Trasporto merci
L. 6 giugno 1974, n. 298.
Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
D.M. 28 aprile 2005, n. 161 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
Circ. Min. interno 14 luglio 2006, n. 300/A/1/52609/108/13/7 Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.
Circ. Min. Trasporti 23 giugno 2006, n. 3/2006/APC (1) - Disposizioni in materia di accesso alla professione autotrasporto di viaggiatori e di merci in conto terzi.
Circ. Min. trasporti 27 marzo 2007, n. 29092/23.18.03 - Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE.
Trasporto persone
D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 - Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.
D.M. 1 dicembre 2006, n. 316 - Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale.Circolare Min. trasporti 23 marzo 2007, n.2 - Servizi di linea interregionali di competenza statale.
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AUTOTRASPORTO
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;
c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.
2. Principi e criteri direttivi.
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono inoltre informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;
3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;
4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;
b) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;
2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;
3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;
4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;
5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);
6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
8) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;
9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;
10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione;
c) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
3) nell'attuazione dei princìpi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.
3. Abrogazioni.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. È prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie è data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.
2. Per le azioni legali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.
4. Disposizione finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Legge. 6 giugno 1974, n. 298 - Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada. (Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 200).
TITOLO I - Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
Art. 1. Istituzione dell'albo.
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi».
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.
L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie (1).
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie (1).
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.
Artt. 2-11. Costituzione dei comitati. (1).
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(1) Articoli abrogati dall'art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284.
Art. 12. Iscrizione nell'albo.
Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.
Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo (1).
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(1) Vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
Art. 13. Requisiti e condizioni.(1).
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(1) Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
Art. 14. Iscrizione delle imprese estere.
Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.
Art. 15. Fusioni e trasformazioni.
Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente articolo 13.
Art. 16. Abilitazione per trasporti speciali.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza della singole attività esercitate.
L'abilitazione è provvisoria o definitiva.
L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova - nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - di avere i requisiti prescritti.
I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nell'idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.
L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.
I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.
Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000.
Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo - provinciale.
Art. 17. Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione.
I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.
Art. 18. Variazioni.
Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.
Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.
Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.
Le imprese sono altresì tenute a comunicare ai comitati provinciali, entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'atto definitivo:
gli acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante;
le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti, con l'indicazione dell'acquirente.
Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al comitato centrale.
Art. 19. Sospensione dall'albo.L'iscrizione nell'albo è sospesa:
1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;
3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.
Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.
Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a due anni.
Art. 20. Cancellazione dall'albo.
L'impresa è cancellata dall'albo:
1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;
2) quando la sua attività sia di fatto cessata;
3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attività non sia stata ripresa;
4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;
5) [quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato] (1);
6) [quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per l'iscrizione previsti dall'articolo 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 21] (1).
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(1) Numero abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
Art. 21. Sanzioni disciplinari.Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
1) [quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi] (1);
2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 (V., ora, artt. 10, 61, 62, 167 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ;
3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'art. 16;
5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18;
6-bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa (2).
Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;
b) nella censura per i casi di maggiore gravità;
c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni (3).
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(1) Numero abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284.
(2) Numero aggiunto all'art. 1-bis, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.
(3) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.
Art. 22. Effetti delle condanne penali (1).
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(1) Articolo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
Art. 23. Reiscrizioni.
Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
Art. 24. Decisioni - Competenze.
La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.
L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.
I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato centrale (1).
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(1) Vedi gli artt. 10, 11, 12 e 13 D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
Art. 25. Ricorsi.
Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
[Il ricorso ha effetto sospensivo] (1).
Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale (2) .
I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4.
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(1) Comma abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
(2) V. l'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, .
Art. 26. Esercizio abusivo dell'autotrasporto.
Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo (1).
[In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo] (2).
Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. [Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna] (3).
Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).
[Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge] (5) .
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(1) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Comma soppresso dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(3) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, l'art. 7, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
(4) Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 29 marzo 1993, n. 82. Vedi l'art. 3, D.L. 3 luglio 2001, n. 256, con il quale è stata fornita l'interpretazione autentica.
(6) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
Art. 27. Omissione di comunicazioni all'albo.
Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli artt. 14 e 15, D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228 .
Art. 28. Pubblicazione dell'albo nazionale.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.
Art. 29. Vigilanza.
La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose
Art. 30. Campo di applicazione.
Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.
Non sono soggetti alle norme del presente titolo:
a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
b) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;
d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.
TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose
Capo I - Trasporti in conto proprio
Art. 31. Definizione.
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti (1);
b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;
c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
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(1) Lettera così sostituita dall'art. 67, L. 19 febbraio 1992, n. 142.
Art. 32. Licenze.
L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore (1).
La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare (1).
Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33 (1).
Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.
Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.
La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.
Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.
La licenza viene resa definitiva per effetto
della presentazione della completa documentazione.
Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
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(1) Sostituiscono gli originari commi secondo e terzo, art. 3, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.
Art. 33. Commissione per le licenze.
Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:
a) da funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;
b) da un funzionario della prefettura;
c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;
d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;
e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4;
f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.
I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Le designazioni spettano:
al prefetto per il componente di cui alla lettera b);
alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);
al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);
al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e);
al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).
La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.
Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.
Art. 34. Esame e parere della commissione.
La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'art. 32.
Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.
Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 35. Elencazione delle cose.
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.
L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo articolo 46 (1).
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(1) Vedi l'art. 2, L. 28 aprile 1978, n. 141.
Art. 36. Revoca delle licenze.
La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 o quella del terzo comma dello stesso articolo.
Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.
Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 32.
Art. 37. Ricorsi.
Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.
38. Ispezioni sulle licenze.
Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.
Art. 39. Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate.
Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31.
L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.
L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.
La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.
La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari dei Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.
Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile - d'intesa con gli altri dicasteri interessati - può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.
TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose
Capo II - Trasporti per conto di terzi
Art. 40. Definizione.
È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.
Art. 41. Autorizzazioni.
1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'àmbito dell'intero territorio nazionale.
3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (V. ora l'art. 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285); essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.
4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.
5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.
6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'àmbito territoriale ed alla validità temporale.
8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.
9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.
10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.
Art. 42. Servizi di piazza.
I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.
I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.
L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.
I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.
Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al Pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.
Art. 43. Disciplina delle autorizzazioni.
Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.
In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.
Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rifasciate alle imprese e società originarie.
Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.
In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.
TITOLO II - Disciplina degli autotrasporti di cose
Capo III - Disposizioni comuni
Art. 44. Trasporti internazionali.
Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.
Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.
Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 01, D.L. 22 giugno 2000, n. 167.
Art. 45. Contrassegno.
Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:
1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
3) azzurra per i servizi di piazza.
Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.
Art. 46. Trasporti abusivi.
Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo (1).
Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 47. Altre infrazioni.
Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.
Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 45 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 .
Art. 48. Decadenza dalle licenze.
Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare delle licenze è iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.
Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge.
Art. 49. Tassa di concessione.
Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.
TITOLO III - Istituzione di un sistema di tariffe a forcella
per i trasporti di merci su strada (1).
(1) Titolo abrogato dal D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
TITOLO IV - Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 60. Prevenzione e accertamento degli illeciti (1).
La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (V. ora art. 11 e segg. D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.
Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 61. Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
La norma di cui all'articolo 1, secondo comma ha effetto dal 2 febbraio 1976 (1).
Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.
La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2).
La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.
Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 13 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.
Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.
Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1977 (2).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125).
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125). Vedi anche la nota 12 che precede.
Art. 62. Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi.
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio possono conservarla a condizione che, entro il 2 febbraio 1976 domandino l'iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 (1).
La domanda di iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose e delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.
L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere l'elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'articolo 35.
Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.
Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie (2).
Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo (2).
Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 10 gennaio 1977 (2).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125).
(2) Gli attuali commi terzultimo, penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 2, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125).
Art. 63. Contributo per l'iscrizione all'albo.
Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.
La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il contributo si riferisce.
Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.
Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 64. Copertura finanziaria.
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 33 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 65. Abrogazioni.
Le norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349 , in contrasto con la presente legge, sono abrogate con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 28 aprile 1975, n. 145 (Gazz. Uff. 14 maggio 1975, n. 125).
Art. 66. Regolamento di esecuzione.
Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite, per quelle relative al titolo I, le associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 3.
Le norme di esecuzione relative al titolo III dovranno, tra l'altro, disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di trasporto di cui all'articolo 56 della presente legge, l'organizzazione e le procedure per i controlli, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonché i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari.
Art. 67. Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n.284
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Premessa
La legge 1 marzo 2005, n. 32, ha previsto, all'articolo 1, comma 1, la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi, mirati, fra L'altro, al riassetto normativo in materia di "organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci".
Lo schema di decreto delegato allegato ha lo scopo di dare attuazione alla delega in argomento, in base ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della citata legge, e cioè:
a) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'Autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 febbraio 2003, n. 2284/TI', delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) riforma del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai precedenti punti, garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.
Lo schema in esame, redatto dopo approfondito confronto con le parti interessate, ed alla luce dell'ampia discrezionalità riconosciuta al Governo dalla legge di delega, pone in essere una disciplina fondata sull'esigenza di separare nettamente le funzioni dei due organi, pur assicurando il necessario collegamento fra gli stessi, per il raggiungimento di obiettivi comuni, legati all'individuazione di politiche di settore in grado di realizzare la migliore mobilità delle merci e favorire la competitività delle imprese italiane di produzione e di servizi.
Per quel che riguarda, in particolare, la Consulta generale per l'autotrasporto, va sottolineato come la scelta di dar vita ad un organismo collegiale che fungesse anche da "camera di compensazione" fra i diversi interessi coinvolti, risalga al protocollo d'intesa sottoscritto il 24 novembre 2001 fra il Governo e le associazioni di categoria degli autotrasportatori, e derivi proprio da una richiesta di queste ultime, nella consapevolezza che le strategie per il miglioramento e Io sviluppo dell'autotrasporto non potevano più prescindere dalla sinergia con gli altri soggetti in qualche modo partecipi della mobilità delle merci. La costituzione di tale organismo, in attesa che si ponesse in essere un apposito strumento legislativo, è avvenuta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, ed il suo funzionamento è stato assicurato con le risorse, pari a due milioni di euro annui, stanziate dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Con riferimento al Comitato centrale per l'Albo, va evidenziato che gli stessi autotrasportatori, pur massicciamente rappresentati in quell'organismo, hanno riconosciuto che esso, proprio perché sostanzialmente autoreferenziale, non poteva propone, da solo, indirizzi generali di governo di un comparto che sempre più avvertiva l'esigenza di colloquiare con gli altri attori del mercato dei servizi e della logistica, oltre che del mondo della produzione, ma avrebbe dovuto più proficuamente svolgere compiti di sviluppo culturale e dì informazione nei confronti di un settore, come quello dell'autotrasporto, caratterizzato ancora da un'altissima percentuale di imprese monoveicolari (i c. d. padroncini), oltre che esercitare le funzioni che già oggi sono ad esso assegnate da disposizioni di legge. Non va infatti dimenticato che compito primario del Comitato centrale è proprio quello di provvedere alla formazione ed alla pubblicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, l'iscrizione al quale costituisce condizione essenziale per l'esercizio della professione di autotrasporatore.
I due organismi, sostanzialmente speculari, sono entrambi incardinati nel Ministero dei trasporti, mantenendo una posizione di autonomia contabile e finanziaria che ne garantisce snellezza di funzionamento e maggiore celerità di esecuzione delle iniziative di competenza, ferma restando la sottoposizione degli atti di spesa al vaglio degli organi di controllo sulla legittimità della spesa.
Descrizione
dell'articolato
Ciò posto, si illustra qui di seguito il contenuto dei titoli e degli articoli dello schema di decreto legislativo in parola, che è stato suddiviso in due Titoli, il primo dedicato al riordino della Consulta generale per l'autotrasporto, ed il secondo alla riforma del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.
L'articolo 1 espone le finalità del decreto,che, come già detto, trovano il loro fondamento principale nei criteri di delega relativi al riordino e razionalizzazione delle strutture ed organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto.
L'articolo 2 reca le definizioni dei due organismi, Consulta generale per l'autotrasporto e Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, oggetto delle disposizioni del decreto legislativo.
Il titolo I comprende gli articoli da 3 a 8 e, come detto, reca la disciplina di riordino della Consulta generale per l'autotrasporto.
L'articolo 3 attribuisce alla Consulta la nuova denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, ne stabilisce la sede e la diretta dipendenza dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e l'autonomia contabile e finanziaria, per le regioni già esposte nella parte introduttiva della presente relazione.
L'articolo 4 descrive in dettaglio le attribuzioni della Consulta, mutuate in parte da quelle consultive già in atto svolte, ed integrate in base agli specifici criteri di delega dettati per tale organismo: fra queste ultime, si segnalano le funzioni di cui alle lettere a) - elaborazione, aggiornamento e monitoraggio relativi al Piano nazionale della logistica, d) - promozione di iniziative per lo sviluppo dell'intermodalità, e) - formulazione di indirizzi e di proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale ed elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto, f) - promozione di studi sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto, e rilevazione dei costi dei servizi. Vanno poi evidenziate le funzioni di cui alle lettere g) - aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alle definizione di controversie relative a contratti di trasporto stipulati non in forma scritta - ed i) - proposizione di indirizzi in materia di certificazione di qualità di imprese che trasportano merci particolarmente sensibili, che trovano corrispondenza nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo relativo alla
liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto. La funzione di cui alla lettera k) - verifica, in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, del rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti - intende dare attuazione allo specifico criterio dì delega dettato all'articolo 2, comma 2, lettera c), numero 3), della legge 32/05, ed è da collegarsi all'esigenza che, dall'imminente entrata in vigore del regolamento di attuazione della normativa in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, non scaturiscano disparità di trattamento e, quindi, forme di distorsione della concorrenza e del mercato, nei confronti delle imprese di autotrasporto, con riguardo alle procedure di accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.
L'articolo 5 determina la composizione della Consulta, che riproduce parzialmente quella già esistente, tenendo, peraltro, conto del rilievo che il legislatore ha inteso assegnarle, quale massimo organo di consulenza del Governo nello specifico settore dell'autotrasporto e della logistica. E' per tale ragione, che la nomina del Presidente, persona di notoria professionalità ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica, è affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre è a quest'ultimo che spetta la nomina degli altri componenti.
La struttura dell' organismo è calibrata in modo da assicurare un' adeguata rappresentanza agli organismi pubblici e privati interessati: fra questi, si segnalano, tra l'alno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle fmanze, delle politiche comunitarie, della giustizia, dell'ambiente e tutela del territorio.
Gli organismi associativi e le aziende rappresentate sono quelli già presenti oggi e quelli firmatari del Patto della Logistica stipulato con il Governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 1'8 luglio 2005.
Per quel che riguarda, in particolare, le associazioni di categoria degli autotrasportatori, sono indicati ì requisiti minimi che le stesse devono possedere per poter essere rappresentate (desunti sostanzialmente da quelli attualmente previsti per partecipare al Comitato centrale per l'Albo), consentendo, peraltro, alle associazioni oggi presenti di mantenere un proprio rappresentante per il primo mandato, in modo da consentire un graduale adeguamento alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo.
E', infine, prefigurata la possibilità di partecipazione alla Consulta di rappresentanti di altre parti economiche e sociali e la facoltà del Presidente di invitare ai lavori esponenti di altri soggetti, per l'esame di particolari problematiche.
L'articolo 6 individua gli organi della Consulta, ne fissa in tre anni la durata del mandato, e ne stabilisce le attribuzioni. In particolare:
il Presidente, che ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno;
l'Assemblea generale, composta di tutti i membri della Consulta, che è l'organo deliberativo e si riunisce almeno due volte l'anno;
il Comitato esecutivo, nominato dall'Assemblea generale su proposta del Presidente e composto, oltre che dal Presidente e dai Vicepresidenti, da quindici membri che vedono la presenza paritetica dei soggetti pubblici e delle categorie economiche e sociali rappresentate in Consulta. Il Comitato esecutivo svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale e decide in merito all'accoglimento delle richieste di partecipazione alla Consulta avanzate da altri soggetti;
il Segretario Generale, che è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente e può essere anche estraneo alla Pubblica Amministrazione purché dotato dei necessari requisiti di competenza ed esperienza. Esso costituisce l'organo
esecutivo della Consulta, ed è responsabile della gestione contabile ed amministrativa della stessa;
il Comitato scientifico, nominato dal Presidente della Consulta dopo aver consultato l'Assemblea generale, e composto da sei membri oltre al Presidente ed al Segretario: compito di tale organo è quello di fornire l'indispensabile supporto di studio all'attività della Consulta, con particolare riguardo al Piano Nazionale della logistica ed alle indagini economiche;
l'Ufficio di Presidenza, composto dagli organi del vertice politico, scientifico ed amministrativo della Consulta, con il compito di definire le linee di azione della Consulta stessa, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali;
l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri scelti dal Presidente nell'ambito dei componenti dell'Assemblea generale dotati di competenze statistiche ed economiche, con il compito di procedere, come stabilito dal parallelo decreto legislativo per la liberalizzazione dell'attività di autotrasporto, all'aggiornamento degli usi e consuetudini, oltre che al monitoraggio in materia di sicurezza della circolazione;
le Sezioni regionali, quali organi periferici, composti ciascuno di nove membri, tutti nominati dal Presidente della Consulta, dei quali un presidente ed un vicepresidente di estrazione pubblica (SIIT del Dipartimento Trasporti Terrestri; Camera di Commercio), e sette rappresentanti sul territorio delle categorie economiche interessate. E' compito delle Sezioni regionali dare vita, nei rispettivi ambiti territoriali, alle iniziative della Consulta, e collaborare con i corrispondenti organi territoriali del Comitato centrale per l'Albo, per il conseguimento di obiettivi comuni.
E', imene, prevista la possibilità, su impulso del Presidente, di dar vita a commissioni per la trattazione di materie specifiche.
L'articolo 7 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta, demandando al Segretario Generale la realizzazione dei programmi di attività, oltre che, come già detto, la gestione amministrativa e contabile. L'utilizzazione di dipendenti della Pubblica Amministrazione consente di rispettare il principio di invarianza della spesa previsto dalla legge di delega, potendo farsi ricorso, come in altre occasioni similari, a procedure di mobilità interna.
La norma in esame definisce altresì le aree di intervento nelle quali si estrinsecherà l'attività amministrativa, fra le quali si segnalano l'attuazione del Piano Nazionale della logistica, le azioni di sostegno alle imprese, le iniziative a favore dell'intermodalità, la certificazione di qualità e la sicurezza.
Le disposizioni organizzative di dettaglio, ivi comprese quelle relative alla dotazione di personale, sono demandate ad un regolamento governativo, da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo. Con lo stesso regolamento, verrà assicurato il necessario coordinamento in sede periferica fra g i organi territoriali della Consulta e quelli del Comitato per l'Albo degli autotrasportatori, e saranno stabiliti i criteri per Ia designazione dei rappresentanti delle categorie economiche interessate.
L'articolo 8 prevede l'adozione di apposito regolamento governativo, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo, per disciplinare la gestione delle spese di funzionamento della Consulta, che, come disposto al precedente articolo 3, è organo dotato di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Titolo II comprende gli articoli da 9 a 13 e provvede alla riforma dei Comitati per l'Albo degli autotrasportatori.
L'articolo 9 conferma la posizione di autonomia contabile e finanziaria del Comitato centrale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ne descrive le attribuzioni, che in gran parte ricalcano quelle svolte attualmente: oltre alla funzione
istituzionale di formazione e tenuta dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ed alla determinazione delle quote annualmente dovute dalle imprese, sono da sottolineare i compiti di collaborazione con la Consulta, in attuazione del criterio di delega che assegna al Comitato mansioni operative. ln particolare, tale organo, su input della Consulta, dovrà realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti, partecipando al finanziamento delle connesse operazioni, effettuare studi e indagini di settore, attuare iniziative di sostegno alle imprese, accreditare organismi di certificazione di qualità.
Va altresì segnalato il mantenimento, in capo al Comitato centrale, del potere di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dagli organi periferici nei confronti delle imprese di autotrasporto, nonché la collaborazione con la Consulta nella verifica del rispetto dell.'uniformità della regolamentazione e delle procedure, di cui si è già chiarita la portata nell' illustrazione del precedente articolo 4.
D Comitato centrale conserva, iffine, le attuali funzioni in materia di informazione alle imprese di autotrasporto, anche con strumenti informatici e telematici.
L'articolo 10 stabilisce la composizione del Comitato centrale, che, come avviene attualmente, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e mantiene sostanzialmente l'attuale assetto, con un Presidente appartenente al Consiglio di Stato, due Vicepresidenti, dei quali il primo scelto fra i dirigenti del Dipartimento dei trasporti terrestri ed il secondo eletto dal Comitato stesso fra i rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, ed un' ampia rappresentanza dei soggetti pubblici e delle organizzazioni associative direttamente interessati al settore.
La durata del mandato è stata allineata a quella degli organi della Consulta ed è quindi triennale, con possibilità di conferma, a differenza di quanto previsto dall'attuale disciplina, che stabilisce tale durata in cinque anr~i, con possibilità di riconferma una sola volta.
L'articolo 11 fissa la composizione dei Comitati regionali, organi speculari rispetto alle Sezioni regionali della Consulta, con le quali sono chiamati a collaborare. Tale composizione ricalca, nella sostanza, quella prevista dalle attuali disposizioni in materia di Comitati provinciali: al riguardo, va precisato che i Comitati regionali, pur essendo stati costituiti, non hanno, di fatto, esercitato le loro funzioni con continuità. La gestione dell'Albo degli autotrasportatori in sede periferica veniva, infatti, assicurata dai Comitati provinciali, che svolgevano tutte le incombenze relative all'iscrizione delle imprese ed alla loro permanenza nell'Albo medesimo, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per la mancàta osservanza delle norme in materia di autotrasporto.
L'entrata in vigore delle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha, peraltro, fatto venir meno Ia quasi totalità dei compiti dei Comitati provinciali in materia di tenuta dell'Albo degli autotrasportatori, attribuendo alle province le connesse funzioni. Ai Comitati provinciali sono rimasti compiti legati all'osservanza delle tariffe obbligatorie, peraltro anch'essi superati dalla liberalizzazione dell'attività di autotrasporto introdotta dalla legge di delega e attuata con il decreto legislativo proposto contestualmente a quello ora in esame. E' per tale ragione che si è ravvisata l'opportunità di mantenere in vita unicamente i Comitati regionali, disciplinandone in maniera più articolata le funzioni.
L'articolo 12 detta disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato centrale, demandando, come già avviene neIl'attuale assetto, al Capo della Segreteria la cura della gestione amministrativa e finanziaria, con riguardo ad aree di intervento sostanzialmente speculari a quelle individuate all'articolo 7 per l'attività amministrativa della Consulta.
Anche in questo caso, sarà il regolamento governativo già previsto al citato articolo 7. a dettare le disposizioni organizzative di dettaglio, ivi comprese quelle relative alla dotazione di personale (peraltro già presente nell'attuale assetto della Segreteria del Comitato). Con lo
stesso regolamento, saranno fissati criteri e modalità per la designazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria nei Comitati regionali.
L'articolo 13 individua in un regolamento correttivo di quello adottato con DPR 7 novembre 1994, n. 681, recante "Norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi", lo strumento per adottare le disposizioni contabili occorrenti per dare attuazione al decreto in esame.
L'articolo 14 indica le norme da abrogare in relazione all'introduzione della nuova disciplina.
L'articolo 15 detta le disposizioni transitorie e finali, fissando alla data di pubblicazione dei regolamenti governativi di cui agli articoli precedenti l'entrata in vigore della disciplina del decreto Iegislativo in esame, e prorogando conseguentemente il mandato degli attuali componenti della Consulta e del Comitato Centrale.
Viene, infine, disposto, in ossequio a quanto stabilito nella legge -di delega, che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA (ATN)
1. Aspetti
tecnico-normativi in senso stretto.
a) Necessità dell'intervento normativo.
Lo schema di decreto legislativo in parola è finalizzato a dare attuazione alla norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 1 marzo 2005, n.32, che ha previsto la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e funzioni delle strutture degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.
La necessità di procedere al riordino e alla razionalizzazione delle strutture di detti organismi, individuati dalla stessa legge delega, all'articolo 2, comma 2, Iettera c), nella Consulta generale per l'autotrasporto e nel Comitato centrale e nei Comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nasce dall'esigenza di diversificare i livelli e gli ambiti di intervento degli stessi, riconoscendo alla prima un ruolo di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore del trasporto di merci su strada e ai secondi compiti riformati, anche di gestione operativa, a seguito del passaggio alle province, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo1998, n.112, di alcune delle precedenti funzioni da essi espletate concernenti la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.
b) Analisi del quadro normativo.
L'attuale disciplina degli organismi in questione è contenuta:
• .per la Consulta generale per l'autotrasporto nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .istitutivo della stessa n.2284/TT del 6 febbraio 2003 e nell'articolo 17, comma 3-ter, della legge 24 novembre 2003, n.326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n.269;
· per il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori negli articoli 2, 3, 8, 11 della legge 6 giugno 1974, n.298 e successive modificazioni e integrazioni;
· per i Comitati provinciali negli articoli 4, 6, 7, 9, 11 della medesima legge n.298/74. Si evidenziano di seguito la composizione e i compiti degli organismi citati in base alla richiamata normativa.
La Consulta, presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega al settore e composta da rappresentanti dei Ministeri e degli organismi pubblici aventi competenza in materia di trasporto merci su strada, nonché delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e del mondo della committenza e della logistica, risulta incardinata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , con compiti di studio, consultivi e di supporto al Ministro e, per il suo tramite, agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, in ordine alle problematiche interne e internazionali attinenti al settore. Inoltre, essa costituisce sede di elaborazione di proposte di normative nazionali e di iniziative a livello europeo nella medesima materia. Per le attività ed il funzionamento di tale organismo, ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e di riqualificazione dell'autotrasporto di merci, risulta autorizzata una spesa annua, a partire dal 2003, di 2 milioni di euro.
Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, composto da rappresentanti di Ministeri vari, delle Regioni e delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, opera in
posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro delle. infrastrutture e dei trasporti. Le principali funzioni di tale Comitato concernono la formazione, tenuta, e pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, la diretta collaborazione con il Ministro per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento dello sviluppo dell'autotrasporto di cose, la consulenza al Ministro sulle questioni afferenti il settore, nonché sui programmi e sulle direttive d'interesse, la proposta alla medesima autorità politica dei criteri di rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori per la designazione nello stesso Comitato centrale, le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose. I componenti, in base all'articolo 3 della legge n.298/74, durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.
I Comitati provinciali, composti da rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle prefetture-uffici territoriali del governo, degli uffici locali delle entrate, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di categoria degli autotrasportatori, a seguito del menzionato trasferimento alle province delle funzioni concernenti la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori, svolgono prevalentemente compiti di promozione, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni di categoria, dello sviluppo e del miglioramento dell'autotrasporto di cose, nonché ogni altro compito ad essi delegato dal Comitato centrale. Anche il mandato dei componenti dei Comitati provinciali, dura 5 anni e può essere confermato una sola volta.
Le spese di funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali risultano coperte, ai sensi del DPR 7 novembre 1994, n.681, dalle quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori.
Ciò premesso, si ritiene necessario precisare che la legge n.298174, oltre al Comitato centrale e ai Comitati provinciali, prevede, all' articolo 5, anche i Comitati regionali che, pur essendo stati costituiti, non hanno, di fatto, esercitato le4oro funzioni con continuità.
c)
Incidenza delle norme proposte
sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Lo stesso schema di decreto legislativo, ali'art.14, abroga espressamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,11 della legge 6 giugno 1974, n.298 e successive modificazioni e integrazioni, con le connesse disposizioni applicative, che disciplinano gli organismi suindicati., nonché l'articolo 21, comma 1, numero l), che prevede sanzioni disciplinari per le imprese che non abbiano osservatole tariffe di trasporto fissate dai competenti organi.
d)
Analisi della compatibilità con
l'ordinamento comunitario.
Il presente schema di atto normativo non interferisce con alcuna normativa comunitaria, avendo ad oggetto il riordino e la razionalizzazione di strutture le cui funzioni rilevano esclusivamente a fini organizzativi interni all'Amministrazione.
e)
Analisi delle
compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a
statuto speciale.
La normativa in parola non interferisce con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, in quanto gli organismi da riordinare con la stessa, M attuazione della delega suindicata, svolgono esclusivamente funzioni di supporto alle strutture e alle autorità politiche di vertice delle Amministrazioni aventi competenza nel settore dell'autotrasporto.
f). Verifica
della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono
il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
Nel rinviare a quanto precisato nella precedente lettera e), si evidenzia che la rifoluia degli organismi proposta con l'atto normativo in argomento risulta coerente con la disposizione
dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che, come detto, ha trasferito alle province le funzioni concernenti la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori prima svolte
dai Comitati provinciali. Tali Comitati risultano definitivamente soppressi.
e) Verifica dell'assenza di rilegificazione
e della piena utilizzazione delle possibilità di
delegificazioni.
Il percorso legislativo da seguire nel caso di specie risulta obbligato, dovendo il Governo dare
attuazione a quanto previsto dalla legge di delega n.32/2005.
2. Elementi di
drafting e linguaggio normativo.
a)
Individuazione delle nuove
definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della
coerenza con
quelle già in uso.
L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo contiene le definizioni, rilevanti ai fini dello stesso decreto, di Consulta e Comitato Centrale, che risultano coerenti con quelle già in uso nella
normativa vigente.
b)
Verifica della
correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.
I riferimenti normativi contenuti nel progetto di norma in esame sono stati correttamente indicati.
c)
Ricorso alla tecnica della novella
legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a
disposizioni
vigenti.
Nel testo normativo in questione si è utilizzata integralmente la tecnica della novella legislativa, introducendo lo stesso una nuova disciplina degli organismi sopra specificati.
d)
Individuazione di
effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Si rinvia a quanto precisato al punto 1, lettera c.
3. Ulteriori
elementi.
a)
Indicazione delle linee prevalenti
della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di
costituzionalità
sul medesimo o analogo oggetto.
Sulla materia disciplinata non sussistono pronunce giurisprudenziali, né risultano pendenti giudizi
di costituzionalità.
b)
Verifica dell'esistenza di progetti di
legge vertenti su materia analoga all'esame del
Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONI (AIR)
a) Ambito dell'intervento normativo; destinatari
diretti e indiretti.
La normativa in esame, avendo ad oggetto il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, impatta sui seguenti soggetti destinatari diretti della medesima disciplina:
· la Consulta generale per l'autotrasporto;
· il Comitato centrale e i. Comitati regionali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Inoltre, detta normativa ha riflessi:
· sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto ad adottare i regolamenti previsti dagli articoli 7 (per stabilire la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e dettare le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e per le sezioni regionali della medesima, nonché per fissare i criteri e le modalità per la designazione dei componenti di dette sezioni in rappresentanza delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, nonché dei settori della produzione e dei servizi), 8 (per disciplinare la gestione autonoma da parte della Consulta delle spese occorrenti per il proprio funzionamento e per stabilire i gettoni di presenza, i rimborsi spese ed ogni altra indennità spettanti ai componenti della stessa), 12 (per stabilire la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e dettare le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici dello stesso, nonché per fissare i criteri e le modalità per la designazione dei componenti dei Comitati regionali in rappresentanza delle associazioni di categoria dell'autotrasporto e del movimento cooperativo) e 13 (per emanare le disposizioni modificative del regolamento di cui al D.P.R. 7 novembre 1994, n.681 recante norme sulle spese di funzionamento del Comitato centrale);
· sulle Amministrazioni e sulle associazioni di categoria interessate chiamate a partecipare attraverso propri rappresentanti agli organismi sopra specificati.
b) Obiettivi e
risultati attesi.
L'obiettivo perseguito con l'atto normativo de quo, in attuazione della relativa delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n.32/2005, è quello di riordinare e razionalizzare le strutture e gli organismi pubblici operanti in materia, riconoscendo alla predetta Consulta generale per l' autotrasporto un ruolo di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore e riformando l'organizzazione e le competenze del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'AIbo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, a seguito del trasferimento alle province delle funzioni relative alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori, prima espletate dai Comitati provinciali.
In particolare, il riassetto della Consulta mira a fornire all'autorità politica il supporto, ai fini delle decisioni strategiche in materia di trasporto di merci su strada, di una struttura in cui risultano rappresentati gli interessi delle categorie economico-sociali sia degli autotrasportatori che del mondo della produzione e della logistica, nonché le competenze delle principali Amministrazioni di governo del settore. La riforma dei Comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è
finalizzata, invece, alla necessaria revisione, a seguito del predetto passaggio alle province delle funzioni relative alla tenuta degli Albi provinciali, delle precedenti attività svolte, creando il necessario raccordo tra le nuove funzioni ad essi riconosciute, di carattere operativo, e quelle di indirizzo e strategia della Consulta.
c) Illustrazione della metodologia di analisi
adottata.
Sia l'ambito dell'intervento normativo che gli obiettivi dello stesso sono stati dedotti dal testo della legge di delega, in particolare dall' articolo 1, comma 1, lettera c) e dall'articolo 2, commi 1 e 2,
lettera c).
d) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
L'attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi sopra specificati non comporta alcun maggiore onere a carico della finanza pubblica, in quanto le strutture oggetto della riforma risultano già dotate di risorse finanziarie per il proprio funzionamento, come specificato al punto 1, lettera b) della relazione tecnico-normativa.
e) Impatto sui destinatari diretti°
Gli organismi riformati avranno ruoli distinti (d'indirizzo e strategia la Consulta, di carattere operativo i Comitati per l'Albo degli autotrasportatori) ma raccordati al fine di creare le necessarie sinergie a supporto del governo del settore da parte delle competenti autorità politiche
f) Impatto sui
destinatari indiretti.
Le imprese di autotrasporto, nonché il mondo della produzione e della logistica beneficeranno della possibilità di poter rappresentare, in seno agli organismi in parola, le proprie esigenze, confrontandosi direttamente con le Amministrazioni competenti in materia di scelte politicogestionali aventi riflessi importanti sulle loro attività.
D.Lgs. 21-11-2005, n. 284 - Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. (Gazz. Uff. 9 gennaio 2006, n. 6, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto 6 febbraio 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, istitutivo della Consulta generale per l'autotrasporto;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ed in particolare l'articolo 17, comma 3-ter, che stanzia risorse per il funzionamento della citata Consulta generale per l'autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, commi 1 e 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Finalità.
1. Il presente decreto legislativo ha per oggetto il riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, e dei princìpi e criteri specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 32 del 2005.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «Consulta», la Consulta generale per l'autotrasporto;
b) «Comitato centrale», il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
TITOLO I - Consulta.
3. Denominazione e sede.
1. La Consulta generale per l'autotrasporto assume la denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.
2. La Consulta ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 8.
4. Attribuzioni.
1. La Consulta svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio dell'attività di autotrasporto. A tale fine, la Consulta:
a) elabora e provvede all'aggiornamento, nonché al monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale della logistica;
b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l'applicazione delle disposizioni, anche europee, in materia di autotrasporto, nonché sulle problematiche relative all'attraversamento delle Alpi;
c) esprime parere sui problemi di competenza della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti;
d) promuove iniziative per lo sviluppo dell'intermodalità, anche attraverso la messa a punto di progetti pilota;
e) formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull'attività di autotrasporto;
f) promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto in àmbito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;
g) provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
h) elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza;
i) propone indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
l) esprime, su richiesta delle competenti autorità, pareri sull'adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti 1'autotrasporto;
m) fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini dell'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2), lettera c), numero 3), della citata legge 1° marzo 2005, n. 32, verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, nei procedimenti preordinati all'iscrizione delle imprese di autotrasporto all'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento.
5. Composizione.
1. La Consulta è composta dai seguenti membri effettivi:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria professionalità ed esperienza nel settore dell'autotrasporto e della logistica;
b) due Vicepresidenti, dei quali il primo è di diritto il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il secondo è designato dai componenti in rappresentanza delle categorie economiche e produttive;
c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) il Presidente del Comitato centrale;
e) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio, della giustizia, delle politiche comunitarie, degli affari regionali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;
4) non meno di venti imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento tonnellate, ovvero non meno di dieci imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate;
5) organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta province.
6) Per il primo mandato, viene nominato un rappresentante per ciascuna delle associazioni presenti nella Consulta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
h) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni associative: AISCAT, Assoaereo, Assologistica, Assoporti, Casartigiani, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confitarma, Conftrasporto, Federtrasporto, Lega nazionale cooperative e mutue;
i) un rappresentante dell'ANAS;
l) un rappresentante della Rete ferroviaria italiana S.p.a.;
m) un rappresentante di Trenitalia S.p.a.
2. I componenti di cui alle lettere da b) a m) sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. Oltre a quelli elencati nel comma 1, possono fare parte della Consulta i rappresentanti delle parti economiche e sociali che ne facciano richiesta motivata, previo parere favorevole del Comitato esecutivo di cui all'articolo 6.
4. Il Presidente della Consulta può invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria, nonché esperti di specifici settori connessi con l'attività della Consulta stessa, per l'esame e l'approfondimento di particolari problematiche.
6. Organi.
1. Sono organi della Consulta:
a) il Presidente;
b) l'Assemblea generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da tutti i componenti;
c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da quindici membri dell'Assemblea generale, dei quali cinque in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche, quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria, uno in rappresentanza delle associazioni del movimento cooperativo e cinque in rappresentanza delle altre categorie economiche e sociali. I componenti del Comitato esecutivo sono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate;
d) il Segretario generale, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente, che lo sceglie fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale di merci e della logistica;
e) il Comitato scientifico, composto da un Presidente, da sei membri e da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, tutti nominati dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea generale;
f) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Presidente del Comitato centrale, dal Segretario generale e dal Presidente del Comitato scientifico;
g) l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri, scelti dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche;
h) le Sezioni regionali, nominate dal Presidente della Consulta composte ciascuna da un Presidente, scelto dal Presidente della Consulta fra i dirigenti del Dipartimento per i trasporti terrestri in servizio presso il corrispondente SIIT, da un Vicepresidente, designato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato avente sede nel capoluogo di regione, e da sette rappresentanti delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi. Per ogni componente delle Sezioni regionali è nominato un supplente.
2. I componenti degli organi della Consulta durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3. I componenti degli organi della Consulta possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.
4. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno.
5. L'Assemblea generale è l'organo deliberativo della Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.
6. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, per il conseguimento delle finalità assegnate alla Consulta.
7. Il Segretario generale è l'organo esecutivo della Consulta, collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attività ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Consulta stessa.
8. Il Comitato scientifico fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle attività ed alle iniziative della Consulta, con particolare riguardo a quelle inerenti il Piano nazionale della logistica, le indagini sulle politiche di investimento e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese.
9. L'Ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali.
10. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto svolge funzioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, e provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32.
11. Il Segretario generale ed il Presidente del Comitato scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo.
12. Le Sezioni regionali danno esecuzione alle direttive dell'Assemblea generale aventi implicazione territoriale e formulano proposte per l'adozione di iniziative nell'àmbito territoriale di competenza. Esse collaborano altresì con i corrispondenti Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.
13. Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza, può istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea.
7. Organizzazione e funzionamento.
1. La realizzazione dei programmi di attività e la gestione amministrativa e contabile della Consulta sono curate dal Segretario generale, che si avvale di dipendenti della Pubblica amministrazione, nell'àmbito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:
a) affari generali, gestione del personale, contabilità ed aspetti finanziari;
b) attuazione del Piano nazionale della logistica;
c) politiche di investimento e di sostegno alle imprese;
d) realizzazione di iniziative a favore dell'intermodalità;
e) certificazione di qualità e sicurezza;
f) comunicazione e pubblicità.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dì concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11. Con lo stesso regolamento, sono fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti delle sezioni regionali in rappresentanza delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi.
8. Disposizioni contabili.
1. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento della Consulta si provvede nei limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.
3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità, che sono corrisposti nell'àmbito delle risorse di cui al comma 1.
TITOLO II - Comitato centrale.
9. Attribuzioni.
1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'àmbito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
b) coordinare l'attività dei Comitati regionali e vigilare su di essa;
c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;
d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici (1);
f) accreditare gli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 (2);
g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m);
h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto.
------------------
(1) V. Del. 27 giugno 2006, n. 14/06.
(2) V. Del. 27 giugno 2006, n. 15/06.
10. Composizione.
1. Il Comitato centrale è composto dai seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
a) un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente;
b) due Vicepresidenti, dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il secondo è eletto dallo stesso Comitato centrale, nell'àmbito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori;
c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e tutela del territorio, delle politiche comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, e degli affari regionali;
e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre, rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per 1'autotrasporto e per la logistica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera f);
g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
3. I componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.
11. Organi periferici.
1. I Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori sono composti ciascuno da un Presidente, scelto dal Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri fra i dirigenti in servizio presso il corrispondente Servizio integrato infrastrutture e trasporti (SIIT), da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, da quattro rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, da un rappresentante per ciascuno degli organi periferici del Ministero dell'interno e del lavoro e politiche sociali, da un rappresentante dell'assessorato ai trasporti della regione interessata, da sei rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e da un rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo.
2. I componenti dei Comitati regionali durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.
3. I Comitati regionali, relativamente all'àmbito territoriale di competenza:
a) danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale;
b) formulano proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori;
c) collaborano con le corrispondenti Sezioni regionali della Consulta, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse;
d) forniscono alle autorità competenti l'elenco delle associazioni di categoria riconosciute rappresentative.
4. Avverso i provvedimenti adottati dai Comitati regionali nei confronti delle imprese di autotrasporto, è ammesso ricorso al Comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
12. Organizzazione e funzionamento.
1. L'attività e la gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti dello stesso Dipartimento, nell'àmbito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:
a) affari generali, gestione del personale, contabilità;
b) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;
c) sicurezza e controlli;
d) studi e ricerche di settore;
e) formazione e informazione;
f) certificazione di qualità.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32. Con lo stesso regolamento, sono fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti dei Comitati regionali in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e di quelle del movimento cooperativo.
13. Disposizioni contabili.
1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono emanate le disposizioni modificative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza, ai rimborsi delle spese e ad ogni altra indennità, che sono corrisposti nell'àmbito delle risorse effettivamente disponibili.
14. Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 del presente decreto legislativo, sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, primo comma, numero 1), della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e successive modificazioni.
2. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.
15. Disposizione transitoria.
1. Il mandato dei componenti della Consulta e del Comitato centrale è prorogato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7, 8 e 13.
16. Disposizione finanziaria.
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), e l'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi
1. Finalità.
1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei princìpi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
3. Superamento tariffe obbligatorie.
1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'esercizio dell'attività di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto è regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:
a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
b) l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni;
d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56;
f) il D.M. 18 novembre 1982 del Ministro dei trasporti, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;
g) il D.M. 22 dicembre 1982 del Ministro dei trasporti, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982;
h) il D.M. 1° agosto 1985 del Ministro dei trasporti, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985.
3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.
4. Contrattazione dei prezzi.
1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
5. Accordi volontari.
1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.
2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono:
a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili;
b) previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi;
c) previsione dell'obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell'attività di autotrasporto;
d) previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita;
e) previsione della dichiarazione, da parte dell'impresa di autotrasporto, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;
f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;
g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi;
h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere l'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.
4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
6. Forma dei contratti.
1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada (1).
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.
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(1) Vedi il D.Dirett. 1° febbraio 2006.
7. Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce.
1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocità);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
8. Procedura di accertamento della responsabilità.
1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 7 può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.
2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all'atto della contestazione, e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l'eventuale responsabilità dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.
3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l'autorità competente, in base all'esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la loro responsabilità, applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.
4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.
9. Usi e consuetudini per i contratti non scritti.
1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al comma 1 allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini è effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma 2.
10. Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate.
1. All' articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».
11. Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto.
1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.
2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalità e tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualità, nei limiti di quanto previsto al comma 1 (1).
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(1) Vedi il D.Dirett. 17 febbraio 2006 e la Del. 27 giugno 2006, n. 14/06.
12. Controllo della regolarità amministrativa di circolazione.
1. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della circolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Ai fini del presente articolo, è fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.
4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si attengono nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci (1).
5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
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(1) Vedi il D.Dirett. 22 febbraio 2006.
Capo II - Attuazione della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri
13. Finalità.
1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
14. Qualificazione e formazione.
1. L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
2. Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143 a € 573.».
15. Campo di applicazione.
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 è rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.
16. Deroghe.
1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti:
a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
17. Esenzioni.
1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalità di cui all'articolo 23, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
18. Qualificazione iniziale.
1. I conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto:
a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.
2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.
19. Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale.
1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.
2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il corso di cui al comma 1 è organizzato:
a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.
4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2.
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
20. Formazione periodica.
1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.
2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.
5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano già seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni.
6. Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143 a € 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente»;
b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del conducente».
21. Luogo di svolgimento della formazione.
1. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti ivi residenti, nonché conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
2. Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti di cui al comma 1, nonché i conducenti residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
22. Codice comunitario.
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri è conforme al modello previsto dall'allegato II.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida «C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validità della carta.
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida «D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della carta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri del-l'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.
6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida;
b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida.
23. Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti.
1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.
24. Disposizione finanziaria.
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Allegato I
(previsto dall'articolo 19, comma 2)
Requisiti minimi della qualificazione e della formazione
Sezione 1 - Elenco delle materie
Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento.
Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.
1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.
Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Patenti di guida C, C+E.
1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i princìpi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.
Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).
1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i princìpi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.
2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.
Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; princìpi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente.
Patenti di guida C, C+E.
2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.
Licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.
Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica.
Tutte le patenti di guida.
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.
3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.
Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.
Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
Patenti di guida D, D+E.
3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.
Sezione 2 - Esami Per Il Conseguimento Della Qualificazione Iniziale Obbligatoria
La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale è di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
Sezione 3 - Obbligo di formazione periodica
Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.
Sezione 4 - Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica
1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:
a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), è concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terrà conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Allegato II
(previsto dall'articolo 22, comma 1)
Requisiti relativi al modello delle comunità europee di carta di qualificazione del conducente
1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.
2. La carta si compone di due facciate:
La facciata 1 contiene:
a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni;
b) la menzione «Repubblica italiana»;
c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4.a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) designazione dell'autorità che rilascia la carta (può essere stampata sulla facciata 2);
d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);
5. a) numero della patente;
b) numero di serie;
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);
9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
e) la dicitura «modello delle Comunità europee» e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue della Comunità, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
tarjeta de cualificacion del conductor;
chaufføruddannelsesbevis;
Fahrerqualifizierungsnachweis;
δελτιο επιμορφωσης οδηγου
driver qualification card;
carte de qualification de conducteur;
carta cailiochta tiomana;
carta di qualificazione del conducente;
kwalificatiekaart bestuurder;
carta de qualificação do motorista;
kuljettajan ammattipätevyyskortti;
yrkeskompetensbevis för förare;
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex blue;
- giallo: Pantone yellow.
La facciata 2 contiene:
a) le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;
11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente;
b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10].
3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.
I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta è comparabile a quello della patente di guida.
4. Disposizioni particolari.
Previa consultazione della commissione, gli è possibile aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 - Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.)
1. Le norme del presente decreto
disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose
per conto di terzi e di persone (1).
2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione
di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività
dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie
prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n.
298, il trasferimento di cose verso corrispettivo (2).
3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione
di trasportatore su strada di persone l'attività dell'impresa che, fuori
della fattispecie prevista
dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma
1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone,
autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a
talune categorie di utenti, verso corrispettivo (3).
3-bis. È impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto,
qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od
associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza
scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il
quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente
personalità giuridica, che svolge l'attività di cui ai commi 2 o 3 (4).
4. È residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una
persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni
all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona
che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino
stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per
residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati
in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve
soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più
Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi
personali, a condizione che vi ritorni regolarmente.
Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno
in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La
frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento
della residenza normale.
-------------
(1) Comma così sostituito
dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio
2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.
(2) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(3) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(4) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n.
478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che
esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite può
essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (1).
2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea,
sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'articolo 1,
comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto
una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della
natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso, sono
esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso
di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 può
essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della
Commissione e comunque per non più di sei mesi (2).
3. [] (3).
-------------
(1) Comma così
sostituito dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione. Con
D.M. 28 aprile 2005, n. 161 è stato emanato il regolamento di
attuazione.
(2) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(3) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n.
478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della
sua pubblicazione.
Con
Art. 3. Direzione dell'attività
1. Le imprese di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini
di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed
effettiva, l'attività di trasporto (1).
2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione,
per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private
e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore
dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le
relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attività di trasporto di
una sola impresa (2).
-----------
(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(2) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n.
478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della
sua pubblicazione.
1. Le imprese di cui all'articolo 1,
comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli
5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'articolo
1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa
attività (1).
2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della
presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo
comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve
sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento
dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della
richiesta di aggiornamento di cui
all'articolo 94, comma 2 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti
di residenza (2).
3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i
requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il
diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività (3).
4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della
presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui
al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'àmbito
della previsione dell'articolo 1, comma 3, al momento
dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della
richiesta di aggiornamento di cui
all'articolo 94, comma 2 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti
di residenza (4).
5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere per il periodo di
iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 o
di possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l'esercizio
della attività di cui all'articolo 1, comma 3.
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(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(2) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(3) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(4) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
1. Per le imprese di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è
posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro
tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare (1).
2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in
capo alla persona che:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per
tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a
misure di prevenzione previste dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie
previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per
reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due
anni e sei mesi;
d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi
II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno
dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2,
624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice
penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre
1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74
del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui
all'articolo 189, comma 6 e
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei
delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (2);
e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto
di cui all'articolo 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; per il
delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n.
110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in
combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo
n. 285 del 1992;
f) abbia subìto, in via definitiva, l'applicazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298
del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio
abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero,
per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente,
abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti
l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 (3);
g) abbia subìto, in qualità di datore di lavoro, condanna penale
definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi
sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale (4);
h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta
riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva,
essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione
sostitutiva della pena detentiva medesima.
4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche
l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del
comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi
nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3.
6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il
requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli
589, comma 2, del codice penale,
189, commi 6 e 7,
186, comma 2,
187, comma 4,del decreto
legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera
f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria
attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia
riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa
vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte
nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche
relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione
relativamente a tale reddito (5).
8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come
conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che
precedono.
9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale
e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che
comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è
riacquistato:
a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178
del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui
all'articolo 180 del medesimo codice;
b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione
applicate;
c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi
dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita
del requisito (6).
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(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(2) Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(3) Lettera così sostituita dal comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(4) Lettera così sostituita dal comma 4 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(5) Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(6) Lettera così sostituita dal comma 6 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
Art. 6. Requisito della capacità
finanziaria
1. Per le imprese di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi
è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
a) cinquantamila €, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a
qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un
autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
b) cinquemila €, per ogni autoveicolo supplementare (1).
2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità
finanziaria l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1,
valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi
disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti
e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come
garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di
acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti,
attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio (2).
3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere
fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche,
sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano
attività bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il
suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21
(3) (a).
4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorità competente di
cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca
la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata (4)
(a).
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(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(2) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(3) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(4) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(a) Con D.M. 28 aprile 2005, n. 161 è stato emanato il Regolamento di esecuzione
Art. 7. Requisito dell'idoneità
professionale
1. 1. Per le imprese di cui all'articolo
1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente
se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività (1).
2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della
conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto
ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.
3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività
nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su
strada esclusivamente in àmbito nazionale possono chiedere di sostenere
l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale (2).
4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il
requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di
aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale
di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese,
stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio Economico europeo, ed aventi i requisiti di cui
all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le
attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività
e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4
(3).
5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:
a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata
svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni,
singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per
l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività
è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di
sei mesi.
5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e
modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad
esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli
aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le
persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto
precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli
Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di
idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro
Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere
l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare
(4).
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(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(2) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(3) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(4) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n.
478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della
sua pubblicazione.
Art. 8. Esame di idoneità
professionale
1. Le prove scritte che costituiscono
l'esame di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte
alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico (1).
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere
a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova
di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta
punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b),
sono attribuibili al massimo quaranta punti.
3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame è superato se
il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1,
lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera
b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di
entrambe le prove, di almeno sessanta punti (2).
4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame è superato se il
candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1,
lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera
b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di
entrambe le prove, di almeno sessanta punti (3).
5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la
prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la
prova di cui al comma 1, lettera b) (4).
6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone,
maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che
abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami
di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse
sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio
hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la
residenza normale.
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(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(2) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(3) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(4) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
Art. 9. Attestato di idoneità
professionale ed elenco degli idonei
1. L'autorità di cui all'articolo 8,
comma 6, rilascia, alla persona che ha superato l'esame ai sensi
dell'articolo 8, commi 3 o 4, l'attestato di idoneità professionale per
il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di
viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto. Se il medesimo
esame è stato superato con la limitazione di cui all'articolo 7, comma
3, l'attestato di idoneità
professionale è rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci
o di viaggiatori.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei
limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio,
alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato
l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione
dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la
direzione dell'attività ai sensi dell'articolo 3. Su comunicazione del
titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco è
consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse
(1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Art. 10. Proseguimento provvisorio
dell'attività
1. In caso di decesso, scomparsa,
incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire,
escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona
che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona
dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale
funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della
vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui
all'articolo 1, commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la
direzione
dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità
professionale, e a condizione che sia sussistente quello
dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni,
all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.
2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno.
Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui,
dall'esame dell'attività svolta dall'impresa di cui all'articolo 1,
commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata
dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorità competente di
cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga,
saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3,
comma 1 medesimo (1).
3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla
cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca
della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la
cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della
legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
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(1) Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Art. 11. Perdita dell'onorabilità
1. Se il requisito di cui all'articolo 5
cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione
dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si
astiene pertanto dall'esercizio della stessa.
2. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, che sia
comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende,
immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli
adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti
di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui
al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo
3, comma 1, l'autorità competente di cui alla medesima disposizione
procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o
alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo
articolo.
4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad
una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo
articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro
tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3,
comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità
l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con
l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è
avvenuto (1).
5. Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al
comma 4 non è stata data comunicazione all'autorità competente di cui
all'articolo 3, comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui
all'articolo 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui
al comma 3 del medesimo articolo.
6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la
sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24
della medesima legge.
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(1) Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Art. 12. Perdita della capacità
finanziaria
1. Se il requisito di cui all'articolo 6
cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3,
comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui
all'articolo 3, comma 1 (1).
2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo
1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6
sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano
finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente di cui
all'articolo 3, comma 1, può concedere un termine non superiore a un
anno (2).
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o
allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di
cui all'articolo 6 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui
all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui
al comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la
cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della
legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
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(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
(2) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
Art. 13. Perdita dell'idoneità
professionale
1. Se la persona che svolge la direzione
dell'attività non la esercita più, l'impresa di cui all'articolo 1,
commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità
competente di cui all'articolo 3, comma 1 (1).
2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1,
il requisito di cui all'articolo 7 non è stato reintegrato, l'autorità
competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione
dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o
dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la
cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della
legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
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(1) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Art. 13-bis. Partecipazione al
procedimento
Art. 14. Riconoscimento reciproco di
atti in materia di onorabilità
1. Per gli effetti dell'articolo 5, è
dato riconoscimento:
a) all'estratto del casellario giudiziale o, in mancanza, ad un
documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o
amministrativa competente dello Stato dell'Unione europea o dello Stato
aderente all'accordo sullo Spazio Economico europeo;
b) alle attestazioni, rilasciate dall'autorità di cui alla lettera a),
inerenti a quegli elementi, rilevanti per la sussistenza del requisito
dell'onorabilità, che non costituiscono oggetto dell'atto di cui alla
lettera a) medesima.
2. Se non è previsto il rilascio degli atti di cui al comma 1, si
applica il disposto del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se prodotti entro
sei mesi dalla data di rilascio.
Art. 15. Riconoscimento reciproco di
atti in materia di capacità finanziaria
1. Per gli effetti dell'articolo 6 è dato
riconoscimento:
a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, da imprese
autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti
designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione europea, o aderente
all'accordo sullo Spazio Economico europeo, in cui il soggetto in capo
al quale il requisito della capacità finanziaria deve sussistere è
stabilito;
b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente
autorità amministrativa dello Stato di cui alla lettera a).
2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che
siano rilasciati nel rispetto dell'articolo 6, commi 1 e 2 (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Art. 16. Riconoscimento reciproco di
atti in materia di idoneità professionale
1. Ai fini dell'articolo 7, sono
riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorità di uno
Stato membro dell'Unione europea, o aderente all'accordo sullo Spazio
Economico europeo, a titolo di prova dell'idoneità professionale,
secondo le disposizioni vigenti dal 1° gennaio 1990 al 1° ottobre 1999.
2. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, che sono state
autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1° gennaio 1981, o negli altri
Stati membri dell'Unione europea, anteriormente al 1° gennaio 1975, in
virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attività, e
a condizione che tali imprese siano delle società ai sensi dell'articolo
58 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è riconosciuto, come
prova sufficiente di idoneità professionale, l'attestato dell'esercizio
effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attività in uno
di tali Stati. L'attività non deve essere cessata da più di cinque anni
alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente,
l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone
fisiche che svolgono la direzione dell'attività medesima (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Art. 17. Informazioni alle Autorità di
altri Stati membri
1. Le sanzioni e le misure di cui
all'articolo 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio
dell'attività delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo
sullo Spazio Economico europeo sono comunicati a tali Stati (1).
2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono stabilite le modalità
della comunicazione di cui al comma 1.
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(1) Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione. Con
D.M. 28 aprile 2005, n. 161 è stato emanato il Regolamento di
attuazione.
Art. 18. Verifiche ed adeguamenti
1. Le autorità competenti verificano
periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni, la
persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed
idoneità professionale.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le
modalità per la verifica di cui al comma 1 per le imprese di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, nonché le modalità di adeguamento ai
requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra
il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente
esentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16
maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991,
n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la
direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 (1).
3. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, già autorizzate alla
data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i
requisiti previsti dal presente decreto (2).
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(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione. Con
D.M. 28 aprile 2005 è stato emanato il Regolamento di attuazione (V.
artt. 4 e 5).
(2) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 18, D.Lgs. 28 dicembre
2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
1. La violazione dell'obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due a sei
milioni di lire.
2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11,
commi 2 o 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da dieci a trenta milioni di lire.
3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da tre a nove milioni di lire.
4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da cinque a quindici milioni di lire.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate
dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate, in
particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 13, 20,
comma 1, n. 5) e n. 6), 22,
23, commi 1 e 3, e 25, comma 2
della legge n. 298 del 1974;
b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84 (1).
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(1) Articolo così sostituito
dall'art. 19, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (G.U. 12 febbraio 2002, n.
36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Art. 21. Regolamento di attuazione
1. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il
termine del 1° aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le previste disposizioni attuative (1).
--------------
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.L. 3 luglio 2001,
n. 256 e poi dall'art. 20, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (G.U. 12
febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione. Con
D.M. 28 aprile 2005, n. 161 è stato emanato il Regolamento di
attuazione che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella G.U.
Art. 22. Disposizioni transitorie.
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1. II termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
14 marzo 1998, n. 85, è prorogato alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 21 e comunque non oltre il 1° luglio
2001 (1).
1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del
30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i
requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale,
essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e
dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di
autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta
all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività
(2).
1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei D.M. 16 maggio
1991, n. 198, e D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 del Ministro dei trasporti
(3).
---------------------
(1) Per le disposizioni esplicative del presente articolo, vedi il
D.Dirett. 31 gennaio 2001.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 3 luglio 2001, n. 256.
(3) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Art. 23. Entrata in vigore
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato I
(articolo 7, comma 2)
Elenco delle materie di cui all'articolo 7, comma 2
Trasporti su strada di merci e di
viaggiatori
Il candidato deve in particolare:
1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su
strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto
giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni
di trasporto;
Trasporti su strada di merci
3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente
relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante
il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti
del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
4) conoscere le disposizioni della
convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di
merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;
B. Elementi di diritto commerciale
Trasporti su strada di merci e di
viaggiatori
Il candidato deve in particolare:
1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di
un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti
(registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del
fallimento;
2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società
commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il
funzionamento.
C. Elementi di diritto sociale
Trasporti su strada di merci e di
viaggiatori
Il candidato deve in particolare:
1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed
organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada
(sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori
del lavoro, ecc.);
2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza
sociale;
3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato
delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su
strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata
del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto,
ecc.);
4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 [1],
nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85 [2], e le misure pratiche per
l'attuazione di tali regolamenti.
-------------
[1] Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale
nel settore dei trasporti su strada.
[2] Regolamento (CEE)
n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio
di controllo nel settore dei trasporti su strada. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione.
D. Elementi di diritto tributario
Trasporti su strada di merci e di
viaggiatori
Il candidato deve conoscere in
particolare le norme relative:
1) all'IVA per i servizi di trasporto;
2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su
strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per
l'uso di alcune infrastrutture;
4) alle imposte sui redditi.
E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa
Trasporti su strada di merci e di
viaggiatori
Il candidato deve in particolare:
1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso
degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di
credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari,
fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli
oneri e le obbligazioni che ne derivano;
3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado
di interpretarlo;
4) essere in grado di leggere e di
interpretare un conto dei ricavi;
5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione
finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai
rapporti finanziari;
6) essere in grado di redigere un bilancio;
7) conoscere i vari elementi che
compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di
esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli
per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il
personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
9) conoscere i princìpi degli studi di mercato («marketing»), della
promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di
schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;
10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai
trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone
trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le
garanzie e gli obblighi che ne derivano;
11) conoscere le applicazioni telematiche
nel settore dei trasporti su strada;
Trasporti su strada di merci
12) essere in grado di applicare le norme
in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e
conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto,
il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto;
Trasporti su strada di viaggiatori
14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione
e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di
viaggiatori;
15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione
dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.
Trasporti su strada di merci e di
viaggiatori
Il candidato deve in particolare:
1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada
per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il
subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione
ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle
autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed
extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;
2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di
trasporti su strada;
3) conoscere i vari documenti necessari
per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in
grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno
dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi
relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli
concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;
Trasporti su strada di merci
4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei
trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica;
5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico
delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché
gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;
G. Norme tecniche e gestione tecnica
Trasporti su strada di merci e di
viaggiatori
Il candidato deve in particolare:
1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli
autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai
trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze
dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi
di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
3) conoscere le formalità relative all'omolagazione,
all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;
4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta
contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a
motore e l'inquinamento acustico;
5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica
degli autoveicoli e delle apparecchiature;
Trasporti su strada di merci
6) conoscere i diversi tipi di congegni
di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette,
ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative
alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del
carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada
o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il
rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di
rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE [1],
dalla direttiva 96/35/CE [2] e del regolamento (CEE) n. 259/93 [3];
9) essere in grado di applicare le
procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al
trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti
dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui
mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);
10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il
rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.
Trasporti su strada di merci e di
viaggiatori
Il candidato deve in particolare:
1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente,
certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte
dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla
circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità,
precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale,
ecc.);
3) essere in grado di elaborare
istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di
sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle
apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi
in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si
ripetano incidenti o gravi infrazioni;
-------------
[1]
Direttiva
94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada. Direttiva modificata dalla
direttiva 96/86/CE della Commissione.
[2]
Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa
alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per
la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile
di merci pericolose.
[3] Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993,
relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti
all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal
suo territorio. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
120/97
D. M. 28 aprile 2005, n.161 -
Regolamento di attuazione del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla
professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.
Art. 1. Attuazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 - Esenzioni
1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che esercitano la professione di trasportatore
su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano l'iscrizione nell'albo
di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000,
dimostrando il solo requisito dell'onorabilita' di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.
Art. 2. Attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Attestazione di capacita' finanziaria e comunicazioni
delle imprese bancarie.
1. Le imprese che esercitano attivita' bancaria rilasciano, a richiesta delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo
n. 395 del 2000, l'attestazione prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo medesimo, conformemente al modello allegato
al presente regolamento ed in osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le imprese che esercitano attivita' bancaria effettuano la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo
n. 395 del 2000, in forma scritta, entro quindici giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare.
Art. 3. Attuazione dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Comunicazioni in materia di sanzioni e misure applicate
ad imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo.
1. Le autorita' che applicano le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, nei casi previsti
dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo medesimo, ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, comunica entro dieci giorni alla corrispondente autorita'
competente dello Stato nel quale l'impresa interessata
e' stabilita, anche attraverso le competenti rappresentanze del Governo italiano presso lo Stato medesimo, le informazioni ricevute ai sensi
del comma 1.
Art. 4. Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità,
capacita' finanziaria ed idoneita' professionale.
1. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 effettua la verifica periodica prevista dall'articolo
18, comma 1 del decreto legislativo medesimo.
Resta salvo il potere della citata autorita' competente di effettuare la verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria
ed idoneita' professionale in tutti i casi in cui cio' sia ritenuto opportuno.
2. La verifica della persistenza del requisito dell'onorabilita' e' effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. La verifica della persistenza del requisito della capacita' finanziaria e' effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo n. 395 del 2000, e la relativa documentazione dall'impresa interessata o dalle imprese di cui all'articolo 2, comma 1.
4. La verifica della persistenza del requisito dell'idoneita' professionale e' effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
5. E' considerato non persistente il requisito dell'onorabilita', della capacita' finanziaria o dell'idoneita' professionale per l'impresa che, a
richiesta dell'autorita' competente di cui al comma 1, non fornisce, entro un congruo termine fissato dall'autorita' medesima, le informazioni
essenziali per le verifiche di cui al presente articolo.
Art. 5. Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacita'
finanziaria ed idoneita' professionale.
1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1della legge n. 298 del
1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti
5 novembre 1987, n. 508, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n. 100, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli
5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298
del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo
1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato
decreto legislativo n. 395 del 2000 entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il disposto di cui al comma 2 si applica solo se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicolo rispettivamente
contemplati dal citato articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991.
4. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 che, ai sensi dei decreti del Ministro dei trasporti
n. 198 del 1991 e 20 dicembre 1991, n. 448, hanno dimostrato il requisito della capacita' finanziaria mediante attestazione rilasciata
da una societa' finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 in occasione della prima
verifica effettuata ai sensi dell'articolo 4.
Art. 6. Entrata in vigore. Articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ATTESTAZIONE
A seguito di richiesta dell'impresa ............................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
Questo Istituto bancario, visti i dati di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
........... ..................................................................... .....................................................................
..........................................................................................................................................
VERIFICATO CHE
L'impresa ........................................................;
Ha disponibilita' finanziaria per un importo pari a euro ............;
..................................................................... .....................................................................
RILASCIA
Il presente attestato valido per la dimostrazione del requisito di capacita' finanziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395.
Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell'osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 126 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Circ. Min. interno 14 luglio 2006, n. 300/A/1/52609/108/13/7 Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività
di autotrasportatore.
Il Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2006 n. 6, dando attuazione alla delega contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 1 marzo 2005, n. 32, ha provveduto al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Con il medesimo decreto legislativo, inoltre, è stata data attuazione alla norma dell'art. 1, comma 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge Comunitaria 2004) che ha recepito la direttiva 2003/59/CE sulla formazione dei conducenti professionali.
La riforma interessa l'attività degli organi di controllo, soprattutto per quanto riguarda il nuovo regime sanzionatorio introdotto dagli artt. 7 ed 8, le relative procedure di applicazione delle sanzioni, l'introduzione di un percorso formativo per i conducenti professionali attraverso il rilascio della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) nonché le procedure per applicare a quest'ultimo la decurtazione di punti conseguenti all'accertamento di violazioni stradali.
1. Le novità salienti della riforma dell'autotrasporto di cose in conto terzi.
La riforma dell'autotrasporto, introdotta dal citato D.Lgs. n. 286 del 2005, che, almeno per le materie che non richiedono l'emanazione di decreti attuativi, è entrata in vigore il 24.2.2006, ha allineato le norme italiane a quelle europee per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose ed ha previsto la liberalizzazione regolata del settore
La nuova disciplina ha definitivamente superato il modello di esercizio basato sul possesso del titolo autorizzatorio per ciascun veicolo, ed ha inoltre previsto la soppressione del sistema vincolante delle tariffe a forcella con l'introduzione di un sistema basato sulla libera contrattazione dei prezzi, con il vincolo del rispetto delle regole sulla sicurezza stradale.
1.1 Il contratto di trasporto
Nel nuovo assetto normativo del D.Lgs. n. 286 del 2005, notevole importanza presentano le disposizioni che riguardano la forma del contratto. L'art 6 del D.Lgs. n. 286 del 2005, infatti, stabilisce, in conformità ai criteri dettati dalla legge delega, che di regola, la forma sia scritta e prevede l'adozione, con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di modelli contrattuali tipo per favorire l'uso della stessa.
Si è inoltre prevista la facoltà di stipula di accordi di diritto privato da parte delle organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, purché con determinati requisiti formali e previa notifica al D.T.T. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Con il D.Dirett. 1 febbraio 2006 (All. 1) sono stati approvati tali modelli ed individuati gli elementi obbligatori dei medesimi (nome e sede del vettore, del committente e, se diverso, del caricatore, numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori, tipologia e quantità della merce trasportata, corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, luogo di presa in consegna e di riconsegna della merce), nonché gli elementi eventuali (termini temporali per la riconsegna della merce, istruzioni aggiuntive del committente o del caricatore).
La nuova normativa non richiede, peraltro, che il contratto di trasporto, quando redatto in forma scritta, debba essere portato a bordo del veicolo durante il viaggio. Gli organi di polizia stradale, tuttavia, ove non sia possibile visionarlo al momento del controllo su strada, hanno la possibilità di richiederne l'esibizione ai contraenti, anche al fine di applicare le sanzioni per concorso negli illeciti stradali commessi dal conducente.
1.2 Definizione di committente e di caricatore
La nuova normativa definisce "committente" l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula, o nel cui nome è stipulato, il contratto di trasporto con il vettore; se il contratto di trasporto è stipulato in forma scritta, tale soggetto risulta espressamente indicato nel documento stesso mentre, se il contratto di trasporto non è concluso in tale forma, il committente deve essere individuato sulla base delle indicazioni fornite dal vettore o, comunque, desumibili da altri documenti, anche commerciali, riguardanti il trasporto.
La predetta normativa fornisce anche la definizione di "caricatore", termine che indica l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto. Se il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta il caricatore, se diverso dal committente, può essere individuato sulla base degli elementi contenuti nel contratto stesso; in mancanza, l'individuazione di questo soggetto deve essere compiuta sulla base di qualunque altra informazione utile fornita dal vettore o risultante dai documenti che accompagnano le merci.
Sulla base delle definizioni richiamate, il concorso negli illeciti commessi durante il trasporto resta circoscritto alle ipotesi in cui il committente o il caricatore siano un'impresa (anche agricola) o una persona giuridica pubblica e non soggetti privati che si avvalgano del trasporto al di fuori di un'attività imprenditoriale (esempio: trasporto di masserizie domestiche).
Tuttavia, quando si tratta di soggetti privati non esercenti attività di impresa o pubbliche funzioni, trovano comunque applicazione le disposizioni del Codice della Strada (quali, ad esempio, l'art 167 comma 9) che prevedono forme analoghe di responsabilità concorrente indistintamente per tutti i soggetti.
2. Incauto affidamento di merci a vettore abusivo.
Secondo le disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 2005, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce sono puniti con le stesse sanzioni amministrative previste dall'art 26 della legge n. 298 del 1974 per chi esercita l'autotrasporto in modo abusivo quando, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, affidano l'effettuazione di un autotrasporto di merci ad un vettore:
- esercente abusivamente l'attività di autotrasportatore ovvero operante in violazione dei limiti e delle condizioni prescritte dal titolo abilitativo;
- straniero, privo di titolo autorizzativo o di licenza per effettuare il servizio sul territorio italiano.
L'accertamento della responsabilità prevista dalla citata norma, che ricorre in capo a ciascuno dei soggetti indicati, in concorso tra loro, richiede l'applicazione, oltre che della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 26 citato, anche della sanzione accessoria della confisca delle merci trasportate.
Non si tratta, invero, di una forma di responsabilità oggettiva in quanto è comunque richiesta la prova della volontarietà dell'affidamento, ovvero la colposa condotta di uno dei soggetti sopraindicati per non aver verificato la regolarità della posizione del vettore.
La nuova disposizione non ha abrogato il comma secondo dell'art 26 della legge n. 298 del 1974, ma ha previsto nuove sanzioni nei confronti dei citati soggetti esercenti attività d'impresa o di pubbliche funzioni. La norma dell'art 26, comma 2 legge n. 298 del 1974, perciò, resta in vigore senza modificazioni per i casi in cui il soggetto che affida le merci ad un vettore abusivo non sia un imprenditore o un esercente di pubbliche funzioni. In tali casi, perciò, alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 2 dell'art 26 citato, non consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate.
3. Mancata acquisizione documenti del vettore.
Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'affidamento delle merci ad un vettore abusivo o non autorizzato, l'art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 2005 prevede sanzioni per il committente del trasporto che, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, ed in assenza di un contratto stipulato in forma scritta, utilizza un vettore senza acquisire dal medesimo la dichiarazione di regolare iscrizione all'Albo o di esercizio dell'attività di autotrasportatore e la fotocopia della carta di circolazione del veicolo; dette sanzioni amministrative pecuniarie vengono previste dal citato art. 26 della legge n. 298 del 1974 ma senza l'applicazione delle sanzioni accessorie.
Tuttavia, in caso di trasporto di merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici, la violazione non ricorre quando il committente ha stipulato un contratto con un'impresa certificata che ha i requisiti previsti dal D.Dirett. 17 febbraio 2006 (All. 2).
La sanzione deve essere applicata al committente per il solo fatto di non aver acquisito la dichiarazione del vettore e la copia della carta di circolazione e ricorre, perciò, anche nei casi in cui il vettore risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto.
4. Concorso nelle violazioni commesse dal conducente.
Il D.Lgs. n. 286 del 2005, dando attuazione ad uno specifico criterio di delega della legge n. 32 del 2005, ha previsto i casi in cui i soggetti facenti parte della filiera del trasporto, e cioè il vettore, il committente, il caricatore, il proprietario delle merci trasportate, possono essere chiamati a rispondere, in concorso con il conducente ed ai sensi dell'art. 197 C.d.S., di alcune violazioni delle norme di comportamento commesse da questi durante il trasporto.
I soggetti della filiera del trasporto possono essere chiamati a rispondere degli illeciti commessi dal conducente relativi alla velocità, al carico irregolare o mal sistemato, al mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo, con una responsabilità propria e concorrente rispetto a quella del conducente e non di tipo solidale con questi: essa si aggiunge, cioè, senza sostituirsi, a quella del conducente, autore materiale di uno degli illeciti sopraindicati. La responsabilità dei soggetti sopraindicati presuppone che la violazione sia stata accertata e validamente contestata al conducente stesso con la redazione di un verbale di contestazione.
Secondo le disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 2005, la responsabilità concorrente dei soggetti indicati, ha un diverso contenuto e una differente ampiezza in relazione a:
- soggetto e sua partecipazione all'attività di trasporto,
- tipo di violazione accertata nei confronti del conducente,
- modalità con cui è stato redatto il contratto di trasporto (forma scritta o meno) e documentata l'effettuazione del trasporto stesso.
4.1 Responsabilità del vettore o del committente
Quando il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta, il vettore e il committente rispondono delle violazioni degli articoli 61, 62, 142, 164, 167 e 174 C.d.S. commesse dal conducente se, dall'esame del contenuto del contratto, risulta che abbiano impartito istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
Quando, invece, il contratto non è stato redatto in forma scritta, né risultano richiamati accordi di diritto privato di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 286 del 2005, vettore e committente rispondono in concorso con il conducente che le ha commesse, per violazioni relative al superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 C.d.S. ed alla mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'art. 174 C.d.S., se non sono in grado di produrre agli organi di polizia stradale un'idonea documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo o al conducente in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione violata.
Per accertare l'esistenza di questa ipotesi di concorso nelle violazioni, perciò, dovrà essere richiesto al committente ovvero, in mancanza di indicazione da parte di questi, al vettore, di esibire i citati documenti con le modalità indicate nel successivo punto 4.4. della presente circolare.
Occorre precisare che la riforma di cui trattasi non ha abrogato le disposizioni del comma 9 dell'art. 167 C.d.S. con la conseguenza che il committente, quando non si tratta di impresa o ente pubblico, è comunque chiamato a rispondere delle violazioni dell'art 167 C.d.S, a prescindere, cioè, dall'accertamento della responsabilità nei modi sopraindicati, per un trasporto eseguito per suo conto esclusivo in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione.
4.2 Responsabilità del caricatore
Analogamente a quanto previsto per il committente o per il vettore, il caricatore può essere chiamato a rispondere delle violazioni degli articoli 142 e 174 C.d.S. commesse dal conducente, quando, dall'esame del contratto di trasporto redatto in forma scritta, risultino presenti istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
Un diverso contenuto presenta, tuttavia, la responsabilità del caricatore per violazione degli artt. 61, 62, 164 e 167 C.d.S; infatti, qualunque sia la forma del contratto di trasporto, egli è sempre responsabile, in concorso con il conducente, laddove vengano accertate tali violazioni (art. 7, comma 7).
Si tratta di una responsabilità che esula dall'accertamento della presenza all'interno del contratto di disposizioni incompatibili e dalla verifica del contributo causale del caricatore alla commissione dell'illecito.
4.3 Responsabilità del proprietario delle merci
Viceversa, secondo le disposizioni dell'art 7 del D.Lgs. n. 286 del 2005, il proprietario delle merci può essere chiamato rispondere delle violazioni degli articoli 61, 62, 142, 164, 167 e 174 C.d.S. commesse dal conducente, soltanto nel caso in cui, dall'esame del contratto di trasporto redatto in forma scritta, risulti che egli abbia fornito istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
Come già detto al punto 1), al proprietario della merce, così come al committente e al caricatore che, sulla base delle definizioni fornite dall'art 2 del D.Lgs. n. 286 del 2005, non siano una persona giuridica pubblica ovvero operino al di fuori di una attività d'impresa, non si estende la responsabilità con il conducente per gli illeciti commessi durante il trasporto.
4.4 Procedura di applicazione delle sanzioni per concorso negli illeciti del conducente
La responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto trae origine dall'accertamento di una delle violazioni sopraindicate nei confronti del conducente del veicolo ed è accertata, da parte degli organi di polizia stradale che hanno contestato la violazione nei confronti del conducente, attraverso l'esame di ogni documento in suo possesso o che deve essere detenuto da uno dei soggetti della filiera stessa.
In occasione dell'accertamento di una delle richiamate violazioni nei confronti del conducente, perciò, gli operatori di polizia procederanno ad acquisire una copia del contratto di trasporto, se questo è stato redatto in forma scritta ed è presente a bordo del veicolo. In mancanza, provvederanno a documentare quanti più elementi possibili, anche sulla base delle dichiarazioni del conducente o di qualsiasi altro documento commerciale che accompagna la merce o che si riferisce al trasporto, allo scopo di identificare compiutamente il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario delle merci trasportate e fornire all'Ufficio da cui dipendono ogni altra informazione utile alla ricostruzione dell'attività svolta da ciascuno di essi e del relativo grado di compartecipazione all'illecito contestato al conducente del veicolo.
Salvo che la responsabilità dei soggetti sopraindicati non emerga in modo inequivocabile dall'esame dalla documentazione in possesso del conducente che è stata esibita in occasione del controllo sulla strada, l'accertamento della responsabilità stressa deve essere effettuato, di norma, successivamente da parte dell'Ufficio da cui dipende l'accertatore.
Quest'ultimo, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione accertata nei confronti del conducente del veicolo che trasporta merci per conto terzi, deve richiedere al vettore o al committente, chiamati a rispondere in concorso con il conducente, l'esibizione di un contratto in forma scritta o di un documento scritto con rinvio ad un accordo volontario ovvero, in mancanza e quando previsto, di una documentazione adeguata a dimostrare la corretta gestione del trasporto da parte dei citati soggetti responsabili.
Per formulare la cennata richiesta potrà essere utilizzato il modello allegato (All. 3) che è stato predisposto tenendo conto che, sulla base delle diverse forme di responsabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 2005, al committente o al vettore, può essere richiesto di esibire il contratto scritto di trasporto, ovvero in mancanza e quando previsto, la documentazione giustificativa idonea ad evitare che essi possano essere ritenuti responsabili degli illeciti commessi dal conducente.
In relazione alla diversa portata della corresponsabilità del caricatore e del proprietario delle merci, invece, la richiesta di fornire una copia del contratto redatto in forma scritta potrà essere loro rivolta solo quando non è stato possibile acquisire la stessa documentazione da parte del vettore o del committente. Per formulare tale richiesta, potrà essere utilizzato il modello allegato (All. 4) che è stato redatto tenendo conto della circostanza che al caricatore (limitatamente alle violazioni per cui egli è chiamato a rispondere in seguito ad accertamento della sua effettiva responsabilità) o al proprietario delle merci, può essere rivolto solo l'invito ad esibire copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o di dichiarare che tale atto non è stato mai redatto.
I documenti richiesti dovranno essere esibiti entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata contenente l'invito sopraindicato.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180, comma 8 C.d.S., se alla scadenza del relativo termine non è stato esibito alcun documento o fornita altra informazione richiesta, codesti Uffici, entro i 30 giorni successivi, procederanno in ogni caso all'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti per concorso negli illeciti sopraindicati. Infatti, l'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 286 del 2005 stabilisce che, in tali casi, le sanzioni previste si applichino nei loro confronti a prescindere da qualsiasi valutazione sulla responsabilità ed effettiva partecipazione soggettiva all'illecito accertato.
Qualora, invece, entro il termine indicato nell'invito, siano fatti pervenire i documenti o le informazioni richieste, codesti Uffici, entro i 30 giorni successivi alla ricezione ed in base all'esame dei documenti stessi e di ogni altra notizia o informazione utile a riguardo, potranno procedere alla contestazione degli illeciti ai responsabili solo se emerga in modo inequivocabile la responsabilità dei soggetti stessi, sulla base delle indicazioni di cui ai punti 4.1 e seguenti della presente circolare.
In ogni caso, le sanzioni previste per i soggetti diversi dal conducente dovranno essere contestate loro attraverso la redazione di un nuovo verbale nel quale, facendo riferimento al la contestazione dell'illecito nei confronti del conducente, siano adeguatamente messe in luce le motivazioni e gli elementi sulla base dei quali è emersa la loro responsabilità concorsuale. Se la violazione accertata prevede sanzioni accessorie, queste non potranno essere applicate anche al concorrente, atteso che l'art 197 C.d.S. limita la possibilità di concorso alle sole sanzioni amministrative pecuniarie.
Il nuovo verbale, che deve essere redatto entro i 30 giorni successivi allo scadere del termine indicato nell'invito trasmesso ai soggetti sopraindicati, dovrà essere notificato ai responsabili con le procedure ed entro i termini indicati dall'art. 201 C.d.S.
5. Superamento del sistema tariffario.
L'art. 3, commi 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. n. 286 del 2005 ha previsto l'abrogazione di alcuni articoli della legge n. 298 del 1974, in particolare l'art. 58, per cui sono conseguentemente soppresse le ipotesi sanzionatorie relative all'omessa compilazione del documento di trasporto, all'omessa esibizione di documenti, alla mancata conservazione dei documenti di trasporto, ai prezzi praticati in difformità dalle tariffe e all'inottemperanza dell'obbligo di fornire notizie o all'opposizione ai controlli.
6. Formazione dei conducenti.
Per quanto riguarda la formazione dei conducenti professionali, il Capo II del D.Lgs. n. 286 del 2005, completa l'attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla «qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri»; ciò al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale e fornire al conducente stesso un quadro tecnico e normativo completo sulla propria attività professionale.
Secondo tali disposizioni, tutti i conducenti dei veicoli per cui è richiesta la patente di guida della categoria C, C+E, D e D+E, che effettuano attività di autotrasporto a scopo commerciale, devono seguire un corso di formazione iniziale e sostenere i relativi esami di idoneità nonché, ogni cinque anni, seguire specifici corsi di aggiornamento.
Le nuove norme integrano le disposizioni del Codice della Strada che prevedono un obbligo di formazione particolare, finalizzato al conseguimento del certificato di abilitazione professionale, esclusivamente per i conducenti di taxi o di servizio noleggio con conducente (CAP tipo KB), ovvero per i conducenti di autobus in servizio di linea o di noleggio o per gli scuolabus (CAP di tipo KD).
Un particolare regime transitorio è previsto per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, esercitino già l'attività professionale di autotrasporto o siano titolari di patenti di guida e certificati di abilitazione professionale (CAP).
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare 3 febbraio 2006, n. 761/M350/MOT3 (All. 5), le nuove disposizioni troveranno applicazione solo dopo la promulgazione dei decreti attuativi di cui agli artt. 17 e 19 del D.Lgs. n. 286 del 2005.
Fino alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 116, comma 8 C.d.S. e degli artt. 310 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
6.1 Decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione
Con l'introduzione della carta di qualificazione del conducente, che sostituirà i CAP tipo KC e KD, la disciplina della patente a punti si applicherà a detta carta alla quale, inizialmente, sarà attribuita una dotazione di 20 punti.
Dopo l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, perciò, la decurtazione dei punti sarà disposta a carico della dotazione punti della carta di qualificazione ogni qual volta l'illecito che prevede la decurtazione sia commesso nell'esercizio di attività professionale di autotrasporto persone o merci richiedente tale documento.
Per la definizione delle procedure di applicazione della decurtazione dei punti dal nuovo documento abilitativo si fa riserva di fornire istruzioni più dettagliate quando saranno approvati i necessari provvedimenti attuativi di cui al punto precedente.
7. Attività di controllo.
Allo scopo di favorire il controllo su strada della regolarità dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e renderne uniforme la procedura di svolgimento, il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno D.Dirett. 22 febbraio 2006 (All. 6), dando attuazione all'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 286 del 2005, ha stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di polizia stradale devono attenersi nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.
Le liste di controllo non hanno, tuttavia, contenuto vincolante ma rappresentano soltanto il contenuto minimo dei controlli che devono essere effettuati. Come precisato anche dall'art. 3 del citato decreto dirigenziale, perciò, l'attività di controllo può riguardare anche altri documenti, non compresi nelle liste, che sono utili a verificare la regolarità amministrativa del trasporto e della circolazione del veicolo commerciale.
I responsabili di codesti Uffici vorranno impartire opportune istruzioni affinché, nel rispetto di altre prioritarie esigenze di servizio, l'attività di verifica richiesta dalle predette liste di controllo per ciascuna tipologia di autotrasporto in conto terzi, si sviluppi su tutte le voci richiamate dalla lista stessa e coniughi accuratezza e celerità.
I Signori Prefetti sono pregati di voler estendere il contenuto della Presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Allegato 1
D.Dirett. 1 febbraio 2006 - Determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. (G.U. n. 31 del 7.2.2006)
IL DIRETTORE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
Vista la legge 1 marzo 2005, n. 32, recante "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone", ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), numero 4;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", ed in particolare gli articoli 5 e 6;
Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;
Decreta:
Art. 1 Finalità.
1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Art. 2 Modelli contrattuali.
1. Per la stipula di contratti di trasporto di merci su strada, sono determinati i modelli contrattuali allegati, come parte integrante, al presente decreto, relativi, rispettivamente, a contratti per prestazione singola, a contratti per pluralità di prestazioni, a contratti con rinvio ad accordi volontari di diritto privato, come disciplinati dall'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 2005, a contratti per prestazioni da parte di sub-vettori.
2. I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti, che mantengono la facoltà di scegliere altre formulazioni contrattuali, purché contengano gli elementi essenziali di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 del 2005.
3. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli contrattuali, ovvero potranno essere integrati quelli allegati al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato 1
Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola
Art. 1 Identificazione delle parti
Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:
Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].
Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente.
Art. 2 Identificazione delle merci trasportate
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
tipologia:
quantità:
Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
Art. 3 Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i: estremi della carta di circolazione.
Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui sarà eseguito il trasporto oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
Art. 4 Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 286 del 2005, laddove diverso/i dal Committente):
Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto. Tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
Art. 5 Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 il giorno... non oltre le ore... (ovvero nella fascia oraria tra le ore... e le ore...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno... non oltre le ore... (ovvero nella fascia oraria tra le ore... e le ore...).
Qualora trattasi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286 del 2005.
Art. 6 Corrispettivo
A fronte della effettuazione della prestazione di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro, oltre ad accessori di legge.
Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante.
Art. 7 Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:
Art. 8 Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.
Art. 9 Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.
Art. 10 Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti
Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.
Art. 11 Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1 marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Allegato 2
Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni
Art. 1 Identificazione delle Parti
Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate.
Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].
Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente].
Art. 2 Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
tipologia:
quantità:
Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di tonnellate, né superiori ad un massimo di tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi.
Art. 3 Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i: estremi della carta di circolazione.
Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
Art. 4 Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286 del 2005, laddove diverso/i dal Committente).
Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto, qualora il nuovo luogo indicato sia all'interno del territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
Art. 5 Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore... (ovvero nella fascia oraria tra le ore... e le ore...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno... non oltre le ore... (ovvero nella fascia oraria tra le ore... e le ore...).
(Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286 del 2005).
Art. 6. Corrispettivo
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro... (ovvero...: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro.../chilometro), oltre ad accessori di legge.
Detto corrispettivo sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sarà pagato al Vettore non oltre il termine di... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante.....
Art. 7 Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:
Art. 8 Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.
Art. 9 Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.
Art. 10 Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti
Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Art. 11 Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1 marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Allegato 3
Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari.
Art. 1 Identificazione delle Parti
Il presente contratto è concluso tra le Parti qui di seguito identificate:
- Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]
iscritta all'organizzazione associativa tra vettori denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
- Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente (ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c)]
iscritta all'organizzazione associativa tra utenti del servizio di trasporto denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata, direttamente o attraverso la Confederazione di riferimento, nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.
Art. 2 Accordo volontario di riferimento
Le Parti si danno reciprocamente atto che tra una pluralità di organizzazioni associative rappresentative dei vettori ed organizzazioni associative rappresentative di utenti, in base a quanto stabilito all'articolo 1, è stato concluso in data un accordo volontario ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, avente ad oggetto.
Le Parti convengono di recepire nel presente contratto il contenuto di cui al menzionato accordo volontario, le cui previsioni dovranno ritenersi, in quanto compatibili, parte integrante della regolamentazione del rapporto tra le stesse intercorrente.
Art. 3 Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
tipologia:
quantità:
Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di... tonnellate né superiori ad un massimo di... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.
Art. 4 Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i: estremi della carta di circolazione
Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
Art. 5 Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome, e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286 del 2005, laddove diverso/i dal Committente):
Luogo di riconsegna delle merci nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
Art. 6 Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 3 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 5 nei giorni... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore... (ovvero nella fascia oraria tra le ore... e le ore...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno... non oltre le ore... (ovvero nella fascia oraria tra le ore... e le ore...) (Qualora trattisi di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 286 del 2005)
Art. 7 Corrispettivo
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro... (ovvero: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro.../chilometro), oltre ad accessori di legge, da adeguarsi con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante. Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante....
Art. 8 Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:.................
Art. 9 Utilizzo di sub-vettori (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub- vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.
Art. 10 Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.
Art. 11 Adempimento da parte del Vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti
Il Vettore, dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Art. 12 Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1 marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Allegato 4
Modello contrattuale tipo di contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore
Art. 1 Identificazione delle Parti
Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:
Vettore-Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore-Committente, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]
Sub-Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Sub-Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]
Art. 2 Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
tipologia:
quantità:
Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.
Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Sub-Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Vettore-Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di... tonnellate] [né superiori ad un massimo di... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi.
Art. 3 Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
Motrice/i: estremi della carta di circolazione
Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Sub-Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Vettore-Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto.
Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
Art. 4 Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
Ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 286 del 2005, nonché luogo di consegna delle merci al Sub-Vettore (laddove diverso dalla sede del Caricatore):
Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:
Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Sub-Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Vettore-Committente si impegna a comunicare al Sub-Vettore per iscritto detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
Art. 5 Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Sub-Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Vettore-Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore... (ovvero nella fascia oraria tra le ore... e le ore...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno... non oltre le ore... (ovvero nella fascia oraria tra le ore... e le ore...)
Art. 6 Obblighi del Vettore-Committente
Il Vettore-Committente verificherà che il Sub-Vettore è abilitato e che i veicoli di cui al precedente articolo 3 sono, sulla base dei documenti indicati nella medesima disposizione, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli.
Il Vettore-Committente verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Sub-Vettore con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 7 Obblighi del Sub-Vettore
Il Sub-Vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. Con il preventivo consenso scritto del Vettore-Committente, il Sub-Vettore può affidare ad un Terzo l'esecuzione delle operazioni di trasporto e delle altre prestazioni cui si è obbligato.
Il Sub-Vettore verificherà che il Terzo di cui al comma precedente è abilitato e che i veicoli di cui lo stesso si avvale sono, sulla base dei documenti indicati nell'articolo 3, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli. Il Sub-Vettore verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Terzo con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Sub-Vettore rimane responsabile nei confronti del VettoreCommittente del corretto adempimento da parte del Terzo delle prestazioni allo stesso affidate.
Art. 8 Corrispettivo
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Vettore-Committente è tenuto a corrispondere al Sub-Vettore il corrispettivo di Euro... (ovvero un corrispettivo chilometrico pari ad Euro.../chilometro), oltre ad accessori di legge.
Detto corrispettivo, che è stato calcolato sulla base degli elementi relativi ai costi del Sub-Vettore comunicati al Vettore-Committente durante la negoziazione del presente contratto e che sono allegati allo stesso (Allegato A), sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni significative dei costi operativi del Sub-Vettore, ed in particolare a variazioni dei costi esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo del carburante.
[Nel caso il Vettore-Committente ometta di affidare al Sub-Vettore, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il trasporto dell'intero quantitativo minimo di merci indicato nel precedente articolo 2, il Vettore-Committente sarà tenuto a corrispondere al Sub-Vettore un importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'Allegato B, fermo restando il diritto del Sub-Vettore al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito].
Il corrispettivo dovuto al Sub-Vettore gli sarà pagato non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Sub-Vettore), secondo le seguenti modalità:
Art. 9 Istruzioni aggiuntive del Vettore-Committente (eventuale)
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Sub-Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:.................
Art. 10 Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.
Art. 11 Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1 marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Allegato 2
D.Dirett. 17 febbraio 2006 - Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. (G.U. n. 50 del 1.3.2006)
IL DIRETTORE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
Vista la legge 1 marzo 2005, n 32, recante "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose", ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8);
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori", ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera i), e 9, comma 2, lettera f);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e successive modificazioni;
Vista il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) e successive modificazioni;
Sentiti i competenti organi dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, dell'interno, delle politiche agricole e forestali e della salute;
Ritenuto di non recepire le osservazioni formulate dal Ministero delle attività produttive, in quanto le disposizioni introdotte con il presente decreto, aventi specifico riferimento alle imprese di autotrasporto di merci che trasportano merci pericolose, rifiuti industriali, derrate alimentari e prodotti farmaceutici, sono applicative dell'art. 11 del decreto legislativo n. 286 del 2005 e tengono conto dei nuovi compiti attribuiti al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ai sensi del decreto legislativo n. 284/2005, in materia di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità;
Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2006;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori nella riunione del 14 febbraio 2006 e ritenuto di recepire le indicazioni formulate nel parere stesso;
Decreta:
Art. 1 Finalità.
1. Il presente decreto ha per scopo la definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, per il trasporto di merci classificate pericolose (ADR), di rifiuti industriali, di derrate deperibili (ATP), e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Art. 2 Requisiti.
1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000 e le altre disposizioni specifiche per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, acquisiscono la certificazione di qualità rilasciata da organismi terzi accreditati dal Sincert (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione).
2. Le imprese di autotrasporto che si iscrivono all'Albo nazionale degli autotrasportatori dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, acquisiscono la relativa certificazione, secondo quanto stabilito al comma 1.
3. Le imprese già certificate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, che intendono mantenere il sistema di gestione in qualità alla scadenza della certificazione di cui sono in possesso, qualora la stessa sia stata rilasciata da organismi non accreditati dal Sincert, rinnovano tale certificazione secondo quanto stabilito al comma 1.
4. Gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del trasporto stradale e multimodale, secondo parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, anche ai fini dell'esercizio dell'attribuzione assegnata a tale Comitato dall'art. 9, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, di provvedere all'accreditamento degli organismi di certificazione di qualità per le imprese di autotrasporto di merci.
5. Al fine di cui al comma 4, il Comitato centrale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 284 del 2005, stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accreditamento degli organismi di certificazione, anche attraverso la costituzione, al proprio interno, di un apposito gruppo di lavoro, formato da esperti del settore della certificazione di qualità, anche esterni alla Pubblica Amministrazione.
6. Sono fatte salve, ai fini del presente decreto, le norme in materia di riconoscimento reciproco degli organismi di accreditamento e dei sistemi di certificazione di qualità operanti nell'ambito dell'Unione europea.
Art. 3 Formazione.
1. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, promuove la formazione e l'aggiornamento degli aspiranti ispettori da impiegarsi presso gli organismi di certificazione, e ne determina materie e procedure.
2. Il Comitato centrale cura la formazione e la tenuta di un elenco di ispettori che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione o di aggiornamento e ne dà comunicazione agli organismi di certificazione.
Art. 4 Banca dati.
1. Gli organismi di certificazione comunicano, in via telematica, al sistema informativo del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, le imprese di autotrasporto certificate, perché le stesse siano inserite in un apposito elenco, al quale potranno accedere i committenti, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali.
Art. 5 Documentazione.
1. Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso di sistemi di certificazione di qualità come individuati al precedente art. 2, comma 1, e quelle certificate ai sensi delle disposizioni del presente decreto, tengono a bordo dei veicoli in propria disponibilità copia della documentazione comprovante il tipo di certificazione posseduta, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286 del 2005.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegato 3
| INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO DI POLIZIA PROCEDENTE |
| Spett | |
| Via |
| città | cap |
| Oggetto. | Richiesta esibizione documenti ed informazioni riguardanti il trasporto di merci ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore). |
| Il giorno | alle ore | personale dipendente di questo Ufficio ha | ||
| accertato che il conducente del veicolo | targato | di proprietà |
| di | con il quale si stava effettuando un trasporto di merci | |
| per conto di terzi costituto da [1] | ha violato le disposizioni di cui | |
| all'articolo | del Codice della Strada. |
| Dalle dichiarazioni fornite dal conducente/dall'esame della documentazione commerciale che accompagnava le merci [2], è risultato che codesta impresa era committente/vettore del trasporto sopraindicato [2]. |
| Quanto sopra premesso, secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del Decreto legislativo n. 286 del 2005 entro 30 giorni dal ricevimento della presente, codesta impresa vorrà far pervenire allo scrivente Ufficio: |
| una copia del contratto di trasporto, se questo era stato redatto in forma scritta e dell'eventuale |
| documentazione di accompagnamento, ovvero, in mancanza, una dichiarazione che attesti l'assenza di tale forma nella regolamentazione del trasporto; |
| in mancanza di un contratto in forma scritta, un'adeguata documentazione dalla quale possa desumersi |
| la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore/al conducente [2] in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione [3]. |
| Si dà avviso che ove i documenti o le informazioni richieste non pervengano entro il termine sopraindicato sarà applicata a suo carico la sanzione amministrativa prevista dell'art. 180, comma 8, del Codice della Strada. |
| Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 286 del 2005, si comunica che, in mancanza dei documenti o delle informazioni richieste, codesta impresa sarà comunque ritenuta responsabile, in concorso |
| con il conducente, della violazione di cui all'art. | del Codice della Strada per la quale sarà |
| redatto e notificato, nei termini di legge, un nuovo verbale di contestazione a suo carico [4]. |
| La presente richiesta costituisce comunicazione di avvio del procedimento a suo carico ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. Responsabile del procedimento è |
| ; presso l'Ufficio |
| potrà richiedere di prendere visione degli atti relativi [5]. |
| __________ |
| [1] Indicare merci trasportate |
| [2] Eliminare la voce che non ricorre |
| [3] Barrare solo quando è stata accertata la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto delle disposizioni di cui agli artt. 142 e 174 C.d.S. In tutti gli altri casi depennare il periodo. |
| [4] Ricorre solo quando è stata accertata la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto delle disposizioni di cui agli artt. 142 e 174 C.d.S. In tutti gli altri casi depennare il periodo. |
| [5] Specificare l'indirizzo dell'Ufficio presso il quale si trovano gli atti relativi al procedimento. |
Allegato 4
| INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO DI POLIZIA PROCEDENTE |
| Spett | |
| Via |
| città | cap |
| Oggetto. | Richiesta esibizione documenti ed informazioni riguardanti il trasporto di merci ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore). |
| Il giorno | alle ore | personale dipendente di questo Ufficio ha | ||
| accertato che il conducente del veicolo | targato | di proprietà |
| di | con il quale si stava effettuando un trasporto di merci | |
| per conto di terzi costituto da [1] | ha violato le disposizioni di cui | |
| all'articolo | del Codice della Strada. |
| Dalle dichiarazioni fornite dal conducente/dall'esame della documentazione commerciale che accompagnava le merci [2], è risultato che codesta impresa aveva provveduto a caricare sul veicolo le merci trasportate/era proprietaria delle merci trasportate [2]. |
| Quanto sopra premesso, secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del Decreto legislativo n. 286 del 2005 se il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, codesta impresa vorrà far pervenire allo scrivente Ufficio una copia del contratto stesso e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, allo scopo di consentire a questo Ufficio di accertare che non siano state fornite istruzioni al conducente relative alla riconsegna delle merci le cui modalità di esecuzione risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente stesso, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate. |
| Qualora il contratto di trasporto non sia stato redatto in forma scritta, neanche con richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 286 del 2005, codesta impresa vorrà comunque far pervenire allo scrivente Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento della presente una dichiarazione attestante la mancata redazione di un contratto nella forma sopraindicata. |
| Si dà avviso che, ove i documenti o le informazioni richieste non pervengano entro il termine sopraindicato, sarà applicata a suo carico la sanzione amministrativa prevista dell'art. 180, comma 8, del Codice della Strada. |
| La presente richiesta costituisce comunicazione di avvio del procedimento a suo carico ai sensi dell'art. 7 e |
| seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. Responsabile del procedimento è |
| presso l'Ufficio |
| potrà richiedere di prendere visione degli atti relativi [3]. |
| __________ |
| [1] Indicare merci trasportate |
| [2] Eliminare la voce che non ricorre. NB Al caricatore la presente richiesta può essere spedita solo per la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto delle disposizioni di cui agli artt. 142 e 174 C.d.S. |
| [3] Specificare l'indirizzo dell'Ufficio presso il quale si trovano gli atti relativi al procedimento. |
Allegato 5
Circ. Min. infrastrutturfe e trasporti 3 febbraio 2006, n. 761/M350/MOT3 - Termini di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
Nella gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore".
Il Capo II del suddetto decreto contiene disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla "qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri"; le norme contenute nel capo II del D.Lgs. n. 286 del 2005, che hanno introdotto la carta di qualificazione del conducente, modificano profondamente la legislazione sui certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all'art. 116, comma 8 del codice della strada, nonché agli artt. 310 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Per quel che concerne l'efficacia delle nuove norme, occorre precisare che il suddetto decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2006, tuttavia l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente è subordinato all'emanazione dei decreti di attuazione di cui agli artt. 17 e 19 del codice del D.Lgs. in esame. Fino alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti continueranno ad applicarsi le disposizioni normative di cui all'art. 116, comma 8 del codice della strada e degli artt. 310 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Saranno in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti di attuazione, nelle condizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 286 del 2005.
Allegato 6
D.Dirett. 22 febbraio 2006 - Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. (G.U. n. 50 del 1.3.2006)
IL DIRETTORE GENERALE per l'autotrasporto di persone e cose
e
IL DIRETTORE CENTRALE per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato del ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza
Vista la legge 1 marzo 2005, n. 32 ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), punto 10;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ed in particolare l'art. 12, comma 4;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera e);
Sentita la consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2006;
Decretano:
Art. 1 Finalità.
1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di un modello di lista di controllo, per favorire e rendere uniformi le procedure dei controlli sulla regolarità amministrativa di circolazione dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, effettuati da parte degli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 2 Oggetto dei controlli.
1. L'attività di controllo sulla regolarità amministrativa di circolazione si esplica mediante verifiche sui documenti di accompagnamento del veicolo, del conducente e della merce trasportata, nonché sul regime autorizzativo dell'attività del vettore e sul contratto di trasporto, secondo quanto precisato ai successivi articoli.
Art. 3 Liste di controllo.
1. Per l'espletamento dell'attività di controllo sulla regolarità amministrativa di circolazione, sono stabiliti i modelli di lista di controlli che vengono allegati, come parte integrante, al presente decreto.
2. Nell'ambito dell'autotrasporto nazionale di merci, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui all'allegato I.
3. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci fra Paesi appartenenti all'Unione europea, della Svizzera e dello Spazio economico europeo, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato II.
4. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci tra Paesi aderenti alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT), gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato III.
5. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci interessante Paesi non appartenenti all'Unione europea, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato IV.
6. Le liste di controlli indicate negli allegati di cui ai precedenti commi non sono da intendersi come esaustive e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti, atti a consentire la verifica della regolarità amministrativa di circolazione.
7. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli di liste di controllo, ovvero integrate quelle allegate al presente decreto.
Allegato I
AUTOTRASPORTO NAZIONALE
1) DOCUMENTI DEL VEICOLO
Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo [1]
Contrassegno assicurativo
Certificato assicurativo
Regolare disponibilità del veicolo [2]
Contratto di noleggio [3]
Regolarità agganciamento [4]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione [5]
2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro [6]
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
Certificato di formazione professionale ADR [7]
3) CONTRATTO DI TRASPORTO [8]
Elementi essenziali
a) nome e sede del vettore e del committente, o del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori;
c) tipologia e quantità della merce trasportata;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna e di riconsegna della merce.
Elementi eventuali [9]
a) i termini temporali per la riconsegna della merce;
b) le istruzioni aggiuntive del committente e/o del caricatore.
4) CONTROLLO DELLA MERCE [10]
a) Natura e qualità
b) Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
c) Mittente e destinatario
d) Speditore (se diverso dal mittente)
5) DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO
a) Conto proprio
Licenza per l'autotrasporto di cose per conto proprio
Documento di trasporto di cose in conto proprio [11]
Documento di trasporto occasionale [12]
b) Conto terzi
Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi anche mediante autocertificazione con l'indicazione delle eventuali limitazioni
c) Autorizzazioni particolari [13]
Autorizzazione per i trasporti eccezionali
Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericoloso (ADR)
Libretto di cabotaggio [14]
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici
_______________
[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dei documenti di circolazione.
[3] Ove ne ricorra il caso.
[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.
[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.
[6] Conforme alla delibera del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori del 27 gennaio 2005.
[7] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR.
[8] Se a bordo del veicolo.
[9] Da rilevare se indicati.
[10] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal Contratto di trasporto o il contratto stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.
[11] Conforme all'allegato n. 1 del D.P.R. n. 783 del 1977, contenente l'elencazione delle cose trasportate e la dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle condizioni previste dalla lettera c) dell'art. 31 della legge n. 298 del 1974.
[12] Conforme all'allegato n. 2 del D.P.R. n. 783 del 1977.
[13] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto.
[14] Da esibirsi unitamente alle Licenza Comunitaria dalle imprese dell'Unione Europea che effettuano trasporti di cabotaggio sul territorio Italiano.
Allegato II
AUTOTRASPORTO COMUNITARIO
1) DOCUMENTI DEL VEICOLO
Immatricolazione Documenti di circolazione del veicolo [1]
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo [2]
Contratto di noleggio [3]
Regolarità agganciamento [4]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione [5]
2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Attestato di conducente (se conducente extracomunitario)
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
Certificato di formazione professionale ADR [6]
3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR) [7]
4) REGIME TIR [8]
5) CONTROLLO DELLA MERCE [9]
Natura e qualità Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi Mittente e destinatario Speditore (se diverso dal mittente)
6) CONTROLLO REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO
a) Conto proprio
Verifica delle sussistenza delle condizioni [10]
b) Conto terzi
Licenza Comunitaria
c) Autorizzazioni particolari [11]
Autorizzazione per i trasporti eccezionali Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Documento per il trasporto combinato [12]
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici
_______________
[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.
[3] Ove ne ricorra il caso.
[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.
[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.
[6] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR.
[7] Se a bordo del veicolo.
[8] Qualora ricorra.
[9] Da effettuarsi nei casi in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.
[10] Come definite dall'allegato II, punto 4, del Regolamento (CE) n. 881/92.
[11]Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto.
[12] Documento (o integrazione di altro documento di trasporto) redatto a cura delle imprese che effettuano il trasporto combinato ai sensi della Direttiva 92/106/CE.
Allegato III
AUTOTRASPORTO IN AMBITO C.E.M.T.
1) DOCUMENTI DEL VEICOLO
Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo [1]
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo [2]
Contratto di noleggio [3]
Regolarità agganciamento [4]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione [5]
2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Certificato di formazione professionale ADR [6]
3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR) [7]
4) REGIME TIR [8]
5) CONTROLLO DELLA MERCE [9]
Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)
6) DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO
Autorizzazione C.E.M.T.
Libretto di viaggio
Autorizzazioni particolari [10]
Autorizzazione per i trasporti eccezionali
Attestato ATP Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici
_______________
[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.
[3] Ove ne ricorra il caso.
[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.
[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.
[6] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR.
[7] Se a bordo del veicolo.
[8] Qualora ricorra.
[9] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.
[10] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto.
Allegato IV
AUTOTRASPORTO EXTRA-COMUNITARIO
1) DOCUMENTI DEL VEICOLO
Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo [1]
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo [2]
Regolarità agganciamento [3]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione [4]
2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Certificato di formazione professionale ADR [5]
3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR) [6]
4) REGIME TIR [7]
5) CONTROLLO DELLA MERCE [8]
Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)
6) CONTROLLO REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO
Autorizzazione Bilaterale o autorizzazione Comunitaria di Transito
Autorizzazioni particolari [9]
Autorizzazione per i trasporti eccezionali
Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici
_____________
[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.
[3] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.
[4] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.
[5] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR.
[6] Se a bordo del veicolo.
[7] Qualora ricorra.
[8] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal CMR. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.
[9] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto.
Circ. Min. Trasporti 23 giugno 2006, n. 3/2006/APC (1) - Disposizioni in materia di accesso alla professione autotrasporto di viaggiatori e di merci in conto terzi.
(Con la circolare 9 novembre 2006, n. 5/2006/APC sono state integrate le disposizioni della presente circolare).
Questa Direzione Generale, al fine di verificare lo stato di attuazione del processo di costituzione delle commissioni Provinciali per la gestione degli esami per l'accesso alla professione di autotrasportatore che, per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, andranno progressivamente a sostituirsi a quelle ministeriali, ha già da tempo avviato per il settore viaggiatori e merci, per quest'ultimo unitamente al Comitato Centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, una serie di riunioni con l'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.).
In tale sede è emerso con tutta evidenza che tale processo procede con estrema lentezza e che solo in alcune Province tali commissioni sono state istituite.
In considerazione della circostanza sopra riferita, d'intesa con il Comitato Centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori per il settore merci, si rende necessario, da parte di questa amministrazione, disporre che le Commissioni Regionali d'esame continuino nella loro attività, in conformità degli impegni assunti in sede di Conferenza Unificata con l'accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, svolgendo azione sussidiaria, in quelle Province ove ancora non siano state istituite le previste Commissioni provinciali, a favore degli interessati ivi residenti.
Considerato che il regolare svolgimento delle funzioni delle commissioni di cui sopra, si configura come servizio di pubblica utilità ed è soggetto a specifica tutela giurisdizionale, le relative sessioni dovranno avere una cadenza tale da non recare danno e/o pregiudizio all'utenza.
Si precisa che nel caso in cui il candidato da esaminare rientri nelle previsioni disciplinate dalla circolare 26 agosto 2005 n. 695/SD e dalla circolare 12 gennaio 2006 n. 39P/2, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla previgente normativa, anche in caso di ripetizione dell'esame stesso.
Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio necessario per accedere all'esame, o al corso qualora il candidato fosse in possesso della scuola dell'obbligo, i cittadini italiani o comunitari potranno produrre un'autocertificazione resa nelle forme di legge, per attestare il possesso di detto titolo di studio o della scuola dell'obbligo; i cittadini extracomunitari dovranno produrre una dichiarazione in tal senso per il tramite della propria ambasciata o consolato di stanza in Italia.
I candidati esaminati secondo le nuove procedure, potranno ripetere l'esame in caso di esito negativo, non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta; tale criterio dovrà essere seguito, per assicurare uniformità ed omogeneità di trattamento sul territorio nazionale, anche dalle commissioni provinciali già istituite.
Nelle allegate tabelle (A per il settore merci e B per quello viaggiatori) si riporta l'elenco dei quesiti che la Commissione permanente per la revisione e l'aggiornamento dei quiz, ha individuato come incompatibili con la nuova normativa e quindi non più utilizzabili sia per il settore merci che viaggiatori.
Con successive disposizioni saranno indicate le eventuali modifiche all'attuale modalità di attuazione dell'esame, i criteri di valutazione per i punteggi da attribuire alle prove d'esame effettuate secondo la nuova normativa, relativamente agli esami nazionali e/o internazionali.
Le Province che hanno istituito le Commissioni d'esame devono darne comunicazione al Ministero dei Trasporti, direttamente o per il tramite dell'U.P.I, al fine di consentire al Ministero stesso di trasmettere loro gli elenchi dei candidati che hanno frequentato regolarmente il corso di formazione professionale e contemporaneamente di ricevere dalle commissioni stesse, l'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di idoneità professionale (art. 9 comma II D.Lgs. n. 395 del 2000.)
Al fine di attuare le presenti disposizioni uniformemente su tutto il territorio nazionale, si invita l'Unione delle Province italiane a voler assicurare la massima diffusione delle disposizioni contenute nella presente circolare, garantendone al contempo e con la massima urgenza, la loro integrale applicazione.
Allegato
Tabella A - quiz ed esercitazioni da non sottoporre ai candidati del settore merci
| Materia | Quiz da togliere | Totale |
| Diritto Civile | 46, 57 e 77 | 3 |
| Diritto Commerciale | 26, 82 e 91 | 3 |
| Diritto Sociale | 20, 38, 72, 86, 87 | 5 |
| Diritto Tributario | 44, 45 e 51 | 3 |
| Gestione Commerciale | 8, 115, 116, e 138 | 4 |
| Accesso al Mercato | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 14, 21, 22, 23, 24, 25, 27 33, 34, 35, 37, 38, 69, 109 | 24 |
| Norme tecniche | 3, 10, 44, 72, 91 e 96 | 6 |
| Sicurezza Stradale | 4, 11, 32, 79 e 100 | 5 |
| TOTALI | 53 | |
| Esercitazioni 1 - 10 | ||
| Esercitazioni 11 - 20 | ||
| Esercitazioni 21 - 30 | nn. 25 e 30 | 2 |
| TOTALI | 2 | |
Tabella B - quiz ed esercitazioni da non sottoporre ai candidati del settore viaggiatori
| Materia | Quiz da togliere | Totale |
| Accesso al Mercato | 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | 22 |
| Elementi di diritto commerciale | 26, 82, 91 | 3 |
| TOTALE | 25 | |
Circ. Min. trasporti 27 marzo 2007, n. 29092/23.18.03 - Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della direttiva 2003/59/CE.
Sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i seguenti provvedimenti emanati in attuazione del Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che ha, tra l'altro, recepito la direttiva 2003/59/CE in materia di formazione dei conducenti professionali:
- D.M. 7 febbraio 2007 del Ministro dei trasporti recante "Enti per la formazione dei conducenti professionali, programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente";
- decreto 7 febbraio 2007, n. 371 del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri "Rilascio della carta di qualificazione del conducente";
- decreto 7 febbraio 2007, n. 372 del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri, recante "Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente".
In particolare, la sopracitata direttiva introduce, per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC) che si consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica.
La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KD di cui all'art. 116, comma 8, del codice della strada e dell'art. 311 del relativo regolamento.
Coerentemente, quindi, con tale previsione è stato previsto, come di seguito verrà illustrato, un regime transitorio durante il quale i titolari di patente di guida della categoria C e CE ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KD potranno ottenere il rilascio della CQC, per documentazione, senza obbligo di sostenere il relativo esame.
1. Conducenti esentati dall'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente.
Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda l'esenzione prevista al punto f) si chiarisce che la stessa si riferisce ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.
2. Conseguimento della carta di qualificazione del conducente
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 286 del 2005, la CQC è rilasciata:
a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;
b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.
La CQC può qualificare i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci o a entrambi.
Il rilascio avviene superando uno specifico esame di idoneità, cui si viene ammessi previa frequenza di un corso di formazione di 280 ore, di cui 20 ore di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli.
Il programma del corso di formazione iniziale è stabilito all'art. 6 del D.M. 7 febbraio 2007, in corso di pubblicazione. Detto corso prevede un programma comune per i titolari di tutte le patenti di guida e due parti speciali, una dedicata agli aspiranti al conseguimento della CQC per il trasporto di cose, ed una per la preparazione al conseguimento della CQC per il trasporto di persone.
I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di persone che già hanno conseguito la CQC per il trasporto di cose, per poter essere ammessi agli esami dovranno frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione (art 6, comma 2, lettera b) del D.M. 7 febbraio 2007).
I candidati al conseguimento della CQC per trasporto di cose che già hanno conseguito la CQC per il trasporto di persone, per poter essere ammessi agli esami dovranno frequentare esclusivamente la parte del corso dedicata a questa specializzazione (art 6, comma 2, lettera c) del D.M. 7 febbraio 2007).
Ulteriore riduzione del programma del corso di formazione iniziale è prevista per i candidati al conseguimento della CQC che già sono titolari dell'attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore. In tal caso detti candidati dovranno frequentare esclusivamente la parte generale del corso di formazione iniziale (art 6, comma 2, lettera a) del D.M. 7 febbraio 2007).
Per essere ammesso all'esame il candidato deve presentare all'Ufficio Motorizzazione civile apposita istanza, su modello TT746C, che dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1 dicembre 1986, n. 870);
c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda)
d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla CQC).
Nel caso di esito negativo dell'esame, l'attestazione di pagamento di cui al punto d) può essere restituita al candidato che potrà utilizzarla per una successiva istanza.
L'esame si svolge presso l'Ufficio Motorizzazione civile presso cui il candidato ha presentato domanda di conseguimento della CQC.
L'esame, consta di due prove, entrambe di durata di centoventi minuti; la prima, di carattere generale e la seconda concernente argomenti specifici al tipo di autorizzazione che il candidato intende conseguire. Entrambe le prove si svolgono tramite questionario: i candidati rispondono ai quesiti barrando la lettera "V" o "F" a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. Ogni prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
L'art. 13 del D.M. 7 febbraio 2007 stabilisce una procedura d'esame provvisoria, in attesa che il Dipartimento per i trasporti terrestri elabori i quiz d'esame per il conseguimento della CQC. Durante il periodo transitorio, dunque, l'esame è svolto in forma orale congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri appartenenti all'area C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all'area tecnica.
La CQC verrà rilasciata ai candidati che hanno superato entrambe le prove. L'esito negativo anche di una sola prova determina il giudizio globale di non idoneità all'esame ed il candidato dovrà ripetere entrambe le prove per conseguire la CQC
La CQC viene rilasciata contestualmente alla dichiarazione di idoneità del candidato.
Per la predisposizione delle CQC da consegnare ai candidati risultare idonei, si rinvia al manuale operativo predisposto dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Nulla osta o autorizzazioni per svolgere corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente
I corsi di formazione iniziale e periodica possono essere svolti:
a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) dai centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti;
c) dagli enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 febbraio 2007.
Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, per svolgere i corsi devono ottenere il nulla osta da parte del SIIT trasporti competente per territorio, secondo la disciplina di cui all'art. 2 del D.M. 7 febbraio 2007.
La richiesta di rilascio di nulla osta deve essere presentata, in bollo, al Direttore del SIIT su modello conforme a quello previsto all'allegato 1 al D.M. 7 febbraio 2007.
Gli enti di cui al precedente punto c) possono operare esclusivamente previo rilascio di autorizzazione da parte della scrivente Direzione Generale, ai sensi all'art. 3 del D.M. 7 febbraio 2007.
La richiesta di rilascio di autorizzazione deve essere presentata, in bollo, al Direttore Generale per la Motorizzazione su modello conforme a quello previsto all'allegato 2 al citato D.M. 7 febbraio 2007.
Sia i SIIT che la Direzione Generale per la Motorizzazione si avvarranno, per la verifica dei requisiti necessari per ottenere il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta, delle visite ispettive svolte dai funzionari degli Uffici Motorizzazione civile territorialmente competente.
In particolare, le autoscuole, i centri di istruzione automobilistica e gli enti di formazione devono dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti nel D.M. 7 febbraio 2007:
a) per quanto concerne i locali:
- un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
- servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
b) il seguente materiale didattico:
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70 × 100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70 × 100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70 × 100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
- un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70 × 100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70 × 100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
- pannelli con fasce di ingombro.
Tutto il materiale didattico di cui al comma 2, può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
c) veicoli:
c1) le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica devono avere i seguenti veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing:
c.1.1) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
c.1.2) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
c.1.3) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;
c.1.4 un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri;
c2) gli enti di formazione devono dimostrare la disponibilità dei veicoli di cui al punto c1); nel caso in cui un ente intenda fruire di veicoli in comodato, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il contratto di comodato - registrato ai sensi delle norme vigenti - in cui è indicato espressamente il veicolo o i veicoli che il comodante concede in disponibilità all'ente stesso.
c3) gli enti di formazione che effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose possono disporre solo dei veicoli di cui ai precedenti punti c.1.1) e c.1.2);
c4) gli enti di formazione che effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone possono disporre solo dei veicoli di cui ai precedenti punti c.1.3) e c.1.4);
d) per quanto concerne il personale docente:
- insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
- istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
- medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
- esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale gli insegnanti di teoria che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose, nonché chi ha svolto per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
Il possesso dei requisiti richiesti al personale docente può essere attestato anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Ogni variazione intervenuta nell'organico del personale docente o del parco veicolare deve essere tempestivamente comunicato all'autorità che ha rilasciato il nulla osta o l'autorizzazione a svolgere i corsi, pena l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 4 del D.M. 7 febbraio 2007.
4. Svolgimento dei corsi di formazione iniziale
L'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l'ente autorizzato hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso:
- la data di inizio e di termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- il responsabile del corso;
- l'elenco dei partecipanti.
Scopo della suddetta comunicazione risiede nella necessità, per l'Ufficio, di avere un riscontro cartaceo dell'organizzazione di ogni singolo corso, per effettuare i necessari controlli ispettivi.
Gli Uffici Motorizzazione civile effettueranno le ispezioni per verificare l'effettivo, regolare e corretto svolgimento dei corsi. L'attività ispettiva può essere svolta, su incarico del Direttore dell'Ufficio, da funzionari appartenenti almeno all'area B, posizione economica B3. Eventuali anomalie evidenziate durante tali ispezioni devono essere comunicate sollecitamente al SIIT competente, ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione che, adotteranno, ciascuno per le proprie competenze, i provvedimenti di cui all'art. 12 del D.M. 7 febbraio 2007.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 febbraio 2007, gli Uffici Motorizzazione civile possono chiedere agli organi di polizia di svolgere le ispezioni per l'accertamento della regolare esecuzione dei corsi per il conseguimento della CQC.
Per consentire un'adeguata attività ispettiva anche nella fase delle esercitazioni pratiche, nella comunicazione di avvio del corso deve anche essere indicato il calendario delle lezioni pratiche, nonché il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Al riguardo, l'art. 6, comma 1, del D.M. 7 febbraio 2007 prevede che nell'ambito delle ore di lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente.
Le date di recupero delle lezioni sia teoriche che pratiche, cui gli allievi sono risultati assenti devono essere comunicate all'Ufficio motorizzazione civile competente entro il primo giorno lavorativo successivo alla fine del corso ordinario. Ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 4, tutte le lezioni di recupero devono aver luogo entro un mese dalla fine del corso ordinario. Secondo la previsione di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 7 febbraio 2007, alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti specialistici relativi al trasporto di merci o al trasporto di persone. L'allievo assente per un numero di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere all'esame, deve dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso ordinario. L'allievo assente per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l'intero corso per poter essere ammesso all'esame. È obbligatoria la frequenza alle 20 ore di esercitazioni di guida. Eventuali assenze alle lezioni di guida devono essere recuperate entro un mese dalla fine del corso ordinario.
5. Svolgimento dei corsi di formazione periodica
Il rinnovo quinquennale della CQC è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodico di trentacinque ore, in cui vengono trattate le materie indicate all'art. 11 del D.M. 7 febbraio 2007.
Conformemente a quanto prescritto per i corsi di formazione iniziale, l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l'ente autorizzato hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso:
- la data di inizio e di termine del corso;
- i giorni e gli orari delle lezioni;
- il responsabile del corso;
- l'elenco dei partecipanti.
I corsi di formazione periodica si svolgono presso le sedi delle autoscuole, dei centri di istruzione automobilistica o degli enti autorizzati. L'art. 2, comma 2 del D.M. 7 febbraio 2007, consente lo svolgimento dei corsi in parola anche presso aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità.
La richiesta di autorizzazione a svolgere corsi di formazione periodica presso la sede designata dalle aziende sopra menzionate deve essere proposta alla scrivente Direzione Generale. Le aziende in questione devono disporre dei locali e materiale didattico di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del D.M. 7 febbraio 2007.
Nel caso in cui il corso di formazione è svolto utilizzando sistemi multimediali, il responsabile dell'autoscuola o dell'ente deve allegare alla comunicazione di avvio del corso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta che il corso è svolto in conformità ai programmi stabiliti all'art. 11 del D.M. 7 febbraio 2007.
Per svolgere corsi con sistemi multimediali, gli enti devono disporre di almeno cinque postazioni personal computer. Ogni allievo firmerà sul registro di frequenza l'orario di inizio e di fine lezione. Il responsabile del corso vigilerà sull'effettiva frequenza.
Al termine del corso di formazione periodica, l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza e comunicano, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del corso al competente Ufficio Motorizzazione civile, l'elenco di coloro che hanno frequentato il corso secondo le istruzioni che saranno fornite dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri). L'Ufficio Motorizzazione civile che riceve l'elenco procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione di una carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della nuova carta di qualificazione del conducente è subordinato al ritiro della CQC da rinnovare (ovvero all'acquisizione di una copia di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa), nonché alla presentazione di una domanda redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente.
La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso prima della scadenza della carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato successivamente alla scadenza della carta di qualificazione del conducente, la validità della nuova carta decorre dalla data di rilascio dell'attestato di fine corso.
6. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione
L'art. 17 del D.Lgs. n. 286 del 2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, in esenzione, dunque, dall'obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere l'esame.
In particolare, possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti:
a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto 7 febbraio 2007, n. 371 del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto 7 febbraio 2007, n. 371 del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto 7 febbraio 2007, n. 371 del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri.
Per quel che concerne il rilascio per documentazione, l'art. 2 del decreto 7 febbraio 2007, n. 371 del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi esami:
a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto;
b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto;
c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto;
d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
La "calendarizzazione" è stata prevista per programmare l'afflusso degli utenti presso gli Uffici Motorizzazione civile.
Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2007 non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione (art. 2 comma 3, del D.M. citato).
Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale ed il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).
7. Duplicato della carta di qualificazione del conducente
Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio, con le modalità indicate al paragrafo 5, anche:
a) per deterioramento;
b) per smarrimento, furto o distruzione.
Il conducente ha, inoltre, l'obbligo di richiedere il duplicato della CQC nel caso in cui, a qualsiasi titolo, richieda il duplicato della patente di guida. Tale esigenza nasce dal fatto che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di guida.
La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente.
La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o distruzione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia.
Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato della CQC, mentre è in corso la procedura di duplicato della patente di guida, il rilascio della CQC sarà subordinato al previo rilascio della patente.
La richiesta di duplicato della CQC, in caso di richiesta di duplicato della patente di guida dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente.
8. Estensione del sistema della patente a punti alla carta di qualificazione del conducente.
L'art. 23 del decreto legislativo n. 286 del 2005 estende il sistema dei punti anche alla CQC del conducente nonché ai certificati di abilitazione professionale di tipo KB.
Il sistema del punteggio della CQC, nonché del CAP tipo KB è assolutamente analogo a quello stabilito dall'art. 126 bis del codice della strada per la patente di guida.
Nel caso di azzeramento del punteggio della CQC o del CAP di tipo KB l'esame di revisione è essere svolto da funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, appartenenti all'area C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. L'esame di revisione si svolge sull'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della CQC o del CAP.
In caso di esito negativo dell'esame di revisione della CQC o del CAP di tipo KB, tali autorizzazioni sono revocate. La CQC ed il CAP di tipo KB sono altresì revocati in qualunque caso di revoca della patente.
Stabilisce il comma 4 del decreto 7 febbraio 2007 del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri che in caso di decurtazione dell'intero punteggio sia dalla carta di qualificazione del conducente che dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il conducente sostiene l'esame di revisione secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio. Se il conducente ha subito, alla guida di due veicoli diversi, la stessa decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si svolge secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione.
Come precisato dall'art. 3 del decreto 7 febbraio 2007, n. 372 del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri possono svolgere corsi per il recupero punti della CQC e per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB le autoscuole, i centri di istruzione automobilistica e gli enti autorizzati a svolgere corsi di formazione iniziale per il conseguimento della CQC.
Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, l'avvio del corso deve essere comunicato al competente Ufficio Motorizzazione civile con un preavviso di almeno sette giorni. In tale comunicazione sono indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l'elenco degli iscritti;
e) la sede del corso.
Possono svolgere attività di docenza dei corsi per il recupero dei punti della CQC e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KB:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose, nonché i soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
Il possesso dei requisiti richiesti al personale docente può essere attestato anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
9. Termini di applicazione
L'art. 8 del decreto 7 febbraio 2007, n. 371 del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri stabilisce che:
- per quel che concerne il trasporto persone, l'obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2008;
- per quel che concerne il trasporto di cose, l'obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.
I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 7 febbraio 2007, n. 371 del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri, non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.
Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD successivamente alla data di pubblicazione del decreto 7 febbraio 2007, n. 371 del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri, potranno condurre veicoli adibiti al trasporto persone fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.
10. Informazioni conclusive
I decreti di attuazione del D.Lgs. n. 286 del 2005, entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Con file avvisi la scrivente Direzione darà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti in questione.
SERVIZI PUBBLICI DI LINEA
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 - Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. (Gazz. Uff. 9 gennaio 2006, n. 6, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 1, commi 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie, e con il Ministro delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. Il presente decreto legislativo attua gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32. A tale fine:
a) stabilisce le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone nell'àmbito dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo;
b) individua le misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori, la qualità dei servizi offerti e il rispetto della normativa posta a base della sicurezza sociale;
c) tutela la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come «servizi di linea»: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche;
b) autobus: gli autoveicoli, classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) impresa: l'impresa, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui al presente decreto legislativo;
d) riunioni di imprese: le associazioni di imprenditori di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
e) impresa subaffidataria: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici interregionali per conto dell'impresa titolare dell'autorizzazione;
f) relazione di traffico: il collegamento tra due località, in cui è consentito che i viaggiatori saliti a bordo in una di esse possano scendere nell'altra;
g) autobus in disponibilità dell'impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa;
h) autobus di rinforzo: autobus locati temporaneamente dall'impresa autorizzata a svolgere i servizi di linea, che sono in disponibilità di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone su strada e iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
Art. 3. Accesso al mercato.
1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1.
2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;
b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente;
c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
d) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969 del Consiglio, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991 del Consiglio, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
f) disporre di autobus classificati, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea. Dal 1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni;
g) ottenere, da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nulla osta, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;
h) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, più di due infrazioni considerate molto gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3;
i) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, più di cinque infrazioni considerate gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5;
l) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
m) proporre un servizio di linea che non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti.
3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere e), f), g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si intendono riferite alla riunione di imprese.
4. Le imprese o le riunioni di imprese, titolari dell'autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nei termini e con le modalità previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1.
5. L'autorizzazione può essere denegata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento motivato, quando l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni di cui al comma 2.
Art. 4. Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni per l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; articolo 4, comma 2; articolo 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), articolo 9, comma 3 (2).
2. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualità di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le funzioni e l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione degli atti di propria competenza nell'interesse della mobilità locale, e alle imprese interessate, le relazioni di traffico di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che si realizzano su un percorso interessante il territorio di una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di linea già in concessione.
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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° dicembre 2006, n. 316.
Art. 5. Obblighi delle imprese.
1. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare:
a) le condizioni previste all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f) del presente decreto legislativo;
b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità.
2. L'impresa è tenuta a:
a) dall'anno successivo a quello di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, produrre con cadenza annuale, entro il mese di maggio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il rispetto delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo;
b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio e resa nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione, certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo e una dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente;
d) adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
e) adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati, secondo le modalità previste dal medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
g) fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6;
h) attivare l'esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità dell'autorizzazione.
3. L'impresa è tenuta a corrispondere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i seguenti contributi, per far fronte alle spese derivanti dall'attività di cui all'articolo 6, commi 1 e 2:
a) un contributo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità della prima autorizzazione, nonché un contributo annuale da versare all'atto della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a);
b) un contributo, ai fini dell'accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, da versare per ciascun servizio di linea autorizzato, nella misura determinata in ragione dei chilometri e del numero di fermate previsti nel programma di esercizio, rapportato al periodo di validità dell'autorizzazione. Le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare detto contributo con cadenza annuale, entro il mese di marzo.
4. Le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare il contributo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. La misura dei contributi di cui ai commi 3 e 4 è indicata nella tabella allegata al presente decreto legislativo e viene aggiornata ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 6. Attività di monitoraggio e di controllo.
1. Al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente decreto legislativo, in relazione all'andamento della domanda di mobilità ed all'offerta dei servizi di linea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'articolo 5, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo. A tale fine gli organi addetti al controllo sono abilitati a:
a) esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa;
b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;
c) accedere a tutti i locali, i terreni ed i veicoli dell'impresa;
d) acquisire qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa.
3. Le spese per l'accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, nonché quelle per le attività di cui ai commi 1 e 2, sono a carico delle imprese.
4. Le somme di cui al comma 3, i contributi versati dalle imprese ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, nonché i proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7, esclusi i proventi delle sanzioni comminate per violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla competente unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7. Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si verificano quando l'impresa:
a) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera d);
b) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera h), o esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto previsto all'articolo 8;
c) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati, nonché l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c);
d) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio;
e) impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui al precedente articolo 6, comma 2;
f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b);
g) reitera le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo disposto ai sensi dell'articolo 8, comma 11;
h) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente alle prescrizioni non essenziali contenute nell'autorizzazione, diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere c) e d);
i) sospende o interrompe in modo definitivo l'esercizio, senza aver informato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), oppure non provvede, in qualità di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro il termine massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto a seguito di sanzioni accessorie comminate ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera c), relativo al possesso della dichiarazione concernente il rapporto di lavoro tra il conducente e l'impresa autorizzata a svolgere il servizio di linea;
m) ritarda reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo;
n) utilizza, nell'esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia.
2. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
3. Sono considerate, altresì, molto gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 78, comma 3; dell'articolo 80, commi 14 e 17; dell'articolo 82, comma 9; dell'articolo 87, comma 6; dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera f) alla lettera i), sono considerate gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
5. Sono considerate gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 72, comma 13; dell'articolo 79, comma 4; dell'articolo 174, comma 9, e dell'articolo 178, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
6. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera l) alla lettera n), sono considerate lievi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.
7. Sono considerate lievi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 180, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
8. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea si verificano quando l'impresa:
a) non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;
b) non possiede la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente;
c) non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
d) non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969 del Consiglio, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991 del Consiglio, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
e) non produce la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo;
f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), e, ove trattisi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4;
g) non rispetta gli obblighi previsti all'articolo 5, comma 2, lettere e) e g).
9. Le infrazioni individuate dalla lettera a) alla lettera f) del comma 8 sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
10. L'infrazione individuata alla lettera g) del comma 8 è considerata lieve. Le imprese che commettono tale infrazione sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.
11. L'autorità che procede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto legislativo, nonché di quelle previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, richiamate nel presente articolo, è tenuta a darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Centro elaborazione dati - per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all'articolo 8. La contestazione effettuata si intende definita quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 8. Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applica alle imprese le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7. Le sanzioni amministrative accessorie sono il richiamo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di linea. Esse sono applicate nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo, indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni amministrative pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa titolare o alle imprese associate o subaffidatarie autorizzate ad esercitare il servizio di linea medesimo.
2. L'impresa che compie le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), incorre nella sospensione per un periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione si interrompe alla data in cui l'impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa.
3. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 2, senza che l'impresa abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni in cui risulta titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.
4. Quando le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), sono commesse da un'impresa subaffidataria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sospendere per un periodo di centottanta giorni la medesima impresa dall'esercizio di tutti servizi di linea, con conseguente eliminazione temporanea dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle relative autorizzazioni. Il periodo di sospensione dell'esercizio per l'impresa subaffidataria si interrompe alla data in cui la stessa impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa. Il provvedimento di sospensione viene comunicato all'impresa subaffidataria e all'impresa titolare dell'autorizzazione.
5. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 4, senza che l'impresa subaffidataria abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima viene definitivamente eliminata dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle autorizzazioni.
6. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni molto gravi individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni. È disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni è inferiore a sei mesi.
7. L'impresa che commette ulteriori due infrazioni molto gravi, individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al comma 6, incorre nella revoca dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 8.
8. L'impresa che commette l'infrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), incorre nella revoca dell'autorizzazione.
9. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette sei infrazioni gravi o molto gravi, individuate all'articolo 7, nell'esercizio di un servizio di linea, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni. È disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonché quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi.
10. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione è adottata anche nel caso previsto dall'articolo 178, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
11. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni lievi nell'esercizio di un servizio di linea, è richiamata a non reiterare le infrazioni. Il richiamo è intimato all'impresa responsabile delle infrazioni e, ove diversa, all'impresa titolare dell'autorizzazione.
Art. 9. Norme transitorie.
1. Le concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre 2010; entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione.
2. Le concessioni per servizi di linea, rilasciate ad imprese che alla data del 31 dicembre 2010 non soddisfano le condizioni previste all'articolo 3, o che non hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2011 si considerano decadute.
3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, le riunioni di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio dell'autorizzazione alle singole imprese.
4. Fino al 31 dicembre 2010, possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (3).
5. Dal 1° gennaio 2011, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti è subordinata al soddisfacimento delle condizioni da parte delle imprese richiedenti, previste all'articolo 3, comma 2.
6. Le domande per l'istituzione di nuovi servizi di linea o di modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa e per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non si sia concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
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(3) Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, N. 40.
Art. 10. Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369.
2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonché la legge 22 settembre 1960, n. 1054, non si applicano ai servizi di linea così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Per effetto dell'abrogazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono fonte di diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali stipulati dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea.
Art. 11. Disposizione finanziaria.
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Tabella (prevista dall'articolo 5, comma 5)
Tabella contenente gli importi dei contributi previsti all'art. 5, comma 3
1. Il contributo di iscrizione previsto all'art. 5, comma 3, lettera a) è determinato nella misura di euro 2.000,00.
2. Il contributo annuale previsto all'art. 5, comma 3, lettera a) è determinato nella misura di euro 1.000,00.
3. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 3, lettera b) è determinato secondo il seguente schema:
| Chilometri | Fermate | Importo dovuto per anno |
| Fino a 200 | Fino a 10 | € 150,00 |
| Da 200,01 a 400 | Da 11 a 20 | € 300,00 |
| Da 400,01 a 800 | Da 21 a 25 | € 450,00 |
| Oltre 800,01 | Oltre 25 | € 600,00 |
Gli importi da corrispondere secondo il presente schema sono dovuti nella misura determinata nella fascia superiore in cui rientra uno dei due parametri.
D.M. 1 dicembre 2006, n. 316 - Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale. ( Gazz. Uff. 15 marzo 2007, n. 62).IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visti gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale», con particolare riguardo agli articoli 3, commi 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006, ed in particolare la parte in cui si richiede all'Amministrazione referente un ulteriore approfondimento sulla possibilità di abbreviare i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, al fine di assicurare la massima semplificazione dell'azione amministrativa nel rapporto con le imprese;
Considerato che, da un ulteriore esame, i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, non possono essere ridotti, in quanto il complesso accertamento previsto per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi di linea richiede l'intervento di diversi organi della medesima Amministrazione nonchè di altri Enti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. UL/3898 del 18 ottobre 2006;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini della disciplina prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per:
a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobi-listici di linea di competenza statale;
b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile - Settore trasporti - dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti;
c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche accogliendo le richieste dell'impresa per il loro esercizio e modifica;
d) concessione statale: la concessione dei servizi automobilistici di linea interregionali di competenza statale, rilasciata in base alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante la «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata»;
e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;
f) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni.
Art. 2. Domande di autorizzazione o di rinnovo di servizi di linea.
1. Le domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che prevedono relazioni di traffico interessanti il territorio di almeno tre regioni.
2. In tali domande:
a) è indicato il numero di iscrizione nel registro delle imprese, nonchè i dati anagrafici dell'impresa richiedente, ovvero di ciascuna delle imprese riunite, qualora le domande stesse siano presentate da una riunione di imprese;
b) è dimostrato il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, mediante dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le seguenti modalità:
1) la dichiarazione riguardante il rispetto delle condizioni relative al possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, all'applicazione delle norme di diritto comune e del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, all'assenza, nell'anno antecedente il ricevimento della domanda, di più di due infrazioni considerate molto gravi o di più di cinque infrazioni considerate gravi, nonchè della revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, è resa dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, da ciascuna delle imprese riunite;
2) la dichiarazione relativa alla disponibilità di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto è resa dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, anche dalle singole imprese riunite, mediante quantificazione delle risorse umane impiegate, attestazione della tipologia e dell'ubicazione degli impianti, e specificazione dell'organizzazione aziendale;
3) nella dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus classificati come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, l'impresa e, in caso di riunione di imprese, anche le singole imprese riunite, attestano il numero, la tipologia, le dimensioni, la vetustà degli autobus in propria disponibilità, specificando l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati nonchè specificano, con riferimento al singolo servizio di linea richiesto, quanti tra questi si intendono utilizzare, e gli autobus oggetto di contratti di compravendita o dei relativi contratti preliminari, che entreranno in propria disponibilità entro trecentosessantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda. Nella stessa dichiarazione, l'impresa, o le imprese riunite, attestano l'assenza, per l'acquisto degli autobus destinati ai servizi di linea richiesti, di sovvenzioni pubbliche di cui non hanno beneficiato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada;
4) nella dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 5 del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1191/69, del 26 giugno 1969, così come modificato dal Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, l'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, attesta di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora li gestisca, il rispetto da parte della stessa degli obblighi inerenti la separazione contabile;
5) nella dichiarazione relativa al nulla osta in materia di sicurezza sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea richiesto, l'impresa richiedente attesta di aver ottenuto il nulla osta relativo alla sicurezza del percorso dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione, in cui ha origine il servizio di linea, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contestualmente alla produzione della tabella degli orari e del percorso dello stesso servizio di linea approvata dal medesimo Ufficio motorizzazione civile. Ai fini del rilascio del predetto nulla osta, il competente Ufficio motorizzazione civile verifica la congruità dei tempi di percorrenza proposti, rispetto ai limiti di velocità consentiti sulle strade rientranti nell'itinerario, ed alla normativa vigente in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, nonchè l'idoneità delle dimensioni degli autobus da impiegare nel servizio. Nella stessa dichiarazione, l'impresa attesta che ciascun competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della provincia, alla quale appartiene il comune nel cui territorio prevede di effettuare la fermata, ha rilasciato, da non oltre 18 mesi, il nulla osta tecnico di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.
3. Ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, l'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, produce la certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT).
4. L'impresa richiedente fornisce inoltre tutte le informazioni inerenti lo svolgimento del servizio di linea proposto, mediante una scheda, allegata alla domanda di autorizzazione, contenente il programma di esercizio del servizio proposto (fermate, relazioni di traffico, prezzi dei servizi offerti, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti).
5. (abrogato, D.L. 7/07 del 31 gennaio 2007)
6. All'elenco delle relazioni di traffico inserite nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è data pubblicità da parte del competente Ufficio della Direzione generale.
7. Le imprese titolari di autorizzazione, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nelle domande volte ad ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni o di rinnovo di quelle esercitate, attestano, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione in base alla quale le imprese sono state iscritte nel predetto elenco, ad esclusione delle condizioni relative all'organizzazione aziendale e al materiale rotabile. Tale dichiarazione non sostituisce quella da produrre, con cadenza annuale, relativa al mantenimento dei requisiti.
Art. 3. Accertamenti e controlli sulle domande.
1. Il competente Ufficio della Direzione generale verifica che la domanda di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati sia conforme a quanto disposto dall'articolo 2.
2. Con riferimento al rispetto della condizione che il servizio di linea proposto non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti, il competente Ufficio della Direzione generale compara il programma di esercizio del servizio di linea proposto con quelli esistenti e, qualora accerti una totale identità di relazioni di traffico fra due servizi ed accerti, altresì, che il periodo e i giorni di esercizio del servizio proposto coincidono parzialmente con quelli del servizio esistente, rende note alle imprese titolari dei servizi di linea in esercizio le modalità di svolgimento del servizio di linea proposto, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione sulla sussistenza della condizione di cui sopra.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, le imprese iscritte all'elenco nazionale, nell'ambito del servizio di linea da esse esercitato, forniscono elementi atti a dimostrare in quali periodi o giorni il medesimo è più redditizio. Entro i successivi dieci giorni, il competente Ufficio della Direzione generale procede alla valutazione sulla sussistenza della eventuale maggiore redditività dei servizi esercitati. Non rientra in tale valutazione la comparazione tra il numero di corse effettuate nell'arco di una giornata, ovvero tra corse che prevedono una frequenza inferiore a quella settimanale.
4. (abrogato, D.L. 7/07 del 31 gennaio 2007).
5. (abrogato, D.L. 7/07 del 31 gennaio 2007)
6. (abrogato, D.L. 7/07 del 31 gennaio 2007)
7. Il competente Ufficio motorizzazione civile compie gli accertamenti inerenti la sussistenza della predetta condizione e ne comunica l'esito al competente Ufficio della Direzione generale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prodotta dall'impresa richiedente.
8. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005, è effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonchè con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.
Art. 4. Rilascio dell'autorizzazione.
1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. (2° p., abrogato, D.L. 7/07 del 31 gennaio 2007)
2. Il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già esercitato si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 3, rilascia l'autorizzazione per il servizio di linea richiesto. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato:
a) al nulla osta rilasciato dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005;
b) all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione circa il rilascio del nulla osta di cui alla lettera a), del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005.
4. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, conforme ai modelli di cui all'articolo 13, è consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente. Lo stesso Ufficio comunica alle imprese, che hanno presentato osservazioni, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
5. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta di cui al comma 3, lettera a).
Art. 5. Elenco nazionale delle imprese.
1. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose redige ed organizza su base centralizzata e telematica l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.
2. L'Elenco di cui al precedente comma ha funzioni di supporto all'attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 285/2005, nonchè di registrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo articolo 8 dello stesso decreto legislativo.
3. All'Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualità di imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie, nonchè, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 285/2005.
4. Le imprese non più titolari di autorizzazione o, nel periodo transitorio, di concessione per l'esercizio di servizi di linea, sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1. Sono cancellate, altresì, dal predetto Elenco le imprese concessionarie che, al termine del periodo transitorio, non risultino titolari di autorizzazioni ad esercitare servizi di linea.
5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonchè la verifica del versamento dei contributi di iscrizione, viene effettuata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.
6. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i competenti Uffici del Ministero dei trasporti e le imprese iscritte all'Elenco di cui al comma 1, possono inserire, modificare e consultare i dati contenuti nel relativo archivio, secondo le modalità fissate con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, emanata dopo aver acquisito su di essa il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 6. Domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni.
1. L'impresa titolare dell'autorizzazione nonchè, fino alla data del 31 dicembre 2010, l'impresa titolare della concessione statale, richiede la modifica delle prescrizioni contenute nei predetti titoli, anche contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale.
2. Fino al 31 dicembre 2010, l'impresa titolare di concessione statale, che intende modificare le prescrizioni previste nella predetta concessione, richiede previamente la trasformazione in autorizzazione della stessa ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 285/2005. (il 2° periodo è stato abrogato, D.L. 7/07 del 31 gennaio 2007). La richiesta è presentata al competente Ufficio della Direzione generale, con dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo le modalità previste dall'articolo 2.
3. Nel periodo transitorio, le singole imprese, facenti parte di una riunione di imprese titolare di una concessione statale, che intendono richiedere la trasformazione in autorizzazione, dimostrano la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nonchè, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo, l'avvenuto scioglimento della riunione di imprese, tramite produzione della scrittura privata autenticata o di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La facoltà di richiedere la predetta trasformazione può essere esercitata da ciascuna delle imprese facenti parte della riunione di imprese concessionaria, entro un anno dallo scioglimento della medesima riunione.
4. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonchè le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere a), b), c), d), h), i) ed l).
5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le procedure e le modalità di cui all'articolo 2. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione alla modifica dei servizi di linea e alla trasformazione delle concessioni.
1. I procedimenti relativi alle modifiche delle prescrizioni relative ai servizi di linea e alla trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni si concludono:
a) entro centoventi giorni, per le modifiche dei servizi di linea e per la trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni;
b) (lettera abrogata, D.L. 7/07 del 31 gennaio 2007)
2. Il competente Ufficio della Direzione generale, conclusi positivamente i prescritti accertamenti, autorizza le modifiche richieste e dispone il rilascio della documentazione conforme ai modelli di cui all'articolo 13, da parte dell'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Quest'ultimo, contestualmente, comunica l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle imprese che hanno presentato osservazioni.
3. Le modifiche concernenti i prezzi applicati e l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie, vengono annotate dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio su apposito modello, secondo quanto stabilito all'articolo 13.
4. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
Art. 8. Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali.
1. Ai fini del rispetto degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai procedimenti concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto relative all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera l), del decreto legislativo n. 285/2005, nonchè quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai servizi di linea di cui al precedente comma non si applicano le norme transitorie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005 in quanto incompatibili con gli Accordi bilaterali di cui al medesimo comma.
Art. 9. Comunicazione di inizio servizio.
1. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando:
a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonchè la denominazione delle altre eventuali imprese autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio;
b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonchè i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi;
c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera b) ed ogni altra notizia utile;
d) almeno il cinquanta per cento delle paline apposte alle fermate riporta l'orario dei relativi servizi di linea.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, rispettano l'obbligo di adottare la Carta della mobilità, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 285/2005.
Art. 10. Comunicazione di cessazione servizio.
1. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno comunicazione all'utenza, almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio stesso, sulla rete internet, mediante informazioni telefoniche e con specifico materiale informativo nei punti vendita dei titoli di viaggio, nonchè apponendo specifici avvisi presso le fermate del servizio di linea.
Art. 11. Impiego ed utilizzo del materiale rotabile.
1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) del predetto decreto legislativo.
2. È fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate o nei casi previsti al successivo articolo 12, comma 5, lettere a) e d), relative all'utilizzo di autobus di rinforzo.
Art. 12. Autobus di rinforzo.
1. Le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea e, fino al 31 dicembre 2010, le imprese esercenti servizi oggetto di concessione statale, richiedono agli Uffici motorizzazione civile competenti per territorio l'autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005.
2. Nella domanda di cui al comma 1, le imprese dimostrano di essere autorizzate ad esercitare i servizi di linea nei quali intendono utilizzare l'autobus di rinforzo, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonchè di aver concluso con una impresa abilitata a svolgere la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, un contratto di locazione temporanea di autobus senza conducente, mediante produzione di quest'ultimo o di un suo estratto, dal quale risultano:
a) la denominazione dei soggetti contraenti;
b) la data e la durata del contratto;
c) le caratteristiche tecniche dell'autobus locato.
3. Gli autobus immatricolati in servizio di linea, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono autorizzati come autobus di rinforzo sui servizi di linea di competenza statale, a condizione che l'Autorità, che ha rilasciato il titolo legale in base al quale l'autobus è stato immatricolato, certifichi che lo stesso non sia stato acquistato con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada, e che la locazione dello stesso non rechi pregiudizio al regolare esercizio del servizio o dei servizi di linea ai quali è adibito.
4. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, verificata la conformità della domanda a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e valutata l'idoneità tecnica dell'autobus ad essere impiegato sui servizi di linea indicati nella domanda, procede al rilascio, a favore dell'impresa richiedente, dell'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo, nella quale sono indicati la denominazione dell'impresa locataria e di quella locatrice, i servizi di linea su cui è consentito impiegare l'autobus e i dati identificativi dello stesso.
5. L'autorizzazione ha validità massima di un anno e consente all'impresa interessata l'impiego sui servizi di linea di autobus di rinforzo per periodi non superiori a dieci giorni, salvo quanto previsto alla lettera c), a decorrere dalla data in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
a) guasto meccanico, furto o incendio di un autobus in propria disponibilità;
b) imprevista eccedenza di domanda da parte dell'utenza rispetto all'offerta programmata sul servizio di linea interessato;
c) differita disponibilità di un autobus oggetto di un contratto di compravendita. In tale caso l'autobus di rinforzo può essere impiegato nel servizio di linea fino alla data di effettiva consegna dell'autobus acquistato e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni;
d) forza maggiore.
6. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, in caso di valutazione negativa della domanda, comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa.
7. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione, relativamente ai servizi di linea di cui al decreto legislativo n. 285/2005, il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1994, recante «Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea».
Art. 13. Modelli della documentazione.
1. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono stabiliti i modelli relativi:
a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;
b) alle domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni;
c) alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto;
d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
e) alla tabella degli orari e del percorso;
f) alle domande di autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo;
g) alla documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus;
h) all'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo.
Art. 14. Documentazione da tenere a bordo dell'autobus.
1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea copia conforme del documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale, oltre alle generalità del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali, risultino:
a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;
c) per i conducenti non rientranti nelle precedenti ipotesi, la qualità o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea.
2. Allorchè viene impiegato un autobus di rinforzo, a bordo dello stesso deve essere conservata l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, sulla quale l'impresa è tenuta ad indicare la data di inizio del periodo di utilizzo, nonchè la dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per attestare il verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12. La dichiarazione è resa dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore di esercizio dell'impresa locataria o dal conducente dell'autobus, qualora gli eventi indicati nel predetto articolo 12, comma 5, lettere a) e d), si siano verificati durante lo svolgimento del servizio di linea.
Circolare Min. trasporti 23
marzo 2007, n.2 - Servizi di
linea interregionali di competenza statale.
Con l’entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316, “Regolamento recante riordino
dei servizi automobilisti
interregionali di competenza statale”, a seguito dell'art. 10, comma 1, del Decreto legislativo 20
novembre 2005, n. 285, recante: “Riordino dei servizi automobilistici di
competenza statale”, sono abrogate le disposizioni
contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369.
I servizi di linea interregionali di competenza statale
sono disciplinati dal Decreto legislativo 20 novembre 2005, n. 285, così come
modificato dall’articolo 10, comma 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante:
“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di
nuove imprese” e dal D.M. n. 316/06.
L'art. 10, comma 9 del D.L n.
7/07 prevede che: “All'articolo 9, comma
4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono
soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le
relazioni di traffico proposte nei
programmi di esercizio interessino località
distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese
nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di
concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso
stradale che collega le case municipali dei
comuni in cui sono ricomprese
le località oggetto della relazione di traffico»”. Pertanto,
sono da ritenersi abrogate le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5;
articolo 3 commi 4, 5, 6 e 7; articolo 4, comma 1 secondo periodo;
articolo 6, comma 2 secondo periodo e articolo 7,
comma 1, lett.b), del D.M. n. 316/06, nonché ogni altra disposizione contenuta nel predetto
decreto ministeriale incompatibile con la disciplina derivante dal decreto
legislativo n. 285/05 nella parte modificata dal decreto-legge n. 7/07.
Scopo della presente circolare è quello di dettare disposizioni
applicative volte alla presentazione delle domande relative
all’istituzione, al rinnovo e alla modifica dei servizi di linea
interregionali di competenza statale – di seguito indicati servizi di linea; di
stabilire la modulistica prevista dall’art. 13 del D.M. n. 316/06, nonché di chiarire taluni aspetti procedimentali
per il rilascio delle autorizzazioni.
1)Sicurezza delle aree di fermata e del percorso stradale
Condizione necessaria per richiedere l’autorizzazione ad esercitare
un servizio di linea è l’ottenimento del nulla osta
sulla sicurezza delle aree di fermata e sul percorso stradale.
Pertanto, le imprese che intendono esercitare un servizio di
linea, prima di presentare la relativa istanza, sono
tenute:
- ad individuare le aree stradali
sulle quali effettuare le fermate e ad ottenere, dai
Comuni nei cui territori ricadono le stesse, l’autorizzazione ad impegnare
dette aree per il tempo necessario per la salita e la discesa delle persone;
- ad ottenere dagli Uffici
Motorizzazione civile dei capoluoghi di provincia, ai quali appartengono i
Comuni nel cui territorio si prevede di effettuare le
fermate, i nulla osta sull’idoneità delle aree di fermata sotto il profilo
della sicurezza stradale. Le domande volte a richiedere il rilascio del nulla osta sulla sicurezza delle aree di fermata andranno redatte
secondo i modelli di domanda all’uopo predisposti dagli Uffici motorizzazione
civile dei capoluoghi di provincia. Tale nulla osta non si rende necessario per
richiedere l’autorizzazione di un servizio di linea, qualora l’area di fermata
sia stata già ritenuta idonea da un nulla osta rilasciato da non oltre diciotto
mesi rispetto alla data di ricezione dell’istanza di
autorizzazione.
- ad ottenere il nulla osta sulla
sicurezza del percorso stradale dall’Ufficio motorizzazione civile del
capoluogo di regione nel cui territorio ha origine il servizio di linea, nonché l’approvazione della tabella degli orari. La domanda
volta a richiedere il rilascio del nulla osta sulla sicurezza del percorso di un servizio di linea dovrà essere redatta secondo lo
schema del modello di domanda di cui all’allegato
n. 1 a cui andranno allegati:
una tabella analitica ed una sintetica
degli orari, predisposte conformemente ai modelli di cui all’allegato n.
2,
una tabella indicativa dei tempi di guida
e di riposo dei conducenti, predisposta conformemente al modello di cui all’allegato
n. 3
planimetria del percorso
stradale con scala non superiore a 1:250.000
Si precisa, altresì, che il mancato rilascio del nulla osta
sulla sicurezza di una fermata, indicata nella predetta tabella, comporta
l’obbligo di ripresentare istanza per ottenere
l’approvazione della nuova tabella ed il rilascio del nulla osta sulla
sicurezza del nuovo percorso.
Infine, il nulla osta sulla sicurezza del percorso è necessario
ogni qualvolta venga richiesta la modifica dello
stesso.
2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ISTITUZIONE, IL
RINNOVO E LA MODIFICA DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA INTERREGIONALI DI
COMPETENZA STATALE .
2.1) Modalità di presentazione delle
domande volte ad ottenere l’autorizzazione per l’esercizio di un nuovi servizi
di linea.
L’autorizzazione per l’esercizio di nuovi servizi di linea può
essere richiesta da una singola impresa ovvero da una riunione di imprese. A tale scopo, le imprese interessate sono tenute
a presentare domanda in bollo, secondo il modello individuato all’allegato n.
4 , alla ex Unità Operativa APC2 della
scrivente Direzione Generale, di seguito denominata ex U.O. APC2
La domanda deve riguardare un unico servizio di linea e dovrà
essere corredata con le dichiarazioni previste all’articolo 2, comma 2 del
citato decreto ministeriale, redatte utilizzando i modelli di cui agli allegati
di seguito indicati:
a) allegati n.
5, 5/A,
5/B,
relativi al possesso dei requisiti di onorabilità e di
idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore di persone
su strada;
b) allegato n. 6,
relativo all’applicazione delle norme in materia di rapporto di lavoro; ad
eventuali sanzioni o revoca del titolo legale; alla separazione contabile;
c) allegato
n. 7, relativo alla disponibilità di personale, impianti e
strutture idonee a svolgere il servizio richiesto, nonché
alla disponibilità di autobus di classe “b” o “III”, non acquistati con
sovvenzioni pubbliche;
d) allegato n.
8, relativo ai
nulla osta sulla sicurezza del percorso e delle aree di fermata;
e) allegato
n. 9 relativo alla composizione e alla forma della riunione di imprese;
La domanda volta all’istituzione di nuovi servizi di linea deve,
altresì, essere corredata dalla seguente documentazione:
f) attestato per la dimostrazione del
requisito di capacità finanziaria, previsto dall’articolo 6, comma 3 del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni,
conformemente al modello stabilito con D.M. 28 aprile 2005 n. 161, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 189 del 16
agosto 2005 (allegato n.
10);
g) certificazione di qualità aziendale rilasciata da
organismi SINCERT, unitamente alle eventuali risultanze
dei controlli periodici, effettuati dai medesimi organismi, sulla permanenza
nel tempo della conformità ai requisiti certificati.
h) scheda informativa inerente le
modalità di svolgimento del servizio di linea proposto, redatta secondo il
modello di cui all’allegato n.
11, contenente anche le tabella degli orari sintetica approvata di
cui all’allegato n.2.
Una copia della domanda, in carta semplice
corredata dalla documentazione di cui agli allegati nn. 7, 9, 11 e dalla
tabella sintetica degli orari approvata, va inoltrata all’Ufficio
Motorizzazione civile capoluogo della regione nel cui territorio l’impresa
richiedente è stabilita, di seguito denominato competente U.M.C..
Le imprese, all’atto di ulteriori
richieste di autorizzazione, qualora non siano intervenuti atti o fatti nuovi
da quelli documentati o attestati nelle più recenti dichiarazioni rese per la
dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 3, co. 2,
lett. a), c), d) h), i) e l), del D.lgs. 285/05,
possono produrre la dichiarazione prevista all’articolo 2, comma 7 del citato
decreto ministeriale, redatta utilizzando il modello di cui all’ allegato n.
12.
2.2) Modalità di presentazione delle
domande volte ad ottenere il rinnovo senza modifiche dell’autorizzazione di un
servizio di linea
Le imprese che intendono rinnovare, senza modifiche,
l’autorizzazione di un servizio di linea, devono presentare domanda in bollo,
redatta secondo il modello di cui all’allegato n.
4, che deve pervenire alla ex U.O. APC2
almeno novanta (90) giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione di
cui si chiede il rinnovo.
Qualora non siano intervenuti atti o fatti nuovi da quelli
documentati o attestati nelle più recenti dichiarazioni, rese per la
dimostrazione di tutti i requisiti necessari per il rilascio
dell'autorizzazione in scadenza di cui si chiede il
rinnovo, le imprese possono produrre un’unica dichiarazione, utilizzando il
modello di cui all’allegato n.
12, in luogo delle dichiarazioni redatte secondo i modelli di cui
agli allegati 5, 6, 7 e 8 e della documentazione relativa alla certificazione
di qualità aziendale nonché alla capacità finanziaria.
Nel caso in cui siano, invece, intervenuti atti o fatti, tali da
modificare le situazioni in precedenza attestate, relative alla dimostrazione
del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo
n. 285/05, l’impresa richiedente e le altre imprese
interessate sono tenute a specificare le predette modifiche mediante la
produzione delle previste dichiarazioni (cfr.allegati nn.5, 6 , 7 e 8) o della
relativa documentazione.
Una copia della domanda, in carta semplice, va inoltrata al
competente U.M.C.. La stessa
dovrà essere corredata dall’allegato n. 7, nel caso in cui siano intervenuti
atti o fatti tali da modificare i presupposti relativi alle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 2 lettere e) ed f) del D.Lgs.
285/05 o, altrimenti, dalla dichiarazione di cui all’allegato n.12.
2.3) Modalità di presentazione delle
domande volte ad ottenere la modifica o il rinnovo con modifiche
dell’autorizzazione di un servizio di linea
Le imprese che intendono modificare l’autorizzazione di un
servizio di linea, alla sua naturale scadenza o in
corso di validità, devono presentare, domanda in bollo, redatta secondo il
modello di cui all’allegato 4.
Le modifiche dei servizi di linea oggetto di concessione
statale rilasciate, ai sensi della legge 1822/39, possono essere richieste a
condizione che la concessione sia stata trasformata in
autorizzazione.
In relazione al tipo di modifica
richiesta, le domande devono essere corredate dalla documentazione e dalle
dichiarazioni di seguito specificate.
2.3.1) Modifiche soggette ad autorizzazione da parte della ex U.O. APC2:
Per le modifiche concernenti:
a) la trasformazione societaria delle imprese autorizzate o la sostituzione
dell’impresa titolare dell’autorizzazione
o l’aggiunta di una o più
imprese al novero delle imprese riunite o la sostituzione di una di esse
occorre produrre le dichiarazioni redatte secondo i modelli di cui agli
allegati nn. 5, 5/A, 5/B, 6, 7, nonché
all’allegato n. 9, in tutti i casi in cui l’autorizzazione di un servizio di
linea è rilasciata a favore di una riunione di imprese. Inoltre, è necessario
produrre l’attestato di capacità finanziaria e il certificato di qualità
aziendale rilasciato da organismi SINCERT, unitamente alle eventuali risultanze dei controlli periodici, effettuati dai medesimi
organismi, sulla permanenza nel tempo della conformità ai requisiti
certificati;
b) l’aggiunta di una o più imprese al novero dell’imprese subaffidatarie o la
sostituzione di una di esse occorre produrre le dichiarazioni, redatte
utilizzando gli allegati nn. 5,
5/A, 5/B, e 6, l’attestato di capacità finanziaria (all. n. 10), il
certificato di qualità aziendale rilasciato da organismi SINCERT, unitamente
alle eventuali risultanze dei controlli periodici,
effettuati dai medesimi organismi, sulla permanenza nel tempo della conformità
ai requisiti certificati, nonché copia autentica del contratto di subaffidamento;
c) l’eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese
riunite occorre produrre le dichiarazioni di cui agli allegati nn. 7 e 9;
d) la variazione del periodo di esercizio
e delle frequenze, occorre produrre l’allegato n.
11,;
e) la variazione del percorso, o delle
relazioni di traffico, occorre produrre gli allegati nn. 8 e 11
nonché la tabella sintetica degli orari approvata;
Ove le modifiche indicate alle lettere d), ed e)
comportino l’impiego di ulteriori autobus o risorse
umane, si richiede, inoltre, la presentazione dell’allegato n. 7.
Le domande relative alle modifiche
sopra indicate vanno presentate in bollo e una copia, in carta semplice va
inoltrata al competente U.M.C.. La predetta copia
dovrà essere corredata per le modifiche di cui:
alle lettere a) e c)
dagli allegati nn. 7 e 9;
alla lettera
b) copia
autentica del contratto di subaffidamento;
alle lettere d) ed
e) allegato n. 11;
2.3.2) Modifiche soggette ad annotazione da parte del
competente U.M.C.:
Per le modifiche riguardanti:
a) l’eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie occorre specificare le cause di estinzione del rapporto di subaffidamento
e produrre la relativa documentazione;
b) la variazione dei prezzi dei titoli di viaggio occorre
produrre la dichiarazioni di cui all'allegato n. 11
per la parte ad essi relativa.
Le domande relative alle sopra indicate
modifiche vanno inoltrate, in bollo, ed una copia, in carta semplice, con la
medesima documentazione, va inoltrata alla ex U.O. APC2.
2.3.3) Le domande per la sola variazione degli orari di esercizio vanno presentate all’Ufficio motorizzazione
civile che ha rilasciato il nulla osta di idoneità del percorso stradale,
corredate dalle tabelle degli orari, redatte secondo il modello di cui
all’allegato n. 2. Una copia della domanda, in carta semplice, con la medesima
documentazione, va inoltrata alla ex U.O. APC2.
2.4) Modalità di presentazione delle
domande volte ad ottenere la trasformazione della concessione di un servizio di
linea in autorizzazione.
Entro il 31 dicembre 2010, le imprese titolari delle concessioni
dei servizi di linea, rilasciate ai sensi dell’abrogata legge 1822/39 e
prorogate per l’anno 2007, possono richiedere la trasformazione delle
concessioni in autorizzazioni, con domanda in bollo, presentata alla ex U.O. APC2 , redatta secondo il modello di cui all’allegato n.
13.
Al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285, unitamente alla domanda di trasformazione, devono essere prodotti
gli allegati e la documentazione sopra indicati per le domande volte
all’istituzione di nuovi servizi.
Analogamente a quanto previsto ai punti
precedenti, qualora non siano intervenuti atti o fatti nuovi da quelli
documentati o attestati nelle più recenti dichiarazioni, rese per la
dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 3, co. 2,
lett. a), c), d) h), i) e l) del D. lgs. 285/05, le
imprese possono produrre la dichiarazione, prevista all’articolo 2, comma 7 del
citato decreto ministeriale, redatta utilizzando il modello di cui all’allegato n.
12.
Una copia della domanda, in carta semplice
corredata dagli allegati nn. 7, 9, 11 e dalla
tabella sintetica degli orari approvata, va inoltrata al competente U.M.C..
La richiesta di trasformazione può essere avanzata anche da una singola
impresa facente parte della Associazione temporanea di
imprese titolare della concessione, qualora la medesima non intenda proseguire
in tal forma l'esercizio del servizio di linea.
In questo caso, la domanda deve essere, altresì,
corredata da idonea documentazione atta a dimostrare l’avvenuto scioglimento
dell’Associazione temporanea di imprese concessionaria
del servizio di linea.
3) PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
La ex U.O. APC2, ricevuta la domanda, per l’istituzione, il
rinnovo o la modifica di un servizio di linea, nonché per la trasformazione di
una concessione rilasciata ai sensi della legge 1822/39 in autorizzazione,
comunica all’impresa richiedente l’avvio del relativo procedimento.
Dopo aver verificato la regolarità della domanda, la ex U.O. APC2 procede ad accertare, anche a campione, la
sussistenza delle condizioni, di cui all’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 285/05.
3.1) Procedimento relativo a
nuovi servizi di linea
La ex U.O. APC2 accerta la sussistenza delle condizioni
previste dal citato articolo del decreto legislativo e, in particolare quelle
relative:
alla lettera a) secondo le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 e successive modificazioni ed integrazioni;
alla lettera b) verificando la
validità della certificazione prodotta nonché l’accreditamento al sistema
SINCERT dell’impresa certificante;
alla lettera c) acquisendo
informazioni dagli enti pubblici previdenziali ed assistenziali o mediante
specifici controlli disposti ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n.285;
alle lettere d), h), i) e
l) acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre
pubbliche amministrazioni o mediante specifici controlli disposti ai sensi
dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n.285/05;
alla lettera g) verificando
l’avvenuto rilascio del nulla osta sul percorso e il rilascio dei nulla osta
tecnici, in materia di sicurezza sulle aree di fermata, da non oltre diciotto
mesi;
alla lettera m) l’accertamento è
disposto nei termini e con le modalità individuate all’articolo 3, commi 2 e 3
del su citato decreto ministeriale.
Qualora, dalla verifica compiuta, la domanda risulti incompleta ovvero non venga accertata la sussistenza
di una delle condizioni previste dal decreto legislativo 285/05, la ex U.O.
APC2 provvede a comunicare all’impresa richiedente, i motivi ostativi
all’accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Nel caso in cui venga accertata
la sussistenza di tutte le sopra indicate condizioni la ex U.O. APC2 ne da
comunicazione al competente U.M.C., affinché proceda
all’accertamento delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2 lettere e) ed
f) del decreto legislativo 285/05, nei termini e con le modalità individuate
dall’articolo 3, comma 8 del su citato decreto ministeriale.
Ove tale accertamento risulti
negativo, il predetto Ufficio, comunica all’impresa richiedente, i motivi
ostativi all’accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il contenuto della predetta comunicazione viene reso noto altresì alla ex U.O. APC2
Nel caso di accertamento
positivo delle suddette condizioni, lo stesso Ufficio invita l’impresa ad
adempiere, entro dieci giorni, al pagamento del contributo previsto
dall’articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 285/05.
Il mancato versamento nel predetto
termine del contributo di cui sopra, da parte dell’impresa richiedente,
costituisce motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione. Tale motivo è oggetto di comunicazione del competente
Ufficio Motorizzazione civile, ai sensi dell’articolo
10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il competente U.M.C., dopo aver accertato l’avvenuto versamento del contributo
di cui sopra, trasmette alla ex U.O. APC2 il nulla osta relativo
all’accertamento delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettere e) ed
f) del D. Lgs. 285/05.
Ricevuto il predetto nulla osta, la ex
U.O. APC2 autorizza l’esercizio del servizio di linea proposto. Copia del
provvedimento di autorizzazione, con l’indicazione
delle imprese che hanno formulato osservazioni nel corso del procedimento, è
trasmessa al competente U.M.C., affinché ne dia
notizia alle stesse e rilasci all’impresa richiedente la documentazione,
comprovante l’avvenuta autorizzazione del servizio di linea, redatta sui
modelli DTT. 151, DTT 151b e DTT 152
Copia della predetta documentazione viene
trasmessa per conoscenza dal predetto Ufficio alla ex U.O. APC2 e agli Uffici
Motorizzazione civile dei capoluoghi delle regioni in cui è prevista
l’effettuazione di una fermata, affinché gli stessi Uffici provvedano a darne
conoscenza agli enti proprietari delle strade in cui sono ubicate le medesime
fermate.
3.2) Trasformazione della concessione di un servizio di linea in autorizzazione
La trasformazione della concessione di un servizio di
linea rilasciata, ai sensi della legge 1822/39, in autorizzazione segue il
medesimo procedimento previsto per il rilascio dell’autorizzazione di nuovi
servizi di linea, ad eccezione dell’accertamento da parte della
ex U.O. APC2 della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m)
del D.Lgs. 285/05.
3.3) Modifica dell’autorizzazione di un servizio di linea
Le richieste di modifiche riguardanti quelle individuate al punto 2.3.1 lettera b) nonché quelle di cui
alle lettere d), ed e) della presente circolare, che non comportino l’impiego
di ulteriori autobus o risorse umane, sono autorizzate direttamente dalla ex
U.O. APC2 in quanto non è necessario l’accertamento delle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 2, lettere e) ed f) del D. Lgs.
285/05 da parte del competente U.M.C.. Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmesso al
competente U.M.C. per il rilascio della relativa
documentazione.
Le richieste di modifiche riguardanti quelle individuate al punto 2.3.1. lettere a) e c) nonché quelle di
cui alle lettere d), ed e) della presente circolare, che comportino l’impiego
di ulteriori autobus o risorse umane, sono autorizzate secondo quanto già
previsto per il procedimento relativo alle domande di istituzione di un nuovo
servizio di linea.
Le richieste di modifiche riguardanti quelle individuate al punto 2.3.2 lettere a) e b) della presente
circolare, cioè l’eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie e la variazione dei prezzi dei titoli di
viaggio, sono annotate dal competente U.M.C., sulla
documentazione dallo stesso rilasciata, previa verifica della domanda. Copia
della documentazione riportante le predette annotazioni viene
trasmessa alla ex U.O. APC2
Le richieste di modifiche riguardanti quelle individuate al punto 2.3.3., cioè la sola variazione degli
orari di esercizio, sono autorizzate dall’Ufficio Motorizzazione civile che ha
rilasciato il nulla osta di idoneità del percorso stradale,.
Il predetto Ufficio, verificata la congruità dei nuovi tempi
di percorrenza proposti rispetto ai limiti di velocità consentiti sulle strade
rientranti nel percorso autorizzato e alla vigente normativa in materia di
tempi di guida e di riposo dei conducenti, approva la nuova tabella degli orari
di esercizio ed autorizza le modifiche richieste.
Lo stesso Ufficio trasmette l’autorizzazione, comprensiva
della nuova tabella sintetica degli orari approvata, alla ex
U.O. APC2 e al competente U.M.C., per il rilascio
della relativa documentazione. Quest’ultimo provvede,
altresì, a trasmettere la stessa alla ex U.O. APC2 e
agli Uffici Motorizzazione civile dei capoluoghi delle regioni in cui è
prevista l’effettuazione di una fermata, affinché gli stessi Uffici provvedano
a darne conoscenza agli enti proprietari delle strade, in cui sono ubicate le
medesime fermate.
3.4) Rinnovo con o senza modifiche
dell’autorizzazione di un servizio di linea
Nel procedimento relativo alle
domande di rinnovo dell’autorizzazione di un servizio di linea, la ex U.O. APC2
accerta la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, dalla
lettera a) alla lettera l).
La stessa ex U.O. APC2 accerta la sussistenza anche della
condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m),
del D.Lgs. 285/05, quando contestualmente al rinnovo,
è richiesta la realizzazione di una o più nuove relazioni di traffico o
variazioni del periodo e delle frequenze di esercizio.
Qualora la richiesta di rinnovo non prevede modifiche
all’autorizzazione, il competente U.M.C. accerta la
permanenza delle condizioni di cui alle lettere e) ed
f) del predetto articolo 3, senza attendere la comunicazione della ex U.O. APC2
in ordine alla sussistenza delle altre condizioni previste per il rilascio
dell’autorizzazione.
Per le altre fasi del procedimento si rinvia a quanto sopra
descritto per il rilascio dell’autorizzazione per un nuovo servizio di linea.
Si invitano gli Uffici, gli Enti e le
Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alle disposizioni
contenute nella presente circolare.
[1] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 62 del 15 marzo 2007;
[2] Pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2006;
[3] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 26 del 01/02/2007;