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D.M. 14-11-1997
Attuazione della direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 103..


D.M. 14 novembre 1997 (1).

Attuazione della direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (2) (1/circ).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 103.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota alla L. 27 dicembre 1973, n. 942.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 6 maggio 2004, n. 1488/Segr.

 



IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il D.M. 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE che modifica la direttiva 70/156/CE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 27 giugno 1995;

Vista la direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE;

Decreta:

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1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore o rimorchio quale definito all'art. 2 e nell'allegato II del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M1.

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2. 1. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, non sarà possibile rifiutare la omologazione CE, l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo nonché l'immatricolazione, la ammissione alla circolazione o l'uso di un veicolo per motivi inerenti alle sue masse e dimensioni qualora queste soddisfino i requisiti definiti nell'allegato I del presente decreto.

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3. 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può tuttavia rifiutare di concedere l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, o rifiutarne o vietarne la vendita, l'immatricolazione, l'ammissione alla circolazione o l'uso, o considerare il suo certificato di conformità non valido a norma dell'art. 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, oppure riservare il medesimo al trasporto di carichi indivisibili, qualora esso, omologato a norma della direttiva recepita dal presente decreto, benefìci della deroga di cui all'art. 7 e la deroga sia in contrasto con le prescrizioni nazionali.

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4. 1. Nell'accordare l'omologazione nazionale ai tipi di veicolo, nell'immatricolare o nell'autorizzare l'ammissione alla circolazione o l'uso di veicoli omologati a norma della direttiva recepita dal presente decreto, verranno loro attribuite masse massime ammissibili per l'immatricolazione o per la ammissione alla circolazione a livello nazionale, in base alle masse massime autorizzate a livello nazionale. Ai fini della determinazione di tali masse massime ammissibili per l'immatricolazione o per la ammissione alla circolazione non potrà rifiutarsi la applicazione, a richiesta del costruttore, della procedura di cui all'allegato IV del presente decreto.

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5. 1. In deroga all'art. 2, gli assi scaricabili e sollevabili possono essere assoggettati a requisiti tecnici nazionali. In tal caso tuttavia non potrà rifiutarsi l'applicazione, a richiesta del costruttore, dei requisiti tecnici di cui all'allegato IV, punto 3 del presente decreto.

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6. 1. In deroga all'art. 2 e all'allegato I, punto 7.3.2.1, gli Stati Membri possono rifiutare di concedere l'omologazione nazionale o rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione o l'ammissione alla circolazione o l'uso degli autobus di linea o granturismo di larghezza superiore a 2,50 m fino al 31 dicembre 1999, come previsto dall'art. 9 della direttiva 96/53/CE.

2. A norma dell'art. 61 del codice della strada così come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 convertito con legge 4 dicembre 1996, n. 611, a livello nazionale, è ammessa per gli autobus di linea o granturismo la larghezza massima di 2,55 m.

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7. 1. In deroga all'art. 2 e al punto 7.3 dell'allegato I, ed anche se non sono necessariamente soddisfatti i requisiti di cui al punto 7.6 dell'allegato I è possibile omologare veicoli aventi dimensioni superiori a quelle indicate in detto punto. Nel certificato di omologazione dell'allegato III del presente decreto sono contenute informazioni particolareggiate sulla deroga e si applicano le disposizioni dell'art. 3.

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8. 1. Il D.M. 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CE è modificata come segue:

a) l'allegato I è così modificato:

1) la nota (j) è completata come segue: «per i veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.1»;

2) la nota (k) è completata come segue: «per i veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.2»;

3) la nota (l) è completata come segue: «per i veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.4.3»;

4) la tabella della parte I dell'allegato IV è integrata con l'inserimento della voce 48) «Masse e dimensioni (tranne le autovetture del punto 44)», seguita dall'indicazione del numero della direttiva 97/27/CE, accompagnata dal riferimento alla Gazzetta Ufficiale CE L 233 del 25 agosto 1997 e dalla annotazione delle crocette di applicazione in corrispondenza delle colonne M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4.

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9. Gli allegati al presente decreto ne fanno a tutti gli effetti parte integrante.

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Allegati I-IV (3)

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(3) Si omettono gli allegati. Gli allegati sono stati modificati dall'art. 4, D.M. 20 giugno 2003 e dal D.M. 12 settembre 2003.

 



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