IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonché per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1999;
Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della legge di delegazione;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti
Capo I - Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi
1. Depenalizzazione.
1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:
a) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;
b) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;
c) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.
2. Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:
a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;
b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;
c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.
3. Sanzioni amministrative accessorie.
1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;
b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Autorità competente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate dalle autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.
2. Per le violazioni previste dalla legge 4 novembre 1951, n. 1316, dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dalla legge 24 luglio 1962, n. 1104, dalla legge 9 ottobre 1980, n. 659, dalla legge 4 novembre 1981, n. 628, dalla legge 2 agosto 1982, n. 527 e dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.
Capo II - Modifiche della disciplina sanzionatoria
5. Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale.
1. ... (3).
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(3) Aggiunge l'art. 517-bis al codice penale.
6. Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283.
1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, è così modificata:
a) ... (1);
b) ... (2);
c) ... (3).
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(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 6, L. 30 aprile 1962, n. 283.
(2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 12, L. 30 aprile 1962, n. 283.
(3) Aggiunge l'art. 12-bis alla L. 30 aprile 1962, n. 283.
7. Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative.
1. Quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.
2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorità amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilità del provvedimento da parte del pubblico.
3. L'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione è disposta dal giudice penale, l'esecuzione è affidata all'organo che ha accertato la violazione.
4. La pubblicazione del provvedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.
8. Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari.
1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.
3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall'articolo 517-bis del codice penale, dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
TITOLO II - Modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione
9. Disposizioni generali.
1. ... (1).
2. Nel primo comma dell'articolo 1086 del codice della navigazione le parole «a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice».
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(1) Aggiunge gli articoli 1083-bis e 1083-ter al codice della navigazione.
10. Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione.
1. Nell' articolo 1162 del codice della navigazione le parole «è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni».
2. L' articolo 1163 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole «è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni»;
b) nel secondo comma le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».
3. Nell' articolo 1164 del codice della navigazione le parole «se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni».
11. Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi.
1. Nell' articolo 1169 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.».
2. Nell' articolo 1170 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni».
3. Nell' articolo 1171 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».
4. Nell' articolo 1174 del codice della navigazione le parole «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni».
5. ... (1).
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(1) Sostituisce l' art. 1175 del codice della navigazione.
12. Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante.
1. L' articolo 1178 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole «con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».
2. L' articolo 1179 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole «con l'ammenda da lire centomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;
b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».
3. L' articolo 1180 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole «con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni»;
b) nel secondo comma le parole «La stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa sanzione» (1).
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(1) Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2000, n. 22.
13. Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile.
1. L' articolo 1184 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole «con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».
14. Disposizioni sulla polizia della navigazione.
1. ... (1).
2. L' articolo 1193 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni»;
b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione».
3. L' articolo 1196 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole «qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;
b) nel secondo comma le parole «La stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «La stessa sanzione».
4. Nell' articolo 1198 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.».
5. L' articolo 1199 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;
b) nel secondo comma le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;
c) ... (2)
6. L' articolo 1200 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;
b) nel secondo comma la parola «pena» è sostituita dalla parola «sanzione»;
c) nel terzo comma le parole «la pena è aumentata fino a un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni».
7. Nell' articolo 1201 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni».
8. L' articolo 1201-bis del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo periodo del primo comma le parole «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;
b) nel secondo periodo del primo comma le parole «la pena dell'arresto da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;
c) nel secondo comma le parole «Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «Con le stesse sanzioni è punito»;
d) ... (3).
9. L' articolo 1204 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole «con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni»;
b) nel secondo comma le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) ... (4).
10. Nell' articolo 1207 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni».
11. L' articolo 1208 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole «con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni»;
b) nel secondo comma le parole «la pena è dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».
12. Nell' articolo 1209 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni».
13. Nell' articolo 1211 del codice della navigazione le parole «con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni».
14. Nell' articolo 1213 del codice della navigazione le parole «se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni».
15. ... (5).
(1) Sostituisce l' art. 1190 del codice della navigazione.
(2) Sostituisce con due commi l'originario terzo comma dell' art. 1199 del codice della navigazione.
(3) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all' art. 1201-bis del codice della navigazione.
(4) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all' art. 1204 del codice della navigazione.
(5) Sostituisce l' art. 1214 del codice della navigazione.
15. Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32.
1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato:
a) nel primo periodo del primo comma le parole «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni»;
b) nel secondo periodo del primo comma le parole «la pena dell'arresto da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni»;
c) nel secondo comma le parole: «Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «Con le stesse sanzioni è punito»;
d) ... (1).
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(1) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 5, L. 29 gennaio 1986, n. 32.
16. Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative.
1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.
TITOLO III - Riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale
17. Blocco stradale o ferroviario.
1. ... (1).
2. ... (2).
(1) Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66.
(2) Aggiunge l'art. 1-bis al D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66.
18. Autotrasporto.
1. L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) nel primo comma le parole «è punito a norma dell'articolo 348 codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.»;
b) il secondo comma è soppresso;
c) nel terzo comma le parole «è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.»; è altresì soppresso il secondo periodo;
d) ... (1).
2. L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) nel primo comma le parole «è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.»;
b) ... (2).
3. L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è così modificato:
a) nella rubrica e nel primo comma le parole «accertamento dei reati» sono sostituite dalle seguenti: «accertamento degli illeciti»;
b) ... (3).
4. Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298» sono sostituite dalle seguenti: «con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298».
5. Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298» sono sostituite dalle seguenti: «con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298».
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(1) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 26, L. 6 giugno 1974, n. 298.
(2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 46, L. 6 giugno 1974, n. 298.
(3) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 60, L. 6 giugno 1974, n. 298.
19. Guida dei veicoli.
1. L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) ... (1);
b) ... (2).
2. ... (3).
3. ... (4).
4. Nel comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole «si applicano le sanzioni» sono inserite le seguenti: «amministrative, comprese quelle accessorie,».
5. Nel comma 4 dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.».
6. ... (5).
7. ... (6).
8. ... (7).
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(1) Sostituisce il comma 13 dell'art. 116, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il comma 18 dell'art. 116, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Sostituisce con i commi 4 e 4-bis l'originario comma 4 dell'art. 124, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(4) Sostituisce il secondo periodo del comma 7 dell'art. 126, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(5) Sostituisce il comma 6 dell'art. 216, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(6) Sostituisce il comma 6 dell'art. 217, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(7) Sostituisce il comma 6 dell'art. 218, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
20. Comportamenti durante la circolazione.
1. ... (1).
2. L'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) nel comma 19 le parole «con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni»;
b) ... (2).
3. Nel comma 7 dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.».
(1) Sostituisce, con i commi 8 e 8-bis, l'originario comma 8 dell'art. 168, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il primo periodo del comma 22 dell'art. 176, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
21. Dati di identificazione e targhe.
1. Nel comma 6 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato» sono sostituite dalle seguenti: «, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni».
2. L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) nel comma 9 le parole «con le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni»;
b) ... (1).
3. L'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) nel comma 12 le parole «con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni»;
b) ... (2).
4. Nel comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «è soggetto alle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,».
5. Nel comma 7 dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «è soggetto alle medesime sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,».
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(1) Aggiunge un periodo al comma 14 dell'art. 97, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il secondo periodo del comma 15 dell'art. 100, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
22. Anagrafe nazionale.
1. Nel comma 11 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «nonché i dati relativi» sono inserite le seguenti: «alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e».
23. Disposizioni di coordinamento e finali.
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole «ed il limite massimo generale di lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni».
2. ... (1).
3. L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:
a) il comma 2 è soppresso;
b) ... (2).
4. ... (3).
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(1) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 202, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 205, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(3) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 214, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Artt. 24 - 93 Omissis
TITOLO VII - Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689
94. Reiterazione delle violazioni.
1. ... (1).
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(1) Aggiunge l'art. 8-bis alla L. 24 novembre 1981, n. 689.
95. Principio di specialità.
1. ... (1).
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(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689.
96. Aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole «non inferiore a lire quattromila» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a lire dodicimila».
97. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
1. L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:
a) nel primo comma le parole «davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis»;
b) nel quarto e nel settimo comma la parola «pretore» è sostituita dalla parola «giudice».
98. Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
1. ... (1).
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(1) Aggiunge l'art. 22-bis alla L. 24 novembre 1981, n. 689.
99. Giudizio di opposizione.
1. L'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è così modificato:
a) la parola «pretore» è sostituita, ovunque compaia, dalla parola «giudice»;
b) ... (1);
c) ... (2).
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(1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 23, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Aggiunge un periodo all'undicesimo comma dell'art. 23, L. 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali
100. Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse.
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
101. Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile.
1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.
102. Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio.
1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorità giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile.
103. Uffici competenti a ricevere il rapporto.
1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per i ministeri l'individuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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(1) V. D.M. 16 gennaio 2000 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32), con il quale è stato individuato nella prefettura, l'ufficio periferico del Ministero dell'interno, competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689.
V. D.M. 14 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56) con il quale è stato individuato nell'Ispettorato centrale repressione frodi, la struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali competente all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo.
V. D.M. 14 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 14 marzo 2000, n. 61) con il quale è stato individuato nella Direzione generale per la politica commerciale e gestione del regime degli scambi, divisione quarta, l'ufficio del Ministero per il commercio con l'estero al quale deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689.
V. D.M. 17 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 21 marzo 2000, n. 67) con il quale è stato individuato nella Direzione provinciale del lavoro competente per territorio l'ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, destinatario del rapporto per le violazioni depenalizzate.
V. D.M. 11 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302), integrato dal D.M. 28 giugno 2001 (Gazz. Uff. 19 settembre 2001, n. 218), con il quale sono stati individuati gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, L. 24 novembre 1981, n. 689.
V. D.M. 12 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 25 gennaio 2001, n. 20) con il quale è stato individuato nell'Ispettorato centrale repressioni frodi, la struttura competente all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Vedi anche: il D.M. 23 gennaio 2001, per il Ministero delle finanze; il D.M. 15 marzo 2001, per il Ministero dei trasporti e della navigazione; il D.M. 10 maggio 2002, per il Ministero delle attività produttive.
104. Disposizioni concernenti le competenze delle regioni e degli enti locali.
1. Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge n. 59 del 1997.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.
105. Entrata in vigore delle disposizioni collegate all'archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari.
1. Le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2.
2. Con riguardo alle convenzioni di assegno in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni indicate nel comma 1, il cliente dichiara alla banca o all'ufficio postale, entro trenta giorni da tale data, il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 34 del presente decreto legislativo. La dichiarazione ha luogo nelle forme previste dall'articolo 9-ter, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990. In mancanza della dichiarazione, le predette comunicazioni si effettuano presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal cliente all'atto della conclusione della convenzione di assegno.
Allegato
Elenco delle leggi recanti violazioni depenalizzate a norma dell'art. 1.
AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.
1. Legge 2 agosto 1897, n. 378, recante «Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco».
2. Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari».
3. Legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante «Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari».
4. Legge 7 dicembre 1951, n. 1559, recante «Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti».
5. Legge 10 aprile 1954, n. 125, recante «Tutela delle denominazione di origine e tipiche dei formaggi».
6. Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, recante «Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati», ad eccezione dell'art. 16.
7. Legge 23 dicembre 1956, n. 1526, recante norme a «Difesa della genuinità del burro».
8. Legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante «Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva».
9. Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12.
10. Legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante «Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile».
11. Legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra».
12. Legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi».
13. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante «Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti dei vini».
14. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti vini ed aceti».
15. Legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante «Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi».
16. Legge 9 ottobre 1980, n. 659, recante «Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché degli alimenti con aggiunta di oli e grassi».
17. Legge 4 novembre 1981, n. 628, recante «Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo».
18. Legge 2 agosto 1982, n. 527, recante «Norme per la produzione e commercializzazione degli agri».
19. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari».
20. Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola».
21. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631 81/187 84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
22. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
23. Legge 30 maggio 1989, n. 224, recante «Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto».
24. Legge 12 gennaio 1990, n. 11, recante «Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto».
25. Legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante «Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".
26. Legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme in materia di «Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele».
27. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, recante «Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione».
28. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante «Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana».
29. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE n. 81/852/CEE n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinario.
30. Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini».
31. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».
32. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante «Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti».
33. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante «Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti».
34. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, recante «Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità».
35. Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche».
36. Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari».
37. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari».
38. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nella produzione di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti».