I veicoli a motore nel nuovo codice della strada.

Nozione di veicolo (art. 46 cod. strad.; 196 reg.).
Ai fini delle norme contenute nel codice della strada, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dall’articolo 196 del regolamento di esecuzione.
Il codice fa riferimento alla idoneità del veicolo a circolare liberamente su strade e aree ad uso pubblico, devono quindi intendersi escluse dall’applicazione delle norme i veicoli che circolano esclusivamente in aree private non soggette a pubblico transito.
L’articolo 2 della convenzione internazionale sulla circolazione, ratificata in Italia con legge 5 luglio 1995 n. 308, definisce “veicolo a motore” ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie.
 
Classificazione dei veicoli (art. 47 cod. strad.).
Ai fini del codice della strada, i veicoli vengono classificati come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f)  motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i)  rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
La classificazione contiene innovazioni dovute all’esigenza di una maggiore organicità rispetto ai contenuti sostanzialmente analoghi del codice abrogato. Vengono introdotti i veicoli con caratteristiche atipiche e l’adeguamento della classificazione internazionale.
Per quanto riguarda i veicoli con caratteristiche atipiche, dal punto di vista sostanzialmente tecnico, la norma correlata con quelle contenute nell’articolo 59 dello stesso codice, consente l’applicazione dei numerosi risultati della sperimentazione e contemporaneamente una continua e specializzata ricerca di fonti di energia alternativa. L’immediata applicazione della norma permette l’omologazione di veicoli anche se non dotati di motore a combustione interna. È il caso dei veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e ibrido, per i quali sono state emanate nuove disposizioni con circolare della direzione generale m.c.t.c. n. 136/95 del 19 luglio 1995.

Classificazione internazionale dei veicoli a motore.
Recependo integralmente il contenuto del decreto ministeriale 29 marzo 1974, con il quale è stata recepita la direttiva n. 70/156/Cee, e della risoluzione d’insieme sulla costruzione dei veicoli della commissione economica €pea del 12 giugno 1991, i veicoli a motore e i loro rimorchi sono altresì classificati in base alle categorie internazionali:

CATEGORIA  L.
– categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm3 e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
– categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm3 e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
– categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm3 o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
– categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm3 o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
– categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm3 o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

CATEGORIA  M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.
– categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

CATEGORIA N: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote.
– categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
– categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
– categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

CATEGORIA O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).
– categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
– categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
– categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
– categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

NOTE
In attuazione del disposto dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 13 giugno 1991 n. 190, contenente “Delega al governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, che prevede il principio dell’adeguamento del codice della strada alla normativa comunitaria, oltre ad aver inserito nella classificazione i veicoli con caratteristiche atipiche, recependo risultati di sperimentazioni soprattutto per quanto riguarda i veicoli elettrici, la norma contenuta nell’articolo 47 del codice della strada, ha recepito integralmente il contenuto della direttiva 70/156/Cee (d.m. 29 marzo 1974) relativa all’omologazione Cee dei veicoli a motore e dei rimorchi. Manca tuttavia la classificazione dell’autoveicolo per trasporto promiscuo, pur se questo è inserito fra gli autoveicoli (art. 54, primo comma, lettera c); per tali veicoli si applicano ancora le norme contenute nel d.m. 16 giugno 1983, pur se tali norme sono in netto contrasto con quelle contenute nell’articolo 47, in quanto tali veicoli sono individuabili sia nella categoria internazionale M o, qualora derivati da autocarri, nella categoria N. Fra tali categorie vi è però una netta distinzione essendo quelli della categoria M destinati esclusivamente al trasporto di persone e quelli della categoria N al trasporto di cose.


Ciclomotori (artt. 52 cod. strad.; 198 reg. e app. I, 199 e app. II).
I ciclomotori sono definiti dal codice della strada, veicoli a motore a due o tre ruote con le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm3, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. Qualora detti veicoli superino una delle caratteristiche sono considerati motoveicoli.
Le norme relative alle caratteristiche costruttive e alle modalità di controllo sono contenute nell’articolo 198 del regolamento e nell’appendice I e per i quadricicli nell’articolo 199 e relativa appendice II.
Il decreto 5 aprile 1994 contiene la definizione di quadricicli leggeri: veicoli la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o eguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o eguale a 4 kW per gli altri tipi di motore).

NOTE
Rispetto alla norma contenuta nell’articolo 24 del precedente codice della strada, la nuova definizione contiene le seguenti differenze: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm3 “se termico”; si può ipotizzare che i ciclomotori possono essere equipaggiati con motore diverso da quello a combustione interna che sviluppi una potenza anche superiore purché non venga superata la velocità massima di 45 km/h; b) limite massimo di velocità superiore di 5 km/h; c) definizione della destinazione: trasporto di merci per i ciclomotori a tre ruote; e) rinvio per quanto riguarda massa e dimensioni dei ciclomotori a tre ruote alle norme contenute nelle direttive Cee e nei regolamenti ECE/ONU.
Le caratteristiche tecniche dei ciclomotori devono risultare “per costruzione”. I criteri per la determinazione delle caratteristiche nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare le manomissioni degli organi di propulsione sono contenute nell’articolo 198 del regolamento di esecuzione del codice della strada e nell’appendice I a detto articolo. Le norme relative all’omologazione dei ciclomotori sono contenute nel d.m. 5 aprile 1994, che ha recepito la direttiva della comunità €pea n. 92/61, al fine di adeguare le procedure nazionali di omologazione a quelle comunitarie e di allineare il contenuto degli articoli 52, 53, 59 e 75 del nuovo codice della strada nonché quello degli articoli 198 e 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada al diritto comunitario.
In base alla sentenza n. 170 del 1984 della corte costituzionale, il recepimento della direttiva 92/61/Cee nell’ordinamento nazionale produce l’effetto della disapplicazione delle norme di diritto interno con essa in contrasto, pertanto: a) i veicoli elettrici ed i veicoli bimodali definiti dalla direttiva 92/61/Cee non saranno più disciplinati dall’articolo 59 del nuovo codice della strada; b) i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario, definiti al primo comma dell’articolo 75 del nuovo codice della strada, a norma della direttiva 92/61/Cee , sono considerati ciclomotori a tutti gli effetti e, in quanto tali, soggetti a tutti gli accertamenti previsti dalla stessa direttiva 92/61/Cee ; c) le disposizioni transitorie previste dalle direttiva 92/61/Cee stabiliscono II periodo di validità delle omologazioni accordate ai veicoli e ai loro componenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento delle DP (direttive particolari) di cui all’allegato I, pertanto per i veicoli a due o tre ruote, nonché per i veicoli a loro assimilati, le prescrizioni contenute nel secondo e terzo periodo del comma 3 dell’articolo 235 del nuovo codice della strada (così come modificato dall’art. 128 del d.lgs. 10 settembre 1993 n. 360) vanno disapplicate; d) poiché l’allegato I della direttiva 92/61/Cee non prevede particolari prescrizioni per le caratteristiche delle selle e sedili per i ciclomotori a due o tre · ruote, la prescrizione contenuta nell’articolo 198, appendice I, lettera i) del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada va disapplicata; e) poiché l’allegato I della direttiva 92/61/Cee non prevede prescrizioni particolari circa la presenza di porta-casco per motoveicoli, la prescrizione di cui all’articolo 227, appendice V, lettere H), h), del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice dalla strada va disapplicata.
L’articolo 1 del decreto in argomento definisce Il campo di applicazione e categorie di veicoli a motore a due o tre ruote: “Tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o meno e quelli ad essi assimilati, destinati a circolare su strada nonché i loro componenti e le loro entità tecniche indipendente, sono sottoposti dal ministero dei trasporti e della navigazione alla omologazione (approvazione) Cee del tipo in conformità alle disposizioni del presente decreto e secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate dal ministro dei trasporti e della navigazione in attuazione delle direttive particolari (di seguito chiamate DP) all’uopo adottate dal consiglio e dalla commissione della unione €pea.
In deroga alle disposizioni del comma primo precedente, le norme del presente decreto non si applicano ai seguenti veicoli: a) veicoli con una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h; b) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni; c) veicoli destinati ad essere usati dai minorati fisici; d) veicoli da competizione, su strada o fuori strada; e) veicoli già in uso prima della messa in applicazione del presente decreto; f) trattori, macchine agricole o similari; g) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada e per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori; h) veicoli a quattro e più ruote, esclusi i quadricicli di cui all’articolo 1, comma quarto, del presente decreto, nonché ai loro componenti o entità tecniche, nella misura in cui non siano destinati a far parte di un veicolo a cui si applica il presente decreto.
Il decreto in argomento classifica i veicoli come segue: a) ciclomotori: veicoli a due o a tre ruote muniti di un motore con cilindrata non superiore a 50 cm3 se a combustione interna e aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h; b) motocicli: veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; c) tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
Le norme si applicano anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche: a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici. la cui velocità massima per costruzione è inferiore o eguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore), considerati come ciclomotori; b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera n); la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW, considerati come tricicli.
I quadricicli leggeri di cui alla lettera a), sono considerati ciclomotori ai sensi dell’articolo 52 del nuovo codice della strada, mentre i quadricicli di cui alla lettera b) sono considerati motoveicoli ai sensi dell’articolo 53 del nuovo codice della strada”. 


Motoveicoli (artt. 53 cod. strad.; 200 reg.).
La definizione e la classificazione dei motoveicoli è quella contenuta nell’articolo 53 del codice della strada, modificata e integrata dalle norme contenute nel d.m. 5 aprile 1994, con il quale è stata recepita la direttiva n. 92/61/Cee. I motoveicoli sono definiti veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
– “motocicli”: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
– “motocarrozzette”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
– “motoveicoli per trasporto promiscuo”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
– “motocarri”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
– “mototrattori”: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi con. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma secondo, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
– “motoveicoli per trasporti specifici”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Sono classificati per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal ministero dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.);
“motoveicoli per uso speciale”: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature.
Sono classificati per uso speciale i motoveicoli: a) attrezzati con scala; b) con pompa; c) con gru; d) con pedana o cestello elevabile; e) per mostra pubblicitaria; f) con spazzatrici; g) con innaffiatrici; h) con ambulatorio o laboratorio mobile; i) con saldatrici; l) con scavatrici; m) con perforatrici; n) con sega; o) con gruppo elettrogeno; p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal ministero dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.).
Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell’autotelaio incrementata del 20%.
– “quadricicli a motore”: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono contenute nell’articolo 199 del regolamento e nell’appendice II.
Qualora detti veicoli superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cose, a trasporti specifici e ad uso speciale.
Le dimensioni massime e la massa complessiva che i motoveicoli non possono superare sono: larghezza m 1,60; lunghezza m 4,00; lunghezza motoarticolati m 5,00; altezza m 2,50; massa complessiva a pieno carico t 2,5.
I motoveicoli destinati al trasporto di cose, ai trasporti specifici e ad uso speciale, possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

NOTA
Nella classificazione dei motoveicoli, contrariamente al codice della strada abrogato, non viene fatto alcun riferimento alla cilindrata.
Una innovazione che riguarda il trasporto di persone sui motoveicoli (motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale) è contenuta nell’ultimo comma dell’articolo in esame; possono essere attrezzati, per il trasporto di persone interessate al trasporto, con un numero di posti non superiore a due compreso quello del conducente. Altra novità riguarda la definizione di motociclo e di motocarrozzetta: nel codice della strada abrogato venivano congiuntamente classificati come veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone. L’articolo 53 del codice vigente da una definizione distinta dei due veicoli: fermo restando che sono destinati al trasporto di persone, i motocicli hanno due ruote e possono trasportare due persone, le motocarrozzette hanno tre ruote, equipaggiati di idonea carrozzeria e possono trasportare al massimo quattro persone compreso il conducente.
Anche per i motoveicoli, viene introdotta la definizione, già contenuta nell’articolo 26 del codice abrogato e ora nell’articolo 54 del vigente codice, di motoveicolo per trasporto promiscuo.
Non si trova nel vigente codice la classificazione dei motoveicoli destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, presente nel precedente codice.
Viene introdotta la definizione di motoarticolato, complesso di veicoli costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cose o utilizzati per trasporti specifici o usi speciali. Di conseguenza risulta nuova la definizione di mototrattore, motoveicoli a tre ruote destinato al traino di semirimorchi.
Anche per i motoveicoli viene data una autonoma classificazione dei motoveicoli per uso speciale e per trasporti specifici (art. 200 reg.), mentre la norma del precedente codice conteneva un rinvio alle norme per gli autoveicoli. Riprendendo nella sostanza il contenuto dell’articolo 25 del precedente codice, viene definito il quadriciclo con l’innovazione che possono essere equipaggiati anche con trazione elettrica, facendo un rinvio al regolamento per quanto riguarda le caratteristiche costruttive. Tali norme sono contenute nell’articolo 199 e nell’appendice II.
Nulla innovando rispetto al passato vengono stabilite la massa e le dimensioni dei motoveicoli:  Massa:  2,5 t;  0,55 t (quadricicli);  Dimensioni:  Larghezza 4 m;  Lunghezza 4,00 m;  Lunghezza 5,00 m (motoarticolati);  Altezza: 2,50 m. Le norme relative all’omologazione sono contenute, come per i ciclomotori, nel d.m. 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/Cee.

 
Autoveicoli (art. 54 cod. strad.).
Veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli.
Si distinguono in:
a)  “autovetture” veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) “autobus” veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.
Una più completa classificazione degli autobus si ricava dall’articolo 2 del d.m. 18 aprile 1977, dal punto di vista delle caratteristiche costruttive:
– “autobus”: veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a sedici, escluso il conducente;
– “minibus”: veicoli per il trasporto di persone con un numero di posti superiore a otto e non superiore a sedici, escluso il conducente;
– “scuolabus”: veicoli derivati dagli autobus prescindendo dal numero dei posti, destinati al trasporto di studenti, e aventi allestimenti particolari in relazione all’uso cui sono destinati;
– “mini-scuolabus”: veicoli derivati dai minibus prescindendo dal numero dei posti, destinati al trasporto di studenti e aventi allestimenti particolari in relazione all’uso cui sono destinati. 

D.M. 18.04.1977
 

 

 

 

Dir. 97/27

 

N° posti

Uso e caratteristiche costruttive

Classificazione

Categorie

Posti:
>22+1

Posti:
<22+1

> 22+1

Con posti in piedi

Classe I

Urbano
Suburbano

Classe I
Classe I

Classe A
Classe A

 

Con posti in piedi nei corridoi e zone apposite

Classe II

Interurbano conc. Regionale

Classe II

Classe A

 

Senza posti in piedi

Classe III

Interurbano conc. Regionale

Classe III

Classe B

</= 22+1

Con posti in piedi

Classe A

Interurbano a conc. Statale

Classe II

Classe A

 

Senza posti in piedi

Classe B

Interurbano conc. Statale

Classe III

Classe B

>16+1

Servizio pubblico

 

Urbano – Passeggeri seduti e in piedi

Classe I

Classe A

 

 

 

Suburbano – Pass. Seduti e numero lim. In piedi

Classe I

Classe A

 
 

 

 

Interurbano a concessione statale o regionale- passegg. in piedi per brevi percorsi
Senza posti in piedi

Classe II

 
Classe III

Classe A

 
Classe B
 

 

 

 

Granturismo – No passeggeri in piedi

Classe III

Classe B

>/= 16+1

Servizio privato

 

Imprenditori e collettività. Noleggio con conducente

Classe III

Classe B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  “autoveicoli per trasporto promiscuo” veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente. Ai fini dell’applicazione della direttiva 92/53/CE, e successive modificazioni, che contiene la disciplina dell’Omologazione comunitaria, gli autoveicoli per trasporto promiscuo vengono considerati appartenenti alla categoria internazionale M1 se:
–  muniti di carrozzeria chiusa tipo furgone avente un numero di posti >/= a 7;
–  muniti di carrozzeria chiusa tipo furgone avente un numero di posti </= a 7 ma adibiti in modo prevalente al trasporto di persone rispetto alle cose;
Vengono considerati appartenenti alla categoria internazionale N1, se:
–  muniti di carrozzeria cassone con cabina profonda;
–  muniti di carrozzeria chiusa tipo furgone con numero di posti </= 7 ma adibiti prevalentemente al trasporto di cose rispetto alle persone;
– “autocarri” veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
– “trattori stradali” veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
– “autoveicoli per trasporti specifici” veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori; o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.);
– “autoveicoli per uso speciale” veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.
Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; n) autofunebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee)autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal ministero dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.)
Per gli autoveicoli non compresi nell’elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955 n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell’autotelaio incrementata del 20%.
– “autotreni” complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 61 del Codice della strada (Sagoma limite), commi primo e secondo, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo rimanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime del suddetto articolo 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale.
Costituiscono un’unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di carichi indivisibili poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone, nel rispetto delle norme tecniche diramate al riguardo dal ministero dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.).
Costituiscono un’unica unità gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.
– “autoarticolati” complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
– “autosnodati” autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
– “autocaravan” veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
– “mezzi d’opera” veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’articolo 62 e non superiori a quelli di cui all’articolo 10, comma ottavo, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’articolo 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

NOTA
L’articolo 54 ripropone la definizione di autoveicoli così come era stata modificata dall’articolo 3 della legge 14 febbraio 1967, n, 37: veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli. Distinzione necessaria ora come allora per l’esistenza fra i motoveicoli dei quadricicli a motore, inserita dall’articolo 26 della legge 18 marzo 1988 n. 111. Innovando rispetto al precedente codice viene previsto l’autoveicolo per trasporto promiscuo munito di trazione elettrica o a batteria, che può raggiungere una massa complessiva non superiore a 4,5 t. Vengono aggiunti, rispetto all’articolo 26 del precedente codice della strada, i mezzi d’opera, già menzionati nell’articolo 10 bis del precedente codice della strada, introdotto dalla legge 8 novembre 1991 n. 376.
Le norme che riguardano i veicoli o complessi di veicoli qualificati mezzi d’opera (art. 54, comma primo, lettera n) del nuovo codice della strada, art. 202 reg.), sono contenute nell’articolo 10 - “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità”, nell’articolo 10 del regolamento, nell’articolo 34 - “oneri supplementari ... per l’adeguamento delle infrastrutture stradali” e nell’articolo 72 del regolamento.
I mezzi d’opera in questione non hanno nulla a che vedere con quelli di cui all’articolo 30, comma primo, punto d) della legge 6 giugno 1974 n. 298, relativa alla disciplina degli autotrasporti di cose. Ai mezzi d’opera (autoveicolo, rimorchio o semirimorchio), per circolare su strada viene rilasciata una carta di circolazione per veicoli della categoria “mezzo d’opera” con carrozzeria cassone, cassone ribaltabile, ecc., o per trasporto specifico di determinati materiali (artt. 54 nuovo cod. strad.; 202 reg.) o anche con carrozzeria ad uso speciale, se il trasporto possa considerarsi complementare rispetto alla lavorazione del materiale effettuata con le speciali attrezzature di cui i veicolo è dotato, prima, dopo o durante il trasporto.
La massa complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera può eccedente i limiti legali di cui all’articolo 62 del nuovo codice della strada, ma non superare quella consentita dall’articolo 10 per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità; non possono però superare le dimensioni massime legali stabilite nell’articolo 61. Le caratteristiche costruttive e funzionali a cui i mezzi d’opera devono rispondere sono quelle prescritte per i veicoli della categoria internazionale N3, per gli autocarri e simili e 04, per i veicoli rimorchiati, di cui all’articolo 47 del nuovo codice della strada, fermo restando quanto specificato nell’articolo 10 del regolamento. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione dei mezzi d’opera le norme prevedono che i veicoli qualificati, mezzo d’opera sulla carta di circolazione quando non eccedono i limiti dimensionali e di massa stabiliti rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del nuovo codice della strada, possono circolare liberamente sull’intera rete stradale, salvo divieti specifici. Quando, pur non eccedendo i limiti dimensionali stabiliti dall’articolo 61, eccedono i limiti di massa stabiliti dall’articolo 62 rientrando comunque entro gli ulteriori limiti di massa per essi stabiliti nell’articolo 62, rientrando comunque entro gli ulteriori limiti di massa per essi stabiliti nell’articolo 10, possono circolare - senza la specifica autorizzazione di cui all’articolo 10 - unicamente sulle strade, o tratti di esse, non comprese in appositi elenchi delle strade non percorribili, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 23 aprile 1992 n. 284 (G.U. n. 114 del 18 maggio 1992). Durante la circolazione gli stessi veicoli devono essere muniti di un contrassegno attestante il pagamento di un indennizzo d’usura delle strade, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata(art. 34 cod. strad.).
Nell’elencazione contenuta nel nuovo codice della strada non è prevista, tra le categorie di autoveicoli, i veicoli “fuoristrada”. Si deve ritenere che gli stessi siano inquadrati tra le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autocarri, gli autoveicoli ad uso speciale o quelli per trasporto specifico, in funzione delle loro caratteristiche e della loro destinazione, così come risulta dall’articolo 54.
Il d.m. 8 maggio 1995 che ha recepito la direttiva 92/53/Cee del consiglio delle comunità €pee, concernente l’omologazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, definisce le caratteristiche dei veicoli idonei all’impiego fuori strada.
L’allegato II, punto 4.1 del suddetto decreto, stabilisce che qualsiasi autoveicolo della categoria N1, con una massa massima non superiore a 2 t, nonché qualsiasi veicoli della categoria M1 é considerato veicolo fuoristrada se è munito: di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse; di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo se può superare una pendenza del 30 % calcolata per veicolo isolato.
Esso deve inoltre soddisfare almeno cinque dei seguenti sei requisiti: 1) avere un angolo d’attacco di almeno 25 gradi; 2) avere un angolo di uscita di almeno 20 gradi; 3) avere un angolo di rampa di almeno 20 gradi; 4) avere un’altezza libera dal suolo minima sotto l’asse anteriore di 180 mm; 5) avere un’altezza libera dal suolo minima sotto l’asse posteriore di 180 mm; 6) avere un’altezza libera da suolo minima entro gli assi di 200 mm.
Qualsiasi veicolo della categoria N1, con una massa massima superiore a 2 t oppure della categoria N2, M2 o M3, avente massa massima fino a 12 t, é considerato veicolo fuoristrada se é munito di ruote progettate per essere simultaneamente motrici compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure soddisfi i seguenti tre requisiti: 1) aver almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse; 2) essere munito di almeno un dispositivo di bloccaggio differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo; 3)  poter superare una pendenza del 25% calcolata per veicolo isolato.
Ogni altro veicolo della categoria M3 con massa massima superiore a 12 t e della categoria N3 é considerato veicolo fuoristrada qualora sia munito di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure soddisfi i seguenti requisiti: 1) essere munito di ruote motrici per almeno il 50 %; 2) essere dotato di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un dispositivo avente effetto analogo; 3) poter superare una pendenza del 25 % calcolata per veicolo isolato; 4) soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti: a) avere un angolo di attacco di almeno 25 gradi; b) avere un angolo di uscita di almeno 25 gradi; c) avere un angolo di rampa di almeno 25 gradi; d) avere un’altezza libera dal suolo minima sotto l’asse anteriore di 250 mm; e) avere un’altezza libera dal suolo minima sotto l’asse posteriore di 300 mm; f) avere un’altezza libera dal suolo minima entro gli assi di 250 mm.
Gli autoveicoli che, in sede di visita e prova per l’omologazione o in singolo esemplare, risultino rispettare le caratteristiche di cui sopra venga annotato sulla carta di circolazione: “veicolo idoneo all’impiego fuoristrada (d.m. 30 agosto 1988 n. 387)”. Per tali veicoli il decreto legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991 n. 202, ha disposto che è dovuta una tassa speciale erariale annuale (cosiddetto “superbollo”) correlata alla potenza fiscale del motore.
Le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, ai fini dell’applicazione della tassa speciale, si considerano comunque veicoli fuoristrada se muniti almeno di un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, nonché di cambio con riduttore o con più di cinque rapporti, esclusa la retromarcia. In questo modo vengono esentati dal “superbollo “ alcuni fuoristrada, di tipo utilitario.
Ai fini della classificazione fanno fede le caratteristiche riconosciute in sede di omologazione e non è ammesso modificare artificiosamente le caratteristiche del veicolo (es. abbassamento del paraurti anteriore e/o quello posteriore per ridurre il valore dell’angolo d’attacco e/o di quello d’uscita) per non far rientrare i veicolo tra i fuoristrada, per non pagare il “superbollo”.
Una norma, che anche se non può definirsi innovativa, esistendo contrapposte interpretazioni, ha l’evidente scopo di porre chiarezza, precisando che gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose “e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Innovativa riguardo alla vecchia formulazione, chiarisce, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli autocarri pur essendo omologati per più posti in cabina, non possono essere adibiti al trasporto di altre persone oltre al conducente che non abbiano un vincolo funzionale con le merci trasportate. È quindi vietato trasportare sugli autocarri, in base alla norma, passeggeri occasionali, pur se trasportati a titolo gratuito.
Di altra natura è la circostanza prevista nell’articolo 82, lettera b) del codice della strada, di trasportare persone con gli autocarri. Tale trasporto, è evidentemente riferito a particolari condizioni considerato che può effettuarsi “in via eccezionale e temporanea “ e previa autorizzazione dell’ufficio della motorizzazione civile, subordinata comunque al nulla osta del prefetto. Chiarificatrice è anche la definizione di trattore stradale contenuta nella norma in esame alla lettera e). L’articolo 26 del precedente codice della strada chiariva che i trattori stradali sono “veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio “.
Il vigente codice definisce i trattori stradali come veicoli “destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi”. Le due formulazioni evidenziano che la destinazione esclusiva dei trattori stradali è quella del traino, l’attuale formulazione permette di affermare che non solo i trattori stradali non possono trasportare un carico proprio, ma chiarisce inoltre che la funzione di traino è finalizzata in maniera esclusiva ai rimorchi o semirimorchi, come individuati dall’articolo 56.
Un’altra importante precisazione è contenuta nelle lettere f) e g) dell’articolo in esame, rispetto alla lettera f) dell’articolo 26 del testo unico abrogato. Pur in presenza di eguali concetti, la norma vigente ha diviso le due classificazioni mettendo in rilievo che si tratta di veicoli assolutamente diversi sia in riferimento alle caratteristiche tecniche che all’utilizzo degli stessi, chiarendo che, gli autoveicoli per trasporti specifici sono caratterizzati da speciali attrezzature, comunque destinati al trasporto di cose estranee alla struttura del veicolo o di persone in particolari condizioni fisiche, e che gli autoveicoli per uso speciale sono destinati al trasporto proprio: veicoli permanentemente attrezzati con speciali strumenti atti a particolari lavori e funzionali esclusivamente al trasporto e quindi allo spostamento di detta attrezzatura da un luogo ad un altro. La circolazione del veicolo in tali casi è esclusivamente finalizzata all’attrezzatura che trasporta. Su tali veicoli è consentito il trasporto di persone e materiali connessi al ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse. Un’altra innovazione portata dalla norma in esame è relativa agli autotreni classificati alla lettera h) che, per l’applicazione dell’articolo 61, comma primo e secondo del codice costituiscono un’unica unità se attrezzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose per l’individuazione delle quali demanda al regolamento.


La direttiva 97/27/CE recepita con D.M. 14.11.1997, ha introdotto, per quanto concerne le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, le seguenti definizioni:

2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente direttiva:
2.1. per "veicolo a motore" si intende qualsiasi veicolo a motore quale definito all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE;
2.1.1. veicoli a motore della categoria N:
2.1.1.1. per "autocarro" si intende un veicolo a motore delle categorie N1, N2  o N3 progettato e costruito esclusivamente o principalmente per il trasporto di merci. Esso può anche trainare un rimorchio;
2.1.1.2. per "veicolo trattore" ("trattore") si intende un veicolo a motore delle categorie N1, N2 o N3 progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare rimorchi;
2.1.1.2.1. per "veicolo trattore per rimorchi" ("trattore stradale") si intende un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare rimorchi diversi dai semirimorchi. Esso può essere munito di una piattaforma di carico;
2.1.1.2.2. per "veicolo trattore per semirimorchi" ("trattore per
semirimorchi") si intende un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi;
2.1.1.3. i veicoli completi o completati della categoria N diversi dagli autocarri e dai veicoli trattori sono considerati veicoli per usi speciali;
2.1.2. veicoli a motore delle categorie M2 o M3:
2.1.2.1. per "autobus di linea o granturismo" si intende un veicolo delle categorie M2 o M3 progettato e costruito per il trasporto di passeggeri seduti o passeggeri seduti e in piedi;
2.1.2.1.1. per "autosnodato" si intende un autobus di linea o granturismo consistente in due o più unità rigide che si articolano l'una rispetto all'altra; i compartimenti viaggiatori di ciascuna unità sono intercomunicanti e consentono il libero spostamento dei passeggeri da un compartimento all'altro; le unità rigide sono collegate in permanenza o possono essere separate soltanto con
idonee attrezzature che normalmente si trovano solo in un'officina;
2.1.2.1.2. per "autobus di linea o granturismo a due piani" si intende un autobus di linea o granturismo in cui gli spazi destinati ai passeggeri sono disposti, almeno in una sua parte, su due livelli sovrapposti e in cui il piano superiore non prevede spazio per passeggeri in piedi;
2.1.2.1.3. per "classe" di autobus di linea o granturismo si intende:
2.1.2.1.3.1. per i veicoli con capacità superiore a 22 passeggeri oltre al conducente:
2.1.2.1.3.1.1. "classe I": veicoli costruiti con spazi per passeggeri in piedi, per consentire frequenti spostamenti dei passeggeri;
2.1.2.1.3.1.2. "classe II": veicoli costruiti principalmente per il trasporto di passeggeri seduti e progettati per consentire il trasporto di passeggeri in piedi nel corridoio e, se previsto, in una zona che non superi lo spazio previsto per due doppi sedili;
2.1.2.1.3.1.3. "classe III": veicoli costruiti esclusivamente per il trasporto di passeggeri seduti;
2.1.2.1.3.2. per i veicoli con capacità pari o inferiore a 22 passeggeri oltre al conducente:
2.1.2.1.3.2.1. "classe A": veicoli progettati per trasportare passeggeri in piedi;
un veicolo di questa classe è munito di sedili e può essere predisposto per passeggeri in piedi;
2.1.2.1.3.2.2. "classe B": veicoli non progettati per trasportare passeggeri in piedi; un veicolo di questa classe non è predisposto per passeggeri in piedi;
2.1.2.1.4. un veicolo può essere considerato appartenente a più di una classe. In tal caso deve soddisfare tutte le relative prescrizioni della presente direttiva;
2.1.2.2. i veicoli delle categorie M2 o M3 diversi dagli autobus di linea o granturismo sono considerati veicoli per usi speciali (per esempio ambulanze);
2.2. veicoli della categoria O:
2.2.1. per "veicolo trainato" ("rimorchio") si intende un veicolo non semovente progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore;
2.2.2. per "semirimorchio" si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello "dolly" e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello "dolly";
2.2.3. per "rimorchio a timone" si intende un veicolo trainato con almeno due assi, dei quali almeno uno è un asse sterzante:
- munito di un dispositivo di traino che può spostarsi verticalmente (rispetto al rimorchio) e
- che non trasferisce un carico verticale rilevante sul veicolo trattore (inferiore a 100 daN).
Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello "dolly", viene considerato un rimorchio a timone;
2.2.4. per "rimorchio ad asse centrale" si intende un rimorchio a timone rigido nel quale l'asse o gli assi sono disposti in prossimità del baricentro del veicolo (sotto carico uniformemente distribuito), in modo tale che venga trasferito sul veicolo trattore soltanto un piccolo carico statico verticale, non superiore al 10% di quello corrispondente alla massa massima del rimorchio o a un carico di 1.000 daN (si applica il valore minore);


Filoveicoli (art. 55 cod. strad.).
Sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l’alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l’alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste per gli autoveicoli (art. 54 cod. strad.).

NOTA
Le norme relative ai filoveicoli non vengono ampliate dal vigente codice della strada.
 
Rimorchi (art. 56 cod. strad.).
Ad eccezione di quanto stabilito per i mototrattori (art. 53 comma primo lettera  e cod. strad.) e per i motoarticolati (art. 53 comma secondo), i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli (art. 54 comma primo, cod. strad.) e dai filoveicoli (art. 55 cod. strad.), con esclusione degli autosnodati. Si distinguono in:
– “rimorchi per trasporto di persone” limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
– “rimorchi per trasporto di cose”;
– “rimorchi per trasporti specifici”, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell’art. 54.
Sono classificati per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli; o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal ministero dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.).
– “rimorchi ad uso speciale”, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio (lettere g) e h) dell’art. 54).
Sono classificati per uso speciale i rimorchi: a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati; b) carrozzati conformemente all’autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati; c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari; d) attrezzati con pompe; e) attrezzati con scale; f) attrezzati con gru; g) attrezzati con saldatrici; h) attrezzati con scavatrici; i) attrezzati con perforatrici; l) attrezzati con gruppi elettrogeni; m) attrezzate con bobine avvolgicavi; n) attrezzati per uso abitazione; o) attrezzati per uso ufficio; p) attrezzati per uso officina; q) attrezzati per uso negozio; r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal ministero dei trasporti e della navigazione (direzione generale della m.c.t.c.).
Per i rimorchi non compresi nell’elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955 n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%”.
– “caravan” rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
– “rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive” rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli (art. 54 comma primo cod. strad.) esclusi gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati, si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma (art. 61 cod. strad.) e di massa (art. 62 cod. strad.). Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice in relazione alla massa a vuoto dell’autoveicolo trattore sono: a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico; b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino, 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico; c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.

Autoveicolo

Massa a vuoto

Lunghezza

Larghezza

Massa complessiva
a pieno carico

Trattore

fino a 1000 kg

2,00 m

1,20 m

300 kg

 

superiore a 1000 kg

2,50 m

1,50 m

600 kg

Autobus

superiore a 2500 kg

4,10 m

1,80 m

2000 kg

La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell’autoveicolo trattore e l’altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.
I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformità con le prescrizioni emanate dal ministero dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.). Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.
Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.
Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino.

NOTA
Il vigente codice della strada amplia i contenuti dell’articolo 28 del precedente codice. Nella definizione di rimorchio non è più contenuta la precisazione “veicoli privi di propri mezzi di propulsione”; forse perché tale precisazione risultava superflua in quanto si tratta di veicoli destinati ad essere trainati.
Le innovazioni riguardano: 1) possono essere adibiti al trasporto di persone soltanto rimorchi che abbiano almeno due assi ed i semirimorchi; 2) non esiste più la classificazione dei rimorchi adibiti a trasporto promiscuo di persone e cose, sicuramente per ragioni di sicurezza della circolazione; 3) sui rimorchi T.A.T.S., muniti di apposita attrezzatura, possono essere trasportate anche le imbarcazioni, gli alianti ed altre.
In riferimento ai semirimorchi e ai carrelli appendice vengono riproposte le norme del codice abrogato. Per i carrelli appendice a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, viene fatta la precisazione degli autoveicoli ai quali possono essere abbinati ed essere considerati parte integrante dello stesso: sono esclusi gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati. Il complesso autoveicolo + carrello appendice non deve superare i limiti di sagoma e di massa previsti rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del vigente codice della strada.


 
Macchine agricole (art. 57 cod. strad.).
Macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.
Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
– “Semoventi” a1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola; a2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole; a3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
– “Trainate” b1) macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) numero 3); b2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Le macchine agricole possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

NOTA

Vengono ampliati i contenuti del precedente codice, articolo 29, e vengono definite, anche se con qualche carenza le macchine agricole e la loro circolazione su strada.
Il vigente codice, articolo 57, primo comma, dà l’esatta definizione di macchina agricola, ai fini della circolazione su strada precisando sia le condizioni cui la circolazione su strada è ammessa, con riferimento anche ai materiali trasportabili e alle persone che possono trovare posto sulle macchine agricole.
Le macchine agricole possono circolare su strada (per il trasferimento proprio o per il trasporto per conto di aziende agricole e forestali di prodotti agricoli, sostanze di uso agrario e di addetti alle lavorazioni, specificando altresì che le macchine agricole possono portare attrezzature destinate alla esecuzione delle citate attività).
La norma in esame distingue le macchine agricole in due principali categorie e precisamente in: a) “Macchine agricole semoventi” (art. 57, comma secondo, lettera a); b) “Macchine agricole trainate” (art. 57 comma secondo, lettera b).
Da queste due principali categorie traggono origine poi le seguenti sottocategorie:
– A) Dalle macchine agricole semoventi, macchine azionate da motore proprio: 1) trattrici agricole con almeno due assi, con o senza piano di carico destinate a trainare, spingere, portare o azionare strumenti o attrezzature agricole (sono tali i trattori agricoli); 2) macchine agricole a due o più assi (equipaggiate con motore proprio) destinate per particolari lavorazioni agricole (come ad esempio le mietitrebbie); 3) macchine agricole operatrici ad un asse (sono tali i motocoltivatori, le falciatrici a motore e simili), guidate generalmente da un conducente a terra, ma equipaggiabili con carrello separabile destinato al trasporfo del solo conducente. II peso complessivo del veicolo compreso il conducente non può superare 0, 7 tonnellate (700 chilogrammi). Questi veicoli non possono assolutamente trainare rimorchi (eccetto il carrello separabile che, per l’appunto, è considerato parte integrante del veicolo cui è agganciato e non macchina agricola trainata ovvero rimorchio agricolo).
– B) Le macchine agricole trainate, macchine agricole prive di motore proprio che per circolare devono essere necessariamente trainate dalle macchine agricole semoventi (ma soltanto da quelle indicate nell’art. 57 comma secondo lettera a) numeri 1 e 2), eccetto perciò che dalle macchine agricole semoventi operatrici ad un asse (motocoltivatori, falciatrici a motore ecc.), non abilitate appunto a trainare altri veicoli, essendo per loro consentito esclusivamente l’equipaggiamento con carrello separabile per il solo trasporto del conducente si distinguono in: 1) macchine agricole operatrici (ovviamente prive di motore proprio per gli spostamenti), destinate al trasporto di attrezzature per l’esecuzione di alcune attività agricole (sono tali le imballatrici, ecc.) e possono essere di tipo portato o semiportato mediante aggancio ad appositi attacchi montati sulle trattrici (art. 206 regolamento di attuazione ed esecuzione del codice). Le attrezzature si considerano di tipo portante quando la loro massa poggia integralmente sulla trattrice agricola (art. 206 comma terzo del regolamento), e di tipo semiportato quando la loro massa grava parzialmente sulla trattrice e parzialmente sulle ruote delle stesse attrezzature con un sistema di attacco alla trattrice che consenta la loro oscillazione lungo l’asse verticale al piano stradale (art. 206 comma quarto del regolamento); 2)rimorchi agricoli, trainabili dalle trattrici agricole con almeno due assi di cui all’articolo 57 comma secondo, lettera a) numeri 1 e 2 (eccetto quindi che dalle macchine agricole semoventi operatrici ad un asse come i motocoltivatori, le falciatrici a motore e simili) generalmente destinati al carico ed aventi un peso complessivo a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate (1.500 chilogrammi). I rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 1,5 tonnellate si considerano parte integrante delle trattrici agricole (art. 57 comma secondo, lettera b n. 2).
Il vigente codice, contrariamente al codice abrogato, prevede la velocità su strada piana che le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono superare: 40 Km/h; mentre quelle munite di cingoli, sui quali devono essere montati obbligatoriamente i sovrapattini, non possono superare la velocità di 15 km/h (artt. 57 comma terzo; 142 comma terzo lettera c).
Nella parte posteriore delle macchine agricole (sia semoventi che trainate) deve essere apposto in modo ben visibile, un contrassegno in materiale retroriflettente, omologato, del diametro di venti centimetri, riportante in cifre il limite di velocità prescritto. Nel caso di complesso di veicoli il contrassegno deve essere ripetuto sul rimorchio o semirimorchio (figura V 1 art. 344).
I colori del contrassegno sono uguali a quelli dei segnali di limite di velocità (fondo bianco, cifre in nero contorno rosso).
Sulle macchine agricole, trattrici e operatrici semoventi a due o più assi (escluso quindi quelle semoventi ad un asse come i motocoltivatori, le falciatrici e simili), aventi una velocità massima di omologazione non superiore a 30 Km/h, è possibile trasportare altre due persone oltre al conducente, a condizione che siano addetti ai lavori agricoli e siano sedute su appositi sedili, previa specifica omologazione del veicolo e aggiornamento o annotazione sulla carta di circolazione. È esclusa la possibilità di trasporto di persone in piedi.
I sedili devono essere conformi all’allegato 7 del d.p.r. 10 febbraio 1981 n. 212 (art. 209 comma primo regolamento).
Sulle macchine agricole è vietato trasportate persone in piedi (art. 208 comma primo regolamento).
Sui rimorchi agricoli è generalmente vietato trasportare persone (art. 209 regolamento), e i rimorchi agricoli con almeno due assi e con sistema di frenatura di tipo continuo o misto ed automatico e con sospensioni elastiche (art. 209 comma secondo regolamento), appositamente omologati dalla direzione generale della motorizzazione civile competente, che provvede ad annotare sulla carta di circolazione l’apposita destinazione, possono essere adibite al trasporto esclusivo di persone (mai promiscuo al trasporto di cose) solo se equipaggiati già dalla fabbrica costruttrice con appositi sedili fissi (saldati al cassone) e con sponde alte novanta centimetri o attrezzati con apposito telone che copra l’intero rimorchio (art. 209 regolamento). Anche in queste ipotesi, il trasporto di persone potrà avvenire soltanto dal luogo dove ha sede l’azienda agricola o il centro di raccolta al posto di lavoro e viceversa (art. 208 regolamento) ed è vietato sedersi o appoggiarsi sulle sponde (art. 209, comma quarto regolamento).
Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli (e non anche sui rimorchi) non può superare quello indicato nella carta di circolazione (art. 169 comma secondo).


Macchine operatrici (art. 58 cod. strad.).
Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

NOTA

Il primo comma della norma in esame definisce le macchine operatrici mentre il secondo comma individua i possibili tipi di macchine operatrici in funzione della loro destinazione di lavoro.
In funzione della peculiarità dei diversi usi cui devono essere destinati nonché per le loro caratteristiche tecniche d’impiego le macchine operatrici possono essere munite di ruote o di cingoli ed essendo inquadrati tra i veicoli la loro circolazione è subordinata esclusivamente al trasferimento delle macchine stesse o allo spostamento di cose connesse con il loro ciclo operativo o a quello del cantiere. Tali spostamenti devono essere fatti nei limiti stabiliti dalle norme del regolamento di esecuzione.
Il trasporto di persone è disciplinato dal terzo comma della norma in esame, precisando che possono essere attrezzate per il trasporto di addetti in numero non superiore a tre compreso il conducente.
Infine il quarto comma precisa il limite massimo di velocità sia per le macchine operatrici munite di ruote pneumatiche, 40 km/h, e sia per quelle non munite di ruote pneumatiche o munite di cingoli, 15 km/h.

Veicoli con caratteristiche atipiche (art. 59 cod. strad.).
Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58 del codice della strada.

 
Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico
(art. 60 cod. strad.).
Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal p.r.a. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il centro storico della direzione generale della m.c.t.c.
I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla direzione generale della m.c.t.c., per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma secondo.
Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione nei registri previsti dall’articolo 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al p.r.a. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del p.r.a., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la direzione generale della m.c.t.c.
I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

NOTA

“Veicoli atipici”. È questa una nuova categoria di veicoli che trova la sua disciplina giuridica nell’articolo 59 del vigente codice della strada. La norma chiarisce che sono veicoli atipici i veicoli leggeri di città, i veicoli ibridi o multimodali, microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri e tutti i veicoli che si discostino da quelli classificati negli articoli dal 52 al 58.
Sia il veicolo ibrido che il veicolo multimodale o bimodale è caratterizzato dal fatto che può essere alimentato indifferentemente sia con l’energia elettrica che con l’energia termica, in funzione dell’ambiente nel quale circola.
“Veicoli d’epoca e di interesse storico”. La disciplina per questi veicoli è contenuta nell’articolo 60 del vigente codice della strada.



Sagoma limite (art. 61 cod. strad.).
Fatto salvo quanto disposto nell’articolo 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:  a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché‚ mobili; la larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purchè mobili; b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti 4,30 m; c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12,00 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati a due o più assi.
Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.
Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/Cee e successive modificazioni; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.
La lunghezza massima di 18,75 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato.
Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/Cee e successive modificazioni.
Il ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il ministro dei lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi.
Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del ministro dei trasporti (d.m. 16 giugno 1983; d.m. 28 maggio 1985).
Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla lunghezza massima, nel rispetto delle direttive emanate dal ministero dei trasporti e della navigazione (direzione generale della m.c.t.c.) (*).
Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo sono le seguenti:
Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d’ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 metri. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale. Le condizioni di inscrizioni e le possibilità di transito sono definite da tabelle di unificazione emanate dal ministero dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.). Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il ministero dei trasporti e della navigazione (direzione generale della m.c.t.c.) definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate nell’articolo 217, comma primo, del regolamento di esecuzione del codice della strada. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti, possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

NOTA

(*) Tali caratteristiche sono state stabilite con d.m. 13 marzo 1997, in G.U. n. 65 del 19 marzo 1997.

Direttiva 97/27/CE
2.4. per "dimensioni del veicolo" si intendono le dimensioni del veicolo per costruzione dichiarate dal costruttore;
2.4.1. per "lunghezza del veicolo" si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.1.
Oltre a quanto previsto da tale norma, nella misurazione della lunghezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:
- lavacristallo e tergicristallo,
- targhe di immatricolazione anteriore e posteriore,
- dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,
- dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,
- dispositivi di illuminazione,
- retrovisori,
- dispositivi di aiuto alla visione posteriore,
- tubi di presa d'aria,
- arresto longitudinale degli elementi smontabili,
- gradini di accesso,
- protezioni in gomma,
- piattaforme di sollevamento, rampe di accesso e attrezzature analoghe in ordine di marcia, di lunghezza non superiore a 200 mm, purché non aumentino la capacità di carico del veicolo,
- dispositivi di aggancio per i veicoli a motore;
2.4.2. per "larghezza del veicolo" si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.2.
In aggiunta alle disposizioni di tale norma, nella misurazione della larghezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:
- dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,
- dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,
- dispositivo di rilevazione del funzionamento anomalo del pneumatico,
- elementi sporgenti flessibili del sistema paraspruzzi (cfr. direttiva 91/226/CEE del Consiglio),
- dispositivi di illuminazione,
- per i veicoli delle categorie M2 e M3, rampe di accesso in ordine di marcia, piattaforme di sollevamento e attrezzature analoghe in ordine di marcia, purché non sporgano più di 10 mm dai fianchi del veicolo e gli angoli delle rampe anteriori o posteriori siano arrotondati con una curvatura non inferiore a 5 mm; i bordi devono essere arrotondati ed avere una curvatura di almeno 2,5 mm,
- retrovisori,
- indicatori della pressione dei pneumatici,
- predellini retrattili,
- la parte convessa del fianco del pneumatico situata immediatamente sopra il punto di contatto con il terreno;
2.4.3. per "altezza del veicolo" si intende la dimensione misurata conformemente alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.3.
In aggiunta alle disposizioni di tale norma, nella misurazione dell'altezza del veicolo non devono essere presi in considerazione i seguenti dispositivi:
- antenne,
- pantografi in posizione sollevata.
Occorre tener conto del dispositivo di sollevamento dell'asse nei veicoli che ne sono muniti;
2.4.4. per "lunghezza della superficie di carico" di un veicolo diverso da un trattore per semirimorchi o da un semirimorchio si intende la distanza tra il punto esterno più avanzato della superficie di carico ed il punto esterno più arretrato del veicolo misurata orizzontalmente sul piano longitudinale del veicolo.
Tale distanza deve essere misurata senza tener conto:
- della superficie di carico che precede l'estremità posteriore della cabina,
- dei dispositivi di cui al punto 2.4.1, o
- dei gruppi di refrigerazione sporgenti e di altri dispositivi ausiliari collocati davanti alla superficie di carico;

................................
7.2. Misurazione delle dimensioni
La lunghezza, larghezza e altezza fuoritutto sono misurate sul veicolo/sui veicoli in ordine di marcia presentati in base al punto 3.3 secondo le disposizioni del punto 2.4.
Se le dimensioni misurate differiscono da quelle dichiarate dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo, le dimensioni misurate sono utilizzate ai fini delle seguenti prescrizioni ed il servizio tecnico può dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli diversi da quelli presentati in base al punto 3.3.
7.3. Dimensioni massime autorizzate per i veicoli 
7.3.1. Lunghezza massima
7.3.1.1. Veicolo a motore: come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE,
7.3.1.2. rimorchio (esclusi i semirimorchi): come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE,
7.3.1.3. autosnodato: come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE,
7.3.1.4. semirimorchio:
la distanza di cui al punto 7.3.1.4.1 deve essere misurata senza tener conto dei dispositivi di cui al punto 2.4.1 e la distanza di cui al punto 7.3.1.4.2 deve essere misurata senza esclusione alcuna.
7.3.1.4.1. La distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore di un semirimorchio non deve superare il limite indicato al punto 1.6 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE, misurata orizzontalmente sul piano longitudinale del veicolo.
7.3.1.4.2. La distanza tra l'asse del perno di ralla e qualsiasi estremità sulla parte anteriore del semirimorchio non deve superare 2,04 m, come previsto al punto 4.4 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE, misurata orizzontalmente.
7.3.2. Larghezza massima
7.3.2.1. Qualsiasi veicolo: come previsto al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE.
7.3.2.2. Sovrastrutture fisse o mobili dei veicoli delle categorie N e O progettate appositamente per il trasporto a temperatura controllata di merci,
con pareti laterali di larghezza, compreso l'isolamento, superiore a 45 mm:
come previsto al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE.
7.3.3. Altezza massima
7.3.3.1. Qualsiasi veicolo: come previsto al punto 1.3 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE.
................................
7.6. Manovrabilità
7.6.1. Il veicolo a motore ed il semirimorchio devono poter essere manovrati, in entrambi i sensi, per una traiettoria completa di 360° entro una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m senza che nessuno dei punti più esterni del veicolo (ad eccezione degli elementi sporgenti prescritti per la larghezza del veicolo al punto 2.4.2) sporga dalla corona.
7.6.1.1. Per i veicoli e i semirimorchi muniti di dispositivo di sollevamento dell'asse (cfr. punto 2.14), questo requisito si applica altresì con l'asse/gli assi in posizione sollevata (a norma del punto 2.14).
Detti requisiti sono verificati come segue:
7.6.1.1. Veicoli a motore
Il veicolo deve essere manovrato in modo che il suo punto anteriore più esterno rasenti la circonferenza esterna della corona (vedi figura A).
7.6.1.2. Semirimorchi
Si considera che un semirimorchio sia conforme ai requisiti del punto 7.6.1 se il suo interasse non è superiore a


dove L è la larghezza del semirimorchio e l'interasse misurato ai fini del presente punto è la distanza tra l'asse del perno di ralla del semirimorchio e la linea mediana degli assi non sterzanti del carrello. Se uno o più assi non sterzanti del carrello sono dotati di un dispositivo di sollevamento dell'asse (cfr. punto 2.14), per l'interasse si prende in considerazione la lunghezza maggiore tra assi abbassati o sollevati. In caso di dubbio, l'autorità che rilascia l'omologazione può richiedere che venga effettuata una prova in base al punto 7.6.1.
7.6.2. Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie M2 o M3 e N
A veicolo fermo e con le ruote sterzanti in posizione tale che muovendo il veicolo il punto anteriore più esterno descriva una  circonferenza di 12,50 m di raggio, è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo  orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati delle categorie M2 e M3 le due unità rigide devono essere  allineate al piano.
Quando il veicolo avanza, in entrambi i sensi, lungo una circonferenza di 12,50 m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,80 m (vedi figura B) in caso di veicolo rigido o di più di 1,20 m (vedi figura C) in caso di autosnodato della categoria M2 e M3.
Per i veicoli muniti di dispositivi di sollevamento dell'asse, il presente requisito si applica anche con l'asse/gli assi in posizione sollevata (a norma del punto 2.14).
Per i veicoli della categoria N con assi sollevabili in posizione sollevata o scaricabili in posizione di scarico il valore 0,80 m è sostituito da 1,00 m.
7.6.3. Le prescrizioni di cui ai punti 7.6.1 e 7.6.2 possono anche essere verificate, a richiesta del costruttore, con un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione geometrica.

7.6.4. Nel caso di veicoli incompleti, il costruttore dichiara le dimensioni massime ammissibili del veicolo che devono essere verificate rispetto ai requisiti dei paragrafi 7.6.1 e 7.6.2.


Massa limite (art. 62 cod. strad.).
La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’articolo 10 e nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 62 del codice, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere: per i veicoli ad un asse 5 t; per quelli a due assi 8 t; per quelli a 3 o più assi 10 t.
Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2. La massa complessiva a pieno carico non può eccedere: se ad un asse 6 t, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato; se a due assi 22 t ; se a tre o più assi 26 t.
Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere: se si tratta di veicoli a due assi 18 t; se si tratta di veicoli a tre o più assi 25 t; quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal ministero dei trasporti: se a tre assi 26 t; se si tratta di veicoli a quattro o più assi 32 t.
Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
Nel rispetto delle condizioni prescritte dall’articolo 62, nei commi: “secondo” (rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2); “terzo” (veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro) e “sesto” (in corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare: 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; 16 t nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m; 20 t nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m), la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t; quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t; quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare se a quattro assi 40 t, se a cinque o più assi 44 t.
Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve eccedere 12 t.
In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare, se la distanza assiale è inferiore a 1 m, 12 t; se la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, 16 t nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, 20 t.
Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 62 del codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste all’articolo 62 comma settimo del codice.

Direttiva 97/27/CE
2.5. per "massa del veicolo in ordine di marcia" si intende la massa del veicolo scarico carrozzato e, in caso di veicolo trattore, munito di un dispositivo di attacco, in ordine di marcia o la massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido refrigerante, lubrificante, 90% del carburante, 100% degli altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta e conducente (75 kg) e, per gli autobus di linea e granturismo, la massa dell'accompagnatore (75 kg) se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo);
2.6. per "massa massima a carico tecnicamente ammissibile" (M) si intende la massa massima del veicolo, per costruzione e prestazioni, dichiarata dal costruttore.
La massa massima a carico tecnicamente ammissibile è utilizzata per stabilire la categoria del veicolo in conformità dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ad eccezione dei rimorchi ad asse centrale e dei semirimorchi, ove la massa da utilizzare sia quella corrispondente al carico che grava sugli assi quando il veicolo è caricato fino alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile.
Per definizione solo una massa massima a carico tecnicamente ammissibile può essere attribuita a una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti indicati nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva. La presente definizione vale, mutatis mutandis, per i requisiti tecnici dei punti 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 e 2.12;
2.7. per "massa tecnicamente ammissibile dell'asse (m)" si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale che l'asse può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore;
2.8. per "massa massima tecnicamente ammissibile del gruppo di assi (m)" si intende la massa massima corrispondente al massimo carico statico verticale che il gruppo di assi può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore;

2.9. per "massa rimorchiabile" si intende la massa di un rimorchio a timone o di un semirimorchio con "dolly" agganciati al veicolo a motore oppure la massa corrispondente al carico che grava sugli assi di un rimorchio ad asse centrale o di un semirimorchio agganciati al veicolo a motore;
2.10. per "massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile (TM)" si intende la massa massima rimorchiabile dichiarata dal costruttore;
2.11. per "massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore" si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile sul punto di aggancio per costruzione del veicolo a motore e/o del dispositivo di attacco, dichiarata dal costruttore. Per definizione, tale massa non comprende la massa del dispositivo di attacco in caso di veicoli trattori in ordine di marcia, ma la comprende nel caso degli altri veicoli;
2.12. per "massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale" si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile trasferito dal rimorchio sul veicolo trattore nel punto di aggancio, dichiarata dal costruttore del rimorchio;
2.13. per "massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (MC)" si intende il valore massimo della somma delle masse del veicolo a motore a carico e del rimorchio trainato a carico, per costruzione del veicolo a motore, dichiarata dal costruttore;
2.14. per "dispositivo di sollevamento dell'asse" si intende un dispositivo montato in permanenza sul veicolo al fine di ridurre o aumentare il carico sull'asse o sugli assi, secondo le condizioni di carico del veicolo:
- sollevando le ruote fino a staccarle dal suolo o abbassandole al livello del suolo oppure
- senza sollevare le ruote dal suolo (ad esempio nel caso di sistemi di sospensione pneumatica o altri sistemi),
per ridurre l'usura dei pneumatici quando il veicolo non è a pieno carico e/o per facilitare l'avviamento su superficie sdrucciolevole di veicoli a motore o combinazioni di veicoli, aumentando il carico sull'asse motore;
2.15. per "asse sollevabile" si intende un asse che può essere sollevato/abbassato dal relativo dispositivo di sollevamento, in base al punto 2.14, primo trattino;
2.16. per "asse scaricabile" si intende un asse il cui carico può essere variato, senza sollevare l'asse, con il relativo dispositivo di sollevamento in base al punto 2.14, secondo trattino;
2.17. per "sospensione pneumatica" si intende un sistema di sospensione in cui almeno il 75% dell'effetto elastico è determinato da una molla pneumatica;
2.18. per "sospensione riconosciuta equivalente a una sospensione pneumatica" si intende un sistema di sospensione dell'asse o del gruppo di assi del veicolo che soddisfa le prescrizioni del punto 7.11;
..................................
7.1. Misurazione della massa del veicolo in ordine di marcia e della sua distribuzione sugli assi
La massa del veicolo in ordine di marcia e la sua distribuzione sugli assi sono misurate sui veicoli presentati conformemente al punto 3.3, a veicolo fermo,
con le ruote nella direzione dell'asse longitudinale del veicolo.
Se le masse misurate differiscono di non più del 3% rispetto alle masse indicate dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di
veicolo, o di non più del 5% nel caso di un veicolo delle categorie N1, O1, O2 o M2 non superiore a 3,5 t, le masse in ordine di marcia e la loro distribuzione
sugli assi dichiarate dal costruttore sono utilizzate ai fini dei seguenti requisiti.
In caso contrario sono le masse misurate ad essere utilizzate ed il servizio tecnico può dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli diversi da quelli presentati in base al punto 3.3.
..................................
7.4. Calcolo della distribuzione della massa
7.4.1. Metodo di calcolo
7.4.1.1. Ai fini del calcolo della distribuzione della massa di seguito indicato, il costruttore deve fornire al servizio tecnico incaricato delle prove, in forma di tabella o altra forma appropriata, le informazioni necessarie per conoscere, per ogni configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori di tutti i punti dell'allegato II della presente direttiva: la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo, le masse massime
tecnicamente ammissibili sugli assi e sui gruppi di assi, la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile, e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.
7.4.1.2. Devono essere effettuati i calcoli appropriati per accertarsi che i seguenti requisiti siano soddisfatti per ciascuna configurazione tecnica del tipo.
A tal fine i calcoli devono limitarsi ai casi più sfavorevoli.
7.4.1.3. Nei seguenti requisiti, i simboli M, mi, mj, TM e MC designano rispettivamente i seguenti parametri per i quali devono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 7.4:
M = la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo;
mi = la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse designato "i",
ove "i" varia da 1 al numero totale degli assi del veicolo;
mj, = la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse unico o sul gruppo di assi designato "j", ove "j" varia da 1 al numero totale sugli assi unici
e sui gruppi di assi;
TM = la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile e MC = la massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.
7.4.1.4. Nel caso di un asse unico, designato "i" in quanto asse e "j" in quanto gruppo di assi mi = mj per definizione.
7.4.1.5. Nel caso di veicoli muniti di assi scaricabili, devono essere effettuati i seguenti calcoli con la sospensione degli assi caricata alla posizione normale di funzionamento. Nel caso di veicoli muniti di assi sollevabili, devono essere effettuati i seguenti calcoli con gli assi abbassati.
7.4.1.6. Per i gruppi di assi, il costruttore deve fornire le leggi di distribuzione tra gli assi della massa totale che grava sul gruppo (ad esempio indicando le formule di distribuzione o presentando grafici di distribuzione).
7.4.1.7. Nel caso di semirimorchi e di rimorchi ad asse centrale ed ai fini dei seguenti calcoli, il punto di aggancio è considerato come un asse designato "o" e le masse corrispondenti mo e mo sono definite, per convenzione, come la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio.
7.4.2. Requisiti per i veicoli delle categorie N e O, ad eccezione dei caravan
7.4.2.1. La somma delle masse m non deve essere inferiore alla massa M.
7.4.2.2. Per ciascun gruppo di assi designato "j", la somma delle masse m sui suoi assi non deve essere inferiore alla massa mj. Inoltre ciascuna delle masse m non deve essere inferiore alla parte di mj applicata sull'asse "i" quale determinata dalle leggi di distribuzione della massa di tale gruppo di assi.
7.4.2.3. La somma delle masse mj non deve essere inferiore alla massa M.
7.4.2.4. La massa in ordine di marcia, sommata alla massa corrispondente a 75 kg moltiplicata per il numero dei passeggeri e alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, non deve essere superiore alla massa M.
7.4.2.5. Quando il veicolo è carico fino alla sua massa M secondo ciascuna delle relative situazioni descritte di seguito ai punti da 7.4.2.5.1 a 7.4.2.5.3, la massa corrispondente al carico applicato sull'asse "i" non deve essere superiore alla massa mi, di tale asse, e la massa corrispondente al carico che grava sull'asse unico o gruppo di assi "j" non deve essere superiore alla massa mj. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore o la somma delle masse corrispondenti ai carichi sugli assi motori deve essere almeno pari al 25% della massa M.
7.4.2.5.1. Veicoli trainati o veicoli a motore diversi dai veicoli trattori:
7.4.2.5.1.1. Distribuzione uniforme della massa nel caso di veicoli completi o completati ad eccezione di quelli menzionati al punto 7.4.2.5.1.2: il veicolo in ordine di marcia, con una massa di 75 kg posizionata su ciascun sedile passeggeri e con il carico utile distribuito in modo uniforme nella parte destinata al trasporto di merci, è carico fino alla sua massa M.
7.4.2.5.1.2. Distribuzione estrema della massa (carico non uniforme) nel caso dei veicoli incompleti o destinati a usi speciali comportanti il trasporto soltanto di carichi distribuiti in modo non uniforme: il costruttore deve dichiarare le posizioni estreme ammissibili possibili del baricentro del carico utile e/o struttura e/o attrezzatura o finiture interne (ad esempio da 0,50 a 1,30 m davanti al primo asse posteriore). La verifica deve essere effettuata in modo da coprire tutte le possibili posizioni di tale baricentro con il veicolo in ordine di marcia - con una massa di 75 kg collocata su ciascun sedile passeggeri - carico fino alla sua massa M.
7.4.2.5.2. Veicoli trattori per rimorchi (trattori stradali) ed autocarri progettati per trainare rimorchi ad asse centrale:
7.4.2.5.2.1. Devono essere effettuati, in tutti i casi appropriati tra quelli possibili di seguito indicati, gli stessi calcoli previsti al punto 7.4.2.5.1.1 nel caso di veicoli completi o completati diversi da quelli per usi speciali, o al punto 7.4.2.5.1.2 nel caso di veicoli incompleti o per usi speciali:
a) senza alcun carico sul punto di aggancio (ad eccezione, per i trattori stradali, di quello corrispondente alla massa del dispositivo di attacco ove installato dal costruttore, compreso nella massa in ordine di marcia in base al punto 2.5);
b) un carico corrispondente alla massa massima del dispositivo di attacco dichiarata dal costruttore, qualora questi non installi il dispositivo di attacco, che grava sul punto di aggancio (e detratta dal carico utile);
c) un carico corrispondente alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio che grava sul medesimo (e detratta dal carico utile).
7.4.2.5.3. Veicoli trattori per semirimorchi (trattori per semirimorchi).
7.4.2.5.3.1. Nel caso di un veicolo completo o completato: il costruttore deve dichiarare le posizioni estreme dell'asse della ralla. La verifica deve essere svolta in modo tale da coprire tutte le possibili posizioni dell'asse della ralla, con il veicolo in ordine di marcia - con una massa di 75 kg collocata su ciascun sedile passeggeri - carico fino alla sua massa M (con il carico utile che grava sull'asse della ralla).
7.4.2.5.3.2. Nel caso di un veicolo incompleto: devono essere effettuate le stesse verifiche previste al punto 7.4.2.5.3.1 in base alle posizioni estreme ammissibili dell'asse della ralla dichiarate dal costruttore.
7.4.2.6. Quando un veicolo della categoria N è carico fino alla sua massa M e l'asse posteriore (designato "n" in quanto asse) o il gruppo di assi posteriori (designati "q" in quanto gruppo di assi) sono carichi fino alle loro masse mn o mq, la massa applicata sull'asse sterzante o sugli assi sterzanti non deve essere inferiore al 20% della massa M.
7.4.2.7. MC non può essere superiore a M + TM.
7.4.3. Requisiti per autobus di linea o granturismo
7.4.3.1. Si applicano i requisiti dei punti da 7.4.2.1 a 7.4.2.3 e del punto 7.4.2.7.
7.4.3.2. La massa del veicolo in ordine di marcia sommata alla massa Q definita di seguito nella tabella del punto 7.4.3.3.1, moltiplicata per il numero totale dei passeggeri, nonché alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, alle masse B e BX definite di seguito al punto 7.4.3.3.1 non deve essere superiore alla massa M.
7.4.3.3. Quando il veicolo incompleto è carico fino alla sua massa M secondo la situazione descritta al precedente punto 7.4.2.5.1.2, o quando il veicolo completo o completato in ordine di marcia è carico come descritto di seguito al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico su ciascun asse non deve essere superiore alla massa mi di tale asse e la massa corrispondente al carico su ciascun asse unico o gruppo di assi non deve essere superiore alla massa mj di tale gruppo di assi. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore o la somma delle masse corrispondenti al carico sugli assi motori deve essere almeno pari al 25% della massa M.
7.4.3.3.1. Il veicolo in ordine di marcia è caricato con una massa Q per ciascun sedile passeggeri, un numero SP, corrispondente al numero di posti in piedi, di masse Q distribuite in modo uniforme sulla superficie disponibile per i posti in piedi S1, una massa uguale a B (kg) distribuita in modo uniforme nei vani bagagli e, se del caso, una massa uguale a BX (kg) distribuita in modo uniforme sulla superficie del tetto adibita al trasporto bagagli, dove:
S1 è la superficie per posti in piedi, quale definita nella direttiva, di imminente adozione, del Parlamento €peo e del Consiglio concernente disposizioni speciali per i veicoli delle categorie M2 e M3. In attesa dell'adozione di tale direttiva, S1 è determinata come definito nei regolamenti ECE/ONU n. 36 (doc. E/ ECE/ TRANS/505/Rev1, Add 35) e n. 52 (doc. E/ ECE/ TRANS/ 505/Rev1, Add 51);
il numero SP, dichiarato dal costruttore, non deve essere superiore al valore S1/Ssp, dove Ssp è la superficie convenzionale prevista per un posto in piedi specificata di seguito nella tabella;
B (kg), dichiarata dal costruttore, corrisponde ad un valore numerico non inferiore a 100 ´ V (dove V = volume totale dei vani bagagli in m3);
BX, dichiarata dal costruttore, esercita un peso specifico non inferiore a 75 kg/m2 su tutta la superficie del tetto adibita al trasporto bagagli;
Q e Ssp corrispondono ai valori riportati nella tabella seguente:

 Classe di veicolo

Massa Q (kg) per passeggero

Ss in base p  (m al quadrato/  passeggero)  superficie  convenzionale  per un posto  in piedi

Classe I & A (**)

68

0,125

Classe II

71 (*)

0,15

Classe III & B

71 (*)

Nessun posto in piedi

[*] Compresi 3 kg di bagaglio a mano.
[**] Per i veicoli della classe II o classe III o classe B che devono essere omologati anche come veicoli della classe I o classe A, la massa del bagaglio trasportato nei vani bagagli accessibili soltanto dall'esterno del veicolo non deve essere presa in considerazione ai fini dell'omologazione per queste ultime classi.

7.4.3.4. Quando il veicolo è in ordine di marcia o carico come precisato al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico sull'asse o gruppo di assi anteriori non deve essere inferiore alla percentuale della massa M prevista nella seguente tabella:

Condizioni di carico

Classe I & A

Classe II

Classe III & B

Rigido

Snodato

Rigido

Snodato

Rigido

Snodato

A vuoto

20

20

25

20

25

20

Carico

25

20

25

20

25

20

7.4.4. Requisiti per i veicoli delle categorie M2 o M3 diversi dagli autobus di linea o granturismo e per i caravan Si applicano i requisiti dei punti da 7.4.2.1 a 7.4.2.4 e del punto 7.4.2.7. Inoltre, quando un veicolo incompleto è carico fino alla sua massa M secondo la situazione descritta al punto 7.4.2.5.1.2, o quando il veicolo completo o completato in ordine di marcia è carico fino alla sua nassa M, come descritto all'appendice dell'allegato II della direttiva 92/21/CEE del Consiglio, la massa corrispondente al carico su ciascun asse non deve essere superiore alla massa m di tale asse e la massa corrispondente al carico su ciascun asse unico o gruppo di assi non deve essere superiore alla massa su tale gruppo di assi. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore o la somma delle masse corrispondenti ai carichi sugli assi motori deve essere almeno pari al 25% della massa M.

Veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 cod. strad.).
È  eccezionale  il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi,  per specifiche esigenze funzionali,  i limiti di sagoma o di massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a
) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’articolo 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’articolo 61, sempreché‚ non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’articolo 62;
b
) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unità, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
a
) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c
) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d
) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall’articolo 61;
e
) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di container, casse mobili di tipo unificato eccedenti le dimensioni stabilite dall’articolo 61 o le masse stabilite nell’articolo 62;
f) mezzi d’opera definiti all’articolo 54, comma primo, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall’articolo 62;
g
) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi.
Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività aziendale; l’immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
– “di cui al comma terzo, lettera d)” quando, ancorché per effetto del carico non eccedano in altezza di 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma quarto (autostrade o strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 m);
– “di cui al comma terzo, lettere e) e g)” quando non eccedano l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall’articolo 61 o le masse stabilite dall’articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma quarto (autostrade o strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 m).
I veicoli, classificati mezzi d’opera (art. 54, comma primo, lettera n)) e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a
) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell’articolo 61;
b
) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
c
) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d
) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’articolo 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere: a) veicoli a motore isolati: due assi: 20 t; tre assi: 33 t; quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; b) complessi di veicoli: quattro assi: 44 t; cinque o più assi: 56 t; cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
L’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l’impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento. L’autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì essere determinato l’ammontare dell’indennizzo, dovuto all’ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma diciassettesimo.
L’autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.
L’autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma primo quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l’autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall’articolo 61.
I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma primo. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché‚ presentano un’eccedenza in lunghezza rispetto all’articolo 61 dovuta all’asta di presa di corrente in posizione di riposo. L’immatricolazione, ove ricorra, e l’autorizzazione all’impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
L’autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall’articolo 93.
Negli articoli da 9 a 20 e relative appendici del regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d’opera.
 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Appendice I - Art. 9
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa)

Appendice II - Art. 9
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni)

Appendice III - Art. 10
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera)
 
Appendice IV - Art. 12
(Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale)


Sagome e massa limite delle macchine agricole (art. 104 cod. strad.).
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall’articolo 61 del codice rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
Salvo quanto diversamente disposto dall’articolo 57 del codice, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere se a un asse 5 t; se a due assi 8 t; se a tre o più assi 10 t.
Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive non possono superare rispettivamente se a un asse 6 t, se a due assi 14 t, se a tre o più assi 20 t.
La massa massima sull’asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall’asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni: a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata; b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata; c) la lunghezza complessiva dell’insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata; d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice; e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti; f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l’attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

Massa complessiva a pieno carico in tonnellate (art. 62 cod. strad.).
 
Si riportano i valori della massa limite previsti dal codice della strada per i vari tipi di veicoli a motore, in relazione al numero degli assi:

 

 

1 asse

2 assi

3 assi

4 assi

5  o
più assi

Veicoli in generale (rimorchi, semirimorchi, autoveicoli vari)

 


5


8


10

 

 

Motoveicoli e ciclomotori

 

 

 

 

 

 

Ciclomotori

0,55

 

 

 

 

 

Motoveicoli

2,5

 

 

 

 

 

Motoarticolati

2,5

 

 

 

 

 

Rimorchi, esclusi i semirimorchi, muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, esclusa l’unità posteriore dell’autosnodato

 





6





22





26

 

 

Veicoli a motore isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 (daN = decanewton) e, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui deve essere maggiore o eguale a 1 metro

 

 







18







25







31

 

Veicoli a motore muniti anche di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche

 

 


26


32

 

 

Autoveicoli trasporto promiscuo

 

 

 

 

 

 

con motore termico

3,5

 

 

 

 

 

con motore elettrico

4,5

 

 

 

 

 

Autobus urbani e suburbani di linea

 

 

19

 

 

 

Autotreni

 

 

 

24

40

44

Autoarticolati

 

 

 

30

40

44

Autosnodati

 

 

 

30

40

44

Mezzi d’opera

 

 

 

 

 

 

veicoli isolati

 

 

 

20

33

40

complessi di veicoli

 

 

 

 

 

44

betoniere per calcestruzzo

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

56

altri mezzi d’opera

 

 

 

 

 

 

Rimorchi

 

6

22

26

 

 

Macchine agricole

 

 

 

 

 

 

con ruote

 

5

8

10

 

 

semoventi o trainate

 

6

14

20

 

 

agricole cingolate

 

 

16

 

 

 

Asse singolo più caricato

12 t

 

 

 

 

 

Assi contigui con interasse inferiore a 1 metro

12 t

 

 

 

 

 

Assi contigui con interasse sup. a 1 metro e inf a 1,3 metri


16 t

 

 

 

 

 

Assi contigui con interasse tra 1,3 e 2 metri

20 t

 

 

 

 

 

Assi contigui con interasse maggiore di 2 metri

24 t

 

 

 

 

 

Mezzi d’opera

 

 

 

 

 

 

asse più caricato

13 t

 

 

 

 

 

Macchine agricole

 

 

 

 

 

 

asse più caricato

10 t

 

 

 

 

 

assi contigui con interasse inf a 1,2 metri

11 t

 

 

 

 

 

con interasse eguale o magg. di 1,2 metri

14 t

 

 

 

 

 

Massa sugli assi: è la massa massima consentita dall’articolo 62 del codice della strada su un asse o su coppie di assi, fissato dalla casa costruttrice e approvato in sede di omologazione del veicolo.
 
Dimensioni massime di ingombro (art. 61 cod. strad.).

I limiti di sagoma che ogni veicolo compreso il suo carico deve rispettare:

 

Altezza

Larghezza (1)

Lunghezza (2)

Autoveicoli isolati

4 m

2,55 m

12 m

Autobus e filobus urbani suburbani destinati a servizi pubblici di linea  circolanti su itinerari prestabiliti



4,30 m



2,55



12 m

Autosnodati

4 m

2,55 m

16,50 m (A)

Autoarticolati

4 m

2,55 m

16,50 m (A)

Autoarticolati di linea per trasporto persone

4 m

2,55 m

16,50 (A)

Autosnodati di linea per trasporto persone

4 m

2,55 m

18,00 m

Autotreni

4 m

2,55 m

18,35 m

Filotreni

4 m

2,55 m

18,35 m

Veicoli trasporto merci deperibili

4 m

2,60 m

12,00 m

Bisarche: Veicoli attrezzati solo per trasporto di veicoli

Veicoli isolati

4,20 m

2,55 m

13,44 m

Autoarticolati

4,20 m

2,55 m

17,36 m

Autotreni

4,20 m

2,55 m

20,16 m

Veicoli adibiti al trasporto di containers:

 

 

 

Veicoli isolati

4,20 m

2,55 m

13,44 m

Autoarticolati

4,20 m

2,55 m

17,36 m

Autotreni

4,20 m

2,55 m

20,16 m

Veicoli ad altezza variabile per trasporto animali vivi:  

Veicoli isolati

4,30 m

2,55 m

13,44 m

Autoarticolati

4,30 m

2,55 m

17,36 m

Autotreni

4,30 m

2,55 m

20,16 m

Motoveicoli e ciclomotori

Ciclomotori

2,20 m

1,30 m

3,60 m

Motoveicoli

2,50 m

1,60 m

4,00 m

Motoarticolati

2,50

1,60 m

5,00 m

Rimorchi

Rimorchi a un asse (esclusi caravan)

4,00 m

2,55 m

7,50 m

Rimorchi a due o più assi (esclusi caravan)

4,00 m

2,55 m

12,00 m

Caravan a un asse

1,8 di C.

2,30 m

6,50 m

Caravan a più assi

1,8 di C.

2,30 m

8,00 m

Semirimorchi

4,00 m

2,55 m

(+)

Macchine agricole

 

 

 

semoventi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

trainate a un asse

4,00 m

2,55 m

7,50 m

trainate a due o più assi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

Macchine operatrici

semoventi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

Macchine operatrici

trainate a un asse

4,00 m

2,55 m

7,50 m

a due o più assi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

Complessi di macchine agricole semoventi e trainate


4,00 m


2,55 m


16,50 m

Complessi di macchine operatrici semoventi e trainate


4,00 m


2,55 m


18,35 m

 (1) Esclusi retrovisori mobili.
(2) Compresi organi di traino.

(+) Limiti complessivi degli autoarticolati.
(A) La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Se non si verifica anche una sola di dette condizioni, la lunghezza massima degli autoarticolati non può superare 15,50 m.
La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità superiore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola di queste condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m.

I limiti di sagoma e di massa dei veicoli compreso il carico.

 

Altezza

Largh. (1)

Lungh. (2)

Massa complessiva (t)

Autoveicoli isolati

4 m

2,55 m

12 m

18

25/26

32

 

 

Autobus e filobus urbani e suburbani destinati a servizi pubblici di linea circolanti su itinerari prestabiliti





4,30 m





2,55 m





12,00 m

 

 





19

 

 

Autosnodati

4 m

2,55 m

16,50 m (A)

 

 

30

40

44

Autoarticolati

4 m

2,55 m

16,50 m (A)

 

 

30

40

44

Autoarticolati di linea per trasporto persone


4 m


2,55 m


16,50 (A)

 

 

30

40

44

Autosnodati di linea per trasporto persone

4 m

2,55 m

18,00 m

 

 

30

40

44

Autotreni

4 m

2,55 m

18,75 m

 

 

24

40

44

Filotreni

4 m

2,55 m

18,35 m

 

 

24

40

44

Veicoli trasporto merci deperibili


4 m


2,60 m


12,00 m

 

 

 


C.d.S.

 

Bisarche: Veicoli attrezzati solo per trasporto di veicoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli isolati

4,20 m

2,55 m

13,44 m

18

25/26

32

 

 

Autoarticolati

4,20 m

2,55 m

17,36 m

 

 

30

40

44

Autotreni

4,20 m

2,55 m

20,16 m

 

 

24

40

44

Veicoli adibiti al trasporto di containers:

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli isolati

4,20 m

2,55 m

13,44 m

18

25/26

32

 

 

Autoarticolati

4,20 m

2,55 m

17,36 m

 

 

30

40

44

Autotreni

4,20 m

2,55 m

20,16 m

 

 

24

40

44

Veicoli ad altezza variabile per trasporto animali vivi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli isolati

4,30 m

2,55 m

13,44 m

18

25/26

32

 

 

Autoarticolati

4,30 m

2,55 m

17, 36 m

 

 

30

40

44

Autotreni

4,30 m

2,55 m

20,16 m

 

 

24

40

44

Motoveicoli e ciclomotori

 

 

 

 

 

 

   

Ciclomotori

2,20 m

1,30 m

3,60 m

0,55

 

 

   

Motoveicoli

2,50 m

1,60 m

4,00 m

2,5

 

 

   

Motoarticolati

2,50 m

1,60 m

5,00 m

2,5

 

 

   

Rimorchi

 

 

 

 

 

 

   

Rimorchi a un asse (esclusi caravan)


4,00 m


2,55 m


7,50 m


6


22


26

   

Rimorchi a due o più assi (esclusi caravan)


4,00 m


2,55 m


12,00 m

 


22

 

   

Caravan a un asse

1,8 di C.

2,30 m

6,50 m

 

 

 

   

Caravan a più assi

1,8 di C

2,30 m

8,00 m

 

 

 

   

Semirimorchi

4,00 m

2,55 m (+)

 

 

 

 

   

Macchine agricole

 

 

 

 

 

 

   

semoventi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

6

14

20

   

trainate a un asse

4,00 m

2,55 m

7,50 m

14

 

 

   

trainate a due o più assi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

 

 

20

   

Macchine operatrici

 

 

 

 

 

 

   

semoventi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

 

 

 

   

trainate a un asse

4,00 m

2,55 m

7,50 m

 

 

 

   

a due o più assi

4,00 m

2,55 m

12,00 m

 

 

 

   

Complessi di macchine agricole semoventi e trainate



4,00 m



2,55 m



16,50 m

 

 

 

   

Complessi di macchine operatrici semoventi e trainate



4,00 m



2,55 m



18,35 m

         

(+) Limiti complessivi degli autoarticolati.
(A) La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Se non si verifica anche una sola di dette condizioni, la lunghezza massima degli autoarticolati non può superare 15,50 m. La lunghezza massima di 18,75 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità anteriore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,40 m, sempre misurata parallelamente all’asse longitudinale dell’autotreno, tra l’estremità superiore della zona di carico dietro l’abitacolo e l’estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola di queste condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m.

Note tecniche sui veicoli.

Sbalzo.
Parte del veicolo che sporge oltre l’asse anteriore o posteriore.
Le parti a sbalzo devono trovarsi, con veicolo a pieno carico, al di sopra di un piano inclinato di sette gradi sull’orizzontale e passante per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote più prossime.
– “Sbalzo anteriore”. Distanza tra il piano verticale trasversale passante per il centro dell’appoggio più avanzato e il piano verticale trasversale tangente all’estremità anteriore del veicolo, tenuto conto degli organi di manovra e degli altri elementi collegati rigidamente al veicolo. Nel caso di rimorchio con timone incernierato, non si considerano le parti aggettanti del timone e dei relativi organi di attacco. Per gli autoveicoli e i loro rimorchi lo sbalzo anteriore non deve superare il 50% del passo.
– “Sbalzo posteriore”. Distanza tra il piano verticale trasversale passante per il centro dell’appoggio più arretrato e il piano verticale trasversale tangente all’estremità posteriore del veicolo, tenuto conto degli organi di manovra e degli altri elementi collegati rigidamente al veicolo, ad eccezione dell’eventuale dispositivo di traino. Lo sbalzo posteriore non deve superare il 60% del passo.
Per gli autoveicoli ad uso speciale adibiti al soccorso stradale o alla rimozione di veicoli lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilità originaria dell’autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l’85% del passo. Lo sbalzo si misura a partire dall’asse estremo.
 
Fascia di ingombro.
Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d’ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 metri.
Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale.

vedi sopra Direttiva 97/27/CE
 
Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
La larghezza disponibile dei sedili per l’accertamento del numero dei posti deve essere: per il conducente almeno 600 mm; per ogni passeggero ... almeno 400 mm; per ogni passeggero (taxi) ... almeno 450 mm.

Struttura portante.
Le strutture portanti utilizzate per la costruzione dei veicoli a motore sono essenzialmente di due tipi:
– “con telaio” composto da due longheroni di acciaio aventi sezione a “C”, collegati tramite elementi trasversali. Viene usata principalmente per la costruzione di veicoli pesanti aventi elevate masse complessive essendo più adatta a sopportare carichi rilevanti e si presta ad essere allestita con carrozzerie e/o accessori adatti ai vari tipi di trasporto;
– “a scocca portante (carrozzeria portante)” costruita in robusta lamiera opportunamente sagomata e rinforzata tramite nervature e strutture scatolate unite con punti di saldatura elettrici. Viene usata per la costruzione di veicoli aventi modesti valori della massa complessiva. La stessa carrozzeria funge da struttura portante permettendo la realizzazione di veicoli più leggeri e aumentando la capacità della struttura di assorbire l’energia cinetica in caso di urto. Permette pure la realizzazione di carrozzerie con coefficiente aerodinamici più bassi.
Sul telaio o sulla scocca portante deve essere impresso il numero identificativo di telaio del veicolo punzonato dal costruttore prima di immettere il veicolo in circolazione e deve corrispondere a quello indicato sulla targhetta e sulla dichiarazione di conformità o sul certificato di origine. 

Carrozzeria.
Le carrozzerie utilizzate nella produzione di veicoli sono prevalentemente del tipo autoportante.
La realizzazione di queste strutture richiede particolari accorgimenti costruttivi che garantiscano una buona resistenza dei materiali utilizzati agli agenti atmosferici (corrosione) e un’adeguata resistenza alle sollecitazioni indotte dal carico del veicolo, dalle asperità della strada e dalle accelerazioni dovute al moto.
La carrozzeria esplica spesso una funzione portante e contribuisce ad aumentare le caratteristiche di resistenza, di rigidezza e di assorbimento delle sollecitazioni della struttura portante vera e propria.
La carrozzeria e gli elementi che costituiscono la sua struttura portante nonché la cabina di guida non possono subire trasformazioni, modifiche o adattamenti che non siano approvati dai competenti uffici della motorizzazione civile, previo rilascio di nulla osta del costruttore.
I veicoli industriali servono al trasporto razionale di persone e di merci. È importante avere un rapporto favorevole dello spazio totale e del carico utile rispetto al peso complessivo del veicolo. I limiti nel volume di carico e nel peso complessivo vengono stabiliti da apposite norme legislative.

Attrezzature particolari.
Sono le attrezzature che caratterizzano gli autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici.
Il codice della strada (art. 54) e il regolamento di esecuzione (art. 203), danno una classificazione di queste attrezzature:
– “gli autoveicoli per trasporti specifici” sono veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
– “gli autoveicoli per uso speciale” sono veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
– “i mezzi d’opera”: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa (art. 62 cod. strad.) e non superiori a quelli previsti per i mezzi d’opera (art. 10, comma ottavo, cod. strad.) e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’articolo 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili ad uso misto su strada e fuori strada.

Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d’opera.
Tra i materiali assimilati indicati dall’articolo 54, comma primo, lettera n) del codice sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d’opera. Il ministro dei trasporti può classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d’opera, altri materiali risultanti da necessità operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto.

Autotreni attrezzati per carichi indivisibili.
Costituiscono un’unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di carichi indivisibili poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone, nel rispetto delle norme tecniche diramate al riguardo dal ministero dei trasporti (direzione generale della m.c.t.c.)

Massa rimorchiabile (artt. 12 e 63 cod. strad.; 219 reg. e app. III).

Direttiva 97/27/CE
1.4. Per "massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione in uno Stato membro" di un veicolo a motore si intende la massa massima rimorchiabile dal veicolo a motore dichiarata dalle autorità di tale Stato membro con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato o ammesso alla circolazione in tale Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.
1.4.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime rimorchiabili ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
1.4.2. Ciascuna delle autorità degli Stati membri deve stabilire, per i rispettivi paesi, la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione di un determinato veicolo come segue:
- per definizione, solo una massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita ad una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva;
- la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile e alle pertinenti masse massime autorizzate in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo.
1.5. Per "massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione in uno Stato membro" si intende la somma delle masse del veicolo a carico e del suo rimorchio a carico con la quale il veicolo stesso deve essere immatricolato o ammesso alla circolazione in tale Stato membro su richiesta del costruttore del veicolo.
1.5.1. Per qualsiasi configurazione tecnica del tipo di veicolo, quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva, il costruttore del veicolo può indicare, all'atto dell'omologazione a norma della presente direttiva, una serie di masse massime ammissibili della combinazione di veicoli previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione che saranno verificate in via preventiva dall'autorità che rilascia l'omologazione in base ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
1.5.2. Le autorità degli Stati membri stabiliscono, per i rispettivi paesi, la massa massima a carico ammissibile dalla combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione di un determinato veicolo come segue:
- per definizione e in linea di massima, solo una massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione può essere attribuita ad una data configurazione tecnica del tipo di veicolo a motore quale definita da una serie di possibili valori dei punti stabiliti nella scheda informativa dell'allegato II della presente direttiva. Tuttavia, secondo la prassi vigente nello Stato membro interessato, si può distinguere una massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione per numero totale previsto di assi della combinazione di veicoli e tale massa può altresì dipendere da altre caratteristiche della combinazione di veicoli in questione, quali il tipo di trasporto previsto (per esempio container ISO di 40 piedi per il trasporto combinato, ecc.);
- la massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione è determinata quale la massa più grande inferiore o uguale alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli e alle pertinenti masse massime autorizzate in vigore in tale Stato membro (o ad una massa inferiore se richiesto dal costruttore d'intesa con l'autorità dello Stato membro) conforme ai requisiti del punto 2 del presente allegato.
Ciò non preclude la possibilità per gli Stati membri di autorizzare una massa superiore ai fini del trasporto di carichi indivisibili o ai fini di determinate operazioni di trasporto nazionale che non influenzano sensibilmente la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, entro i limiti della massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.

2. Determinazione delle masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione
2.1. Per la determinazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle diverse masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, si applicano le disposizioni del punto 7.4 dell'allegato I della presente direttiva. A tal fine i simboli M, mi, mj, TM e MC contenuti in tale punto indicano rispettivamente la massa massima a carico ammissibile del veicolo per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, la massa massima ammissibile sull'asse designato "i" e sull'asse unico o sul gruppo di assi designato "j" per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, la massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e la massa massima a carico ammissibile della combinazione di veicoli per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.
2.2. Determinazione della massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.
2.2.1. La massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione di un veicolo a motore destinato a trainare un rimorchio, che si tratti o no di un veicolo trattore, è data dal valore più basso tra i seguenti:
a) la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile in funzione della costruzione e delle prestazioni del veicolo e/o della resistenza del dispositivo meccanico di attacco;
b) per i veicoli destinati unicamente a trainare rimorchi senza freno di servizio: metà della massa del veicolo in ordine di marcia con un massimo di 0,750 t;
c) per i veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 t, destinati unicamente a trainare rimorchi con freno di servizio: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo oppure, per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 7.5 dell'allegato I), tale massa moltiplicata per 1,5, con un massimo di 3,5 t;
d) per i veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 t, destinati unicamente a trainare rimorchi con freno di servizio ad inerzia: 3,5 t;
e) per i veicoli aventi massa massima superiore a 3,5 t destinati a trainare rimorchi dotati di un sistema di frenatura continua: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo moltiplicato per 1,5,
purché siano soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni tecniche della direttiva 96/53/CE.
In deroga alle disposizioni del punto 1.4 del presente allegato, per i veicoli destinati a trainare più di un tipo di rimorchio di cui alle lettere b), c), d) ed e), possono essere definite per ciascuna configurazione tecnica del tipo di veicolo fino a tre diverse masse massime rimorchiabili ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, in funzione delle caratteristiche del raccordo dei freni del veicolo a motore: una per i rimorchi senza freno di servizio, una per i rimorchi con freno ad inerzia e una per i rimorchi con un sistema di frenatura continua. Tali masse sono determinate come indicato sopra, applicando rispettivamente le lettere b), c), d) ed e).
Una massa inferiore a quella così determinata può essere accettata dallo Stato membro se richiesto dal costruttore.
3. Requisiti tecnici per l'installazione sui veicoli di assi sollevabili o scaricabili (allegato I, punti da 2.14 a 2.16)
3.1. È ammessa l'installazione su qualsiasi veicolo di uno o più assi sollevabili o scaricabili.
3.2. Se su un veicolo sono installati uno o più assi sollevabili o scaricabili (allegato I, punti da 2.14 a 2.16), occorre accertarsi che in tutte le condizioni di guida, ad eccezione di quelle menzionate al punto 3.5, non siano superate le masse massime ammissibili sugli assi e sui gruppi di assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione. A tal fine, l'asse sollevabile o scaricabile è abbassato fino al suolo automaticamente se l'asse o gli assi più vicini del gruppo o l'asse anteriore del veicolo a motore sono carichi alla loro massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.
3.3. Una o più spie gialle nella cabina indicano al conducente che l'asse o gli assi sollevabili o scaricabili del veicolo a motore o del rimorchio sono sollevati.
3.4. I dispositivi di sollevamento degli assi montati su un veicolo cui si applica la presente direttiva, nonché i relativi sistemi di funzionamento, devono essere progettati e installati in modo da prevenirne l'uso improprio o la manomissione.
3.5. Requisiti per l'avviamento dei veicoli a motore su superfici sdrucciolevoli.
3.5.1. In deroga al punto 3.2, e per facilitare l'avviamento dei veicoli a motore o delle combinazioni di veicoli su superfici sdrucciolevoli, nonché per aumentare l'attrito degli pneumatici su tali superfici, il dispositivo di sollevamento dell'asse può anche azionare l'asse sollevabile o scaricabile di un veicolo a motore o di un semirimorchio per aumentare la massa dell'asse motore del veicolo a motore, alle seguenti condizioni:
- la massa corrispondente al carico su ciascun asse del veicolo può superare la pertinente massa massima autorizzata sull'asse in vigore nello Stato membro fino al 30%, purché non sia superato il valore dichiarato dal costruttore per questo fine specifico;
- la massa corrispondente al carico restante sull'asse anteriore deve rimanere superiore a zero (ad es. in caso di asse posteriore scaricabile con lungo sbalzo posteriore, il veicolo non deve impennarsi);
- l'asse sollevabile o scaricabile deve essere azionato soltanto con uno speciale dispositivo di controllo;
- dopo la messa in marcia del veicolo a motore e non appena il veicolo raggiunge una velocità di 30 km/h, l'asse deve riabbassarsi al suolo o ricaricarsi automaticamente.

Il valore massimo della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. La massa rimorchiabile è limitata anche dal valore dell’aderenza, cioè dal valore dello sforzo massimo che può essere applicato alle ruote motrici. Se lo sforzo per trainare il rimorchio supera il valore dell’aderenza, le ruote della motrice slittano. I trattori stradali non atti al carico utile, vengono generalmente zavorrati per aumentare il peso aderente, cioè il peso che grava sulle ruote motrici; negli autocarri la zavorra è costituita dal carico utile: si deve pertanto evitare nel modo più assoluto di circolare con rimorchio carico e autocarro scarico in quanto la massa rimorchiabile di quest’ultimo risulta sensibilmente ridotta e quindi le ruote slittano facilmente, sia su strada in salita che durante la frenatura.
Per una buona aderenza è necessario che i pneumatici abbiano un buon battistrada, che il veicolo sia carico e che il manto stradale sia asciutto e rugoso.
Il rapporto, arrotondato a cento, non deve essere superiore a:
– sei per i trasporti eccezionali, quando la motrice non possa superare in servizio di traino la velocità di 40 Km/h ed abbia peso aderente non inferiore al 75% della propria massa complessiva( Per peso aderente si intende la parte di massa totale che grava sulle ruote motrici);
– tre per i trattori stradali, muniti di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico, non suscettibili di superare la velocità di 40 Km/h: a) 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico; b) 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara (massa del veicoli in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli; c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.
Per gli autoarticolati i valori massimi si riferiscono al rapporto tra la massa massima sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a pieno carico del semirimorchio.
Per la determinazione della massa rimorchiabile, le prove, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare: a) che il complesso di veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all’8%; b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto più elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all’1%.
L’accertamento può essere effettuato verificando che l’accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec2, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima.
Questa prova non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.
Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio è necessario che: a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibile tra loro; b) siano verificate le condizioni di inscrivibilità in curva (corona circolare di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m); c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro; d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e di illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili tra loro; e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di sagoma di cui all’articolo 61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di containers di cui all’articolo 10, comma terzo, lettere d) ed e) del codice, quando per tali veicoli non ricorra l’obbligo della autorizzazione alla circolazione ai sensi dell’articolo 1, comma sesto; f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all’articolo 62 del codice; g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a ciò destinati.
L’abbinamento di un semirimorchio ad un trattore stradale dipende dalla condizione che i due veicoli abbiano caratteristiche tecniche, dimensionali e ponderali che li rendano compatibili. I casi che possono verificarsi sono i seguenti:
– “abbinamento per targa del trattore” sulla carta di circolazione del semirimorchio è riportata la targa o le targhe dei trattori che possono trainarlo;
– “trattori normalizzati CUNA”: i veicoli normalizzati CUNA sono contrassegnati da sigle identificative che consentono di controllare rapidamente la abbinabilità tra le parti del complesso.
Nelle carte di circolazione dei semirimorchi normalizzati CUNA si trova l’indicazione della categoria S1, S2 oppure S3 e l’indicazione dei tipi di trattori stradali che possono trainarli: categoria T1 oppure T3.
Nella carta di circolazione del trattore risulta l’indicazione della categoria di semirimorchio a cui può essere abbinato: S1, S2 ovvero S3.
Le possibilità di abbinamento sono le seguenti: semirimorchio-trattore a cui può essere abbinato normalizzato CUNA:

 

T1

T2

T3

S1

si

si

si

S2

no

si

no

S3

no

si

si

Nei veicoli di vecchia costruzione venivano usate le seguenti sigle per le quali si indica l’equipollenza con le attuali:

Vecchie sigle

Nuove sigle

TA1  T1

T3

TA2  T1

T3

TA3  T1

T3

TA4  T1

T3

TA5  T1

T3

SA1

S1

SA2

S1

SB1

S1

SB3

S1

SB4

S1

SB5

S1

 Affinché sia possibile l’abbinamento si deve controllare che le giunzioni dei freni e dell’impianto elettrico indicate nella carta di circolazione del trattore corrispondano con quelle del semirimorchio. Le soluzioni possibili sono: a) che l’attacco dell’impianto elettrico e dei freni sia sistemato al centro della parte posteriore della cabina del trattore; b) che l’attacco dell’impianto elettrico e dei freni sia sistemato sul lato destro della parte posteriore della cabina del trattore. È possibile l’abbina-mento di altri rimorchi o semirimorchi a condizione che siano rispettate le prescrizioni dettate dal codice della strada.

Targhette identificative.
– “trattore” il contenuto della targhetta, collocata in modo ben visibile sul trattore, indica: il costruttore; la categoria normalizzata CUNA (T1, T2, T3); raggio della circonferenza teorica cui è assimilabile la traiettoria del centro del perno (RT); avanzamento della ralla: distanza tra il centro della ralla e il piano verticale che contiene l’asse delle ruote posteriori (G); distanza tra il piano superiore della ralla ed il filo superiore dei longheroni del telaio in corrispondenza del centro ralla (H);
– “semirimorchio” la targhetta, collocata in modo ben visibile sul semirimorchio, indica: il costruttore; la categoria normalizzata CUNA (S1, S2, S3); altri dati tecnici utili ai fini dell’abbinamento;
– “semirimorchi non normalizzati CUNA e senza abbinamento per targa”: in questo caso devono essere fatte le verifiche delle caratteristiche delle due parti del complesso per l’esistenza delle condizioni di compatibilità.
Particolarmente deve essere controllato che: gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro; sia rispettata l’iscrizione nella fascia d’ingombro; i dispositivi di frenatura siano di tipo compatibile; gli attacchi dei giunti dei freni siano di tipo compatibile; gli attacchi dei giunti dei dispositivi di illuminazione siano compatibili tra loro; le dimensioni del complesso veicolare e dei singoli veicoli non superi i limiti previsti dall’articolo 61 del codice; le masse del complesso e dei singoli veicoli non superi i limiti indicati nell’articolo 62 del codice; siano rispettate le prescrizioni ed i vincoli imposti per il trasporto di merci pericolose.
I costruttori di veicoli non normalizzati CUNA, per la verifica di queste condizioni, possono apporre una targhetta riassuntiva contenente i dati necessari per il controllo della possibilità di abbinamento.

Rimorchi T.A.T.S.
I rimorchi adibiti al trasporto di attrezzature turistiche e sportive in sede di omologazione possono avere due masse complessive: una minima e una massima che figurano sia sulla targhetta identificativa che sulla carta di circolazione. Il rimorchio può essere trainato da veicoli aventi massa rimorchiabile compresa tra la minima e la massima.

Dispositivo di limitazione della velocità.
d.m. 30 marzo 1994 (dir. 92/6/Cee e 92/24/Cee)
Dispositivo la cui funzione principale è quella di regolare l’alimentazione di carburante del motore al fine di limitare la velocità del veicolo al valore prescritto. Il d.m. 30 marzo 1994 stabilisce che per i veicoli della categoria internazionale M3 (veicoli a motore destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), aventi massa superiore a 10 t il limitatore di velocità debba essere regolato a 100 km/h e per gli autoveicoli della categoria N3 (veicoli a motore destinati al trasporto di merci con massa massima superiore a 12 t), il limitatore di velocità deve essere regolato a 85 km/h.
Per i veicoli in circolazione, la decorrenza è fissata dall’1 gennaio 1995, se utilizzati per i trasporti internazionali e dall’1 gennaio 1996 se utilizzati esclusivamente per i trasporti nazionali.