TITOLO I - Disposizioni in materia di entrata
Capo I - Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate
Artt. 1 – 7 (omissis)
8. Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap.
1. (0).
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.
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(0) Sostituisce il terzo ed il quarto periodo della lett. c)
del comma 1 dell'art. 13-bis, D.P.R.
(1)Comma così modificato dall'art. 50, comma
Capo II - Disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione
17. Disposizioni tributarie in materia di veicoli.
1. omissis
2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-bis dell'articolo 54, il comma 5-bis dell'articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 67 sono abrogati;
b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da: «; per le imprese individuali» fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del
4. È soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge
a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante
l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se
dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del
Consiglio, del
b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi
al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
6. È soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo
7. All'articolo 3, comma 149, della legge
8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione
e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge
9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.
11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.
12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.
13. I commi da
14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile
Club d'Italia, prorogata fino al
18. omissis.
20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché all'imposta di registro di cui all'articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.
22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito
equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al
25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.
26. È soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di
cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo
27. Al comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida» e le parole «Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti» sono sostituite dalle seguenti: «Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti».
28. Al decreto legislativo
a) all'articolo 138, comma 11, dopo le parole: «e della Protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) all'articolo 177, comma 1, dopo le parole: «servizi di polizia o antincendio,» sono inserite le seguenti: «a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».
30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.
31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.
32. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli
articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, approvato con decreto legislativo
33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora
e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto
legislativo
34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.
36. Il comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali.
37. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.
38. Al numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere» sono sostituite dalla seguente: «direttamente».
Capo III - Disposizioni per il recupero della base imponibile e per l'efficienza dell'amministrazione finanziaria