D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211  - Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Gazz. Uff. 5 gennaio 2009, n. 3).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli 13 e 19;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 16, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Capo I

Art. 1. Organizzazione del Ministero

1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

 

 Art. 2. Organizzazione centrale e periferica

1.  Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in diciotto direzioni generali, incardinate in due dipartimenti, come di seguito indicato:

a)  Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;

b)  Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2.  I dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza ed i relativi compiti strumentali.

3.  Sono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale. Sono, altresì, articolazioni periferiche del Ministero cinque Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

4.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, di cui all'articolo 7, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro.

5.  Sono inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, sei incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei dipartimenti ovvero degli uffici di diretta collaborazione, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

Capo II - Dipartimenti

Art. 3. Competenze dei dipartimenti

1.  I dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:

a)  Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale: politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari generali; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilità ferroviaria; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; sicurezza nelle gallerie; monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

b)  Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; autotrasporto di persone e cose; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; conto nazionale dei trasporti; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza tecnico-informatica alle direzioni generali ed alle strutture facenti capo al dipartimento di cui alla lettera a); coordinamento e propulsione delle attività delle Direzioni generali territoriali.

2.  I dipartimenti ed il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I capi dei dipartimenti, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordinano l'attività delle rispettive direzioni generali, ferma restando l'autonomia e la responsabilità decisionale di ciascun direttore generale in ordine ai provvedimenti finali. Il Comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attività degli Uffici Marittimi.

3.  In attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e tenuto conto della riduzione già effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione è determinato in quarantasette, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in duecentosettantanove. Con successivo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Capo III - Art. 4. Altri organismi ed istituzioni

1.  Operano nell'ambito del Ministero:

a)  la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

b)  il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla stessa legge. Con successivo decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il Ministro può nominare il coordinatore del nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

c)  l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, articolato in due uffici dirigenziali non generali, deputato a svolgere i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'ufficio è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, uno dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 5;

d)  la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in due uffici dirigenziali non generali, chiamata a svolgere i compiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e)  la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica ed il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, i quali esercitano le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

2.  Nell'ambito del Ministero operano, altresì, gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93 e dalle altre disposizioni vigenti.

3.  Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, articolato in cinque sezioni, è incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Nelle more della riorganizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio è determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sei posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventuno posizioni dirigenziali non generali.

Capo IV - Articolazione dei dipartimenti

Art. 5. Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

1.  Il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale è così articolato:

a)  Direzione generale del personale e degli affari generali;

b)  Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

c)  Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

d)  Direzione generale per le politiche abitative;

e)  Direzione generale per le infrastrutture stradali;

f)  Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;

g)  Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;

h)  Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria;

i)  Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

2.  La Direzione generale del personale e degli affari generali articolata in nove uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;

b)  supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio;

c)  trattamento giuridico del personale;

d)  tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;

e)  sistemi di valutazione del personale;

f)  relazioni sindacali;

g)  politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunità e l'anti-mobbing;

h)  anagrafe delle prestazioni;

i)  gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;

l)  servizio ispettivo in materia di personale;

m)  rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;

n)  abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

o)  trattamento economico e pensionistico del personale;

p)  Ufficio cassa;

q)  interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza;

r)  supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

s)  gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso;

t)  manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche;

u)  servizi comuni e servizi tecnici;

v)  supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;

z)  acquisizione di beni e servizi, economato;

aa)  ufficio relazioni con il pubblico;

bb)  ufficio contratti.

3.  La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed progetti internazionali, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  piani e programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città;

b)  adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

c)  pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni;

d)  promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;

e)  coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;

f)  fondi strutturali comunitari;

g)  monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;

h)  gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria;

i)  esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;

l)  coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;

m)  gestione e sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT).

4.  La Direzione generale dell'edilizia statale e degli interventi speciali, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di polizia nonché dei Vigili del fuoco;

b)  attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c)  interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;

d)  interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;

e)  interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;

f)  eliminazione barriere architettoniche;

g)  attività per la salvaguardia di Venezia.

5.  La Direzione generale per le politiche abitative, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  sistema delle città e politiche urbane;

b)  misure dirette a far fronte al disagio abitativo;

c)  edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;

d)  disciplina delle locazioni;

e)  iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;

f)  programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;

g)  monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;

h)  supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;

i)  repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

l)  osservatorio nazionale della condizione abitativa.

6.  La Direzione generale per le infrastrutture stradali, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  programmazione degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;

b)  convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;

c)  rapporti con il CIPE in materia di infrastrutture stradali;

d)  predisposizione convenzione e/o contratto di programma con ANAS S.p.A. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;

e)  attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;

f)  relazioni ed accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, nonché gestione e monitoraggio dei relativi interventi;

g)  regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;

h)  approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie;

i)  individuazione di standards e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali di strade ed autostrade;

l)  classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

m)  approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

n)  attuazione delle leggi speciali in materia di viabilità di interesse statale e locale;

o)  archivio nazionale delle strade.

7.  La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b)  definizione delle normative tecniche di settore;

c)  rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

d)  supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

e)  gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici;

f)  predisposizione degli schemi tipo dei contratti e dei capitolati;

g)  qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;

h)  attività connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

8.  La Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;

b)  verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate;

c)  provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;

d)  verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie ferroviarie;

e)  verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la Commissione permanente per le gallerie;

f)  vigilanza sulle modalità di affidamento e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche;

g)  monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

h)  vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;

i)  individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili;

l)  competenze ispettive generali su richiesta di altre direzioni generali del dipartimento.

9.  La Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  concessione, contratti di programma, piani di investimento ed analisi economiche relativi alle infrastrutture di settore;

b)  programmazione, d'intesa con la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, degli interventi di settore e relative procedure approvative;

c)  vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore;

d)  vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;

e)  coordinamento e vigilanza sui concessionari di rete infrastrutturali di settore;

f)  dismissione linee ferroviarie;

g)  interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica, relativamente all'infrastruttura e comprensivamente degli aspetti tecnico-normativi in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie;

h)  rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo, relativamente all'infrastruttura.

10.  La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, articolata in nove uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;

b)  identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo affidate dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e successive modificazioni;

c)  vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari, nonché monitoraggio concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;

d)  attività tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe;

e)  approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;

f)  esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;

g)  definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;

h)  programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;

i)  accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6. Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

1.  Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici è così articolato:

a)  Direzione generale per la motorizzazione;

b)  Direzione generale per la sicurezza stradale;

c)  Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;

d)  Direzione generale per il trasporto ferroviario;

e)  Direzione generale per il trasporto pubblico locale;

f)  Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

g)  Direzione generale per i porti;

h)  Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;

i)  Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione.

2.  La Direzione generale per la motorizzazione, articolata in nove uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;

b)  trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;

c)  disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

d)  disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;

e)  archivio nazionale veicoli e conducenti; centro elaborazione dati motorizzazione;

f)  contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

g)  normativa di settore nazionale ed internazionale in conformità all'Unione europea;

h)  portale dell'automobilista;

i)  controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio.

3.  La Direzione generale per la sicurezza stradale, articolata in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi, d'intesa, per gli interventi infrastrutturali, con la direzione generale per le infrastrutture stradali;

b)  prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative ed informazioni sulla viabilità;

c)  omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;

d)  omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale;

e)  regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;

f)  pubblicità sulle strade e competizioni motoristiche;

g)  attività internazionale nelle materie di competenza;

h)  contenzioso in materia di circolazione stradale;

i)  info mobilità.

4.  La Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;

b)  interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;

c)  normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

d)  monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto, anche intermodale, di persone e cose;

e)  relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada e del trasporto intermodale;

f)  raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e con il Comitato centrale dell'albo;

g)  contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

h)  interoperabilità intermodale e normativa tecnica internazionale;

i)  interporti;

l)  incentivi a favore dello sviluppo delle autostrade del mare.

5.  La Direzione generale per il trasporto ferroviario articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  supporto esercizio poteri azionista Ferrovie dello Stato;

b)  atto di concessione e relativa vigilanza;

c)  servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;

d)  licenze, canoni di accesso alla rete ferroviaria, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;

e)  indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

f)  rapporti internazionali;

g)  interoperabilità, limitatamente all'esercizio ed al materiale rotabile, nonché alla manutenzione, al controllo, al comando, al segnalamento ed alle relative applicazioni telematiche;

h)  organismi notificati, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163.

6.  La Direzione generale per il trasporto pubblico locale, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

b)  normativa di settore nazionale ed internazionale;

c)  allocazione e gestione delle risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalità di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;

d)  valutazione sotto il profilo tecnico-economico dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi;

e)  coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;

f)  interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità;

g)  osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale.

7.  La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;

b)  promozione della navigazione a corto raggio;

c)  regime amministrativo della nave;

d)  servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

e)  controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;

f)  interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;

g)  vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

h)  nautica da diporto;

i)  personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare, per quanto di competenza;

l)  rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza;

m)  monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo.

8.  La Direzione generale per i porti, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorità portuali, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;

b)  programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali;

c)  regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;

d)  disciplina generale dei porti;

e)  piani regolatori portuali, per quanto di competenza;

f)  amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema informativo del demanio marittimo;

g)  sistema idroviario padano-veneto;

h)  promozione delle autostrade del mare, per quanto di competenza.

9.  La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono:

a)  disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;

b)  indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;

c)  contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;

d)  indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;

e)  provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;

f)  programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;

g)  analisi del mercato dell'aviazione civile, tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;

h)  interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità;

i)  provvedimenti in materia di tariffe per la gestione dello spazio aereo.

10.  La Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione, articolata in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)  gestione e sviluppo dell'informatizzazione di base;

b)  gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli altri sistemi informativi non espressamente affidati ad altre strutture, nonché delle reti informatiche del Ministero sulla base dei fabbisogni espressi dai capi dipartimento;

c)  coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della direzione generale;

d)  gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali, d'intesa con i responsabili dei sistemi informatici specialistici;

e)  comunicazione istituzionale, coordinamento e sviluppo integrato dei siti web del Ministero e dei portali non specialistici;

f)  monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero, d'intesa con i capi dipartimento;

g)  supporto informatico su richiesta dei dipartimenti e degli altri organi del Ministero;

h)  conto nazionale dei trasporti.

Capo V - Attribuzioni del Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto

Art. 7. Funzioni

1.  Il Corpo delle capitanerie di porto svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.

2.  Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero, nelle seguenti materie:

a)  ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, organizzando e coordinando le relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;

b)  gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;

c)  esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, inchieste sui sinistri marittimi e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;

d)  rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;

e)  personale marittimo e relative qualifiche professionali; certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare;

f)  coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;

g)  predisposizione della normativa tecnica di settore;

h)  impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;

i)  vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

3.  Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.

Capo VI - Organizzazione territoriale

Art. 8. Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1.  Sono organi decentrati del Ministero, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

a)  Provveditorato interregionale Piemonte-Valle d'Aosta, con sede in Torino, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

b)  Provveditorato interregionale Lombardia-Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

c)  Provveditorato interregionale Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste, articolato in dodici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

d)  Provveditorato interregionale Emilia-Romagna-Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

e)  Provveditorato interregionale Toscana-Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, articolato in otto uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

f)  Provveditorato interregionale Lazio-Abruzzo-Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari, articolato in dodici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

g)  Provveditorato interregionale Campania-Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

h)  Provveditorato interregionale Puglia-Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

i)  Provveditorato interregionale Calabria-Sicilia con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici.

2.  A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale denominato: «Provveditore per le opere pubbliche», ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3.  E' fatta salva la facoltà per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale coordinata.

4.  Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto-Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

Art. 9. Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1.  Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

2.  Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

a)  opere pubbliche di competenza del Ministero;

b)  attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;

c)  attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici;

d)  attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;

e)  supporto all'attività di vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture autostradali;

f)  supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;

g)  attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

h)  supporto alle attività della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;

i)  supporto alla Direzione generale per le infrastrutture stradali, per le attività di competenza;

l)  espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 10. Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1.  L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva.

2.  Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

3.  Presso ciascun provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

a)  Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;

b)  Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale;

c)  un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;

d)  un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;

e)  un rappresentante del Ministero dell'interno;

f)  un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

g)  un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

h)  un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;

i)  un rappresentante del Ministero della giustizia;

l)  un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

m)  un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

4.  Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

5.  Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.

6.  Il Comitato è competente a pronunciarsi:

a)  sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro;

b)  sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro;

c)  sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

d)  sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

e)  sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;

f)  sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;

g)  sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

7.  L'organizzazione e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3.

8.  Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 11. Direzioni generali territoriali

1.  Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuna segnate:

a)  Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte-Valle d'Aosta, Lombardia-Liguria con sede in Milano, articolata in sedici uffici dirigenziali non generali;

b)  Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, con sede in Venezia, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;

c)  Direzione generale territoriale del Centro-Nord e Sardegna, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana-Umbria, Marche-Lazio e Sardegna con sede in Roma, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;

d)  Direzione generale territoriale del Centro-Sud per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania-Abruzzo e Molise con sede in Napoli, articolata in otto uffici dirigenziali non generali;

e)  Direzione generale territoriale del Sud e Sicilia, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia-Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari, articolata in nove uffici dirigenziali non generali.

2.  A ciascuna Direzione generale territoriale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale:

a)  alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

b)  adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;

c)  persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;

d)  svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;

e)  promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.

3.  I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

Art. 12. Competenze delle Direzioni generali territoriali

1.  Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

2.  Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

a)  attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;

b)  attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;

c)  attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;

d)  attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;

e)  compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

f)  attività in materia di navigazione interna di competenza statale;

g)  attività in materia di immatricolazioni veicoli;

h)  circolazione e sicurezza stradale;

i)  rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;

l)  funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;

m)  gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

n)  coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;

o)  espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p)  consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

q)  attività in materia di autotrasporto;

r)  attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

Art. 13. Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

1.  L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali è ispirata - stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva.

2.  L'organizzazione e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzione generali territoriali sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

3.  Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

Capo VII - Dotazione organica e norme finali

Art. 14. Ruolo del personale e dotazioni organiche

1.  La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2.  E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale già in servizio presso il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti.

3.  E' istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale già in servizio presso il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti.

4.  Nell'ambito del ruolo di cui al comma 3 e del contingente ivi previsto, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione un posto di livello dirigenziale generale e otto posti di livello dirigenziale non generale.

Art. 15. Verifica dell'organizzazione del Ministero

1.  Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

Art. 16. Abrogazioni e modificazioni di norme

1.  Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271.

Art. 17. Disposizioni transitorie e finali

1.  Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

Tabella A
Qualifiche o aree Organico Ministero Infrastrutture e Trasporti
Aree Fasce retributive per fasce retributive
Qualifiche dirigenziali Dir. I Fascia 47*
  Dir. II Fascia 279**
Totale Dirigenti   326
     
  F7 5
  F6 5
  F5 444
AREA III F4 451
  F3 1816
  F2 431
  F1 742
AREA III   3894
  F6 5
  F5 5
AREA II F4 1296
  F3 1946
  F2 1310
  F1 1070
AREA II   5632
  F3  
AREA I F2 611
  F1 17
AREA I   628
     
Totale Aree   10154
     
Totale Generale   10480
(*) Di cui uno nell'ambito del Servizio di controllo interno.
(**) Di cui uno nell'ambito del Servizio di controllo interno e sette nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto.

 

D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212  - Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Gazz. Uff. 5 gennaio 2009, n. 3).

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'articolo 1, comma 20;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 74;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni

1.  Nel presente regolamento si intendono per:

a)  Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b)  Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c)  Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d)  vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;

e)  Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2. Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1.  L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2.  Sono uffici di diretta collaborazione:

a)  l'Ufficio di Gabinetto;

b)  la Segreteria del Ministro;

c)  l'Ufficio legislativo;

d)  la Segreteria tecnica del Ministro;

e)  l'Ufficio stampa;

f)  il Servizio di controllo interno;

g)  le Segreterie dei vice Ministri, ove nominati;

h)  le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3.  Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 7, coordina l'attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi. Può nominare vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, nei limiti del contingente di personale di cui all'articolo 5, comma 1.

4.  La Segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.

5.  Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari e vice Ministri.

6.  Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono, oltre che delle proprie strutture, degli uffici di Gabinetto e legislativo.

7.  Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa, stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano.

Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1.  L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro presso gli organismi internazionali e comunitari, curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità internazionale.

2.  La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresì parte della segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

3.  L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei posti della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza Stato-regioni e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresì la legislazione regionale per le materie di interesse dell'amministrazione. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Svolge attività di consulenza giuridica per le materie di competenza del Ministero.

4.  La segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i Dipartimenti e le direzioni generali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.

5.  L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa anche in via telematica con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale dell'organo politico da cui dipendono funzionalmente.

6.  Le segreterie dei vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.

Art. 4. Servizio di controllo interno

1.  Il Servizio per il controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione.

2.  Le attività di controllo interno sono svolte alternativamente, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. In tale ultima ipotesi, il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti è scelto tra dirigenti della prima fascia, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3.  Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia diversamente stabilito dal Ministro, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti e ai documenti inerenti le attività gestionali dell'amministrazione.

4.  Al Servizio è assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di dodici unità di personale, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione

1.  Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g) e h) è stabilito complessivamente in centoquarantotto unità comprensive delle unità addette al funzionamento degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del cinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.  Nell'ambito del contingente stabilito al comma 1, è individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a sette ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione.

3.  Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dai capi delle segreterie dei Vice Ministri, dal capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo.

4.  Al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo se dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici istituzionali si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

Art. 6. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1.  Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2.  Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3.  Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato fra operatori del settore dell'informazione o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

4.  Il Capo della segreteria, il responsabile della segreteria tecnica ed il segretario particolare del Ministro, nonché i Capi delle segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro, i vice Ministri o con i Sottosegretari di Stato interessati. Il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, inoltre, è scelto fra persone in possesso, in campo economico-finanziario, di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, alle esperienze professionali maturate.

5.  I Capi degli uffici di cui ai precedenti commi sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6.  Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto e scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.

7.  Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art. 7. Trattamento economico

1.  Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

a)  per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai Capi Dipartimento del Ministero;

b)  per il Capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, il Consigliere diplomatico, il Presidente del collegio di direzione ovvero il responsabile del servizio di controllo interno, il Capo della segreteria del Ministro, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali del Ministero;

c)  per il Segretario particolare del Ministro, i Capi delle segreterie dei vice Ministri, i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, ed i componenti del Servizio di controllo interno estranei alla pubblica amministrazione, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d)  per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2.  Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al Presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno.

3.  Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4.  Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge compiti equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5.  Al personale non dirigenziale, o a quello di impiego non privato, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8. Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

1.  I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati.

2.  A ciascuna segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 9. Modalità della gestione

1.  La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

2.  Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro provvede la Direzione generale per gli affari generali e il personale del Ministero, assegnando unità di personale, ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, in numero non superiore al 30 per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

Art. 10. Norme finali

1.  Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2.  All'attuazione del comma 1, lettera b) dell'articolo 7, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio ridotti del venti per cento, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

3.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a)  il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243;

b)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225;

c)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.