1. Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonché per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla L. 15 dicembre 1967, n. 1235 , si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 , le sanzioni amministrative stabilite nella tabella annessa alla presente legge.
Dette sanzioni amministrative sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilità con il conducente.
Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce (1).
[] (2).
[] (2).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, il quale ha disposto che la parola «soprattassa», ovunque ricorra nella presente legge, sia sostituita da «sanzione amministrativa».
(2) Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
2. Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'art. 38 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'art. 137 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , nonché dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.
Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5, L. 11 febbraio 1971, n. 50 , e dell'art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida.
L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative.
Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nella misura intera.
Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le sanzioni amministrative sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza (3).
(3) Articolo così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203
3. Contro l'ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.
I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.
L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facoltà di adire l'autorità giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno trasmettere all'intendente di finanza competente per territorio, perché provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli uffici regionali.
5. È abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.
6. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella delle infrazioni (4)
articolo 17. (19).
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(11) L'art. 9 della legge 21 luglio 1984, n. 362, dispone che le soprattasse stabilite nell'art. 5, comma 49, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, devono intendersi sostitutive di quelle previste ai nn. 1 e 2 della presente tabella.
(12) Numero abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
(13) Numero così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
(14) Numero così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203
(15) Numero così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
(16) Numero così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
(17) Numero abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
(18) Numero così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
(19) Numero così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203,