D. M. 30 settembre 2003 - Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento

della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T). (G.U. 15 aprile 2004, n. 88)
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
   Visto  l'art.  229  del  codice  della strada approvato con decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114 del 18 maggio 1992, che
delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti alle materie
disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice  della  strada  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato art. 229 del codice alle
direttive comunitarie materie del regolamento;
  Visto  il  titolo  IV  del codice della strada «Guida dei veicoli e
conduzione degli animali»;
  Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' €pee n. L237
del  24  agosto  1991,  recepita con il decreto ministeriale 8 agosto
1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994,
cosi'  come  modificato  dal  decreto  ministeriale 14 novembre 1997,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal
decreto   ministeriale   29 marzo  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;
  Vista  la  direttiva  n.  96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' €pee n. L235
del  17  settembre  1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  97/26/CE  del  2 giugno  1997
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' €pee n. L150
del  7 giugno  1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
  Visto  il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 164 del 15 luglio 1996, cosi' come modificato
dal  decreto  ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;
  Vista  la  direttiva  2000/56/CE della Commissione del 14 settembre
2000,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' €pee n.
L237 del 21 settembre 2000;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare le procedure nazionali in
materia  di  guida  a quelle comunitarie e ravvisata la necessita' di
allineare  al  diritto comunitario il codice della strada, nonche' il
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
  Considerata  altresi'  la  necessita'  di  provvedere,  in un unico
decreto,  i  provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie
in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;
 
                               Adotta
                        il seguente decreto:
 
Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE
   NOTA:  In  base  alla  sentenza  n.  170  del  1984  della  corte
Costituzionale,    il   recepimento   delle   direttive   comunitarie
nell'ordinamento  nazionale  produce  l'effetto della disapplicazione
delle  norme  interne con essa in contrasto. Dalla data di entrata in
vigore  dei decreti di recepimento sono altresi' allineate, a questi,
tutte  le  norme  dell'ordinamento  nazionale rientranti nel campo di
applicazione delle direttive recepite.
 
(Art. 116 codice della strada)
                               Art. 1.
 
  1.  Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello
comunitario descritto nell'allegato I.
  2.  Le  patenti  di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione
€pea   sono   equiparate  alle  corrispondenti  patenti  di  guida
italiane.
  3  Allorche'  il  titolare  di  una  patente  di  guida in corso di
validita',  rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia
la  residenza  normale,  di  cui  al  successivo  art. 10, ad esso si
applicano  le disposizioni italiane in materia di durata di validita'
della  patente,  di  controllo  medico,  di disposizioni fiscali e di
iscrizioni,   sulla   patente,  delle  menzioni  indispensabili  alla
gestione della medesima.
 
      
                               Art. 2.
 
  1.  La  sigla  distintiva  delle  patenti rilasciate nel territorio
della  Repubblica  italiana,  figura, sulla patente, in un rettangolo
blu e circondata da dodici stelle gialle.
  2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare
rischi di falsificazione delle patenti di guida.
  3.  Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica,
al  modello  di  patente  previsto  nell'allegato  I, potranno essere
apportate   dallo   Stato   italiano   sulla   base  di  disposizioni
comunitarie.
  4.  Fatte  salve  le  disposizioni  adottate  dal  Consiglio  nella
materia,  il  modello  di  cui  all'allegato  I  non  puo'  contenere
dispositivi elettronici informatici.
 
      
                               Art. 3.
 
  I.  La  patente  di  guida  di cui all'art. 1 autorizza a guidare i
veicoli delle seguenti categorie:
    categoria A:
      motocicli, con o senza sidecar;
    categoria B:
      a) tricicli  e  quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la
cui  massa  massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di
posti  a  sedere,  escluso  quello del conducente, non e' superiore a
otto.  Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
      b) complessi  composti da una motrice della categoria B e da un
rimorchio.  La  massa  massima  autorizzata  del  complesso  non deve
superare  3500  kg,  e la massa massima autorizzata del rimorchio non
deve eccedere la massa a vuoto della motrice;
    categoria B+E:
      complessi  di veicoli composti di una motrice della categoria B
e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
    categoria C:
      autoveicoli  diversi  da quelli della categoria D, la cui massa
massima  autorizzata  superi  3500  kg.  Agli  autoveicoli  di questa
categoria  puo'  essere  agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg;
    categoria C+E:
      complessi  di  veicoli composti da una motrice rientrante nella
categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi
750 kg;
    categoria D:
      autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di
posti  a  sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto.
Agli  autoveicoli  di  questa  categoria  puo'  essere  agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
    categoria D+E:
      complessi  di  veicoli composti da una motrice rientrante nella
categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera
750 kg.
  Nell'ambito  della  categoria A e' rilasciata una patente specifica
della  sottocategoria  A1,  per  la  guida  di  motocicli  leggeri di
cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.
  2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
    a) per  «veicolo  a  motore», ogni veicolo munito di un motore di
propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei
veicoli che circolano su rotaie;
    b) per  «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino,
munito  di  un  motore  con  cilindrata  superiore  a  50  cm3  se  a
combustione  interna e/o avente una velocita' massima per costruzione
superiore a 45 km/h;
    c) per  «triciclo»  veicolo  a tre ruote simmetriche munito di un
motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o
avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
    d) per  «quadriciclo»  veicolo a motore a quattro ruote munito di
un  motore  con  cilindrata  superiore  a  50  cm3  per  i  motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a 4
kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci),
esclusa  la  massa  delle  batterie  per  i veicoli elettrici, la cui
potenza  massima  netta  del motore e' inferiore o uguale a 15 kw. La
velocita' massima per costruzione e' superiore a 45 km/h;
    e) per  «autoveicolo»,  un  veicolo  a  motore,  che  non  sia un
motociclo,  destinato normalmente al trasporto su strada di persone o
di  cose,  ovvero  al  traino  su strada di veicoli utilizzati per il
trasporto  di  persone  o  di  cose. Questo termine comprende anche i
filobus,  ossia  i  veicoli  collegati con una rete elettrica che non
circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
    f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su
ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale
risiede   nella  capacita'  di  traino:  specialmente  concepito  per
trainare,  spingere,  trasportare o azionare macchine, attrezzature o
rimorchi  destinati  ad  essere  impiegati  nelle  aziende  agrarie o
forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone
o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto
di persone o di cose e' solo accessoria.
  3.  Ai  portatori  di  handicap  gia'  titolari di patenti di guida
ovvero   agli  aspiranti  conducenti  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati
in  sede  d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida
da  parte  di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo
dei doppi comandi.
 
      
                               Art. 4.
 
  1.  La  patente  di  guida  menziona  le  condizioni  alle quali il
conducente e' abilitato a condurre.
  2.  Se,  a  causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida
soltanto  per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova
di  verifica  delle  capacita'  e dei comportamenti di cui all'art. 7
verra' effettuata a bordo di tali veicoli.
 
      
                               Art. 5.
 
  1.  Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti
condizioni:
    a) la  patente  per  le  categorie  C  o D puo' essere rilasciata
unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B;
    b) la  patente  per  le  categorie  B+E,  C+E,  D+E  puo'  essere
rilasciata  unicamente  ai  conducenti  gia'  in  possesso di patente
rispettivamente delle categorie B, C o D.
  2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:
    a) la  patente  valida per le categorie C+E o D+E e' valida anche
per guidare complessi della categoria B+E;
    b) la  patente valida per la categoria C+E e' valida anche per la
categoria  D+E  se il suo titolare e' gia' in possesso di patente per
la categoria D;
    c) la  patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre
2003 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida e' richiesta
la  categoria  C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre
2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida e' richiesta
la patente di categoria C.
  3.  I  tricicli  ed  i  quadricicli  a  motore,  cosi come definiti
dall'art.  3,  comma  2, possono essere guidati con una patente della
categoria A o A1.
  4.  I  motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza
non  superiore  a  11  kW.  possono  essere  guidati,  sul territorio
nazionale, con una patente di guida categoria B.
 
      
                               Art. 6.
 
  1.  In  materia di eta' minima, le condizioni per il rilascio della
patente di guida sono le seguenti:
    a) 16 anni: per la sottocategoria A1;
    b) 18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2,
per  le  categorie  B,  B+E;  per le categorie C e C+E fatte salve le
disposizioni   previste  per  la  guida  di  taluni  autoveicoli  dal
regolamento  (CEE)  n.  3820/85,  sez. III, art. 5 del Consiglio, del
20 dicembre  1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
    c) 21 anni: per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni
previste  per  la  guida  di  tali autoveicoli dal regolamento CEE n.
3820/85.
  2.  L'autorizzazione  a guidare motocicli di potenza superiore a 25
kW  o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16
kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore
a  0,16  kW/kg),  e'  subordinata al conseguimento della patente A da
almeno due anni. Questa condizione preliminare non e' richiesta se il
candidato  e'  di  eta'  non  inferiore  a 21 anni e supera una prova
specifica di controllo della capacita' e dei comportamenti.
 
      
                               Art. 7.
 
  1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre:
    a) al  superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti,  di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al
soddisfacimento  di  norme  mediche,  conformemente alle disposizioni
degli allegati II e III;
    b) alla  residenza  normale  o  alla  prova  della  qualifica  di
studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato
membro che rilascia la patente di guida.
  2.  Il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare
alle  disposizioni  dell'allegato  III,  quando  tali  deroghe  siano
compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti
in tale allegato, previo accordo con la Commissione.
  3.  In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione
della  commissione,  si  possono  applicare,  per  il  rilascio della
patente di guida, le disposizioni della normativa italiana.
  4.  Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata
da uno Stato membro della Comunita' €pea.
 
      
                               Art. 8.
 
  1.  Nell'allegato  I  al  presente  decreto sono riportati i codici
comunitari  armonizzati,  elaborati  dalla  Commissione  €pea  con
l'assistenza del «comitato per le patenti di guida»
 
      
                               Art. 9.
 
  1.  Il  titolare  di  una  patente  di  guida in corso di validita'
rilasciata da uno Stato membro della Comunita' €pea, puo' ottenere
in  sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da
parte  degli  organi competenti, che la patente sia effettivamente in
corso di validita'.
  2.  Fatto  salvo il rispetto del principio di territorialita' delle
leggi  penali  e  dei regolamenti di polizia, al residente in Italia,
titolare  di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro
della  Comunita'  €pea,  si  applicano  le  disposizioni  italiane
concernenti  la  limitazione,  la  sospensione, la revoca o il ritiro
della  patente  di  guida  e, se necessario, si puo' procedere, a tal
fine, alla sostituzione della patente.
  3.  Dopo la sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la patente
originaria  allo  Stato  membro  della  Comunita'  €pea  che  l'ha
rilasciata, precisandone i motivi.
  4,  Ad  una  persona  che,  in  Italia,  sia  oggetto  di  uno  dei
provvedimenti  citati  al comma 2, puo' essere negata la validita' di
una  patente  di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita'
€pea.  Puo'  rifiutarsi,  altresi',  il rilascio di una patente di
guida  ad  un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un
altro Stato membro della Comunita' €pea.
  5.  Il  duplicato  di una patente di guida, rilasciata da uno Stato
membro della Comunita' €pea, in seguito a smarrimento o furto puo'
essere  ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza
normale.   Gli   organi  competenti,  in  tal  caso,  procedono  alla
duplicazione  in  base  alle  informazioni in loro possesso o, se del
caso,  in base ad un attestato delle autorita' competenti dello Stato
membro che ha rilasciato la patente originaria.
  6.  La  conversione  di una patente di guida rilasciata da un Paese
non  appartenente  alla Comunita' €pea con una patente di guida di
modello  comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche
ad  ogni  rinnovo  o  duplicazione  successiva. Tale conversione puo'
essere  effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo e'
stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in
cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un
altro   Stato   membro   della   Comunita'  €pea  con  la  patente
comunitaria,   acquisti  la  residenza  normale  in  Italia,  non  si
applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.
 
      
                              Art. 10.
 
  1.  Ai  fini dell'applicazione del presente decreto, per «residenza
normale»  si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente,
ossia  per  almeno  centottantacinque  giorni all'anno, per interessi
personali  e  professionali  o, nel caso di una persona che non abbia
interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti
legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
  2.  Tuttavia,  per residenza normale di una persona i cui interessi
professionali  sono  situati  in  un  luogo  diverso  da quello degli
interessi  personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente
in  luoghi  diversi  che  si  trovino  in due o piu' Stati membri, si
intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali,
a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non
e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro
per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di
corsi  universitari  o  scolastici non implica il trasferimento della
residenza normale.
 
      
                              Art. 11.
 
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogati:
    decreto ministeriale 8 agosto 1994;
    decreto ministeriale 26 giugno 1996;
    decreto ministeriale 14 novembre 1997;
    decreto ministeriale 16 luglio 1998;
    decreto ministeriale 18 ottobre 1998;
    decreto ministeriale 23 febbraio 1999;
    decreto ministeriale 29 marzo 1999.
 
      
                              Art. 12.
 
  1.  Le  equipollenze  tra  le  categorie  delle  patenti  di  guida
rilasciate  anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie
di  cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV
al presente decreto.
 
      
                              Art. 13.
 
  1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
      
                              Art. 14.
 
  Il  presente  decreto,  unitamente  agli allegati I, II, III e IV e
alla  nota,  che  ne  formano parte integrante sara' pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  E' fatto obbligo a
tutti di osservarlo e farlo osservare.
    Roma, 30 settembre 2003
 
                                                 Il Ministro: Lunardi
 
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004
 
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del   territorio, registro n. 1, foglio n. 169
 
      
                                                           ALLEGATO I
 
  DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
 
   1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario
di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
   I  metodi  per  la verifica delle caratteristiche delle patenti di
guida,   destinati   a  garantire  la  loro  conformita'  alle  norme
internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.
 
   2. La patente si compone di due facciate:
 
   La pagina 1 contiene:
 
a) la  dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua
   o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia
   la patente;
c) la  sigla  distintiva  dello Stato membro che rilascia la patente,
   stampata  in  negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici
   stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:
 
B: Belgio
DK: Danimarca
D: Germania
GR: Grecia
E: Spagna
F: Francia
IRL: Irlanda
I: Italia
L: Lussemburgo
NL:Paesi Bassi
A: Austria
P: Portogallo
FIN: Finlandia
S: Svezia
UK: Regno Unito
 
d) le  informazioni  specifiche  relative  alla  patente  rilasciata,
   numerate come segue:
 
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio della patente;
 
b) data  di  scadenza  della  validita'  amministrativa della patente
   oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;
c) designazione  dell'autorita'  competente  che  rilascia la patente
   (puo' essere stampata nella seconda pagina);
d)numero  diverso  da quello di cui al punto 5, utile per la gestione
   della patente (menzione facoltativa);
 
5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
 
   9)  le  categorie  o  sottocategorie di veicoli che il titolare e'
autorizzato  a  guidare  (le  categorie nazionali sono stampate in un
tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
 
e) la dicitura "modello delle Comunita' €pee" nella lingua o nelle
   lingue  dello  Stato  membro che rilascia la patente e la dicitura
   "patente di guida" nelle altre lingue della Comunita', stampate in
   rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
 
Patente di guida
 
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo; Pantone Yellow.
 
La pagina 2 contiene:
 
a)  9)  le  categorie  o sottocategorie di veicoli che il titolare e'
autorizzato a guidare;
 
   10)   la   data  del  primo  rilascio  per  ciascuna  categoria  o
sottocategoria  (questa  data  deve  essere  ritrascritta sulla nuova
patente ad ogni ulteriore duplicato o conversione);
   11)  la  data di scadenza della validita' per ciascuna categoria o
sottocategoria;
   12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma
codificata,   a   fronte   di  ciascuna  categoria  o  sottocategoria
interessata.
 
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
" - codici da 01 a 99; codici comunitari armonizzati
 
CONDUCENTE (motivi medici)
 
   01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
   01.01. Occhiali
   01.02. Lenti a contatto
   01.03. Occhiali protettivi
   01.04. Lente opaca
   01.05. Occlusore oculare
   01.06. Occhiali o lenti a contatto
   02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
   02.01. Apparecchi acustici monoauricolari
   02.02. Apparecchi acustici biauricolari
   03. Protesi per gli arti
   03.01. Protesi/ortesi per gli arti superiori
   03.02. Protesi/ortesi per gli arti inferiori
   05.  Limitazioni  nella  guida  (il codice deve essere indicato in
dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
   05.01.  Guida  in  orario  diurno  (ad  esempio;  da  un'ora prima
dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
   05.02.  Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del
titolare o solo nell'ambito della citta/regione ...
   05.03. Guida senza passeggeri
   05.04. Velocita' di guida limitata a.... km/h
   05.05.  Guida  autorizzata  solo  se  accompagnato  da titolare di
patente
   05.06. Guida senza rimorchio
   05.07. Guida non autorizzata in autostrada
   05.08. Niente alcool
 
   MODIFICHE DEL VEICOLO
 
   10. Cambio di velocita' modificato
   10.01. Cambio manuale
   10.02. Cambio automatico
   10.03. Cambio elettronico
   10.04. Leva del cambio adattata
   10.05. Senza cambio marce secondario
   15. Frizione modificata
   15.01. Pedale della frizione adattato
   15.02. Frizione manuale
   10.03. Frizione automatica
   15.04.  Tramezzatura  davanti al pedale della frizione soppresso o
neutralizzabile
   20. Dispositivi di frenatura modificabili
   20.01. Pedale del freno modificato
   20.02. Pedale del freno allargato
   20.03. Pedale del freno adattato
   20.04. Pedale del freno con piastra di appoggio
   20.05. Pedale del freno basculante
   20.06. Freno di servizio manuale (adattato)
   20.07. Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
   20.08.  Pressione  massima  sul  freno  di emergenza integrato nel
freno di emergenza
   20.09. Freno di stazionamento modificato
   20.10. Freno di stazionamento a comandando elettrico
   20.11. Freno di stazionamento (adattato) azionato dal piede
   20.12.  Tramezzatura  davanti  al  pedale  della freno soppresso o
neutralizzabile
   20.13. Freno azionato dal ginocchio
   20.14. Freno di servizio a comando elettrico
   25. Dispositivi di accelerazione modificati
   25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
   25.02. Acceleratore ad asola
   25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
   25.04. Acceleratore manuale
   25.05. Acceleratore azionato dal ginocchio
   25.06. Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
   25.07. Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
   25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
   25.09.  Tramezzatura davanti al pedale dell'acceleratore soppresso
o neutralizzabile
   30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
   30.01. Pedali paralleli
   30.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
   30.03. Acceleratore e freno manuale con guida di scorrimento
   30.04. Acceleratore a freno a slitta per ortesi
   30.05.   Pedali   dell'acceleratore   e   del  freno  soppressi  o
neutralizzati
   30.06. Fondo rialzato
   30.07. Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
   30.08.  Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del
freno
   30.09.  Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'
acceleratore
   30.10. Sostegno per calcagno/gamba
   30.11. Acceleratore e freno a comando elettrico
   35.  Disposizione  dei  comandi  modificata(interruttori dei fari,
tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
   35.01.  Comandi  operabili senza compromettere le altre operazioni
di guida
   35.02.  Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai
suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
   35.03.  Comandi  operabili  senza  togliere  la  mano sinistra dal
volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
   35.04. Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante
o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
   35.05.  Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai
suoi  accessori  (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato
di accelerazione e frenatura
   40. Sistema di direzione adattato
   40.01. Servosterzo standard
   40.02. Servosterzo rinforzato
   40.03. Sterzo con sistema di sicurezza
   40.04. Piantone del volante prolungato
   40.05.  Volante  adattato  (a  sezione  allargata o rinforzata, di
diametro ridotto, ecc.)
   40.06. Volante inclinabile
   40.07. Volante verticale
   40.08. Volante orizzontale
   40.09. Sterzo controllato tramite piede
   40.10. Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
   40.11. Volante con impugnatura a manovella
   40.12. Volante dotato di ortesi della mano
   40.13. Con ortesi collegata al tendine
   42. Retrovisore/i modificato/i
   42.01.  Specchietto  retrovisore  laterale  esterno  (sinistro)  o
destro
   42.02. Specchietto retrovisore posto sul parafango
   42.03.  Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare
il traffico
   42.04. Specchietto retrovisore interno panoramico
   42.05.  Specchietto  retrovisore  per  ovviare  al punto cieco del
retrovisore
   42.06. Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
   43. Sedile conducente modificato
   43.01.  Sedile  conducente ad altezza ed alla normale distanza dal
volante e dai pedali 43.02. Sedile conducente adattato alla forma del
corpo
   43.03.  Sedile  conducente con supporto laterale che stabilizza la
posizione da seduto
   43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
   43.05. Sedile del conducente con scorrimento prolungato
   43.06. Cinture di sicurezza modificate
   43.07. Cinture di sicurezza a quattro punti
   44.  Modifiche  ai  motocicli  (il  codice deve essere indicato in
dettaglio)
   44.01. Impianto frenante su una sola lega
   44.02. Freno manuale (adattato), ruota anteriore
   44.03. Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
   44.04. Leva dell'acceleratore
   44.05. Cambio e frizione manuale (adattati)
   44.06. Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
   44.07. Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
   44.08. Altezza della sella da permettere al conducente, da seduto,
di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
   45. Solo per motocicli con sidecar
   50.  Limitato  ad  uno  specifico veicolo/numero di telaio (codice
identificativo del veicolo)
   51.   Limitato   ad   uno   specifico   veicolo/targa  (numero  di
registrazione del veicolo)
 
   QUESTIONI AMMINISTRATIVE
 
   70.  Sostituzione  della  patente  n... rilasciata da . . . (sigla
UE/sigla   ONU   se   si  tratta  di  un  paese  terzo;  ad  esempio:
70.0123456789.NL)
   71. Duplicato della patente n... (sigla UE/ sigla ONU se si tratta
di un paese terzo ad esempio: 71.98765432l.HR)
   72.  Limitata  ai  veicolo  della  categoria  A con cilindrata non
superiore a 125cc. e potenza non superiore a 11kw (A1)
   73.  Limitata  ai  veicoli  della  categoria  B del tipo veicoli a
motore a tre o quattro ruote (B1)
   74.  Limitata  ai  veicoli  della categoria C con massa limite non
superiore a 7 500 kg (C1)
   75. Limitata ai veicoli della categoria D con non piu' di 16 posti
a sedere, escluso quello del conducente (D1)
   76.  Limitata  ai  veicoli  della categoria C con massa limite non
superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore
a  750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato non
sia  complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del
rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1+E)
   77.  Limitata  a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti a
sedere,  escluso  quello  del  conducente (D1) con rimorchio di massa
limite  non  superiore  a  750  kg, sempre che a) la massa limite del
complesso  cosi'  formato non sia complessivamente superiore a 12 000
kg,  che  la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del
veicolo  trainante  e  che  b)  il rimorchio non sia impegnato per il
trasporto di persone (D1+E).
   78.   Limitata   a   veicoli   con  cambio  automatico  (Direttiva
91/439/CEE, allegato 11, punto 8.1.1, secondo capoverso)
   79.  (...)  Limitata  a  veicoli conformi a quanto specificato fra
parentesi,  in  applicazione  dell'articolo  10,  paragrafo  1, della
direttiva
 
   90.01: a sinistra
   90.02: a destra
   90.03: sinistra
   90.04: destra
   90.05: mano
   90.06: piede
   90.07: utilizzabile.".
 
- codici  100 e superiori; codici nazionali, validi unicamente per la
  circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la
  patente.
 
   Se  un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per
le  quali e' rilasciata la patente, puo' essere stampato nello spazio
sotto le colonne 9, 10 e 11;
   13)  uno  spazio  riservato per l'eventuale iscrizione, nel quadro
dell'applicazione  del  punto  3,  lettera  a) del presente allegato,
delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
   14)   uno   spazio  riservato  per  l'eventuale  iscrizione  delle
indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla
sicurezza   stradale  (menzione  facoltativa).  Qualora  la  menzione
rientrasse  in  una  rubrica  definita  nel presente allegato, dovra'
essere  preceduta  dal  numero  della  rubrica corrispondente. Previo
consenso  scritto specifico del titolare, possono essere riportate in
questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente
di  guida  o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non
condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.
 
b) Una  spiegazione  delle  rubriche  numerate  che  si trovano sulle
   pagine  1  e  2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a),
   4b), 4c), 5, 10, 11 e 12).
c) Sul  modello comunitario di patente di guida deve essere riservato
   uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o
   un altro dispositivo informatizzato equivalente.
 
3. Disposizioni particolari
 
a) Allorche'  il  titolare  di una patente di guida rilasciata da uno
   Stato  membro in conformita' del presente allegato ha preso la sua
   residenza  normale  in  un  altro  Italia, le competenti autorita'
   italiane possono indicare nella patente le menzioni indispensabili
   alla  gestione  della  stessa, secondo la procedura ordinariamente
   seguita in Italia.
b) E'  consentito, previa consultazione della Commissione, aggiungere
   colori  o  marcature  come  il codice a barre, simboli nazionali e
   elementi  di  sicurezza,  fatte  salve  le  altre disposizioni del
   presente allegato.
 
   Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a
barre  non  puo'  contenere  informazioni  diverse da quelle che gia'
figurano  in  modo  leggibile sulla patente o che sono indispensabili
per la procedura di rilascio della stessa.
 
                                                          ALLEGATO II
 
        I. REQUISITI MINI PER L'ESAME DI IDONEITA' ALLA GUIDA
 
   Gli  esami per il conseguimento della patente di guida sono svolti
secondo  le  procedure  necessarie  per la verifica delle cognizioni,
delle  capacita'  e  dei  comportamenti  necessari per la guida di un
autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:
 
   - una prova di controllo delle conoscenze
   - una prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti.
   Le  prove  devono  essere effettuate nel rispetto delle condizioni
indicate di seguito.
 
A. PROVA TEORICA
 
1. Modalita'
 
   1.1.  La  prova  teorica  deve  permettere  di  verificare  che il
candidato possieda le conoscenze necessarie nelle materie indicate ai
punti 2, 3 e 4.
   1.2.  I  titolari  di  patente  di  guida  della  categoria  A che
intendono  conseguire  la  categoria  B devono sostenere solo l'esame
pratico  di  guida  su  idoneo  veicolo,  senza  sostenere nuovamente
l'esame teorico.
   1.3.  I  titolari  di  patente  di  guida  della  categoria  B che
intendono  conseguire  la  categoria  A devono sostenere solo l'esame
pratico  di  guida  su  idoneo  motociclo, senza sostenere nuovamente
l'esame teorico
 
   2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli
 
   2.1.  Devono  essere  formulate  domande riguardanti tutti i punti
indicati  di  seguito; secondo le procedure individuate dal Ministero
dei trasporti e della navigazione.
   2.1.1. Le norme che regolano la circolazione stradale:
 
- in  particolare;  segnaletica  stradale  verticale  ed orizzontale,
  segnalazioni, precedenze e limiti di velocita'.
 
2.1.2. Il conducente:
 
- importanza   di   un   atteggiamento   vigile   e  di  un  corretto
  comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
- osservazione,  valutazione  e  decisione,  in  particolare tempi di
  reazione,  nonche' cambiamenti nel comportamento al volante indotti
  da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.
 
2.1.3. La strada:
 
- principi  fondamentali  relativi  all'osservanza  della distanza di
  sicurezza  fra  i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di
  strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada;
- fattori  di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in
  particolare   il   loro   cambiamento   in   base  alle  condizioni
  atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche  dei  diversi  tipi  di  strada e relative norme di
  comportamento.
 
2.1.4. Gli altri utenti della strada;
 
- fattori  di  rischio  specificamente  legati all'inesperienza degli
  altri  utenti  della  strada  e categorie di utenti particolarmente
  esposte  quali  bambini,  pedoni,  ciclisti e persone con mobilita'
  ridotta;
- rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo
  e relativo campo visivo del conducente.
 
2.1.5.  Norme  e  disposizioni  di  carattere  generale  e  questioni
diverse:
 
- formalita' amministrative e documenti necessari per la circolazione
  dei veicoli,
- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione
  dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali
  misure di assistenza agli infortunati;
- fattori  di  sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone
  trasportate.
 
2.1.6. Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,
 
   2.1.7.  elementi  di  meccanica  legati alla sicurezza stradale; i
candidati  devono  essere  in  grado  di  riconoscere  i difetti piu'
ricorrenti,  con  particolare  riguardo a sterzo, sospensioni, freni,
pneumatici,  luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti
retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture
di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
   2.1.8.  sistemi  di sicurezza dei veicoli, in particolare; impiego
delle  cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza
dei bambini;
   2.1.9.   regole   di  utilizzo  dei  veicoli  legate  all'ambiente
(corretto  impiego  dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo
ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).
 
   3. Disposizioni specifiche per la sottocategorie A1 e la categoria
A
 
   3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico
in merito a;
   3.1.1.   impiego  di  guanti,  stivali,  caschi  ed  abbigliamento
protettivo di altro tipo;
   3.1.2.  percezione  del  motociclista  da parte degli altri utenti
della strada;
   3.1.3.   fattori   di  rischio  legati  ai  vari  tipi  di  strada
precedentemente  indicati,  con  particolare attenzione agli elementi
potenzialmente  scivolosi  quali tombini, segnaletica orizzontale (ad
esempio strisce e frecce) e binari;
   3.1.4.  elementi  di  meccanica  legati  alla  sicurezza  stradale
precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore
di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.
 
   4. Disposizioni specifiche per le categorie C. C + E, D, D + E
 
   4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico
in merito a;
   4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo ai
sensi  della  direttiva  (CEE)  n.  3820/85  del  Consiglio;  impiego
dell'apparecchio  di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio;
   4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, a
seconda del caso;
   4.1.3.  documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il
trasporto   di   cose   o   persone   sia  a  livello  nazionale  che
internazionale;
   4.1.4.  comportamento  in caso di incidente; misure da adottare in
caso  di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi
di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonche' rudimenti di
prima assistenza;
   4.1,5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione
delle ruote;
   4.1.6.  disposizioni  che regolano dimensione e massa dei veicoli;
disposizioni   che   regolano  i  dispositivi  di  limitazione  della
velocita';
   4.1.7.  limitazione  del  campo visivo legata alle caratteristiche
del veicolo;
   4.1.8.  lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso,
compreso   l'impiego   dei   sistemi   di   navigazione   elettronici
(opzionale);
   4.1.9.  fattori  di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli:
controllo   del   carico   (posizionamento  e  ancoraggio),  problemi
specifici  legati  a  particolari  tipi  di merce (ad esempio carichi
liquidi  o  sporgenti),  operazioni di carico e scarico ed impiego di
attrezzature di movimentazione (solo categorie C, C + E);
   4.1.10. responsabilita' del conducente nei confronti delle persone
trasportate;   comfort  e  sicurezza  dei  passeggeri;  trasporto  di
bambini;  controlli  necessari prima della partenza; la prova teorica
deve  riguardare  tutti  i  diversi  tipi  di  autobus  (destinati al
servizio  di  linea  ed  a  quello  privato,  autobus  di  dimensioni
eccezionali, ecc.) (solo categorie D, D + E).
   4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico
in  merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, C + E,
D e D + E;
   4.2.1.  nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a
combustione   interna,   sui   liquidi   (olio   motore,  liquido  di
raffreddamento,    liquido   lavavetri,   ecc.),   sul   sistema   di
alimentazione  del  carburante,  su  quello  elettrico,  su quello di
accensione e su quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
 
   4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;
 
   4.2.3.  nozioni  su  costruzione,  montaggio  e corretto impiego e
manutenzione dei pneumatici;
   4.2.4.   freno   e   acceleratore;  nozioni  sui  tipi  esistenti,
funzionamento,   componenti   principali,   collegamenti,  impiego  e
manutenzione ordinaria, anche di ABS;
   4.2.5.   frizione;  nozioni  sui  tipi  esistenti,  funzionamento,
componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria
(solo categorie C + E, D + E);
   4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;
   4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione
delle opportune riparazioni ordinarie;
   4.2.8.  responsabilita'  del  conducente  in merito a ricevimento,
trasporto  e  consegna  delle  merci  nel  rispetto  delle condizioni
concordate (solo categorie C, C + E).
 
   B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO
 
   5. Il veicolo e le sue dotazioni
 
   5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida
di  un  veicolo  con  cambio  manuale  deve  effettuare  la  prova di
capacita'  e  comportamento  su  di un veicolo dotato di tale tipo di
cambio.   Se   il   candidato   effettua  la  prova  di  capacita'  e
comportamento  su  di  un  veicolo  dotato di cambio automatico, tale
fatto  deve  essere  debitamente  indicato  sulla patente. La patente
cosi' rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio
automatico.  Per  "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un
veicolo  nel  quale  il rapporto fra la velocita' del motore e quella
delle   ruote   puo'   essere  variato  solo  utilizzando  il  pedale
dell'acceleratore o quello del freno.
   5.2.  I  veicoli  impiegati per effettuare la prova di capacita' e
comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.
 
Categoria A:
 
- accesso  graduale;  un  motociclo  senza sidecar, di cilindrata non
  inferiore  a  120 cm cubici e capace di sviluppare una velocita' di
  almeno 100 km/h;
- accesso diretto; un motociclo senza sidecar, di potenza superiore o
  uguale a 35 kW.
 
Sottocategoria A1:
   un  motociclo senza sidecar di cilindrata pari o superiore a 75 cm
cubici.
 
   Categoria B:
   un  veicolo  a  quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare
una velocita' di almeno 100 km/h.
 
   Categoria B + E:
   un  veicolo  adatto  alla prova per la categoria B combinato ad un
rimorchio   avente   massa   massima   autorizzata   di  almeno  1000
chilogrammi,  capace  di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h,
tale  da  non  far  rientrare  la  combinazione nella categoria B; lo
spazio  di  carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso
di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante;
il  cassone  puo'  anche  essere  leggermente  meno largo del veicolo
trainante,  purche',  in  tal  caso,  la  visione  posteriore risulti
possibile  soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di
quest'ultimo;  il  rimorchio  deve  essere  presentato  con una massa
effettiva di almeno 800 chilogrammi.
 
   Categoria C:
   un veicolo della categoria C avente massa massima autorizzata pari
o  superiore  a  12000  chilogrammi,  lunghezza  pari o superiore a 8
metri,  larghezza  pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare
una  velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di
un  cambio  dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonche'
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
lo  spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso
di  altezza  e  di  larghezza almeno pari a quelle della cabina; deve
essere   presentato   con   una   massa  effettiva  di  almeno  10000
chilogrammi.
 
   Categoria C + E:
   un  autoarticolato,  o  un autotreno composto da un veicolo adatto
alla  prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza
pari  o  superiore  a  7,5  metri;  nei  due  casi  la  massa massima
autorizzata  deve  essere  pari  o  superiore a 20000 chilogrammi, la
lunghezza  complessiva  pari  o  superiore ai 14 metri e la larghezza
pari  o  superiore  ai  2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di
sviluppare  una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS,
di  un  cambio  dotato  di  almeno  8  rapporti per la marcia avanti,
nonche'  dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.
3821/85. Tutti gli spazi di carico del rimorchio devono consistere in
cassoni  chiusi  di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della
cabina; sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati
con una massa effettiva di almeno 15000 chilogrammi.
 
   Categoria D + E:
   un  veicolo  della  categoria D di lunghezza pari o superiore a 10
metri,  di  larghezza  pari  o  superiore  a  2,40  metri e capace di
sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS
e  deve  essere  dotato  dell'apparecchio  di  controllo  di  cui  al
regolamento (CEE) n. 3821/85.
 
   Categoria D + E:
   un  veicolo  adatto  alla prova per la categoria D combinato ad un
rimorchio  con  massa  limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di
larghezza  pari  o  superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una
velocita'  di  almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere  in  un  cassone  chiuso  di almeno 2 metri di altezza; il
rimorchio deve avere una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.
   I  veicoli  utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C +
E, D, D + E, che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati,
ma  utilizzati  al  momento  di  entrata  in  vigore  della  presente
direttiva  o  in  un periodo precedente, possono continuare ad essere
utilizzati fino all'11 ottobre 2010.
   Il Ministero dei trasporti e della navigazione da' attuazione alle
prescrizioni  relative al carico dei veicoli sopraindicati entro l'11
ottobre 2010.
   6.   Capacita'   e   comportamenti   oggetto   di   prova  per  la
sottocategoria A1 e la categoria A
   6.1.  Categorie  A  ed  A1;  preparazione  e controllo tecnico del
veicolo   ai  fini  della  sicurezza  stradale.  I  candidati  devono
dimostrare  di  essere  in  grado  di prepararsi ad una guida sicura,
provvedendo a;
   6.1.1.   indossare   correttamente   guanti,   stivali,   casco  e
abbigliamento protettivo di altro tipo;
   6.1.2.  effettuare,  a  caso,  un  controllo  della  condizione di
pneumatici,  freni,  sterzo, interruttore di emergenza (se presente),
catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione
e dispositivi di segnalazione acustica.
   6.2.  Categorie  A ed A1; manovre particolari, oggetto di prova ai
fini della sicurezza stradale:
   6.2.1.  mettere  il  motociclo  sul  cavalletto  e  toglierlo  dal
cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
   6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
   6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocita' ridotta, fra cui
uno  slalom;  cio' deve permettere di verificare l'utilizzo combinato
di  frizione  e  freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la
posizione   sul   motociclo,  nonche'  la  posizione  dei  piedi  sui
poggiapiedi.
   6.2.4.  Almeno  due  manovre  da  eseguire  ad  una velocita' piu'
elevata,  di  cui  una in seconda o terza marcia, ad una velocita' di
almeno  30 km/h, ed una volta ad evitare un ostacolo ad una velocita'
minima  di  50  km/h; cio' deve permettere di verificare la posizione
sul  motociclo,  la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica
di virata ed la tecnica di cambio delle marce;
   6.2.5.  frenata:  devono  essere  eseguite  almeno  due frenate di
prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocita' minima di 50
km/h;  cio'  deve  permettere  di  verificare  il modo in cui vengono
impiegati  il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello
sguardo e la posizione sul motociclo.
   6.2.6.  Le  manovre  speciali di cui ai punti 6.2.4 e 6.2.5 devono
figurare fra quelle della prova pratica entro l'11 ottobre 2005.
   6.3. Comportamento nel traffico
   I  candidati  devono  eseguire  le  seguenti  azioni in condizioni
normali  di  traffico,  in  tutta sicurezza ed adottando le opportune
precauzioni;
   6.3.1.  partenza  da  fermo; da un parcheggio, dopo un arresto nel
traffico; uscendo da una strada secondaria;
   6.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei
veicoli  che  provengono  dalla  direzione  opposta, anche in caso di
spazio limitato;
   6.3.3. guida in curva;
   6.3.4. incroci; affrontare e superare incroci e raccordi;
   6.3.5.  cambiamento  di  direzione;  svolta a destra ed a sinistra
cambiamento di corsia;
   6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa
assimilabili):  ingresso  mediante  corsia  di  accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione;
   6.3.7.   sorpasso/superamento;   sorpasso  di  altri  veicoli  (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
   6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso);
 
   - rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
   - attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
   6.3.9.  rispetto  delle  necessarie precauzioni nello scendere dal
veicolo.
   6.4.  La  prova pratica d'esame per il conseguimento della patente
di  guida  della  categoria  A  ovvero  della sottocategoria A1 per i
conducenti   disabili,  valida  solo  per  la  guida  di  tricicli  o
quadricicli  a  motore  si  effettua su un triciclo o quadriciclo che
raggiunga  la velocita' di almeno 60 km/h. I tricicli e quadricicli a
motore  utilizzati  per  le  prove  di  guida possono essere esentati
dall'obbligo  dei  doppi comandi. La prova pratica si effettua in due
fasi:
 
a) su  pista, per il controllo della destrezza e della padronanza del
   veicolo da parte del candidato;
b) su  strada,  per  valutare  l'idoneita' di guida del candidato nel
   traffico.
 
7. Capacita' e comportamento oggetto di prova per le categorie B, B +
E
 
   7.1.  Preparazione  e  controllo tecnico del veicolo ai fini della
sicurezza stradale.
   I  candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
   7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
   7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di
sicurezza e di altre eventuali dotazioni;
   7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
   7.1.4.  controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
freni,  livelli  (olio  motore,  liquido  di  raffreddamento, liquido
lavavetri,  ecc.),  fari,  catadiottri,  indicatori  di  direzione  e
dispositivi di segnalazione acustica;
   7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di
contenimento,  teli  di copertura, chiusure del compartimento merci e
della  cabina,  metodi  di  carico, fissaggio del carico (solo per la
categoria B + E);
   7.1.6.  controllo  di  frizione  e freno, nonche' dei collegamenti
elettrici (solo per la categoria B + E).
   7.2.  Categoria  B;  manovre  particolari oggetto di prova ai fini
della sicurezza stradale.
   Il  candidato  deve  effettuare  alcune  delle manovre indicate di
seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
   7.2.1.  marcia  indietro  in linea retta o con svolta a destra o a
sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
   7.2.2.  inversione  del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti
che alla marcia indietro;
   7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio
(allineato,  a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in
piano o in pendenza);
   7.2.4.  frenata  di  precisione  rispetto  ad  un punto di arresto
predeterminato;   l'esecuzione   di   una  frenata  di  emergenza  e'
opzionale.
   7.3. Categoria B + E: manovre particolari oggetto di prova ai fini
della sicurezza stradale;
   7.3.1.  aggancio  e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante;
all'inizio  della  manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi
fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro);
   7.3.2.  marcia indietro in curva, l'angolo della curva e' lasciato
alla discrezione degli Stati membri;
   7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
   7.4. Comportamento nel traffico
   I  candidati  devono  eseguire  le  seguenti  azioni in condizioni
normali  di  traffico,  in  tutta sicurezza ed adottando le opportune
precauzioni:
   7.4.1.  partenza  da  fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel
traffico, uscendo da una strada secondaria;
   7.4.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei
veicoli  che  provengono  dalla  direzione  opposta, anche in caso di
spazio limitato;
   7.4.3. guida in curva;
   7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
   7.4.5.  cambiamento  di  direzione: svolta a destra ed a sinistra;
cambiamento di corsia;
   7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa
assimilabili);  ingresso  mediante  corsia  di  accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione;
   7.4.7.   sorpasso/superamento:   sorpasso  di  altri  veicoli  (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
   7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
 
   - rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram
   - attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
   7.4.9.  rispetto  delle  necessarie precauzioni nello scendere dal
veicolo.
 
8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C +
E, D, D + E
 
   8.1. Categorie C, C + E, D, D + E:
   preparazione  e  controllo  tecnico  del  veicolo  ai  fini  della
sicurezza stradale.
   I  candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
   8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
   8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di
sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
   8.1.3.  controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
freni,  fari,  catadiottri,  indicatori di direzione e dispositivi di
segnalazione acustica;
   8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle
condizioni  di  ruote  e  relativi  bulloni,  parafanghi, parabrezza,
finestrini,  tergicristalli  e  dei  livelli (olio motore, liquido di
raffreddamento,  liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della
strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui
al regolamento (CEE) n. 3821/85;
   8.1.5.   controllo   della   pressione  dell'aria,  del  serbatoio
dell'aria compressa e delle sospensioni;
   8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di
contenimento,  teli  di  copertura, chiusure del compartimento merci,
dispositivi  di  carico  (se del caso), chiusura della cabina (se del
caso),  metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie
C, C + E);
   8.1.7.  controllo  di  frizione  e freno, nonche' dei collegamenti
elettrici (solo per le categorie C + E, D + E);
   8.1.8.  adozione  di  misure  di sicurezza proprie del particolare
veicolo;  controllo  di:  struttura  esterna,  aperture  di servizio,
uscite  di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri
dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, D + E);
   8.1.9. lettura di una cartina stradale (opzionale).
   8.2.  Categorie C, C + E, D, D + E; manovre particolari oggetto di
prova ai fini della sicurezza stradale;
   8.2.1.  aggancio  e  sgancio  di  un rimorchio o semirimorchio dal
veicolo  trainante  (solo  per  le categorie C + E, D + E; all'inizio
della  manovra  il  veicolo  ed il rimorchio devono trovarsi fianco a
fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro);
   8.2.2.  marcia indietro in curva, l'angolo della curva e' lasciato
alla discrezione degli Stati membri;
   8.2.3.  parcheggio  in  sicurezza per operazioni di carico/scarico
tramite  apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per
le categorie C, C + E);
   8.2.4.  parcheggio  in  sicurezza per permettere la salita/discesa
dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E).
   8.3. Comportamento nel traffico
   I  candidati  devono  eseguire  le  seguenti  azioni in condizioni
normali  di  traffico,  in  tutta sicurezza ed adottando le opportune
precauzioni:
   8.3.1.  partenza  da  fermo; da un parcheggio, dopo un arresto nel
traffico; uscendo da una strada secondaria;
   8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei
veicoli  che  provengono  dalla  direzione  opposta, anche in caso di
spazio limitato;
   8.3.3. guida in curva;
   8.3.4. incroci; affrontare e superare incroci e raccordi;
   8.3.5.  cambiamento  di  direzione: svolta a destra ed a sinistra,
cambiamento di corsia;
   8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa
assimilabili);  ingresso  mediante  corsia  di  accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione;
   8.3.7.   sorpasso/superamento:   sorpasso  di  altri  veicoli  (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
   8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
   - rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
   - attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
   8.3.9.  rispetto  delle  necessarie precauzioni nello scendere dal
veicolo.
 
   9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento
 
   9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi
precedenti,  la  valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata
dal  candidato  nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena
sicurezza  il  traffico.  L'esaminatore  deve sentirsi sicuro durante
tutto  lo  svolgimento  della  prova. Errori di guida o comportamenti
pericolosi  che  mettessero  a repentaglio l'incolumita' del veicolo,
dei  passeggeri  o degli altri utenti della strada, indipendentemente
dal   fatto   che  l'istruttore  abbia  o  meno  dovuto  intervenire,
determinano    il    fallimento    della   prova.   Spetta   tuttavia
all'esaminatore  decidere  se  la  prova di capacita' e comportamento
debba  o meno essere portata a termine. Gli esaminatori devono essere
formati  in  modo  da  poter  valutare correttamente la capacita' dei
candidati di guidare in sicurezza.
   9.2.  Nel  corso  della  prova  gli  esaminatori  devono  prestare
particolare  attenzione  al  fatto  che  il candidato dimostri o meno
nella  guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione
deve  tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato
in  merito,  fra  l'altro,  dei  seguenti  elementi;  stile  di guida
confacente  e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche
e  di  quelle  della  strada,  delle  condizioni  di  traffico, degli
interessi  degli  altri  utenti  della  strada (in particolare i piu'
esposti), anticipandone le mosse.
   9.3.  L'esaminatore  valuta  inoltre le capacita' del candidato in
merito agli aspetti seguenti;
   9.3.1.  controllo  del  veicolo,  in  base agli elementi seguenti:
corretto  impiego  di  cinture di sicurezza, specchietti retrovisori,
poggiatesta,  fari  e  dispositivi  assimilabili,  frizione,  cambio,
acceleratore,  freno  (sistema  terziario  compreso, se disponibile),
sterzo;  controllo  del  veicolo  in  situazioni diverse ed a diverse
velocita';  tenuta di strada, massa, dimensioni e caratteristiche del
veicolo;  massa e tipi di carico (solo per le categorie B + E, C, C +
E,  D  +  E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E)
(nessuna accelerazione ne' frenata brusca, guida fluida);
   9.3.2.  guida  attenta  ai  consumi  ed all'ambiente, controllando
opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e
le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E);
   9.3.3.  osservazione:  osservazione  a 360 gradi; corretto impiego
degli  specchietti;  visuale  a  lunga ed a media distanza, nonche' a
distanza ravvicinata;
   9.3.4.   precedenze:  precedenze  agli  incroci  ed  ai  raccordi;
precedenze  in  situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione,
di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
   9.3.5.  corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia,
sulle  rotonde,  in  curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue
caratteristiche; preposizionamento;
   9.3.6.  distanze  di  sicurezza:  mantenimento  delle  distanze di
sicurezza  dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento
delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
   9.3.7.  velocita':  rispetto  del  limite  massimo  di  velocita',
adattamento  della  velocita' alle condizioni di traffico/climatiche,
eventuale  rispetto  dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad
una  velocita' che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e
privo  di  ostacoli;  adattamento  della  velocita' a quella di altri
veicoli simili;
   9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni
particolari:
   corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti
dagli  agenti  del  traffico;  rispetto  della  segnaletica  stradale
(divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
   9.3.9.  segnalazione;  effettuare  le necessarie segnalazioni, nei
tempi  e  nei  modi  opportuni;  corretto impiego degli indicatori di
direzione;  comportamento  corretto  in  risposta  alle  segnalazioni
effettuate dagli altri utenti della strada;
   9.3.10.  frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocita',
frenate  ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei
diversi  sistemi di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D +
E);  riduzione  della  velocita'  con  sistemi  diversi  da quelli di
frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E).
 
   10. Durata della prova
 
   La  durata  della  prova  e  la  distanza  percorsa  devono essere
sufficienti  per  consentire  la  valutazione  della  capacita' e dei
comportamenti  di cui alla lettera E del presente allegato. La durata
della  prova  su  strada  non deve in ogni caso essere inferiore a 25
minuti per le categorie A, A1, B, e B + E ed a 45 minuti per tutte le
altre   categorie.  I  periodi  indicati  non  comprendono  il  tempo
necessario  per  accogliere il candidato, per predisporre il veicolo,
per  il  controllo  tecnico  dello  stesso  ai  fini  della sicurezza
stradale  per  le  manovre  particolari e per comunicare il risultato
della prova pratica.
 
   11. Luogo di prova
 
   La   parte   di   prova  di  valutazione  riservata  alle  manovre
particolari  puo'  essere  effettuata  su  di un apposito percorso di
prova.  La  parte  di  prova  volta ad esaminare il comportamento nel
traffico  va condotta, se possibile, su strade al di fiori del centro
abitato,  su  superstrade  ed  autostrade  (o  similare), nonche' sui
diversi  tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di
velocita'   fissati   a   30  e  50  km/h,  strade  urbane  a  grande
scorrimento),  rappresentativi delle diverse difficolta' che i futuri
conducenti  dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere
effettuata  in  diverse  condizioni  di traffico. Tutto il periodo di
prova  deve  essere impiegato al meglio per valutare le capacita' del
candidato  nei  diversi  tipi di traffico e di strade incontrati, che
dovranno essere quanto piu' vari possibile.
 
II.  CONOSCENZE,  CAPACITA' E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI
UN VEICOLO A MOTORE
 
   Chiunque  si  trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni
momento possedere conoscenze, capacita' e comportamenti descritti nei
precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter:
 
- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravita';
- essere  in  controllo del proprio veicolo, in modo da non originare
  situazioni  pericolose  e da poter reagire prontamente trovandovisi
  invece coinvolto,
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni
  volte  a  prevenire  gli  incidenti  ed  a  mantenere  il  traffico
  scorrevole,
- individuare  i  principali  guasti  tecnici nel proprio veicolo, in
  particolare   quelli   che  potrebbero  avere  ripercussioni  sulla
  sicurezza, e porvi adeguato rimedio;
- tenere  conto  di  tutti  i  fattori  che  possono  influenzare  il
  comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista,
  ecc.),  rimanendo  cosi'  nel  pieno  possesso di tutte le facolta'
  necessarie per garantire la sicurezza della guida;
- contribuire  alla  sicurezza  di  tutti  gli  utenti  della strada,
  soprattutto  dei  piu'  esposti  ed indifesi, dimostrando il dovuto
  rispetto per il prossimo.
 
ALLEGATO III
 
 NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA
                       DI UN VEICOLO A MOTORE
 
DEFINIZIONI
 
   1.  Ai  fini del presente allegato, i conducenti sono classificati
in due gruppi;
   1.1.  Gruppo 1 conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e
delle sottocategorie A1 e B1
   1.2. Gruppo 2
   conducenti  di  veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle
sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E
   1.3.  La  legislazione  nazionale potra' prevedere disposizioni al
fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria
B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi,
ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i
conducenti del gruppo 2.
   2.  Per  analogia,  i  candidati  al  rilascio o al rinnovo di una
patente  di  guida  sono  classificati  nel  gruppo cui apparterranno
quando il permesso sara' rilasciato o rinnovato.
 
   ESAMI MEDICI
 
   3. Gruppo 1
 
   i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante
l'espletamento  delle  formalita' richieste o durante le prove cui si
debbono  sottoporre  prima  di  ottenere la patente, risulta che sono
colpiti  da  una  o  piu'  delle  incapacita' menzionate nel presente
allegato.
 
   4. Gruppo 2
   i  candidati  devono essere sottoposti a un esame medico prima del
rilascio  iniziale  della  patente  e,  successivamente, i conducenti
devono  sottoporsi  agli esami periodici che saranno prescritti dalla
legislazione nazionale.
   5.  Le  norme  del  presente  allegato  devono essere applicate in
combinato  disposto  con  il  D.M.  del  28  giugno  1996, cosi' come
modificato dal D.M. 16 ottobre 1998.
 
   VISTA
 
   6.  Il  candidato alla patente di guida dovra' sottoporsi ad esami
appropriati per accertare la compatibilita' della sua acutezza visiva
con  la guida dei veicoli a motore. Se c'e' motivo di dubitare che la
sua  vista  sia adeguata, il candidato dovra' essere esaminato da una
autorita'  medica  competente.  Durante  questo  esame,  l'attenzione
dovra' essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo
visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli
occhi.  Le  lenti  intraoculari  non  devono essere considerate lenti
correttive ai fini del presente allegato.
 
   Gruppo 1
   6.1.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida
deve  possedere  una  acutezza  visiva  binoculare,  se  del caso con
correzione  ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La
patente  di  guida  non  deve  essere ne' rilasciata ne' rinnovata se
dall'esame medico risulta che il campo visivo e' inferiore a 120° sul
piano  orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da
parere   medico  favorevole  e  da  prova  pratica  positiva,  o  che
l'interessato  e'  colpito  da un'altra affezione della vista tale da
pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti
una  malattia  degli  occhi  progressiva,  la  patente  potra' essere
rilasciata  o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorita'
medica competente.
   6.2.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida
che  ha  una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che
utilizza  soltanto  un  occhio, per esempio in caso di diplopia, deve
avere  una  acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione
ottica.  L'autorita'  medica  competente  dovra' certificare che tale
condizione  di  vista  monoculare  esiste  da  un  periodo  di  tempo
abbastanza  lungo  perche'  l'interessato  vi  si  sia adattato e che
l'acutezza visiva di tale occhio e' normale.
 
   Gruppo 2
   6.3.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida
deve  possedere  un'acutezza  visiva  dei  due occhi, se del caso con
correzione  ottica,  di almeno 0,8 per l'occhio piu' sano e di almeno
0,5  per  l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti
con  correzione  ottica,  l'acutezza non corretta di ogni occhio deve
essere  pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e
0,5)  deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non puo' superare
piu'  o  meno  4  diottrie  oppure  con l'ausilio di lenti a contatto
(visione  non  corretta  =  0,05).  La  correzione  deve  essere  ben
tollerata.  La  patente  di  guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata  se  il  candidato  o  il conducente non ha un campo visivo
binoculare normale oppure se e' colpito da diplopia.
 
   UDITO
 
   7.  La  patente  di  guida  puo'  essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorita' medica
competente;   l'esame   medico   terra'  conto,  segnatamente,  delle
possibilita' di compensazione.
 
   MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE
 
   8.  La  patente  di  guida  non  deve  essere  ne'  rilasciata ne'
rinnovata  al  candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie
del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo
a motore.
 
   Gruppo 1
   8.1.  La  patente  di guida con condizioni restrittive puo' essere
rilasciata,   se  del  caso,  previo  esame  di  un'autorita'  medica
competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere
deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia
in  questione  ed  eventualmente  su  una  prova pratica; deve essere
completato  con  l'indicazione  del  tipo  di  adattamento  di cui il
veicolo  deve essere dotato, nonche' della necessita' o meno dell'uso
di  un  apparecchio  ortopedico,  sempre che dalla prova di controllo
delle  capacita' e del comportamento risulti che con tali dispositivi
la guida non e' pericolosa.
   8.2.  La  patente  di  guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato  colpito  da  una  affezione  evolutiva  con la riserva che
l'interessato  si  sottoponga  a controlli periodici per accertare se
sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.
   La  patente  di  guida senza controllo medico regolare puo' essere
rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.
 
   Gruppo 2
   8.3. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi
o  pericoli  addizionali  connessi  con  la  guida  dei  veicoli  che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
 
   AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
 
   9.  Le  affezioni che possono esporre il conducente o candidato al
rilascio  o  al  rinnovo  di  una  patente  di guida a una improvvisa
mancanza  del  suo  sistema  cardiovascolare,  tale  da provocare una
repentina  alterazione  delle  funzioni  cerebrali,  costituiscono un
pericolo per la sicurezza stradale.
 
   Gruppo 1
   9.1.  La  patente  di  guida  non  deve  essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
   9.2.  La  patente  di  guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato  o  conducente  portatore  di uno stimolatore cardiaco, con
parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
   9.3.  Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato
o  conducente  colpito  da  anomalie  della  tensione arteriosa sara'
valutato  in  funzione  degli  altri dati dell'esame, delle eventuali
complicazioni  associate  e  del pericolo che esse possono costituire
per la sicurezza della circolazione.
   9.4.  In  generale,  la  patente  di  guida  non  deve  essere ne'
rilasciata  ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da angina
pectoris  che  si  manifesti  in  stato  di  riposo o di emozione. Il
rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al  candidato  o
conducente  che  sia  stato  colpito  da  infarto  del  miocardio  e'
subordinato  a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a
un controllo medico regolare.
 
   Gruppo 2
   9.5. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi
o  pericoli  addizionali  connessi  con  la  guida  dei  veicoli  che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
 
   DIABETE MELLITO
 
   10.  La  patente  di  guida  puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato  o  conducente colpito da diabete mellito, con parere di un
medico  autorizzato  e  regolare  controllo medico specifico per ogni
caso.
 
   Gruppo 2
   10.1.  La  patente  di  guida  non  deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata  al  candidato  o  conducente  di  questo gruppo colpito da
diabete  mellito  che necessiti di un trattamento con insulina, salvo
casi  eccezionali  debitamente  giustificati  dal parere di un medico
autorizzato e con controllo medico regolare.
 
   MALATTIE N€LOGICHE
 
   11.  La  patente  di  guida  non  deve  essere  ne' rilasciata ne'
rinnovata   al   candidato   o  conducente  colpito  da  un'affezione
n€logica  grave,  salvo  nel caso in cui la domanda sia appoggiata
dal parere di un medico autorizzato.
   A  tal  fine,  i  disturbi  n€logici  dovuti  ad  affezioni, ad
operazioni  del  sistema  nervoso  centrale o periferico, con sintomi
motori  sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e
il  coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilita'
funzionali e della loro evoluzione.
   Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potra' in tal caso
essere  subordinato  ad  esami  periodici  ove sussista un rischio di
aggravamento.
   12.  Le  crisi  di  epilessia  e le altre perturbazioni improvvise
dello  stato  di  coscienza  costituiscono  un  pericolo grave per la
sicurezza  stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di
un veicolo a motore.
 
   Gruppo 1
   12.1.  La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata, con
esame effettuato da un'autorita' medica competente e controllo medico
regolare. Quest'ultima valutera' la natura reale dell'epilessia o gli
altri  disturbi  della  coscienza,  la  sua forma e la sua evoluzione
clinica  (per  esempio,  nessuna  crisi  da due anni), il trattamento
seguito e i risultati terapeutici.
 
   Gruppo 2
   12.2.  La  patente  di  guida  non  deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata  al  candidato o conducente che presenti o possa presentare
crisi  di  epilessia  o altre perturbazioni improvvise dello stato di
coscienza.
 
   TURBE PSICHICHE
 
   Gruppo 1
   13.1.  La  patente  di  guida  non  deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente:
 
- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a
  malattie, traumatismi o interventi n€chirurgici;
- colpito da ritardo mentale grave;
- colpito  da  turbe  del  comportamento  gravi della senescenza o da
  turbe  gravi  della  capacita'  di  giudizio, di comportamento e di
  adattamento  connessi  con la personalita' salvo nel caso in cui la
  domanda  sia  appoggiata  dal  parere  di  un medico autorizzato ed
  eventualmente con un controllo medico regolare.
 
Gruppo 2
 
   13.2. L'autorita' medica competente terra in debito conto i rischi
o  pericoli  addizionali  connessi  con  la  guida  dei  veicoli  che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
 
   ALCOLE
 
   14. Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la
sicurezza  stradale.  Tenuto  conto  della  gravita' del problema, si
impone una grande vigilanza sul piano medico.
 
   Gruppo 1
   14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata
al  candidato  o  conducente  che si trovi in stato di dipendenza nei
confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo
di alcole.
   La  patente  di  guida  puo'  essere  rilasciata  o  rinnovata  al
candidato  o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei
confronti  dell'alcole,  al  termine  di  un  periodo  constatato  di
astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico
regolare.
 
   Gruppo 2
   14.2.  L'autorita'  medica  competente  terra'  in  debito conto i
rischi  e  pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
 
   DROGHE E MEDICINALI
 
   15. Abuso
   La  patente  di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata
al  candidato  o  conducente  che si trovi in stato di dipendenza nei
confronti   di   sostanze   psicotrope,  o  che,  pur  non  essendone
dipendente,  ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria
di patente richiesta.
 
   Consumo regolare
 
   Gruppo 1
   15.1.  La  patente  di  guida  non  deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze
psicotrope,  di  qualsiasi  forma,  capaci  di  compromettere  la sua
capacita'  a  guidare  senza  pericolo,  nel caso in cui la quantita'
assorbita  sia  tale  da  avere  un'influenza nefasta sulla guida. Lo
stesso   vale  per  qualsiasi  altro  medicinale  o  associazione  di
medicinali che abbiano influenza sull'idoneita' alla guida.
 
   Gruppo 2
   15.2.  L'autorita'  medica  competente  terra'  in  debito conto i
rischi  e  pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
 
   AFFEZIONI RENALI
 
   Gruppo 1
   16.1.  La  patente  di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato  o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con
parere  di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia
sottoposto a controlli medici periodici.
 
   Gruppo 2
   16.2.  La  patente  di  guida  non  deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale
grave   irreversibile,   tranne   in   casi  eccezionali  debitamente
giustificati  con  parere di un medico autorizzato e controllo medico
regolare.
 
   DISPOSIZIONI VARIE
 
   Gruppo  1  17.1.  La  patente  di  guida  puo' essere rilasciata o
rinnovata  al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di
organo  o  un  innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneita'
alla  guida,  con  parere  di  un  medico autorizzato e, se del caso,
controllo medico regolare.
 
   Gruppo 2
   17.2.  L'autorita'  medica  competente  terra'  in  debito conto i
rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
   18.  In  generale,  la  patente  di  guida  non  deve  essere  ne'
rilasciata  ne'  rinnovata  al  candidato o conducente colpito da una
affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire
o  determinare  una  incapacita'  funzionale tale da compromettere la
sicurezza  stradale  al  momento  della guida di un veicolo a motore,
salvo  nel  caso  in  cui  la domanda sia appoggiata dal parere di un
medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.
 
 
====================================================================
 CATEGORIE ITALIANE PRIMA DEL                 CATEGORIE €PEE
 RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
         91/439/CEE
-------------------------------------------------------------------
               A                                   A1 - A
====================================================================
A (rilasciata dal 1 gennaio 1986       A1 - A (esclusa la guida di
   al 25 aprile 1988)                          motocicli nei Paesi
                                               comunitari, fuori
                                               dall'Italia)
-------------------------------------------------------------------
B (rilasciata prima del                         A1 - A - B
   1 gennaio 1986)
-------------------------------------------------------------------
B (rilasciata dal 1 gennaio 1986       A1 - A (esclusa la guida di
  al 25 aprile 1988)                           motocicli nei Paesi
                                               comunitari fuori
                                               dall'Italia) - B
-------------------------------------------------------------------
B (rilasciata dal 26 aprile 1988)                 A1 - B
-------------------------------------------------------------------
D (rilasciata entro il                          B - C - D
   30 settembre 2003)
-------------------------------------------------------------------
D (rilasciata dal 1 ottobre 2003)                 B - D
-------------------------------------------------------------------
               E                                    E
-------------------------------------------------------------------
 
   Ai  sensi del presente decreto, le patenti di guida di categoria D
rilasciate  fino  al 30 settembre 2003 consentono di condurre anche i
veicoli  per  la  cui  guida  e'  richiesta la patente di guida della
categoria  C,  mentre  le patenti di categoria D rilasciate a partire
dal 1 ottobre 2003 non consentono la guida di tali veicoli.