CONVEGNO
“LA SICUREZZA DELLE STRADE: UNA RIFLESSIONE A PIU’ VOCI”
AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA – UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI BRESCIA
Aula
Magna Facoltà di Giurisprudenza - Brescia 20 settembre 2001
INTERVENTO PROGRAMMATO SU:
“PERTINENZE E ATTRAVERSAMENTI
STRADALI”
Relatori:
Emilio QUARANTA - Francesco
INFANTINO
Premessa
La mobilità di persone e di
merci, seguendo una tendenza che dura ormai da molti anni, è aumentata in
misura uguale o maggiore dell’incremento del prodotto interno lordo.
La domanda aggiuntiva di trasporto
si è rivolta in larga parte alla strada: è aumentato il numero di veicoli
a motore circolanti, di veicoli addetti al trasporto di merci su strada e
la loro percorrenza media.
L’aumento della circolazione
comporta numerosi aspetti negativi: inquinamento dell’aria, inquinamento da
rumore, congestione delle strade, incidenti stradali.
Poiché non è possibile ridurre la mobilità di persone e
cose senza produrre effetti economici e sociali disastrosi, è necessario agire
per contenere gli effetti negativi prodotti dal trasporto su gomma, in particolare
gli incidenti stradali che comportano un costo sociale ed umano elevatissimo.
I Paesi dell’Unione €pea
si sono posti l’obiettivo di ridurre del 40% entro il 2010 il numero di morti
e di feriti causati da incidenti stradali.
Per questo è sempre più necessario disporre di informazioni
attendibili e tempestive che permettano di monitorare il livello della sicurezza
stradale.
1. LE PERTINENZE DELLE STRADE (ART. 24 COD. STR.).
La disciplina relativa alle pertinenze è contenuta
nell’articolo 24 del vigente codice della strada e negli articoli da 60 a
64 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
Il 1° comma dell’art. 24 del codice della strada definisce le pertinenze stradali
come “parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo
funzionale di essa”.
Il secondo comma dell’articolo 24 distingue le pertinenze in “pertinenze di
esercizio” e “pertinenze di servizio”.
Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della
strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale. Si possono considerare
quindi pertinenze di esercizio le pertinenze stradali relativi a parapetti,
guardrail, aiuole separatrici di corsie, barriere stradali di sicurezza.
Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti
destinate dall’ente proprietario della strada al servizio permanente ed esclusivo
degli utenti della strada, per il rifornimento ed il ristoro degli utenti,
le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade
o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente
ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino
la circolazione o limitino la visibilità.
Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati
destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente
proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione
a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
Le sanzioni riguardano:
“chiunque installa o mette in esercizio
impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico prov vedimento
dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato
nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento”,
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.270.180 (€655,99)
a lire 5.080.700 (€2623,96);
La violazione importa anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione
dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore
della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI del vigente codice della strada.
L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nella
sanzione amministrativa;
“chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento” sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 635.090 (€327,99) a lire 2.540.350 (€1311,99).
La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del vigente codice della strada.
1.1. Ubicazione delle pertinenze di servizio
[(Art. 60. regolamento (Art. 24 Cod. Str.)].
La localizzazione delle pertinenze di servizio
indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto
stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico.
Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento
e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero
minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti.
Le pertinenze di servizio relative alle Autostrade, ale Strade extraurbane
principali e alle Strade urbane di scorrimento di cui all'articolo 2 del codice
della strada, devono essere ubicate su apposite aree [predisposte a cura dell'ente
proprietario della strada], comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in
movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione
ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli. Mentre le pertinenze
di servizio situate sulle strade locali, quali gli accessi ai distributori
di carburante devono rispondere ai requisiti previsti dall’articolo 22 del
codice per i passi carrabili.
Per salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada le pertinenze stradali
non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate
di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata.
L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo
avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata
ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi
e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono
reinserirsi nel traffico.
Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi
delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei
lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in conformità
con le specifiche norme di settore vigenti.
1.2. Aree di servizio destinate al rifornimento
e al ristoro degli utenti. [(Art.
61 regolamento (Art. 24 Cod. Str.)]
Le aree di servizio ubicate nelle Autostrade e
nelle strade extraurbane principali destinate al rifornimento e al ristoro
degli utenti, quali distributori di carburante, le officine meccaniche ed
eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio,
i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati
servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata
dei rifiuti rifornimento, bar, centri di informazione, ecc., devono essere
dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette,.
Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle
aree di servizio.
L’installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione
di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti
affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere
tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle
norme vigenti.
Con le norme di cui all'articolo 13 del codice della strada, il Ministro dei
lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards dimensionali e qualitativi
delle pertinenze di servizio, i criteri e le caratteristiche tecniche che
devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla
tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme
di settore vigenti.
Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano gli
impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda
gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo
46 del regolamento di esecuzione del codice della strada, il quale prevede
che:
La costruzione dei passi carrabili deve essere autorizzata dall'ente proprietario
della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente e
deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso,
deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante
dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento
o alla circolazione dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole
traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile
da quella pedonale.
Nel caso in cui i passi carrabili, definiti dall'articolo 3, comma 1, punto
37), del codice della strada come “accesso ad un’area laterale idonea allo
stazionamento di uno o più veicoli”, rientrino nella definizione dell'articolo
44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 “manufatti costituiti
generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli
lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa
a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata”, i comuni e le
province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi tenuto conto
delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello
segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi
medesimi.
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non
può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non
consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del
proprietario dell'accesso”.
Nella zona antistante i passi carrabili vige il divieto di sosta, segnalato
con l'apposito segnale (figura II.78 delle tabelle allegate al regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada).
In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo
ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta
di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato
alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44,
comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.
Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente
dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste
nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione
dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della
proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta,
fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui,
per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità
della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono
essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande
che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli
accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni
laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente
limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni
di intralcio alla fluidità della circolazione.
È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei
quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate,
per quanto possibile, le condizioni di salvaguardia della sicurezza per la
circolazione stradale.
In ogni caso si deve disporre idonea segnalazione di pericolo allorquando
non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate,
per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento
previsto dall'articolo 22, comma 2, del codice della strada.
Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono
impegnare in ogni caso la carreggiata tradale.
1.3. Aree di servizio destinate a parcheggio
e sosta. [Art.
62. regolamento (Art. 24 Cod. Str.)]
Le aree di servizio destinate al parcheggio ed
alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio,
con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli
posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio.
Esse, inoltre, devono essere dotate di un’area destinata alla sosta, con spazi
destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti
pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic.
Devono essere dotate, altresì, di adeguati servizi igienici collettivi e di
contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti.
1.4. Aree e fabbricati di manutenzione e di
esercizio della rete viaria. [Art.
63. regolamento (Art. 24 Cod. Str.)]
Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione
e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale,
lungo il tracciato, da garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi
di esercizio e di manutenzione.
Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano
come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione,
di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza.
L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con
la circolazione dei veicoli.
1.5. Concessione. [Art. 64. regolamento (Art.
24 Cod. Str.)]
L’uso dell’area per la realizzazione delle
opere e la gestione dei servizi può essere concessa dall'ente proprietario
della strada ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle
disposizioni vigenti in materia.
Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltà di affidare in concessione
la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti,
potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area
è dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. In tal
caso tra ente proprietario della strada e concessionario verrà stipulata apposita
convenzione che regolerà i rapporti.
Alla convenzione è allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto
dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione,
costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.
La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina
dei rapporti economici e può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di
una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario,
in relazione alle variate esigenze del traffico e dell’utenza.
2. GLI ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE
(ART. 25 COD. STR.)
La disciplina per le modalità di effettuazione
di attraversamenti, occupazioni ed usi della sede stradale e relative pertinenze,
diversi dalla circolazione veicolare, sono disciplinate dall’articolo 25 del
codice della strada.
Senza preventiva concessione dell’ente proprietario della strada, non possono
essere effettuati lavori per la realizzazione di attraversamenti od uso della
sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche,
linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo,
sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi
di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque
interessare la proprietà stradale.
Le opere devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che
il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli
sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo
accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26 del codice
della strada.
I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e
natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio
alla circolazione.
Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede
stradale.
Le sanzioni relative agli attraversamenti ed all’uso della sede stradale si
riferiscono a:
Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o
ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.270.180(€655,99)
a lire 5.080.700 (€2623,96).
La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo,
a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle
opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI del codice della strada.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 635.09 (€327,99) a lire 2.540.350 (€1311,99).
La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del codice della strada..
2.1. Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale.
[(Art. 65 regolamento (Art. 25 cod.
str.)].
Gli attraversamenti e le occupazioni di strade,
di cui all'articolo 25 del codice della strada, possono essere realizzati
a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo.
Si distinguono in:
a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione
della sede stradale e delle fasce di rispetto;
b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada
entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane
secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie
di qualsiasi tipo e importanza.
Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando
non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di
particolari difficoltà tecniche.
La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti
e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione
sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto
dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità
di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche
e di sicurezza previste per ciascun impianto.
2.2. Attraversamenti in sotterraneo o con
strutture sopraelevate. [Art.
66. regolamento(Art. 25 Cod. Str.)]
1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo
devono essere posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti,
e sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo
stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati
ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati
in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione
senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione,
secondo le direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto
con il Dipartimento delle aree urbane.
I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da
consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento.
Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti
altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza.
L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma,
fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità,
a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.
La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi
degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente
proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni
e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile
di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.
Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati
mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano
futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine
della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna
Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo
28 del codice, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o
particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali
diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto
e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista. L'accesso al manufatto di
attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano viabile
nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto
dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza
e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun
tipo di impianto.
Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo
che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente
proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo
67.
Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle
fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente
alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati
sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti
centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.
La profondità minima, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti
protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla
sede stradale, non deve essere inferiore a 1 metro.
Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle
fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve
le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto,
ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno,
misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza.
Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la
realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle
pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati,
ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza
e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.
2.3. Concessione per la realizzazione degli
attraversamenti e delle occupazioni stradali. [67 regolamento (Art. 25 Cod.
Str.)]
L'ente proprietario della strada, quando rilascia
la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere
che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive
a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata
per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite
deviazioni in sito o in percorsi alternativi.
Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica
prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero
verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla
data di ultimazione dei lavori.
L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere
la concessione ad eseguire i lavori
e deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda
da parte dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi
i quali l'istanza si intende rigettata.
La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei
manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione
di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente
concessionario nella quale devono essere stabiliti:
a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
e) la durata della concessione;
f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario
sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati;
g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista
dall'articolo 27 del codice.
In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del
codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni
generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione
delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale.
Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli
attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità
alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma.
In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche
prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione
stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti
concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali
è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite
massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.
Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo
dopo l'esito positivo del collaudo che è limitato alla verifica della rispondenza
tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva
delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della
strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori,
effettuata dal concessionario.
2.4. Cassonetti per la raccolta anche differenziata
dei rifiuti [(Art. 68 regolamento (Art. 25 Cod. Str.)]
I cassonetti per la raccolta anche
differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo
25, comma 3, del codice della strada, devono essere collocati in genere fuori
della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio
alla circolazione.
Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti pannelli
di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie complessiva
utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm² comunque frazionabili (fig.
II.479/a). Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici
e fotometrici stabiliti nel disciplinare previsto dall'articolo 79, comma
9, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Nelle zone urbane, ove coesistono elevati
volumi di traffico e fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosità
ambientale, le pellicole rifrangenti devono essere di norma della classe 2
di cui all'articolo 79, comma 10, del regolamento.
Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature
accessorie, la segnaletica non può essere applicata, essa può essere sostituita
con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20×20 cm in modo da
realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1600 cm2
(fig. II.479/b). In questa ipotesi, i cassonetti devono essere ubicati in
aree riservate destinate a parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa.
I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi 2 e 3
devono essere ubicati in sede propria.
Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l'area di ubicazione
dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'articolo
152, comma 2 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada.
Conclusione.
Ogni singolo incidente è determinato
da una molteplicità di fattori, ciascuno con una sua specifica importanza,
ma tutti riconducibili al complesso “conducente – veicolo – ambiente”, nonché
alle sue variazioni nel breve periodo di tempo che precede l’ìncidente.
Mentre sui due ultimi elementi si può intervenire con accorgimenti tecnici
più o meno efficaci, come nel caso delle pertinenze e degli attraversamenti
stradali, progettando e costruendo nel pieno rispetto delle norme esposte,
l’elemento sul quale è difficile intervenire è il fattore umano che resta
certamente l’elemento fondamentale.
Gli interventi sul conducente: inserimento dell’educazione stradale nei corsi
scolastici, maggiore selezione negli esami per la patente di guida, spot sui
media e campagne sull’educazione stradale richiedono infatti, una conoscenza
dei meccanismi psicologici e delle caratteristiche socio-demografiche (età,
sesso, anzianità di patente, ecc.) dei conducenti e lo studio della relazione
tra queste caratteristiche, la condotta di guida ed il rischio di incidenti.
Il fattore umano è responsabile di circa il 92% degli incidenti stradali,
mentre agli altri due elementi contribuiscono per l’8% che può sicuramente
essere ancora ridotto con una migliore progettazione, costruzione e manutenzione
sia dei veicoli che della strada.