CONVEGNO “LA SICUREZZA DELLE STRADE: UNA RIFLESSIONE A PIU’  VOCI”
AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
 Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza - Brescia 20 settembre 2001

INTERVENTO PROGRAMMATO SU:

“PERTINENZE E ATTRAVERSAMENTI STRADALI”

Relatori:
Emilio QUARANTA - Francesco INFANTINO

Premessa

La mobilità di persone e di merci, seguendo una tendenza che dura ormai da molti anni, è aumentata in misura uguale o maggiore dell’incremento del prodotto interno lordo.
La domanda aggiuntiva di trasporto si è rivolta in larga parte alla strada: è aumentato il numero di veicoli a motore circolanti, di veicoli addetti al trasporto di merci su strada e la loro percorrenza media.
L’aumento della circolazione comporta numerosi aspetti negativi: inquinamento dell’aria, inquinamento da rumore, congestione delle strade, incidenti stradali.
Poiché non è possibile ridurre la mobilità di persone e cose senza produrre effetti economici e sociali disastrosi, è necessario agire per contenere gli effetti negativi prodotti dal trasporto su gomma, in particolare gli incidenti stradali che comportano un costo sociale ed umano elevatissimo.
I Paesi dell’Unione €pea si sono posti l’obiettivo di ridurre del 40% entro il 2010 il numero di morti e di feriti causati da incidenti stradali.
Per questo è sempre più necessario disporre di informazioni attendibili e tempestive che permettano di monitorare il livello della sicurezza stradale.
 

1. LE PERTINENZE DELLE STRADE (ART. 24 COD. STR.).

La disciplina relativa alle pertinenze è contenuta nell’articolo 24 del vigente codice della strada e negli articoli da 60 a 64 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
Il 1° comma dell’art. 24 del codice della strada definisce le pertinenze stradali come “parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa”.
Il secondo comma dell’articolo 24 distingue le pertinenze in “pertinenze di esercizio” e “pertinenze di servizio”.
Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale. Si possono considerare quindi pertinenze di esercizio le pertinenze stradali relativi a parapetti, guardrail, aiuole separatrici di corsie, barriere stradali di sicurezza.
Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti destinate dall’ente proprietario della strada al servizio permanente ed esclusivo degli utenti della strada, per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati  dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in  concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento. 
Le sanzioni riguardano:
 “chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico prov vedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento”, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.270.180 (€655,99) a lire 5.080.700 (€2623,96);
La violazione importa anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del vigente codice della strada.
L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nella sanzione amministrativa;
“chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento” sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090 (€327,99) a lire 2.540.350 (€1311,99).
La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del vigente codice della strada.

1.1. Ubicazione delle pertinenze di servizio [(Art. 60. regolamento (Art. 24 Cod. Str.)].
La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico.
Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.
Le pertinenze di servizio relative alle Autostrade, ale Strade extraurbane principali e alle Strade urbane di scorrimento di cui all'articolo 2 del codice della strada, devono essere ubicate su apposite aree [predisposte a cura dell'ente proprietario della strada], comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli. Mentre le pertinenze di servizio situate sulle strade locali, quali gli accessi ai distributori di carburante devono rispondere ai requisiti previsti dall’articolo 22 del codice per i passi carrabili.
Per salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata.
L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.
Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti.

1.2. Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti. [(Art. 61 regolamento (Art. 24 Cod. Str.)]
Le aree di servizio ubicate nelle Autostrade e nelle strade extraurbane principali destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti, quali distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti rifornimento, bar, centri di informazione, ecc., devono essere dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette,.
Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio.
L’installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti.
Con le norme di cui all'articolo 13 del codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio, i criteri e le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.
Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46 del regolamento di esecuzione del codice della strada, il quale prevede che:
La costruzione dei passi carrabili deve essere autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente e deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
Nel caso in cui i passi carrabili, definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice della strada come “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 “manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata”, i comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso”.
Nella zona antistante i passi carrabili vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale (figura II.78 delle tabelle allegate al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).
In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti,  sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del  citato decreto legislativo n. 507 del 1993.
Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di salvaguardia della sicurezza per la circolazione stradale.
In ogni caso si deve disporre idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento previsto dall'articolo 22, comma 2, del codice della strada.
Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata tradale.

1.3. Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta. [Art. 62. regolamento (Art. 24 Cod. Str.)]
Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio.
Esse, inoltre, devono essere dotate di un’area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic.
Devono essere dotate, altresì, di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti.

1.4. Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria. [Art. 63. regolamento (Art. 24 Cod. Str.)]
Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione.
Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza.
L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.

1.5. Concessione. [Art. 64. regolamento (Art. 24 Cod. Str.)]
L’uso dell’area per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi può essere concessa dall'ente proprietario della strada ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia.
Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltà di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. In tal caso tra ente proprietario della strada e concessionario verrà stipulata apposita convenzione che regolerà i rapporti.
Alla convenzione è allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.
La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici e può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e dell’utenza.

2. GLI ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE (ART. 25 COD. STR.)
La disciplina per le modalità di effettuazione di attraversamenti, occupazioni ed usi della sede stradale e relative pertinenze, diversi dalla circolazione veicolare, sono disciplinate dall’articolo 25 del codice della strada.
Senza preventiva concessione dell’ente proprietario della strada, non possono essere effettuati lavori per la realizzazione di attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.
Le opere devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26 del codice della strada.
I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
Le sanzioni relative agli attraversamenti ed all’uso della sede stradale si riferiscono a:
Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.270.180(€655,99) a lire 5.080.700 (€2623,96).
La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del codice della strada.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.09 (€327,99) a lire 2.540.350 (€1311,99).
La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del codice della strada..
 
2.1.  Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale.
[(Art. 65 regolamento (Art. 25 cod. str.)].
Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice della strada, possono essere realizzati a  raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo.
Si distinguono in:
a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.
Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.
La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

2.2. Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate. [Art. 66. regolamento(Art. 25 Cod. Str.)]
1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo devono essere posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, e sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane.
I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento.
Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza.
L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.
La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.
Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna
Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto.
Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo 67.
Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.
La profondità minima, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, non deve essere inferiore a 1 metro.
Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza.
Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.

2.3. Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali. [67 regolamento (Art. 25 Cod. Str.)]
L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.
Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.
L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori
e deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.
La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti:
a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
e) la durata della concessione;
f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati;
g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice.
In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale.
Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.
Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo che è limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario.

2.4. Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti [(Art. 68 regolamento (Art. 25 Cod. Str.)]
I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3, del codice della strada, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.
Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie complessiva utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm² comunque frazionabili (fig. II.479/a). Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici e fotometrici stabiliti nel disciplinare previsto dall'articolo 79, comma 9, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Nelle zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosità ambientale, le pellicole rifrangenti devono essere di norma della classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10, del regolamento.
Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature accessorie, la segnaletica non può essere applicata, essa può essere sostituita con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20×20 cm in modo da realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1600 cm2 (fig. II.479/b). In questa ipotesi, i cassonetti devono essere ubicati in aree riservate destinate a parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa.
I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi 2 e 3 devono essere ubicati in sede propria.
Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'articolo 152, comma 2 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Conclusione.
Ogni singolo incidente è determinato da una molteplicità di fattori, ciascuno con una sua specifica importanza, ma tutti riconducibili al complesso “conducente – veicolo – ambiente”, nonché alle sue variazioni nel breve periodo di tempo che precede l’ìncidente.
Mentre sui due ultimi elementi si può intervenire con accorgimenti tecnici più o meno efficaci, come nel caso delle pertinenze e degli attraversamenti stradali, progettando e costruendo nel pieno rispetto delle norme esposte, l’elemento sul quale è difficile intervenire è il fattore umano che resta certamente l’elemento fondamentale.
Gli interventi sul conducente: inserimento dell’educazione stradale nei corsi scolastici, maggiore selezione negli esami per la patente di guida, spot sui media e campagne sull’educazione stradale richiedono infatti, una conoscenza dei meccanismi psicologici e delle caratteristiche socio-demografiche (età, sesso, anzianità di patente, ecc.) dei conducenti e lo studio della relazione tra queste caratteristiche, la condotta di guida ed il rischio di incidenti.
Il fattore umano è responsabile di circa il 92% degli incidenti stradali, mentre agli altri due elementi contribuiscono per l’8% che può sicuramente essere ancora ridotto con una migliore progettazione, costruzione e manutenzione sia dei veicoli che della strada.