SEGNALETICA STRADALE E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

Norme del codice della strada in materia di segnaletica - Corretta ed uniforme applicazione e criteri per l'installazione e la manutenzione della stessa. 

APPENDICE AGLI ATTI DEL CONVEGNO “LA SICUREZZA DELLE STRADE: UNA RIFLESSIONE A PIU' VOCI AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA 21 SETTEMBRE 2001 AULA MAGNA DELL’UNIVERSITA’ DI BRESCIA
A cura di Francesco Infantino - Membro e Segretario della Commissione Giuridica dell’Automobile Club di Brescia

Piano di adeguamento della segnaletica e progetti di segnalamento - Necessità dell'adeguamento.
I segnali devono essere percepiti tempestivamente, letti correttamente, in modo inequivocabile ed in tempo utile perché l'efficienza e la sicurezza della circolazione dipendono anche dalla qualità delle informazioni che sono trasmesse all'utente della strada.
L'utente deve infatti poter disporre di tutti gli elementi necessari per operare le sue scelte dipendenti dal messaggio ricevuto dalla segnaletica. Per conseguire questo risultato occorre studiare attentamente ogni segnale in relazione alla sua collocazione affinché il messaggio trasmesso sia facilmente comprensibile evitando, soprattutto per i segnali di indicazione, la tendenza ad installare segnali di dimensioni minime standardizzate che, tuttavia, potrebbero risultare utili in peculiari condizioni ambientali.
E’ necessario quindi che gli Enti proprietari in genere ed in particolare i Comuni adottino un tempestivo piano di deguamento, non essendo tollerabili ai fini della sicurezza della circolazione le inadempienze attualmente esistenti, in difetto di tale adempimento, in caso di grave pericolo per la sicurezza, venga attuato il potere sostitutivo previsto all'articolo 5, comma 2, del Codice. 
Partendo dalla considerazione che il sistema segnaletico presente sulle strade italiane non sempre risponde ai criteri di efficienza ed uniformità richiesti dal Codice della strada, necessari per la sicurezza della circolazione stradale, il Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere della quinta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha sentito la necessità di emanare direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione.
 
Obbiettivi della direttiva
Premessa della direttiva è l'accertamento che il panorama segnaletico presente sulle strade italiane non ha subito gli aggiornamenti ed i miglioramenti attesi dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n, 285).
Questo è in larga parte dovuto ad una scarsa attenzione di numerosi Enti proprietari di strade che evidentemente non hanno ancora maturato la necessaria sensibilità alla corretta applicazione di una normativa estremamente importante per la sicurezza stradale.
La direttiva, emanata a norma degli art. 5, comma 1, e art. 35, comma 1, del Codice, ha lo scopo sia di chiarire i dubbi espressi e sia di richiamare l'attenzione degli Enti proprietari, Concessionari e Gestori di strade per sensibilizzarli ad una maggiore cura e impegno, anche finanziario, per il mantenimento delle strade e del necessario arredo segnaletico, nelle migliori condizioni.
Il richiamo è oltremodo impellente ed è rivolto a tutti i soggetti direttamente coinvolti di fronte alla responsabilità che possono derivare dai mancati adempimenti, in particolare, la sempre crescente complessità della circolazione, specie all'interno dei centri abitati, e l'elevato livello di incidentalità che purtroppo si registra sulle strade.
Tale responsabilità, peraltro, è stata oggetto di valutazione da parte del Governo all'atto della presentazione della "Relazione annuale sui profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale", di cui tutti gli organi di informazione hanno dato ampia e dettagliata diffusione.

Normativa di riferimento.
Il Codice della strada (art. 14 e tutto il Capo II del Titolo II del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche) e le corrispondenti norme del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (Capo II del Titolo II del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche), recano il complesso delle disposizioni cui deve essere improntata l'azione degli Enti ai quali è affidata la cura delle strade.
Tale normativa vigente in materia di disciplina della circolazione e di segnaletica stradale può ritenersi nel suo complesso soddisfacente e il richiamo al rispetto della stessa costituisce la base di partenza per le considerazioni espresse nella direttiva e, per taluni aspetti, ne è anche la fonte.

Relazione tra cura della strada e incidentalità stradale.
L'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che gli Enti proprietari dedichino le più attente cure alla strada ed alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione.
La segnaletica stradale dispiega questi suoi effetti solo se progettata, realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura. Diversamente essa può anche risultare fonte di pericolo o causa di incertezze nei comportamenti degli utenti della strada da cui possono scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità.
E' opportuno in proposito ricordare che dalle analisi dei dati ISTAT sulla sinistrosità stradale, la distrazione o la indecisione risultano tra le cause più ricorrenti di incidenti.
Infatti sono numerosi i sinistri stradali che derivano dall'assenza di segnaletica, dall'inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente percepibilità, dalla collocazione irregolare, dall'usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero dall'installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni del regolamento (art. 38, comma 7, cod. str. e art. 79, reg.).

Poteri e responsabilità degli enti proprietari delle strade in materia di segnaletica.
Le competenze tecnico - amministrative.
Il vigente Codice della strada, rispetto al precedente, ha ridisegnato i compiti e poteri degli Enti proprietari delle strade, riconoscendo a questi ultimi un ampio potere per la regolamentazione della circolazione stradale.
L'art. 5, comma 3, di detto codice, stabilisce infatti che i provvedimenti sono emanati dagli Enti proprietari attraverso gli organi competenti, con ordinanze rese note al pubblico mediante la prescritta segnaletica.
Il successivo art. 6, comma 5, del codice individua gli organi a cui è riconosciuto il potere di ordinanza in rapporto alle singole strade ed al relativo Ente di appartenenza.
Tali organi sono:
- al capo dell'Ufficio periferico dell'ANAS per le strade statali e per le autostrade,
- al Presidente della Giunta, per le strade regionali,
- al Presidente della Provincia, per le strade provinciali,
- ai Sindaci, per le strade comunali e le strade vicinali.
L'art. 14, comma 3, del codice prevede inoltre che per le strade in concessione i poteri ed i compiti dell'Ente proprietario siano esercitati dal concessionario nei limiti fissati dalle relative convenzioni.
Gli aspetti di maggiore importanza, precisa la direttiva, vanno annoverate nelle disposizioni contenute nell'art. 14 del codice, che contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi.
Nell'articolo 14 del codice sono stati opportunamente previsti, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade, il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze, nonché l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale.
Inoltre va segnalato che l'art. 37 del Codice, ai commi 2 e 3, indica tutte le possibili ipotesi di apposizione di segnaletica da parte degli Enti proprietari, così da impedire in generale ogni possibile situazione di incompetenza o sovrapposizione di competenza tra i vari Enti proprietari.
L'art. 38 del Codice, al comma 10, precisa che il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica è costituito dalle strade ad uso pubblico, ivi comprese quelle di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Naturale conseguenza è che tutta la segnaletica stradale deve sempre essere mantenuta in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla sua posa in opera (art. 38, comma 7, cod. str.).
Un particolare richiamo viene fatto, dalla direttiva, alle competenze per le strade non comunali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. In tali casi, l'art. 7, comma 3 del Codice, conferisce al comune la competenza a disciplinare la circolazione stradale e di conseguenza porre in opera la connessa segnaletica anche sulle strade non di proprietà (previo parere dell'ente proprietario), ad eccezione dei provvedimenti per la tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico, nonché della segnaletica relativa alle caratteristiche geometriche e strutturali della strada, posta a carico dell'Ente proprietario [art. 37, comma 1, lettera d)].
A titolo esemplificativo vengono indicati i segnali: strada deformata, dosso, cunetta, curve, discesa pericolosa, salita ripida, strettoie, banchina pericolosa, caduta massi, transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a ....tonnellate, transito vietato ai veicoli aventi massa per asse superiore a ....tonnellate.
Per i segnali: ponte mobile, strada sdrucciolevole, sbocco su molo, materiale instabile sulla strada, altri pericoli, occorre invece una valutazione caso per caso in ordine alla relativa competenza.
L'intento del Codice è evidentemente quello di ricondurre alla competenza di un solo soggetto l'intera materia della disciplina della circolazione all'interno del centro abitato, indipendentemente dalla proprietà stradale e dalla consistenza demografica dell'abitato, sempreché il centro abitato stesso sia stato delimitato e segnalato come prevede il codice della strada (art. 4 cod. str. e art. 5, comma 3, reg.).
La direttiva evidenzia la difficoltà interpretativa da parte dei Comuni e degli altri Enti proprietari di strade correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, della portata della locuzione "caratteristiche geometriche e strutturali delle strade", per quanto attiene alla segnaletica orizzontale.
Tale segnaletica, viene precisato, è per la quasi totalità a carico delle amministrazioni comunali dal momento che la stessa impone regole di comportamento non necessariamente correlate alle caratteristiche geometriche delle strade, ad eccezione dei segnali orizzontali che evidenziano ostacoli sulla strada quando questi sono connessi alle caratteristiche strutturali della stessa, la cui apposizione fa carico agli Enti proprietari (art. 175 reg.).

Delimitazione del centro abitato: adempimento dell'obbligo.
Per la corretta applicazione della normativa sulla disciplina del traffico stradale, bisogna individuare le competenze che il Codice assegna ai vari soggetti cui fanno capo le specifiche attribuzioni.
Per questo motivo preliminarmente è necessario qui richiamare l'obbligo a cui sono tenuti i comuni, ai sensi dell'art. 4 del Codice. Ad essi, infatti, è demandato il compito di delimitare il centro abitato o i centri abitati presenti sul territorio al fine di stabilire, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i limiti dei compiti e dei poteri tra il Comune e gli altri Enti proprietari.
Nonostante la norma richiamata imponesse l'obbligo dell'adozione dei provvedimenti di delimitazione del centro abitato entro il 30 giugno 1993, si registra tuttora una diffusa inadempienza, con conseguenze di vastissima portata sotto l'aspetto giuridico-amministrativo e connesse responsabilità di varia natura a carico delle amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto.
La direttiva precisa che questa situazione di inadempienza non è ulteriormente procrastinabile, e,ove essa perduri, verranno adottare i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del Codice che prevede, tra l'altro, l'addebito di ogni spesa a carico dell'ente inadempiente.
Non è condivisibile a tale proposito il comportamento di alcuni Comuni di delimitare il centro abitato, ai fini dell'applicazione delle norme del Codice, non in relazione all'insieme continuo di edifici che lo costituisce, ma sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad esempio, di case sparse, se non addirittura all'inizio del territorio comunale, senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza più in generale.
Individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati (1), a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada. (Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).
In altra occasione il Ministero dei Lavori pubblici, partendo dalla considerazione che sorgono, in particolare, perplessità circa l'esatta interpretazione della definizione di centro abitato, di cui all'art. 3, comma 1, punto 8, del codice e che il rilevante numero di contenziosi in essere tra enti proprietari di strade ed amministrazioni comunali, per l'individuazione dei centri abitati, determina di fatto la paralisi di tutti gli atti amministrativi collegati alle delimitazioni dei centri abitati stessi, con grave disagio per gli utenti, ha ritenuto necessario al fine di applicare in modo uniforme quanto disposto in materia dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, emanare apposita circolare (2).
Con tale disposizione si fornirono i necessari chiarimenti e si impartirono le conseguenti direttive.
Direttive le quali precisavano che:
- La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di "raggruppamento continuo". Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: "strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico" con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc;
- I comuni, qualora non abbiano già ottemperato, provvederanno tempestivamente, ai sensi dell'art.
4 del codice della strada, con delibera di giunta, alla delimitazione dei centri abitati, aventi le caratteristiche individuate dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice stesso, e ricadenti nell'ambito del proprio territorio comunale. Nel caso in cui gli enti proprietari delle strade segnalino situazioni nelle quali le delibere di delimitazione dei centri abitati siano in contrasto con quanto disposto dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, si procede ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso codice della strada, e secondo le modalità previste dall'art. 6 del relativo regolamento di attuazione, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996.
La delibera di giunta deve specificare le progressive chilometriche, di inizio e fine, delle strade in accesso a ciascun centro abitato. Tale delibera, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del codice della strada, sarà scortata da "idonea cartografia", aggiornata alla situazione attuale e recante in modo chiaro e leggibile: i fabbricati, esistenti o in costruzione, le aree di uso pubblico, le strade, le piazze, i giardini o simili, ubicati lungo le strade di accesso, nonché le progressive chilometriche di inizio e fine delle medesime;
La delibera di giunta e la relativa cartografia, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dall'art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996, sarà trasmessa in triplice copia a mezzo raccomandata a.r. agli enti proprietari delle strade. Per l'Ente ANAS alla Direzione generale - Direzione centrale lavori - Servizio esercizio - Ufficio consistenza, classifica, concessioni - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma;
Un verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, in analogia al verbale di consegna della strada previsto dall'art. 4, comma 6, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996, sarà comunque redatto anche per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, attraversanti centri abitati, con popolazione inferiore a diecimila abitanti, al fine di disciplinare i rapporti tra ente proprietario della strada e comune;
In mancanza della delibera di giunta di delimitazione di centro abitato, o nelle more di redazione del suddetto verbale alle richieste di autorizzazioni o concessioni, lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali interni ai possibili centri abitati, per i quali non è stato redatto un verbale per il riconoscimento di traversa interna ai sensi della legge n. 126 del 1958 si applicano la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati. Per contro, nel caso in cui sia stato redatto il suddetto verbale, di riconoscimento di traversa interna, alle stesse richieste si applica la disciplina prevista per i tratti esterni ai centri abitati, mentre rimangono invariate le procedure e le competenze fissate dal verbale;
I tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del nuovo codice della strada aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche:
sono prive di intersezioni a raso;
sono prive di accessi privati;
sono dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni, non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del nuovo
codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana.
In tali circostanze il centro abitato ha inizio in corrispodenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana;
I comuni sono tenuti a comunicare alle sezioni circolazione e sicurezza stradale dei provveditorati regionali alle organizzazioni provinciali, organi periferici di questo Ministero, di cui si riportano in allegato gli indirizzi, se hanno ottemperato o meno all'obbligo di delimitazione dei centri abitati previsto dall'art. 4 del nuovo codice della strada. In caso affermativo dovranno comunicare anche gli estremi della relativa delibera della giunta municipale. Ciascun comune farà riferimento al provveditorato regionale competente per territorio.

Conseguenze della mancata delimitazione dei centri abitati.
Fermo restando quanto precisato in precedenza, circa l'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, nei casi in cui il comune non abbia delimitato il proprio centro abitato, può configurarsi la illegittimità dei provvedimenti di disciplina della circolazione all'interno dello stesso, rispetto al quale il Codice limita il potere (ai sensi dell'art. 7, comma 1), solo se tale entità territoriale sia stata amministrativamente definita ed appositamente delimitata con i prescritti segnali di inizio e fine [artt. 4 e 37, comma 1, lettera b), cod. str.].

Strade private aperte all'uso pubblico.
Per quanto riguarda le strade private aperte all'uso pubblico, poste all'interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza del Comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi al Comune l'obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale [art. 37, comma 1, lettera c), cod. str.].
A tale riguardo viene precisato che la locuzione "area ad uso pubblico", sulla quale il Codice all'art. 2 basa la definizione di "strada", riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi "de facto" e non "de iure".
La segnaletica stradale in questi casi deve essere posta a cura del Comune ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi disciplina della circolazione avente carattere di generalità ed i provvedimenti relativi siano adottati per perseguire o conseguire un pubblico interesse.
Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati, la competenza ad apporre la segnaletica è del Comune.
I segnali stradali devono rispettare le norme di riferimento per quanto riguarda la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sulle aree e sulle strade private aperte ad uso pubblico per le quali al Comune compete la responsabilità della disciplina della circolazione e della opposizione della segnaletica stradale.
Su tali strade private, se non aperte all'uso pubblico, l'apposizione dei segnali è facoltativa, ma laddove utilizzati, essi devono essere conformi a quelli regolamentari e posti in opera nel rispetto della normativa tecnica che li riguarda.

Applicazione delle norme sulla segnaletica su particolari aree e su aree non ad uso pubblico.
Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali non si esaurisce nei confronti degli Enti proprietari di strade, previsti dall'art. 2, comma 5, del Codice, ma riguarda anche altri soggetti, che gestiscono strade o aree. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Codice, nell'ambito degli aeroporti e delle aree portuali la competenza a disciplinare la circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, e quindi ad apporre e mantenere in efficienza la relativa segnaletica stradale è, rispettivamente, del direttore della circoscrizione aeroportuale e del comandante di porto o dell'autorità portuale competenti per territorio.
Un caso particolare è rappresentato dalle strade all'interno degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, e su tutte le altre aree demaniali aperte alla circolazione, anche se soggette a limitazione di tempo o categorie di veicoli, per le quali, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento, l'applicazione dei segnali non è facoltativa in quanto per esse si applicano integralmente le norme relative ai segnali stradali.
E' quindi anche responsabilità degli altri soggetti competenti, oltre a quelli espressamente citati nell'art. 6, comma 5, lettere a), b), c) e d) del Codice, ad aver cura di installare e mantenere la segnaletica stradale, rientrando tale compito nelle loro mansioni d'ufficio a norma dell'art. 14, comma 1, lettera c) del Codice.

Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della strada.
Sulla base delle puntuali disposizioni di legge in materia di responsabilità, tutti gli Enti proprietari delle strade sono tenuti alla massima cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al controllo della sua efficienza, insieme alle altre condizioni di buona gestione.
Considerato che sono chiaramente e tassativamente individuate le competenze Art. 37 codice della strada), taluni conflitti di competenza verificatisi in passato tra Enti proprietari, in merito all'apposizione e manutenzione della segnaletica, non dovrebbero più sorgere.
In caso di incidente dovuto a carenza della segnaletica, in linea di principio deve affermarsi la responsabilità dell'Ente proprietario della strada. Tale responsabilità è comunque riconducibile al predetto Ente se la insufficiente segnaletica induce l'utente a comportamenti scorretti che non avrebbe tenuto in presenza di segnaletica idonea.
La carenza dei segnali stradali, la loro irregolare apposizione, nonché l'insufficiente stato di manutenzione comportano inevitabilmente responsabilità sia per la Pubblica Amministrazione che per i funzionari preposti allo specifico settore.

Le responsabilità degli Enti proprietari della strada in materia di manutenzione e apposizione della segnaletica.
Fuori dei casi espressamente disciplinati in materia di circolazione stradale, la P.A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove sia necessario od opportuno apporre segnali di pericolo. Tale potere però incontra un limite nel dovere del neminem laedere (art. 2043 Cod. Civ.), e nel relativo potere dell'Autorità Giudiziaria di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti (3).
Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo o un divieto regolarmente stabiliti con apposito provvedimento amministrativo (artt. 6 e 7 cod. str.) può dare luogo a responsabilità a carico di amministratori e dipendenti dell'Ente, sia di carattere penale per lesioni riportate dalle vittime dell'incidente verificatosi e sia di natura civile; nel qual caso la responsabilità fa carico in via solidale ad ambedue i suddetti soggetti.
Ne consegue che agli Enti proprietari spetta l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali e di disporre il ripristino di quelli rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).

La responsabilità dell'Ente proprietario della strada nei confronti dei soggetti terzi fornitori della segnaletica.
La fornitura o l'installazione di segnaletica non conforme deve essere contestata alla ditta fornitrice fino ad ottenere la puntuale rispondenza di essa alle norme che disciplinano la materia e alle clausole contrattuali o di ordine.
Nel caso di inosservanza di tali adempimenti i materiali devono essere restituiti, salvo il risarcimento del danno subito dalla P.A. per il ritardato o mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Da tutto ciò deriva un preciso obbligo per i tecnici e funzionari dell'ente interessato di verificare e controllare la fornitura nella quantità e qualità, intesa quest'ultima non solo quale conformità dei materiali agli standard contenuti, ma anche quale conformità dei singoli segnali alle norme di regolamento: dimensioni, colori, simboli e caratteristiche varie cui le norme e le figure fanno specifico richiamo.
Gli stessi sono tenuti a verificare il rispetto delle norme specifiche che individuano i tipi delle diverse pellicole rifrangenti che devono corrispondere a ben determinati criteri di individuazione e configurazione a titolo di garanzia e di conformità alle prescrizioni contenute nell'apposito disciplinare tecnico (4) che, come noto, è fonte normativa nella specifica materia.
E' necessario sottolineare a questo riguardo che l'utilizzo di segnaletica irregolare comporta responsabilità sotto il profilo amministrativo per il non corretto esercizio delle competenze conferite dalla legge all'Ente proprietario e, contemporaneamente, può determinare un danno erariale, che, in base alle attuali disposizioni legislative, può comportare responsabilità del dirigente o del funzionario che ne ha disposto l'acquisto o consentito l'impiego.
Anche gli stessi progettisti, tecnici o funzionari addetti al settore devono attenersi strettamente alle disposizioni regolamentari che disciplinano la materia.
Agli organi di controllo, sia dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e delle sue sezioni periferiche presso i Provveditorati Regionali alle OO.PP., che di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice, spetta la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme richiamate, contestando, le relative violazioni.
Tutti i soggetti privati che instaurano un rapporto con la P.A. per forniture o esecuzione di lavori attinenti alla segnaletica, sono tenuti ad osservare le norme che disciplinano la materia e che regolano la costruzione, l'installazione e l'allestimento delle attrezzature oggetto del rapporto stesso.

Segnaletica verticale.
Nella direttiva viene precisato che i produttori ed i fornitori di segnali stradali sono tenuti a produrre e fornire solo segnali stradali conformi ai tipi previsti dal Regolamento. In particolare nei confronti dei produttori permane l'obbligo di attenersi a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del Codice, che vieta di fabbricare o impiegare segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal codice, dal regolamento, dai decreti e dalle direttive ministeriali in materia.
Gli stessi devono avere requisiti tecnico - professionali, operare in idonei ambienti di lavoro e possedere le dotazioni e le attrezzature previste nel Regolamento (artt. 193 e 194). Inoltre i segnali da loro prodotti devono essere sempre corredati da certificazione di " conformità del prodotto" (5).
Analogo onere incombe anche sui fornitori non produttori che comunque devono accompagnare le forniture con la certificazione di prodotto rilasciata dal/i produttore/i dal/i quale/i si approvvigionano.

Segnaletica orizzontale.
Anche per la segnaletica orizzontale è oltre modo necessario che i produttori, i fornitori e gli installatori, curino la sua esecuzione nel pieno rispetto delle norme regolamentari (in particolare art. 137, reg.) per garantire le migliori condizioni di visibilità. Un utile riferimento circa i parametri qualitativi minimi in uso della segnaletica orizzontale (6).

Segnaletica e dispositivi omologati, approvati o autorizzati.
A norma dell'art. 41 del Codice tutti i segnali luminosi devono essere di "tipo" omologato. Ciò vale sia
per le lanterne semaforiche che per tutta la segnaletica verticale in genere che può essere prodotta
anche di tipo luminoso. Tali segnali, e tutti gli alti dispositivi soggetti ad omologazione od approvazione devono essere identificati con una targhetta od altro sistema di identificazione che riporti gli estremi di omologazione, come previsto all'art. 192 del Regolamento, a garanzia della conformità degli stessi al tipo omologato o approvato.
L'organismo che autorizza, approva ed omologa la segnaletica luminosa ed i dispositivi per segnaletica stradale anche non specificamente codificati, è l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, organismo del Ministero dei Lavori Pubblici.
Agli Enti proprietari e gestori di strade spetta il compito di eseguire accurati controlli per verificarne l'origine e, se del caso, provvedere alla loro regolarizzazione o sostituzione.

Aspetti generali in materia di segnaletica.
Termini degli adempimenti previsti per l'adeguamento.
I termini previsti per adeguare il sistema segnaletico alle nuove norme regolamentari è stata prevista nel Codice della strada (art. 234) affinchè, con la dovuta gradualità gli Enti interessati potessero programmare gli interventi nei tempi e con le disponibilità finanziarie dei propri bilanci.
Attualmente nonostante i pressanti solleciti le inadempienze degli Enti proprietari sono notevoli tanto da determinare il quasi totale mancato rispetto delle scadenze previste nella citata norma.
Si può affermare che su talune arterie principali della rete extraurbana la segnaletica stradale ha raggiunto un soddisfacente livello di adeguamento alle vigenti disposizioni regolamentari e corrisponde positivamente alle effettive esigenze del traffico.
Ciò almeno per quanto concerne la segnaletica di pericolo e di prescrizione.
Non si può esprimere altrettanto favorevole giudizio per la segnaletica di indicazione e per quella orizzontale.
Non si può ancora tollerato il permanere in opera, dopo molti anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere sostituiti, di segnali stradali di estrema utilità ed efficacia ai fini della sicurezza, ma ormai superati, quali, ad esempio, arresto all'incrocio, divieti di svolta, divieto di inversione, sosta regolamentata.
Questi segnali infatti, oltre ad aver perduto ogni efficacia regolamentare, non sono conosciuti da una ampia fascia di conducenti che hanno conseguito la patente di guida in tempi recenti e dai conducenti stranieri.

Necessità, uniformità e congruenza della segnaletica.
I segnali stradali devono essere progettati e posti in opera allo scopo di rendere nota agli utenti della strada la situazione di disciplina della circolazione presente su quella determinata strada o tratto di essa. Ogni strada quindi, sia di nuova costruzione sia preesistente, ristrutturata o solo riadattata, qualunque sia la classifica o l'importanza di essa, deve essere adeguatamente corredata della segnaletica stradale necessaria.
L'uniformità nella scelta del segnale e della sua posa in opera, è un criterio molto importante quanto quello della rispondenza del disegno, dei colori e del simbolo alle prescrizioni di legge.
Situazioni o condizioni identiche devono essere segnalate con segnali identici.
E' necessario, in particolare, che le strade di attraversamento dell'abitato, quelle cioè che convogliano il traffico c.d. di "attraversamento", siano segnalate in maniera uniforme, indipendentemente dall'importanza o dalla estensione del centro abitato o dell'arteria stradale.
Invece si è rilevata la tendenza di taluni Comuni a considerare la circolazione nel proprio centro abitato come un caso speciale a cui far fronte con l'impiego di segnali stradali particolari, realizzati all'occorrenza e con propri autonomi significati.
Queste situazioni hanno dato luogo ad una variegata casistica di pannelli integrativi, di lunghe iscrizioni accessorie, di deroghe ingiustificate o irregolari in quanto riferite a particolari utenti senza alcun fondato motivo.
L'impiego di segnali in numero superiore a quello necessario è da evitare, non solo perché costituisce un maggior onere per apporli e mantenerli, ma anche perché tende a sminuirne l'efficacia od il valore cogente. Ciò si verifica specialmente quando si tratta di segnali di pericolo e di prescrizione.

Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza dell'istruttoria.
I provvedimenti per la regolazione della circolazione devono essere resi noti attraverso i prescritti segnali stradali, di cui è cenno nell'art. 5, comma 3, del Codice. Gli Enti proprietari di strade, attraverso gli organi competenti, devono emanare le apposite ordinanze previste agli articoli 6 e 7 del codice curando in modo preciso la loro istruttoria e formulazione.
Dall'esame dei ricorsi gerarchici (7) è emerso che alcuni provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica non sempre idonea a causa di difetti sostanziali, con riverberi sul piano giuridico. Assai frequente è il fenomeno della carente motivazione delle ordinanze cui si associa quello della poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimenti. Non di rado alcuni provvedimenti sono stati annullati con conseguente disagio per l'amministrazione emittente e con inutile dispendio di risorse economiche.
Tra le carenze istruttorie, si è accertato che i provvedimenti non sempre sono supportati dalle opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso.
Tali carenze, come risulta evidente, fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire.
In tale contesto è oltremodo necessario che sia curata la continua formazione ed aggiornamento del personale, in particolare tecnico, degli Enti proprietari di strade facendo affidamento sull'azione di supporto e coordinamento dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori pubblici.

Impieghi non corretti della segnaletica stradale
Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti.
I provvedimenti che dispongono l'impiego della segnaletica talvolta non tengono adeguato conto delle situazioni preesistenti, di quelle in atto sulle strade limitrofe o dei provvedimenti adottati da altri Enti proprietari di strade e che risultano interferenti con la viabilità dell'area interessata. Ne scaturiscono di conseguenza situazioni di conflitto potrebbero essere evitati e che hanno effetti negativi sulla fluidità e sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione pubblica.
Non è raro il caso di provvedimenti chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale.
Sono tipiche le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, celando invece non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7 del codice della strada.
Come esempio si possono citare:
- il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini;
- il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivi previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico;
- la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri;
- l'imposizione di limiti massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza.
L'esigenza di imporre limitazioni localizzate deve scaturire da carenti caratteristiche permanenti dei tratti stradali interessati e non da particolari condizioni ambientali che si possono presentare solo occasionalmente e rispetto alle quali è obbligo dei conducenti di adeguare la velocità, ai sensi del primo comma dell'art. 141 del Codice, salvo, se del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il rispetto di esistenti direttive.
La presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall'imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è puramente illusoria; l'esperienza insegna, infatti, che divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente disattesi, dando luogo, altresì, ad una diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta, all'irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento.
I provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti.
I provvedimenti, anche se restrittivi, è dimostrato che vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. E' necessario quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare.

Impiego irregolare della segnaletica stradale.
L'uniformità della segnaletica è un concetto che deve essere interpretato anche in riferimento ad altri elementi, quali ad esempio le modalità di installazione.
Il disordine della segnaletica lungo le strade può infatti dipendere:
a) dall'installazione ad altezze variabili dei segnali lungo lo stesso itinerario, in contrasto con quanto previsto all'art. 81 del Regolamento;
b) dall'impiego di segnali di diverso formato senza che ve ne sia la necessità (art. 80 reg.);
c) dall'uso di segnali con caratteristiche di rifrangenza diverse tra loro anche sullo stesso sostegno (art. 79 reg.).
d) alla non corretta collocazione, sullo stesso sostegno, di più segnali.
Quando è necessario porre sullo stesso sostegno due segnali di diversa natura (art. 82 reg.) è opportuno che questi siano collocati con i criteri stabiliti dal regolamento:
- dall'alto verso il basso,
- prima quello di pericolo e quindi quello di prescrizione (art. 84 reg.).
Se sono entrambi di prescrizione, valgono le seguenti priorità:
- precedenza
- divieto
- obbligo.
Per i gruppi unitari di intersezione (art. 128 reg.) è necessario organizzare il sistema in modo da rispettare rigorosamente la gerarchia segnaletica per direzioni (diritto - sinistra-destra), e all'interno della stessa direzione la gerarchia per colori (bianco - verde - blu - marrone - nero).
Altrettanto irregolare è l'impiego di segnali di pericolo installati in circostanze o situazioni che pericolose non sono (art. 84 reg.): "i segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza".
Se vengono segnalate come pericolose situazioni che non lo sono, si inducono gli utenti della strada a considerare come inattendibili tali segnali e quindi a non rispettarli, anche quando il pericolo è reale. Non è spesso opportuno l'impiego dei segnali di precedenza, in particolare il segnale di "fermarsi e dare precedenza" (art. 107 del regolamento): "tale segnale deve impiegarsi nelle intersezioni ove non sia stato possibile garantire condizioni di sufficiente visibilità, o comunque in situazioni di particolare pericolosità".
Non di rado anzi troppe volte il segnale è impiegato al posto del "dare precedenza", pur in condizioni normali e con visibilità garantita, nella erronea convinzione che in tal modo si sia attuata una più rigorosa regolazione del traffico.
E' frequente la coesistenza di segnali vecchi con altri nuovi, incompatibili con i primi, oppure disposti in maniera che gli uni occultano gli altri.
Ciò denota una mancanza di coordinamento che causa errori e confusione nei confronti degli utenti della strada.

Impieghi non corretti della segnaletica stradale verticale.
Impieghi non corretti di notevole rilievo che riguardano l'impiego della segnaletica stradale verticale si possono così sintetizzati:
a) apposizione di segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento;
b) difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari;
c) apposizione di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.

Utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento.
Spesso si rilevano situazioni in cui vengono posti in opera segnali stradali che non trovano alcun riscontro con la simbologia, le dimensioni, i colori e le forme previsti dalle norme regolamentari, peraltro strettamente conformi agli Accordi internazionali in materia. In tali casi i segnali non hanno efficacia regolatrice della circolazione, e non trasmettono alcun utile messaggio.
Esempio tipico riguarda l'adeguamento della segnaletica prevista per i passi carrabili. Un passo carrabile non correttamente segnalato e quindi non regolamentare (art. 120 reg.), non determina l'obbligo di rispettarlo da parte degli utenti della strada. Per altro verso l'impiego di segnali non regolamentari costituisce violazione all'art. 38 o 45 del Codice, secondo i casi, con sanzioni a carico di chi li ha installati.

Difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari.
Ogni forma di empirismo nell'impiego della segnaletica stradale deve essere bandita perché dannosa per la sicurezza della circolazione e per la disciplina del traffico.
Frequentemente l'impiego di segnali non compatibili e il mancato utilizzo di segnali appropriati, ovvero
con forme, formati, dimensioni, colori e simboli non coerenti con le aree di impiego (ad. es. segnaletica
direzionale urbana in ambito extraurbano e viceversa), utilizzo reiterato di iscrizioni, quando invece
esistono simboli che rendono più immediata la comprensione del segnale o del suo pannello integrativo, utilizzo di "segnali compositi" (art. 80 reg.) che riportano più simboli di dimensioni troppo piccole perché sia possibile leggerli alla distanza necessaria per attuare l'istruzione in essi contenuta.
Relativamente all'impiego della segnaletica di indicazione extraurbana sono evidenti le carenze specialmente riferite ai segnali di preavviso di intersezione, in particolare per la perdita di "itinerario". Nella successione di più intersezioni si hanno spesso indicazioni diverse; a volte viene indicata la località più remota, a volte quella più vicina: in tali condizioni l'utente della strada nel ritenere di avere sbagliato itinerario potrebbe effettuare brusche manovre che possono anche comportare situazioni di pericolo. Ulteriori irregolarità dei segnali di indicazione sono riferibili ad un eccesso di informazioni, con errata impaginazione, con utilizzo di alfabeti non regolamentari, con caratteri di spessore non adeguato o spaziature errate che nell'insieme rendono difficile la lettura (vedi tabella II 16 reg. e ss.). L'irregolarità frequentemente riguarda i segnali di direzione extraurbani e quelli urbani che indicano destinazioni extraurbane. Pur essendo esplicitamente previsto (art. 128 reg.) che è necessario riportare sul cartello la distanza in chilometri, nella gran parte dei casi tale prescrizione è ignorata.
Altra frequente anomalia è costituita dal numero eccessivo di segnali nello stesso impianto con commissione di segnali diversi per caratteristiche di visibilità o con contenuto pubblicitario (art. 77 del Regolamento).
Nel fenomeno descritto l'effetto negativo sta nella impossibilità da parte dell'utente di percepire correttamente e con immediata utilità il messaggio del segnale stesso. Specie nelle intersezioni, l'indecisione dovuta alla non perfetta e tempestiva percezione dell'informazione può essere causa di intralcio o di pericolo.
In molti casi, l'uso del segnale di divieto di fermata quando basterebbe il segnale di divieto di sosta appare oltremodo inappropriato. È sufficiente una più attenta lettura delle stesse definizioni di "fermata" e di "sosta" sancite all'articolo 157 del Codice per comprenderne la differenza.
Il segnale di divieto di fermata è da impiegarsi solo in quei casi in cui anche una breve interruzione della marcia, quale quella per la salita e la discesa di un passeggero dall'auto, ovvero per chiedere una informazione, può causare intralcio alla circolazione. Negli altri casi è sufficiente il divieto di sosta.
E' frequente anche un abuso nell'impiego, specie nei segnali di inizio e fine dei centri abitati, di iscrizioni in forma dialettale. Al riguardo va segnalato che il Regolamento (art. 125 reg.) e gli accordi internazionali ammettono solo nelle zone bilingue la possibilità di riportare le iscrizioni in massimo due "lingue" ufficialmente riconosciute, in nessun caso la forma dialettale è consentita.
L'installazione dei segnali "nome-strada" (art. 133 reg.) non ha sempre avuto la giusta attenzione da parte dei Comuni. Si tratta di un segnale di grande utilità, dal momento che spesso le normali targhe toponomastiche su pareti non sono visibili dagli utenti della strada. La deroga contenuta nel comma 2 del citato articolo di Regolamento è da intendersi limitata ai centri storici o comunque a quelle zone centrali delle città di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, sempreché le tradizionali targhe toponomastiche siano chiaramente visibili. Una diffusa e corretta installazione dei segnali "nome-strada" ha certamente anche l'effetto di ridurre l'abnorme proliferare di cartelli pubblicitari che indirizzano verso esercizi commerciali situati in determinate strade. La possibilità di individuare con facilità la strada renderebbe inutili ulteriori messaggi pubblicitari.
Molto diffuso è anche l'utilizzo di segnali con l'indicazione di servizi utili per gli utenti della strada. Sono segnali (art. 136 del regolamento) soggetti ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada e possono essere installati solo in prossimità del servizio segnalato.
Sovente capita invece di vederli installati anche a molti chilometri di distanza, il che costituisce una evidente violazione delle norme di impiego di tali segnali. Peraltro si tratta dell'unico caso in cui la norma consente l'abbinamento di un segnale stradale con un messaggio pubblicitario indicante la denominazione del gestore del servizio segnalato nello spazio sotto il simbolo del servizio stesso.
Si deve chiarire, per il caso specifico, che si tratta pur sempre di un segnale e quindi soggetto alle modalità di installazione della segnaletica stradale: se però vi è l'indicazione del gestore è anche soggetto ad imposta sulla pubblicità.
Situazione analoga si incontra nel caso di segnali turistici, territoriali ed industriali; le cui norme di installazione sono descritte nell'art. 134 del Regolamento.
Sono segnali soggetti ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada e possono essere collocati solo sull'itinerario che conduce direttamente al luogo segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non più di 10 chilometri di distanza.
Anche per questa tipologia di segnali si assiste ad innumerevoli casi di violazione, particolarmente evidenti ed inappropriati nel caso di segnali industriali.
Le norme del Regolamento consentono l'impiego del segnale di "zona di attività" come un normale segnale di direzione, mentre le singole attività possono essere indicate all'interno della "zona".
E' frequente la consuetudine di autorizzarne l'installazione anche sulle strade esterne alla zona industriale è una pratica di larga diffusione che deve essere riportata alla correttezza regolamentare. Casi specifici di attività industriale isolata possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte dell'ente proprietario della strada, che valuterà la necessità di indicarla come segnale stradale in funzione della utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.
Un ulteriore esempio di impiego di segnali difformi rispetto alle prescrizioni regolamentari riguarda il segnale di "area pedonale"; aree individuate per garantire il movimento dei pedoni nelle migliori condizioni di sicurezza tanto che il Regolamento ammette solo specifiche e limitate deroghe per la circolazione di utenze diverse.
Invece risultano frequenti casi di aree pedonali nelle quali sono previste ulteriori deroghe rispetto a quelle previste dal regolamento, vanificando così il principio alla base del segnale.
In tali casi evidentemente è stata scelta un erronea segnaletica perché quella più aderente risulta essere il segnale di "zona a traffico limitato".

Impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.
Spesso si assiste ad un impiego superfluo dei segnali; è una pratica molto diffusa, riscontrabile su qualsiasi tipo di strada, dalle autostrade alle strade locali.
Una corretta tecnica di installazione dei segnali stradali richiede soprattutto che sia posto in opera il segnale, ancorché integrato da pannelli, esclusivamente del tipo richiesto dalla situazione che si intende disciplinare o segnalare.
Quando una norma di comportamento prescrive un divieto o un obbligo per l'utente della strada, il segnale verticale avente lo stesso significato è superfluo, anzi, in molti casi, produce un effetto diseducativo sull'utenza. Quando il segnale manca, in una situazione analoga a quella in cui è stato erroneamente posto in opera, può nascere nell'utente il dubbio sulla necessità di dover rispettare o meno l'obbligo o il divieto.
Esempio: il caso di segnale di divieto di fermata o di sosta, talvolta con pannello aggiuntivo, posto spesso all'inizio delle gallerie dove per norma generale (art. 158 cod. str.) è vietata sia la fermata che la sosta, o sulle corsie di emergenza dove per norma generale (art. 176 cod. str.) è vietata la sosta.
La mancanza di questo segnale, nelle stesse condizioni di posa e magari sullo stesso itinerario, può infatti indurre l'utente a comportarsi in modo diverso.
Si deve anche censurare un altro caso di spreco e di uso improprio di segnali molto diffuso.
Si tratta dei segnali di "limite" massimo di velocità 50 Km/h (fig. II.50 reg.) e di divieto di segnalazioni acustiche (fig. II.51 reg.) in abbinamento ai segnali di "inizio centro abitato" (fig.II.273 reg.).
Nel segnale di "inizio centro abitato" sono già insite le due prescrizioni richiamate, ne deriva quindi che i due cartelli risultano inutili.
Per le ragioni esposte, la ripetizione del "limite massimo di velocità 50 Km/h" su strade interne ai centri abitati non ha alcun senso.
Al segnale di inizio centro abitato sono vietate aggiunte di qualsiasi natura al segnale di inizio centro abitato, quali quelle di comune denuclearizzato, gemellaggi con altre località, appartenenza a comunità particolari, ed altre indicazioni quali città del vino o similari, ecc.
Non ha senso analogamente impiegare segnali stradali per indicare ovvie situazioni, come ad esempio l'impiego del segnale "percorso pedonale" (fig. II.88 reg.) su un marciapiede rialzato che con ogni evidenza è destinato ai pedoni, ovvero il segnale "attraversamento pedonale" (fig. II.303, reg.), in corrispondenza di intersezioni o di attraversamento regolato da impianto semaforico.
Superflui sono anche nei cartelli i pannelli integrativi che ribadiscono lo stesso concetto o i limiti del segnale principale.
Esempi significativi sono i seguenti:
a) utilizzo dei pannelli "0-24" e/o pannello "rimozione coatta" posti al di sotto del segnale di divieto di fermata. Sia l'uno che l'altro sono inutili, da soli o insieme, in quanto il segnale di divieto di fermata ha validità permanente e di per se comporta la rimozione (art. 120, comma 1, lettera b, del reg.)
b) segnali di pericolo con pannelli integrativi che ribadiscono il significato del simbolo del segnale stesso, ad esempio6bde1fd7748bcbcd2f59d1b54b3bad3b 54d3aeae6c6fada7b69e589bcffe0a7ecf5f00bf66bf0aea1e05fd9cfe077c1ff803e09d5bc4175e2cd53c1df053e1a782fe15f85752f155f69da568f7de26d4 3c3de05d1741d22f3c4179a4685a1e9775acdc59c9a8dc69da36956335cbdb69d6714201fc31ff00c1b63ff0599ff8242ffc13b7fe09c72fc14fda13f690f881 f07fe3d78a3f680f8a1f14be2bf867c65f07fe2c7c40f0e5f6b1ade97e0bf09f8575df84facfc12f85de36b2b6f87f73f0cbc13e04d3f52d33c79aadbf8ee1f8 a7a67c4bba5d3e2f02def81ae6eff283fe091dff000582fd983f667ff82f6fed81fb727c5d3e20f007ecb9fb6a7883f6cdb693c6fe2cd27c417be2af837e15f8 cbf1aedbf692f877acf89be1ff00c28f0efc59d5fc57e20d4357f87de15f859acf867c2b7571a7689a8f8eae7c5a7c597ba1f84ae21d67fd3efe0a7ecf5f00bf 66bf0aea1e05fd9cfe077c1ff803e09d5bc4175e2cd53c1df053e1a782fe15f85752f155f69da568f7de26d43c3de05d1741d22f3c4179a4685a1e9775acdc59 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