D.M. 13 marzo 2006 - Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan. (Gazz. Uff. 13 giugno 2006, n. 135).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI


Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 61, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva n. 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante le «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche» e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 16 giugno 1983 concernente le norme tecniche applicabili ai veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose ed alle autocaravan;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 che stabilisce le specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive;

Considerata la necessità di adeguare al progresso tecnico le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan e di armonizzare le procedure di omologazione degli stessi con il quadro normativo comunitario;


Adotta il seguente decreto:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto disciplina ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del Codice della strada commi 2 e 3 ed in conformità al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione dei nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonchè quello di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione degli stessi.

2. Caratteristiche costruttive.

1. I veicoli di cui all'art. 1 debbono contenere nel vano abitabile le attrezzature speciali previste dalle pertinenti direttive comunitarie, inerenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

In assenza di specifiche prescrizioni di carattere comunitario che dispongano diversamente i caravan debbono contenere nel vano abitabile almeno i posti a sedere, il tavolo, le cuccette e gli armadi o ripostigli.

2. Le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan sono quelle previste dalle disposizioni recate dalle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M ed O, di cui all'allegato XI della direttiva n. 2001/116/CE, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti.

3. Le autocaravan ed i caravan debbono inoltre rispondere alle caratteristiche costruttive di cui alle norme UNI EN 1646 ed UNI EN 1645 sui «requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute».

3. Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

1. Ai veicoli di cui all'art. 1 costruiti in serie, si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in conformità alle prescrizioni tecniche riportate all'art. 2 del presente decreto

2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano agli stessi veicoli anche in sede di accertamento dei loro requisiti di idoneità alla circolazione.

4. Disposizioni transitorie.

1. Restano salve le omologazioni già emanate ed è consentito il rilascio delle estensioni delle medesime, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le norme applicabili sono quelle in base alle quali sono state rilasciate le omologazioni di origine.

2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, non è più possibile rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonchè procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto.

5. Norme abrogate.

1. È abrogato il decreto ministeriale 16 giugno 1983 concernente «Norme tecniche applicabili ai veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e alle autocaravan».