L. 1 dicembre 1986, n. 870 - Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti. (Pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 16 dicembre 1986, n. 291).

omissis
Art. 12. 
1. Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui 
all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a 
impianti fissi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti 
a impianti fissi (USTIF).
2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono 
i seguenti:
a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino;
b) per la regione Lombardia, con sede a Milano;
c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;
d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze;
e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara;
f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;
g) per la regione Campania, con sede a Napoli;
h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.
3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il Lazio e per la Campania.


Art. 15. 
1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonché per l'approvazione dei relativi dispositivi, la 
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.
2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:
a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;
b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;
c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;
d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;
e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento;
f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;
g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;
h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;
i) Centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di  Potenza;
l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;
m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.
3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.

omissis
Art. 17. 
1.   (sostituisce il primo comma dell'art. 4, L. 18 ottobre 1978, n. 625).
2. Le operazioni tecniche, di cui al numero 4), primo comma, dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625 (13), debbono riferirsi ai 
numeri 4), 5), 6 e 8) della tabella 3 allegata alla presente legge.
3. Il personale di ruolo di cui all'articolo 4, secondo e terzo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625 (13), può essere abilitato alla 
effettuazione degli esami di guida ed alla effettuazione delle operazioni tecniche previste dalla stessa legge, salvo quelle riservate alla 
carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalità saranno stabilite con 
decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

18. 1. La tabella allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980 (14), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 
21 marzo 1981,  sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle corrispondenti tariffe della tabella 
approvata con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in vigore in misura limitata al 60 per cento fino al 31 dicembre 1986 
ed in misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1987.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento, da parte degli utenti,
di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 suindicata, quando queste richiedono l'utilizzazione di particolari 
attrezzature.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella tabella 3 e di quelli 
aggiuntivi di cui al precedente comma è adeguata ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione 
alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla citata tabella.

Art. 19. 
1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli 
interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità 
oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, 
l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere corrisposto 
anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.
4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso 
delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.
5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e 
l'indennità di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe 
operazioni tecniche di competenza di tale ente.
6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate 
del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla 
data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.
7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato 
con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione.
8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente 
comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso 
incentivante, collegato alla professionalità, al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione, in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi.
9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore 
di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (1.
10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, può con proprio decreto disporre la corresponsione al personale della Direzione
 generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 
con parametrazione ai livelli stipendiali in atto goduti dal personale.
-------------------------
(1)Vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Tabella 1

omissis