PORTALE DEL DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
E DEI
TRASPORTI TERRESTRI a cura di Francesco Infantino (note biografiche
e attività)
D.P.R.
19 settembre 2000, n. 358 - Regolamento recante norme per la semplificazione
del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e
alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
(n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50). (G.U. 6 dicembre 2000, n. 285).
| Decreti e circolari di attuazione |
Art. 1. Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo,
istituisce e disciplina lo «sportello telematico dell'automobilista», allo
scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione,
alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente
regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall'estero attraverso
canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso
di documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero. Sono, altresì,
escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati
dall'estero.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:a) Ministero o Ministro,
il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione;b) A.C.I., l'Automobile
club d'Italia;c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;d) imprese di
consulenza automobilistica, le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264;e) sportello, lo «sportello telematico dell'automobilista» presso il quale
è possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.
Art. 2. Istituzione
e attivazione dello sportello
1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia,
contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà
relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio
di proprietà.
2. Lo sportello può essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione
dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento
contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione
di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone
fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito
logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono
altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo
richiesto per ogni servizio reso (1).
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(1) Con D.M. 21 febbraio 2001 (G.U. 19 marzo
2001, n. 65) sono state definite le caratteristiche del logo distintivo dello
sportello telematico dell'automobilista.
Art. 3. Sicurezza
e funzionamento dello sportello ![]()
1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano
ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione
alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello sportello, la
conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle
etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione
dello sportello, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in
appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero e dall'A.C.I.
2. Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'A.C.I.,
che gestiscono il P.R.A., si accertano del corretto funzionamento degli sportelli
e della osservanza delle modalità indicate al comma 1.
Art. 4. Procedure
di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione. ![]()
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono
chiedere di svolgere, limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal Ministero:
a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio della
carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 2;
b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione
di cui all'articolo 94, comma 2;
c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione;
d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo 101, comma
2;
e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione
di targa di cui all'articolo 102, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo n.
285 del 1992.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il collegamento con il
C.E.D. del Ministero, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema
informativo dell'A.C.I., dopo aver verificato che:a) il richiedente sia abilitato
all'uso della procedura di collegamento telematico fra le imprese di consulenza
automobilistica e il C.E.D. del Ministero, denominata «prenotamotorizzazione»,
con un collegamento privo di concentratori intermedi;b) le apparecchiature descritte
nella richiesta abbiano i requisiti minimi fissati dal Ministero.
3. Con il consenso al collegamento è assegnato all'impresa, mediante l'utilizzo
di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe, di carte di circolazione
e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile
del richiedente.
4. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui
al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza
e la conformità della domanda e della documentazione presentate in conformità
alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti
dal richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo
dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere
le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste
non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli
importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
5. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verificata la congruenza dei dati
ricevuti con quelli presenti in archivio, direttamente o per il tramite del
collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. consente la stampa del documento
richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione
o di reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto assegnato allo sportello.
Art. 5. Accertamento
di conformità e archiviazione. ![]()
1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede, utilizzando
le apposite procedure informatiche, direttamente o per il tramite del collegamento
al sistema informativo dell'A.C.I., al Centro elaborazione dati del Ministero,
che provvede ad inviarne copia all'ufficio provinciale della motorizzazione
competente per territorio, di stampare l'elenco dei documenti emessi dal medesimo
sportello.
2. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo,
l'elenco dei documenti emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presentate
dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la
fotocopia del documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti
degli importi dovuti, è consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione,
il quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata
la regolarità delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle
e ad archiviarle.
3. Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello quando
l'elenco in cui esso compare e la richiesta dell'utente, corredata dalla relativa
documentazione, siano stati consegnati all'ufficio provinciale della motorizzazione
nel termine di cui al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite
dal Ministero.
Art. 6. Irregolare rilascio
dei documenti. ![]()
1. In caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione
cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta
e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo
successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione
o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della
motorizzazione, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone
il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione, all'infruttuoso spirare del termine
di cui al comma 1, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione
del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione
non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità
del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti
provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti
e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso
per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta,
per un periodo superiore a tre mesi.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione
dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati
per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere
operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli sportelli
telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono
il P.R.A. nonché agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.
Art. 7. Procedure
di competenza del pubblico registro automobilistico. ![]()
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono
chiedere di svolgere:a) le operazioni relative al rilascio del certificato di
proprietà di cui all'articolo 93, comma 5, con le connesse annotazioni dell'usufrutto,
della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato
dominio;b) le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli
altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprietà di cui all'articolo 94, comma 1;c) le operazioni relative alla cessazione
della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione,
relative alla definitiva esportazione all'estero di cui all'articolo 103, comma
1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;d) le operazioni relative alla cancellazione
dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati
a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni.
2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. consente
il collegamento con il sistema informativo dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione
di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di proprietà
sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di un mese.
In caso di collegamento diretto è, altresì, verificata la conformità delle linee
e delle apparecchiature ai requisiti minimi fissati dall'A.C.I.
3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle operazioni di
cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la
completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate
alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti
al P.R.A., direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero,
utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni
necessarie al sistema informativo dell'A.C.I. Le richieste non corredate dall'attestazione
dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale
versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
4. Le richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A. sono presentate
agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale. Ad ogni richiesta inviata
telematicamente dagli sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento
al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I.
attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che vale ad individuare,
cronologicamente, l'ordine di presentazione delle richieste medesime.
5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati della
richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti
in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando,
conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato di proprietà presso
lo sportello.
6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite procedure informatiche,
lo sportello, direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del
Ministero, è tenuto ad effettuare al sistema informativo dell'A.C.I. la richiesta
della stampa dell'elenco riepilogativo delle formalità trasmesse.
7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo,
l'elenco di cui al comma 6, unitamente alle note di formalità ed alla relativa
documentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti
e la fotocopia del documento di identità del richiedente sono consegnati al
competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il quale
provvede all'espletamento dei controlli di propria competenza e, verificata
la regolarità della documentazione, provvede alla relativa archiviazione.
Art. 8. Inidoneità
o irregolarità della documentazione ![]()
1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli
importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A.,
sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi
sulla banca dati P.R.A. e ne dà comunicazione allo sportello richiedente.
2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione di competenza
del P.R.A., lo sportello è tenuto a provvedere al ritiro del certificato di
proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed a restituirlo al competente
ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo
successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta
potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale
integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti
presso gli uffici provinciali della motorizzazione.
Art. 9. Irregolare rilascio
dei documenti ![]()
1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., trascorso infruttuosamente
il termine di cui all'articolo 7, comma 7, sospende l'operatività dello sportello
fino alla restituzione del documento irregolare e, ove la restituzione non avvenga
entro il terzo giorno lavorativo successivo all'accertata irregolarità del documento,
segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti
di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento stesso.
2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i soggetti di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, nonché presso
le delegazioni A.C.I., è disposta dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che
gestisce il P.R.A., per la durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, venga accertata la prima violazione e per la durata
massima di tre mesi, in caso di accertamento della seconda violazione.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione
dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati
per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere
operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli sportelli
istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione nel senso che l'ufficio
provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., comunica l'irregolarità al
competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale adotta i provvedimenti
conseguenti, ivi inclusa la sospensione delle attività di sportello fino al
ripristino delle necessarie condizioni di operatività.
Art.10. Norme transitorie e
finali ![]()
1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2, sono attivati dall'ufficio
provinciale della motorizzazione e dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che
gestisce il P.R.A., secondo le direttive emanate dal Ministero e dall'A.C.I.,
in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea
di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.
2. Le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonché ogni altra
misura necessaria al funzionamento dello sportello, sono definite dal Ministero
e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del
sistema, entro sei mesi dalla stessa data.
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Decreti e Circolari ministeriali di attuazione
Circ. Min. trasporti 7 dicembre 2000, n. B81/2000/MOT - Sportello telematico dell'automobilista(Vedi anche la lettera circolare 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001)
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000 è stato pubblicato il D.P.R 19 settembre 2000, n. 358, recante la disciplina dello "Sportello telematico dell'automobilista", che entrerà in vigore il 21 dicembre p.v.
Pertanto, nello sciogliere la riserva rappresentata in seno alla circolare n. B78 del 27 novembre 2000, si comunica che a partire dalla predetta data saranno rese operative le procedure "PR16" e "PR67" e, conseguentemente, sarà attivata, presso gli Studi di consulenza abilitati, la stampa dei tagliandi relativi ai trasferimenti di proprietà ed ai trasferimenti di residenza delle persone giuridiche.
Si prega di assicurare la massima diffusione della presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.
La presente circolare viene trasmessa agli Uffici provinciali della motorizzazione esclusivamente a mezzo "file avvisi".
D.M. 21 febbraio 2001 - Definizione delle caratteristiche del logo distintivo dello sportello telematico dell'automobilista. (Gazz. Uff. 19 marzo 2001, n. 65).IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2000, con il quale, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, è stato istituito lo «sportello telematico dell'automobilista», allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che lo «sportello telematico dell'automobilista» può essere attivato presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A., presso le delegazioni dell'A.C.I. e le imprese di consulenza automobilistica;
Visto l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il quale prescrive che ogni «sportello telematico» esponga, all'esterno dei locali dove ha sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento;
Rilevata, pertanto, la necessità di definire le caratteristiche dell'insegna distintiva dello «sportello telematico dell'automobilista», sulla base di criteri tesi ad agevolare l'accesso al servizio da parte dell'utenza interessata ed a contraddistinguere inequivocabilmente gli operatori autorizzati allo svolgimento del servizio stesso;
Decreta:
1. 1. Ciascun soggetto presso il quale è attivato lo «sportello telematico dell'automobilista» è tenuto ad esporre, in posizione ben visibile ai fini della immediata identificazione, un logo conforme al modello di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Le dimensioni minime del logo sono le seguenti:
a) altezza: mm 200;
b) larghezza: mm 300.
2. Il logo di cui all'art. 1, non può essere esposto prima del 21 giugno 2001, data di entrata in funzionamento a regime dello «sportello telematico dell'automobilista», ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
Circ. Min. infr. trasporti 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT - "Sportello telematico dell'automobilista". Istruzioni applicative
(V. pure circolare Min. infr. trasporti 7 dicembre 2000, n. B81/2000/MOT, lettera circolare Min. infr. trasporti 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001 e circolare Min. infr. trasporti 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002.
È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante norme sull'istituzione e la disciplina dello "Sportello telematico dell'automobilista", il quale persegue lo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà ed ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.
A tale riguardo, si fa presente che l'attivazione dello "Sportello telematico" è subordinata allo svolgimento di alcuni adempimenti propedeutici, sia da parte delle Agenzie sia degli Uffici provinciali, che qui di seguito si illustrano e che si invita, sin d'ora, ad avviare nelle more della entrata in vigore del predetto Regolamento.
L'Agenzia che intende attivare uno "Sportello telematico" deve produrre istanza in bollo all'Ufficio provinciale della Motorizzazione competente per territorio, secondo il modello allegato (allegato 1).
Ricevuta l'istanza, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione deve controllare che l'Agenzia:
1. sia già abilitata alla procedura "Prenotamotorizzazione" e l'abbia effettivamente utilizzata per almeno tre mesi (tale circostanza è verificabile attraverso la consultazione dei dati contenuti nell'allegato 4, nel quale sono ricomprese unicamente le Agenzie abilitate che utilizzano effettivamente la procedura "Prenotamotorizzazione");
2. usufruisca di un collegamento senza concentratori intermedi (riconoscibili perché, nel caso di Agenzie che usano un concentratore intermedio, il codice "Prenotamotorizzazione" è assegnato ad un consorzio e non alla singola Agenzia);
3. sia dotata di una stampante rispondente alle specifiche indicate nell'allegato 2 (nella fase di accettazione dell'istanza è sufficiente verificare che il possesso di tale requisito sia stato dichiarato nell'istanza stessa).
Con riguardo al precedente punto 2, si precisa che i consorzi non possono essere abilitati al collegamento in sportello telematico poiché, ai sensi della legge n. 264 del 1991, è inibito l'esercizio consorziato dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Pertanto, nel caso in cui una Agenzia associata ad un consorzio volesse attivare presso di sé uno "Sportello telematico", essa deve prima ottenere il collegamento "Prenotamotorizzazione" e svolgerlo effettivamente per almeno tre mesi. Analogamente dovrà procedere ogni altra Agenzia che, non fruendo della procedura "Prenotamotorizzazione, intenda avvalersi del collegamento in sportello telematico.
Eseguite le descritte verifiche, l'Ufficio provinciale inserisce il codice "S" nel campo "abilitazione allo sportello telematico" della maschera "UTAG" con le modalità indicate nell'allegato "Manuale Utente uso ufficio" (allegato 3). In base alla suddetta operazione, il CED provvede, entro una settimana, a configurare ed a rendere operativa l'Agenzia.
Ai fini del collegamento in esame, non debbono essere considerati i codici assegnati dagli Uffici provinciali per il normale accesso da parte delle Agenzie agli sportelli della Motorizzazione, poiché questi non consentono una individuazione univoca, ben potendo ciascuna Agenzia essere identificata per il tramite di una pluralità di codici, tanti quanti sono gli Uffici della Motorizzazione presso cui opera.
Ai fini che qui interessano, invece, deve essere utilizzato unicamente il codice di accesso alla procedura "Prenotamotorizzazione" che viene abbinato, usando la maschera "UTAG", al "codice agenzia" rilasciato dall'Ufficio competente per territorio.
Si tenga presente, infatti, che ogni Agenzia collegata in sportello telematico può emettere unicamente documenti relativi ad operazioni da svolgere nell'ambito del territorio provinciale entro il quale la stessa ha sede. Conseguentemente, se l'Agenzia avesse necessità di operare nell'ambito di un'altra provincia, non potrà che utilizzare la procedura "Prenotamotorizzazione" con il relativo codice di accesso, ovvero recarsi direttamente presso l'Ufficio della Motorizzazione competente per territorio.
La procedura di attivazione finora descritta è propedeutica allo svolgimento delle seguenti operazioni:
a) quelle relative all'immatricolazione dei veicoli ed al connesso rilascio della carta di circolazione (art. 93, comma 2, del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
b) quelle relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione (art. 94, comma 2, del codice della strada);
c) quelle relative alla richiesta di reimmatricolazione;
d) quelle relative alla consegna delle targhe (art. 101, comma 2, del codice della strada);
e) quelle relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe (art. 102, commi 2, 4 e 5, del codice della strada).
Tuttavia, in questa prima fase saranno possibili solo le operazioni relative all'aggiornamento delle carte di circolazione di cui al precedente punto b), con esclusione degli aggiornamenti relativi ai trasferimenti della residenza delle persone fisiche, così come previsto dall'adottando Regolamento.
Ciò in quanto le operazioni per cui lo sportello telematico deve emettere il tagliando hanno minore impatto dal punto di vista organizzativo di quelle per cui bisogna emettere carta di circolazione e targhe. Per queste ultime, infatti, sarà necessario attivare una procedura di assegnazione "lotti", sui cui dettagli operativi si fa riserva di trasmettere apposite istruzioni.
L'attivazione della stampa dei soli tagliandi consente al CED di valutare l'impatto della stampa on-line di documenti trasmessi contemporaneamente a circa 4000 sportelli, di simulare l'analogo impatto per la stampa delle carte di circolazione e conseguentemente prevedere eventuali implementazioni software e hardware. Lo scopo è quello di far partire un sistema affidabile a livello degli standard di "Prenotamotorizzazione" e "Revisioni", graduando in successione il tipo di operazioni effettuabili, in considerazione del grado di complessità, in modo da garantire il mantenimento degli attuali livelli di servizio.
L'Ufficio provinciale, contestualmente all'effettuazione della transazione con la maschera "UTAG", consegna a ciascuna Agenzia richiedente una copia del "Manuale Utente ad uso agenzie" ed un numero di tagliandi pari al fabbisogno mensile.
Per il primo rilascio si fa riferimento ai dati riportati nella tabella allegata (allegato 4) nella quale, in corrispondenza di ciascuna Agenzia, viene indicato il numero delle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 18 settembre ed il 7 novembre 2000. Poiché a causa di difficoltà informatiche non è stato possibile acquisire la certezza di aver escluso del tutto i codici identificativi dei consorzi, ove nell'elenco compaiano detti codici non dovrà tenersene conto.
In ogni caso, non dovrà essere inizialmente assegnato un numero di tagliandi inferiore a 60.
Ciascun Ufficio, inoltre, deve redigere un verbale di avvenuta consegna dei tagliandi e darne copia all'Agenzia interessata. In detto verbale debbono essere succintamente indicati la data dell'avvenuta consegna, il numero di tagliandi consegnati e le generalità della persona che li ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile dovrà sottoscrivere il verbale unitamente alla persona che ha ricevuto la consegna ed apporre il timbro dell'Ufficio.
La presa in carico e l'utilizzo dei tagliandi autoadesivi debbono essere annotati, così come previsto dall'adottando Regolamento, in appositi registri cartacei, rilegati e recanti pagine numerate; il numero complessivo delle pagine deve essere annotato a cura dell'Ufficio provinciale, apponendo sull'ultimo foglio la seguente dicitura: "Il presente registro dell'Agenzia ............... consta di numero .......... pagine ed è riferito all'anno ..........", seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell'Ufficio.
Nel predetto registro deve essere indicata, come da fac-simile allegato (allegato 5), la data di ritiro dei tagliandi e il numero dei tagliandi ritirati, nonché la data e il numero dei tagliandi utilizzati ogni giorno, distinguendo i tagliandi correttamente utilizzati da quelli scartati per errori di stampa o qualunque altra causa.
La contabilizzazione progressiva dei tagliandi utilizzati e scartati deve essere impostata in senso decrescente, in modo da riportare a zero i tagliandi assegnati per ciascun lotto, secondo l'allegata esemplificazione (allegato 6).
I tagliandi relativi a ciascun lotto dovranno essere archiviati separatamente.
I tagliandi non utilizzati debbono essere distrutti a cura dell'Agenzia non prima di un anno, decorrente dalla data di esaurimento del lotto di cui i tagliandi fanno parte.
L'adottando Regolamento prevede che, per ogni singola operazione richiesta, ciascuna Agenzia collegata in sportello telematico è tenuta preliminarmente:
1. ad accertare l'identità del richiedente;
2. a verificare l'idoneità, la completezza e la conformità, in base alle vigenti disposizioni, della domanda e della documentazione presentata, nonché l'esattezza dei versamenti relativi alle imposte ed ai diritti dovuti per l'operazione richiesta.
Espletate le predette verifiche l'Agenzia, per collegarsi con il CED della Motorizzazione, deve utilizzare la maschera "PR16" secondo le modalità illustrate nel "Manuale Utente ad uso agenzie" (allegato 7), e inserire il codice "ST" nel campo "codice acquisizione".
Al termine dell'operazione di inserimento, il CED aggiorna la base dati dell'Archivio nazionale veicoli e stampa, presso l'Agenzia, il tagliando contenente la variazione apportata.
Il suddetto tagliando deve essere apposto sulla relativa carta di circolazione.
Entro le ore 20.00 di ogni giornata lavorativa, l'Agenzia è tenuta a stampare, utilizzando la transazione "PRSU", l'elenco dei documenti emessi nel corso della giornata.
Tale elenco, unitamente alle domande presentate sul modello meccanografico "TT 2119" corredate dalle relative documentazioni ed attestazioni di versamento, deve essere presentato all'Ufficio provinciale della Motorizzazione entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo.
L'Ufficio, dopo aver confrontato che l'elenco presentato dall'Agenzia corrisponda all'analogo tabulato trasmesso dal CED, esamina la documentazione e ne verifica la regolarità.
In caso di accertata irregolarità, l'Ufficio provinciale respinge la domanda e cancella il documento emesso dall'archivio elettronico. Analogamente procede quando il modello meccanografico "TT 2119" e la relativa documentazione non fossero presentati entro l'orario prescritto.
I documenti irregolarmente emessi devono essere restituiti, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno successivo, all'Ufficio provinciale che provvede a distruggerli con le consuete modalità.
All'infruttuoso spirare dell'ora prescritta per la consegna della documentazione, l'Ufficio provinciale sospende l'operatività dello "Sportello telematico" fino alla restituzione del documento irregolare digitando il codice "N" nel campo "abilitazione sportello telematico" della maschera "UTAG".
L'adottando Regolamento prevede, inoltre, che il collegamento telematico non può essere sospeso, per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello stesso cessa di essere operativo.
Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni successivi all'accertata irregolarità della documentazione, l'Ufficio segnala l'accaduto all'Amministrazione provinciale per l'eventuale adozione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 264 del 1991, dei provvedimenti di competenza, nonché agli organi di polizia per il ritiro dei documenti irregolarmente emessi.
Per l'attivazione dello sportello telematico presso gli Uffici provinciali del Pubblico Registro Automobilistico saranno impartite apposite istruzioni con circolare successiva.
Sarà cura di questa Unità di gestione, non appena verrà pubblicato il Regolamento, comunicare con file-avvisi la data a partire dalla quale le procedure "PR16" e "PR67" saranno rese operative per la stampa on-line dei documenti.
Allegato 1
Schema di domanda per l'attivazione del collegamento in sportello telematico
| All'Ufficio provinciale della | |
| Motorizzazione civile di | |
| Il/la sottoscritto/a | nato/a a |
| il | e residente a [1] | , |
| in qualità di [2] | dello Studio di consulenza |
| denominato [3] |
| con sede in [4] | , |
| autorizzato all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai |
| sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche, dalla Provincia di |
| con provvedimento n. | del | ed al quale è stato assegnato |
| il "codice agenzia" n. | nonché il "codice utente prenotamotorizzazione" |
| di seguito indicato, chiede, in nome e per conto del medesimo Studio di consulenza, l'attivazione del collegamento in "sportello telematico". |
| A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle false dichiarazioni (art. 26, legge n. 15 del 1968 e art. 11, D.P.R. n. 403 del 1998), dichiara che la suindicata impresa/società di consulenza: |
| - è abilitata all'uso della procedura "Prenotamotorizzazione" dal | con il |
| seguente codice identificativo | ; |
| - dispone di una stampante rispondente alle specifiche riportate nell'allegato 2 della circolare n. B78 del 27 novembre 2000 U. di G. MOT. |
| (Data) |
| Firma del richiedente [5] | |
| __________ |
| [1] Indicare per esteso l'indirizzo di residenza. |
| [2] Indicare la qualità o la carica in base alla quale il richiedente agisce in nome e per conto dell'impresa o della società di consulenza. |
| [3] Indicare per esteso la denominazione dello Studio di consulenza e la ragione sociale dell'impresa o della società titolare. |
| [4] Indicare per esteso l'indirizzo della sede dello Studio di consulenza. |
| [5] La firma deve essere autenticata. In mancanza, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del richiedente. |
Allegato 2 (omissis).
Allegato 3 (omissis)
Allegato 4 (omissis)
Allegato 5
Registrazione contabile dei tagliandi relativi alle operazioni di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi (art. 94, comma 2, del codice della strada)
Pagina n. 1
| Data di presa in consegna del lotto | Numero tagliandi presi in consegna | Numero tagliandi da utilizzare | Data di utilizzazione | Numero tagliandi emessi | Numero tagliandi scartati | Totale tagliandi utilizzati |
Allegato 6
Registrazione contabile dei tagliandi relativi alle operazioni di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi (art. 94, comma 2, del codice della strada)
Pagina n. 1
| Data di presa in consegna del lotto | Numero tagliandi presi in consegna | Numero tagliandi da utilizzare | Data di utilizzazione | Numero tagliandi emessi | Numero tagliandi scartati | Totale tagliandi utilizzati |
| 02/01/2001 | 1000 | 1000 | 04/01/2001 | 20 | 1 | 21 |
| 979 | 08/01/2001 | 20 | 0 | 20 | ||
| 959 | 12/01/2001 | 10 | 2 | 12 | ||
| 947 | ... | ... | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 0 | 07/02/2001 | |||||
| 01/02/2001 | 1000 | 1000 | 08/02/2001 | 15 | 0 | 15 |
| 985 | 15/02/2001 | 23 | 2 | 25 | ||
| 960 | 16/02/2001 | 8 | 4 | 12 | ||
| 948 | ... | ... | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 0 | 02/03/2001 | |||||
Allegato 7 (omissis)
Circ. Min. trasporti 7 dicembre 2000, n. B81/2000/MOT - Sportello telematico dell'automobilista
(Vedi anche la lettera circolare 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001)Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000 è stato pubblicato il D.P.R 19 settembre 2000, n. 358, recante la disciplina dello "Sportello telematico dell'automobilista", che entrerà in vigore il 21 dicembre p.v.
Pertanto, nello sciogliere la riserva rappresentata in seno alla circolare n. B78 del 27 novembre 2000, si comunica che a partire dalla predetta data saranno rese operative le procedure "PR16" e "PR67" e, conseguentemente, sarà attivata, presso gli Studi di consulenza abilitati, la stampa dei tagliandi relativi ai trasferimenti di proprietà ed ai trasferimenti di residenza delle persone giuridiche.
Si prega di assicurare la massima diffusione della presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.
La presente circolare viene trasmessa agli Uffici provinciali della motorizzazione esclusivamente a mezzo "file avvisi".
Lett.Circ. Min. infr. trasporti 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001 - Attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e), del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Rilascio di carte di circolazione e di targhe in Agenzia.
(V. pure la circolare Min. infr. trasporti 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002)
Avvertenza
Si ripropone il testo della circolare n. 968/C4/2001 del 30 marzo 2001, evidenziando in grassetto le modifiche ed integrazioni apportate.
Com'è noto, con la circolare n. B78/2000/MOT del 27 novembre 2000 e la circolare n. B81/2000/MOT del 7 dicembre 2000 sono state diramate le prime disposizioni applicative del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, di seguito denominato Regolamento, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà ed alla reimmatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli.
In particolare con le predette circolari, non avendo ancora l'A.C.I. attivato le procedure necessarie per l'esecuzione delle operazioni di propria competenza per il tramite dell'unico collegamento (art. 2, comma 3, del Regolamento) con il CED della Motorizzazione, sono state chiarite le modalità tecniche ed organizzative per l'utilizzazione del già esistente collegamento(sinora utilizzato per la procedura "Prenotamotorizzazione") per l'effettuazione delle operazioni di aggiornamento della carta di circolazione previste dall'art. 4, comma 1, lett. b), del Regolamento, con esclusione degli aggiornamenti relativi ai trasferimenti della residenza delle persone fisiche.
Ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire le istruzioni necessarie per l'effettuazione delle operazioni di cui alle lett. a), c), d) ed e) del citato art. 4, comma 1, del Regolamento, nonché ogni altro chiarimento utile al fine della piena attuazione, per quanto di competenza di questa amministrazione, delle norme contenute nel Regolamento stesso.
1. Consegna della modulistica e delle targhe.
Gli Uffici provinciali della Motorizzazione provvedono a consegnare a ciascuno studio di consulenza automobilistica (di seguito denominato, per brevità, Agenzia) collegato in sportello telematico una copia del "Manuale utente ad uso Agenzie" (Allegato 1) e un numero di targhe e di carte di circolazione pari al fabbisogno mensile.
Per la prima consegna può farsi riferimento ai dati riportati nella tabella già trasmessa, in allegato 4, con la circolare n. B78/2000/MOT del 27 novembre 2000 nella quale, in corrispondenza di ciascuna Agenzia, è stato indicato il numero delle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 18 settembre ed il 7 novembre 2000.
In ogni caso, deve essere inizialmente assegnato:
- un numero non inferiore a 40 targhe per autoveicoli di formato "A";
- un numero non inferiore a 5 targhe per autoveicoli di formato "B";
- un numero non inferiore a 15 targhe per motoveicoli;
- un numero non inferiore a 60 carte di circolazione.
Prima di procedere alla assegnazione delle targhe, gli Uffici provinciali devono richiamare la maschera "ALSA" e procedere con le modalità indicate nel "Manuale utente uso ufficio" (Allegato 2).
Ciascun Ufficio provinciale, inoltre, deve redigere un verbale di avvenuta consegna delle targhe e delle carte di circolazione e darne copia all'Agenzia interessata. In detto verbale debbono essere succintamente indicati la data dell'avvenuta consegna, la quantità delle targhe e delle carte di circolazione consegnati con l'indicazione dei relativi lotti, nonché le generalità di chi li ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile deve sottoscrivere il verbale unitamente alla persona che ha ricevuto la consegna ed apporre il timbro dell'ufficio.
In caso di consegna contestuale di targhe, di carte di circolazione e di tagliandi, può essere redatto un unico verbale.
Infine, si rammenta quanto chiarito con file avvisi prot. n. 328/M305 dell'8 maggio 2001:
«... (omissis) ... le targhe suddette devono essere consegnate senza pretesa di corrispettivo economico in quanto il pagamento delle stesse viene effettuato attraverso i singoli versamenti degli utenti, in occasione della immatricolazione dei veicoli. Gli studi di consulenza sono tenuti a corrispondere il costo delle targhe, ivi compresa la maggiorazione, solo in caso di furto o smarrimento delle targhe che risultano loro consegnate. Il pagamento deve avvenire previo versamento su conto corrente postale che, solo in questo caso, deve essere cumulativo».
2. Presa in carico e gestione delle carte di circolazione e delle targhe.
La presa in carico e l'utilizzo delle targhe e delle carte di circolazione devono essere annotati in appositi registri cartacei, di cui uno riservato alla contabilizzazione delle targhe per autoveicoli di formato "A", uno per la contabilizzazione delle targhe per autoveicoli di formato "B", uno per la contabilizzazione delle targhe per motoveicoli ed uno per la contabilizzazione delle carte di circolazione.
I predetti registri debbono essere rilegati e recare pagine numerate; il numero complessivo delle pagine deve essere annotato a cura dell'Ufficio provinciale, apponendo sull'ultimo foglio la seguente dicitura: "Il presente registro dell'Agenzia ............... consta di numero ............... pagine ed è riferito all'anno ...............", seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell'ufficio.
Nei medesimi registri (gli allegati 3 e 4 riproducono il fac-simile di una pagina) devono essere riportati i seguenti dati:
- la data di ritiro delle targhe e delle carte di circolazione;
- la quantità delle targhe e delle carte di circolazione prese in carico;
- i lotti presi in carico;
- la data, la quantità e le porzioni di lotti delle targhe utilizzate ogni giorno, con l'indicazione della quantità di carte di circolazione correttamente utilizzate e di quelle scartate per errori di stampa o qualunque altra causa.
La contabilizzazione progressiva delle targhe e delle carte di circolazione utilizzate e scartate deve essere impostata in senso decrescente, in modo da riportare a quantità zero le targhe e le carte di circolazione assegnate per ciascun lotto, secondo l'allegata esemplificazione (Allegati 5 e 6).
Entro il 31 dicembre di ogni anno, le carte di circolazione scartate debbono essere riconsegnate al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione, che provvede poi alla distruzione secondo le vigenti disposizioni.
Dell'avvenuta riconsegna delle carte di circolazione destinate alla distruzione, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione redige apposito verbale, in duplice copia, nella quale debbono essere riportati la data dell'avvenuta riconsegna, la quantità delle carte di circolazione riconsegnate con l'indicazione dei relativi lotti e le generalità di chi ha materialmente provveduto alla riconsegna. Il funzionario responsabile deve sottoscrivere il verbale unitamente alla persona che ha effettuato la riconsegna ed apporre il timbro dell'ufficio.
Ciascuna Agenzia avrà cura di allegare copia del predetto verbale al registro destinato alla contabilizzazione delle carte di circolazione.
Particolare attenzione dovrà porre l'Agenzia per la custodia del materiale assegnato, adottando ogni misura di sicurezza che riterrà necessaria per assicurare, assumendosene ogni responsabilità, la conservazione delle targhe, delle carte di circolazione e delle etichette autoadesive, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento.
3. Modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), c), d) ed e), del regolamento.
Ciascuna Agenzia collegata è tenuta, prima di procedere al rilascio della documentazione richiesta dall'utente:
- ad accertare l'identità del richiedente;
- a verificare l'idoneità, la completezza e la conformità, in base alle vigenti disposizioni, della domanda e della documentazione presentata, nonché l'esattezza dei versamenti relativi alle imposte ed ai diritti dovuti per l'operazione richiesta.
Espletate le predette verifiche, l'Agenzia si collega con il CED della Motorizzazione utilizzando la maschera "PR67", secondo le modalità illustrate nell'allegato "Manuale utente ad uso Agenzie", e inserendo il codice "ST" nel campo "codice acquisizione".
Il CED della Motorizzazione, verificata la congruenza dei dati inseriti con quelli presenti in archivio, aggiorna la base dati dell'Archivio nazionale veicoli, associa alla transazione la prima targa disponibile fra quelle assegnate all'Agenzia e consente la stampa immediata della relativa carta di circolazione.
Quest'ultima, unitamente alle corrispondenti targhe, viene immediatamente consegnata all'utente a cura dell'Agenzia, realizzandosi in tal modo la prevista contestualità fra la richiesta dell'utente ed il rilascio della documentazione.
Per quanto concerne la stampa (transazione "PRSU") dell'elenco dei documenti emessi nel corso della giornata, le modalità e i tempi di consegna delle documentazioni all'Ufficio provinciale della Motorizzazione, nonché l'eventuale applicazione da parte di quest'ultimo delle sanzioni previste dal Regolamento, si rinvia a quanto già illustrato con circolare n. B78/2000/MOT del 27 novembre 2000.
4. Attivazione delle procedure.
La procedura "ALSA" sarà disponibile a partire dal 24 aprile 2001. La procedura "PR67" sarà disponibile a partire dal 9 maggio 2001.
Da quest'ultima data, le Agenzie, ottenuto l'assenso al collegamento, potranno emettere tutti i documenti di competenza di questa amministrazione, previsti dal Regolamento, con le modalità descritte nelle circolari sin qui emanate.
Il tempo intercorrente fra l'emanazione della presente circolare e l'attuazione delle procedure potrà essere utilmente impiegato, dalle Agenzie interessate, per il disbrigo delle necessarie attività propedeutiche: ritiro dei lotti di carte di circolazione e di targhe, predisposizione dei registri, rimodulazione delle prassi organizzative interne.
Come ampiamente previsto, la piattaforma telematica ed organizzativa, da tempo sperimentata con la procedura "Prenotamotorizzazione", ha assicurato una partenza assolutamente regolare della fase attivata il 21 dicembre scorso che, a distanza di oltre tre mesi, si mantiene stabile e non provoca alcun tipo di difficoltà alle oltre ottocento Agenzie già operative. Per questi motivi, si ritiene che lo stesso accadrà per la seconda e conclusiva fase descritta nella presente circolare.
Qualche difficoltà potrebbe sorgere dal 21 giugno prossimo, data di entrata a regime dello "sportello telematico dell'automobilista".
Proprio in vista di tale delicato appuntamento, i Direttori degli Uffici provinciali della Motorizzazione prenderanno immediati contatti con i Direttori degli Automobile Club provinciali che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del Regolamento; convocheranno, inoltre, i rappresentanti provinciali delle associazioni di categoria degli studi di consulenza per avviare un monitoraggio congiunto sull'attivazione degli sportelli telematici, volto ad evidenziare situazioni suscettibili di produrre turbative di mercato, ed a controllare la corretta utilizzazione ed esposizione del logo di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2001 (riportato in precedenza).
Eventuali situazioni non risolvibili a livello locale dovranno essere segnalate a questa sede che provvederà, caso per caso, a ricercare le soluzioni più opportune.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni:
- per l'effettuazione delle operazioni di competenza dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. (art. 7 del Regolamento) per il tramite del collegamento unico con il CED della Motorizzazione;
- per l'attivazione dello "sportello telematico dell'automobilista" presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione e presso gli Uffici provinciali del P.R.A.
6. Abrogazioni .
È abrogata la circolare n. 968/C4/2001 del 30 marzo 2001 i cui contenuti, unitamente alle evidenziate modifiche ed integrazioni, sono stati trasfusi nella presente.
Viceversa, sono fatti salvi tutti gli allegati già trasmessi con la predetta circolare n. 968/C4/2001 del 30 marzo 2001.
Allegato 1
Sportello telematico dell'automobilista (Fase II)
Manuale utente
Uso Agenzie
INTRODUZIONE
Le operazioni di SPORTELLO TELEMATlCO DELL'AUTOMOBILISTA FASE II (rilascio carta di circolazione) possono essere effettuate solo da agenzie che siano collegate ad un'utenza abilitata a tale scopo.
Per questa seconda fase vengono utilizzate le maschere PR67, PR12 e PR16 già utilizzate per prenotamotorizzazione. È fondamentale, pertanto, il codice da inserire nel campo "CODICE ACQUISIZIONE". Se si inserisce il codice "FD" la richiesta seguirà la procedura "Prenotamotorizzazione". Se si inserisce il codice "ST" la richiesta seguirà la procedura "Sportello telematico dell'automobilista".
La procedura informatica relativa all'esercizio dello sportello telematico dell'automobilista è pertanto gestita dalle seguenti maschere:
1. PR67. - Consente, oltre alle funzioni già in uso, la stampa della carta di circolazione per richiesta di immatricolazione e reimmatricolazione.
Sia in caso di immatricolazione che in caso di reimmatricolazione la targa verrà assegnata automaticamente.
Inoltre, la carta di circolazione per reimmatricolazione potrà essere rilasciata solo in caso di deterioramento della targa precedente.
*R67* (simbolo "cancelletto") ** PRENOTAZIONE CARTE DI CIRCOLAZIONE - MODELLO 6/7 **
Codice funzione |
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Codice acquisizione |
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Codice utente |
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Pratica |
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Codice prenotazione |
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Targa |
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Tipo Tg |
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Tipo domanda |
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Codice operazione |
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Causale aggiornamento/rinnovo |
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Ufficio operativo |
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Agenzia |
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Cognome |
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Nome |
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Denominazione |
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N. compr. |
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Data nascita |
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Stato nascita |
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Luogo nascita |
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Residenza |
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Indirizzo |
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Omologazione |
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Telaio |
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Cod. veicolo |
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Categoria/uso |
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Carrozzeria |
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Integrazione fab/tipo |
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Targa prec. |
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Stato targa prec. |
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Anno prima immatricolazione |
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Numero bolla |
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Data bolla |
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Luogo sdoganamento |
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2. PR12. - Consente, oltre alle funzioni già in uso, la stampa della carta di circolazione solo per richiesta di immatricolazione.
*R12* (simbolo "cancelletto") ** PRENOTAZIONE CARTE DI CIRCOLAZIONE - MODELLO 12 **
Codice funzione |
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Codice acquisizione |
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Codice utente |
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Pratica |
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Codice prenotazione |
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Targa |
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Autorizzazione/Licenza |
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Data Autorizzazione/Licenza |
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Comune concedente/iscrizione Albo od Elenco |
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Posti anteriori |
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Posti totali |
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Lunghezza |
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Larghezza |
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Sbalzo |
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Tara |
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Peso complessivo |
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Rapporto ponte |
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Peso rimorchiabile |
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Ralla |
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Numero assi |
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Interasse -1 |
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Interasse -2 |
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Interasse -3 |
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Solo per macchine agricole |
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Peso con zavorra |
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Peso rimorchiabile con zavorra |
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Marca operativa |
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Data marca operativa |
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3. PR16. - Consente, oltre alle funzioni già in uso, la stampa della carta di circolazione per richiesta di immatricolazione.
*R16* ** PRENOTAZIONE CARTE DI CIRCOLAZIONE - MODELLO 16 **
Codice funzione |
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Codice acquisizione |
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Codice utente |
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Pratica |
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Codice prenotazione |
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Progressivo comproprietario |
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Cognome |
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Nome |
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Denominazione |
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Data nascita |
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Stato nascita |
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Luogo nascita |
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Residenza |
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Indirizzo |
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Data scadenza leasing |
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4. PRSU. - Consente la gestione di tutte le pratiche movimentate (con emissione del documento) da un'utenza abilitata allo sportello telematico dell'automobilista, in un determinato periodo, per un Ufficio operativo.
*RSU* ** RIEPILOGO DOCUMENTI EMESSI DALLO SPORTELLO TELEMATICO **
Codice funzione |
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Codice utente |
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Ufficio operativo |
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Data inizio |
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Data fine |
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Tipo |
Targa |
Codice agenzia o |
Numero |
Cod. tagliando |
Stato |
Data |
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veicolo |
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causale domanda |
pratica |
o n. carta |
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emissione |
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Pag. |
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/ |
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4. - Maschera "*RSU"
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CAMPO |
DESCRIZIONE |
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CODICE FUNZIONE |
Costituito da due caratteri alfanumerici, può assumere i seguenti valori: |
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QQ (Visualizzazione carte emesse); |
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Q+ (Visualizzazione pagina successiva); |
|
Q- (Visualizzazione pagina precedente). |
CODICE UTENTE |
Costituito da 8 caratteri alfanumerici, contiene l'identificativo, univoco, dell'utenza. |
UFFICIO OPERATIVO |
Costituito da 2 caratteri alfanumerici, contiene l'Ufficio operativo. Per quanto riguarda Roma, può contenere R1 (Roma Salaria) o R2 (Roma Laurentina). |
DATA INIZIO |
Costituiti entrambi da 8 caratteri numerici, possono essere così utilizzati: |
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- digitando la sola data di inizio si visualizzano le pratiche evase nel giorno richiesto; |
DATA FINE |
- digitando entrambe le date si visualizzano le pratiche evase nel range indicato; |
|
- non digitando nessuna data, verranno visualizzate tutte le pratiche evase in giornata. |
PAG. |
Costituito da 3 caratteri numerici, contiene il numero di pagina che si sta visualizzando. |
5. - Nuove funzioni della maschera "*RSU"
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FUNZIONE |
CODICE |
DESCRIZIONE |
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VISUALIZZAZIONE CARTE DI CIRCOLAZIONE EMESSE |
Consente la visualizzazione di tutti i documenti (carte di circolazione), emessi ed annullati, da un'utenza per un determinato Ufficio operativo, in una data o in un periodo di tempo. Se non si avvalora il campo "PAG.", la visualizzazione inizia dalla prima pratica. Viceversa, verranno visualizzate le pratiche relative alla pagina richiesta. |
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I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione sono: |
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CODICE FUNZIONE; |
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CODICE UTENTE; |
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UFFICIO OPERATIVO. |
|
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Se la data inizio non viene digitata, il sistema prenderà in esame solo le pratiche movimentate nel giorno in cui si effettua l'operazione. |
VISUALIZZAZIONE PAGINA SUCCESSIVA |
Q+ |
Consente la visualizzazione della pagina successiva, se presente, a quella già visualizzata. È quindi necessario aver precedentemente effettuato una visualizzazione con codice funzione "QQ". |
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I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione sono: |
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CODICE FUNZIONE; |
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CODICE UTENTE; |
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UFFICIO OPERATIVO. |
VISUALIZZAZIONE PAGINA PRECEDENTE |
Q- |
Consente la visualizzazione della pagina precedente, se presente, a quella già visualizzata. È quindi necessario aver precedentemente effettuato una visualizzazione con codice funzione "QQ". |
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I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione sono: |
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CODICE FUNZIONE; |
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CODICE UTENTE; |
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UFFICIO OPERATIVO. |
È possibile visualizzare 12 pratiche per volta. Dopo aver visualizzato la prima pagina, è possibile scorrere, avanti e dietro, l'elenco delle pratiche movimentate, ammesso che ce ne siano altre. Digitando un numero di pagina nel campo "Pag.", si possono visualizzare i 12 documenti relativi a quella pagina.
Se la data inizio non viene digitata, vengono visualizzati i documenti movimentati nella giornata. Ogni utenza è abilitata alla visualizzazione delle proprie pratiche. La stampa dell'elenco dei documenti emessi nel corso della giornata si esegue visualizzando le pagine dell'elenco e stampandole col pulsante "Print Screen", disponibile su qualunque personal computer.
Tale elenco, da presentare all'Ufficio provinciale competente coincide con quello trasmesso dal sistema centrale allo stesso ufficio.
6. - Nuove funzioni della maschera PR67
6.1. - Stampa carta di circolazione per immatricolazione
La maschera consente la stampa ON-LINE della carta di circolazione da parte dell'utenza abilitata all'esercizio dello sportello telematico dell'automobilista. È necessario digitare "II" o "VR" nel campo codice funzione e "ST" nel campo codice acquisizione.
I campi obbligatori per questa funzione sono:
codice funzione "II" e codice acquisizione "ST";
codice funzione "VR" e codice acquisizione "ST";
ed i campi necessari per il completamento della domanda.
6.2. - Segnalazioni previste per la funzione di stampa
CARTA STAMPATA ED ANNULLATA - INSERIRE CON NUOVO NUMERO DI PRATICA
Motivo del messaggio: si è cercato di stampare una carta di circolazione già stampata e successivamente annullata.
Azioni da intraprendere: inserire la pratica con un nuovo numero di pratica.
UTENTE NON ABILITATO ALLO SPORTELLO TELEMATICO
Motivo del messaggio: l'utenza a cui è collegata l'agenzia che ha cercato di stampare la carta di circolazione non è abilitata allo sportello telematico.
Azioni da intraprendere: contattare l'Ufficio provinciale per l'abilitazione.
AGENZIA NON LEGATA ALL'UTENZA - CONTATTARE L'U.P. DI COMPETENZA
Motivo del messaggio: l'agenzia che ha cercato di stampare la carta di circolazione non è collegata ad un'utenza abilitata allo sportello telematico.
Azioni da intraprendere: contattare l'Ufficio provinciale di competenza per il collegamento.
6.3. - Stampa carta di circolazione per reimmatricolazione
La maschera PR67 consente la stampa ON-LINE (modalità sportello telematico) o in differita (modalità prenotamotorizzazione) di una carta di circolazione per reimmatricolazione.
Per la richiesta di stampa ON-LINE l'utenza deve essere abilitata all'esercizio dello sportello telematico dell'automobilista.
È necessario digitare "II" nel campo codice funzione e "ST" nel campo codice acquisizione per richiesta di stampa ON-LINE o "FD" per richiesta di stampa in differita.
I campi obbligatori per questa funzione sono:
codice funzione "II" e codice acquisizione "ST" o "FD";
e tutti i campi della maschera PR67 che devono coincidere con quelli già registrati nel S.I.M.C.T.C. relativi alla targa precedente. Inoltre la causale aggiornamento/rinnovo deve essere obbligatoriamente "10" (deterioramento). Gli eventuali dati degli altri modelli sono recuperati dal sistema e riportati nella stampa della carta di circolazione.
6.4. - Segnalazioni previste per la funzione di stampa per reimmatricolazione
CARTA STAMPATA ED ANNULLATA - INSERIRE CON NUOVO NUMERO DI PRATICA
Motivo del messaggio: si è cercato di stampare una carta di circolazione già stampata e successivamente annullata.
Azioni da intraprendere: inserire la pratica con un nuovo numero di pratica.
UTENTE NON ABILITATO ALLO SPORTELLO TELEMATICO
Motivo del messaggio: l'utenza a cui è collegata l'agenzia che ha cercato di stampare la carta di circolazione non è abilitata allo sportello telematico.
Azioni da intraprendere: contattare l'Ufficio provinciale per l'abilitazione.
AGENZIA NON LEGATA ALL'UTENZA - CONTATTARE L'U.P. DI COMPETENZA
Motivo del messaggio: l'agenzia che ha cercato di stampare la carta di circolazione non è collegata ad un'utenza abilitata allo sportello telematico.
Azioni da intraprendere: contattare l'Ufficio provinciale di competenza per il collegamento.
6.5. - Ripristino stampa
Consente la ristampa ON-LINE della carta di circolazione (già stampata dall'utenza) da parte dell'utenza abilitata all'esercizio dello sportello telematico.
È necessario digitare "RP" nel campo codice funzione.
I campi obbligatori per questa funzione sono:
codice funzione "RP";
codice utente;
numero pratica.
6.6. - Segnalazioni previste per la funzione di ripristino stampa
** OPERAZIONE NON POSSIBILE - PRATICA ANNULLATA
Motivo del messaggio: si è cercato di ristampare una carta già stampata e successivamente annullata.
Azioni da intraprendere: inserire la pratica con un nuovo numero.
LA RISTAMPA È POSSIBILE SOLO NEL GIORNO DEL RILASCIO
Motivo del messaggio: si è cercato di ristampare una carta di circolazione in data successiva al giorno del rilascio.
Azioni da intraprendere: nessuna.
7. - Nuove funzioni della maschera PR16
7.1. - Stampa
Consente, a partire dalla maschera *R16, la stampa ON-LINE della carta di circolazione (solo per immatricolazione) da parte dell'utenza abilitata all'esercizio dello sportello telematico. È necessario digitare "II" o "VR" nel campo codice funzione e "ST" nel campo codice acquisizione.
I campi obbligatori per questa funzione sono:
codice funzione "II" e codice acquisizione "ST";
codice funzione "VR" e codice acquisizione "ST";
ed i campi necessari per il completamento della domanda.
7.2. - Segnalazioni previste per la funzione di stampa
Le segnalazioni previste per la funzione di stampa, a partire dalla maschera *R16, sono le stesse di quelle previste a partire dalla maschera *PR67 per le medesime funzioni.
8 - Nuove funzioni della maschera PR12
8.1 - Stampa
Consente, a partire dalla maschera *R12, la stampa ON-LINE della carta di circolazione (solo per immatricolazione) da parte dell'utenza abilitata all'esercizio dello sportello telematico. È necessario digitare "II" o "VR" nel campo codice funzione e "ST" nel campo codice acquisizione.
I campi obbligatori per questa funzione sono:
codice funzione "II" e codice acquisizione "ST";
codice funzione "VR" e codice acquisizione "ST";
ed i campi necessari per il completamento della domanda.
8.2. - Segnalazioni previste per la funzione di stampa
Le segnalazioni previste per la funzione di stampa, a partire dalla maschera *R12, sono le stesse di quelle previste a partire dalla maschera *PR67 per le medesime funzioni.
Allegato 2
Manuale utente della procedura "Alsa"
Assegnazione alle utenze di sub lotti per lo "Sportello telematico dell'automobilista" ad uso degli Uffici provinciali
Versione 28 marzo 2001
1 - Scopo della transazione "ALSA"
La transazione "ALSA" consente la ripartizione di un lotto di targhe assegnato ad un Ufficio provinciale, in sub lotti destinati allo "Sportello telematico dell'automobilista".
A tal fine, gli Uffici provinciali dovranno destinare i lotti, attraverso la maschera "*LNZ", allo "Sportello telematico dell'automobilista", inserendo il codice "S" nel campo destinazione.
Gli Uffici provinciali potranno ripartire, tramite la maschera "*LSA", i lotti destinati allo "Sportello telematico dell'automobilista", tra le varie utenze abilitate che ne fanno richiesta.
2 - La maschera "*LSA"
Si fornisce l'elenco dei campi che costituiscono la maschera "*LSA", con una breve spiegazione sui contenuti e sui principali controlli logici e formali cui sono sottoposti.
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||
CODICE FUNZIONE |
Costituito da due caratteri alfabetici, contiene il codice funzione selezionato dall'utente. |
||
|
È un campo obbligatorio e può assumere i seguenti valori: |
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II |
Per l'assegnazione, all'utenza che ne fa richiesta, di un sub lotto di targhe destinate allo "Sportello telematico automobilista". |
|
|
AA |
Per selezionare e visualizzare il sub lotto assegnato all'utenza nell'ambito dello "Sportello telematico automobilista" e che s'intende annullare. |
|
|
OK |
Per confermare l'operazione d'annullamento del sub lotto visualizzato dalla precedente funzione "AA". |
|
|
VV |
Consente di visualizzare le informazioni relative ad un lotto da ripartire tra le utenze, oppure di visualizzare la ripartizione di un lotto tra le varie utenze, oppure per visualizzare i sub lotti assegnati ad una determinata utenza. |
|
|
SI |
Per consentire di visualizzare le successive posizioni estratte nel caso non sia sufficiente una sola videata. |
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|
KK |
Per calcolare gli estremi di un lotto, partendo dalla targa iniziale. |
|
|
KI |
Per calcolare gli estremi di un lotto, partendo dalla targa finale. |
|
|
AL |
Per richiamare a video la maschera "*LNZ". |
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|
||
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||
UFFICIO PROVINCIALE |
Costituito da due caratteri alfanumerici, contiene l'Ufficio provinciale che ha preso in carico il lotto, da destinare allo "Sportello telematico automobilista". |
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|
Per quanto concerne l'Ufficio provinciale di Roma, le sigle ammesse saranno "R1" e "R2", come da prassi consolidata. |
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|
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|
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ANNO DISTRIBUZIONE |
Costituito da quattro caratteri numerici, contiene l'anno d'assegnazione del lotto di targhe, da destinare allo "Sportello telematico automobilista". |
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|
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||
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|
||
TIPO VEICOLO |
Costituito da un carattere alfabetico, contiene il tipo veicolo cui il lotto da destinare allo "Sportello telematico automobilista", si riferisce. |
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|
È un campo obbligatorio per tutte le funzioni e può assumere i seguenti valori: |
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A |
(Autoveicoli) |
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|
M |
(Motoveicoli) |
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PROGRESSIVO LOTTO |
Costituito da tre caratteri numerici, contiene il progressivo del lotto da destinare allo "Sportello telematico automobilista". |
||
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||
|
|
||
TARGA INIZIO LOTTO |
Costituito da sette caratteri alfanumerici, contiene la targa d'inizio del lotto da destinare allo "Sportello telematico automobilista". |
||
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|
|
||
TARGA FINE LOTTO |
Costituito da sette caratteri alfanumerici, contiene la targa di fine del lotto da destinare allo "Sportello telematico automobilista". |
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|
||
|
|
||
TIPO VEICOLO DEL SUB LOTTO |
Costituito da un carattere alfabetico, contiene il tipo veicolo cui il sub lotto si riferisce. |
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|
È avvalorato automaticamente dal sistema in fase di visualizzazione. |
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||
|
|
||
PROGRESSIVO SUB LOTTO |
Costituito da tre caratteri numerici, contiene il progressivo del sub lotto da destinare allo "Sportello telematico automobilista". |
||
|
È avvalorato automaticamente dal sistema in fase di visualizzazione. |
||
|
|
||
|
|
||
UTENZA |
Costituito da otto caratteri alfanumerici, contiene il codice identificativo dell'utenza cui assegnare parte del lotto destinato allo "Sportello telematico automobilista". |
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||
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||
TARGA INIZIO SUB LOTTO |
Costituito da sette caratteri alfanumerici, contiene la targa d'inizio del sub lotto da assegnare all'utenza. |
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|
||
|
|
||
TARGA FINE SUB LOTTO |
Costituito da sette caratteri alfanumerici, contiene la targa di fine del sub lotto da assegnare all'utenza. |
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||
DATA DISTRIBUZIONE |
Costituito da otto caratteri numerici, contiene il giorno, il mese e l'anno in cui il sub lotto è stato distribuito all'utenza. |
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||
|
|
||
TOTALE ASSEGNATE |
Costituito da quattro caratteri numerici, contiene il numero di targhe che compone il sub lotto. |
||
|
È avvalorato automaticamente dal sistema in fase di visualizzazione. |
||
|
|
||
|
|
||
TOTALE UTILIZZATE |
Costituito da quattro caratteri numerici, contiene il numero di targhe del sub lotto utilizzate. |
||
|
È avvalorato automaticamente dal sistema in fase di visualizzazione. |
||
|
|
||
|
|
||
TARGA PER CALCOLO ESTREMI LOTTO |
Costituito da sette caratteri alfanumerici, contiene la targa d'inizio o fine lotto da cui procedere per il calcolo degli estremi. |
||
|
Tale campo deve essere avvalorato per le sole funzioni "KK" e "KI". |
||
|
|
||
|
|
||
TOTALE TARGHE PER CALCOLO ESTREMI |
Costituito da sette caratteri numerici, contiene il numero di targhe da considerare per ottenere gli estremi di un lotto. |
||
LOTTO |
Tale campo deve essere avvalorato per le sole funzioni "KK" e "KI". |
||
|
|
||
3 - Le funzioni della transazione "ALSA"
Le principali funzionalità della transazione ALSA sono:
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INSERIMENTO |
II |
Consente l'inserimento dei dati relativi ad un sub lotto da assegnare all'utenza che ne fa richiesta. |
|
|
|
Tale funzione è disponibile per il personale degli Uffici provinciali, che potrà operare soltanto sui lotti e gli utenti di propria competenza. |
|
|
|
I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione sono: |
|
|
|
CODICE FUNZIONE |
|
|
|
UFFICIO PROVINCIALE |
|
|
|
ANNO DISTRIBUZIONE |
|
|
|
TIPO VEICOLO |
|
|
|
PROGRESSIVO LOTTO |
|
|
|
TARGA INIZIO LOTTO |
|
|
|
TARGA FINE LOTTO |
|
|
|
CODICE UTENZA |
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|
TARGA INIZIO SUB LOTTO |
|
|
|
TARGA FINE SUB LOTTO |
|
|
|
DATA DISTRIBUZIONE |
|
|
|
|
|
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|
|
ANNULLAMENTO |
AA |
Consente di selezionare e visualizzare il sub lotto che s'intende annullare e che è stato già assegnato all'utenza, nell'ambito dello "Sportello telematico automobilista". |
|
|
|
Tale funzione è disponibile per il personale degli Uffici provinciali che potrà operare soltanto sui lotti e gli utenti di propria pertinenza. |
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|
|
I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: |
|
|
|
CODICE FUNZIONE |
|
|
|
UTENZA (il primo a disposizione) |
|
|
|
Tutti gli altri campi non devono essere digitati. |
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|
Si precisa che non possono essere annullati sub lotti le cui targhe siano state già utilizzate. |
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|
|
|
|
CONFERMA ANNULLAMENTO DEL SUB LOTTO |
OK |
Per confermare l'operazione d'annullamento del sub lotto visualizzato dalla precedente funzione "AA". |
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|
|
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|
|
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|
VISUALIZZAZIONE DATI DI UN LOTTO |
VV |
Consente di visualizzare i dati di un lotto, assegnato ad un Ufficio provinciale e destinato allo "Sportello telematico automobilista". |
|
|
|
I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: |
|
|
|
CODICE FUNZIONE |
|
|
|
TIPO VEICOLO |
|
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|
TARGA INIZIO LOTTO oppure TARGA FINE LOTTO |
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|
(Si precisa che i campi TARGA INIZIO LOTTO o TARGA FINE LOTTO, possono essere avvalorati con una qualsiasi delle targhe che compone il lotto selezionato). |
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|
|
Tutti gli altri campi non devono essere digitati. |
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|
Le informazioni visualizzate sono: |
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|
UFFICIO PROVINCIALE |
|
|
|
ANNO DISTRIBUZIONE |
|
|
|
TIPO VEICOLO |
|
|
|
PROGRESSIVO LOTTO |
|
|
|
TARGA INIZIO LOTTO |
|
|
|
TARGA FINE LOTTO |
|
|
|
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|
|
|
|
VISUALIZZAZIONE RIPARTIZIONE DI UN LOTTO TRA LE |
VV |
Consente di visualizzare i sub lotti in cui è stato suddiviso un lotto assegnato ad un Ufficio provinciale e destinato allo "Sportello telematico automobilista". |
|
VARIE UTENZE |
|
I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: |
|
|
|
CODICE FUNZIONE |
|
|
|
UFFICIO PROVINCIALE |
|
|
|
ANNO DISTRIBUZIONE |
|
|
|
TIPO VEICOLO |
|
|
|
PROGRESSIVO LOTTO |
|
|
|
Tutti gli altri campi non devono essere digitati. |
|
|
|
Per tutte le posizioni che soddisfano i parametri della ricerca, sono fornite le seguenti informazioni: |
|
|
|
TIPO VEICOLO DEL SUB LOTTO |
|
|
|
PROGRESSIVO SUB LOTTO |
|
|
|
CODICE UTENZA |
|
|
|
TARGA INIZIO SUB LOTTO |
|
|
|
TARGA FINE SUB LOTTO |
|
|
|
DATA DISTRIBUZIONE |
|
|
|
TOTALE TARGHE DEL SUB LOTTO ASSEGNATE |
|
|
|
TOTALE TARGHE DEL SUB LOTTO UTILIZZATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VISUALIZZAZIONE DEI SUB LOTTI |
VV |
Consente di visualizzare le informazioni relative a tutti i sub lotti assegnati ad un'utenza. |
|
ASSEGNATI AD |
|
I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: |
|
UN'UTENZA |
|
CODICE FUNZIONE |
|
|
|
UTENZA (il primo a disposizione) |
|
|
|
Tutti gli altri campi non devono essere digitati. |
|
|
|
Per tutte le posizioni che soddisfano i parametri della ricerca, sono fornite le seguenti informazioni: |
|
|
|
TIPO VEICOLO DEL SUB LOTTO |
|
|
|
PROGRESSIVO SUB LOTTO |
|
|
|
CODICE UTENZA |
|
|
|
TARGA INIZIO SUB LOTTO |
|
|
|
TARGA FINE SUB LOTTO |
|
|
|
DATA DISTRIBUZIONE |
|
|
|
TOTALE TARGHE DEL SUB LOTTO ASSEGNATE |
|
|
|
TOTALE TARGHE DEL SUB LOTTO UTILIZZATE |
|
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|
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|
|
|
CALCOLO ESTREMI LOTTO DA TARGA INIZIALE |
KK |
Consente di calcolare le targhe estreme di un ipotetico lotto, partendo dalla targa iniziale e dal numero di targhe contenute nel lotto medesimo. |
|
|
|
I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: |
|
|
|
CODICE FUNZIONE |
|
|
|
TIPO VEICOLO |
|
|
|
TARGA PER CALCOLO ESTREMI LOTTO |
|
|
|
NUMERO DI TARGHE CHE COMPONE IL LOTTO |
|
|
|
Tutti gli altri campi non sono presi in considerazione. |
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|
Al termine dell'elaborazione, il sistema visualizzerà un messaggio in cui sono forniti gli estremi del lotto di cui era richiesto il calcolo. |
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|
|
|
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|
|
CALCOLO ESTREMI LOTTO DI TARGA FINALE |
KI |
Consente di calcolare le targhe estreme di un ipotetico lotto, partendo dalla targa finale e dal numero di targhe che dovrà essere contenuto nel lotto medesimo. |
|
|
|
I campi da avvalorare obbligatoriamente per questa funzione, sono: |
|
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|
CODICE FUNZIONE |
|
|
|
TIPO VEICOLO |
|
|
|
TARGA PER CALCOLO ESTREMI LOTTO |
|
|
|
NUMERO DI TARGHE CHE COMPONE IL LOTTO |
|
|
|
Tutti gli altri campi non sono presi in considerazione. |
|
|
|
Al termine dell'elaborazione, il sistema visualizzerà un messaggio in cui sono forniti gli estremi del lotto di cui era richiesto il calcolo. |
|
|
|
|
|
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|
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|
RICHIAMO DELLA MASCHERA *LNZ |
AL |
Consente di richiamare la maschera "*LNZ". |
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DESCRIZIONE DELLA MASCHERA "*LSA" |
(Omissis) |
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Allegato 3 (omissis)
Allegato 4 (omissis)
Allegato 5 (omissis)
Allegato 6 (omissis)
Lett.Circ. Min. infr. trasporti 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista.
(V. pure la circolare Min. infr. trasporti 27 novembre 2001, n. O5518/60C4 e circolare Min. infr. trasporti 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002.
In attuazione delle procedure disciplinate dal D.P.R. n. 358 del 2000 e demandate alla competenza di questa amministrazione, si è già avuto modo di diramare le istruzioni operative necessarie per attivare il collegamento degli operatori ex legge n. 264 del 1991 con il CED della Motorizzazione, al fine della stampa dei tagliandi di aggiornamento delle carte di circolazione (cfr. circolare n. B78/2000/MOT del 27 novembre 2000) nonché della stampa e della consegna agli utenti delle carte di circolazione e delle targhe (circolare n. 968/C4/2001 del 30 marzo 2001, come sostituita con lettera circolare n. 884/M360/2001 del 12 giugno 2001).
Ciò premesso, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare da ultimo citata, con la presente si forniscono le istruzioni necessarie per l'effettuazione delle operazioni di competenza dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. (ex art. 7 del D.P.R. n. 358 del 2000) per il tramite del collegamento unico con il CED della Motorizzazione.
A tale riguardo, si fa presente che gli studi di consulenza già collegati con il CED della Motorizzazione che volessero, attraverso lo stesso collegamento, accedere alle procedure previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 358 del 2000, devono:
- presentare domanda all'Ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A., competente per territorio, per ottenere il rilascio dei moduli in bianco del certificato di proprietà e la "password" per l'accesso al sistema informatico dell'A.C.I.;
- installare il software "Adobe Acrobat Reader ver. 4.05";
- munirsi di una stampante laser formato A4, con risoluzione minima 300 DPI.
Nessuna formale richiesta deve invece essere inoltrata agli Uffici provinciali della Motorizzazione, poiché provvederà direttamente il CED della Motorizzazione, alle date indicate nel calendario di seguito riportato, a collegare automaticamente con l'A.C.I. tutti gli studi di consulenza già autorizzati alla procedura "sportello telematico".
Questi ultimi, utilizzando il collegamento unico con il CED della Motorizzazione ed inserendo la "password" assegnata dall'Ufficio dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A., potranno pertanto accedere al sistema informatico dell'A.C.I. chiedendo e stampando i certificati di proprietà.
Il collegamento in parola non avverrà contemporaneamente per tutti gli studi di consulenza, in quanto per l'attivazione dello stesso sarà osservato il seguente calendario concordato in sede di tavolo tecnico istituito tra il Dipartimento trasporti terrestri, l'A.C.I.-P.R.A. e le Associazioni di categoria:
- dal 21 giugno 2001 al 31 luglio 2001 per le Regioni: Valle d'Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna;
- dal 1° al 30 settembre 2001 per le Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Calabria ed Emilia-Romagna;
- dal 1° al 31 ottobre 2001 per le Regioni: Veneto, Toscana e Campania;
- dal 1° al 30 novembre 2001 per le Regioni: Piemonte, Marche e Puglia;
- dal 1° al 31 dicembre 2001 per le Regioni: Lombardia, Abruzzo e Lazio.
Si allega il "Manuale operativo" nel quale sono illustrate tutte le specifiche tecniche relative alla richiesta ed alla stampa del certificato di proprietà da effettuate per il tramite del CED della Motorizzazione.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni per l'attivazione dello "sportello telematico dell'automobilista" presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione e presso gli Uffici provinciali del P.R.A. (1) che, com'è noto, dovranno partire, in ciascuna Provincia, contemporaneamente.
-----------
(1) V. circolare Min. infr. trasporti 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002.
Allegato (Per la consultazione del Manuale operativo v. l'allegato 1 alla lettera circolare Min. infr. trasporti 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001.
Circ. Min. Trasp. 27
novembre 2001, n. O5518/60C4. - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello
telematico dell'automobilista. Nuove modalità di collegamento con il CED della
Motorizzazione
Le attuali modalità di collegamento con il CED
della Motorizzazione (rete ITAPAC con protocollo X28), consentono ad oltre 5000 studi di
consulenza automobilistica di svolgere la propria attività attraverso le
procedure informatiche "prenotamotorizzazione" e "Sportello telematico
dell'automobilista".
Al fine di migliorare l'erogazione del servizio,
soprattutto per gli studi che effettuano un elevato numero di operazioni
giornaliere, sono state attivate presso il CED degli accessi ISDN.
Gli studi
di consulenza automobilistica possono richiedere la variazione della modalità di
connessione, inviando una comunicazione via fax al numero 0641583441 utilizzando
il modello allegato, completo della indicazione del numero della linea ISDN
dello studio stesso.
Nel manuale trasmesso in allegato sono contenute alcune
istruzioni necessarie per configurare l'emulatore VIP7800 (è riportato come
esempio l'emulatore glink); le ulteriori informazioni, necessarie per completare
la configurazione della stazione di lavoro sono fornite via fax, in quanto i
parametri aggiuntivi sono diversi per ogni singolo utente. Con il suddetto fax
viene inoltre comunicata all'utente la data a partire dalla quale saranno
modificate le modalità di collegamento per consentirgli la predisposizione della
nuova configurazione nei tempi stabiliti. Si fa presente che l'emulatore VIP7800
da utilizzare per la connessione, deve consentire sessioni telnet e nel caso di
emulatore glink deve essere di versioni uguali o successive alla 6.2 in ambiente
Windows.
Si fa presente che per connettersi con le nuove modalità, l'utente
deve attivare, in una prima fase del collegamento, un accesso remoto senza
specificare utente e password, ma semplicemente chiamando il numero ISDN del CED
riportato nel suddetto fax di attivazione. Successivamente deve procedere alla
normale fase di autenticazione come previsto dalle istruzioni fornite in
precedenza.
È evidente che gli studi che dispongono di emulatore diverso da
glink possono avere le informazioni utili per la connessione, contattando la
sala regia del CED (dalle 8 alle 18 ai numeri 0641585110-0641585827-0641585107).
Il servizio di assistenza fornisce inoltre tutto il supporto necessario per
eventuali problemi relativi alla nuova modalità di collegamento.
Si segnala
infine che attraverso l'accesso ISDN verso il CED della motorizzazione, sarà
possibile raggiungere il CED dell'ACI e utilizzare lo stesso applicativo in
ambiente web già oggi disponibile per chi si connette direttamente con il
dominio ACI. Il manuale relativo alla procedura di stampa del certificato di
proprietà, riportato in allegato alla lettera circolare n. 815/M360/2001 del 21
giugno 2001 resta pertanto valido soltanto per gli utenti che continueranno ad
usare il collegamento ITAPAC. Gli utenti che utilizzano le nuove modalità, una
volta stabilita la connessione in accesso remoto con il CED Motorizzazione,
utilizzeranno il manuale già distribuito dall'ACI per la stampa del certificato
di proprietà.
Si pregano gli Uffici provinciali di voler dare ampia
diffusione della presente ai locali studi di consulenza
automobilistica.
Allegato - Omissis
Circ. Ministero delle infrastrutture dei trasporti - 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista
Con circolare 27 novembre 2000, n.
B78/2000/MOT, lettera circolare 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001 e lettera
circolare 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001 sono state impartite istruzioni per
l'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.
Con la presente, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 21 giugno
2001, n. 815/M360/2001 si forniscono le istruzioni necessarie per l'attivazione
dello Sportello telematico dell'automobilista presso gli Uffici provinciali
della Motorizzazione e presso gli Uffici provinciali dell'A.C.I. che gestisce il
P.R.A., di seguito denominati Uffici provinciali dell'A.C.I.
L'attivazione
si rende possibile avendo l'Automobile Club d'Italia comunicato il numero di
conto corrente postale da utilizzare per i versamenti relativi alle operazioni
di competenza del P.R.A., quando le stesse vengono effettuate presso gli Uffici
provinciali della Motorizzazione.
1) Attivazione dello Sportello
telematico presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione
Il Direttore dell'Ufficio provinciale
della Motorizzazione inoltra apposita istanza al Direttore dell'Ufficio
provinciale dell'A.C.I., chiedendo l'assegnazione nominativa delle password che
ritiene necessarie per l'accesso al sistema informatico dell'A.C.I. e
utilizzando il modello di cui all'allegato 1.
Il Direttore dell'Ufficio
provinciale dell'A.C.I. fornisce l'assenso all'accesso al sistema informatico e
fornisce le password richieste non appena rese disponibili dal Servizio sistemi
informativi dell'A.C.I. L'Ufficio provinciale dell'A.C.I. consegna un numero
congruo di certificati di proprietà all'Ufficio provinciale della Motorizzazione
che li prende in carico.
Il Direttore dell'Ufficio provinciale della
Motorizzazione individua una o più postazioni di lavoro da adibire alla stampa
dei certificati di proprietà, tenendo conto che ogni postazione deve essere
caratterizzata dai seguenti requisiti minimi:
- PC 486 o superiori;
-
Software di emulazione Glink 5.4 o superiore;
- Sistema operativo Windows 95
o superiore;
- Software Acrobat Reader per Windows 95 o superiore;
-
Stampante laser in modalità "grafica".
Per attivare la connessione con il
Sistema informativo dell'A.C.I., l'operatore digita, alla richiesta del login-id
iniziale, il comando: ACI. Per procedere nella sessione di lavoro, il medesimo
operatore segue le istruzioni contenute nel manuale operativo trasmesso con
lettera circolare 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001 tenendo conto che le maschere
previste nel suddetto manuale sono state integrate con i campi che andranno
riempiti con i dati rilevabili dal timbro di conto corrente postale apposto sul
bollettino così come riportato, a titolo esemplificativo, nell'allegato 2.
I
versamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 25202003
intestato a: A.C.I. - Automobile Club d'Italia - Economato generale - Servizio
di Tesoreria - Via Marsala, 8 - 00185 Roma.
L'importo rilevabile dal
bollettino di conto corrente postale deve corrispondere alla somma degli importi
dovuti per il bollo, per i diritti P.R.A. (uguali su tutto il territorio
nazionale) e per l'imposta provinciale di trascrizione (diversi da provincia a
provincia). I dati del versante devono coincidere con quelli di una delle parti
cui è riferita la formalità e la causale di versamento deve essere: "ACI-PRA di
............... (sigla provincia P.R.A. competente) [1] per ...............
(codice formalità)" [2].
L'Ufficio provinciale della Motorizzazione non può
accettare pagamenti relativi a formalità di competenza A.C.I. effettuati con
modalità diverse da quella appena indicata.
I Direttori degli Uffici
provinciali della Motorizzazione assumono dai Direttori degli Uffici provinciali
dell'A.C.I. ogni informazione utile alla quantificazione dei versamenti, alla
documentazione da acquisire ed alle modalità di presentazione delle richieste.
[1] La provincia P.R.A. competente da
indicare nella causale è quella di residenza dell'intestatario del veicolo.
[2] Il codice della formalità da riportare nella causale può essere: ISC
(prima iscrizione); TRA (trasferimento di proprietà); RAD
(radiazione).
2) Attivazione delle Sportello telematico presso gli Uffici provinciali dell'A.C.I.
Il Direttore dell'Ufficio provinciale
dell'A.C.I. inoltra apposita istanza al Direttore dell'Ufficio provinciale della
Motorizzazione chiedendo l'assegnazione nominativa delle password che ritiene
necessarie per l'accesso al sistema informatico della Motorizzazione utilizzando
il modello di cui all'allegato 3.
Il Direttore dell'Ufficio provinciale
della Motorizzazione fornisce l'assenso all'accesso al sistema informatico con
il modello previsto all'allegato 4 e consegna un congruo numero di carte di
circolazione, di tagliandi per l'aggiornamento della carta di circolazione e di
targhe con le modalità già descritte nella circolare 27 novembre 2000, n.
B78/2000/MOT e circolare 30 marzo 2001, n. 968/C4/2001.
La valutazione dei
quantitativi di materiale da consegnare è lasciata alla discrezionalità dei
singoli uffici.
Ottenuto l'assenso all'accesso, il Direttore dell'Ufficio
provinciale dell'A.C.I. chiede via fax, al numero 06 41583461 del Centro
elaborazione dati della Motorizzazione, il rilascio delle password nominative
necessarie per l'accesso al sistema informatico della Motorizzazione utilizzando
il fac-simile di cui all'allegato 5.
Il Centro elaborazione dati della
Motorizzazione invia in busta chiusa al Direttore dell'ufficio richiedente le
password richieste indicando gli ulteriori parametri necessari per la
configurazione delle stazioni di lavoro adibite alla stampa dei documenti di
competenza della Motorizzazione.
Ricevute le password e le informazioni
necessarie per l'attivazione delle postazioni di lavoro, l'Ufficio provinciale
dell'A.C.I. può procedere al rilascio o all'aggiornamento della carta di
circolazione seguendo le istruzioni contenute nelle circolari già trasmesse.
I Direttori degli Uffici provinciali dell'A.C.I. assumono dai Direttori degli Uffici provinciali della Motorizzazione ogni informazione utile alla quantificazione dei versamenti, alla documentazione da acquisire ed alle modalità di presentazione delle richieste.
I Direttori degli Uffici provinciali concordano a livello locale le attività necessarie per l'addestramento reciproco del personale fornendo la più ampia disponibilità e collaborazione con l'obiettivo di ottimizzare la resa dei servizi.
3) Attivazione delle Sportello telematico presso gli studi di consulenza automobilistica.
Le modalità di collegamento con il
sistema informatico dell'A.C.I. degli studi di consulenza che decidono di
passare attraverso il sistema informatico della Motorizzazione sono state
fornite con lettera circolare 21 giugno 2001, n. 815/M360/2001.
Il
calendario dei collegamenti contenuto nella medesima circolare è stato
completato.
Allegato 1
MOTORIZZAZIONE
Ufficio
provinciale di ...........................
Al Sig. Direttore Ufficio
provinciale A.C.I.
Oggetto: Richiesta di assenso all'utilizzo della
procedura di Sportello telematico da parte dell'Ufficio provinciale della
Motorizzazione.
Il sottoscritto , nato a
................................. provincia di .......................in data
.../.. /.... , in qualità di ........................... Direttore dell'Ufficio
provinciale della Motorizzazione di ............................, con sede in
................., via .........................., C.A.P.
......................, telefono...................... , fax
.......................,
ai fini dell'attivazione dello Sportello telematico
dell'automobilista presso i locali dell'Ufficio provinciale della
Motorizzazione, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 358 del
2000,
RICHIEDE
l'assenso, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R., al
collegamento con il Sistema informativo dell'A.C.I., per il tramite del CED
Motorizzazione di Roma, di n. ...posti di lavoro, ai quali saranno abbinati i
dipendenti dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione specificamente indicati
in allegato.
Si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.
Lì
,.. /.. /....
Il Direttore dell'Ufficio
provinciale Motorizzazione
......................................................................................
APPENDICE ALL'ISTANZA DI
COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO DELL'A.C.I.
Elenco dei dipendenti
dell'Ufficio provinciale Motorizzazione a cui saranno affidate le parole chiave
di accesso al sistema informatico A.C.I.
|
Nome |
Cognome |
Comune e Provincia di
nascita |
Data di nascita
|
Lì ......., in data ../.. /....
| Ufficio provinciale Motorizzazione |
Il Direttore
....................................... |
Allegato 2
Allegato 3
| AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Ufficio provinciale A.C.I. di |
|
Al Sig. Direttore
Ufficio provinciale Motorizzazione
Oggetto: Richiesta di assenso
all'utilizzo della procedura di Sportello telematico da parte dell'Ufficio
provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A. Nota di trasmissione.
Si allega alla presente, per l'ottenimento dell'assenso di cui
all'oggetto, la nota prot. n. .... del ../.. /.... , con la quale , in qualità
di Direttore di questo Ufficio provinciale A.C.I. aveva richiesto l'assenso
- ai fini dell'attivazione dello Sportello telematico dell'automobilista presso
i locali dell'Ufficio provinciale A.C.I. che gestisce il P.R.A. - al
collegamento con il CED - Motorizzazione di Roma per il tramite del Sistema
informativo dell'A.C.I., di n. posti di lavoro, così come previsto dall'art. 4
del D.P.R. citato.
A tale proposito, si allega anche un prospetto riportante
i dati personali dei dipendenti A.C.I. deputati allo Sportello telematico che
sarà attivato presso questo Ufficio provinciale A.C.I., che gestisce il P.R.A.;
si fa riserva di richiedere eventuali integrazioni sia di posti di lavoro che di
dipendenti da abilitare, in relazione all'andamento ed ai carichi di lavoro del
servizio in oggetto.
Nel rimanere in attesa di cortese, urgente riscontro,
si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.
Il Direttore
dell'Ufficio provinciale A.C.I.
APPENDICE ALL'ISTANZA DI
COLLEGAMENTO AL CED DEL D.T.T.
Elenco dei dipendenti dell'Ufficio
provinciale A.C.I. a cui saranno affidate le parole chiave di accesso al CED del
D.T.T.
|
Nome |
Cognome |
Comune e Provincia di
nascita |
Data di nascita
|
Lì .................., in data ../.. /....
Il Direttore Ufficio
provinciale A.C.I.
..............................................................
Allegato 4
Ufficio provinciale della
Motorizzazione di .............
Al Signor Direttore Ufficio provinciale
A.C.I.
Oggetto: Utilizzo della procedura dello Sportello telematico
da parte dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A.
Si fornisce l'assenso alla richiesta prot. n. del ../.. /....
relativa alla attivazione di n. postazioni di lavoro e all'accesso al sistema
informatico
della Motorizzazione, per l'utilizzo della procedura dello
Sportello telematico, dei dipendenti dell'A.C.I. riportati nel prospetto
allegato alla suddetta nota.
Il Direttore dell'Ufficio provinciale della
Motorizzazione
........................................
Allegato 5
TRASMISSIONE VIA FAX AL NUMERO 06.41583461
A.C.I. - Automobile Club
d'Italia
Ufficio provinciale A.C.I. di
Il Centro elaborazione dati della Motorizzazione
Oggetto: Richiesta delle
password per l'utilizzo della procedura dello Sportello telematico da parte
dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A.
Si
richiedono n. ........... password.
Si allega alla presente la nota prot. n.
............. del ../.. /.... con la quale il Direttore dell'Ufficio provinciale
della Motorizzazione di ha fornito l'assenso ai fini dell'attivazione dello
Sportello telematico dell'automobilista per n. ... postazioni di lavoro e un
prospetto con l'indicazione dei dati personali dei dipendenti A.C.I. deputati
allo Sportello telematico a cui dovranno essere attribuite le relative password.
L'indirizzo a cui dovranno essere trasmesse le password è il seguente:
Il Direttore dell'Ufficio provinciale A.C.I.
..............................................
Con nota 31 gennaio 2002, n. DAGL/220/PRES/2000 (Allegato A), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi ha reso nota, su specifica richiesta dello scrivente Dipartimento, la propria impostazione interpretativa in ordine alla portata applicativa dell'articolo 2, comma 3, del regolamento in oggetto.
Inoltre, nel corso di una riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato concordato un calendario delle operazioni necessarie per adeguare le procedure dello "sportello telematico dell'automobilista" alla suddetta impostazione interpretativa (Allegato B).
Per quanto sopra, a decorrere dal 18 marzo 2002, codesti Uffici, limitatamente alle operazioni previste dal regolamento in oggetto:
- potranno accettare richieste di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggi di proprietà, solo se viene contestualmente presentata anche richiesta di certificato di proprietà;
- potranno legittimamente rilasciare la carta di circolazione solo se contestualmente viene rilasciato anche il certificato di proprietà;
- non potranno più procedere al rilascio del foglio di via;
mentre, per le operazioni non previste dal regolamento in oggetto, continueranno a trovare applicazione le consuete procedure informatiche ed amministrative.
Il dettaglio delle richieste da evadersi secondo le procedure "sportello telematico dell'automobilista", con la specificazione delle compatibilità categoria/uso, è riportato in Allegato C.
Gli schemi riportati in tale allegato sono, peraltro, gli stessi che presiedono ai controlli informatici posti in essere dal centro elaborazione dati della motorizzazione al fine di determinare l'accettazione o il rigetto di ciascuna richiesta digitata.
Gli Uffici provinciali della motorizzazione, anche per l'espletamento delle pratiche relative allo "sportello telematico dell'automobilista", continuano ad utilizzare le ormai note transazioni SC67 e collegate (SC12, SC16) per le operazioni di immatricolazione e di reimmatricolazione, RIPR per l'eventuale ristampa della carta di circolazione, STDU per le operazioni di aggiornamento della carta di circolazione, che, ancora una volta, hanno dato ampia dimostrazione della loro estrema flessibilità e semplicità d'uso.
Le suddette transazioni, da utilizzarsi oltretutto con le consuete modalità, sono idonee alla trattazione sia delle richieste ordinarie, sia delle richieste che devono essere evase con le procedure dello "sportello telematico dell'automobilista", grazie ad una intelligente utilizzazione del campo "codice acquisizione".
Se in tale campo si digita il codice "ST", vuol dire che la richiesta rientra fra quelle ricomprese nello "sportello telematico dell'automobilista": la stampa del documento avviene immediatamente. Se nello stesso campo si digita "FD", vuol dire che si tratta di altro tipo di richiesta: la stampa del documento avviene il giorno successivo.
La digitazione viene assistita dal sistema informatico: se, ad esempio, con riferimento ad una richiesta da trattarsi con le procedure dello "sportello telematico dell'automobilista", viene digitato il codice "FD", il sistema informatico non chiude la transazione ma lancia a video il messaggio di errore: "Operazione non disponibile. Riservata sportello telematico". Altrettanto accade per ogni altra tipologia di errore.
In previsione dell'entrata a regime delle nuove procedure, prevista per il 18 marzo prossimo, è importante che codesti Uffici concludano le attività di predisposizione delle postazioni di lavoro così come previsto dalla circolare 17 gennaio 2002, n. 186/M360/2002, avviino le opportune sperimentazioni per la stampa "on line" delle carte di circolazione e dei certificati di proprietà, rendano stabili i rapporti di collaborazione con i Direttori degli Automobile Club Provinciali che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico secondo le indicazioni della lettera circolare 12 giugno 2001, n. 884/M360/2001, diano continuità ai tavoli tecnici con le associazioni degli studi di consulenza automobilistica e con l'ACI.
Quanto all'attività di controllo che gli Uffici provinciali della Motorizzazione devono effettuare sulle richieste relative ai certificati di proprietà, si è ritenuto opportuno chiedere all'Automobile Club d'Italia una relazione sintetica sulla documentazione standard da allegare alle istanze per le operazioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 358 del 2000. Nel trasmettere la suddetta relazione (Allegato D) e nel far presente che in modo analogo si è attivato questo Dipartimento nei confronti degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, si ribadisce, anche perché in tal senso sollecitati dallo stesso Automobile Club d'Italia, che la documentazione scambiata a livello locale fra gli uffici della Motorizzazione e del PRA assume maggior rilievo di quella descritta nella relazione medesima.
Quanto all'attivazione delle nuove procedure informatiche, mentre questo Dipartimento ha consentito l'immediato accesso al proprio sistema informatico di tutti gli studi di consulenza automobilistica in possesso di password, l'Automobile Club d'Italia ha ritenuto di dover articolare in quattro fasi temporali i suddetti collegamenti, secondo un piano di attivazione trasmesso agli Uffici provinciali del PRA. Il suddetto piano di attivazione non interessa gli Uffici provinciali della Motorizzazione, che possono provvedere al rilascio di certificati di proprietà non appena in possesso della password di accesso al sistema informatico ACI. Analogamente possono operare gli uffici provinciali del PRA.
Le nuove modalità operative interessano, ovviamente, anche gli sportelli telematici attivati presso gli studi di consulenza automobilistica e presso il PRA:
- incombe di conseguenza agli Uffici provinciali della Motorizzazione, in sede di controllo successivo ai sensi dell'art. 5 del regolamento in parola, il compito di verificare che tali soggetti abbiano rilasciato i documenti di circolazione contestualmente ai documenti di proprietà.
A tal fine, i medesimi soggetti devono consegnare a codesti Uffici, oltre alla consueta documentazione, anche copia fotostatica del certificato di proprietà emesso. In mancanza, il documento di circolazione deve essere considerato irregolarmente emesso, ai sensi dell'art. 6 del regolamento in oggetto.
Dal 18 marzo 2002 tutte le operazioni gestibili mediante "sportello telematico dell'automobilista" non potranno più essere effettuate per il tramite della procedura "prenotamotorizzazione", che resta attiva per le sole operazioni di cambio d'uso, trasferimento di sede di società, nonché per quelle relative ai veicoli da locare senza conducente.
Allegato A
Nota 31 gennaio 2002, n. DAGL/220/PRES/2000
omissis
Allegato B
Calendario delle operazioni per adeguare le procedure dello "sportello telematico dell'automobilista"
omissis
Allegato C
Dettaglio delle richieste da evadersi
omissis
Allegato D
Relazione sintetica sulla documentazione standard da allegare alle istanze
omissis
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 11 dicembre 2002, n. 4145/M360 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità
(Con circolare 10 gennaio 2003, n. 118/M360, sono state disposte modifiche alla presente circolare, Con circolare 6 maggio 2003, n. 1670/M360, sono stati ulteriormente modificati i paragrafi A), B), C), G), H) e l'allegato 1).
In previsione dell'ormai prossimo avvio dello S.T.A. in pieno regime di contestualità, fissato per il 16 dicembre p.v., si chiariscono le questioni amministrative di maggiore interesse e criticità che ruotano attorno all'applicazione del D.P.R. n. 358 del 2000.
Pertanto, facendo seguito a quanto già anticipato con circolare 16 settembre 2002, n. 3059/M360, si illustrano le soluzioni applicative concordate.
A) Operazioni di motorizzazione espletabili mediante la procedura S.T.A. in regime di contestualità.
Alla presente circolare si allega una tabella riepilogativa (allegato 1) che tiene conto dello stato di operatività che verrà a determinarsi a decorrere dal 16 dicembre p.v., in relazione alle seguenti operazioni:
- prime immatricolazioni;
- rinnovi di immatricolazione;
- aggiornamenti delle carte di circolazione.
Per ciascuna operazione, contraddistinta dal relativo codice, la tabella indica chiaramente quelle che debbono essere espletate con procedura S.T.A., quelle che continuano ad essere espletabili con procedura "Prenotamotorizzazione" (senza stampa "on line") e quelle riservate agli Uffici della Motorizzazione con procedura di stampa "batch" o con procedura di stampa "on line".
Al riguardo si evidenzia:
- laddove dalla predetta tabella risulta che singole operazioni sono espletabili sia con procedura S.T.A. sia con procedure di stampa "batch" o "on line" da parte degli Uffici della Motorizzazione, l'indicazione va interpretata nel senso che le procedure di stampa "batch" o "on line" sono applicabili solo quando il sistema non consente il buon esito della procedura S.T.A., così come chiarito nel successivo punto 2) del presente paragrafo;
- l'esclusione, dall'ambito delle operazioni espletabili con procedura S.T.A., delle immatricolazioni, delle reimmatricolazioni e dei passaggi di proprietà che necessitino l'annotazione dell'usufrutto, in quanto le procedure telematiche A.C.I. non consentono la gestione del "codice formalità 26"; in tal caso, resta tuttavia applicabile la procedura "Prenotamotorizzazione".
Si sottolinea inoltre che:
1. le operazioni ricadenti nella procedura S.T.A., il cui iter sia stato avviato prima del 16 dicembre 2002 e non sia stato ancora concluso entro la medesima data (es.: immatricolazioni per le quali non sia stata ancora emessa la carta di circolazione "definitiva"), debbono necessariamente essere condotte a termine secondo le modalità previgenti;
2. se, per ragioni di discordanza dei dati contenuti
negli archivi del C.E.D. della Motorizzazione e del P.R.A., il sistema inibisce
il buon esito di una operazione espletabile con procedura S.T.A., la stessa va
effettuata secondo le modalità previgenti al 16 dicembre
Se si realizza l'ipotesi di cui al precedente punto 2):
- il titolare dello Studio di consulenza, abilitato all'utilizzo della procedura S.T.A., deve richiedere presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione l'espletamento dell'operazione, producendo la dichiarazione il cui prototipo è allegato alla presente circolare (allegato 2), nonché - presso il P.R.A. - l'espletamento della connessa formalità di pubblico registro automobilistico;
- se l'operazione S.T.A. è stata richiesta direttamente dall'utente interessato, ovvero per il tramite di uno Studio di consulenza non abilitato all'utilizzo della procedura S.T.A., ad uno sportello S.T.A. istituito presso un Ufficio della Motorizzazione, quest'ultimo effettua le operazioni di motorizzazione secondo le modalità previgenti al 16 dicembre 2002 e rilascia una attestazione in ordine alle cause che hanno impedito l'espletamento dell'operazione stessa con procedura S.T.A.. Detta attestazione consente all'utente o allo Studio di consulenza interessato di poter effettuare presso il P.R.A. la correlata operazione di pubblico registro automobilistico secondo le modalità previgenti al 16 dicembre 2002.
Si ritiene opportuno, infine, precisare le modalità operative applicabili nelle ipotesi, abbastanza frequenti, di duplicazione della carta di circolazione deteriorata per la quale venga richiesto anche l'aggiornamento per trasferimento della proprietà del veicolo.
In tal caso, si tratta di porre in essere due distinte operazioni, delle quali l'una (duplicazione del documento) non rientra nelle formalità S.T.A. e l'altra (passaggio di proprietà) è realizzabile esclusivamente con procedura S.T.A. Di conseguenza, dette operazioni non solo non possono essere espletate congiuntamente ma occorre anche che sia rispettata la seguente sequenza:
- va anzitutto effettuato il passaggio di proprietà con procedura S.T.A., con conseguente emissione del tagliando di aggiornamento e del certificato di proprietà, previo pagamento delle relative imposte e diritti;
- successivamente, può essere richiesto all'Ufficio della Motorizzazione l'emissione del duplicato a nome del nuovo proprietario, previo pagamento della corrispettiva tariffa e senza necessità di emissione di un nuovo certificato di proprietà;
- sul duplicato della carta di circolazione, nelle righe descrittive, dovrà essere annotata la dicitura "Omessi i precedenti proprietari" e/o annotata la precedente destinazione d'uso.
B) Soggetti intestatari delle carte di circolazione.
Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi operatori legittimati all'utilizzo della procedura S.T.A., si riassumono i principi generali attualmente in vigore in materia di intestazione delle carte di circolazione.
a) Persone fisiche
La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia (salvo che si tratti di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. o di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale").
La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni.
A tale ultimo proposito, rileva registrare che il P.R.A. non richiede alcuna prova in ordine alla preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare.
Poiché detta autorizzazione, che è richiesta a pena di annullabilità della formalità di trascrizione della proprietà, può essere fatta valere dagli eventuali terzi interessati innanzi al giudice ordinario, si ritiene al momento opportuno allineare la procedura di intestazione delle carte di circolazione a nome dei minori alle modalità operative in uso al P.R.A., riservandosi di proporre apposito quesito al competente Ministero della giustizia.
b) Imprese individuali
Poiché l'impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell'imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario della carta di circolazione può essere unicamente l'imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest'ultimo.
c) Società
Intestataria della carta di circolazione è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali).
La medesima regola si applica anche alle società costituite all'estero ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria.
Nel caso di società semplice, la carta di circolazione può essere intestata direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, ovvero, a nome della società nella persona del socio richiedente, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici relativi a quest'ultimo.
Nel caso, infine, di associazioni di professionisti (equiparabili a società di fatto) la carta di circolazione può essere intestata esclusivamente a nome di tutti i consociati che ne facciano richiesta.
d) Altri enti dotati di personalità giuridica
La carta di circolazione è intestata direttamente in capo all'Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.
e) Organismi privi di personalità giuridica
La carta di circolazione è intestata a nome dell'organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore".
f) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.)
La carta di circolazione è intestata direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all'eventuale sede periferica.
C) Documentazione relativa alle operazioni di motorizzazione espletate con procedura S.T.A.
Con riguardo alla documentazione che deve essere consegnata all'Ufficio della Motorizzazione al fine della verifica della regolarità delle operazioni espletate, si precisa che:
2. è noto che l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone anche la consegna dell'elenco dei documenti emessi dallo sportello, ai fini della regolarità dei documenti stessi. Ciò posto, al fine di agevolare le procedure di consegna delle documentazioni, secondo quanto chiarito nel successivo paragrafo H), gli Studi di consulenza debbono munirsi anche di una copia del predetto elenco;
3. la procedura S.T.A., gestita attraverso il sistema del collegamento unico, consente la stampa della carta di circolazione solo a condizione che si renda possibile anche la stampa del certificato di proprietà; pertanto, è il sistema stesso ad assicurare il rispetto del criterio della contestualità delle operazioni di motorizzazione e di pubblico registro automobilistico. Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia del certificato di proprietà emesso in contestualità;
4. come prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, deve sempre essere prodotta la fotocopia del documento di identità del richiedente (al riguardo cfr. quanto già chiarito con la citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002.)
A norma dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 2000, per documento di identità, deve intendersi "la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati, con finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare".
L'art. 35 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000 chiarisce, inoltre, che il documento di identità può sempre essere sostituito da uno dei seguenti documenti di riconoscimento ritenuti equipollenti:
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d'armi;
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;
5. nel caso in cui il richiedente l'operazione S.T.A. sia un cittadino extracomunitario, si rammenta l'obbligo, sebbene non sia espressamente prescritto dal D.P.R. n. 358 del 2000, di produrre anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, che non può utilmente essere sostituita né con autocertificazione né con la fotocopia della ricevuta, rilasciata dalla Questura, attestante che il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo.
D) Orari di attivazione del collegamento S.T.A.
Il collegamento S.T.A. in regime di contestualità è attivo dalle ore 8:00 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì.
Inoltre, limitatamente all'inserimento e alla validazione (controlli formali) dei dati relativi alle operazioni da espletare nel corso della giornata lavorativa successiva, il collegamento è altresì attivo nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì: dalle 18,30 alle 19,30;
- sabato: dalle 8,00 alle 19,30.
F) Blocco del collegamento.
Se per cause tecniche, derivanti o meno dal sistema, si verifica un blocco del collegamento, le successive modalità operative dipendono dalla fase procedimentale nel frattempo portata a termine.
Infatti, se il blocco interviene prima ancora che il sistema abbia consentito la creazione in forma elettronica dei documenti da emettere, l'operazione di presentazione deve essere ripetuta quando il collegamento viene ripristinato.
Viceversa, se il blocco interviene solo in fase di stampa dei documenti da emettere, il sistema consente di effettuare la stampa stessa entro i due giorni lavorativi successivi.
Si precisa inoltre che, laddove sia riuscita la stampa della carta di circolazione ma non anche quella del certificato di proprietà (e viceversa), il criterio della contestualità vieta il rilascio del documento emesso accompagnato da un documento provvisorio sostitutivo di quello non emesso dal sistema.
Resta salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare la stampa del documento mancante entro i due giorni lavorativi successivi.
G) Criterio della contestualità delle operazioni.
Come già evidenziato con circolare 22 febbraio 2002, n. 482/M360/MOT3, la contestualità delle operazioni espletate con procedura S.T.A. determina che:
- gli utenti sono tenuti a richiedere congiuntamente le operazioni di motorizzazione e le connesse operazioni di pubblico registro automobilistico;
- i documenti di circolazione e i documenti di proprietà debbono essere emessi congiuntamente ed altrettanto congiuntamente devono essere consegnati ai titolari degli stessi;
- i documenti richiesti debbono di norma essere elaborati e rilasciati contestualmente alla richiesta.
Ne consegue pertanto che:
- non possono essere accettate le richieste di immatricolazione, di reimmatricolazione e di passaggio di proprietà, espletabili con procedura S.T.A., che non siano corredate dalla corrispettiva richiesta di trascrizione nel pubblico registro automobilistico;
- se per qualsiasi ragione si ottenga la stampa della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento ma non anche quella del certificato di proprietà (o viceversa), il documento emesso e l'eventuale targa non possono essere consegnati;
- non può più essere rilasciata carta di circolazione provvisoria;
- non possono essere accettate richieste di operazioni espletabili con procedura S.T.A. per le quali non si possa procedere alla elaborazione e al rilascio dei documenti nell'arco dell'orario di apertura dello sportello.
H) Consegna della documentazione agli Uffici provinciali del D.T.T. e verifica della regolarità.
In prima attuazione, la consegna della documentazione relativa alle operazioni espletate con procedura S.T.A., avverrà secondo le modalità appresso indicate.
Nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili presso ciascun Ufficio, si auspica l'istituzione di sportelli appositamente dedicati o, in mancanza, di adeguati orari di consegna.
Col supporto dei tabulati di cui al punto 1 del paragrafo C), il controllo della documentazione consegnata deve essere, di norma, effettuato "a vista".
Laddove eccezionalmente ciò non sia possibile, anche al fine di evitare il protrarsi dei tempi di attesa agli sportelli, si richiama l'attenzione sulla esigenza che detto controllo venga comunque effettuato nel più breve tempo possibile.
Si rammenta infatti che, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, la consegna della documentazione deve avvenire entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione è stata espletata e, d'altro canto, la protocollazione ed archiviazione di ciascuna pratica può avvenire solo dopo che ne sia stata verificata la regolarità.
L'eventuale impossibilità di garantire un "controllo a vista" pone, evidentemente, la necessità di rendere certezza in ordine alle pratiche che vengono consegnate ed ai tempi di avvenuta consegna.
In tal caso, la procedura da seguire, in fase di prima attuazione, è la seguente:
- all'atto della consegna, gli Uffici si limitano, sulla base della copia dell'elenco di cui al punto 2 del paragrafo C), al controllo numerico e identificativo delle pratiche e provvedono a depennare le voci del suddetto elenco per le quali non sussiste riscontro documentale;
- gli Uffici restituiscono la suddetta copia dell'elenco dopo averla vistata, datata e timbrata per avvenuta consegna.
La procedura sopra descritta può essere suscettibile di modifica sulla scorta dell'esperienza acquisita in fase di prima attuazione e sulla base delle indicazioni che codesti Uffici provinciali vorranno sottoporre allo scrivente Dipartimento.
In sede di controllo sulla regolarità dei documenti emessi, secondo i principi stabiliti dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 358 del 2000
ed i criteri individuati con la più volte citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, il regime di contestualità impone che, in caso di accertata irregolarità, l'annullamento dell'operazione di motorizzazione irregolare comporta anche l'annullamento della corrispettiva operazione di pubblico registro automobilistico (e viceversa), come da istruzioni fornite con il Manuale ad uso degli Uffici allegato alla circolare n. P4687/60C4/MOT6 del 2 dicembre 2002 (pubblicata sul sito Internet).In caso di accertate irregolarità, l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone che il documento di circolazione irregolarmente emesso venga restituito all'Ufficio della Motorizzazione entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo.
Al riguardo, nel richiamare quanto già chiarito con la medesima circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, appare evidente che, nell'impossibilità di un controllo "a vista" delle documentazioni presentate, il termine per l'adempimento dell'obbligo di restituzione decorre dalla data di notifica del provvedimento con il quale l'irregolarità viene contestata.
Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono ritenersi responsabili, ai sensi del D.P.R. n. 358 del 2000, della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).
Pertanto, la sospensione dei collegamenti non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.).
I) Gestione degli errori sanabili.
In tema di gestione dei cosiddetti cosiddetti "errori sanabili", e sciogliendo la riserva posta con circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, si fa presente che:
1) se l'errore concerne i dati anagrafici dell'intestatario del documento di circolazione, la rettifica va effettuata, esclusivamente ad opera degli Uffici della Motorizzazione, secondo le modalità già impartite con circolare n. A22/2000/MOT del 14 luglio 2000 (correzione manuale convalidata con timbro dell'Ufficio e firma dell'addetto che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data; aggiornamento della banca dati; versamento di un'unica tariffa ex legge n. 870 del 1986, indipendentemente dal numero di correzioni effettuate);
2) se l'errore concerne i dati tecnici del veicolo:
- l'errata trascrizione del numero di omologazione comporta la necessità di aggiornamento della banca dati e della stampa del duplicato della carta di circolazione, con corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986;
- l'errata trascrizione del numero di telaio comporta unicamente la necessità di una rettifica manuale, con conseguente aggiornamento della banca dati e corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 1).
Infine, appare appena il caso di evidenziare che non sussistono termini perentori entro i quali gli interessati sono tenuti a richiedere l'effettuazione delle predette rettifiche.
L) Richiesta di attivazione dello sportello telematico.
Lo Studio di consulenza automobilistica che intenda attivare uno Sportello telematico deve produrre istanza nei modi previsti dalla circolare 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT, con la sola esclusione della necessità del propedeutico effettivo utilizzo della procedura "Prenotamotorizzazione" per almeno tre mesi.
Al fine di fornire adeguato supporto agli Uffici provinciali del Dipartimento in merito ai contenuti e alle modalità applicative della presente circolare nonché alle eventuali criticità che dovessero presentarsi nelle primissime fasi di avvio della nuova procedura, verrà istituito un Call Center di riferimento, operativo dalle 8.30 alle ore 17.30 dei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 dicembre pp.vv.
Ogni altra pregressa istruzione che sia in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.
Allegato 1
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U.P.
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Prenota |
U.P. |
M.C.T.C. |
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Operazione |
S.T.A. |
Motorizzazione |
M.C.T.C. |
con |
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stampa |
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on
line |
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Prima
Immatricolazione di autoveicoli nuovi la cui
dichiarazione di conformità è corredata di codice antifalsificazione e dei
motoveicoli (compresa l'annotazione della locazione e la vendita P.R.D.). Le
destinazioni ed uso utilizzabili sono: |
SÌ |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
A0 Autovettura
per trasporto persone uso proprio (tipo op.:
1) |
|
|
|
|
|
M0 Motociclo
per trasporto persone uso proprio (tipo op.:
1) |
|
|
|
|
|
C4 Autocarro
per trasporto cose uso proprio/terzi (tipo op.: 1 o
2) |
|
|
|
|
|
N4 Triciclo
per trasporto cose uso proprio/terzi (tipo op.: 1 o
2) |
|
|
|
|
|
44 Quadriciclo
per trasporto cose proprio/terzi (tipo op.: 1 o
2) |
|
|
|
|
|
Esclusioni |
|
|
|
|
|
ai sensi
dell'art. 1 comma 1 D.P.R. n. 358 del 2000, i veicoli
nuovi provenienti dall'estero tramite canali non ufficiali (privi del codice
antifalsificazione o del codice di omologazione
nazionale) nonché i veicoli usati già in possesso della documentazione di
circolazione rilasciata da uno Stato
estero |
NO |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
i veicoli che
necessitano di un titolo autorizzativo oppure collaudo o certificato di
approvazione, ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.P.R. n. 358 del
2000 |
NO |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
i veicoli da
locare senza conducente |
NO |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
|
i rimorchi
degli autoveicoli |
NO |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
i veicoli che
comportano la stampa sulla Carta di circolazione di un numero di soggetti
superiore a 2 |
NO |
SI |
SI |
NO |
|
i veicoli per i
quali è richiesta l'annotazione
dell'usufrutto |
NO |
SI |
SÌ |
SÌ |
|
Rinnovo
Immatricolazione
(causale 10) per deterioramento o smarrimento/furto della targa di autoveicoli e motoveicoli. Le destinazioni ed uso
utilizzabili sono: |
SI |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
A0 Autovettura
per trasporto persone uso proprio (tipo op.:
1) |
|
|
|
|
|
M0 Motociclo
per trasporto persone uso proprio (tipo op.:
1) |
|
|
|
|
|
C4 Autocarro
per trasporto cose uso proprio/terzi (tipo op.: 1 o
2) |
|
|
|
|
|
P4 Autoveicolo
per trasporto promiscuo uso proprio/terzi (tipo op.: 1
o 2) |
|
|
|
|
|
N4 Triciclo
per trasporto cose uso proprio/terzi (tipo op.: 1 o
2) |
|
|
|
|
|
44 Quadriciclo
per trasporto cose proprio/terzi (tipo op.: 1 o
2) |
|
|
|
|
|
Sono comprese
anche le variazioni di sede delle persone giuridiche (quando il trasferimento
avviene nell'ambito dello stesso Comune) e le variazioni di residenza delle
persone fisiche (quando il trasferimento avviene nell'ambito della stessa
Provincia). |
|
|
|
|
|
Esclusioni |
|
|
|
|
|
i veicoli che
necessitano di un titolo autorizzativo oppure collaudo o certificato di
approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 358 del
2000 |
NO |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
i rimorchi
degli autoveicoli |
NO |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
le richieste che
non sono corredate dalla precedente Carta di
circolazione |
NO |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
I veicoli che
comportano la stampa sulla Carta di circolazione di un numero di soggetti superiore a
2 |
NO |
SÌ |
SÌ |
NO |
|
i veicoli per i
quali è richiesta l'annotazione
dell'usufrutto |
NO |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
|
i veicoli da
locare senza conducente |
NO |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
i veicoli che
comportino la modifica delle risultanze della Carta di circolazione, comprese le
variazioni della sede delle persone giuridiche (quando il trasferimento avviene
nell'ambito di Comuni diversi) e della residenza delle persone fisiche (quando
il trasferimento è nell'ambito di Province
diverse). |
NO |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
Tagliando
di aggiornamento
per passaggio di proprietà (causale
20) |
SÌ |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
Esclusioni |
|
|
|
|
|
i veicoli che
necessitano di un titolo autorizzativo oppure collaudo o certificato di
approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 358 del
2000 |
NO |
NO |
NO |
NO |
|
i rimorchi
degli autoveicoli |
NO |
NO |
SÌ |
SÌ |
|
i veicoli per i
quali è richiesta l'annotazione
dell'usufrutto |
NO |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
|
i veicoli da
locare senza conducente |
NO |
SÌ |
NO |
NO |
|
Tagliando
di aggiornamento
per trasferimento di sede delle società (causale
30) |
NO |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
|
Tagliando
di aggiornamento
per cambio uso e passaggio di proprietà (causale
21) |
NO |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
|
Tagliando
di aggiornamento
per cambio uso (causale 83) |
NO |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
Allegato 2
|
Dichiarazione |
|
|
|
Il/La sottoscritto/a |
|
, |
|
nato/a
a |
|
il |
|
, |
|
in qualità di
[1] |
|
dello Studio
di |
|
consulenza
[2] |
|
, |
|
codice
agenzia |
|
|
consapevole delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dall'art. 26 della
legge n. 15 del 1968 e dall'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998),
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della medesima legge n. 15 del
1968 e successive modifiche ed integrazioni, |
|
|
|
Dichiara |
|
|
|
che, in
data |
|
,
non si è resa
possibile l'effettuazione, ai sensi
del |
|
D.P.R. n.
358 del 2000, della formalità
di [3] |
|
relativa
al |
|
veicolo
[4] |
|
|
a nome di
[5] |
|
|
per il seguente
motivo: |
|
|
|
|
|
In
fede |
|
|
,
Data |
|
|
|
|
Firma del
dichiarante [6] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________ |
|
[1] Indicare la
qualità di "Titolare" in caso di impresa individuale, ovvero la qualità di
|
|
"amministratore"
o di "legale rappresentante" in caso di
società. |
|
[2] Indicare la
denominazione e la sede dello Studio di
consulenza. |
|
[3] Indicare il
tipo di formalità. |
|
[4] Indicare i
dati identificativi del veicolo. |
|
[5] Indicare le
generalità dell'intestatario del
veicolo. |
|
[6] La firma del
dichiarante non necessita di
autenticazione. |
Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 6 maggio 2003, n. 1670/M360 - Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità.
(V. circolare 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6 che contiene in allegato 4 i nuovi elenchi delle operazioni escluse dallo "STA cooperante).
Com'è noto, a decorrere dal 16 dicembre 2002 è entrata a regime la procedura S.T.A. secondo il criterio della contestualità (cosiddetto "S.T.A. cooperante"), con esclusione delle sole operazioni relative alla prima immatricolazione dei veicoli ed alla relativa iscrizione nel pubblico registro automobilistico.
È altrettanto noto che, allo scopo di far fronte a difficoltà applicative della procedura, emerse nell'imminenza della predetta entrata a regime, in via del tutto provvisoria ed eccezionale si è reso tuttavia necessario emanare le disposizioni transitorie di cui alla circolare n. 118/M360 del 10 gennaio 2003.
Ciò posto, il monitoraggio condotto da questo Dipartimento negli ultimi mesi mostra come le suaccennate difficoltà possano ritenersi ormai superate e, conseguentemente, siano venuti meno i presupposti per mantenere in vita le suddette disposizioni transitorie.
Pertanto, a decorrere dal 12 maggio 2003, la citata circolare n. 118/M360 del 10 gennaio 2003 è da intendersi abrogata, con l'avvertenza che le pratiche avviate prima del 12 maggio 2003, ovvero per le quali sussista una dichiarazione di vendita autenticata dal notaio in data anteriore al 16 dicembre 2002, potranno essere portate a termine attraverso le procedure già in uso documentando dette circostanze.
Si ritiene quindi che esistono le condizioni per riproporre il testo della circolare 11 dicembre 2002, n. 4145/M360, alla quale sono state apportate alcune modifiche finalizzate ad assicurare l'operatività della procedura "S.T.A. cooperante".
Al fine di agevolare la lettura delle istruzioni, il testo che viene proposto reca, in grassetto, le integrazioni apportate all'originale testo della circolare 11 dicembre 2002, n. 4145/M360.
A. Operazioni di motorizzazione espletabili mediante le procedura S.T.A. in regime di contestualità.
La procedura "S.T.A. cooperante", operativa a decorrere dal 16 dicembre 2002, consente l'espletamento, in regime di contestualità, delle seguenti operazioni:
- prime immatricolazioni (veicoli con destinazione/uso con codifica: A0, M0, C4, N4, 44);
- rinnovi di immatricolazione (veicoli con destinazione/uso con codifica: A0, M0, C4, N4, 44);
- aggiornamenti delle carte di circolazione per trasferimento della proprietà (compresi gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a trasporto specifico o ad uso speciale).
Al riguardo, si evidenzia che l'utilizzo di tale procedura è obbligatorio per le operazioni di rinnovo di immatricolazione e di aggiornamento delle carte di circolazione mentre, al momento, è da ritenersi meramente facoltativo per le operazioni di prima immatricolazione.
Nell'ambito delle predette operazioni, inoltre, debbono essere tenute distinte una serie di fattispecie per le quali la procedura "S.T.A. cooperante" non può trovare applicazione, in quanto espressamente escluse dal D.P.R. n. 358 del 2000 ovvero per impossibilità tecnica di gestione telematica.
Ciò posto, le possibili casistiche possono essere schematicamente riassunte nel modo seguente:
a) PRIMA IMMATRICOLAZIONE - Esclusioni:
a.1) veicoli nuovi provenienti dall'estero tramite canali non ufficiali, privi di codice antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale;
a.2) veicoli usati già immatricolati in uno Stato estero;
a.3) rimorchi di autoveicoli;
a.4) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente;
a.5) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;
a.6) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;
a.7) veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;
b) RINNOVO DI IMMATRICOLAZIONE - Esclusioni:
b.1) rimorchi di autoveicoli;
b.2) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente;
b.3) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;
b.4) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;
b.5) veicoli che comportino la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;
b.6) richieste non corredate dalla precedente carta di circolazione, ovvero carte di circolazione sulle quali sono presenti annotazioni manuali non registrate nel sistema informatico;
b.7) reimmatricolazioni che comportino la modifica delle risultanze della carta di circolazione, comprese le variazioni di sede delle persone giuridiche (se i trasferimenti avvengono nell'ambito di Comuni diversi) e le variazioni di residenza delle persone fisiche (se i trasferimenti avvengono nell'ambito di Province diverse);
c) AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - Esclusioni:
c.1) veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi di noleggio senza conducente;
c.2) passaggi di proprietà che comportino anche un cambio d'uso (da proprio a terzi e viceversa);
c.3) veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;
c.4) rimorchi degli autoveicoli;
c.5) veicoli che comportino la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 10;
c.6) passaggi di proprietà relativi a veicoli per i quali sia stato denunciata la sottrazione o lo smarrimento della relativa carta di circolazione e la procedura di duplicazione della stessa non sia ancora conclusa;
d) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - Ulteriori esclusioni:
in forza della normativa che disciplina le attività del P.R.A., ovvero per impossibilità tecnica di gestione da parte del sistema informativo A.C.I., restano inoltre escluse dalla procedura "S.T.A. cooperante" le seguenti ipotesi di trasferimento della proprietà:
d.1) richieste non corredate dal certificato di proprietà precedentemente rilasciato dal P.R.A.;
d.2) veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;
d.3) veicoli con codice carrozzeria "ZZ" o "Z0";
d.4) veicoli per i quali è richiesta la trascrizione dei relativi atti di vendita con salto della continuità (art. 2688 c.c.);
d.5) veicoli per i quali è richiesta la trascrizione dei relativi atti di vendita a ripristino della continuità delle trascrizioni;
d.6) veicoli che comportano l'espletamento di formalità P.R.A. cosiddette a tutela del venditore (ex art. 11 del D.M. n. 514 del 1992
d.7) veicoli d'epoca per i quali, ai fini dell'espletamento delle formalità P.R.A., è richiesto il pagamento dell'I.P.T. in misura forfetaria (art. 63 della legge n. 342 del 2000;)
d.8) veicoli per le cui formalità P.R.A. sono richiesti i seguenti parametri superiori a 9999: peso - tara - cilindrata - portata (3).
Si sottolinea, infine, che non sono espletabili con procedura "S.T.A. cooperante" le operazioni di annotazione sulla carta di circolazione della variazione della ragione sociale e della denominazione delle società.
Tutte le ipotesi di esclusione suelencate debbono essere gestite attraverso le procedure tradizionali.
A tale ultimo riguardo, appare opportuno sottolineare che, per le operazioni di cui ai precedenti punti c.6), d.4), d.5) e d.6), nonché per gli aggiornamenti delle carte di circolazione conseguenti a variazioni societarie, si rende indispensabile la produzione, a seconda dei casi, della fotocopia dell'atto di vendita o del certificato di proprietà aggiornato, ovvero della documentazione idonea a comprovare l'avvenuta variazione societaria.
Viceversa, per tutte le operazioni di trasferimento della proprietà ricadenti obbligatoriamente nella procedura "S.T.A. cooperante" che risultino essere state espletate con procedura diversa, gli Uffici della Motorizzazione provvedono al loro annullamento entro le 24 ore lavorative successive.
A tale scopo, nei tabulati contenenti l'elenco delle pratiche giornalmente espletate con "stampa on line" dagli Studi di consulenza saranno evidenziati con asterisco (*) le operazioni per le quali non sia stato rispettato l'obbligo di utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante".
Per quanto concerne le reimmatricolazioni, si fa presente che, se per ragioni di discordanza dei dati contenuti negli archivi del C.E.D. della Motorizzazione e del P.R.A., ovvero in caso di eventuali impedimenti di natura tecnica, il sistema inibisce il buon esito di una operazione espletabile con procedura S.T.A., la stesa va effettuata attraverso le procedure tradizionali. In tal caso, pertanto, non può trovare applicazione il criterio della contestualità tra operazioni di motorizzazione ed operazioni di pubblico registro automobilistico.
Pertanto, se si realizza la predetta ipotesi:
- il titolare dello Studio di consulenza, abilitato all'utilizzo della procedura S.T.A. può:
a) richiedere presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione l'espletamento dell'operazione di reimmatricolazione, producendo la dichiarazione il cui prototipo è allegato alla presente circolare (allegato 1), nonché - presso il P.R.A. - l'espletamento della connessa formalità di pubblico registro automobilistico;
ovvero:
b) provvedere alla stampa del documento di circolazione mediante procedura "Prenotamotorizzazione con stampa remota" nonché alla emissione del relativo certificato di proprietà secondo le procedure tradizionali. Anche in tal caso, la documentazione cartacea da presentare successivamente al competente Ufficio della Motorizzazione deve comprendere la dichiarazione di cui all'allegato 1 alla presente circolare;
- se l'operazione di reimmatricolazione è stata richiesta direttamente dall'utente interessato, ovvero per il tramite di uno Studio di consulenza non abilitato all'utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante", ad uno sportello "S.T.A. cooperante" istituito presso un Ufficio della Motorizzazione, quest'ultimo effettua le operazioni di motorizzazione secondo le modalità tradizionali e rilascia una attestazione in ordine alle cause che hanno impedito l'espletamento dell'operazione stessa con procedura "S.T.A. cooperante". Detta attestazione consente all'utente o allo Studio di consulenza interessato di poter effettuare presso il P.R.A. la correlata operazioni di pubblico registro automobilistico secondo le modalità tradizionali.
Si ritiene opportuno, infine, precisare le modalità operative applicabili nelle ipotesi, abbastanza frequenti, di duplicazione della carta di circolazione deteriorata per la quale venga richiesto anche l'aggiornamento per trasferimento della proprietà del veicolo.
In tal caso, si tratta di porre in essere due distinte operazioni, delle quali l'una (duplicazione del documento) non rientra nelle formalità "S.T.A. cooperante" e l'altra (passaggio di proprietà) è realizzabile esclusivamente con procedura "S.T.A. cooperante". Di conseguenza, dette operazioni non solo non possono essere espletate congiuntamente ma occorre anche che sia rispettata la seguente sequenza:
- va anzitutto effettuato il passaggio di proprietà con procedura "S.T.A. cooperante", con conseguente emissione del tagliando di aggiornamento e del certificato di proprietà, previo pagamento delle relative imposte e diritti;
- successivamente, può essere richiesto all'Ufficio della Motorizzazione l'emissione del duplicato a nome del nuovo proprietario, previo pagamento della corrispettiva tariffa e senza necessità di emissione di un nuovo certificato di proprietà;
- sul duplicato della carta di circolazione, nelle righe descrittive, dovrà essere annotata la dicitura "Omessi i precedei proprietari" e/o annotata la precedente destinazione d'uso.
Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il nuovo proprietario richieda l'annotazione del passaggio di proprietà congiuntamente all'aggiornamento tecnico della carta di circolazione (che non è gestibile con procedura "S.T.A. cooperante"), previo collaudo od emissione del certificato di approvazione, occorre anche in tal caso procedere prima all'emissione del tagliano recante le generalità del nuovo proprietario e successivamente provvedere, con procedura tradizionale, all'aggiornamento tecnico della carta di circolazione.
Infine, nell'ipotesi in cui il nuovo proprietario richieda la reimmatricolazione di un veicolo (per smarrimento o deterioramento della targa) congiuntamente all'annotazione del trasferimento della proprietà:
- le operazioni di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà debbono entrambe essere espletate con procedura "S.T.A. cooperante", ma vanno tenute distinte;
- pertanto, dovrà prima essere espletata l'operazione di trasferimento della proprietà e, il giorno successivo, si potrà procedere alla reimmatricolazione.
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(3) La circolare 16 giugno 2003, n. 2089/M352, ha aggiunto le lettere d.9) e d.10) dopo la lettera d.8).
B) Soggetti intestatari delle carte di circolazione.
Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi operatori legittimati all'utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante", si riassumono i principi generali attualmente in vigore in materia di intestazione delle carte di circolazione.
a) Persone fisiche
La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia (salvo che si tratti di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. o di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale").
La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni.
A tale ultimo proposito, rileva registrare che il P.R.A. non richiede alcuna prova in ordine alla preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare.
Poiché detta autorizzazione, che è richiesta a pena di annullabilità della formalità di trascrizione della proprietà, può essere fatta valere dagli eventuali terzi interessati innanzi al giudice ordinario, si ritiene al momento opportuno allineare la procedura di intestazione delle carte di circolazione a nome dei minori alle modalità operative in uso al P.R.A., riservandosi di proporre apposito quesito al competente Ministero della giustizia.
b) Imprese individuali
Poiché l'impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell'imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario della carta di circolazione può essere unicamente l'imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest'ultimo.
c) Società
Intestataria della carta di circolazione è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali).
La medesima regola si applica anche alle società costituite all'estero ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria.
Nel caso di società semplice, la carta di circolazione può essere intestata direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, ovvero, a nome della società nella persona del socio richiedente, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici relativi a quest'ultimo.
Nel caso, infine, di associazioni di professionisti (equiparabili a società di fatto) la carta di circolazione può essere intestata esclusivamente a nome di tutti i consociati che ne facciano richiesta.
d) Altri enti dotati di personalità giuridica
La carta di circolazione è intestata direttamente in capo all'Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.
e) Organismi privi di personalità giuridica
La carta di circolazione è intestata a nome dell'organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore".
f) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.)
La carta di circolazione è intestata direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all'eventuale sede periferica. (4)
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(4) La circolare 3 novembre 2004, n. 3583/M360 ha abrogato e integralmente sostituito il presente paragrafo B).
C) Documentazione relativa alle operazioni di motorizzazione espletate con procedura S.T.A.
Con riguardo alla documentazione che deve essere consegnata all'Ufficio della Motorizzazione al fine della verifica della regolarità delle operazioni espletate, si precisa che:
2. è noto che l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone anche la consegna dell'elenco dei documenti emessi dallo sportello, ai fini della regolarità dei documenti stessi.
Ciò posto, al fine di agevolare le procedure di consegna delle documentazioni, secondo quanto chiarito nel successivo paragrafo H), gli Studi di consulenza debbono munirsi anche di una copia del predetto elenco;
3. la procedura "S.T.A. cooperante", gestita attraverso il sistema del collegamento unico, consente la stampa della carta di circolazione solo a condizione che si renda possibile anche la stampa del certificato di proprietà; pertanto, è il sistema stesso ad assicurare il rispetto del criterio della contestualità delle operazioni di motorizzazione e di pubblico registro automobilistico. Di conseguenza, ai fini della regolarità delle operazioni di motorizzazione, non è richiesto che venga consegnata la fotocopia del certificato di proprietà emesso in contestualità;
4. come prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, deve sempre essere prodotta la fotocopia del documento di identità del richiedente (al riguardo cfr. quanto già chiarito con la citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002.)
A norma dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 2000, per documento di identità, deve intendersi "la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'Amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati, con finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare".
L'art. 35 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000 chiarisce, inoltre, che il documento di identità può sempre essere sostituito da uno dei seguenti documenti di riconoscimento ritenuti equipollenti:
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d'armi;
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;
5. nel caso in cui il richiedente l'operazione "S.T.A. cooperante" sia un cittadino extracomunitario, si rammenta l'obbligo, sebbene non sia espressamente prescritto dal D.P.R. n. 358 del 2000, di produrre anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, che non può utilmente essere sostituita né con autocertificazione né con la fotocopia della ricevuta, rilasciata dalla Questura, attestante che il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo.
D) Orari di attivazione del collegamento S.T.A.
Il collegamento S.T.A. in regime di contestualità è attivo dalle ore 8:00 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì.
Inoltre, limitatamente all'inserimento e alla validazione (controlli formali) dei dati relativi alle operazioni da espletare nel corso della giornata lavorativa successiva, il collegamento è altresì attivo nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì: dalle 18,30 alle 19,30;
- sabato: dalle 8,00 alle 19,30.
E) Blocco del collegamento.
Se per cause tecniche, derivanti o meno dal sistema, si verifica un blocco del collegamento, le successive modalità operative dipendono dalla fase procedimentale nel frattempo portata a termine.
Infatti, se il blocco interviene prima ancora che il sistema abbia consentito la creazione in forma elettronica dei documenti da emettere, l'operazione di presentazione deve essere ripetuta quando il collegamento viene ripristinato.
Viceversa, se il blocco interviene solo in fase di stampa dei documenti da emettere, il sistema consente di effettuare la stampa stessa entro i due giorni lavorativi successivi.
Si precisa inoltre che, laddove sia riuscita la stampa della carta di circolazione ma non anche quella del certificato di proprietà (e viceversa), il criterio della contestualità vieta il rilascio del documento emesso accompagnato da un documento provvisorio sostitutivo di quello non emesso dal sistema.
Resta salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare la stampa del documento mancante entro i due giorni lavorativi successivi.
F) Criterio della contestualità delle operazioni.
Come già evidenziato con circolare 22 febbraio 2002, n. 482/M360/MOT3, la contestualità delle operazioni espletate con procedura S.T.A. determina che:
- gli utenti sono tenuti a richiedere congiuntamente le operazioni di motorizzazione e le connesse operazioni di pubblico registro automobilistico;
- i documenti di circolazione e i documenti di proprietà debbono essere emessi congiuntamente ed altrettanto congiuntamente devono essere consegnati ai titolari degli stessi;
- i documenti richiesti debbono di norma essere elaborati e rilasciati contestualmente alla richiesta.
Ne consegue pertanto che:
- non possono essere accettate le richieste di immatricolazione, di reimmatricolazione e di passaggio di proprietà, espletabili con procedura "S.T.A. cooperante", che non siano corredate dalla corrispettiva richiesta di trascrizione nel pubblico registro automobilistico;
- se per qualsiasi ragione si ottenga la stampa della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento ma non anche quella del certificato di proprietà (o viceversa), il documento emesso e l'eventuale targa non possono essere consegnati;
- non può più essere rilasciata carta di circolazione provvisoria;
- non possono essere accettate richieste di operazioni espletabili con procedura "S.T.A. cooperante" per le quali non si possa procedere alla elaborazione e al rilascio dei documenti nell'arco dell'orario di apertura dello sportello;
- in caso di formalità "S.T.A. cooperante" protocollate dall'Ufficio della Motorizzazione, ma non espletate perché non accettate dal sistema informatico, la relativa documentazione deve essere restituita per la ripresentazione nei giorni successivi.
G) Consegna della documentazione agli Uffici provinciali del D.T.T. e verifica della regolarità.
La consegna della documentazione relativa alle operazioni espletate con procedura S.T.A., avverrà secondo le modalità appresso indicate.
Nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili presso ciascun Ufficio, si auspica l'istituzione di sportelli appositamente dedicati o, in mancanza, di adeguati orari di consegna.
Col supporto dei tabulati di cui al punto 1 del paragrafo C), il controllo della documentazione consegnata deve essere, di norma, effettuato "a vista".
Laddove eccezionalmente ciò non sia possibile, anche al fine di evitare il protrarsi dei tempi di attesa agli sportelli, si richiama l'attenzione sulla esigenza che detto controllo venga comunque effettuato nel più breve tempo possibile.
Si rammenta infatti che, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 358 del 2000, la consegna della documentazione deve avvenire entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione è stata espletata e, d'altro canto, la protocollazione ed archiviazione di ciascuna pratica può avvenire solo dopo che ne sia stata verificata la regolarità.
L'eventuale impossibilità di garantire un "controllo a vista" pone, evidentemente, la necessità di rendere certezza in ordine alle pratiche che vengono consegnate ed ai tempi di avvenuta consegna.
In tal caso, la procedura da seguire, in fase di prima attuazione, è la seguente:
- all'atto della consegna, gli Uffici si limitano, sulla base della copia dell'elenco di cui al punto 2 del paragrafo C), al controllo numerico e identificativo delle pratiche e provvedono a depennare le voci del suddetto elenco per le quali non sussiste riscontro documentale;
- gli Uffici restituiscono la suddetta copia dell'elenco dopo averla vistata, datata e timbrata per avvenuta consegna.
In sede di controllo sulla regolarità dei documenti emessi, secondo i principi stabiliti dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 358 del 2000
ed i criteri individuati con la più volte citata circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, il regime di contestualità impone che, in caso di accertata irregolarità, l'annullamento dell'operazione di motorizzazione irregolare comporta anche l'annullamento della corrispettiva operazione di pubblico registro automobilistico (e viceversa), come da istruzioni fornite con il Manuale ad uso degli Uffici allegato alla circolare n. P4687/60C4/MOT6 del 2 dicembre 2002 (pubblicata sul sito Internet).In caso di accertate irregolarità, l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 358 del 2000 impone che il documento di circolazione irregolarmente emesso venga restituito all'Ufficio della Motorizzazione entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo.
Al riguardo, nel richiamare quanto già chiarito con la medesima circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, appare evidente che, nell'impossibilità di un controllo "a vista" delle documentazioni presentate, il termine per l'adempimento dell'obbligo di restituzione decorre dalla data di notifica del provvedimento con il quale l'irregolarità viene contestata.
Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono ritenersi responsabili, ai sensi del D.P.R. n. 358 del 2000, della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).
Pertanto, la sospensione dei collegamenti non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.).
H) Gestione degli errori sanabili.
In tema di gestione dei cosiddetti "errori sanabili", e sciogliendo la riserva posta con circolare n. 3059/M360 del 16 settembre 2002, si fa presente che:
1) se l'errore concerne i dati anagrafici dell'intestatario del documento di circolazione, la rettifica va effettuata, esclusivamente ad opera degli Uffici della Motorizzazione, secondo le modalità già impartite con circolare n. A22/2000/MOT del 14 luglio 2000 (correzione manuale convalidata con timbro dell'Ufficio e firma dell'addetto che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data; aggiornamento della banca dati; versamento di un'unica tariffa ex legge n. 870 del 1986, indipendentemente dal numero di correzioni effettuate);
2) se l'errore concerne i dati tecnici del veicolo:
- l'errata trascrizione del numero di omologazione comporta la necessità di aggiornamento della banca dati e della stampa del duplicato della carta di circolazione, con corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986;
- l'errata trascrizione del numero di telaio comporta unicamente la necessità di una rettifica manuale, con conseguente aggiornamento della banca dati e corresponsione della relativa tariffa ex legge n. 870 del 1986, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 1).
Infine, appare appena il caso di evidenziare che non sussistono termini perentori entro i quali gli interessati sono tenuti a richiedere l'effettuazione delle predette rettifiche.
I) Richiesta di attivazione dello sportello telematico.
Lo Studio di consulenza automobilistica che intenda attivare uno Sportello telematico deve produrre istanza nei modi previsti dalla circolare 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT, con la sola esclusione della necessità del propedeutico effettivo utilizzo della procedura "Prenotamotorizzazione" per almeno tre mesi.
Allegato 1
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Dichiarazione |
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Il/La sottoscritto/a |
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, |
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nato/a
a |
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il |
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, |
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in qualità di
[1] |
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dello Studio
di |
|
consulenza
[2] |
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, |
|
codice
agenzia |
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|
consapevole delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dall'art. 26 della
legge n. 15 del 1968 e dall'art. 11 del D.P.R. n. 403 del 1998),
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della medesima legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed
integrazioni, |
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|
|
Dichiara |
|
|
|
che, in
data |
|
,
non si è resa
possibile l'effettuazione, ai sensi
del |
|
D.P.R. n. 358 del 2000,
della formalità di reimmatricolazione relativa
al veicolo [3] |
|
|
|
|
a nome di
[4] |
|
|
per il seguente
motivo: |
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|
|
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In
fede |
|
|
,
Data |
|
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|
Firma del
dichiarante [5] |
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|
__________ |
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[1] Indicare la
qualità di "Titolare" in caso di impresa individuale, ovvero la qualità di
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"amministratore"
o di "legale rappresentante" in caso di
società. |
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[2] Indicare la
denominazione e la sede dello Studio di
consulenza. |
|
[3] Indicare i
dati identificativi del veicolo. |
|
[4] Indicare le
generalità dell'intestatario del
veicolo. |
|
[5] La firma del
dichiarante non necessita di
autenticazione. |
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2004, è stato pubblicato il D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 57, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), ha introdotto le modifiche all'art. 8 del D.P.R. n. 358 del 2000 che di seguito si illustrano.
La nuova norma prevede anzitutto che, ai fini della prima iscrizione di autoveicoli nuovi nel pubblico registro automobilistico, il venditore possa presentare, presso uno degli sportelli telematici dell'automobilista, un'autocertificazione (secondo lo schema allegato al medesimo D.P.R. n. 377 del 2003) provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale l'iscrizione stessa viene richiesta, con l'impegno di produrre, entro 10 giorni dalla effettuazione della prima iscrizione, il titolo originale.
Peraltro, in calce alla predetta dichiarazione, l'acquirente dichiara di essere consapevole che la mancata presentazione nei termini, da parte del venditore, dell'atto di vendita determina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico.
Per inciso, si avverte che il modello di autocertificazione allegato al D.P.R. n. 377 del 2003 contiene un refuso, nella parte in cui, al di sotto del riquadro grande contenente i dati autocertificati dal venditore e la dichiarazione resa e sottoscritta dall'acquirente, reca nuovamente la dizione "Firma dell'acquirente" anziché "Firma del venditore".
All'infruttuoso spirare del predetto termine di 10 giorni, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione dandone comunicazione a questo Dipartimento, cosicché l'Ufficio provinciale della Motorizzazione competente per territorio possa provvedere a darne notizia all'interessato il quale è tenuto, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la produzione del titolo originale, a restituire le targhe, la carta di circolazione ed il certificato di proprietà fermo restando che, in caso di inottemperanza, l'Ufficio stesso provvede al ritiro coattivo di tali documenti per il tramite degli organi di polizia.
Ciò posto, fermo restando che la nuova disciplina entrerà in vigore sabato 31 gennaio 2004 (con applicazione concreta da lunedì 2 febbraio 2004) e in attesa che vengano messe a punto le necessarie procedure informatiche, si illustrano gli opportuni chiarimenti che appaiono indispensabili per assicurare l'operatività di questa prima fase attuativa, tenuto conto dell'intesa raggiunta in sede di tavolo tecnico tra lo scrivente Dipartimento, l'Automobile Club d'Italia e le Associazioni di categoria interessate:
1. la dichiarazione resa dal venditore è presentata unitamente alla richiesta di immatricolazione e di contestuale iscrizione nel pubblico registro automobilistico;
2. ai fini dell'espletamento delle predette operazioni, nel campo "FORMA ATTO" va inserito il codice "ZA" (che identifica l'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva di un titolo che ha la forma della scrittura privata) o "ZB" (che identifica l'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva di un titolo che ha la forma dell'atto pubblico);
3. in applicazione delle consuete procedure previste dal D.P.R. n. 358 del 2000, la documentazione cartacea relativa alla avvenuta immatricolazione e contestuale iscrizione nel pubblico registro automobilistico sono consegnate, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, ai competenti Uffici provinciali della Motorizzazione e del P.R.A.; al riguardo, si precisa che l'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva dell'atto di vendita deve essere ovviamente consegnata ai P.R.A. mentre non si rende necessario, in applicazione della procedura "S.T.A. cooperante", produrre agli Uffici della Motorizzazione alcun documento attestante che l'operazione è stata espletata sulla base della predetta autocertificazione;
4. entro il previsto termine di 10 giorni (da computarsi secondo calendario), il titolo originale deve essere presentato presso lo stesso soggetto che ha provveduto all'immatricolazione del veicolo e alla contestuale trascrizione della proprietà mediante procedura "S.T.A. cooperante"; pertanto, a secondo dei casi, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione o lo Studio di consulenza provvede a consegnare il documento al competente Ufficio provinciale del P.R.A. entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato presentato;
5. in caso di cancellazione dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione ne riceve notizia dall'Ufficio provinciale del P.R.A. mediante comunicazione scritta e, conseguentemente, richiede all'intestatario la restituzione delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà; detta restituzione deve avvenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la produzione del titolo originale e, in caso di inottemperanza, l'Ufficio stesso provvede al ritiro coattivo dei documenti mediante gli organi di polizia;
6. i documenti ritirati sono custoditi dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione.
A tale ultimo riguardo, si evidenzia che, nell'ambito del predetto tavolo tecnico, l'A.C.I. ha manifestato l'esigenza di dover approfondire taluni aspetti di natura giuridica in ordine alla posizione dei veicoli cancellati d'ufficio.
Pertanto, in attesa che l'A.C.I. fornisca i necessari chiarimenti, si sottolinea l'opportunità che gli Uffici provinciali della Motorizzazione custodiscano le targhe, le carte di circolazione ed i certificati di proprietà ritirati, astenendosi pertanto da ogni iniziativa tesa alla distruzione degli stessi, fino a quando non saranno impartite da questa sede nuove istruzioni al riguardo.
Si fa riserva, inoltre, di comunicare con successiva circolare anche le istruzioni tecniche che consentiranno la completa gestione informatizzata delle nuove procedure.
Si rammenta, infine, che l'utilizzo della procedura "S.T.A. cooperante" è al momento ancora facoltativo per le prime immatricolazioni; pertanto si rende ancora possibile avvalersi, per dette operazioni, delle procedure tradizionali.
Tuttavia, laddove si debba procedere alla prima iscrizione nel pubblico registro sulla base dell'autocertificazione prevista dal D.P.R. n. 377 del 2003, l'iscrizione stessa e l'immatricolazione debbono necessariamente essere espletate in regime di contestualità.
Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo in ordine alla puntuale osservanza delle istruzioni applicative impartite con la presente circolare.
(V. circolare 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6 )
Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2004, n. T3031/60C4/MOT6. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità. Obbligatorietà prime immatricolazioni.Com'è noto, l'avvio delle procedure di prima immatricolazione dei veicoli attraverso lo "STA cooperante" non è stato, ad oggi, reso possibile per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 377 del 2003, recante norme di attuazione dell'art. 80, comma 57 della legge n. 289 del 2002.
Tali ultime disposizioni, infatti, hanno richiesto la messa a punto di particolari procedure informatiche ed amministrative divulgate con la circolare n. 328/M360 del 30 gennaio 2004. Pertanto, fermo restando quanto stabilito con la citata circolare n. 328/M360 del 2004 nonché con la circolare n. 1670/M360 del 6 maggio 2003, a decorrere dal 10 maggio 2004 sarà obbligatorio l'utilizzo dello STA per le prime immatricolazioni.
Si riportano di seguito le istruzioni tecniche che consentiranno la completa gestione informatizzata delle nuove modalità operative.
Le procedure alternative "Prenota-motorizzazione" e "Copernico", dalla suddetta data, per le operazioni comprese nello STA, verranno utilizzate esclusivamente nel caso di anomalie tecniche "certificate dal sistema", sia che si tratti della singola pratica oppure di un blocco o eccessivo rallentamento del sistema.
Per quanto riguarda la singola pratica, dal 17 maggio p.v. sarà messa in linea una nuova procedura che fornisce a video il messaggio relativo all'azione da compiere nel caso di pratiche non andate a buon fine. Fino a tale data, al fine di garantire il rispetto e l'uniformità delle procedure operative su tutto il territorio, sono riportati nella annessa tabella (allegato 1) i messaggi associati alle relative classi di errore e in una ulteriore tabella (allegato 2), le relative azioni da compiere per ogni singola classe con l'esemplificazione di alcune situazioni.
Nelle citate tabelle, gli errori bloccanti che permettono di fatto l'utilizzo delle procedure alternative, sono individuati da classi contraddistinte dalla lettera B iniziale. La stampa del messaggio di errore deve essere presentata, insieme alla documentazione necessaria, presso gli uffici D.T.T. e ACI. La mancata presentazione di tale attestazione produce l'annullamento della pratica.
Si precisa che i messaggi a video prevedono alcune casistiche che, pur non consentendo l'espletamento della pratica, non sono classificabili come errori procedurali. A titolo esemplificativo, l'errore F3 generato dalla chiusura dell'Ufficio provinciale ACI (per il Santo Patrono, per cause di forza maggiore, ecc...) che impedisce le immatricolazioni e le iscrizioni a favore di soggetti residenti nella provincia in questione, prevede come "azione" conseguente di "attendere la riapertura dello STA".
Per quanto attiene ai blocchi/rallentamenti del sistema, il tavolo tecnico ha fissato i valori soglia che non devono essere superati nei due diversi periodi del mese (gli ultimi tre giorni sono più critici per l'elevato numero di immatricolazioni). È evidente, pertanto, che la già continua attività di monitoraggio, da parte delle due strutture tecniche, è intensificata e presenta intervalli temporali diversi a seconda del giorno del mese (più frequenti negli ultimi tre giorni lavorativi) o dell'orario (più frequenti avvicinandosi all'orario di chiusura dello STA).
Nel caso siano superati i valori limite (blocco del sistema o un eccessivo rallentamento dello stesso) viene inviato un messaggio ufficiale a video per entrambi i domini che autorizza i vari STA ad operare con le procedure alternative e cioè alla immatricolazione e stampa on-line della carta di circolazione (prenota-motorizzazione) e iscrizione al P.R.A. nei 60 giorni con stampa on line del certificato di proprietà (Copernico) come previsto dall'art. 93 (commi 2 e 5) del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Ad integrazione di quanto comunicato con la suddetta circolare n. 328/M360 del 30 gennaio 2004, si rende noto che entro il termine previsto dei 10 giorni, il titolo originale deve essere presentato presso lo stesso soggetto che ha provveduto all'immatricolazione e alla iscrizione al P.R.A. del veicolo attraverso lo "STA cooperante".
Nel caso di mancata presentazione del titolo nei termini previsti, il P.R.A. procede alla cancellazione d'ufficio del veicolo. Tale operazione produce, in automatico, l'aggiornamento degli archivi del D.T.T. attraverso la cessazione dalla circolazione del veicolo. Durante la notte sono inoltre predisposti flussi di stampa verso gli uffici provinciali che contengono le lettere (facsimile riportato in allegato 3) da inviare agli intestatari per chiedere la restituzione delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la produzione del titolo originale. Per gli operatori degli uffici provinciali si segnala che tali flussi saranno disponibili giornalmente con il codice tabulato 50. Ad ulteriore garanzia della suddetta procedura automatizzata, gli uffici del P.R.A. forniscono all'omologo ufficio provinciale del D.T.T. un tabulato contenente le cancellazioni d'ufficio della giornata precedente. Gli uffici del D.T.T. aggiornano gli indirizzi nell'archivio informatico centralizzato attraverso la transazione AUSC, degli studi di consulenza, verificandone l'esattezza, prima dell'inoltro della lettera. Il facsimile della citata lettera, riportato in allegato, prevede in indirizzo, per conoscenza, lo STA che ha effettuato l'operazione e il P.R.A. della provincia di competenza territoriale dello STA.
Tuttavia la posizione può essere sanata qualora, dopo la cancellazione da parte del P.R.A. e comunque entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione, sia stato presentato un atto formato entro 10 giorni dall'iscrizione avvenuta mediante autocertificazione.
Poiché nel sopra descritto caso le procedure P.R.A. non consentono ad oggi di aggiornare telematicamente gli archivi del D.T.T., nelle more dell'attivazione di tale procedura automatizzata, sarà cura del P.R.A. informare l'omologo ufficio della Motorizzazione dell'avvenuta regolarizzazione della posizione P.R.A. L'Ufficio provinciale del D.T.T. acquisisce agli atti la comunicazione del P.R.A. e attraverso la transazione GPRA (funzione 10, PRAN) procede a riattivare la targa nel sistema informatico del D.T.T. eliminando la causale di cessazione dall'archivio.
Si ritiene opportuno precisare che, per le iscrizioni effettuate con le modalità previste dall'art. 80, comma 57, della legge n. 289 del 2002, nel caso di corretto funzionamento della procedura, entro i 10 giorni dalla data di iscrizione, il P.R.A. aggiorna il sistema informatico D.T.T. in tempo reale con l'informazione dell'avvenuta presentazione dell'atto, attraverso una operazione di convalida. In caso contrario, nei giorni successivi, il P.R.A. comunica, sempre on-line, l'avvenuta cancellazione d'ufficio. È evidente che se per qualunque motivo non dovesse pervenire al sistema informatico del D.T.T. alcuna comunicazione (né di convalida, né di cancellazione) l'Archivio nazionale dei veicoli è aggiornato automaticamente al 30° giorno dall'iscrizione, con l'informazione relativa alla convalida dell'operazione.
Le due strutture informatiche stanno completando una nuova procedura che sarà messa in linea il 17 maggio p.v., che consentirà allo STA di digitare la data e la forma dell'atto, on-line, nei 10 giorni previsti per la presentazione del titolo in originale. Saranno fornite successivamente tutte le informazioni tecnico-operative necessarie per una corretta gestione di tale procedura.
Il veicolo, immatricolato ed iscritto sulla base di autocertificazione, è inserito nell'Archivio Nazionale dei Veicoli del sistema informatico del D.T.T.; tuttavia non è possibile "operare" su di esso per eventuali aggiornamenti tecnici, di proprietà, ecc... prima dell'avvenuta convalida da parte del P.R.A., in seguito alla presentazione del titolo in originale.
I veicoli per i quali è stata effettuata l'operazione di cancellazione d'ufficio potranno essere nuovamente immatricolati esclusivamente presso gli uffici provinciali del D.T.T. con le procedure tradizionali che sono state adeguate per consentire, in automatico, la stampa sulle righe descrittive della carta di circolazione (riquadro 3 o 4) della seguente dicitura:
"Veicolo già immatricolato con targa ......., iscritto al P.R.A. in data ../../.... e cancellato in data ../../.... ai sensi dell'art. 8, comma 3-ter del D.P.R. n. 358 del 2000".
Nell'allegato 4 sono riportati gli elenchi delle operazioni escluse dallo "STA cooperante" (che modificano in parte l'elenco contenuto nella circolare n. 1670/M360 del 6 maggio 2003) e delle destinazioni/uso previste.
(Prorogato al 1° giugno 2004 del presente termine, cfr. nota 4 maggio 2004, n. 100/DTT).
Allegato 1
| DESCRIZIONE | CLASSE |
| Errore di sistema contattare l'assistenza | B1 |
| Non è stato possibile stabilire le sanzioni, verificare il periodo di ricerca | B1 |
| La pratica (idPratica=xxx, ProtocolloAci=xxxx, idProtocolloD.T.T.=xxxxx) è nello stato sbagliato per l'operazione richiesta | B1 |
| Operazione non riuscita | B1 |
| Il campo ASSI inviato da Motorizzazione è errato per la classe indicata | B2 |
| Il campo ASSI non è stato inviato da Motorizzazione | B2 |
| Il campo CARROZZERIA non è stato inviato da Motorizzazione. | B2 |
| Il campo CODICE OPERAZIONE inviato dalla Motorizzazione non è stato valorizzato | B2 |
| correttamente. Valore campo: H | |
| Il campo DESTINAZIONE/USO non è stato inviato da Motorizzazione. | B2 |
| Il campo PORTATA non è stato inviato dalla Motorizzazione | B2 |
| Impossibile verificare la congruenza tra DESTINAZIONE, USO e CARROZZERIA inviati dalla | B2 |
| Motorizzazione | |
| NON È POSSIBILE RIPRESENTARE PRATICHE ANTECEDENTI ALL'ANNO XXXX | B2 |
| RISULTANO INCONGRUENZE NEI DATI DI PRECEDENTE PRESENTAZIONE, LA | B2 |
| FORMALITÀ CON RP'XXXXXX' E ANNO 'XXXX' NON RISULTA PRESENTE IN ARCHIVIO. | |
| NEL CASO I DATI DIGITATI SIANO CORRETTI RIVOLGERSI AL P.R.A. PER L'ESPLETAMENTO | |
| Errore quadratura (importi dichiarati inferiori al calcolato) | F1 |
| L'importo dichiarato è minore dell'importo calcolato | F1 |
| Risultano più soggetti con lo stesso codice fiscale | F1 |
| Data Scadenza loc non presente | F1 |
| Destinazione e/o Uso non presente o errato | F1 |
| Formato Targa errato o incongruente con il tipo veicolo | F1 |
| GLI IMPORTI DICHIARATI NON SONO CORRETTI. GLI EMOLUMENTI DICHIARATI 0.0 SONO MINORI DEGLI EMOLUMENTI CALCOLATI xx.xx. | F1 |
| Il campo ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE non è valorizzato | F1 |
| Il campo CAP non è valorizzato | F1 |
| Il campo CAUSALE CESSAZIONE è formalmente errato. La lunghezza del campo non è valida. Valore campo: xx | F1 |
| Il campo CAUSALE CESSAZIONE non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xx | F1 |
| Il campo CAUSALE CESSAZIONE non è valorizzato | F1 |
| Il campo CAUSALE RINNOVO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xx | F1 |
| Il campo CAUSALE RINNOVO non è valorizzato | F1 |
| Il campo CLASSE non è valorizzato | F1 |
| Il campo CODICE CDP è formalmente errato. Valore campo: XXXX | F1 |
| Il campo CODICE CDP non è valorizzato | F1 |
| IL CAMPO CODICE DEMOLITORE È FORMALMENTE ERRATO | F1 |
| IL CAMPO CODICE DEMOLITORE FA RIFERIMENTO AD UN DEMOLITORE INESISTENTE | F1 |
| Il campo CODICE DEMOLITORE non è valorizzato | F1 |
| Il campo CODICE DEMOLITORE non è valorizzato correttamente. Valore campo: XXXXXXX | F1 |
| Il campo CODICE DEMOLITORE non può essere valorizzato per la causale Cessazione inserita. Valore campo: XXXXXX | F1 |
| Il campo CODICE FISCALE è formalmente errato. Valore campo: XXXXXXXXXXXXX | F1 |
| Il campo CODICE FISCALE è incompleto. Valore campo: XXXXXXXXXXXX | F1 |
| Il campo CODICE FISCALE non è valorizzato | F1 |
| Il campo COGNOME non è valorizzato | F1 |
| Il campo COMUNE DI NASCITA non è valorizzato | F1 |
| Il campo COMUNE DI NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: XXXXXXXXXXXXX | F1 |
| Il campo COMUNE RESIDENZA non è valorizzato | F1 |
| Il campo COMUNE RESIDENZA non è valorizzato | F1 |
| Il campo CONSEGNA DEMOLIZIONE NON INTESTATARIO non è valorizzato | F1 |
| Il campo DATA ATTO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: XX/XX/XXXX | F1 |
| Il campo DATA ATTO non è valorizzato | F1 |
| Il campo DATA DEMOLIZIONE non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: XX/XX/XXXX | F1 |
| Il campo DATA DEMOLIZIONE non è valorizzato | F1 |
| Il campo DATA DEMOLIZIONE non può essere valorizzato per la Causale cessazione inserita. | F1 |
| Valore campo: xx/xx/xxxx | |
| Il campo DATA NASCITA non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: XX/XX/XXXX | F1 |
| Il campo DATA NASCITA non è valorizzato | F1 |
| Il campo DATA NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: | F1 |
| XX/XX/XXXX | |
| Il campo DATA PRECEDENTE PRESENTAZIONE non è valorizzato | F1 |
| Il campo DATA SCADENZA LOCAZIONE non può essere valorizzato in assenza del soggetto | F1 |
| Locatario. Valore campo: XX/XX/XXXX | |
| Il campo DENOMINAZIONE LUNGA non può essere valorizzato per persona fisica. Valore campo: XXXXXXXXX | F1 |
| Il campo DISABILE non è valorizzato | F1 |
| Il campo ECOLOGICO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: N | F1 |
| Il campo ECOLOGICO non è valorizzato | F1 |
| Il campo ESENZIONE è incongruente con la FORMA ATTO indicata. Valore campo: x | F1 |
| Il campo ESENZIONE è incongruente | F1 |
| Il campo ESENZIONE non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: S | F1 |
| Il campo ESENZIONE non è valorizzato | F1 |
| Il campo FORMA ATTO è formalmente errato. La lunghezza del campo non è valida. Valore | F1 |
| campo: X | |
| Il campo FORMA ATTO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xxx | F1 |
| Il campo FORMA ATTO non è valorizzato | F1 |
| Il campo INDIRIZZO non è valorizzato | F1 |
| Il campo NOME non è valorizzato | F1 |
| Il campo NOME può essere valorizzato solo dopo aver completato il campo COGNOME. Valore campo: XXXXXX XXXX | F1 |
| Il campo NUMERO CIVICO non è valorizzato | F1 |
| Il campo PREZZO VEICOLO non è valorizzato | F1 |
| Il campo PROVINCIA NASCITA è formalmente errato. Valore campo: xx | F1 |
| Il campo PROVINCIA NASCITA non è valorizzato | F1 |
| Il campo PROVINCIA NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: xx | F1 |
| Il campo PROVINCIA RESIDENZA è formalmente errato. Valore campo: x | F1 |
| Il campo PROVINCIA RESIDENZA non è valorizzato | F1 |
| Il campo RP PRECEDENTE PRESENTAZIONE è formalmente errato. Valore campo: XXXXXXXX | F1 |
| Il campo RP PRECEDENTE PRESENTAZIONE è incompleto. Valore campo: XXXXXX | F1 |
| Il campo RP PRECEDENTE PRESENTAZIONE non è valorizzato | F1 |
| Il campo RUOLO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xxxx | F1 |
| Il campo RUOLO non è valorizzato | F1 |
| Il campo SESSO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xxx | F1 |
| Il campo SESSO non è valorizzato | F1 |
| Il campo SIGLA RILASCIO COPIA UFFICIO non è valorizzato correttamente. Valore campo: xxx | F1 |
| Il campo SIGLA RILASCIO COPIA UFFICIO non è valorizzato | F1 |
| Il campo SIGLA RILASCIO COPIA UFFICIO non può essere valorizzato. Incongruenza con la Sigla Provincia di residenza. Valore campo: xx | F1 |
| Il campo STATO NASCITA non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: xxx | F1 |
| Il campo STATO NASCITA non è valorizzato | F1 |
| Il campo STATO NASCITA non è valorizzato | F1 |
| Il campo STATO NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: xxxx | F1 |
| Il campo STATO RESIDENZA non è valorizzato | F1 |
| Il campo TARGA non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: XXXXXXX | F1 |
| Il campo TARGA non è valorizzato | F1 |
| Il campo TIPO TARGA non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: x | F1 |
| Il campo TIPO VEICOLO non è valorizzato | F1 |
| Il campo TOPONIMO non è stato valorizzato correttamente. Valore campo: x | F1 |
| Il campo TOTALE non corrisponde alla somma degli importi dichiarati. Valore campo: xxxx | F1 |
| Impossibile verificare congruenza con la Causale cessazione. Valore campo: xx/xx/xxxx | F1 |
| Impossibile verificare congruenza tra COMUNE DI NASCITA e PROVINCIA NASCITA | F1 |
| Impossibile verificare congruenza tra DESTINAZIONE, USO E CARROZZERIA | F1 |
| Impossibile verificare congruenza tra LOCALITÀ DI RESIDENZA, PROVINCIA DI RESIDENZA e C.A.P. | F1 |
| Impossibile verificare congruenza, il campo COMUNE DI NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: XXXXXXXXX | F1 |
| Impossibile verificare congruenza, il campo NOME può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: xxxxxx | F1 |
| Impossibile verificare congruenza, il campo PROVINCIA NASCITA può essere valorizzato solo per persona fisica. Valore campo: xxx | F1 |
| Impossibile verificare congruenza, il campo STATO NASCITA può essere valorizzato solo per | F1 |
| persona fisica. Valore campo: xxxx | |
| L'identificativo della pratica (idPratica=XX, protocolloAci=XXX, idProtocolloD.T.T.=XXX) è già in uso | F1 |
| L'IMPORTO DELL'IPT VERSATA DEVE ESSERE ZERO | F1 |
| La DATA ATTO non può essere superiore alla data di precedente presentazione. Valore campo: | F1 |
| XX/XX/XXXX | |
| La DATA DEMOLIZIONE non può essere superiore alla data di presentazione. Valore campo: | F1 |
| XX/XX/XXXX | |
| La DATA NASCITA deve essere inferiore alla data odierna. Valore campo: XX/XX/XXXX | F1 |
| La DATA PRECEDENTE PRESENTAZIONE non può essere superiore alla data di presentazione. Valore campo: XX/XX/XXXX | F1 |
| La DATA PRIMO VERSAMENTO IPT non può essere superiore alla data di presentazione. | F1 |
| Valore campo: XX/XX/XXXX | |
| La DATA SCADENZA LOCAZIONE non può essere inferiore alla data di presentazione. Valore | F1 |
| campo: XX/XX/XXXX | |
| Le informazioni inerenti i SOGGETTI sono assenti | F1 |
| Lunghezza Targa non corretta: XX | F1 |
| Nessun soggetto presente sulla pratica | F1 |
| Non è possibile inserire il soggetto VENDITORE | F1 |
| Non è stato inserito nessun soggetto VENDITORE | F1 |
| Numero soggetti non ammesso per la formalità | F1 |
| I dati del CDP (anno CDP) non corrispondono con la attuale posizione giuridica | F2 |
| La formalità di precedente presentazione è presente ma non respinta | F2 |
| Provincia di residenza incongruente con la provincia ufficio | F2 |
| Stato giuridico non riscontrato | F2 |
| Targa radiata | F2 |
| Targa rinnovata in provincia | F2 |
| DATI DI PRECEDENTE PRESENTAZIONE INCONGRUENTI CON LA SITUAZIONE IN | F2 |
| ARCHIVIO | |
| IL CAMPO RP DI PRECEDENTE PRESENTAZIONE NON COINCIDE CON QUELLO PRESENTE NEL SISTEMA (xxxxxxxxx) | F2 |
| IL CAMPO SMARRIMENTO CDP È INCONGRUENTE CON LA SITUAZIONE GIURIDICA PREESISTENTE | F2 |
| IL CODICE CDP FORNITO NON È CONGRUENTE CON QUELLO PRESENTE | F2 |
| SULL'ARCHIVIO GIURIDICO | |
| L'IMPORTO DELL'IPT VERSATA NON COINCIDE CON QUELLO PRESENTE NEL SISTEMA (0,00) | F2 |
| LA DATA DI PRIMO VERSAMENTO IPT NON COINCIDE CON QUELLA PRESENTE NEL SISTEMA (XXXXXXXX) | F2 |
| LA FORMALITÀ AVENTE RP'XXXXXX' E ANNO XXXXX' NON RISULTA RESPINTA | F2 |
| LA FORMALITÀ DI PRECEDENTE PRESENTAZIONE CON RP'XXXXXX' E ANNO'XXXXXX' RISULTA RESPINTA PER UNA TARGA DIFFERENTE DA QUELLA IN LAVORAZIONE (TARGA IN LAVORAZIONE'XXXXXX') - TARGA DELLA FORMALITÀ RESPINTA XXXXXX'; | F2 |
| LA TARGA RISULTA RADIATA | F2 |
| LA TARGA RISULTA RINNOVATA | F2 |
| NON SI PUÒ ISCRIVERE UNA VENDITA CON LOCAZIONE IN QUANTO RISULTA PRESENTE ALTRA LOCAZIONE | F2 |
| STATO GIURIDICO NON CONVALIDATO | F2 |
| VEICOLO RADIATO | F2 |
| Impossibile progressivare la pratica: la data lavorazione del P.R.A. non è stata aggiornata. | F3 |
| LA PRATICA NON PUÒ ESSERE LAVORATA PERCHÉ L'UFFICIO PROVINCIALE È | F3 |
| CHIUSO | |
| La richiesta è stata inoltrata al di fuori dell'orario stabilito | F4 |
| La richiesta non può essere espletata perché il servizio richiesto non è operativo | F4 |
| La posizione giuridica è in attesa di conferma da parte dell'Ufficio provinciale, non appena sarà | U1 |
| terminata tale operazione riceverete le risposte relative alla formalità da Voi richiesta. Vi preghiamo di attendere. Grazie | |
| Non è possibile delibare questa formalità perché ve ne sono altre non ancora delibate con | U1 |
| numero_rp inferiore | |
| Risultano formalità giacenti | U1 |
| Risultano formalità telematiche non convalidate | U1 |
| RISULTANO FORMALITÀ PER LO STESSO VEICOLO IN LAVORAZIONE | U1 |
| Risulta impostata la provincia di rilascio copia autentica sulla posizione giuridica del veicolo | U2 |
| Risulta valorizzata la provincia di rilascio CA sulla posizione giuridica del veicolo | U2 |
| LA PRATICA RISULTA ESSERE DI COMPETENZA DI ALTRO P.R.A. (VV) | U2 |
| La PROVINCIA DI RESIDENZA del primo soggetto intestatario è diversa dal P.R.A. DI | U2 |
| COMPETENZA | |
| Chiusura automatica di Sistema | U5 |
| Errore in fase di comunicazione con il sistema D.T.T. Riprovare l'invio | U6 |
| L'utente (codice Utente=XXXXX) non identificato nel dominio D.T.T.: utente non trovato | U7 |
| L'utente (codice Utente=XXXXX) non identificato nel dominio D.T.T.: utente non trovato | U7 |
| PR67 ** L'ANNULLAMENTO È POSSIBILE SOLO NEL GIORNO DEL RILASCIO DEL | |
| TAGLIANDO ** | B1 |
| ** VEICOLO NON CONFORME AD ALCUNA DIRETTIVA CEE ** | B1 |
| ** VEICOLO ADIBITO A TRASPORTO MERCI. OPERAZIONE NON CONSENTITA** | B1 |
| ** LA TARGA DIGITATA RISULTA CESSATA CON CAUSALE ..... | B1 |
| INDIRIZZO DI RESIDENZA OBBLIGATORIO | F1 |
| CARATTERE NON AMMESSO | F1 |
| ** DENOMINAZIONE/PROGRESSIVO COMPROPRIETARIO INCOMPATIBILI ** | F1 |
| INDIRIZZO OBBLIGATORIO | F1 |
| ** TIPO TARGA ERRATO ** | F1 |
| ** PER DENOMINAZIONE L/U INSERIRE IL COMPROPRIETARIO ** | F1 |
| ** LA LOCALITÀ DI RESIDENZA È ERRATA ** | F1 |
| ** LA LOCALITÀ DI NASCITA È ERRATA ** | F1 |
| ** LA DESTINAZIONE/USO DIGITATA NON È DISPONIBILE** | F1 |
| ** IL CODICE OPERAZIONE NON È AMMESSO CON L'USO DIGITATO ** | F1 |
| ** DIGITARE IL TELAIO ** | F1 |
| ** DIGITARE IL CODICE ANTIFALSIFICAZIONE (COD VEICOLO) ** | F1 |
| ** DESTINAZIONE-USO/CODICE AUT-LIC INCOMPATIBILI ** | F1 |
| ** COGNOME ECCEDENTE 33 CARATTERI** | F1 |
| Utente non presente | F1 |
| Utente non valido!! | F1 |
| Tipo Veicolo non presente o errato | F1 |
| Tipo Targa incongruente con il tipo veicolo | F1 |
| Destinazione e/o uso non presente o errato | F1 |
| Codice operazione non presente o non congruente con l'uso veicolo | F1 |
| Omologazione non presente | F1 |
| Telaio non presente | F1 |
| Codice Veicolo non presente | F1 |
| Lunghezza Codice Veicolo errato (< > 6) | F1 |
| Codice Veicolo errato | F1 |
| Carrozzeria non presente | F1 |
| Carrozzeria non presente in anagrafica: | F1 |
| Targa non presente | F1 |
| Lunghezza Targa non corretta: | F1 |
| Targa contiene caratteri non corretti: | F1 |
| Provincia Targa errata: | F1 |
| Targa contiene caratteri alfabetici non validi: | F1 |
| Targa contiene caratteri numerici non validi: | F1 |
| Formato Targa errato o incongruente con il tipo veicolo | F1 |
| Anno prima immatricolazione obbligatorio | F1 |
| Anno prima immatricolazione non valido: | F1 |
| Ruolo non definito su soggetto | F1 |
| Soggetto numSoggetto: ruolo non presente | F1 |
| Soggetti: manca Proprietario nella pratica | F1 |
| Pratica con troppi Soggetti (> 2) | F1 |
| Pratica con troppi Soggetti (> 1) | F1 |
| Pratica con troppi Soggetti (> 10) | F1 |
| Pratica con locatari e PRD presenti contemporaneamente | F1 |
| Numero proprietari non consentito con 1 locatario/PRD | F1 |
| Nessun soggetto presente sulla pratica | F1 |
| Data scadenza loc non presente | F1 |
| Data scadenza loc < Data corrente | F1 |
| Data scadenza prd errata (< Data corrente) | F1 |
| Data scadenza prd non presente | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Ragione sociale non presente o errata: | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Ragione sociale non presente o errata: | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Nazione di nascita non permessa se non con persona fisica | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Nazione di nascita non presente o errata | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Nazione di residenza non presente o errata | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Provincia nascita non consentita con nascita all'estero | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Provincia nascita non presente o errata | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Provincia residenza non consentita con residenza all'estero | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Provincia residenza non presente o errata | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Provincia residenza non presente | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Comune di nascita non impostato | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Comune di nascita errato o incongruente con la provincia | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Comune di nascita e/o Provincia non impostati | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Comune di residenza errato o incongruente con la provincia | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Comune di residenza e/o Provincia non impostati | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Cognome non presente | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Denominazione non presente | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Nome non presente | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Data nascita non presente | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Data nascita non corretta (> Data corrente) | F1 |
| Soggetto numSoggetto - Indirizzo non presente | F1 |
| TARGA ASSENTE SU ARCHIVIO NAZIONALE VEICOLI | F2 |
| OMOLOGAZIONE NON TROVATA IN ARCHIVIO | F2 |
| OMOLOGAZIONE IN ARCHIVIO DIVERSA DA QUELLA DIGITATA | F2 |
| ** VEICOLO DA IMMATRICOLARE PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE ** | F2 |
| ** TELAIO ERRATO ** | F2 |
| ** TELAIO DIGITATO DIVERSO DA QUELLO IN ARCHIVIO ** | F2 |
| ** OPERAZIONE IMPOSSIBILE - TARGA ASSENTE SU TARGATURA NAZIONALE ** | F2 |
| ** INCONGRUENZA TELAIO E CODICE VEICOLO - PRATICA NON PRENOTABILE ** | F2 |
| ** INCONGRUENZA OMOLOGAZIONE E CODICE VEICOLO - PRATICA NON PRENOTABILE ** | F2 |
| ** IL TELAIO DIGITATO RISULTA GIÀ ASSEGNATO AD UN ALTRO VEICOLO ** | F2 |
| ** I VEICOLI CON CERTIFICATO DI APPROVAZIONE NON SONO PRENOTABILI ** | F2 |
| ** CODICE VEICOLO NON PRESENTE IN ARCHIVIO - PRATICA NON PRENOTABILE ** | F2 |
| La richiesta è stata inoltrata al di fuori dell'orario stabilito | F4 |
| La formalità non ha ottenuto risposta dal Polo ACI entro l'orario prestabilito | F4 |
| ** VEICOLO DA REIMMATRICOLARE PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE ** | F5 |
| 1***** LA PRATICA RISULTA GIÀ IN ARCHIVIO ** | U1 |
| *** MANCA IL PROPRIETARIO DA RIPRISTINARE *** | U1 |
| ** TELAIO GIÀ PRENOTATO ** | U1 |
| ** LA TARGA RISULTA GIÀ MOVIMENTATA PRESSO LA M.C.T.C.** | U1 |
| ** IL TELAIO RISULTA GIÀ PRENOTATO ** | U1 |
| ** ESISTE UN PASS. PROP. SUCCESSIVO ALLA DATA DELLA MARCA OPERATIVA ** | U1 |
| Ufficio P.R.A. competente errato: | U2 |
| Ufficio P.R.A. competente non presente | U2 |
| Ufficio Utente differente dall'ufficio della pratica | U2 |
| Ufficio Utente e/o operativo non presente | U2 |
| Utente sospeso - Contattare Amministrazione Sistema | U4 |
| Utente non autorizzato alla funzione richiesta | U4 |
| Utente annullato - Contattare Amministrazione Sistema | U4 |
| Superato limite massimo tentativi - Contattare Amministrazione sistema | U4 |
| ** UTENTE NON ABILITATO ALLO SPORTELLO TELEMATICO ** | U4 |
| Password errata. Riprovare (tentativo 2 di 3) | U4 |
| Badge non inserito per utente richiesto; Contattare Amministrazione Sistema | U4 |
| ** AGENZIA NON LEGATA ALL'UTENZA - CONTATTARE L'U.P. DI COMPETENZA ** | U4 |
| PR67 ** LA PRATICA NON È DI COMPETENZA DELL'UTENTE COLLEGATOSI ** | U6 |
| Funzione attualmente non disponibile | U6 |
| Errore durante il collegamento | U6 |
| Errore durante il collegamento | U6 |
| Attività di logon attualmente in corso da altra postazione | U6 |
| ** TARGHE NON DISPONIBILI - CONSULTARE L'UFFICIO PROVINCIALE ** | U6 |
| ** PRATICA DI COMPETENZA DELLE AGENZIE ** | U6 |
| $$ INFORMAZIONE COMPATIBILITÀ EVENTO CAUSALE NON PRESENTE $$ | U6 |
| Errore durante la produzione del documento. Richiesta non espletata | U7 |
Allegato 2
| Spett.le | ||
| Via |
| e, p.c.: | allo Studio di consulenza | |
| al P.R.A. di |
| Oggetto: veicolo targato | - comunicazione ai sensi dell'art. 8, comma 3-quater, |
| del D.P.R. n. 358 del 2000 - mancata presentazione nei termini dell'atto di vendita. |
| Spettabile | , | |
| dai nostri archivi e dagli archivi del P.R.A. risulta che, in data | , | |
| il veicolo targato | è stato immatricolato ed iscritto nel Pubblico Registro | |
| automobilistico a suo nome dallo Studio di consulenza | , |
| abilitato quale Sportello telematico dell'automobilista, sulla base di una dichiarazione provvisoriamente |
| sostitutiva dell'atto di vendita sottoscritta dal suo venditore e da lei in qualità di acquirente. |
| Al riguardo le rammentiamo che, con la predetta dichiarazione sostitutiva, il suo venditore si è impegnato a |
| produrre l'atto di vendita entro 10 giorni dall'avvenuta iscrizione del veicolo nel Pubblico registro automobilistico |
| e, al contempo, lei ha dichiarato di essere consapevole che la mancata presentazione nei termini dell'atto di |
| vendita determina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del veicolo. |
| Ciò premesso, siamo spiacenti di informarla che non risulta essere stato presentato l'atto di vendita entro il |
| predetto termine e che il P.R.A. ha comunicato di aver proceduto alla cancellazione d'ufficio del veicolo a lei |
| intestato. |
| Conseguentemente, ai sensi dell'art. 8, comma 3-quater, del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, questo Ufficio è |
| tenuto ad invitarla a riconsegnare, entro il | / | / | , le targhe, la carta di circolazione |
| ed il certificato di proprietà del suo veicolo, avvertendo sin d'ora che, in mancanza, dovrà provvedere al ritiro dei |
| predetti documenti per il tramite degli organi di polizia. |
| La riconsegna dei documenti dovrà avvenire, anche per il tramite di una persona da lei delegata, direttamente |
| presso la sede di questo Ufficio, ubicata in via | [1] | |
| nei seguenti orari: | . | |
| La informiamo, inoltre, che la riconsegna dei documenti non è dovuta se, entro lo stesso termine del | / |
| / | , si provvederà a consegnare al P.R.A. l'atto di vendita, autenticato nei primi 10 giorni dopo |
| l'iscrizione, anche per il tramite dello Studio di consulenza. |
| In tal caso sarà cura dell'ufficio del P.R.A., a cui questa nota è indirizzata per conoscenza, comunicare a questo |
| Ufficio, l'avvenuta regolarizzazione dell'iscrizione. |
| Le suggeriamo quindi, nel suo interesse, di contattare prontamente il suo venditore, o lo studio di consulenza |
| al fine di regolarizzare la posizione del suo |
| veicolo che, altrimenti, sarà impossibilitato a circolare su strada. |
| Voglia gradire i nostri più cordiali saluti. |
| Il Direttore |
| Responsabile del procedimento [2]: |
| Note per la compilazione: |
| [1] Indicare l'indirizzo, lo sportello o la stanza presso cui effettuare la riconsegna e il nominativo di un responsabile al quale l'utente potrà rivolgersi. |
| [2] Indicare il nome e il numero di telefono del responsabile del procedimento. |
Allegato 4
Prime immatricolazioni (esclusioni)
| Veicoli nuovi provenienti dall'estero tramite canali non ufficiali, privi di codice antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale | |
| Veicoli usati già immatricolati in uno Stato estero | |
| Rimorchi di autoveicoli | |
| Veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso del titolo autorizzativo o l'iscrizione in appositi albi, compresa l'ipotesi di locazione senza conducente | |
| Veicoli per i quali è previsto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione | |
| Veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto e del patto di riservato dominio | |
| Veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2 | |
| Veicoli per le cui formalità P.R.A. sono richiesti i seguenti parametri superiori a 9999: peso - tara - cilindrata - portata | |
| Veicoli immatricolati a favore di soggetti iscritti nei registri A.I.R.E. o a favore di cittadini comunitari non anagraficamente residenti in Italia (che hanno quindi solamente la cosiddetta residenza "normale" o un rapporto stabile con il nostro Paese) |
Le immatricolazioni devono essere obbligatoriamente effettuate con lo "STA cooperante" per gli autoveicoli nuovi la cui dichiarazione di conformità sia corredata di codice antifalsificazione e per i motoveicoli, limitatamente alle destinazioni ed usi di seguito riportati:
- Autovettura uso proprio (A0)
- Motociclo uso proprio (M0)
- Autocarro uso proprio (fino a 6000 kg di massa complessiva) (C4)
- Triciclo uso proprio (N4 e Z0)
- Quadriciclo uso proprio (44 e 30).
Circ. Min. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2005, n. U6848/60C4 -
Implementazione delle procedure informatiche che gestiscono l'immatricolazione e
il passaggio di proprietà dei veicoli.
Si comunica che a partire dal 5 dicembre p.v. saranno
disponibili le procedure informatiche che gestiranno:
1) l'acquisizione obbligatoria del codice fiscale, sia per le
persone fisiche che giuridiche, in tutte le mappe di acquisizione dati relative
ai veicoli;
2) l'immatricolazione dei veicoli, importati dai paesi della
comunità europea (i dettagli saranno descritti in un'apposita circolare);
3) l'acquisizione in fase d'immatricolazione di un codice
antifalsificazione a 9 caratteri (i codici a sei caratteri dovranno essere
immessi nel campo di mappa allineati a sinistra);
4) l'iscrizione definitiva all'Albo degli Autotrasportatori;
5) l'emissione della carta di circolazione per i veicoli
adibiti al trasporto cose per uso terzi di qualunque massa complessiva;
6) le richieste di estrazioni di dati sulle imprese del conto
terzi e del conto proprio.
Per quanto riguarda il punto 4) si evidenzia che, tenuto conto
del D.M. 28 aprile 2005, n.
161, Regolamento di attuazione del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del
Per quanto riguarda il punto 5) si evidenzia che per le
immatricolazioni dei veicoli, adibiti al trasporto cose per uso terzi di
qualunque massa complessiva, si dovranno utilizzare le procedure informatiche
già in uso per il trasporto merci. Inoltre si precisa che nel caso di
trasferimenti di proprietà per i veicoli, adibiti al trasporto cose per uso
terzi, si dovrà rilasciare il duplicato della carta di circolazione. A tal fine
gli uffici provinciali utilizzeranno la transazione IM67, per emettere la carta
di circolazione, e gli studi di consulenza la transazione PDCC, per prenotare la
richiesta, secondo la circolare n. U2929/60C4
del 26 maggio 2005.
Si ricorda che la circolare appena citata resta
sostanzialmente invariata per quanto riguarda l'uso proprio (veicoli di massa
complessiva minore o uguale a 6 t).
Per quanto riguarda il punto 6) si comunica che è stata
realizzata la nuova mappa RICH, con la quale le Amministrazioni Provinciali
potranno richiedere direttamente e quindi trasferire con un file transfer, il
giorno dopo la richiesta, i dati relativi a:
- l'elenco degli inadempienti al pagamento della quota di
iscrizione
- le lettere di diffida per gli inadempienti al pagamento
della quota di iscrizione
- il dettaglio delle quote richieste e versate
- l'elenco delle imprese del conto terzi con un determinato
stato iscrizione
- l'elenco delle imprese del conto proprio
- i numeri d'iscrizione del conto terzi
- i numeri d'iscrizione del conto proprio
- il flusso in formato testo dei dati delle imprese e dei
veicoli del conto terzi
- il flusso in formato testo dei dati delle imprese e dei
veicoli del conto proprio.
Per poter ricevere i suddetti dati, richiesti tramite la mappa RICH, potranno essere utilizzate la matricola e la password per il file transfer, che saranno inviate ad ogni Amministrazione Provinciale. Qualunque richiesta di chiarimenti potrà essere inoltrata al Centro elaborazione dati di questa Direzione.
Circolare Min. infrastrutture e trasporti Prot. 1687/segr del 14/12/2005 - Attivazione delle procedure alternative allo “Sportello telematico dell’automobilista”Circ. Min. trasporti 10 luglio 2006, n. 16090/08/08/01 - Art. 7, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - Nuove modalità di autenticazione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di diritti di garanzia sugli stessi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n° 153 del 4 luglio 2006 è stato pubblicato il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, il cui art. 7 ("Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati") prevede:
1. che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi possa essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego;
2. l'abrogazione dei commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
Al riguardo, l'Automobile Club d'Italia - Direzione Centrale Servizi Delegati ha fornito alcune prime indicazioni di carattere generale con circolare n. 11898/P-DSD del 6 luglio 2006, alle quali gli Uffici in indirizzo sono chiamati ad attenersi nel rispetto delle precisazioni contenute nella presente circolare.
A. Atti per i quali non è più obbligatoria l'autentica notarile.
Indipendentemente dal fatto che la formalità di trascrizione nel pubblico registro automobilistico rientri nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 358 del 2000 ("Sportello telematico dell'automobilista"), l'ACI ha evidenziato che l'autentica notarile non è più obbligatoria:
- per gli atti di vendita (anche ex art. 2688 c.c.);
- per gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi);
- gli atti di accettazione d'eredità.
Ne consegue che anche gli atti di rettifica, aventi ad oggetto atti autenticati con le nuove modalità, debbono essere autenticati con le medesime disposizioni previste all'art. 7 del decreto-legge in esame.
Viceversa, per la rettifica di atti notarili continua ad essere necessaria l'autentica del notaio.
La norma, inoltre, non contempla gli atti di cancellazione d'ipoteca e gli atti di costituzione di diritti d'usufrutto e uso, la cui autenticazione, peraltro, continua ad essere di esclusiva competenza dei notai.
B. Soggetti abilitati all'autentica delle sottoscrizioni.
Oltre ai notai, e per gli atti elencati al precedente par. A), sono legittimati a svolgere l'attività di autenticazione:
1. gli Uffici Comunali;
2. i titolari degli STA (Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici della Motorizzazione Civile, delegazioni ACI e Studi di consulenza automobilistica).
Per quanto di competenza di questa Amministrazione, e tenuto conto delle esigenze organizzative di ciascun Ufficio, si fa presente quanto segue:
- in fase di prima applicazione - in considerazione dell'immediata entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006 e la conseguente urgenza di dettare disposizioni applicative della stessa - si fa presente che può essere adibito alle attività di autenticazione, oltre al Direttore dell'UMC, esclusivamente il personale inquadrato nell'area C, in conformità a quanto indicato dal gruppo di lavoro costituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica - per l'elaborazione del D.P.C.M. previsto dall'articolo 1, commi 390 e 391 (oggi abrogati), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);
- ulteriori e diverse disposizioni potranno essere impartite a seguito del necessario confronto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di questa Amministrazione.
C. Modalità di autenticazione.
La sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del funzionario, il quale accerta l'identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità i cui estremi sono riportati nel corpo dell'autentica, il quale deve altresì contenere:
- la data e il luogo in cui avviene l'autentica (che deve ovviamente corrispondere con il luogo dove ha sede l'Ufficio);
- il nome, il cognome, il profilo professionale e l'area di inquadramento del funzionario che ha proceduto all'autenticazione, nonché l'indicazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- la firma leggibile e per esteso del funzionario che ha proceduto all'autenticazione ed il proprio timbro recante nome e cognome;
- il timbro dell'Ufficio.
L'autentica deve essere effettuata, salvo motivato diniego, nello stesso giorno della richiesta; contestualmente, dovrà essere presentata anche la richiesta di rilascio del nuovo certificato di proprietà e di aggiornamento della carta di circolazione, con procedura STA, presso il medesimo UMC in cui è stata effettuata l'autentica.
L'atto di vendita deve essere redatto, sul retro del modello NP-1B (certificato di proprietà) nel riquadro T.
Al riguardo, l'ACI ha reso noto che, nelle more dell'approvazione dei nuovi modelli PRA, dovrà essere utilizzato lo spazio già previsto per l'autentica notarile, barrando i dati nel modo indicato nell'Allegato 1.
Qualora, nei casi previsti, l'atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, l'ACI ha altresì precisato che deve essere in duplice originale e deve essere autenticata la firma sia dell'acquirente sia del venditore, utilizzando la formula d'autentica specificata nell'Allegato 2.
L'attività del funzionario è comunque limitata all'autentica della firma e al controllo dei poteri di firma del venditore (ovvero, nel caso di firma bilaterale, dell'acquirente e del venditore).
Di conseguenza, il sottoscrittore dell'atto deve comprovare la qualità in base alla quale è legittimato ad agire in nome e per conto del venditore (o dell'acquirente), sia nel caso di persone giuridiche (es. amministratore unico della società) sia nel caso di persone fisiche (es. procura).
D. Costi.
La norma in esame prescrive che l'autentica sia eseguita gratuitamente.
Viceversa, come evidenziato dallo stesso ACI, sugli atti deve essere assolta l'imposta di bollo.
E. Repertorio.
I funzionari addetti alle attività di autenticazione sono tenuti alla compilazione di un repertorio cartaceo degli atti autenticati presso l'Ufficio, utilizzando un registro conforme a quello esemplificato nell'Allegato 3; ciascuna pagina del repertorio deve essere vidimata dal Direttore dell'Ufficio, ovvero da altro funzionario delegato.
Il repertorio deve essere custodito secondo le modalità che saranno riterranno più idonee in termini di sicurezza.
Peraltro, ragioni di cautela suggeriscono, perlomeno nella attuale fase di sperimentazione delle nuove procedure, di conservare agli atti anche la copia delle autentiche effettuate.
Si invitano gli Uffici in indirizzo a comunicare a questo Dipartimento qualsivoglia difficoltà operativa si verifichi nel corso di questa prima fase sperimentale delle nuove procedure, al fine di poter intraprendere opportune iniziative al riguardo.
Allegato 1
| Dichiarazione di vendita |
| Art. 13 R.D. n. 1814 del 1927 |
| Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà n. | è stato verbalmente venduto allo/agli acquirente/i | |
| di seguito indicato/i, per il quietanzato prezzo di euro | con ogni garanzia di legge |
| Atto Soggetto / Non soggetto a IVA | data | firma del venditore |
| BOLLO | ||
| E | ||
| SIGILLO [2] | ||
| AUTENTICAZIONE DI FIRMA |
| REPERTORIO N. | Io dr | notaio in | [1] dell'UMC di |
| Iscritto al Collegio Notarile di | previa concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, certifico |
| che la/le parte/i di seguito indicata/e, della cui identità personale sono certo, ha/hanno sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede. |
| Parte/i |
| Luogo e data |
| firma [3] del notaio |
| NOTE |
| [1] Indicare il profilo professionale e l'area di inquadramento (es. Direttore Amministrativo - C2) |
| [2] Apporre il timbro dell'Ufficio |
| [3] Apporre il timbro recante nome e cognome e la firma leggibile e per esteso |
Allegato 2
| Repertorio n. | [1] | Ufficio Motorizzazione Civile di |
| Io sottoscritto/a | [2], | [3] nei ruoli del Ministero |
| dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di | attesto che la/e parte/i |
| sopra indicata/e, la cui identità ho accertato tramite esibizione del/dei documenti di identità/riconoscimento |
| n. | rilasciato da |
| il | ha/hanno sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede. |
| Luogo e data |
| Timbro e firma [4] |
| Timbro dell'Ufficio |
| NOTE |
| [1] Indicare il numero progressivo dell'autentica |
| [2] Indicare il cognome e il nome |
| [3] Indicare il profilo professionale e l'area di inquadramento (es. Direttore Amministrativo - C2) |
| [4] Apporre la firma leggibile e per esteso ed il timbro recante nome e cognome |
Allegato 3
| Ufficio Motorizzazione Civile di |
| Repertorio delle autenticazioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati |
| Anno |
| N° progressivo | Data | Targa del veicolo o telaio | Tipo veicolo | Tipo atto | Soggetto sottoscrittore | Dati anagrafici completi del soggetto sottoscrittore | In nome e per conto della persona fisica o giuridica (dati completi) | Prezzo veicolo o importo ipoteca | Funzionario autenticante |
Circ. Min. Trasporti (File avviso n. 45/2006),
Prot. n. 41213 del 10 ottobre 2006.
Al riguardo, si evidenzia che:
1. resta confermata l'eliminazione dei previgenti criteri di individuazione della competenza territoriale degli UMC, a far data dal 5 ottobre 2005;
2. l'abolizione del controllo preliminare della documentazione è sospesa sino al 3 dicembre 2006; ne consegue pertanto che, sino alla predetta data, le operazioni di nazionalizzazione potranno essere svolte solo previo parere favorevole degli UMC, secondo le istruzioni già impartite con l'abrogata circolare prot. n. 5981/M352 del 2 dicembre 2005.
Il periodo di sospensione sino al 3 dicembre 2006 si
rende necessario alla luce della nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, pubblicato in G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006, secondo la quale "ai fini
dell'immatricolazione o della successiva voltura di
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è
corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il
numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima
cessione interna. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie
integrazioni".
Infatti, tenuto conto di quanto stabilito con decreto
dirigenziale 8 giugno 2005, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 379, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e della conseguente
gestione informatizzata dei dati relativi agli acquisti
intracomunitari di veicoli, appare indispensabile
acquisire, presso la competente amministrazione finanziaria, un parere circa la
portata applicativa della nuova disposizione, affinché questo dipartimento possa
diramare corrette istruzioni al riguardo.
Pertanto, nelle more della conversione in legge del
citato decreto-legge e dei chiarimenti che saranno forniti dall'agenzia delle
entrate, appare opportuno prorogare sino al 3 dicembre 2006 la validità della
procedura di controllo preventivo della documentazione relativa ai veicoli di importazione "parallela", provenienti
dagli altri stati membri della U.E. e dagli stati aderenti allo S.E.E., da immatricolare in Italia.
La presente comunicazione viene diramata esclusivamente via terminale e sarà pubblicata
sul sito www.infrastrutturetrasporti.it.