclusivamente
a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati; b) carrozzati
conformemente all’autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati; c)
adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari; d) attrezzati con
pompe; e) attrezzati con scale; f) attrezzati con gru; g)
attrezzati con saldatrici; h) attrezzati con scavatrici; i) attrezzati
con perforatrici; l) attrezzati con gruppi elettrogeni; m) attrezzate
con bobine avvolgicavi; n) attrezzati per uso abitazione; o)
attrezzati per uso ufficio; p) attrezzati per uso officina; q)
attrezzati per uso negozio; r) attrezzati con laboratori mobili o con
apparecchiature mobili di rilevamento; s) dotati di altre attrezzature
riconosciute idonee per l’uso speciale dal ministero dei trasporti e della navigazione
(direzione generale della m.c.t.c.).
Per i rimorchi non compresi nell’elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge
21 maggio 1955 n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita,
nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia
ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo
e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di
tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%”.
– “caravan” rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore
ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad
alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
– “rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive” rimorchi ad
un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica
attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali
imbarcazioni, alianti od altre.
I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si
sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del
suo carico sia sopportata da detta motrice.
I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli,
attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli (art. 54 comma primo cod. strad.)
esclusi gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati, si considerano
parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma (art. 61 cod.
strad.) e di massa (art. 62 cod. strad.). Le dimensioni e le masse massime ammissibili
dei carrelli-appendice in relazione alla massa a vuoto dell’autoveicolo trattore
sono: a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000
kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300
kg di massa complessiva a pieno carico; b) per autoveicolo trattore di
massa a vuoto superiore a1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di
traino, 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico; c)
per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza,
compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva
a pieno carico.
|
Autoveicolo |
Massa a vuoto |
Lunghezza |
Larghezza |
Massa complessiva |
|
Trattore |
fino a 1000 kg |
2,00 m |
1,20 m |
300 kg |
|
|
superiore a 1000 kg |
2,50 m |
1,50 m |
600 kg |
|
Autobus |
superiore a 2500 kg |
4,10 m |
1,80 m |
2000 kg |
La larghezza del carrello-appendice non deve comunque
superare quella dell’autoveicolo trattore e l’altezza massima non deve essere
superiore a 2,50 m.
I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di
due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova,
in conformità con le prescrizioni emanate dal ministero dei trasporti (direzione
generale della m.c.t.c.). Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice
a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente
massa complessiva.
Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di
costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della
fabbrica costruttrice.
Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero
del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di
dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino.
NOTA
Il vigente codice della strada amplia i contenuti dell’articolo 28 del precedente
codice. Nella definizione di rimorchio non è più contenuta la precisazione “veicoli
privi di propri mezzi di propulsione”; forse perché tale precisazione risultava
superflua in quanto si tratta di veicoli destinati ad essere trainati.
Le innovazioni riguardano: 1) possono essere adibiti al trasporto di persone
soltanto rimorchi che abbiano almeno due assi ed i semirimorchi; 2) non esiste
più la classificazione dei rimorchi adibiti a trasporto promiscuo di persone
e cose, sicuramente per ragioni di sicurezza della circolazione; 3) sui rimorchi
T.A.T.S., muniti di apposita attrezzatura, possono essere trasportate anche
le imbarcazioni, gli alianti ed altre.
In riferimento ai semirimorchi e ai carrelli appendice vengono riproposte le
norme del codice abrogato. Per i carrelli appendice a non più di due ruote,
destinati al trasporto di bagagli, viene fatta la precisazione degli autoveicoli
ai quali possono essere abbinati ed essere considerati parte integrante dello
stesso: sono esclusi gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati. Il
complesso autoveicolo + carrello appendice non deve superare i limiti di sagoma
e di massa previsti rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del vigente codice
della strada.
Macchine agricole (art. 57 cod. strad.).
Macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole
e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali
di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.
Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
– “Semoventi” a1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano
di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite
per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché
azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature
portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
a2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o
predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione
di operazioni agricole; a3) macchine agricole operatrici ad un asse:
macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con
carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
– “Trainate” b1) macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione
di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali
per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi
ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) numero 3); b2) rimorchi
agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole;
possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono
considerati parte integrante della trattrice traente.
Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote
pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche,
semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché
le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Le macchine agricole possono essere attrezzate con un numero di posti per gli
addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli
possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti
di idonea attrezzatura non permanente.
NOTA
Vengono ampliati i contenuti del precedente codice, articolo 29, e vengono definite,
anche se con qualche carenza le macchine agricole e la loro circolazione su
strada.
Il vigente codice, articolo 57, primo comma, dà l’esatta definizione di macchina
agricola, ai fini della circolazione su strada precisando sia le condizioni
cui la circolazione su strada è ammessa, con riferimento anche ai materiali
trasportabili e alle persone che possono trovare posto sulle macchine agricole.
Le macchine agricole possono circolare su strada (per il trasferimento proprio
o per il trasporto per conto di aziende agricole e forestali di prodotti agricoli,
sostanze di uso agrario e di addetti alle lavorazioni, specificando altresì
che le macchine agricole possono portare attrezzature destinate alla esecuzione
delle citate attività).
La norma in esame distingue le macchine agricole in due principali categorie
e precisamente in: a) “Macchine agricole semoventi” (art. 57, comma secondo,
lettera a); b) “Macchine agricole trainate” (art. 57 comma secondo, lettera
b).
Da queste due principali categorie traggono origine poi le seguenti sottocategorie:
– A) Dalle macchine agricole semoventi, macchine azionate da motore proprio:
1) trattrici agricole con almeno due assi, con o senza piano di carico destinate
a trainare, spingere, portare o azionare strumenti o attrezzature agricole (sono
tali i trattori agricoli); 2) macchine agricole a due o più assi (equipaggiate
con motore proprio) destinate per particolari lavorazioni agricole (come ad
esempio le mietitrebbie); 3) macchine agricole operatrici ad un asse (sono tali
i motocoltivatori, le falciatrici a motore e simili), guidate generalmente da
un conducente a terra, ma equipaggiabili con carrello separabile destinato al
trasporfo del solo conducente. II peso complessivo del veicolo compreso il conducente
non può superare 0, 7 tonnellate (700 chilogrammi). Questi veicoli non possono
assolutamente trainare rimorchi (eccetto il carrello separabile che, per l’appunto,
è considerato parte integrante del veicolo cui è agganciato e non macchina agricola
trainata ovvero rimorchio agricolo).
– B) Le macchine agricole trainate, macchine agricole prive di motore proprio
che per circolare devono essere necessariamente trainate dalle macchine agricole
semoventi (ma soltanto da quelle indicate nell’art. 57 comma secondo lettera
a) numeri 1 e 2), eccetto perciò che dalle macchine agricole semoventi operatrici
ad un asse (motocoltivatori, falciatrici a motore ecc.), non abilitate appunto
a trainare altri veicoli, essendo per loro consentito esclusivamente l’equipaggiamento
con carrello separabile per il solo trasporto del conducente si distinguono
in: 1) macchine agricole operatrici (ovviamente prive di motore proprio per
gli spostamenti), destinate al trasporto di attrezzature per l’esecuzione di
alcune attività agricole (sono tali le imballatrici, ecc.) e possono essere
di tipo portato o semiportato mediante aggancio ad appositi attacchi montati
sulle trattrici (art. 206 regolamento di attuazione ed esecuzione del codice).
Le attrezzature si considerano di tipo portante quando la loro massa poggia
integralmente sulla trattrice agricola (art. 206 comma terzo del regolamento),
e di tipo semiportato quando la loro massa grava parzialmente sulla trattrice
e parzialmente sulle ruote delle stesse attrezzature con un sistema di attacco
alla trattrice che consenta la loro oscillazione lungo l’asse verticale al piano
stradale (art. 206 comma quarto del regolamento); 2)rimorchi agricoli, trainabili
dalle trattrici agricole con almeno due assi di cui all’articolo 57 comma secondo,
lettera a) numeri 1 e 2 (eccetto quindi che dalle macchine agricole semoventi
operatrici ad un asse come i motocoltivatori, le falciatrici a motore e simili)
generalmente destinati al carico ed aventi un peso complessivo a pieno carico
superiore a 1,5 tonnellate (1.500 chilogrammi). I rimorchi agricoli di peso
complessivo a pieno carico fino a 1,5 tonnellate si considerano parte integrante
delle trattrici agricole (art. 57 comma secondo, lettera b n. 2).
Il vigente codice, contrariamente al codice abrogato, prevede la velocità su
strada piana che le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono superare: 40 Km/h; mentre quelle munite di cingoli, sui
quali devono essere montati obbligatoriamente i sovrapattini, non possono superare
la velocità di 15 km/h (artt. 57 comma terzo; 142 comma terzo lettera c).
Nella parte posteriore delle macchine agricole (sia semoventi che trainate)
deve essere apposto in modo ben visibile, un contrassegno in materiale retroriflettente,
omologato, del diametro di venti centimetri, riportante in cifre il limite di
velocità prescritto. Nel caso di complesso di veicoli il contrassegno deve essere
ripetuto sul rimorchio o semirimorchio (figura V 1 art. 344).
I colori del contrassegno sono uguali a quelli dei segnali di limite di velocità
(fondo bianco, cifre in nero contorno rosso).
Sulle macchine agricole, trattrici e operatrici semoventi a due o più assi (escluso
quindi quelle semoventi ad un asse come i motocoltivatori, le falciatrici e
simili), aventi una velocità massima di omologazione non superiore a 30 Km/h,
è possibile trasportare altre due persone oltre al conducente, a condizione
che siano addetti ai lavori agricoli e siano sedute su appositi sedili, previa
specifica omologazione del veicolo e aggiornamento o annotazione sulla carta
di circolazione. È esclusa la possibilità di trasporto di persone in piedi.
I sedili devono essere conformi all’allegato 7 del d.p.r. 10 febbraio 1981 n.
212 (art. 209 comma primo regolamento).
Sulle macchine agricole è vietato trasportate persone in piedi (art. 208 comma
primo regolamento).
Sui rimorchi agricoli è generalmente vietato trasportare persone (art. 209 regolamento),
e i rimorchi agricoli con almeno due assi e con sistema di frenatura di tipo
continuo o misto ed automatico e con sospensioni elastiche (art. 209 comma secondo
regolamento), appositamente omologati dalla direzione generale della motorizzazione
civile competente, che provvede ad annotare sulla carta di circolazione l’apposita
destinazione, possono essere adibite al trasporto esclusivo di persone (mai
promiscuo al trasporto di cose) solo se equipaggiati già dalla fabbrica costruttrice
con appositi sedili fissi (saldati al cassone) e con sponde alte novanta centimetri
o attrezzati con apposito telone che copra l’intero rimorchio (art. 209 regolamento).
Anche in queste ipotesi, il trasporto di persone potrà avvenire soltanto dal
luogo dove ha sede l’azienda agricola o il centro di raccolta al posto di lavoro
e viceversa (art. 208 regolamento) ed è vietato sedersi o appoggiarsi sulle
sponde (art. 209, comma quarto regolamento).
Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli (e non anche
sui rimorchi) non può superare quello indicato nella carta di circolazione (art.
169 comma secondo).
Macchine operatrici (art. 58 cod. strad.).
Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli,
destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate con speciali attrezzature.
In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e
per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa
o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili
o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b)
macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e
simili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono
essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre,
compreso quello del conducente.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
NOTA
Il primo comma della norma in esame definisce le macchine operatrici mentre
il secondo comma individua i possibili tipi di macchine operatrici in funzione
della loro destinazione di lavoro.
In funzione della peculiarità dei diversi usi cui devono essere destinati nonché
per le loro caratteristiche tecniche d’impiego le macchine operatrici possono
essere munite di ruote o di cingoli ed essendo inquadrati tra i veicoli la loro
circolazione è subordinata esclusivamente al trasferimento delle macchine stesse
o allo spostamento di cose connesse con il loro ciclo operativo o a quello del
cantiere. Tali spostamenti devono essere fatti nei limiti stabiliti dalle norme
del regolamento di esecuzione.
Il trasporto di persone è disciplinato dal terzo comma della norma in esame,
precisando che possono essere attrezzate per il trasporto di addetti in numero
non superiore a tre compreso il conducente.
Infine il quarto comma precisa il limite massimo di velocità sia per le macchine
operatrici munite di ruote pneumatiche, 40 km/h, e sia per quelle non munite
di ruote pneumatiche o munite di cingoli, 15 km/h.
Veicoli con caratteristiche atipiche (art. 59 cod. strad.).
Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi
o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché
gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra
quelli definiti negli articoli dal 52 al 58 del codice della strada.
Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico
(art. 60 cod. strad.).
Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli
cancellati dal p.r.a. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali
pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti,
nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite
per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco
presso il centro storico della direzione generale della m.c.t.c.
I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: a) la loro
circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni
o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari
di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter
circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata
dal competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c. nella cui circoscrizione
è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia
stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco
particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati
la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita
in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; b)
il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla direzione
generale della m.c.t.c., per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma secondo.
Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico
o collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione nei registri previsti
dall’articolo 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982
n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53. I
detti veicoli, qualora non iscritti al p.r.a. alla data di entrata in vigore
del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti
nei registri del p.r.a., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione
è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche
di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di
veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche
ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano
ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie
per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono
iscritti in apposito elenco presso la direzione generale della m.c.t.c.
I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade
purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati
dal regolamento.
NOTA
“Veicoli atipici”. È questa una nuova categoria di veicoli che trova la sua
disciplina giuridica nell’articolo 59 del vigente codice della strada. La norma
chiarisce che sono veicoli atipici i veicoli leggeri di città, i veicoli ibridi
o multimodali, microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri e tutti
i veicoli che si discostino da quelli classificati negli articoli dal 52 al
58.
Sia il veicolo ibrido che il veicolo multimodale o bimodale è caratterizzato
dal fatto che può essere alimentato indifferentemente sia con l’energia elettrica
che con l’energia termica, in funzione dell’ambiente nel quale circola.
“Veicoli d’epoca e di interesse storico”. La disciplina per questi veicoli è
contenuta nell’articolo 60 del vigente codice della strada.
Sagoma limite (art. 61 cod. strad.).
Fatto salvo quanto disposto nell’articolo 10 e nei commi successivi del presente
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: a) larghezza
massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese
le sporgenze dovute ai retrovisori, purché‚ mobili; la larghezza massima dei
veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata
(ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori,
purchè mobili; b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus
e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti
su itinerari prestabiliti 4,30 m; c) lunghezza totale, compresi gli organi
di traino, non eccedente 12,00 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli
isolati a due o più assi.
Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri
limiti stabiliti nel regolamento. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita
per gli autoarticolati in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato
orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non
superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore
del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.
Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza
degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito
in proposito dalla direttiva 85/3/Cee e successive modificazioni; gli autosnodati
e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati
a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima
di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima
di 18,75 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.
La lunghezza massima di 18,75 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni
che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all’asse
longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità anteriore della zona di carico
dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato,
meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore
del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente
all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità anteriore della zona
di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo
combinato.
Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza
degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto
stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/Cee e successive modificazioni.
Il ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il ministro dei
lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e
per i filotreni valori dimensionali diversi.
Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan
sono stabilite con decreto del ministro dei trasporti (d.m. 16 giugno 1983;
d.m. 28 maggio 1985).
Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di
strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga
alla lunghezza massima, nel rispetto delle direttive emanate dal ministero dei
trasporti e della navigazione (direzione generale della m.c.t.c.) (*).
Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli,
le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo sono le seguenti:
Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, deve potersi inscrivere in una
corona circolare (fascia d’ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno
5,30 metri. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione
di inscrizione del complesso entro la curva di minor raggio descritta dal veicolo
trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie
stradale. Le condizioni di inscrizioni e le possibilità di transito sono definite
da tabelle di unificazione emanate dal ministero dei trasporti (direzione generale
della m.c.t.c.). Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità
tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il ministero dei trasporti e della
navigazione (direzione generale della m.c.t.c.) definisce le caratteristiche
di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate nell’articolo
217, comma primo, del regolamento di esecuzione del codice della strada. I veicoli
che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro
carico, i limiti di sagoma stabiliti, possono essere ammessi alla circolazione
come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute
nel regolamento.
NOTA
(*) Tali caratteristiche sono state stabilite con d.m. 13 marzo 1997, in G.U. n. 65 del 19 marzo 1997.
Direttiva 97/27/CE
2.4. per "dimensioni del veicolo" si intendono le dimensioni del
veicolo per costruzione dichiarate dal costruttore;
2.4.1. per "lunghezza del veicolo" si intende la dimensione misurata
conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.1.
Oltre a quanto previsto da tale norma, nella misurazione della lunghezza del
veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:
- lavacristallo e tergicristallo,
- targhe di immatricolazione anteriore e posteriore,
- dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,
- dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,
- dispositivi di illuminazione,
- retrovisori,
- dispositivi di aiuto alla visione posteriore,
- tubi di presa d'aria,
- arresto longitudinale degli elementi smontabili,
- gradini di accesso,
- protezioni in gomma,
- piattaforme di sollevamento, rampe di accesso e attrezzature analoghe in ordine
di marcia, di lunghezza non superiore a 200 mm, purché non aumentino la capacità
di carico del veicolo,
- dispositivi di aggancio per i veicoli a motore;
2.4.2. per "larghezza del veicolo" si intende la dimensione misurata
conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.2.
In aggiunta alle disposizioni di tale norma, nella misurazione della larghezza
del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:
- dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,
- dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,
- dispositivo di rilevazione del funzionamento anomalo del pneumatico,
- elementi sporgenti flessibili del sistema paraspruzzi (cfr. direttiva 91/226/CEE
del Consiglio),
- dispositivi di illuminazione,
- per i veicoli delle categorie M2 e M3, rampe di accesso in ordine di marcia,
piattaforme di sollevamento e attrezzature analoghe in ordine di marcia, purché
non sporgano più di 10 mm dai fianchi del veicolo e gli angoli delle rampe anteriori
o posteriori siano arrotondati con una curvatura non inferiore a 5 mm; i bordi
devono essere arrotondati ed avere una curvatura di almeno 2,5 mm,
- retrovisori,
- indicatori della pressione dei pneumatici,
- predellini retrattili,
- la parte convessa del fianco del pneumatico situata immediatamente sopra il
punto di contatto con il terreno;
2.4.3. per "altezza del veicolo" si intende la dimensione misurata
conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.3.
In aggiunta alle disposizioni di tale norma, nella misurazione dell'altezza
del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:
- antenne,
- pantografi in posizione sollevata.
Occorre tener conto del dispositivo di sollevamento dell'asse nei veicoli che
ne sono muniti;
2.4.4. per "lunghezza della superficie di carico" di un veicolo diverso
da un trattore per semirimorchi o da un semirimorchio si intende la distanza
tra il punto esterno più avanzato della superficie di carico ed il punto esterno
più arretrato del veicolo misurata orizzontalmente sul piano longitudinale del
veicolo.
Tale distanza deve essere misurata senza tener conto:
- della superficie di carico che precede l'estremità posteriore della cabina,
- dei dispositivi di cui al punto 2.4.1, o
- dei gruppi di refrigerazione sporgenti e di altri dispositivi ausiliari collocati
davanti alla superficie di carico;
................................
7.2. Misurazione delle dimensioni
La lunghezza, larghezza e altezza fuoritutto sono misurate sul veicolo/sui veicoli
in ordine di marcia presentati in base al punto 3.3 secondo le disposizioni
del punto 2.4.
Se le dimensioni misurate differiscono da quelle dichiarate dal costruttore
per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo, le dimensioni misurate
sono utilizzate ai fini delle seguenti prescrizioni ed il servizio tecnico può
dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli diversi
da quelli presentati in base al punto 3.3.
7.3. Dimensioni massime autorizzate per i veicoli
7.3.1. Lunghezza massima
7.3.1.1. Veicolo a motore: come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della
direttiva 96/53/CE,
7.3.1.2. rimorchio (esclusi i semirimorchi): come previsto al punto 1.1 dell'allegato
I della direttiva 96/53/CE,
7.3.1.3. autosnodato: come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della direttiva
96/53/CE,
7.3.1.4. semirimorchio:
la distanza di cui al punto 7.3.1.4.1 deve essere misurata senza tener conto
dei dispositivi di cui al punto 2.4.1 e la distanza di cui al punto 7.3.1.4.2
deve essere misurata senza esclusione alcuna.
7.3.1.4.1. La distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore
di un semirimorchio non deve superare il limite indicato al punto 1.6 dell'allegato
I della direttiva 96/53/CE, misurata orizzontalmente sul piano longitudinale
del veicolo.
7.3.1.4.2. La distanza tra l'asse del perno di ralla e qualsiasi estremità sulla
parte anteriore del semirimorchio non deve superare 2,04 m, come previsto al
punto 4.4 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE, misurata orizzontalmente.
7.3.2. Larghezza massima
7.3.2.1. Qualsiasi veicolo: come previsto al punto 1.2 dell'allegato I della
direttiva 96/53/CE.
7.3.2.2. Sovrastrutture fisse o mobili dei veicoli delle categorie N e O progettate
appositamente per il trasporto a temperatura controllata di merci,
con pareti laterali di larghezza, compreso l'isolamento, superiore a 45 mm:
come previsto al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE.
7.3.3. Altezza massima
7.3.3.1. Qualsiasi veicolo: come previsto al punto 1.3 dell'allegato I della
direttiva 96/53/CE.
................................
7.6. Manovrabilità
7.6.1. Il veicolo a motore ed il semirimorchio devono poter essere manovrati,
in entrambi i sensi, per una traiettoria completa di 360° entro una corona circolare
dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m senza che nessuno
dei punti più esterni del veicolo (ad eccezione degli elementi sporgenti prescritti
per la larghezza del veicolo al punto 2.4.2) sporga dalla corona.
7.6.1.1. Per i veicoli e i semirimorchi muniti di dispositivo di sollevamento
dell'asse (cfr. punto 2.14), questo requisito si applica altresì con l'asse/gli
assi in posizione sollevata (a norma del punto 2.14).
Detti requisiti sono verificati come segue:
7.6.1.1. Veicoli a motore
Il veicolo deve essere manovrato in modo che il suo punto anteriore più esterno
rasenti la circonferenza esterna della corona (vedi figura A).
7.6.1.2. Semirimorchi
Si considera che un semirimorchio sia conforme ai requisiti del punto 7.6.1
se il suo interasse non è superiore a
![]()
dove L è la larghezza del semirimorchio e l'interasse misurato ai fini del presente
punto è la distanza tra l'asse del perno di ralla del semirimorchio e la linea
mediana degli assi non sterzanti del carrello. Se uno o più assi non sterzanti
del carrello sono dotati di un dispositivo di sollevamento dell'asse (cfr. punto
2.14), per l'interasse si prende in considerazione la lunghezza maggiore tra
assi abbassati o sollevati. In caso di dubbio, l'autorità che rilascia l'omologazione
può richiedere che venga effettuata una prova in base al punto 7.6.1.
7.6.2. Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie M2 o M3 e N
A veicolo fermo e con le ruote sterzanti in posizione tale che muovendo il veicolo
il punto anteriore più esterno descriva una circonferenza di 12,50 m di
raggio, è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al
lato del veicolo orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli
autosnodati delle categorie M2 e M3 le due unità rigide devono essere
allineate al piano.
Quando il veicolo avanza, in entrambi i sensi, lungo una circonferenza di 12,50
m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di
0,80 m (vedi figura B) in caso di veicolo rigido o di più di 1,20 m (vedi figura
C) in caso di autosnodato della categoria M2 e M3.
Per i veicoli muniti di dispositivi di sollevamento dell'asse, il presente requisito
si applica anche con l'asse/gli assi in posizione sollevata (a norma del punto
2.14).
Per i veicoli della categoria N con assi sollevabili in posizione sollevata
o scaricabili in posizione di scarico il valore 0,80 m è sostituito da 1,00
m.
7.6.3. Le prescrizioni di cui ai punti 7.6.1 e 7.6.2 possono anche essere verificate,
a richiesta del costruttore, con un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione
geometrica.
7.6.4. Nel caso di veicoli incompleti, il costruttore dichiara le dimensioni
massime ammissibili del veicolo che devono essere verificate rispetto ai requisiti
dei paragrafi 7.6.1 e 7.6.2.
Massa limite (art. 62 cod. strad.).
La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto
nell’articolo 10 e nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo
62 del codice, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia
e da quella del suo carico, non può eccedere: per i veicoli ad un asse 5 t;
per quelli a due assi 8 t; per quelli a 3 o più assi 10 t.
Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che
il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 daN/cm2. La massa complessiva a pieno carico non può
eccedere: se ad un asse 6 t, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato;
se a due assi 22 t ; se a tre o più assi 26 t.
Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 104, per i veicoli a motore
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando,
se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non
sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato
non può eccedere: se si tratta di veicoli a due assi 18 t; se si tratta di veicoli
a tre o più assi 25 t; quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati
e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal ministero dei
trasporti: se a tre assi 26 t; se si tratta di veicoli a quattro o più assi
32 t.
Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici
di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere
le 19 t.
Nel rispetto delle condizioni prescritte dall’articolo 62, nei commi: “secondo”
(rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2); “terzo”
(veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario
medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2
e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore ad un metro) e “sesto” (in corrispondenza di due
assi contigui la somma delle masse non deve superare: 12 t, se la distanza assiale
è inferiore a 1 m; 16 t nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore
a 1 m ed inferiore a 1,3 m; 20 t nel caso in cui la distanza sia pari o superiore
a 1,3 m ed inferiore a 2 m), la massa complessiva di un autotreno a tre assi
non può superare 24 t; quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre
assi non può superare 30 t; quella di un autotreno, di un autoarticolato o di
un autosnodato non può superare se a quattro assi 40 t, se a cinque o più assi
44 t.
Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non
deve eccedere 12 t.
In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare,
se la distanza assiale è inferiore a 1 m, 12 t; se la distanza assiale sia pari
o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, 16 t nel caso in cui la distanza sia
pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, 20 t.
Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 62 del codice, la massa massima
gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere il valore limite riconosciuto
ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza
si applicano le sanzioni previste all’articolo 62 comma settimo del codice.
Direttiva 97/27/CE
2.5. per "massa del veicolo in ordine di marcia" si intende la
massa del veicolo scarico carrozzato e, in caso di veicolo trattore, munito
di un dispositivo di attacco, in ordine di marcia o la massa del telaio cabinato
qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco
(compresi liquido refrigerante, lubrificante, 90% del carburante, 100% degli
altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta
e conducente (75 kg) e, per gli autobus di linea e granturismo, la massa dell'accompagnatore
(75 kg) se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo);
2.6. per "massa massima a carico tecnicamente ammissibile" (M) si
intende la massa massima del veicolo, per costruzione e prestazioni, dichiarata
dal costruttore.
La massa massima a carico tecnicamente ammissibile è utilizzata per stabilire
la categoria del veicolo in conformità dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE
del Consiglio, ad eccezione dei rimorchi ad asse centrale e dei semirimorchi,
ove la massa da utilizzare sia quella corrispondente al carico che grava sugli
assi quando il veicolo è caricato fino alla massa massima a carico tecnicamente
ammissibile.
Per definizione solo una massa massima a carico tecnicamente ammissibile può
essere attribuita a una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale
definita da una serie di possibili valori dei punti indicati nella scheda informativa
dell'allegato II della presente direttiva. La presente definizione vale, mutatis
mutandis, per i requisiti tecnici dei punti 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 e 2.12;
2.7. per "massa tecnicamente ammissibile dell'asse (m)" si intende
la massa corrispondente al massimo carico statico verticale che l'asse può trasmettere
al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale
dichiarate dal costruttore;
2.8. per "massa massima tecnicamente ammissibile del gruppo di assi (m)"
si intende la massa massima corrispondente al massimo carico statico verticale
che il gruppo di assi può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche
costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore;
2.9. per "massa rimorchiabile" si intende la massa di un rimorchio
a timone o di un semirimorchio con "dolly" agganciati al veicolo a
motore oppure la massa corrispondente al carico che grava sugli assi di un rimorchio
ad asse centrale o di un semirimorchio agganciati al veicolo a motore;
2.10. per "massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (TM)"
si intende la massa massima rimorchiabile dichiarata dal costruttore;
2.11. per "massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio
di un veicolo a motore" si intende la massa corrispondente al massimo carico
statico verticale ammissibile sul punto di aggancio per costruzione del veicolo
a motore e/o del dispositivo di attacco, dichiarata dal costruttore. Per definizione,
tale massa non comprende la massa del dispositivo di attacco in caso di veicoli
trattori in ordine di marcia, ma la comprende nel caso degli altri veicoli;
2.12. per "massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio
di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale" si intende la massa
corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile trasferito dal
rimorchio sul veicolo trattore nel punto di aggancio, dichiarata dal costruttore
del rimorchio;
2.13. per "massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione
di veicoli (MC)" si intende il valore massimo della somma delle masse del
veicolo a motore a carico e del rimorchio trainato a carico, per costruzione
del veicolo a motore, dichiarata dal costruttore;
2.14. per "dispositivo di sollevamento dell'asse" si intende un dispositivo
montato in permanenza sul veicolo al fine di ridurre o aumentare il carico sull'asse
o sugli assi, secondo le condizioni di carico del veicolo:
- sollevando le ruote fino a staccarle dal suolo o abbassandole al livello del
suolo oppure
- senza sollevare le ruote dal suolo (ad esempio nel caso di sistemi di sospensione
pneumatica o altri sistemi),
per ridurre l'usura dei pneumatici quando il veicolo non è a pieno carico e/o
per facilitare l'avviamento su superficie sdrucciolevole di veicoli a motore
o combinazioni di veicoli, aumentando il carico sull'asse motore;
2.15. per "asse sollevabile" si intende un asse che può essere sollevato/abbassato
dal relativo dispositivo di sollevamento, in base al punto 2.14, primo trattino;
2.16. per "asse scaricabile" si intende un asse il cui carico può
essere variato, senza sollevare l'asse, con il relativo dispositivo di sollevamento
in base al punto 2.14, secondo trattino;
2.17. per "sospensione pneumatica" si intende un sistema di sospensione
in cui almeno il 75% dell'effetto elastico è determinato da una molla pneumatica;
2.18. per "sospensione riconosciuta equivalente a una sospensione pneumatica"
si intende un sistema di sospensione dell'asse o del gruppo di assi del veicolo
che soddisfa le prescrizioni del punto 7.11;
..................................
7.1. Misurazione della massa del veicolo in ordine di marcia e della sua distribuzione
sugli assi
La massa del veicolo in ordine di marcia e la sua distribuzione sugli assi sono
misurate sui veicoli presentati conformemente al punto 3.3, a veicolo fermo,
con le ruote nella direzione dell'asse longitudinale del veicolo.
Se le masse misurate differiscono di non più del 3% rispetto alle masse indicate
dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di
veicolo, o di non più del 5% nel caso di un veicolo delle categorie N1, O1,
O2 o M2 non superiore a 3,5 t, le masse in ordine di marcia e la loro distribuzione
sugli assi dichiarate dal costruttore sono utilizzate ai fini dei seguenti requisiti.
In caso contrario sono le masse misurate ad essere utilizzate ed il servizio
tecnico può dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli
diversi da quelli presentati in base al punto 3.3.
..................................
7.4. Calcolo della distribuzione della
massa
7.4.1. Metodo di calcolo
7.4.1.1. Ai fini del calcolo della distribuzione della massa di seguito indicato,
il costruttore deve fornire al servizio tecnico incaricato delle prove, in forma
di tabella o altra forma appropriata, le informazioni necessarie per conoscere,
per ogni configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie
di possibili valori di tutti i punti dell'allegato II della presente direttiva:
la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo, le masse massime
tecnicamente ammissibili sugli assi e sui gruppi di assi, la massa massima rimorchiabile
tecnicamente ammissibile, e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile
della combinazione di veicoli.
7.4.1.2. Devono essere effettuati i calcoli appropriati per accertarsi che i
seguenti requisiti siano soddisfatti per ciascuna configurazione tecnica del
tipo.
A tal fine i calcoli devono limitarsi ai casi più sfavorevoli.
7.4.1.3. Nei seguenti requisiti, i simboli M, mi, mj, TM e MC designano rispettivamente
i seguenti parametri per i quali devono essere soddisfatti i requisiti di cui
al punto 7.4:
M = la massa massima a carico tecnicamente
ammissibile del veicolo;
mi = la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse designato "i",
ove "i" varia da 1 al numero totale degli assi del veicolo;
mj, = la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse unico o sul gruppo
di assi designato "j", ove "j" varia da 1 al numero totale
sugli assi unici
e sui gruppi di assi;
TM = la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile e MC = la massa
massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.
7.4.1.4. Nel caso di un asse unico, designato "i" in quanto asse e
"j" in quanto gruppo di assi mi = mj per definizione.
7.4.1.5. Nel caso di veicoli muniti di assi scaricabili, devono essere effettuati
i seguenti calcoli con la sospensione degli assi caricata alla posizione normale
di funzionamento. Nel caso di veicoli muniti di assi sollevabili, devono essere
effettuati i seguenti calcoli con gli assi abbassati.
7.4.1.6. Per i gruppi di assi, il costruttore deve fornire le leggi di distribuzione
tra gli assi della massa totale che grava sul gruppo (ad esempio indicando le
formule di distribuzione o presentando grafici di distribuzione).
7.4.1.7. Nel caso di semirimorchi e di rimorchi ad asse centrale ed ai fini
dei seguenti calcoli, il punto di aggancio è considerato come un asse designato
"o" e le masse corrispondenti mo e mo sono definite, per convenzione,
come la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio.
7.4.2. Requisiti per i veicoli delle categorie N e O, ad eccezione dei caravan
7.4.2.1. La somma delle masse m non deve essere inferiore alla massa M.
7.4.2.2. Per ciascun gruppo di assi designato "j", la somma delle
masse m sui suoi assi non deve essere inferiore alla massa mj. Inoltre ciascuna
delle masse m non deve essere inferiore alla parte di mj applicata sull'asse
"i" quale determinata dalle leggi di distribuzione della massa di
tale gruppo di assi.
7.4.2.3. La somma delle masse mj non deve essere inferiore alla massa M.
7.4.2.4. La massa in ordine di marcia, sommata alla massa corrispondente a 75
kg moltiplicata per il numero dei passeggeri e alla massa massima tecnicamente
ammissibile sul punto di aggancio, non deve essere superiore alla massa M.
7.4.2.5. Quando il veicolo è carico fino alla sua massa M secondo ciascuna delle
relative situazioni descritte di seguito ai punti da 7.4.2.5.1 a 7.4.2.5.3,
la massa corrispondente al carico applicato sull'asse "i" non deve
essere superiore alla massa mi, di tale asse, e la massa corrispondente al carico
che grava sull'asse unico o gruppo di assi "j" non deve essere superiore
alla massa mj. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore o
la somma delle masse corrispondenti ai carichi sugli assi motori deve essere
almeno pari al 25% della massa M.
7.4.2.5.1. Veicoli trainati o veicoli a motore diversi dai veicoli trattori:
7.4.2.5.1.1. Distribuzione uniforme della massa nel caso di veicoli completi
o completati ad eccezione di quelli menzionati al punto 7.4.2.5.1.2: il veicolo
in ordine di marcia, con una massa di 75 kg posizionata su ciascun sedile passeggeri
e con il carico utile distribuito in modo uniforme nella parte destinata al
trasporto di merci, è carico fino alla sua massa M.
7.4.2.5.1.2. Distribuzione estrema della massa (carico non uniforme) nel caso
dei veicoli incompleti o destinati a usi speciali comportanti il trasporto soltanto
di carichi distribuiti in modo non uniforme: il costruttore deve dichiarare
le posizioni estreme ammissibili possibili del baricentro del carico utile e/o
struttura e/o attrezzatura o finiture interne (ad esempio da 0,50 a 1,30 m davanti
al primo asse posteriore). La verifica deve essere effettuata in modo da coprire
tutte le possibili posizioni di tale baricentro con il veicolo in ordine di
marcia - con una massa di 75 kg collocata su ciascun sedile passeggeri - carico
fino alla sua massa M.
7.4.2.5.2. Veicoli trattori per rimorchi (trattori stradali) ed autocarri progettati
per trainare rimorchi ad asse centrale:
7.4.2.5.2.1. Devono essere effettuati, in tutti i casi appropriati tra quelli
possibili di seguito indicati, gli stessi calcoli previsti al punto 7.4.2.5.1.1
nel caso di veicoli completi o completati diversi da quelli per usi speciali,
o al punto 7.4.2.5.1.2 nel caso di veicoli incompleti o per usi speciali:
a) senza alcun carico sul punto di aggancio (ad eccezione, per i trattori stradali,
di quello corrispondente alla massa del dispositivo di attacco ove installato
dal costruttore, compreso nella massa in ordine di marcia in base al punto 2.5);
b) un carico corrispondente alla massa massima del dispositivo di attacco dichiarata
dal costruttore, qualora questi non installi il dispositivo di attacco, che
grava sul punto di aggancio (e detratta dal carico utile);
c) un carico corrispondente alla massa massima tecnicamente ammissibile sul
punto di aggancio che grava sul medesimo (e detratta dal carico utile).
7.4.2.5.3. Veicoli trattori per semirimorchi (trattori per semirimorchi).
7.4.2.5.3.1. Nel caso di un veicolo completo o completato: il costruttore deve
dichiarare le posizioni estreme dell'asse della ralla. La verifica deve essere
svolta in modo tale da coprire tutte le possibili posizioni dell'asse della
ralla, con il veicolo in ordine di marcia - con una massa di 75 kg collocata
su ciascun sedile passeggeri - carico fino alla sua massa M (con il carico utile
che grava sull'asse della ralla).
7.4.2.5.3.2. Nel caso di un veicolo incompleto: devono essere effettuate le
stesse verifiche previste al punto 7.4.2.5.3.1 in base alle posizioni estreme
ammissibili dell'asse della ralla dichiarate dal costruttore.
7.4.2.6. Quando un veicolo della categoria N è carico fino alla sua massa M
e l'asse posteriore (designato "n" in quanto asse) o il gruppo di
assi posteriori (designati "q" in quanto gruppo di assi) sono carichi
fino alle loro masse mn o mq, la massa applicata sull'asse sterzante o sugli
assi sterzanti non deve essere inferiore al 20% della massa M.
7.4.2.7. MC non può essere superiore a M + TM.
7.4.3. Requisiti per autobus di linea o granturismo
7.4.3.1. Si applicano i requisiti dei punti da 7.4.2.1 a 7.4.2.3 e del punto
7.4.2.7.
7.4.3.2. La massa del veicolo in ordine di marcia sommata alla massa Q definita
di seguito nella tabella del punto 7.4.3.3.1, moltiplicata per il numero totale
dei passeggeri, nonché alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto
di aggancio, alle masse B e BX definite di seguito al punto 7.4.3.3.1 non deve
essere superiore alla massa M.
7.4.3.3. Quando il veicolo incompleto è carico fino alla sua massa M secondo
la situazione descritta al precedente punto 7.4.2.5.1.2, o quando il veicolo
completo o completato in ordine di marcia è carico come descritto di seguito
al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico su ciascun asse non deve
essere superiore alla massa mi di tale asse e la massa corrispondente al carico
su ciascun asse unico o gruppo di assi non deve essere superiore alla massa
mj di tale gruppo di assi. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse
motore o la somma delle masse corrispondenti al carico sugli assi motori deve
essere almeno pari al 25% della massa M.
7.4.3.3.1. Il veicolo in ordine di marcia è caricato con una massa Q per ciascun
sedile passeggeri, un numero SP, corrispondente al numero di posti in piedi,
di masse Q distribuite in modo uniforme sulla superficie disponibile per i posti
in piedi S1, una massa uguale a B (kg) distribuita in modo uniforme nei vani
bagagli e, se del caso, una massa uguale a BX (kg) distribuita in modo uniforme
sulla superficie del tetto adibita al trasporto bagagli, dove:
S1 è la superficie per posti in piedi, quale definita nella direttiva, di imminente
adozione, del Parlamento €peo e del Consiglio concernente disposizioni speciali
per i veicoli delle categorie M2 e M3. In attesa dell'adozione di tale direttiva,
S1 è determinata come definito nei regolamenti ECE/ONU n. 36 (doc. E/ ECE/ TRANS/505/Rev1,
Add 35) e n. 52 (doc. E/ ECE/ TRANS/ 505/Rev1, Add 51);
il numero SP, dichiarato dal costruttore, non deve essere superiore al valore
S1/Ssp, dove Ssp è la superficie convenzionale prevista per un posto in piedi
specificata di seguito nella tabella;
B (kg), dichiarata dal costruttore, corrisponde ad un valore numerico non inferiore
a 100 ´ V (dove V = volume totale dei vani bagagli in m3);
BX, dichiarata dal costruttore, esercita un peso specifico non inferiore a 75
kg/m2 su tutta la superficie del tetto adibita al trasporto bagagli;
Q e Ssp corrispondono ai valori riportati nella tabella seguente:
|
Classe di veicolo |
Massa Q (kg) per passeggero |
Ss in base p (m al quadrato/ passeggero) superficie convenzionale per un posto in piedi |
|
Classe I & A (**) |
68 |
0,125 |
|
Classe II |
71 (*) |
0,15 |
|
Classe III & B |
71 (*) |
Nessun posto in piedi |
| [*] Compresi 3
kg di bagaglio a mano. [**] Per i veicoli della classe II o classe III o classe B che devono essere omologati anche come veicoli della classe I o classe A, la massa del bagaglio trasportato nei vani bagagli accessibili soltanto dall'esterno del veicolo non deve essere presa in considerazione ai fini dell'omologazione per queste ultime classi. |
||
7.4.3.4. Quando il veicolo è in ordine di marcia
o carico come precisato al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico
sull'asse o gruppo di assi anteriori non deve essere inferiore alla percentuale
della massa M prevista nella seguente tabella:
|
Condizioni di carico |
Classe I & A |
Classe II |
Classe III & B |
|||
|
Rigido |
Snodato |
Rigido |
Snodato |
Rigido |
Snodato |
|
|
A vuoto |
20 |
20 |
25 |
20 |
25 |
20 |
|
Carico |
25 |
20 |
25 |
20 |
25 |
20 |
7.4.4. Requisiti per i veicoli delle categorie
M2 o M3 diversi dagli autobus di linea o granturismo e per i caravan Si applicano
i requisiti dei punti da 7.4.2.1 a 7.4.2.4 e del punto 7.4.2.7. Inoltre, quando
un veicolo incompleto è carico fino alla sua massa M secondo la situazione descritta
al punto 7.4.2.5.1.2, o quando il veicolo completo o completato in ordine di
marcia è carico fino alla sua nassa M, come descritto all'appendice dell'allegato
II della direttiva 92/21/CEE del Consiglio, la massa corrispondente al carico
su ciascun asse non deve essere superiore alla massa m di tale asse e la massa
corrispondente al carico su ciascun asse unico o gruppo di assi non deve essere
superiore alla massa su tale gruppo di assi. Inoltre, la massa corrispondente
al carico sull'asse motore o la somma delle masse corrispondenti ai carichi
sugli assi motori deve essere almeno pari al 25% della massa M.
Veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 cod. strad.).
È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia
superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o
di massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61,
ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’articolo 62; insieme
con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti
per dimensioni i limiti dell’articolo 61, sempreché‚ non vengano superati i
limiti di massa stabiliti dall’articolo 62;
b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili,
prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi eseguito
con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata
nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a
tre unità, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di
veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t
se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere
superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato
con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del
veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno
di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in
lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico
non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente
da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione,
destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti
dall’articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per
il trasporto esclusivo di container, casse mobili di tipo unificato eccedenti
le dimensioni stabilite dall’articolo 61 o le masse stabilite nell’articolo
62;
f) mezzi d’opera definiti all’articolo 54, comma primo, lettera n), quando
eccedono i limiti di massa stabiliti dall’articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali
vivi.
Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per
le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli
61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero
pregiudicare la sicurezza del trasporto.
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano
ai sensi di legge l’attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio
per necessità inerenti l’attività aziendale; l’immatricolazione degli stessi
veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete
viaria.
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
– “di cui al comma terzo, lettera d)” quando, ancorché per effetto del carico
non eccedano in altezza di 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%,
con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli
autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore
e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti
autotreno, e soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno,
e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il
trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o
tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma
quarto (autostrade o strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza
libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso
delle opere d’arte non inferiore a 20 m);
– “di cui al comma terzo, lettere e) e g)” quando non eccedano l’altezza di
4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall’articolo 61 o le masse
stabilite dall’articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi
che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi
le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma quarto (autostrade o strade
con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia
che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non
inferiore a 20 m).
I veicoli, classificati mezzi d’opera (art. 54, comma primo, lettera n)) e che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62, non sono soggetti ad
autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti
dimensionali dell’articolo 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui
all’articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto
stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso
non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate
dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’articolo
34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i
suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti
gli altri trasporti eccezionali.
La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse
più caricato non superi le 13 t, non può eccedere: a) veicoli a motore
isolati: due assi: 20 t; tre assi: 33 t; quattro o più assi, con due assi anteriori
direzionali: 40 t; b) complessi di veicoli: quattro assi: 44 t; cinque
o più assi: 56 t; cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera:
54 t.
L’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati
periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti
ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità
e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia
stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano,
può autorizzare l’impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo
le modalità stabilite nel regolamento. L’autorizzazione può essere data solo
quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con
la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto
eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo,
alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei
transiti per i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì essere determinato
l’ammontare dell’indennizzo, dovuto all’ente proprietario della strada, con
le modalità previste dal comma diciassettesimo.
L’autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli
eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico
eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto nonché alle opere
di rafforzamento necessarie.
L’autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali
di cui al comma primo quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti
dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella
fascia di ingombro prevista dal regolamento.
Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa
autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali
e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato
con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate
nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la
più vicina officina. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l’autoarticolato
il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni
stabilite dall’articolo 61.
I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze
funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62
sono compresi tra i veicoli di cui al comma primo. I predetti veicoli, qualora
utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti
dal titolo autorizzativo allorché‚ presentano un’eccedenza in lunghezza rispetto
all’articolo 61 dovuta all’asta di presa di corrente in posizione di riposo.
L’immatricolazione, ove ricorra, e l’autorizzazione all’impiego potranno avvenire
solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto
di persone.
L’autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata
ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di
circolazione prevista dall’articolo 93.
Negli articoli da 9 a 20 e relative appendici del regolamento sono stabilite
le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli
adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d’opera.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Appendice I - Art. 9
(Caratteristiche costruttive
e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa)
Appendice II - Art. 9
(Caratteristiche costruttive
e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni)
Appendice III - Art. 10
(Caratteristiche costruttive
e funzionali dei veicoli mezzi d'opera)
Appendice IV - Art. 12
(Caratteristiche costruttive
e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale)
Sagome e massa limite delle macchine agricole (art. 104 cod. strad.).
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada
si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall’articolo 61 del codice
rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
Salvo quanto diversamente disposto dall’articolo 57 del codice, la massa complessiva
a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere se a un asse
5 t; se a due assi 8 t; se a tre o più assi 10 t.
Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici,
tali che il carico unitario medio trasmesso dall’area di impronta sulla strada
non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a
tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m,
le masse complessive non possono superare rispettivamente se a un asse 6 t,
se a due assi 14 t, se a tre o più assi 20 t.
La massa massima sull’asse più caricato non può superare 10 t; quella su due
assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t se a distanza
non inferiore a 1,20 m, 14 t.
Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la
massa trasmessa alla strada dall’asse di guida in condizioni statiche non deve
essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia.
Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore
a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate. La massa complessiva
delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato
o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni: a) lo sbalzo
anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza
della trattrice non zavorrata; b) lo sbalzo posteriore del complesso
non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell’insieme, data dalla somma dei due sbalzi
e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella
della trattrice non zavorrata; d) la sporgenza laterale non deve eccedere
di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice; e)
la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare
la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento,
nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti; f) il bloccaggio
tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante
il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a
meno che l’attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili
intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
Massa complessiva a pieno carico in tonnellate (art. 62 cod. strad.).
Si riportano i valori della massa limite previsti dal codice della strada per
i vari tipi di veicoli a motore, in relazione al numero degli assi:
|
|
|
1 asse |
2 assi |
3 assi |
4 assi |
5 o |
|
Veicoli in generale (rimorchi, semirimorchi, autoveicoli vari) |
|
|
|
|
|
|
|
Motoveicoli e ciclomotori |
|
|
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|
|
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|
Ciclomotori |
0,55 |
|
|
|
|
|
|
Motoveicoli |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
Motoarticolati |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
Rimorchi, esclusi i semirimorchi, muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, esclusa l’unità posteriore dell’autosnodato |
|
|
|
|
|
|
|
Veicoli a motore isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 (daN = decanewton) e, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui deve essere maggiore o eguale a 1 metro |
|
|
|
|
|
|
|
Veicoli a motore muniti anche di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche |
|
|
|
|
|
|
|
Autoveicoli trasporto promiscuo |
|
|
|
|
|
|
|
con motore termico |
3,5 |
|
|
|
|
|
|
con motore elettrico |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
Autobus urbani e suburbani di linea |
|
|
19 |
|
|
|
|
Autotreni |
|
|
|
24 |
40 |
44 |
|
Autoarticolati |
|
|
|
30 |
40 |
44 |
|
Autosnodati |
|
|
|
30 |
40 |
44 |
|
Mezzi d’opera |
|
|
|
|
|
|
|
veicoli isolati |
|
|
|
20 |
33 |
40 |
|
complessi di veicoli |
|
|
|
|
|
44 |
|
betoniere per calcestruzzo |
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
|
altri mezzi d’opera |
|
|
|
|
|
|
|
Rimorchi |
|
6 |
22 |
26 |
|
|
|
Macchine agricole |
|
|
|
|
|
|
|
con ruote |
|
5 |
8 |
10 |
|
|
|
semoventi o trainate |
|
6 |
14 |
20 |
|
|
|
agricole cingolate |
|
|
16 |
|
|
|
|
Asse singolo più caricato |
12 t |
|
|
|
|
|
|
Assi contigui con interasse inferiore a 1 metro |
12 t |
|
|
|
|
|
|
Assi contigui con interasse sup. a 1 metro e inf a 1,3 metri |
|
|
|
|
|
|
|
Assi contigui con interasse tra 1,3 e 2 metri |
20 t |
|
|
|
|
|
|
Assi contigui con interasse maggiore di 2 metri |
24 t |
|
|
|
|
|
|
Mezzi d’opera |
|
|
|
|
|
|
|
asse più caricato |
13 t |
|
|
|
|
|
|
Macchine agricole |
|
|
|
|
|
|
|
asse più caricato |
10 t |
|
|
|
|
|
|
assi contigui con interasse inf a 1,2 metri |
11 t |
|
|
|
|
|
|
con interasse eguale o magg. di 1,2 metri |
14 t |
|
|
|
|
|
Massa sugli assi: è la massa massima consentita
dall’articolo 62 del codice della strada su un asse o su coppie di assi, fissato
dalla casa costruttrice e approvato in sede di omologazione del veicolo.
Dimensioni massime di ingombro (art. 61 cod. strad.).
I limiti di sagoma che ogni veicolo compreso il suo carico deve rispettare:
|
|
Altezza |
Larghezza (1) |
Lunghezza (2) |
|
Autoveicoli isolati |
4 m |
2,55 m |
12 m |
|
Autobus e filobus urbani suburbani destinati a servizi pubblici di linea circolanti su itinerari prestabiliti |
|
|
|
|
Autosnodati |
4 m |
2,55 m |
16,50 m (A) |
|
Autoarticolati |
4 m |
2,55 m |
16,50 m (A) |
|
Autoarticolati di linea per trasporto persone |
4 m |
2,55 m |
16,50 (A) |
|
Autosnodati di linea per trasporto persone |
4 m |
2,55 m |
18,00 m |
|
Autotreni |
4 m |
2,55 m |
18,35 m |
|
Filotreni |
4 m |
2,55 m |
18,35 m |
|
Veicoli trasporto merci deperibili |
4 m |
2,60 m |
12,00 m |
|
Bisarche: Veicoli attrezzati solo per trasporto di veicoli |
|||
|
Veicoli isolati |
4,20 m |
2,55 m |
13,44 m |
|
Autoarticolati |
4,20 m |
2,55 m |
17,36 m |
|
Autotreni |
4,20 m |
2,55 m |
20,16 m |
|
Veicoli adibiti al trasporto di containers: |
|
|
|
|
Veicoli isolati |
4,20 m |
2,55 m |
13,44 m |
|
Autoarticolati |
4,20 m |
2,55 m |
17,36 m |
|
Autotreni |
4,20 m |
2,55 m |
20,16 m |
|
Veicoli ad altezza variabile per trasporto animali vivi: |
|||
|
Veicoli isolati |
4,30 m |
2,55 m |
13,44 m |
|
Autoarticolati |
4,30 m |
2,55 m |
17,36 m |
|
Autotreni |
4,30 m |
2,55 m |
20,16 m |
|
Motoveicoli e ciclomotori |
|||
|
Ciclomotori |
2,20 m |
1,30 m |
3,60 m |
|
Motoveicoli |
2,50 m |
1,60 m |
4,00 m |
|
Motoarticolati |
2,50 |
1,60 m |
5,00 m |
|
Rimorchi |
|||
|
Rimorchi a un asse (esclusi caravan) |
4,00 m |
2,55 m |
7,50 m |
|
Rimorchi a due o più assi (esclusi caravan) |
4,00 m |
2,55 m |
12,00 m |
|
Caravan a un asse |
1,8 di C. |
2,30 m |
6,50 m |
|
Caravan a più assi |
1,8 di C. |
2,30 m |
8,00 m |
|
Semirimorchi |
4,00 m |
2,55 m |
(+) |
|
Macchine agricole |
|
|
|
|
semoventi |
4,00 m |
2,55 m |
12,00 m |
|
trainate a un asse |
4,00 m |
2,55 m |
7,50 m |
|
trainate a due o più assi |
4,00 m |
2,55 m |
12,00 m |
|
Macchine operatrici |
|||
|
semoventi |
4,00 m |
2,55 m |
12,00 m |
|
Macchine operatrici |
|||
|
trainate a un asse |
4,00 m |
2,55 m |
7,50 m |
|
a due o più assi |
4,00 m |
2,55 m |
12,00 m |
|
Complessi di macchine agricole semoventi e trainate |
|
|
|
|
Complessi di macchine operatrici semoventi e trainate |
|
|
|
| (1) Esclusi
retrovisori mobili. (2) Compresi organi di traino. |
|||
(+) Limiti complessivi degli autoarticolati.
(A) La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui
l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla
parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto
ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore
a 2,04 m. Se non si verifica anche una sola di dette condizioni, la lunghezza
massima degli autoarticolati non può superare 15,50 m.
La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni
che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all’asse
longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità anteriore della zona di carico
dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato,
meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore
del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente
all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità superiore della zona
di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo
combinato. Qualora non si verifichi anche una sola di queste condizioni, la
lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m.
I limiti di sagoma e di massa dei veicoli compreso il carico.
|
|
Altezza |
Largh. (1) |
Lungh. (2) |
Massa complessiva (t) |
||||
|
Autoveicoli isolati |
4 m |
2,55 m |
12 m |
18 |
25/26 |
32 |
|
|
|
Autobus e filobus urbani e suburbani destinati a servizi pubblici di linea circolanti su itinerari prestabiliti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autosnodati |
4 m |
2,55 m |
16,50 m (A) |
|
|
30 |
40 |
44 |
|
Autoarticolati |
4 m |
2,55 m |
16,50 m (A) |
|
|
30 |
40 |
44 |
|
Autoarticolati di linea per trasporto persone |
|
|
|
|
|
30 |
40 |
44 |
|
Autosnodati di linea per trasporto persone |
4 m |
2,55 m |
18,00 m |
|
|
30 |
40 |
44 |
|
Autotreni |
4 m |
2,55 m |
18,75 m |
|
|
24 |
40 |
44 |
|
Filotreni |
4 m |
2,55 m |
18,35 m |
|
|
24 |
40 |
44 |
|
Veicoli trasporto merci deperibili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bisarche: Veicoli attrezzati solo per trasporto di veicoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veicoli isolati |
4,20 m |
2,55 m |
13,44 m |
18 |
25/26 |
32 |
|
|
|
Autoarticolati |
4,20 m |
2,55 m |
17,36 m |
|
|
30 |
40 |
44 |
|
Autotreni |
4,20 m |
2,55 m |
20,16 m |
|
|
24 |
40 |
44 |
|
Veicoli adibiti al trasporto di containers: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veicoli isolati |
4,20 m |
2,55 m |
13,44 m |
18 |
25/26 |
32 |
|
|
|
Autoarticolati |
4,20 m |
2,55 m |
17,36 m |
|
|
30 |
40 |
44 |
|
Autotreni |
4,20 m |
2,55 m |
20,16 m |
|
|
24 |
40 |
44 |
|
Veicoli ad altezza variabile per trasporto animali vivi: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veicoli isolati |
4,30 m |
2,55 m |
13,44 m |
18 |
25/26 |
32 |
|
|
|
Autoarticolati |
4,30 m |
2,55 m |
17, 36 m |
|
|
30 |
40 |
44 |
|
Autotreni |
4,30 m |
2,55 m |
20,16 m |
|
|
24 |
40 |
44 |
|
Motoveicoli e ciclomotori |
|
|
|
|
|
|
||
|
Ciclomotori |
2,20 m |
1,30 m |
3,60 m |
0,55 |
|
|
||
|
Motoveicoli |
2,50 m |
1,60 m |
4,00 m |
2,5 |
|
|
||
|
Motoarticolati |
2,50 m |
1,60 m |
5,00 m |
2,5 |
|
|
||
|
Rimorchi |
|
|
|
|
|
|
||
|
Rimorchi a un asse (esclusi caravan) |
|
|
|
|
|
|
||
|
Rimorchi a due o più assi (esclusi caravan) |
|
|
|
|
|
|
||
|
Caravan a un asse |
1,8 di C. |
2,30 m |
6,50 m |
|
|
|
||
|
Caravan a più assi |
1,8 di C |
2,30 m |
8,00 m |
|
|
|
||
|
Semirimorchi |
4,00 m |
2,55 m (+) |
|
|
|
|
||
|
Macchine agricole |
|
|
|
|
|
|
||
|
semoventi |
4,00 m |
2,55 m |
12,00 m |
6 |
14 |
20 |
||
|
trainate a un asse |
4,00 m |
2,55 m |
7,50 m |
14 |
|
|
||
|
trainate a due o più assi |
4,00 m |
2,55 m |
12,00 m |
|
|
20 |
||
|
Macchine operatrici |
|
|
|
|
|
|
||
|
semoventi |
4,00 m |
2,55 m |
12,00 m |
|
|
|
||
|
trainate a un asse |
4,00 m |
2,55 m |
7,50 m |
|
|
|
||
|
a due o più assi |
4,00 m |
2,55 m |
12,00 m |
|
|
|
||
|
Complessi di macchine agricole semoventi e trainate |
|
|
|
|
|
|
||
|
Complessi di macchine operatrici semoventi e trainate |
|
|
|
|||||
(+) Limiti complessivi degli autoarticolati.
(A) La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui
l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla
parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto
ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore
a 2,04 m. Se non si verifica anche una sola di dette condizioni, la lunghezza
massima degli autoarticolati non può superare 15,50 m. La lunghezza massima
di 18,75 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una
distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all’asse longitudinale
dell’autotreno, tra l’estremità anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo
e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza
fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio
nonché una distanza massima di 16,40 m, sempre misurata parallelamente all’asse
longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità superiore della zona di carico
dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato.
Qualora non si verifichi anche una sola di queste condizioni, la lunghezza degli
autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m.
Note tecniche sui veicoli.
Sbalzo.
Parte del veicolo che sporge oltre l’asse anteriore o posteriore.
Le parti a sbalzo devono trovarsi, con veicolo a pieno carico, al di sopra di
un piano inclinato di sette gradi sull’orizzontale e passante per i centri delle
aree di appoggio sul terreno delle ruote più prossime.
– “Sbalzo anteriore”. Distanza tra il piano verticale trasversale passante per
il centro dell’appoggio più avanzato e il piano verticale trasversale tangente
all’estremità anteriore del veicolo, tenuto conto degli organi di manovra e
degli altri elementi collegati rigidamente al veicolo. Nel caso di rimorchio
con timone incernierato, non si considerano le parti aggettanti del timone e
dei relativi organi di attacco. Per gli autoveicoli e i loro rimorchi lo sbalzo
anteriore non deve superare il 50% del passo.
– “Sbalzo posteriore”. Distanza tra il piano verticale trasversale passante
per il centro dell’appoggio più arretrato e il piano verticale trasversale tangente
all’estremità posteriore del veicolo, tenuto conto degli organi di manovra e
degli altri elementi collegati rigidamente al veicolo, ad eccezione dell’eventuale
dispositivo di traino. Lo sbalzo posteriore non deve superare il 60% del passo.
Per gli autoveicoli ad uso speciale adibiti al soccorso stradale o alla rimozione
di veicoli lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione
che non modifichi la visibilità originaria dell’autotelaio; lo sbalzo posteriore
non deve eccedere l’85% del passo. Lo sbalzo si misura a partire dall’asse estremo.
Fascia di ingombro.
Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, deve potersi inscrivere in una
corona circolare (fascia d’ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno
5,30 metri.
Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di
inscrizione del complesso entro la curva di minor raggio descritta dal veicolo
trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie
stradale.
vedi sopra Direttiva
97/27/CE
Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
La larghezza disponibile dei sedili per l’accertamento del numero dei posti
deve essere: per il conducente almeno 600 mm; per ogni passeggero ... almeno
400 mm; per ogni passeggero (taxi) ... almeno 450 mm.
Struttura portante.
Le strutture portanti utilizzate per la costruzione dei veicoli a motore sono
essenzialmente di due tipi:
– “con telaio” composto da due longheroni di acciaio aventi sezione a “C”, collegati
tramite elementi trasversali. Viene usata principalmente per la costruzione
di veicoli pesanti aventi elevate masse complessive essendo più adatta a sopportare
carichi rilevanti e si presta ad essere allestita con carrozzerie e/o accessori
adatti ai vari tipi di trasporto;
– “a scocca portante (carrozzeria portante)” costruita in robusta lamiera opportunamente
sagomata e rinforzata tramite nervature e strutture scatolate unite con punti
di saldatura elettrici. Viene usata per la costruzione di veicoli aventi modesti
valori della massa complessiva. La stessa carrozzeria funge da struttura portante
permettendo la realizzazione di veicoli più leggeri e aumentando la capacità
della struttura di assorbire l’energia cinetica in caso di urto. Permette pure
la realizzazione di carrozzerie con coefficiente aerodinamici più bassi.
Sul telaio o sulla scocca portante deve essere impresso il numero identificativo
di telaio del veicolo punzonato dal costruttore prima di immettere il veicolo
in circolazione e deve corrispondere a quello indicato sulla targhetta e sulla
dichiarazione di conformità o sul certificato di origine.
Carrozzeria.
Le carrozzerie utilizzate nella produzione di veicoli sono prevalentemente del
tipo autoportante.
La realizzazione di queste strutture richiede particolari accorgimenti costruttivi
che garantiscano una buona resistenza dei materiali utilizzati agli agenti atmosferici
(corrosione) e un’adeguata resistenza alle sollecitazioni indotte dal carico
del veicolo, dalle asperità della strada e dalle accelerazioni dovute al moto.
La carrozzeria esplica spesso una funzione portante e contribuisce ad aumentare
le caratteristiche di resistenza, di rigidezza e di assorbimento delle sollecitazioni
della struttura portante vera e propria.
La carrozzeria e gli elementi che costituiscono la sua struttura portante nonché
la cabina di guida non possono subire trasformazioni, modifiche o adattamenti
che non siano approvati dai competenti uffici della motorizzazione civile, previo
rilascio di nulla osta del costruttore.
I veicoli industriali servono al trasporto razionale di persone e di merci.
È importante avere un rapporto favorevole dello spazio totale e del carico utile
rispetto al peso complessivo del veicolo. I limiti nel volume di carico e nel
peso complessivo vengono stabiliti da apposite norme legislative.
Attrezzature particolari.
Sono le attrezzature che caratterizzano gli autoveicoli per uso speciale o per
trasporti specifici.
Il codice della strada (art. 54) e il regolamento di esecuzione (art. 203),
danno una classificazione di queste attrezzature:
– “gli autoveicoli per trasporti specifici” sono veicoli destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
– “gli autoveicoli per uso speciale” sono veicoli caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente
al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale
e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone
e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
– “i mezzi d’opera”: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura
per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività
edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che
completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per
la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere
adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa (art. 62 cod. strad.) e
non superiori a quelli previsti per i mezzi d’opera (art. 10, comma ottavo,
cod. strad.) e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’articolo
61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili ad uso misto su strada e fuori strada.
Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d’opera.
Tra i materiali assimilati indicati dall’articolo 54, comma primo, lettera n)
del codice sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese
forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi
urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature
installate sui veicoli mezzi d’opera. Il ministro dei trasporti può classificare,
tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d’opera, altri materiali
risultanti da necessità operative industriali e la cui rimozione sia connessa
con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto.
Autotreni attrezzati per carichi indivisibili.
Costituiscono un’unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di carichi
indivisibili poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati
rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno
tramite timone, nel rispetto delle norme tecniche diramate al riguardo dal ministero
dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.)
Massa rimorchiabile (artt. 12 e 63 cod. strad.; 219 reg. e app. III).
Direttiva 97/27/CE
1.4. Per "massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione in uno Stato membro" di un veicolo a motore si intende
la massa massima rimorchiabile dal veicolo a motore dichiarata dalle autorità
di tale Stato membro con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato
o ammesso alla circolazione in tale Stato membro su richiesta del costruttore
del veicolo.
1.4.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita
da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa
dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare,
all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse
massime rimorchiabili ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che
rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
1.4.2. Ciascuna delle autorità degli Stati membri deve stabilire, per i rispettivi
paesi, la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione di un determinato veicolo come segue:
- per definizione, solo una massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione può essere attribuita ad una data configurazione tecnica del
tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti
nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva;
- la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale
alla massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile e alle pertinenti
masse massime autorizzate in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore
se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme
ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa
superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate
operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza
internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa rimorchiabile
tecnicamente ammissibile del veicolo.
1.5. Per "massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli
per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione in uno Stato membro"
si intende la somma delle masse del veicolo a carico e del suo rimorchio a carico
con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato o ammesso alla circolazione
in tale Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.
1.5.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita
da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa
dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare,
all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse
massime ammissibili della combinazione di veicoli previste per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che
rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
1.5.2. Le autorità degli Stati membri stabiliscono, per i rispettivi paesi,
la massa massima a carico ammissibile dalla combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione di un determinato veicolo come segue:
- per definizione e in linea di massima, solo una massa massima a carico ammissibile
della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione
può essere attribuita ad una data configurazione tecnica del tipo di veicolo
a motore quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti
nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva. Tuttavia,
secondo la prassi vigente nello Stato membro interessato, si può distinguere
una massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione per numero totale previsto di assi della combinazione di veicoli
e tale massa può altresì dipendere da altre caratteristiche della combinazione
di veicoli in questione, quali il tipo di trasporto previsto (per esempio container
ISO di 40 piedi per il trasporto combinato, ecc.);
- la massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale
alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli
e alle pertinenti masse massime autorizzate in vigore in tale Stato membro (o
ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità
dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa
superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate
operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza
internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa massima
a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.
2. Determinazione delle masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione
2.1. Per la determinazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle
diverse masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione,
si applicano le disposizioni del punto 7.4 dell'allegato I della presente direttiva.
A tal fine i simboli M, mi, mj, TM e MC contenuti in tale punto indicano rispettivamente
la massa massima a carico ammissibile del veicolo per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione, la massa massima ammissibile sull'asse designato "i"
e sull'asse unico o sul gruppo di assi designato "j" per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione, la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione e la massa massima a carico ammissibile della combinazione
di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.
2.2. Determinazione della massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione.
2.2.1. La massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione di un veicolo a motore destinato a trainare un rimorchio,
che si tratti o no di un veicolo trattore, è data dal valore più basso tra i
seguenti:
a) la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile in funzione della
costruzione e delle prestazioni del veicolo e/o della resistenza del dispositivo
meccanico di attacco;
b) per i veicoli destinati unicamente a trainare rimorchi senza freno di servizio:
metà della massa del veicolo in ordine di marcia con un massimo di 0,750 t;
c) per i veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 t, destinati unicamente
a trainare rimorchi con freno di servizio: la massa massima a carico ammissibile
per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo oppure, per
i veicoli fuoristrada (cfr. punto 7.5 dell'allegato I), tale massa moltiplicata
per 1,5, con un massimo di 3,5 t;
d) per i veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 t, destinati unicamente
a trainare rimorchi con freno di servizio ad inerzia: 3,5 t;
e) per i veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 t destinati a trainare
rimorchi dotati di un sistema di frenatura continua: la massa massima a carico
ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo
moltiplicato per 1,5,
purché siano soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni tecniche della direttiva
96/53/CE.
In deroga alle disposizioni del punto 1.4 del presente allegato, per i veicoli
destinati a trainare più di un tipo di rimorchio di cui alle lettere b), c),
d) ed e), possono essere definite per ciascuna configurazione tecnica del tipo
di veicolo fino a tre diverse masse massime rimorchiabili ammissibili per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione, in funzione delle caratteristiche del raccordo dei freni
del veicolo a motore: una per i rimorchi senza freno di servizio, una per i
rimorchi con freno ad inerzia e una per i rimorchi con un sistema di frenatura
continua. Tali masse sono determinate come indicato sopra, applicando rispettivamente
le lettere b), c), d) ed e).
Una massa inferiore a quella così determinata può essere accettata dallo Stato
membro se richiesto dal costruttore.
3. Requisiti tecnici per l'installazione sui veicoli di assi sollevabili
o scaricabili (allegato I, punti da 2.14 a 2.16)
3.1. È ammessa l'installazione su qualsiasi veicolo di uno o più assi sollevabili
o scaricabili.
3.2. Se su un veicolo sono installati uno o più assi sollevabili o scaricabili
(allegato I, punti da 2.14 a 2.16), occorre accertarsi che in tutte le condizioni
di guida, ad eccezione di quelle menzionate al punto 3.5, non siano superate
le masse massime ammissibili sugli assi e sui gruppi di assi per l'immatricolazione/ammissione
alla circolazione. A tal fine, l'asse sollevabile o scaricabile è abbassato
fino al suolo automaticamente se l'asse o gli assi più vicini del gruppo o l'asse
anteriore del veicolo a motore sono carichi alla loro massa massima ammissibile
per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.
3.3. Una o più spie gialle nella cabina indicano al conducente che l'asse o
gli assi sollevabili o scaricabili del veicolo a motore o del rimorchio sono
sollevati.
3.4. I dispositivi di sollevamento degli assi montati su un veicolo cui si applica
la presente direttiva, nonché i relativi sistemi di funzionamento, devono essere
progettati e installati in modo da prevenirne l'uso improprio o la manomissione.
3.5. Requisiti per l'avviamento dei veicoli a motore su superfici sdrucciolevoli.
3.5.1. In deroga al punto 3.2, e per facilitare l'avviamento dei veicoli a motore
o delle combinazioni di veicoli su superfici sdrucciolevoli, nonché per aumentare
l'attrito degli pneumatici su tali superfici, il dispositivo di sollevamento
dell'asse può anche azionare l'asse sollevabile o scaricabile di un veicolo
a motore o di un semirimorchio per aumentare la massa dell'asse motore del veicolo
a motore, alle seguenti condizioni:
- la massa corrispondente al carico su ciascun asse del veicolo può superare
la pertinente massa massima autorizzata sull'asse in vigore nello Stato membro
fino al 30%, purché non sia superato il valore dichiarato dal costruttore per
questo fine specifico;
- la massa corrispondente al carico restante sull'asse anteriore deve rimanere
superiore a zero (ad es. in caso di asse posteriore scaricabile con lungo sbalzo
posteriore, il veicolo non deve impennarsi);
- l'asse sollevabile o scaricabile deve essere azionato soltanto con uno speciale
dispositivo di controllo;
- dopo la messa in marcia del veicolo a motore e non appena il veicolo raggiunge
una velocità di 30 km/h, l'asse deve riabbassarsi al suolo o ricaricarsi automaticamente.
Il valore massimo della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra
la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno
carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. La massa rimorchiabile
è limitata anche dal valore dell’aderenza, cioè dal valore dello sforzo massimo
che può essere applicato alle ruote motrici. Se lo sforzo per trainare il rimorchio
supera il valore dell’aderenza, le ruote della motrice slittano. I trattori
stradali non atti al carico utile, vengono generalmente zavorrati per aumentare
il peso aderente, cioè il peso che grava sulle ruote motrici; negli autocarri
la zavorra è costituita dal carico utile: si deve pertanto evitare nel modo
più assoluto di circolare con rimorchio carico e autocarro scarico in quanto
la massa rimorchiabile di quest’ultimo risulta sensibilmente ridotta e quindi
le ruote slittano facilmente, sia su strada in salita che durante la frenatura.
Per una buona aderenza è necessario che i pneumatici abbiano un buon battistrada,
che il veicolo sia carico e che il manto stradale sia asciutto e rugoso.
Il rapporto, arrotondato a cento, non deve essere superiore a:
– sei per i trasporti eccezionali, quando la motrice non possa superare in servizio
di traino la velocità di 40 Km/h ed abbia peso aderente non inferiore al 75%
della propria massa complessiva( Per peso aderente si intende la parte di massa
totale che grava sulle ruote motrici);
– tre per i trattori stradali, muniti di dispositivo di frenatura di tipo continuo
ed automatico, non suscettibili di superare la velocità di 40 Km/h: a) 1,45
se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo
ed automatico; b) 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo
di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso,
il valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della
tara (massa del veicoli in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli;
c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo
di frenatura.
Per gli autoarticolati i valori massimi si riferiscono al rapporto tra la massa
massima sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico
massimo gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque
intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio.
Per la determinazione della massa rimorchiabile, le prove, da effettuarsi a
pieno carico, sono dirette ad accertare: a) che il complesso di veicoli possa
avviarsi su pendenza non inferiore all’8%; b) che il complesso dei veicoli possa
marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità corrispondente
al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto più elevato
della trasmissione, su pendenza non inferiore all’1%.
L’accertamento può essere effettuato verificando che l’accelerazione media su
strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec2, nel campo di utilizzazione
del rapporto più alto della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di
potenza massima.
Questa prova non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni
e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima
del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.
Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio è necessario
che: a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibile tra loro;
b) siano verificate le condizioni di inscrivibilità in curva (corona circolare
di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m); c) i dispositivi di frenatura
dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro; d) i sistemi
di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e di illuminazione e
segnalazione visiva siano compatibili tra loro; e) le dimensioni dei singoli
veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di sagoma di cui all’articolo
61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli
e di containers di cui all’articolo 10, comma terzo, lettere d) ed e) del codice,
quando per tali veicoli non ricorra l’obbligo della autorizzazione alla circolazione
ai sensi dell’articolo 1, comma sesto; f) le masse dei singoli veicoli o del
complesso veicolare non superino i limiti di cui all’articolo 62 del codice;
g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto
di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di
veicoli a ciò destinati.
L’abbinamento di un semirimorchio ad un trattore stradale dipende dalla condizione
che i due veicoli abbiano caratteristiche tecniche, dimensionali e ponderali
che li rendano compatibili. I casi che possono verificarsi sono i seguenti:
– “abbinamento per targa del trattore” sulla carta di circolazione del semirimorchio
è riportata la targa o le targhe dei trattori che possono trainarlo;
– “trattori normalizzati CUNA”: i veicoli normalizzati CUNA sono contrassegnati
da sigle identificative che consentono di controllare rapidamente la abbinabilità
tra le parti del complesso.
Nelle carte di circolazione dei semirimorchi normalizzati CUNA si trova l’indicazione
della categoria S1, S2 oppure S3 e l’indicazione dei tipi di trattori stradali
che possono trainarli: categoria T1 oppure T3.
Nella carta di circolazione del trattore risulta l’indicazione della categoria
di semirimorchio a cui può essere abbinato: S1, S2 ovvero S3.
Le possibilità di abbinamento sono le seguenti: semirimorchio-trattore a cui
può essere abbinato normalizzato CUNA:
|
|
T1 |
T2 |
T3 |
|
S1 |
si |
si |
si |
|
S2 |
no |
si |
no |
|
S3 |
no |
si |
si |
Nei veicoli di vecchia costruzione venivano usate
le seguenti sigle per le quali si indica l’equipollenza con le attuali:
|
Vecchie sigle |
Nuove sigle |
|
TA1 T1 |
T3 |
|
TA2 T1 |
T3 |
|
TA3 T1 |
T3 |
|
TA4 T1 |
T3 |
|
TA5 T1 |
T3 |
|
SA1 |
S1 |
|
SA2 |
S1 |
|
SB1 |
S1 |
|
SB3 |
S1 |
|
SB4 |
S1 |
|
SB5 |
S1 |
Affinché sia possibile l’abbinamento si
deve controllare che le giunzioni dei freni e dell’impianto elettrico indicate
nella carta di circolazione del trattore corrispondano con quelle del semirimorchio.
Le soluzioni possibili sono: a) che l’attacco dell’impianto elettrico
e dei freni sia sistemato al centro della parte posteriore della cabina del
trattore; b) che l’attacco dell’impianto elettrico e dei freni sia sistemato
sul lato destro della parte posteriore della cabina del trattore. È possibile
l’abbina-mento di altri rimorchi o semirimorchi a condizione che siano rispettate
le prescrizioni dettate dal codice della strada.
Targhette identificative.
– “trattore” il contenuto della targhetta, collocata
in modo ben visibile sul trattore, indica: il costruttore; la categoria normalizzata
CUNA (T1, T2, T3); raggio della circonferenza teorica cui è assimilabile la
traiettoria del centro del perno (RT); avanzamento della ralla: distanza tra
il centro della ralla e il piano verticale che contiene l’asse delle ruote posteriori
(G); distanza tra il piano superiore della ralla ed il filo superiore dei longheroni
del telaio in corrispondenza del centro ralla (H);
– “semirimorchio” la targhetta, collocata in modo
ben visibile sul semirimorchio, indica: il costruttore; la categoria normalizzata
CUNA (S1, S2, S3); altri dati tecnici utili ai fini dell’abbinamento;
– “semirimorchi non normalizzati CUNA e senza
abbinamento per targa”: in questo caso devono essere fatte le verifiche delle
caratteristiche delle due parti del complesso per l’esistenza delle condizioni
di compatibilità.
Particolarmente deve essere controllato che: gli
organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro; sia rispettata
l’iscrizione nella fascia d’ingombro; i dispositivi di frenatura siano di tipo
compatibile; gli attacchi dei giunti dei freni siano di tipo compatibile; gli
attacchi dei giunti dei dispositivi di illuminazione siano compatibili tra loro;
le dimensioni del complesso veicolare e dei singoli veicoli non superi i limiti
previsti dall’articolo 61 del codice; le masse del complesso e dei singoli veicoli
non superi i limiti indicati nell’articolo 62 del codice; siano rispettate le
prescrizioni ed i vincoli imposti per il trasporto di merci pericolose.
I costruttori di veicoli non normalizzati CUNA,
per la verifica di queste condizioni, possono apporre una targhetta riassuntiva
contenente i dati necessari per il controllo della possibilità di abbinamento.
Rimorchi T.A.T.S.
I rimorchi adibiti al trasporto di attrezzature
turistiche e sportive in sede di omologazione possono avere due masse complessive:
una minima e una massima che figurano sia sulla targhetta identificativa che
sulla carta di circolazione. Il rimorchio può essere trainato da veicoli aventi
massa rimorchiabile compresa tra la minima e la massima.
Dispositivo di limitazione della velocità.
d.m. 30 marzo 1994 (dir. 92/6/Cee e 92/24/Cee)
Dispositivo la cui funzione principale è quella
di regolare l’alimentazione di carburante del motore al fine di limitare la
velocità del veicolo al valore prescritto. Il d.m. 30 marzo 1994 stabilisce
che per i veicoli della categoria internazionale M3 (veicoli a motore destinati
al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
e massa massima superiore a 5 t), aventi massa superiore a 10 t il limitatore
di velocità debba essere regolato a 100 km/h e per gli autoveicoli della categoria
N3 (veicoli a motore destinati al trasporto di merci con massa massima superiore
a 12 t), il limitatore di velocità deve essere regolato a 85 km/h.
Per i veicoli in circolazione, la decorrenza è
fissata dall’1 gennaio 1995, se utilizzati per i trasporti internazionali e
dall’1 gennaio 1996 se utilizzati esclusivamente per i trasporti nazionali.