IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 93 dello stesso codice della strada che al comma 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di procedure e di documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonché degli elementi da indicare nella carta di circolazione;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materia del regolamento;
Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 138 del 1° giugno 1999;
Decreta:
1. 1. Il presente decreto si applica ai documenti di cui all'art. 93 del nuovo codice della strada rilasciati all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
Esso non pregiudica il diritto di utilizzare per l'immatricolazione temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti del decreto.
2. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) veicolo: i veicoli conformi alla definizione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
b) immatricolazione: l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante l'identificazione di quest'ultimo e il rilascio di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione;
c) carta di circolazione: il documento, di cui all'articolo 93 del nuovo codice della strada, attestante che il veicolo è immatricolato;
d) intestatario della carta di circolazione: la persona al cui nome è immatricolato un veicolo;
3. 1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in sede di immatricolazione dei veicoli di cui all'art. 2, rilascia una carta di circolazione conforme a quella definita «Parte I» nell'allegato I al presente decreto.
2. Nel caso di rilascio di una nuova carta di circolazione (reimmatricolazione) per un veicolo immatricolato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, viene utilizzato un modello di carta di circolazione conforme al presente decreto, annotandovi unicamente le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti.
3. I dati riportati sulla carta di circolazione conforme a quella definita «Parte I», nell'allegato I al presente decreto, sono rappresentati da codici comunitari armonizzati figuranti nello stesso allegato.
4. 1. Ai fini della identificazione di un veicolo nella circolazione stradale, il conducente deve detenere la parte I della carta di circolazione.
2. Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, deve, in ogni caso, essere consegnata al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione la parte I della vecchia carta di circolazione e qualora sia stata rilasciata, la parte II.
La parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione sono conservate per almeno sei mesi ed entro due mesi sono informate le autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata. La carta è rispedita alle autorità che l'hanno rilasciata qualora queste ne facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro.
Allorché la carta di circolazione si compone delle parti I e II e la parte II non è disponibile si procede alla nuova immatricolazione soltanto dopo avere ottenuto la conferma, per via scritta o elettronica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza, che il richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in un altro Stato membro.
5. 1. Gli allegati, I e II, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
6. 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non pregiudicano la validità delle carte di circolazione già rilasciate sulla base dell'art. 93 del nuovo codice della strada.
Pertanto ai fini della identificazione dei veicoli, le vecchie carte di circolazione permangono valide.
2. Con decreto dirigenziale da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto verrà stabilita la data alla quale il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione inizierà la distribuzione delle carte di circolazione redatte in conformità all'allegato I e ne verrà pubblicizzato il fac-simile.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione.
Allegato I
Parte I della carta di circolazione [1]
__________
[1] La carta consistente in un'unica parte recherà la dicitura «Carta di circolazione» e il testo non farà riferimento alla parte I.
I. Le dimensioni della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210x297 mm) o a un pieghevole di formato A4.
II. La carta utilizzata per la parte I della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:
- segni grafici;
- filigrana;
- fibre fluorescenti;
- stampa fluorescente.
III. La parte I della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.
IV. La prima pagina della parte I della carta di circolazione deve contenere:
- il nome dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione;
- la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione, ossia:
| B | Belgio | L | Lussemburgo |
| DK | Danimarca | NL | Paesi Bassi |
| D | Germania | A | Austria |
| GR | Grecia | P | Portogallo |
| E | Spagna | FIN | Finlandia |
| F | Francia | S | Svezia |
| IRL | Irlanda | UK | Regno Unito |
| I | Italia |
- il nome dell'autorità competente;
- la dicitura «Carta di circolazione - Parte I» o la dicitura «Carta di circolazione», se la carta consiste in un'unica parte, stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea;
- la dicitura «Comunità europea», stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione;
- il numero del documento.
V. La parte I della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
(A) numero di immatricolazione
(B) data della prima immatricolazione del veicolo.
(C) dati nominativi
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.4) Qualora non siano inseriti i dati di cui al punto VI, codice C2 nella carta di circolazione, dicitura che precisa che l'intestatario della carta di circolazione
a) è il proprietario del veicolo
b) non è il proprietario del veicolo
c) non è identificato dalla carta di circolazione come proprietario del veicolo
(D) veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione/i commerciale/i
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicolo trattori di categoria diversa dalla M1
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm3)
(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
VI. La parte I della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
| (C) dati nominativi | |
| (C.2) proprietario del veicolo | |
| (C.2.1) | cognome o ragione sociale |
| (C.2.2) | nome/i o iniziale/i (se del caso) |
| (C.2.3) | indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento |
| (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario |
| (C.3.1) | cognome o ragione sociale |
| (C.3.2) | nome/i o iniziale/i (se del caso) |
| (C.3.3) | indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento |
| (C.5), (C.6), (C.7), (C.8) | Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti V, codice C.1, VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5), (C.6), (C.7) o (C.8); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti V, codice C.1, VI, codice C.2, VI, codice C.3 e V, codice C.4. |
(F) massa
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione
(J) categoria del veicolo
(L) numero di assi
(M) interasse (MM)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio frenato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(P) motore:
(P.4) regime nominale (giri/-1)
(P.5) numero di identificazione del motore
(R) colore del veicolo
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo [dB(A)]
(U.2) regime del motore (giri/min-1)
(U.3) veicolo in marcia [dB(A)]
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/KWh)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/m-1)
(V./7) CO2 (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della 70/220/CEE [1] o della direttiva 88/77/CEE [2].
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).
VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte I della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari.
__________
[1] Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (G.U. 6 aprile 1970, n. L 76, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. 1° novembre 1996, n. L 282, pag. 64).
[2] Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (G.U. 9 febbraio 1988, n. L 36, pag. 33). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE (G.U. 17 febbraio 1996, n. L 40, pag. 1).
Allegato II
Parte II della carta di circolazione [1]
__________
[1] Il presente allegato riguarda unicamente le carte di circolazione composte delle parti I e II.
I. Le dimensioni della parte II della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210x297 mm) o a un pieghevole di formato A4.
II. La carta utilizzata per la parte II della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:
- segni grafici;
- filigrana;
- fibre fluorescenti;
- stampa fluorescente.
III. La parte II della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.
IV. La prima pagina della parte II della carta di circolazione deve contenere:
- il nome dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione;
- la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione, ossia:
| B | Belgio | L | Lussemburgo |
| DK | Danimarca | NL | Paesi Bassi |
| D | Germania | A | Austria |
| GR | Grecia | P | Portogallo |
| E | Spagna | FIN | Finlandia |
| F | Francia | S | Svezia |
| IRL | Irlanda | UK | Regno Unito |
| I | Italia |
- il nome dell'autorità competente;
- la dicitura «Carta di circolazione - Parte II», stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea;
- la dicitura «Comunità europea», stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione;
- il numero del documento.
V. La parte II della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
(A) numero di immatricolazione
(B) data della prima immatricolazione del veicolo.
(D) veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione/i commerciale/i
(E) numero di identificazione del veicolo
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
VI. La parte II della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
| (C) dati nominativi |
| (C.2) proprietario del veicolo |
| (C.2.1) | cognome o ragione sociale |
| (C.2.2) | nome/i o iniziale/i (se del caso) |
| (C.2.3) | indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento |
| (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario |
| (C.3.1) | cognome o ragione sociale |
| (C.3.2) | nome/i o iniziale/i (se del caso) |
| (C.3.3) | indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento |
| (C.5), (C.6) | Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova parte II della carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5) o (C.6); essi sono strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti VI, codice C.2 e VI, codice C.3. |
(J) categoria del veicolo
VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte II della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari.