INFORTUNISTICA & SICUREZZA STRADALE
MEZZANI (PR), 21.03.09
Relazione del prof. Girolamo Boldi
TEMA
Inadeguatezze in materia di accertamento delle “cause effettive” degli incidenti stradali e conseguenze in termini di riproduzione dell'incidentalità e del fenomeno delle improprie attribuzioni di responsabilità
Parte Prima
Inadeguatezza degli accertamenti di Polizia
(ex articoli 11 e 12 CdS)
1. I termini della questione.
Gli incidenti stradali pongono due problemi. Uno riguarda la prevenzione, l'altro l'accertamento delle responsabilità connesse ai singoli incidenti. La soluzione di ciascuno di questi problemi presuppone la capacità di accertare le “cause effettive” degli incidenti, senza la quale viene meno tutto il resto.
Al fine di verificare le capacità del nostro sistema-paese in materia di accertamento delle cause degli incidenti stradali prenderemo in esame un caso al quale è assimilabile gran parte dell'incidentalità poiché riguarda gli attraversamenti di strade e incroci, i cambi di corsia, le immissioni nel traffico, le svolte a sinistra, i sorpassi e tutti gli altri atti della circolazione che entrano in conflitto con il traffico prioritario
Il fatto sarà descritto fase per fase per facilitare la successiva analisi sotto il profilo dei comportamenti, delle violazioni, delle cause e delle responsabilità. All'incidente saranno poi applicati gli accertamenti di Polizia previsti dagli articoli 11 e 12 CdS.
Al termine della verifica scopriremo che le operazioni di “rilevazione degli incidenti” danno atto delle “cause apparenti” le quali, normalmente, sono l'esatto contrario delle “cause effettive”. Tale incapacità di base dà luogo :
a) alla riproduzione dell'incidentalità a cause degli stessi fattori di rischio, tra cui vi è il contenuto di pericolo di varie norme dello stesso Codice stradale;
b) alla riproduzione del fenomeno delle improprie attribuzioni di responsabilità per cui gran parte delle vittime di incidenti è (inconsapevolmente) incolpata delle colpe appartenenti ai loro carnefici (v. § 2÷4).
2. Il fatto (le modalità dell'evento rientrano nella norma dei comportamenti stradali)
a) In presenza di via libera fino al limite della visuale disponibile “V” (vittima) pone in essere l'attraversamento di un incrocio (o di un qualsiasi altro atto gravato dall'obbligo di precedenza) e, in condizioni di persistente via libera, porta avanti la manovra fino al punto di irreversibilità (oltre il quale l'arresto del mezzo andrebbe a ostruire la via).
b) “V” si trova quindi nell'impossibilità di evitare l'incidente quando sulla strada prioritaria si affaccia “C” (carnefice) con eccesso di velocità tale da rendere inevitabile lo scontro.
c) “C” reagisce al pericolo con una frenata della massima efficacia senza “inchiodare” le ruote (come si dovrebbe fare anche nelle frenate d'emergenza). In virtù di tale frenata “C” rientra nei limiti di velocità, dopodichè, giunto a brevissima distanza dal punto d'impatto, affonda il pedale del freno e arriva così all'urto a ruote bloccate lasciandosi alle spalle brevi tracce di frenata (come avviene spesso negli istanti che precedono l'impatto, per effetto della cosiddetta frenata ”stop panic”).
d) In virtù della velocità d'impatto relativamente modesta, per effetto della precedente frenata, i veicoli si arrestano a breve distanza dal punto d'urto.
3. Analisi dell'evento (cfr. § 2)
a) “V” ha posto in essere l'atto in condizioni di via libera. Quindi non ha violato alcuna norma. Infatti non rientra nelle facoltà umane il dare la precedenza a veicoli che non siano visibili. “V” ha poi portato avanti l'atto in condizioni di persistente via libera fino al punto in cui la manovra non poteva più essere interrotta senza ostruire la via. In ciò è ravvisabile diligenza, prudenza e osservanza delle norme.
b) Quando si è manifestato il pericolo la manovra era giunta ad uno stato tale da impedire a “V” di evitare l'incidente. Dunque “V” non ha alcuna colpa. Infatti la stessa sorte può capitare a chiunque usi la strada con la massima prudenza, perizia e diligenza nell'osservanza delle norme.
Violazioni effettive. “C” ha violato la norma generale sulla prudenza (art. 140 CdS) e, in particolare, ha violato gli articoli 141 e 142 CdS per eccesso di velocità.
Cause e concause effettive. Dato che “V” non ha alcuna colpa, la causa del sinistro è da individuarsi nell'eccesso di velocità di “C”. Le concause sono da ricercarsi nei fattori che hanno reso “V” e “C” reciprocamente avvistabili quando l'attraversamento era ormai irreversibile. Trattasi di fattori tra l'altro legati alle caratteristiche costruttive e funzionali della strada e/o a situazioni ambientali limitanti la visibilità.
Responsabilità effettive. La responsabilità primaria è ascrivibile a “C” per imprudenza e per violazione di specifiche norme del CdS. Eventuali responsabilità marginali, attinenti alla riduzione della visuale, non sono comunque imputabili a “V”. Pertanto “V” è vittima incolpevole dell'incidente.
4. Esiti degli accertamenti di Polizia
Il codice stradale prevede la “rilevazione degli incidenti” (art. 11 e 12 CdS 1992). Sulla scena dell'incidente i Rilevatori possono solo constatare “l'apparente” violazione delle norme sulla precedenza da parte di “V”
Vista la brevità delle tracce di frenata essi possono solo dedurre che “C” non ha avuto il tempo e lo spazio per evitare l'incidente.
Visti i modesti esiti dell'urto in termini di deformazioni dei mezzi e di spostamenti post collisione, appunto derivanti da una velocità d'impatto relativamente modesta per effetto della precedente frenata, gli Operatori di Polizia stradale possono solo dedurre che “C” viaggiava con velocità relativamente moderata.
Quindi l'esito degli accertamenti di Polizia non può che essere il seguente :
Violazioni apparenti. Violazione dell'art. 145 CdS da parte di “V” (per apparente mancata precedenza). Nessuna (apparente) violazione da parte di “C”.
Responsabilità apparenti. L'incidente non può che essere impropriamente ascrittoa “V” per (apparente) violazione delle norme sulla precedenza. Nessuna (apparente) responsabilità da parte di “C” (vero e unico colpevole del sinistro).
Conseguenze sui protagonisti dell'incidente (ovvero inversione delle sanzioni).
A carico di V (vittima incolpevole) : sanzione pecuniaria per (apparente) violazione dell'art. 145 CdS; riduzione punti - patente (salvo recupero mediante corsi, così impara a dare la precedenza!); aggravio dell'assicurazione; nessun risarcimento per i danni patiti (danni al mezzo e alla persona, compresa l'eventuale invalidità permanente o la morte).
A vantaggio di “C” (vero responsabile dell'incidente) : risarcimento dei danni al veicolo e alla persona, nessuna riduzione di punti-patente; futuro bonus assicurativo (con implicita facoltà di continuare a colpire impunemente!).
Conseguenze ai fini statistici (ovvero stravolgimento delle cause). Sulla base delle rilevazioni di Polizia l'ISTAT classificherà l'incidente nella categoria delle violazioni della precedenza anziché negli eccessi di velocità. E se risultasse per “V” un tasso alcolico di 0,6÷0,8 mg/l, sostanzialmente ininfluente sulla condotta di guida ma superiore al limite di legge, “V” sarebbe incolpato di aver causato l'incidente per guida in stato di ebbrezza, con quanto ne consegue in termini di linciaggio morale e di sanzioni di legge.
Conseguenze in termini di (in)sicurezza stradale. L'incapacità di accertare le “cause effettive” degli incidenti da parte del Sistema-Paese sposta l'attenzione sulle “cause apparenti” le quali, come abbiamo visto, non hanno nulla a che fare con le “cause effettive”. Anzi, le prime sono quasi sempre l'esatto contrario delle seconde.
In tal modo l'incidentalità stradale si riproduce a causa degli stessi fattori di rischio tra cui vi sono le norme del Codice Stradale il cui contenuto di pericolo concorre, ogni anno, a causare decine di migliaia di incidenti, parte dei quali con esiti mortali anche plurimi . Tale disastro si perpetua nella pressoché totale inconsapevolezza del nostro Sistema-Paese, fermo da oltre 75 anni alla “rilevazione degli incidenti”, con cui gli Operatori di Polizia stradale danno atto dello scenario finale senza entrare nelmerito della ricostruzione degli aspetti dinamici dell'evento oggetto di rilevazione.
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Quella descritta è la realtà degli incidenti stradali connessa agli accertamenti di Polizia. Questa situazione è in atto dal 1933 attraverso gli articoli 11 e 12 CdS 1992, 136 e 137 CdS 1959; 122 e 123 CdS 1933.
Nella seconda parte della relazione darò atto del disastro delle improprie attribuzioni di responsabilità sotteso al sistema della Consulenza Tecnica in Infortunistica stradale, sui cui esiti peritali hanno trovano fondamento gli esiti giudiziari di grandissima parte degli incidenti mortali verificatisi dal 1941 a questa parte.
Incontro sulle Inadeguatezze di Sistema in materia di incidenti stradali. Parte Prima
Comune di Mezzani (PR), 21 Marzo 2009.
Tel / Fax : 030.654034 ; mobile : 333.6303686; e - mail : prof.boldi@alice.it
Di questa enormità darò atto ai presenti all'incontro.
La “rilevazione degli incidenti” è affidata alla Polizia stradale e ad una pluralità di altri Corpi comprendenti la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, la Polizia locale, i funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonché gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria indicati nell'art. 57 commi 1 e 2 c.p.p. Con Decreto Legge 27 Giugno 2003 n. 151 a tale moltitudine di “Rilevatori di incidenti”, sono stati aggiunti il Corpo di polizia provinciale, il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato.