D. M. 30 settembre 2003 - Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento
della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T). (G.U. 15 aprile 2004, n. 88)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle
direttive comunitarie materie del regolamento;
Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e
conduzione degli animali»;
Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' €pee n. L237
del 24 agosto 1991, recepita con il decreto ministeriale 8 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994,
cosi' come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal
decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;
Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' €pee n. L235
del 17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' €pee n. L150
del 7 giugno 1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, cosi' come modificato
dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;
Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' €pee n.
L237 del 21 settembre 2000;
Considerata la necessita' di adeguare le procedure nazionali in
materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessita' di
allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonche' il
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
Considerata altresi' la necessita' di provvedere, in un unico
decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie
in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE
NOTA: In base alla sentenza n. 170 del 1984 della corte
Costituzionale, il recepimento delle direttive comunitarie
nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della disapplicazione
delle norme interne con essa in contrasto. Dalla data di entrata in
vigore dei decreti di recepimento sono altresi' allineate, a questi,
tutte le norme dell'ordinamento nazionale rientranti nel campo di
applicazione delle direttive recepite.
(Art. 116 codice della strada)
Art. 1.
1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello
comunitario descritto nell'allegato I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione
€pea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida
italiane.
3 Allorche' il titolare di una patente di guida in corso di
validita', rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia
la residenza normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si
applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validita'
della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di
iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla
gestione della medesima.
Art. 2.
1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio
della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo
blu e circondata da dodici stelle gialle.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare
rischi di falsificazione delle patenti di guida.
3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica,
al modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere
apportate dallo Stato italiano sulla base di disposizioni
comunitarie.
4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella
materia, il modello di cui all'allegato I non puo' contenere
dispositivi elettronici informatici.
Art. 3.
I. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i
veicoli delle seguenti categorie:
categoria A:
motocicli, con o senza sidecar;
categoria B:
a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la
cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a
otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un
rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve
superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non
deve eccedere la massa a vuoto della motrice;
categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B
e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa
massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa
categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg;
categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi
750 kg;
categoria D:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto.
Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera
750 kg.
Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente specifica
della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di
cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di
propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei
veicoli che circolano su rotaie;
b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino,
munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a
combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione
superiore a 45 km/h;
c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un
motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o
avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di
un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a 4
kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci),
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui
potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kw. La
velocita' massima per costruzione e' superiore a 45 km/h;
e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un
motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o
di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il
trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i
filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non
circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su
ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale
risiede nella capacita' di traino: specialmente concepito per
trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o
rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o
forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone
o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto
di persone o di cose e' solo accessoria.
3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida
ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni
dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati
in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida
da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo
dei doppi comandi.
Art. 4.
1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il
conducente e' abilitato a condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida
soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova
di verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 7
verra' effettuata a bordo di tali veicoli.
Art. 5.
1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti
condizioni:
a) la patente per le categorie C o D puo' essere rilasciata
unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E puo' essere
rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente
rispettivamente delle categorie B, C o D.
2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:
a) la patente valida per le categorie C+E o D+E e' valida anche
per guidare complessi della categoria B+E;
b) la patente valida per la categoria C+E e' valida anche per la
categoria D+E se il suo titolare e' gia' in possesso di patente per
la categoria D;
c) la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre
2003 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida e' richiesta
la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre
2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida e' richiesta
la patente di categoria C.
3. I tricicli ed i quadricicli a motore, cosi come definiti
dall'art. 3, comma 2, possono essere guidati con una patente della
categoria A o A1.
4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza
non superiore a 11 kW. possono essere guidati, sul territorio
nazionale, con una patente di guida categoria B.
Art. 6.
1. In materia di eta' minima, le condizioni per il rilascio della
patente di guida sono le seguenti:
a) 16 anni: per la sottocategoria A1;
b) 18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2,
per le categorie B, B+E; per le categorie C e C+E fatte salve le
disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal
regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del
20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
c) 21 anni: per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni
previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n.
3820/85.
2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25
kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16
kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore
a 0,16 kW/kg), e' subordinata al conseguimento della patente A da
almeno due anni. Questa condizione preliminare non e' richiesta se il
candidato e' di eta' non inferiore a 21 anni e supera una prova
specifica di controllo della capacita' e dei comportamenti.
Art. 7.
1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al
soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni
degli allegati II e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di
studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato
membro che rilascia la patente di guida.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' derogare
alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano
compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti
in tale allegato, previo accordo con la Commissione.
3. In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione
della commissione, si possono applicare, per il rilascio della
patente di guida, le disposizioni della normativa italiana.
4. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata
da uno Stato membro della Comunita' €pea.
Art. 8.
1. Nell'allegato I al presente decreto sono riportati i codici
comunitari armonizzati, elaborati dalla Commissione €pea con
l'assistenza del «comitato per le patenti di guida»
Art. 9.
1. Il titolare di una patente di guida in corso di validita'
rilasciata da uno Stato membro della Comunita' €pea, puo' ottenere
in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da
parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in
corso di validita'.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialita' delle
leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia,
titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro
della Comunita' €pea, si applicano le disposizioni italiane
concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro
della patente di guida e, se necessario, si puo' procedere, a tal
fine, alla sostituzione della patente.
3. Dopo la sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la patente
originaria allo Stato membro della Comunita' €pea che l'ha
rilasciata, precisandone i motivi.
4, Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei
provvedimenti citati al comma 2, puo' essere negata la validita' di
una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita'
€pea. Puo' rifiutarsi, altresi', il rilascio di una patente di
guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un
altro Stato membro della Comunita' €pea.
5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato
membro della Comunita' €pea, in seguito a smarrimento o furto puo'
essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza
normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla
duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del
caso, in base ad un attestato delle autorita' competenti dello Stato
membro che ha rilasciato la patente originaria.
6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese
non appartenente alla Comunita' €pea con una patente di guida di
modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche
ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione puo'
essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo e'
stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in
cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un
altro Stato membro della Comunita' €pea con la patente
comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si
applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.
Art. 10.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «residenza
normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente,
ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia
interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti
legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi
professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli
interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente
in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si
intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali,
a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non
e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro
per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di
corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della
residenza normale.
Art. 11.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
decreto ministeriale 8 agosto 1994;
decreto ministeriale 26 giugno 1996;
decreto ministeriale 14 novembre 1997;
decreto ministeriale 16 luglio 1998;
decreto ministeriale 18 ottobre 1998;
decreto ministeriale 23 febbraio 1999;
decreto ministeriale 29 marzo 1999.
Art. 12.
1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida
rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie
di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV
al presente decreto.
Art. 13.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 14.
Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e
alla nota, che ne formano parte integrante sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
tutti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 settembre 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 169
ALLEGATO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario
di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di
guida, destinati a garantire la loro conformita' alle norme
internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.
2. La patente si compone di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua
o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia
la patente;
c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente,
stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici
stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:
B: Belgio
DK: Danimarca
D: Germania
GR: Grecia
E: Spagna
F: Francia
IRL: Irlanda
I: Italia
L: Lussemburgo
NL:Paesi Bassi
A: Austria
P: Portogallo
FIN: Finlandia
S: Svezia
UK: Regno Unito
d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata,
numerate come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della validita' amministrativa della patente
oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;
c) designazione dell'autorita' competente che rilascia la patente
(puo' essere stampata nella seconda pagina);
d)numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione
della patente (menzione facoltativa);
5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare e'
autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un
tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
e) la dicitura "modello delle Comunita' €pee" nella lingua o nelle
lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura
"patente di guida" nelle altre lingue della Comunita', stampate in
rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
Patente di guida
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo; Pantone Yellow.
La pagina 2 contiene:
a) 9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare e'
autorizzato a guidare;
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria o
sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova
patente ad ogni ulteriore duplicato o conversione);
11) la data di scadenza della validita' per ciascuna categoria o
sottocategoria;
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma
codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria
interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
" - codici da 01 a 99; codici comunitari armonizzati
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01. Occhiali
01.02. Lenti a contatto
01.03. Occhiali protettivi
01.04. Lente opaca
01.05. Occlusore oculare
01.06. Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01. Apparecchi acustici monoauricolari
02.02. Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi per gli arti
03.01. Protesi/ortesi per gli arti superiori
03.02. Protesi/ortesi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in
dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01. Guida in orario diurno (ad esempio; da un'ora prima
dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del
titolare o solo nell'ambito della citta/regione ...
05.03. Guida senza passeggeri
05.04. Velocita' di guida limitata a.... km/h
05.05. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di
patente
05.06. Guida senza rimorchio
05.07. Guida non autorizzata in autostrada
05.08. Niente alcool
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocita' modificato
10.01. Cambio manuale
10.02. Cambio automatico
10.03. Cambio elettronico
10.04. Leva del cambio adattata
10.05. Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01. Pedale della frizione adattato
15.02. Frizione manuale
10.03. Frizione automatica
15.04. Tramezzatura davanti al pedale della frizione soppresso o
neutralizzabile
20. Dispositivi di frenatura modificabili
20.01. Pedale del freno modificato
20.02. Pedale del freno allargato
20.03. Pedale del freno adattato
20.04. Pedale del freno con piastra di appoggio
20.05. Pedale del freno basculante
20.06. Freno di servizio manuale (adattato)
20.07. Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08. Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel
freno di emergenza
20.09. Freno di stazionamento modificato
20.10. Freno di stazionamento a comandando elettrico
20.11. Freno di stazionamento (adattato) azionato dal piede
20.12. Tramezzatura davanti al pedale della freno soppresso o
neutralizzabile
20.13. Freno azionato dal ginocchio
20.14. Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
25.02. Acceleratore ad asola
25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
25.04. Acceleratore manuale
25.05. Acceleratore azionato dal ginocchio
25.06. Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07. Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09. Tramezzatura davanti al pedale dell'acceleratore soppresso
o neutralizzabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01. Pedali paralleli
30.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03. Acceleratore e freno manuale con guida di scorrimento
30.04. Acceleratore a freno a slitta per ortesi
30.05. Pedali dell'acceleratore e del freno soppressi o
neutralizzati
30.06. Fondo rialzato
30.07. Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08. Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del
freno
30.09. Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'
acceleratore
30.10. Sostegno per calcagno/gamba
30.11. Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata(interruttori dei fari,
tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01. Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni
di guida
35.02. Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai
suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03. Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal
volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04. Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante
o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05. Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai
suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato
di accelerazione e frenatura
40. Sistema di direzione adattato
40.01. Servosterzo standard
40.02. Servosterzo rinforzato
40.03. Sterzo con sistema di sicurezza
40.04. Piantone del volante prolungato
40.05. Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di
diametro ridotto, ecc.)
40.06. Volante inclinabile
40.07. Volante verticale
40.08. Volante orizzontale
40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.10. Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11. Volante con impugnatura a manovella
40.12. Volante dotato di ortesi della mano
40.13. Con ortesi collegata al tendine
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01. Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro) o
destro
42.02. Specchietto retrovisore posto sul parafango
42.03. Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare
il traffico
42.04. Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05. Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del
retrovisore
42.06. Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01. Sedile conducente ad altezza ed alla normale distanza dal
volante e dai pedali 43.02. Sedile conducente adattato alla forma del
corpo
43.03. Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la
posizione da seduto
43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.05. Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06. Cinture di sicurezza modificate
43.07. Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in
dettaglio)
44.01. Impianto frenante su una sola lega
44.02. Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03. Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04. Leva dell'acceleratore
44.05. Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06. Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07. Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08. Altezza della sella da permettere al conducente, da seduto,
di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice
identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di
registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n... rilasciata da . . . (sigla
UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio:
70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n... (sigla UE/ sigla ONU se si tratta
di un paese terzo ad esempio: 71.98765432l.HR)
72. Limitata ai veicolo della categoria A con cilindrata non
superiore a 125cc. e potenza non superiore a 11kw (A1)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a
motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non
superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della categoria D con non piu' di 16 posti
a sedere, escluso quello del conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non
superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore
a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato non
sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del
rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1+E)
77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti a
sedere, escluso quello del conducente (D1) con rimorchio di massa
limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del
complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a 12 000
kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del
veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impegnato per il
trasporto di persone (D1+E).
78. Limitata a veicoli con cambio automatico (Direttiva
91/439/CEE, allegato 11, punto 8.1.1, secondo capoverso)
79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra
parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della
direttiva
90.01: a sinistra
90.02: a destra
90.03: sinistra
90.04: destra
90.05: mano
90.06: piede
90.07: utilizzabile.".
- codici 100 e superiori; codici nazionali, validi unicamente per la
circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la
patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per
le quali e' rilasciata la patente, puo' essere stampato nello spazio
sotto le colonne 9, 10 e 11;
13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione, nel quadro
dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato,
delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
14) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione delle
indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla
sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione
rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovra'
essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente. Previo
consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in
questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente
di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non
condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.
b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle
pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a),
4b), 4c), 5, 10, 11 e 12).
c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato
uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o
un altro dispositivo informatizzato equivalente.
3. Disposizioni particolari
a) Allorche' il titolare di una patente di guida rilasciata da uno
Stato membro in conformita' del presente allegato ha preso la sua
residenza normale in un altro Italia, le competenti autorita'
italiane possono indicare nella patente le menzioni indispensabili
alla gestione della stessa, secondo la procedura ordinariamente
seguita in Italia.
b) E' consentito, previa consultazione della Commissione, aggiungere
colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e
elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del
presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a
barre non puo' contenere informazioni diverse da quelle che gia'
figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili
per la procedura di rilascio della stessa.
ALLEGATO II
I. REQUISITI MINI PER L'ESAME DI IDONEITA' ALLA GUIDA
Gli esami per il conseguimento della patente di guida sono svolti
secondo le procedure necessarie per la verifica delle cognizioni,
delle capacita' e dei comportamenti necessari per la guida di un
autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:
- una prova di controllo delle conoscenze
- una prova di controllo delle capacita' e dei comportamenti.
Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni
indicate di seguito.
A. PROVA TEORICA
1. Modalita'
1.1. La prova teorica deve permettere di verificare che il
candidato possieda le conoscenze necessarie nelle materie indicate ai
punti 2, 3 e 4.
1.2. I titolari di patente di guida della categoria A che
intendono conseguire la categoria B devono sostenere solo l'esame
pratico di guida su idoneo veicolo, senza sostenere nuovamente
l'esame teorico.
1.3. I titolari di patente di guida della categoria B che
intendono conseguire la categoria A devono sostenere solo l'esame
pratico di guida su idoneo motociclo, senza sostenere nuovamente
l'esame teorico
2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli
2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti
indicati di seguito; secondo le procedure individuate dal Ministero
dei trasporti e della navigazione.
2.1.1. Le norme che regolano la circolazione stradale:
- in particolare; segnaletica stradale verticale ed orizzontale,
segnalazioni, precedenze e limiti di velocita'.
2.1.2. Il conducente:
- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto
comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di
reazione, nonche' cambiamenti nel comportamento al volante indotti
da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.
2.1.3. La strada:
- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di
sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di
strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada;
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in
particolare il loro cambiamento in base alle condizioni
atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di
comportamento.
2.1.4. Gli altri utenti della strada;
- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli
altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente
esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilita'
ridotta;
- rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo
e relativo campo visivo del conducente.
2.1.5. Norme e disposizioni di carattere generale e questioni
diverse:
- formalita' amministrative e documenti necessari per la circolazione
dei veicoli,
- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione
dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali
misure di assistenza agli infortunati;
- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone
trasportate.
2.1.6. Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,
2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i
candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti piu'
ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni,
pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti
retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture
di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare; impiego
delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza
dei bambini;
2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente
(corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo
ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).
3. Disposizioni specifiche per la sottocategorie A1 e la categoria
A
3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico
in merito a;
3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi ed abbigliamento
protettivo di altro tipo;
3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti
della strada;
3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada
precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi
potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad
esempio strisce e frecce) e binari;
3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale
precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore
di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.
4. Disposizioni specifiche per le categorie C. C + E, D, D + E
4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico
in merito a;
4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo ai
sensi della direttiva (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; impiego
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio;
4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, a
seconda del caso;
4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il
trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che
internazionale;
4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in
caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi
di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonche' rudimenti di
prima assistenza;
4.1,5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione
delle ruote;
4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli;
disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della
velocita';
4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche
del veicolo;
4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso,
compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici
(opzionale);
4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli:
controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi
specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi
liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico ed impiego di
attrezzature di movimentazione (solo categorie C, C + E);
4.1.10. responsabilita' del conducente nei confronti delle persone
trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di
bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica
deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al
servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni
eccezionali, ecc.) (solo categorie D, D + E).
4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico
in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, C + E,
D e D + E;
4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a
combustione interna, sui liquidi (olio motore, liquido di
raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), sul sistema di
alimentazione del carburante, su quello elettrico, su quello di
accensione e su quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;
4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e
manutenzione dei pneumatici;
4.2.4. freno e acceleratore; nozioni sui tipi esistenti,
funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e
manutenzione ordinaria, anche di ABS;
4.2.5. frizione; nozioni sui tipi esistenti, funzionamento,
componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria
(solo categorie C + E, D + E);
4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;
4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione
delle opportune riparazioni ordinarie;
4.2.8. responsabilita' del conducente in merito a ricevimento,
trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni
concordate (solo categorie C, C + E).
B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO
5. Il veicolo e le sue dotazioni
5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida
di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di
capacita' e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di
cambio. Se il candidato effettua la prova di capacita' e
comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale
fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente
cosi' rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio
automatico. Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un
veicolo nel quale il rapporto fra la velocita' del motore e quella
delle ruote puo' essere variato solo utilizzando il pedale
dell'acceleratore o quello del freno.
5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacita' e
comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.
Categoria A:
- accesso graduale; un motociclo senza sidecar, di cilindrata non
inferiore a 120 cm cubici e capace di sviluppare una velocita' di
almeno 100 km/h;
- accesso diretto; un motociclo senza sidecar, di potenza superiore o
uguale a 35 kW.
Sottocategoria A1:
un motociclo senza sidecar di cilindrata pari o superiore a 75 cm
cubici.
Categoria B:
un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare
una velocita' di almeno 100 km/h.
Categoria B + E:
un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un
rimorchio avente massa massima autorizzata di almeno 1000
chilogrammi, capace di sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h,
tale da non far rientrare la combinazione nella categoria B; lo
spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso
di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante;
il cassone puo' anche essere leggermente meno largo del veicolo
trainante, purche', in tal caso, la visione posteriore risulti
possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di
quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con una massa
effettiva di almeno 800 chilogrammi.
Categoria C:
un veicolo della categoria C avente massa massima autorizzata pari
o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8
metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare
una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di
un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonche'
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso
di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; deve
essere presentato con una massa effettiva di almeno 10000
chilogrammi.
Categoria C + E:
un autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto
alla prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza
pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima
autorizzata deve essere pari o superiore a 20000 chilogrammi, la
lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza
pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di
sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS,
di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti,
nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.
3821/85. Tutti gli spazi di carico del rimorchio devono consistere in
cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della
cabina; sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati
con una massa effettiva di almeno 15000 chilogrammi.
Categoria D + E:
un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10
metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di
sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS
e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85.
Categoria D + E:
un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un
rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di
larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una
velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di almeno 2 metri di altezza; il
rimorchio deve avere una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.
I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C +
E, D, D + E, che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati,
ma utilizzati al momento di entrata in vigore della presente
direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere
utilizzati fino all'11 ottobre 2010.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione da' attuazione alle
prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati entro l'11
ottobre 2010.
6. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per la
sottocategoria A1 e la categoria A
6.1. Categorie A ed A1; preparazione e controllo tecnico del
veicolo ai fini della sicurezza stradale. I candidati devono
dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura,
provvedendo a;
6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e
abbigliamento protettivo di altro tipo;
6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di
pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente),
catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione
e dispositivi di segnalazione acustica.
6.2. Categorie A ed A1; manovre particolari, oggetto di prova ai
fini della sicurezza stradale:
6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal
cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocita' ridotta, fra cui
uno slalom; cio' deve permettere di verificare l'utilizzo combinato
di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la
posizione sul motociclo, nonche' la posizione dei piedi sui
poggiapiedi.
6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocita' piu'
elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocita' di
almeno 30 km/h, ed una volta ad evitare un ostacolo ad una velocita'
minima di 50 km/h; cio' deve permettere di verificare la posizione
sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica
di virata ed la tecnica di cambio delle marce;
6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di
prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocita' minima di 50
km/h; cio' deve permettere di verificare il modo in cui vengono
impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello
sguardo e la posizione sul motociclo.
6.2.6. Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.4 e 6.2.5 devono
figurare fra quelle della prova pratica entro l'11 ottobre 2005.
6.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni
normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune
precauzioni;
6.3.1. partenza da fermo; da un parcheggio, dopo un arresto nel
traffico; uscendo da una strada secondaria;
6.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei
veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di
spazio limitato;
6.3.3. guida in curva;
6.3.4. incroci; affrontare e superare incroci e raccordi;
6.3.5. cambiamento di direzione; svolta a destra ed a sinistra
cambiamento di corsia;
6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa
assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione;
6.3.7. sorpasso/superamento; sorpasso di altri veicoli (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso);
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal
veicolo.
6.4. La prova pratica d'esame per il conseguimento della patente
di guida della categoria A ovvero della sottocategoria A1 per i
conducenti disabili, valida solo per la guida di tricicli o
quadricicli a motore si effettua su un triciclo o quadriciclo che
raggiunga la velocita' di almeno 60 km/h. I tricicli e quadricicli a
motore utilizzati per le prove di guida possono essere esentati
dall'obbligo dei doppi comandi. La prova pratica si effettua in due
fasi:
a) su pista, per il controllo della destrezza e della padronanza del
veicolo da parte del candidato;
b) su strada, per valutare l'idoneita' di guida del candidato nel
traffico.
7. Capacita' e comportamento oggetto di prova per le categorie B, B +
E
7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della
sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di
sicurezza e di altre eventuali dotazioni;
7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido
lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e
dispositivi di segnalazione acustica;
7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di
contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e
della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la
categoria B + E);
7.1.6. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti
elettrici (solo per la categoria B + E).
7.2. Categoria B; manovre particolari oggetto di prova ai fini
della sicurezza stradale.
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di
seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a
sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti
che alla marcia indietro;
7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio
(allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in
piano o in pendenza);
7.2.4. frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto
predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza e'
opzionale.
7.3. Categoria B + E: manovre particolari oggetto di prova ai fini
della sicurezza stradale;
7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante;
all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi
fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro);
7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva e' lasciato
alla discrezione degli Stati membri;
7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
7.4. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni
normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune
precauzioni:
7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel
traffico, uscendo da una strada secondaria;
7.4.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei
veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di
spazio limitato;
7.4.3. guida in curva;
7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra;
cambiamento di corsia;
7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa
assimilabili); ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione;
7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal
veicolo.
8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C +
E, D, D + E
8.1. Categorie C, C + E, D, D + E:
preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della
sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di
sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di
segnalazione acustica;
8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle
condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza,
finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di
raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della
strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui
al regolamento (CEE) n. 3821/85;
8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio
dell'aria compressa e delle sospensioni;
8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di
contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci,
dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del
caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie
C, C + E);
8.1.7. controllo di frizione e freno, nonche' dei collegamenti
elettrici (solo per le categorie C + E, D + E);
8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare
veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio,
uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri
dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, D + E);
8.1.9. lettura di una cartina stradale (opzionale).
8.2. Categorie C, C + E, D, D + E; manovre particolari oggetto di
prova ai fini della sicurezza stradale;
8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal
veicolo trainante (solo per le categorie C + E, D + E; all'inizio
della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a
fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro);
8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva e' lasciato
alla discrezione degli Stati membri;
8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico
tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per
le categorie C, C + E);
8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa
dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E).
8.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni
normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune
precauzioni:
8.3.1. partenza da fermo; da un parcheggio, dopo un arresto nel
traffico; uscendo da una strada secondaria;
8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei
veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di
spazio limitato;
8.3.3. guida in curva;
8.3.4. incroci; affrontare e superare incroci e raccordi;
8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra,
cambiamento di corsia;
8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa
assimilabili); ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione;
8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal
veicolo.
9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento
9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi
precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata
dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena
sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante
tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti
pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumita' del veicolo,
dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente
dal fatto che l'istruttore abbia o meno dovuto intervenire,
determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia
all'esaminatore decidere se la prova di capacita' e comportamento
debba o meno essere portata a termine. Gli esaminatori devono essere
formati in modo da poter valutare correttamente la capacita' dei
candidati di guidare in sicurezza.
9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare
particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno
nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione
deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato
in merito, fra l'altro, dei seguenti elementi; stile di guida
confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche
e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli
interessi degli altri utenti della strada (in particolare i piu'
esposti), anticipandone le mosse.
9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del candidato in
merito agli aspetti seguenti;
9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti:
corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori,
poggiatesta, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio,
acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile),
sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse
velocita'; tenuta di strada, massa, dimensioni e caratteristiche del
veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie B + E, C, C +
E, D + E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E)
(nessuna accelerazione ne' frenata brusca, guida fluida);
9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando
opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e
le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E);
9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego
degli specchietti; visuale a lunga ed a media distanza, nonche' a
distanza ravvicinata;
9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi;
precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione,
di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia,
sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue
caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di
sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento
delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
9.3.7. velocita': rispetto del limite massimo di velocita',
adattamento della velocita' alle condizioni di traffico/climatiche,
eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad
una velocita' che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e
privo di ostacoli; adattamento della velocita' a quella di altri
veicoli simili;
9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni
particolari:
corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti
dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale
(divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
9.3.9. segnalazione; effettuare le necessarie segnalazioni, nei
tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di
direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni
effettuate dagli altri utenti della strada;
9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocita',
frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei
diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D +
E); riduzione della velocita' con sistemi diversi da quelli di
frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E).
10. Durata della prova
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere
sufficienti per consentire la valutazione della capacita' e dei
comportamenti di cui alla lettera E del presente allegato. La durata
della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25
minuti per le categorie A, A1, B, e B + E ed a 45 minuti per tutte le
altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo
necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo,
per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza
stradale per le manovre particolari e per comunicare il risultato
della prova pratica.
11. Luogo di prova
La parte di prova di valutazione riservata alle manovre
particolari puo' essere effettuata su di un apposito percorso di
prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel
traffico va condotta, se possibile, su strade al di fiori del centro
abitato, su superstrade ed autostrade (o similare), nonche' sui
diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di
velocita' fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande
scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che i futuri
conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere
effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di
prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacita' del
candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che
dovranno essere quanto piu' vari possibile.
II. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI
UN VEICOLO A MOTORE
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni
momento possedere conoscenze, capacita' e comportamenti descritti nei
precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter:
- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravita';
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare
situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi
invece coinvolto,
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni
volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico
scorrevole,
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in
particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla
sicurezza, e porvi adeguato rimedio;
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il
comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista,
ecc.), rimanendo cosi' nel pieno possesso di tutte le facolta'
necessarie per garantire la sicurezza della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada,
soprattutto dei piu' esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto
rispetto per il prossimo.
ALLEGATO III
NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA
DI UN VEICOLO A MOTORE
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati
in due gruppi;
1.1. Gruppo 1 conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e
delle sottocategorie A1 e B1
1.2. Gruppo 2
conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle
sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E
1.3. La legislazione nazionale potra' prevedere disposizioni al
fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria
B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi,
ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i
conducenti del gruppo 2.
2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una
patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno
quando il permesso sara' rilasciato o rinnovato.
ESAMI MEDICI
3. Gruppo 1
i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante
l'espletamento delle formalita' richieste o durante le prove cui si
debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono
colpiti da una o piu' delle incapacita' menzionate nel presente
allegato.
4. Gruppo 2
i candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del
rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti
devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla
legislazione nazionale.
5. Le norme del presente allegato devono essere applicate in
combinato disposto con il D.M. del 28 giugno 1996, cosi' come
modificato dal D.M. 16 ottobre 1998.
VISTA
6. Il candidato alla patente di guida dovra' sottoporsi ad esami
appropriati per accertare la compatibilita' della sua acutezza visiva
con la guida dei veicoli a motore. Se c'e' motivo di dubitare che la
sua vista sia adeguata, il candidato dovra' essere esaminato da una
autorita' medica competente. Durante questo esame, l'attenzione
dovra' essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo
visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli
occhi. Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti
correttive ai fini del presente allegato.
Gruppo 1
6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida
deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con
correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La
patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata se
dall'esame medico risulta che il campo visivo e' inferiore a 120° sul
piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da
parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che
l'interessato e' colpito da un'altra affezione della vista tale da
pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti
una malattia degli occhi progressiva, la patente potra' essere
rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorita'
medica competente.
6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida
che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che
utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve
avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione
ottica. L'autorita' medica competente dovra' certificare che tale
condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo
abbastanza lungo perche' l'interessato vi si sia adattato e che
l'acutezza visiva di tale occhio e' normale.
Gruppo 2
6.3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida
deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con
correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio piu' sano e di almeno
0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti
con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve
essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e
0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non puo' superare
piu' o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto
(visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben
tollerata. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo
binoculare normale oppure se e' colpito da diplopia.
UDITO
7. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorita' medica
competente; l'esame medico terra' conto, segnatamente, delle
possibilita' di compensazione.
MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE
8. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie
del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo
a motore.
Gruppo 1
8.1. La patente di guida con condizioni restrittive puo' essere
rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorita' medica
competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere
deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia
in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere
completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il
veicolo deve essere dotato, nonche' della necessita' o meno dell'uso
di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo
delle capacita' e del comportamento risulti che con tali dispositivi
la guida non e' pericolosa.
8.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che
l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se
sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.
La patente di guida senza controllo medico regolare puo' essere
rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.
Gruppo 2
8.3. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi
o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
9. Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al
rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa
mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una
repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un
pericolo per la sicurezza stradale.
Gruppo 1
9.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
9.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con
parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
9.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato
o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sara'
valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali
complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire
per la sicurezza della circolazione.
9.4. In generale, la patente di guida non deve essere ne'
rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da angina
pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il
rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o
conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio e'
subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a
un controllo medico regolare.
Gruppo 2
9.5. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i rischi
o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
DIABETE MELLITO
10. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un
medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni
caso.
Gruppo 2
10.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da
diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo
casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico
autorizzato e con controllo medico regolare.
MALATTIE N€LOGICHE
11. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione
n€logica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata
dal parere di un medico autorizzato.
A tal fine, i disturbi n€logici dovuti ad affezioni, ad
operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi
motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e
il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilita'
funzionali e della loro evoluzione.
Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potra' in tal caso
essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di
aggravamento.
12. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise
dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la
sicurezza stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di
un veicolo a motore.
Gruppo 1
12.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata, con
esame effettuato da un'autorita' medica competente e controllo medico
regolare. Quest'ultima valutera' la natura reale dell'epilessia o gli
altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione
clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento
seguito e i risultati terapeutici.
Gruppo 2
12.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare
crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di
coscienza.
TURBE PSICHICHE
Gruppo 1
13.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente:
- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a
malattie, traumatismi o interventi n€chirurgici;
- colpito da ritardo mentale grave;
- colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da
turbe gravi della capacita' di giudizio, di comportamento e di
adattamento connessi con la personalita' salvo nel caso in cui la
domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed
eventualmente con un controllo medico regolare.
Gruppo 2
13.2. L'autorita' medica competente terra in debito conto i rischi
o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
ALCOLE
14. Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la
sicurezza stradale. Tenuto conto della gravita' del problema, si
impone una grande vigilanza sul piano medico.
Gruppo 1
14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata
al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei
confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo
di alcole.
La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei
confronti dell'alcole, al termine di un periodo constatato di
astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico
regolare.
Gruppo 2
14.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i
rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
DROGHE E MEDICINALI
15. Abuso
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata
al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei
confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone
dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria
di patente richiesta.
Consumo regolare
Gruppo 1
15.1. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze
psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua
capacita' a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantita'
assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo
stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di
medicinali che abbiano influenza sull'idoneita' alla guida.
Gruppo 2
15.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i
rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI RENALI
Gruppo 1
16.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata al
candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con
parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia
sottoposto a controlli medici periodici.
Gruppo 2
16.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale
grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente
giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico
regolare.
DISPOSIZIONI VARIE
Gruppo 1 17.1. La patente di guida puo' essere rilasciata o
rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di
organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneita'
alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso,
controllo medico regolare.
Gruppo 2
17.2. L'autorita' medica competente terra' in debito conto i
rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che
rientrano nella definizione di tale gruppo.
18. In generale, la patente di guida non deve essere ne'
rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da una
affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire
o determinare una incapacita' funzionale tale da compromettere la
sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore,
salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un
medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.
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CATEGORIE ITALIANE PRIMA DEL CATEGORIE €PEE
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
91/439/CEE
-------------------------------------------------------------------
A A1 - A
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A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 A1 - A (esclusa la guida di
al 25 aprile 1988) motocicli nei Paesi
comunitari, fuori
dall'Italia)
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B (rilasciata prima del A1 - A - B
1 gennaio 1986)
-------------------------------------------------------------------
B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 A1 - A (esclusa la guida di
al 25 aprile 1988) motocicli nei Paesi
comunitari fuori
dall'Italia) - B
-------------------------------------------------------------------
B (rilasciata dal 26 aprile 1988) A1 - B
-------------------------------------------------------------------
D (rilasciata entro il B - C - D
30 settembre 2003)
-------------------------------------------------------------------
D (rilasciata dal 1 ottobre 2003) B - D
-------------------------------------------------------------------
E E
-------------------------------------------------------------------
Ai sensi del presente decreto, le patenti di guida di categoria D
rilasciate fino al 30 settembre 2003 consentono di condurre anche i
veicoli per la cui guida e' richiesta la patente di guida della
categoria C, mentre le patenti di categoria D rilasciate a partire
dal 1 ottobre 2003 non consentono la guida di tali veicoli.