IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza»;
Visto l'art. 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, recante «Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2000, n. 225, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, in materia di accesso del personale della polizia municipale allo «schedario dei veicoli rubati» presso il centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza;
Ritenuto di dover definire le modalità di collegamento fra il predetto centro elaborazione dati ed i sistemi informativi posti a disposizione del personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale, a norma del richiamato decreto-legge n. 8 del 1993;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentiti l'Associazione dei comuni d'Italia (ANCI) e l'Automobil club d'Italia (ACI);
Emana il seguente decreto:
1. Collegamenti telematici.
1. Al fine di consentire, a norma dell'art. 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, l'accesso del personale della polizia municipale allo schedario automotoveicoli rubati del centro di elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di seguito denominato CED, sono attivati collegamenti telematici tra gli uffici della polizia municipale e il predetto CED.
2. I collegamenti telematici potranno avvenire direttamente con il CED per i corpi di polizia municipale dei comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia, ovvero attraverso la rete telematica dell'ANCITEL S.p.a. per la polizia municipale degli altri comuni.
3. I costi dei collegamenti medesimi, per quanto di rispettiva competenza, saranno a carico dell'ANCITEL S.p.a. e dei comuni direttamente collegati.
2. Dati accessibili.
1. In via di prima applicazione, e fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, l'accesso allo schedario di cui all'art. 1 è consentito limitatamente alle categorie di dati indicate nella tabella allegata al presente decreto.
3. Modalità tecniche dei collegamenti.
1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, per i corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo ivi indicati, il collegamento con il CED sarà del tipo punto-punto con linea dedicata e protocollo di trasmissione S.D.L.C. alla velocità minima di 9600 b.p.s. La modalità di accesso dovrà essere in simulazione di terminale IBM mod. 3270 e di unità di controllo IBM 3174.
2. Per gli altri comuni indicati all'art. 1, comma 2, il collegamento dell'ANCITEL S.p.a. con il CED sarà del tipo punto-punto su porte logiche, con linea dedicata e protocollo di trasmissione S.D.L.C. La modalità di accesso dovrà essere in simulazione di terminale IBM mod. 3270 e di unità di controllo IBM 3174.
4. Registrazione e trasmissione dei dati d'accesso.
1. L'ANCITEL S.p.a. è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali di cui al presente decreto ed è tenuta a registrare i dati identificativi relativi all'ufficio ed all'operatore che effettuano gli accessi allo schedario di cui all'art. 1, ed a trasmetterli, con periodicità giornaliera, attraverso il collegamento telematico al CED.
2. Tali dati identificativi saranno raccolti e conservati in un apposito schedario del CED.
3. Le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati personali di cui al presente decreto devono assicurare il rispetto del segreto d'ufficio e osservare le regole di sicurezza e riservatezza previste per le categorie dei dati trattati.
Tabella
Categorie di dati dello schedario automotoveicoli rubati accessibili al personale della polizia municipale, ai sensi dell'art. 2 del decreto:
veicoli oggetto di furto;
veicoli oggetto di appropriazione indebita;
veicoli da sequestrare o da confiscare per ordine dell'autorità giudiziaria;
veicoli da fermare per comunicazioni al conducente.