D.M. 25 novembre 1997  - Controllo di conformità ai sensi degli articoli 75 e 77 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, con il quale è stata data esecuzione all'accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, con la quale è stato ratificato e data esecuzione all'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970, e che stabilisce che l'autorità competente al rilascio dell'attestato di conformità alle norme dell'accordo suddetto prenderà le misure necessarie per verificare che la produzione degli altri mezzi di trasporto è conforme al tipo approvato;

Visto l'art. 75 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che stabilisce che i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi ed i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo;

Visto l'art. 77 del citato nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione, la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi, per i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità, e di stabilire i criteri e le modalità per l'accertamento della conformità e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi da sottoporre a controllo;

Visto l'art. 107, comma 3, del citato nuovo codice della strada, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con decreto le modalità di accertamento per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, i loro componenti o entità tecniche;

Visto l'art. 109, comma 2 e 3, del citato nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione la facoltà di prelevare e sottoporre, in qualsiasi momento, ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate ed i relativi dispositivi, nonché di stabilire i provvedimenti da attuare nel caso di mancato rispetto della conformità;

Visto l'art. 114 del citato nuovo codice della strada, che sancisce, nel caso di macchine operatrici circolanti su strada, l'obbligo per le medesime di rispondere alle prescrizioni contenute nei già citati articoli 107 e 109 del nuovo codice della strada;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1994, con il quale si è recepita la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, ed in particolare l'allegato VI, che stabilisce le disposizioni per il controllo della conformità di produzione;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94, concernente il regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., procede ad accertamenti per garantire la conformità ed uniformità del prodotto al tipo omologato;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, con il quale si è recepita la direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ed in particolare l'allegato X, che stabilisce le disposizioni per il controllo della conformità di produzione;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, concernente il regolamento relativo alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie, ed in particolare l'allegato VIII, che stabilisce le disposizioni per il controllo della conformità di produzione;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed in particolare l'appendice B.2, sezione 3, che sancisce l'obbligo di procedere alle verifiche finalizzate all'accertamento dell'esistenza di sufficienti disposizioni per assicurare un efficace controllo della qualità e della conformità di produzione;

Considerato che dall'insieme di tali norme si desume la necessità di codificare quanto in essere, sottoponendo a regole e procedure uniformi l'effettuazione del controllo della conformità di produzione;

Decreta:

1. Controllo di conformità.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., procede ad accertare, tramite ispezioni in ogni impianto di produzione, che il sistema di controllo del processo produttivo, ivi realizzato dal costruttore, sia idoneo a garantire la conformità del prodotto (veicolo, sistema, componente o entità tecnica) al tipo omologato, verifica l'esistenza di adeguate misure e piani di controllo documentati, posti in atto dal costruttore, ed effettua, ad intervalli prestabiliti, prove e controlli di prodotto, comprese, se del caso, quelle specificate in direttive particolari.

 

2. Doveri del costruttore.

1. Il costruttore deve garantire l'esistenza di procedure atte ad effettuare un controllo efficace della conformità del prodotto, in base alle prescrizioni fissate dalle direttive comunitarie, dai regolamenti e dalle norme vigenti, in relazione alle quali sono state richieste o concesse le omologazioni.

2. Gli oneri relativi ai controlli di conformità sono a carico del richiedente l'omologazione oppure del titolare dell'omologazione, secondo le modalità vigenti per l'ottenimento dell'omologazione previste dalla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

3. Al costruttore possono essere sospese di validità o revocate le omologazioni, qualora non abbia ottemperato a quanto richiesto dal presente decreto.

 

3. Commissione del controllo di conformità.

1. È istituita la Commissione del controllo di conformità (C.C.C.) presso la Direzione generale della M.C.T.C. - IV Direzione centrale.

2. La Commissione del controllo di conformità è composta dal direttore della IV direzione centrale, con funzione di presidente, dai direttori delle divisioni, tra i cui compiti d'istituto ricade l'omologazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, in qualità di membri effettivi o dai loro rispettivi membri supplenti, e da un segretario designato dal presidente.

3. La Commissione del controllo di conformità ha competenza ad emanare le disposizioni applicative relative all'attuazione del presente decreto ed è preposta al coordinamento, alla programmazione e alla designazione delle commissioni ispettive, di cui al successivo comma 3 dell'art. 4.

4. La Commissione del controllo di conformità valuta l'eventuale certificazione presentata dal costruttore ottenuta in base alla norma armonizzata EN29002 oppure ad una norma equivalente.

 

4. Svolgimento dei controlli.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo di quanto previsto all'art. 1 applicati in ogni unità di produzione.

2. La normale frequenza di queste verifiche, che deve rispettare gli eventuali accordi, di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell'allegato VIII al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94 ed al decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, viene stabilita in base alla valutazione dei metodi di controllo della conformità della produzione posti in essere dal costruttore.

3. Le verifiche sono condotte da una commissione ispettiva composta di norma da un funzionario della IV direzione centrale e da un funzionario di un Centro prova autoveicoli, abilitati a svolgere i tipi di accertamenti tecnici, di cui alla lettera b) della tabella III.1 dell'art. 242 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. In sostituzione di uno dei funzionari sopracitati, può essere designato un funzionario del profilo professionale architetto direttore coordinatore, architetto direttore, architetto o capo tecnico, appartenente ai predetti uffici (1).

4. La commissione ispettiva può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a verifica, se la natura della prova lo consente. Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati dei controlli eseguiti dal costruttore stesso.

5. La Direzione generale della M.C.T.C. può eseguire tutti i controlli o le prove prescritte dalle direttive comunitarie, dai regolamenti e dalle norme in vigore, in relazione alle quali sono stati richieste o concesse le omologazioni.

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(1) Comma così modificasto dal D.M. 7 aprile 2000 (G.U. 19 aprile 2000, n. 92)