D.M. 15 maggio 1997 - Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 1997, n. 128, S.O. )
[Ogni riferimento alla «Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», comunque formulato ed ovunque ricorra, deve essere sostituito con «Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre». (art. 1, comma 1, D.M. 10 giugno 2004)]
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);
Vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, legge n. 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Vista la direttiva 96/86/CE in data 13 dicembre 1996 della Commissione della Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 335, del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la citata direttiva 94/55/CE modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE;
Visto il decreto 4 settembre 1996, del Ministero dei trasporti e della navigazione pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo alla attuazione della citata direttiva 94/55/CE del Consiglio;
Visto il decreto 30 dicembre 1992, n. 571, del Ministero dei trasporti e della navigazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 marzo 1993, n. 70, concernente il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio 89/684/CEE del 21 dicembre 1989 riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
Visto l'art. 11, della citata direttiva 94/55/CE del Consiglio, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1997 viene abrogata la predetta direttiva 89/684/CEE;
Preso atto che, conseguentemente, la normativa concernente la formazione professionale di taluni conducenti che trasportano merci pericolose su strada, già prevista dalla citata direttiva 89/684/CE, a decorrere dal 1° gennaio 1997, in virtù del predetto art. 11 della direttiva 94/55/CE, viene ad essere sostituita da quella contenuta negli allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE così come modificati dalla direttiva 96/86/CE della Commissione;
Ritenuto pertanto che il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 risulta abrogato ad esclusione degli articoli 3 e 4;
Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;
Visto l'art. 168, comma 6, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che delega il Ministero dei trasporti e della navigazione a recepire le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;
Riconosciuta la necessità di recepire e trasporre la citata direttiva 96/86/CE nella norma nazionale;
Decreta:
1. Definizioni.
1. La definizione di «allegati A e B» contenuta nell'art. 2 del decreto 4 settembre 1996 del Ministero dei trasporti e della navigazione risulta modificata come di seguito indicato:
«allegati A e B»: gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE e le loro modificazioni, adottate con le procedure di cui agli articoli 8 e 9 della medesima direttiva, (che formano parte integrante del presente decreto) comprendono rispettivamente:
a) allegato A: comprende le disposizioni dei marginali da 2000 a 3999 dell'allegato A dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997;
b) allegato B: comprende le disposizioni dei marginali da 10.000 a 270.000 dell'allegato B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997.
2. I testi dei sopracitati allegati A e B, sono costituiti dal testo consolidato relativo all'anno 1995 (pubblicato in allegato al decreto ministeriale 4 settembre 1996) e dal testo di modifica relativo all'anno 1997 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
2. Disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.
1. A seguito della abrogazione della direttiva 89/684/CEE del 21 dicembre 1989, disposta con l'art. 11 della direttiva 94/55/CE del 21 novembre 1994, a decorrere dal 1° luglio 1997 è abrogato il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1992, n. 571, concernente il regolamento di attuazione della sopracitata direttiva 89/684/CEE riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.
2. Le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada sono contenute nella appendice B4 (marginali da 240.100 a 240.500) dell'allegato B definito al precedente art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni (1).
------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.
3. Caratteristiche del certificato di formazione professionale da rilasciare ai conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada.
1. Il certificato di formazione professionale da rilasciare dalla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ai conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada, in conformità alle disposizioni del precedente art. 2, comma 2, è conforme a quanto previsto negli allegati A e B del D.M. 4 settembre 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni ed integrazioni (1).
------------------------
(1) Articolo così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.
4. Corsi di formazione professionale ed esami ex art. 3 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571.
1. I corsi di formazione professionale e gli esami devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, a cura di organizzazioni o enti legalmente costituiti ed accreditati a tal fine da apposita commissione istituita presso la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, come da successivo art. 5 (1).
2. Dette organizzazioni o enti devono precisare i nominativi dei docenti, i quali devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria e devono possedere comprovata esperienza nel settore del trasporto delle merci pericolose da almeno cinque anni ovvero da almeno tre anni se in possesso del certificato di formazione professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle merci pericolose, relativo alla modalità stradale, ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Inoltre per l'effettuazione delle lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso deve essere specificato il nominativo del medico docente ed i relativi titoli (1)
3. L'istanza per l'accreditamento, di cui al precedente comma 1, deve essere redatta secondo lo schema dell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. L'esame, al termine dei corsi di formazione, deve essere sostenuto davanti ad un funzionario della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ed alla presenza di un rappresentante della organizzazione o ente ovvero di un rappresentante dei docenti (1)
5. La vigilanza sulla attività di formazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto rientra nella competenza della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (1)
5-bis. Il certificato di formazione professionale è consegnato, al termine dell'esame di idoneità, all'allievo che ha sostenuto la prova ovvero le prove con esito positivo (1).
5-ter. Per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti all'Unione europea (1)
5-quater. Per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano, sono accettati i certificati di formazione professionale conseguiti presso uno Stato aderente all'accordo internazionale ADR anche non appartenente alla Unione europea (1)
5-quinquies. I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il certificato di formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all'Unione europea (1)
5-sexies. I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (1)
------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.
5. Commissione per accreditare le organizzazioni o gli enti ex art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571.
1. È istituita presso la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre una apposita commissione al fine di valutare i requisiti necessari per accreditare le organizzazioni o gli enti, che ne facciano esplicita richiesta, per l'effettuazione dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 4 (1)
2. La commissione è composta da un dirigente della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre con funzione di presidente, da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre e da un funzionario del Ministero dell'interno, entrambi di livello non inferiore al nono, nonché da sei rappresentanti designati rispettivamente dalla Confindustria, dalla Federchimica, dalla Assotrasporti, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (1)
3. È ammessa la designazione di membri e segretario supplenti.
4. Il presidente, i membri ed il segretario della commissione sono nominati con provvedimento del direttore Generale della MCTC.
5. I corsi di formazione possono essere svolti a cura di uno dei seguenti organismi legalmente costituiti:
a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o istituzioni da essi direttamente delegati, a condizioni che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose;
c) istituti di formazione o società di servizi, di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione e trasporto di merci pericolose, a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose (2)
6. Le decisioni adottate dalla commissione hanno la natura di provvedimenti definitivi.
------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.
6. Norme transitorie relative ai certificati di formazione professionale.
1. I certificati di formazione professionale rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 restano in vigore fino alla data di scadenza di validità.
2. I conducenti che, avendone diritto ai sensi dell'art. 2, comma 3b), del decreto ministeriale n. 571 del 1992, presentano la documentazione ivi prescritta per il rinnovo di validità, ottengono il certificato di formazione previsto dal citato decreto ministeriale n. 571 del 1992 se la data di scadenza è anteriore al 1° luglio 1997, ovvero ottengono il certificato di formazione previsto dal presente decreto ministeriale se la data di scadenza è posteriore al 30 giugno 1997.
3. I conducenti che hanno iniziato il corso di formazione per aggiornamento prima del 1° luglio 1997, sostengono l'esame relativo con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 571 del 1992 ed, in caso di esito favorevole: se la data di scadenza di validità del certificato posseduto è anteriore al 1° luglio 1997, ottengono il certificato previsto dal citato decreto ministeriale n. 571 del 1992; se la data di scadenza di validità del certificato posseduto è posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3).
4. I conducenti che hanno iniziato i corsi di formazione professionale per primo rilascio anteriormente al 1° luglio 1997, sostengono l'esame con le modalità di cui al decreto ministeriale n. 571 del 1992 e, in caso di esito favorevole: se la data di esame è anteriore al 1° luglio 1997, ottengono il certificato di formazione professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 1992; se la data di esame è posteriore al 30 giugno 1997 ottengono il certificato di formazione professionale previsto dal presente decreto (art. 3).
5. A partire dal 1° luglio 1997 tutti i certificati rilasciati o rinnovati prima di tale data vengono sostituiti a domanda con i corrispondenti certificati di cui al presente decreto, aventi la medesima validità.
7. Norme transitorie relative agli enti ed organizzazioni accreditate ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571.
1. Gli enti ed organizzazioni accreditati ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 571 devono presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, domanda di convalida dell'accreditamento conforme all'allegato 2 al presente decreto.
8. Disposizioni finali.
1. I testi per l'esame scritto al termine dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del presente decreto sono predisposti a cura della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (1)
2. Le disposizioni applicative per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimento della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre (1)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.
Allegato 1
Allegato soppresso dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.
Allegato 2
(Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 giugno 2004.)
(Istanza in bollo)
| Al Ministero dei Trasporti | |
| e della Navigazione | |
| Direzione Centrale IV | |
| Div. 49 | |
| Roma |
| (In caso di primo rilascio) |
| Lo scrivente, in qualità di | chiede, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 15 maggio 1997 |
| di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei corsi di formazione professionale secondo le modalità di cui |
| all'art. 2 del suddetto D.M. |
| (In caso di conferma) |
| Lo scrivente, in qualità di | chiede, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 15 maggio 1997 |
| la conferma dell'accreditamento rilasciato con nota D.G. MCTC | prot. | /4915/9 |
| in data | al fine di poter continuare l'effettuazione dei corsi di formazione |
| professionale secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del suddetto D.M. |
| Lo scrivente a tal fine si impegna: |
| 1) a fornire in allegato la documentazione prevista all'art. 4, comma 2, nonché ogni ulteriore documentazione richiesta dalla Commissione di cui all'art. 4 già citato. | |
| 2) ad effettuare i corsi di formazione nel totale rispetto delle disposizioni contenute nell'appendice B4 dell'allegato B alla direttiva 96/86/CE del 13 dicembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni. | |
| 3) a notificare per iscritto, all'Ufficio Provinciale MCTC competente per territorio, relativamente alla sede dell'Ente od Organizzazione, quanto segue (per ciascun corso): | |
| a) sede di svolgimento del corso teorico e delle esercitazioni pratiche con esatta indicazione della tipologia del corso; | |
| b) informazioni sui locali dove si intende svolgere i corsi stessi - sia per le lezioni teoriche come per le esercitazioni pratiche - (situati nell'ambito della provincia dell'Ufficio Provinciale MCTC competente come sopra definito) precisandone la forma di possesso; | |
| c) il programma di formazione dettagliato, con precisazione delle materie insegnate, il piano di svolgimento, e metodi di insegnamento previsti; | |
| d) numero di partecipanti e rispettivo elenco nominativi (eventualmente integrati fino alla data di inizio corso) | |
| e) data ed inizio del corso; | |
| f) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti, con precisazione del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefono); | |
| 4) a consentire il libero accesso ai funzionari MCTC all'uopo incaricati nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso; | |
| 5) a richiedere l'effettuazione degli esami di idoneità compatibilmente con le esigenze del servizio del predetto Ufficio MCTC allegando l'elenco dei partecipanti al corso che, a giudizio del responsabile del corso stesso sono ritenuti idonei a sostenere l'esame, sia per il profitto dimostrato sia per la frequenza minima in ore, in ogni caso non inferiore ai limiti minimi previsti dall'art. 2 del decreto |
| ministeriale n. | del 15 maggio 1997; |
| 6) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza da esibire all'atto dell'esame; | |
| 7) a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegato elenco dei docenti. |
| Data, |
| Firma (autenticata) |
------------------------
Allegati A e B(1)
------------------------
(1) Gli allegati sono consultabili nella Dir. 96/86/CE. Con riferimento agli allegati del presente decreto, il D.M. 22 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 11 marzo 1998, n. 58) ha provveduto al riconoscimento di un codice tecnico con cui devono essere concepiti e costruiti i recipienti in pressione in materiale composito.
V. anche le seguenti disposizioni :
Circolari
Circ. 8 ottobre 1994, n. 136;
Circ. 31 gennaio 1996, n. 590/4638;
Circ. 11 marzo 1996, n. A2327;
Circ. 6 giugno 1997, n. D.G. 56/1997 - attuazione dir. 96/86/CE;
Circ. 7 luglio 1997, n. 75;
Circ. 1° ottobre 1997, n. 1401 - Formazione conducenti;
Circ. 24 ottobre 1997, n. 109 - Enti e associazioni - accreditamento;
Circ. 5 dicembre 1997, n. 130 - Istanze di accreditamento;
Circ. 29 dicembre 1997, n. 143;
Circ. 19 gennaio 1998, n. 8;
Circ. 18 marzo 1998, n. 29 - Certificato di formazione professionale A,D,R,;
Circ. 30 aprile 1998, n. 41;
Circ. 23 aprile 1998, n. 38/98;
Circ. 3 giugno 1998, n. 3074;
Circ. 5 giugno 1998, n. 50/98 - Certificati di abilitazione professionale - riconoscimento;
Circ. 10 settembre 1998, n. 84/98;
Circ. 20 novembre 1998, n. 112 - Rilascio certificato di abilitazione professionale - domanda;
Circ. 4 marzo 1999, n. 557 - Svolgimento dei corsi - certificato di abilitazione professionale;
Circ. 15 dicembre 1999, n. 2782 - Certificato di abilitazione professionale A.D.R. - Rinnovo
Circ. 10 marzo 2000, n. 550/4915/9;
Circ. 14 maggio 2000, n. B45/2000;
Circ. 13 ottobre 2000, n. A24 - Corsi di formazione professionale - schede questionari;
Circ. 5 ottobre 2001, n. 237
Circ. 4 marzo 2002, n. 916/MOT2/F/2002. Enti e organizzazioni accreditati
Circ. 24 gennaio 2003, n. 291 - Esami conseguimento certificato di formazione professionale;
Circ. 28 agosto 2003, n. 3270 - Certificato di formazione professionale - schede quiz:
Circ. 26 luglio 2004, n. 2947 - Decreto 10 giugno 2004 modificato dal Decreto 15 maggio 1997;
Circ. 6 aprile 2005, n. 1243 - Certificati di formazione professionale - conversione