Convenzione mondiale circolazione stradale e segnaletica

L. 5 LUGLIO  1995, N. 308
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l’8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi €pei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione

(G.U. 27 luglio 1995, n. 174)

Le Parti contraenti, nell’intento di facilitare la circolazione stradale internazionale e di accrescere la sicurezza nelle strade mercé l’adozione di regole  uniformi di circolazione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

   
Allegati

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che è loro  attribuito nel presente articolo:
a)  il termine «legislazione nazionale» di una Parte contraente indica l’insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali in  vigore nel territorio di detta Parte contraente;
b)  un veicolo è detto in «circolazione internazionale» sul territorio di uno, Stato quando:
i)   appartiene ad una persona fisica o giuridica che ha la propria residenza fuori di detto Stato;
ii)  non è immatricolato in detto Stato;
iii)e vi è temporaneamente importato;
ogni Parte contraente restando, tuttavia, libera di rifiutare di considerare in per un periodo superiore ad un anno senza interruzione di  rilievo, della quale «circolazione internazionale» ogni veicolo che sia rimasto sul suo territorio la Parte contraente può fissare la  durata.
Un complesso di veicoli si dice in «circolazione internazionale» se almeno uno dei veicoli che lo compongono risponde alla  definizione;
c)  il termine «centro abitato» indica un’area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente indicate come  tali, o che è definita un altro modo dalla legislazione nazionale;
d)  il termine «strada» indica tutta l’ampiezza di ogni area o via aperta alla circolazione pubblica;
e)  il termine «carreggiata» indica la parte di strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli; una strada può comprendere più carreggiate nettamente separate l’una dall’altra, in particolare a mezzo di uno spartitraffico centrale o di una differenza di livello;
f)   sulle carreggiate nelle quali sono riservate alla circolazione di determinati veicoli una corsia laterale o una pista oppure delle corsie  laterali o delle piste, il termine «bordo della carreggiata» indica, per gli altri utenti della strada, il bordo della restante carreggiata;
g)  il termine «corsia» indica una qualsiasi delle suddivisioni longitudinali, delimitate o no da segnaletica stradale orizzontale, ma  aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di una fila di autoveicoli diversi dai motocicli, nelle quali può esser suddivisa la carreggiata;
h)  il termine «intersezione» indica ogni incrocio a livello, confluenza o biforcazione di strade, comprese le piazze formate da tali  incroci, confluenze o biforcazioni;
i)   il termine «passaggio a livello» indica ogni incrocio a livello tra una strada ed una linea ferroviaria o tranviaria a piattaforma  indipendente;
j)   il termine «autostrada» indica una strada particolarmente concepita e costruita per la circolazione automobilistica, che non serve le  proprietà confinanti e che:
i)   salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, comporta, per i due sensi di circolazione, delle carreggiate distinte separate l’una dall’altra con uno spartitraffico non destinato alla circolazione o, eccezionalmente, con altri mezzi;
ii)  Non incrocia a livello né strade, né vie ferroviarie o tranviarie, né attraversamenti pedonali;
iii)segnalata in modo particolare come autostrada;
k)  un veicolo è detto:
i)   «fermo», allorché è immobilizzato per il tempo necessario per far salire o scendere delle persone o per caricare o scaricare delle cose;
ii)  «in sosta», allorché è immobilizzato per un motivo diverso dalla necessità di evitare una collisione con un altro utente della strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni delle norme sulla circolazione, e allorché la sua immobilizzazione non si limita al tempo necessario per prendere o depositare delle persone o delle cose.
Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come «fermi» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto ii) sopraindicato se la durata della immobilizzazione non supera il limite di tempo fissato dalla legislazione
nazionale e potranno considerare come «in sosta» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto i) sopraindicato se la durata dell’immobilizzazione supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale;
l)   il termine «velocipede» indica ogni veicolo che ha almeno due ruote e che è mosso esclusivamente dall’energia muscolare delle persone che si trovano su tale veicolo, in particolare a mezzo di pedali o manovelle;
m)il termine «ciclomotore» indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cm 3 (3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocità, per costruzione, non supera 50 km (30 miglia) all’ora. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare
come ciclomotori, nei confronti della propria legislazione nazionale, i veicoli che non hanno le caratteristiche dei velocipedi per quanto riguarda le loro possibilità di impiego, in particolare la caratteristica di poter essere
azionati a mezzo di pedali, o la cui velocità massima, per costruzione, la massa 3 o alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti.
Nulla nella presente definizione potrà essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l’applicazione delle prescrizioni della loro  legislazione nazionale sulla circolazione stradale.
n)  il termine «motociclo» indica ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, provvisto di un motore di  propulsione. Le Parti contraenti possono, nella loro legislazione nazionale, assimilare ai motocicli i veicoli a  tre ruote la cui massa a vuoto non superi 400 Kg (900 libbre). Il termine «motociclo» non comprende i ciclomotori, tuttavia le Parti contraenti possono, a condizione di fare una dichiarazione a tal fine,  conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai motocicli per l’applicazione della Convenzione;
o)  il termine «veicolo a motore» indica ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri, ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli
e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie;
p)  il termine «autoveicolo» indica i veicoli a motore destinati normalmente al trasporto su strada di persone o di cose o alla trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli cioè i veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli, cioè i veicoli collegati ad una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Non comprende i veicoli, come i trattori agricoli, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose è solamente accessoria;
q)  il termine «rimorchio» indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da un veicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi;
r)  il termine «semi-rimorchio» indica ogni rimorchio destinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte di esso poggi su quest’ultimo e che una parte considerevole della sua massa e della massa del suo carico sia sopportata da detto autoveicolo;
s)  il termine «rimorchio leggero» indica ogni rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg (1650 libbre);
t)   il termine «complesso di veicoli» indica dei veicoli collegati che partecipano alla circolazione stradale come una unità;
u)  il termine «veicolo articolato» indica l’insieme di veicoli costituito da un autoveicolo e da un semi-rimorchio collegato a detto autoveicolo;
v)  il termine «conducente» indica ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro (compresi i velocipedi) o che, su di una strada, guida del bestiame, isolato o in greggi, o degli animali da tiro, da soma o da sella;
w)il termine «massa massima autorizzata» indica la massa massima del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall’autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato;
x)  il termine «massa a vuoto» indica la massa del veicolo senza equipaggio né passeggeri, né carico, ma con il pieno di carburante e l’attrezzatura normale di bordo;
y)  il termine «massa a pieno carico» indica la massa effettiva del veicolo quando è caricato, con equipaggio e passeggeri a bordo;
z)  i termini «senso di circolazione» e «corrispondente al senso di circolazione» indicano la destra allorché, secondo la legislazione nazionale, il conducente di un veicolo deve incrociare un altro veicolo lasciandolo alla sua sinistra; essi indicano la sinistra nel caso contrario;
aa) l’obbligo per il conducente di un veicolo di «cedere il passaggio» ad altri veicoli significa che detto conducente non deve continuare la marcia o la manovra oppure riprenderla se ciò può costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la direzione o la velocità dei loro veicoli.
 
Art. 2 Allegati alla Convenzione

Gli allegati alla presente Convenzione, cioè:
L’allegato 1: Deroghe all’obbligo di ammettere alla circolazione internazionale gli autoveicoli ed i rimorchi;
L’allegato 2: Numero di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale;
L’allegato 3: Sigla distintiva degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale;
L’allegato 4: elementi d’identificazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale;
L’allegato 5: condizioni tecniche relative agli autoveicoli ed ai rimorchi;
L’allegato 6: patente nazionale di guida, e
L’allegato 7: patente internazionale di guida; sono parte integrante della presente Convenzione.
 
Art. 3 Obblighi delle Parti contraenti

1. 1 a) Le Parti contraenti prenderanno le misure opportune affinché le norme di circolazione vigenti sul loro territorio siano, nella sostanza, conformi alle disposizioni del capitolo II della presente Convenzione. A condizione che esse non siano in alcun punto incompatibili con le suddette disposizioni:
i)tali norme possono non riprendere quelle disposizioni che si applicano a delle situazioni che non si verificano sul territorio delle Parti contraenti di cui trattasi;
ii)tali norme possono contenere delle disposizioni non previste nel Capitolo II. 
b) Le disposizioni del presente paragrafo non obbligano le Parti contraenti a prevedere delle sanzioni penali per ogni violazione delle disposizioni del Capitolo Il riprese nelle loro norme di circolazione.
2.  a) Le Parti contraenti prenderanno inoltre le misure opportune affinché le norme vigenti sul loro territorio, per quanto concerne le condizioni tecniche cui debbono soddisfare gli autoveicoli ed i rimorchi, siano conformi alle disposizioni dell’allegato 5 alla presente Convenzione; a condizione che non siano in alcun punto in contrasto con i principi di sicurezza che informano le disposizioni anzidette, tali norme possono contenere delle disposizioni non previste nell’allegato sopra citato. Le Parti contraenti prenderanno, inoltre, le misure opportune affinché gli autoveicoli ed i rimorchi immatricolati sul loro territorio siano conformi alle disposizioni dell’allegato 5 allorché s’immetteranno nella circolazione internazionale. 
b) Le disposizioni del presente paragrafo non impongono alcun obbligo alle Parti contraenti per quanto concerne le norme vigenti sul loro territorio in materia di condizioni tecniche cui debbono soddisfare i veicoli a motore che non siano autoveicoli ai sensi della presente Convenzione.
3.  Con riserva delle deroghe previste nell’allegato 1 alla presente Convenzione, le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi che soddisfano alle condizioni definite dal capitolo III della presente Convenzione ed i cui conducenti soddisfano alle condizioni definite dal capitolo IV; esse saranno tenute anche a riconoscere i certificati di immatricolazione rilasciati in conformità con le disposizioni del capitolo III come attestanti, fino a prova contraria, che i veicoli che ne sono oggetto soddisfano alle condizioni definite nel suddetto capitolo III.
4.  Saranno considerate conformi allo scopo della presente Convenzione le misure che le Parti contraenti hanno preso o prenderanno, sia unilateralmente sia a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, per ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio degli autoveicoli o dei rimorchi che non soddisfano a tutte le condizioni definite nel capitolo III della presente Convenzione e per riconoscere, al di.Circolazione stradale fuori dei casi previsti nel capitolo IV, la validità sul loro territorio di permessi rilasciati
da un’altra Parte contraente.
5.  Le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i velocipedi ed i ciclomotori che soddisfano alle condizioni tecniche definite al Capitolo V della presente Convenzione ed il cui conducente ha la propria residenza abituale sul territorio dì un’altra Parte contraente. Nessuna Parte contraente potrà esigere che i conducenti di velocipedi o di ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di guida; tuttavia, le Parti contraenti che, in conformità con il paragrafo 2 dell’articolo 54 della presente Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli potranno esigere un permesso di guida dai conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale.
6.  Le Parti contraenti si impegnano a comunicare a ogni Parte contraente che ne farà richiesta le informazioni necessarie per stabilire l’identità della persona al nome della quale un veicolo a motore o un rimorchio trainato da tale veicolo è immatricolato nel loro territorio, allorché la domanda presentata indica che, sul territorio della Parte contraente che ha avanzato la richiesta, tale veicolo è stato coinvolto in un incidente oppure che il conducente del veicolo ha commesso un’infrazione grave del codice stradale punibile con sanzioni importanti o con il ritiro della patente di guida.
 7.Saranno considerate conformi allo scopo della presente Convenzione le misure che le Parti contraenti hanno preso o prenderanno sia unilateralmente, sia a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, per facilitare la circolazione stradale internazionale con la semplificazione delle formalità doganali, di polizia e sanitarie e delle altre simili formalità, nonché le misure prese per far coincidere le competenze e gli orari di apertura degli uffici e dei posti doganali in uno stesso posto di frontiera.
8.  Le disposizioni dei paragrafi 3, 5 e 7 del presente articolo non costituiscono un ostacolo al diritto di ogni Parte contraente di subordinare l’ammissione sul proprio territorio, in circolazione internazionale, degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi e dei ciclomotori, nonché dei loro conducenti e dei loro occupanti, alla propria regolamentazione dei trasporti commerciali di viaggiatori e di cose, alla propria regolamentazione in materia di assicurazione della responsabilità civile dei conducenti
 
Art. 4 Segnaletica

Le Parti contraenti alla presente Convenzione che non siano Parti contraenti alla Convenzione sulla segnaletica stradale 7 aperta alla firma a Vienna lo stesso giorno della presente Convenzione si impegnano a fare in modo:
a) che tutti i segnali stradali, i segnali luminosi della circolazione e i segni sulla carreggiata installati nel loro territorio costituiscano un sistema coerente e siano concepiti e installati in maniera da essere facilmente riconoscibili;
b)  che il numero dei tipi di segnali sia limitato e che i segnali siano installati soltanto nei punti in cui la loro presenza sia ritenuta utile;
c)  che i segnali di pericolo siano installati ad una distanza sufficiente dagli ostacoli per avvertire efficacemente gli utenti della loro presenza;
d)  ed a fare in modo che sia proibito:
i)   far figurare su di un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare il traffico qualsiasi cosa che non si riferisca all’oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, allorché le Parti contraenti o le loro parti costitutive autorizzano un’associazione non avente scopo di lucro ad installare i segnali di indicazione esse possono consentire che l’emblema di tale associazione figuri sul segnale o sul suo rapporto, purché ciò non renda più difficoltosa la comprensione del segnale;
ii)  installare pannelli, cartelli, segni o installazioni che rischino sia di essere confusi con dei segnali o con altre installazioni che servono a regolare la circolazione, sia di ridurne la visibilità o l’efficacia, sia di abbagliare gli utenti della strada o di distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione;
iii) installare su marciapiedi e banchine dispositivi o apparecchiature che possano disturbare inutilmente la circolazione dei pedoni, in particolare anziani e invalidi.

Capitolo II  - Norme applicabili alla circolazione stradale

Art. 5 Valore della segnalazione

1.Gli utenti della strada devono, anche se le prescrizioni in questione sembrino essere in contraddizione con altre norme di circolazione, conformarsi alle prescrizioni indicate dai segnali stradali, dai segnali luminosi della circolazione o dal segni sulla carreggiata.
2.  Le prescrizioni indicate dai segnali luminosi della circolazione prevalgono su quelle indicate dai segnali stradali che regolano la precedenza.

Art. 6 Ingiunzioni date dagli agenti preposti alla circolazione

1.  Gli agenti preposti alla circolazione saranno facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di notte che di giorno.
2.  Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare immediatamente ad ogni segnale degli agenti preposti alla circolazione.
3.  Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che siano in particolare considerati come segnali degli agenti preposti alla circolazione:
a)  il braccio alzato verticalmente; questo gesto significa «attenzione, arresto» per tutti gli utenti della strada, tranne che per i conducenti che non potrebbero più arrestarsi in condizioni sufficienti di sicurezza; inoltre, se questo gesto è compiuto ad un’intersezione, non impone l’arresto ai conducenti che si siano già immessi nell’intersezione;
b)  il braccio o le braccia tese orizzontalmente; questo gesto significa «arresto» per tutti gli utenti della strada che vengono, qualunque sia il loro senso di marcia, da direzioni intersecanti quella che è indicata dal braccio o dalle braccia tese; dopo aver compiuto questo gesto, l’agente preposto alla circolazione potrà abbassare il braccio o le braccia; per i conducenti che si trovano di fronte all’agente o dietro di lui questo gesto significa ugualmente «arresto»;
c)  l’oscillazione di una luce rossa; questo gesto significa «arresto» per gli utenti della strada verso i quali è diretta la luce.
4.  I segnali degli agenti preposti alla circolazione prevalgono sulle prescrizioni indicate dai segnali luminosi della circolazione o dai segni sulla carreggiata, nonché sulle norme di circolazione.

Art. 7 Regole generali

1.  Gli utenti della strada debbono evitare ogni comportamento che possa costituire un pericolo o un ostacolo per la circolazione, mettere in pericolo le persone o provocare un danno alle proprietà pubbliche o private.
2.  Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli utenti della strada debbano evitare di disturbare la circolazione o di rischiare di renderla pericolosa gettando, deponendo o abbandonando sulla strada oggetti o materiali o creando qualche altro ostacolo sulla strada. Gli utenti della strada che non hanno potuto evitare di creare un ostacolo o un pericolo debbono prendere le misure necessarie per rimuoverlo al più presto possibile e se non possono rimuoverlo immediatamente, per segnalarlo agli altri utenti della strada.

Art. 8 Conducenti

1.  Ogni veicolo in movimento o ogni complesso di veicoli in movimento deve avere un conducente.
2.  Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che gli animali da carico, gli animali da traino o da sella e, salvo eventualmente nelle zone particolarmente segnalate all’entrata, il bestiame isolato o in greggi debbano avere un conducente.
3.  Ogni conducente deve possedere le qualità fisiche e psichiche necessarie ad essere in stato fisico e mentale atto a condurre.
4.  Ogni conducente di veicolo a motore deve avere le cognizioni e l’abilità necessarie per la guida del veicolo; questa disposizione non è tuttavia di ostacolo al l’apprendimento della guida secondo la legislazione nazionale.
5.  Ogni conducente deve avere costantemente il controllo del proprio veicolo o deve poter guidare i propri animali.

Art. 9 Greggi

Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, salvo deroghe accordate per facilitare le migrazioni, i greggi siano suddivisi in gruppi di lunghezza moderata e separati gli uni dagli altri da intervalli sufficientemente distanziati per la convenienza della circolazione.

Art. 10 Posizione sulla carreggiata

1.  Il senso della circolazione deve essere lo stesso su tutte le strade di uno Stato, tranne, se del caso, sulle strade che servono esclusivamente o in via principale il transito fra altri due Stati.
2.  Gli animali circolanti sulla carreggiata debbono essere mantenuti il più possibile presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione.
3.  Senza pregiudizio delle disposizioni contrarie del paragrafo 1 dell’articolo 7, del paragrafo 6 dell’articolo 11 e delle altre disposizioni contrarie della presente Convenzione, ogni conducente di veicolo deve, per quanto consentito dalle circostanze, mantenere il proprio veicolo presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono tuttavia prescrivere delle norme più precise concernenti la posizione sulla carreggiata dei veicoli destinati al trasporto di merci.
4.  Allorché una strada comporta due o tre carreggiate, nessun conducente deve occupare la carreggiata situata sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.
5.  a) Sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi e che comportano almeno quattro corsie, nessun conducente deve occupare le corsie situate completamente sulla metà della carreggiata opposta al lato corrispondente al senso della circolazione.  b) Sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi e che comportano tre corsie, nessun conducente deve occupare la corsia situata al bordo della carreggiata opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.

Art. 11 Sorpasso e circolazione in file

1.  a) Il sorpasso deve essere fatto dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. 
b) Tuttavia, il sorpasso deve essere fatto dal lato corrispondente al senso della circolazione nel caso in cui il conducente da sorpassare, dopo aver indicato la propria intenzione di dirigersi dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione, ha portato il proprio veicolo o i propri animali verso quel lato della carreggiata allo scopo sia di voltare da quel lato per percorrere un’altra strada o per entrare in una proprietà fiancheggiante la strada, sia di fermarsi da quel lato.
2.  Prima di sorpassare, ogni conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 e di quelle dell’articolo 14 della presente Convenzione, assicurarsi:
a)  che nessun conducente che lo segue abbia iniziato una manovra per sorpassarlo;
b)  che il conducente che lo precede sulla stessa corsia non abbia segnalato la propria intenzione di sorpassare un terzo conducente;
c)  che possa farlo senza mettere in pericolo o intralciare la circolazione proveniente in senso inverso assicurandosi, in particolar modo, che la corsia che egli sta per percorrere è libera per una distanza sufficiente e che la velocità relativa dei due veicoli permetta di effettuare il sorpasso in un tempo sufficientemente breve;
d)  e che, salvo il caso che egli percorra una strada vietata alla circolazione in senso inverso, egli potrà, senza inconveniente per l’utente o gli utenti della strada sorpassati, riprendere la posizione prescritta al paragrafo 3 dell’articolo 10 della presente Convenzione.
3.  Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, è in particolare proibito sulle carreggiate a doppio senso di circolazione il sorpasso in prossimità di un dosso e, allorché la visibilità è insufficiente, nelle curve, a meno che non esistano in quei punti delle corsie delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata ed il sorpasso si effettui senza uscire da quelle corsie che i segni sulla carreggiata vietano alla circolazione proveniente in senso inverso.
4.  Durante il sorpasso, ogni conducente deve discostarsi dall’utente o dagli utenti della strada sorpassati in modo da lasciare libera una distanza laterale sufficiente.
5.  a) Sulle carreggiate aventi almeno due corsie riservate alla circolazione nel senso da lui seguito, un conducente che sia costretto ad intraprendere una nuova manovra di sorpasso appena o poco dopo aver ripreso la posizione prescritta dal paragrafo 3 dell’articolo 10 della presente Convenzione può, per effettuare questa manovra e a condizione di assicurarsi che ciò non porti un intralcio ai conducenti di veicoli più rapidi che sopravvengono dietro il suo, restare sulla corsia che ha occupato per il primo sorpasso.
b) Le Parti contraenti, o le loro parti costitutive possono, tuttavia, non rendere applicabili le disposizioni del presente paragrafo ai conducenti di velocipedi, di ciclomotori, di motocicli e di veicoli che non sono autoveicoli ai sensi della presente Convenzione, nonché ai conducenti di autoveicoli la cui massa massima autorizzata superi 3500 Kg (7700 libbre) e la cui velocità per costruzione non possa superare 40 km/h (25 miglia).
6.  Allorché le disposizioni del paragrafo 5 a del presente articolo sono applicabili e la densità della circolazione è tale che i veicoli, non soltanto occupano tutta la larghezza della carreggiata riservata al loro senso di circolazione, ma circolano altresì ad una velocità che dipende dalla velocità del veicolo che li precede nella fila:
a)  senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo, il fatto che i veicoli di una fila circolino più velocemente di quelli di un’altra fila non è considerato sorpasso ai sensi del presente articolo;
b)  un conducente che non si trovi sulla corsia più prossima al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione deve cambiare fila soltanto per prepararsi a svoltare a destra o a sinistra o a sostare, con riserva dei cambiamenti di corsia operati dai conducenti conformemente alla legislazione nazionale che risultasse dall’applicazione delle disposizioni del paragrafo 5b del presente articolo.
7.  Nella circolazione in fila descritta ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, è vietato ai conducenti, allorché le corsie sono delimitate sulla carreggiata da segni longitudinali, circolare a cavallo di tali segni.
8.  Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e di altre restrizioni che le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno adottare per quanto concerne il sorpasso alle intersezioni ed ai passaggi a livello, nessun conducente di veicolo deve sorpassare un veicolo diverso da un velocipede a due ruote, un ciclomotore a due ruote o un motociclo a due ruote senza carrozzetta:
a)  immediatamente prima o in un’intersezione diversa da una rotatoria, salvo:
i)   nel caso previsto al paragrafo 1b del presente articolo;
ii)  nel caso in cui la strada in cui ha luogo il sorpasso gode della precedenza all’intersezione;
iii)nel caso in cui la circolazione è regolata all’intersezione da un agente della circolazione o da segnali luminosi di circolazione;
b)  immediatamente prima o su dei passaggi a livello non provvisti di barriere o di semibarriere; le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno, tuttavia, permettere un sorpasso ai passaggi a livello in cui la circolazione stradale è regolata da segnali luminosi di circolazione comportanti un segnale positivo che dà ai veicoli l’autorizzazione a procedere.
9.  Un veicolo non deve sorpassare un altro veicolo che si avvicina ad un passaggio pedonale, delimitato da segni sulla carreggiata o segnalato come tale, o che è fermo immediatamente prima di questo passaggio, se non a velocità sufficientemente ridotta per potersi arrestare immediatamente se un pedone si trova sul passaggio. Nessuna disposizione del presente paragrafo dovrà essere interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive a vietare il sorpasso a partire da una certa distanza da un passaggio pedonale o ad imporre delle prescrizioni più severe al conducente di un veicolo che intende sorpassare un altro veicolo fermo immediatamente prima del passaggio.
10.    Ogni conducente che constati che il conducente che lo segue intende sorpassarlo, deve, salvo nel caso previsto al paragrafo 1b dell’articolo 16 della presente Convenzione, accostarsi al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione e non deve accelerare la propria andatura. Allorché l’insufficienza di larghezza, il profilo e lo stato della carreggiata non permettono, tenuto conto della densità della circolazione in senso inverso, di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e se necessario accostare appena possibile per lasciar passare i veicoli che lo seguono.
11.a) Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, sulle carreggiate a senso unico e sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi quando almeno due corsie nei centri abitati e tre corsie fuori dei centri abitati sono riservate alla circolazione nello stesso senso e sono delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata;
i)   autorizzare i veicoli che circolano su di una corsia a sorpassare dal lato corrispondente al senso della circolazione, i veicoli che seguono un’altra corsia;
ii)  rendere non applicabili le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 10 della presente Convenzione; con riserva di emanare delle disposizioni appropriate limitanti la possibilità di cambiare corsia.
b)  Nel caso previsto dal comma a) del presente paragrafo, il modo di guida previsto sarà considerato non costituente un sorpasso ai sensi della presente Convenzione; tuttavia, le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo restano applicabili.

Art. 12 Incrocio

1.  Per incrociare, ogni conducente deve lasciare libera una distanza laterale sufficiente e, se necessario, accostarsi al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione; se, così facendo, la sua marcia si trova impedita da un ostacolo o dalla presenza di altri utenti della strada, egli deve rallentare e, se necessario, fermarsi per lasciar passare l’utente o gli utenti che vengono in senso inverso.
2.  Sulle strade di montagna e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe caratteristiche, in cui l’incrocio è impossibile o difficile, il conducente del veicolo che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono ai veicoli di accostare siano disposte lungo la carreggiata in modo tale che, tenuto conto della velocità e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga dinanzi a sé di una piazzola e che una retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su tale piazzola.
Nel caso in cui uno dei due veicoli che stanno per incrociare debba fare retromarcia per consentire l’incrocio, è il conducente del veicolo che scende che deve fare tale manovra, salvo se questa si presenta chiaramente più facile per il conducente del veicolo che sale. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia, per determinati veicoli o determinate strade o sezioni di strade, prescrivere delle regole speciali differenti da quelle del presente paragrafo.

 Art. 13 Velocità e distanza tra veicoli

1.  Ogni conducente di veicolo deve, in ogni circostanza, restare padrone del proprio veicolo, in modo da potersi conformare alle esigenze della prudenza e da essere costantemente in grado di effettuare tutte le manovre che gli competono. Deve, regolando la velocità del proprio veicolo, tenere costantemente conto delle circostanze, in particolare della disposizione dei luoghi, dello stato della strada, dello stato del carico del proprio veicolo, delle condizioni atmosferiche e dell’intensità della circolazione, in modo da poter arrestare il proprio veicolo nei limiti del proprio campo di visibilità verso l’avanti, nonché dinanzi ad ogni ostacolo prevedibile. Deve rallentare e, se necessario, fermarsi tutte le volte che le circostanze lo esigano, in particolare quando la visibilità non è buona.
2.  Nessun conducente deve intralciare la marcia normale degli altri veicoli circolando, senza valida ragione, ad una velocità anormalmente ridotta.
3. Ill conducente di un veicolo che circola dietro un altro veicolo deve lasciare libera, dietro questo ultimo, una distanza di sicurezza sufficiente per poter evitare una collisione in caso di rallentamento brusco o di arresto improvviso del veicolo che lo precede.
4.  Fuori dei centri abitati, allo scopo di facilitare i sorpassi, i conducenti di veicoli o di complessi di veicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3500 kg (7700 libbre), e la cui lunghezza complessiva superi 10 metri (33 piedi) devono, salvo quando sorpassano o si accingono a sorpassare, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a motore che li precedono una distanza tale che i veicoli che li sorpassano possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero davanti al veicolo sorpassato. Questa disposizione non è tuttavia applicabile quando la circolazione è molto intensa né quando il sorpasso è vietato. Inoltre:
a)  le autorità competenti possono far beneficiare alcuni convogli di veicoli di deroghe a questa disposizione o rendere quest’ultima inapplicabile anche sulle strade in cui due corsie sono adibite alla circolazione nel senso in questione;
b)  le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono fissare delle cifre diverse da quelle che sono indicate nel presente paragrafo per le caratteristiche dei veicoli in questione.
5. Nulla nella presente convenzione dovrà essere interpretato come un impedimento per le parti contraenti o le loro parti costitutive a prescrivere dei limiti generali o locali, di velocità per tutti i veicoli o per alcune categorie ddi veicoli o a prescrivere su alcune strade o su alcune categorie di strade sia delle velocità minime e massime, sia soltanto delle velocità minime o massime, o a prescrivere degli intervalli minimi giustificati dalla presenza sulla strada di alcune categorie di veicoli che presentino un pericolo particolare a causa specialmente del loro peso o del loro carico.

Art. 14 Prescrizioni generali per le manovre

1.  Ogni conducente che vuole eseguire una manovra, come uscire da una fila di veicoli in sosta o entrarvi, spostarsi a destra o a sinistra sulla carreggiata, svoltare a sinistra o a destra per percorrere un’altra strada o per entrare in una proprietà fiancheggiante la strada, deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che può farlo senza rischiare di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada che lo seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo, tenuto conto della loro posizione, della loro direzione e della loro velocità.
2.  Ogni conducente che vuole effettuare una conversione a U o una retromarcia deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che può farlo senza costituire un pericolo o un ostacolo per gli altri utenti della strada.
3.  Prima di svoltare o di compiere una manovra che comporti uno spostamento laterale, ogni conducente deve annunziare la sua intenzione chiaramente e con sufficiente anticipo a mezzo dell’indicatore o degli indicatori di direzione del proprio veicolo, o in mancanza, facendo se possibile un segno appropriato con il braccio.  L’indicazione data dal o dagli indicatori di direzione deve continuare ad essere data durante tutto il tempo della manovra. L’indicazione deve cessare appena la manovra è compiuta.

Art. 15 Prescrizioni particolari relative ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico

Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, nei centri abitati, allo scopo di facilitare la circolazione dei veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico, i conducenti degli altri veicoli, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1dell’articolo 17 della presente Convenzione, rallentino e se necessario, si fermino per consentire che i veicoli di trasporto pubblico effettuino la manovra necessaria per rimettersi in moto alla partenza dalle fermate segnalate come tali. Le disposizioni così emanate dalle Parti contraenti o dalle loro parti costitutive non modificano in alcun modo l’obbligo per i conducenti dei veicoli di trasporto pubblico di adottare, dopo avere annunciato a mezzo degli indicatori di direzione la loro intenzione di rimettersi in moto, le precauzioni necessarie per evitare ogni rischio di incidente.

Art. 16 Cambiamenti di direzione

1. Prima di svoltare a destra o a sinistra per immettersi in un’altra strada o per entrare in una proprietà fiancheggiante la strada, ogni conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 e di quelle dell’articolo 14 della presente Convenzione:
a)  se vuole lasciare la strada dal lato corrispondente al senso della circolazione accostarsi il più possibile al margine della carreggiata corrispondente a questo senso ed eseguire la sua manovra in uno spazio il più ristretto possibile;
b)  se vuole lasciare la strada dall’altro lato, con riserva della possibilità per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di emanare delle disposizioni diverse per i velocipedi e per i ciclomotori, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata, se si tratta di una carreggiata in cui la circolazione si svolge nei due sensi, oppure al bordo opposto al lato corrispondente al senso della circolazione, se si tratta di una carreggiata a senso unico, e, se vuole immettersi su di un’altra strada in cui la circolazione si svolge nei due sensi, deve effettuare la manovra in modo da immettersi nella carreggiata di quest’altra strada dal lato corrispondente al senso della circolazione.
2.  Durante la manovra di cambiamento di direzione il conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 21 della presente Convenzione per quanto riguarda i pedoni, lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso sulla carreggiata che egli si appresta a lasciare ed i velocipedi ed i ciclomotori circolanti sulle piste per velocipedi che traversano la carreggiata sulla quale egli sta per immettersi.

Art. 17 Rallentamento

1.  Nessun conducente di veicolo deve effettuare brusche frenate non imposte da motivi di sicurezza.
2.  Ogni conducente, che intenda rallentare in modo notevole l’andatura del proprio veicolo deve, a meno che tale rallentamento sia determinato da un pericolo imminente, assicurarsi preliminarmente che può farlo senza pericolo né intralcio eccessivo per gli altri conducenti. Deve inoltre, salvo se si è assicurato di non essere seguito da un veicolo o di non essere seguito che a una distanza considerevole, indicare la propria intenzione chiaramente e sufficientemente in anticipo, facendo con il braccio un segno appropriato; tuttavia tale disposizione non si applica se l’indicazione di rallentamento è data dall’accensione sul veicolo delle luci di arresto indicate al paragrafo 31 dell’allegato 5 della presente Convenzione.

Art. 18 Intersezioni e obbligo di cedere il passaggio

1.  Ogni conducente avvicinandosi ad una intersezione deve fare uso di una particolare prudenza, adeguata alle condizioni locali. Il conducente di un veicolo deve, in particolare, guidare ad una velocità tale da avere la possibilità di fermarsi per lasciar passare i veicoli che hanno la precedenza.
2.  Ogni conducente che si immette da un sentiero o da una strada di campagna su di una strada che non è né un sentiero né una strada di campagna è obbligato a cedere il passaggio ai veicoli circolanti su tale strada. Ai fini del presente articolo i termini «sentiero» e «strada di campagna» potranno essere definiti nelle legislazioni nazionali.
3.  Ogni conducente che da una proprietà laterale si immette su di una strada è obbligato a cedere il passaggio ai veicoli circolanti su tale strada.
4.  Con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo:
a)  negli Stati in cui il senso della circolazione è a destra, alle intersezioni diverse da quelle che sono previste al paragrafo 2 del presente articolo ed ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 25 della presente Convenzione, il conducente di un veicolo è obbligato a cedere il passaggio ai veicoli provenienti dalla sua destra;
b)  le Parti contraenti o le loro parti costitutive nel cui territorio la circolazione si svolge a sinistra sono libere di fissare come ritengono le regole di precedenza alle intersezioni.
5.  Anche se i segnali luminosi glielo consentono un conducente non deve immettersi in una intersezione se la densità della circolazione è tale che egli resterebbe probabilmente immobilizzato nell’intersezione, intralciando o impedendo così la circolazione trasversale.
6.  Ogni conducente immessosi in una intersezione in cui la circolazione è regolata da segnali luminosi di circolazione può lasciare libera l’intersezione senza attendere che la circolazione sia consentita nel senso in cui egli si sta dirigendo, ma a condizione di non intralciare la circolazione degli altri utenti della strada che avanzano nel senso in cui la circolazione è consentita.
7.Alle intersezioni, i conducenti di veicoli che non si muovono su rotaie sono obbligati a cedere il passaggio ai veicoli che si muovono su rotaie.

Art. 19 Passaggi a livello

Ogni utente della strada deve fare uso di una maggiore prudenza all’avvicinarsi e nell’attraversare i passaggi a livello. In particolare:
a)  ogni conducente di veicolo deve circolare ad andatura moderata;
b)senza pregiudizio dell’obbligo di obbedire alle indicazioni di arresto date da un segnale luminoso o da un segnale acustico, nessun utente della strada deve immettersi in un passaggio a livello le cui barriere o semibarriere sono collocate attraverso la strada o sono in movimento per collocarsi attraverso la strada o nel quale le semibarriere si stanno alzando;
c)  se un passaggio a livello non è munito di barriere, né di semibarriere né di segnali luminosi, nessun utente della strada deve immettervisi prima di essersi assicurato che nessun veicolo su rotaie si sta avvicinando;
d)prima di immettersi in un passaggio a livello il conducente deve accertarsi che non sarà obbligato a sostarvi;
e)nessun utente della strada deve prolungare indebitamente l’attraversamento di un passaggio a livello; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo il suo conducente deve sforzarsi di portarlo fuori delle linee ferroviarie e se non può farlo, deve prendere immediatamente tutte le misure in suo potere affinché i conducenti dei veicoli circolanti su rotaie siano avvisati in tempo sufficiente dell’esistenza del pericolo.

Art. 20 Prescrizioni applicabili ai pedoni

1.  Le Parti contraenti o le loro parti costitutive potranno rendere applicabili le disposizioni del presente articolo soltanto nel caso in cui la circolazione di pedoni sulla carreggiata sia pericolosa o intralci la circolazione dei veicoli.
2.  Se, di lato alla carreggiata, esistono dei marciapiedi o delle banchine praticabili per i pedoni, essi debbono usarli. Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni:
a)  i pedoni che spingono o trasportano oggetti ingombranti possono usare la carreggiata se la loro circolazione sul marciapiede o sulle banchine provoca un notevole intralcio agli altri pedoni;
b)  i gruppi di pedoni accompagnati da una guida, o formanti un corteo, possono circolare sulla carreggiata.
3.  Se non è possibile usare i marciapiedi o le banchine o in assenza di questi, i pedoni possono circolare sulla carreggiata; quando esiste una pista per velocipedi e quando la densità della circolazione lo consente, essi possono circolare su tale pista per velocipedi, ma senza intralciare il passaggio dei ciclisti e dei ciclomotoristi.
4.  Quando dei pedoni circolano sulla carreggiata, in applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi debbono tenersi più vicino possibile al bordo della carreggiata.
5.  Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano quanto segue: quando dei pedoni circolano sulla carreggiata, essi debbono tenersi, salvo nel caso in cui ciò possa compromettere la loro sicurezza, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un velocipede, un ciclomotore o un motociclo debbono sempre tenersi sul lato della carreggiata corrispondente al senso di circolazione e analogamente i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o formanti un corteo. Salvo qualora essi formino un corteo, i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono, di notte o con cattiva visibilità, nonché di giorno se la densità della circolazione dei veicoli lo richiede, camminare, per quanto possibile, in fila semplice.
6.  a) I pedoni non debbono inoltrarsi su di una carreggiata per attraversarla se non facendo uso di prudenza; essi debbono usare il passaggio pedonale quando ne esiste uno in prossimità.
b)  Per attraversare a un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata:
i)   se il passaggio è munito di segnali luminosi per i pedoni, questi debbono obbedire alle prescrizioni indicate da tali segnali;
ii)  se il passaggio non è munito di tale segnalazione, ma se la circolazione dei veicoli è regolata da segnali luminosi di circolazione o da un agente preposto alla circolazione, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata finché il segnale luminoso o il gesto dell’agente preposto alla circolazione indica che i veicoli possono passarvi;
iii)agli altri passaggi pedonali, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata senza tener conto della distanza e della velocità dei veicoli che si avvicinano.
c) per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata, i pedoni non debbono inoltrarsi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare la circolazione dei veicoli.
d)  Una volta iniziato l’attraversamento di una carreggiata, i pedoni non debbono allungare il loro percorso, attardarsi o arrestarsi senza necessità.
7.  Tuttavia, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono emanare delle disposizioni più severe per i pedoni che attraversano le carreggiate.

Art. 21 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

1.  Ogni conducente deve evitare di adottare un comportamento che possa mettere in pericolo i pedoni.
2.  Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7, del paragrafo 9 dell’articolo 11 e del paragrafo 1 dell’articolo 13 della presente Convenzione, quando esiste sulla carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata:
a)  se la circolazione dei veicoli in detto passaggio è regolata da segnali luminosi della circolazione o da un agente preposto alla circolazione, i conducenti debbono, quando è loro vietato passare, arrestarsi prima di inoltrarsi sul passaggio o sulle strisce trasversali che lo precedono e, quando è loro consentito passare, non debbono intralciare né disturbare l’attraversamento dei pedoni che si sono inoltrati sul passaggio; se i conducenti svoltano per immettersi in un’altra strada all’entrata della quale si trova un passaggio pedonale, debbono farlo ad andatura moderata lasciando passare, fino ad arrestarsi a tale scopo, i pedoni che si sono inoltrati o si inoltrano sul passaggio;
b)  se la circolazione dei veicoli non è regolata in detto passaggio a livello né da segnali luminosi della circolazione né da un agente preposto alla circolazione, i conducenti debbono avvicinarsi a tale passaggio ad andatura sufficientemente moderata per non mettere in pericolo i pedoni che vi si sono inoltrati o che vi si inoltrano; se necessario, essi debbono fermarsi per farli passare.
3.  Nessuna disposizione del presente articolo sarà interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive: ad obbligare i conducenti dei veicoli a fermarsi ogni volta che dei pedoni si sono inoltrati o si inoltrano su di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata nelle condizioni previste nell’articolo 20 della presente Convenzione, oppure a vietare loro di impedire o di disturbare il passaggio dei pedoni che attraversano la carreggiata ad un’intersezione o nelle immediate vicinanze di un’intersezione, anche se non vi è in quel punto un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata.

Art. 22 Isole di rifugio sulla carreggiata

Senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 10 della presente Convenzione, ogni conducente può lasciare alla sua destra o alla sua sinistra le isole di rifugio, i salvagenti e gli altri dispositivi posti sulla carreggiata sulla quale egli circola ad eccezione dei casi seguenti:
a)  quando il segnale impone il passaggio su uno dei lati dell’isola di rifugio, del salvagente o del dispositivo;
b)quando l’isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo è sull’asse di una carreggiata su cui la circolazione avviene nei due sensi; in quest’ultimo caso, il conducente deve lasciare l’isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.

Art. 23 Fermata e sosta

1.Fuori dei centri abitati, i veicoli e gli animali fermi o in sosta debbono essere posti, per quanto possibile, fuori della carreggiata. Dentro e fuori i centri urbani, non debbono essere posti sulle piste per velocipedi né sui marciapiedi o sulle banchine predisposte per la circolazione dei pedoni, salvo quando consentito dalla legislazione nazionale applicabile.
2.  a) Gli animali ed i veicoli fermi o in sosta sulla carreggiata debbono essere posti il più vicino possibile al bordo della carreggiata. Un conducente non deve arrestare il proprio veicolo o sostare su una carreggiata se non sul lato corrispondente, per lui, al senso della circolazione; tuttavia, tale fermata o sosta è autorizzata sull’altro lato quando non è possibile sul lato corrispondente al senso della circolazione a causa della presenza di binari. Inoltre, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono:
i)   non vietare la fermata né la sosta sull’uno o sull’altro lato in determinate condizioni, specialmente se dei segnali stradali vietano la fermata sul lato corrispondente al senso della circolazione;
ii)  sulle carreggiate a senso unico, autorizzare la fermata e la sosta sull’altro lato, contemporaneamente o no con la fermata e la sosta sul lato corrispondente al senso della circolazione;
iii)autorizzare la fermata e la sosta al centro della carreggiata entro delle aree particolarmente segnalate.
b) Salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale, i veicoli diversi dai velocipedi a due ruote, dai ciclomotori a due ruote oppure dai motocicli a due ruote senza carrozzetta non debbono fermarsi o sostare in doppia fila sulla carreggiata. 1 veicoli fermi o in sosta devono, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette di fare altrimenti, essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata.
3.  a) La fermata e la sosta di un veicolo sono vietate sulla carreggiata:
i)   sui passaggi pedonali, sui passaggi per ciclisti e sui passaggi a livello;
ii)  sui binari tramviari o ferroviari posti sulla strada, o così vicino a detti binari che la circolazione dei tram o di treni potrebbe trovarsi ostacolata, nonché, con riserva della possibilità per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di prevedere delle disposizioni contrarie, sui marciapiedi e sulle piste per velocipedi.
b) La fermata e la sosta di un veicolo sono vietate in ogni luogo in cui esse possano costituire un pericolo, in particolare:
i)   sotto i cavalcavia e nelle gallerie, salvo eventualmente in luoghi specialmente indicati;
ii)  sulla carreggiata, in prossimità di dossi e nelle curve, quando la visibilità è insufficiente perché il sorpasso del veicolo possa farsi in tutta sicurezza, tenuto conto della velocità dei veicoli sul tratto di strada in questione;
iii)sulla carreggiata in prossimità di un segno longitudinale, quando il capoverso b), ii) del presente paragrafo non si applica ma la larghezza della carreggiata tra il segno ed il veicolo è inferiore a 3 metri (10 piedi) e il segno è tale che il suo attraversamento è vietato ai veicoli che lo abbordano dallo stesso lato. 
iv) nei luoghi in cui il veicolo in sosta nasconda alla vista degli utenti della strada segnali stradali o segnali luminosi di circolazione. 
v) su una corsia supplementare appositamente segnalata per i veicoli che procedono lentamente.
c)  La sosta di un veicolo sulla carreggiata è vietata:
i)   in prossimità dei passaggi a livello, delle intersezioni e delle fermate degli autobus, dei filobus o dei veicoli che circolano su rotaie, entro le distanze precisate dalla legislazione nazionale;
ii)  davanti ai passi carrabili delle proprietà;
iii)in ogni luogo in cui il veicolo in sosta impedisca l’accesso ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento di tale veicolo;
iv)sulla carreggiata centrale delle strade a tre corsie e, fuori dei centri abitati, sulle carreggiate delle strade indicate come aventi la precedenza da una appropriata segnaletica;
v)  nei luoghi in cui il veicolo in sosta nasconda dei segnali stradali o dei segnali luminosi di circolazione alla vista degli utenti della strada.
4.  Un conducente non deve lasciare il proprio veicolo o i propri animali senza avere preso tutte le precauzioni opportune per evitare ogni incidente e, nel caso di un autoveicolo, per evitare che esso venga usato senza autorizzazione.
5.  Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, nonché ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, sia segnalato a distanza, a mezzo di un dispositivo appropriato, posto nel luogo più indicato per avvertire sufficientemente in tempo gli altri conducenti che si avvicinano:
a)  quando il veicolo è fermo di notte sulla carreggiata in condizioni tali che i conducenti che si avvicinano non possono rendersi conto dell’ostacolo che esso costituisce;
b)  quando il conducente, in altri casi, è stato costretto ad immobilizzare il proprio veicolo in un luogo in cui la fermata è vietata.
6.  Nulla del presente articolo potrà essere interpretato come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive ad imporre altre restrizioni di sosta o di fermata.

Art. 24 Apertura degli sportelli

È vietato aprire lo sportello di un veicolo, lasciarlo aperto o scendere dal veicolo senza essersi assicurato che ciò non comporti un pericolo per gli altri utenti della strada.

Art. 25 Autostrade e strade di carattere simile

1.  Sulle autostrade e, se la legislazione nazionale così dispone, sulle strade speciali di accesso alle autostrade e di uscita dalle autostrade:
a)  la circolazione è vietata al pedoni, agli animali, ai velocipedi, ai ciclomotori se non sono assimilati ai motocicli, ed a tutti i veicoli diversi dagli autoveicoli e dai loro rimorchi, nonché agli autoveicoli ed ai loro rimorchi che non siano, per costruzione, suscettibili di raggiungere su strada piana una velocità stabilita dalla legislazione nazionale;
b)  è vietato ai conducenti:
i)   fermare i loro veicoli o sostare se non nei luoghi di sosta segnalati; in caso di immobilizzazione forzata di un veicolo, il conducente deve sforzarsi di portarlo fuori della carreggiata e anche fuori delle corsie di emergenza e, se non può farlo, deve segnalare immediatamente a distanza la presenza del veicolo per avvisare sufficientemente in anticipo gli altri conducenti che si avvicinano;
ii)  fare conversione a U, o retromarcia o penetrare sulla striscia di terreno centrale, compresi i raccordi trasversali colleganti le due carreggiate tra loro. 
2.  24 I conducenti che si immettono in un’autostrada debbono cedere il passaggio ai veicoli che vi circolano. Se esiste una corsia di accelerazione essi debbono immettervisi.
3.  Il conducente che lascia l’autostrada deve inoltrarsi sufficientemente in anticipo nella corsia di circolazione corrispondente all’uscita dall’autostrada ed immettersi al più presto sulla corsia di decelerazione, se esiste.
4.  Per l’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali e nelle quali le proprietà laterali non hanno accesso.

Art. 26 Prescrizioni particolari applicabili al cortei e agli invalidi

1.  È vietato agli utenti delle strade interrompere le colonne militari, i gruppi di studenti in fila accompagnati da una guida e gli altri cortei.
2.  Gli invalidi che si spostano su una sedia mobile mossa da loro stessi o circolante a passo d’uomo possono usare i marciapiedi e le banchine praticabili.

Art. 27 Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi ed ai motociclisti

1.  Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 10 della presente Convenzione, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono consentire ai ciclisti di circolare affiancati.
2.  È vietato ai ciclisti circolare senza tenere il manubrio almeno con una mano, farsi trainare a un altro veicolo o trasportare, trainare o spingere degli oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli altri utenti della strada. Le stesse disposizioni sono applicabili ai ciclomotoristi ed ai motociclisti, ma, inoltre, questi debbono tenere il manubrio con ambedue le mani, salvo eventualmente per segnalare la manovra descritta al paragrafo 3 dell’articolo 14 della presente Convenzione.
3.  È vietato ai ciclisti ed ai ciclomotoristi trasportare passeggeri sul loro veicolo; le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia, autorizzare delle deroghe a questa disposizione, in particolare, autorizzare il trasporto di passeggeri sul o sui sedili supplementari che fossero installati sul veicolo. 1 motociclisti potranno trasportare dei passeggeri soltanto nella carrozzetta, se esiste, e sul sedile supplementare eventualmente installato dietro il conducente.
4.  Quando esiste una pista per velocipedi, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono vietare ai ciclisti di circolare sulla rimanente carreggiata. Nello stesso caso esse possono autorizzare i motociclisti a circolare sulla pista per velocipedi e, se lo ritengono utile, vietare loro di circolare sulla rimanente carreggiata.

Art. 28 Avvertimenti acustici e luminosi

1.  Si può fare uso degli avvisatori acustici soltanto:
a)  per dare gli avvertimenti utili al fine di evitare un incidente;
b)  fuori dei centri abitati quando è opportuno avvisare un conducente che sta per essere sorpassato.
L’emissione di suoni a mezzo di avvisatori acustici non deve prolungarsi più del necessario.
2.  I conducenti di autoveicoli possono dare gli avvertimenti luminosi definiti al paragrafo 3 dell’articolo 32 della presente Convenzione in luogo degli avvertimenti acustici.Essi possono anche farlo durante il giorno ai fini indicati al comma b) dei paragrafo 1 del presente articolo, se ciò è più appropriato alle circostanze.
3.  Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono autorizzare l’uso di avvertimenti luminosi ai fini previsti al paragrafo 1 b del presente articolo anche nei centri abitati.

Art. 29 Veicoli su rotaie

1.  Quando un binario passa su di una carreggiata, ogni utente della strada deve, all’avvicinarsi di un tram o di un altro veicolo su rotaie, lasciar libero al più presto il binario per far passare il veicolo su rotaie.
2.  Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono adottare delle norme speciali, diverse da quelle definite al presente articolo, per la circolazione su strada dei veicoli su rotaie o per l’incrocio o il sorpasso di questi veicoli. Tuttavia, le Parti contraenti o le loro parti costitutive non possono adottare delle disposizioni contrarie a quelle del paragrafo 7 dell’articolo 18 della presente Convenzione.

Art. 30 Carico dei veicoli

1.  Se per un veicolo è stabilita una massa massima autorizzata, il peso del veicolo carico non deve mai superare la massa massima autorizzata.
2.  Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario, fissato in modo che non possa:
a)  mettere in pericolo le persone o causare danni a proprietà pubbliche o private, ed in particolare strisciare o cadere sulla strada;
b)  ridurre la visibilità del conducente o compromettere la stabilità o la guida del veicolo;
c)  provocare rumore, polvere o altri inconvenienti che possono essere evitati;
d)  occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale, o nascondere i segni con il braccio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 14 o a quelle del paragrafo 2 dell’articolo 17 della presente Convenzione.
3.  Tutti gli accessori, come funi, catene e teloni, che servono a fissare o a proteggere il carico debbono stringerlo ed essere fissati solidamente. Tutti gli accessori che servono a proteggere il carico debbono soddisfare alle condizioni previste per il carico al paragrafo 2 del presente articolo.
4.  I carichi sporgenti dal veicolo verso l’avanti, verso il dietro o sui lati debbono essere segnalati in maniera chiaramente visibile in tutti i casi in cui i loro contorni rischiano di non essere notati dai conducenti degli altri veicoli; la notte, questa segnalazione deve essere fatta in avanti con una luce bianca ed un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore:
a)  i carichi sporgenti dall’estremità del veicolo più di un metro (3 piedi e 4 pollici) verso il dietro o verso l’avanti debbono essere segnalati;
b)  i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma del veicolo in modo che la loro estremità laterale si trovi a più di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione anteriore del veicolo debbono essere segnalati di notte verso l’avanti e analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli la cui estremità laterale si trovi a più di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo.
5.  Nulla del paragrafo 4 del presente articolo potrà essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive a vietare, a limitare o a sottoporre ad una autorizzazione speciale le sporgenze di carico previste a detto paragrafo 4.

Art. 31 Comportamento in caso di incidente

1.  Senza pregiudizio delle disposizioni delle legislazioni nazionali per quanto riguarda l’obbligo di soccorrere i feriti, ogni conducente, o ogni altro utente della strada, implicato in un incidente della circolazione, deve:
a)  arrestarsi appena gli sia possibile senza creare ulteriore pericolo per la circolazione;
b)  sforzarsi di salvaguardare la sicurezza della circolazione nel luogo dell’incidente e se una persona è stata uccisa o gravemente ferita nell’incidente, evitare, purché ciò non ostacoli la sicurezza della circolazione, che siano modificate le condizioni del luogo e che scompaiano le tracce che possono essere utili per stabilire le responsabilità;
c)  se altre persone implicate nell’incidente glielo chiedono, comunicare la propria identità
d)  se una persona è stata ferita o uccisa nell’incidente, avvertire la polizia e restare o tornare sul luogo dell’incidente fino all’arrivo di questa, a meno che egli sia stato autorizzato dalla polizia a lasciare il luogo o a meno che debba recare soccorso ai feriti o essere egli stesso curato.
2.  Le parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella loro legislazione nazionale, astenersi dall’imporre la prescrizione prevista al comma d) del paragrafo 1 del presente articolo quando nessuna ferita grave è stata provocata e nessuna delle persone implicate nell’incidente esige che sia avvisata la polizia.
 
Art. 32. Illuminazione: prescrizioni generali

1. Ai sensi del presente articolo, il termine notte indica l’intervallo fra il tramonto e l’alba, nonché gli altri momenti in cui la visibilità è insufficiente, a causa per esempio di nebbia, di nevicata, di forte pioggia, o di passaggio entro una galleria.
2. Di notte:
a) ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote senza carrozzetta che si trovi su di una strada deve mostrare verso l’avanti almeno due luci bianche o giallo-selettivo e verso il dietro un numero pari di luci rosse, conformemente alle prescrizioni previste per gli autoveicoli ai paragrafi 23 e 24 dell’allegato 5; le legislazioni nazionali possono, tuttavia, autorizzare delle luci di posizione arancioni verso l’avanti. Le disposizioni del presente comma si applicano ai complessi formati da un veicolo a motore e da uno o più rimorchi, in questo caso le luci rosse debbono trovarsi sulla parte posteriore dell’ultimo rimorchio; i rimorchi ai quali sono applicabili le disposizioni del paragrafo 30 dell’allegato 5 della presente convenzione debbono mostrare, verso l’avanti, le due luci bianche di cui essi debbono essere muniti in virtù delle disposizioni di detto paragrafo 30;
b) Ogni veicolo o complesso di veicoli al quale non si applicano le disposizioni del comma a) del presente paragrafo e che si trovi su di una strada, deve avere almeno una luce bianca o giallo-selettivo verso l’avanti ed almeno una luce rossa verso il dietro; allorché vi è soltanto una luce verso l’avanti o una luce verso il dietro, tale luce deve essere posta sull’asse del veicolo o dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione; per i veicoli a trazione animale ed i carretti a mano, il dispositivo che emette tali luci può essere portato dal conducente o da un accompagnatore che cammina su tale lato del veicolo.
3. Le luci previste al paragrafo 2 del presente articolo debbono essere tali da segnalare chiaramente il veicolo agli altri utenti della strada; la luce anteriore e la luce posteriore non debbono essere emesse dalla stessa lampada o dallo stesso dispositivo a meno che le caratteristiche del veicolo, in particolare la sua modesta lunghezza, siano tali che questa prescrizione possa essere soddisfatta in tali condizioni.
4. a) in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo;
i) le disposizioni di tale paragrafo 2 non si applicano ai veicoli fermi o in sosta su di una strada illuminata in modo tale che essi siano chiaramente visibili ad una distanza sufficiente;
ii) i veicoli a motore che non superino 6 m (20 piedi) di lunghezza e 2 m 6 piedi e 6 pollici) di larghezza ed ai quali non sia agganciato alcun veicolo, potranno, in caso di fermata o di sosta su di una strada all’interno di un centro abitato, mostrare soltanto una luce posta sul lato del veicolo opposto al bordo della carreggiata lungo il quale il veicolo è fermo o in sosta; tale luce sarà bianca o arancione verso l’avanti e rossa o arancione verso il dietro;
iii) le disposizioni del comma b) di detto paragrafo 2 non si applicano né ai velocipedi a due ruote, né ai ciclomotori a due ruote, né ai motocicli a due ruote senza carrozzetta non provvisti di batteria, allorché sono fermi o in sosta all’interno di un centro abitato sul bordo della carreggiata;
b)
inoltre, la legislazione nazionale può accordare delle deroghe alle disposizioni del presente articolo per:
i) veicoli fermi o in sosta in luoghi appositi fuori della carreggiata;
ii) i veicoli fermi o in sosta in strade residenziali in cui la circolazione è poco intensa.
5. In nessun caso, un veicolo dovrà mostrare verso l’avanti delle luci, dei dispositivi rifrangenti o dei materiali rifrangenti rossi, verso il dietro, delle luci, dei dispositivi rifrangenti o dei materiali rifrangenti bianchi o giallo-selettivo; questa disposizione non si applica né all’uso dei proiettori bianchi o giallo-selettivo di retromarcia né alla rifrangenza delle cifre o delle lettere di colore chiaro delle targhe di immatricolazione posteriori, dei segni distintivi o degli altri marchi distintivi richiesti dalla legislazione nazionale, né alla rifrangenza del fondo chiaro di dette targhe o segni, né alle luci rosse girevoli o lampeggianti di determinati veicoli prioritari.
6. Le parti contraenti o le loro partì costitutive possono, nella misura in cui lo ritengano possibile, senza conipromettere la sicurezza della circolazione, accordare nella loro legislazione nazionale delle deroghe alle disposizioni del presente articolo per:
a) i veicoli a trazione animale ed i carretti a mano;
b) i veicoli di forma o di natura particolare impiegati a scopi ed in condizioni particolari.
7. Nulla nella presente convenzione potrà essere interpretato come un impedimento per la legislazione nazionale ad imporre ai gruppi di pedoni condotti da una guida o formanti un corteo, nonché ai conducenti di animali, isolati o in greggi, o di animali da tiro, da soma o da sella, di mostrare, quando circolano sulla carreggiata nelle circostanze indicate al paragrafo 2 b) del presente articolo, un dispositivo rifrangente o una luce; la luce riflessa o emessa deve essere allora sia bianca o giallo-selettivo verso l’avanti e rossa verso il dietro, sia arancione verso ambedue le direzioni.
 
Art. 33. Illuminazione: condizioni di impiego delle luci previste all’allegato 5

1. Il conducente di un veicolo munito di proiettori di profondità, di proiettori di incrocio e di luci di posizione definiti all’allegato 5 della presente convenzione deve usare tali luci nelle condizioni seguenti quando, in virtù dell’articolo 32 della presente convenzione, il veicolo deve mostrare almeno una o due luci bianche o giallo-selettivo verso l’avanti:
a) i proiettori di profondità non devono essere accesi né nei centri abitati quando la strada è sufficientemente illuminata ne fuori dai centri abitati quando la carreggiata è illuminata in modo continuo e tale illuminazione è sufficiente per consentire al conducente di vedere distintamente ad una distanza adeguata, né quando il veicolo è fermo;
b) con riserva della possibilità per la legislazione nazionale di autorizzare l’utilizzazione dei proiettori di profondità durante le ore del giorno quando la visibilità sia insufficiente a causa per esempio, di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia o di passaggio entro una galleria, i proiettori di profondità non debbono essere accesi o il loro funzionamento deve essere modificato in modo da evitare l’abbagliamento;
i) quando un conducente sta per incrociare un altro veicolo; i proiettori, se sono utilizzati, debbono allora essere spenti o il loro funzionamento deve essere modificato in modo da evitare l’abbagliamento alla distanza necessaria perché il conducente dell’altro veicolo possa continuare la sua marcia agevolmente e senza pericolo;
ii) quando un veicolo ne segue un altro a breve distanza, tuttavia i proiettori di profondità possono essere utilizzati conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo per indicare l’intenzione di sorpassare nelle condizioni previste all’articolo 28 della presente convenzione;
iii) in tutte le altre circostanze in cui ènecessario non abbagliare gli altri utenti della strada o gli utenti di una via d’acqua o di una linea ferroviaria che costeggi la strada;
c) con riserva delle disposizioni del comma d) del presente paragrafo, i proiettori d’incrocio debbono essere accesi quando l’uso dei proiettori di profondità è vietato dalle disposizioni dei precedenti commi a) e b) e possono essere utilizzati in luogo dei proiettori di profondità quando i proiettori di incrocio permettono al conducente di vedere distintamente fino ad una distanza sufficiente ed agli altri utenti della strada di scorgere il veicolo ad una distanza sufficiente;
d) le luci di posizione debbono essere utilizzate contemporaneamente ai proiettori di profondità, ai proiettori di incrocio ed ai proiettori fendinebbia. Esse possono essere utilizzate da sole quando il veicolo e fermo o in sosta o quando su delle strade diverse dalle autostrade o dalle strade indicate al paragrafo 4 dell’articolo 25 della presente convenzione, le condizioni di illuminazione sono tali che il conducente può vedere distintamente fino ad una distanza sufficiente o gli altri utenti possono scorgere il veicolo ad una distanza sufficiente.
2. Quando un veicolo è munito dei proiettori fendi nebbia definiti all’allegato 5 della presente convenzione non deve usare tali proiettori che in caso di nebbia, di caduta di neve o di forte pioggia. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1-c del presente articolo l’accensione dei proiettori fendinebbia sostituisce allora quella dei proiettori di incrocio, potendo tuttavia la legislazione nazionale autorizzare in questo caso l’accensione simultanea dei proiettori fendinebbia e dei proiettori di incrocio.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, la legislazione nazionale può autorizzare, anche in assenza di nebbia, di caduta di neve o di forte pioggia, l’accensione dei proiettori fendinebbia su strade strette e con numerose curve.
4. Nulla nella presente convenzione potrà essere interpretato come un impedimento per la legislazione nazionale ad imporre l’obbligo di utilizzare i proiettori d’incrocio all’interno dei centri abitati.
5. Gli avvertimenti luminosi previsti al paragrafo 2 dell’articolo 28 della presente convenzione consistono nell’accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori di incrocio o nell’accensione intermittente dei proiettori di profondità o nell’accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori di incrocio e dei proiettori di profondità.
 
Art. 34 Deroghe

1. Non appena avvertito dell’avvicinarsi di un veicolo prioritario a mezzo degli speciali apparecchi di segnalazione, luminosi o acustici, ditale veicolo ogni conducente della strada deve lasciare libero il passaggio sulla carreggiata e, se necessario, fermarsi.
2. Le legislazioni nazionali possono prescrivere che i conducenti di veicoli prioritari, quando la loro circolazione è annunciata dagli speciali apparecchi di segnalazione del veicolo e con riserva di non mettere in pericolo gli altri utenti della strada, non sono tenuti a rispettare in tutto o in parte le disposizioni, del presente capitolo Il diverse da quelle del paragrafo 2 dell’articolo 6.
3. Le legislazioni nazionali possono determinare la misura entro la quale il personale che lavora alla costruzione, alla riparazione ed alla manutenzione della strada, compresi i conducenti dei mezzi impiegati per i lavori non è tenuto, con riserva di osservare ogni utile precauzione, a rispettare durante il lavoro, le disposizioni del presente capitolo Il.
4. Per sorpassare o incrociare i mezzi previsti al paragrafo 3 deI presente articolo mentre sono al lavoro sulla strada, i conducenti degli altri veicoli possono, nella misura necessaria ed a condizione di adottare ogni utile precauzione, non osservare le disposizioni degli articoli 11 e 12 della presente convenzione.

Capitolo III Condizioni per l’ammissione degli autoveicoli e dei rimorchi alla circolazione internazionale

Art. 35 Immatricolazione

1.  a) Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, ogni autoveicolo in circolazione  internazionale e ogni rimorchio diverso da un rimorchio leggero agganciato ad un autoveicolo debbono essere  immatricolati da una Parte contraente o da una delle sue parti costitutive ed il conducente dell’autoveicolo deve essere in possesso di un certificato valido attestante tale immatricolazione, rilasciato sia da una autorità competente o di una sua parte costitutiva, sia, a nome della Parte contraente o della sua parte costitutiva, dall’associazione che essa ha abilitato a tale scopo. Il certificato, detto certificato d’immatricolazione, recaalmeno
- Un numero d’ordine, detto numero di immatricolazione, la cui composizione è indicata all’allegato 2 della  presente Convenzione;
- la data della prima immatricolazione del veicolo;
- il nome completo e il domicilio del titolare del certificato;
- il nome o il marchio di fabbrica del costruttore del veicolo;
- il numero d’ordine del telaio (numero di fabbricazione o numero di serie del costruttore);
- se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, la massa massima autorizzata;
- se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, la massa a vuoto;
- il periodo di validità, se non è illimitato.
Le indicazioni iscritte sul certificato debbono essere sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese,  sia ripetute in tale forma.
b)  Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia, decidere che sui certificati rilasciati sul loro territorio in luogo della data della prima immatricolazione sia indicato l’anno di fabbricazione.
2.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un veicolo articolato non diviso mentre è in   circolazione internazionale beneficerà delle disposizioni della presente Convenzione anche se non è oggetto che di una sola immatricolazione e di un solo certificato per il trattore e per il semirimorchio che lo costituiscono.
3.  Nulla nella presente Convenzione dovrà essere interpretato come limitazione al diritto delle Parti contraenti e delle loro parti costitutive di esigere, nel caso di un veicolo in circolazione internazionale che non sia immatricolato a nome di una persona che si trovi a bordo di esso, la giustificazione del diritto del conducente al possesso del veicolo stesso.
4.  Si raccomanda che le Parti contraenti che non ne fossero ancora provviste istituiscano un servizio incaricato, su scala nazionale o regionale, di registrare gli autoveicoli messi in circolazione e di accentrare, per ogni veicolo, le informazioni iscritte su ogni certificato di immatricolazione.

Art. 36 Numero di immatricolazione

1.  Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella parte anteriore e su quella posteriore il proprio numero d’immatricolazione; tuttavia, i motocicli sono tenuti a portare tale numero solo sulla parte posteriore.
2.  Ogni rimorchio immatricolato deve, in circolazione internazionale, recare sulla parte posteriore il proprio numero di immatricolazione. Nel caso di un autoveicolo trainante uno o più rimorchi, il rimorchio unico o l’ultimo rimorchio, se non è immatricolato, deve recare il numero di immatricolazione del veicolo trattore.
3.  La composizione e le modalità di apposizione del numero d’immatricolazione previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell’allegato 2 della presente Convenzione.

Art. 37 Segno distintivo dello Stato di immatricolazione

1.  Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella parte posteriore, oltre al proprio numero di  immatricolazione, un segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato.
2.  Ogni rimorchio agganciato ad un autoveicolo e che, in virtù dell’articolo 36 della presente Convenzione, deve recare nella parte posteriore un numero di immatricolazione deve anche recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato in cui tale numero di immatricolazione è stato rilasciato. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche se il rimorchio è immatricolato in uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell’autoveicolo cui è agganciato; se il rimorchio non è immatricolato, deve recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato d’immatricolazione del veicolo trattore, eccetto quando circola in tale Stato.
3.  La composizione e le modalità di apposizione del segno distintivo previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell’allegato 3 della presente Convenzione.

Art. 38 Marchi d’identificazione

Ogni autoveicolo ed ogni rimorchio in circolazione internazionale debbono recare i marchi di identificazione definiti all’allegato 4 della presente Convenzione.

Art. 39 Prescrizioni tecniche e revisione dei veicoli

1.  Ogni autoveicolo, ogni rimorchio e ogni complesso di veicoli in circolazione internazionale debbono soddisfare alle disposizioni dell’allegato 5 della presente Convenzione.
Essi debbono inoltre, essere in buono stato di marcia.

Art. 40 Disposizioni transitorie

1.  Per la durata di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 47, i rimorchi in circolazione internazionale beneficeranno, qualunque sia il loro peso massimo autorizzato, delle disposizioni della presente Convenzione, anche se non sono immatricolati.

Capitolo IV Conducenti di autoveicoli

Art. 41 Validità delle Patenti di guida (V. all. 6)

1.  Le Parti contraenti riconosceranno:
a)  ogni patente nazionale redatta nella loro lingua o in una delle loro lingue o, se non è redatta in una di dette lingue, accompagnata da una traduzione certificata conforme;
b)  ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 6 della presente Convenzione;
c)  oppure ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell’allegato 7 della presente Convenzione, come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalla patente, a condizione che detta patente sia valida e che sia stata rilasciata da un’altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un’associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano a patenti per allievi conducenti.
2.  Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente:
a)  quando la validità della patente di guida è subordinata, con una speciale menzione, al possesso da parte dell’interessato di determinati apparecchi o a determinati adattamenti del veicolo per tenere conto dell’invalidità del conducente, la patente sarà riconosciuta valida soltanto se saranno osservate tali prescrizioni;
b)  le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territorio di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto diciotto anni;
c)  le Parti contraenti possono rifiutare di riconoscere la validità sul loro territorio, per la guida degli autoveicoli o dei complessi di veicoli delle categorie C, D ed E previste negli allegati 6 e 7 della presente Convenzione, di ogni patente di guida il cui titolare non abbia compiuto ventun anni.
3.  Le Parti contraenti possono prevedere nella propria legislazione nazionale una suddivisione delle categorie di veicoli contemplati negli allegati 6 e 7 della presente Convenzione. Qualora la patente di guida fosse limitata a certi veicoli di una stessa categoria, è necessario aggiungere un numero alla lettera che designa la categoria in questione e indicare sulla patente la natura di tale limitazione.
4.  Per l’applicazione del paragrafo 2 e del paragrafo 3, comma c del presente articolo:
a)  gli autoveicoli della categoria B prevista agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione può essere agganciato un rimorchio leggero; può anche esservi agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg (1650 libbre) ma non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo, se il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non supera 3500 kg (7700 libbre);
b)  agli autoveicoli delle categorie C e D previste agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione può essere agganciato un rimorchio leggero, senza che il complesso così costituito cessi d’appartenere alla categoria C o alla categoria D.
5.  La patente internazionale potrà essere rilasciata soltanto al possessore di una patente nazionale per il rilascio della quale saranno state soddisfatte le condizioni minime fissate dalla presente Convenzione. Non dovrà essere valida per un periodo più lungo di quello della corrispondente patente nazionale il cui numero dovrà figurare sulla patente internazionale.
6.  Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti:
a)  a riconoscere la validità delle patenti, nazionali o internazionali, rilasciate sul territorio di un’altra Parte contraente a persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento di tale rilascio o la cui residenza abituale è stata trasferita sul loro territorio dopo tale rilascio;
b)  a riconoscere la validità delle patenti sopra citate rilasciate a conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente è stata rilasciata o la cui residenza è stata trasferita, dopo tale rilascio, in un altro territorio.

Art. 42 Sospensione della validità delle patenti di guida

1.  Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono ritirare ad un conducente che commetta sul loro territorio un’infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtù della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui è titolare. In simile caso, l’autorità competente della Parte contraente o della parte sostitutiva che ha ritirato il diritto di usare la patente potrà:
a)  farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale è ritirato il diritto di usare la patente o finché il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo;
b)  avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l’autorità che ha rilasciato o a nome della quale è stata rilasciata la patente;
c)  se si tratta di una patente internazionale, apporre sull’apposito spazio la menzione che la patente non è più valida nel suo territorio;
d)  nel caso in cui essa non abbia applicato la procedura prevista al comma a) del presente paragrafo, completare la comunicazione menzionata al comma b) chiedendo all’autorità che ha rilasciato la patente o a nome della quale è stata rilasciata la patente, di avvisare l’interessato della decisione presa nei suoi confronti.
2.  Le Parti contraenti faranno in modo di far notificare agli interessati le decisioni che saranno state comunicate loro conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 comma d) del presente articolo.
3.  Nulla nella presente Convenzione dovrà essere interpretato come un’interdizione alle Parti contraenti o ad una delle loro parti costitutive di impedire ad un conducente titolare di una patente di guida, nazionale o internazionale, di guidare se è evidente o provato che il suo stato non gli consente di guidare con sicurezza o se il diritto di guidare gli è stato ritirato nello Stato in cui ha la sua residenza abituale..Circolazione stradale

Art. 43 Disposizioni transitorie

1.  Le patenti internazionali di guida conformi alle disposizioni della Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Ginevra il 19 settembre 1949 e rilasciate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 47 della presente Convenzione saranno, per l’applicazione degli articoli 41 e 42 della presente Convenzione, assimilate alle patenti internazionali di guida previste nella presente Convenzione.
2.  Le patenti di guida nazionali devono rispondere alle prescrizioni dell’emendamento dell’allegato 6 entro cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore di quest’ultimo. Le patenti rilasciate prima di questa data sono riconosciute reciprocamente fino alla data di scadenza della validità su queste indicate.

Capitolo V Condizioni per l’ammissione dei velocipedi e dei ciclomotori alla circolazione internazionale

Art. 44

1.  I velocipedi senza motore in circolazione internazionale debbono:
a)  avere un freno efficace;
b)  essere muniti di un campanello capace di essere udito ad una distanza sufficiente e non recare alcun altro avvisatore acustico;
c)  essere muniti di un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro e di dispositivi che consentano di mostrare una luce bianca o giallo-selettivo verso l’avanti ed una luce rossa verso il dietro.
2.  Sul territorio delle Parti contraenti che non hanno, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della presente Convenzione, fatto una dichiarazione che assimili i ciclomotori ai motocicli, i ciclomotori in circolazione internazionale debbono:
a)  avere due freni indipendenti;
b)  essere muniti di un campanello, o di un altro avvisatore acustico, capace di essere udito a distanza sufficiente;
c)  essere muniti di un efficace dispositivo di scappamento silenzioso;
d)  essere muniti di dispositivi che consentano di mostrare una luce bianca o giallo-selettivo verso l’avanti, nonché una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro;
e)  recare il marchio d’identificazione definito all’allegato 4 della presente Convenzione.
39 Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993
3.  Sul territorio delle Parti contraenti che hanno, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della presente Convenzione, fatto una dichiarazione assimilante i ciclomotori ai motocicli, le condizioni cui debbono soddisfare i ciclomotori per essere ammessi in circolazione internazionale sono quelle definite per i motocicli all’allegato 5 della presente Convenzione.

Capitolo VI - Disposizioni finali

Art. 45

1.  La presente Convenzione sarà aperta presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia 41 , e di ogni altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parte della Convenzione.
2.  La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3.  La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
4.  Al momento in cui firmerà la presente Convenzione o depositerà il proprio strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato notificherà al Segretario generale il segno distintivo che ha scelto perché sia apposto in circolazione internazionale sui veicoli che ha immatricolato conformemente alle disposizioni dell’allegato 3 della presente Convenzione. Con un’altra notifica diretta al Segretario generale, ogni Stato può cambiare il segno distintivo che aveva scelto in precedenza.

Art. 46

1.  Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà, o in ogni altro successivo momento, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che la Convenzione diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque tra essi, di cui assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverrà applicabile al territorio o ai territori designato/i nella notifica trenta giorni dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data è posteriore alla precedente.
2.  Ogni Stato che avrà fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo potrà in qualsiasi data successiva, con notifica diretta al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio designato nella notifica e la Convenzione cesserà di essere applicabile al detto territorio un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notifica.
3.  Ogni Stato che invia una notifica in virtù del paragrafo 1 del presente articolo notificherà al Segretario generale il o i segni distintivi che ha scelto perché siano apposti in circolazione internazionale sui veicoli che sono stati immatricolati sul o sui territori interessati conformemente alle disposizioni dell’allegato 3 della presente Convenzione. Con un’altra notifica diretta al Segretario generale, ogni Stato può cambiare il segno distintivo che aveva scelto in precedenza.

Art. 47

1.  La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.
2.  Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 48

Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abrogherà e sostituirà, nelle relazioni tra le Parti contraenti, la Convenzione internazionale relativa alla circolazione automobilistica e la Convenzione internazionale relativa alla circolazione stradale
firmate ambedue a Parigi il 24 aprile 1926, la Convenzione sulla regolazione della circolazione automobilistica interamericana aperta alla firma a Washington il 15 dicembre 1943 e la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Ginevra il 19 settembre 1949.

Art. 49

1.  Dopo un periodo di un anno a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla Convenzione.  Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sarà inviato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti.  Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione:
a)  se accettano l’emendamento, o
b)  se non l’accettano,
c)  se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale trasmetterà egualmente, il testo dell’emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione.
2.  a) Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente sarà considerata accettata se, nel termine di dodici mesi sopraindicato, meno del terzo delle Parti contraenti informano il Segretario generale sia che esse respingono l’emendamento, sia che desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione e ogni rifiuto dell’emendamento proposto e ogni richiesta di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti e delle richieste ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l’emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo precedente per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l’emendamento e richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo.  b) Ogni Parte contraente, che durante il detto termine di dodici mesi, avrà respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà, ad ogni momento dopo lo scadere di tale termine, notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti.  L’emendamento entrerà in vigore per le Parti contraenti che avranno notificato la loro accettazione sei mesi dopo che il Segretario generale avrà ricevuto la loro notifica.
3.  Se un emendamento proposto non è stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di dieci, lo informano che esse lo accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza allo scopo di esaminare l’emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.
4.  Se una conferenza è convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate dalla detta Conferenza oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.
5.  a) Ogni emendamento alla presente Convenzione sarà ritenuto accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati alla Conferenza, purché tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti l’adozione dell’emendamento e questo entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di.Circolazione stradale quelle che durante tale periodo, avranno notificato al Segretario generale che esse respingono l’emendamento.
b) Ogni Parte contraente che avrà respinto un emendamento durante il detto periodo di dodici mesi potrà, in ogni momento, notificare al Segretario generale che essa lo accetta, ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine del detto periodo di dodici mesi se tale data è posteriore alla precedente. 
6.  Se la proposta di emendamento non è ritenuta accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.

Art. 50

Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

Art. 51

La presente Convenzione cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti sarà inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi.

Art. 52

Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potrà essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di Giustizia per essere decisa da questa.

Art. 53

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come interdizione ad una Parte contraente di adottare le misure, compatibili con le misure della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.

Art. 54

1.  Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà la presente Convenzione o depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall’articolo 52 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno legate dall’articolo 52 nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avrà fatto tale dichiarazione.
2.  Al momento in cui depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato può dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che assimilerà i ciclomotori ai motocicli ai fini dell’applicazione della presente Convenzione (art. 1 lett. n.).
In ogni momento, ogni Stato potrà successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione.
3.  Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data è posteriore alla precedente.
4.  Ogni modifica di un segno distintivo precedentemente scelto, notificata conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 45 o del paragrafo 3 dell’articolo 46 della presente Convenzione, avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.
5.  Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi allegati diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il Segretario generale comunicherà le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione.
6.  Ogni Parte contraente che avrà formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtù dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo, potrà, in ogni momento, ritirarla con notifica diretta al Segretario generale.
7.  Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 5 del presente articolo:
a)  modifica, per la Parte contraente che ha formulato detta riserva, le disposizioni della Convenzione alle quali la riserva si riferisce nei limiti di quest’ultima;
b)  modifica tali disposizioni negli stessi limiti per le altre Parti contraenti per quanto concerne i loro rapporti con la Parte contraente che ha notificato la riserva.

Art. 55

Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 49 e 54 della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45:
a)  le firme, le ratifiche e le adesioni ai sensi dell’articolo 45;
b)le notifiche e le dichiarazioni ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 45 e dell’articolo 46;
c)  le date dell’entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell’articolo 47;
d)la data dell’entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 5 dell’articolo 49;
e)  le denunce ai sensi dell’articolo 50;
f)  l’abrogazione della presente Convenzione ai sensi dell’articolo 51.

Art. 56

L’originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione.

Allegati

Allegato 1 - Deroghe all’obbligo di ammettere in circolazione internazionale gli autoveicoli ed i rimorchi

1.  Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli, i rimorchi e i complessi di veicoli le cui masse, totali o per asse, o le cui dimensioni superino i limiti fissati dalla loro legislazione nazionale per i veicoli immatricolati sul loro territorio. Le Parti contraenti sul cui territorio ha luogo una circolazione internazionale di veicoli pesanti si adopereranno per concludere degli accordi regionali che consentano, in circolazione internazionale, l’accesso alle strade della regione, fatta eccezione per le strade minori, ai veicoli o complessi di veicoli le cui masse e dimensioni non superino le cifre fissate da tali accordi.
2.  Per l’applicazione del paragrafo 1 del presente allegato, non saranno considerate come oltrepassanti i limiti della larghezza massima autorizzata le sporgenze:
a)  dei pneumatici, presso il loro punto di contatto con il suolo, e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici;
b)  dei dispositivi antislittanti eventualmente montati sulle ruote;
c)  degli specchi retrovisori costruiti in modo da poter flettersi, sotto l’effetto di una moderata pressione, nei due sensi, fino a non oltrepassare più la larghezza massima autorizzata;
d)  degli indicatori di direzione laterali e delle luci di ingombro, purché tale sporgenza sia di pochi centimetri;
e)  dei sigilli doganali apposti sul carico e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di tali sigilli.
3.  Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i complessi di veicoli sottoindicati, nella misura in cui la loro legislazione nazionale vieta la circolazione di dati complessi:
a)  motocicli con rimorchio;
b)  complessi costituiti da un autoveicolo e più rimorchi;
c)  veicoli articolati adibiti ai trasporti di persone.
4.  Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi beneficianti di deroghe in virtù del paragrafo 60 dell’allegato 5 della Convenzione.
5.  Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i ciclomotori ed i motocicli il cui conducente e, se del caso, il passeggero non siano muniti di un casco di protezione.
6.  Le Parti contraenti possono subordinare l’ammissione in circolazione internazionale sul loro territorio di ogni autoveicolo, diverso da un ciclomotore a due ruote senza carrozzetta, alla presenza a bordo dell’autoveicolo di un dispositivo, previsto al paragrafo 56 dell’allegato 5 della Convenzione, e destinato, in caso di arresto sulla carreggiata, a preannunciare il pericolo costituito dal veicolo fermo.
7.  Le Parti contraenti possono subordinare l’ammissione in circolazione internazionale, su determinate strade accidentate o in determinate regioni a rilievo accidentato del loro territorio, degli autoveicoli la cui massa massima autorizzata superi 3,500 kg (7700 libbre) al rispetto delle prescrizioni speciali imposte dalla loro legislazione nazionale per l’ammissione su tali strade, o in tali regioni, dei veicoli della stessa massa massima autorizzata da esse immatricolati.
8.  Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo munito di proiettori di incrocio a fascio asimmetrico allorché la regolazione dei fasci di luce non è adatta al senso di circolazione nel loro territorio.
9.  Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo o ogni rimorchio trainato da un autoveicolo che porti un segno distintivo diverso da quello previsto per tale veicolo all’articolo 37 della presente Convenzione.

Allegato 2 - Numero di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale

1.  Il numero di immatricolazione previsto agli articoli 35 e 36 della Convenzione deve essere composto sia di cifre, sia di cifre e di lettere. Le cifre debbono essere delle cifre arabe e le lettere debbono essere in caratteri latini maiuscoli. Possono, tuttavia, essere impiegate altre cifre o caratteri, ma il numero di immatricolazione deve allora essere ripetuto in cifre arabe ed in caratteri latini maiuscoli.
2.  Il numero di immatricolazione deve essere composto ed apposto in modo da essere leggibile di giorno con tempo chiaro ad una distanza minima di 40 metri (130 piedi) da un osservatore posto sull’asse del veicolo e con il veicolo fermo; tuttavia le Parti contraenti possono, per i veicoli che esse immatricolano, ridurre tale distanza minima di leggibilità per i motocicli e per delle categorie speciali di autoveicoli sulle quali sarebbe difficile dare ai numeri di immatricolazione delle dimensioni sufficienti perché siano leggibili a 40 metri (130 piedi).
3.  Nel caso in cui il numero di immatricolazione è apposto su di una targa speciale tale targa deve essere piatta e fissata in posizione verticale o sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo. Nel caso in cui il numero è apposto o dipinto sul veicolo, la superficie sulla quale è apposto o dipinto deve essere piana e verticale e deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.
4.  Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 32, la targa o la superficie nella quale è apposto o dipinto il numero di immatricolazione può essere di materiale rifrangente.

Allegato 3 - Segno distintivo degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale

1.  Il segno distintivo previsto all’articolo 37 della Convenzione deve essere composto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli. Le lettere avranno un’altezza minima di 0,08 m (3,1 pollici) ed i loro tratti uno spessore di almeno 0,01 m (0,4 pollici).  Le lettere saranno dipinte in nero su di un fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore è orizzontale.
2.  Quando il segno distintivo prevede soltanto una lettera, l’asse maggiore dell’ellisse può essere verticale.
3.  Il segno distintivo non deve essere incorporato nel numero di immatricolazione, né apposto in modo tale da creare confusione con quest’ultimo o nuocere alla sua leggibilità.
4.  Sui motocicli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell’ellisse saranno di almeno 0,175 m (6,9 pollici) e 0,115 m (4,5 pollici). Sugli altri autoveicoli e sui loro rimorchi, le dimensioni degli assi dell’ellisse saranno di almeno:
a)  0,24 m (9,4 pollici) e 0,145 m (5,7 pollici) se il segno distintivo reca tre lettere;
b)  0, 175 m (6,9 pollici) e 0, 115 m (4,5 pollici) se il segno distintivo reca meno di tre lettere.
5.  Le disposizioni del paragrafo 3 dell’allegato 2 si applicano all’apposizione del segno distintivo sui veicoli.

Allegato 4 - Marchi d’identificazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale


1.  I marchi di identificazione comprendono:
a)  per gli autoveicoli:
i)   il nome o il marchio del costruttore del veicolo;
ii)  sul telaio, o, in mancanza di telaio, sulla carrozzeria, il numero di fabbricazione o il numero di serie del costruttore;
iii)sul motore, il numero di fabbricazione del motore quando tale numero viene apposto dal costruttore;
b)  per i rimorchi, le indicazioni previste ai precedenti commi i) e ii);
c)  per i ciclomotori, l’indicazione della cilindrata ed il marchio «CM».
2.  I marchi indicati al paragrafo 1 del presente allegato debbono essere posti in posizioni accessibili ed essere facilmente leggibili, inoltre essi debbono essere tali che sia difficile modificarli o sopprimerli. Le lettere e le cifre comprese nei marchi saranno sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese ed in cifre arabe, sia ripetute in tale maniera.

Allegato 5 - Condizioni tecniche relative agli autoveicoli ed ai rimorchi

1.  Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 a) dell’articolo 3 e del paragrafo 1 dell’articolo 39 della presente Convenzione, ogni Parte contraente può, per gli autoveicoli che essa immatricola e per i rimorchi che essa ammette alla circolazione in virtù della propria legislazione nazionale, imporre delle prescrizioni che completino le disposizioni del presente allegato o più rigorose di queste. Tutti i veicoli in circolazione internazionale devono rispondere alle prescrizioni tecniche in vigore nel loro Paese di immatricolazione al momento della loro prima messa su strada.
2.  Ai sensi del presente allegato il termine «rimorchio» non si applica che ai rimorchi destinati ad essere trainati da un autoveicolo.
3.  Le Parti contraenti che, conformemente all’articolo primo comma n) della Convenzione, hanno dichiarato di voler assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote la cui massa a vuoto non superi 400 kg (900 libbre) debbono assoggettare tali veicoli alle prescrizioni imposte dal presente allegato sia per i motocicli, sia per gli altri motoveicoli.

Capitolo I - Frenatura

4.  Ai fini del presente capitolo,
a)  il termine «ruote di un asse» indica le ruote simmetriche, oppure sensibilmente simmetriche, rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, anche se esse non si trovano su di uno stesso asse (un asse tandem è contato come due assi):
b)  il termine «freno di servizio» indica il dispositivo normalmente utilizzato per rallentare o fermare il veicolo;
c)  il termine «freno di stazionamento» indica il dispositivo utilizzato per mantenere immobile, in assenza del conducente, il veicolo o, nel caso di un rimorchio, il rimorchio allorché questo è distaccato;
d)  il termine «freno di soccorso» indica il dispositivo destinato a rallentare e ad arrestare il veicolo in caso di insufficienza del freno di servizio.

A – Frenatura degli autoveicoli diversi dai motocicli
5.  Ogni autoveicolo diverso da un motociclo deve essere munito di freni che possano essere azionati facilmente da parte del conducente installato al suo posto di guida.
Questi freni dovranno assicurare le tre funzioni di frenatura sottoindicate:
a)  un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola;
b)  un freno di stazionamento che consenta di mantenere un veicolo immobile, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una notevole pendenza ascendente o discendente, le superfici attive dei freni restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica;
c)  un freno di soccorso che consenta di rallentare e di arrestare il veicolo, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una distanza ragionevole, anche in caso di insufficienza del freno di servizio.
6.  Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato, i dispositivi che assicurano le tre funzioni di frenatura (freno di servizio, freno di soccorso e freno di stazionamento) possono avere delle parti comuni; la combinazione dei comandi è ammessa solo a condizione che rimangano almeno due comandi distinti.
7.  Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del veicolo.
8.  Il freno di soccorso deve poter agire almeno su una ruota di ciascun lato del piano longitudinale mediano dei veicolo; la stessa disposizione si applica al freno di stazionamento.
9.  Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti.
10.    Nessuna superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle ruote. Tuttavia, tale disinnesto è ammesso per alcune delle superfici frenate, a condizione:
a)  che esso sia soltanto momentaneo, per esempio durante un cambio dei rapporti di trasmissione;
b)  che, nel caso del freno di stazionamento, esso non sia possibile senza l’azione del conducente, e
c)  che, nel caso del freno di servizio o del freno di soccorso, l’azione dì frenatura continui a poter essere esercitata con l’efficienza prescritta conformemente al paragrafo 5 del presente allegato.

B – Frenatura dei rimorchi
11.    Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 17c del presente allegato, ogni rimorchio diverso da un rimorchio leggero deve essere munito di freni, e precisamente:
a)  un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola;
b)  un freno di stazionamento che consenta di mantenere immobile il veicolo, su di una notevole pendenza ascendente o discendente, le superfici attive del freno restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica.
12.    I dispositivi che assicurano le due funzioni di frenatura (servizio e stazionamento) possono avere delle parti comuni.
13.    Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del rimorchio. L’azione del freno di servizio deve essere convenientemente ripartita e sincronizzata tra i vari assi del veicolo.
14.    Il freno di servizio deve poter essere azionato mediante il comando della frenatura di servizio del veicolo trattore, tuttavia, se la massa massima autorizzata del rimorchio non supera 3500 kg (7700 libbre), il freno può essere realizzato in modo da non poter essere azionato, durante la marcia, che dal semplice avvicinamento del rimorchio al veicolo trattore (frenatura per inerzia).
15.    Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti.
16.    I dispositivi di frenatura debbono essere tali che l’arresto del rimorchio sia assicurato automaticamente in caso di rottura del dispositivo di accoppiamento, durante la marcia. Tuttavia, tale prescrizione non si applica ai rimorchi ad un solo asse o a due assi distanti uno dall’altro meno di un metro (40 pollici) a condizione che la loro massa massima autorizzata non superi 1500 kg (3300 libbre) e, ad eccezione dei semirimorchi, che siano muniti, oltre al dispositivo di accoppiamento, di un collegamento secondario.

C – Frenatura dei complessi di veicoli
17.    Oltre alle disposizioni delle parti A e B del presente capitolo relative ai veicoli isolati (autoveicoli e rimorchi), le sottoindicate disposizioni si applicano ai complessi di tali veicoli:
a)  i dispositivi di frenatura montati su ciascuno dei veicoli che compongono il complesso debbono essere compatibili;
b)  l’azione del freno di servizio deve essere convenientemente ripartita e sincronizzata fra i vari assi dell’insieme;
c)  la massa massima autorizzata di un rimorchio non provvisto di un freno di servizio non deve superare la metà della somma, della massa a vuoto dei veicolo trattore e del peso del conducente.

D – Frenatura dei motocicli
18.    a) Ogni motociclo deve essere provvisto di due dispositivi di frenatura, di cui uno agisca almeno sulla o sulle ruote anteriori; se al motociclo è aggiunta una carrozzetta, la frenatura della ruota della carrozzetta non è richiesta. Tali dispositivi di frenatura debbono permettere di rallentare il motociclo e di arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada su cui circola.  b) Oltre ai dispositivi previsti al capoverso a) del presente paragrafo, i motocicli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo debbono essere provvisti di un freno di stazionamento che risponda alle condizioni indicate al capoverso b) del paragrafo 5 del presente allegato.

Capitolo II - Luci e dispositivi riflettenti

19.    Ai fini del presente capitolo, il termine:
– «Proiettore di profondità» indica la luce che serve ad illuminare la strada a grande distanza innanzi a tale veicolo;
– «Proiettore di incrocio» indica la luce che serve ad illuminare la strada innanzi a tale veicolo senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso inverso e gli altri utenti della strada;
– «Luce di posizione anteriore» indica la luce che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte anteriore;
– «Luce di posizione posteriore» indica la luce che serve ad indicare la presenza e la larghezza di tale veicolo visto dalla parte posteriore;
– «Luce di arresto» indica la luce che serve ad indicare agli altri utenti della strada che si trovano dietro tale veicolo che il suo conducente aziona il freno di servizio;
– «Proiettore fendinebbia anteriore» indica la luce che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia fitta, di nevicate, di forte pioggia o di condizioni analoghe;
– «Proiettore fendinebbia posteriore» indica la luce che serve a rendere il veicolo maggiormente visibile dal dietro in caso di nebbia fitta, di nevicate, di forte pioggia o di condizioni analoghe;
– «Proiettore di retromarcia» indica la luce che serve ad illuminare la strada verso la parte posteriore di tale veicolo e ad avvisare gli altri utenti della strada che il veicolo esegue una retromarcia o è sul punto di eseguirla;
– «Indicatore di direzione» indica la luce che serve ad indicare agli utenti della strada che il conducente ha l’intenzione di cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
– «Luce di stazionamento» indica la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta; può essere usato al posto delle luci di posizione anteriori
e posteriori;
– «Luce di ingombro» indica la luce installata all’estremità della larghezza e il più vicino possibile all’altezza del veicolo e destinata ad indicare chiaramente
la sua larghezza complessiva. Per certi veicoli e per i rimorchi questo segnale serve di complemento alle luci di posizione mettendo in evidenza in particolare il loro volume;
– «Luce di avvertimento lampeggiante» indica il segnale dato dall’accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione;
– «Luce laterale» indica la luce situata sulla fiancata del veicolo e destinata a segnalarne la presenza quando visto di lato;
– «Luce speciale» indica una luce destinata a contraddistinguere un veicolo prioritario o a segnalare un veicolo o un gruppo di veicoli la cui presenza impone agli altri utenti della strada di prendere precauzioni particolari, segnatamente convogli di veicoli, veicoli di dimensioni eccezionali e veicoli o macchinari per la costruzione e la manutenzione delle strade;
– «Dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore» indica il dispositivo destinato ad illuminare il punto in cui è collocata la targa d’immatricolazione posteriore e che può essere costituito da diversi elementi ottici;
– «Luce di giorno» indica una luce destinata a rendere un veicolo in movimento più visibile di giorno dalla parte anteriore;
– «Catadiottro» indica un dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo mediante la riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa non collegata a tale veicolo;
– «Superficie luminosa» per una luce indica la proiezione ortogonale su un piano verticale trasversale della superficie visibile da cui è emessa la luce; per un catarifrangente essa indica la superficie visibile dell’ottica catarifrangente.
20.  I colori delle luci previste nel presente capitolo debbono essere, per quanto possibile, conformi alle definizioni date nell’appendice del presente allegato.
21. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocità di 40 km (25 miglia) all’ora deve essere provvisto nella parte anteriore di un numero pari di proiettori di profondità emettenti luce di colore bianco o giallo-selettivo, capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro.  I bordi esterni della superficie luminosa del proiettore di profondità non debbono in alcun caso trovarsi più vicini all’estremità della larghezza del veicolo dei bordi esterni della superficie luminosa dei proiettori di incrocio.
22. Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo suscettibile di superare su strada piana la velocità di 10 km (6 miglia) all’ora deve essere provvisto nella parte anteriore di due proiettori d’incrocio emettenti luce bianca o giallo-selettivo, capaci di illuminare efficacemente la strada di notte con tempo chiaro su di una distanza di almeno 40 m (130 piedi) davanti al veicolo. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m ( 16 pollici) dall'estremità della larghezza del veicolo. Un autoveicolo non deve essere provvisto di più di due proiettori di incrocio. I proiettori d'incrocio debbono essere regolati in maniera da essere conformi alla definizione del paragrafo 19 del presente allegato
23.    Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere munito nella parte anteriore di due luci di posizione anteriore bianche; tuttavia, il giallo-selettivo è ammesso per le luci di posizione anteriori incorporate nei proiettori di profondità o nei proiettori d’incrocio che emettono fasci di luce giallo-selettivo.  Tali luci di posizione anteriori, allorché sono le sole luci accese verso l’avanti debbono essere visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1.000 piedi) senza abbagliare né disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ogni lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale e mediano del veicolo non deve distare oltre 0,40 m ( 16 pollici) dall'estremità delle alarghezza del veicolo.
24.a) Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto sulla parte anteriore di un numero pari di luci di posizione posteriori rosse visibili di notte con tempo chiaro ad una distanza di almeno 300 m (1000 piedi)  senza abbagliare né disturbare indebitamente gli altri utenti della strada.Da ogni lato, il punto della della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale del veicolo non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del rimorchio. Tuttavia i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m (32 pollici) possono essere provvisti di una sola di tali luci se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta.
b) Ogni rimorchio deve essere provvisto sulla parte posteriore di un numero pari di luci di posizione posteriori rosse visibili di notte con tempo chiaro ad una distasnzaa di almeno 300 m (1.000 piedi) senza abbagliare né disturbare indebitamente gli altri utenti della strada. Da ciascun lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non deve distare oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del rimorchio. Tuttavia, i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m possono essere provvisti di una sola di tali luci se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta.
25.Ogni autoveicolo o rimorchio che reca sulla parte posteriore un numero di immatricolazione deve essere munito di un dispositivo di illuminazione di detto numero, tale che quest'ultimo, allorchè illumiknato dal dispositivo, sia leggibile di notte con tempo chiaro, a veicolo fermo, ad una distanza di 20 m (65 piedi) dalla parte posteriore del veicolo, tuttavia, ogni parte contraente può ridurre tale distanza minima di leggibilità di notte nella stessa proporzione e per gli stessi veicoli per i quali abbia ridotto, in applicazione del paragrafo .2 dell'allegato 2 della convenzione, la distanza minima di leggibilità di giorno.
26. Su ogni autoveicolo, compresi i motocicli, e su ogni complesso costituito da un autoveicolo e da uno o più rimorchi, i collegamenti elettrici debbono essere tali che i proiettori di profondità, i proiettori di incrocio, i proiettori fendinebbia anteriori, le luci di posizione anteriori dell’autoveicolo ed il dispositivo previsto al precedente paragrafo 25 possano essere messi in funzione soltanto quando le luci di posizione posteriori dell’autoveicolo o del complesso di veicoli, situate più indietro, sono anche esse in funzione.
Tuttavia, tale condizione non è imposta per i proiettori di profondità o per i proiettori incrocio quando sono utilizzati per dare gli avvertimenti luminosi previsti al paragrafo 5 della Convenzione. Inoltre, i collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori dell’autoveicolo siano sempre accese
quando sono accesi i proiettori di incrocio, i proiettori di profondità o i proiettori fendinebbia.

27.Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catarifrangenti rossi di forma non triangolare. Questi catarifrangenti, quando sono illuminati dai proiettori di profondità, di incrocio o fendinebbia di un altro veicolo, debbono essere visibili di notte con tempo chiaro dal conducente di quest’altro veicolo.
28.Ogni rimorchio deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catadiottri rossi. Tali catadiottri debbono avere la forma di un triangolo equilatero con un vertice in alto ed un lato orizzontale. Nessuna luce di segnalazione deve essere posta all’interno del triangolo. Tali catarifrangenti debbono soddisfare alla condizione di visibilità fissata al precedente paragrafo 27. Tuttavia, i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m possono essere provvisti di un solo catarifrangente se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta.»
29.Ogni rimorchio deve essere provvisto nella parte anteriore di due catadiottri bianchi, di forma non triangolare. Tali catadiottri debbono soddisfare alle condizioni di visibilità fissate al precedente paragrafo 27.

30. Un rimorchio deve essere provvisto nella parte anteriore di due luci di posizione anteriori bianche, quando la sua larghezza supera 1,60 m ( 5 piedi e 4 pollici). Le luci di posizione così prescritte debbono essere poste il più vicino possibile all’estremità della larghezza del rimorchio ed in ogni caso in modo tale che il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del rimorchio non disti oltre 0,15 m (6 pollici) da tali estremità.
31.Ad eccezione dei motocicli a due ruote con o senza carrozzetta, ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocità di 25 km (15 miglia) all’ora deve essere provvisto nella parte posteriore di due luci di arresto di colore rosso la cui intensità luminosa sia nettamente superiore a quella delle luci di posizione posteriori.  La stessa disposizione si applica ad ogni rimorchio che costituisce l’ultimo veicolo di un complesso di veicoli; tuttavia nessuna luce di arresto è richiesta sui piccoli rimorchi le cui dimensioni siano tali che le luci di arresto del veicolo trattore siano visibili.

32. Con riserva della possibilità per le Parti contraenti che, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare i ciclomotori da tutti o da parte di tali obblighi:
a)  ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di uno o due proiettori di incrocio che soddisfino alle disposizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 22;
b)  ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta capace di superare su strada piana la velocità di 40 km (25 miglia) all’ora deve essere provvisto, oltre che del proiettore di incrocio, di almeno un proiettore di profondità che soddisfi alle disposizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 21. Se tale motociclo reca più di un proiettore di profondità, tali proiettori debbono essere posti il più vicino possibile l’uno all’altro.
c) un motociclo a due ruote con o senza carrozzetta non deve essere provvisto ne di più di un proiettore di incrocio n di più di due proiettori di profondità.

33.Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta può essere provvisto nella parte anteriore di una o due luci di posizione anteriori che soddisfino alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 23. Se tale motociclo reca due luci di posizione anteriori, esse debbono essere poste il più vicino possibile l’una all’altra. Un motociclo a due ruote, senza carrozzetta non deve essere provvisto di più di due luci di posizione anteriori.
34. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 24.
35. Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di un catarifrangente di forma non triangolare che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 27.
36. Con riserva della possibilità per le Parti contraenti che, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della Convenzione, avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, di esonerare da tale obbligo i ciclomotori a due ruote con o senza carrozzetta, ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di una luce di arresto che soddisfi alle disposizioni del precedente paragrafo 31.

37. Senza pregiudizio delle disposizioni relative alle luci ed ai dispositivi richiesti per i motocicli senza carrozzetta, ogni carrozzetta collegata ad un motociclo a due ruote deve essere provvista nella parte anteriore di una luce di posizione anteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 23 e nella parte posteriore di una luce di posizione posteriore che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 24-a, e di un catadiottro che soddisfi alle condizioni di colore e di visibilità fissate al precedente paragrafo 27. I collegamenti elettrici debbono essere tali che le luci di posizione anteriori e posteriori della carrozzetta si accendano contemporaneamente alla luce di posizione posteriore del motociclo. In ogni caso, una carrozzetta non deve recare  nè un proiettore di profondità nè un proiettore di incrocio.
38. Gli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, assimilati ai motocicli in applicazione del comma n) dell’articolo primo della Convenzione, debbono essere provvisti dei dispositivi prescritti ai precedenti paragrafi 21, 22, 23, 24°, 27 e 31. Tuttavia, su un veicolo elettrico la cui larghezza non superi 1,30 m e la cui velocità non superi i 40 km (25 miglia) orari, sono sufficienti un solo proiettore di profondità ed un solo proiettore di incrocio. Le prescrizioni relative alla distanza delle superfici luminose rispetto all'estremità della larghezza del veicolo non si applicano in tale caso.
39. Ogni autoveicolo, ad eccezione dei ciclomotori, e ogni rimorchio deve essere provvisto di indicatori di direzione a posizione fissa ed a luce lampeggiante  arancione, disposti in numero pari sul veicolo e visibili di giorno e di notte dagli utenti della strada interessati al movimento del veicolo. La frequenza del lampeggiatore della luce deve essere di 90 al minuto con tolleranza di 30.
40. Se su di un autoveicolo sono installati dei proiettori fendinebbia anteriori, questi debbono emettere luce di colore bianco o giallo-selettivo, debbono essere in numero di due o, se si tratta di un motociclo, di uno solo, e debbono essere situati in modo tale che nessun punto della loro superficie luminosa si trovi al di sopra del punto più alto della superficie luminosa dei proiettori di incrocio e che, da ciascun lato, il punto della superficie luminosa più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non disti oltre 0,40 m (16 pollici) dall'estremità della larghezza del veicolo.
41. Il proiettore di retromarcia non deve abbagliare o disturbare indebitamente gli altri utenti della strada.
Se su un autoveicolo è montato un proiettore di retromarcia, esso deve emettere luce bianca oppure giallo-selettivo. Il proiettore di retromarcia deve accendersi unicamente quando è innestato il dispositivo di retromarcia.
42. Nessuna luce, diversa dagli indicatori di direzione, deve emettere luce lampeggiante o intermittente. Le luci laterali possono  lampeggiare contemporaneamente agli indicatori di direzione.
43. Per l’applicazione delle disposizioni del presente allegato, viene considerata:
a) come una sola luce ogni combinazione di due o più luci, identiche o no, ma aventi la stessa funzione e lo stesso colore;
b) come due o come un numero pari di luci, una sola superficie luminosa avente la forma di una fascia quando questa è situata simmetricamente rispetto
al piano longitudinale mediano del veicolo. L’illuminazione di tale superficie dovrà essere assicurata da almeno due sorgenti luminose poste il più vicino possibile alle sue estremità.
44. Su di uno stesso veicolo le luci che hanno la stessa funzione e che sono orientate verso la stessa direzione debbono essere dello stesso colore. Le luci ed i catadiottri che sono in numero pari debbono essere posti simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo salvo sui veicoli la cui forma esterna è asimmetrica.
Le luci di ciascuna coppia debbono avere sensibilmente la stessa intensità.
45. Luci di diversa natura e, con riserva delle disposizioni degli altri paragrafi del presente capitolo, luci e catadiottri possono essere raggruppati o incorporati in uno stesso dispositivo, purché ciascuna di tali luci e di tali catadiottri risponda alle disposizioni del presente allegato che ad esse si applicano.

Capitolo III - Altre prescrizioni

Dispositivo di direzione
46. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di direzione robusto che consenta al conducente di cambiare facilmente, rapidamente e con sicurezza la direzione del proprio veicolo.
47. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di uno o più specchi retrovisori; il numero, le dimensioni e la disposizione di tali specchi debbono essere tali da consentire al conducente di vedere la circolazione verso la parte posteriore del veicolo.

Avvisatore acustico
48. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di almeno un avvisatore acustico di potenza sufficiente. Il suono emesso dall’avvisatore deve essere continuo, uniforme e non stridente. 1 veicoli prioritari ed i veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori in servizio pubblico possono avere degli avvisatori acustici supplementari che non sono soggetti a queste esigenze.
Tergicristallo
49. Ogni autoveicolo avente un parabrezza di dimensioni e di forma tali che il conducente possa normalmente vedere la strada verso l’avanti soltanto attraverso gli elementi trasparenti di tale parabrezza deve essere munito di almeno un tergicristallo efficace e robusto, posto in posizione appropriata e il cui funzionamento non richieda l’intervento costante del conducente.
Lavavetro
50. Ogni autoveicolo, soggetto all’obbligo di essere munito di almeno un tergicristallo, deve essere anche munito di un lavavetro.
Parabrezza e vetri
51. Su ogni autoveicolo e su ogni rimorchio:
a) Le sostanze trasparenti che costituiscono gli elementi di parete esterna del veicolo, ivi compreso il parabrezza, o di parete interna di separazione, debbono essere tali che, in caso di rottura, il pericolo di lesioni corporali sia ridotto il più possibile;
b) I vetri del parabrezza debbono essere fatti di una sostanza la cui trasparenza non si alteri e debbono essere tali da non provocare alcuna deformazione apprezzabile degli oggetti visti in trasparenza e tali che in caso di rottura il conducente possa ancora avere una visione sufficiente della strada.

Dispositivo di retromarcia
52. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di retromarcia manovrabile dal posto di guida. Tuttavia, tale dispositivo non è obbligatorio sui motocicli e sugli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo se la loro massa massima autorizzata non supera 400 kg (900 libbre).
Silenziatore
53. Ogni motore termico di propulsione di un autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di scappamento silenziatore efficace.
Pneumatici
54. Le ruote degli autoveicoli e dei loro rimorchi debbono essere munite di pneumatici che garantiscano una buona aderenza anche su strada bagnata. Tuttavia la presente disposizione non potrà impedire alle Parti contraenti di autorizzare l’utilizzazione di dispositivi che diano dei risultati almeno equivalenti a quelli che si ottengono con dei pneumatici.
Indicatore di velocità
55. Ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocità di 40 km (25 miglia) all’ora deve essere provvisto di un indicatore di velocità; ogni Parte contraente può, tuttavia, esonerare da tale obbligo determinate categorie di motocicli e di altri veicoli leggeri.
Dispositivo di segnalazione a bordo degli autoveicoli
56. Il dispositivo previsto al paragrafo 5 dell’articolo 23 ed al paragrafo 6 dell’allegato 1 della Convenzione, deve essere:
a) sia un pannello costituito da un triangolo equilatero a bordi rossi ed a fondo vuoto o di colore chiaro; i bordi rossi debbono essere provvisti di una striscia rifrangente; possono inoltre essere provvisti di una parte fluorescente rossa e/o essere illuminati per trasparenza; il pannello deve essere tale da poter essere collocato in posizione verticale stabile;
b) sia un altro dispositivo egualmente efficace prescritto dalla legislazione del Paese in cui il veicolo è immatricolato.
Dispositivo antifurto
57. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo antifurto che, a partire dal momento in cui il veicolo è lasciato in sosta, impedisca il funzionamento o blocchi  un organo essenziale del veicolo stesso.
Dispositivi di trattenuta
58. Ogni qualvolta sia tecnicamente possibile, tutti i sedili rivolti verso il davanti dei veicoli della categoria B contemplati agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione, ad eccezione dei veicoli costruiti o utilizzati per fini particolari e definiti dalla legislazione nazionale, devono essere muniti di una cintura di sicurezza omologata o di un dispositivo omologato di simile efficacia.
Disposizioni generali
59. a) Per quanto possibile, gli organi meccanici e gli equipaggiamenti degli autoveicoli non debbono comportare rischi di incendio o di esplosione; non debbono neppure provocare emissioni eccessive di gas nocivi, di fumi opachi, di odori o di rumori.
b) Per quanto possibile, il dispositivo di accensione ad alta tensione del motore degli autoveicoli non deve dar luogo ad un’eccessiva emissione di parassiti radioelettrici.
c) Ogni autoveicolo deve essere costruito in modo che il campo di visibilità del conducente verso l’avanti, verso destra e verso sinistra, sia sufficiente per consentirgli di guidare con sicurezza.
d) Per quanto possibile, gli autoveicoli ed i rimorchi debbono essere costruiti ed equipaggiati in modo da ridurre, per i loro occupanti e gli altri utenti della strada, il pericolo in caso di incidente. In particolare non debbono esservi, né all’interno né all’esterno, ornamenti o altri oggetti che, presentando degli spigoli e delle sporgenze non indispensabili, possano costituire un pericolo per gli occupanti e per gli altri utenti della strada..
e) I veicoli la cui massa massima autorizzata supera 3,5 t devono essere dotati, nella misura del possibile, di una protezione antiincastro posteriore e laterale.

Capitolo IV - Deroghe

60. Sul piano nazionale, le Parti contraenti possono derogare alle disposizioni del presente allegato nei seguenti casi:
a) per gli autoveicoli ed i rimorchi la cui velocità, per costruzione, non può superare su strada piana 30 km (19 miglia) all’ora o per i quali la legislazione nazionale limita la velocità a 25 km/h,
b) per le vetture da invalidi, cioè i piccoli autoveicoli particolarmente concepiti e costruiti – e non soltanto adattati – per l’uso da parte di una persona colpita da un’infermità o da una incapacità fisica e che normalmente non sono usati che da questa persona, c) per dei veicoli destinati a delle esperienze aventi lo scopo di seguire il progresso della tecnica e di migliorare la sicurezza,
d) per i veicoli di una forma o di un tipo particolare, o che sono utilizzati per degli scopi particolari in condizioni speciali,
e) per i veicoli appositamente adattati per essere guidati da invalidi.
61. Le Parti contraenti possono anche concedere deroghe alle disposizioni del presente allegato per i veicoli da esse immatricolati e che possono entrare in circolazione internazionale:
a) autorizzando il colore arancione per le luci di posizione anteriori degli autoveicoli e dei rimorchi;
b) per quanto riguarda la posizione delle luci sui veicoli ad uso speciale, la cui forma esterna non consentisse il rispetto di tali disposizioni senza ricorrere a dei dispositivi di montaggio che potrebbero essere facilmente danneggiati o  asportati;
c) per quanto riguarda i rimorchi che servono al trasporto di carichi lunghi (tronchi d’albero, tubi, ecc.) e che, quando il veicolo è in moto, non sono agganciati al veicolo trainante ma sono collegati ad esso soltanto a mezzo del carico;
d) autorizzando l’emissione di luce bianca posteriormente e rossa anteriormente per i seguenti dispositivi:
- luci girevoli o intermittenti dei veicoli prioritari,
- luci fisse per i trasporti eccezionali,
- luci e catarifrangenti laterali,
- insegna luminosa professionale sul tetto;.Circolazione stradale
e) autorizzando l’emissione anteriormente e posteriormente di luce blu per le luci girevoli o intermittenti;
f) autorizzando su qualsiasi fiancata di un veicolo dalla forma o dalle dimensioni speciali o adibito a funzioni particolari in condizioni speciali, fasce alternate catarifrangenti o rosse fluorescenti e bianche catarifrangenti;
g) autorizzando, posteriormente, l’emissione di luce bianca o colorata rifrangente da cifre, lettere o dallo sfondo delle targhe d’immatricolazione posteriori, da segni distintivi o da altri contrassegni distintivi richiesti dalla legislazione nazionale;
h) autorizzando il colore rosso per i catarifrangenti e le luci laterali situati nella parte finale del veicolo.

Capitolo V - Disposizioni transitorie

62. Gli autoveicoli immatricolati per la prima volta ed i rimorchi posti in circolazione sul territorio di una Parte contraente prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione o due anni dopo tale entrata in vigore non sono soggetti alle disposizioni del presente allegato, purché soddisfino alle prescrizioni delle parti I, II e III dell’allegato 6 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale.

Appendice
Definizione dei filtri colorati per l’ottenimento dei colori previsti dal presente allegato (coordinate tricromatiche) - Omissis

Allegato 6 - Patente nazionale di guida
Omissis

Allegato 7 - Patente internazionale di guida

1.  La patente è un libretto di formato A6 (148 x 105 mm - 5,82 x 4,13 pollici). La copertina è grigia; le pagine interne sono bianche.
2.  Il recto e il verso del primo foglietto della copertina sono conformi rispettivamente alle pagine modello n. 1 e 2 sottoindicate; sono stampate nella lingua nazionale, o almeno in una delle lingue nazionali, dello Stato che rilascia la patente. Le ultime due pagine interne sono due pagine affiancate conformi al modello 3 sotto riportato e sono stampate in francese. Le pagine interne che precedono queste due pagine riproducono in varie lingue, di cui obbligatoriamente l’inglese, lo spagnolo ed il russo, la prima di tali due pagine.
3.  Le indicazioni manoscritte o dattilografate apposte sulla patente saranno in caratteri latini o in corsivo detto inglese.
4.  Le Parti contraenti che rilasciano o che autorizzano il rilascio delle patenti internazionali di guida il cui foglietto di copertina è stampato in una lingua che non è né l’inglese, né lo spagnolo, né il francese, né il russo comunicheranno al Segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni unite la traduzione in tale lingua del testo del modello n. 3 sottoindicato.