STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

L. 8 agosto 1991, n. 264 - Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Gazz. Uff. 21 agosto 1991, n. 195).
(Vedi l'art. 2, D.L. 25 novembre 1995, n. 501 e l'art. 31, comma 42, L. 23 dicembre 1998, n. 448).

 
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1. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Ai fini della presente legge, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
 
2. Sviluppo programmato del settore.

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla provincia. Non si applica l'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Automobile Club d'Italia, definisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (1).
3. Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

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 (1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11.
 
3. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.


1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica €pea stabilito in Italia (1);
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione (2);
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8 (3).

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(1) Lettera così modificata dall'art. 35, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 253 (G.U. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), nella parte in cui preclude, senza limite temporale, lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia riportato condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.
(3) Comma così sostituito dall'art. 35, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

 
4. Responsabilità professionale


1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa o la società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 3.
 
5. Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto


1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club (1).
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonché di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze (2). L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.
4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni (3).
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(1) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11.
(2) Per i programmi e le modalità di svolgimento degli esami vedi il D.M. 16 aprile 1996, n. 338.
(3) Norme sugli attestati di idoneità professionale di cui al presente articolo sono state emanate con D.Dirig. 2 luglio 1996.

 
6. Registro-giornale


1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile. Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
 
7. Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida


1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'articolo 6 (1).
3. [L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui all'articolo 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393] (2).
4. [Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione] (3) (4).
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(1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11.
(2) Comma abrogato dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Con D.M. 8 febbraio 1992 (G.U. 15 febbraio 1992, n. 38), è stato approvato il modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida.
(4) Comma soppresso dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11.
 
8. Tariffe.


1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:
a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente;
d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente (1).
2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti.
3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 è esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1.
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(1) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11.
 
9. Vigilanza e sanzioni.


1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale.
 
10. Disposizioni transitorie.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5.
2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).
5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (1).

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 (1) Così sostituito dall'art. 4, L. 4 gennaio 1994, n. 11.
Vedi, anche, il D.Dirig. 2 luglio 1996. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 1° marzo 2000, n. 127.

Tabella A
(articolo 1) 
COMPITI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni e integrazioni.
Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni.
Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.
Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

 
Disposizioni complementari:
 

Sommario:

D.L. 25 novembre 1995, n. 501 - Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1995, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 gennaio 1996, n. 11 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1996, n. 9). 

D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003,

D.M. 9 novembre 1992 - Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1992, n. 283).

D.M. 16 aprile 1996, n. 338 - Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1996, n. 151).

D.M. 21 febbraio 2001 - Definizione delle caratteristiche del logo distintivo dello sportello telematico dell'automobilista. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2001, n. 65).

Circ. Min. trasporti 20 novembre 1996, n. 146/96 - L. 8 agosto 1991, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Indicazioni operative per il rilascio degli attestati di idoneità professionale.

Circ. Min. trasporti 14 febbraio 1997, n. 14/97 - Legge 8 agosto 1991, n. 264 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Accesso agli sportelli della M.C.T.C. da parte dei funzionari degli Uffici regionali ex U.M.A.

Circ. Min. trasporti 9 giugno 1997, n. 59/97 - Art. 5, comma 3, della L. 8 agosto 1991, n. 264 - Esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Circ. Min. trasporti 29 settembre 1997, n. 111/97 - Art. 5, L. 8 agosto 1991, n. 264. Commissione regionale d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Circ. Min. trasporti 8 settembre 1998, n. 82/98 - Accesso agli sportelli da parte delle ditte costruttrici di veicoli, dispositivi ed entità tecniche indipendenti. L. 8 agosto 1991, n. 264.

Circ. Min. trasporti 18 gennaio 1999, n. 2/99 - Artt. 5, comma 4, e 10, comma 2, L. 8 agosto 1991, n. 264. Rilascio a domanda attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Circ. Min. trasporti 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT - Articolo 80, comma 8, c.d.s. Consorzi di imprese concessionarie delle operazioni di revisione periodica dei veicoli.

Lett.Circ. Min. trasporti 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001 - Attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e), del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Rilascio di carte di circolazione e di targhe in Agenzia.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti  6 maggio 2003, n. 1670/M360 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità.

Circ. Min. interno 21 agosto 2003, n. M/2413/33 - Art. 92, comma 3 del C.d.s. - Applicabilità.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 28 ottobre 2003, n. 4121-bis/M360 - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli in proprietà di cittadini comunitari.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 28 ottobre 2003, n. 4100/M360 - Immatricolazione di veicoli da parte di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 4 febbraio 2004, n. 4699/M363 - Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 19 febbraio 2004, n. T1273/60C4/MOT6 -  Procedura "prenota macchine agricole".

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 24 febbraio 2004, n. 381/M352 - D.P.R. n. 358 del 2000. Approvvigionamento di targhe di immatricolazione destinate al fabbisogno degli Studi di consulenza automobilistica abilitati alla procedura "S.T.A. cooperante".

Circ. 10 maggio 2004, n. 1493/Segr. - Revisione dei veicoli in sedi diverse da quelle degli Uffici periferici D.T.T.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2005, n. U6848/60C4 - Implementazione delle procedure informatiche che gestiscono l'immatricolazione e il passaggio di proprietà dei veicoli.

Circ. Min. Infrastrutture e trasporti prot. n. 4082/M360 del 26 gennaio 2006 - Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 - Attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole - Aggiornamento delle carte di circolazione relative alle macchine agricole.conseguente alla variazione della ragione sociale o della denominazione della società agricola.

 

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D.L. 25 novembre 1995, n. 501 - Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1995, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 gennaio 1996, n. 11 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1996, n. 9). 

omissis

2. Interpretazione autentica della L. 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonché proroga della validità dei certificati di abilitazione professionale.

1. Sono escluse dal campo di applicazione della L. 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla L. 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298.

1-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1 della L. 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le parole: «L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata» sono inserite le seguenti: «direttamente dall'Automobile club d'Italia ovvero».

D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

omissis

14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi.

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

omissis

D.M. 9 novembre 1992 - Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1992, n. 283).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera g), di detta legge, che demanda al Ministro dei trasporti la definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla definizione dei summenzionati criteri;

 

Decreta:

1. 1) I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, devono essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, così come definita dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

2) L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3) Tali locali devono comprendere:

a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 m_2 di superficie complessiva, con non meno di 20 m_2 utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi.

L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;

b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.

4) In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al punto 3.

2. I criteri stabiliti dal presente decreto non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero il 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. 1) Le imprese individuali e le società, già esercitanti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alla data del 5 settembre 1991, sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 8 agosto 1991, n. 264, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), della stessa legge.

2) Le imprese individuali e le società che richiedono alle province un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a L. 100.000.000, effettuata secondo lo schema allegato al presente decreto.

 

(Si omette l'allegato)

D.M. 16 aprile 1996, n. 338 - Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1996, n. 151).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 5, comma 3, di detta legge con il quale si demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, di stabilire le modalità ed i programmi d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui al comma 1, stesso art. 5 della citata legge 8 agosto 1991, n. 264;

Vista la legge 4 gennaio 1994, n. 11, che ha recato modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

Ritenuta la necessità di individuare detti programmi di esami e le modalità di svolgimento dei medesimi;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il prescritto parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 6 luglio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 450 del 5 febbraio 1996);

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. I programmi relativi alle discipline individuate dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, nel cui ambito saranno individuati i quesiti a risposta multipla predeterminata su cui verterà l'esame di idoneità all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono quelli indicati nell'allegato n. 1 al presente regolamento e costituente parte integrante del medesimo.

2. 1. Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e che abbiano altresì conseguito, alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformità al disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, produrranno in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11.

3. 1. Per partecipare agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, gli aspiranti dovranno rivolgere alla commissione regionale, o alla commissione provinciale nella provincia di Trento e Bolzano, istituito ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 5, comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, competente per territorio di residenza dell'interessato, domanda in bollo, con firma apposta in calce alla medesima ed autenticata secondo le vigenti disposizioni.

2. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente regolamento di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce, a seconda dei casi che ricorrono, e corredando la domanda stessa dei documenti indicati nel citato allegato 2.

3. Non si terrà conto delle domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia autenticata nelle forme di legge o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti.

4. 1. Agli aspiranti ammessi o esclusi dalla prova d'esame, sarà data comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare agli interessati, a cura della commissione di cui all'art. 3, almeno quindici giorni prima della prova d'esame stessa.

2. Ai fini della valutazione dei termini previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, per la prosecuzione temporanea d'esercizio da parte dei soggetti previsti dal medesimo art. 10, comma 2, si valuta con esito negativo la prova la cui domanda d'ammissione sia stata a qualsiasi titolo respinta o la prova non sia stata sostenuta o comunque non portata a termine da parte dei candidati.

5. 1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.

2. L'esame, così come stabilito dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata.

3. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla commissione di cui all'art. 3, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, di cui all'allegato 1, per un totale quindi di venticinque quesiti.

4. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.

5. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, o da altro membro, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d'esame.

6. 1. Il calendario delle prove d'esame sarà fornito con separato provvedimento da emanarsi a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1).

2. Al calendario di cui al comma 1 sarà data la massima diffusione mediante affissione presso le sedi degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Si provvederà altresì alla trasmissione dello stesso ai presidenti delle giunte regionali, nonché ai presidenti delle province di Trento e di Bolzano, per opportuna diffusione tramite i propri competenti uffici.

3. I calendari delle prove d'esame potranno, a discrezione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed in funzione di problemi territoriali contingenti, essere differenziati per regione.

------------------------

(1) Il D.Dirig. 23 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 8 novembre 1996, n. 262) ha così disposto:

«1. Le prove di esame da sostenere innanzi alle competenti commissioni previste dall'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si svolgono in un'unica sessione annuale.

2. La sessione di cui al comma precedente ha inizio il 1° febbraio e termina il 30 aprile di ogni anno, in ciascun ambito regionale.

3. Ogni anno le commissioni, di cui al comma 1, stabiliscono il calendario delle sedute d'esame da svolgere nell'arco della sessione, tenuto conto delle specifiche esigenze territoriali». Il D.Dirig. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 marzo 1997, n. 74) ha prorogato al 31 dicembre, per l'anno 1997, la scadenza della sessione di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di cui al D.Dirig. 23 ottobre 1996 sopracitato. Successivamente, il D.Dirig. 28 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 52) ha prorogato al 31 dicembre, per l'anno 1998, la scadenza della sessione d'esame sopra citata. Tale scadenza è stata prorogata al 31 dicembre, per l'anno 1999, dal D.Dirig. 2 marzo 1999 (Gazz. Uff. 16 marzo 1999, n. 62) e al 31 ottobre, per l'anno 2000, dal D.Dirig. 22 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 11 marzo 2000, n. 59).

Allegato 1

DISCIPLINE D'ESAME

A) La circolazione stradale.

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.

- Nozione di veicolo.

- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.

- Masse e sagome limiti.

- Traino di veicoli.

- Norme costruttive e di equipaggiamento.

- Accertamenti tecnici per la circolazione.

- Destinazione ed uso dei veicoli.

- Documenti di circolazione ed immatricolazione.

- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.

- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

- Guida dei veicoli.

- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) Il trasporto di merci.

- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

- Comitati dell'albo e loro attribuzioni.

- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.

- Iscrizioni delle imprese estere.

- Fusioni e trasformazioni.

- Abilitazioni per trasporti speciali.

- Variazioni dell'albo.

- Sospensioni dall'albo.

- Cancellazione dall'albo.

- Sanzioni disciplinari.

- Effetti delle condanne penali.

- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.

- Omissione di comunicazioni all'albo.

- Autorizzazioni.

- Tariffe a forcella per i trasporti di merci.

- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.

- Trasporto merci in conto proprio.

- Licenze.

- Commissione per le licenze, esame e parere.

- Elencazione delle cose trasportabili.

- Revoca delle licenze.

- Ricorsi.

- Servizi di piazza e di noleggio.

- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.

- Trasporti internazionali.

C) Navigazione.

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.

- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.

- Navi e galleggianti.

- Unità da diporto.

- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.

- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.

- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.

- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.

- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.

- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.

- Competenze del R.I.Na.

- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.

- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.

- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.

- Noleggio e locazione.

- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.

- Regime fiscale ed assicurativo.

- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.

- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.

- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.

- Validità e revisione delle patenti nautiche.

- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) Il P.R.A.

- Legge del P.R.A.

- Legge istitutiva I.E.T.

- Compilazione delle note.

- Iscrizioni.

- Trascrizioni.

- Annotazioni.

- Cancellazioni.

E) Il regime tributario.

- Le imposte dirette ed indirette in generale.

- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.

- Fatturazione delle operazioni.

- Fatturazione delle prestazioni professionali.

- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.

- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.

- Registri contabilità IVA.

- Dichiarazione annuale IVA.

- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.

- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

Allegato 2





SCHEMA DI DOMANDA



Al presidente della commissione

per la regione/provincia ....

(legge 8 agosto 1991, n. 264)



Il sottoscritto ..............................................

nato in ........................... il .........................

residente in ............................................ chiede

di essere ammesso a sostenere gli esami, nella prossima seduta

all'uopo destinata, per il conseguimento dell'attestato di

idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza

per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5

della legge n. 264 del 1991.

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alle

lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 3 della legge

n. 264 del 1991.

Dichiara altresï di essere/non essere [*] in possesso dei

requisiti previsti dall'art. 10, comma 2, della legge n. 264 del

1991.

Allega la seguente documentazione:

1) ricevuta del pagamento del diritto di segreteria;

2)* copia autenticata della licenza rilasciata ai sensi

dell'art. 115 del T.U.L.P.S.;

3)* copia autenticata del diploma/diploma equiparato [*]

di ........................ , rilasciato da .................. ;

4) certificato generale del casellario;

5) certificati carichi pendenti rilasciati dalla procura

della Repubblica e dalla pretura circondariale;

6) certificato di residenza;

7) certificato di cittadinanza.



Il richiedente



....................





Autentica di firma ..........................



----------

[*] Indicare solo il caso che ricorre.

D.M. 21 febbraio 2001 - Definizione delle caratteristiche del logo distintivo dello sportello telematico dell'automobilista.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2001, n. 65).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2000, con il quale, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, è stato istituito lo «sportello telematico dell'automobilista», allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che lo «sportello telematico dell'automobilista» può essere attivato presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A., presso le delegazioni dell'A.C.I. e le imprese di consulenza automobilistica;

Visto l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il quale prescrive che ogni «sportello telematico» esponga, all'esterno dei locali dove ha sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento;

Rilevata, pertanto, la necessità di definire le caratteristiche dell'insegna distintiva dello «sportello telematico dell'automobilista», sulla base di criteri tesi ad agevolare l'accesso al servizio da parte dell'utenza interessata ed a contraddistinguere inequivocabilmente gli operatori autorizzati allo svolgimento del servizio stesso;

Decreta:

1. 1. Ciascun soggetto presso il quale è attivato lo «sportello telematico dell'automobilista» è tenuto ad esporre, in posizione ben visibile ai fini della immediata identificazione, un logo conforme al modello di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Le dimensioni minime del logo sono le seguenti:

a) altezza: mm 200;

b) larghezza: mm 300.

2. Il logo di cui all'art. 1, non può essere esposto prima del 21 giugno 2001, data di entrata in funzionamento a regime dello «sportello telematico dell'automobilista», ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Circ. Min. trasporti 20 novembre 1996, n. 146/96 - L. 8 agosto 1991, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni. Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Indicazioni operative per il rilascio degli attestati di idoneità professionale.

(Vedi anche circolare 18 gennaio 1999, n. 2/99, riportata di seguito).

Con la legge 8 agosto 1991, n. 264, successivamente integrata ed in parte modificata dapprima con la legge 4 gennaio 1994, n. 11, e quindi con la legge 5 gennaio 1996, n. 11, è stata ridisciplinata l'intera materia afferente alla consulenza automobilistica, nell'intento di riordinare razionalmente l'intero settore.

In quest'ottica, le novità di maggiore interesse riguardano, anzitutto, le nuove modalità, i criteri ed i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività in parola.

A) Regime autorizzatorio

Le imprese individuali o le società che intendono esercire la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non sono più soggetti a licenza di P.S., a norma dell'art. 115 del T.U.L.P.S., bensì a specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio (art. 2, comma 1, legge n. 264 del 1991).

Allo stesso modo, le imprese individuali o le società che, alla data di entrata in vigore della legge 5 settembre 1991, n. 264, già esercitavano attività di consulenza sulla base di licenza di P.S. sono tenute a chiedere la conversione della licenza stessa in autorizzazione provinciale, ai fini del legittimo proseguimento dell'attività medesima.

Tale regime autorizzativo si applica anche alle c.d. delegazioni dirette dell'A.C.I. ed agli uffici che, sulla base di una concessione o di un convenzionamento con gli Automobile Club, istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, esercitino consulenza automobilistica (art. 1, comma 4, della legge n. 11 del 1994, come integrato dalla legge n. 11 del 1996, di conversione del D.L. 25 novembre 1995, n. 501.)

L'intero corpo normativo che presiede la materia in esame, infatti, ha inteso porre su di un piano di perfetta eguaglianza tutti gli operatori del settore, sia sotto l'aspetto della opportunità di accesso all'attività di consulenza automobilistica; sia per quanto concerne i presupposti per l'accesso medesimo, sia, infine, per quanto inerisce al regime delle responsabilità e delle relative sanzioni applicabili.

Pertanto, non è dato in quest'ambito distinguere tra operatori privati in senso stretto ed operatori legati direttamente o indirettamente all'A.C.I., esercitando entrambe le categorie un'attività per definizione privatistica.

Appare infine opportuno accennare in questa sede, anche a beneficio degli Enti e delle Associazioni cui la presente circolare è diretta per conoscenza, che può darsi l'ipotesi, niente affatto rara, di operatori che gestiscono, od intendano gestire per il futuro, una pluralità di studi di consulenza automobilistica, ancorché sotto forma di "sedi secondarie".

Premesso che anche in tal caso non si può prescindere dalla sussistenza di specifiche autorizzazioni provinciali, tante quante sono le sedi di agenzia che fanno capo ad un medesimo titolare, occorre distinguere tra due ipotesi fondamentali:

1) i titolari di uno o più studi di consulenza automobilistica già esistenti alla data del 5 settembre 1991, possono ottenere le prescritte autorizzazioni, previo accertamento dei requisiti di legge, restando inalterato lo "status quo ante" di fatto esistente, con diritto ad essere ricompresi automaticamente nella programmazione numerica definita dalla competente Amministrazione provinciale, ancorché in esubero.

Resta salvo quanto già evidenziato in tema di attività di consulenza esercitata direttamente dall'A.C.I. o dagli uffici in regime di concessione o convenzionamento con gli A.C.;

2) per gli operatori che intendano gestire per il futuro più studi di consulenza, invece, non rileva che intraprendano l'attività "ex novo", ovvero l'esercitino da un periodo di tempo anteriore al 5 settembre 1991.

In entrambi i casi, l'autorizzazione provinciale potrà essere rilasciata anzitutto, nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione numerica in ambito provinciale (art. 2, comma 2, legge n. 264 del 1991 e D.M. 9 dicembre 1992, in G.U. n. 300 del 22 dicembre 1992); inoltre per ogni nuova sede in tal modo autorizzata, dovrà essere prevista la presenza di un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza.

A seconda della forma organizzativa imprenditoriale, potrà trattarsi di un institore, di un socio, di un socio accomandatario (per le società in accomandita semplice o per azioni) o di un amministratore della società, purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dalla legge n. 264 del 1991, compreso l'attestato di idoneità professionale, e non esplichino la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare di autorizzazione.

B) Requisiti

L'art. 3 della legge n. 264 del 1991 sottopone il rilascio dell'autorizzazione provinciale al possesso di una serie di requisiti soggettivi i quali, a seconda dei casi, debbono essere posseduti da (art. 3, comma 1 e 2, legge n. 264 del 1991:)

a) il titolare dell'impresa individuale;

b) tutti i soci, in caso di società di persone;

c) i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o per azioni;

d) gli amministratori, in ogni altro tipo di società.

Come già evidenziato (paragrafo A), debbono ritenersi soggetti alle medesime prescrizioni anche i preposti alle sedi, costituite dopo il 5 settembre 1991, facenti capo al medesimo titolare.

Tutti i predetti soggetti debbono (art. 3, comma 1, legge n. 264 del 1991:)

1) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della U.E., purché residenti in Italia;

2) aver raggiunto la maggiore età;

3) non avere riportato condanne per uno dei delitti richiamati dalla lett. c) del citato art. 3, comma 1, della legge n. 264 del 1991;

4) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali od a misure di prevenzione;

5) non essere stati interdetti o inabilitati;

6) non essere stati dichiarati falliti od essere sottoposti a procedura fallimentare.

Inoltre, l'imprenditore individuale o, in caso di società, almeno uno dei soggetti di cui alle precedenti lett. b), c) e d), debbono essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, le imprese individuali o le società di consulenza automobilistica debbono inoltre:

- disporre di locali idonei all'esercizio dell'attività (art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 264 del 1991.

A tale proposito, si rinvia ai criteri specificati con D.M. 9 novembre 1992 il quale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11 del 1994, ha introdotto una deroga in favore degli studi di consulenza preesistenti al 5 settembre 1991;

- disporre di adeguata capacità finanziaria (art. 3, comma 1, lett. g), citato), che lo stesso D.M. 9 novembre 1992 ha quantificato in 100.000.000 di lire. Anche in tal caso, è disposta una deroga in favore degli studi di consulenza preesistenti al 5 settembre 1991 (art. 10, comma 4, legge n. 264 del 1991, citato);

- versare una cauzione pecuniaria pari a 5.000.000 di lire (art. 3, comma 4, legge n. 264 del 1991 e D.M. 17 febbraio 1993 pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo 1993);

- versare un contributo "una tantum" (art. 3, comma 4, e art. 8, comma 4, legge n. 264 del 1991; D.M. 26 aprile 1996 pubblicato in G.U. n. 165 del 16 luglio 1996) di importo pari a lire 50.000.

Si ritiene opportuno precisare, nel caso specifico, che il versamento in questione deve essere effettuato presso le Sezioni della Banca d'Italia, che svolgono compiti di tesoreria provinciale, per mezzo di un bollettino di conto corrente nella cui causale deve essere indicato il capitolo 2454 dello stato di previsione delle entrate del Ministero del tesoro, cui la predetta somma deve essere imputata.

Le regole sin qui descritte si intendono operanti anche nei confronti delle sedi in capo ad un medesimo titolare di studi di consulenza che vengano avviate, dopo il 5 settembre 1991, e ritenute autorizzabili dalle competenti autorità provinciali.

C) Attestato di idoneità professionale rilasciato a seguito di superamento di apposito esame

L'innovazione indubbiamente più rilevante della riforma in atto è tuttavia da ricercare nella volontà del legislatore del 1991 di delineare, con maggiore chiarezza, i tratti della professionalità degli esercenti l'attività di consulenza automobilistica, a tutela degli stessi operatori ed a garanzia della serietà e della competenza delle prestazioni offerte alla clientela.

Di qui la necessità, ai fini dell'esercizio dell'attività in parola, del possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (art. 5, legge n. 264 del 1991).

Sono pertanto tenuti a conseguire il predetto attestato:

1) i titolari delle imprese individuati che intendano avviare "ex novo" una attività di consulenza (art. 3, comma 1, lett. f), legge n. 264 del 1991;)

2) almeno un socio, in caso di società di persone che intendano avviare "ex novo" una attività di consulenza (art. 3, comma 3, legge n. 264 del 1991;)

3) almeno un socio accomandatario, in caso di società in accomandita semplice o per azioni che intendano avviare "ex novo" una attività di consulenza (art. 3, comma 3, legge n. 264 del 1991;)

4) almeno un amministratore, per ogni altro tipo di società che intenda avviare "ex novo" una attività di consulenza (art. 3, comma 3, legge n. 264 del 1991).

Gli stessi soggetti sono, in particolare, obbligati al possesso dei requisiti in parola nel caso in cui l'impresa individuale o la società acquisti il complesso aziendale, a titolo universale o particolare, da un dante causa già titolare di licenza di P.S. o di autorizzazione provinciale.

Lo stesso dicasi per coloro che subentrano in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore della società che sia tenuto al possesso del requisito abilitativo.

Così come debbono essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale coloro che, pur esercitando l'attività di consulenza da un periodo di tempo anteriore al 5 settembre 1991 (e pertanto hanno ottenuto la conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza, ai quali, peraltro, debbono essere preposti soggetti anch'essi in possesso di un predetto attestato (si veda quanto già chiarito nel paragrafo A).

In tutti i casi sin qui descritti, i soggetti obbligati conseguono il titolo abilitativo a seguito del superamento di un esame di idoneità svolto innanzi ad apposite Commissioni istituite, su base regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale competente per territorio (art. 5, comma 1, legge n. 264 del 1991) secondo le modalità fissate con D.M. 16 aprile 1996, n. 338, che di seguito si illustrano.

Per potere accedere al predetto esame, gli interessati debbono:

a) essere in possesso dei requisiti già descritti ai nn. 1-6 del paragrafo B) della presente circolare;

b) aver conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado (o equiparato).

Peraltro, da tale obbligo sono esclusi:

b1) coloro che siano in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 264 del 1991 (come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11 del 1994;)

b2) i soci e i familiari del titolare dell'impresa di consulenza che dimostrino, a mezzo di qualsiasi atto o documento probante (es. libri paga, attestazioni di versamento di contributi previdenziali, atti notori, ecc.), di aver collaborato con il titolare dell'impresa alla conduzione dell'attività di consulenza automobilistica per un periodo anteriore al 5 settembre 1991.

c) rivolgere domanda redatta in bollo e compilata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al citato D.M. n. 338 del 1996, diretta alla Commissione regionale (od alla Commissione Provinciale istituita nelle provincie autonome di Trento e Bolzano) competente per territorio, avuto riguardo all'ambito regionale di residenza dell'interessato;

d) provvedere al versamento di lire 100.000, dovuto a titolo di "diritti di segreteria" (D.M. 15 aprile 1996 pubblicato in G.U. n. 125 del 30 maggio 1996), secondo le modalità che verranno indicate dalle Commissioni esaminatrici. La ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame di idoneità.

L'esame di idoneità consiste in una prova scritta articolata in quesiti a risposta multipla predeterminata, predisposti dalle stesse Commissioni esaminatrici, vertenti sulle materie di cui all'allegato 1 del citato D.M. n. 338 del 1996.

L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno 60 giorni prima della data fissata per l'esame, a mezzo di affissione in luogo accessibile al pubblico individuato dalle medesime Commissioni.

Come stabilito con decreto dirigenziale 23 ottobre 1996, gli esami di idoneità si svolgeranno, ogni anno, in un'unica sessione che ha inizio il 1° febbraio e termina il 30 aprile, nell'arco della quale le Commissioni esaminatrici stabiliranno le singole sedute d'esame, tenuto conto delle specifiche esigenze a livello territoriale.

Superato l'esame di idoneità, ciascun interessato deve rivolgere domanda, da prodursi in bollo, per il rilascio dell'attestato conseguito, secondo lo schema riportato in allegato (all. 1).

La domanda, indirizzata al Direttore dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. che ha sede nel capoluogo della Regione di residenza del richiedente, deve essere inoltrata per il mezzo della medesima Commissione innanzi alla quale l'interessato ha sostenuto l'esame di idoneità.

Le Segreterie che coadiuvano le Commissioni esaminatrici dovranno quindi trasmettere ai componenti Uffici Provinciali M.C.T.C., in allegato alle richieste degli interessati, copia conforme dei relativi verbali d'esame.

Verificata la regolarità formale delle richieste e dei relativi verbali d'esame trasmessi dalle Commissioni esaminatrici, gli Uffici Provinciali M.C.T.C. competenti avranno cura di compilare gli attestati di idoneità secondo lo schema di cui all'allegato 1 al D.M. 2 luglio 1996, utilizzando gli appositi modelli.

Gli interessati potranno materialmente prendere possesso degli attestati in parola presso gli Uffici Provinciali M.C.T.C. competenti, previo accertamento dell'identità personale dei soggetti che hanno accesso agli sportelli.

Gli interessati medesimi potranno eventualmente avvalersi dell'ausilio di terzi, per il ritiro degli attestati, purché muniti di specifica delega recante firma autenticata del delegante. Del rilascio deve esserne fatta menzione in apposito registro, nel quale debbono essere annotati:

- il numero di protocollo che identifica l'attestato e la relativa data di rilascio;

- gli estremi anagrafici del soggetto cui l'attestato è rilasciato;

- data di avvenuta consegna;

- firma dell'interessato (o dell'eventuale delegato) per ricevuta;

- firma del funzionario che ha provveduto alla consegna.

D) Attestato di idoneità professionale rilasciato a domanda

L'art. 5, comma 4, e l'art. 10, comma 2, legge n. 264 del 1991 (nella versione introdotta dall'art. 4, comma 1, legge n. 11 del 1994) prevedono, inoltre, la possibilità di rilasciare a domanda attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza Automobilistica in favore di:

a) i dirigenti preposti agli Uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, purché:

a1) siano ancora in servizio al momento della richiesta dell'attestato;

a2) possono vantare un'anzianità di servizio di almeno 15 anni, nella qualifica predetta, anteriori alla data del 5 settembre 1991;

b) coloro che, alla data del 5 settembre 1991, risultino avere esercitato effettivamente da almeno 5 anni attività di consulenza automobilistica e continuino ad esercitarla al momento della richiesta dell'attestato.

Quello dell'attualità dell'esercizio dell'attività di consulenza (assieme a quello dei 15 anni o i 5 anni anteriori al 5 settembre 1991), sia per i dirigenti A.C.I. che per gli altri operatori del settore, appaiono elementi imprescindibili al fine del rilascio dell'attestato in parola.

Pertanto dovranno essere rigettate le richieste di quei soggetti che, pur potendo vantare i 15 anni o i 5 anni di attività anteriori al 5 settembre 1991, di fatto non esercitino più in qualità di dirigenti A.C.I. o di titolari di licenza di P.S. (ora autorizzazione provinciale), l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Allo stesso modo, non potranno essere accolte le domande di coloro che, pur continuando ad esercitare, non abbiano maturato i 15 o i 5 anni di attività richiesti dalla legge.

Occorre inoltre avvertire, a compimento di quanto sin qui descritto, che sotto l'imperio della normativa previgente, non sono rari i casi in cui si siano determinate situazioni di fatto, nella concreta gestione delle "Agenzie pratiche auto", di non perfetta coincidenza tra titolarità della licenza di P.S. ed effettivo esercizio dell'attività di consulenza.

A titolo di chiarificazione, si pensi ad esempio a quelle attività gestite da imprese familiari in cui uno dei coniugi risulti titolare di licenza, ma in concreto tutti i collaboratori familiari possono vantare un esercizio di fatto dell'attività di consulenza; od ancora al caso di società in cui un solo socio risulta titolare di licenza di P.S. ma di fatto l'attività è svolta da tutti i Consociati.

Trattandosi di una fenomenologia estremamente variegata, si impone necessariamente una lettura (ed una applicazione) rigorosa dell'art. 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991 (come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11 del 1994), allo scopo di prevenire possibili abusi difficilmente verificabili in sede di istruzione delle domande tese al rilascio degli attestati in parola, nonché storture applicative che possono prevedibilmente ingenerare sperequazioni ingiustificate ed inevitabili contenziosi.

Pertanto, ciascun Ufficio provinciale M.C.T.C. dovrà scrupolosamente attenersi alla regola secondo cui gli attestati di idoneità professionale possono essere rilasciati unicamente a coloro a nome dei quali risulti comunque rilasciata la licenza di P.S. ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S.

Circa le modalità di rilascio degli attestati in esame, soccorre ancora una volta il già citato D.Dirig. 2 luglio 1996.

Gli interessati debbono produrre domanda in bollo, secondo lo schema che si allega, con la documentazione prevista nello stesso decreto, integrata dalle necessarie certificazioni anagrafiche.

Al riguardo, si rammenta che ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza rappresentano fatti e stati autocertificabili (art. 2) o comunque comprovabili anche mediante semplice esibizione di documenti, anche di identità personale, rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e contenenti l'attestazione dei predetti dati (art. 5). Tale ultima ipotesi appare, peraltro, concretamente praticabile solo laddove l'interessato consegni personalmente la domanda presso i competenti sportelli M.C.T.C.

Sarà compito degli Uffici provinciali M.C.T.C. acquisire d'ufficio il certificato del Casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura presso il Tribunale e presso la Pretura circondariale competenti per territorio, ai fini della verifica dei requisiti di cui alla lett. c) e d) dell'art. 3, comma 1, della legge n. 264 del 1991, richiamati dall'art. 2, comma 2, lett. d), del citato D.Dirig. 2 luglio 1996.

Dai certificati di vigenza rilasciati dalle Camere di commercio dovrà, ovviamente, appurarsi l'eventuale sottoposizione degli interessati a procedure fallimentari; mentre si ritiene congrua, ai fini di una maggiore speditezza del procedimento, la possibilità che gli interessati medesimi autocertifichino di non essere in stato di interdizione o inabilitazione.

Le domande dovranno essere rivolte ai Direttori degli Uffici provinciali M.C.T.C. capoluoghi di provincia, nel cui territorio ha sede l'attività degli interessati, ed a tali Uffici debbono essere direttamente inoltrate, anche a mezzo del servizio postale.

Conclusa la fase istruttoria, ciascun Ufficio curerà la compilazione degli attestati in esame, utilizzando gli appositi modelli.

Circa il ritiro materiale degli attestati, si rinvia alle istruzioni già illustrate a proposito degli attestati di idoneità professionale rilasciati a seguito di superamento di esame, con l'avvertenza che anche in tal caso dovrà essere istituito il relativo registro.

Allegato 1

Schema di domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità professionali conseguito a seguito di esame

  Al Direttore dell'Ufficio 
  provinciale M.C.T.C. di 
   
 
    sottoscritt   
nat      il    e residente a 
  in via/piazza   
chiede il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, conseguito a seguito di superamento del prescritto esame sostenuto innanzi alla Commissione regionale/provinciale (istituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 8 agosto 1991,  
n. 264) di     
in data     
 
data 
 
  Firma del Richiedente 
   
   
Autentica della firma [1]   
 
__________ 
[1] Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sottoscrizione dell'istante può essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. 

Allegato 2

 

Schema di richiesta per il rilascio di attestato di idoneità professionale da conseguire a seguito di semplice domanda

  Al Direttore dell'Ufficio 
  provinciale M.C.T.C. di 
   
 
    sottoscritt   
nat      il    e residente a 
  in via/piazza   
  , in qualità di    
[1] dello Studio di consulenza   
[2] con sede a    in via/piazza 
  , chiede il rilascio dell'attestato di 
idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai 
sensi dell'art.     [3] [4]. 
All'uopo allega la seguente documentazione:   
a)  - copia autentica della licenza rilasciata dal Questore di   
  in data    ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. [5]; 
  - copia conforme predisposta dall'Amministrazione Provinciale di   
  della licenza rilasciata dal Questore di    in data   
  ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. [5]; 
  - certificazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di   
  attestante il deposito della licenza rilasciata dal Questore di   
  in data    ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. [5]; 
  - certificazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di   
  attestante la conversione in autorizzazione provinciale della licenza rilasciata dal Questore di   
    in data    ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. [5] [6]; 
  - copia autenticata dell'atto di concessione/convenzionamento con l'Automobile Club di   
    stipulato in data     [5]; 
  - certificazione rilasciata dall'Automobile Club di     attestante che     
  sottoscritt    è attualmente in servizio in qualità di dirigente presso   
  ed ha conseguito tale qualifica il     [5];  
b) certificato di nascita in bollo [7]; 
c) certificato di cittadinanza in bollo [7]; 
d) certificato di residenza in bollo [7] [8]; 
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non ricorrenza dello stato di interdizione o di  
inabilitazione; 
f) certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio di   
   
Dichiara, inoltre, di aver operato sino alla data odierna con i seguenti codici meccanografici M.C.T.C.: 
  rilasciato il    [9] 
  rilasciato il    [9] 
  rilasciato il    [9] 
  rilasciato il    [9] 
   
data     
   
Autentica della firma [10]  firma del richiedente 
 
__________ 
[1] Indicare se titolare di impresa individuale, socio, socio accomandatario, amministratore o dirigente A.C.I. 
[2] Indicare la Ditta o la delegazione A.C.I. 
[3] Per coloro che hanno maturato 5 anni di effettivo esercizio dell'attività di consulenza, indicare: 
"art. 10, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11". 
[4] Per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, indicare:  
"art. 5, comma 4, della legge 8 agosto 1991, n. 264". 
[5] Indicare solo il caso che ricorre. 
[6] Tale certificazione deve essere allegata allorché l'Amministrazione provinciale non abbia trattenuto agli atti l'originale della licenza di P.S., avendola il titolare restituita presso la Questura che l'ha rilasciata. 
[7] Ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza rappresentano fatti e stati comprovabili anche mediante dichiarazione sostitutive di certificazioni, ovvero semplice esibizione di un valido documento, anche di identità personale, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione e contenente l'attestazione dei dati richiesti. 
[8] Solo per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea. 
[9] Indicare la data di rilascio se conosciuta. 
[10] Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sottoscrizione dell'istante può essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda e la relativa documentazione. 

Circ. Min. trasporti 14 febbraio 1997, n. 14/97 - Legge 8 agosto 1991, n. 264 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Accesso agli sportelli della M.C.T.C. da parte dei funzionari degli Uffici regionali ex U.M.A.

(V. anche la circolare 29 ottobre 2004, n. 4509/M360).

Facendo seguito alla circolare prot. n. 1888/4307(4) del 24 giugno 1993 con la quale, peraltro, si è consentito l'accesso agli sportelli della M.C.T.C. ai funzionari degli Uffici regionali ex U.M.A., per le pratiche relative alle macchine agricole, appare opportuno comunicare alle SS.LL. che tale disposizione trova ora conforto nel parere conforme reso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota prot. n. 134046 del 26 novembre 1996.

In armonia con quanto già precisato dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Cons. Stato II, 16 dicembre 1992, n. 913 e 15 dicembre 1993, n. 1334), l'Avvocatura ha infatti osservato come la posizione degli Uffici dell'U.M.A., assorbiti dalle strutture regionali a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non possa essere equiparata a quella delle associazioni professionali, la cui attività, ancorché svolta senza fini di lucro, resta ontologicamente commerciale, poiché resa a fronte di un corrispettivo (quote associative) sebbene forfettizzato e depurato dalla componente "profitto".

Inoltre, avviso della stessa Avvocatura, nessuna rilevanza può avere al riguardo la sopravvenuta disposizione di cui alla legge 5 gennaio 1996, n. 11, che consente l'accesso alle Associazioni degli autotrasportatori agli sportelli M.C.T.C., poiché «tale disposizione, dettando una espressa deroga all'art. 1 della legge n. 264 del 1991, conferma infatti il parere espresso in argomento dal Consiglio di Stato».

Circ. Min. trasporti 9 giugno 1997, n. 59/97 - Art. 5, comma 3, della L. 8 agosto 1991, n. 264 - Esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

La norma in oggetto richiamata prevede che l'esame per il conseguimento degli attestati in parola consista in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, e che l'elenco completo dei quesiti e delle risposte sia messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.

A tale ultimo riguardo, questa Direzione ha avuto modo di esprimere il proprio parere in ordine alla legittimità di rendere nota, contestualmente ai quesiti ed alle "risposte multiple predeterminate" anche le relative soluzioni; ciò sulla base di una interpretazione letterale della norma richiamata, e nella condizione di garantire, nell'interesse degli stessi operatori del settore della consulenza, procedure d'esame maggiormente trasparenti.

Tuttavia, avendo alcune Associazioni di categoria manifestato un contrario avviso in merito, e ritenuto che nessun elemento ostativo è rinvenibile nella norma in parola in ordine alla possibilità di ammettere una interpretazione restrittiva della stessa, si ritiene opportuno che i Presidenti delle Commissioni di esame provvedano a rendere noti agli interessati unicamente i quesiti e le risposte multiple predeterminate, omettendo l'indicazione delle relative soluzioni.

Si reputa altresì opportuno, tuttavia, che le Commissioni che hanno già reso pubbliche le predette soluzioni procedano senz'altro allo svolgimento delle sedute d'esame già predisposte, e che pertanto si adeguino alle nuove disposizioni in occasione della fissazione delle future sedute.

Circ. Min. trasporti 29 settembre 1997, n. 111/97 - Art. 5, L. 8 agosto 1991, n. 264. Commissione regionale d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Nel corso della riunione in sede tecnica, convocata dalla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, svoltasi in data 2 ottobre u.s. tra rappresentanti di questa Direzione generale e rappresentanti di codeste Amministrazioni regionali e provinciali, avente ad oggetto taluni aspetti applicativi ed interpretativi relativi all'art. 5 della legge n. 264 del 1991, sono emerse, tra l'altro, due questioni rispetto alle quali codeste Amministrazioni medesime hanno chiesto una pronunzia chiarificatrice da parte di questa Direzione.

La prima delle predette questioni concerne la mancata previsione, in seno al citato art. 5, della possibilità di pervenire alla nomina di supplenti dei membri costituenti la Commissione d'esame disciplinata dalla norma in parola.

Dal dibattito sinora intercorso tra questa Direzione generale e codeste Amministrazioni regionali e provinciali è chiaramente scaturita l'unanime convincimento circa la natura di "collegio perfetto" della Commissione predetta; con la conseguenza che, nell'ipotesi di impedimento o di incompatibilità anche solo di uno dei membri, la Commissione stessa si verrebbe a trovare nella impossibilità concreta di operare laddove non si sia provveduto alla nomina dei supplenti.

Ciò posto, si ritiene che la nomina dei supplenti possa e debba ritenersi legittima, nonostante il silenzio del legislatore, alla luce di due argomentazioni fondamentali.

Anzitutto va sottolineato come, dal confronto tra il disposto di cui al citato art. 5, comma 1, e quello contenuto nel successivo art. 8, comma 1, delle medesima legge n. 264 del 1991, non si possa trarre alcuna indicazione che valga a fondare giuridicamente la disparità di previsione in ordine alla composizione della cd. Commissione tariffe rispetto a quella della Commissione regionale d'esame, atteso che solo per la prima è espressamente prescritta la nomina di membri supplenti.

Invero, se l'istituto della supplenza risponde alla inequivocabile esigenza di assicurare il funzionamento di quei collegi per i quali la presenza di tutti i membri si ponga come "conditio sine qua non" per la validità delle sedute, il soddisfacimento di tale esigenza si appalesa a maggior ragione rilevante, non solo sul piano giuridico ma anche economico-sociale, laddove sia in giuoco l'operatività di commissioni di esame la cui funzione sia quella di verificare ed attestare l'idoneità professionale all'esercizio di determinate attività, ed oltretutto sia per legge legittimata a svolgere detta funzione nell'arco di sessioni (annuali) prestabilite.

La seconda delle argomentazioni cui si è fatto riferimento inerisce agli oneri finanziari, derivanti dal funzionamento della Commissione regionale d'esame, i quali non appaiono in alcun modo aggravati dalla nomina di supplenti, giacché i corrispettivi da erogare sono strettamente legati alla concreta partecipazione dei membri (effettivi o supplenti) ai lavori delle Commissioni stesse.

Di qui le ragioni che inducono questa Direzione generale ad auspicare che codeste Amministrazioni regionali e provinciali intendano adottare provvedimenti di nomina di supplenti riferiti a ciascun membro effettivo delle Commissioni previste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 264 del 1991.

Si coglie, infine, l'occasione per chiarire un'ulteriore questione, relativa alla pubblicazione dei quesiti e delle risposte multiple predeterminate, che debbono essere portati a conoscenza degli interessati a norma dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991.

A tale riguardo si fa presente che questa Direzione generale, su richiesta di talune Associazioni di categoria, ha avuto modo di chiarire definitivamente, accogliendo l'interpretazione restrittiva proposta dalle Associazioni medesime, che la pubblicità imposta dalla norma predetta riguardi unicamente i quesiti e le risposte multiple predeterminate e non anche le relative soluzioni esatte.

Si segnala, peraltro, che tale precisazione è stata comunicata con circolare 9 giugno 1997, n. 59/97 indirizzata anche a codeste Amministrazioni regionali e provinciali per competenza e per opportuna conoscenza.

Circ. Min. trasporti 29 aprile 1998, n. 39/98 - Revisione dei veicoli individuati nell'articolo 80, comma 8, del codice della strada in sedi diverse da quelle degli Uffici provinciali M.C.T.C. e dei titolari di concessione ai sensi del medesimo articolo.

(V. anche la circolare 10 maggio 2004, n. 1493/Segr.).

Come più volte preannunciato, la Direzione generale M.C.T.C. ritiene di dover dare corso ad una significativa rielaborazione delle disposizioni via via emanate in materia di revisione dei veicoli, al fine di contemperare le norme attualmente vigenti e segnatamente la legge n. 870 del 1986, art. 19 e la legge n. 122 del 1992 come modificata ed integrata dal citato art. 80, comma 8, del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).

In proposito, deve osservarsi innanzitutto che la concessione, ad operatori privati, per l'effettuazione di operazioni di revisione di alcune categorie di veicoli, trova il suo fondamento in norme primarie, per cui incombe all'Amministrazione il preciso dovere di dare perfetta attuazione a quanto previsto da una legge dello Stato.

È di tutta evidenza infatti che se il Parlamento ha legiferato in materia di revisione di veicoli a motore, disponendo che alcune categorie degli stessi possano essere revisionate da concessionari privati, senza imposizione di vincoli particolari quanto al rilascio delle concessioni se non quello del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti morali e tecnici puntualmente previsti dalle norme, la Scrivente deve assumere qualsiasi iniziativa atta a rimuovere ogni possibile ostacolo alla loro puntuale applicazione.

Quanto esposto va poi, come detto, contemperato in funzione dell'interesse diretto ed immediato che è posto a fondamento dell'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, il quale prevede che le revisioni possono essere richieste, da soggetti privati, individuati dall'Amministrazione nei costruttori di veicoli, allestitori o trasformatori degli stessi o nei proprietari di parchi veicolari di tale ampiezza da giustificare l'intervento di un tecnico M.C.T.C. presso la sede predisposta.

Per ciò che attiene i soggetti pubblici, l'Amministrazione ha individuato Enti autarchici territoriali (Comuni, Province, Regioni) in relazione alle provvidenze che detti Enti devono offrire ai propri amministrati, nonché soggetti che operino nel campo del trasporto pubblico o che comunque per il raggiungimento dei fini istituzionali gestiscono ampi parchi veicolari (es. aziende pubbliche di trasporto, Ente Poste, Ferrovie S.p.A. ecc.). E ciò per l'evidente interesse pubblico che i veicoli di detti soggetti siano sottoposti a revisione con le dovute cadenze, e nei tempi più rapidi al fine di distogliere al minimo i veicoli stessi dal servizio cui sono adibiti, oltre ovviamente che nell'interesse superiore della sicurezza della circolazione stradale.

Tutto ciò nella considerazione, per ciò che attiene soggetti privati o pubblici, che la legge n. 870 del 1986 ha inteso domiciliare alcune delle operazioni, tra le molteplici svolte dagli Uffici provinciali M.C.T.C., ma al solo fine di una razionale resa delle prestazioni e nell'ottica della salvaguardia dell'interesse superiore della sicurezza stradale.

Deve ora osservarsi che questa Direzione, con circolare n. 164/94 del 17 novembre 1994 D.G., aveva chiarito, tra l'altro, in che modo e misura potessero concedersi operazioni presso le sedi predisposte dai soggetti legittimati ex art. 19 della legge n. 870 del 1986, precisando tra l'altro che «A tal proposito si osserva che, potendosi concedere ai Comuni la facoltà di richiedere per i propri amministrati le revisioni presso sedi diverse da quelle della M.C.T.C.», si è altresì consentito ai Comuni la facoltà di indicare più sedi presso cui effettuare le operazioni.

È però chiaro che non possono innescarsi degli automatismi, e pertanto le richieste possono essere accolte in funzione della compatibilità con le funzioni istituzionali da svolgersi presso gli Uffici M.C.T.C. che hanno natura prevalente; pertanto, i singoli Uffici potranno assegnare un numero di sedute tali da non costituire né impedimento o ritardo nel lavoro istituzionale, né eccessivo aggravio per gli operatori.

Ancora si osserva che con circolare n. 141/4383(C) del 22 febbraio 1996, la Direzione generale M.C.T.C., diramando ulteriori disposizioni agli Uffici provinciali in materia di operazioni ex art. 19 della legge n. 870 del 1986, aveva precisato che «Questa Direzione generale si riserva di riesaminare le presenti disposizioni non appena verrà data attuazione al disposto dell'art. 80, comma 8, del codice della strada».

Tutto quanto premesso, questa Direzione al fine di ottemperare alla direttiva 96/96/CE ha necessità di dare completa attuazione al disposto dell'art. 80, comma 8, del codice della strada attraverso il rilascio delle dovute concessioni, che peraltro sono in costante crescita tanto da realizzare ad oggi una distribuzione sul territorio pressoché capillare. Nel contempo ha il preciso dovere istituzionale di contenere i disagi connessi alla movimentazione dei veicoli da sottoporre ad operazioni tecniche, mediante lo svolgimento di dette operazioni presso sedi diverse da quelle di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).

Trattasi, come è evidente, di tematica finalizzata a conciliare diverse esigenze, che richiede, per la sua equilibrata soluzione la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione e di giudizio.

Pertanto, con la presente circolare si dispone che la valutazione circa l'opportunità di rilasciare ulteriori autorizzazioni agli Enti locali ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870 del 1986, per la revisione dei veicoli di massa inferiore a 3,5 t e di numero dei posti minore di 16, sia subordinata ad una attenta disamina oltre che delle compatibilità di servizio, anche delle realtà locali, del numero dei concessionari già autorizzati e delle richieste di concessione in istruttoria nell'ambito territoriale interessato.

In buona sostanza, ed a maggiore chiarimento, questa Direzione generale M.C.T.C. ritiene allo stato non più giustificato l'ulteriore proliferazione di sedi operative non ricomprese nella normativa concernente la concessione delle revisioni ad Imprese di autoriparazione ai sensi dell'articolo 80, anche in funzione di una possibile sopravvenienza di carenza dell'interesse pubblico tutelato dalla legge n. 870 del 1986 (eliminazione dei disagi per gli utenti in tema di spostamenti lunghi e costosi presso le sedi degli Uffici provinciali, con innegabile beneficio anche per l'ambiente e la sicurezza della circolazione stradale) che è grandemente scemato in quei Comuni nel cui territorio sono state attivate concessioni ex art. 80, comma 8, del codice della strada.

Si ribadisce altresì, l'obbligo a carico degli interessati di dotare le sedi predisposte di apparecchiature ed attrezzature omologate inamovibili, ai sensi della circolare n. 164/94 del 17 novembre 1994 D.G. e successive, a pena della cessazione dell'attività, in quelle sedi, dei tecnici dell'Amministrazione.

Inoltre, nel rispetto del punto 8.3 b) della circolare 7 gennaio 1998, n. 3/98 ed in analogia con quanto stabilito per le imprese titolari di concessione, si ribadisce che le operazioni di revisione debbono essere espletate al coperto.

Circ. Min. trasporti 8 settembre 1998, n. 82/98 - Accesso agli sportelli da parte delle ditte costruttrici di veicoli, dispositivi ed entità tecniche indipendenti. L. 8 agosto 1991, n. 264.

Pervengono numerose richieste di chiarimenti in ordine alla legittimazione delle ditte costruttrici, trasformatrici ed allestitrici all'accesso agli sportelli M.C.T.C., per la presentazione di pratiche amministrative relative ai procedimenti di omologazione e approvazione, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264 (recante la "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto").

A tale riguardo si fa presente, ad integrazione della circolare n. 282 del 3 dicembre 1993, che deve ritenersi sempre ammesso l'accesso diretto da parte delle ditte in parola, nei casi in cui i veicoli trasformati o allestiti siano intestati a nome di queste ultime, ovvero le ditte stesse ne siano usufruttuarie o locatarie; oppure ancora quando, a seguito delle trasformazioni o degli allestimenti effettuati, le predette Imprese chiedano il rilascio, a loro nome, di un certificato di approvazione.

Se le ditte trasformatrici od allestitrici agiscono in nome e per conto delle ditte costruttrici dei veicoli originari, si ribadisce la necessità che le prime siano munite di mandato con rappresentanza, al fine di accedere direttamente agli sportelli.

Viceversa, ricade nelle prescrizioni della citata legge n. 264 del 1991 l'accesso agli sportelli delle ditte allestitrici e trasformatrici in relazione alle modifiche tecniche apportate su veicoli già immatricolati a nome di terzi e non rientranti nei casi precedentemente illustrati, per i quali è richiesto l'aggiornamento delle relative carte di circolazione.

In tale ultimo caso, pertanto, la presentazione delle istanze ed il ritiro delle conseguenti documentazioni deve avvenire necessariamente per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica regolarmente autorizzato dalla competente Autorità provinciale, ricorrendo l'ipotesi di intermediazione nell'assolvimento delle incombenze di natura amministrativa relative alle operazioni di verifica tecnica conseguenti alle trasformazioni ed ai nuovi allestimenti effettuati.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle illustrate disposizioni, tenuto conto che la legge n. 264 del 1991 pone esplicito rinvio all'art. 348 c.p. in caso di esercizio abusivo dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il quale si concretizza ogni qualvolta tale attività sia svolta da soggetti che non siano muniti della prescritta autorizzazione provinciale e difettino, altresì, della specifica abilitazione professionale.

Circ. Min. trasporti 18 gennaio 1999, n. 2/99 - Artt. 5, comma 4, e 10, comma 2, L. 8 agosto 1991, n. 264. Rilascio a domanda attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Come è noto, con circolare n. 146/96 del 20 novembre 1996 si è avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, e dell'art. 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991 (nel testo novellato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11 del 1994), gli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono essere rilasciati, in esenzione di esame unicamente in favore di:

a) i dirigenti preposti agli Uffici di assistenza automobilistica degli Automobili Club, purché siano ancora in servizio al momento della richiesta dell'attestato e possano vantare un'anzianità di servizio di almeno 15 anni, nella predetta qualifica, anteriori alla data del 5 settembre 1991;

b) coloro che, alla data del 5 settembre 1991, risultino avere esercitato effettivamente da almeno 5 anni l'attività di consulenza automobilistica (e continuino ad esercitarla al momento della richiesta dell'attestato), sulla base della titolarità di licenza di p.s., rilasciata ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), ovvero della titolarità di un rapporto di concessione o di convenzionamento con gli A.C.; con esclusione, pertanto, dei soci o dei collaboratori familiari non intestatari della predetta licenza o non titolari del predetto rapporto di concessione o di convenzionamento.

Tuttavia, preso atto dell'elevato numero di ricorsi gerarchici proposti in materia, la scrivente ha provveduto a richiedere un espresso parere all'Avvocatura generale dello Stato, il cui esito si ritiene opportuno portare a conoscenza delle SS.LL.

Con nota prot. n. 126862 del 12 novembre 1998, l'Avvocatura ha precisato che "l'intervento del legislatore, nonché il chiaro e puntuale dettato normativo non consentono ... che una interpretazione letterale della normativa a riferimento, così come correttamente effettuata da codesta Amministrazione nella circolare n. 146/96 del 20 novembre 1996, in particolare al punto D".

Infatti, "il legislatore ha voluto ... riconoscere e salvaguardare la professionalità acquisita da alcuni operatori del settore prevedendo la possibilità di rilascio, previa specifica domanda senza necessità di superamento di esame, dell'attestato di idoneità professionale. Ha quindi e perciò fissato dei cardini inamovibili (requisiti minimi specificati nella stessa normativa ...) perché si possa applicare il trattamento di miglior favore stabilito dalla normativa. Tali requisiti minimi sono stati dal legislatore ritenuti necessari purché indicativi di capacità decisionale e cognitiva, di certa ed acquisita professionalità nel settore, maturata, inoltre, nel corso del tempo. Pertanto, essi si pongono come imprescindibili ed immodificabili spartiacque, in sede di istruzione delle domande, tese al rilascio degli attestati ... Ne consegue che non possono essere ricompresi nella categoria di coloro che possano avvalersi del trattamento di miglior favore di cui all'art. 5, comma 4 (legge n. 264 del 1991) ... coloro i quali ... siano privi della qualifica di Dirigente ma ritengano di avere, di fatto, espletato mansioni equipollenti, per essere stati preposti all'esercizio di funzioni direttive nell'ambito degli Uffici di assistenza automobilistica degli A.C.".

Alle medesime conclusioni l'Avvocatura perviene inoltre, per quanto concerne i soci ed i collaboratori familiari, tenuto conto che "sia la ratio della norma (art. 10, comma 2, legge n. 264 del 1991) che il tenore letterale della stessa non consentono di riconoscere (mancandone i requisiti soggettivi richiesti esplicitamente dal legislatore)" una estensione dell'ambito soggettivo di applicabilità della disposizione stessa in favore di soggetti che non risultino intestatari di licenza di p.s. o titolari di rapporti di concessione o di convenzionamento con gli A.C.

Si prega di voler portare a conoscenza degli interessati quanto sin qui illustrato.

Circ. Min. trasporti 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT - Articolo 80, comma 8, c.d.s. Consorzi di imprese concessionarie delle operazioni di revisione periodica dei veicoli.

Pervengono a questa Sede quesiti in ordine alla possibilità che i consorzi di imprese concessionarie delle operazioni di revisione periodica dei veicoli esercitino, contestualmente, anche attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264 del 1991).

A tale riguardo si fa presente che la norma speciale contenuta nell'articolo 80, comma 8, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) non consente ampliamenti degli scopi sociali, dei predetti consorzi poiché prescrive che gli stessi vengano "appositamente" costituiti per l'esercizio delle attività di revisione, introducendo in tal modo un criterio di esclusività tale da inibire lo svolgimento anche di attività diverse da quelle oggetto di concessione.

Circ. Min. trasporti 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT - "Sportello telematico dell'automobilista". Istruzioni applicative.

(V. anche circolare 7 dicembre 2000, n. B81/2000/MOT, la lettera circolare 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001 e la circolare 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002.

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante norme sull'istituzione e la disciplina dello "Sportello telematico dell'automobilista", il quale persegue lo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà ed ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.

A tale riguardo, si fa presente che l'attivazione dello "Sportello telematico" è subordinata allo svolgimento di alcuni adempimenti propedeutici, sia da parte delle Agenzie sia degli Uffici provinciali, che qui di seguito si illustrano e che si invita, sin d'ora, ad avviare nelle more della entrata in vigore del predetto Regolamento.

L'Agenzia che intende attivare uno "Sportello telematico" deve produrre istanza in bollo all'Ufficio provinciale della Motorizzazione competente per territorio, secondo il modello allegato (allegato 1).

Ricevuta l'istanza, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione deve controllare che l'Agenzia:

1. sia già abilitata alla procedura "Prenotamotorizzazione" e l'abbia effettivamente utilizzata per almeno tre mesi (tale circostanza è verificabile attraverso la consultazione dei dati contenuti nell'allegato 4, nel quale sono ricomprese unicamente le Agenzie abilitate che utilizzano effettivamente la procedura "Prenotamotorizzazione");

2. usufruisca di un collegamento senza concentratori intermedi (riconoscibili perché, nel caso di Agenzie che usano un concentratore intermedio, il codice "Prenotamotorizzazione" è assegnato ad un consorzio e non alla singola Agenzia);

3. sia dotata di una stampante rispondente alle specifiche indicate nell'allegato 2 (nella fase di accettazione dell'istanza è sufficiente verificare che il possesso di tale requisito sia stato dichiarato nell'istanza stessa).

Con riguardo al precedente punto 2, si precisa che i consorzi non possono essere abilitati al collegamento in sportello telematico poiché, ai sensi della legge n. 264 del 1991, è inibito l'esercizio consorziato dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Pertanto, nel caso in cui una Agenzia associata ad un consorzio volesse attivare presso di sé uno "Sportello telematico", essa deve prima ottenere il collegamento "Prenotamotorizzazione" e svolgerlo effettivamente per almeno tre mesi. Analogamente dovrà procedere ogni altra Agenzia che, non fruendo della procedura "Prenotamotorizzazione, intenda avvalersi del collegamento in sportello telematico.

Eseguite le descritte verifiche, l'Ufficio provinciale inserisce il codice "S" nel campo "abilitazione allo sportello telematico" della maschera "UTAG" con le modalità indicate nell'allegato "Manuale Utente uso ufficio" (allegato 3). In base alla suddetta operazione, il CED provvede, entro una settimana, a configurare ed a rendere operativa l'Agenzia.

Ai fini del collegamento in esame, non debbono essere considerati i codici assegnati dagli Uffici provinciali per il normale accesso da parte delle Agenzie agli sportelli della Motorizzazione, poiché questi non consentono una individuazione univoca, ben potendo ciascuna Agenzia essere identificata per il tramite di una pluralità di codici, tanti quanti sono gli Uffici della Motorizzazione presso cui opera.

Ai fini che qui interessano, invece, deve essere utilizzato unicamente il codice di accesso alla procedura "Prenotamotorizzazione" che viene abbinato, usando la maschera "UTAG", al "codice agenzia" rilasciato dall'Ufficio competente per territorio.

Si tenga presente, infatti, che ogni Agenzia collegata in sportello telematico può emettere unicamente documenti relativi ad operazioni da svolgere nell'ambito del territorio provinciale entro il quale la stessa ha sede. Conseguentemente, se l'Agenzia avesse necessità di operare nell'ambito di un'altra provincia, non potrà che utilizzare la procedura "Prenotamotorizzazione" con il relativo codice di accesso, ovvero recarsi direttamente presso l'Ufficio della Motorizzazione competente per territorio.

La procedura di attivazione finora descritta è propedeutica allo svolgimento delle seguenti operazioni:

a) quelle relative all'immatricolazione dei veicoli ed al connesso rilascio della carta di circolazione (art. 93, comma 2, del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);

b) quelle relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione (art. 94, comma 2, del codice della strada);

c) quelle relative alla richiesta di reimmatricolazione;

d) quelle relative alla consegna delle targhe (art. 101, comma 2, del codice della strada);

e) quelle relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe (art. 102, commi 2, 4 e 5, del codice della strada).

Tuttavia, in questa prima fase saranno possibili solo le operazioni relative all'aggiornamento delle carte di circolazione di cui al precedente punto b), con esclusione degli aggiornamenti relativi ai trasferimenti della residenza delle persone fisiche, così come previsto dall'adottando Regolamento.

Ciò in quanto le operazioni per cui lo sportello telematico deve emettere il tagliando hanno minore impatto dal punto di vista organizzativo di quelle per cui bisogna emettere carta di circolazione e targhe. Per queste ultime, infatti, sarà necessario attivare una procedura di assegnazione "lotti", sui cui dettagli operativi si fa riserva di trasmettere apposite istruzioni.

L'attivazione della stampa dei soli tagliandi consente al CED di valutare l'impatto della stampa on-line di documenti trasmessi contemporaneamente a circa 4000 sportelli, di simulare l'analogo impatto per la stampa delle carte di circolazione e conseguentemente prevedere eventuali implementazioni software e hardware. Lo scopo è quello di far partire un sistema affidabile a livello degli standard di "Prenotamotorizzazione" e "Revisioni", graduando in successione il tipo di operazioni effettuabili, in considerazione del grado di complessità, in modo da garantire il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

L'Ufficio provinciale, contestualmente all'effettuazione della transazione con la maschera "UTAG", consegna a ciascuna Agenzia richiedente una copia del "Manuale Utente ad uso agenzie" ed un numero di tagliandi pari al fabbisogno mensile.

Per il primo rilascio si fa riferimento ai dati riportati nella tabella allegata (allegato 4) nella quale, in corrispondenza di ciascuna Agenzia, viene indicato il numero delle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 18 settembre ed il 7 novembre 2000. Poiché a causa di difficoltà informatiche non è stato possibile acquisire la certezza di aver escluso del tutto i codici identificativi dei consorzi, ove nell'elenco compaiano detti codici non dovrà tenersene conto.

In ogni caso, non dovrà essere inizialmente assegnato un numero di tagliandi inferiore a 60.

Ciascun Ufficio, inoltre, deve redigere un verbale di avvenuta consegna dei tagliandi e darne copia all'Agenzia interessata. In detto verbale debbono essere succintamente indicati la data dell'avvenuta consegna, il numero di tagliandi consegnati e le generalità della persona che li ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile dovrà sottoscrivere il verbale unitamente alla persona che ha ricevuto la consegna ed apporre il timbro dell'Ufficio.

La presa in carico e l'utilizzo dei tagliandi autoadesivi debbono essere annotati, così come previsto dall'adottando Regolamento, in appositi registri cartacei, rilegati e recanti pagine numerate; il numero complessivo delle pagine deve essere annotato a cura dell'Ufficio provinciale, apponendo sull'ultimo foglio la seguente dicitura: "Il presente registro dell'Agenzia ............... consta di numero .......... pagine ed è riferito all'anno ..........", seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell'Ufficio.

Nel predetto registro deve essere indicata, come da fac-simile allegato (allegato 5), la data di ritiro dei tagliandi e il numero dei tagliandi ritirati, nonché la data e il numero dei tagliandi utilizzati ogni giorno, distinguendo i tagliandi correttamente utilizzati da quelli scartati per errori di stampa o qualunque altra causa.

La contabilizzazione progressiva dei tagliandi utilizzati e scartati deve essere impostata in senso decrescente, in modo da riportare a zero i tagliandi assegnati per ciascun lotto, secondo l'allegata esemplificazione (allegato 6).

I tagliandi relativi a ciascun lotto dovranno essere archiviati separatamente.

I tagliandi non utilizzati debbono essere distrutti a cura dell'Agenzia non prima di un anno, decorrente dalla data di esaurimento del lotto di cui i tagliandi fanno parte.

L'adottando Regolamento prevede che, per ogni singola operazione richiesta, ciascuna Agenzia collegata in sportello telematico è tenuta preliminarmente:

1. ad accertare l'identità del richiedente;

2. a verificare l'idoneità, la completezza e la conformità, in base alle vigenti disposizioni, della domanda e della documentazione presentata, nonché l'esattezza dei versamenti relativi alle imposte ed ai diritti dovuti per l'operazione richiesta.

Espletate le predette verifiche l'Agenzia, per collegarsi con il CED della Motorizzazione, deve utilizzare la maschera "PR16" secondo le modalità illustrate nel "Manuale Utente ad uso agenzie" (allegato 7), e inserire il codice "ST" nel campo "codice acquisizione".

Al termine dell'operazione di inserimento, il CED aggiorna la base dati dell'Archivio nazionale veicoli e stampa, presso l'Agenzia, il tagliando contenente la variazione apportata.

Il suddetto tagliando deve essere apposto sulla relativa carta di circolazione.

Entro le ore 20.00 di ogni giornata lavorativa, l'Agenzia è tenuta a stampare, utilizzando la transazione "PRSU", l'elenco dei documenti emessi nel corso della giornata.

Tale elenco, unitamente alle domande presentate sul modello meccanografico "TT 2119" corredate dalle relative documentazioni ed attestazioni di versamento, deve essere presentato all'Ufficio provinciale della Motorizzazione entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo.

L'Ufficio, dopo aver confrontato che l'elenco presentato dall'Agenzia corrisponda all'analogo tabulato trasmesso dal CED, esamina la documentazione e ne verifica la regolarità.

In caso di accertata irregolarità, l'Ufficio provinciale respinge la domanda e cancella il documento emesso dall'archivio elettronico. Analogamente procede quando il modello meccanografico "TT 2119" e la relativa documentazione non fossero presentati entro l'orario prescritto.

I documenti irregolarmente emessi devono essere restituiti, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno successivo, all'Ufficio provinciale che provvede a distruggerli con le consuete modalità.

All'infruttuoso spirare dell'ora prescritta per la consegna della documentazione, l'Ufficio provinciale sospende l'operatività dello "Sportello telematico" fino alla restituzione del documento irregolare digitando il codice "N" nel campo "abilitazione sportello telematico" della maschera "UTAG".

L'adottando Regolamento prevede, inoltre, che il collegamento telematico non può essere sospeso, per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello stesso cessa di essere operativo.

Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni successivi all'accertata irregolarità della documentazione, l'Ufficio segnala l'accaduto all'Amministrazione provinciale per l'eventuale adozione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 264 del 1991, dei provvedimenti di competenza, nonché agli organi di polizia per il ritiro dei documenti irregolarmente emessi.

Per l'attivazione dello sportello telematico presso gli Uffici provinciali del Pubblico Registro Automobilistico saranno impartite apposite istruzioni con circolare successiva.

Sarà cura di questa Unità di gestione, non appena verrà pubblicato il Regolamento, comunicare con file-avvisi la data a partire dalla quale le procedure "PR16" e "PR67" saranno rese operative per la stampa on-line dei documenti.

Allegato 1

Schema di domanda per l'attivazione del collegamento in sportello telematico

  All'Ufficio provinciale della 
  Motorizzazione civile di 
   
 
 
Il/la sottoscritto/a    nato/a a   
il    e residente a [1]   
in qualità di [2]    dello Studio di consulenza 
denominato [3]   
 
con sede in [4]   
autorizzato all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai  
sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche, dalla Provincia di   
con provvedimento n.     del    ed al quale è stato assegnato 
il "codice agenzia" n.     nonché il "codice utente prenotamotorizzazione" 
di seguito indicato, chiede, in nome e per conto del medesimo Studio di consulenza, l'attivazione del collegamento in "sportello telematico". 
A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle false dichiarazioni (art. 26, legge n. 15 del 1968 e art. 11, D.P.R. n. 403 del 1998), dichiara che la suindicata impresa/società di consulenza: 
  - è abilitata all'uso della procedura "Prenotamotorizzazione" dal     con il  
seguente codice identificativo   
  - dispone di una stampante rispondente alle specifiche riportate nell'allegato 2 della circolare n. B78 del 27 novembre 2000 U. di G. MOT. 
 
(Data) 
 
  Firma del richiedente [5] 
   
 
__________ 
[1] Indicare per esteso l'indirizzo di residenza. 
[2] Indicare la qualità o la carica in base alla quale il richiedente agisce in nome e per conto dell'impresa o della società di consulenza. 
[3] Indicare per esteso la denominazione dello Studio di consulenza e la ragione sociale dell'impresa o della società titolare. 
[4] Indicare per esteso l'indirizzo della sede dello Studio di consulenza. 
[5] La firma deve essere autenticata. In mancanza, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del richiedente. 

Allegato 2

Si omette il testo dell'allegato.

Allegato 3

Si omette il testo dell'allegato.

Allegato 4

Si omette il testo dell'allegato.

Allegato 5

 

Registrazione contabile dei tagliandi relativi alle operazioni di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi (art. 94, comma 2, del codice della strada)

Pagina n. 1

Data di presa in consegna del lotto  Numero tagliandi presi in consegna  Numero tagliandi da utilizzare  Data di utilizzazione  Numero tagliandi emessi  Numero tagliandi scartati  Totale tagliandi utilizzati 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Allegato 6

Registrazione contabile dei tagliandi relativi alle operazioni di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi (art. 94, comma 2, del codice della strada)

Pagina n. 1

Data di presa in consegna del lotto  Numero tagliandi presi in consegna  Numero tagliandi da utilizzare  Data di utilizzazione  Numero tagliandi emessi  Numero tagliandi scartati  Totale tagliandi utilizzati 
02/01/2001  1000  1000  04/01/2001  20  21 
    979  08/01/2001  20  20 
    959  12/01/2001  10  12 
    947  …….  …..  …..  …. 
    ….  ….  …..  …..  …. 
    07/02/2001       
01/02/2001  1000  1000  08/02/2001  15  15 
    985  15/02/2001  23  25 
    960  16/02/2001  12 
    948  …….  …..  …..  …. 
    ….  ….  …..  …..  …. 
    02/03/2001       
             
             
             

Allegato 7

Si omette il testo dell'allegato.

Lett.Circ. Min. trasporti 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001 - Attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e), del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Rilascio di carte di circolazione e di targhe in Agenzia.

(V. anche circolare 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002)

Avvertenza

Si ripropone il testo della circolare n. 968/C4/2001 del 30 marzo 2001, evidenziando in grassetto le modifiche ed integrazioni apportate.

Com'è noto, con la circolare n. B78/2000/MOT del 27 novembre 2000 e la circolare n. B81/2000/MOT del 7 dicembre 2000 sono state diramate le prime disposizioni applicative del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, di seguito denominato Regolamento, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà ed alla reimmatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli.

In particolare con le predette circolari, non avendo ancora l'A.C.I. attivato le procedure necessarie per l'esecuzione delle operazioni di propria competenza per il tramite dell'unico collegamento (art. 2, comma 3, del Regolamento) con il CED della Motorizzazione, sono state chiarite le modalità tecniche ed organizzative per l'utilizzazione del già esistente collegamento(sinora utilizzato per la procedura "Prenotamotorizzazione") per l'effettuazione delle operazioni di aggiornamento della carta di circolazione previste dall'art. 4, comma 1, lett. b), del Regolamento, con esclusione degli aggiornamenti relativi ai trasferimenti della residenza delle persone fisiche.

Ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire le istruzioni necessarie per l'effettuazione delle operazioni di cui alle lett. a), c), d) ed e) del citato art. 4, comma 1, del Regolamento, nonché ogni altro chiarimento utile al fine della piena attuazione, per quanto di competenza di questa amministrazione, delle norme contenute nel Regolamento stesso.

1. Consegna della modulistica e delle targhe.

Gli Uffici provinciali della Motorizzazione provvedono a consegnare a ciascuno studio di consulenza automobilistica (di seguito denominato, per brevità, Agenzia) collegato in sportello telematico una copia del "Manuale utente ad uso Agenzie" (Allegato 1) e un numero di targhe e di carte di circolazione pari al fabbisogno mensile.

Per la prima consegna può farsi riferimento ai dati riportati nella tabella già trasmessa, in allegato 4, con la circolare n. B78/2000/MOT del 27 novembre 2000 nella quale, in corrispondenza di ciascuna Agenzia, è stato indicato il numero delle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 18 settembre ed il 7 novembre 2000.

In ogni caso, deve essere inizialmente assegnato:

- un numero non inferiore a 40 targhe per autoveicoli di formato "A";

- un numero non inferiore a 5 targhe per autoveicoli di formato "B";

- un numero non inferiore a 15 targhe per motoveicoli;

- un numero non inferiore a 60 carte di circolazione.

Prima di procedere alla assegnazione delle targhe, gli Uffici provinciali devono richiamare la maschera "ALSA" e procedere con le modalità indicate nel "Manuale utente uso ufficio" (Allegato 2).

Ciascun Ufficio provinciale, inoltre, deve redigere un verbale di avvenuta consegna delle targhe e delle carte di circolazione e darne copia all'Agenzia interessata. In detto verbale debbono essere succintamente indicati la data dell'avvenuta consegna, la quantità delle targhe e delle carte di circolazione consegnati con l'indicazione dei relativi lotti, nonché le generalità di chi li ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile deve sottoscrivere il verbale unitamente alla persona che ha ricevuto la consegna ed apporre il timbro dell'ufficio.

In caso di consegna contestuale di targhe, di carte di circolazione e di tagliandi, può essere redatto un unico verbale.

Infine, si rammenta quanto chiarito con file avvisi prot. n. 328/M305 dell'8 maggio 2001:

«... (omissis) ... le targhe suddette devono essere consegnate senza pretesa di corrispettivo economico in quanto il pagamento delle stesse viene effettuato attraverso i singoli versamenti degli utenti, in occasione della immatricolazione dei veicoli. Gli studi di consulenza sono tenuti a corrispondere il costo delle targhe, ivi compresa la maggiorazione, solo in caso di furto o smarrimento delle targhe che risultano loro consegnate. Il pagamento deve avvenire previo versamento su conto corrente postale che, solo in questo caso, deve essere cumulativo».

2. Presa in carico e gestione delle carte di circolazione e delle targhe.

La presa in carico e l'utilizzo delle targhe e delle carte di circolazione devono essere annotati in appositi registri cartacei, di cui uno riservato alla contabilizzazione delle targhe per autoveicoli di formato "A", uno per la contabilizzazione delle targhe per autoveicoli di formato "B", uno per la contabilizzazione delle targhe per motoveicoli ed uno per la contabilizzazione delle carte di circolazione.

I predetti registri debbono essere rilegati e recare pagine numerate; il numero complessivo delle pagine deve essere annotato a cura dell'Ufficio provinciale, apponendo sull'ultimo foglio la seguente dicitura: "Il presente registro dell'Agenzia ............... consta di numero ............... pagine ed è riferito all'anno ...............", seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell'ufficio.

Nei medesimi registri (gli allegati 3 e 4 riproducono il fac-simile di una pagina) devono essere riportati i seguenti dati:

- la data di ritiro delle targhe e delle carte di circolazione;

- la quantità delle targhe e delle carte di circolazione prese in carico;

- i lotti presi in carico;

- la data, la quantità e le porzioni di lotti delle targhe utilizzate ogni giorno, con l'indicazione della quantità di carte di circolazione correttamente utilizzate e di quelle scartate per errori di stampa o qualunque altra causa.

La contabilizzazione progressiva delle targhe e delle carte di circolazione utilizzate e scartate deve essere impostata in senso decrescente, in modo da riportare a quantità zero le targhe e le carte di circolazione assegnate per ciascun lotto, secondo l'allegata esemplificazione (Allegati 5 e 6).

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le carte di circolazione scartate debbono essere riconsegnate al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione, che provvede poi alla distruzione secondo le vigenti disposizioni.

Dell'avvenuta riconsegna delle carte di circolazione destinate alla distruzione, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione redige apposito verbale, in duplice copia, nella quale debbono essere riportati la data dell'avvenuta riconsegna, la quantità delle carte di circolazione riconsegnate con l'indicazione dei relativi lotti e le generalità di chi ha materialmente provveduto alla riconsegna. Il funzionario responsabile deve sottoscrivere il verbale unitamente alla persona che ha effettuato la riconsegna ed apporre il timbro dell'ufficio.

Ciascuna Agenzia avrà cura di allegare copia del predetto verbale al registro destinato alla contabilizzazione delle carte di circolazione.

Particolare attenzione dovrà porre l'Agenzia per la custodia del materiale assegnato, adottando ogni misura di sicurezza che riterrà necessaria per assicurare, assumendosene ogni responsabilità, la conservazione delle targhe, delle carte di circolazione e delle etichette autoadesive, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento.

3. Modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e), del regolamento.

Ciascuna Agenzia collegata è tenuta, prima di procedere al rilascio della documentazione richiesta dall'utente:

- ad accertare l'identità del richiedente;

- a verificare l'idoneità, la completezza e la conformità, in base alle vigenti disposizioni, della domanda e della documentazione presentata, nonché l'esattezza dei versamenti relativi alle imposte ed ai diritti dovuti per l'operazione richiesta.

Espletate le predette verifiche, l'Agenzia si collega con il CED della Motorizzazione utilizzando la maschera "PR67", secondo le modalità illustrate nell'allegato "Manuale utente ad uso Agenzie", e inserendo il codice "ST" nel campo "codice acquisizione".

Il CED della Motorizzazione, verificata la congruenza dei dati inseriti con quelli presenti in archivio, aggiorna la base dati dell'Archivio nazionale veicoli, associa alla transazione la prima targa disponibile fra quelle assegnate all'Agenzia e consente la stampa immediata della relativa carta di circolazione.

Quest'ultima, unitamente alle corrispondenti targhe, viene immediatamente consegnata all'utente a cura dell'Agenzia, realizzandosi in tal modo la prevista contestualità fra la richiesta dell'utente ed il rilascio della documentazione.

Per quanto concerne la stampa (transazione "PRSU") dell'elenco dei documenti emessi nel corso della giornata, le modalità e i tempi di consegna delle documentazioni all'Ufficio provinciale della Motorizzazione, nonché l'eventuale applicazione da parte di quest'ultimo delle sanzioni previste dal Regolamento, si rinvia a quanto già illustrato con circolare n. B78/2000/MOT del 27 novembre 2000.

4. Attivazione delle procedure.

La procedura "ALSA" sarà disponibile a partire dal 24 aprile 2001. La procedura "PR67" sarà disponibile a partire dal 9 maggio 2001.

Da quest'ultima data, le Agenzie, ottenuto l'assenso al collegamento, potranno emettere tutti i documenti di competenza di questa amministrazione, previsti dal Regolamento, con le modalità descritte nelle circolari sin qui emanate.

Il tempo intercorrente fra l'emanazione della presente circolare e l'attuazione delle procedure potrà essere utilmente impiegato, dalle Agenzie interessate, per il disbrigo delle necessarie attività propedeutiche: ritiro dei lotti di carte di circolazione e di targhe, predisposizione dei registri, rimodulazione delle prassi organizzative interne.

Come ampiamente previsto, la piattaforma telematica ed organizzativa, da tempo sperimentata con la procedura "Prenotamotorizzazione", ha assicurato una partenza assolutamente regolare della fase attivata il 21 dicembre scorso che, a distanza di oltre tre mesi, si mantiene stabile e non provoca alcun tipo di difficoltà alle oltre ottocento Agenzie già operative. Per questi motivi, si ritiene che lo stesso accadrà per la seconda e conclusiva fase descritta nella presente circolare.

Qualche difficoltà potrebbe sorgere dal 21 giugno prossimo, data di entrata a regime dello "sportello telematico dell'automobilista".

Proprio in vista di tale delicato appuntamento, i Direttori degli Uffici provinciali della Motorizzazione prenderanno immediati contatti con i Direttori degli Automobile Club provinciali che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del Regolamento; convocheranno, inoltre, i rappresentanti provinciali delle associazioni di categoria degli studi di consulenza per avviare un monitoraggio congiunto sull'attivazione degli sportelli telematici, volto ad evidenziare situazioni suscettibili di produrre turbative di mercato, ed a controllare la corretta utilizzazione ed esposizione del logo di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2001.

Eventuali situazioni non risolvibili a livello locale dovranno essere segnalate a questa sede che provvederà, caso per caso, a ricercare le soluzioni più opportune.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni:

- per l'effettuazione delle operazioni di competenza dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. (art. 7 del Regolamento) per il tramite del collegamento unico con il CED della Motorizzazione;

- per l'attivazione dello "sportello telematico dell'automobilista" presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione e presso gli Uffici provinciali del P.R.A.

6. Abrogazioni.

È abrogata la circolare n. 968/C4/2001 del 30 marzo 2001 i cui contenuti, unitamente alle evidenziate modifiche ed integrazioni, sono stati trasfusi nella presente.

Viceversa, sono fatti salvi tutti gli allegati già trasmessi con la predetta circolare n. 968/C4/2001 del 30 marzo 2001.

Allegato 1

 

Sportello telematico dell'automobilista (Fase II)

Manuale utente - Uso Agenzie

INTRODUZIONE

Le operazioni di SPORTELLO TELEMATlCO DELL'AUTOMOBILISTA FASE II (rilascio carta di circolazione) possono essere effettuate solo da agenzie che siano collegate ad un'utenza abilitata a tale scopo.

Per questa seconda fase vengono utilizzate le maschere PR67, PR12 e PR16 già utilizzate per prenotamotorizzazione. È fondamentale, pertanto, il codice da inserire nel campo "CODICE ACQUISIZIONE". Se si inserisce il codice "FD" la richiesta seguirà la procedura "Prenotamotorizzazione". Se si inserisce il codice "ST" la richiesta seguirà la procedura "Sportello telematico dell'automobilista".

La procedura informatica relativa all'esercizio dello sportello telematico dell'automobilista è pertanto gestita dalle seguenti maschere:

 

1. PR67. - Consente, oltre alle funzioni già in uso, la stampa della carta di circolazione per richiesta di immatricolazione e reimmatricolazione.

Sia in caso di immatricolazione che in caso di reimmatricolazione la targa verrà assegnata automaticamente.

Inoltre, la carta di circolazione per reimmatricolazione potrà essere rilasciata solo in caso di deterioramento della targa precedente.

*R67* (simbolo "cancelletto") ** PRENOTAZIONE CARTE DI CIRCOLAZIONE - MODELLO 6/7 **

 

Codice funzione    Codice acquisizione   
 
Codice utente    Pratica    Codice prenotazione   
 
Targa    Tipo Tg    Tipo domanda    Codice operazione   
 
Causale aggiornamento/rinnovo    Ufficio operativo    Agenzia   
 
Cognome   
 
Nome    Denominazione    N. compr.   
 
Data nascita    Stato nascita    Luogo nascita   
 
Residenza    Indirizzo   
 
Omologazione    Telaio    Cod. veicolo   
 
Categoria/uso    Carrozzeria    Integrazione fab/tipo   
 
Targa prec.    Stato targa prec.    Anno prima immatricolazione   
 
Numero bolla    Data bolla    Luogo sdoganamento   

2. PR12. - Consente, oltre alle funzioni già in uso, la stampa della carta di circolazione solo per richiesta di immatricolazione.

*R12* (simbolo "cancelletto") ** PRENOTAZIONE CARTE DI CIRCOLAZIONE - MODELLO 12 **

Codice funzione    Codice acquisizione   
 
Codice utente    Pratica    Codice prenotazione   
 
Targa     
 
Autorizzazione/Licenza    Data Autorizzazione/Licenza   
 
Comune concedente/iscrizione Albo od Elenco   
 
Posti anteriori    Posti totali   
 
Lunghezza    Larghezza    Sbalzo   
 
Tara    Peso complessivo    Rapporto ponte   
 
Peso rimorchiabile    Ralla    Numero assi   
 
Interasse -1    Interasse -2    Interasse -3   
 
Solo per macchine agricole 
 
Peso con zavorra    Peso rimorchiabile con zavorra   
 
Marca operativa    Data marca operativa   

3. PR16. - Consente, oltre alle funzioni già in uso, la stampa della carta di circolazione per richiesta di immatricolazione.

*R16* ** PRENOTAZIONE CARTE DI CIRCOLAZIONE - MODELLO 16 **

Codice funzione    Codice acquisizione   
 
Codice utente    Pratica    Codice prenotazione   
 
Progressivo comproprietario   
 
Cognome   
 
Nome    Denominazione   
 
Data nascita    Stato nascita    Luogo nascita   
 
Residenza    Indirizzo   
 
Data scadenza leasing   

4. PRSU. - Consente la gestione di tutte le pratiche movimentate (con emissione del documento) da un'utenza abilitata allo sportello telematico dell'automobilista, in un determinato periodo, per un Ufficio operativo.

*RSU* ** RIEPILOGO DOCUMENTI EMESSI DALLO SPORTELLO TELEMATICO **

Codice funzione    Codice utente   
 
Ufficio operativo   
 
Data inizio    Data fine   
 
Tipo  Targa  Codice agenzia o  Numero  Cod. tagliando  Stato  Data 
veicolo    causale domanda  pratica  o n. carta    emissione 
 
Pag.   

4. - Maschera "*RSU"

   
CAMPO  DESCRIZIONE 
   
CODICE FUNZIONE  Costituito da due caratteri alfanumerici, può assumere i seguenti valori: 
  QQ (Visualizzazione carte emesse); 
  Q+ (Visualizzazione pagina successiva); 
  Q- (Visualizzazione pagina precedente). 
CODICE UTENTE  Costituito da 8 caratteri alfanumerici, contiene l'identificativo, univoco, dell'utenza. 
UFFICIO OPERATIVO  Costituito da 2 caratteri alfanumerici, contiene l'Ufficio operativo. Per quanto riguarda Roma, può contenere R1 (Roma Salaria) o R2 (Roma Laurentina). 
DATA INIZIO  Costituiti entrambi da 8 caratteri numerici, possono essere così utilizzati: 
  - digitando la sola data di inizio si visualizzano le pratiche evase nel giorno richiesto; 
DATA FINE  - digitando entrambe le date si visualizzano le pratiche evase nel range indicato; 
  - non digitando nessuna data, verranno visualizzate tutte le pratiche evase in giornata. 
PAG.  Costituito da 3 caratteri numerici, contiene il numero di pagina che si sta visualizzando. 

5. - Nuove funzioni della maschera "*RSU"

     
FUNZIONE  CODICE  DESCRIZIONE 
     
VISUALIZZAZIONE CARTE DI CIRCOLAZIONE EMESSE  QQ  Consente la visualizzazione di tutti i documenti (carte di circolazione), emessi ed annullati, da un'utenza per un determinato Ufficio operativo, in una data o in un periodo di tempo. Se non si avvalora il campo "PAG.", la visualizzazione inizia dalla prima pratica. Viceversa, verranno visualizzate le pratiche relative alla pagina richiesta. 
    I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione sono: 
    CODICE FUNZIONE; 
    CODICE UTENTE; 
    UFFICIO OPERATIVO. 
    Se la data inizio non viene digitata, il sistema prenderà in esame solo le pratiche movimentate nel giorno in cui si effettua l'operazione. 
VISUALIZZAZIONE PAGINA SUCCESSIVA  Q+  Consente la visualizzazione della pagina successiva, se presente, a quella già visualizzata. È quindi necessario aver precedentemente effettuato una visualizzazione con codice funzione "QQ". 
    I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione sono: 
    CODICE FUNZIONE; 
    CODICE UTENTE; 
    UFFICIO OPERATIVO. 
VISUALIZZAZIONE PAGINA PRECEDENTE  Q-  Consente la visualizzazione della pagina precedente, se presente, a quella già visualizzata. È quindi necessario aver precedentemente effettuato una visualizzazione con codice funzione "QQ". 
    I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione sono: 
    CODICE FUNZIONE; 
    CODICE UTENTE; 
    UFFICIO OPERATIVO. 

È possibile visualizzare 12 pratiche per volta. Dopo aver visualizzato la prima pagina, è possibile scorrere, avanti e dietro, l'elenco delle pratiche movimentate, ammesso che ce ne siano altre. Digitando un numero di pagina nel campo "Pag.", si possono visualizzare i 12 documenti relativi a quella pagina.

Se la data inizio non viene digitata, vengono visualizzati i documenti movimentati nella giornata. Ogni utenza è abilitata alla visualizzazione delle proprie pratiche. La stampa dell'elenco dei documenti emessi nel corso della giornata si esegue visualizzando le pagine dell'elenco e stampandole col pulsante "Print Screen", disponibile su qualunque personal computer.

Tale elenco, da presentare all'Ufficio provinciale competente coincide con quello trasmesso dal sistema centrale allo stesso ufficio.

6. - Nuove funzioni della maschera PR67

6.1. - Stampa carta di circolazione per immatricolazione

La maschera consente la stampa ON-LINE della carta di circolazione da parte dell'utenza abilitata all'esercizio dello sportello telematico dell'automobilista. È necessario digitare "II" o "VR" nel campo codice funzione e "ST" nel campo codice acquisizione.

I campi obbligatori per questa funzione sono:

codice funzione "II" e codice acquisizione "ST";

codice funzione "VR" e codice acquisizione "ST";

ed i campi necessari per il completamento della domanda.

6.2. - Segnalazioni previste per la funzione di stampa

CARTA STAMPATA ED ANNULLATA - INSERIRE CON NUOVO NUMERO DI PRATICA

Motivo del messaggio: si è cercato di stampare una carta di circolazione già stampata e successivamente annullata.

Azioni da intraprendere: inserire la pratica con un nuovo numero di pratica.

UTENTE NON ABILITATO ALLO SPORTELLO TELEMATICO

Motivo del messaggio: l'utenza a cui è collegata l'agenzia che ha cercato di stampare la carta di circolazione non è abilitata allo sportello telematico.

Azioni da intraprendere: contattare l'Ufficio provinciale per l'abilitazione.

AGENZIA NON LEGATA ALL'UTENZA - CONTATTARE L'U.P. DI COMPETENZA

Motivo del messaggio: l'agenzia che ha cercato di stampare la carta di circolazione non è collegata ad un'utenza abilitata allo sportello telematico.

Azioni da intraprendere: contattare l'Ufficio provinciale di competenza per il collegamento.

6.3. - Stampa carta di circolazione per reimmatricolazione

La maschera PR67 consente la stampa ON-LINE (modalità sportello telematico) o in differita (modalità prenotamotorizzazione) di una carta di circolazione per reimmatricolazione.

Per la richiesta di stampa ON-LINE l'utenza deve essere abilitata all'esercizio dello sportello telematico dell'automobilista.

È necessario digitare "II" nel campo codice funzione e "ST" nel campo codice acquisizione per richiesta di stampa ON-LINE o "FD" per richiesta di stampa in differita.

I campi obbligatori per questa funzione sono:

codice funzione "II" e codice acquisizione "ST" o "FD";

e tutti i campi della maschera PR67 che devono coincidere con quelli già registrati nel S.I.M.C.T.C. relativi alla targa precedente. Inoltre la causale aggiornamento/rinnovo deve essere obbligatoriamente "10" (deterioramento). Gli eventuali dati degli altri modelli sono recuperati dal sistema e riportati nella stampa della carta di circolazione.

6.4. - Segnalazioni previste per la funzione di stampa per reimmatricolazione

CARTA STAMPATA ED ANNULLATA - INSERIRE CON NUOVO NUMERO DI PRATICA

Motivo del messaggio: si è cercato di stampare una carta di circolazione già stampata e successivamente annullata.

Azioni da intraprendere: inserire la pratica con un nuovo numero di pratica.

UTENTE NON ABILITATO ALLO SPORTELLO TELEMATICO

Motivo del messaggio: l'utenza a cui è collegata l'agenzia che ha cercato di stampare la carta di circolazione non è abilitata allo sportello telematico.

Azioni da intraprendere: contattare l'Ufficio provinciale per l'abilitazione.

AGENZIA NON LEGATA ALL'UTENZA - CONTATTARE L'U.P. DI COMPETENZA

Motivo del messaggio: l'agenzia che ha cercato di stampare la carta di circolazione non è collegata ad un'utenza abilitata allo sportello telematico.

Azioni da intraprendere: contattare l'Ufficio provinciale di competenza per il collegamento.

6.5. - Ripristino stampa

Consente la ristampa ON-LINE della carta di circolazione (già stampata dall'utenza) da parte dell'utenza abilitata all'esercizio dello sportello telematico.

È necessario digitare "RP" nel campo codice funzione.

I campi obbligatori per questa funzione sono:

codice funzione "RP";

codice utente;

numero pratica.

6.6. - Segnalazioni previste per la funzione di ripristino stampa

** OPERAZIONE NON POSSIBILE - PRATICA ANNULLATA

Motivo del messaggio: si è cercato di ristampare una carta già stampata e successivamente annullata.

Azioni da intraprendere: inserire la pratica con un nuovo numero.

LA RISTAMPA È POSSIBILE SOLO NEL GIORNO DEL RILASCIO

Motivo del messaggio: si è cercato di ristampare una carta di circolazione in data successiva al giorno del rilascio.

Azioni da intraprendere: nessuna.

7. - Nuove funzioni della maschera PR16

7.1. - Stampa

Consente, a partire dalla maschera *R16, la stampa ON-LINE della carta di circolazione (solo per immatricolazione) da parte dell'utenza abilitata all'esercizio dello sportello telematico. È necessario digitare "II" o "VR" nel campo codice funzione e "ST" nel campo codice acquisizione.

I campi obbligatori per questa funzione sono:

codice funzione "II" e codice acquisizione "ST";

codice funzione "VR" e codice acquisizione "ST";

ed i campi necessari per il completamento della domanda.

7.2. - Segnalazioni previste per la funzione di stampa

Le segnalazioni previste per la funzione di stampa, a partire dalla maschera *R16, sono le stesse di quelle previste a partire dalla maschera *PR67 per le medesime funzioni.

8 - Nuove funzioni della maschera PR12

8.1 - Stampa

Consente, a partire dalla maschera *R12, la stampa ON-LINE della carta di circolazione (solo per immatricolazione) da parte dell'utenza abilitata all'esercizio dello sportello telematico. È necessario digitare "II" o "VR" nel campo codice funzione e "ST" nel campo codice acquisizione.

I campi obbligatori per questa funzione sono:

codice funzione "II" e codice acquisizione "ST";

codice funzione "VR" e codice acquisizione "ST";

ed i campi necessari per il completamento della domanda.

8.2. - Segnalazioni previste per la funzione di stampa

Le segnalazioni previste per la funzione di stampa, a partire dalla maschera *R12, sono le stesse di quelle previste a partire dalla maschera *PR67 per le medesime funzioni.

Allegato 2

Manuale utente della procedura "Alsa"

Assegnazione alle utenze di sub lotti per lo "Sportello telematico dell'automobilista" ad uso degli Uffici provinciali

Versione 28 marzo 2001

1 - Scopo della transazione "ALSA"

La transazione "ALSA" consente la ripartizione di un lotto di targhe assegnato ad un Ufficio provinciale, in sub lotti destinati allo "Sportello telematico dell'automobilista".

A tal fine, gli Uffici provinciali dovranno destinare i lotti, attraverso la maschera "*LNZ", allo "Sportello telematico dell'automobilista", inserendo il codice "S" nel campo destinazione.

Gli Uffici provinciali potranno ripartire, tramite la maschera "*LSA", i lotti destinati allo "Sportello telematico dell'automobilista", tra le varie utenze abilitate che ne fanno richiesta.

2 - La maschera "*LSA"

Si fornisce l'elenco dei campi che costituiscono la maschera "*LSA", con una breve spiegazione sui contenuti e sui principali controlli logici e formali cui sono sottoposti.

   
CODICE FUNZIONE  Costituito da due caratteri alfabetici, contiene il codice funzione selezionato dall'utente. 
  È un campo obbligatorio e può assumere i seguenti valori: 
  II  Per l'assegnazione, all'utenza che ne fa richiesta, di un sub lotto di targhe destinate allo "Sportello telematico automobilista". 
  AA  Per selezionare e visualizzare il sub lotto assegnato all'utenza nell'ambito dello "Sportello telematico automobilista" e che s'intende annullare. 
  OK  Per confermare l'operazione d'annullamento del sub lotto visualizzato dalla precedente funzione "AA". 
  VV  Consente di visualizzare le informazioni relative ad un lotto da ripartire tra le utenze, oppure di visualizzare la ripartizione di un lotto tra le varie utenze, oppure per visualizzare i sub lotti assegnati ad una determinata utenza. 
  SI  Per consentire di visualizzare le successive posizioni estratte nel caso non sia sufficiente una sola videata. 
  KK  Per calcolare gli estremi di un lotto, partendo dalla targa iniziale. 
  KI  Per calcolare gli estremi di un lotto, partendo dalla targa finale. 
  AL  Per richiamare a video la maschera "*LNZ". 
   
   
UFFICIO PROVINCIALE  Costituito da due caratteri alfanumerici, contiene l'Ufficio provinciale che ha preso in carico il lotto, da destinare allo "Sportello telematico automobilista". 
  Per quanto concerne l'Ufficio provinciale di Roma, le sigle ammesse saranno "R1" e "R2", come da prassi consolidata. 
   
   
ANNO DISTRIBUZIONE  Costituito da quattro caratteri numerici, contiene l'anno d'assegnazione del lotto di targhe, da destinare allo "Sportello telematico automobilista". 
   
   
TIPO VEICOLO  Costituito da un carattere alfabetico, contiene il tipo veicolo cui il lotto da destinare allo "Sportello telematico automobilista", si riferisce. 
  È un campo obbligatorio per tutte le funzioni e può assumere i seguenti valori: 
  (Autoveicoli) 
  (Motoveicoli) 
   
   
PROGRESSIVO LOTTO  Costituito da tre caratteri numerici, contiene il progressivo del lotto da destinare allo "Sportello telematico automobilista". 
   
   
TARGA INIZIO LOTTO  Costituito da sette caratteri alfanumerici, contiene la targa d'inizio del lotto da destinare allo "Sportello telematico automobilista". 
   
   
TARGA FINE LOTTO  Costituito da sette caratteri alfanumerici, contiene la targa di fine del lotto da destinare allo "Sportello telematico automobilista". 
   
   
TIPO VEICOLO DEL SUB LOTTO  Costituito da un carattere alfabetico, contiene il tipo veicolo cui il sub lotto si riferisce. 
  È avvalorato automaticamente dal sistema in fase di visualizzazione. 
   
   
PROGRESSIVO SUB LOTTO  Costituito da tre caratteri numerici, contiene il progressivo del sub lotto da destinare allo "Sportello telematico automobilista". 
  È avvalorato automaticamente dal sistema in fase di visualizzazione. 
   
   
UTENZA  Costituito da otto caratteri alfanumerici, contiene il codice identificativo dell'utenza cui assegnare parte del lotto destinato allo "Sportello telematico automobilista". 
   
   
TARGA INIZIO SUB LOTTO  Costituito da sette caratteri alfanumerici, contiene la targa d'inizio del sub lotto da assegnare all'utenza. 
   
   
TARGA FINE SUB LOTTO  Costituito da sette caratteri alfanumerici, contiene la targa di fine del sub lotto da assegnare all'utenza. 
   
   
DATA DISTRIBUZIONE  Costituito da otto caratteri numerici, contiene il giorno, il mese e l'anno in cui il sub lotto è stato distribuito all'utenza. 
   
   
TOTALE ASSEGNATE  Costituito da quattro caratteri numerici, contiene il numero di targhe che compone il sub lotto. 
  È avvalorato automaticamente dal sistema in fase di visualizzazione. 
   
   
TOTALE UTILIZZATE  Costituito da quattro caratteri numerici, contiene il numero di targhe del sub lotto utilizzate. 
  È avvalorato automaticamente dal sistema in fase di visualizzazione. 
   
   
TARGA PER CALCOLO ESTREMI LOTTO  Costituito da sette caratteri alfanumerici, contiene la targa d'inizio o fine lotto da cui procedere per il calcolo degli estremi. 
  Tale campo deve essere avvalorato per le sole funzioni "KK" e "KI". 
   
   
TOTALE TARGHE PER CALCOLO ESTREMI  Costituito da sette caratteri numerici, contiene il numero di targhe da considerare per ottenere gli estremi di un lotto. 
LOTTO  Tale campo deve essere avvalorato per le sole funzioni "KK" e "KI". 
   

3 - Le funzioni della transazione "ALSA"

Le principali funzionalità della transazione ALSA sono:

     
INSERIMENTO  II  Consente l'inserimento dei dati relativi ad un sub lotto da assegnare all'utenza che ne fa richiesta. 
    Tale funzione è disponibile per il personale degli Uffici provinciali, che potrà operare soltanto sui lotti e gli utenti di propria competenza. 
    I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione sono: 
    CODICE FUNZIONE 
    UFFICIO PROVINCIALE 
    ANNO DISTRIBUZIONE 
    TIPO VEICOLO 
    PROGRESSIVO LOTTO 
    TARGA INIZIO LOTTO 
    TARGA FINE LOTTO 
    CODICE UTENZA 
    TARGA INIZIO SUB LOTTO 
    TARGA FINE SUB LOTTO 
    DATA DISTRIBUZIONE 
     
     
ANNULLAMENTO  AA  Consente di selezionare e visualizzare il sub lotto che s'intende annullare e che è stato già assegnato all'utenza, nell'ambito dello "Sportello telematico automobilista". 
    Tale funzione è disponibile per il personale degli Uffici provinciali che potrà operare soltanto sui lotti e gli utenti di propria pertinenza. 
    I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: 
    CODICE FUNZIONE 
    UTENZA (il primo a disposizione) 
    Tutti gli altri campi non devono essere digitati. 
    Si precisa che non possono essere annullati sub lotti le cui targhe siano state già utilizzate. 
     
     
CONFERMA ANNULLAMENTO DEL SUB LOTTO  OK  Per confermare l'operazione d'annullamento del sub lotto visualizzato dalla precedente funzione "AA". 
     
     
VISUALIZZAZIONE DATI DI UN LOTTO  VV  Consente di visualizzare i dati di un lotto, assegnato ad un Ufficio provinciale e destinato allo "Sportello telematico automobilista". 
    I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: 
    CODICE FUNZIONE 
    TIPO VEICOLO 
    TARGA INIZIO LOTTO oppure TARGA FINE LOTTO 
    (Si precisa che i campi TARGA INIZIO LOTTO o TARGA FINE LOTTO, possono essere avvalorati con una qualsiasi delle targhe che compone il lotto selezionato). 
    Tutti gli altri campi non devono essere digitati. 
    Le informazioni visualizzate sono: 
    UFFICIO PROVINCIALE 
    ANNO DISTRIBUZIONE 
    TIPO VEICOLO 
    PROGRESSIVO LOTTO 
    TARGA INIZIO LOTTO 
    TARGA FINE LOTTO 
     
     
VISUALIZZAZIONE RIPARTIZIONE DI UN LOTTO TRA LE  VV  Consente di visualizzare i sub lotti in cui è stato suddiviso un lotto assegnato ad un Ufficio provinciale e destinato allo "Sportello telematico automobilista". 
VARIE UTENZE    I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: 
    CODICE FUNZIONE 
    UFFICIO PROVINCIALE 
    ANNO DISTRIBUZIONE 
    TIPO VEICOLO 
    PROGRESSIVO LOTTO 
    Tutti gli altri campi non devono essere digitati. 
    Per tutte le posizioni che soddisfano i parametri della ricerca, sono fornite le seguenti informazioni: 
    TIPO VEICOLO DEL SUB LOTTO 
    PROGRESSIVO SUB LOTTO 
    CODICE UTENZA 
    TARGA INIZIO SUB LOTTO 
    TARGA FINE SUB LOTTO 
    DATA DISTRIBUZIONE 
    TOTALE TARGHE DEL SUB LOTTO ASSEGNATE 
    TOTALE TARGHE DEL SUB LOTTO UTILIZZATE 
     
     
VISUALIZZAZIONE DEI SUB LOTTI  VV  Consente di visualizzare le informazioni relative a tutti i sub lotti assegnati ad un'utenza. 
ASSEGNATI AD    I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: 
UN'UTENZA    CODICE FUNZIONE 
    UTENZA (il primo a disposizione) 
    Tutti gli altri campi non devono essere digitati. 
    Per tutte le posizioni che soddisfano i parametri della ricerca, sono fornite le seguenti informazioni: 
    TIPO VEICOLO DEL SUB LOTTO 
    PROGRESSIVO SUB LOTTO 
    CODICE UTENZA 
    TARGA INIZIO SUB LOTTO 
    TARGA FINE SUB LOTTO 
    DATA DISTRIBUZIONE 
    TOTALE TARGHE DEL SUB LOTTO ASSEGNATE 
    TOTALE TARGHE DEL SUB LOTTO UTILIZZATE 
     
     
CALCOLO ESTREMI LOTTO DA TARGA INIZIALE  KK  Consente di calcolare le targhe estreme di un ipotetico lotto, partendo dalla targa iniziale e dal numero di targhe contenute nel lotto medesimo. 
    I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: 
    CODICE FUNZIONE 
    TIPO VEICOLO 
    TARGA PER CALCOLO ESTREMI LOTTO 
    NUMERO DI TARGHE CHE COMPONE IL LOTTO 
    Tutti gli altri campi non sono presi in considerazione. 
    Al termine dell'elaborazione, il sistema visualizzerà un messaggio in cui sono forniti gli estremi del lotto di cui era richiesto il calcolo. 
     
     
CALCOLO ESTREMI LOTTO DI TARGA FINALE  KI  Consente di calcolare le targhe estreme di un ipotetico lotto, partendo dalla targa finale e dal numero di targhe che dovrà essere contenuto nel lotto medesimo. 
    I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: 
    CODICE FUNZIONE 
    TIPO VEICOLO 
    TARGA PER CALCOLO ESTREMI LOTTO 
    NUMERO DI TARGHE CHE COMPONE IL LOTTO 
    Tutti gli altri campi non sono presi in considerazione. 
    Al termine dell'elaborazione, il sistema visualizzerà un messaggio in cui sono forniti gli estremi del lotto di cui era richiesto il calcolo. 
     
     
RICHIAMO DELLA MASCHERA *LNZ  AL  Consente di richiamare la maschera "*LNZ". 
     
 
DESCRIZIONE DELLA MASCHERA "*LSA"  (Omissis) 

Allegato 3

Si omette il fac-simile.

Allegato 4

Si omette il fac-simile.

Allegato 5

Si omette il testo dell'allegato.

Allegato 6

Si omette il testo dell'allegato.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista.

Con circolare 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT, lettera circolare 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001 e lettera circolare 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001 sono state impartite istruzioni per l'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

Con la presente, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001 si forniscono le istruzioni necessarie per l'attivazione dello Sportello telematico dell'automobilista presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione e presso gli Uffici provinciali dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A., di seguito denominati Uffici provinciali dell'A.C.I.

L'attivazione si rende possibile avendo l'Automobile Club d'Italia comunicato il numero di conto corrente postale da utilizzare per i versamenti relativi alle operazioni di competenza del P.R.A., quando le stesse vengono effettuate presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione.

1) Attivazione dello Sportello telematico presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione inoltra apposita istanza al Direttore dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I., chiedendo l'assegnazione nominativa delle password che ritiene necessarie per l'accesso al sistema informatico dell'A.C.I. e utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. fornisce l'assenso all'accesso al sistema informatico e fornisce le password richieste non appena rese disponibili dal Servizio sistemi informativi dell'A.C.I. L'Ufficio provinciale dell'A.C.I. consegna un numero congruo di certificati di proprietà all'Ufficio provinciale della Motorizzazione che li prende in carico.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione individua una o più postazioni di lavoro da adibire alla stampa dei certificati di proprietà, tenendo conto che ogni postazione deve essere caratterizzata dai seguenti requisiti minimi:

- PC 486 o superiori;

- Software di emulazione Glink 5.4 o superiore;

- Sistema operativo Windows 95 o superiore;

- Software Acrobat Reader per Windows 95 o superiore;

- Stampante laser in modalità "grafica".

Per attivare la connessione con il Sistema informativo dell'A.C.I., l'operatore digita, alla richiesta del login-id iniziale, il comando: ACI. Per procedere nella sessione di lavoro, il medesimo operatore segue le istruzioni contenute nel manuale operativo trasmesso con lettera circolare 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001 tenendo conto che le maschere previste nel suddetto manuale sono state integrate con i campi che andranno riempiti con i dati rilevabili dal timbro di conto corrente postale apposto sul bollettino così come riportato, a titolo esemplificativo, nell'allegato 2.

I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 25202003 intestato a: A.C.I. - Automobile Club d'Italia - Economato generale - Servizio di Tesoreria - Via Marsala, 8 - 00185 Roma.

L'importo rilevabile dal bollettino di conto corrente postale deve corrispondere alla somma degli importi dovuti per il bollo, per i diritti P.R.A. (uguali su tutto il territorio nazionale) e per l'imposta provinciale di trascrizione (diversi da provincia a provincia). I dati del versante devono coincidere con quelli di una delle parti cui è riferita la formalità e la causale di versamento deve essere: "ACI-PRA di ............... (sigla provincia P.R.A. competente) [1] per ............... (codice formalità)" [2].

L'Ufficio provinciale della Motorizzazione non può accettare pagamenti relativi a formalità di competenza A.C.I. effettuati con modalità diverse da quella appena indicata.

I Direttori degli Uffici provinciali della Motorizzazione assumono dai Direttori degli Uffici provinciali dell'A.C.I. ogni informazione utile alla quantificazione dei versamenti, alla documentazione da acquisire ed alle modalità di presentazione delle richieste.

__________

[1] La provincia P.R.A. competente da indicare nella causale è quella di residenza dell'intestatario del veicolo.

[2] Il codice della formalità da riportare nella causale può essere: ISC (prima iscrizione); TRA (trasferimento di proprietà); RAD (radiazione).

 

2) Attivazione delle Sportello telematico presso gli Uffici provinciali dell'A.C.I.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. inoltra apposita istanza al Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione chiedendo l'assegnazione nominativa delle password che ritiene necessarie per l'accesso al sistema informatico della Motorizzazione utilizzando il modello di cui all'allegato 3.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione fornisce l'assenso all'accesso al sistema informatico con il modello previsto all'allegato 4 e consegna un congruo numero di carte di circolazione, di tagliandi per l'aggiornamento della carta di circolazione e di targhe con le modalità già descritte nella circolare 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT e circolare 30 marzo 2001, n. 968/C4/2001.

La valutazione dei quantitativi di materiale da consegnare è lasciata alla discrezionalità dei singoli uffici.

Ottenuto l'assenso all'accesso, il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. chiede via fax, al numero 06 41583461 del Centro elaborazione dati della Motorizzazione, il rilascio delle password nominative necessarie per l'accesso al sistema informatico della Motorizzazione utilizzando il fac-simile di cui all'allegato 5.

Il Centro elaborazione dati della Motorizzazione invia in busta chiusa al Direttore dell'ufficio richiedente le password richieste indicando gli ulteriori parametri necessari per la configurazione delle stazioni di lavoro adibite alla stampa dei documenti di competenza della Motorizzazione.

Ricevute le password e le informazioni necessarie per l'attivazione delle postazioni di lavoro, l'Ufficio provinciale dell'A.C.I. può procedere al rilascio o all'aggiornamento della carta di circolazione seguendo le istruzioni contenute nelle circolari già trasmesse.

I Direttori degli Uffici provinciali dell'A.C.I. assumono dai Direttori degli Uffici provinciali della Motorizzazione ogni informazione utile alla quantificazione dei versamenti, alla documentazione da acquisire ed alle modalità di presentazione delle richieste.

I Direttori degli Uffici provinciali concordano a livello locale le attività necessarie per l'addestramento reciproco del personale fornendo la più ampia disponibilità e collaborazione con l'obiettivo di ottimizzare la resa dei servizi.

3) Attivazione delle Sportello telematico presso gli studi di consulenza automobilistica.

Le modalità di collegamento con il sistema informatico dell'A.C.I. degli studi di consulenza che decidono di passare attraverso il sistema informatico della Motorizzazione sono state fornite con lettera circolare 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001.

Il calendario dei collegamenti contenuto nella medesima circolare è stato completato.

Allegato 1

MOTORIZZAZIONE   
Ufficio provinciale di   
   
   
 
  Al Sig. Direttore Ufficio provinciale A.C.I. 
   
   
   
 
Oggetto: Richiesta di assenso all'utilizzo della procedura di Sportello telematico da parte 
dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione. 
 
Il sottoscritto    , nato a   
 
provincia di    in data        , in qualità di 
 
Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione di   
 
con sede in    , via   
 
C.A.P.    , telefono    , fax   
 
ai fini dell'attivazione dello Sportello telematico dell'automobilista presso i locali dell'Ufficio 
provinciale della Motorizzazione, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 
2000, 
 
RICHIEDE 
 
l'assenso, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R., al collegamento con il Sistema informativo 
dell'A.C.I., per il tramite del CED Motorizzazione di Roma, di n.    posti 
di lavoro, ai quali saranno abbinati i dipendenti dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione 
specificamente indicati in allegato. 
 
Si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti. 
 
Lì           
 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale Motorizzazione 
 
   
 
APPENDICE ALL'ISTANZA DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO 
DELL'A.C.I. 
 
Elenco dei dipendenti dell'Ufficio provinciale Motorizzazione a cui saranno affidate le  
parole chiave di accesso al sistema informatico A.C.I. 
 
       
Nome  Cognome  Comune e Provincia di nascita  Data di nascita 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Lì    , in data         
 
Ufficio provinciale Motorizzazione  Il Direttore 
 
   

 

Allegato 2

omissis

Allegato 3

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA     
Ufficio provinciale A.C.I. di    Protocollo arrivo 
     
    n.: 
   
  data: 
   
 
  Al Sig. Direttore Ufficio provinciale Motorizzazione 
 
   
   
 
Oggetto: Richiesta di assenso all'utilizzo della procedura di Sportello telematico da parte 
dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A. Nota di trasmissione. 
 
Si allega alla presente, per l'ottenimento dell'assenso di cui all'oggetto, la nota prot. n.   
del        , con la quale    , in qualità 
di Direttore di questo Ufficio provinciale A.C.I. aveva richiesto l'assenso - ai fini dell'attivazione 
dello Sportello telematico dell'automobilista presso i locali dell'Ufficio provinciale A.C.I. che 
gestisce il P.R.A. - al collegamento con il CED - Motorizzazione di Roma per il tramite del 
Sistema informativo dell'A.C.I., di n.    posti di lavoro, così come previsto dall'art. 4 
del D.P.R. citato. 
 
A tale proposito, si allega anche un prospetto riportante i dati personali dei dipendenti A.C.I. 
deputati allo Sportello telematico che sarà attivato presso questo Ufficio provinciale A.C.I., che 
gestisce il P.R.A.; si fa riserva di richiedere eventuali integrazioni sia di posti di lavoro che di 
dipendenti da abilitare, in relazione all'andamento ed ai carichi di lavoro del servizio in oggetto. 
 
Nel rimanere in attesa di cortese, urgente riscontro, si coglie l'occasione per inviare i migliori  
saluti. 
 
Il Direttore dell'Ufficio provinciale A.C.I. 
 
   
 
APPENDICE ALL'ISTANZA DI COLLEGAMENTO AL CED DEL D.T.T. 
 
Elenco dei dipendenti dell'Ufficio provinciale A.C.I. a cui saranno affidate le parole chiave 
di accesso al CED del D.T.T. 
 
       
Nome  Cognome  Comune e Provincia di nascita  Data di nascita 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Lì    , in data         
 
  Il Direttore Ufficio provinciale A.C.I. 
   
   

 

Allegato 4

Ufficio provinciale della Motorizzazione di   
   
   
 
  Al Signor Direttore Ufficio provinciale A.C.I. 
   
   
 
Oggetto: Utilizzo della procedura dello Sportello telematico da parte dell'Ufficio provinciale 
dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. 
 
Si fornisce l'assenso alla richiesta prot. n.    del       
relativa alla attivazione di n.    postazioni di lavoro e all'accesso al sistema informatico 
della Motorizzazione, per l'utilizzo della procedura dello Sportello telematico, dei dipendenti 
dell'A.C.I. riportati nel prospetto allegato alla suddetta nota. 
 
 
 
  Il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione 
   
   

Allegato 5

 
TRASMISSIONE VIA FAX AL NUMERO 06.41583461 
 
  A.C.I. - Automobile Club d'Italia 
  Ufficio provinciale A.C.I. di   
     
 
  Al Centro elaborazione dati della Motorizzazione 
 
Oggetto: Richiesta delle password per l'utilizzo della procedura dello Sportello telematico 
da parte dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. 
 
Si richiedono n.    password. 
 
Si allega alla presente la nota prot. n.    del        con 
la quale il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione di    ha 
fornito l'assenso ai fini dell'attivazione dello Sportello telematico dell'automobilista per n.     
postazioni di lavoro e un prospetto con l'indicazione dei dati personali dei dipendenti A.C.I. 
deputati allo Sportello telematico a cui dovranno essere attribuite le relative password. 
 
L'indirizzo a cui dovranno essere trasmesse le password è il seguente: 
 
     
 
 
  Il Direttore dell'Ufficio provinciale A.C.I.   
   
     
 

Circ. Min. infrastrutture e trasporti  6 maggio 2003, n. 1670/M360 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità.

(V. anche la circolare 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha trasmesso in allegato 4 i nuovi elenchi delle operazioni escluse dallo "STA cooperante".

Com'è noto, a decorrere dal 16 dicembre 2002 è entrata a regime la procedura S.T.A. secondo il criterio della contestualità (cosiddetto "S.T.A. cooperante"), con esclusione delle sole operazioni relative alla prima immatricolazione dei veicoli ed alla relativa iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

È altrettanto noto che, allo scopo di far fronte a difficoltà applicative della procedura, emerse nell'imminenza della predetta entrata a regime, in via del tutto provvisoria ed eccezionale si è reso tuttavia necessario emanare le disposizioni transitorie di cui alla circolare n. 118/M360 del 10 gennaio 2003.

Ciò posto, il monitoraggio condotto da questo Dipartimento negli ultimi mesi mostra come le suaccennate difficoltà possano ritenersi ormai superate e, conseguentemente, siano venuti meno i presupposti per mantenere in vita le suddette disposizioni transitorie.

Pertanto, a decorrere dal 12 maggio 2003, la citata circolare n. 118/M360 del 10 gennaio 2003 è da intendersi abrogata, con l'avvertenza che le pratiche avviate prima del 12 maggio 2003, ovvero per le quali sussista una dichiarazione di vendita autenticata dal notaio in data anteriore al 16 dicembre 2002, potranno essere portate a termine attraverso le procedure già in uso documentando dette circostanze.

Si ritiene quindi che esistono le condizioni per riproporre il testo della circolare 11 dicembre 2002, n. 4145/M360, alla quale sono state apportate alcune modifiche finalizzate ad assicurare l'operatività della procedura "S.T.A. cooperante".

Al fine di agevolare la lettura delle istruzioni, il testo che viene proposto reca, in grassetto, le integrazioni apportate all'originale testo della circolare 11 dicembre 2002, n. 4145/M360.

A. Operazioni di motorizzazione espletabili mediante le procedura S.T.A. in regime di contestualità.

La procedura "S.T.A. cooperante", operativa a decorrere dal 16 dicembre 2002, consente l'espletamento, in regime di contestualità, delle seguenti operazioni:

- prime immatricolazioni (veicoli con destinazione/uso con codifica: A0, M0, C4, N4, 44);

- rinnovi di immatricolazione (veicoli con destinazione/uso con codifica: A0, M0, C4, N4, 44);

- aggiornamenti delle carte di circolazione per trasferimento della proprietà (compresi gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a trasporto specifico o ad uso speciale).

Al riguardo, si evidenzia che l'utilizzo di tale procedura è obbligatorio per le operazioni di rinnovo di immatricolazione e di aggiornamento delle carte di circolazione mentre, al momento, è da ritenersi meramente facoltativo per le operazioni di prima immatricolazione.

Nell'ambito delle predette operazioni, inoltre, debbono essere tenute distinte una serie di fattispecie per le quali la procedura "S.T.A. cooperante" non può trovare applicazione, in quanto espressamente escluse dal D.P.R. n. 358 del 2000 ovvero per impossibilità tecnica di gestione telematica.

Ciò posto, le possibili casistiche possono essere schematicamente riassunte nel modo seguente:

a) PRIMA IMMATRICOLAZIONE - Esclusioni:

a.1) veicoli nuovi provenienti dall'estero tramite canali non ufficiali, privi di codice antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale;

a.2) veicoli usati già immatricolati in uno Stato estero;

a.3) rimorchi di autoveicoli;

a.4) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente;

a.5) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;

a.6) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;

a.7) veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;

b) RINNOVO DI IMMATRICOLAZIONE - Esclusioni:

b.1) rimorchi di autoveicoli;

b.2) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente;

b.3) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;

b.4) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;

b.5) veicoli che comportino la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;

b.6) richieste non corredate dalla precedente carta di circolazione, ovvero carte di circolazione sulle quali sono presenti annotazioni manuali non registrate nel sistema informatico;

b.7) reimmatricolazioni che comportino la modifica delle risultanze della carta di circolazione, comprese le variazioni di sede delle persone giuridiche (se i trasferimenti avvengono nell'ambito di Comuni diversi) e le variazioni di residenza delle persone fisiche (se i trasferimenti avvengono nell'ambito di Province diverse);

c) AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - Esclusioni:

c.1) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi di noleggio senza conducente;

c.2) passaggi di proprietà che comportino anche un cambio d'uso (da proprio a terzi e viceversa);

c.3) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;

c.4) rimorchi degli autoveicoli;

c.5) veicoli che comportino la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 10;

c.6) passaggi di proprietà relativi a veicoli per i quali sia stato denunciata la sottrazione o lo smarrimento della relativa carta di circolazione e la procedura di duplicazione della stessa non sia ancora conclusa;

d) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - Ulteriori esclusioni:

in forza della normativa che disciplina le attività del P.R.A., ovvero per impossibilità tecnica di gestione da parte del sistema informativo A.C.I., restano inoltre escluse dalla procedura "S.T.A. cooperante" le seguenti ipotesi di trasferimento della proprietà:

d.1) richieste non corredate dal certificato di proprietà precedentemente rilasciato dal P.R.A.;

d.2) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;

d.3) veicoli con codice carrozzeria "ZZ" o "Z0";

d.4) veicoli per i quali è richiesta la trascrizione dei relativi atti di vendita con salto della continuità (art. 2688 c.c.);

d.5) veicoli per i quali è richiesta la trascrizione dei relativi atti di vendita a ripristino della continuità delle trascrizioni;

d.6) veicoli che comportano l'espletamento di formalità P.R.A. cosiddette a tutela del venditore (ex art. 11 del D.M. n. 514 del 1992

d.7) veicoli d'epoca per i quali, ai fini dell'espletamento delle formalità P.R.A., è richiesto il pagamento dell'I.P.T. in misura forfetaria (art. 63 della legge n. 342 del 2000;)

d.8) veicoli per le cui formalità P.R.A. sono richiesti i seguenti parametri superiori a 9999: peso - tara - cilindrata - portata (1).

Si sottolinea, infine, che non sono espletabili con procedura "S.T.A. cooperante" le operazioni di annotazione sulla carta di circolazione della variazione della ragione sociale e della denominazione delle società.

Tutte le ipotesi di esclusione suelencate debbono essere gestite attraverso le procedure tradizionali.

A tale ultimo riguardo, appare opportuno sottolineare che, per le operazioni di cui ai precedenti punti c.6), d.4), d.5) e d.6), nonché per gli aggiornamenti delle carte di circolazione conseguenti a variazioni societarie, si rende indispensabile la produzione, a seconda dei casi, della fotocopia dell'atto di vendita o del certificato di proprietà aggiornato, ovvero della documentazione idonea a comprovare l'avvenuta variazione societaria.

Viceversa, per tutte le operazioni di trasferimento della proprietà ricadenti obbligatoriamente nella procedura "S.T.A. cooperante" che risultino essere state espletate con procedura diversa, gli Uffici della Motorizzazione provvedono al loro annullamento entro le 24 ore lavorative successive.

A tale scopo, nei tabulati contenenti l'elenco delle pratiche giornalmente espletate con "stampa on line" dagli Studi di consulenza saranno evidenziati con asterisco (*) le operazioni per le quali non sia stato rispettato l'obbligo di utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante".

Per quanto concerne le reimmatricolazioni, si fa presente che, se per ragioni di discordanza dei dati contenuti negli archivi del C.E.D. della Motorizzazione e del P.R.A., ovvero in caso di eventuali impedimenti di natura tecnica, il sistema inibisce il buon esito di una operazione espletabile con procedura S.T.A., la stesa va effettuata attraverso le procedure tradizionali. In tal caso, pertanto, non può trovare applicazione il criterio della contestualità tra operazioni di motorizzazione ed operazioni di pubblico registro automobilistico.

Pertanto, se si realizza la predetta ipotesi:

- il titolare dello Studio di consulenza, abilitato all'utilizzo della procedura S.T.A. può:

a) richiedere presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione l'espletamento dell'operazione di reimmatricolazione, producendo la dichiarazione il cui prototipo è allegato alla presente circolare (allegato 1), nonché - presso il P.R.A. - l'espletamento della connessa formalità di pubblico registro automobilistico;

ovvero:

b) provvedere alla stampa del documento di circolazione mediante procedura "Prenotamotorizzazione con stampa remota" nonché alla emissione del relativo certificato di proprietà secondo le procedure tradizionali. Anche in tal caso, la documentazione cartacea da presentare successivamente al competente Ufficio della Motorizzazione deve comprendere la dichiarazione di cui all'allegato 1 alla presente circolare;

- se l'operazione di reimmatricolazione è stata richiesta direttamente dall'utente interessato, ovvero per il tramite di uno Studio di consulenza non abilitato all'utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante", ad uno sportello "S.T.A. cooperante" istituito presso un Ufficio della Motorizzazione, quest'ultimo effettua le operazioni di motorizzazione secondo le modalità tradizionali e rilascia una attestazione in ordine alle cause che hanno impedito l'espletamento dell'operazione stessa con procedura "S.T.A. cooperante". Detta attestazione consente all'utente o allo Studio di consulenza interessato di poter effettuare presso il P.R.A. la correlata operazioni di pubblico registro automobilistico secondo le modalità tradizionali.

Si ritiene opportuno, infine, precisare le modalità operative applicabili nelle ipotesi, abbastanza frequenti, di duplicazione della carta di circolazione deteriorata per la quale venga richiesto anche l'aggiornamento per trasferimento della proprietà del veicolo.

In tal caso, si tratta di porre in essere due distinte operazioni, delle quali l'una (duplicazione del documento) non rientra nelle formalità "S.T.A. cooperante" e l'altra (passaggio di proprietà) è realizzabile esclusivamente con procedura "S.T.A. cooperante". Di conseguenza, dette operazioni non solo non possono essere espletate congiuntamente ma occorre anche che sia rispettata la seguente sequenza:

- va anzitutto effettuato il passaggio di proprietà con procedura "S.T.A. cooperante", con conseguente emissione del tagliando di aggiornamento e del certificato di proprietà, previo pagamento delle relative imposte e diritti;

- successivamente, può essere richiesto all'Ufficio della Motorizzazione l'emissione del duplicato a nome del nuovo proprietario, previo pagamento della corrispettiva tariffa e senza necessità di emissione di un nuovo certificato di proprietà;

- sul duplicato della carta di circolazione, nelle righe descrittive, dovrà essere annotata la dicitura "Omessi i precedei proprietari" e/o annotata la precedente destinazione d'uso.

Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il nuovo proprietario richieda l'annotazione del passaggio di proprietà congiuntamente all'aggiornamento tecnico della carta di circolazione (che non è gestibile con procedura "S.T.A. cooperante"), previo collaudo od emissione del certificato di approvazione, occorre anche in tal caso procedere prima all'emissione del tagliano recante le generalità del nuovo proprietario e successivamente provvedere, con procedura tradizionale, all'aggiornamento tecnico della carta di circolazione.

Infine, nell'ipotesi in cui il nuovo proprietario richieda la reimmatricolazione di un veicolo (per smarrimento o deterioramento della targa) congiuntamente all'annotazione del trasferimento della proprietà:

- le operazioni di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà debbono entrambe essere espletate con procedura "S.T.A. cooperante", ma vanno tenute distinte;

- pertanto, dovrà prima essere espletata l'operazione di trasferimento della proprietà e, il giorno successivo, si potrà procedere alla reimmatricolazione.

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(1) V. circolare 16 giugno 2003, n. 2089/M352.

B) Soggetti intestatari delle carte di circolazione.

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi operatori legittimati all'utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante", si riassumono i principi generali attualmente in vigore in materia di intestazione delle carte di circolazione.

a) Persone fisiche

La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia (salvo che si tratti di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. o di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale").

La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni.

A tale ultimo proposito, rileva registrare che il P.R.A. non richiede alcuna prova in ordine alla preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Poiché detta autorizzazione, che è richiesta a pena di annullabilità della formalità di trascrizione della proprietà, può essere fatta valere dagli eventuali terzi interessati innanzi al giudice ordinario, si ritiene al momento opportuno allineare la procedura di intestazione delle carte di circolazione a nome dei minori alle modalità operative in uso al P.R.A., riservandosi di proporre apposito quesito al competente Ministero della giustizia.

b) Imprese individuali

Poiché l'impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell'imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario della carta di circolazione può essere unicamente l'imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest'ultimo.

c) Società

Intestataria della carta di circolazione è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali).

La medesima regola si applica anche alle società costituite all'estero ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria.

Nel caso di società semplice, la carta di circolazione può essere intestata direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, ovvero, a nome della società nella persona del socio richiedente, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici relativi a quest'ultimo.

Nel caso, infine, di associazioni di professionisti (equiparabili a società di fatto) la carta di circolazione può essere intestata esclusivamente a nome di tutti i consociati che ne facciano richiesta.

d) Altri enti dotati di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata direttamente in capo all'Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.

e) Organismi privi di personalità giuridica

La carta di circolazione è intestata a nome dell'organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore".

f) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.)

La carta di circolazione è intestata direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all'eventuale sede periferica (1).

------------------------

(1) V. la circolare 3 novembre 2004, n. 3583/M360.

 

C) Documentazione relativa alle operazioni di motorizzazione espletate con procedura S.T.A.

Con riguardo alla documentazione che deve essere consegnata all'Ufficio della Motorizzazione al fine della verifica della regolarità delle operazioni espletate, si precisa che:

1. a partire dal 28 novembre u.s., i tabulati riepilogativi delle operazioni espletate dagli sportelli, stampati presso gli Uffici della Motorizzazione, contengono tutti gli elementi necessari per la verifica della congruenza tra i dati riportati nella carta di circolazione o nel tagliando di aggiornamento emessi e quelli risultanti dalla relativa documentazione (cfr. file avvisi n. 58 del 26 novembre 2002). Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento emesso;

2. è noto che l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone anche la consegna dell'elenco dei documenti emessi dallo sportello, ai fini della regolarità dei documenti stessi.

Ciò posto, al fine di agevolare le procedure di consegna delle documentazioni, secondo quanto chiarito nel successivo paragrafo H), gli Studi di consulenza debbono munirsi anche di una copia del predetto elenco;

3. la procedura "S.T.A. cooperante", gestita attraverso il sistema del collegamento unico, consente la stampa della carta di circolazione solo a condizione che si renda possibile anche la stampa del certificato di proprietà; pertanto, è il sistema stesso ad assicurare il rispetto del criterio della contestualità delle operazioni di motorizzazione e di pubblico registro automobilistico. Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia del certificato di proprietà emesso in contestualità;

4. come prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, deve sempre essere prodotta la fotocopia del documento di identità del richiedente (al riguardo cfr. quanto già chiarito con la citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002.)

A norma dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 2000, per documento di identità, deve intendersi "la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati, con finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare".

L'art. 35 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000 chiarisce, inoltre, che il documento di identità può sempre essere sostituito da uno dei seguenti documenti di riconoscimento ritenuti equipollenti:

- il passaporto;

- la patente di guida;

- la patente nautica;

- il libretto di pensione;

- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;

- il porto d'armi;

- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;

5. nel caso in cui il richiedente l'operazione "S.T.A. cooperante" sia un cittadino extracomunitario, si rammenta l'obbligo, sebbene non sia espressamente prescritto dal D.P.R. n. 358 del 2000, di produrre anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, che non può utilmente essere sostituita né con autocertificazione né con la fotocopia della ricevuta, rilasciata dalla Questura, attestante che il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo.

D) Orari di attivazione del collegamento S.T.A.

Il collegamento S.T.A. in regime di contestualità è attivo dalle ore 8:00 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì.

Inoltre, limitatamente all'inserimento e alla validazione (controlli formali) dei dati relativi alle operazioni da espletare nel corso della giornata lavorativa successiva, il collegamento è altresì attivo nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì: dalle 18,30 alle 19,30;

- sabato: dalle 8,00 alle 19,30.

E) Blocco del collegamento.

Se per cause tecniche, derivanti o meno dal sistema, si verifica un blocco del collegamento, le successive modalità operative dipendono dalla fase procedimentale nel frattempo portata a termine.

Infatti, se il blocco interviene prima ancora che il sistema abbia consentito la creazione in forma elettronica dei documenti da emettere, l'operazione di presentazione deve essere ripetuta quando il collegamento viene ripristinato.

Viceversa, se il blocco interviene solo in fase di stampa dei documenti da emettere, il sistema consente di effettuare la stampa stessa entro i due giorni lavorativi successivi.

Si precisa inoltre che, laddove sia riuscita la stampa della carta di circolazione ma non anche quella del certificato di proprietà (e viceversa), il criterio della contestualità vieta il rilascio del documento emesso accompagnato da un documento provvisorio sostitutivo di quello non emesso dal sistema.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare la stampa del documento mancante entro i due giorni lavorativi successivi.

F) Criterio della contestualità delle operazioni.

Come già evidenziato con circolare 22 febbraio 2002, n. 482/M360/MOT3, la contestualità delle operazioni espletate con procedura S.T.A. determina che:

- gli utenti sono tenuti a richiedere congiuntamente le operazioni di motorizzazione e le connesse operazioni di pubblico registro automobilistico;

- i documenti di circolazione e i documenti di proprietà debbono essere emessi congiuntamente ed altrettanto congiuntamente devono essere consegnati ai titolari degli stessi;

- i documenti richiesti debbono di norma essere elaborati e rilasciati contestualmente alla richiesta.

Ne consegue pertanto che:

- non possono essere accettate le richieste di immatricolazione, di reimmatricolazione e di passaggio di proprietà, espletabili con procedura "S.T.A. cooperante", che non siano corredate dalla corrispettiva richiesta di trascrizione nel pubblico registro automobilistico;

- se per qualsiasi ragione si ottenga la stampa della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento ma non anche quella del certificato di proprietà (o viceversa), il documento emesso e l'eventuale targa non possono essere consegnati;

- non può più essere rilasciata carta di circolazione provvisoria;

- non possono essere accettate richieste di operazioni espletabili con procedura "S.T.A. cooperante" per le quali non si possa procedere alla elaborazione e al rilascio dei documenti nell'arco dell'orario di apertura dello sportello;

- in caso di formalità "S.T.A. cooperante" protocollate dall'Ufficio della Motorizzazione, ma non espletate perché non accettate dal sistema informatico, la relativa documentazione deve essere restituita per la ripresentazione nei giorni successivi.

G) Consegna della documentazione agli Uffici provinciali del D.T.T. e verifica della regolarità.

La consegna della documentazione relativa alle operazioni espletate con procedura S.T.A., avverrà secondo le modalità appresso indicate.

Nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili presso ciascun Ufficio, si auspica l'istituzione di sportelli appositamente dedicati o, in mancanza, di adeguati orari di consegna.

Col supporto dei tabulati di cui al punto 1 del paragrafo C), il controllo della documentazione consegnata deve essere, di norma, effettuato "a vista".

Laddove eccezionalmente ciò non sia possibile, anche al fine di evitare il protrarsi dei tempi di attesa agli sportelli, si richiama l'attenzione sulla esigenza che detto controllo venga comunque effettuato nel più breve tempo possibile.

Si rammenta infatti che, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, la consegna della documentazione deve avvenire entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione è stata espletata e, d'altro canto, la protocollazione ed archiviazione di ciascuna pratica può avvenire solo dopo che ne sia stata verificata la regolarità.

L'eventuale impossibilità di garantire un "controllo a vista" pone, evidentemente, la necessità di rendere certezza in ordine alle pratiche che vengono consegnate ed ai tempi di avvenuta consegna.

In tal caso, la procedura da seguire, in fase di prima attuazione, è la seguente:

- all'atto della consegna, gli Uffici si limitano, sulla base della copia dell'elenco di cui al punto 2 del paragrafo C), al controllo numerico e identificativo delle pratiche e provvedono a depennare le voci del suddetto elenco per le quali non sussiste riscontro documentale;

- gli Uffici restituiscono la suddetta copia dell'elenco dopo averla vistata, datata e timbrata per avvenuta consegna.

In sede di controllo sulla regolarità dei documenti emessi, secondo i principi stabiliti dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 358 del 2000 ed i criteri individuati con la più volte citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, il regime di contestualità impone che, in caso di accertata irregolarità, l'annullamento dell'operazione di motorizzazione irregolare comporta anche l'annullamento della corrispettiva operazione di pubblico registro automobilistico (e viceversa), come da istruzioni fornite con il Manuale ad uso degli Uffici allegato alla circolare n. P4687/60C4/MOT6 del 2 dicembre 2002 (pubblicata sul sito Internet).

In caso di accertate irregolarità, l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone che il documento di circolazione irregolarmente emesso venga restituito all'Ufficio della Motorizzazione entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo.

Al riguardo, nel richiamare quanto già chiarito con la medesima circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, appare evidente che, nell'impossibilità di un controllo "a vista" delle documentazioni presentate, il termine per l'adempimento dell'obbligo di restituzione decorre dalla data di notifica del provvedimento con il quale l'irregolarità viene contestata.

Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono ritenersi responsabili, ai sensi del D.P.R. n. 358 del 2000, della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).

Pertanto, la sospensione dei collegamenti non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.).

H) Gestione degli errori sanabili.

In tema di gestione dei cosiddetti "errori sanabili", e sciogliendo la riserva posta con circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, si fa presente che:

1) se l'errore concerne i dati anagrafici dell'intestatario del documento di circolazione, la rettifica va effettuata, esclusivamente ad opera degli Uffici della Motorizzazione, secondo le modalità già impartite con circolare n. A22/2000/MOT del 14 luglio 2000 (correzione manuale convalidata con timbro dell'Ufficio e firma dell'addetto che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data; aggiornamento della banca dati; versamento di un'unica tariffa ex legge n. 870 del 1986, indipendentemente dal numero di correzioni effettuate);

2) se l'errore concerne i dati tecnici del veicolo:

- l'errata trascrizione del numero di omologazione comporta la necessità di aggiornamento della banca dati e della stampa del duplicato della carta di circolazione, con corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986;

- l'errata trascrizione del numero di telaio comporta unicamente la necessità di una rettifica manuale, con conseguente aggiornamento della banca dati e corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 1).

Infine, appare appena il caso di evidenziare che non sussistono termini perentori entro i quali gli interessati sono tenuti a richiedere l'effettuazione delle predette rettifiche.

I) Richiesta di attivazione dello sportello telematico.

Lo Studio di consulenza automobilistica che intenda attivare uno Sportello telematico deve produrre istanza nei modi previsti dalla circolare 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT, con la sola esclusione della necessità del propedeutico effettivo utilizzo della procedura "Prenotamotorizzazione" per almeno tre mesi.

Allegato 1

Dichiarazione 
 
Il/La sottoscritto/a   
nato/a a    il   
in qualità di [1]    dello Studio di 
consulenza [2]   
codice agenzia   
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dall'art. 26 della legge n. 15 del 1968 e dall'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della medesima legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, 
 
Dichiara 
 
che, in data    , non si è resa possibile l'effettuazione, ai sensi del 
D.P.R. n. 358 del 2000, della formalità di reimmatricolazione relativa al veicolo [3]   
 
a nome di [4]   
per il seguente motivo:   
 
  In fede 
  , Data     
  Firma del dichiarante [5] 
   
   
 
__________ 
[1] Indicare la qualità di "Titolare" in caso di impresa individuale, ovvero la qualità di  
"amministratore" o di "legale rappresentante" in caso di società. 
[2] Indicare la denominazione e la sede dello Studio di consulenza. 
[3] Indicare i dati identificativi del veicolo. 
[4] Indicare le generalità dell'intestatario del veicolo. 
[5] La firma del dichiarante non necessita di autenticazione. 

Circ. Min. interno 21 agosto 2003, n. M/2413/33 - Art. 92, comma 3 del C.d.s. - Applicabilità.

È stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito all'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 92, comma 3, C.d.s., nei confronti del dipendente di un'agenzia di pratiche automobilistiche che, pur privo dell'attestato di idoneità prescritto dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991, rilasci la ricevuta prevista dall'art. 7 della medesima legge.

Al riguardo, quest'Ufficio ritiene che la fattispecie rappresentata non possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 92, comma 3, C.d.s.

Infatti, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso, tra l'altro, anche dell'attestato di idoneità professionale.

Tale requisito, previsto dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991, non è richiesto per ogni singolo dipendente, tanto è vero che, in caso di società, esso può essere posseduto anche da uno soltanto dei contitolari dell'impresa (art. 3, comma 3, legge n. 264 del 1991).

In tale ipotesi, l'impresa può avvalersi, "per gli adempimenti puramente esecutivi" di dipendenti non in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 264 del 1991 (art. 4, comma 2, legge n. 264 del 1991).

Ciò in quanto resta ferma la responsabilità professionale in capo al contitolare dell'impresa in possesso del requisito di cui alla citata lettera f) (art. 4, comma 1, legge n. 264 del 1991).

In questo quadro, il dubbio se la materiale attività di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione rientri tra gli "adempimenti puramente esecutivi" di cui al citato art. 4, comma 2, è sciolto dal successivo art. 7, il quale pone genericamente in capo all'"impresa o società di consulenza" (e non quindi al singolo soggetto titolare del requisito di cui alla lettera f) la possibilità di rilasciare la ricevuta medesima.

Quest'ultima, peraltro, non è predisposta, volta per volta, dal dipendente, ma deve essere conforme al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tale attività, pertanto, non comporta particolari valutazioni di sorta.

D'altra parte, la condotta non può essere sanzionata, ai sensi dell'art. 92, comma 3, C.d.s., in quanto la norma punisce esclusivamente il rilascio "abusivo" della ricevuta e quindi, ad esempio, il rilascio di ricevuta diversa dal documento originale o in mancanza di quest'ultimo, ovvero con indicazione di un termine di efficacia superiore a quello di legge.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 28 ottobre 2003, n. 4121-bis/M360 - Immatricolazione con targa nazionale di veicoli in proprietà di cittadini comunitari.

La presente circolare sostituisce interamente la circolare n. 34/99/MOT del 23 dicembre 1999, che deve pertanto ritenersi abrogata.

Le modifiche apportate sono state evidenziate in "grassetto".

Con la comunicazione interpretativa 96/C 143/04 (G.U. n. C143 del 15 maggio 1996), la Commissione Europea ha avuto modo di chiarire come ciascun cittadino europeo abbia diritto ad immatricolare il proprio veicolo nello Stato membro in cui ha stabilito la sua "normale residenza", intesa come «il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali, oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita».

La stessa Commissione inoltre, in sede di istruzione della procedura di infrazione P/96/4334, ha manifestato l'esigenza di consentire a tutti i cittadini della U.E., che abbiano comunque un legame stabile con il territorio italiano sebbene non vi risiedano normalmente, di immatricolare i propri veicoli con targa nazionale.

Tali principi hanno trovato formale accoglimento anche nell'ambito del nostro ordinamento, in forza della legge 1 agosto 2003, n. 214, con la quale è stato convertito il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 1992), il cui art. 2, comma 7, ha modificato l'art. 134 del codice della strada introducendo il comma 1-bis, il quale prevede che: «Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ... (omissis) ... gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione Europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».

Il legame stabile con il territorio deve pertanto ritenersi comprovato laddove l'interessato abbia stabilito in Italia la propria "residenza normale" o, comunque, sia proprietario od usufruttuario (o possa comunque vantare un diritto di uso o di abitazione) di un immobile o abbia stipulato un contratto di locazione di durata non inferiore a quattro anni regolarmente registrato (secondo le vigenti norme in materia).

 

Deve trattarsi, in ogni caso, di immobili presso i quali gli interessati dimorino abitualmente durante il proprio soggiorno in Italia.

In caso contrario, la riformata norma codicistica fa obbligo di eleggere un domicilio presso una persona fisica residente in Italia, ovvero presso uno Studio di consulenza automobilistica.

Pertanto, può accadere che:

a) il cittadino risieda normalmente in Italia per almeno 185 giorni l'anno e, in tale periodo, dimori abitualmente in un immobile del quale abbia disponibilità a titolo di locazione, di proprietà, ecc.;

b) il cittadino risieda normalmente in Italia per almeno 185 giorni l'anno ma non disponga di un immobile a titolo di locazione, di proprietà, ecc. (ad es. perché ospite di strutture alberghiere o di terzi);

c) il cittadino soggiorni per meno di 185 giorni l'anno in Italia ma, in tale periodo, dimori abitualmente in un immobile del quale abbia la disponibilità a titolo di locazione, di proprietà, ecc.;

Conseguentemente, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000 (cfr. circolare n. 1254/M352/2001 del 5 luglio 2001), all'istanza di immatricolazione, corredata dalle ricevute di versamento delle prescritte tariffe, deve essere allegata:

1) nel caso a):

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si evinca che l'interessato ha stabilito la propria "residenza normale" nel comune ove dispone di un immobile (a titolo di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione o di locazione) nel quale dimora abitualmente, con l'esatta indicazione del relativo indirizzo che dovrà essere trascritto sulla carta di circolazione (v. allegato A); in tal caso, nelle righe descrittive della carta di circolazione è inserita la dizione: "Cittadino U.E. residente normalmente in Italia";

2) nel caso b):

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'interessato ha stabilito la propria "residenza normale" nel comune ove risiede la persona fisica o lo Studio di consulenza presso il quale elegge domicilio, con l'esatta indicazione del relativo indirizzo che dovrà essere trascritto sulla carta di circolazione (v. allegato B); in tal caso, nelle righe descrittive della carta di circolazione è inserita la dizione: "Cittadino U.E. con domicilio eletto presso ..." seguita dal nominativo della persona fisica o dalla denominazione dello Studio di consulenza;

3) nel caso c):

una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante che l'interessato dispone di un immobile (a titolo di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione o di locazione) ove dimora abitualmente durante i periodi di soggiorno in Italia, con l'esatta indicazione del relativo indirizzo che dovrà essere trascritto sulla carta di circolazione (v. allegato C); in tal caso, nelle righe descrittive della carta di circolazione è inserita la dizione: "Cittadino U.E. con dimora abituale in Italia" (1).

Restano in ogni caso salve le vigenti disposizioni in materia di nazionalizzazione di veicoli provenienti da Stati membri della U.E.

(1) Punto corretto dalla circolare 11 novembre 2003, n. 4436/M360.

Allegato A

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 
Il/La sottoscritto/a    , ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle false dichiarazioni, 
 
DICHIARA 
 
di essere nato/a a    
il    , di essere cittadino/a   
di risiedere normalmente in Italia [1] e di dimorare abitualmente nell'immobile ubicato in 
  [2] 
del quale ha disponibilità a titolo di   
  [3]  
 
data     
  Firma del dichiarante [4] 
   
   
 
__________ 
[1] Si intende per "residenza normale" la dimora abituale, per almeno 185 giorni l'anno, nell'ambito del territorio italiano. 
[2] Indicare la via, il numero civico, e la città. 
[3] Inserire una delle seguenti voci: 
- proprietà; 
- usufrutto; 
- uso; 
- abitazione; 
- contratto di locazione stipulato con    il     per la  
durata di anni    e registrato presso l'Ufficio del Registro di    
[4] L'autenticazione della firma non necessita, ma occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Allegato B

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 
Il/La sottoscritto/a    , ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle false dichiarazioni, 
 
DICHIARA 
 
di essere nato/a a    
il    , di essere cittadino/a   
di risiedere normalmente in Italia [1] e di aver eletto domicilio presso 
  [2] 
 
data     
  Firma del dichiarante [3] 
   
   
 
__________ 
[1] Si intende per "residenza normale" la dimora abituale, per almeno 185 giorni l'anno, nell'ambito del territorio italiano. 
[2] Indicare il nome ed il cognome della persona fisica residente in Italia ed il relativo indirizzo ovvero la denominazione dello Studio di consulenza ed il relativo indirizzo. 
[3] L'autenticazione della firma non necessita, ma occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Allegato C

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 
Il/La sottoscritto/a    , ai sensi 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle false dichiarazioni, 
 
DICHIARA 
 
di essere nato/a a    
il    , di essere cittadino/a   
di dimorare abitualmente nell'immobile ubicato in   
  [1] 
del quale ha disponibilità a titolo di   
  [2]  
 
data     
  Firma del dichiarante [3] 
   
   
 
__________ 
[1] Indicare la via, il numero civico, e la città. 
[2] Inserire una delle seguenti voci: 
- proprietà; 
- usufrutto; 
- uso; 
- abitazione; 
- contratto di locazione stipulato con    il     per la  
durata di anni    e registrato presso l'Ufficio del Registro di    
[3] L'autenticazione della firma non necessita, ma occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 28 ottobre 2003, n. 4100/M360 - Immatricolazione di veicoli da parte di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E.

La legge 1 agosto 2003, n. 214, con la quale è stato convertito il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), ha modificato l'art. 134 c.d.s. (D.Lgs. n. 285 del 1992) introducendo il comma 1-bis, il quale prevede che: «Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) ... (omissis) ... sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».

Pertanto, si fa presente che:

1. nel caso di veicolo importato temporaneamente o acquistato in Italia a fini di esportazione, gli Uffici della Motorizzazione procedono al rilascio a nome del connazionali, ai sensi dell'art. 134, comma 1, c.d.s., della targa EE e della relativa carta di circolazione, secondo le ormai note istruzioni impartite con circolare n. 111/96 del 2 agosto 1996 e circolare n. 63/98 del 21 luglio 1998;

2. se il connazionale richiede di immatricolare con targa nazionale, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, c.d.s., gli Uffici della Motorizzazione procedono secondo le modalità stabilite dall'art. 93 c.d.s., avendo cura di:

- acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione del connazionale in uno dei registri A.I.R.E.;

- acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'elezione di domicilio presso una persona fisica residente in Italia ovvero presso uno Studio di consulenza automobilistica;

- annotare sulla carta di circolazione la città, la via e il numero civico presso il quale il connazionale ha eletto domicilio;

- inserire nelle righe descrittive la seguente dizione: "Iscritto A.I.R.E. - Comune di .......... ".

La presente circolare sostituisce interamente la circolare n. 106 del 14 ottobre 1997 la quale, pertanto, deve ritenersi abrogata.

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 4 febbraio 2004, n. 4699/M363 - Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova.

Si ripropone il testo della circolare n. A30/MOT del 2 dicembre 1999, evidenziando in grassetto le modifiche apportate con la presente circolare.

Com'è noto, sulla Gazz. Uff. n. 25 del 30 gennaio 2002 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (di seguito denominato Regolamento), recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Con tale provvedimento sono stati abrogati gli artt. 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del vigente codice della strada, nonché il riferimento, contenuto nel comma 7 del medesimo art. 100, alle targhe di prova. Sono stati inoltre abrogati, per quanto concerne il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, gli artt. 254 e 256, comma 3, i riferimenti alle targhe di prova contenuti negli artt. 258, comma 1, 260, comma 1, e nell'appendice XIII al titolo III, paragrafo O), punto 0.2, nonché le figure III 4/o, III 4/q e III 4/r degli allegati al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III e le lettere b), d), i), ed l) del paragrafo 1, punto 1.3 dell'appendice XIII al titolo III.

Ciò premesso, si rende noto che, in attuazione del Regolamento, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004 i seguenti provvedimenti normativi:

- il decreto ministeriale 20 novembre 2003, n. 374 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, a norma dell'art. 1, comma 3, del Regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo di validità dell'autorizzazione alla circolazione di prova;

- il decreto ministeriale 31 luglio 2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, a norma dell'art. 2, comma 5, del Regolamento, determina la maggiorazione dovuta all'erario nel caso di produzione delle targhe di prova da parte dei soggetti esercenti, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominati studi di consulenza.

Appare pertanto necessario ridefinire l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova, alla luce delle intervenute modifiche normative.

1. Premessa.

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento non devono essere muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del codice della strada, ma devono essere provvisti di un'autorizzazione per la circolazione di prova.

2. Autorizzazione per la circolazione di prova.

2.1) - Soggetti ai quali può essere rilasciata

L'autorizzazione per la circolazione di prova può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento:

- alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;

- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;

- ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l'attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite "on line");

- alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 km;

- agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

- alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

- alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;

- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;? ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l'attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite "on line");

- agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

L'elencazione è tassativa e non ammette deroghe.

2.2) - Richiesta e documentazione

Per ottenere l'autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare apposita domanda, compilata utilizzando il modello unificato TT2119:

- all'Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria dell'impresa richiedente (non rilevano viceversa le mere unità locali, non essendo possibile il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova rispetto a queste ultime);

- ovvero, ad uno studio di consulenza che abbia ottenuto l'abilitazione di cui al successivo al paragrafo 7).

Alla domanda devono essere allegati:

a) ricevuta di versamento di 5,16 euro sul conto corrente postale n. 9001;

b) ricevuta di versamento di 20,66 euro sul conto corrente postale n. 4028;

c) ricevuta di versamento, sul conto corrente postale n. 121012, dell'ammontare precisato nel successivo paragrafo 4.1);

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata, la sede principale o secondaria per la quale viene richiesta l'autorizzazione alla circolazione di prova, nonché la qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc., secondo le istruzioni generali in materia di autocertificazione impartite con circolare n. 1254/M352/2001 del 5 luglio 2001, quando dette qualità siano certificabili dalla C.C.I.A.A.; in caso contrario, le predette qualità debbono essere comprovate a mezzo di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

e) per gli Istituti universitari e gli Enti pubblici di ricerca è sufficiente che sia indicata la norma in forza della quale l'Istituto o l'Ente è stato istituito, nonché la relativa sede;

f) per gli Enti privati di ricerca, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di costituzione e l'attività svolta.

2.3) - Esame della richiesta e della documentazione

Il diritto ad usufruire dell'autorizzazione alla circolazione di prova scaturisce dal fatto che in capo al richiedente si realizzino le condizioni ed i presupposti indicati ai paragrafi 1) e 2.1) e che ne venga fornita prova attraverso l'esibizione della documentazione indicata al paragrafo 2.2).

È dunque sufficiente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il semplice controllo documentale, fermo restando l'obbligo, per l'Ufficio provinciale della Motorizzazione, di esperire i prescritti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati.

Si segnala, inoltre, che non sussiste alcuna limitazione in ordine al numero delle autorizzazioni rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto e, pertanto, non assume alcun rilievo l'accertamento preventivo del numero di dipendenti occupati nell'ambito dell'azienda richiedente.

2.4) - Rilascio dell'autorizzazione

Le autorizzazioni sono rilasciate, utilizzando le procedure informatiche illustrate nelle istruzioni contenute nel file "RPA-MAN-2.6.4" del CD già trasmesso agli Uffici provinciali, sul modulo a striscia continua a due carte (la prima per il richiedente, la seconda per gli atti) Mod. DTT 565I.

Pertanto, devono ritenersi fuori uso i moduli:

- MC 858/F - "Autorizzazione per la circolazione di prova degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori";

- MC 861 - "Autorizzazione per la circolazione di prova delle macchine agricole soggette ad immatricolazione";

- MC 865 - "Autorizzazione per la circolazione di prova delle macchine operatrici soggette a registrazione".

La procedura informatica predisposta consente:

- di non dover più trattare moduli diversi, per i diversi tipi di autoveicoli da autorizzare per la circolazione di prova, semplificando le operazioni di magazzino;

- di non dover riempire a mano i suddetti moduli, con le note conseguenze derivanti dalla scarsa leggibilità, dalla possibilità di correzioni indebite e di falsificazioni;

- di poter disporre di una base dati in linea, sempre disponibile ed aggiornabile con estrema semplicità;

- di ridurre il carico operativo derivante dalle richieste di informazioni degli organi di polizia, dal momento che i dati sulle autorizzazioni per la circolazione di prova sono disponibili in linea per tutte le centrali operative di tutte le specialità di polizia;

- di azzerare il carico operativo derivante dalla fornitura di dati semestrali al Ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che quest'ultima viene realizzata direttamente ed automaticamente dal Centro elaborazione dati.

2.5) - Nuove modalità di fornitura dei dati di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549

Si conferma che l'ultimo aggiornamento che gli Uffici provinciali dovevano trasmettere per posta, ai sensi della citata legge n. 549 del 1995, era quello relativo alle targhe rilasciate o restituite nel corso del secondo semestre del 1999.

Gli aggiornamenti successivi, ad iniziare da quelli relativi al primo semestre 2000, s'intendono eseguiti con l'inserimento nell'archivio magnetico delle posizioni per le quali si rilascia, si rinnova o si revoca l'autorizzazione.

Resta a carico del Centro elaborazione dati di questo Dipartimento provvedere ad inoltrare telematicamente, al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati inseriti in archivio dagli Uffici provinciali.

2.6) - Rinnovo

L'art. 1, comma 2, del Regolamento fissa in un anno la validità dell'autorizzazione per la circolazione di prova (es. un'autorizzazione rilasciata il 10 febbraio 2003 scade il 10 febbraio 2004).

L'autorizzazione è rinnovata previa verifica del permanere dei requisiti richiesti per il primo rilascio. La richiesta di rinnovo è presentata con le modalità previste al paragrafo 2.2), tranne il versamento sul conto corrente postale 121012, che non è dovuto essendo il richiedente già in possesso della targa di prova.

Le richieste di rinnovo possono essere presentate prima della scadenza, a tutela degli interessi del richiedente che desideri evitare interruzioni nell'utilizzazione dell'autorizzazione. In ogni caso, tuttavia, il nuovo termine di validità dell'autorizzazione comincia a decorrere dalla data di stampa della autorizzazione rinnovata.

Tenuto conto, inoltre, che le imposizioni fiscali gravanti sul possesso delle targhe di prova hanno a riferimento l'anno solare, ed in assenza di specifiche prescrizioni regolamentari in ordine ai termini entro i quali, successivamente alla scadenza annuale, gli interessati sono tenuti a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova, si dispone che:

- per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno;

- per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell'anno successivo.

Resta in ogni caso fermo che:

- trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati potranno esclusivamente proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa targa;

- successivamente alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è preclusa la possibilità di utilizzare l'autorizzazione (scaduta e non ancora rinnovata) e la relativa targa.

Verificata la domanda e la documentazione, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione, ovvero lo studio di consulenza abilitato, provvede al rinnovo dell'autorizzazione stampandone gli estremi su un nuovo modulo DTT 565I, in sostituzione del precedente che viene ritirato.

2.7) - Aggiornamento

L'autorizzazione alla circolazione di prova è aggiornata ogni qualvolta vi sia un mutamento riferito al soggetto intestatario (es. variazione di sede, variazione della ragione sociale, ecc.), purché sia tale da non comportare l'estinzione del soggetto stesso e la costituzione di un nuovo ente, nel qual caso si rende necessario il rilascio di una nuova autorizzazione in capo al nuovo soggetto e la revoca dell'autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto.

A titolo di mera esemplificazione, mentre la trasformazione societaria non comporta la creazione di un nuovo soggetto giuridico (poiché in tal caso la società abbandona semplicemente il tipo sociale cui apparteneva - es. società a responsabilità limitata - assumendo un nuovo tipo sociale - es. società per azioni - ma senza per ciò introdurre soluzioni di continuità), la fusione societaria implica necessariamente l'estinzione della società che viene incorporata o che si unisce ad altre per la creazione di un nuovo soggetto giuridico.

Ai soli fini fiscali, appare inoltre opportuno che sull'autorizzazione alla circolazione di prova rilasciata al nuovo soggetto venga annotato, nelle righe descrittive, che la stessa sostituisce l'autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto, indicando il relativo numero di targa di prova e la data dell'ultimo rinnovo.

2.8) - Revoca

La revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova è disposta dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata.

In proposito, si sottolinea che detta revoca non possiede carattere sanzionatorio poiché non viene disposta in presenza della commissione di illeciti.

Occorre infatti osservare che, per le irregolarità nell'uso delle autorizzazioni alla circolazione di prova, l'art. 1, comma 5, del Regolamento pone rinvio alle sanzioni contenute nell'art. 98, commi 3 e 4, del codice della strada, il quale prevede, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ma non la revoca dell'autorizzazione.

Deve escludersi, quindi, la possibilità di adozione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova inteso come provvedimento sanzionatorio e pertanto motivato con riferimento alle irregolarità accertate dagli organi di controllo.

A seguito dell'adozione del provvedimento di revoca, l'interessato è tenuto alla restituzione dell'autorizzazione presso l'Ufficio provinciale competente ed alla contestuale distruzione della relativa targa.

2.9) - Restituzione volontaria

L'intestatario dell'autorizzazione alla circolazione di prova può, in ogni momento, chiedere la cessazione della stessa, mediante istanza in bollo da presentare al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione unitamente all'autorizzazione.

In tal caso, l'intestatario è anche tenuto a distruggere la relativa targa.

L'Ufficio della Motorizzazione, preso atto della richiesta, provvede ad annotare la cessazione della targa di prova nel sistema informatico.

3. Uso dell'autorizzazione.

I veicoli muniti dell'autorizzazione e della targa per la circolazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, a condizione che vengano impiegati per gli scopi consentiti: prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

A norma dell'art. 1, comma 4, del Regolamento, l'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.

Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione stessa, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega.

Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita.

Con gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice di tali veicoli sia pure attraverso il suo legale rappresentante in Italia, ovvero ad un concessionario munito di regolare mandato della casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, può essere trasportato, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica, un carico utile di proprietà della fabbrica stessa in luogo di zavorra.

A tali fini, sulle relative autorizzazioni viene riportata, a richiesta, la seguente annotazione: «Qualora la targa di prova venga applicata ad un veicolo per il trasporto di cose, nuovo di fabbrica, prodotto dalla fabbrica .......... e che circoli a scopo di prova tecnica, tale veicolo può trasportare, in luogo di zavorra, un carico utile di proprietà del titolare della presente autorizzazione», utilizzando le righe descrittive della maschera "TGPV".

L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti.

4. Targhe di prova.

L'art. 2, comma 3, del Regolamento ha introdotto una rilevante semplificazione in tema di targhe di prova, riducendole ad una sola tipologia, rappresentata graficamente nell'allegato al Regolamento stesso, a fronte delle quattro sinora previste (per autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, macchine operatrici).

Tuttavia, ai fini fiscali, appare rilevante che l'interessato indichi, all'atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto dell'attività svolta dallo stesso (es. fabbrica o commercio di soli motocicli o di soli autoveicoli, ecc.)

Detta indicazione è riportata sull'autorizzazione alla circolazione di prova.

La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici e corrisponde, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento, al numero dell'autorizzazione alla circolazione di prova. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero.

La targa è trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione per la circolazione di prova.

4.1) - Produzione delle targhe di prova

L'ulteriore ed innovativa semplificazione introdotta dal Regolamento e dai relativi decreti attuativi consiste nell'affidamento della produzione delle targhe di prova anche agli studi di consulenza che abbiano i requisiti indicati al paragrafo 7. Tali soggetti, una volta abilitati, producono le targhe di prova utilizzando apparecchiature appositamente omologate dalla Direzione generale della Motorizzazione (cfr. circolare n. 2006/404 del 13 novembre 2001 in tema di omologazione delle apparecchiature).

Nulla è variato, invece, in tema di approvvigionamento delle targhe di prova destinate al fabbisogno degli Uffici provinciali, al quale continua a provvedere l'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dall'Istituto Poligrafico dello Stato è fissato in 14,94 euro, derivante dalla somma del "costo di produzione" e della "quota di maggiorazione" prevista dall'art. 101, comma 1, del codice della strada; il relativo ammontare deve essere versato sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

Il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dagli studi di consulenza abilitati è libero. Ad esso si aggiunge il versamento, a mezzo dello stesso conto corrente postale n. 121012, della sola "quota di maggiorazione" pari a 5,50 euro.

Di conseguenza, all'atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova da effettuarsi con le modalità descritte al paragrafo 2.2), deve essere esibita la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 121012:

- della somma di 14,94 euro, se la targa viene fornita dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione;

- della somma di 5,50 euro, se la targa viene prodotta da uno Studio di consulenza.

5. Riconoscimento reciproco delle targhe prova con altri Stati.

L'Austria, con legge federale del 30 dicembre 1982, ha previsto, tra l'altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana sono ammessi alla circolazione in Austria. In considerazione di ciò è stato consentito ai veicoli muniti di targa prova austriaca il transito sul territorio italiano.

L'Italia e la Germania hanno stipulato un accordo bilaterale, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, per l'ammissione alla circolazione, ciascuna nel proprio territorio, di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati dall'altro Paese (S.O.G.U. n. 87 del 15 aprile 1994).

Analogo accordo è stato stipulato, con decorrenza 1° maggio 1995, con la Repubblica di San Marino (S.O.G.U. n. 164 del 15 luglio 1995).

6. Smarrimento, sottrazione e distruzione della targa e della relativa autorizzazione alla circolazione di prova.

L'art. 3 del Regolamento prevede che il titolare dell'autorizzazione:

a) in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione:

- ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia e provveda alla distruzione della relativa targa;

- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di resa denuncia, e si munisca di una nuova targa;

b) in caso di deterioramento dell'autorizzazione:

- provveda a distruggere la relativa targa;

- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, restituendo al contempo quella deteriorata, e si munisca di una nuova targa;

c) in caso di smarrimento o sottrazione della targa:

- ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia;

- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di resa denuncia e della restituzione della precedente autorizzazione e si munisca di una nuova targa;

d) in caso di distruzione o di deterioramento della targa:

- provveda a munirsi di un nuovo esemplare, previa distruzione della targa deteriorata.

Nei casi previsti alle precedenti lett. b) e c), l'autorizzazione è restituita all'Ufficio della Motorizzazione (che ne annota la cessazione nel sistema informatico) o allo Studio di consulenza presso il quale viene presentata la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione.

In quest'ultimo caso, lo Studio di consulenza allega l'autorizzazione restituita dall'utente alla documentazione relativa al rilascio della nuova autorizzazione, che deve essere consegnata all'Ufficio della Motorizzazione secondo le modalità illustrate nel successivo punto 7.3).

Se successivamente alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione il titolare rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.

Ai soli fini fiscali, in tutti i casi in cui è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione, nelle righe descrittive di quest'ultima sono annotati gli estremi dell'autorizzazione cessata.

7. Modalità di attivazione degli Studi di consulenza al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova ed alla stampa delle relative targhe.

7.1) - Attivazione degli Studi di consulenza

Gli Studi di consulenza che intendono svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova, presentano apposita istanza (in bollo) all'Ufficio provinciale della Motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede, secondo lo schema riprodotto in allegato 1.

L'Ufficio provinciale della Motorizzazione consente il collegamento con il Centro elaborazione dati della Motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, consegna una copia delle istruzioni ad uso degli Studi di consulenza contenute nel file "RPAMAN-2.6.4" e assegna un quantitativo di moduli in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa richiedente, dopo aver verificato che quest'ultima:

a) risulti regolarmente autorizzata dalla Provincia all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

b) sia abilitata alla procedura "prenotamotorizzazione";

c) usufruisca di un collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Motorizzazione privo di concentratori intermedi;

d) sia dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e di apparecchiatura omologata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, per la produzione delle targhe di prova.

A tale ultimo riguardo, si fa presente che, al momento, risulta omologata, con certificato del 17 giugno 2002, l'apparecchiatura della ditta FABRICAUTO - modello FA78 - nonché, con certificato del 13 gennaio 2003, l'apparecchiatura della ditta Erich UTSCH AG - modello ECO 25 . Si fa riserva di comunicare gli estremi di omologazione delle apparecchiature che saranno successivamente omologate.

Al fine dell'attivazione del collegamento con il Centro elaborazione dati della Motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione inserisce il codice "SI" nel campo "abilitazione targhe di prova", il valore "SU" nel campo "funzione" ed il codice agenzia nel campo "codice utenza" della maschera "UTAG" con le modalità indicate nelle istruzioni ad uso degli Uffici provinciali contenute nel file "RPA-MAN-2.6.4". Ricevute tali informazioni, il Centro elaborazione dati della motorizzazione provvede a configurare ed a rendere operativo lo Studio di consulenza.

Una volta abilitato, lo studio di consulenza espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna allegata al decreto ministeriale n. 374 del 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  

L'Ufficio provinciale della Motorizzazione provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 9 del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le verifiche necessarie per assicurare la corretta applicazione delle procedure previste dal Regolamento, anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica abilitate.

7.2) - Presa in carico e rendicontazione dei Moduli DTT 565I

Dell'avvenuta consegna dei moduli DTT 565I è redatto apposito verbale, copia del quale è consegnato allo studio di consulenza. In detto verbale sono indicati la data dell'avvenuta consegna, il numero dei moduli consegnati e le generalità della persona che li ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile sottoscrive il verbale unitamente alla persona che ha ricevuto i moduli e vi appone il timbro dell'Ufficio.

La presa in carico e l'utilizzo dei moduli sono annotati, a cura dello studio di consulenza, in apposito registro cartaceo, rilegato e recante pagine numerate. L'Ufficio provinciale della Motorizzazione appone sull'ultimo foglio del registro la seguente dicitura: «Il presente registro dello Studio di consulenza......... consta di numero... pagine», seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell'Ufficio.

Nel predetto registro, un fac-simile del quale è riprodotto in Allegato 2, sono indicati la data di ritiro dei moduli, il numero di moduli ritirati, il numero di moduli utilizzati ogni giorno, distinguendo i moduli correttamente utilizzati da quelli scartati per errori di stampa o per qualunque altra causa.

La contabilizzazione progressiva dei moduli utilizzati o scartati è impostata in senso decrescente, in modo da riportare a zero i moduli presi in consegna, secondo l'esemplificazione riportata in Allegato 3.

I moduli scartati sono distrutti, a cura dello studio di consulenza, non prima di un anno decorrente dalla data di consegna.

7.3) - Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della relativa targa da parte degli Studi di consulenza

Alla ricezione di ciascuna istanza, lo studio di consulenza abilitato accerta l'identità del richiedente e ne acquisisce la fotocopia del documento di identità, verifica l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione, l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati della Motorizzazione.

Quest'ultimo, effettuati i controlli e gli aggiornamenti d'archivio, consente allo Studio di consulenza di stampare immediatamente il documento richiesto. Stampato il documento, lo Studio di consulenza produce la relativa targa di prova con l'apparecchiatura omologata di cui è dotata e consegna immediatamente documento e targa al richiedente.

Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di consulenza chiede al Centro elaborazione dati della Motorizzazione, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l'elenco dei documenti emessi nella giornata. Il Centro elaborazione dati della Motorizzazione provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'Ufficio provinciale della Motorizzazione competente per territorio.

Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo studio di consulenza, corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, è consegnato al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione. Quest'ultimo controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.

In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine previsto, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione cancella il documento irregolarmente emesso dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione.

Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo studio di consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all'Ufficio provinciale della Motorizzazione che provvede alla sua distruzione.

Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione sospende l'operatività del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Motorizzazione fino alla restituzione del documento irregolarmente emesso e segnala l'accaduto alla competente Provincia, al fine della eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 9 della legge n. 264 del 1991, nonché agli organi di polizia affinché possano provvedere al il ritiro del documento.

Il collegamento telematico è sospeso, per la prima volta, per un periodo non superiore a un mese; per la seconda volta, per un periodo non superiore a tre mesi e, per la terza volta, per un periodo non inferiore ad un anno.

Durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, lo Studio di consulenza non può esporre, all'esterno dei locali ove ha sede, l'insegna il cui prototipo è allegato al decreto ministeriale n. 374 del 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono comunque ritenersi responsabili della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).

Pertanto, la sospensione del collegamento non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.).

8. Entrata in vigore. Disposizioni transitorie.

Le disposizioni contenute nella presente circolare entrano in vigore il 15 marzo 2004.

A decorrere dalla medesima saranno attivate le procedure informatiche di gestione e le procedure informatiche di abilitazione degli Studi di consulenza.

Nelle more, gli Studi di consulenza in possesso dei requisiti previsti possono, sin d'ora, inoltrare richiesta di abilitazione all'Ufficio provinciale della Motorizzazione competente per territorio.

Le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni mantengono la loro validità fino alla scadenza annuale. Pertanto, le nuove autorizzazioni e le nuove targhe sono rilasciate:

- dalla data di entrata in vigore della presente circolare, per i primi rilasci;

- dalla data di scadenza dell'autorizzazione, per i rinnovi.

Alle domande di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i richiedenti devono perciò allegare, oltre la documentazione prevista al punto 2.6), anche le targhe di prova vecchio tipo di cui sono in possesso, per la sostituzione con targhe nuovo tipo. Le targhe vecchio tipo, ritirate all'atto del rinnovo sono distrutte a cura degli Uffici della Motorizzazione secondo le modalità in uso e nel sistema informatico ne è annotata la cessazione.

Ai soli fini fiscali, nelle righe descrittive delle nuove autorizzazioni sono annotati gli estremi delle autorizzazioni sostituite.

9. Abrogazioni.

Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono abrogate la circolare n. A30/MOT del 2 dicembre 1999 e la circolare n. 478/M363 del 18 febbraio 2002, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet www.infrastrutturetrasporti.it.

Allegato 1

SCHEMA DI DOMANDA 
di abilitazione al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova 
e per la stampa delle relative targhe 
 
  All'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di 
   
 
Il/la sottoscritto/a    nato/a a   
il    e residente a [1]   
in qualità di [2]   
dello Studio di consulenza denominato [3]   
con sede in [4]   
chiede, in nome e per conto del medesimo Studio di consulenza, l'abilitazione al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e alla stampa delle relative targhe, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
 
A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000), dichiara che la suindicata impresa o società di consulenza: 
- è autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, 
ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, dalla Provincia 
di    con provvedimento n.    del   
ed è munita del "codice agenzia" n.   
- è abilitata all'uso della procedura "Prenotamotorizzazione" dal    con il codice 
identificativo   
- usufruisce di un collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Motorizzazione privo di concentratori intermedi; 
- è dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e 
di apparecchiatura per la produzione delle targhe di prova marca   
modello    , n. di matricola    , omologata con certificato del 
  , ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
 
Allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
Data:     
 
  Firma del richiedente [5] 
   
   
 
   
[1] Indicare per esteso l'indirizzo di residenza. 
[2] Indicare la qualità o la carica in base alla quale il richiedente agisce in nome e per conto dell'impresa o della società di consulenza. 
[3] Indicare per esteso la denominazione dello Studio di consulenza e la ragione sociale dell'impresa o della società titolare. 
[4] Indicare per esteso l'indirizzo della sede dello Studio di consulenza. 
[5] La firma non deve essere autenticata. 

Allegato 2

Registrazione contabile dei moduli DTT 565I

Pagina n. 1

DATA   NUMERO   NUMERO   DATA DI  TOTALE   NUMERO  NUMERO  
DI PRESA IN  MODULI   MODULI DA   UTILIZZAZIONE  MODULI  AUTORIZZAZIONI  MODULI 
CONSEGNA  PRESI IN   UTILIZZARE    UTILIZZATI  DI PROVA  SCARTATI 
  CONSEGNA        RILASCIATE   
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Allegato 3

Registrazione contabile dei moduli DTT 565I

Pagina n. 1

DATA   NUMERO   NUMERO   DATA DI  TOTALE   NUMERO  NUMERO  
DI PRESA IN  MODULI   MODULI DA   UTILIZZAZIONE  MODULI  AUTORIZZAZIONI  MODULI 
CONSEGNA  PRESI IN   UTILIZZARE    UTILIZZATI  DI PROVA  SCARTATI 
  CONSEGNA        RILASCIATE   
05.01.04  40  40  07.01.04 
    36  15.01.04 
    31  28.01.04 
    28  09.02.04  10 
    .....  .....  .....  .....  ..... 
    03.03.04  ***  ***  *** 
01.03.04  40  ***  ***  ***  ***  *** 
    40  08.03.04 
    32  11.03.04 
    .....  .....  .....  .....  ..... 

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 19 febbraio 2004, n. T1273/60C4/MOT6 -  Procedura "prenota macchine agricole".

Si comunica che dal giorno 24 febbraio 2004 sarà resa disponibile, per gli studi di consulenza automobilistica già abilitati al "prenota motorizzazione", la procedura "prenota macchine agricole".

Gli operatori potranno connettersi con il sistema informatico di questo Dipartimento con le stesse modalità, matricole e password attualmente utilizzate.

Attraverso la transazione PR89 sarà possibile inserire tutti i dati richiesti ed ottenere il giorno successivo presso gli uffici provinciali di questo Dipartimento la targa e la carta di circolazione.

Si fa presente inoltre che sono state adeguate alla gestione delle macchine agricole le procedure già in uso (maschere PRSU, PR16 e ALNZ).

Circ. Min. infrastrutture e trasporti 24 febbraio 2004, n. 381/M352 - D.P.R. n. 358 del 2000. Approvvigionamento di targhe di immatricolazione destinate al fabbisogno degli Studi di consulenza automobilistica abilitati alla procedura "S.T.A. cooperante".

Continuano a pervenire a questa sede segnalazioni concernenti Studi di consulenza automobilistica i quali lamentano, da un lato, l'impossibilità di restituire quantitativi di targhe, prese in carico per l'espletamento delle operazioni di immatricolazione e di reimmatricolazione con procedura "S.T.A. cooperante", ritenuti eccedenti rispetto al proprio fabbisogno e, dall'altro, di ottenere la consegna di un numero di targhe al di sotto dei quantitativi stabiliti con Lett.Circ. 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001.

Al riguardo, appare necessario chiarire che:

1. l'art 4, comma 3 del D.P.R. n. 358 del 2000 prescrive che allo Studio di consulenza abilitato sia assegnato un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette autoadesive sufficiente a coprire il fabbisogno mensile.

Ciò posto, si sottolinea che l'intento della citata Lett.Circ. 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001 era soltanto quello di assicurare l'operatività degli Studi di consulenza nella prima fase attuativa della nuova procedura, e non quello di fissare una regola generale ed inderogabile. In sostanza, si è trattato di una iniziale scelta di opportunità e non di legittimità.

Pertanto, considerato l'attuale stato di attuazione della disciplina dello sportello telematico dell'automobilista e tenuto conto che la stessa norma regolamentare subordina l'approvvigionamento al reale fabbisogno di ciascuno Studio di consulenza, nulla osta acché gli Uffici della Motorizzazione assegnino, a richiesta degli interessati, quantitativi di targhe anche al di sotto dei minimi indicati nella predetta circolare.

2. quanto precisato al punto 1) appare funzionale anche alla necessità di arginare il fenomeno inverso rappresentato dalla diffusa richiesta, da parte degli Studi di consulenza, di restituire le targhe ritenute eccedenti.

A tale proposito, occorre evidenziare che tali richieste non possono trovare accoglimento, poiché determinano un ingiustificato aggravamento delle già complesse procedure di rendicontazione amministrativo-contabile cui debbono attenersi tutti gli Uffici della Motorizzazione.

Tanto più che, nella maggior parte dei casi, dette richieste sono motivate semplicemente dalla futile pretesa di dismettere targhe recanti una numerazione ritenuta "obsoleta" e, conseguentemente, di ottenere una nuova fornitura di targhe recanti una numerazione più "attuale".

In tal senso, si richiamano gli Uffici in indirizzo e le Associazioni di categoria, cui la presente circolare è diretta per conoscenza, a voler sensibilizzare gli operatori ad una più responsabile gestione della propria attività imprenditoriale, che implica anche la capacità professionale di informare correttamente la propria clientela in ordine alla funzione svolta dalle targhe di immatricolazione, che è esclusivamente quella tecnico-amministrativa di individuare i veicoli cui sono associate.

Circ. 10 maggio 2004, n. 1493/Segr. - Revisione dei veicoli in sedi diverse da quelle degli Uffici periferici D.T.T.

Con circolare n. 39/98 del 29 aprile 1998 (D.G.) sono stati tra l'altro individuati i soggetti privati facoltizzati a presentare agli Uffici periferici D.T.T. richiesta di espletamento delle operazioni di revisione dei veicoli in una sede attrezzata, ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870.

Con la presente si intende ricomprendere tra tali soggetti anche gli studi di consulenza automobilistica.

Si richiama tuttavia in proposito quanto già evidenziato con la citata circolare n. 39/98 del 29 aprile 1998 (D.G.) e cioè che le richieste potranno essere accolte nella misura in cui l'espletamento di dette operazioni non costituisca impedimento o ritardo all'attività istituzionale da svolgersi presso gli Uffici, né eccessivo aggravio per gli operatori.

Al fine dell'ottenimento delle prestazioni dovrà essere individuata la sede attrezzata (privata) di svolgimento delle operazioni tecniche; saranno inoltre elencati per targa ed intestatario i veicoli oggetto della seduta. A tale riguardo si specifica che ove taluni di questi non potessero essere presentati sarà consentito di sostituirli esclusivamente con altri del medesimo intestatario.

Valgono, naturalmente, tutte le disposizioni via via emanate a regolamentare sotto ogni profilo lo svolgimento delle operazioni fuori della sede degli Uffici periferici D.T.T.

Circ. Min. Infrastrutture e trasporti prot. n. 4082/M360 del 26 gennaio 2006 - Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 - Attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole - Aggiornamento delle carte di circolazione relative alle macchine agricole.conseguente alla variazione della ragione sociale o della denominazione della società agricola.

             Sulla G.U. n. 94 del 22 aprile 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 il cui art. 14, comma 13, prevedeva che: “La legge 8 agosto 1991, n. 264 non si applica all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni”.

           Attesa la genericità della formulazione letterale della norma, questa Direzione aveva inizialmente ritenuto di non poterne dare applicazione compiuta, non essendo stati individuati espressamente i soggetti che, nell’intento del legislatore, avrebbero dovuto essere esentati dal rispetto delle disposizioni statuite dalla legge n. 264/1991, al fine dell’esercizio dell’attività di consulenza riferita alla circolazione delle macchine agricole.

             Ciò premesso, si evidenzia che la predetta norma ha recentemente subito una modifica ad opera dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 (pubblicato sulla G.U. n. 137 del 15 giugno 2005), il quale ha più chiaramente disposto che: “La legge 8 agosto 1991, n. 264 non si applica all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l’attività agromeccanica ….(omissis)… maggiormente rappresentative a livello nazionale”.

 Conseguentemente, avendo lo stesso legislatore risolto gli iniziali dubbi interpretativi in ordine all’ambito soggettivo di applicabilità della disposizione, si rende possibile segnalare le Organizzazioni professionali che, al momento, appaiono soddisfare i requisiti prescritti:

1.      Confederazione Nazionale Coldiretti;

2.      Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana;

3.      Confederazione Italiana Agricoltori;

4.      Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola;

5.      Confederazione Agromeccanici.

 

Ogni altra Organizzazione professionale che, nell’ambito del settore di riferimento, ritenga di possedere il requisito della maggiore rappresentatività a livello nazionale, potrà darne segnalazione a questa Direzione Generale che provvederà alle necessarie verifiche presso le competenti Istituzioni.

Il libero accesso agli sportelli della Motorizzazione è consentito a tutte le predette Organizzazioni professionali per il tramite delle proprie strutture territoriali, di cui ciascuna di esse si avvale per l’esercizio della propria attività.

Il libero accesso deve ritenersi in ogni caso limitato, per espressa previsione normativa, all’espletamento degli adempimenti riferiti esclusivamente alle operazioni di motorizzazione relative alle macchine agricole.

Non ricorrendo l’applicabilità delle norme stabilite dalla legge n. 264/1991, è evidente che si prescinde sia dal possesso della autorizzazione provinciale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sia dal possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività stessa.

Ciò rende ragione della esigenza di adottare opportune cautele che valgano ad evitare possibili abusi.

Pertanto, si evidenzia la necessità che le strutture territoriali delle predette Organizzazioni professionali individuino le persone fisiche che debbono essere preventivamente accreditate (vale a dire identificate) presso ciascuno degli Uffici della Motorizzazione ove si intende operare.

L’accreditamento è effettuato “una tantum” su istanza (in carta semplice) del soggetto munito dei poteri di rappresentanza legale di ciascuna struttura territoriale, redatta conformemente ai contenuti dello schema allegato e contenente l’elenco dei nominativi delle persone fisiche che accederanno allo sportello.

Si fa presente, peraltro, che non sussiste alcun limite minimo o massimo rispetto al numero delle persone che possono essere delegate ad accedere agli sportelli.

All’istanza debbono essere allegate le fotocopie dei documenti di identità o di riconoscimento, in corso di validità, di ciascuna persona fisica indicata nell’elenco e, nel caso di cittadini extracomunitari, una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.

            Ciascuna struttura territoriale provvederà ad aggiornare, con le medesime modalità, l’elenco dei nominativi delle persone legittimate ad accedere agli sportelli della Motorizzazione.

            Verificata la regolarità formale dell’istanza e della documentazione allegata, l’Ufficio della Motorizzazione rilascerà un codice meccanografico identificativo che dovrà essere utilizzato al fine della presentazione delle pratiche.

            Successivamente, l’Ufficio della Motorizzazione procederà ad effettuare, come di consueto, verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in seno all’istanza.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad una scrupolosa applicazione delle istruzioni applicative contenute nella presente circolare.

 Allegato 1

 (Schema di domanda ai fini dell’accreditamento per l’accesso agli sportelli della Motorizzazione)

 

All’Ufficio della Motorizzazione di

_____________

 

 

OGGETTO: Accreditamento per l’espletamento delle operazioni di motorizzazione relative alle macchine agricole – Art. 4, comma 6, decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 – Circolare prot. n. 4082/M360 del ………….

Il/la sottoscritto/a_______________nato/a_________________il_________residente in ______________via  _______________________________________, in qualità di______________________________(1) della struttura territoriale ____________________________________________________________ facente capo all’Organizzazione professionale______________________________________________________, chiede il rilascio del codice meccanografico di identificazione per l’espletamento delle operazioni di motorizzazione relative alle macchine agricole.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dalle false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 dichiara:

a) di essere __________________________________________________________________________(1);

b) di delegare le seguenti persone all’accesso agli sportelli di codesto Ufficio:

 

 

 

 

 

Cognome e Nome

Luogo e

Data di nascita

Residenza

Cittadinanza

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

            Allega alla presente:

-          fotocopia non autenticata del proprio documento di identità/riconoscimento (2);

-          fotocopia non autenticata dei documenti di identità/riconoscimento delle persone di cui al precedente elenco;

-          fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno di _____________________.

 

Data __________________

 

Firma (3)

___________________________

 

 Note:

(1) Indicare la qualità in forza della quale sono conferiti i poteri di rappresentanza legale della struttura.

(2) Necessaria solo se la domanda non è sottoscritta innanzi al dipendente addetto dell’Ufficio della Motorizzazione.

(3) La firma non necessita di autenticazione.